Il diritto penale, vale a dire il catalogo di tutti i comportamenti soggetti a repressione in una data società, non smette mai di crescere... Come interpretare l'esplosione dei procedimenti penali nel corso degli ultimi cinquant'anni? Come affrontare un fenomeno così multiforme, insaziabile e ambiguo, in cui la passione per il diritto si mescola a una mitologia redentrice?... Tale inflazione è multipla: essa corrisponde innanzitutto all'estensione della legge penale a "nuovi giudicabili", ma anche, in maniera meno visibile, a un intensificarsi della repressione classica e, più in profondo, all'emergere di un nuovo linguaggio con cui la società democratica esorcizza le proprie difficoltà (Antoine Garapon, Denis Salas).

 

La felicità sociale si chiama giustizia (H. Kelsen) 

 

 

diritto | diritti «Justice cannot stop at the prison gate» (ECHR, Campbell and Fell v. UK, 28 june 1984) | 1260 documenti

Costituzione ... Sentenze C. Cost ... Regole ... Convenzioni internazionali

 

 

Ma si sa oggi, e l'Amministrazione ne è perfettamente cosciente, che la prigione non produce niente di questo genere. Che essa non produce niente di niente. Che si tratta unicamente di uno straordinario gioco di destrezza, di un meccanismo del tutto singolare di eliminazione circolare: la società elimina spedendole in prigione delle persone che la prigione spezza, schiaccia, elimina fisicamente: una volta che queste persone sono state spezzate, la prigione le elimina liberandole, rimandandole nella società; qui la loro vita in prigione, il trattamento che hanno subìto, lo stato in cui ne sono usciti, tutto concorre a fare sì che immancabilmente la società li elimini di nuovo, rispedendoli in prigione, la quale eccetera. Attica è una macchina per eliminare, una specie di enorme stomaco, un rene che consuma, distrugge, macina e poi rigetta - e che consuma al fine di eliminare quello che è già stato eliminato. Michel Foucault on Attica, «Telos», n. 19, 1974.



Domenico Pulitanò
# Punizione. In dialogo con Giovanni Fiandaca
https://sistemapenale.it/ 22 novembre 2024

Federico Losurdo
# La magistratura nei sistemi costituzionali: tutela del potere o garante di diritti?
https://www.questionegiustizia.it/ 11 novembre 2024

Enrico Grosso
# È compito della Repubblica. Note sul DDL Sicurezza
https://www.giustiziainsieme.it/ 04 Novembre 2024

Fabio Fiorentin
# I “liberi sospesi” tra criticità presenti e prospettive di riforma
https://sistemapenale.it/ 4 novembre 2024

Martina Galli
# Oltre la persona detenuta: carcere, effetti collaterali e diritti dei terzi
https://dirittodidifesa.eu/ 28 ottobre 2024

Fabio Fiorentin
# L’esecuzione delle pene sostitutive dopo la riforma “Cartabia”
https://sistemapenale.it/ 8 ottobre 2024

Chiara Gallo
# Il principio di non discriminazione tra i sessi e norme e tutela della maternità e della prole nell’ambito dell’esecuzione penale. Commento all’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Bologna del 9.4.2024
https://www.giustiziainsieme.it/ 07 Ottobre 2024

Vittorio Manes
# «Vittime in Costituzione, norma simbolica che può alterare il processo».
https://www.ildubbio.news/3 ottobre, 2024

Emilio Dolcini
# Brevi note sulla tortura nel codice penale italiano (art. 613 bis c.p.)
https://sistemapenale.it/ 23 luglio 2024

Fabio Gianfilippi
#
Il decreto-legge 4 luglio 2024 n. 92 “Carcere sicuro” e le attese del mondo penitenziario
https://www.giustiziainsieme.it/ 10 luglio 2024

European Court of Human Rights
# CASE OF A.Z. v. ITALY
STRASBOURG, 4 July 2024

Francesco Severa
# Amministrare il carcere secondo Costituzione: oltre l’effettività rinnegante della normativa penitenziaria
https://www.federalismi.it/ 26 giugno 2024

Roberto Bartoli
# Dal garantismo penale al costituzionalismo. Riflessioni a partire dal pensiero di Luigi Ferrajoli
https://sistemapenale.it/ 17 giugno 2024

Luigi Ferrajoli
# Sul rapporto dei magistrati con la società
https://www.questionegiustizia.it/ 17 giugno 2024

Cour Européenne des Droits de l'Homme
# Affaire Cramester c. Italie
Strasbourg, 6 June 2024
Davide Attanasio
# Corte di Strasburgo e misure di sicurezza personali detentive: una nuova pronuncia di condanna nei confronti dell’Italia
https://sistemapenale.it/ 11 giugno 2024

Paolo Beccari
# Corpi reclusi, nessuna intimità. Sulla sentenza n. 10/2024 della Corte Costituzionale
https://discrimen.it/ 15 maggio 2024


Magistratura democratica
# Il carcere: tra dignità umana e rieducazione
https://www.magistraturademocratica.it/ 6 maggio 2024


Roberto Bartoli
# La gloriosa dissoluzione del mito populista “certezza della pena come certezza del carcere”
https://www.sistemapenale.it/ 22 aprile 2024


Luciano Eusebi
# Rieducazione e prospettive di riforma del sistema sanzionatorio penale dopo il d.lgs. n. 150/2022
https://sistemapenale.it/ 10 aprile 2024


Unione delle Camere Penali Italiane - Osservatorio Carcere
# Questione di legittimità costituzionale del rinvio della pena in condizioni contrarie al senso di umanità e dignità.
https://camerepenali.it/ 6 aprile 2024


Vittorio Manes (intervista di V. Stella)
# Giustizia non è solo condanna: la vittima non è al centro di tutto
https://www.ildubbio.news/ 15 febbraio 2024


Fenice Valentina Valenti
# Collaboratori di giustizia e dichiarazioni eteroaccusatorie: per la CEDU il processo basato sui soli “pentiti” viola l’art. 6
De Iustitia, gennaio 2024

 

The European Court of Human Rights
# Case of Libri v. Italy
Strasbourg, 11 january 2024

 

Davide Galliani
# Dalla polifunzionalità alla proporzionalità. La Corte costituzionale e gli scopi della pena
https://sistemapenale.it/ 12 ettembre 2023

 

Massimo Donini
# Il penale come religione di massa e l’ennesima riforma della giustizia
https://sistemapenale.it/ 18 luglio 2023

 

Giovanni Maria Pavarin

# A proposito di carcere, uso della forza e tortura

https://sistemapenale.it/ 6 luglio 2023

 

Alessandro Centonze
# Il dialogo tra la Corte EDU e la Corte di Cassazione: la costituzione di un sistema  penale integrato in materia di tutela dei diritti fondamentali delle persone
https://www.giustiziainsieme.it/ 9 giugno 2023

 

Andrea D'Andrea
# La luce della Costituzione e lo sguardo in avanti di Valerio Onida (Oltre l'effimero contingente)
Rivista AIC. 31 maggio 2023
1. Il sovrano dell’ordinamento repubblicano: la Costituzione – 2. La Costituzione quale terminale del principio democratico – 3. La difesa dei principi costituzionali, con nettezza, ma senza preconcetti e chiusure settarie


Carlo Piergallini
# Il “penale” senza “diritto”?
https://sistemapenale.it/ 4 maggio 2023

1. Premessa. – 2. La “crisi” del sistema penale nella post-modernità. – 3. Il ‘trionfo’ del “penale”. – 3.1. Conclusione intermedia. – 3.2. L’incontenibilità, a monte, del “penale”. – 3.3. I luoghi di riduzione, a valle, del “penale”: la “depenalizzazione” e la “(non) punibilità”. – 4. La “crisi” del “diritto”. – 4.1. Che fare? – 4.1.1. Il principio di tassatività. – 4.1.2. La ‘pena’ prima del giudicato: la gogna mediatica e le misure cautelari. – 4.1.3. La legittimazione della pena. – 5. Conclusioni.


.Procura Generale della Corte di Cassazione
# Orientamenti in materia di violenza di genere
Roma, 3 maggio 2023

Anna Antonia Giovinazzo
# La pena pecuniaria tra modifiche normative e realismo operativo: alcune osservazioni critiche
https://www.sistemapenale.it/ 26 aprile 2023

1. Premessa. – 1.1. Dati statistici. – 1.2. Obbiettivo dell’indagine – 2. Un intervento espressamente finalizzato al recupero di effettività della pena pecuniaria – 2.1 Le intenzioni della riforma – 2.2. I criteri di calcolo della pena pecuniaria – 2.3. La nuova esecuzione delle pene pecuniarie: tratti qualificanti – 2.4 Il sistema di conversione delle pene pecuniarie non pagate – 2.4.1. Mancato pagamento colpevole – 2.4.2. Mancato pagamento incolpevole – 2.4.3. Mancato pagamento delle pene pecuniarie sostitutive. – 2.5. La c.d. conversione di secondo grado – 3. Dagli auspici del legislatore al realismo operativo: note critiche sul procedimento di esecuzione e di conversione – 3.1. Breve nota preliminare di metodo – 3.2. Sul binomio insolvenza-insolvibilità – 3.3. Conversione e competenza della magistratura di sorveglianza: profili problematici – 4. Alcuni spunti di riflessione mutuati dall’esperienza tedesca – 5. Cenni conclusivi.

Nello Rossi
# Dalla “giurisprudenza alternativa” alle problematiche dell’oggi
https://www.questionegiustizia.it/ 11 aprile 2023

# Trib. sorv. Milano, ord. 24 marzo 2023 (dep. 27 marzo 2023), n. 3862, Pres. Di Rosa, rel. Anedda
Caso Cospito: il Tribunale di sorveglianza di Milano rigetta l'istanza di differimento dell'esecuzione della pena nelle forme della detenzione domiciliare

 

Francesco Viganò
# Diritto penale e diritti della persona
https://www.sistemapenale.it/ 13 marzo 2023
1. Introduzione. – 2. Diritti come oggetti della tutela penale. – 2.1. Ripensare al ruolo della vittima nella teoria del reato. – 2.2. Obblighi di tutela penale dei diritti fondamentali. – 2.3. La giustificazione della lesione del diritto penalmente tutelato. – 2.4. Diritti della vittima, misura della pena e giustizia riparativa. – 3. Diritti come limiti alla tutela penale. – 3.1. Diritti dell’individuo e scelte di criminalizzazione: a) tutele formali. – 3.2. (Segue): b) tutele sostanziali. – 3.3. Diritti relativi all’an della responsabilità penale, e diritti relativi al quomodo e al quantum delle sanzioni. – 3.4. Diritti processuali. – 4. Conclusione

 

Susanna Schiavone
# L’istanza di legalità della pena tra tutela dei diritti umani, intenti definitori e rimedi processuali
https://www.sistemapenale.it/ 2 marzo 2023


Luigi Ferrajoli
# L’ostentazione istituzionale della disumanità della pena
www.questionegiustizia.it/ 1 marzo 2023

Marcello Bortolato
# L'art."41-bis": chi e come. Brevi note sul regime differenziato dell’art. 41-bis dell’ordinamento penitenziario: oggetto, destinatari, contenuti.
www.questionegiustizia.it/ 27 febbraio 2023

Ufficio di Sorveglianza di Spoleto - dr Fabio Gianfilippi

# Art. 18 O.P. - Questione di legittimità costituzionale

Spoleto 14.12.2022 . Deposito 12.01.2023

 
AA. VV.
# Il diritto femminile
https://www.questionegiustizia.it/ Fascicolo 4/2022


Maria Rosaria Donnarumma
# La situazione carceraria in Italia: una sconfitta dello Stato di diritto
Giurisprudenza Penale Web, Dicembre 2022

 

Arianna Lancia, Flavia Pacella
# Il fatto di lieve entità ex art. 73, quinto comma, d.p.r. 309/1990: alla ricerca di un’interpretazione tassativizzante
https://www.sistemapenale.it/ 22 novembre 2022

 

Davide Galliani
# Il decreto legge 162/2022, il regime ostativo e l’ergastolo ostativo: i dubbi di costituzionalità non manifestamente infondati
https://sistemapenale.it/ 21 novembre 2022

 

Antonella Calcaterra
# UEPE: prime indicazioni operative del Ministero della Giustizia
https://sistemapenale.it/ 21 novembre 202

# Circolare Ministero della Giustizia, Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità, 26 ottobre 2022, n. 3

 

Emilio Dolcini
# L’ergastolo ostativo riformato in articulo mortis
https://sistemapenale.it/ 7 novembre 2022
1. Ergastolo ostativo e Corte costituzionale: cenni. – 2. Alcuni aspetti della disciplina introdotta  dal d.l. 31 ottobre 2022, n. 162. – 3. Osservazioni a prima lettura. – 4. Le sorti della ‘collaborazione impossibile’ e della ‘collaborazione oggettivamente irrilevante’. – 5. Conclusioni

 

Natalino Irti
# La dolorosa lezione del morire in carcere
www.ilsole24ore.com/ 6 novembre 2022

La politica criminale deve orientarsi verso un impiego limitato e accorto della restrizione fisica… Si vuol dire – e si dice e insegna da maestri, italiani e stranieri, dello stesso diritto penale – che la risposta unitaria dell'ordinamento può consistere, e deve consistere, soprattutto in sanzioni di altri campi: civile, amministrativo, fiscale, e così seguitando. L'asse del diritto penale va spostato verso sanzioni diverse dalla restrizione fisica...

 

Riccardo De Vito
# Finisce davvero il “fine pena mai”? Riflessioni e interrogativi sul decreto-legge che riscrive il 4-bis
https://www.questionegiustizia.it/ 2 novembre 2022

 

Alessandro Ricci
# Osservazioni a prima lettura agli artt. 1-3 del decreto-legge n. 162 del 31.10.2022, in tema di «divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia».
Giurisprudenza Penale, Novembre 2022

 

Giovanni Fiandaca

# La giustizia meloniana è un manifesto del pensiero illiberale

Il Foglio, 3 novembre 2022 I

 

Fabio Gianfilippi
Il D.L. 162/2022 e il nuovo 4-bis: un percorso a ostacoli per il condannato e per l’interprete
https://www.giustiziainsieme.it/ 2 novembre 2022

 

Gian Luigi Gatta
# Rinvio della riforma Cartabia: una scelta discutibile e di dubbia legittimità costituzionale. E l'Europa?
A proposito del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162

https://sistemapenale.it/ 31 ottobre 2022

# Decreto legge 162/2022

 

Mitja Gialuz
# Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia (profili processuali)
https://sistemapenale.it/ 28 ottobre 2022

 

Ordinanza Tribunale Sorveglianza Firenze.

# Questione di legittimità costituzionale art. 4 bis op: su concessione semilibertà anche in assenza di collaborazione con la giustizia

Firenze, 13 settembre 2022

 

# Tribunale Siena, n. 211/2023 del 9 marzo-5 settembre 2023
613-bis c.p. - l Tribunale di Siena ha condannato cinque imputati a pene comprese tra cinque anni e dieci mesi e sei anni e sei mesi di reclusione, oltre a sanzioni accessorie e risarcimento dei danni a favore di parti civili (individuali ed esponenziali), per i delitti di tortura, lesioni personali, minaccia, falso, abuso di autorità contro detenuti.

 

Cecilia Pagella
# Sulla rilevanza penale dello sbarco su suolo libico di migranti soccorsi in acque internazionali
https://sistemapenale.it/ 05 Settembre 2022
# GUP Napoli, sent. n. 1643 del 13 ottobre 2021 (dep. 30 dicembre 2021), giud. Miranda

 

Emilio Dolcini
# Dalla riforma Cartabia nuova linfa per le pene sostitutive. Note a margine dello schema di d.lgs. approvato dal Consiglio dei Ministri il 4 agosto 2022
https://sistemapenale.it/ 30 agosto 2022
1. Il sistema sanzionatorio penale nel mirino della riforma. – 2. L’ingresso nel codice penale della categoria delle «pene sostitutive delle detentive brevi» come definite nella legge n. 134/2021. – 3. Mai più pene ‘sostituite e sospese’. – 4. La semilibertà sostitutiva e la detenzione domiciliare sostitutiva. – 5. Il lavoro di pubblica utilità sostitutivo. – 6. Prescrizioni comuni. – 7. Affidamento in prova al servizio sociale e pene sostitutive. – 8. La pena pecuniaria sostitutiva. – 9. Le nuove condizioni soggettive per la sostituzione della pena detentiva. – 10. Il potere discrezionale del giudice nella sostituzione della pena detentiva: il «minor sacrificio per la libertà personale». – 11. Il procedimento per la sostituzione: aperture al modello bifasico. – 12. Mancata esecuzione della pena sostitutiva o violazione delle prescrizioni: ampio spazio alla discrezionalità del giudice. – 13. La pena pecuniaria sostitutiva si converte anche in caso di insolvenza. – 14. I principali fattori di rinnovamento delle sanzioni sostitutive. – 15. Razionalità e mitezza delle nuove pene sostitutive. – 16. L’impatto sul sistema: pene sostitutive, misure alternative, carcere. – 17. I destini della riforma nel quadro della crisi di Governo.

 

Consiglio dei Ministri
# Schema del decreto legislativo di riforma della giustizia penale (delegato al Governo)
# Relazione illustrativa
Lo schema di decreto legislativo di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134 (art. 1), recante “Delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari” (G.U. n. 237 del 4 ottobre 2021), si compone di novantanove articoli, che introducono nuove disposizioni e intervengono sul codice penale, sul codice di procedura penale e sulle principali leggi complementari ai due codici.
La Relazione illustrativa si compone di tre parti, dedicate, rispettivamente, alla riforma del processo penale (Parte Prima), alla riforma del sistema sanzionatorio penale (Parte Seconda) e all’introduzione di una disciplina organica della giustizia riparativa (Parte Terza)
.

 

Novella Galantini
# “Diritti cautelari” e restrizione della libertà personale nella logica della proporzionalità
https://sistemapenale.it/ 30 giugno 2022
Introdurre il tema della libertà personale nel processo penale significa in primo luogo richiamare i principi fondamentali, costituzionali e convenzionali, in cui si enunciano i diritti inviolabili della persona. Alla fissazione delle coordinate di base sulla riserva di legge nell’art. 13. 1 Cost., si affianca la presunzione di non colpevolezza dell’art. 27.2 Cost., con un rilancio a livello delle fonti superiori in cui la tutela della libertà personale di cui all’art. 5 Cedu trova riscontro nella presunzione di innocenza dell’art. 6.2 Cedu e nell’art. 48.1 Carta dei diritti UE.

 

Roberto Bartoli
# Nuovi scenari della legalità penale
https://sistemapenale.it/ 28 giugno 2022
1. Dalla legalità legalistica alla legalità interpretativa e il conseguente acuirsi dei problemi tradizionali. – 1.1. I vincoli del giudice alla legge tra regole ermeneutiche e giustiziabilità del divieto di analogia. – 1.2. La nomofilachia per prevenire/risolvere i contrasti giurisprudenziali. – 1.3. Rilevanza e trattamento del mutamento giurisprudenziale sfavorevole. – 2. Alcune recenti sentenze della Corte costituzionale e della Corte di cassazione in tema di legalità penale: qualcosa, anzi molto, si muove. – 2.1. La sentenza della Corte costituzionale n. 98/2021 sui maltrattamenti in famiglia tra regole ermeneutiche … – 2.1.1. … e giustiziabilità del divieto di analogia. – 2.2. La sentenza delle Sezioni Unite n. 10381/2021 sull’art. 384 c.p.: verso una nuova ermeneutica basata sul tipo legale. – 2.3. La sentenza delle Sezioni Unite n. 8544/2020 sui c.d. fratelli minori del caso Contrada: il contrasto giurisprudenziale esclude la colpevolezza. – 2.4. Le sentenze della Sezione VI della Corte di cassazione n. 5536/2022 e n. 5538/2022: elaborazione di strumenti soft per prevenire il formarsi di contrasti giurisprudenziali. – 2.5. Il tassello mancante: l’irrilevanza del mutamento sfavorevole nelle sentenze delle Sezioni unite n. 13/2000, n. 51815/2018 e n. 4616/2022 in tema di pornografia minorile. – 2.5.1. Al cuore del problema: la distinzione tra mutamenti fuori dal tipo legale inammissibili e mutamenti nel tipo legale irretroattivi. – 2.5.2. Ancora sulla giurisprudenza delle Sezioni Unite in tema di materiale pornografico minorile. – 3. Conclusioni.

 

Franco Della Casa
# I rimedi preventivi a tutela dei diritti e della dignità del detenuto. Parallelismi tra l'evoluzione normativa italiana e quella francese
www.sistemapenale.it/ 13 giugno 2022
1. La Corte europea si ripete (dalla sentenza Torreggiani contro Italia alla sentenza J.M.B. contro Francia). – 2. La questione del “ricorso effettivo”: il reclamo ex art. 35-bis ord. penit. quale punto di arrivo di un lungo e travagliato percorso. – 2.1. Il rimedio francese del référé - liberté. 3. Dagli entusiasmi iniziali verso il référé - liberté al successivo disincanto. – 4. La genesi della legge «tendant à garantir le droit au respect de la dignité en détention». - 4.1. I contenuti. – 5. Il raggio di operatività del ricorso introdotto dal legislatore francese e quello del reclamo disciplinato dall’art. 35-bis ord. penit. – 6. Una questione trascurata dall’art. 35-bis ord. penit.: la violazione dei diritti determinata dal sovraffollamento. – 7. I tempi richiesti per la risposta giudiziale e per la concreta attuazione dei suoi contenuti. – 8. Un bilancio conclusivo: la bilaterale inosservanza dei moniti della Corte europea in tema di “ricorso effettivo” e di sovraffollamento carcerario.

 

Giuseppe Monaco
# REMS: riserva di legge e competenze del Ministro della giustizia. Dopo un’ampia istruttoria, ancora una pronuncia di incostituzionalità accertata ma non dichiarata. Osservazioni su Corte cost. n. 22/2022
Osservatorio Costituzionale, 7 giugno 2022
1. Premessa: molteplici profili di interesse della sentenza n. 22 del 2022. – 2. Assegnazione in REMS e riserva assoluta di legge. – 3. REMS e competenze del Ministro della giustizia. – 4. Utilizzo delle risultanze dell’istruttoria svolta ai sensi dell’art. 12 N.I. – 5. Ancora una incostituzionalità accertata ma non dichiarata.

 

Chiara Gabrielli
# Pubblico ministero, informazione giudiziaria e presunzione di non colpevolezza
www.questionegiustizia.it/ 17 maggio 2022

 

In ricordo di Valerio Onida - Milano 14 maggio 2022

Corte Costituzionale, Sentenza n. 526/2000

# Valerio Onida, Prefazione a Contro gli ergastoli, a cura di S. Anastasia, F. Corleone, A. Pugiotto, Futura 2021
Prolusione - Roma Tre - Inaugurazione Anno Accademico 2004-2005, Roma, 19 gennaio 2005

# Marilisa D'Amico(intervista), Addio a Onida, www.ilgiorno.it/ 15 mag22

# Marta Cartabia, La lezione infinita del mio maestro Valerio Onida, www.repubblica.it/ 15 maggio 2022

# Andrea Pugiotto, Chi era Valerio Onida, giurista e uomo fuori del comune, Il Riformista, 18 Maggio 2022

 

Veronica Manca
# Ergastolo ostativo e permessi premio: le risposte della Magistratura di Sorveglianza nelle more della riforma parlamentare
https://osep.jus.unipi.it/ 4 Maggio 2022

 

Servizio studi del Senato
# Disposizioni in materia di accesso ai benefici penitenziari per i condannati per i reati cosiddetti ostativi (AA.SS. nn. 2574 e 2465)
Dossier n. 539, aprile 2022

 

Vladimiro Zagrebelsky
# Biodiritto e detenzione. Orientamenti della Corte europea dei diritti umani sui diritti dei detenuti
BioLaw Journal –Rivista di BioDiritto, n. 4/2022

1. Carcere e biodiritto. – 2. Dall’intimidazione generale all’emenda del condannato.  3. Limitazione della libertà e diritti. – 4. La salute del detenuto. – 5. Detenzione e forme di socialità. – 6. Considerazioni finali

 

Franceco Viganò
# La proporzionalità della pena tra diritto costituzionale italiano e diritto dell’Unione europea: sull’effetto diretto dell’art. 49, paragrafo 3, della Carta alla luce di una recentissima sentenza della Corte di giustizia
https://sistemapenale.it/ 26 aprile 2022

 

Emanuele Florio
# “Perquisizione e forza”: le violenze sui detenuti del carcere di Santa Maria Capua Vetere al vaglio della Cassazione
www.giurisprudenzapenale.com/ 26 Marzo 2022
# Cassazione Penale, Sez. V, 16 marzo 2022 (ud. 9 novembre 2021), n. 8973

 

Giovanni Fiandaca
# Fine pena, come non dire “mai”
Il Foglio, 10 marzo 2022

Un legislatore democratico all’altezza dei suoi doveri costituzionali dovrebbe, una buona volta, evitare di delegare alla giurisprudenza il compito di precisare in sede applicativa il senso e la portata di leggi che escono dalla fabbrica parlamentare simili a prodotti semi-lavorati da completare o a bozze bisognose ancora di correzioni. Se la tentazione della delega invece persiste, è ingiustificato accusare poi i giudici di eccedere in discrezionalità interpretativa; è il potere legislativo che tradisce, per primo, il suo (teorico) ruolo di produttore monopolista della legislazione penale.

 

Giuseppe Caputo
# Stato costituzionale di diritto e carcere. Appunti per una teoria costituzionalmente orientata dei diritti della persona detenuta
Florence Law Review. 2, 2022

 

Marco Ruotolo
# Riflessioni sul possibile “seguito” dell’ord. n. 97 del 2021 della Corte costituzionale
https://sistemapenale.it/ 28 febbraio 2022
L’incostituzionalità accertata (ma non ancora dichiarata) dell’ergastolo ostativo e i contenuti principali del “monito” al legislatore. – 2. L’esclusione dei condannati in regime di 41-bis dal novero dei possibili beneficiari di permessi premio e della liberazione condizionale. – 3. Le conseguenze della mancata collaborazione con la giustizia. – 4. Qualche proposta per il “seguito” legislativo dell’ord. n. 97 del 2021: a) un possibile diverso trattamento, legato al tipo di reato. – 5. (segue): b) per una distinzione della posizione tra “partecipe” ed “estraneo” all’organizzazione criminale, nell’ambito dei reati di c.d. prima fascia. – 6. (segue): il mantenimento dell’accertamento della impossibilità o della inesigibilità della collaborazione (sulle ragioni della mancata collaborazione). – 7. (segue): d) la rilevanza del concreto percorso di esecuzione della pena. – 8. (segue): e) l’auspicato “seguito” anche per le c.d. misure intermedie.

 

Matteo Rampioni
# Corrispondenza e visto di censura: prosegue il cammino verso un pieno riconoscimento del diritto di difesa.
www.penaledp.it/ 24 febbraio 2022
Con la sentenza 18/2022 la Corte costituzionale stabilisce che viola il diritto di difesa sancito dall’art. 24, comma 2, Cost., l’art. 41-bis o.p. nella parte in cui impone il visto di censura sulla corrispondenza tra il detenuto sottoposto al regime di massima sicurezza ed il suo difensore di fiducia.

 

Daniele Negri
# Dell'improcedibilità temporale. Pregi e difetti
https://sistemapenale.it/ 21 febbraio 2022

1. Una tutela radicale per la ragionevole durata del processo. – 2. La dubbia costituzionalità del meccanismo di proroga. – 3. Risvolti in malam partem e possibili rimedi. – 4. Il controverso rapporto tra improcedibilità e inammissibilità dell’impugnazione
.

 

Giovanni Canzio
# Il modello “Cartabia”. Organizzazione giudiziaria, prescrizione del reato, improcedibilità

https://sistemapenale.it/ 14 febbraio 2022
1. Premessa: gli indicatori di criticità del sistema. – 2. Il settore giustizia nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. – 3. Efficienza, qualità ed efficacia della giurisdizione penale nel modello “Cartabia”. – 3.1. Le indagini e l’udienza preliminare. – 3.2. Le altre misure acceleratorie e i giudizi di impugnazione. – 3.3. Una riforma di sistema. – 4. Prescrizione e improcedibilità. – 4.1. Inammissibilità e improcedibilità. – 4.2. Durata media dei giudizi di impugnazione e improcedibilità. – 4.3. Il monitoraggio della macchina. – 5. Il rafforzamento della presunzione d’innocenza.

 

Claudio Castelli (presidente della Corte di appello di Brescia)

# Giustizia predittiva
www.questionegiustizia.it/ 8 febbraio 2022
1. I timori - 2. L’automatismo delle decisioni ha anche pregi? - 3. Predittività e prevedibilità - 4. Le prospettive e potenzialità della giustizia predittiva - 5. I progetti in corso

 

Fabio Fiorentin
# Il “carcere duro” e gli internati in misura di sicurezza: qualche riflessione a margine di un’importante sentenza della Corte costituzionale
https://sistemapenale.it/ 4 febbraio 2022
1.Una sentenza “di principi” e un importante persuasive precedent. – 2. Le questioni sottoposte al vaglio di costituzionalità: la connotazione afflittiva dell’internamento aggravato dal “41-bis” e il contrasto con il principio di legalità costituzionale e convenzionale. – 3. La prolungata durata della misura di sicurezza e la lesione del principio di proporzionalità. – 4. Una misura di sicurezza privata della sua essenziale funzione risocializzante, ridotta a mero duplicato della pena detentiva. – 5. Le prospettazioni delle parti. – 6. La risposta del Giudice delle leggi: i principi di adeguatezza e proporzionalità le guidelines nell’applicazione delle misure limitative. – 7. Le misure limitative non possono integrare trattamenti contrari al senso di umanità o vanificare la finalità rieducativa. – 8. Lo “statuto differenziale” degli internati impone un’applicazione peculiare delle limitazioni. – 9. Il disconoscimento della premessa logico-giuridica apre la strada all’interpretativa di rigetto. – 10. La congruità della risposta “sanzionatoria” è assicurata dalla valutazione “individualizzata” del giudice (e del ministro della giustizia). – 11. Uno sguardo oltre il dictum costituzionale. – 12. La “messa a regime costituzionale” della casa di lavoro.

 

Benedetta Marialiliana Ceresoli
# La recidiva: rinnovate riflessioni sulla sua ragion d’essere all’interno del sistema. Un’aggravante sempre più in tensione coi fondamentali principi di diritto: criticità attuali e prospettive future
https://dirittopenaleuomo.org/ 26 gennaio 2022
1. Evoluzione storica della disciplina della recidiva. – 2. Ratio ispiratrice della Legge ex Cirielli. – 3. Aspetti problematici dell’attuale disciplina in tema di recidiva. – 4. Tra obbligatorietà e facoltatività della recidiva. – 4.1. Gli interventi della Corte costituzionale in relazione all’art. 99 comma 4 c.p. – 4.2. L’intervento della Corte costituzionale in relazione all’art. 99 comma 5 c.p. – 5. Le tensioni sottese alla attuale formulazione dell’art. 69 comma 4 c.p. – 5.1. Il giudizio di valenza e le circostanze attenuanti di natura oggettiva. – 5.2. Il giudizio di valenza e le circostanze attenuanti di natura premiale. – 5.3. Il giudizio di valenza e le circostanze attenuanti di natura soggettiva. – 6. Riflessioni conclusive sulla ragion d’essere della recidiva all’interno del sistema

 

Armando Spataro
# Commento al Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 188
https://www.giustiziainsieme.it/ 12 dicembre 2021 e 2 gennaio 2022
Commento al Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 188 (Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali).

 

Teresa Bene
# Forme di bias nel sistema di tutela delle donne vittime di violenza
https://sistemapenale.it/ 29 novembre 2021
1. Orientamenti culturali discriminatori. – 2. Le ambiguità dei modelli e il punto di rottura della legislazione penale. – 3. La vittimizzazione secondaria. – 4. Le distorsioni sistemiche: l’impianto normativo. – 5. Gli orientamenti giurisprudenziali. – 6. Le distorsioni cognitive: il linguaggio giuridico. – 7. segue. Il linguaggio mediatico.

 

Michele Passione, Maria Brucale

# L’insostenibile pesantezza dell’essere
www.questionegiustizia.it/ 22 novembre 2021
Sono ormai trascorsi sei mesi dall’ordinanza 97 del 2021, con la quale la Corte costituzionale ha ritenuto «la necessità che l’intervento di modifica di aspetti essenziali dell’ordinamento penale e penitenziario […] sia, in prima battuta, oggetto di una più complessiva, ponderata e coordinata valutazione legislativa», spettando «in primo luogo al legislatore, infatti, ricercare il punto di equilibrio tra i diversi argomenti in campo, anche alla luce delle ragioni di incompatibilità con la Costituzione attualmente esibite dalla normativa censurata»

 

Fondazione Occorsio
# Intelligenza artificiale e giurisdizione penale
Workshop, 19 novembre 2021
1. Ragioni di un incontro (Giovanni Salvi). – 2. Ragioni di una presenza (Luciano Carta, Luigi Gubitosi, Stefano Lucchini, Alessandro Pansa). – 3. La regolamentazione europea sulla Mutual Legal Assistance (MLA) nel cyberspace (Beatrice Fragasso). – 4. Discussione a tre voci (Roberto Baldoni – Laura Carpini – Massimiliano Signoretti). – 5. I.A. e reati ambientali (Pasquale Fimiani, Giuseppe Sgorbati). – 6. I.A. nei reati economici e finanziari (Gaetano Ruta). – 7. Criptovalute, aspetti investigativi e processuali (Fabio Di Vizio). – 8. I.A., politica e reati contro la personalità dello Stato (Claudio Orazio Onorati). – 9. I.A. e reati “comuni” (Mario Palazzi).

 

Emilio Dolcini
# Fine pena: 31/12/9999. Il punto sulla questione ergastolo
www.sistemapenale.it/ 15 novembre 2021

1. Premessa. – 2. Lessico. – I. La pena detentiva perpetua in Italia e in Europa, tra storia e prassi. – 3. L’ergastolo nel codice Rocco. – 4. L’erosione del carattere perpetuo della pena dell’ergastolo. – 5. La legislazione dell’emergenza: nascono l’ergastolo ostativo (e un ergastolo ‘di terzo tipo’). – 6. L’ergastolo in alcuni progetti di riforma del codice penale. – 7. L’ergastolo nella prassi. – 8. La pena detentiva perpetua nei Paesi che aderiscono al Consiglio d’Europa: a) La legislazione. – 9. (Segue): b) La prassi. – II. Ergastolo, Costituzione e Convenzione europea dei diritti dell’uomo. – 10. Ergastolo comune e Costituzione. – 11. Ergastolo ostativo e Costituzione: Corte cost., sent. n. 135/2003. – 12. Ergastolo ex art. 54 quater co. 4 ord. penit.: finalmente una sentenza di accoglimento totale. – 13. Pena detentiva perpetua e CEDU. – 14. (Segue): Viola c. Italia. – 15. Reati di cui all’art. 4 bis co. 1 ord. penit., mancata collaborazione, permessi-premio: Corte cost., sent. n. 253/2019. – 16. La Corte costituzionale si pronuncia nuovamente sull’ergastolo ostativo: l’ord. n. 97/2021. – 17. Le proposte di legge in tema di ergastolo ostativo all’esame del Parlamento. – 18. Conclusioni.

 

Fabrizio Siracusano
# Affidamento in prova al servizio sociale del condannato, per reati diversi da quelli di “ambito mafioso”, non collaborante con la giustizia: un’altra questione, circa la tenuta del modello preclusivo imposto dall’art. 4-bis comma 1 ord. penit., approda al sindacato della Corte costituzionale
https://sistemapenale.it/ 26 Ottobre 2021
# Trib. sorv. Perugia, ord. 23 settembre 2021, Pres. Restivo, est. Gianfilippi

 

Cristina Maggia
# Ancora una volta i tribunali per i minorenni messi al margine della giurisdizione
www.questionegiustizia.it/ 20 settembre 2021
La costituzione di un “Tribunale unico per le persone, i minori e le famiglie”. Nonostante il nome evocativo, il risultato che raggiunge è quello della sparizione dell’organo giudiziario minorile collegiale e multidisciplinare esistente... La perdita della collegialità e della componente onoraria in procedure che hanno al centro  situazioni gravemente traumatiche e che comportano interventi coraggiosi e spesso impopolari, pare costituire un grave vulnus alla tutela del minorenne maltrattato, e una negativa riduzione degli strumenti a disposizione del giudice, utili a stemperare e condividere la fatica decisionale

 

Francesco Palazzo
# I profili di diritto sostanziale della riforma penale
www.sistemapenale.it/ 8 settembre 2021
1. Il contesto della riforma. – 2. Riforma “organica” o “novellistica”? – 3. Le possibili grandi opzioni strategiche. – 4. Gli istituti sostanziali di deflazione processuale: profili generali. – 5. Segue. Istituti di esclusione o estinzione della punibilità e azione penale. – 6. Segue. Limitazioni alle impugnazioni. – 7. Segue. I riti semplificati. – 8. Le riforme del sistema sanzionatorio: le sanzioni sostitutive. – 9. Segue. La giustizia riparativa. – 10. La prescrizione.

 

Emilio Dolcini
# Sanzioni sostitutive: la svolta impressa dalla riforma Cartabia
https://sistemapenale.it/ 2 settembre 2021

 

Giovanni Canzio
# Le linee del modello "Cartabia". Una prima lettura
https://sistemapenale.it/ 25 agosto 2021

 

Glauco Giostra
# Una nuova cultura della pena e non soltanto nuove carceri
Avvenire, 22 luglio 2021
Se pensassimo di risolvere il problema, come da più parti si auspica, semplicemente  costruendo nuovi penitenziari, ci ritroveremmo tra non molto, come in uno sconsolante gioco dell'oca, al punto di partenza. Il Consiglio d'Europa ha da tempo ammonito: aumentare la capienza penitenziaria, significa soltanto favorire un maggior ricorso alla carcerazione. L'offerta crea la domanda.o. I mattoni con cui si costruiscono i penitenziari devono avere dentro un'idea; devono realizzare una struttura disegnata dal senso e dalla finalità della pena.

 

Glauco Giostra (Intervista di Angela Stella)
# Al carcere serve una vera riforma. Ma al governo c'è chi affossò la mia
Il Riformista, 18 luglio 2021
Non riesco ancora a capacitarmi di tanta cinica, preordinata brutalità. Non meno inquietante è l'idea che sta dietro a quella spedizione punitiva, che nessun antefatto può  giustificare. Mi sono tornate alla mente le parole del direttore del carcere nel film "Fuga da Alcatraz": "Se disobbedisci alle regole della società, ti mandano in prigione. Se disobbedisci alle regole della prigione, ti mandano da noi. Noi non creiamo buoni cittadini. Però creiamo dei buoni detenuti"

 

Luigi Manconi
# Quel male inestirpabile
La Repubblica, 18 luglio 2021
Mai una denuncia autorevole di quella sottocultura torva e paranoide, e sostanzialmente antidemocratica, che non appartiene certo a tutta la categoria ma che si ritrova diffusamente nelle chat e nei social di tanti poliziotti (e persino di alcuni sindacati). Questo forse contribuisce a spiegare perché mai, contro l'utilizzo dei poliziotti penitenziari come seviziatori, non siano stati gli stessi poliziotti penitenziari, mortificati in un ruolo di aguzzini, i primi a ribellarsi.

 

Fabio Fiorentin
# Sistema penitenziario: le riforme necessarie non possono più attendere dopo le violenze nelle carceri
www.sistemapenale.it/ 6 luglio 2021
Santa Maria Capua Vetere... La sensazione è che non si tratti affatto di un episodio isolato, ma della parossistica manifestazione di una crisi profonda dell’istituzione carceraria che ha a lungo covato sotto le ceneri dell’indifferenza di chi avrebbe dovuto provvedere e dell’ipocrisia della politica... Se le cose saranno lasciate così come stanno, la balcanizzazione delle nostre carceri sarà un futuro annunciato che nessuno potrà imputare al fatale corso di un destino ostinatamente avverso

 

Coordinamento Nazionale dei Magistrati di Sorveglianza - Conams

# Comunicato sui fatti del carcere di Santa Maria Capua Vetere

Roma, 5 luglio 2021

... riafferma l'altissimo valore non negoziabile della dignità di ogni persona umana e dell'nviolabilità dei corpi dei detenuti consacrata negli istituti millenari posti a fondamento dello Stato di diritto e della civiltà umana e giuridica...

 

Magistratura Democratica
# I fatti di Santa Maria Capua Vetere: l’ennesimo tradimento della democrazia
www.magistraturademocratica.it/ 29 giugno 2021
Assistiamo profondamente feriti al ripetersi di dinamiche già conosciute anche in sede giudiziaria: pianificazione delle aggressioni, modalità dei pestaggi (dal “corridoio umano” ai colpi alle dita della mano), coperture, percezione di impunità, riduzione della persona detenuta a oggetto nelle mani del potere dei custodi.

 

Antonello Cincotta
# La pena in executivis: dalla legalità costituzionale alla legalità legale
https://sistemapenale.it/ 25 giugno 2021
Lo scritto prende spunto da un volume di qualche anno fa. Il titolo estremamente stimolante e significativo: Dalla Costituzione “inattuata” alla Costituzione "inattuale"? Il ritardo di “quel” tempo giuridico può essere recuperato per incidere sul tempo sociale sempre più accelerato e mutevole? Questi interrogativi riguardano anche la pena... 1. Premessa. – 2. La pena e la “riparazione dei cocci”. – 3. La pena: Costituzione applicata ma non attuata? – 4. Conclusioni.

 

Veronica Manca
# Dignità e speranza, i principi guida nel viaggio verso la giustizia di Ambrogio Crespi. Brevi prime note a margine dell’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Milano in merito al differimento della pena in attesa della decisione sulla grazia.
Giurisprudenza Penale Web, 23 Giugno 2021

# Ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Milano 22.06.2021. depositato 23.06.2021

 

Vittorio Manes - Intervista di Angela Stella
# Non solo il carcere, anche il processo deve essere extrema ratio
www.ilriformista.it/ 15 Giugno 2021

 

Noemi Cardinale
# Troppi stereotipi di genere nella motivazione di una sentenza assolutoria per violenza sessuale di gruppo: la Corte EDU condanna l’Italia per violazione dell’art. 8  # il caso J.L. c. Italia 27 maggio 2021
https://sistemapenale.it/ 14 giugno 2021

 

Glauco Giostra
# Processi giusti e processi spettacolo. Un media-evo d'ingiustizia
Avvenire, sabato 12 giugno 2021

 

Marco Bouchard
# La vittimizzazione secondaria all’esame della Corte europea dei diritti dell’uomo. Come le parole dei giudici possono arrecare una seconda offesa alla vittima: # il caso J.L. c. Italia 27 maggio 2021
https://dirittopenaleuomo.org/ 9 giugno 2021
1. L’accusa. – 2. La condanna in primo grado. – 3. L’appello. – 4. La condizione di inferiorità fisica e psichica. – 5. Il consenso agli atti sessuali e l’ipotesi di revoca. – 6. L’interpretazione psicologica e la stigmatizzazione della vita privata. – 7. Il ricorso innanzi alla Cedu. – 8. La decisione della Corte: i motivi di ricorso non accolti. – 9. La decisione della Corte: i motivi di ricorso accolti. – 10. La decisione della Corte: i perduranti stereotipi sessisti in Italia. – 11. La vittimizzazione secondaria nella giurisprudenza della Cedu. – 12. La vittimizzazione secondaria: evoluzione di un concetto – 13. La vittimizzazione secondaria nel caso J.L. c. Italia del 27 maggio 2021.– 14. Stereotipi e pregiudizi.

 

Domenico Pulitanò
# Responsabilità, osservanza, castigo
1. Anni di piombo e giustizia penale. – 2. Oppida munire et ponere leges. – 3. Decostruzione del rimprovero? – 4. In viaggio tra gli obbedienti. – 5. Il problema castigo. – 6. La dimensione del tempo. – 7. Più responsabilità, meno castigo.

 

Francesco Palazzo
# Sul pubblico ministero: riformare sì, ma con giudizio
www.questionegiustizia.it/ 8giugno 2021
L’unica vera grande riforma capace di ricondurre la giustizia penale italiana a una maggiore “normalità” sarebbe quella di separare (non tanto le carriere, quanto piuttosto) la perversa contiguità che non di rado lega attività inquirente e informazione giudiziaria: tema, anche questo, difficilissimo da affrontare poiché sovrastato dal prepotente e sacrosanto diritto all’informazione. Sotto l’insegna dell’ansia di giustizia, due blocchi indubbiamente di potere come le autorità inquirenti e gli organi d’informazione possono trovare sinergie improprie, capaci di produrre effetti devastanti sulle persone e anche sulla salute complessiva del sistema.

 

Stefania Amato
# Fermare l’onda blu. Tortura nel carcere di S. Gimignano: una delle prime sentenze di merito che, applicando la nuova fattispecie di reato, condannano la violenza in divisa blu
https://dirittopenaleuomo.org/ 3 giugno 2021
# Gip-Gup Siena, Sentenza 17 febbraio 2021, depositata il 7 maggio 2021

 

Cour Europeenne des Droits de l'Homme
# Affaire J. L. c. Italie (Requete n. 5671/16)
Strasbourg, 27 mai 2021

 

Fabio Gianfilippi
# Ergastolo ostativo: incostituzionalità esibita e ritardi del legislatore. Prime note all’ordinanza 97/2021
www.questionegiustizia.it/ 27/05/2021
Nell’attesa che il legislatore provveda, nella materia così delicata che si è anche in queste note provato a succingere, l’auspicio è che, rimossa anche la preclusione assoluta connessa alla collaborazione con la giustizia, si operi, ove ritenuto indispensabile, in modo da rendere, per come per altro richiesto dalla Corte costituzionale, eventualmente più ricco il compendio istruttorio da consegnare alla magistratura di sorveglianza, al fine di consentirle decisioni ancor più informate.... Occorre una convinta fiducia nell’azione della magistratura di sorveglianza, e nella sua capacità di costruire percorsi credibili per i condannati e perciò tali da costituire un elemento di forza nella tutela della sicurezza della collettività

 

Emilio Dolcini
# L’ordinanza della Corte costituzionale n. 97 del 2021: eufonie, dissonanze, prospettive inquietanti
https://sistemapenale.it/ 25 maggio 2021
# Corte Costituzionale, Ordinanza 97/2021

 

Commissione di studio Pres. Dott. Giorgio Lattanzi, Vice Pres. Dott. Ernesto Lupo e Prof. Gian Luigi Gatta)
# Relazione finale     # Articolato
Ministero della Gioustizia, 24 maggio 2021

 

Michele Ainis (Intervista di Gennaro Grimolizzi)
# Un diritto oscuro è un’arma per i più forti e i prepotenti
www.ildubbio.news/ 24 maggio 2021
La scrittura, quasi esoterica ed incomprensibile, delle leggi rende la democrazia più fragile. «Con un diritto oscuro diventiamo tutti punibili»... La magistratura è destinataria di una delega implicita che la legge incomprensibile produce. La responsabilità della politica su questo è enorme. È inevitabile che il giudice si trovi a fare il legislatore di fronte a norme incomprensibili.

 

Luigi Giordano
# La giurisprudenza di legittimità sulle prime applicazioni del processo penale telematico
www.sistemapenale.it/ 21 maggio 2021
1. Premessa. – 2. La Corte di cassazione sulle notifiche telematiche. – 3. Notificazioni e comunicazioni telematiche a cura della parte privata. – 4. La Corte di cassazione sulla trasmissione di istanze delle parti a mezzo PEC. – 5. La Corte di cassazione sulla produzione di memorie a mezzo PEC. – 6. La Corte di cassazione sulla trasmissione a mezzo PEC della lista testimoni, periti e consulenti tecnici. – 7. La presentazione a mezzo PEC dell’atto di impugnazione. – 8. La Corte di cassazione sulla trasmissione della nomina a difensore di fiducia a mezzo PEC. – 9. La Corte di cassazione sulla comunicazione di atti in via telematica (mail ordinaria o PEC) tra uffici giudiziari. – 10. La Corte di Cassazione sull’applicativo Tiap-Document@. – 11. La Corte di cassazione sul S.I.C.P. – Sistema Informativo della Cognizione Penale.

 

Davide Galliani  
# Il chiaro e lo scuro. Primo commento all’ordinanza 97/2021 della Corte costituzionale sull’ergastolo ostativo
www.giustiziainsieme.it/ 20 maggio 2021
1. Premessa – 2. L’ordinanza 97/2021 accerta l’incostituzionalità? – 3. Il pericolo di ripristino – 4. Il destino del giudizio a quo – 5. I delitti diversi da quelli di contesto mafioso – 6. I procedimenti della sorveglianza fino al 10 maggio 2022 – 7. In particolare, i procedimenti riguardanti la liberazione condizionale – 8. L’equiparazione tra ergastolani collaboranti e non collaboranti – 9. Il sicuro ravvedimento, la libertà di non collaborare, la professione di innocenza – 10. Il sistema di protezione dei collaboratori di giustizia.  

 

Davide Galliani
# Un comunicato tira l’altro. Non ci resta che…attendere
www.giustiziainsieme.it/ 16 aprile 2021
La Corte costituzionale, riunita oggi in camera di consiglio, ha esaminato le questioni di legittimità sollevate dalla Corte di cassazione sul regime applicabile ai condannati alla pena dell’ergastolo per reati di mafia e di contesto mafioso che non abbiano collaborato con la giustizia e che chiedano l’accesso alla liberazione condizionale.

 

Giuseppe Pignatone
# La presunzione di innocenza non censura condanne e processi
La Stampa, 12 aprile 2021

Il principio di non colpevolezza richiamato dalla direttiva deve trovare un punto di equilibrio con altri principi costituzionali di non minore rilievo, tra cui il diritto di cronaca, espressione della libertà di manifestazione del pensiero sancita dall'articolo 21 della Costituzione... l'accesso della pubblica opinione alla giustizia penale non si pone in termini di opportunità, ma di necessità politica: per un ordinamento democratico moderno è inconcepibile una giustizia segreta

 

Glauco Giostra (Intervista di Federica Olivo)
# Ergastolo ostativo? Il miglior modo di combattere la mafia è riaffermare lo Stato di diritto
huffingtonpost.it, 10 aprile 2020

Sarebbe più corretto muovere dalla premessa che siamo tutti irriducibili avversari della mafia, ma che abbiamo idee diverse su ciò che si debba e che non si possa (o non sia utile) fare per combatterla. In conclusione, si lasci la libertà di pensare, senza dover esserne colpevolizzati, che il miglior modo di combattere la mafia è riaffermare con attenta ponderazione i principi dello Stato di diritto, poiché la mafia prospera dove e quando lo Stato di diritto latita o viene a patti con i suoi metodi

 

Elisa Grisonich
# Il dirompente incedere delle garanzie processuali della vittima nella giurisprudenza di Strasburgo: il caso Petrella c. Italia, tra ragionevole durata del procedimento, diritto di accesso al giudice e rimedio effettivo
# C. eur. dir. uomo, Sez. I, 18 marzo 2021, Petrella c. Italia, ric. n. 24340/07
www.sistemapenale.it/ 7 aprile 2021

 

Andrea Bonomi
# Il rispetto del principio di proporzionalità della pena: il ruolo del legislatore, la funzione del giudice comune e il margine di intervento della Corte costituzionale (Osservazioni problematiche prendendo spunto dalle sentenze n. 284 del 2019 e n. 136 del 2020)
Osservatorio Costituzionale, fasc. 2/2021, 6 aprile 2021
1. La discrezionalità del legislatore e il principio di proporzionalità della pena: incontro o scontro? – 2. Il più recente orientamento del Giudice delle leggi in materia di controllo sul quantum della pena: il principio di proporzionalità della pena e il controllo sulla ragionevolezza di tipo intrinseco. – 3. La sentenza n. 284 del 2019: la sproporzione del massimo edittale non è mai (o quasi mai) sindacabile in sede di giudizio di costituzionalità? – 4. La sentenza n. 136 del 2020: in quali termini è praticabile il sindacato di costituzionalità sub specie di proporzione in riferimento alla cosiddetta concorrenza delle pene detentive con quelle pecuniarie in rapporto di “proporzionalità inversa”?

 

Massimo Donini
# Riforma dell'udienza preliminare, come cambia quella che oggi è una formalità
Il Riformista, 28 marzo 2021

... carattere punitivo-afflittivo dello stesso processo, spesso aggravato dalla sottoposizione dell'imputato a misure cautelari (per es. reali) di pesante afflittività... Il sistema processuale assicura così alcuni anni di afflittività da mera imputazione, e il pubblico ministero si sente deresponsabilizzato in quanto ci sarà un giudice che deciderà il rinvio a giudizio...

 

Andrea Pugiotto
# L'ergastolo va a processo e ora per il carcere a vita può davvero essere la fine
Il Riformista, 20 marzo 2021
I dati statistici ufficiali, forniti dal Garante nazionale, attestano poi la natura tutt'altro che marginale della quaestio sottoposta alla Corte costituzionale: dei 1.800 ergastolani in carcere, 1.271 (pari al 71%) sono ostativi e il loro numero, negli ultimi 15 anni, è in costante crescita. Dunque, oggi l'ergastolo è principalmente un ergastolo privo di liberazione condizionale. Cioè detenzione fino alla morte. Il che spazza via l'abusato luogo comune del fine effettivo del carcere a vita: quelli ostativi, infatti, sono ergastolani senza scampo e senza speranza.

 

Silvia Ingrosso
# Fattori compensativi della strong presumption di violazione dell’art. 3 CEDU: la pronuncia delle Sezioni Unite
www.diritto.it/ marzo 2021 
# Sezioni Unite, Sent. 6551 del 19 febbraio 2021
A livello della giurisprudenza nazionale la Corte di Cassazione si è espressa in merito alle modalità di calcolo della superfice. In particolare, la Suprema Corte ha ritenuto che la superficie a cui si applicano i parametri minimi individuati dalla Corte EDU deve essere intesa come spazio utile al fine di garantire il movimento del soggetto recluso nello spazio detentivo, il che esclude di poter inglobare nel computo gli arredi fissi, in ragione dell’ingombro che ne deriva.

 

Giovanni Maria Flick - Intervista di Eleonora Martini
# L’illusione ergastolo: «Pena costituzionalmente illegittima»
https://ilmanifesto.it/ 19 marzo 2021
Speranza e fiducia sono i due pilastri che devono guidare il percorso di chi è recluso in carcere. Il condannato deve non perdere la speranza – sapendo che il futuro dipende anche da lui – e deve avere fiducia nel significato e nel risultato della pena. Sembra un paradosso ma non lo è. E questo è sancito nella nostra Costituzione, perché l’articolo 3 garantisce pari dignità sociale a tutti, compresi i “diversi” come i detenuti.

 

Licia Siracusa
# La “moralità” dell’ergastolo c.d. “ostativo” per i fatti di mafia
www.sistemapenale.it/ 19 marzo 2021
1. Premessa. – 2. La giurisprudenza della Corte EDU in materia di ergastolo e di ergastolo ostativo: cenni. – 3. Gli argomenti endopenalistici contro l’ostatività della mancata collaborazione. – 4. Gli argomenti di ordine costituzionale contro l’ostatività della mancata collaborazione e la giurisprudenza costituzionale precedente la sentenza n. 253/2019. – 4.1 L’approdo della sentenza n. 253/2019 in materia di permessi premio. – 5. L’impatto attuale e i possibili effetti futuri della giurisprudenza costituzionale in materia di ergastolo ostativo. – 6. La necessità di un equilibrio tra le diverse istanze in gioco (alias, sulla “moralità” dell’ergastolo ostativo per i condannati per mafia. – 7. Uno sguardo al futuro dictum della Corte costituzionale in materia di ergastolo ostativo e liberazione condizionale. – 8. Conclusioni (un abbozzo).

 

Sofia Ciuffoletti
# Non è una pena per donne   # Suprema Corte di Cassazione - Sezioni Unite Civili - Sentenza 3780/2021
https://dirittopenaleuomo.org/ 17 marzo 2021
1. Prologo. Per aspera ad aspera. – 2. Episodio I: il primo provvedimento. Dignità e autodeterminazione. – 2.1. Primo stasimo: la tutela del diritto di difesa in fase di esecuzione pena. – 3. Episodio II: il secondo provvedimento, ovvero come “assestare il tiro”. – 3.1. Secondo stasimo: tra coscienza e prudenza. L’obiezione di coscienza del magistrato. – 4. Epilogo. «Il delitto è maschio, il peccato è femmina».

 

Luciano Violante
# Per una concezione “non proprietaria” della giurisdizione
www.questionegiustizia.it/ 1, 2021
La pluralità delle giurisdizioni in un moderno ordinamento policentrico costituisce una ricchezza che corrisponde al pluralismo dei poteri e allo sviluppo dei diritti individuali e collettivi. Sarebbe per ciò una dannosa cultura “proprietaria” della giurisdizione, quella che rivendicasse spazi di intervento a danno dell’altra e non considerasse che la pluralità delle giurisdizioni è un servizio per i cittadini e i  poteri pubblici.

 

Francesco Martin
# Le Sezioni Unite sullo spazio minimo della cella: la soluzione della questione?
iusinitinere.it/ 13 march 2021

# Corte Suprema di Cassazione - Sezioni Unite Penali - Sentenza 6551/2021

 

Domenico Pulitanò
# Il problema prescrizione fra principi costituzionali e politica
https://sistemapenale.it/ 12 marzo 2021
1. Il problema ‘prescrizione del reato’. – 2. Prescrizione e processo. – 3. Sospensione della prescrizione. – 4. Blocco della prescrizione. – 5. Tempi della giustizia e sistema penale.

 

Adelmo Manna
# È configurabile un sistema penale non carcero-centrico?
https://sistemapenale.it/ 10 marzo 2021
1. Introduzione. – 2. La pena pecuniaria a tassi giornalieri. – 2.1. La confisca “per equivalente” – 3. Le sanzioni interdittive come pene principali – 4. Le pene prescrittive – 5. La detenzione domiciliare ed il lavoro di pubblica utilità – 6. La parziale applicazione dei principi della restorative justice nel sistema penale italiano – 7. La pena carceraria ove prevalgono decisamente gli aspetti custodiali rispetto a quelli rieducativi, puramente nominali, che, pertanto, dovrebbe essere limitata solo a determinate categorie di reati – 8. Conclusioni e prospettive di riforma.

 

Giovanni Fiandaca
# Ergastolo ostativo, carcere duro e dintorni
www.questionegiustizia.it/ 9 marzo 2021
Esistono due fronti che – a dispetto di un atteggiamento abbastanza prudente della Corte – continuano a guardare con netto sfavore ai progressivi temperamenti che la giurisprudenza costituzionale apporta al rigore detentivo riservato ai soggetti appartenenti alla criminalità organizzata, paventandosi il rischio concreto di un indebolimento dell’azione di contrasto alle mafie: fronti costituiti... dalla maggior parte delle procure antimafia... e da alcuni settori oltranzisti dell’antimafia politico-sociale più radicale, che difendono il carcere duro anche nella sua dimensione simbolica...

 

Riccardo De Vito (Intervista di Angela Stella)
# “Le carceri non si governano col pugno duro, il dialogo evita drammi”
Il Riformista, 6 marzo 2021
Oltre alle vite perse e alle testimonianze dolorose di detenuti e personale del carcere, ricorderò soprattutto il dramma della politica e dell'intellettualità italiane che, con poche eccezioni, hanno voltato la testa dall'altra parte... la galera non si governa con il pugno duro, con il disciplinare, con la pretesa di un'obbedienza cieca e acritica da parte delle persone detenute. Occorrono dialogo, negoziazione, scambio di informazioni...

 

Fabio Gianfilippi
# Il letto (di Procuste) e le Sezioni Unite-sent.n.6551/2021: il punto sugli spazi detentivi minimi e un’occasione per parlare ancora di giurisprudenza convenzionale e limiti all’apprezzamento del giudice nazionale
www.giustiziainsieme.it/ 2 marzo 2021    
 # Sezioni Unite-sent.n.6551/2021
1.Il rimedio risarcitorio di cui all’art. 35-ter ord. penit. 2. La questione del letto singolo. 3.Le conseguenze della decisione delle SU. 4. Il rapporto tra giurisprudenza alsaziana e giudice nazionale 5. Sui fattori compensativi.

 

Tullio Padovani (Intervista di Valentina Stella)
# "La balla odiosa dell'avvocato complice dell'indagato: noi difendiamo i diritti"
Il Dubbio, 2 marzo 2021
In rapporto alla verità, l'avvocato non ha la posizione né del giudice né del pubblico ministero: non è gravato dal dovere di ricercare la verità. Il suo contributo alla verità è nel battersi affinché il metodo della ricerca sia rispettato scrupolosamente perché il risultato che si ottiene sia davvero la verità in base a quanto stabilito dalla legge. Il suo ruolo è quello di guardiano vigile e intransigente del metodo.

 

Roberto Bartoli
# La "galassia afflittiva": sistematica, fondamento, legittimità. Primo studio per un affresco
www.sistemapenale.it/ 2 marzo 2021
1. Dal “sistema penale”, passando per il “sistema punitivo”, fino alla “galassia afflittiva”. – 2. Problemi di garanzia e problemi di ragionevolezza intranormativa, intrasistematica ed extrasistematica. – 3. Diritto afflittivo individuale versus diritto afflittivo dell’ente. – 4. Il diritto afflittivo dell’ente. – 5. Il diritto afflittivo individuale: diritto punitivo-reattivo versus diritto preventivo. – 6. Il diritto punitivo-reattivo e i suoi sottosistemi. – 6.1. Il diritto penale e i suoi sottosistemi. – 7. Il diritto afflittivo preventivo. – 7.1. Il sistema delle misure di sicurezza. – 7.1.1. Le misure di sicurezza del non imputabile. – 7.1.2. Le misure di sicurezza dell’imputabile. – 7.2. Le misure di prevenzione.

 

Glauco Giostra
# Riforma della prescrizione: curare il male, non i sintomi
Avvenire, 25 febbraio 2021
Si potrebbero predisporre forme di 'risarcimento', già previste in altri ordinamenti, che tengano conto della sofferenza da processo: una proporzionale riduzione della pena inflitta (ad esempio, un anno ogni tre di ingiustificata protrazione del processo) o, addirittura, nei casi estremi e a particolari condizioni, la sua ineseguibilità.

 

Alessandro Melchionda
# La recidiva reiterata e pregresso status del recidivo: la Cassazione si avvicina alla "chiusura del cerchio"
https://sistemapenale.it/ 24 febbraio 2021
1. Premessa. Il dubbio interpretativo sul rapporto tra “recidiva reiterata” ed il pregresso accertamento di altra ipotesi di recidiva. – 2. Lo “stato dell’arte” precedente alla riforma dell’anno 2005. – 3. Le caratteristiche di fondo della “nuova recidiva” introdotta con la legge n. 251/2005 nelle prime interpretazioni della dottrina. – 4 La “nuova recidiva” nell’interpretazione della giurisprudenza: i tratti essenziali del progressivo abbandono delle passate posizioni. – 5. I residui termini del contrasto circa il rapporto tra “recidiva reiterata” ed il pregresso riconoscimento dello status di recidivo. – 6. La nuova risposta fornita dalla Cassazione: la “recidiva reiterata” presuppone la commissione di un illecito successivo ad una precedente condanna definitiva. – 7. La ribadita rilevanza del pregresso status (sostanziale) di recidivo per l’integrazione della “recidiva reiterata”. – 8. Considerazioni conclusive. La “riscoperta” rilevanza della recidiva agli effetti della procedibilità d’ufficio quale nuovo spazio di problematicità interpretativa.

 

Massimo Donini
# Amnistia: è la premessa per la riforma
Il Riformista, 23 febbraio 2021
Amnistia... Non per regalare impunità, ma per gettare le basi della riforma della giustizia penale. Uno scopo non semplicemente utile, ma davvero necessario. Ci sono nel Paese forze politiche o movimenti di opinione che vorrebbero cancellato l'istituto dell'amnistia come se fosse retaggio di secoli di privilegi e disuguaglianze. Ma se esso esiste ancora, in un quadro costituzionalmente corretto, è esattamente per situazioni come la nostra.

 

Fabio Fiorentin
# La Consulta nuovamente chiamata a pronunciarsi sulla detenzione domiciliare speciale per condannate madri
https://sistemapenale.it/ 19 febbraio 2021

...Ancora una volta e in primo luogo il necessario riferimento alla preminenza dell’interesse del minore dovrebbe costituire il sicuro punto di riferimento nella soluzione alla quaestio legitimitatis. Si osserva, invero, che una tale prospettiva pare essere stata abbracciata, di recente, anche dalla Corte di Cassazione che, proprio riecheggiando i princìpi già affermati dalla giurisprudenza costituzionale, ha stabilito, in tema di detenzione domiciliare speciale, che l’interesse superiore del minore debba essere valutato come preminente anche rispetto alle esigenze di sicurezza della collettività...

 

Veronica Manca
# C'è chi non butta la chiave? Sulla funzione sociale della difesa, tra Costituzione, legalità e rieducazione per un ripensamento corale sull'attualità del 41-bis e dei regimi ostativi
Diritto di Difesa, 18 febbraio 2021
1. Premessa: la funzione sociale del difensore nella tutela dei diritti. – 2. Diritti soggettivi e 41-bis ord. penit.: binomio costituzionalmente possibile. – 3. Chi sconta il 41-bis oggi? Diamo qualche dato. – 4. Emergenza sanitaria, carcere e diritti negati. – 5. Affettività e diritto ai colloqui nella legislazione d’urgenza. – 5.1. Passi avanti: per il 41-bis? Sugli effetti «bilaterali» della negazione del diritto. – 6. In attesa della Consulta: la Magistratura di Sorveglianza apre qualche spiraglio. – 7. Il punto: riflessioni di insieme. Quali visioni future?

 

Luigi Ferrajoli
# Il garantismo come legge del più debole e dell'oppresso, contro il potere
Il Manifesto, 17 febbraio 2021
Il garantismo penale che sempre ha animato le battaglie della nostra "Antigone" è solo un aspetto del garantismo quale modello generale del diritto e della democrazia. Tutti i diritti fondamentali, infatti, equivalgono ad altrettante leggi del più debole contro la legge del più forte che vige in loro assenza.

 

Matteo Aranci
# Diritto al silenzio e illecito amministrativo punitivo: la risposta della Corte di giustizia. Nota a CGUE, sent. 2 febbraio 2021, C-481/19, Consob
https://sistemapenale.it/ 16 febbraio 2021
1. Premessa. – 2. Il viaggio del diritto al silenzio: dalla Cassazione alla Consulta e dalla Consulta a Lussemburgo. – 3. Il diritto al silenzio nelle fonti nazionali e sovranazionali. – 4. Le conclusioni dell’avvocato generale. – 5. La pronuncia della Corte di giustizia. – 6. Alcune considerazioni conclusive.

 

Fabio Gianfilippi
# “Il diritto alla speranza davanti alle Corti”
www.giustiziainsieme.it/ 13 febbraio 2021

Il testo che si commenta è innanzitutto livre de chevet sul senso costituzionale delle pene, anche come antidoto a vecchie tentazioni carcerocentriche e al sempre nuovo populismo penale, incapace di leggere nell’individualizzazione del trattamento e nella discrezionalità rimessa alla magistratura di sorveglianza la formula in grado di inverare l’art. 27 della Costituzione e di garantire perciò anche la sic

urezza della collettività. E si fa poi vero e proprio bedeker indispensabile per leggere criticamente le pronunce più recenti ed incisive sul tema emesse innanzitutto dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo...

 

# Vittorio Manes: La prescrizione è civiltà giuridica, la spazza-corrotti ne è la negazione
di Simona Musco – Il Dubbio, 11 febbraio 2021

Servono misure di sistema che assicurino una forte riduzione dell'attuale ipertrofia punitiva, prendendo sul serio il principio di extrema ratio e l'idea- forza che vincoli rigorosamente la privazione della libertà personale al "minimo sacrificio necessario"...

 

Massimo Donini
# Negazionismo e protezione della memoria. L’eredità dell’Olocausto e la sua sfida per l’etica pubblica e il diritto penale
www.sistemapenale.it/ 10 febbraio 2021
1. Figli dell’Olocausto. La Shoah come big bang culturale. – 2. Responsabilità individuale e colpa collettiva. Verso un “triplice garantismo”. – 3. Le categorie del danno e del pericolo. Quali limiti alla criminalizzazione? – 4. Ragion d’essere del reato e condizioni della pena. Decisioni giudiziarie europee. – 5. Il nucleo originario e derivato del reato “europeo”. – 6. La soluzione italiana (art. 604-bis c.p.), una legislazione simbolica che diverge dal significato del reato UE. – 7. Il paradosso dell’imputazione colposa dell’aggravante di negazionismo. – 8. Reati giustificabili e crimini ingiustificabili.

 

Vittorio Manes (intervista di Angela Stella)
# “Overdose di reati e inchieste show, la giurisdizione sull’orlo del crac”
www.ilriformista.it/ 31 Gennaio 2021
Bisognerebbe prendere atto che l’amministrazione del giustizia è un “servizio”, una “public utility” dove i magistrati sono “civil servant” e i cittadini gli utenti; e che, specie in materia penale, un obiettivo minimo di civiltà impone di assicurare uniformità e parità di trattamento, tempi ragionevoli, proporzione dell’intervento sui diritti fondamentali incisi – specie quando l’ingerenza statale è altamente invasiva come lo è la sottoposizione ad un processo penale – e assicurare, soprattutto, garanzie effettive non solo di certezza della pena, ma di certezza di evitare la pena e il processo a chi è innocente.

 

Davide Galliani
# Pena di morte e pena perpetua: e il senso di umanità?
www.giustiziainsieme.it/ 30 gennaio 2021
Intervento al consiglio direttivo di Nessuno Tocchi Caino del 30 gennaio 2021]

 

Roberta Barone
# Ergastolo ostativo: fine pena mai e diritto alla speranza
www.altalex.com/ 23 gennaio 2021
Figlio della legislazione d’emergenza l’ergastolo ostativo, dato dal combinato disposto dell’art. 22 c.p., art. 4-bis e 58-ter della L. n. 354/1975, configura il vero “fine pena: mai”. Prevede una serie di preclusioni e/o divieti in merito ai benefici penitenziari e anche delle deroghe alle normali regole di trattamento penitenziario. Si tratta di un’espiazione totalmente intramuraria, sine die del carcere a vita.

 

Damiano Aliprandi
# Alla Consulta il divieto al 41bis di colloqui via Skype con i minori
Il Dubbio, 21 gennaio 2021
# Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria - Ordinanza del 9 giugno 2020

 

Francesco Viganò
# Il diritto giurisprudenziale nella prospettiva della Corte costituzionale
www.sistemapenale.it/ 19 gennaio 2021
Da tempo si discute se, ed entro che limiti, la giurisprudenza possa essere considerata una vera e propria fonte del diritto in un ordinamento in cui, per espresso vincolo costituzionale, il giudice è soggetto “solo” alla legge. Il presente contributo si accosta alla vexata quaestio dalla peculiare prospettiva della Corte costituzionale, le cui decisioni mostrano – al di là delle dichiarazioni di principio – di prendere assai sul serio il diritto giurisprudenziale, sia esso rappresentato dai propri precedenti, ovvero dal c.d. “diritto vivente” espresso dalla giurisprudenza comune, o ancora dagli orientamenti interpretativi delle Corti europee.

 

Carla Cataneo
# La valutazione di compatibilità delle condizioni di salute dell’imputato per associazione mafiosa con lo stato detentivo durante l’emergenza sanitaria: la posizione della Cassazione
https://sistemapenale.it/ 18 gennaio 2021
# Cass. Pen., Sez. V, sent. 6 ottobre 2020 (dep. 09/12/2020), n. 35012, Pres. Sabeone, Rel. Pezzullo

# Cass. Pen., Sez. V, sent. 6 ottobre 2020 (dep. 09/12/2020), n. 35013, Pres. Sabeone, Rel. Pezzullo

 

ECHR European Court of Human Rights
# Annual report 2020
# Analysis of statistics 2020

# Violations by Article and by State
www.echr.coe.int/ January 2021

In 2020, 41,700 applications were allocated to a judicial formation, an overall decrease of 6% compared with 2019 (44,500). 26,800 of these were identified as single-judge cases likely to be declared inadmissible (a decrease of 10% in relation to 2019). Single-judge applications continue to be processed as soon as they are identified as qualifying for such a procedure. 14,900 applications were identified as probable Chamber or Committee cases (an increase of 1% compared with 2019).

 

Marco Cerfeda
# Telefoni in carcere e reazione penale: un binomio in linea con il principio di sussidiarietà?
www.questionegiustizia.it/ 14 gennaio 2021
Per contrastare l’introduzione clandestina, la detenzione e l’uso abusivi dei cellulari in carcere, il legislatore, nonostante l’ordinamento già preveda per il detenuto conseguenze piuttosto afflittive sul piano disciplinare e su quello dei benefici penitenziari, ha introdotto, con D.L. n. 130/2020 – non ancora convertito in legge –, l’art. 391 ter c.p. che punisce «l’accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di detenuti», recependo sostanzialmente un divieto già contenuto nei regolamenti interni d’istituto. Il contributo, muovendo dalla premessa per cui i reati introdotti dalla novella costituiscono nuova incriminazione, giacché è da escludersi la configurabilità dell’art. 650 c.p., ne analizza i tratti salienti e si interroga sulla coerenza dell’intervento normativo con il principio di sussidiarietà sia esterna sia interna, promuovendo soluzioni meno invasive dell’opzione penale e contestando la sproporzione per eccesso della cornice edittale comminata dall’art. 391 ter c.p.

 

Manfredi Bontempelli
# Emergenza Covid-19 e ragionevole durata del processo penale
https://sistemapenale.it/ 13 gennaio 2021
È significativo come nella riflessione svolta dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 278/2020, il principio della ragionevole durata del processo penale venga valorizzato, come si è detto, quale componente dello statuto delle garanzie difensive dell’imputato, a fianco della presunzione d’innocenza dello stesso e del principio di legalità di cui all’art. 25 comma 2° Cost., garanzia, questa, che in linea con la giurisprudenza costituzionale consolidata, viene «estes[a] fino a ricomprendere anche la determinazione della durata del tempo di prescrizione dei reati». In tal modo la Corte costituzionale ha esplicitamente sottolineato la dimensione individuale della  garanzia della ragionevole durata, quale diritto fondamentale dell’imputato, con il quale dovrebbero entrare in bilanciamento gli  interessi costituzionali in conflitto.

 

European Digital Rights (together with 60 civil society organisations)
# Open letter: Civil society call for the introduction of red lines in the upcoming European Commission proposal on Artificial Intelligence
https://edri.org/ 12th January 2021

 

# Flick: "L'Ue ci chiede diritti certi e processi veloci, non i bluff sulle riforme della giustizia"
di Errico Novi – Il Dubbio, 16 dicembre 2020

... Si dovrebbe avere attenzione ai meccanismi regolatori di base, piuttosto che dare per fatte riforme virtuali. Prima di tutto si dovrebbe assicurare consistenza al principio della nomofilachia. L'uniformità delle interpretazioni, rimessa alle pronunce della Cassazione, pare debba riguardare solo i cieli dei massimi sistemi, dei grandi principi. E invece ci dovrebbe essere uniformità e dunque prevedibilità in tutta la gestione del processo: anche nei comportamenti del pubblico ministero.

 

Daniela Cangiano Gambardella
# Decreto “Antiscarcerazioni” e tutela della salute del detenuto: la posizione della Consulta nella sent. 245/2020
www.iusinitinere.it/ 15 dicembre 2020       
# Corte Cost. sentenza n. 245 del 2020
La Corte ritiene che la normativa in esame non comporti un abbassamento degli standard di tutela del detenuto garantiti dalla Costituzione e dalla CEDU anche nei confronti dei condannati ad elevata pericolosità sociale. Infatti, non si riscontrano violazioni né del diritto alla salute, né del diritto di difesa del condannato...

 

Maria Brucale
# La concessione del permesso premio al condannato all’ergastolo ostativo non collaborante
https://penaledp.it/ 11 dicembre 2020
# Trib. sorv. Perugia, 3 dicembre 2020, n. 1239, Restivo, Presidente, Gianfilippi, Relatore - Dep. 10 dicembre 2020

 

Vincenzo Giglio
# Il rischio di contagio da Covid-19 per i detenuti e la sua valutazione nella giurisprudenza di legittimità. nota a Cass. pen., sez. VI, sentenza n. 27197/2020
www.filodiritto.com/ 11 Dicembre 2020
# Cass. Pen Sez. 6, sentenza n. 27917/2020

 

Guglielmo Leo
# L’esclusione del giudizio abbreviato per i delitti puniti con l’ergastolo: infondate o inammissibili le questioni di legittimità costituzionale
https://sistemapenale.it/ 7 dicembre 2020    
# Corte Cost. sentenza n. 260/2020
Ora, per le perequazioni dovute alla comune previsione edittale dell’ergastolo (ma anche, mutatis mutandis, per le sperequazioni dipendenti da difformi comminatorie), le critiche dei rimettenti appaiono risolte in censure concernenti le scelte sanzionatorie del legislatore, più che in sindacato circa le relative implicazioni processuali. Censure – ha osservato la Corte – che i giudici a quibus non hanno sollevato espressamente, e che comunque non condurrebbero ad un giudizio di manifesta irragionevolezza, il solo praticabile riguardo ad opzioni rimesse ad una discrezionalità particolarmente elevata del legislatore.

 

Carmelo Minnella
# Per il detenuto al 41-bis "l’orizzonte espressivo della sfera sessuale si riduce ad una dimensione effimera e sublimata": concesso l’abbonamento a rivista pornografica
Giurisprudenza Penale Web, 12, 6 dicembre 2020

# Tribunale di Sorveglianza di Roma, Ordinanza, 7 ottobre 2020 - Presidente dott.ssa Salvio, Relatore dott. Circelli
Il tribunale di sorveglianza capitolino ritiene che il rifiuto opposto dalla direzione dell’istituto è illegittimo perché non supera il test di congruità e proporzionalità tra limitazione all’esercizio del diritto del detenuto e finalità della restrizione non cogliendosi, in assenza di una espressa previsione di legge, alcun nesso teleologico tra il contenimento del diritto alla sessualità del detenuto da esercitarsi acquistando e trattenendo la stampa (pubblicazione o rivista) di genere e finalità di tutela dell’ordine interno e della sicurezza esterna in base alla ratio dell’art. 41-bis ord. penit.

 

Giulio Ubertis
# Intelligenza artificiale, giustizia penale, controllo umano significativo
Diritto Penale Contemporaneo, 4, 2020
1. Pervasività di intelligenza artificiale e diritto: loro ineludibile rapporto. – 2. Indeterminatezza delle no zioni di diritto e di intelligenza artificiale. – 3. Solo apparente neutralità dell’intelligenza artificiale e sua opacità. – 4. La tutela dei diritti fondamentali. – 5. Profili di diritto penale sostanziale. – 6. La predizione  di un accadimento. –   7. … in sede giurisdizionale. – 8. Necessità di un “controllo umano significativo”.

 

Giovanni Fiandaca
# Note su punizione, riparazione e scienza penalistica
https://sistemapenale.it/ 28 Novembre 2020
Per tentare di concorrere a promuovere – nel ruolo auspicabile di penalisti teorici disposti anche a fare opera per così dire di pedagogia collettiva fuori dai recinti accademici – i presupposti di una propensione futura a dischiudere ampi spazi alla logica della riparazione, non si potrebbe pretendere di mettere in campo soprattutto ragioni scientifiche, anche da scienza più ‘debole’ che forte; verosimilmente, pesano di più le convinzioni etico-politiche, le preferenze valoriali e i cambiamenti di sensibilità collettiva e individuale. Insomma, concluderei che è una questione – al tempo stesso – molto più e molto meno che scientifica.

 

# Vittorio Manes: "L'amnistia servirebbe, al di là del Covid" di Angela Stella – Il Riformista, 21 novembre 2020
L'impressione è che ragioni di Realpolitik spesso contino di più delle ragioni di politica tout court, e che le prime possano persino fare premio sulle concezioni della Costituzione e della giustizia costituzionale alle quali ciascun giudice si riporta. Questo, a mio avviso, il rischio maggiore dal quale un tribunale costituzionale dovrebbe cercare di guardarsi, sforzandosi di astrarsi dalla contingenza e - per quanto possibile - di "schivare il concreto": anche a costo di essere inattuali oggi per poter essere attuali domani.

 

Cour Europeenne des Droits de l'Homme

# Affaire Barbotin c. France

Strasbourg, 19 novembre 2020

 

Massimo Donini
# Perché il codice penale. Le riforme del codice oltre i progetti di pura consolidazione
Diritto Penale Contemporaneo, 3, 2020
Nessun attore giuridico oggi è dominus del sistema giuridico: non il legislatore che produce leges anziché ius, non il giudice, che non fa le leggi, ma le applica, non la dottrina (accademica o professionale) che manca di potere decisorio, anche se illumina l’evoluzione dell’ordinamento e controlla criticamente le applicazioni giudiziali. Tutti, perciò, ne sono i costruttori. Il sistema non ha un unico luogo di nascita o di residenza, ma resta una casa comune. Ecco perché il codice penale non vogliono abolirlo neppure quelli che non ci credono più.

 

Mario Peraldo
# Licenze, permessi e detenzione domiciliare "straordinari": il decreto "Ristori" (d.l. 28 ottobre 2020, n. 137) e le misure eccezionali in materia di esecuzione penitenziaria
https://sistemapenale.it/ 16 novembre 2020
Per quanto sorretti da nobili propositi, i recenti interventi in ambito penitenziario appaiono, a prima vista, insufficienti a conseguire l’alto obiettivo della deflazione carceraria e le soluzioni adottate non sembrano essere del tutto adeguate allo scopo. Come si vedrà meglio nel corso dell’analisi delle singole disposizioni, infatti, gli istituti eccezionalmente messi in campo del Governo sono stati disseminati di preclusioni e ostatività le quali finiscono, inevitabilmente, per ridurre di molto la platea dei possibili beneficiari.

 

Giuseppe Pignatone
# Come sbloccare i processi penali
La Stampa, 16 novembre 2020
Da qualche anno, su impulso di alcune Procure e soprattutto sulla spinta della realtà delle cose (e dei numeri), Il Csm ha riconosciuto la necessità che tutti gli uffici giudiziari, a cominciare proprio da quelli requirenti, fissino in via preventiva dei criteri di priorità adottati in maniera chiara e trasparente... E'  finalmente maturata la consapevolezza che, nell'impossibilità di trattare tutti gli affari, bisogna usare le risorse disponibili, sempre più scarse, per trattare prima quelli più rilevanti...

 

Elvio Fassone
# Il "pensare corrente" sul carcere e i suoi antidoti
www.questionegiustizia.it/ 14 novembre 2020
Oggi esiste un atteggiamento di fondo antagonista (non chiamiamolo cultura!) che trasuda far West e pugni sul tavolo, un alfabeto di odio sedimentato, rinfrescato ogni giorno da un linguaggio politico virulento, che rende difficile un'effettiva politica criminale, la quale invece sarebbe l'unica capace di contrastare efficacemente la devianza che purtroppo attossica la nostra convivenza.

 

# Il processo non può essere eterno. Parola di Giovanni Canzio
Intervista di Simona Musco, www.ildubbio.news/ 12 novembre 2020
Le ragioni della crisi sono principalmente due: l'ipertrofia dell'inchiesta e una durata irragionevole dei processi. Nel primo caso il problema consiste in uno sbilanciamento sulle indagini preliminari, che diventano il baricentro del processo, contrariamente a quanto voluto dalla riforma Vassalli. Il punto focale, dunque, "non è più il dibattimento". Per evitarlo, dunque, è necessaria "una coraggiosa apertura alle finestre di giurisdizione".

 

Elena Valentini
# Giudizio abbreviato, ergastolo, tempus regit actum: alla vigilia di un'importante decisione della Corte costituzionale
# G.u.p. La Spezia, ord. 6 novembre 2019 | # Corte d’assise di Napoli, ord. 5 febbraio 2020 | # G.u.p. Piacenza, ord. 16 luglio 2020.
https://sistemapenale.it/ 10 Novembre 2020
1. Premessa. – 2. Giudizio abbreviato e delitti puniti con l’ergastolo: una storia travagliata. – 3. La questione concernente il diritto transitorio. – 4. Le questioni concernenti la preclusione al rito: rispetto all’art. 3 Cost. – 5. Segue: rispetto all’art. 111 comma 2 Cost. – 6. Segue: rispetto all’art. 27 comma 2 Cost. – 7. Segue: un diritto al rito camerale?

 

Domenico Pulitanò
# Il penale tra teoria e politica
www.sistemapenale.it/ 9 novembre 2020
1. Il penale, tecnologia del Leviatano. – 2. L’incatenamento del Leviatano. I principi sulla pena. – 3. Modelli a confronto. – 4. Excursus sul linguaggio. – 5. Il penale fra Leviatano e società civile. – 6. Problemi delle pene edittali. – 7. Le risposte al commesso reato. – 8. Risposte al reato e tempi della vita.

 

Fabio Gianfilippi | Magistrato di sorveglianza di Spoleto
# Ordinanza - Questione di legittimità costituzionale in relazione all'art. 58 quater O.P.
Spoleto, 5 novembre 2020

 

Fabio Gianfilippi
# Intorno al 4-bis: un viaggio nella complessità, che non perde mai di vista le persone
www.questionegiustizia.it/ 31 ottobre 2020

Chi conosce il mondo del carcere sa che ci sono argomenti giuridici che si trasformano in quotidiana ossessione per le persone detenute. Il 4-bis, tra tutte, è forse quella più ricorrente.  Ne è derivata la carcerazione, anche per pene esigue. Ne dipende il destino a lungo termine e la quotidianità più spicciola...

 

Fabio Gianfilippi
# Decreto legge Ristori, le disposizioni emergenziali per contenere il rischio di diffusione dell’epidemia nel contesto penitenziario. Il carcere alla prova della seconda ondata
www.giustiziainsieme.it / 30 Ottobre 2020

 

La Società della Ragione
# Per un nuovo statuto delle leggi di clemenza. Appello a ogni deputato perché sottoscriva la proposta di legge costituzionale n. 2456 (Magi e altri) in materia di amnistia e indulto
www.societadellaragione.it/ 30 ottobre 2020

 

Massimo Ceresa-Gastaldo
# La legge, il giudice, la pena
https://sistemapenale.it/ 15 Ottobre 2020

La mitigazione della pena nella fase esecutiva non è altro che l’indispensabile valvola di sfogo della pressione punitiva mal tarata nel momento legislativo e giudiziario. Di fronte agli eccessi e alle rigidità delle anacronistiche previsioni edittali, le manipolazioni qualitative e quantitative in executivis – evitando o minimizzando i danni dell’esperienza desocializzante e criminogena del carcere – rendono la pena non solo individualmente più tollerabile e meno nociva, ma anche socialmente più vantaggiosa...

 

Roberto Bartoli
# Irretroattività e prescrizione: proposta di una soluzione in attesa della Corte costituzionale
https://sistemapenale.it/ 12 Ottobre 2020
1. Punti “inamovibili” in tema di irretroattività e prescrizione. – 2. Le “zone grigie” in tema di irretroattività e prescrizione. – 3. Ancora sulla ratio della irretroattività. – 4. La questione di legittimità: la sospensione della prescrizione può essere applicata retroattivamente? – 5. Una battuta finale sul principio di retroattività

 

Davide Sibilio
# Un DASPO e una violazione del distanziamento fisico anti-covid non sono sufficienti a integrare la pericolosità generica ai fini della sorveglianza speciale
www.sistemapenale.it/ 09 Ottobre 2020
# Corte d'Appello di Bari, 21 maggio 2020; Pres. rel. Gaeta

 

Giovanni Francolini
# La prova nel procedimento di prevenzione: identità, alterità o somiglianza con il processo penale?
www.sistemapenale.it/ 6 ottobre 2020
1. Considerazioni introduttive. – 2. Il tema di prova. – 3. Cenni sui princìpi costituzionali e convenzionali relativi alla disciplina del procedimento di prevenzione. – 4. La mancanza del c.d. doppio fascicolo e i poteri di indagine del tribunale. – 5. La contestazione nel procedimento di prevenzione. – 6. Il procedimento e la formazione della prova nel contradditorio: le norme rilevanti. – 7. (segue): l’esegesi giurisprudenziale. – 8. (segue): una discrasia. – 9. I rapporti con il procedimento penale: il principio di autonomia. – 10. (segue): le prove inutilizzabili – 11. (segue): le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. – 12. Lo standard probatorio e il diritto alla prova in relazione alla provenienza illecita dei beni oggetto di proposta patrimoniale – 13. Le misure di prevenzione patrimoniali e le statuizioni del giudice penale: le preclusioni. – 14. Conclusioni e prospettive de iure condendo.

 

# Il giorno in cui Rossana Rossanda insegnò il garantismo alla sinistra e alla stampa
Il Dubbio, 24 settembre 2020
Dopo anni di udienze e di galera preventiva per gli imputati, il processo "7 aprile" crollò come un castello di carte. Rossana Rossanda accusò giornali e procura denunciando quella "prova generale" del processo mediatico-giudiziario che rovinò la vita di decine di persone innocenti. Ecco l'articolo pubblicato su il Manifesto il 9 giugno 1987.

 

Massimo Donini
# Perché il codice penale
https://sistemapenale.it/ 21 settembre 2020
1. L’inattualità di una ricodificazione penale. – 2. L’espansione del penale come costante dalla fine dell’Ottocento: una descrizione per soli addetti ai lavori? – 3. La mancata percezione del fenomeno da parte dell’opinione pubblica. – 4. Le disavventure punitive del quisque de populo. Un approccio agnostico al processo penale, da “sportivo” a “combattente”, e la sdrammatizzazione coscienziale delle pene. – 5. La crisi di rappresentanza della legislazione penale. Il paradigma vivente della legittima difesa domiciliare. – 6. La riserva di codice (art. 3-bis c.p.) e la sua prima attuazione concreta in forza di una mera consolidazione di leggi e regole preesistenti, anziché di una vera (ri)codificazione penale. – 7. Perché le consolidazioni, anziché le codificazioni. – 8. Le disillusioni dei chierici e l’art. 3-bis c.p. quale regola giuridica sub- ostituzionale, anziché disposizione “meramente politico-programmatica”. – 9. Risposta a Carlo Enrico Paliero. – 10. L’impossibile rinuncia all’idea di sistema (costituzionalmente orientato), ovunque esso si trovi.

 

Adriano Sofri
# I diritti hanno le loro pretese e non dipendono dalla volontà dei titolari. L’habeas corpus vale anche per l'ex terrorista in sciopero della fame, contro "l'eccesso di punizione". E il francese poteva mettere in piazza la sua ingiusta agonia
www.ilfoglio.it/ 9 Settembre 2020
“I diritti” hanno le loro pretese, la prima delle quali è di rifiutarsi di dipendere dalla volontà e dagli atti dei loro singoli titolari. Qualunque cosa facciano, alcuni diritti restano attaccati loro addosso... I “diritti umani” seguono, e perfino perseguitano, chiunque, qualunque sia il suo passato e la sua intenzione: è l’unica persecuzione consentita e anzi obbligata.

 

Robert Spano

# Judicial Independence - The Cornerstone of the Rule of Law - Ankara, 3 September 2020

Academic Freedom - Its Fundamental Role in a Democracy - Istanbul, 4 September 2020
www.echr.coe.int/

 

Aldo Franceschini
# Giudizio abbreviato e reati puniti con l’ergastolo: storia di un rapporto tormentato e di ricorrenti dubbi costituzionali
https://sistemapenale.it/ 24 luglio 2020

 

Guglielmo Leo
# Misure coercitive dopo l'arresto per i reati con pena non superiore ai tre anni: la disciplina che le consente supera l'esame della Consulta
www.sistemapenale.it/ 15 luglio 2020

# Corte Costituzionale, Sentenza 137/2020

 

Giuseppe Monaco
# La Corte costituzionale ridisegna il proprio ruolo nella tutela dei diritti fondamentali, tra Carta di Nizza, CEDU e Carta Sociale Europea
www.rivistaaic.it/ 15 luglio 2020
1. Premessa. - 2. La Carta di Nizza e il freno posto dalla Consulta alla giurisdizione costituzionale diffusa. - 3. L'interpretazione conforme alla CEDU e i paletti fissati dalla Corte costituzionale. - 4. Art. 117 Cost. e trattati internazionali diversi dalla CEDU: il nuovo ruolo della Carta sociale europea. - 5. Il rapporto tra Corte costituzionale e CEDS nell'interpretazione della Carta sociale europea. - 6. La Consulta come organo di chiusura del sistema di protezione dei diritti fondamentali

 

Alessia Gervaso
# La dignità dei ristretti: dalla sentenza Torreggiani all'ultima rimessione alle Sezioni Unite
www.camminodiritto.it/ 14 luglio 2020

1. Premessa: l’impatto del sistema C.e.d.u. sull’ordinamento interno. 2. La definizione di “spazio minimo vitale” secondo le moderne puntualizzazioni giurisprudenziali. 3. L’assetto dell’ordinamento penitenziario post Torreggiani. 4. La situazione negli istituti di pena in Italia: il rapporto 2019 del Comitato Europeo per la prevenzione della tortura. 5. L’ultima rimessione alle Sezioni Unite: ordinanza n. 14260 dell’11 Maggio 2020 della Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione...

 

Andrea Cabiale
# Covid e “scarcerazioni”: diventano legge, con alcune novità, i contenuti dei dd.ll. nn. 28 e 29 del 2020
https://sistemapenale.it/ 13 Luglio 2020

L. 25 giugno 2020, n. 70 (in G.U. n. 162 del 29 giugno 2020), di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 | Premessa. – Sono diventati legge, con numerose modifiche, i contenuti dei decreti legge 30 aprile 2020, n. 28 e 10 maggio 2020, n. 29. Come è noto, questi due provvedimenti erano stati emessi dal Governo al fine di gestire la recente emergenza sanitaria e presentavano disposizioni, che hanno fatto molto discutere, non soltanto sotto il profilo dell’opportunità, ma anche della loro stessa tenuta costituzionale...

 

Franco Della Casa
# L’intervento del d.l. 28/2020 sull’istruttoria dei permessi di necessità: un innesto sine causa e fuori asse rispetto al divieto di detenzione inumana
https://sistemapenale.it/ 9 luglio 2020

...Il giudice di sorveglianza, quando si deve pronunciare su un permesso di necessità o sulla detenzione domiciliare surrogatoria riguardanti condannati ritenuti socialmente pericolosi per il tipo di delitto addebitato o per la loro sottoposizione al regime differenziato di cui all’art. 41-bis comma 2° ord.penit., è tenuto ad acquisire il parere delle Procure – distrettuali e, nell’ipotesi del carcere “duro”, anche nazionale – antimafia, tenute ad esprimersi in ordine all’attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata ed alla pericolosità del richiedente...

 

Fabio Gianfilippi
# Citraro e Molino c. Italia. La responsabilità dello Stato per la vita delle persone detenute ed un suicidio di venti anni fa
giustiziainsieme.it, 7 luglio 2020    
 # C. Edu, sez. I, Citraro e Molino c. Italia, Ricorso n. 50988/13, 4 giugno 2020
Il 4 giugno 2020 la I sezione della Corte europea dei diritti dell’uomo ha condannato l’Italia per violazione dell’art. 2 della Convenzione (“Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge…”), in particolare perché tale disposizione non si limita a richiedere agli Stati che si astengano dal provocare la morte, ma impone invece l’adozione delle misure necessarie alla protezione della vita delle persone sottoposte alla loro giurisdizione. Una affermazione che diventa particolarmente cogente per le persone private della libertà personale e che la Corte circostanzia alla luce della sua giurisprudenza più recente in materia (vd. Fernandes de Oliveira c. Portogallo, 31 gennaio 2019...

 

Davide Bianchi
# Limitless. Prescrizione e pretesa punitiva
www.sistemapenale.it/ 3 luglio 2020
1. Premessa. Un istituto vieppiù controverso. – 2. Motivi a prescrivere “ordinamentali” ... – 2.1 Segue. Motivi “personalistici”. – 3. … e contro-motivi. – 4. Prescrizione e ragionevole durata del processo. – 5. Modelli di disciplina prescrizionale. – 5.1. Segue. Le “variabili”. – 6. Analisi critica dei modelli. – 6.1 Segue. Analisi delle “variabili”. – 7. Teoria, empiria, prospettive de iure condendo.

 

Mauro Catenacci
# La difesa della persona imputata e le buone prassi
https://www.sistemapenale.it/ 1 luglio 2020
Nella nostra cultura penalistica, figlia dell’Illuminismo, un limite permanente ed ineludibile alla politica criminale è rappresentato dalla protezione dell’Individuo da un uso arbitrario della potestà punitiva; la quale politica criminale, anche di fronte all’accusa più efferata, va perseguita entro una cornice di regole tassativamente predeterminate e di poteri razionalmente verificabili...

 

Nicola Mirenzi
# «Bisogna rompere il monopolio del carcere». Intervista a Luciano Violante
https://dirittopenaleuomo.org/ 1 luglio 2020

... Prevale una concezione per cui gli impuri vanno esclusi dal mondo. Non è col diritto penale che si risolvono i problemi sociali. Vanno ridotti al minimo i reati puniti con la reclusione... Io ho come riferimento un’espressione di Marx: l’utopia realistica. Non credo che oggi ci si possa emancipare dal carcere in maniera assoluta, chiudendolo domani mattina. Però sono convinto che possiamo – anzi, dobbiamo – liberarci dal carcere in maniera relativa, rompendo il monopolio della pena carceraria.

 

Sofia Ciuffoletti
# Perché è importante ripristinare amnistia e indulto
Il Foglio, 1 luglio 2020
Quando la politica depotenzia la Costituzione. Nel nostro Paese le misure di clemenza nei confronti dei carcerati hanno sempre generato discussioni e divisioni. Ma gli Istituti penitenziari sono sovraffollati... Forse questo è il momento più adatto per ragionare intorno alla rifondazione costituzionale di amnistia e indulto

 

Susanna Arcieri
# Accolta la richiesta dei genitori del detenuto suicida. La condanna della CEDU, vent’anni dopo
Nota a
# C. Edu, sez. I, Citraro e Molino c. Italia, Ricorso n. 50988/13, 4 giugno 2020
https://dirittopenaleuomo.org/ 1 luglio 2020

 

Alessandro Ricci
# Nel labirinto dell’art. 4-bis o.p.: guida pratica per il “condannato ostativo” all’accesso a permessi premio e misure alternative alla detenzione dopo le sentenze costituzionali n. 253/2019 e 32/2020 (e in attesa di ulteriori sviluppi).
www.giurisprudenzapenale.com/ 6, 2020

 

Francesco Maisto
# Il carcere: come non si è governata l’emergenza infezione
www.giustiziainsieme.it, 26 giugno 2020

 

Stefano Anastasia, Francesco Urbinati
# Un intervento ragionevole e necessario: modificare la disciplina dell'amnistia
volerelaluna.it, 25 giugno 2020     
# progetto di legge costituzionale  n. 2456,

 

Ettore Crippa
# Pena perpetua e giudizio abbreviato: manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale
www.sistemapenale.it/ 25 giugno 2020

# Ordinanza Gip Alessandria, 28 maggio 2020

 

Andrea Pugiotto
# Amnistia e indulto: le buone ragioni di una recente proposta di legge di revisione costituzionale
questionegiustizia.it, 22 giugno 2020
Dopo una lunga eclissi, appare necessario recuperare amnistia e indulto tra gli strumenti di politica criminale, orientandoli all'orizzonte costituzionale del diritto punitivo, che deve essere rieducativo e mai contrario al senso di umanità... Il deposito del # progetto di legge costituzionale  n. 2456, a prima firma dell’on. Magi, consente alla battaglia di scopo concepita due anni fa da La Società della Ragione di irrompere, finalmente, nelle aule parlamentari.

 

Riccardo De Vito
# Combattere le radici della degenerazione. L'impegno di Magistratura democratica
www.magistraturademocratica.it/ 19 giugno 2020

... Quattordici morti tra le persone detenute, le cui identità e storie personali sono state oscurate, ridotte a mera contabilità. Su questi fatti, i più gravi della storia del carcere nel nostro Paese, è calato il silenzio delle istituzioni, della politica e dei giornali... Il disumano, la morte in carcere, viene ridotto a normalità, a un rischio collaterale accettabile, di cui nessuno è tenuto a rispondere... Un mondo capovolto, dunque, rispetto a quello disegnato dalla Costituzione e dall’ordinamento penitenziario...

 

Elisa Grisonich
# Un’interessante pronuncia di merito sulla configurabilità degli arresti domiciliari “a termine” tra assetto codicistico e decreto-legge n. 29 del 2020 - Trib. Lecce, sez. Riesame, ord. 1° giugno 2020
Sistema Penale, 12 giugno 2020

 

Mitja Gialuz
# Il d.l. antiscarcerazioni alla Consulta: c’è spazio per rimediare ai profili di illegittimità costituzionale in sede di conversione
https://sistemapenale.it/ 5 giugno 2020

 

Corte Europea dei Diritti dell'Uomo
# Causa Citraro e Molino c. Italia (Ricorso n. 50988/13)
Strasburgo, 4 giugno 2020

 

Marco Patarnello
# Le Rems: uscire dall’inferno solo con le buone intenzioni
www.questionegiustizia.it/ 2 giugno 2020
# Questione legittimità costituzionale_REMS

Disciplina ideologica, assenza di risorse e indifferenza hanno abbandonato gli autori di reato psichiatrici e gravemente pericolosi in un groviglio normativo denso di ipocrisie, silenzi e trascuratezze. La Corte Costituzionale sembra l’unica strada

 

Andrea Pugiotto
# Le nuove Norme integrative della Corte costituzionale allo stato nascente
www.rivistaaic.it/ 1 giugno 2020
1. Le cose cambiano. – 2. Da dove guardare alle nuove Norme integrative. – 3. Regole scritte in luogo di regolarità giurisprudenziali. – 4. Contenuto e trasversalità delle nuove Norme integrative. – 5. Interrogativi processuali e prime risposte giurisprudenziali. L’intervento di terzi (artt. 4 e 4-bis). – 6. Gli amici curiae ammessi a Corte (art. 4-ter). – 7. Gli esperti interpellabili dalla Corte (art. 14-bis).

 

Cour européenne des droits de l’Homme (Cour EDH)
# Affaire J.M.B. et Autres c. France
Strasbourg 30 janvier 2020 - Définitif 30.05.2020

 

Jürgen Habermas e Klaus Günther
# Diritti fondamentali: “Nessun diritto fondamentale vale senza limiti”
www.giustiziainsieme.it/ 30 maggio 2020
Che cosa conta di più nella lotta contro la pandemia: la tutela della vita o la libertà? Da giorni questo dibattito rimane sospeso nel discorso pubblico. Ma i diritti fondamentali sono fondamentalmente bilanciabili fra loro? Uno scambio di riflessioni tra il filosofo Jürgen Habermas e il teorico del diritto Klaus Günther.

 

Marcello Bortolato (Presidente del Tribunale di Sorveglianza Firenze)

# Alla Corte costituzionale il decreto-legge sulle “scarcerazioni”

www.questionegiustizia.it/ 29 maggio 2020

# Ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Spoleto del 26 maggio 2020 (questione di legittimità costituzionale in riferimento al decreto-legge 29/2020)

 

Ennio Amodio, Elena Maria Catalano
# La resa della giustizia penale nella bufera del contagio
https://sistemapenale.it/ 20 maggio 2020
1. La ineludibilità della giurisdizione e il valore costituzionale della continuità. – 2. La paralisi della attività giudiziaria nella normativa dell’emergenza sanitaria. – 3. La riserva di continuità giudiziaria e la degradazione delle forme processuali. – 4. Le vicende evolutive del processo a distanza. – 5. Lo svilimento del contraddittorio nelle udienze in videoconferenza. – 6. Le cautele anticontagio: i dispositivi della prevenzione ordinaria; le udienze in open air; i pannelli trasparenti anticontatto. – 7. Le auspicabili linee operative del processo penale nella seconda fase dell’emergenza sanitaria (12 maggio-31 luglio 2020).

 

Giovanni Fiandaca
# Scarcerazioni per motivi di salute, lotta alla mafia e opinione pubblica
https://sistemapenale.it/ 19 maggio 2020
Si è assistito – direi – a una narrazione tendenziosa in chiave drammatizzante, basata sulla enfatizzazione di un conflitto di culture tra magistrati antimafia e magistrati di sorveglianza: rappresentati rispettivamente, di fronte alla pubblica opinione, nei contrapposti ruoli da un lato di rigorosi garanti della sicurezza dei cittadini e, dall’altro, di giudici deboli e inaffidabili perché incapaci di opporre resistenza a presunte pressioni mafiose (una sorta di magistrati ‘minorati’, da ricondurre dunque sotto la tutela e la guida dei colleghi dell’antimafia!).

 

Domenico Pulitanò
# Problemi dell'emergenza. Legalità e libertà
La legislazione penale, 18 maggio 2020

Primum vivere. La tutela della vita e della salute ha fondamento nella Costituzione, non in necessità al di fuori della Costituzione. Anche un diritto dell’emergenza sanitaria trova legittimazione di principio nella tutela della salute e della vita, diritto inviolabile che costituisce il presupposto di tutto il resto

 

Giovanni Maria Flick
# Andare oltre il carcere è questione di dignità - Intervista di Federica Olivo
Huffingtonpost.it, 18 maggio 2020

 

Carmelo Minnella
# Coronavirus ed emergenza carceri: la via del ricorso alla Corte di Strasburgo
https://sistemapenale.it/ 15 Maggio 2020 
La Corte EDU nel dettare i parametri dai quali evincere quel livello minimo di gravità dei trattamenti inumani o degradanti, per rientrare nel campo di applicazione dell'art. 3 CEDU, ha individuato «l'età e lo stato di salute del recluso». I giudici europei hanno aggiunto come la circostanza che un detenuto soffra di gravi e molteplici patologie, attestate da un'adeguata documentazione medica sottoposta alle autorità competenti comporta che la detenzione in carcere è incompatibile con il suo stato di salute. Il mantenimento dello stato detentivo comporta, in presenza di uno stato di salute precario, un trattamento disumano e degradante

 

Paolo Gentilucci
# L’affannosa rincorsa alla fuga dei detenuti al 41-bis
www.diritto.it/ 15 maggio 2020
1. La cornice normativa emergenziale in Italia. – 2. La probabile incostituzionalità dell’art. 2, D.L. 30 aprile 2020, n. 28. – 3. Il decreto legge 10 maggio 2020, n.29. – 4. La giurisprudenza dei Tribunali di sorveglianza che ha originato i discussi interventi normativi. - 5. Il contrasto della normativa emergenziale con le Direttive dell’Unione Europea e con la giurisprudenza della CEDU. - 6. Conclusioni.

 

Questione Giustizia
# Il diritto nell'emergenza
www.questionegiustizia.it/ 2, 2020

 

Domenico Pulitanò
# Pena e carcere alla prova dell'emergenza
Diritto di difesa, maggio 2020
È davvero fra le priorità di oggi, riportare in carcere alcuni picciotti e alcuni anziani e malati boss? O è stata più importante, anche per la ripresa morale del paese, l’attenzione mostrata dalla magistratura di sorveglianza verso i diritti e la salute d i chiunque? Nel pieno di una crisi devastante della socialità e dell’economia, perseverare nella linea carcerocentrica è una fuga dalle responsabilità, una mancanza di intelligenza degli avvenimenti e dei problemi reali di sicurezza e di giustizia

 

Fabio Gianfilippi
# La rivalutazione delle detenzioni domiciliari per gli appartenenti alla criminalità organizzata, la magistratura di sorveglianza e il corpo dei condannati nel d.l. 10 maggio 2020 n. 29
Giustizia Insieme, 12 maggio 2020
1. Il perimetro del nuovo intervento urgente. 2. La revoca della detenzione domiciliare surrogatoria del differimento della pena e la sua irretroattività. 3. La rivalutazione obbligatoria frequentissima delle detenzioni domiciliari connesse all’emergenza sanitaria concesse ai condannati per reati di criminalità organizzata e la sua portata retroattiva. 4. Competenza ed adempimenti istruttori. 5. La ratio dell’istituto, con lo sguardo più indietro che avanti.

 

Fabio Gianfilippi - Intervista di Valentina Stella # Le nostre decisioni prese sempre nel rispetto dei diritti fondamentali
Il Dubbio, 12 maggio 2020

 

Sergio Lorusso
# Il cigno nero del processo penale
Sistema Penale, 11 maggio 2020
Il cigno nero colpisce senza preavviso, e impone all’umanità di attrezzarsi per studiare soluzioni inedite al fine di affrontare la nuova quotidianità. Molto spesso costituisce lo strumento attraverso il quale si realizza l’affermazione di innovazioni che erano già presenti, seppur latenti, nella società e che preludono alla nascita di un “mondo nuovo”. In ogni campo. A noi il compito di far sì che ciò accada nel migliore dei modi possibili e senza strappi intollerabili con il “mondo antico”. Ignorare l’arrivo del cigno nero, del resto, potrebbe voler dire assistere inermi al canto del cigno del processo penale.

 

Intervista a Luciano Violante (di Nicola Merenzi)

# "Bisogna rompere il monopolio del carcere": prevale una concezione per cui gli impuri vanno esclusi dal mondo. Non è col diritto penale che si risolvono i problemi sociali. Vanno ridotti al minimo i reati puniti con la reclusione
www.huffingtonpost.it/ 10 maggio 2020

 

Giovanni Fiandaca
# Estremismo dell'antimafia e funzione del magistrato. Alcune considerazioni a proposito del recente scontro tra il ministro "spazzacorrotti" e il magistrato-simbolo della lotta alla mafia dura e pura
Diritto di Difesa, 6 maggio 2020

... In luogo di un costituzionalismo penale che sollecita ragionevoli compromessi assiologici, persiste in particolare sul versante dell’antimafia una ideologia belligerante da “diritto penale del nemico”...

 

Emilio Santoro
# Diritto alla salute e prevenzione in carcere: problemi teorici e pratici di gestione del coronavirus negli Istituti di pena
La legislazione penale, 4 maggio 2020

Se non si coglie la tremenda occasione della pandemia per inglobare definitivamente la prevenzione nel diritto alla salute dei detenuti, se qualcuno di loro risultasse contagiato, in una sezione in cui si trovava un agente o un detenuto positivo, questi potrebbe chiamare lo Stato italiano a rispondere del proprio contagio in base alla responsabilità da contatto sociale. 

 

Fabio Gianfilippi
# Emergenza sanitaria in carcere, provvedimenti a tutela di diritti fondamentali delle persone detenute e pareri sui collegamenti con la criminalità organizzata nell’art. 2 del dl 30 aprile 2020 n. 28.
Giurisprudenza Penale Web, 5, 2020
1. L’emergenza epidemiologica nel mondo penitenziario. – 2. La tutela dei detenuti affetti da gravi patologie. – 3. La ratio delle disposizioni in materia di ordinamento penitenziario introdotte con il dl 28/2020. – 4. L’istruttoria in materia di permessi per gravi motivi. – 5. Le novità istruttorie in materia di differimento della pena nelle forme della detenzione domiciliare. – 6. Il peso dei nuovi oneri istruttori e l’efficacia dei risultati conseguibili. – 7. I procedimenti già pendenti. – 8. Prospettive di più efficace tutela della salute delle persone detenute.

 

Domenico Pulitanò
# Lezioni dell'emergenza e riflessioni sul dopo. Su diritto e giustizia penale
www.sistemapenale.it/ 28 Aprile 2020

1. Fra scienza, politica, diritto. – 2. Problemi nell’emergenza. Legalità e libertà. – 3. Il problema del panpenalismo. – 4. Limiti del penale e rapporto giustizia/politica. – 5. Le sanzioni e il carcere. – 6. Problemi di una difficile ripresa.

 

Guglielmo Leo
# La consulta estende, in favore del magistrato di sorveglianza, i poteri di applicazione provvisoria della semilibertà - Corte cost., sent. 24 aprile 2020, n. 74, Pres. Cartabia, Red. Viganò

https://sistemapenale.it/ 27 aprile 2020

 

Guido Stampanoni Bassi
# Il differimento dell’esecuzione della pena nei confronti di Pasquale Zagaria: spunti in tema di bilanciamento tra diritto alla salute del detenuto (anche se dotato di “caratura criminale”) e interesse pubblico alla sicurezza sociale
Giurisprudenza Penale Web, 2020, 4 (25 aprile 2020)

# Tribunale di Sorveglianza di Sassari, ordinanza, 23 aprile 2020 - Presidente Soro, Relatore De Vito

 

Anna Lorenzetti
# La giurisprudenza costituzionale sulla maternità reclusa. Il punto sullo stato dell’arte
http://www.giurcost.org/ 22 aprile 2020
1. La complessità della condizione delle madri detenute. –2. Le evoluzioni della giurisprudenza costituzionale, fra interesse del minore, esigenze di difesa sociale e statuto costituzionale della pena. –3. Imprigionare la maternità: le operazioni di bilanciamento fra evoluzioni normative,prospettive di(necessaria?)riforma.

 

Nuno Brandão
# La legge portoghese sul rilascio dei detenuti a causa della pandemia di Covid-19
Sistema Penale, 19aprile 2020

... ragionevole bilanciamento tra, da un lato, la tutela della vita e della salute fisica e mentale dei detenuti e, dall’altro, gli interessi inerenti alle funzioni della pena. Ciò nonostante, sussistono dubbi legittimi, derivanti dal fatto che la decisione sulla liberazione provvisoria del detenuto è rimessa all’autorità amministrativa e non al provvedimento di un giudice.

 

Carmelo Minnella
# Tenere sempre alto il volume dell'allarme sull'emergenza carceri
www.dirittodidifesa.eu/ 18 aprile 2020

Ad oggi assistiamo ad un silenzio assordante del governo che si è limitato ad adottare misure insufficienti nel decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, Cura Italia che stanno costringendo la magistratura di sorveglianza ad un delicato ruolo di "supplenza". Quest'ultima sta adottando delle decisioni coraggiose per "svuotare" le stracolme carceri italiane. Si cerca così di ridurre il carico della densità penitenziaria per fronteggiare l'emergenza Coronavirus... Occorre intervenire con "urgenza" e con il "coraggio di osare". Per fare ciò occorre abbandonare, anche per poco tempo, il panpenalismo e l'ossessione carcerocentrica...

 

Fabio Gianfilippi
# Emergenza sanitaria e differimento pena nelle forme della detenzione domiciliare: il fardello della M. di sorveglianza. Note a Trib.Sorv.Milano, 31.3.20.
Giustizia Insieme, n. 100, 11 aprile 2020

 

Veronica Manca

# Ostatività, emergenza sanitaria e Covid-19: le prime applicazioni pratiche
Giurisprudenza Penale Web, Aprile 2020
1. Premessa: il Covid-19 nelle carceri. – 2. Proposte di riforma e d.l. n. 18/2020. – 3. L’emergenza sanitaria: quali strumenti? – 3.1. Le risposte della sorveglianza: art. 147, co. 1 n. 2 c.p. – 3.2. Detenzioni domiciliari, provvisorie (anche d’ufficio). – 4. Diritto alla salute e ostatività: un binomio “assolutamente” percorribile.

 

Davide Galliani - Intervista di Michela Petrini
# Emergenza  Covid-19, carceri e diritto alla salute
Giustizia Insieme, n. 999, 11 aprile 2020
Lei mi chiede quali sono le ragioni del silenzio sul problema pandemia in carcere. La risposta più sincera e più giuridica che riesco a darle è questa: abbiamo smesso di provare i brividi che provoca l’umana miseria, e non comprendiamo che esitare significa morire...

 

# "Superare il carcere: la buona rivoluzione imposta dall'epidemia" – Intervista a Giovanni Maria Flick
di Errico Novi – Il Dubbio, 8 aprile 2020

 

Matteo Grimaldi
# Covid-19: la tutela penale dal contagio
www.giurisprudenzapenale.com/ Aprile 2020

 

Procura Generale della Corte di Cassazione # Oggetto: pubblico ministero e riduzione della presenza carceraria durante l'emergenza coronavirus

Roma, 1 ° aprile 2020

# Gian Luigi Gatta, Il ruolo del pubblico ministero nella riduzione delle presenze in carcere durante l'emergenza coronavirus: un documento della Procura Generale della Cassazione, https://sistemapenale.it/ 3 aprile 2020

# Eugenio Albamonte, Aspettare i braccialetti? Non c'è tempo da perdere. Ora subito i domiciliari, Il Dubbio, 4 aprile 2020

# Bruti Liberati: Se il carcere va fuori controllo, è a rischio la sicurezza pubblica. Bisogna scarcerare subito, intervista di L. Milella, www.repubblica.it/ 5 aprile 2020

Giovanni Fiandaca, Serve un'amnistia per liberare subito 20 mila persone, intervista di G. Mannino – Il Riformista, 5 aprile 2020

 

Cour Européenne des Droits de l'Homme
# Affaire Jeanty c. Belgique
Strasbourg, 31 mars 2020 (Definitif 31.07.2020)

 

Adriana Blasco
# La nuova fisionomia dell’ergastolo ostativo: un dialogo tra Corti. Fine pena mai
www.magistraturaindipendente.it/ 11 marzo 2020
1. Premessa - 2. La sentenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo del 13-6-2019, resa, a seguito di ricorso nr. 77633/16, nel caso Viola c. Italia - 2.1 (segue) Inquadramento sistematico del cosiddetto <ergastolo ostativo>. - 2.2 (segue) La struttura dell’art. 4 bis O.P. - 2.2.1 (segue). La prima versione - 2.2.2 (segue). La seconda versione - 2.2.3 (segue). La terza versione - 2.2.4 (segue). L’espansione dei confini dell’art. 4 bis O.P. - 2.2.5 (segue). Le originarie posizioni della Corte Costituzionale sull’art. 4 bis O.P. - 2.3 (segue) Il fatto da cui è scaturito il ricorso Viola c. Italia. - 2.4 (segue) Le motivazioni della sentenza resa dalla Corte di Strasburgo. - 2.5 (segue) Le reazioni all’indomani della sentenza. - 2.6 (segue) Gli effetti che potranno conseguire alla sentenza. - 2.7 (segue) Gli echi della decisione della Corte. - 3. La sentenza nr. 253/2019 della Corte Costituzionale del 23-10-2019 - 3.1 (segue) Premessa - 3.2 (segue) Il fatto da cui è scaturita la questione di costituzionalità - 3.3 (segue) Le motivazioni della sentenza - 3.3.1 (segue) Premessa - 3.3.2 (segue) Il percorso motivazionale seguito dalla Corte - 3.4 (segue) Gli effetti che potranno conseguire alla sentenza - 4. La sentenza nr. 149/2018 della Corte Costituzionale del 21-6-2018 - 4.1 (segue) Le disposizioni normative coinvolte nella censura di costituzionalità - 4.2 (segue) Il fatto da cui è scaturita la questione di costituzionalità - 4.3 (segue). Il percorso motivazionale seguito dalla Corte - 5. Conclusioni.

 

Silvia Bernardi
# Sull’incompatibilità con la Costituzione della presunzione assoluta di pericolosità dei condannati per reati ostativi che non collaborano con la giustizia: in margine a Corte cost., sentenza del 23 ottobre 2019 (dep. 4 dicembre 2019), n. 253
www.osservatorioaic.it/ 3 marzo 2020

 

Gaetano Azzariti
# Il diritto costituzionale d’eccezione
Costituzionalismo.it, 1, 2020

... Non possiamo però neppure accettare che l’emergenza si faccia regola... Lo stato d’eccezione non è il paradigma fondativo delle nostre comunità politiche, non è la regola... Dopo la pandemia spetterà a tutti noi ricordare che la Costituzione si pone a fondamento delle libertà e non delle sue eccezionali limitazioni, rivendicandone il valore e l’essenza. Ma soprattutto si dovrà vigilare perché nessuno abusi della situazione presente ponendo così in essere un colpo di stato permanente.

 

Chiara Tripodina
# La Costituzione al tempo del coronavirus
Costituzionalismo.it, 1, 2020
Per la Costituzione, in caso di emergenza, il Parlamento e la legge devono più che mai conservare la loro centralità e primazia, restando il punto di tenuta del sistema. Il Parlamento, invece, è il «grande assente nel tempo del Coronavirus». In questa era costituzionale, infatti, la fonte normativa principale non è la legge, e nemmeno il decreto-legge, bensì il decreto del Presidente del Consiglio: fonte secondaria emanata da un organo individuale, sentiti una serie di soggetti politici e tecnici, ma totalmente libera da controlli da parte degli altri poteri, sia in via preventiva che successiva

 

Gabriele Mazzotta
# La giustizia penale alla prova dell’urgenza
http://www.questionegiustizia.it/ 28 marzo 2020

La diffusione di una malattia sta prostrando gli Stati... L’estremità del male sollecita interrogativi preoccupati sulla stessa tenuta del diritto e sull’efficacia delle sue regole, sul senso del carcere come luogo di scarto non riciclabile... ora è con la tempesta che bisogna misurarsi. E se i salvagenti sono pochi, le sartie spezzate, il timone difettoso per omessa manutenzione, non è utile imprecare contro se stessi o contro chi non ha adeguatamente verificato la messa a punto degli ingranaggi; è piuttosto assolutamente necessario agire al meglio con gli strumenti che si hanno a disposizione e tra questi, in primo luogo, il proprio senso di responsabilità...

 

Consiglio Superiore della Magistratura

# Parere sul Disegno di Legge n. 1766 Atto Senato di conversione in legge del Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020. (delibera 26 marzo 2020)

 

Associazione Nazionale Magistrati
# L'ANM sulla situazione delle carceri
www.associazionemagistrati.it/ 24 marzo 2020

 

Vittorio Manes, Francesco Mazzacuva
# Irretroattività e libertà personale: l'art. 25, secondo comma, Cost., rompe gli argini dell'esecuzione penale
www.sistemapenale.it/ 23 Marzo 2020
# Nota a Corte cost., sent. 12 febbraio 2020, n. 32

 

Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale (AIPDP)
# Osservazioni e proposte del Consiglio direttivo AIPDP sull’emergenza carceraria da coronavirus, www.sistemapenale.it/ 23 marzo 2020

# Magistratura Democratica, Non aspettare, www.magistraturademocratica.it/ 23 marzo 2020

# Unione delle Camere Penali Italiane, Emergenza carcere: basta mistificazioni! www.camerepenali.it/ 20 marzo 2020

 

Emilio Dolcini, Gian Luigi Gatta
# A proposito del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (artt. 123-124)
www.sistemapenale.it/ 20 Marzo 2020

... Va ribadita, quanto meno, l’esigenza di innalzare a due anni il limite di pena per l’applicabilità della misura e di prevedere come facoltativo il controllo mediante strumenti elettronici. Inoltre, andrebbe seriamente valutata l’opportunità di riportare in vita uno degli strumenti temporanei rivelatisi più efficaci nella stagione post Torreggiani: l’istituto della liberazione anticipata speciale...

 

Corte Europea dei Diritti dell'Uomo
# Causa Fabris e Parziale c. Italia
Strasburgo, 19 marzo 2020

 

Fabio Gianfilippi
# Le disposizioni emergenziali del DL 17 marzo 2020 n. 18 per contenere il rischio di diffusione dell’epidemia di COVID19 nel contesto penitenziario
www.giustiziainsieme.it/ 18 marzo 2020
1.Disposizioni emergenziali e carcere. - 2.L’esecuzione domiciliare in deroga: requisiti e preclusioni. - 3.La nuova misura alla prova del sovraffollamento e del rischio sanitario. - 4.Le licenze straordinarie per i semiliberi.

 

Guido Stampanoni Bassi, Veronica Manca, Lucilla Amerio (eds)
# Dentro il 41-bis: riflessioni costituzionalmente orientate sul regime differenziato
www.giurisprudenzapenale.com/ 1, 2020

 

Riccardo De Vito
# Le carceri siamo noi
Il Foglio, 17 marzo 2020
La galera ci riguarda da vicino... c'è un "noi", rinchiuso, di cui è fondamentale prendersi cura. Non ci sarà un di più di salute, di libertà, di sicurezza per i liberi, se il sistema penitenziario verrà lasciato a sé stesso, coperto dal silenzio.

 

Carlo Enrico Paliero
# La "Riserva di codice" messa alla prova: deontica idealistica versus dentiva realistica
https://discrimen.it/ 9.3.2020
1. Introduzione. — 2. Bipolarità di letture del “nuovo” art. 3-bis c.p. e chances di una sintesi. — 3. Alle origini del problema: le funzioni del Codice. — 3.1. La funzione identitaria. — 3.2. La funzione sistematica. — 3.3. La funzione pedagogico-tabuistica. — 4. Excursus: una riflessione (scettica) sul “Codice” come Idealtipo. – 5. Sulla clausola di riserva di codice. — 5.1. La natura della nuova disposizione: norma “programmatica a contenuto tecnico”? — 5.1.1. L’ipotesi della norma materialmente costituzionale: negazione. — 5.1.2. L’ipotesi del principio generale dell’ordinamento: negazione. — 5.2. Le finalità politico-criminali della nuova disposizione: tra deflazione indiretta e riunificazione semantica

 

Vincenzo Maiello
# La legalità della legge e il diritto dei giudici: scossoni, assestamenti e sviluppi
www.sistemapenale.it/ 5 marzo 2020
1. La perdurante esigenza di monitorare i rapporti tra legge e giudice. – 2. La legalità della legge nella stagione della cultura giuspositivistica dei giudici. – 3. Il disgelo costituzionale ed il risveglio della coscienza ermeneutica anche nel campo penale. – 4. Il protagonismo ermeneutico della giurisprudenza tra crisi della frammentarietà legale e aperture della Consulta al diritto vivente. – 5. L’ingresso della legalità convenzionale. – 6. Il rilancio della legalità della legge nella giurisprudenza costituzionale. – 7. La legalità della legge tra nomofilachia e de lege ferenda: l’auspicata introduzione del recurso de amparo.

 

Filippo Raffaele Dinacci
# Psoriasi interpretative: la legge nel tempo in tema di prescrizione e termini di custodia nell’emergenza Covid. Alla ricerca di una “legalità” perduta.
Archivio Penale, 2, 2020
Occorre ribadire la necessità di attenersi ad un corretto me todo interpretativo nella consapevolezza cha ad una legalità giuridica deve corrispondere una legalità ermeneutica. Tutto ciò conduce a riscoprire la fun zione del giurista, che, lungi dall’atteggiarsi quale “intellettuale organico” deve assumere il ruolo di “sentinella” della legittimità, da cui discende il dovere di segnalare la presenza di eventuali poteri extragiuridici assolvendo a quel compito di “garanzia sociale” che sostanzia quella “lotta per il diritto” intesa come dovere della persona verso sé stessa e, al contempo, verso la comunità.

 

Giorgio Lattanzi
# Il giudice e il diritto di fonte giurisprudenziale
Roma, 26 febbraio 2020

Ci troviamo di fronte a un sistema labirintico, secondo la felice espressione di Vittorio Manes, e con i due ordinamenti sovranazionali quello nazionale deve armonizzarsi, ponendo al giudice un non facile compito, che si complica ulteriormente perché i due sistemi sovranazionali sono dotati a loro volta di organi giurisdizionali, anch’essi sovraordinati...

 

Domenico Pulitanò
# Il dibattito sulla prescrizione. Argomenti strumentali e ragioni di giustizia
Sistema Penale, 26 febbraio 2020
1. Argomenti strumentali per un problema di giustizia. – 2. Colpevoli e innocenti di fronte alla prescrizione. – 3. Prescrizione del processo? – 4. Il problema cruciale: i tempi di prescrizione. – 5. Tempi della memoria e tempi dell’oblio. – 6. Alla ricerca di modelli più articolati. – 7. Ripensare il sistema di giustizia.

 

Elvio Fassone
# L'ergastolo e il diritto alla speranza. Riflessioni approfondite sulla storia della pena dell’ergastolo, per capire il presente – che come diceva Marc Bloch non è mai autointelligibile – e immaginare il futuro
https://www.questionegiustizia.it/ 24 febbraio 2020
L’ergastolo non è una pena come le altre, solamente più lunga. Si riesce a percepire l’ergastolo come ontologicamente diverso dalle pene detentive, anche da quelle molto lunghe, se all’aggettivo “perpetua” applicato al concetto di pena si sostituisce l’avverbio “mai”, quale scritto nella casella dove è indicato il “fine pena” del condannato. Quel “mai” significa la fine della speranza, e la speranza è necessaria per vivere, è coessenziale all’esistenza.

 

Vincenzo Maiello
# Appunti sparsi di "lotta per il diritto"
http://dirittodidifesa.eu/ 21 febbraio 2020
... Questa concezione del rapporto tra potere punitivo e diritti individuali – all’esito di una parabola di incivilimento delle istituzioni politiche niente affatto, ma anzi segnata da fratture, crisi e regressioni – è divenuta patrimonio dello Stato costituzionale. Eppure, il suo odierno stato di salute non corrisponde affatto alle aspettative alimentate dallo statuto del suo rango sovraordinato, nel tempo rafforzatosi nella cornice del sistema multilevel e, particolarmente, del diritto internazionale dei diritti umani.

 

Pasquale Troncone
# Fictio legis e Fictio juris. Una riflessione sui moventi punitivi di un diritto penale illiberale
Archivio Penale, n. 1, 2020
1. - Per una chiave d’indagine della fictio come fine regolativo della legislazione penale contemporanea. 2. - Prendendo a prestito la retorica antica. Diritto penale e spirito del tempo. 3. - Fictio legis-fictio juris; finzione normativa-finzione giuridica. 4. - Un breve itinerario antologico per individuare il codice genetico dell’attuale legislazione come casi di prassi finzionale. 4.1. - I casi di prassi finzionale della parte generale della legislazione penale. 4.2. - I casi di prassi finzionale di parte speciale della legislazione penale. 5. - Le situazioni di prassi finzionale e di prassi manipolativa in deroga allo statuto delle garanzie costituzionali. 5.1. - Le leggi penali dell’emergenza. 5.2. - Le leggi personali. 5.3. - La giurisprudenza normativa. 6. - La legislazione penale del populismo emotivo e la questione della verità del movente legislativo. 6.1. - Cenni di diritto comparato del populismo penale. 7. - Esempi illuminati di prassi finzionale in bonam partem. 8. - I possibili rimedi alle fonti originate dalla fictio legis. La fictio juris come strumento normativo correttivo

 

Sofia Ciuffoletti
Carcere e Antidiscriminazione. Prime prove di tutela dei diritti a fronte della (dimidiata) riforma dell’ordinamento penitenziario
GenIUS, gennaio 2020
Dall’isolamento protettivo individuale alle sezioni protette promiscue. – 5. Vulnerabilità in contesto. – 6. Sul concetto di promiscuità: dal problema alla soluzione e di nuovo al problema. – 7. Separazione, protezione e trattamento, una triade di difficile composizione. – 8. La discriminazione secondaria. – 9. Antidiscriminazione e dignità. – 10. Conclusione.

 

Giuseppe Losappio
Sine die. La “riforma” della prescrizione
Giurisprudenza Penale Web, gennaio 2020
La possibilità, non solo teorica, che il giudizio penale si protragga all’infinito per tutti i reati traccia un solco profondo con il «paradigma garantista» perché l’uomo-imputato (può) diventa(re) “ostaggio” del processo e delle incontrollabili azioni e decisioni sul procedere del processo (dei giudici ma non solo).

 

Giurisprudenza Penale - AA. VV.
# Dentro il 41-bis: riflessioni costituzionalmente orientate sul regime differenziato
Giurisprudenza Penale Web, 2020, 1-bis - "Dentro il 41-bis"

 

Glauco Giostra
# Un giusto equilibrio dei tempi sfida per la nuova prescrizione
Avvenire, 11 gennaio 2020

 

Massimo Donini
# Iura et leges. Perché la legge non esiste senza il diritto
https://sistemapenale.it/ 20 dicembre 2019
1. La costituzione del binomio nella realtà attuale. Un decalogo. –2. Lawcome legge e come diritto, eccedenti il significato di rulee right. –3. Diritto greco antico e canone romanistico. Θεσμός, νόμος e ius. –4. Principio maggioritario e ragione pubblica, tra lexe ius. –5. Un’eredità dell’Otto-Novecento. Il bando della filosofia del diritto e il primato della scienza giuridica come illusoria valorizzazione del ius. –6. L’Olocausto come big bang. Costituzionalismo, critica e politicizzazione del diritto. –7. Gesetz und Recht, e l’idea di una superiorità del iusrispetto alla lexnel pensiero contemporaneo. –8. Dal diritto ai diritti. Sulle differenze del diritto naturale classico dal ius. –9. Quale ruolo per la comparazione tra iurae leges. –10. Un iussenza padroni. La giurisprudenza come dottrina o come casistica, tra iuse diritto-fonte.

 

Massimo Donini
# Garantismo penale oggi
Criminalia, dicembre 2019
1. Epistemologie garantiste dichiarate del sistema penale. — 2. Garantismo in the facts e dottrina dello Stato. — 3. Il garantismo penale tra politica e scienza. Vincoli giuridico-costituzionali e programmi politico-costituzionali. — 4. Culture garantiste del secondo Novecento italiano. Scienza e politica del diritto da Bricola a Baratta. — 5. (segue). Il paradigma del garantismo penale di Luigi Ferrajoli. — 6. Contro il normativismo integrale e il separatismo Sein/Sollen: l’unica base epistemologica del diritto oggi possibile. — 7. Dalla Costituzione-legge alla Costituzione-fonte. — 8. Lex e ius in un paradigma post-illuministico, tra vittimo-centrismo e giurisprudenza-fonte. — 9. Il garantismo penale a tre soggetti, tra leges minus quam perfectae e limiti ermeneutici. — 10. Prassi e garantismo: a) le colpe della dottrina penalistica; b) la passione estensivo-punitiva della magistratura; c) i doveri ermeneutici del giudice. — 11. Perché il diritto penale è una politica, e la scienza penale solo una piccola parte di questa politica.

 

Francesco Palazzo
# La non-punibilità: una buona carta da giocare oculatamente
https://sistemapenale.it/ 19 dicembre 2019
Da qualche anno in qua la categoria della “punibilità”, e soprattutto il suo simmetrico negativo della “non-punibilità”, è diventata uno degli strumenti più usati dal legislatore per perseguire i suoi obiettivi politici e sul quale ripone un affidamento probabilmente spesso più convinto di quanto non avvenga con l’abusatissimo ricorso all’inasprimento sanzionatorio: buono, quest’ultimo, a rassicurare l’opinione pubblica più che ad ottenere effettivi risultati. Basta pensare all’introduzione dell’omicidio e lesioni stradali cui pare abbia fatto seguito un incremento di quei reati.

 

Francisco Muñoz Conde
# La relazione conflittuale tra politica criminale e diritto penale
www.criminaljusticenetwork.eu/ 6 dicembre 2019

 

# Corte Costituzionale, Sentenza 253/2019

# Corte EDU, sentenza Viola c. Italia

# Marco Ruotolo, Reati ostativi e permessi premio. Le conseguenze della sent. 253 del 2019 della Corte costituzionale, Sistema Penale, 12 dicembre 2019

 

Domenico Rosani
# Le definizioni alternative del procedimento penale in Austria. Introduzione alla disciplina dell’archiviazione per tenuità e della diversione
Archivio Penale, n. 3, 2019
1. Introduzione. – 2. Gli organi competenti: cenni sul sistema processuale penale austriaco. – 3. Archiviazione per tenuità (Einstellung wegen Geringfügigkeit). – 3.1. Disciplina normativa. – 3.2. Dato empirico. – 4. Rinuncia alla persecuzione penale (Rücktritt von der Verfolgung, Diversion). – 4.1.I requisiti generali della diversione. – 4.2. Le varie forme di diversione. – 4.2.1. Pagamento di una somma pecuniaria (Zahlung eines Geldbetrages). – 4.2.2. Svolgimento di prestazioni socialmente utili (Gemeinnützige Leistungen). – 4.2.3. Periodo di prova (Probezeit). – 4.2.4. La mediazione penale (Tatausgleich). – 4.2.5. Forme speciali: la diversione della disciplina sugli stupefacenti e quella per i testimoni chiave. – 4.3. Procedura e possibilità di riapertura del procedimento. – 4.4. Dato empirico. – 4.4.1 Incidenza statistica e andamento. – 4.4.2. Incidenza della diversione sulla recidiva. – 5. Pentimento operoso (Tätige Reue). – 6. Conclusioni: punti di criticità e importanti benefici della disciplina austriaca.

 

# Discorso del Santo Padre Francesco ai partecipanti al XX Congresso mondiale dell'Associazione Internazionale di Diritto Penale
Roma, 15 novembre 2019

 

Emilio Dolcini
# Quale futuro per la pena carceraria?
www.sistemapenale.it/ 11/2019
1. Il carcere in Italia al 30 settembre 2019. – 2. Questa pena carceraria a confronto con l’art. 27 co. 3 Cost. – 3. Istruzione, lavoro e religione in carcere: strumenti reali di rieducazione? – 4. Carcere e rieducazione: ulteriori profili problematici. – 5. Pena detentiva e diritti dell’uomo. – 6. La salute in carcere – 7. Conclusioni.

 

Franco Corleone, Alessandro Masetti, Maria Palchetti (eds)
# Carcere e giustizia. Ripartire dalla Costituzione
Fondazione Michelucci, 2019

 

Paola Filippi e Roberto Conti (eds)

# Ergastolo ostativo. Forum fra Giudici e PM
www.giustiziainsieme.it, 13 novembre 2019
Paola Filippi e Roberto Conti intervistano Paolo Canevelli, Fabio Gianfilippi, Nicola Gratteri, Lello Magi e Stefano Tocci

 

Ufficio Stampa della Corte Costituzionale
 Reati ostativi: la mancata collaborazione con la giustizia non impedisce i permessi premio purché ci siano elementi che escludono collegaenti con la criminalità organizzata

www.cortecostituzionale.it/ 23 ottobre 2019

 

Francesco Menditto
# Lo Statuto convenzionale e costituzionale delle misure di prevenzione, personali e patrimoniali. Gli effetti della sentenza della Corte costituzionale 27 febbraio 2019, n. 24
Giurisprudenza Penale Web, 2019, 10
# Corte Costituzionale, Sentenza n. 24 del 2019

 

# Vladimiro Zagrebelsky, La pena detentiva «fino alla fine» e la Convenzione europea dei diritti umani e delle libertà fondamentali [Versione provvisoria]
# Francesco Palazzo, L'ergastolo ostativo nel fuoco della Quaestio legitimitatis [Versione provvisoria]

Seminario “preventivo” AMICUS CURIAE 2019 “Per sempre dietro le sbarre? L’ergastolo ostativo nel dialogo tra le due Corti” - www.amicuscuriae.it/ Ferrara, 27 settembre 2019

Giuditta Brunelli, Andrea Pugiotto, Paolo Veronesi (eds)
# L'ergastolo Ostativo nel dialogo tra le Corti. Atti del Seminario. Ferrara, 27 settembre 2019
Forum di Quaderni Costituzionali Rassegna, fasc. 10 del 2019

 

Davide Galliani, Andrea Pugiotto
# L’ergastolo ostativo non supera l’esame a Strasburgo
AIC Osservatorio Costituzionale, 6 agosto 2019
1. Conto alla rovescia? – 2. Al cuore della sentenza Viola v. Italia n. 2. – 3. La scelta di collaborare con la giustizia può non essere libera. – 4. L’equivalenza tra collaborazione e ravvedimento può non essere vera. – 5. False riducibilità della pena perpetua. – 6. Lo scopo della pena e la dignità umana. – 7. L’argomento della genesi storica e del contesto di applicazione del regime ostativo. – 8. E ora? Indietro non si torna. – 9. Dal caso Viola al caso Cannizzaro. – ALLEGATO: Corte Europea dei Diritti Umani, Prima Sezione, sentenza 13 giugno 2019, Viola v. Italia n.2, ric. n° 77633/16, (versione italiana).

 

Francesco Saverio Borrelli (Napoli, 12 aprile 1930 – Milano, 20 luglio 2019)

# Conflitti e giustizia - Dignitas, giugno 2003

# Intervento in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, 13 gennaio 2002

"...non mi stancherò di stigmatizzare come medievali la realtà e la sottostante, latente ideologia di un sistema custodiale che alla privazione della libertà personale aggiunge quote indebite di sofferenza psichica e fisica talvolta degradanti per i reclusi..."

 

Alessio Martino
# L’ergastolo “ostativo” alla prova della Corte EDU. Brevi osservazioni sulla sentenza Viola c. Italia

www.diritticomparati.it/ 15 luglio 2019
Nell’iter argomentativo dei giudici di Strasburgo, peraltro, un ruolo centrale è svolto, anche in questo caso, dal concetto di dignità umana. Privare un individuo della libertà personale significa sottoporne la dignità ad uno “stress test” non indifferente che, seppure la restrizione sia legittima e coerente, impone un perdurante controllo sul percorso di risocializzazione e riabilitazione.

 

Veronica Manca
# Le declinazioni della tutela dei diritti fondamentali dei detenuti nel dialogo tra le Corti: da Viola c. Italia all’attesa della Corte costituzionale
Archivio Penale 2019, n. 2
... Auspicando un dialogo tra le Corti per un mutamento costituzionale dell’ostatività. Alla luce delle riflessioni sopra esposte, è evidente che la Corte costituzionale, oggi, si trovi “le chiavi in mano” della possibile soluzione al superamento dell’ostatività: Viola c. Italia da una parte, la propria giurisprudenza conforme, in materia di preclusioni all’accesso ai benefici penitenziari per particolari categorie di soggetti (v. Corte cost. n. 239 del 2014; n. 76 del 2017; n. 174 del 2018; n. 211 del 2018) dall’altra...

 

European Court of Human Rights ECHR
# Affaire Marcello Viola c. Italie (n° 2)    # Press   # Italiano
Strasbourg, 13 juin 2019

 

Serena Santini # Anche gli ergastolani ostativi hanno diritto a una concreta “via di scampo”: dalla Corte di Strasburgo un monito al rispetto della dignità umana www.penalecontemporaneo.it/ 1 luglio 2019

Marina Silvia Mori, Valentina Alberta # Prime osservazioni sulla sentenza Marcello Viola c. Italia (n. 2) in materia di ergastolo ostativo. Giurisprudenza Penale Web. 6, 2019

 

Vincenzo Mongillo
# La legge "spazzacorrotti": ultimo approdo del diritto penale emergenziale nel cantiere permanente dell'anticorruzione
www.penalecontemporaneo.it/ maggio 2019
Il pericolo sempre più palpabile, in definitiva, è che in nome della difesa ben intenzionata dello Stato di diritto dalla minaccia della corruzione, si finisca per corrompere i principi basilari su cui tale modello di Stato si fonda. E difatti, se la missione è combattere ad ogni costo un male criminale, nel caso della corruzione percepito come male assoluto, epitome di tutte le disfunzioni delle società contemporanee, il prezzo ben potrebbe essere la spregiudicata soppressione di qualunque garanzia penale, sostanziale e processuale. Dopotutto, non siamo molto lontani dalla logica premoderna del crimen exceptum, del delitto eccezionale che richiede misure e procedure altrettanto eccezionali.

 

Emilio Dolcini

# La pena ai tempi del diritto penale illiberale

www.penalecontemporaneo.it/ 22 maggio 2019

1. «Sicurezza» e «certezza della pena» secondo il ‘Contratto del Governo del cambiamento’. – 2. La puntuale attuazione del Contratto ad opera del legislatore: gli inasprimenti sanzionatori introdotti con la riforma della legittima difesa domiciliare. – 3. La riforma penitenziaria Conte-Bonafede. – 4. La c.d. legge spazzacorrotti. – 5. Riforma del rito abbreviato e ergastolo. – 6. Professori e avvocati di fronte all’odierna politica sanzionatoria penale. – 7. Il ‘Manifesto del diritto penale liberale e del giusto processo’.

 

Domenico Pulitanò

# Legittima difesa. Ragioni della necessità e necessità di ragionevolezza

www.penalecontemporaneo.it/ 21 maggio 2019

1. La necessità di difesa, presupposto necessario della giustificazione. – 2. L’eccesso di difesa non punibile. – 3. La retorica del ‘sempre legittima’. – 4. Il problema della proporzione. – 5. La legittima difesa in ottica liberale.

 

Mariarosaria Guglielmi
# La Giustizia in Europa
http://questionegiustizia.it/ 21 maggio 2019
Oggi non è per noi immaginabile una cultura giuridica europea senza la giurisprudenza in tema di libertà e di diritti delle Corti europee che non assicurano una semplice “istanza in più”, ma rappresentano la garanzia di uno strumento di verifica del rispetto dei diritti che permette una rilettura svincolata dai limiti tecnici, culturali, politici che possono impedire al giudice nazionale di dare ai diritti un’adeguata tutela o di affrontare tutti gli aspetti rilevanti delle questioni esaminate

 

Marta Bertolino

# Il risarcimento del danno tra pretese riparatorio-compensative e istanze punitive nel canone del diritto penale

www.penalecontemporaneo.it/ 20 maggio 2019

1. Il riconoscimento delle sanzioni civili nel sistema penale del Codice Rocco del 1930 nel Titolo VII: l’art. 185 c.p. a confronto con l’art. 2043 c.c. – 2. La metamorfosi della responsabilità civile: risarcimento, riparazione, reintegrazione: verso il comune denominatore della funzione punitivo/afflittiva? – 3. Dalle categorie civilistiche a quelle penalistiche: pericolose contaminazioni tra risarcimenti, condotte riparative e sanzioni civili pecuniarie. – 3.1. “La riparazione afflittiva”. – 3.2. “La riparazione premiale”. – 3.3. “La riparazione sostitutiva”.

 

Unione delle Camere Penali Italiane
# Manifesto del Diritto Penale Liberale e del Giusto Processo
www.camerepenali.it/ Maggio 2019
Il sistema punitivo è sempre di più incentrato su reati di pericolo, nonché su misure di sicurezza e di prevenzione. Il processo non è più luogo di accertamento del fatto e delle responsabilità, ma strumento di lotta e repressione, mentre la esecuzione della pena tende a smarrire ogni collegamento con la gravità della violazione e con la sua finalità rieducativa.

 

Vittorio Manes
# L'oracolo algoritmico e la giustizia penale: al bivio tra tecnologia e tecnocrazia
https://discrimen.it/ 15 MAGGIO 2020
1. Giustizia penale e agenti non umani. — 1.1. L’imputazione della responsabilità pe nale per azioni (autonome) delle macchine. — 2. L’A.I. e il sistema penale… — 2.1. …in sede investigativa. — 2.2. …e in sede giudiziale. — 2.3. La giustizia predittiva penale. — 3. L’esperienza d’Oltreoceano. — 4. Le prospettive di applicazione dell’AI nel sistema penale italiano. — 5. Garanzie fonda mentali e problematiche di compatibilità costituzionale. — 5.1. Machine bias e principio di eguaglianza. — 5.2. Trasparenza e riserva di legge. — 5.3. Valutazioni statistiche, “diritto penale del fatto” e principio di personalità della responsabilità penale. — 5.4. Giusto processo e tutela del diritto di difesa. — 5.5. Analisi algoritmica dei dati e diritto al silenzio dell’imputato. — 6. Riflessioni conclusive: l’algoritmo come supporto alla decisione giudiziale.

 

Massimo Donini
# Prassi e cultura del reato colposo. La dialettica tra personalità della responsabilità penale e prevenzione generale
www.penalecontemporaneo.it/ 13 maggio 2019
1. Il problema culturale della colpa. –2. La normativizzazione della colpa tra ragioni di garanzia e finalità politiche. –3. L’ingresso della prevenzione generale nella struttura della colpa. –4. Colpa e pericolo. Differenze. La colpa come elemento soggettivo. –5. Il fatto proprio della colpa tra punto di vista ex anteed ex post. –6. L’homo eiusdem, più che l’agente-modello, come alternativa alla culpa in re ipsa. –7. Illecito e colpevolezza tra processo accusatorio e inquisitorio. –8. La violazione delle cautele come indizio della colpa-elemento soggettivo. –9. La precedenza del fatto proprio. –10. Fatto proprio e colpe collettive. Il processo per il terremoto dell’Aquila e l’art. 113 c.p. –11. Il ruolo della prevedibilità, tra colpa ordinaria e colpa in contesto illecito. –12. La colpa come elemento soggettivo, oltre i casi di colpa cosciente. –13. La causalità della colpa come parametro di imputazione oggettivo-normativa. –14. Verso la colpevolezza colposa. Tipologie soggettive di confine. –15. Per una definizione della colpa come illecito (condotta tipica ed evento non giustificati) e come colpevolezza. –16. Il rapporto tra la c.d. misura soggettiva della colpa e le scusanti. –17. Due casi di scusanti nel reato colposo: il caso del cercine e quello del conflitto di doveri degli agenti della Polstrada. –18. Le scusanti tipizzate e il limite di inesigibilità ricondotto agli art. 43 c.p. e 27 Cost.

 

Gian Luigi Gatta

# Legittima difesa nel domicilio: considerazioni sui profili di legittimità costituzionale, a margine della lettera con la quale il Presidente della Repubblica ha comunicato la promulgazione della legge n. 36 del 2019 
www.penalecontemporaneo.it/ 6 maggio 2019

 

# Corte Costituzionale, sentenza 99 del 2019

Valentina Stella # I detenuti con gravi patologie mentali si possono curare fuori dal carcere, Left, 20 aprile 2019

Andrea Pugiotto  La follia fuori dal carcere, la sentenza della Consulta, Il Manifesto, 24 aprile 2019

Antonella Calcaterra # Salute mentale e detenzione: un passo avanti. È possibile la cura fuori dal carcere https://dirittopenaleuomo.org/ 02.05.2019

 

Oliviero Mazza
# La presunzione d'innocenza messa alla prova
www.penalecontemporaneo.it/ 9 aprile 2019
1. Storia di un principio in crisi. – 2. Le cause della crisi: l’efficienza processuale. – 3. La distopia del principio. – 4. La prevenzione nel processo e il processo di prevenzione. – 5. La vittimizzazione secondaria del processo e la rimozione cognitiva del diritto sostanziale

 

European Court of Human Rights
# Case of Altay v. Turkey (n.2). Application no. 11236/09
Strasbourg, 9 april 2019

Article 8 protects the right to personal development, whether in terms of personality or of personal autonomy, which is an important principle underlying the interpretation of the Article 8 guarantees. It encompasses the right for each individual to approach others in order to establish and develop relationships with them and with the outside world, that is, the right to a “private social life”, and may include professional activities or activities taking place in a public context … The Court further considers that a person’s communication with a lawyer in the context of legal assistance falls within the scope of private life since the purpose of such interaction is to allow an individual to make informed decisions about his or her life.

 

Gian Luigi Gatta
# La nuova legittima difesa nel domicilio: un primo commento
www.penalecontemporaneo.it/ 1 aprile 2019

 

Cristiano Cupelli
# Sindacato costituzionale e discrezionalità legislativa. Le prospettive penalistiche nella Relazione del Presidente Lattanzi sulla giurisprudenza costituzionale del 2018
www.penalecontemporaneo.it/ 27 marzo 2019

 

Gian Luigi Gatta
# Estensione del regime ostativo ex art. 4 bis ord. penit. ai delitti contro la p.a.: la Cassazione apre una breccia nell'orientamento consolidato, favorevole all'applicazione retroattiva

www.penalecontemporaneo.it/  26 marzo 2019

 

Domenico Pulitanò
# Tempeste sul penale. Spazzacorrotti e altro

www.penalecontemporaneo.it/  26 marzo 2019

1. Il penale-spazza. – 2. La necessità del penale. – 3. L’esclusione del non collaborante da misure alternative alla detenzione. – 4. Retroattività in malam partem? – 5. Tempeste emotive nella comunicazione mediatica. – 6. La risposta populista. – 7. La discutibilità del penale.

 

Giorgio Lattanzi

# Relazione - Riunione straordinaria del 21 marzo 2019

www.cortecostituzionale.it

Il “viaggio” è una metafora che indica l’incontro dei giudici della Corte con i ragazzi delle scuole di tutte le regioni e con i detenuti di vari istituti di pena. È stata un’iniziativa senza precedenti. L’idea che ci ha mosso era quella di diffondere la cultura della Costituzione, farne capire i valori ma anche la protezione che essa rappresenta per tutti. La scelta del carcere, dopo le scuole, ha appunto voluto significare che la Costituzione è di tutti ed è per tutti; pure per chi è detenuto, con i doveri e le relative responsabilità, ma anche con i diritti e le relative tutele.

 

Franco Della Casa
# Conquiste, rimpianti, incertezze: una lettura diacronica della riforma penitenziaria minorile
www.penalecontemporaneo.it/ 22 marzo 2019

1. La pluridecennale assenza di una regolamentazione ad hoc dell’esecuzione penitenziaria minorile. – 2. Una retrospettiva sulla vita longeva di una disposizione transitoria (art. 79 co. 1° ord. penit.). – 3. Le tappe di avvicinamento alla riforma penitenziaria del 2018. – 4. Dalle direttive della legge delega al promettente articolato Cascini e ai successivi arretramenti. – 5. La perfettibilità della nuova regolamentazione rapportata al clima del dopo-riforma: l’inizio di una nuova fase di attesa.

 

Corte Costituzionale

# Riunione straordinaria del 21 marzo 2019. Relazione del Presidente Giorgio Lattanzi

# Corte Costituzionale - Servizio Studi Giurisprudenza costituzionale dell'anno 2018

 

Nicola Mainieri, Giulia Maria Tovini

# I primi quattro anni dell’autoriciclaggio nell’interpretazione della Cassazione.
Giurisprudenza Penale Web, 3, 2019

1. L’introduzione in Italia del reato di autoriciclaggio. - 2. Esame terminologico del reato di Riciclaggio 648 bis, di Impiego 648 ter e dell’Autoriciclaggio 648 ter1. - 3. L’autoriciclaggio e l’art 12 quinquies della l. 365/92. - 4. La soluzione fornita dalla Cassazione alla “vexata quaestio” del concorso dell’extraneus nel reato di autoriciclaggio. - 5. Aspetti temporali della condotta: il reato presupposto commesso prima dell’entrata in vigore dell’art. 648 ter 1 ed il reato permanente. - 6. L’ “attività finanziaria” e l’interpretazione fornita dalla Corte. - 7. La “concretezza” dell’ostacolo all’individuazione della provenienza delittuosa. - 8. Il prodotto dell’autoriciclaggio: l’autonomia rispetto al prodotto del reato presupposto. - 9. Il controverso quarto comma del 648 ter 1: la “mera utilizzazione o il godimento personale

 

Giorgia Paccagnella Casari
# La riforma dell’Ordinamento Penitenziario: soluzioni timide per problemi gravi
Giurisprudenza Penale Web, 3, 2019
1. Introduzione. - 2. L’iter di approvazione: una corsa ad ostacoli. - 3. Il nuovo articolo 1: quanto conta il principio di rieducazione? - 4. Assistenza sanitaria: il disagio psichico rimane sullo sfondo della riforma. - 5. Il trattamento penitenziario: il nuovo art. 13. - 5.1. Le opportunità trattamentali dei detenuti: un panorama disomogeneo. - 6. L’occasione mancata in tema di giustizia riparativa. - 7.Conclusioni.

 

Corte Europea dei Diritti dell'UOmo

# Causa Sallusti c. Italia

Strasburgo, 7 marzo 2019

 

Magistratura Democratica
# XXII Congresso Nazionale - Mozione su pena e carcere
http://magistraturademocratica.it/ Roma, 3 marzo 2019

 

Adriano Martufi
# Il "carcere duro" tra prevenzione e diritti: vero un nuovo statuto garantistico?
Diritto penale e processo, 2/2019

 

Andrea Pugiotto
# Della castrazione di un diritto. La proibizione della sessualità in carcere come problema di legalità costituzionale
www.giurisprudenzapenale.com/ 2019, 2-bis
Il binomio affettività-carcere stringe a tenaglia un problema intorno al quale è inutile circumnavigare: la possibilità di mantenere dietro le sbarre una relazione amorosa che non sia amputata della propria dimensione sessuale. Problema incandescente, perciò da sempre rimosso nonostante la reiterata richiesta dei detenuti ad avere in carcere, in condizioni di intimità, incontri con persone con le quali intrattengono un rapporto di affetto. È un desiderio legittimo. È anche un diritto?

 

Massimo Terzi
# Trent’anni dall’entrata in vigore del codice di procedura penale. Lo stato della fase dibattimentale di primo grado dei Tribunali ordinari: analisi e proposte.
Giurisprudenza Penale Web, 2, 2019
1. Introduzione. - 2. Analisi numerica dei flussi sul dibattimento. - 3. Analisi numerica degli esiti dei flussi sul dibattimento. - 4. Analisi ponderale dei flussi sul dibattimento. - 5. Valutazione dell’incidenza dei flussi numerici e ponderali sul dibattimento. - 6. Il fallimento conclamato. - 7. L’urgenza di intervenire. - 8. Le cause del dissesto. - 9. Le proposte. - 10. Conclusione.

 

Dario Maugeri
# Il doppio binario del 4 bis: fallimento di una scommessa o insidioso pragmatismo?
www.diritto.it/ 20 febbraio 2019
Icona dell’emergenza mafiosa degli anni ‘90 del secolo scorso, la norma in esame sin dalla sua origine rappresenta una misura di prevenzione penitenziaria privilegiata ed essenziale fondata sul titolo di reato, che determina una differenziazione esecutiva della pena, in stretto rapporto a due presupposti, la natura del reato commesso e l’indice di pericolosità presunta del soggetto...

 

Paolo Borgna
# Per una riforma del processo penale all'insegna di una comune cultura della giurisdizione
Questione Giustizia, 18 febbraio 2019
Per quanto riguarda il nostro processo, il principio giusto è l’interpretazione della legge alla luce della Costituzione. E la sua degenerazione ha un nome preciso: trasformazione dell’interprete della “Legge” in creatore dei diritti (rischio ancor più forte quando si è in presenza di una sempre maggiore pluralità delle fonti, priva di alcuna gerarchia). Ebbene: la giurisprudenza che tende a creare nuovi diritti (tendenza che negli anni ’70 fu salutata come progressiva) sarà il cavallo di Troia dell’impetuoso travolgimento della legge ad opera dello “spirito del popolo”. E guardate che questo vento ha appena cominciato a soffiare

 

Lucilla Amerio, Veronica Manca
# L'affettività in carcere: tra (pochi) principi generali e (molte) criticità. Lo "stato dell'arte" nel diritto italiano e nella CEDU
Giurisprudenza Penale Web, 2-bis, 2019

Il diritto del detenuto in carcere a mantenere i propri rapporti affettivi, nel senso più ampio del termine, costituisce un diritto inviolabile che, sebbene passibile di limitazioni, non può essere annullato... In tal senso dovrebbe deporre una lettura conforme della Costituzione italiana: in effetti, precludere l’affettività in carcere non solo comporterebbe una violazione del canone di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., ma anche del principio di uguaglianza in esso contenuto; comprometterebbe la funzione rieducativa della pena (di cui all’art. 27 Cost.)... per non parlare del possibile contrasto con l’art. 32 Cost., per le evidenti conseguenze di tale preclusione sulla salute del condannato.

 

Vittorio Manes
# L'estensione dell'art. 4-bs Ord. Pen. ai delitti contro la P. A.: profili di illegittimita costituzionale
www.penalecontemporaneo.it/ 14 febbraio 2019

... Introdotte novità a profusione, tutte capaci di alterare profondamente un settore già vessato da riforme compulsive, incalzate dal ritmo incessante di una perdurante emergenza, e univocamente ispirate all’irrigidimento dello strumentario repressivo, secondo un trend certo non limitato alla progressiva escalation delle cornici edittali... L’idea di fondo che attraversa la nuova legge è congeniale ad un modello di “diritto penale no-limits” – liberato da ogni criterio di ragionevolezza e proporzione, così come da ogni attenzione per il finalismo rieducativo costituzionalmente imposto alla pena –, e propugna un intervento punitivo brandito come “strumento di lotta”, asservito, anzitutto, a schiette finalità mediatico-elettorali...

 

Antonio Fiorella
# La codificazione penale in Italia e le sue prospettive di riforma
Archivio Penale, 2, 2019
A fronte di una realtà che dal 1945 in poi ha spinto tumultuosamente in avanti, il sistema originario del codice Rocco è stato sottoposto a continui aggiornamenti, anche per il mutamento degli scenari globali e le conseguenti scelte richieste al legislatore italiano per adeguarsi al quadro di riferimento normativo sovranazionale e internazionale, di rilevanza anche penale o peculiarmente penale. È in tale quadro che meglio si comprende un importante (e imponente) fenomeno che va sotto il nome della c.d. supplenza giurisprudenziale...

 

Valentina Alberta
# L’introduzione dei reati contro la pubblica amministrazione nell’art. 4 bis, co. 1, OP: questioni di diritto intertemporale
www.giurisprudenzapenale.com/ Febbraio 2019
Al di là delle problematiche evidenziate che dovrebbero mitigare la brutale immediata applicazione della modifica legislativa, non si può non evidenziare come lo stesso inserimento dei reati contro la pubblica amministrazione tra quelli c.d. ostativi sia in sé di dubbia costituzionalità... Le presunzioni assolute devono essere giustificate – per essere conformi al principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost. – da peculiari profili di pericolosità (“le presunzioni assolute, specie quando limitano un diritto fondamentale della persona, violano il principio di eguaglianza, se sono arbitrarie e irrazionali, cioè se non rispondono a dati di esperienza generalizzati, riassunti nella formula dell’id quod plerumque accidit”.

 

Giovanna Di Rosa | Scuola Superiore della Magistratura
# La riforma dell’Ordinamento Penitenziario. I decreti legislativi nn.123 e 124 del 2018
www.ca.milano.giustizia.it/ cod.corso D19005 -1.2.2019

 

Maria Chiara Ubiali
# Ergastolo ostativo e preclusione all’accesso ai permessi premio: la Cassazione solleva questione di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 3 e 27 Cost.
# Cass., Sez. I, ord. 20 novembre 2018 (dep. 20 dicembre 2018), n. 57913, Pres. Santalucia, Est. Centonze, ric. Cannizzaro
www.penalecontemporaneo.it/ 28 gennaio 2019

 

Alessandro Continiello, Giovanni Chiarini
# Anatomia del reato di Tortura. Riflessi attuali e conseguenze processuali
www.giurisprudenzapenale.com/ gennaio 2019
D'altronde, come ha affermato anche parte della più attenta dottrina costituzionale, "la tortura è come uno stupro: il corpo del carnefice entra a forza nel corpo della vittima, che il torturatore tratta come una cassaforte da scassinare" e, dunque, eludere l'obbligo di reprimerla penalmente, per uno Stato di Diritto, è quasi come rinnegare se stesso, il che non deve, e non può, essere ammissibile.

 

Roberto Bartoli
# Verso la "legittima offesa"?
www.penalecontemporaneo.it/ Gennaio 2019
1. Gli aspetti positivi della riforma. – 2. Gli aspetti negativi. – 2.1. La presunzione di proporzione. – 2.2. La presunzione/eliminazione della necessità di difendersi. – 2.3. La rilevanza dello stato di grave turbamento. – 2.4. La riforma dell’art. 2044 c.c. – 3. I limiti dell’attuale sistema derivanti più dalla prassi applicativa che dalla legislazione astratta. – 4. Una proposta per indurre la giurisprudenza ad ampliare le ipotesi di irresponsabilità per eccesso o errore punitivo determinati da paura.

 

Domenico Pulitanò
# Sullo statuto costituzionale delle confische
www.giurisprudenzapenale.com/ Gennaio 2019
Istituti ‘di confine’ come le confische allargate o di prevenzione comportano concreti rischi di collasso del paradigma penalistico, nella dimensione sia sostanziale sia processuale. La tensione fra il polo liberale delle garanzie e il polo autoritario del contrasto alla criminalità emerge qui con il massimo di evidenza e di possibile rovesciamento della tutela legale in arbitrio... Per arginare i rischi di collasso del paradigma liberale sarebbe necessaria una politica criminale (del contrasto alla criminalità) che sappia aprire e percorrere strade diverse da un diritto penale del sospetto; una politica del diritto ben diversa dalla politica spazzaqualcosa oggi di moda.  

 

Francesco Maisto
# Il carcere nel tempo della paura
https://ilmanifesto.it/ 02.01.2019
Il documento si presenta come il progetto di riorganizzazione, secondo criteri economici e di controllo verticistico del sistema, di una qualsiasi altra "macchina" amministrativa postmoderna e tecnologica, trascurando la specificità umana che connota "questa" amministrazione, deputata alla cura di persone in carne ed ossa, alla loro crescita responsabile ed attiva, e perciò orientata ai valori della Costituzione.

 

Andrea Pugiotto (intervista)
# Amnistia e indulto
www.democratica.com/ 22 dicembre 2018
Ragionare su una possibile riformulazione dell’art. 79 della Costituzione, che disciplina gli istituti dell’amnistia e dell’indulto, assumendoli come chiave di volta per contribuire a raddrizzare il legno storto dell’imperante populismo penale...  Oggi la clemenza viene disprezzata quale ultimo rifugio del potere arbitrario: per la doxa dominante, infatti, l’indulto è un insulto e l’amnistia è un’amnesia...

 

Davide Galliani
# Le briciole di pane, i giudici, il senso di umanità. Una lettura costituzionalmente orientata degli artt. 35, 35-bis e 35-ter dell'ordinamento penitenziario
www.penalecontemporaneo.it/ 21 dicembre 2018
0. I temi. – Parte prima. – 1. Le briciole di pane in carcere. – 2. Il senso degli artt. 35, 35 bis e 35 ter dell’ordinamento penitenziario. – 3. L’art. 35 bis scinde ciò che non è scindibile. – 4. L’art. 35 ter non ha progettualità. – 4.1. I dubbi di utilità. – 4.2. A cosa è soggetto il giudice? – 4.3. La fissità incostituzionale. – 5. L’art. 35 è antistorico e pericoloso. – 6. Una proposta: unificare i reclami, proteggere le persone. – 6.1. Un caso ipotetico, non di scuola. – 7. Ritorno al passato, per orientarci nel futuro. – 7.1. Lo stato di diritto nelle carceri. – 7.2. Senza un (vero) giudice non esistono diritti. – Parte seconda. – 8. I giudici e il consolidamento giurisprudenziale. – 9. Il consolidamento e i giudici italiani. – 10. Il consolidamento e i giudici convenzionali. – 11. Il consolidamento in sé, oggi. – 12. Conclusioni.

 

Emilio Dolcini
# La pena detentiva perpetua nell'ordinamento italiano. Appunti e riflessioni
www.penalecontemporaneo.it/ 17 dicembre 2018
La formula ‘certezza della pena’ è stata snaturata nel linguaggio della politica. La certezza della pena, e soprattutto la certezza percepita dal destinatario, è condizione primaria per assicurare un effetto di prevenzione generale, accanto alla prontezza e alla severità della punizione. Certezza della pena esprime inoltre l’esigenza che la pena abbia un fondamento legale. Così intesa, la certezza della pena è un obiettivo al quale devono tendere tutte le istanze della giustizia penale.

 

Francesco Palazzo
# Il volto del sistema penale e le riforme in atto
www.altalex.com/ 05 dicembre 2018
Una pur rapida rassegna delle riforme in atto nel campo del diritto penale sostanziale mette in luce le due direzioni di fondo lungo le quali le riforme si muovono: quella della moralizzazione attraverso lo stigma punitivo e quella della sicurezza, specialmente urbana. Un uso disinvolto e propagandistico del diritto penale in questa duplice direzione conferisce al sistema una fisionomia complessiva lontana dal volto costituzionale del diritto penale come desumibile dallo spirito, ancor prima che dal testo, dell’art. 27.

 

Riccardo De Vito, Marcello Bortolato, Glauco Giostra, Fabio Gianfilippi, Marco Pelissero, Daniele Terlizzese, Francesca Vianello
# La riforma spezzata. Come cambia l'ordinamento penitenziario
Questione Giustizia, 3/2018
Introduzione La fine era nota: storia di una riforma minima di Riccardo De Vito | Luci ed ombre di una riforma a metà: i decreti legislativi 123 e 124 del 2 ottobre 2018 di Marcello Bortolato | Quel che poteva essere (e la necessità di perseverare) di Glauco Giostra e Fabio Gianfilippi | Salute mentale e carcere: una necessità dimenticata di Marco Pelissero | Persone dietro i numeri. Un’analisi del rapporto tra sistemi penitenziari e recidiva di Daniele Terlizzese | Cultura giuridica ed esecuzione della pena: processi decisionali in tema di misure alternative alla detenzione di Francesca Vianello.

 

Laura Cesaris
# Quel che resta della riforma penitenziaria.
Giurisprudenza Penale Web, Dicembre 2018
Resta l’amarezza per la dispersione di un grande complessivo progetto globale, che –già è emerso– non è nato dal nulla, ma è stato studiato e studiato “bene” (come ebbe a definirlo un illustre penalista); resta la preoccupazione per le scelte operate, che riflettono una concezione della pena e della esecuzione penale assai lontana da quella affermata in Costituzione e ribadita dalla Corte costituzionale.

 

Francesco Palazzo
# Innalzare le pene per tutti i reati? Un vizio tipico degli Stati autoritari
http://ildubbio.news/ 1 dicembre 2018
Prima la “stretta” sulla corruzione. Ora la proposta di inasprire i massimi edittali anche per lo spaccio. Quando si aumentano con piatta uniformità le sanzioni per qualsiasi delitto si punisce “l’offesa al sovrano”, non la condotta illecita. Proprio come nelle monarchie assolute...

 

Antonio Di Tullio D'Elisiis
# Riformato l'ordinamento penitenziario
Diritto.it, dicembre 2018

 

Domenico Pulitanò
# Sulle politiche penali in discussione
www.giurisprudenzapenale.it/ 11, 2018
1. Il momento punitivo. - 2. Giustizia infinita? - 3. Bloccare la prescrizione in corso di processo? - 4. Avvocati e magistrati. - 5. Il penale come farmakon.

 

Giuseppe Grisi, Cesare Salvi (eds)
# A proposito del diritto post-moderno. Atti Seminario Leonessa, 22-23 settembre 2017
http://romatrepress.uniroma3.it/ 2018
Che cosa si intende quando si parla di diritto postmoderno? Per qualcuno, è un ritorno al premoderno: la fine della lunga parentesi della modernità giuridica. Una suggestione avvalorata da quanto scriveva alla fine del Settecento Gaetano Filangieri... 

 

Giandomenico Dodaro, Enrico. M. Mancuso (eds)
# Uguaglianza, proporzionalità e solidarietà nel costituzionalismo penale contemporaneo
https://boa.unimib.it/ DipLap, 2018
Per una compiuta teorizzazione dei lineamenti di un diritto penale costituzionalmente orientato, appare utile lo svolgimento di un’analisi in chiave comparatistica sulla configurazione assunta, in the books e in action, dai principi costituzionali incidenti sul diritto penale, che sia in grado di cogliere e descrivere le connessioni esistenti con i principi generali dell’ordinamento giuridico...

 

Fabio Gianfilippi

# La riforma povera di mondo: una prima lettura dei decreti legislativi 123 e 124/2018 in materia di ordinamento penitenziario
www.giustiziainsieme.it 28 Novembre 2018

Norme... “povere di mondo”, povere di obbiettivi, povere di una visione complessiva dei problemi sul tappeto, e in definitiva poste in un tessuto, logorato dal tempo, nel quale si operano alcuni rammendi anche molto apprezzabili, ma senza che la tela sia in alcun modo rinforzata, con la conseguenza di rischiare soltanto nuove lacerazioni e comunque di non colmare le più gravi lacune della trama.

 

Consiglio Superiore della Magistratura

# Parere ai sensi dell'art. 10 L. 24.3.1958, n. 195, sul decreto legge 113 del 4 ottobre 2018 recante: “Disposizioni urgenti  in materia di protezione internazionale e immigrazione, pubblica sicurezza, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'Interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”.
www. csm.it/ Delibera consiliare del 21 novembre 2018)

 

Andrea Pugiotto
# Il “blocco di costituzionalità” nel sindacato della pena in fase esecutiva (nota all’inequivocabile sentenza n. 149/2018)
www.osservatorioaic.it/ 19 novembre 2018
Le norme premiali dell’ordinamento penitenziario «non costituiscono attuazione della Costituzione? È possibile tornare indietro senza violare la Costituzione?». La sentenza n. 149/2018 è innanzitutto la risposta a tale domanda, laddove riconosce al nucleo duro della normazione primaria in tema di flessibilità e individualizzazione della pena natura costituzionalmente necessaria... Da ultimo, l’«imperativo costituzionale della funzione rieducativa della pena» è «da declinarsi nella fase esecutiva come necessità di costante valorizzazione, da parte del legislatore prima e del giudice poi, dei progressi compiuti dal singolo condannato durante l’intero arco dell’espiazione della pena»...

 

Daniel Monni
# Detenute madri: una stella dell’universo carcerocentrico
Giurisprudenza Penale web, 11, 2018
I recenti fatti di cronaca hanno riaperto una delle profonde ferite del diritto penale: il (grossissimo) problema-sociale e, soprattutto, giuridico-delle madri detenute. Lo ius puniendi, infatti, nel caso in esame, oltreché “tendere alla rieducazione del condannato1”, deve essere mitigato dai diritti-doveri posti, dalla costituzione, a salvaguardia della maternità e dell’infanzia2: come è facile comprendere, ad oggi, un vero equilibrio tra l’esecuzione della pena e la tutela delle madri carcerate e dei loro figli non è stato raggiunto.

 

European Parliament 2014-2019
# Minimum standards for minorities in the EU European Parliament resolution of 13 November 2018 on minimum standards for minorities in the EU (2018/2036(INI))
www.europarl.europa.eu/ 13 November 2018

 

Ordinamento penitenziario: articoli modificati come dai Decreti legislativi nn. 123 - 124 del 2 ottobre 2018 - Gazzetta Ufficiale 26-10-2018, Supplento ordinario n. 50/L (in vigore dal 10 novembre 2018)

 

Marcello Bortolato
Luci ed ombre di una riforma a metà: i decreti legislativi 123 e 124 del 2 ottobre 2018
Questione Giustizia, 9 novembre 2018
A tre anni e mezzo dall’inizio di quell’esperienza (gli Stati generali erano stati inaugurati il 19 maggio 2015 nel carcere di Bollate, luogo divenuto di per sé simbolo di una rieducazione sempre “possibile”) mai come oggi la verità è espressa dal celebre verso oraziano: parturient montes, nascetur ridiculus mus (le montagne avranno le doglie del parto, nascerà un ridicolo topo). L’evento è stato di gran lunga inferiore alle attese: lo Stato non ha saputo mantenere la sua promessa.

 

Massimo Ruaro

# Riforma dell'ordinamento penitenziario: le principali novità dei decreti attuativi in materia di semplificazione dei procedimenti e di competenze degli uffici locali di esecuzione esterna e della polizia penitenziaria

www.penalecontemporaneo.it/ 9 novembre 2018

 

Luigi Salvato
# La nomofilachia nella dialettica tra Corte costituzionale e Corte di cassazione
www.forumcostituzionale.it/ 9 novembre 2018

... Passando alle ricadute della funzione nomofilattica sulla dialettica Corte Costituzionale-Suprema Corte, le stesse chiedono di dare risposta alla seguente domanda: l’attribuzione alla SC della funzione nomofilattica implica in capo a questa una sorta di monopolio interpretativo della norma ordinaria, che valga anche a tracciare i confini delle funzioni della CC ?

 

Angela Della Bella
# Riforma dell'ordinamento penitenziario: le novità in materia di assistenza sanitaria, vita detentiva e lavoro penitenziario. Decreti legislativi 2 ottobre 2018, n. 123 e 124 (G.U. 26 ottobre 2018)
www.penalecontemporaneo.it/ 7 novembre 2018

 

Gian Luigi Gatta
# Prescrizione bloccata dopo il primo grado: una proposta di riforma improvvisa ma non del tutto improvvisata
www.penalecontemporaneo.it/ 5 novembre 2018
La proposta è di bloccare il corso della prescrizione dopo la sentenza (di condanna o di assoluzione) di primo grado (o dopo il decreto di condanna) fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio (o della irrevocabilità del decreto di condanna). Tecnicamente, almeno secondo la prima versione dell’emendamento presentato, si tratterebbe di una nuova ipotesi di sospensione della prescrizione...

 

Gaetano Silvestri
# L'individuazione dei diritti della persona
www.penalecontemporaneo.it/ 29 ottobre 2018

 

Marina Silvia Mori
# A Strasburgo c’è un Giudice anche per i capimafia: con Provenzano non cade ma scricchiola il 41-bis.
www.giurisprudenzapenale.com/ ottobre 2018
1. La vicenda all’esame della Corte – 2. Le eccezioni preliminari del Governo sul mancato esaurimento dei rimedi interni – 3. L’incompatibilità del regime restrittivo con le condizioni di salute del ricorrente – 4. La ripetuta applicazione dei decreti di rinnovo del regime differenziato – 5. I punti focali: la motivazione dei decreti di rinnovo e la loro impugnazione.

 

European Court of Human Rights
# Case of Provenzano c. Italy        # It
https://hudoc.echr.coe.int/ Strasbourg, 25 October 2018
The Court, Unanimously... 2. Declares the application admissible; 3. Holds that there has been no violation of Article 3 of the Convention in respect of the conditions of detention; 4. Holds that there has been a violation of Article 3 of the Convention on account of the renewed application of the special prison regime on 23 March 2016...

# Alfonso Sabella (Magistrato): "Provenzano? Fu torturato. E ora il 41bis vacilla" – Il Dubbio, 27 ottobre 2018

 

Marcello Gallo
# Diritto penale e Costituzione
www.penalecontemporaneo.it/ 25 ottobre 2018

 

Massimo Luciani
# Diritto penale e Costituzione
www.penalecontemporaneo.it/ 25 ottobre 2018

 

Marco Ruotolo

# Quando il giudice deve “fare da sé”

 http://questionegiustizia.it/ 22 ottobre 2018
Dove si colloca il confine tra interpretazione conforme alla Costituzione e disapplicazione della disposizione del testo normativo? Fino a che punto deve giungere lo sforzo interpretativo adeguatore del giudice remittente? Il saggio offre risposte a queste domande, unisce riflessioni teoriche e incursioni giurisprudenziali, attraversa il punto di vista della Corte costituzionale e quello dei giudici ordinari e, non da ultimo, mette in guardia da atteggiamenti supini e deresponsabilizzanti: interpretare, nel segno della Costituzione, non è, infatti, compito esclusivo della Corte costituzionale.

 

Mariarosaria Guglielmi
# Il ruolo della magistratura nella difesa delle garanzie
Il garantismo: esigenza della giurisdizione, fondamento della sua indipendenza. Intervento tenuto al XVII congresso dell’Unione camere penali italiane – Sorrento, 19 ottobre 2018
www.magistraturademocratica.it/ 

Il garantismo non è una concessione o una rinuncia a favore degli avversari della legalità ma rappresenta un’esigenza della giurisdizione, il fondamento della sua indipendenza. A fronte della crescente espansione del ruolo della giurisdizione e del potere giudiziario, il vincolo di regole e di garanzie, come limite strutturale dell’intervento penale, costituisce il necessario ancoraggio della sua legittimazione, che si mantiene fermo praticando vigilanza, critica ed autocritica sulla effettiva tenuta del sistema delle garanzie nelle prassi giudiziarie, rispetto all’assunzione di posizioni corporative, di ruoli impropri, e a forme di protagonismo e di settarismo di pochi che compromettono però l’immagine di tutta la magistratura agli occhi del Paese e nel rapporto con l’opinione pubblica.

 

Giorgio Lattanzi
# Costituzione e carcere
www.cortecostituzionale.it/ 4 ottobre 2018
Voglio dire che l’esecuzione della pena deve essere regolata da leggi, che queste, a loro volta, devono essere conformi alla Costituzione e che alla base della nostra Costituzione c’è la persona umana, con la sua insopprimibile dignità. “Dignità e persona – si è detto (Silvestri) – coincidono: eliminare o comprimere la dignità di un soggetto significa togliere o attenuare la sua qualità di persona umana. Ciò non è consentito a nessuno”, e ciò significa che neppure la detenzione può incidere sul nucleo fondamentale della dignità personale e consentire atti e limitazioni non necessari ai fini detentivi.

 

Daniel Monni

# Punire e rieducare: un equilibrio storicamente (im)possibile

www.giurisprudenzapenale.com 2 ottobre 2018

Parlare di rieducazione e di pena carceraria nella stessa frase appare, oggi, del tutto ossimorico. Le parole “le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato[8]” sembrano, infatti, confliggere quotidianamente con il diffuso senso di insicurezza dei cittadini: sicurezza e pericolosità sociale sono divenuti i facili “hashtag” delle recenti pronunce giurisprudenziali. A ciò si aggiunga il costante clima di “politica elettorale” che caratterizza gli ultimi anni: erodere i diritti dei detenuti sembra generare, infatti, numerosi consensi.

 

# Luciano Violante: «Tra i Pm, contro la politica, c’è il virus del nazismo»
Errico Novi, http://ildubbio.news/ 30 Sep 2017
Il tema è nella distinzione tra i processi fatti per tipo di reato e per tipo di autore. Nel nazismo prevalse il secondo modello culturale. In base alla seguente logica: un comunista o un ebreo commetteranno prima o poi un reato, a questo punto non aspettiamo, tanto vale arrestarli prima. Ecco, il politico è diventato un tipo di autore: è un politico, figuriamoci se non ha fatto qualcosa.

 

Corte Europea dei Diritti dell'Uomo
# Causa Brazzi c. Italia
Strasburgo, 27 settembre 2018

Nel caso di specie, la Corte rileva anzitutto che la perquisizione in questione è stata ordinata dalla procura lo stesso giorno in cui era stata avviata un’indagine penale nei confronti del ricorrente, dato che tale indagine è stata decisa a seguito di un tentativo delle autorità inquirenti di effettuare ricerche, lo stesso giorno, nell’ambito di un controllo fiscale amministrativo. Essa rileva pertanto che la perquisizione è intervenuta in una fase precoce del procedimento penale. Ora, la Corte ha già stabilito che una perquisizione effettuata in questa fase deve offrire garanzie adeguate e sufficienti per evitare che venga usata per fornire alle autorità incaricate dell’inchiesta elementi compromettenti su persone non ancora identificate come sospettate di aver commesso un reato (Modestou c. Grecia, n. 51693/13, § 44, 16 marzo 2017).

 

Costanza Nardocci
# La Corte europea ritorna sul discorso d’odio: tra bilanciamenti e tentativi di esercitazioni linguistiche. In margine a Stomakhin c. Russia

www.forumcostituzionale.it/ 24 settembre 2018

In Stomakhin la Corte richiama il margine di apprezzamento che il sistema della Convenzione consegna alle autorità nazionali quanto alla regolamentazione – anche tramite il ricorso allo strumento penale – di manifestazioni di incitamento, promozione o giustificazione di odio, violenza e intolleranza nei confronti di individui e gruppi (§ 92) e intraprende un’analisi testuale appuntando la propria attenzione sul contesto, sulla formulazione linguistica e sulla capacità lesiva delle dichiarazioni (§ 93).

# ECHR, Case of Stomakhin v. Russia, Strasbourg, 9 may 2018

 

Vincenzo Semeraro
# Sorveglianza dinamica e trattamento rieducativo: ambiti di tutela giurisdizionale per il detenuto
Giurisprudenza Penale Web, 2018, 10
1. Sorveglianza dinamica: le fonti da cui trae origine il sistema. – 2. Regime aperto e sorveglianza dinamica: tipicità degli istituti e riconducibilità ad unum nello scopo sotteso agli stessi. – 3. Natura polifunzionale della sorveglianza dinamica. – 4. Casi di “sospensione” di fatto del sistema della custodia aperta e della sorveglianza dinamica. – 5. La tutela giurisdizionale dei diritti del detenuto nei casi di “sospensione” della custodia aperta e della sorveglianza dinamica.

 

Le Monde - Editorial
# La prison, « une humiliation pour la République »
/www.lemonde.fr/ 08.08.2018

 

# Schema di Decreto legislativo recante riforma dell'Ordinamento penitenziario, approvato dal Cdm - 1 agosto 2018
# Dossier Servizio studi del Senato sullo schema di Decreto legislativo recante riforma dell'Ordinamento penitenziario

Ordinamento penitenziario – assistenza sanitaria, procedimenti e vita penitenziaria: # Decreto | # Dossier
Ordinamento penitenziario – vita detentiva e lavoro:
# Decreto | # Dossier
Esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni:
# Decreto | # Dossier

 

Emilio Dolcini
# Dalla Corte costituzionale una coraggiosa sentenza in tema di ergastolo (e di rieducazione del condannato)
www.penalecontemporaneo.it/ 18 luglio 2018
# C. Cost., sent. 21 giugno 2018 (dep. 11 luglio 2018), n. 149, Pres. Lattanzi, Est. Viganò

 

Glauco Giostra
# Prima di bocciare il decreto carceri, bisognerebbe comprenderlo
www.redattoresociale.it/ 17 luglio 2018
Tre anni di lavoro, centinaia di persone coinvolte, tra professionisti del diritto, operatori e volontari del settore penitenziario, una ricerca meticolosa che ha passato ai raggi X il sistema carcere cercando le risposte più adeguate per garantire sicurezza e diritti nello stesso tempo, con le poche risorse a disposizione. L’obiettivo rivolto, in linea con la Costituzione, alla responsabilizzazione e al recupero sociale del condannato, la riforma è arrivata con tempi strettissimi all’ultimo metro, ma proprio su quest’ultimo tratto è rimasta incagliata. Le commissioni Giustizia di Camera e Senato dicono ‘no’ agli interventi proposti dai consulenti dell’ex ministro Andrea Orlando...

 

Domenico Pulitanò
# La moralità della prescrizione per decorso del tempo
https://discrimen.it/ 17 luglio 2018
1. Risposte al reato e dimensione temporale — 2. Il problema prescrizione — 3. I tempi di prescrizione — 4. Dies a quo del problema prescrizione — 5. Tempo dell’oblio e tempi del processo — 6. Obliare che cosa? — 7. I tempi del processo come costo ‘di giustizia’.

 

Giovanna Di Rosa
# Le solitudini in carcere. Il detenuto malato e il detenuto straniero: dialogo a tre voci

www.penalecontemporaneo.it/ 5 lug 2018

... Mi pare evidente quanto sia difficile il compito del Magistrato di Sorveglianza, schiacciato da contraddizioni di principi e carenze di sistema, caratterizzato da quella discrezionalità che a sua volta è elemento che può rafforzare la solitudine del detenuto. Lo sforzo interpretativo affidatoci è immane ma importantissimo. Forse, allora, anche la solitudine del Magistrato di Sorveglianza meriterebbe attenzione e tutela.

 

Elvio Fassone
# Marino Occhipinti (ex Uno Bianca): "Giusto scarcerarlo dopo 24 anni, non è la vendetta a fare giustizia"
www.ilsussidiario.net/ 04 luglio 2018
Nella nostra legislazione il concetto di condanna è il frutto di un equilibrio molto difficile, sviluppatosi nel corso dei secoli, nei quali si è cercato di mettere sempre più in evidenza che la giustizia penale non ha una funzione vendicativa. Tantomeno di risarcimento delle vittime. Stiamo parlando di delitti gravissimi ovviamente, come l'omicidio. Nessuna espiazione sarebbe mai tale da rimuovere il dolore cagionato, bisogna fare ricorso ad altri concetti.

 

Franco Della Casa
# L'urgenza della riforma penitenziaria: un malinconico anacronismo nell'era della riscoperta centralità del carcere
www.penalecontemporaneo.it/ 25 giugno 2018
1. Uno sconcertante epilogo: gli strumentali richiami alla «certezza della pena» e la conseguente interruzione del “conto alla rovescia” per il varo della riforma penitenziaria. – 2. L’urgenza delle modifiche introdotte dalla Commissione Giostra: a) quelle relative al regime intramurario. – 3. (segue): b) quelle inerenti alla configurazione delle misure alternative. – 4. Gli stretti sentieri per valorizzare nel breve periodo taluni contenuti della delega e del documento elaborato dalla Commissione ministeriale.

 

Fabio Fiorentin
# Questione carceri: le possibili riforme e le riforme possibili
Il Sole 24 Ore – Guida al diritto, n.27, 23 giugno 2018
La situazione nelle carceri italiane sta peggiorando: il tasso di crescita della popolazione detenuta non accenna, infatti, a diminuire: se al 31 gennaio 2012 - alla vigilia, cioè, della condanna dell'Italia in sede europea - i detenuti erano - secondo i dati ufficiali del Dap - 65.701, al 31 gennaio di quest'anno il loro numero era pari a 58.087 e, al 31 maggio, toccava i 58.569. Così se entro la fine dell'anno il trend non dovesse invertirsi, sfioreranno le 59.000 presenze. Non c'è molto tempo per scongiurare il peggio, cioè una nuova "Torreggiani".

 

Marco Infusino
# Misure di prevenzione all'indomani della sentenza De Tommaso
www.diritto.it/ 13 giugno 2018
L’annoso dibattito è tornato con vigoria alla ribalta a seguito del richiamato precipitato sovranazionale, il quale pare avere assunto il sapore di un suggestivo fenomeno di overruling e, come tale, destinato ad invadere sovente le aule di giustizia locali. Difatti, sebbene la regola dello “stare decisis” non trovi cittadinanza alcuna all’interno del nostro ordinamento, non potrà di certo negarsi la speciale autorevolezza e la rilevante incidenza che la pronuncia europea avrà trasversalmente nel futuro archetipo prevenzionale...

 

Sergio Romice
# La collaborazione impossibile. Note sui margini di superamento dei divieti di cui all’art. 4-bis O.P.
Giurisprudenza Penale Web, 6, 2018
1. L’introduzione dei regimi differenziati: ratio e fondamento delle regole poste dall’art. 4 bis. – 2. Le regole poste dall’art. 4 bis. – 3. Le serie di ipotesi criminose. – 4. I richiami all’art. 4 bis contenuti in altre norme dell’ordinamento penitenziario. – 5. Analisi della regola del comma 1 dell’art.4 bis. – 6. I benefici oggetto di limitazione. – 7. La collaborazione impossibile. – 8. Lo scioglimento del cumulo. – 9. Scioglimento del cumulo e regime di cui all’art.41 bis o.p. – 10. Effetti dello scioglimento del cumulo. – 11. La collaborazione con la giustizia. - 12. Conclusioni

 

Gaetano Esposito
# Carcere e Costituzione: i settant'anni dell’utopia rieducativa
altalex.com, 1 giugno 2018

L’universo carcerario ignorerà, per quasi trent’anni, la Costituzione e sarà disciplinato, fino alla riforma del ’75, da un vecchio Regolamento fascista ma soprattutto dalle sue prassi eterodosse fatte di illegalità, violenza, corruzione e sopraffazione. Il carcere resta forse l’unico spazio in cui non entra la Costituzione. L’affermazione di una pena umana e rieducativa rimarrà per lungo tempo lettera morta, destinata a vanificarsi in quegli spazi ove regna da sempre un trattamento inumano e desocializzante...

 

Anna Ferrari
# Prove di “democrazia partecipativa” all’interno del carcere: l’esperienza francese e italiana a confronto sul diritto di espressione collettiva dei detenuti.
Giurisprudenza Penale Web, 5, 2018
Sembra si possa concludere che la prassi del diritto vivente rappresentata dalle descritte riunioni plenarie nell’ordinamento italiano abbia superato il sostanziale silenzio dello ius positum in tema di diritto di espressione collettiva della popolazione detenuta. Tuttavia, rimane molto ampia, nonostante le descritte buone prassi, non soltanto la distanza con l’art. 50 RPE ma anche con la legislazione del vicino sistema penitenziario d’oltralpe. Difetta, probabilmente, la percezione che “la democrazia partecipativa” nel carcere possa contribuire alla responsabilizzazione dei reclusi e, per questa strada, alla loro risocializzazione.

 

Donatella Stasio
# Carcere e recidiva, l'offensiva contro le statistiche per fermare il cambiamento (vero)
http://questionegiustizia.it/ 28 maggio 2018
Dieci anni ci sono voluti per tentare di riconciliare questo Paese con la sua migliore tradizione democratica e il suo più fecondo riformismo degli anni ’70, ancorché rimasto sulla carta, per riavvicinarlo agli standard di civiltà giuridica europei, per riscattare l’infamia di una condanna per «trattamenti inumani e degradanti», per ridurre lo scarto esistente tra il cosiddetto sentire comune e il patrimonio di valori costituzionali che, quello sì, dovrebbe essere “comune” ma purtroppo non lo è...

 

Medel (Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertés)/Aed (Avocats Européens Democrates)
# Avocats/Magistrats. DUO/DUEL. Colloque
www.magistraturademocratica.it/ 26 mai 2018

Les menaces contre l’indépendance de la justice et l’État de Droit se multiplient dramatiquement partout et sont actuellement un problème global... Une justice sans moyens ne pouvant être réellement indépendante, AED et MEDEL demandent que les justices européennes soient dotées de moyens leur permettant de rendre effectif, pour tous, le droit à un procès équitable et que soit consacré à l’aide légale un financement significatif... Aucun système judiciaire ne peut être vraiment indépendant sans avocats libres ni sans juges et procureurs indépendants... L’indépendance du Pouvoir Judiciaire n’est pas un privilège des avocats et des magistrats – c’est un droit fondamental pour les citoyens...

# Mariarosaria Guglielmi, Aed/Medel: Magistrati e Avvocati dalla parte dei valori comuni, 26 maggio 2018

 

Giuseppe Nuara

# Il giudice e Strasburgo.

www.giurisprudenzapenale.com/ 5, 2018

1.Tutela multilivello dei diritti fondamentali. - 2. Verso nuovi contenuti del principio di legalità? - 3. Legalità convenzionale e prevedibilità. - 3.1. La prevedibilità (oggettiva e soggettiva) nelle pronunce della Corte EDU quale chiave di lettura della esigenza di certezza del diritto. - 4. La sentenza Contrada e la prevedibilità della condanna nell’ipotesi di concorso esterno in associazione mafiosa. - 5. I fratelli minori di Contrada: estensione del giudicato europeo inter alios dato. - 5.1. - 6. Conclusioni.

 

European Union Agency for Fundamental Rights - ECHR - CoE
# Handbook on European non-discrimination law
http://fra.europa.eu/ 2018
This handbook is designed to assist legal practitioners who are not specialised in the field of non-discrimination law, serving as an introduction to key issues involved. It is intended for lawyers, judges, prosecutors, social workers and persons who work with national authorities, non-governmental organisations (NGOs) and other bodies that may be confronted with legal questions relating to issues of discrimination. With the impressive body of case law developed by the European Court of Human Rights and the Court of Justice of the European Union in the non-discrimination field, it seems useful to present an updated and accessible handbook intended for legal practitioners – such as judges, prosecutors and lawyers, as well as lawenforcement officers – in the EU and Council of Europe member states and  beyond.

 

Angela Colella
# Il nuovo delitto di tortura
www.penalecontemporaneo.it/ 26 aprile 2018
A distanza di oltre trent’anni dalla ratifica della Convenzione ONU del 1984, l’Italia ha finalmente introdotto nell’ordinamento penale il delitto di tortura, ottemperando così anche all’obbligo di incriminazione sancito, a livello nazionale, dall’art. 13 co. 4 Cost. Il travagliato iter parlamentare che ha condotto all’approvazione della l. n. 110/2017 ha subito una brusca accelerazione a seguito della sentenza Bartesaghi, Gallo e altri c. Italia, resa dalla Corte EDU il 22.6.2017...

 

Francesco Cascini
# Capovolgere la giustizia?
www.questionegiustizia.it/ 23 aprile 2018
La Costituzione, l’ordinamento penitenziario, le regole penitenziarie europee, perfino le condanne della Cedu non hanno scalfito le fondamenta di una concezione retributiva della giustizia penale erette sul codice Rocco. Nel corso degli anni nel sistema si è strutturato un paradosso per cui convivono un eccesso di carcere ed un eccesso di impunità. Per eliminare questi eccessi va dato corpo allo scopo del diritto penale aprendo a soluzioni sanzionatorie alternative finalizzate alla riparazione del danno prodotto dal reato ed al reinserimento. Solo rendendo efficaci e veloci questi strumenti si potrà fare strada una diversa cultura della repressione penale e del carcere

 

Glauco Giostra
# La riforma penitenziaria: il lungo e tormentato cammino verso la Costituzione
www.penalecontemporaneo.it/ 9 aprile 2018
Sulla riforma penitenziaria si sono addensate pretestuose preoccupazioni, quasi fossimo alla vigilia di un’azzardata rivoluzione del sistema dell’esecuzione penale. Si sono dovute ascoltare e leggere affermazioni che vi ravvisano un provvedimento di mera decongestione carceraria, una consacrazione legislativa dell’incertezza della pena, un ingiustificato indulgenzialismo, quando non addirittura un allentamento del regime del 41-bis ord. penit. o preoccupanti misure di favore alla mafia: affermazioni che possono essere dovute soltanto a ignoranza o a malafede. Ed è difficile dire quale delle due spiegazioni sia più preoccupante.

 

Silvia Bernardi
# Il nuovo principio della “riserva di codice” e le modifiche al codice penale
penalecontemporaneo.it/ 9 aprile 2018
A proposito del d.lgs. 1° marzo 2018, n. 21, in vigore dal 6 aprile 2018... Secondo il nuovo art. 3-bis c.p., “nuove disposizioni che prevedono reati possono essere introdotte nell’ordinamento solo se modificano il codice penale ovvero sono inserite in leggi che disciplinano in modo organico la materia

 

Andreana Esposito
# Il divenire dei giudici tra diritto convenzionale e diritto nazionale
Archivio Penale, n. 3, 2018
Si potrebbe dire che il diritto nazionale appartiene all’ordine costituito e il diritto convenzionale “ideale” all’ordine costituente. E l’uno non si muove senza l’altro. Le forze costituenti scivolano nelle forme costituite, in un movimento di collaborazione positiva. Demiurghi di questa collaborazione sono principalmente – ma non esclusivamente – i giudici, quello europeo e quello nazionale. Analogamente a quanto accade in altri spazi del diritto, oggi sempre più reticolare e non ordinato, a loro spetta il compito di combinare i momenti “interpretativi” che si realizzano intorno ai differenti “nodi” della rete giuridica quale si sviluppa all’ombra della Convenzione...

 

Alberto Guariso
# Le sentenze della Corte Costituzionale 106, 107 e 166 del 2018: diritto alla mobilità e illegittimità dei requisiti di lungo-residenza per l'accesso all'alloggio e alle prestazioni sociali
www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/ Fascicolo 3/2018
L’articolo esamina le tre recenti sentenze della Corte costituzionale n. 106/18, 107/18 e 166/18 – tutte in materia di accesso dei cittadini extra UE alle prestazioni sociali – con le quali la Corte ha ritenuto irragionevoli requisiti di lungo-residenza previsti da leggi nazionali o regionali, pervenendo a tale conclusione sulla base di una pluralità di motivazioni: estraneità del requisito rispetto alla finalità dei vari istituti; violazione del diritto alla libera circolazione; violazione del divieto di discriminazione in ragione della cittadinanza; contrasto rispetto alle clausole di parità di trattamento previste nelle direttive UE. L’articolo compie anche una breve rassegna delle predette clausole di parità eurounitarie con riferimento all'accesso all’alloggio (oggetto delle sentenze 106/18 e 116/18) e segnala la funzione reciprocamente complementare del controllo di ragionevolezza e del principio di non discriminazione.

 

Davide Galliani
# Sul mestiere del giudice, tra Costituzione e Convenzione
Consulta online, 23 marzo 2018
1. Il momento del giudice. – 2. Il giudice da proteggere dal giudice stesso. – 3. La motivazione rinforzata e la massima tutela concreta dei diritti. – 4. Cultura del precedente e … – 5. … cultura della motivazione – 5.1. Qualche punto fermo. – 6. Il post De Tommaso. – 7. Morale della favola.

 

European Court of Human Rights ECHR
# Prisoners’ health-related rights
www.echr.coe.int/ Press Unit, March 2018

 

Glauco Giostra
# Le carceri, la Costituzione e la dignità
Il Sole 24 Ore, 23 marzo 2018
In sostanza, la riforma intende soltanto attuare la Costituzione, che legittima lo Stato a privare il reo della libertà, non della dignità, né della speranza: le pene, infatti, "non possono consistere in trattamenti inumani e degradanti e devono tendere alla riabilitazione sociale del condannato". (art. 27 comma 3 Cost.)

 

# Corte di Cassazione, I sez. pen, Ordinanza n. 13382/2018 | Udienza 23.11.2017
Va alla Consulta l'ordinamento penitenziario per la parte in cui non prevede la detenzione domiciliare anche in caso di grave infermità psichica, e non solo fisica, sopravvenuta durante l'esecuzione della pena. La Corte di cassazione solleva d'ufficio i dubbi sul possibile contrasto con la Carta dell'articolo 47-ter comma 31ter della legge 354/1975, che metterebbe in atto una disparità di trattamento perché non prevede la detenzione domiciliare anche nel caso di gravi patologie psichiatriche che hanno colpito il detenuto durante l'espiazione della pena.

 

Antonio Gialanella
# La Corte costituzionale, nel silenzio del legislatore delegato e nel contrasto tra i giudici di legittimità, apre a più ampi limiti alla sospensione dell’esecuzione della pena detentiva
www.questionegiustizia.it/ 19 marzo 2018
Osservazioni in merito agli effetti sugli ordini di carcerazione emessi nei confronti di condannati a pena detentiva superiore a 3 anni e non superiore a 4 anni a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 41, depositata in data 2.3.2018, che ha dichiarato incostituzionale il quinto comma dell’articolo 656 del codice di procedura penale, «nella parte in cui si prevede che il pubblico ministero sospende l’esecuzione della pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non superiore a tre anni anziché a quattro anni»

 

# Fabio Fiorentin, L'ergastolo "ostativo" ancora davanti al giudice di Strasburgo. Brevi note sulle osservazioni scritte presentate nella causa Viola c. Italia (n. 77633/16), pendente davanti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, dall'Associazione "L'Altro diritto" onlus, www.penalecontemporaneo.it/ 14 marzo 2018
# L’Altro diritto onlus , causa Viola c. Italia (n. 77633/16), Lett. 31.08.2017
# Amicus Curiae (Davide Galliani et al.), Ricorso n. 77633/16 – Viola v. Italy, 14 settembre 2017

 

Emilio Dolcini
# A proposito di "leggi svuotacarceri"
www.penalecontemporaneo.it/ 13 marzo 2018
Oggi la parola “svuotacarceri”, entrata fragorosamente nel linguaggio della politica, ha assunto un significato marcatamente spregiativo: quella di “cieco ‘sversamento’ nella società del pericoloso contenuto dei penitenziari”; niente a che fare, dunque, con l’idea di “provvedimenti che hanno cercato” (o cercano) “di evitare la permanenza o l’ingresso in carcere di chi non avrebbe dovuto” (o non dovrebbe), “in base alla nostra Costituzione e al buon senso, né restarvi, né entrarvi”...

 

Emmanuel Macron
# Transcription du discours du Président de la République à l'Ecole Nationale d’Administration Pénitentiaire – Agen 06/03/2018
http://www.elysee.fr/ Publié le 08 Mars 2018
Nous devons donc absolument rompre avec la vision utilitariste de la peine ou je dirai symptomatique, politico- médiatique et revenir à ses fondamentaux. La peine n'est pas là pour répondre à une émotion ou une émotion de la société à un moment, elle n'est pas là pour n'avoir qu'un écho, elle doit reposer sur des piliers stables. Le premier pilier de la peine est qu'elle s'inscrit comme un moment dans la vie d'un individu mais qu'elle n'est pas l'annihilation sociale et morale de cet individu...

 

Consiglio Superiore della Magistratura

# Parere ai sensi dell'art. 10 L. 24.3.1958, n. 195, sullo schema di decreto legislativo recante la riforma dell'ordinamento penitenziario - Delibera 14 febbraio 2018

 

Fabio Gianfilippi
# "Tendono alla chiarità le cose oscure": il carcere e l'esecuzione penale nello schema di decreto legislativo di riforma dell'ordinamento penitenziario
Questione Giustizia, febbraio 2018
Il carcere si conosce consumando le suole delle scarpe. Lo si è detto e lo si è scritto tante volte. Non bastano i libri di diritto, i codici, i provvedimenti giurisdizionali, e neppure la memorialistica e la saggistica di genere... Sulla riforma penitenziaria... sarà richiesto a tutti un importante sforzo di ripensamento del sistema, che eviti di cadere nella tentazione, già riscontrata con sofferenza da osservatori qualificati della riforma del ’75 quali furono, tra gli altri, gli indimenticati magistrati di sorveglianza Igino Cappelli e Sandro Margara, di provare a inchiodare questo quadro nuovo e moderno in una cornice vecchia e consunta.

 

Adelmo Manna
# I “confini mobili” dell’associazione per delinquere di stampo mafioso ovvero della cd. concezione antropomorfica della norma penale
www.dirittopenaleglobalizzazione.it/ 1 - 2018
Rilevante la chiusa cui giungono i giudici di prime cure: “in conclusione, estendere ancora l’inter-pretazione della norma fino ad includervi anche il concetto di riserva di violenza per le mafie non derivate, condurrebbe il Tribunale ad una operazione di innovazione legislativa della fattispecie criminosa, innovazione che – per quanto auspicabile – si collocherebbe inevitabilmente fuori dell’ambito della giurisdizione” (p. 3057). Questo importante stralcio della motivazione in diritto della sentenza che ha concluso il processo di primo grado di Mafia Capitale, che, non a caso, è stata firmata da tutti i com-ponenti del Collegio, a dimostrazione evidentemente della condivisione unanime di una decisione così coraggiosa, merita di essere segnalata perché appare inserirsi perfettamente nell’ambito della dottrina della separazione dei poteri di montesquieana memoria...

 

Diritto Penale Contemporaneo

# Rivista Trimestrale 4/2017

# Francesco Viganò, Editoriale # Francesco Palazzo, Crisi del carcere e culture di riforma # Loredana Garlati, Sepolti vivi. Il carcere al tempo delle Pratiche criminali: riti antichi per funzioni nuove # Marco Nicola Miletti, La pena nel processo. Giurisdizionalizzazione dell’esecuzione nella penalistica dell’Italia liberale # Angela Della Bella, Il carcere oggi: tra diritti negati e promesse di rieducazione # Cristina Danusso, Patibolo ed ergastolo dall’Italia liberale al fascismo # Stefano Marcolini, L’ergastolo nell’esecuzione penale contemporanea # Chiara Perini, Prospettive attuali dell’alternativa al carcere tra emergenza e rieducazione # Francesca Ruggieri, Processo e sistema sanzionatorio: alla  ricerca di una “nuova” relazione # Grazia Mannozzi, Crisi del sistema sanzionatorio e prospettive di riforma: un dialogo tra storia, diritto ed arte # Domenico Pulitanò, Ragioni della legalità. A proposito di Corte cost. n. 24/2017 # Rapporti interordinamentali e conflitti tra identità costituzionali (traendo spunto dal caso Taricco) # Silvia De Blasis, Oggettivo, soggettivo ed evolutivo nella prevedibilità dell’esito giudiziario tra giurisprudenza sovranazionale e ricadute interne #  Attilio Nisco, Legittimità costituzionale del limite massimo di pena quale presupposto della non punibilità per particolare tenuità del fatto # Irene Pellizzone, Garanzie costituzionali e convenzionali della materia penale: osmosi o autonomia? # Alessandro Melchionda, Le circostanze “indipendenti” sono sempre “ad effetto speciale”? Una risposta negativa (non “faziosa”, ma “di parte”), aspettando le Sezioni Unite # Cristiano Cupelli, Lo statuto penale della colpa medica e le incerte novità della legge Gelli-Bianco # Sergio Lorusso, Dibattimento a distanza vs. “autodifesa”? # Carlo Ruga Riva, Roberto Cornelli, Alessandro Squazzoni, Paolo Rondini e Barbara Biscotti, La sicurezza urbana e i suoi custodi (il Sindaco, il Questore e il Prefetto)

 

# Camera dei Deputati - Commissione Giustizia, Parere sul decreto legislativo recante riforma dell'ordinamento penitenziario, 7 febbraio 2018

# Senato della Repubblica - Commissione Giustizia, Parere sul decreto legislativo recante riforma dell'ordinamento penitenziario, 6 febbraio 2018

# Commissione Giostra: Riforma dell'ordinamento penitenziario, dicembre 2017
# Commissione Pelissero: Riforma della sanità penitenziaria e delle pene accessorie, dicembre 2017

Stefano Finocchiaro
# Ancora in tema di ricadute della sentenza de Tommaso. Una pronuncia del Tribunale di Monza su misure di prevenzione e fattispecie di pericolosità 'qualificata'
www.penalecontemporaneo.it/ 5 febbraio 2018
# Trib. Monza, Sez. unica pen., decr. 15 maggio 2017, pres. Pansini, est. Colella

La sentenza de Tommaso va presa seriamente e ha efficacia vincolante, ma solo entro confini ben delimitati, ossia nell’ambito delle fattispecie di pericolosità c.d. generica di cui all’art. 1 lett. a) e b) del d.lgs. 159/2011 (c.d. codice antimafia), e non anche delle fattispecie di pericolosità c.d. qualificata, attinenti ai reati elencati all’art. 4 del medesimo decreto. È questa la conclusione cui perviene il collegio monzese...

 

Unione delle Camere Penali Italiane - Osservatorio Carcere
# L'esecuzione penale verso un ritorno alla Costituzione?
www.camerepenali.it/ Firenze 2-3 febbraio 2018
Lo schema di decreto costituisce, infatti, la strada per indirizzare nuovamente l’Ordinamento Penitenziario verso la Costituzione. La sua entrata in vigore rappresenterà un momento storico per l’esecuzione penale ed il banco di prova per ulteriori passi avanti verso un Ordinamento Penitenziario ancora migliore, che preveda non solo le norme sul “lavoro”, l ‘ “affettività”, la “giustizia riparativa” e la “modifica delle misure di sicurezza”, già indicate nella Delega ed elaborate dalle Commissioni, ma anche un’uscita definitiva dalla politica dell’emergenza, che in tutti questi anni si è dimostrata fallimentare e la totale abolizione di automatismi e preclusioni nonché della “pena di morte vivente”, l’ergastolo ostativo.

 

Paola De Franceschi
# Violenza domestica: dal caso Rumor al caso Talpis cosa è cambiato nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo?
www.giurisprudenzapenale.com/ 1, 2018
1. La sentenza nel caso TALPIS c.Italia. – 1.1 La cronologia degli eventi. - 1.2 La motivazione della sentenza: la cornice normativa. - 1.3 La motivazione della sentenza: violazione dei principi convenzionali. - 2 . La “partially dissenting opinion” del giudice SPANO nel caso TALPIS. - 2.1 Le ragioni del dissenso. - 2.2 I precedenti: caso OSMAN c. Regno Unito. - 2.3 I precedenti: caso OPUZ c. Turchia. - 3. Una sentenza difforme: caso RUMOR c. Italia. - 3.1 Il ricorso e la decisione della Corte di Strasburgo. - 4. Un nuovo caso all’esame della Corte EDU. - 4.1 L’omicidio di BARAKAT SHADY Federico per mano del padre. - 4.2 L’esaurimento delle vie interne e il ricorso alla Corte. - 5. Conclusioni: cosa è cambiato nel frattempo a livello normativo? - 5. 1 Obblighi di informazione, comunicazione e prevenzione speciale

 

Gennaro Migliore
# Il fatto di lieve entità nella disciplina della legge stupefacenti
www.filodiritto.com/ 30 gennaio 2018
La minima offensività della condotta, tale da poter essere premiata con il riconoscimento del fatto di lieve entità, è desumibile non solo dal dato quantitativo e qualitativo dello stupefacente, bensì anche da tutti gli altri parametri della condotta, che deve essere valutata unitariamente e globalmente così come concretamente manifestatasi nel caso di specie, senza avere riguardo a possibili preclusioni o automatismi

 

Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale
# Norne e Normalità. Standard per l'esecuzione penale detentiva degli aduli. Raccolta delle Raccomandazione 2016-2017
www.garantenazionaleprivatiliberta.it/ Gennaio 2018
... La pena detentiva consiste nella privazione della libertà e non in altre afflizioni aggiuntive: «si va in carcere perché si è puniti, non per essere puniti».

 

# Schema di Decreto Legislativo recante riforma dell'Ordinamento Penitenziario
# Relazione illustrativa

# Camera dei Deputati - Commissione Giustizia (II), Esame dello schema di decreto legislativo recante riforma dell'ordinamento penitenziario, www.camera.it/ Mercoledì 17 gennaio 2018

# Servizi e Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, Dossier 489 - Atti del Governo n. 495 - Norma di delega e schema di decreto legislativo , www.camera.it/ gennaio 2018

# Comunicato stampa del CONAMS, 15 gennaio 2018

# Senato della Repubblica, Schema di decreto legislativo recante riforma dell'ordinamento penitenziario (Atto del Governo n. 501), Nota di lettura, Gennaio 2018, n. 200

 

Giovanni Maria Flick

# I diritti dei detenuti nel sistema costituzionale fra speranza e delusione

www.dirittopenitenziarioecostituzione.it/ 13 dicembre 2017

Qualcuno lo contesta, ma il carcere è sicuramente una formazione sociale; di certo oggi non è una formazione in cui si sviluppi la personalità di chi vive al suo interno (tranne forse la personalità delinquenziale, a giudicare dalla frequenza delle recidive per chi ha scontato una pena in carcere). Ciò si verifica anche per la grave situazione di sovraffollamento che rappresenta il più importante ostacolo “di fatto” alla realizzazione dei principi costituzionali....

 

Federica Urban
# Il diritto del detenuto ad un trattamento penitenziario umano a quattro anni dalla sentenza Torreggiani c. Italia
Rivista di Diritti Comparati, n. 3, 2017
Lo scritto si propone di ricostruire il quadro esistente con riguardo al diritto del detenuto ad uno spazio adeguato all’interno della cella, a quattro anni dalla sentenza Torreggiani c. Italia. Prima di ripercorrere i principali passaggi di quella celebre pronuncia, si cercherà di esaminare l’evoluzione della giurisprudenza di Strasburgo sub art. 3 Cedu, da cui si possono ricavare le basi logico-giuridiche del ragionamento della Corte. Si analizzeranno, quindi, i rimedi introdotti nell’ordinamento interno dopo la condanna di Strasburgo, soffermandosi, in particolare, sui profili di maggiore criticità ad oggi emersi. Da ultimo, si faranno alcune considerazioni sull’attuale situazione delle carceri italiane e sulle prospettive future.

 

United Nations - Committee against Torture
# Concluding observations on the fifth and sixth combined periodic reports of Italy. Adopted by the Committee at its sixty-second session (6 November-6 December 2017)
http://tbinternet.ohchr.org/ 6 December 2017
The State party should bring the content of article 613-bis of the Criminal Code into line with article 1 of the Convention by eliminating all superfluous elements and identifying the perpetrator and the motivating factors or reasons for the use of torture... The Committee recommends that the State party ensure that the offence of torture is not subject to any statute of limitations in order to preclude any risk of impunity in relation to the investigation of acts of torture and the prosecution and punishment of perpetrators.... 41-bis... The State party should review the special detention regime and bring it into line with international human rights standards, such as the Nelson Mandela Rules. Video surveillance in custody facilities should not intrude on the privacy of detainees or violate their right to confidential communication with their lawyer or doctor. The State party should also strengthen and expedite the judicial review of orders imposing or extending that form of detention.

 

Sergio Romice
# Brevi note sull’art. 41 bis O.P.
Giurisprudenza Penale Web, 12, 2017
1. Nozione e contenuto. – 2. Fondamento, natura giuridica e caratteri. – 3. Il procedimento: competenza, presupposti applicativi, regime delle impugnazioni. – 4. I contenuti e i presupposti del 41 bis in una prospettiva di riforma: segregazione cellulare, lavoro e giurisdizionalizzazione della misura.

 

Sofia Ciuffoletti
# Il giudice di civil law davanti alla fonte giurisprudenziale. Considerazioni inattuali sull’(in)effettività del rimedio di cui all’art. 35 ter o.p. alla luce di due recenti ordinanze del Magistrato di Sorveglianza di Pisa
# ord. 1952/2017, Giud. Merani - # ord. 4855/2016, Giud. Degl'Innocenti

www.penalecontemporaneo.it/ 4 dicembre 2017
0. Le ordinanze. Compendio breve. – 1. Il paradosso di Ross. – 2. Al cuore del problema. Letto, dignità, diritti. – 3. Protezione multilivello dei diritti e principio di sussidiarietà. 4. Leggere Muršič senza dimenticare Ananyev. – 5. Antropologia minima sul letto. – 6. Reductio ad tria. Le “altre” condizioni negative e i confini della disumanità e della degradazione. – 7. Perpetuatio iurisdictionis e translatio iudicii. Un nuovo fronte di “attualità” – 8. Non attualismo debole vs. inattualismo forte. Le istanze provenienti da persone detenute sulla base di un titolo diverso da quello cui si riferisce il pregiudizio. – 9. Della natura incerta delle cose. Monetarizzazione o rimedio in forma specifica, risarcimento o indennizzo. – 10. Conclusione.

 

Andrea De Lia
# Le misure di prevenzione: dalla sentenza “de Tommaso c. Italia” alle modifiche operate dalla legge n. 161 del 17 ottobre 2017
Forum Quaderni Costituzionali, 1 dicembre 2017
1. Premesse. 2. La pericolosità “generica” e la sentenza “de Tommaso”. 3. Segue. Gli effetti della sentenza della Corte EDU sulla giurisprudenza nazionale di merito e di legittimità. 4. La riforma attuata dal legislatore. Cenni generali. 5. Le principali novità sotto il profilo delle misure a carattere personale. 6. Le innovazioni al sistema delle misure di natura reale. 7. Un breve  commento alle nuove norme. 8. Funzioni e disfunzionidel sistema preventivo. 9. Conclusioni.

 

European Court of Human Rights
# Prisoners’ health-related rights

# Detention conditions and treatment of prisoners

# Hunger strikes in detention
www.echr.coe.int/ Press Unit, November 2017
Under Article 3 of the European Convention on Human Rights, the State must ensure that a person is detained in conditions which are compatible with respect for his human dignity, that the manner and method of the execution of the measure do not subject him to distress or hardship of an intensity exceeding the unavoidable level of suffering inherent in detention and that, given the practical demands of imprisonment, his health and well-being are adequately secured by, among other things, providing him with the requisite medical assistance ...” [Kudła v. Poland, judgment (Grand Chamber) of 26 October 2000, § 94].

 

Davide Galliani, Andrea Pugiotto
# Eppure qualcosa si muove : verso il superamento dell’ostatività ai benefici penitenziari?
Associazione Italiana dei Costituzionalisti (AIC), n. 4, 2017

... Problematicità della previsione di cui all’art. 4 bis, se solo si considera che, dai pochi e specifici reati previsti inizialmente, si è passati a un numero consistente di reati, sicuramente eterogenei tra loro e rispetto a quelli iniziali per i quali era stato originariamente pensato il regime dell’ostatività. Anche la Corte costituzionale ha evidenziato a più riprese questa contraddizione (da ultimo, sentenza n. 239 del 2014, § 3 e § 9 cons. dir., dove si parla espressamente di un elenco di ipotesi criminose “notevolmente eterogene” e di fattispecie “profondamente diversificate”)...

 

Valeria Spinosa
# Commento ai commi 5-9 dell'art. 1 Legge 103 del 2017 (cd. riforma Orlando). Aumenti sanzionatori e circostanze
La Legislazione Penale, 14 novembre 2017/
La riforma ostacola la concessione della sospensione condizionale della pena, persino in caso di ricorso a riti speciali.
ad accertamento contratto. In definitiva, il motivo principale della riforma del 2017 inerente agli artt. 628 e 629 CP risiede nel rendere certa l’esecuzione della condanna in regime di detenzione carceraria, così da rafforzare l’efficacia deterrente della minaccia di pena nella comminatoria edittale...

 

Luigi Ferrarella
# Il “giro della morte”: il giornalismo giudiziario tra prassi e norme
www.penalecontemporaneo.it/ 15 novembre 2017
1. Il giro della morte. – 1.1. L'enfasi sul giornalista-sacerdote. – 1.2. La realtà del giornalista-accattone. – 2. Cosa favorisce le distorsioni del processo mediatico. – 2.1. Al mercato nero vince sempre il più scorretto. – 2.2. Il falso rimedio degli uffici-stampa. – 3. L'accesso diretto agli atti come riduzione del danno. – 3.1. Sbiancare il finto proibizionismo. – 4. Le obiezioni possibili all'accesso diretto. Per prima cosa, la “verginità cognitiva” del giudice. – 4.1. Il “colpevolismo”. – 4.2. Le persone estranee alle indagini. – 4.2.1. Le persone estranee alle indagini: qualche esempio. – 5. Rilevanza penale o interesse pubblico. – 5.1. L'accesso diretto agli atti come medicina per cinque malattie. – 5.2. Il contesto disciplinare. – 6. L'unica sanzione davvero efficace? La sanzione reputazionale. – 7. Dove si rischia invece di andare con le norme in cantiere. – 8. Giornalista “specie” da proteggere. – 8.1. Liti temerarie. – 8.2. Imputazioni “creative”. – 8.3. Tentazione maximulte e 231. – 9. Conclusione: accesso diretto agli atti contro il Far West, oppure smettere di lamentarsi del Far West.

 

Anna Ferrari
# L’età avanzata del detenuto all’esame della Corte di Cassazione e della Corte EDU: diritto a spegnersi fuori dal carcere?
www.giurisprudenzapenale.com/ novembre 2017

Il parametro dell’avanzata anzianità del detenuto entra a pieno titolo, secondo l’interpretazione suggerita dalla Suprema Corte, nei fattori da cui dipendono l’applicazione dei benefici penitenziari e la scelta del regime detentivo. E’ da chiedersi, a questo punto, se ciò possa costituire -come si auspica- l’anticamera dell’affermarsi di un diritto a spegnersi fuori dal carcere, diritto i cui contorni non sembra non possano essere definiti che tramite una presa di posizione del legislatore...

# Cassazione, sent. 32405/2017

# Cassazione, sent. 34451/2017

 

Maria Grazia Cimò
# I principi del processo penale nella Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo come Living Instrument della giurisprudenza di Strasburgo: tra libertà ed esigenze di sicurezza
Università degli Studi di Palermo, 2017

 

European Court of Human Rights  | Cour Européenne des Droits de l'Homme
# Case of Cirino and Renne v. Italy, Strasbourg, 26 October 2017

# Press release - Prison officers responsible for torture of detainees unpunished due to lack of adequate legislation, 26.10.2017 - 26.10.2017

 

European Court of Human Rights | Cour Européenne des Droits de l'Homme
# Affaire Blair et autres c. Italie, Strasbourg, 26 Octobbre 2017

# Affaire Azzolina et autres c. Italie, Strasbourg, 26 octobre 2017
# Press release - Défaillances de l’enquête officielle menée à la suite des violences exercées par la police sur des manifestants détenus après le sommet du G8 à Gênes en 2001 - 26.10.2017

 

Stefania Leone
# Sindacato di ragionevolezza e quantum della pena nella giurisprudenza costituzionale
AIC - Associazione Italiana dei Costituzionalisti, 4, 2017
1. La discrezionalità politica in materia penale e il limite della ragionevolezza 2. Il controllo sulla scelta di ricorrere allo strumento penale come “campo di esercitazione”del controllo sulla proporzionalità delle pene; 3. Misura della sanzione e parametri potenzialmente incisi tra ragionevolezza-proporzionalità e funzione rieducativadel reo; 4. Due opposti problematici: la pena fissa e la pena oscillante in una cornice edittale molto ampia; 5. Dalla sent. n. 341 del 1994 alla sent. n. 236 del 2016: il giudizio di irragionevolezza intrinseca e il diverso ruolo delle fattispecie di raffronto

 

Paolo Lobba
# Punire la tortura in Italia. Spunti ricostruttivi a cavallo tra diritti umani e diritto penale internazionale
www.penalecontemporaneo.it/ 10, 2017

Nel Settecento la tortura appariva, quantomeno nel Vecchio Continente, una pratica in declino e crisi di legittimazione; già allora si denunciavano tanto la sua intrinseca iniquità, quanto la frequente inattendibilità delle informazioni in tal guisa estorte. Eppure oggi, lungi dal poter essere considerata un imbarazzante arnese del passato, essa è torna ta al centro del dibattito politico e dottrinale sia a livello interno che internazionale

 

Marina Silvia Mori
# Da un reato bagatellare la sfida all’O.K. Corral sull’esecuzione delle sentenze della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo
www.giurisprudenzapenale.com/ 10, 2017
1. La vicenda e la sentenza di Corte europea del 5 luglio 2011. – 2. L’istanza di revisione nell’ordinamento interno e il nuovo ricorso alla Corte europea - 3. La sentenza di Grande Camera. - 3.1. la ricevibilità. - 3.2. il merito – 4. L’opinione dissenziente dei Giudici Raimondi, Nußberger, De Gaetano, Keller, Mahoney, Kjølbro e O’Leary – 5. L’opinione dissenziente del Giudice Pinto de Albuquerque, quella del Giudice Kūris e quella del Giudice Bošnjak - 6. Cosa resta all’interprete a fine duello?

# European Court of HUman Rights, Case of Moreira Ferreira v. Portugal (n. 2), Strasbourg, 11 july 2017

 

Giuseppe Amarelli
# L’onda lunga della sentenza De Tommaso: ore contate per l'interdittiva antimafia 'generica' ex art. 84, co. 4, lett. d) ed e) d.lgs. n. 159/2011?
www.penalecontemporaneo.it/ 18 ottobre 2017
1. La sentenza della Corte EDU De Tommaso ed i suoi effetti sulla disciplina in materia di misure di prevenzione. – 2. Oltre la prevenzione praeter delictum: il vuoto di garanzie dell’interdittiva antimafia. – 3. Il dictum della Corte EDU può avere ricadute anche in questa materia? – 4. Il caso limite della c.d. interdittiva ‘generica’. – 5. La sua irriducibile compatibilità con le esigenze di predeterminazione legale delle misure limitative dei diritti fondamentali riconosciuti nella CEDU. – 6. Il superamento della precedente giurisprudenza del Consiglio di Stato. – 7. Gli argomenti ulteriori desumibili dagli analoghi problemi sorti in materia di misure di prevenzione patrimoniali. – 8. Verso la questione di legittimità costituzionale dell’art. 84, comma 4 d.lgs. n. 159/2011 per contrasto con l’art. 117 Cost. in relazione all’art. 1, Protocollo 1 add. CEDU.

 

Paola De Franceschi
# Divieto di tortura: dai principi internazionale alla Legge 110/2017

Giurisprudenza Penale Web, ottobre 2017
Introduzione. - I. La proibizione della tortura nella Convenzione di New York del 1984 e negli altri atti internazionali. - 1. La Convenzione di New York. - 2. Le altre fonti internazionali. - II. Proibizione della tortura e dei trattamenti inumani e degradanti secondo la Corte EDU. - 1. Divieto di tortura nella giurisprudenza CEDU. - 2. Il caso CESTARO c. Italia. - III. Le norme introdotte con Legge 14 luglio 2017 n.110 - IV. Preoccupazioni di non conformità alla Convenzione di New York. - 1. I timori del Commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa. - 2. Le critiche dei magistrati del G8. - V. Conclusioni

 

Sandra Recchione
# La pericolosità sociale esiste ed è concreta: la giurisprudenza di merito resiste alla crisi di legalità generata dalla sentenza "De Tommaso v. Italia" (e confermata dalle Sezioni Unite "Paternò")
www.penalecontemporaneo.it/ 16 ottobre 2017
1. Le misure di prevenzione personali e la tutela di vittime di reati di violenza domestica o consumata nell’ambito di relazioni strette. – 2. La pericolosità “mirata”. – 3. La sentenza De Tommaso. – 4. La giurisprudenza di legittimità: le sezioni unite nel caso “Paternò”. – 5. I possibili scenari. – 6. Conclusioni: la pericolosità esiste.

 

European Court of Human Rights
# Case of Tiziana Pennino v. Italy    # IT
Strasbourg, 12 October 2017

The Court has explained that where the events in issue lie wholly, or in large part, within the exclusive knowledge of the authorities, as in the case of persons within their control in custody, strong presumptions of fact will arise in respect of injuries occurring during such detention. The burden of proof is then on the Government to provide a satisfactory and convincing explanation by producing evidence establishing facts which cast doubt on the account of events given by the applicant. In the absence of such explanation, the Court can draw inferences which may be unfavourable for the Government. That is justified by the fact that persons in custody are in a vulnerable position and the authorities are under a duty to protect them. In Bouyid the Court found that the same principle held true in the context of an identity check in a police station or a mere interview on such premises

 

Domenico Pulitanò
# Misure di prevenzione e modelli sanzionatori
Giurisprudenza Penale Web, 2017, 10
La Cassazione a Sezioni Unite [
# Num. 40076 Anno 2017] ha escluso che la violazione delle prescrizioni di “vivere onestamente” e “rispettare le leggi” possa configurare il reato di cui all’art. 75, comma 2, D. Lgs. n. 159/2011, in quanto si tratta di prescrizioni generiche e indeterminate.

 

Laura Delbono
# Il principio della soggezione del giudice soltanto alla legge di fronte all’ossimoro della cristallizzazione del diritto vivente. L’epilogo dell’affaire Contrada
Giurisprudenza Penale web, 10, 2017
1. La vicenda processuale, parte prima: dal Tribunale di Palermo alla Cassazione (e ritorno). - 2. La vicenda processuale, parte seconda: l’intervento della Corte EDU. - 3. L’interpretazione dell’art. 46 CEDU dalla Corte di Cassazione. - 4. Il giudice nazionale e l’obbligo di conformazione: tertium non dabatur? - 5. La prevedibilità del diritto vivente, tra nomofilachia e indipendenza del giudice. - 6. Considerazioni conclusive.

 

Commissione Europea
# Manuale sull’emissione e l’esecuzione del mandato d’arresto europeo.
Bruxelles, 28.9.2017

Il presente manuale descrive in modo completo ed esaustivo l’istituto del MAE, introdotto con la Decisione Quadro 2002/584/GAI e, per ciò che riguarda il nostro paese, disciplinato dalla legge n. 69/2005. Particolare attenzione è dedicata ai requisiti e alla procedura di emissione, nonché alla fase di esecuzione del mandato...

 

Tomaso Emilio Epidendio
# Prescrizione, legalità e diritto giurisprudenziale: la "crisi" del diritto penale tra le corti
www.penalecontemporaneo.it/ 28 settembre 2017
1. Introduzione. – 2. La prescrizione: polarità tensive di un istituto interstiziale. – 3. I punti oggetto del dibattito attuale sulla prescrizione. – 3.1. Legalità penale sostanziale e processuale. – 3.2. Garanzie e speditezza processuale: il paradosso della prescrizione. – 3.3. L’instabilità della disciplina legislativa e la Stimmung ordinamentale. – 3.4. Il “diritto giurisprudenziale” contrastante. – 4. Autoreferenzialità, distanza e instabilità della giurisprudenza comunitaria. – 5. Colonialismo giuridico culturale per via giudiziaria. – 6. Diplomazia giudiziaria e tecnica dell’ultimatum. – 7. La giurisprudenza costituzionale interlocutoria e anticipatoria degli effetti: il diritto penale dell’attesa. – 8. Il problema del diritto giurisprudenziale per il principio di legalità penale. – 9. Conclusioni.

 

Giuseppe Alù
# Lo stalker e le sue querele
www.filodiritto.com/ 28 settembre 2017

L’art. 8 della citata legge n. 119 del 2013 sul femminicidio ha introdotto un altro istituto diretto ad integrare espressamente il reato di stalking: l’Ammonimento del Questore. Stabilisce la nuova norma che la vittima degli atti persecutori, prima di presentare querela, può inoltrare un Esposto al Questore, il quale, seguendo la procedura prevista, convoca l’interessato e, se del caso, gli rivolge l’“invito” a "tenere una condotta conforme alla legge"...

 

Irene Pellizzone
# Garanzie costituzionali e convenzionali della materia penale: osmosi o autonomia?
www.penalecontemporaneo.it/ 26 settembre 2017
1. Introduzione: i piani di lettura della pronuncia. – 2. La questione di legittimità costituzionale. – 3. Autoqualificazione legislativa e riserva di legge: il ruolo dell’art. 25, secondo comma, Cost. – 4. Autoqualificazione legislativa, soggezione del giudice alla legge e obbligo di sollevare la questione di legittimità costituzionale. – 5. Considerazioni conclusive: qualche spunto per le autorità giurisdizionali remittenti.

 

Antonella Massaro (ed)
# La tutela della salute nei luoghi di detenzione. Un’indagine di diritto penale intorno a carcere, REMS e CPR
http://romatrepress.uniroma3.it/ 2017
L’impressione è che la nozione di salute e la tutela apprestata al corrispondente diritto continuino a viaggiare su un doppio binario, a seconda che si riferiscano a soggetti liberi o a soggetti sottoposti a limitazioni della libertà personale. L’esito in questione, se risultasse confermato, potrebbe mostrare profili di criticità, specie muovendo dalla premessa per cui la salute rappresenti un diritto fondamentale della persona, che, legato a filo doppio all’architrave della dignità umana, non dovrebbe ammettere modulazioni legate allo status del singolo e/o a pretese esigenze di sicurezza. La salute, anzi, svolge una funzione di limite in ogni situazione di restrizione della libertà personale, come si ricava dalla lettura congiunta degli artt. 32 Cost., 27, terzo comma Cost. e 3 CEDU...

 

Antonella Manzione
# Potere di ordinanza e sicurezza urbana: fondamento, applicazioni e profili critici dopo il decreto legge n. 14 del 2017
www.federalismi.it/ 13 settembre 2017
1. Premessa. 2. Il potere di ordinanza del Sindaco. 3. Sicurezza pubblica e sicurezza urbana. 4. Sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale. 5. Le ordinanze del Sindaco quale capo dell'amministrazione locale. 6. Le ordinanze del Sindaco quale ufficiale di governo. 7. Le ordinanze a tutela della quiete. 8. Il regime sanzionatorio. 9. L'esecutorietà delle ordinanze sindacali. 10. Qualche riflessione conclusiva.

 

Luca Matteo Di Carlo
# Prime riflessioni sul c.d. “Daspo urbano”*
www.federalismi.it/ 13 settembre 2017
1. Introduzione. 2. Ulteriori interventi normativi di Governo e Parlamento. 2.1. La sicurezza integrata. 2.2. La sicurezza urbana. 3. Il c.d. “DASPO urbano”. 3.1. Provvedimento di allontanamento sindacale: prime applicazioni concrete. 3.2. Profili critici… 3.2.1. …del provvedimento di allontanamento. 3.2.2. …del divieto di accesso. 4. Conclusioni: il difficile equilibrio tra libertà e sicurezza.

 

Matteo Riccardi
# Il restyling del giudizio abbreviato nella riforma del processo penale: nullità, inutilizzabilità e incompetenza per territorio, tra conferme e alcune contraddizioni
Giurisprudenza Penale Web, 9, 2017
1. La riforma Orlando e gli interventi correttivi sulla disciplina del giudizio abbreviato. – 2. L’efficacia “sanante” della richiesta di giudizio abbreviato: un breve excursus giurisprudenziale. – 2.1. Inutilizzabilità e nullità nel giudizio abbreviato: gli orientamenti ante e post legge Carotti. – 2.2. L’incompetenza per territorio al crocevia tra i diritti dell’imputato: accesso al rito speciale o diritto al giudice naturale? – 3. La codificazione della giurisprudenza Tammaro e Forcelli nella riforma del giudizio abbreviato.

 

# Guida ai Diritti. Orientarsi tra norme e pratiche penitenziarie - 2017

 

Antigone

# Venti proposte per un nuovo sistema penitenziario

Agosto 2017

 

Aldo Masullo
# I dannati di agosto a Poggioreale
www.ilmattino.it/ Giovedì 3 Agosto 2017
Oggi in nessun altro luogo del mondo, io credo, come nelle carceri italiane, si sviluppa e si mette alla prova la coscienza popolare che lo Stato o è stato di diritto, oppure non ha alcuna legittimazione... Il diritto nelle carceri è oggettivamente tra le cocenti questioni che invocano il pieno  compimento dello Stato di diritto.

 

Ilaria Marchi
# Il delitto di tortura: prime riflessioni a margine del nuovo art. 613-bis c.p.
www.penalecontemporaneo.it/ 31 luglio 2017
1. Introduzione: contesto internazionale e obbligo di penalizzazione – 2. La struttura della nuova legge – 3. Art. 613-bis c.p.: la nozione di tortura accolta dal nostro ordinamento – 3.1. La tortura commessa dal soggetto qualificato – 3.2. Il rompicapo introdotto dal terzo comma – 3.3. La condotta – 3.4. L’evento – 3.5. L’elemento soggettivo – 3.6. Le aggravanti – 4. Considerazioni finali

 

Beniamino Deidda
# Sandro Margara, il carcere speciale e l'ergastolo
www.questionegiustizia.it/ 29 luglio 2017

... Prima di tutto Sandro Margara è stato il giudice dei diritti inviolabili dei carcerati. Se si potesse fare una graduatoria (che a Sandro certamente non sarebbe piaciuta), si potrebbe dire che per lui l'articolo 2 della Costituzione veniva prima dell'articolo 27...

 

Silvia Filippi
# Il “diritto alla speranza” è l’ultimo a morire? L’art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo nella giurisprudenza della Grande Chambre, da Vinter and others v. United Kingdom a Hutchinson v. United Kingdom
www.diritticomparati.it/ July 24, 2017
Il 17 gennaio 2017 la Grande Chambre ha rigettato il ricorso n. 57592/08, # Hutchinson v. United Kingdom, proposto da un condannato all’ergastolo, che lamentava, in relazione alla pena comminatagli, la violazione dell’art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. Pur con tre dissenting opinions, i giudici di Strasburgo dichiaravano l’insussistenza dell’inosservanza del divieto di trattamenti degradanti e inumani, ribaltando così i principi stabiliti nel caso # Vinter and others v. United Kingdom (ricorso n. 66069/09).  Con la sentenza del 9 luglio 2013, la Grande Chambre aveva infatti affermato che il carcere a vitasenza alcuna possibilità di rilascio (life imprisonment without parole), costituiva di per sé una violazione dell’art. 3 della Convenzione.

 

European Court of Human Rights
# Detention and mental health
www.echr.coe.int/ Press Unit July 2017
The [European] Court [of Human Rights] has held on many occasions that the detention of a person who is ill may raise issues under Article 3 of the [European] Convention [on Human Rights, which prohibits inhuman or degrading treatment] ... and that the lack of appropriate medical care may amount to treatment contrary to that provision .. . In particular, the assessment of whether the particular conditions of detention are incompatible with the standards of Article 3 has, in the case of mentally ill persons, to take into consideration their vulnerability and their inability , in some cases, to complain  coherently or at all about how they are being affected by any particular treatment ...

 

Glauco Giostra, Pasquale Bronzo (a cura di)
# Proposte per l'attuazione della delega penitenziaria

Sapienza Università Ed., Luglio 2017
... Mentre diamo alle stampe questo volume, l’an e il quomodo dell’esercizio della delega per la riforma dell’ordinamento penitenziario sono ancora sotto il segno dell’incertezza, e con essi, naturalmente, l’utilizzo delle proposte che vi sono raccolte. Di sicuro, però, queste resteranno rincuorante testimonianza di come qualificatissime e disinteressate energie siano pronte a mobilitarsi per l’ideale di una esecuzione della pena meno indegna dell’uomo e di uno Stato di diritto

 

Giovanni Tamburini
# Detenzione domiciliare e delitto di evasione nella recente giurisprudenza della Corte di Cassazione
www.giurisprudenzapenale.com/ 16 luglio 2017

1. Il rapporto tra la detenzione domiciliare e il delitto di evasione: gli orientamenti della Suprema Corte – 2. Focus su #  Cass. pen. 19 aprile 2016, n. 19005: il problema dello spostamento – 3. Evasione e “particolare tenuità del fatto”: applicazioni giurisprudenziali - 4. Conclusioni

 

Marco Nestola
# L’articolo 41-bis O.P.: fino a che punto il bisogno di sicurezza può legittimare il regime detentivo speciale?
www.giurisprudenzapenale.com/ Luglio 2017
1. Premessa. – 1.1 L’oggetto della dichiarazione di incostituzionalità. – 1.2 La sentenza n. 143 del 2013 della Corte Costituzionale e il bilanciamento tra diritti costituzionalmente garantiti. – 1.3 (segue) Il bilanciamento: lo scopo dell’istituto come criterio di interpretazione del 41-bis. – 1.4 (segue) Il bilanciamento: alle prese con l’inviolabile diritto alla corrispondenza. – 2. Un legittimo sospetto. – 2.1 Gli stati generali dell’esecuzione penale ed il caso Riina. – 2.2 41-bis e clima politico. – 2.3 Le reali finalità di questo speciale regime carcerario. – 3. Conclusioni

 

Adriano Martufi
# Il differimento facoltativo della pena per grave infermità fisica: tra “orizzonte di scopo” della pena carceraria e dignità del detenuto

www.giurisprudenzapenale.com/ 16 luglio 2017
Sommario: 1. Diritto alla salute e differimento (facoltativo) dell'esecuzione in carcere – 2. Il caso di specie: ambiguità dell'accertamento peritale e onere motivazionale del giudice – 3. L'ambito cognitivo del giudice e il requisito della “grave infermità fisica”: verso il superamento di una concezione soltanto relativistica? – 4. Conclusione: l'incerta discrezionalità della magistratura di sorveglianza e la necessità di riformare i rimedi a tutela della salute dei ristretti
# Cassazione Penale, Sez. I, 26 aprile 2017 (Ud. 29 Marzo 2017), n. 19677, Presidente Novik, Relatore Boni

 

# Errico Novi, Flick con Cantone: «Il Codice antimafia così non funziona», Il Dubbio 4 luglio 2017
... Sono molto preoccupato per una ragione di metodo: in particolare perché vedo l’utilizzo sistematico dell’emergenza come strumento ordinario di risposta al crimine... Ciò che è pensato per essere eccezionale dovrebbe rimanere tale. Non mi riferisco solo a misure come i sequestri. Il paradigma è stato offerto dall’ordinamento penitenziario: penso all’applicazione sempre più ampia del 41 bis e dell’articolo 4 bis, ossia la norma che prevede l’esclusione degli autori di determinati reati dalle misure alternative e dunque da un modello trattamentale fedele al dettato dell’articolo 27 della Costituzione. Tale esclusione inizialmente riguardava solo la criminalità di stampo mafioso, poi è stata estesa a un ventaglio di reati disomogeneo e disorganico che avevano un comune denominatore: suscitare un forte allarme sociale

 

Stefania Amato
# Un messaggio nella bottiglia (e un’occasione perduta)
Giurisprudenza Penale Web, 7-8, 2017
# Corte Cosituzionale, sentenza n. 122 del 2017

 

# dr Fabio Gianfilippi, Ufficio di Sorveglianza di Spoleto, Ordinanza del 27 giugno 2017 su reclamo di un detenuto in 41 bis del carcere di Terni (Colloqui con Garante regionale)

# DAP Circolare n. 3651/6101 del 7 novembre 2013

 

European Court of Human Rights | Cour Européenne des Droits de l'Homme
# Bartesaghi, Gallo et autres c. Italie (Requêtes nos 12131/13 et 43390/13)
Strasbourg, 22 juin 2017

# Francesca Cancellaro, Tortura: nuova condanna dell'Italia a Strasburgo, mentre prosegue l'iter parlamentare per l'introduzione del reato, www.penalecontemporaneo.it, 29 giugno 2017

 

Andrea Pugiotto
# I nodi da sciogliere del 41 bis
Il Sole 24 Ore, 16 giugno 2017
Si è alzata l'invocazione a un uso simbolico del diritto penale nei confronti dei rei di grande spessore criminale. Il simbolico e il diritto abitano mondi diversi... È emersa, inoltre, l'idea che il divieto di pene contrarie al senso di umanità sia derogabile in base alla gravità delle colpe accertate...

 

Guglielmo Leo
# Un nuovo passo della Consulta per la tutela dei minori con genitori condannati a pene detentive, e contro gli automatismi preclusivi nell’ordinamento penitenziario.
Nota a
# Corte cost., sent. 8 marzo 2017 (dep. 12 aprile 2017), n. 76, Pres. Grossi, Rel. Zanon
www.penalecontemporaneo.it/ 8 maggio 2017

 

Angela Della Bella
# La Corte Costituzionale si pronuncia nuovamente sull’art. 35 ter o.p.: anche gli internati, oltre agli ergastolani, hanno diritto ai rimedi risarcitori in caso di detenzione inumana
www.penalecontemporaneo.it/ 2 maggio 2017 
 # Sentenza n. 83 del 2017

Rimane però ferma la fruibilità, per l’internato, del rimedio risarcitorio, e assieme l’affermazione in questa sentenza di un principio importante, quello cioè della doverosità di un’interpretazione delle norme tesa a garantire quanto più possibile la tutela della dignità della persona detenuta, indipendentemente dal titolo per il quale è intervenuta la privazione della libertà, in linea con quanto affermato dalla giurisprudenza europea.

 

Francesco Menditto
# La sentenza De Tommaso c. Italia: verso la piena modernizzazione e la compatibilità convenzionale del sistema della prevenzione
www.penalecontemporaneo.it/ 26 aprile 2017

L’importanza della sentenza in esame discende, dalla rilevata violazione dell’art. 2 del protocollo addizionale n. 4 a causa della mancanza di prevedibilità della legge. La legge n. 1423/1956, che rappresenta lo strumento legale che forma la base delle misure preventive imposte, rispondeva ai diversi requisiti previsti dall’art. 2   del protocollo n. 4 a eccezione della prevedibilità perché la legge offriva al giudice un ampio potere discrezionale senza fornire una chiara indicazione della portata e modalità di esercizio di tale discrezionalità. L’imposizione di misure di prevenzione non era stata sufficientemente dettagliata e non era stata accompagnata da adeguate misure contro possibili abusi. Essendo stata formulata in termini vaghi e troppo ampi, la legge non ha soddisfatto i requisiti di specificità stabiliti dalla giurisprudenza della Corte

 

Marco Noci
# Tribunali e immigrati, verso il debutto per 26 sezioni specializzate
Il Sole 24 Ore, 26 aprile 2017

# Testo del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 40 del 17 febbraio 2017), coordinato con la legge di conversione 13 aprile 2017, n. 46 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1) recante: «Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale.». 

 

Géraldine Bugnon
# Punir autrement? Sanctions alternatives et émergence de nouveaux modèles de justice
Revue internationale de criminologie et de police technique et scientifique, 4, 2017
L’analyse des sanctions alternatives proposées révèle une grande hétérogénéité en termes de finalité et de sévérité de la peine. Le fait de refuser une peine traditionnelle n’informe donc en rien sur la forme de justice préconisée à la place, ni sur son degré de punitivité. Par ailleurs, cet engouement pour les sanctions alternatives révèle une critique du système pénal contemporain et une forme de plébiscite pour un modèle pénal alternatif. Ce modèle – dont l’essor récent de la justice restauratrice à l’échelle internationale illustre la vigueur – propose une justice plus horizontale, plus personnalisée, et qui prend davantage en compte les victimes. Mais il ouvre aussi la porte à des sanctions potentiellement  plus longues et contraignantes.

 

Comitato Promotore Referendum Separazione delle Carriere
# Relazione Illustrativa. Proposta di legge costituzionale di iniziativa popolare “Separazione delle carriere”
# Proposta di Legge Costituzionale
www.separazionedellecarriere.it/ 2017

 

Angelo Costa
# Impugnazioni pro imputato: il sistema resta favorevole, ma occhio alla procedura
Italia Oggi, 3 aprile 2017
Tra i valori fondamentali a cui la legge attribuisce priorità, rispetto alla regola della intangibilità del giudicato, vi è la "necessità dell'eliminazione dell'errore giudiziario, dato che corrisponde alle più profonde radici etiche di qualsiasi società civile il principio del favor innocentiae, da cui deriva a corollario che non vale invocare alcuna esigenza pratica - quali che siano le ragioni di opportunità e di utilità sociale ad essa sottostanti - per impedire la riapertura del processo allorché sia riscontrata la presenza di specifiche situazioni ritenute dalla legge sintomatiche della probabilità di errore giudiziario" (Sez. U, n. 624 del 26/9/2001).

 

Vincenzo Ciliberti

# La Corte di cassazione sulla continuazione in esecuzione: il comune senso di giustizia e altri argomenti “in favorem rei”

www.giurisprudenzapenale.com/ 1 aprile 2017
Cassazione Penale, Sezioni Unite, 10 febbraio 2017 (ud. 24 novembre 2016), n. 6296 Presidente Canzio, Relatore Bonito | La massima: Il giudice dell’esecuzione, in sede di applicazione della disciplina del reato continuato, non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna

 

Giulia Moscatelli
# Procedimento de libertate tra tutela del diritto alla salute e difesa personale nell’applicazione di misure cautelari
Archivio Penale, n. 3, 2017
1. Ricostruzione della vicenda. - 2. La tutela del diritto alla salute a livello normativo. - 3. L’evoluzione normativa sul rapporto tra tutela del diritto alla salute e rispetto di esigenze cautelari. - 4. Il diritto al contraddittorio nel procedimento de libertate. - 5. Perizie mediche sull’adeguatezza delle cure all’interno della struttura carceraria. - 6. Criteri di compatibilità dello stato detentivo con il diritto alla salute. - 7. Considerazioni conclusive.

 

Michele Passione
# 35 ter O.P.: effettivamente, c’è un problema
Giurisprudenza Penale Web, n. 3, 2017
Restano sullo sfondo i temi della inefficacia del rimedio, della sua ineffettività, iniquità, inaccessibilità, intempestività, inidoneità al fine; in una parola, della non conformità ai parametri convenzionali...

 

Francesco Viganò
# Illegittime le misure di prevenzione personali e patrimoniali fondate su fattispecie di pericolosità generica? Una prima ricaduta interna della sentenza de Tommaso - Corte d’appello di Napoli, VIII Sez. pen. – misure di prevenzione, ord. 14 marzo 2017, Pres.  Grasso, Est. Cioffi
www.penalecontemporaneo.it/ marzo 2017

 

Carlo Bray

# Illegittima la pena minima per il traffico di droghe 'pesanti'? Tre questioni all'esame della Consulta

www.penalecontemporaneo.it/ 24 marzo 2017

Nota a tre ordinanze di rimessione alla Corte costituzionale sulla legittimità dell’art. 73, comma primo, d.P.R. 309/1990: Trib. Ferrara, ord. 18 novembre 2015; Trib. Rovereto, ord. 9 marzo 2016; Cass., sez. VI, ord. 12 gennaio 2017, n. 1418

 

Raffaello Magi # Per uno statuto unitario dell’apprezzamento della pericolosità sociale. Le misure di prevenzione a metà del guado? www.penalecontemporaneo.it/ 13 marzo 2017

Francesco Viganò # La Corte di Strasburgo assesta un duro colpo alla disciplina italiana delle misure di prevenzione personali www.penalecontemporaneo.it/ 3 marzo 2017

Francesco Menditto # Prime riflessioni sulla sentenza della Corte Edu De Tommaso c. Italia www.questionegiustizia.it/ 3 marzo 2017

Anna Maria Maugeri # Misure di prevenzione e fattispecie a pericolosità generica_ la Corte Europea condanna l'Italia per la mancanza di qualità della "legge", ma una rondine non fa primavera. Nota a Corte EDU, Grande Camera, sent. 23 febbraio 2017, de Tommaso c. Italia www.penalecontemporaneo.it/ 6 marzo 2017
# Corte Edu, Grande Camera, sent. 23 febbraio 2017, de Tommaso c. Italia  # fr # Versione italiana

 

Carlo Ruga Riva
# Il d.l. in materia di sicurezza delle città: verso una repressione urbi et orbi? Prima lettura del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14  # Disegno di Legge - Conversione in legge del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città, presentato il 20 febbraio 2017
www.penalecontemporaneo.it/ 9 marzo 2017
La sicurezza urbana si atteggia come bene giuridico onnivoro, tanto ampio da promettere scarsissima capacità selettiva rispetto a comportamenti predeterminati, e non privo di venature estetiche (il “decoro delle città”) e soggettivo-emozionali (la “vivibilità”). Nel concetto di sicurezza, come sottolineato nella relazione al disegno di legge n. 4310 presentato alla Camera dei Deputati (p. 2), convergono un’idea di sicurezza primaria (prevenzione e repressione dei reati) ed un’idea di sicurezza secondaria, volta alla “prevenzione situazionale” di situazioni di degrado e di promozione di fattori di coesione sociale...

 

Domenico Pulitanò
# La misura delle pene, fra discrezionalità politica e vincoli costituzionali
www.penalecontemporaneo.it/ 13 febbraio 2017
Di fondamentale importanza mi sembra la considerazione dei tempi di vita delle persone. Le misure di pena detentiva dovrebbero lasciare aperta la possibilità di reinserimento anche all’autore di un delitto dignum horribili flagello (fuor di metafora, un delitto della massima fascia di gravità, di per sé meritevole – dignum – di pena severa). Rispetto alle tariffe penali attuali del legislatore italiano, la considerazione dei tempi di vita dovrebbe portare a un drastico abbassamento. Di fatto, abbiamo a livello legislativo un sistema di pene detentive che, ove mai venissero eseguite, verrebbero  ragionevolmente valutate da molti come un carico insostenibile.

 

Cour Européenne des Droits de l'Homme
# Affaire Talpis c. Italie (Requete n° 41237/14) # IT
Strasbourg, 2 mars 2017

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme

# Nazioni Unite - Convenzione per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW) + # altri documenti

 

Mag. Sorveglianza Udine, 9 febbraio 2017, Est. Fiorentin
# Reclamo risarcitorio ex art. 35 ter L. 354/1975
Udine, 9 febbraio 2017

# Davide Galliani, Commento...

 

Sandra Recchione
# La vittima cambia il volto del processo penale: le tre parti “eventuali”, la testimonianza dell’offeso vulnerabile, la mutazione del principio di oralità

www.penalecontemporaneo.it/ 16 gennaio 2017
1. Come cambia il volto del processo penale. – 1.1. Il processo a tre parti eventuali: il riconoscimento dell’interesse individuale dell’offeso all’accertamento della responsabilità penale. – 1.2. Le modifiche allo statuto della prova dichiarativa: il riconoscimento del “vulnerabile atipico”. – 2. Le declinazioni della facoltà di partecipazione: verso un processo penale con tre parti. – 2.1. Le informazioni sulla facoltà di partecipazione. – 2.2. La notifica della richiesta di archiviazione. – 2.3. Le comunicazioni relative alla sostituzione delle misure cautelari, alla scarcerazione ed all’evasione. – 2.4. La partecipazione alla cognizione cautelare. – 2.5. Il diritto alla notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari. – 3. Lo statuto della testimonianza delle vittime con caratteristiche di vulnerabilità. – 4. L’accertamento (e la dichiarazione) di vulnerabilità atipica. – 5. Le modalità di audizione. – 6. La nuova dimensione del principio di oralità (anche alla luce della pronuncia delle Sezioni unite n. 27620 del 28 aprile 2016, Dasgupta). – 7. Luci ed ombre.

 

Michele Passione

# La “cultura” della giurisdizione. Nuove considerazioni in materia di libri e 41 bis
questionegiustizia.it, 20 gennaio 2017

Con la notissima sentenza n. 351 del 1996, a seguito di tre incidenti promossi dal Tribunale di Sorveglianza di Firenze (il cui estensore era l'indimenticato, e indimenticabile, Sandro Margara), la Corte affermava che “non vi è dubbio che il sindacato giurisdizionale sulle determinazioni dell'amministrazione, per esplicare pienamente la sua funzione a tutela dei diritti dei detenuti, debba estendersi non solo alla sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento, ma anche al rispetto dei limiti posti dalla legge e dalla Costituzione in ordine al contenuto di questo”, tanto che “eventuali misure illegittime, lesive dei diritti del detenuto, dovranno perciò essere a questi fini disattese, secondo la regola generale per cui il giudice dei diritti applica i regolamenti e gli atti dell'amministrazione solo in quanto legittimi (art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E)”.

 

Cassazione, Sesta sezione penale
# Ordinanza 1418/17 -- 13 dicembre 2016 - 12 gennaio 2017

www.italgiure.giustizia.it/
Conclusivamente, questa Corte chiede che la Corte costituzionale dichiari costituzionalmente illegittima, per violazione  egli artt. 25, comma secondo, 3 e 27 Cost. la norma di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nella parte in cui prevede quale minimo della pena detentiva la reclusione di otto anni anziché di sei anni. 

 

Lucia Risicato, Domenico Pulitanò, Adelmo Manna, Carlo Sotis, Antonino Sessa, Sergio Bonini, Gaetano Insolera, Nicola Mazzacuva, Tommaso Guerini
# La società punitiva. Populismo, diritto penale simbolico e ruolo del penalista
www.penalecontemporaneo.it/ 21 dicembre 2018
Libertà versus sicurezza è il Leitmotiv di questa originale tavola rotonda, che rappresenta un tentativo di riflettere su usi e abusi del diritto penale nell’era della complessità: un diritto penale “liquido” si forgia sempre più spesso su esigenze politiche di consenso, di rassicurazione sociale, dimenticando le sue caratteristiche di Magna Charta del reo... Se questo dibattito ha un senso ultimo, al di là del pregio delle riflessioni da esso scaturite, è proprio quello di ridare corpo e vigore alla nostra presenza in una sfera pubblica sempre meno polifonica. Citando Domenico Pulitanò, per essere buoni giuristi non possiamo essere solo giuristi.

 

Giovanni Maria Flick
# Una nuova cultura della pena?
www.rivistaaic.it/ 21.12.2016
1. L’insegnamento di Sandro Margara sul carcere. – 2. Le conclusioni del Ministro della Giustizia sugli Stati Generali dell’esecuzione penale. – 3. Il carcere e la Costituzione tradita. – 4. I paradossi del carcere. – 5. Verso una giustizia riparativa? – 6. La proporzionalità della pena al reato secondo la Corte Costituzionale: un passo verso la svolta.

 

Stefano Anastasia, Valentina Calderone, Lorenzo Fanoli (a cura di)
# L’articolo 3. Rapporto sullo stato dei diritti in Italia. Aggiornamento 2016
www.rapportodiritti.it/ dicembre 2016
Il progetto di L’articolo 3, richiamando il principio di uguaglianza iscritto nella Costituzione, si propone di valutare e in qualche modo «misurare» il riconoscimento o il mancato riconoscimento, l’effettiva attuazione o l’inosservanza, dei diritti e delle garanzie correlati al pieno esercizio delle prerogative fondamentali della persona: dalla libertà personale alla libertà di movimento, dalla libertà religiosa alla libertà sessuale, alla libertà dalle discriminazioni di qualunque origine e dalle violenze comunque motivate.

 

Carlo Sotis, Domenico Pulitanò, Sergio Bonini, Tommaso Guerini, Gaetano Insolera, Antonino Sessa, Adelmo Manna, Lucia Risicato, Nicola Mazzacuva
# La società punitiva. Populismo, diritto penale simbolico e ruolo del penalista
www.penalecontemporaneo.it/ 21 dicembre 2016
"Introduzione" di Lucia Risicato | "Intervento" di Domenico Pulitanò | "Alcuni recenti esempi di legislazione penale compulsiva e di ricorrenti tentazioni circa l’utilizzazione di un diritto penale simbolico" di Adelmo Manna | "Intervento" di Carlo Sotis | "Ostinata criminalizzazione della clandestinità e tenuta democratica del sistema: fondamento e limiti alle opzioni della politica criminale simbolica" di Antonino Sessa | "Funzione «strumentale» e funzione «simbolica» del diritto penale, fra discorsività «critica» e discorsività «dialogica»" di Sergio Bonini | "Trascrizioni del Seminario Lavori in corso (Università di Bologna, 17 marzo 2016)" a cura di Gaetano Insolera, Nicola Mazzacuva e Tommaso Guerini

 

Andrea Baiguera Altieri
# Le alternative al carcere nella criminologia contemporanea
www.diritto.it/ Diritto penale, 19/12/2016
Ormai, nel Diritto Processuale Penale europeo e nord-americano, si è compreso che oggi necessita un Sistema Penale diverso, attento alle legittime istanze della Parte Lesa e, in buona sostanza, meno autoritario e categorico rispetto a quanto accadeva nella Giuspenalistica onnipresente ed onnipotente del Novecento. Questo non significa legittimare passivamente e recepire senza critiche l’Abolizionismo radicale, ma, senza dubbio, non si può immaginare una pace sociale senza che sia trovato e concretizzato il giusto equilibrio tra rieducazione del carcerato e riparazione dei danni subiti dal soggetto danneggiato...

 

Francesco Viganò
# Il principio di prevedibilità della decisione giudiziale in materia penale
Diritto penale contemporaneo, 19 dicembre 2016
1. Habent sua sidera lites? – 2. Fisionomia e corollari del principio. – 3. La ratio e i fondamenti normativi del principio. – 3.1. Il principio di legalità in materia penale (art. 25, co. 2, Cost.) – 3.2. Il principio di colpevolezza (art. 27, co. 1 e 3, Cost.). – 3.3. Il nullum crimen, nulla poena sine lege in prospettiva europea. – 3.4. Il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.). – 3.5. Il fascio di interessi costituzionali sottesi a una corretta (ed efficiente) amministrazione della giustizia penale (artt. 24 co. 2, 25 co. 2, 81, 111, 112 Cost.). – 4. Il ruolo del legislatore. – 5. Il ruolo dei giudici comuni. – 5.1. Alcune premesse di teoria generale sul ruolo normativo della giurisprudenza. – 5.2. Prevedibilità della decisione giudiziale e qualità delle regole di giudizio elaborate dalla giurisprudenza. – 5.3. Prevedibilità della decisione giudiziale e questioni già decise dalla giurisprudenza della Cassazione. – 5.4. Due possibili obiezioni, e altrettante repliche. – 6. Infine, il ruolo della Corte costituzionale. – 7. Una nota conclusiva.

 

ECHR - CEDH - CEDU - Grande Camera
# Causa Khlaifia e altri c. Italia (Ricorso n. 16483/12)
Strasburgo, 15 dicembre 2016

 

Francesco Maisto
# La Legge Gozzini: le innovazioni, la controriforma, l'attualità
S. Vittore 14 dicembre 2016
Mario Gozzini... ricordava più volte, un episodio di una delle sue prime visite al carcere fiorentino delle Murate, agli esordi della sua lunga pratica carceraria di parlamentare. C’era un detenuto che si preparava a tornare in libertà il giorno dopo. Alla domanda su cosa avrebbe fatto il giorno dopo, rispose:” Ritrovo la mia vita, le cose non sono cambiate, rifarò quello che ho già fatto e, prima o poi, tornerò qui”. “Ecco il carcere inutile”, chiosava .

 

Giuliano Pisapia
# La violenza e gli abusi di potere sul corpo di Stefano Cucchi.
www.repubblica.it/ 28 novembre 2016
Fondamentale, oltre alla presunzione d'innocenza, anche la rigorosa applicazione delle garanzie processuali, l'habeas corpus, l'integrità fisica e psicologica di chi è accusato di un reato". Per imputati e vittime. Perché se Cucchi avesse potuto parlare con il suo avvocato o incontrare un suo familiare, come era suo diritto; se fossero state rispettate le regole e le garanzie, oggi lui e non solo il suo corpo potrebbe essere testimone di verità.

«Ho visto il volto di mio figlio diventato piccolo, piccolo, piccolo. In quel volto ho visto tutto il male del mondo» (Paola Regeni)

 

Andrea Baiguera Altieri
# L'abolizionismo carcerario contemporaneo. Gli Stati Uniti d’ America, ovvero l’Anti-abolizionismo per antonomasia
Diritto internazionale, 21/11/2016

Gli Stati uniti d’ America spendono il 5 % delle loro entrate tributarie per il mantenimento dei Penitenziari, in cui è rinchiuso il 25 % della popolazione carceraria mondiale, con un totale di 2.300.000 detenuti nel 2010 (1.900.000 nel 2000), tra i quali più di 100.000 minorenni. A tale cifra vanno aggiunti 5.000.000 di soggetti sottoposti alla messa alla prova o al regime della liberazione condizionale. Ogni 100.000 residenti, si calcolano ben 785 detenuti in media, ovverosia il 3 % degli ultra-18.enni. Molte sono le discriminazioni razziali, giacché soltanto 1 bianco ogni 45 è o è stato in Penitenziario, mentre 1 nero su 11 ed un ispanico su 27 subiscono o hanno subito l’esperienza della reclusione

 

Francesco Viganò
# Un’importante pronuncia della Consulta sulla proporzionalità della pena
www.penalecontemporaneo.it/ 14 novembre 2016

# Corte cost., sent. 10 novembre 2016, n. 236, Pres. Grossi, Rel. Zanon
Il principio di proporzionalità della pena opera come limite alla potestà punitiva statale, esigendo una pena adeguata all’effettiva responsabilità personale, e in grado di essere percepita come “giusta” reazione all’illecito commesso dall’autore, giacché «[l]addove la proporzione tra sanzione e offesa difetti manifestamente... non ne potrà che discendere una compromissione ab initio del processo rieducativo, processo al quale il reo tenderà a non prestare adesione, già solo per la percezione di subire una condanna profondamente ingiusta (sentenze n. 251 e n. 68 del 2012), del tutto svincolata dalla gravità della propria condotta e dal disvalore da essa espressa».

 

Francesca Cancellaro
# Carcerazione in meno di 3 metri quadri: la Grande Camera sui criteri di accertamento della violazione dell'art. 3 Cedu
www.penalecontemporaneo.it/ 13 novembre 2016
Il 20 ottobre 2016 la Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo, ribaltando parzialmente la sentenza resa dalla Camera il 12 marzo 2015, ha condannato all'unanimità la Croazia per violazione dell'art. 3 Cedu in relazione alla detenzione del ricorrente in 2,62 m2 per 27 giorni consecutivi. La maggioranza del collegio ha invece confermato la pronuncia della Camera ritenendo non violato l'art. 3 Cedu tanto con riferimento alla detenzione del ricorrente in uno spazio inferiore a 3 m2 per periodi non consecutivi di più breve durata ed in presenza di cd.“fattori allevianti”, quali la libertà di movimento e lo svolgimento di attività all'esterno della cella (10 voti contro 7); quanto rispetto al periodo detentivo nel quale il ricorrente era stato ristretto in uno spazio compreso tra i 3 e i 4 m2 (13 voti contro 4).

 

European Court of Human Rights - Press Unit
# Detention conditions and treatment of prisoners
www.echr.coe.int/ October 2016
(Hygienic) condition of cells - Ill-treatment by prison officers - Personal space in multi-occupancy cell - Prison overcrowding - Repeated transfers - Solitary confinement - Strip searches of prisoners - Video surveillance of a cell

 

European Court of Human Rights
# Case of Muršić v. Croatia (Application no. 7334/13)     # IT

# Press Release
www.echr.coe.int/ 20 October 2016

 

Il Ministro della Giustizia

# Atto d'indirizzo politico-istituzionale per l'anno 2017

www.giustizia.it/ 28 settembre 2016 | on line 13 ottobre 2016

 

Nicola Canestrini
# Rispetto dei diritti fondamentali in ambito europeo tra presunzioni ed effettività. Il decalogo italiano per rilevare nel procedimento MAE il rischio di trattamento carcerario inumano o degradante
Giurisprudenza Penale Web, 2016, 10
1. Premessa: la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea Aranyosi – Caldararu. – 2. La giurisprudenza italiana: la presunzione di rispetto dei diritti fondamentali può essere vinta. – 3. Conclusione: è sempre intollerabile la violazione di diritti fondamentali. 

 

Giorgio Spangher
# La riforma Orlando. Della giustizia penale: prime riflessioni
www.penalecontemporaneo.it/ 5 ottobre 2016
Si ha la sensazione che, forse per effetto del perdurante e difficile momento socioeconomico e politico, connotato da un deficit di legalità, che vive il Paese, la giustizia penale non sappia superare la contingenza, dando la sensazione di essere in perenne affanno e di arrancare, incapace di superare una permanente precarietà. Manca un respiro comune e un orizzonte condiviso; restano troppo diversi gli approcci nel pianeta della giustizia penale.

 

Roberto Zunino
# L'art. 41-bis Ord. Penit.: il regime di "carcere duro" in equilibrio tra istanze securitarie e tutela delle gartanzie costituzionali
Università degli Studi di Genova, 2016

 

Claudia Pecorella
# Sicurezza vs libertà? La risposta penale alle violenze sulle donne nel difficile equilibrio tra istanze repressive e interessi della vittima
www.penalecontemporaneo.it/ 5 ottobre 2016
All’interno delle modifiche introdotte nell’ambito del sistema penale, particolare attenzione ha suscitato la previsione della irrevocabilità della querela presentata per il delitto di stalking (rectius, atti persecutori: art. 612-bis c.p.), la cui realizzazione costituisce spesso un momento di passaggio nella escalation della violenza contro la donna, che prelude talvolta all’epilogo più tragico... 

 

Adriano Sofri
# Le armi, Trump, e quel sondaggio sulla pena di morte in America
www.ilfoglio.it/ 05 Ottobre 2016
L’ergastolo “ostativo” è una micidiale violenza fatta al dettato e allo spirito della Costituzione. Oggi lo denunciano prima di tutto con voci intelligenti e sconvolgenti molti di quegli ergastolani che hanno saputo riscattarsi in carcere e nonostante il carcere...

 

"Forse i progetti sono consentiti solo ai vecchi, che sono gli ultimi giovani (o illusi) rimasti. Non è possibile stare zitti, anche se parlare fosse solo consolatorio"

Ricordando Sandro Margara...   Repetita non juvant... 

"Per le mie idee, che sono quelle della legge penitenziaria, l’orizzonte mi sembra molto fosco"

Quel magistrato che del garantismo ha fatto una fede...

Francesco Maisto, Per Sandro Margara...

Giovanni Maria Flick, Una nuova cultura della pena?

 

Jacopo Alberghi
# Le Sezioni Unite escludono l’autonoma impugnabilità del provvedimento di rigetto dell’istanza di sospensione con messa alla prova
www.giurisprudenzapenale.com/ Fascicolo 9, 2016
“L’ordinanza di rigetto della richiesta di messa alla prova non è immediatamente impugnabile, ma è appellabile unitamente alla sentenza di primo grado, ai sensi dell’art. 586 cod. proc. pen., in quanto l’art. 464-quater, comma 7, cod. proc. pen., nel prevedere il ricorso per cassazione, si riferisce unicamente al provvedimento con cui il giudice, in accoglimento della richiesta dell’imputato, abbia disposto la sospensione del procedimento con la messa alla prova”.

 

Marco Pelissero
# Contrasto al terrorismo internazionale e il diritto penale al limite
Speciale QG - settembre 2016
Riterrei più adeguato a riflettere la disciplina italiana di contrasto al terrorismo  il termine diritto penale al limite : si tratta cioè di scelte di politica penale nelle quali principi e garanzie proprie del diritto penale subiscono flessibilizzazioni che si muovono comunque in un’area limitrofa ad un confine pericoloso, quello al di là del quale si vanificano, in nome della ragion di Stato, garanzie e diritti individuali sui quali si fonda l’ordinamento democratico. È un diritto penale, dunque, legittimo, ma che si muove in un’area dove è sempre alto il rischio che la ragionevolezza delle scelte di incriminazione, delle strategie processuali e delle misure preventive si traduca in forme illegittime di violazione di diritti e libertà fondamentali, perché in tal caso lo Stato di diritto negherebbe se stesso.

 

Davide Galliani
# The Reducible Life Imprisonment Standard from a Worldwide and European Perspective
www.lifeimprisonment.eu/ Global Jurist 2016
Life Imprisonment, unlike the death penalty, does not attract the attention of the doctrine. There are, however, significant developments in the European Court of Human Rights case law. In this paper, using a comparative methodology, we highlight the standard that, at international level, allows to consider Life Imprisonment compatible with human dignity-that is the right to a substantial judicial review. It is no longer acceptable that the ‘last word’ on the lifers’ early release is still entrusted to political power.

 

Fabio Alonzi
# La Direttiva UE sul diritto dell'imputato di partecipare al giudizio e la disciplina italiana sul processo in absentia
www.legislazionepenale.it/ 21.9.2016
1. Considerazioni introduttive. – 2. La decisione quadro 2009/299/GAI sui motivi di non riconoscimento delle decisioni pronunciate in absentia. – 3. Il contenuto del decreto legislativo n. 31 del 2016 attuativo della decisione quadro 2009/299/GAI. – 4. La direttiva UE 2016/343 sul diritto di partecipare al processo. – 5. Le ripercussioni della direttiva europea sulla disciplina italiana del processo in assenza.

 

Alessandro Monti
# Il Garante trascurato anti-tortura
Il Sole 24 Ore, 5 settembre 2016

# Delibera del 31 maggio 2016 - Adozione del Codice di Autoregolamentazione del Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale

 

Marco Ruotolo
# Tra integrazione e maieutica: Corte Costituzionale e diritti dei detenuti
Associazone Italiana dei Costituzionalisti AIC, n. 3, 6 agosto 2016
1. Premessa – 2. Il ruolo della giurisprudenza costituzionale per la definizione di un concetto moderno di rieducazione – 3. I diritti dei detenuti, tra svolgimenti legislativi della Costituzione e interventi della giurisprudenza costituzionale – 4. Una breve conclusione: i limiti dell’approccio giurisprudenziale per la risoluzione dei problemi penitenziari e il fondamentale “criterio di orientamento” desumibile dalla giurisprudenza costituzionale in tema di diritti dei detenuti...

 

Alessandro Laurito
# Reclamo giurisdizionale e rimedi compensativi a tutela degli internati: gli ʻesclusi eccellenti’ della riforma
www.giurisprudenzapenale.com/ 13 luglio 2016
# Ordinanza Ufficio Sorveglianza di Messina, 8 gennaio 2016

 

Armando Spataro
# La separazione delle carriere dei magistrati? una riforma da evitare
Sanremo, 1-2 luglio 2016

 

Irene Guerini
# Più braccialetti (ma non necessariamente) meno carcere: le Sezioni Unite e la portata applicativa degli arresti domiciliari con la procedura di controllo del braccialetto elettronico
www.penalecontemporaneo.it/ 24 Giugno 2016
Nota a
# Cass. Sez. Un., 28 aprile 2016 (dep. 19 maggio 2016), n. 20769, pres. Canzio, rel. Riccialli, ric. Lovisi

 

Convegno carcere di Opera giugno 2016
# L'inferno della speranza. La strada per uscire dal "fine pena mai"
www.stradebianchelibri.com/millelirepersempre.html

 

Eligio Resta
# Il racconto della fraternità
Costituzionalismo.it, 13 giugno 2016

La comunità fraterna non è per definizione il luogo irenico della bontà e dell’oblatività e che, come soltanto la comunità dei fratelli può minacciare la fraternità, è sempre e soltanto la stessa comunità che può coltivarla e realizzarla. Non basta essere fratelli per avere fraternità, come non basta essere uomini per avere umanità e questo ha posto i fratelli, in tutte le dimensioni geopolitiche e in tutte le epoche storiche, sempre e soltanto di fronte alle loro concrete responsabilità...

 

Camilla Mostardini
# La Corte di Cassazione sull'applicabilità dello stato di necessità al furto per fame: qualche spunto di riflessione. Nota a Cass. pen., Sez. V, sent. 7 gennaio 2016 (dep. 2 maggio 2016), n. 18248, Pres. Fumo, Rel. Morelli.
www.penalecontemporaneo.it/ 8 giugno 2916

 

Andrea Baiguera Altieri
# Il riduzionismo e l'abolizionismo penitenziario
www.diritto.it/ 2 giugno 2016
Senza alcun dubbio, oggi, in tutta Europa, necessita con urgenza una radicale Riforma del Diritto Penale, della Procedura Penale nonché del Diritto Penitenziario. Si parla molto e senza rigore tecnico di Garantismo e Legalità, ma le condizioni trattamentali dei detenuti europei hanno raggiunto livelli ormai insostenibili. In buona sostanza, a prescindere dagli slogans elettorali, non vengono riconosciuti i diritti soggettivi e gli interessi legittimi della popolazione carceraria...

 

Marco Pelissero
# La politica penale delle interpolazioni. Osservazioni a margine del disegno di legge n. 2067 testo unificato
www.penalecontemporaneo.it/ 30 Maggio 2016
1. Il testo unificato: confluenza di diversi disegni di legge. - 2. Le condotte riparatorie. - 3. La politica degli aumenti di pena. - 4. La prescrizione del reato. - 5. L'ampliamento dei reati procedibili a querela. - 6. La delega sulla riforma delle misure di sicurezza. - 7. La delega sulla riforma dell'ordinamento penitenziario. - 8. La riserva di codice. - 9. Alcune considerazioni conclusive.

 

Unione delle Camere Penali Italiane - Osservatorio Europa
# La tenuta dell’ordinamento italiano: tra esigenze di giustizia e con-fusioni sistemiche
www.camerepenali.it/ 30 maggio 2016

 

Luisa Romano
# Non viola la Costituzione la fattispecie incriminatrice della coltivazione di cannabis per uso personale (rectius: la disposizione del t.u. stup. che non vi riconnette una rilevanza meramente amministrativa)
"Notarella" a
# Corte Costituzionale, sent. 20 maggio 2016, n. 109, Pres. Grossi, Red. Frigo
www.penalecontemporaneo.it/ 30 Maggio 2016

 

Carlo Bray
# Coltivazione di marijuana e (in)offensività della condotta nella recente giurisprudenza di legittimità: necessità di fare chiarezza
www.penalecontemporaneo.it/ 23 Maggio 2016
Nota a Cass. pen., sez. VI, 15 dicembre 2015, n. 49476; Cass. pen., sez. IV, 21 gennaio 2016, n. 2548; Cass. pen., sez. VI, 22 gennaio 2016, n. 3037; Cass. pen., sez. VI, 9 febbraio 2016, n. 5254... 1. Con le sentenze in commento, la Corte di cassazione torna a pronunciarsi sull'ostico tema della rilevanza del principio di offensività in relazione alla fattispecie di coltivazione di piante da cui sono estraibili sostanze stupefacenti ex art. 73 d.p.r. 309/1990 (t.u. stup.): un tema che resta attuale anche dopo la recentissima sentenza n. 109/2016 della Corte costituzionale...

 

Raffaele Bianchetti
# Gioco d'azzardo patologico e imputabilità. Note criminologiche alla luce della giurisprudenza di merito e di legittimità
www.penalecontemporaneo.it/ 22 maggio 2014
1. Il gioco d'azzardo: prospettive di analisi ed aspetti socio-istituzionali ambivalenti. - 2. Limiti e scopi della presente indagine. - 3. Il gioco d'azzardo patologico: apprezzamenti clinici e penalistici. - 3.1. L'eziopatogenesi, i problematic gamblers ed i pathological gamblers. - 3.2. L'inquadramento diagnostico del gioco d'azzardo patologico (G.A.P.). - 3.3. L'incidenza criminogenetica della dipendenza da gioco d'azzardo. - 3.4. La rilevanza clinico-forense e l'apprezzamento penalistico del gioco d'azzardo patologico. - 4. Il gioco d'azzardo patologico: le considerazioni giurisprudenziali. - 4.1. La giurisprudenza di merito. - 4.2. La giurisprudenza di legittimità. - 5. Alcune note conclusive di matrice criminologica. - 5.1. I risultati complessivi dell'indagine: limiti e rischi rilevati.

 

Cour Européenne des Droits de l'Homme
# Affaires Sylla et Nollomont c. Belgique
Strasbourg, 16 mai 2017
La Cour, à l'unanimité... 3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention pour la période pendant laquelle M. Sylla a disposé de moins de 3 m² d’espace personnel; 4. Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention pour la période pendant laquelle S. Nollomont a été exposé à des conditions de détention contraires à cette disposition...

 

Luigi Ferrajoli
# Verso una Costituzione di minoranza per una democrazia dell'onnipotenza
www.qurstionegiustizia.it/ 2 maggio 2016
Dobbiamo decidere NON tanto se vogliamo la Costituzione del ’48 a causa del suo prestigio e del suo valore simbolico, ma dobbiamo decidere tra democrazia parlamentare e sistema sostanzialmente autocratico, monocratico, che non è una questione di forma: questa forma è funzionale a una governabilità indirizzata a dare mani libere in materia soprattutto di diritti sociali, di diritti fondamentali di uguaglianza. Del resto la crescita della disuguaglianza è un fatto sotto gli occhi di tutti che viene incoraggiato dalle politiche governative non solo in Italia. Il nostro voto è una scelta o a favore della democrazia pluralistica costituzionale oppure a favore di un’involuzione personalistica, verticalistica e autocratica del sistema politico.

 

Francesco Palazzo
# La riforma penale alza il tiro? Considerazioni sul disegno di legge A.S. 2067 e connessi
www.penalecontemporaneo.it/ 23 Maggio 2016

 

Commissione Giustizia del Senato
# DDL Delega: "Riforma del Codice penale, del Codice di procedura penale e dell'Ordinamento penitenziario"
5 gennaio 2016

 

Luisa Romano

# Ancora dubbi sulla legittimità costituzionale dell’art. 75-bis d.P.R. n. 309 del 1990

www.penalecontemporaneo.it/ 28 Aprile 2016

# Giud. di pace Chioggia, 14 dicembre 2015, ord. (G.U. n. 15 del 13.04.2016)

 

Giovanni Canzio
# La giurisdizione e la esecuzione della pena
www.penalecontemporaneo.it/ 26 Aprile 2016
1. La giurisdizione e la esecuzione della pena: la crisi di identità del giudice della esecuzione. -2. La tutela dei diritti fondamentali e la relativizzazione della distinzione fra cognizione ed esecuzione. - 3. La pena illegale. - 4. La pena illegale e l'intangibilità del giudicato. - 5. (segue). L'evoluzione del tema: le pronunce delle Sezioni unite "Jazouli", "Marcon", Basile e Butera del 2015. - 6. Gli scenari: la nuova dimensione della fase esecutiva. - 7. Il ruolo del giudice dell'esecuzione. - 8. La giurisdizione e la tutela dei diritti del detenuto: il ruolo della magistratura di sorveglianza.

 

European Court of Human Rights
# Case of Murray v. The Netherlans (Application no. 10511/10)
Strasbourg, 26/04/2016

 

Luca Marafioti

# Sinergie fra procedimento penale e procedimento di prevenzione
www.penalecontemporaneo.it/ 22 Aprile 2016
Relazione presentata al Convegno annuale della Associazione tra gli Studiosi del Processo Penale "La giustizia penale preventiva. Ricordando Giovanni Conso", Cagliari 29-30 ottobre 2015.| SOMMARIO: 1. Autonomia e sinergia: incerti confini di un binomio - 2. Pregiudizialità ed autonomia dalla fucina giurisprudenziale all'affermazione a livello legislativo - 3. Osmosi probatorie nella dinamica applicativa - 4. Rapporti sinergici, regole di giudizio e controlli a livello cautelare - 5. Forme di sinergia di tipo "tridimensionale" - 6. Le "grandi speranze" di un restyling sinergico.

 

# Stati Generali dell'Esecuzione Penale - Documento finale
# Glauco Giostra, Intervento del coordinatore del comitato di esperti per predisporre le linee di azione degli "Stati Generali sull'Esecuzione Penale" - Roma, 18 aprile 2016
# Andrea Orlando, Intervento del guardasigilli  alla prima giornata dell'evento conclusivo degli Stati generali dell'esecuzione penale - Roma, 18 aprile 2016
# Věra Jourová, L’orientamento europeo in materia di esecuzione delle pene - Roma, 18 aprile 2016
# Santi Consolo, Intervento del capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Roma, 18 aprile 2016
# Francesco Cascini, Intervento del capo del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità - Roma, 18 aprile 2016
# Gabriella Battaini-Dragoni, Intervento - Roma, 18 aprile 2016
# Assistenti Sociali Uepe - Comunicato - Roma, 18 aprile 2016

# Rassegna 18-19 aprile

# Donatella Stasio, Carcere, adesso anche il governo ci metta «la faccia», www.ilsole24ore.com/ 20 aprile 2016

 

Sergio Romice
# L'effettività della tutela preventiva dei diritti dei detenuti e degli internati. A proposito del reclamo giurisdizionale ex art. 35-bis o.p.
www.penalecontemporaneo.it/ 14 Aprile 2016
1. Introduzione. – 2. L’oggetto della tutela preventiva: il fatto illecito penitenziario. – 3. Gli elementi costitutivi del fatto illecito. – 3.1. La violazione della norma dell’ordinamento penitenziario. – 3.2. Il pregiudizio all’esercizio dei diritti. – 3.3. I diritti oggetto di tutela. – 3.4. L’estensione della tutela agli interessi legittimi. – 3.5. La gravità e l’attualità del pregiudizio. – 4. Il reclamo generico. – 5. Il diritto alla rieducazione. – 6. I diritti derivanti dalle prestazioni di lavoro. – 7. L’effettività delle decisioni del magistrato di sorveglianza: l’ottemperanza. 

 

Francesca Delvecchio
# La nuova fisionomia della vittima del reato dopo l'adeguamento dell'Italia alla Direttiva 2012/29/UE
www.penalecontemporaneo.it/ 11 Aprile 2016
Il Governo ha approvato il decreto legislativo di attuazione della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI. Tale decreto si propone di fornire una tutela reale alle persone offese, che si snodi attraverso l'implementazione di diritti dinamici, quali quelli all'informazione e alla partecipazione, creando, al contempo, una rete assistenziale e protettiva che le accompagni nel complesso iter processuale. Particolare attenzione viene riservata ai soggetti vulnerabili come, ad esempio, le donne, i minori, gli stranieri e a chi ha subito violenza. Il provvedimento mira non solo a recepire gli standards minimi imposti dall'Europa, ma, altresì, a rispondere alle esigenze solidaristiche di matrice costituzionale, che prescrivono l'inclusione della vittima nel processo con la stessa intensità desumibile dai richiami sovranazionali.

 

Commissione Europea
# Quadro di valutazione UE della giustizia 2016
http://ec.europa.eu/ Bruxelles, 11.4.2016
Il quadro di valutazione UE della giustizia è uno strumento informativo volto ad aiutare l'Unione europea e gli Stati membri a ottenere una giustizia più efficiente fornendo dati oggettivi, attendibili e comparabili sulla qualità, l'indipendenza e l'efficienza dei sistemi giudiziari di tutti gli Stati membri. Il quadro di valutazione contribuisce a individuare le possibili carenze, i possibili miglioramenti e le buone prassi, illustrando le tendenze del funzionamento dei sistemi giudiziari nazionali nel tempo. Pertanto non presenta una graduatoria unica generale, bensì una panoramica sul funzionamento di tutti i sistemi giudiziari in base a vari indicatori che presentano un interesse comune per tutti gli Stati membri.

 

Francesco Machina Grifeo
# Stupefacenti, la collaborazione del reo può prevalere sulla recidiva reiterata
Il Sole 24 Ore, 8 aprile 2016

# Corte Costituzionale, Sentenza n. 74 dep. 7 aprile 2016

 

Cassazione Penale Sez. 1

# Sentenza n. 14008 del  2016
Data Udienza: 13/01/2016 - dep. 7 aprile 2016
... Il DSM V introduce una nuova distinzione all'interno della categoria generale "disturbi da uso di sostanze", rielaborando i criteri per la diagnosi di questi disturbi, distinti attraverso la loro graduazione in lievi, moderati e gravi. Ne discende conclusivamente che le conclusioni alle quali è giunto il Tribunale di sorveglianza di Roma fanno riferimento a una versione superata del manuale diagnostico richiamato, imponendo un nuovo esame che tenga conto dell'evoluzione dei parametri nosografici applicabili alle ipotesi di abuso di sostanze stupefacenti, cui ci si è riferiti.

 

Marcello Daniele
# La triangolazione delle garanzie processuali fra diritto dell'Unione europea, CEDU e sistemi nazionali
www.penalecontemporaneo.it/ 6 Aprile 2016
1. Un diritto proteiforme. - 2. L'irruzione della giurisprudenza sul terreno dei bilanciamenti legislativi. - 3. La triangolazione degli standard di tutela dei diritti fondamentali postulata dall'art. 53 della Carta di Nizza. - 4. Le tecniche di triangolazione non consentite dall'Unione. - 5. Le tecniche di triangolazione consentite. - 5.1. La soccombenza degli standard eurounitari in conflitto con la CEDU. - 5.2. La prevalenza degli standard eurounitari analoghi a quelli convenzionali in caso di precisione del diritto dell'Unione. - 5.3. La prevalenza degli standard eurounitari più garantistici degli standard nazionali. - 5.4. Il bilanciamento degli standard in base al principio di proporzionalità. - 6. Il dovere di motivare il distacco dai canoni nazionali di proporzione. - 6.1. Il buon esempio di Lanigan. - 6.2. Il cattivo esempio di Taricco. - 7. La triangolazione in sintesi.

 

Corte di giustizia dell'Unione europea
# Arret de la Cour (grande chambre) | Pál Aranyosi (C‑404/15), Robert Căldăraru (C‑659/15 PPU)
http://curia.europa.eu/ 5 avril 2016

En présence d’éléments objectifs, fiables, précis et dûment actualisés témoignant de l’existence de défaillances soit systémiques ou généralisées, soit touchant certains groupes de personnes, soit encore certains centres de détention en ce qui concerne les conditions de détention dans l’État membre d’émission, l’autorité judiciaire d’exécution doit vérifier, de manière concrète et précise, s’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée par un mandat d’arrêt européen émis aux fins de l’exercice de poursuites pénales ou de l’exécution d’une peine privative de liberté courra, en raison des conditions de sa détention dans cet État membre, un risque réel de traitement inhumain ou dégradant, au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en cas de remise audit État membre...

 

Eva Mariucci
# Detenzione cautelare e stato di salute particolarmente grave: “letture” consolidate e recenti prospettive
Processo penale e giustizia n. 2 | 2016
Il diritto alla salute costituisce prerogativa costituzionale del detenuto, ma non è sempre agevole operare il giusto bilanciamento tra esigenze collettive ed individuali; nel caso di detenzione ante iudicatum, poi, l’aspirazione alla effettiva salvaguardia del diritto è persino rafforzata dalla presunzione di innocenza. L’incauta formulazione dell’art. 275, comma 4-bis, c.p.p. amplifica le criticità, imponendo esplicite direttrici interpretative. In proposito, recenti approdi esegetici hanno enfatizzato diversi profili connessi alla tutela dell’integrità psico-fisica, chiarendo – forse una volta per tutte – che nelle ipotesi di malattia particolarmente grave, nonostante la compatibilità con la detenzione, il giudice dovrà in ogni caso pronunciarsi per l’inapplicabilità della custodia cautelare se l’adeguatezza di cure non può essere garantita all’interno del circuito penitenziario.

 

Ministero della Giustizia
# Misure Cautelari Personali (Relazione al Parlamento ex L- 16 aprile 2015, n. 47)
www.giustizia.it/ Marzo 2016

# Unione Camere Penali Italiane, Commento alla relazione sulle misure cautelari personali consegnata al Parlamento ai sensi dell'art. 15 della Legge 47/2015, 28 agosto 2016

 

Marco Ruotolo
# Gli Stati generali sull'esecuzione penale: finalità e obiettivi
www.penalecontemporaneo.it/ 11 Marzo 2016
L’iniziativa degli Stati generali sull’esecuzione penale1 nasce da un’ambizione alta, che mi pare ben si iscriva nell’orizzonte tracciato nell’opera di Igino Cappelli. Un orizzonte nel quale si colloca l’annosa questione circa il “senso della pena” e il reiterato auspicio al superamento dell’equazione pena=carcere. Sembra esserci su quest’ultimo punto una condivisione di fondo a livello del dibattito scientifico3, cui però non corrisponde altrettanta sintonia nell’opinione pubblica...

 

Giuseppe Melchiorre Napoli
# Il principio di legalità dell’azione amministrativa nell’esecuzione penitenziaria
Archivio Penale n. 1, 2016
1. Dalla “supremazia speciale” dell’istituzione carceraria al “modello a tre elementi”: legge, potere amministrativo e diritti fondamentali della persona detenuta. – 2. Il potere amministrativo di natura autoritativa al cospetto dei diritti fondamentali della persona in vinculis: il principio di “legalità sostanziale”. – 3. Il principio di “legalità sostanziale” e la sua degradazione a mera “legalità formale”. Casi paradigmatici. – 4. L’elusione del principio di legalità: i poteri amministrativi privi di fondamento legislativo. Il trattenimento provvisorio della corrispondenza epistolare tra detenuti sottoposti al regime di sospensione delle ordinarie regole del trattamento ex art. 41-bis, co. 2, ord.penit. – 4.1. L’istituzione delle sezioni a “custodia aperta”: considerazioni conclusive.

 

Carlo Bray
# Legittima la nuova formulazione dell'art. 73 co. 5 t.u. stup.: insindacabile la scelta legislativa di equiparare droghe pesanti e leggere
Www.penalecontemporaneo.it/ 7 Marzo 2016
# Corte cost., sent. 13 gennaio 2016 (dep. 11 febbraio 2016), n. 23, Pres. Criscuolo, Rel. Cartabia

 

Luigi Ferrajoli
# Due ordini di politiche e di garanzie in tema di lotta al terrorismo
www.questionegiustizia.it/ 7 marzo 2016
Una politica razionale dovrebbe quindi letteralmente capovolgere l’attuale legislazione: da un lato legalizzare e perciò controllare la vendita delle droghe pesanti e depenalizzare, oltre al consumo personale di qualunque tipo, la produzione e il commercio delle droghe leggere; dall’altro vietare radicalmente la produzione, il commercio e la detenzione delle armi.

 

Giovanni Canzio (Primo presidente della Corte di Cassazione)
# Un'emergenza nazionale gli arretrati della Cassazione
La Stampa, 2 marzo 2016

Al giusto equilibrio tra la dimensione creativa del diritto giurisprudenziale e le aspettative di qualità, coerenza e prevedibilità delle decisioni contribuisce la Cassazione, giudice di legittimità che, con le sue più significative decisioni (i precedenti), svolge una funzione di sintesi ordinatrice del circuito pluri-livello della giurisprudenza e degli standard di tutela dei diritti fondamentali.Funzione questa (la nomofilachia) che riveste nei moderni sistemi giuridici un importante rilievo per la certezza del diritto...

 

Jacopo Della Torre
# I dubbi sulla legittimità costituzionale del probation processuale: molteplici le ordinanze di rimessione alla Corte costituzionale
www.penalecontemporaneo.it/ 11 febbraio 2016

... a essere messa in dubbio non è stata solo la legittimità costituzionale di singoli aspetti dell'attuale disciplina della messa alla prova per adulti, ma anche l'intera struttura di un istituto, che prevede - tra l'altro - un vero e proprio «percorso trattamentale» da svolgersi nei confronti di un soggetto non condannato in via definitiva...

 

Giorgio Spangher

# Giurisdizione. Accusa. Separazione. Difesa. Giusto processo

www.parolaalladifesa.it/ Fascicolo 1/2016

La separazione, comunque attuata, si impone sia se il p.m. involve il suo ruolo in senso inquisitorio, risultando necessario allontanare il giudice – garante della giurisdizione – dal background culturale dell’accusa, sia nel caso in cui il ruolo del p.m. dovesse evolversi, dovendo comunque differenziarsi e non identificarsi nel giudice. 

 

Jacopo Della Torre
# Per la Suprema Corte l’indisponibilità del “braccialetto elettronico” comporta l’applicazione degli arresti domiciliari “semplici”: una discutibile lettura dell’art. 275-bis c.p.p.
Processo penale e giustizia n. 1 | 2016

 

Raffaele Bianchetti
# Il contributo dei giudici onorari alla decisione dei collegi del tribunale di sorveglianza: il punto di vista dell'esperto componente
www.penalecontemporaneo.it/ 26 Febbraio 2016
... Qui sta un contributo fondamentale che il giudice onorario può dare nei collegi di sorveglianza al momento della decisione, vuoi perché egli è meno “ancorato” al dato normativo, vuoi perché proprio in questo sta la natura del suo apporto sostanzialmente consulenziale: trasfondere in sede giudiziaria valutazioni scientifiche inerenti alla persona, mettere in comunicazione “mondi” concettuali diversi e per certi versi lontani, fare “dialogare” le scienze criminali- mpiriche con quelle criminali-giuridiche...

 

Giulia Lanza
# Verso l'introduzione del delitto di tortura nel codice penale italiano: una fatica di Sisifo
Un'analisi dei "lavori in corso" anche alla luce della pronuncia della Corte EDU sul caso Cestaro c. Italia

www.penalecontemporaneo.it/ 28 Febbraio 2016
1. Introduzione. - 2. La versione emendata del disegno di legge relativo all'introduzione del delitto di tortura proposta dalla Commissione giustizia del Senato a confronto con il testo approvato dalla Camera dei deputati: un mero ripristino della formulazione precedentemente licenziata dal Senato? - 3. In particolare: il delitto di tortura (art. 613-bis c.p.). - 3.1. La collocazione sistematica. - 3.2. L'art. 613-bis, comma 1, c.p.: reato proprio o reato comune? - 3.3. L'elemento oggettivo. - 3.4. L'elemento soggettivo. - 3.5. L'art. 613-bis, comma 2, c.p.: circostanza aggravante oppure ipotesi autonoma di reato? - 4. Rapporti con altre fattispecie criminose: in particolare i maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.). - 5. La configurabilità (di entrambe le versioni) dell'art. 613-bis c.p. nel caso Cestaro, alla luce della pronuncia della Corte EDU contro l'Italia del 7 aprile 2015: è stata tortura? - 6. Conclusioni.

# CEDU, Cestaro c.Italia, 7 aprile 2015

 

Andrea Orlando

# Audizione del guardasigilli Andrea Orlando in Commissione giustizia Camera dei deputati

www.giustizia.it/ mercoledì 17 febbraio 2016

 

Luca Barontini
# L'affidamento in prova al servizio sociale 'allargato' e mancato 'allargamento' del termine di sospensione dell'ordine di esecuzione. L'anomalia di un decreto "svuotacarceri" che impone la carcerazione
www.penalecontemporaneo.it/ 5 Febbraio 2016
Il D.L. 146 del 2013 ha introdotto una nuova modalità di affidamento in prova al servizio sociale a cui è possibile accedere con un residuo pena da espiare fra i tre e i quattro anni. Nessuna modifica è però intervenuta sull’art. 656, comma 5, c.p.p., determinandosi, in tal modo, una scollamento fra il termine per la sospensione dell’ordine di carcerazione e quello per accedere al beneficio in esame; di talché coloro che potrebbero accedere alla nuova forma di misura alternativa alla detenzione si trovano costretti a fare ingresso in istituto, anche per brevissimi periodi, al solo fine di presentare l’istanza per il beneficio penitenziario.

 

Federica Urban
# Sulla illegittimità costituzionale dell'applicazione obbligatoria della recidiva anche ai reati di particolare gravità e allarme sociale. # Corte costituzionale, sent. 8 - 23 luglio 2015, n. 185
www.penalecontemporaneo.it/ 4 febbraio 2016
1. La questione di legittimità costituzionale. - 2. I principi sottesi. - 3. La disciplina della recidiva dopo la legge n. 251 del 2005. - 4. Le criticità della recidiva secondo la dottrina. - 5. La sentenza n. 185 del 2015 della Corte costituzionale. ­- 6. Gli effetti della pronuncia di incostituzionalità sul giudicato. - 7. Considerazioni conclusive: sulla discrezionalità del giudice.

 

Marta Chiara Malacarne (Presidente Vicario della Corte di Appello di Milano)
# Relazione sull’amministrazione della giustizia nel Distretto della Corte d’Appello di Milano
www.corteappellomilano.it/ 30 gennaio 2016

 

Donatella Ferranti
# Strumenti di tutela processuale per la vittima del reato. Sguardo di insieme sulle recenti innovazioni alla luce dell'attuazione della direttiva 2012/29/UE
www.penalecontemporaneo.it/ 29 Gennaio 2016
Negli ultimi anni si è affermata una chiara linea di legiferazione che ha inteso ampliare lo spettro di facoltà e di poteri della persona offesa nella dinamica del processo penale, offrendole strumenti tanto di protezione, quanto di partecipazione consapevole. Le Convenzioni del Consiglio d’Europa hanno chiamato l’Italia ad attuare previsioni che, sia pure con angolazioni settoriali, hanno acceso i riflettori ora su talune tipologie di vittima, accentuando dunque le necessità soggettive di tutela, ora su alcuni modelli di delitto, le cui caratteristiche pongono oggettivamente la persona offesa in condizione di debolezza presunta, meritevole perciò di essere neutralizzata da regole di accertamento processuale ad hoc. 

 

Lorenzo Miazzi
# Il “nuovo” V comma T.U. n. 309/1990: dal reato di quantità al reato di condotta?
www.questionegiustizia.it/ 18 gennaio 2016

 

Inaugurazione anno giudiziario 2016
# Intervento del Primo Presidente della Suprema Corte Giovanni Canzio
# Relazione sull'amministrazione della Giustizia nell'anno 2015 del Primo Presidente Giovanni Canzio

# Intervento del Procuratore Generale Pasquale Ciccolo
www.giustizia.it/ 28 gennaio 2016

 

Carol Ruggiero
# Brevi note a margine della dichiarazione di incostituzionalità della recidiva obbligatoria: una nuova battuta d’arresto per il diritto penale d’autore. Corte Costituzionale, Sentenza 23 luglio 2015, n. 185
www.filodiritto.com/ 21 gennaio 2016

E’ dunque impossibile negare che espressioni tipiche del diritto penale d’autore continuino sopravvivere, spesso a stento, in numerose fattispecie astratte presenti nel nostro ordinamento penale. Tuttavia, dinanzi alla costante riemersione di simili logiche, resta ferma, oggi più che mai, la necessità di arginare definitivamente queste tendenze e di riportare il diritto penale alla sua originaria ispirazione oggettivistica. 

 

Martina Cagossi
# Nuove prospettive per le vittime di reato nel procedimento penale italiano
www.penalecontemporaneo.it/ 19 gennaio 2016
Informazioni dettagliate da fornire alla persona offesa sin dalle prime battute procedimentali e tutela della vittima particolarmente vulnerabile in tutte le fasi del procedimento penale. Sono queste le pietre angolari su cui si è basato il recepimento italiano della Direttiva n. 2012/29/UE. Sulla carta, le novità introdotte dal d.lgs. 212/2015 rafforzano senza dubbio la posizione dell'offeso nell'ambito del rito penale. Occorrerà poi capire se, nella quotidianità degli uffici e delle aule giudiziarie, esse troveranno efficace e corretta attuazione, soprattutto in termini di tempestività e completezza delle informative da fornire, nonché di adeguatezza degli strumenti di protezione da apprestare. 

 

Marco Bouchard
# Prime osservazioni al decreto legislativo sulle vittime di reato
http://questionegiustizia.it/ 14 gennaio 2016
Il d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212 attua la direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. Non vi è dubbio che l'irruzione della vittima nella normativa processualistica altera il tradizionale schema accusatorio che oppone il cittadino accusato alla potestà punitiva dello stato e propone una relazione triadica nella quale anche il giudice diventa sempre più spesso interlocutore per soddisfare esigenze che non si risolvono nel mero giudizio. La direttiva sulle vittime elegge il giudice a garante della vittima non meno di quanto non lo debba essere già dell'accusato.

 

Francesco Palazzo
# Legalità fra law in the books e law in action
www.penalecontemporaneo.it/ 13 Gennaio 2016
1. Due considerazioni preliminari. - 2. I tradimenti legislativi della legalità. - 3. La nozione debole delle legalità fatta propria dalla Corte costituzionale. - 4. Verso la legalità effettuale o in action. - 5. Nuove regole interpretative? - 6. La legalità come certezza soggettiva e l'errore sul precetto. - 7. La legalità come certezza oggettiva e i possibili rimedi all'incertezza. - 8. Segue. Il valore vincolante del precedente.

 

Valeria Bove
# Messa alla prova, a poco più di un anno: quali, ancora, le criticità?
www.penalecontemporaneo.it/ 22 Dicembre 2015
1. A un anno e mezzo dall'introduzione della messa alla prova "per i maggiorenni". - 2. Le finalità dell'istituto. - 3. Analisi delle problematiche giuridiche "nuove" e gli ultimi arresti della Corte. - 3.1. Sul fronte dei limiti oggettivi: circostanze aggravanti e precedente concessione. - 3.2. In fase d'indagine: rilevanza del dissenso del p.m. - 3.3. Dopo l'esercizio dell'azione penale: giudizio immediato e decreto penale di condanna. - 3.4. Irrilevanza della confessione, mediazione ed (in)utilizzabilità delle dichiarazioni sul fatto. - 3.5. Enti (non) convenzionati e copertura assicurativa. - 4. In conclusione.

 

European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT)
# Living space per prisoner in prison establishments: CPT standards
Strasbourg, 15 December 2015
The CPT’s basic minimum standard for personal living space in prison establishments is: | 6m² of living space for a single-occupancy cell + sanitary facility | 4m² of living space per prisoner in a multiple-occupancy cell + fully-partitioned sanitary facility | at least 2m between the walls of the cell | at least 2.5m between the floor and the ceiling of the cell

 

Giulia Alberti
# Non punibilità per particolare tenuità del fatto. Voce per "Il libro dell'anno del diritto Treccani 2016"
www.penalecontemporaneo.it/ 16 Dicembre 2015
1. La ricognizione. - 2. La focalizzazione. - 2.1. Natura giuridica dell'istituto. - 2.2. Ambito di applicazione. - 2.3. Presupposti applicativi: particolare tenuità dell'offesa. - 2.4. (Segue): non abitualità del comportamento. - 2.5. Profili processuali. - 3. I profili problematici. - 3.1. Soglie di punibilità e particolare tenuità dell'offesa. - 3.2. Diritto intertemporale.

 

L’altro diritto ONLUS
# Communication in the case of Torreggiani and Others against Italy (Application No. 43517/09)  # It.
www.altrodiritto.unifi.it/ Dicembre 2015
In fulfilment of the requirements of the pilot judgment (Torreggiani v. Italy), Italy introduced articles 35bis and 35ter in its penitentiary law (Law n. 354/1975), which foresees both a preventive and a restorative remedy for violations of prisoners' rights... The aim of our report is to argue that these remedies are, on the contrary, largely ineffective. This is due, primarily, to the legal drafting and the procedure and implementation system provided for by the law. Secondly, the effectiveness of the said remedies has been deeply affected by the decisions of the Italian Surveillance Courts and, partly, of the Civil Courts too. 

 

Filippo Lombardi
# Delitto di evasione e principio di offensività
www.giurisprudenzapenale.com / 3 dicembre 2015
# Cassazione penale, sez. VI, 4 novembre 2015 (ud. 6 ottobre 2015), n. 44595, Presidente Agrò, Relatore Villoni, P.G. Di Nardo

 

Massimo Ceresa Gastaldo
# Misure di prevenzione e pericolosità sociale: l'incolmabile deficit di legalità della giurisdizione senza fatto
www.penalecontemporaneo.it/ 3 Dicembre 2015
Non è difficile prevedere che il futuro della "giustizia penale preventiva" sarà un futuro di successo. In testa alle classifiche del gradimento politico, l'istituto della prevenzione criminale ha, per definizione, la capacità di generare consenso. Anche se i dati statistici evidenziano risultati, in fondo, non sensazionali. È altrettanto facile immaginare che, nell'investire sull'espansione dell'istituto, il legislatore avrà cura di intervenire anche sul piano delle garanzie. Proprio perché destinato a divenire mezzo ordinario di contrasto dei fenomeni criminali (non solo più di tipo mafioso), un lifting del procedimento servirà ad alimentare l'idea di affidabilità del sistema. Resta il fatto che le limitazioni "preventive" delle libertà - personale, di proprietà, di iniziativa economica - sono quanto di più lontano si possa immaginare dai principi liberali.

 

Alessandro Margara
# La giustizia e il senso di umanità. Antologia di scritti su carcere, opg, droghe e magistratura di sorveglianza (a cura di Franco Corleone)
Fondazione Michelucci Press, 2015

 

Mauro Palma
# The evolution of new penal patterns
www.dirittopenitenziarioecostituzione.it/ VII Annual Conference of the European Penitentiary Training Academies (EPTA) Network, Roma 4 - 6 Novembre 2015)
Responsabilizzante e infantilizzante, indicano due modi di pensare il carcere e di costruire concettualmente la detenzione; due modelli che si confrontano nel panorama detentivo europeo e si riflettono nella vita quotidiana all'interno delle mura. L’adesione all’uno o all’altro determina anche una diversa organizzazione dello spazio detentivo e, conseguentemente, differenti scelte architettoniche e progettuali.

 

Luisa Romano
# L’art. 75-bis del d.P.R. n. 309 del 1990 al vaglio della Corte costituzionale: ovvero della neve e della droga insieme
www.penalecontemporaneo.it/ 30 Ottobre 2015
# Cass., Sez. VI penale, ord. 17 giugno 2015 (dep. 23 settembre 2015), n. 38561, Pres. Conti, Est. Mogini

Viene rimessa al vaglio della Corte costituzionale una tra le più controverse modifiche del Testo unico delle leggi in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope introdotte dalla cd. legge "Fini-Giovanardi", con cui si è previsto un inedito e variegato sistema di misure restrittive della libertà personale e della libertà di movimento nei confronti di diverse categorie di tossicodipendenti ed assuntori di sostanze stupefacenti che, «in relazione alle modalità od alle circostanze dell'uso» di queste ultime, possano rappresentare un «pericolo per la sicurezza pubblica»

 

Claudio Sarzotti
# La riforma dell’ordinamento penitenziario come narrazione giuridica del carcere negli anni della "scoperta" della Costituzione
Questione Giustizia, n. 2, 2015
L’analisi della riforma penitenziaria come prodotto letterario, come racconto di quel che il carcere rappresentava nella  cultura Sessanta e Settanta e immaginazione di quello che avrebbe dovuto essere attraverso l’attuazione dei principi costituzionali. Una narrazione con le sue tecniche, i suoi protagonisti – amministrazione, detenuti, giudici – e i suoi messaggi. Una “storia” del carcere da leggere con attenzione per dare solidità al progetto del futuro.

 

Daniela Vigoni
# Giudicato ed esecuzione penale: confini normativi e frontiere giurisprudenziali
Processo penale e giustizia n. 4 | 2015

Dall’evoluzione del quadro normativo e dai recenti sviluppi giurisprudenziali emerge sempre di più il valore relativo del giudicato: sensibile alle esigenze di salvaguardia dei diritti fondamentali della persona, permeabile alle istanze di giustizia sostanziale e processuale, recessivo rispetto ai tradizionali obiettivi di certezza e di stabilità del decisum. 

 

Domenico Pulitanò
# La cultura giuridica e la fabbrica delle leggi
www.penalecontemporaneo.it/ 28 Ottobre 2015
1. Un contropotere senza potere. - 2. La cura dei principi. - 3. La dimensione politica. - 4. Un dialogo possibile. - 5. Fra tecnica e politica. - 6. La cultura giuridica di fronte alla politica... | Potere decisionale è quello del legislatore (qui ci interessa il legislatore penale): potere (e responsabilità) di assumere, nel rispetto di alcuni vincoli, decisioni di politica del diritto entro un campo di alternative possibili, confrontabili secondo valori non di verità o falsità entro una logica binaria, ma di (maggiore o minore) adeguatezza a determinati scopi e/o a principi di giustizia

 

# Tribunale di sorveglianza di Perugia, Ordinanza su reclamo di detenuto in 41 bis, 27 ottobre 2015 (Colloqui con Garante regionale)

# DAP Circolare n. 3651/6101 del 7 novembre 2013

 

Giuseppe Biondi
# Non punibilità per particolare tenuità del fatto e presunzione di innocenza
www.penalecontemporaneo.it/ 14 Ottobre 2015
Il provvedimento di archiviazione, la sentenza di proscioglimento o assoluzione per non punibilità per particolare tenuità del fatto chiudono il procedimento penale senza una formale dichiarazione di colpevolezza. Tuttavia, questi provvedimenti presuppongono l'accertamento del fatto, la sua illiceità penale e la sua ascrivibilità all'autore e determinano o possono determinare, per legge o in via esegetica, alcuni effetti pregiudizievoli per il prosciolto. Il presente contributo rappresenta una riflessione "ad alta voce" circa la compatibilità della nuova causa di non punibilità con la CEDU, e, precisamente, con il diritto fondamentale alla presunzione di innocenza di cui all'art. 6, § 2, CEDU.

 

Orsetta Giolo
# Oltre la critica. Appunti per una contemporanea teoria femminista del diritto
Diritto e questioni pubbliche, Palermo, 2015

 

Marta Bargis
# I ritocchi alle modifiche in tema di impugnazioni nel testo del d.d.l. n. 798 approvato dalla camera dei Deputati
www.penalecontemporaneo.it/ 19 Ottobre 2015
1. Premessa. - 2. Il nuovo testo dell'art. 581 c.p.p. e un ritocco concernente le modifiche alle disposizioni generali sulle impugnazioni. - 3. I ritocchi alle modifiche in materia di appello. - 4. Un innesto in tema di ricorso per cassazione: il nuovo comma 1-bis dell'art. 608 c.p.p. - 5. I ritocchi alla innovata disciplina della rescissione del giudicato. - 6. Le direttive di delega per la riforma dei giudizi di impugnazione: ritocchi soppressivi.

 

Sost. Proc. Dott. Antonio Rinaudo
# Requisitoria nel procedimento penale contro Erri De Luca
Torino, 21 Settembre 2015

 

Erri De Luca
# Autodifesa
19 ottobre 2015

 

Tribunale di Nola, Giudice per le Indagini Preliminari (Giuseppe Sepe)

# Questione di legittimità costituzionale dell’articolo 309, comma 10, del c. p. p.
Ordinanza 28 maggio 2015 (GU n.42 del 21­10­2015 )
Il G.I.P. ... ha chiesto che la Corte costituzionale voglia dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’articolo 309, comma 10, del codice di procedura penale nella parte in cui prevede che l’ordinanza che dispone una misura coercitiva – diversa dalla custodia in carcere – che abbia perso efficacia non possa essere reiterata salve eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate, per violazione dell’art. 3 della Costituzione, principio di eguaglianza sostanziale, del principio di ragionevolezza, dell’art. 101, comma 2 e dell’art. 104, comma 1, della Costituzione.

 

Gioacchino Romeo
# Allegria di naufragi: dove va la Corte di cassazione? Appunti sparsi a margine dell'Assemblea generale della Corte di cassazione
www.penalecontemporaneo.it/ 12 Ottobre 2015
1. Premessa: l'Assemblea generale della Corte del 24 aprile 1999. - 2. La deliberazione dell'Assemblea. - 2.1. Revisione dell'art. 111 Cost. - 2.2. Abolizione del ricorso per cassazione in materia di archiviazione e personale dell'imputato. - 2.3. Rito scritto come modello. - 2.4. Altre modificazioni. - 2.5. Cestinazione in sede di esame preliminare del ricorso. - 2.6. Utilizzo dei magistrati dell'Ufficio del massimario. - 2.7. Sentenza breve. - 3. Il punto di "non ritorno". - 3.1. Il carico penale della Corte suprema negli ultimi quaranta anni. - 3.2. Rapporti tra cause di non punibilità e inammissibilità. - 4. Questioni a Strasburgo di difficile soluzione. - 4.1. Profili problematici della giurisprudenza delle Sezioni unite. - 4.2. Prospettive giurisprudenziali futuribili. - 5. Conclusioni.

 

Glauco Giostra
# La riforma della riforma penitenziaria: un nuovo approccio ai problemi di sempre
Costituzionalismo.it, Fasc. 2, 2015
Gli Stati generali potranno costituire, quindi, una sorta di “placenta culturale” per la riforma, sensibilizzando l’opinione pubblica, preparandone l’habitat sociale. Precondizione indispensabile, questa, poiché nessuna importante novità legislativa farà mai presa sulla realtà, se prima le ragioni che la ispirano non avranno messo radici nella coscienza civile del Paese.

 

Marco Ruotolo
# Obiettivo carcere: guardando al futuro (con un occhio al passato)
Questione Giustizia, n. 2, 2015
La trama della riforma penitenziaria del 1975 è andata logorandosi. Le ragioni vanno rinvenute in resistenze amministrative, normative penali securitarie e demagogiche, politiche sociali deficitarie. Il coraggio di parte della giurisprudenza (di merito, costituzionale, europea) non è stato assecondato dalla politica. Questo “passato” è la migliore lente per guardare al futuro, nella speranza che il legislatore sappia ritrovare un pensiero lungo sul tempo e sullo spazio della pena e sappia traghettare il carcere verso il modello costituzionale. 

 

Igino Cappelli
# L'altro carcere
Si tratta di uno stralcio dal più ampio Il carcere controriformato, intervento nell’ambito del convegno dal titolo «La realtà del carcere a due anni dalla riforma» promosso da Magistratura democratica e dalla Giunta regionale toscana, nel dicembre 1977, svoltosi a Firenze.
Questione Giustizia 2/2015

 

European Court of Human Rights | Cour Européenne des Droits de l'Homme
# Case of Bouyid v. Belgium
Strasbourg, 28 September 2015
Anche un singolo schiaffo, dato da un agente di polizia ad una persona sottoposta a limitazione della libertà personale - quantunque ascrivibile all'esasperazione del pubblico ufficiale innanzi all'insolenza del soggetto -, può assurgere al rango di trattamento degradante: tale percossa appare, infatti, lesiva della dignità dell'essere umano, giacché coinvolge una parte del corpo che costituisce il centro della personalità dell'individuo e - soprattutto se inferta a chi si trova sottoposto all'altrui controllo - rimarca la posizione d'inferiorità della vittima rispetto al reo.

# Francesca Cancellaro, Diritto Penale Contemporaneo, 23 novembre 2015

 

# Cassazione Penale, Sez. III, 14 settembre 2015 (ud. 23 giugno 2015), n. 36906
Ha rilevanza penale la condotta di chi propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico... La sentenza ha ad oggetto la diffusione di un volantino di promozione elettorale che secondo il giudice d’appello propagandava idee fondate sulla superiorità di una razza rispetto alle altre e sull’odio razziale, facendo ricorso, in particolare, allo slogan “basta usurai -basta stranieri” con sottinteso, ma evi¬dente riferimento a persona di religione ebraica ed esplicito riferimento a persone di nazionalità non comunitaria e, sul retro del volantino, alla rappresentazione grafica esplicativa dello slogan di un’Italia assediata da soggetti di colore dediti allo spaccio di stupefacente, da un Abramo Lincoln attorniato da dollari, da un cinese produttore di merce scadente, da una donna e un bambino Rom sporchi e pronti a depredare e da un soggetto musulmano con una cintura formata da candelotti di dinamite pronti per un attentato terroristico.

 

European Court of Human Rights | Cour Européenne des Droits de l'Homme
# Affaire Khlaifia et autres c. Italie (# in italiano...)
Strasbourg, 1er septembre 2015
Les 16 et 17 septembre 2011 les requérants quittèrent avec d’autres personnes la Tunisie à bord d’embarcations de fortune dans le but de rejoindre les côtes italiennes. Après plusieurs heures de navigation, les embarcations furent interceptées par les garde-côtes italiens, qui les escortèrent jusqu’au port de l’île de Lampedusa. Les requérants furent transférés au Centre d’accueil initial et d’hébergement sis à Contrada Imbriacola... | La Cour... 3. Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention ; 4. Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 2 de la Convention ;  5. Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 4 de la Convention ;  6. Dit, par cinq voix contre deux, qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention du fait des conditions d’accueil des requérants dans le CSPA de Contrada Imbriacola...

 

Fabio Fiorentin
# Tenuità del fatto per i reati tentati. I giudici ampliano la portata della non punibilità estendendola agli illeciti commessi
Il Sole 24 Ore, 3 agosto 2015

L'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto (articolo 131-bis del Codice penale), introdotto dal Dlgs 28/2015, inizia a trovare applicazione nelle aule dei tribunali. Si tratta, per ora, di pochi casi, che rappresentano tuttavia un primo interessante indicatore di quello che potrà costituire, a regime, il campo di operatività del nuovo strumento, concepito per deflazionare il carico della giustizia da una massa di imputazioni "bagatellari" per le quali non appare giustificata - alla luce dei principi di proporzionalità e sussidiarietà della pena - l'inflizione della sanzione penale...

 

Carlo Masieri
# La natura dei rimedi di cui all’art. 35-ter ord. pen. Possibili interpretazioni nel dialogo con alcune recenti decisioni di merito
www.penalecontemporaneo.it, 22 Luglio 2015

# Provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Bologna, ord. 26 novembre 2014
# Trib. Palermo, sez. III civ., ord. 25 marzo 2015
# Trib.Palermo, decr. 6 maggio 2015
# Trib. Torino, decr. 6 maggio 2015

# Trib. Roma, sez. II civ., decr. 30 maggio 2015

 

Unione delle Camere Penali Italiane - Osservatorio Europa
# La proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e sul diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali: quali conseguenze nel sistema processuale italiano e quale il corretto approccio del difensore alla questione?
www.camerepenali.it/ Roma, 20 luglio 2015

 

Domenico Pulitanò

# Paradossi della legalità. Fra Strasburgo, ermeneutica e riserva di legge
www.penalecontemporaneo.it/ 13 Luglio 2015
1. Una sentenza agrodolce. - 2. Ermeneutica versus riserva di legge? - 3. Primato delle leggi o dell'interpretazione? - 4. Prevedibilità della decisione versus scusanti soggettive. - 5. Il gatto di Schroedinger. | Sentenza di sapore agrodolce, è stata definita la sentenza della Corte di Strasburgo sul caso Contrada. La suggestiva metafora invita a una riflessione su che cosa l’agro e il dolce stiano a simbolizzare.

 

Francesco Caprioli
# Prime considerazioni sul proscioglimento per particolare tenuità del fatto
www.penalecontemporaneo.it/ 8 Luglio 2015
Gli artt. 1-5 del d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28 hanno dato attuazione alla direttiva di legge delega contenuta nell'art. 1 comma 1 lett. m della legge 28 aprile 2014, n. 67, che invitava il governo a «esclu­dere la punibilità di condotte sanzionate con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori nel massimo a cinque anni, quando risulti la particolare tenuità dell'offesa e la non abi­tua­lità del comportamento». Nel presente contributo, la riforma viene analizzata nei suoi numerosi aspetti problematici: proiezione funzionale dell'istituto, natura giuridica, presupposti applicativi, risvolti processuali, rapporti con l'azione civile di risarcimento del danno.

 

Giorgio Spangher
# Brevi riflessioni sistematiche sulle misure cautelari dopo la l. n. 47 del 2015
www.penalecontemporaneo.it/ 6 Luglio 2015
Invero, per un verso, si tende a circoscrivere il raggio di operatività dello strumento cautelare, rendendone per un verso più stringenti i presupposti e giustificati i provvedimenti, con il carcere concepito come extrema ratio e comunque confinato in situazioni connotate dalla necessità; per un altro, si punta a fare del riesame uno strumento di stabilità e solidità del provvedimento restrittivo, considerato che è stato disposto inizialmente senza contraddittorio.

 

Giorgio Santacroce
# Funzioni, tempi e risorse della giurisdizione di legittimità
http://www.cortedicassazione.it/ 25 giugno 2015
Oggi siamo qui per evidenziare che si impongono scelte ordinamentali e organizzative drastiche e non più rinviabili, che si ispirino (per usare le parole di un insigne processualista) a una larga dose di “radicalismo illuminista”, e occorre verificare quali possibilità vi siano perché si realizzi un reale cambiamento di rotta del giudizio di legittimità, prendendo atto dell’oggettiva impossibilità di adeguare la risposta di giustizia alla torrentizia massa dei ricorsi che lo sommerge.

# Franco Ippolito, Il funzionamento dela Corte di cassazione: il settore penale, www.cortedicassazione.it/ 25 giugno 2015

 

Fabio Basile
# Le misure di prevenzione dopo il c.d. codice antimafia. Aspetti sostanziali e aspetti procedurali
Giurisprudenza Italiana - Giugno 2015
La prevenzione dei reati e` un compito fondamentale e imprescindibile di ogni societa` organizzata. Come tale compito debba e possa essere svolto, senza sfigurare il volto di uno Stato democratico di diritto, è tuttavia questione di estrema complessità e delicatezza, che impone un difficile equilibrio tra esigenze di garanzia ed esigenze di efficacia.

 

Glauco Giostra, Pasquale Bronzo (eds.) | Rossano Adorno, Alessandro Albano, Marcello Bortolato, Pasquale Bronzo, Pietro Buffa, Silvia Buzzelli, Carmelo Cantone, Lina Caraceni, Stefania Carnevale, Claudia Cesari, Laura Cesaris, Agata Ciavola, Maria Grazia Coppetta, Franco Corleone, Alessandro De Federicis, Massimo De Pascalis, Angela Della Bella, Franco Della Casa, Maria Lucia Di Bitonto, Giovanna Di Rosa, Federico Falzone, Vittorio Fanchiotti, Fabio Fiorentin, Carlo Fiorio, Benedetta Galgani, Marco Gambardella, Maria Gaspari, Maria Pia Giuffrida, Patrizio Gonnella, Stefano Grillo, Anna Maria Marin, Nicola Mazzamuto, Michele Passione, Vania Patanè, Francesco Picozzi, Riccardo Polidoro, Adonella Presutti, Ettore Randazzo, Carlo Renoldi, Paolo Renon, Massimo Ruaro, Marco Ruotolo, Fabrizio Siracusano, Paola Spagnolo, Valerio Spigarelli, Andrea Tassi, Daniela Verrina, Daniele Vicoli
# Carceri: materiali per la riforma (working paper)
www.penalecontemporaneo.it/ 17 giugno 2015
Giuristi ed operatori sono stati chiamati a una sorta di informale istruttoria in vista del prossimo avvio dell'esame nel disegno di legge di iniziativa governativa (n. 2798/C «Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena») presentato alla Camera il 24 dicembre 2014, che contiene (artt. 24 e 26) una delega al Governo per la «risistemazione organica dell'ordinamento penitenziario».

 

Questione Giustizia. Trimestrale promosso da Magistratura democratica
# Al centesimo catenaccio. 40 anni di ordinamento penitenziario
www.questionegiustizia.it/ Giugno 2015
Editoriale di Renato Rordorf | Questione carcere. Un’introduzione di Riccardo De Vito | Le voci di dentro. Il carcere reale. Ripreso dall’interno di Marcello Dell’Anna | Se giudicherai da buon borghese, li condannerai a cinquemila anni più le spese di Ornella Favero | Eppur (non) si muove: la riforma e i suoi esiti. La riforma dell’ordinamento penitenziario come narrazione giuridica del carcere negli anni della “scoperta” della Costituzione di Claudio Sarzotti | Riflessioni su una banale e strisciante controriforma di Pietro Buffa | La riforma penitenziaria e il fallimento del carcere di Franco Corleone | Visioni sul futuro. Quarant’anni di ordinamento penitenziario. Bilanci e prospettive di Carlo Fiorio | Obiettivo carcere: guardando al futuro (con un occhio al passato) di Marco Ruotolo |

 

Luisa Romano
# Sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 75 del d.P.R. n. 309 del 1990, nella parte in cui non annovera la coltivazione finalizzata all'uso personale tra le condotte passibili di mera sanzione amministrativa www.penalecontemporaneo.it/ 11 Giugno 2015
La Corte d'appello di Brescia, con l'ordinanza in epigrafe, riteneva rilevante, ammissibile e non manifestamente infondata «la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni dell'art. 75 D.P.R. n. 309/90, nella parte in cui escludono tra le condotte suscettibili di sola sanzione amministrativa, qualora finalizzate al solo uso personale dello stupefacente, la condotta di coltivazione di piante di cannabis
# Corte d'Appello di Brescia - Prima Sezione Penale - Ordinanza del 10 marzo 2015

 

Carmelo Minnella
# Per la Consulta è illegittima la mancata previsione dell’udienza pubblica per i giudizi dinanzi al Tribunale di Sorveglianza
www.dirittoegiustizia.it/09 Giugno 2015
Gli artt. 666, comma 3, e 678, comma 1, c.p.p. vanno dichiarati costituzionalmente illegittimi, nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento davanti al Tribunale di Sorveglianza nelle materie di sua competenza si svolga nelle forme dell’udienza pubblica.
# Corte Costituzionale, sentenza n. 97/2015; depositata il 5 giugno)

 

Paola Borrelli
# Una prima lettura delle novità della legge 47 del 2015 in tema di misure cautelari personali
www.penalecontemporaneo.it/ 3 Giugno 2015

Se la traccia segnata dall’intervento normativo è quella di una riduzione dell’area dell’intervento cautelare e, in particolare di quello carcerario, ci si augura che la tendenza resti chiara e che la magistratura non si trovi nuovamente a far fronte ad ambigue scelte legislative in tema di intervento repressivo nei confronti della criminalità (spesso sull’onda della volontà di compiacere le istanze punitive provenienti dall’opinione pubblica), che la esporrebbero, ancora una volta, al rischio di accentrare su di sé l’ingrato compito di conciliare imperativi opposti – da una parte quelli di salvaguardia della collettività e dall’altra quelli di tutela della libertà personale.

 

Serena Quattrocolo
# Deflazione e razionalizzazione del sistema: la ricetta della particolare tenuità dell'offesa
Processo penale e giustizia n. 4 | 2015
Ha davvero, questo decreto delegato, scalfito il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, come qualche quotidiano non ha esitato ad affermare? Non è facile rispondere e probabilmente non è nemmeno necessario: forse, in questi ultimi decenni, la nostra giustizia penale ha soltanto percorso il paradigma che qualcuno, autorevolmente, aveva da tempo descritto e analizzato, giungendo, condannata da un'inedia senza precedenti del Parlamento, a ripiegarsi su se stessa. La non curanza verso lo stato della giustizia penale ci ha riportati al punto in cui l'urgenza non è più nel ragionare sui valori autentici dell'obbligatorietà dell'azione penale; l'urgenza, improrogabile, è di ripristinare, nel nostro sistema, il principio di legalità, ripartendo proprio da una legalità dell'azione penale...

 

Massimo Ceresa Gastaldo
# Una singolare antifrasi: i 'nuovi' poteri rescindenti del tribunale della libertà. A proposito dell'interpolazione dell'art. 309, comma 9 c.p.p. ad opera dell'art. 11 l. 16 aprile 2015, n. 47.
www.penalecontemporaneo.it/ 27 Maggio 2015
1. Un intervento sorprendente. - 2. Motivazione cautelare assente o non "autonoma". - 3. Motivazione carente: non specifica, incoerente, puramente assertiva, lacunosa. - 4. Il (preteso) potere sostitutivo del collegio de libertate. - 5. Ma non si voleva "rafforzare l'obbligo di motivazione"? - 6. Quel che ... è rimasto nella penna del legislatore. - 7. Breaking point.

 

United Nations | Commission on Crime Prevention and Criminal Justice
# United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (the Mandela Rules)   #  IT
www.unodc.org/ 21 May 2015

 

J. Richard Couzens, Tricia A. Bigelow
# Proposition 47. “The Safe Neighborhoods and Schools Act”
www.courts.ca.gov/ May 2016

 

Paulo Pinto de Albuquerque
# Life Imprisonment and the European Right to Hope
Rivista Associazione Italiana dei Costituzionalisti, n. 2, 2015
Is the ergastolo compatible with the Convention? We know that the ergastolano may benefit of semilibertà, liberazione anticipata and liberazione condizionale. The Court has assessed it in accordance with the standard of de iure and de facto reducibility of the sentence (vide Scoppola (n. 10249/03, decisionedel8/9/2005: applicant in his sixth year of service of sentence) e Garagin (n. 33209/07, decisione del 29/4/2008). Yet some questions remain: The liberazione condizionale after 26 years of effective service of the penalty is compatible with the resocialization imperative? Is the semilibertà after 21 years of effective service of the penalty compatible with this imperative?

 

Giuliano Serges
L’introduzione dei reati di tortura in Italia ed in Europa quale corollario della tutela «fisica e morale» della persona umana «sottoposta a restrizioni di libertà
Costituzionalismo.it, fasc. 2, 2015

Avant-propos: il carcere, la tortura e la Costituzione; 1. Uno sguardo all’Europa; 1.1. In Francia ed in Belgio; 1.2. Nel Regno Unito ed in Spagna; 1.3. In Germania; 2. Il disegno di legge per la “Introduzione del reato di tortura nel codice penale” in Italia; 3. Qualche spunto di riflessione sulle caratteristiche dei reati di tortura; 3.1. Il problema della definizione di “tortura”; 3.2. Dal “reato di tortura” ai “reati di tortura”; 3.2.1. Reato proprio o reato comune?; 3.2.2. La collocazione sistematica dei reati di tortura; 3.2.3. Il difficile rapporto con le scriminanti; En lieu d’une conclusion: va bene tutto purché si faccia?; Appendice.

 

Annalisa Mangiaracina
La tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p.: vuoti normativi e ricadute applicative
www.penalecontemporaneo.it/ 28 maggio 2015
1. Premessa. - 2. Una nuova archiviazione "in diritto". - 3. Il proscioglimento predibattimentale: un'occasione mancata. - 4. La "tenuità" in sede di giudizio abbreviato: profili di incostituzionalità dell'art. 443 comma 1 c.p.p. - 5. L'applicazione davanti alla Corte di Cassazione e in executivis. - 6. L'art. 131 bis c.p. e il procedimento davanti al giudice di pace.

 

Massimo Vogliotti
# Lo scandalo dell'emeneutica per la penalistica moderna
Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, 44, 2015
1. Lo scandalo dell’ermeneutica... — 2....e le resistenze della comunità penalistica. — 3. Un mondo nuovo. — 3.1. I primi segni di mutamento dello sguardo teorico... — 3.2. ...e la scoperta del diritto penale giurisprudenziale. — 3.3. Le trasformazioni della realtà. — 3.4. La spinta della Corte europea dei diritti dell’uomo. — 3.5. Le aperture della Corte di Cassazione... — 3.6. ...e le chiusure della Corte costituzionale. — 3.7. Problemi nuovi e soluzioni differenti.

 

Massimo Donini
Il delitto riparato. Una disequazione che può trasformare il sistema sanzionatorio
www.penalecontemporaneo.it/ 18 maggio 2015
1. La vecchia ideologia della pena subìta, retrospettiva e reocentrica. – 2. L’incapacità limitatrice della retribuzione passatista, e il pieno di prevenzione generale. – 3. La realtà delle ipotesi di “perdono”, di riparazione e di “non punibilità” disciplinate. – 4. Vetustà e residualità del modello codicistico del rapporto pena-riparazione-risarcimento rispetto a quello delle leggi penali complementari. – 5. L’obbligo del risarcimento, il dovere della pena subìta, la riparazione come onere. – 6. Dalla riparazione come “terzo binario” alla pena agìta post-riparatoria. – 7. La riparazione dell’offesa e del danno come base epistemologica della pena criminale, alternativa alla proporzione, duplicante il male. – 8. Delitto riparato ≤ delitto tentato. – 9. Riparazione e determinatezza. La riduzione complessiva del male per autore e vittima insieme. – 10. Riparazione e laicità. – 11. La riparazione possibile tra processo di cognizione e di esecuzione.

 

Glauco Giostra

L'avvio degli Stati Generali dell'esecuzione penale. Intervista al professor Glauco Giostra, coordinatore del comitato scientifico - a cura di Lorena D'Urso [audio]
www.radioradicale.it/ 15.05.2015

 

Carolina Pasotti
La tutela dei diritti dei detenuti in Italia a due anni dalla sentenza Torreggiani
Università degli Studi di Milano, 2014-2015

 

Marcello Bortolato
La delega per la riforma dell’ordinamento penitenziario
www.associazionemagistrati.it/ 7 maggio 2015
Intervento al convegno “Carceri: materiali per la riforma” - Aula Marconi del Consiglio Nazionale delle Ricerche - Roma.

 

Fabio Fiorentin
Lo spazio ridotto nelle celle dei detenuti non fa scattare i trattamenti inumani e degradanti
Il Sole 24 Ore, 11 maggio 2015
ECHR, Case of Muršić v. Croatia, 12 march 2015

 

Andrea Orlando
# La delega per la riforma dell'ordinamento penitenziario. Intervento introduttivo
www.giustizia.it/ 7 maggio 2015
Le politiche penali sano purtroppo diventate terreno di propaganda politica. Attorno alla pena e al carcere si è acceso uno scontro ideologico che ci ha condotti ad avere uno dei sistemi della pena più costosi d'Europa, quasi 3 miliardi annui, ma al tempo stesso con il più alto tasso di recidiva

 

# Intervento del Ministro della Giustizia Andrea Orlando al 198° anniversario di fondazione del Corpo di Polizia penitenziaria
www.giustizia.it/, 7maggio 2015

Si tratta di ripensare la concezione di un sistema che determina tuttora livelli inaccettabilmente alti di recidiva, che vede l’elevata presenza di persone che richiederebbero interventi di natura medica e psicologica prima ancora che punitiva, che finisce per essere spesso il solo approdo per persone che fuori non hanno ricevuto alcuna attenzione e sono rimaste prede di un reclutamento criminale. 
 

 

Alessandra Concas
# Le origini della legge 26 luglio 1975 n. 354 (Legge sull'Ordinamento Penitenziario)
diritto.it, 8 maggio 2015
Questa legge è il risultato finale di un lungo e faticoso processo di revisione del sistema penitenziario in risposta sia al contesto socio - culturale, sia ai valori emergenti dalla Carta Costituzionale e delle Convenzioni internazionali... Uno dei pilastri portanti della normativa è stata l'introduzione del trattamento penitenziario ispirato ai principi di umanità e dignità della persona, proprio in attuazione della funzione rieducativa enunciata all'articolo 27 comma 3 della Costituzione.

 

Corte di Cassazione - Ufficio del Massimario - Settore penale | red. Vittorio Pazienza
# L. 16 aprile 2015, n. 47. “Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di visita a persone affette da handicap in situazione di gravità”
www.cortedicassazione.it/ Roma, 6 maggio 2015

 

Camera dei Deputati | Vincenza Bruno Bossio e altri
# Proposta di Legge - Modifiche agli articoli 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354...
Presentata il 4 maggio 2015

 

Camera dei Deputati | Orlando, Alfano, Padoan
# Disegno di Legge. Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all’ordinamento penitenziario per l’effettività rieducativa della pena
Presentato il 23 dicembre 2014

 

Alessandra Concas
# Il regime di sorveglianza particolare
www.diritto.it/ 30/04/2015
I presupposti del regime penitenziario della sorveglianza particolare vengono definiti dall'articolo 14 bis dell'Ordinamento Penitenziario, che al comma 1 stabilisce che possono essere sottoposti a regime di sorveglianza per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile anche più volte in misura non superiore a tre mesi, i condannati e gli internati e gli imputati che con i loro comportamenti compromettono la sicurezza ovvero turbano l'ordine negli istituti...

 

Giuseppe Martinico
# Corti costituzionali (o supreme) e 'disobbedienza funzionale'. Critica, dialogo e conflitti nel rapporto fra diritto interno e diritto delle Convenzioni (CEDU e Convenzione americana sui diritti umani)
www.penalecontemporaneo.it/ 28 Aprile 2015

Con la sentenza n. 49/2015 la Corte costituzionale italiana è recentemente tornata sul rapporto fra diritto interno e CEDU. Il seguente contributo cercherà di contestualizzare questa decisione in un quadro più ampio di diritto comparato, grazie alla nozione di “disobbedienza funzionale”.

 

Davide Galliani
# Riflessioni costituzionalistiche sull'ergastolo entro le maglie dello statuto della Corte Penale Internazionale
Rivista AIC Associazione Italiana dei Costituzionalisti, n. 2, 2015
La giustizia penale internazionale assomiglia ad una testa di Giano. Da una parte, legittima una concezione “forte” del diritto penale. Visti i crimini dei quali si deve occupare, obbliga l’interprete a considerarla come una sorta di incubatrice delle pene più severe. Dall’altra parte, è però anche vista come un veicolo per diffondere una maggiore consapevolezza circa l’importanza dei diritti umani, uno strumento per portare pace e riconciliazione in territori devastati da guerre, finanche per documentare storicamente le atrocità. Da questo punto di vista, la giustizia penale internazionale implica una concezione “debole” del diritto penale.

 

Corte di Cassazione - Ufficio del Massimario
# Problematiche processuali riguardanti l’immediata applicazione della “particolare tenuità del fatto”
Roma, 23.04.2015

 

Maria Teresa Stile
# Giudicato penale e overruling giurisprudenziale in bonam partem
Diritto Pubblico Europeo Rassegna online, aprile 2015
1. Premessa. - 2. Sul principio della legge penale più favorevole. - 3. Il caso Scoppola - 4. Il caso Ercolano - 5. Il caso Giannone - 6. Il principio di retroattività in mitius: verso il superamento del principio di intangibilità del giudicato? - 7. La giurisprudenza e la sua funzione di supplenza all’inerzia del legislatore - 8. Prescrizione e legge più favorevole - 9. Overruling: attività interpretativa della giurisprudenza e fenomeno della retroattività in bonam partem. – 10. Considerazioni conclusive

 

Gian Domenico Caiazza
# Il rovescio del diritto - Pillola: Le bufale su Contrada (audio)
www.radioradicale.it/ 18 aprile 2015

Giovanni Fiandaca – Intervista di Nicola Mirenzi
# Dopo il caso Bruno Contrada la politica definisca meglio il concorso esterno in associazione mafiosa
www.huffingtonpost.it/ 14 aprile 2015

 

European Court of Human Rights | Cour Européenne des Droits de l'Homme
# Affaire Contrada c. Italie (n. 3)  # in italiano
Strasbourg 14 avril 2015
La Cour, à l'unanimité, Dit qu’il y a eu violation de l’article 7 de la Convention... 3. Dit a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes: i) 10 000 EUR (dix-mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral...

# The principles that the criminal law may not be applied retroactively and must be foreseeable were not respected in a case involving a charge of aiding and abetting a mafia-type organisation from the outside

 

Corte di Cassazione - Ufficio del Massimario - Settore penale | red. Luigi Barone
# I nuovi rimedi risarcitori previsti dall’art. 35-ter ord. penit. nelle prime applicazioni della giurisprudenza di merito
www.cortedicassazione.it/ Roma, 13 aprile 2015

 

Senato della Repubblica

# Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali

www.senato.it/ 9 aprile 2015

 

European Court of Human Rights | Cour Européenne des Droits de l'Homme
# Affaire Cestaro c. Italie (Requête n.6884/11)  # Traduzione italiana
Strasbourg 7 avril 2015
La Cour, à l'unanimité... 3. Déclare, la requête recevable quant aux griefs tirés de l’article 3 de la Convention ; 4. Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention dans son volet matériel ; 5. Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention dans son volet procédural ;

 

Camera dei Deputati - Documentazione per l'esame dei Progetti di Legge
# Disposizioni urgenti in materia di introduzione del delitto di tortura nell’ordinamento italiano - A.C. 189 e abb.
www.camera.it/ Marzo - Aprile 2015

 

Luigi Barone, Giorgio Fidelbo | Corte di Cassazione

# I nuovi rimedi risarcitori previsti dall’art. 35-ter ord. penit. nelle prime applicazioni della giurisprudenza di merito

www.cortedicassazione.it/ Rel. n. III/01/2015 Roma, 13 aprile 2015

 

Andrea Pugiotto
# Un inedito epitaffio per la pregiudizialità costituzionale
www.forumcostituzionale.it/ 3 aprile 2015

 

Glauco Giostra
# Si schiude un nuovo orizzonte per l’esecuzione penale? Delega penitenziaria e Stati generali: brevi considerazioni a margine
Questione Giustizia 2/2015
Il diktat della Corte europea dei diritti dell’uomo ha generato una stagione di novelle “penitenziarie” approssimative quanto a formulazione tecnica, ma senza dubbio finalizzate al progresso dell’ordinamento. I recenti innesti normativi, tuttavia, non possono essere un punto d’arrivo, ma la premessa di un processo riformatore organico. In questo senso, il disegno di legge delega in materia penitenziaria costituisce un segnale  politico di effettiva volontà di riforma, realizzabile nella misura in cui gli Stati generali dell’esecuzione penale sapranno preparare un adeguato e condiviso terreno sociale.

 

Daniela Chinnici
# I “buchi neri” nella galassia della pena in carcere: ergastolo ostativo e condizioni detentive disumane
Archivio Penale, n. 1, 2015

... Ettore Gallo, estensore della sentenza della Corte costituzionale n. 313 del 1990, che definitivamente valorizza la finalità rieducativa della pena «nel suo contenuto ontologico», ossia «da quan-do nasce, nell'astratta previsione normativa, fino a quando in concreto si estingue», qualificandola come «patrimonio della cultura giuridica europea». La tensione rieducativa, immanente, quindi, deve illuminare la pena già al di qua della dimensione dinamica – ossia della pena eseguita – nel senso che ne deve orientare la fisionomia statica (quindi la sanzione stabilita dal legislatore e inflitta dal giudice), fungendo da raccordo necessario tra pena e principio di colpevolezza e, al contempo, deve indirizzare il sindacato sulla ragionevolez-za della cornice edittale che va commisurata alla finalità rieducativa...

 

Massimo Donini
# Scienza penale e potere politico
Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale, fasc.1, 2015

 

Leonardo Pace
# L’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario tra presunzioni di pericolosità e «governo dell’insicurezza sociale»
Costituzionalismo.it, Fascicolo 2 | 2015
1. L’art. 4-bis ord. pen. fa la sua comparsa e subito cambia forma; 2. Il ridimensionamento dell’art. 4-bis ad opera della Corte costituzionale; 3. L’art. 4-bis cambia volto e... si espande; 4. L’eterno ritorno: Corte costituzionale e legislatore ancora alle prese con l’art. 4-bis; 5. I reati c.d. di prima fascia e l’insostenibilità costituzionale della loro disciplina; 6. I reati di seconda fascia e la compressione dell’ideale rieducativo; 7. A mo’ di conclusione: del perché non aver timore di abbandonare l’art. 4-bis e del perché dover temere la sua permanenza nell’ordinamento...

 

European Court of Human Rights
# Case of Trabelsi v. Belgium (Application n. 140/10)
Strasbourg 4 September 2014 - Final 16/02/2015
The Court held that there had been no concrete assurance that Mr Trabelsi would be spared an irreducible life sentence. Furthermore, despite possibilities to reduce the sentence, the Court reiterated its judgment in Othman (Abu Qatada) v. UK (no.8139/09) by stating that no procedure amounting to a mechanism for reviewing such sentences for the purposes of Article 3 was apparent in US legislation. Thus, the life imprisonment to which Mr Trabelsi might be sentenced could not be described as reducible, meaning that his extradition to the United States had amounted to a violation of Article 3...

 

European Court of Human Rights
# Affaire Cestaro c. Italie
Strasbourg, 7 April 2015

 

Veronica Manca
# L'Italia post-Torreggiani come modello nella sentenza pilota della Corte EDU Varga c. Ungheria
www.penalecontemporaneo.it/ 1 Aprile 2015

Francesca Cancellaro
# Carceri sovraffollate, prosegue il filone Torreggiani: è il turno dell'Ungheria
www.penalecontemporaneo.it/ 1 Aprile 2015

European Court of Human Right, second section, Case of Varga and Others v. Hungary, 10 March 2015

 

Gian Luigi Gatta
# Non punibilità per particolare tenuità del fatto: le linee-guida della Procura di Lanciano
www.penalecontemporaneo.it/ 3 Aprile 2015

 

Filippo Giunchedi
# Esecuzione e modalità di espiazione della pena
www.archiviopenale.it/ n. 1, 2015
Il legal reasoning del legislatore nel precario equilibrio tra canoni costituzionali e interventi per spot. – 2. Dalle “carceri speciali” ai “detenuti specializzati”. Un tracciato storico sintomatico della volontà di arginare la pericolosità sociale. – 3. Le limitazioni ai benefici penitenziari: l’art. 4 bis ord. penit. “pivot” della legislazione dell’emergenza. – 4. La “punta dell’iceberg”: il regime carcerario differenziato previsto dall’art. 41 bis, co. 2, ord. penit. – 5. Il circuito di “alta sorveglianza”: in balìa dell’Amministrazione penitenziaria.

 

Giulio Illuminati
# Le ultime riforme del processo penale: una prima risposta all'Europa
www.penalecontemporaneo.it/ 26 Marzo 2015
Testo riveduto della relazione tenuta al convegno internazionale "Forum procesalista"(Università di Salamanca, 20 novembre 2014)... 1. La giustizia penale italiana soffre di due principali problemi, in parte connessi fra loro: l’eccessiva durata del processo e il sovraffollamento carcerario. L’Italia è sotto osservazione del Consiglio d’Europa per entrambi i motivi. Nel processo penale, il collegamento fra sovraffollamento ed eccessiva durata si apprezza facilmente ove si consideri che circa il quaranta per cento dei detenuti si trova in stato di custodia cautelare, non essendo ancora intervenuta una condanna definitiva.

 

Corte Costituzionale,
# Sentenza n. 45/2015 - Deposito del 25/03/2015
Sull'incapace eternamente giudicabile

2013: Il tema degli “eternamente giudicabili” torna davanti alla Corte Costituzionale

 

Martina Cagossi
# L'ordine di protezione europeo fa il suo ingresso nell'ordinamento italiano
www.penalecontemporaneo.it/ 23 Marzo 2015

Decreto legislativo 11 febbraio 2015, n. 9 (Attuazione della direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011 sull'ordine di protezione europeo)

 

Jess Bravin, # Two Supreme Court Justices Say Criminal-Justice System Isn’t Working. Justice Breyer says mandatory minimum sentences are “a terrible idea”, www.wsj.com/ March 24, 2015

Nicole Flatow, # Supreme Court Justices Blast The Corrections System, http://thinkprogress.org/ March 24, 2015

# Gian Luigi Gatta, www.penalecontemporaneo.it/ 25 marzo 2015

 

Ufficio di Sorveglianza di Padova | Dott. Marcello Bortolaro
# Questione di legittimità costituzionale su rimedio compensativo nei confronti di condannato alla pena dell’ergastolo
Padova, 20 marzo 2015

 

Agata Ciavola
# Alcune considerazioni sulla nuova disciplina del processo in assenza e nei confronti degli irreperibili. Tante ombre e qualche luce
www.penalecontemporaneo.it/ 20 Marzo 2015
La riforma del rito contumaciale introdotta con l. 17 maggio 2014, n. 67 rappresenta l'ultima risposta in termini di tempo alle pressioni esercitate dai giudici europei. Ma si tratta di una risposta ancora una volta deludente. Le soluzioni in alcuni casi sono incoerenti, in altri insoddisfacenti, evidenziando come si sia in presenza di un'ennesima occasione perduta...

 

Marco Ruotolo
# La detenzione e i diritti dei detenuti come tema costituzionalistico
www.costituzionalismo.it/ Fasc. 2, 2015
Bisognerebbe interrogarsi sulle conseguenze di politiche securitarie troppo spesso demagogiche, volte a colpire più che i reati precise tipologie di “autori” degli stessi (recidivi, anche se per reati di relativo allarme sociale, tossicodipendenti, immigrati), sintomatiche del fallimento di (se non della rinuncia a) politiche sociali “inclusive”. Da sempre a “meno Stato sociale” ha corrisposto “più Stato poliziesco e penale”...

 

Luigi Manconi
# Il carcere va abolito
www.internazionale.it/ 17 marzo 2015
Se non esiste la pena di morte, esiste la morte per pena. Nel corso del 2014, i suicidi sono stati 44, e 88 i decessi per “cause naturali”; nei primi mesi del 2015, nove i suicidi e nove i morti per altre ragioni. Proprio per questo occorre pensare (e finalmente realizzare) il superamento del regime carcere. Anche se nella mentalità collettiva non è immaginabile una pena che prescinda dalla reclusione, non è sempre stato così.

 

Laboratorio Permanente di Diritto Penale - Di.P.La.P
# Sistema penale e tutela delle vittime tra diritto e giustizia.
22 maggio 2015, Università “Mediterranea” di Reggio Calabria | Call for papers
http://labdirpen.wix.com/ marzo 2015

 

Consiglio di Stato
# Sentenza n. 1137 /2015
C. C. 8 gennaio 2015 - Dep. 6 marzo 2015

Vero è infatti che dall’entrata in vigore del DPCM dell’agosto 2008 la documentazione sanitaria riguardante lo stato di salute dei detenuti è formata dalle Asl, ma nulla vieta che i documenti sanitari in questione siano detenuti e conservati presso la struttura carceraria presso cui l’appellato è stato ristretto... Legittimamente e correttamente la domanda di accesso è stata rivolta dall’interessato alla Casa Circondariale, quale Amministrazione che conserva i documenti, ed è sempre la stessa Casa Circondariale che deve puntualmente evadere l’istanza de qua.

 

European Court of Human Rights | Cour Européenne des Droits de l'Homme
# Case of Muršić v. Croatia # Press Release
Strasbourg, 12 March 2015

 

Daniela Ranalli
# L’ergastolo nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. Tra astratto "diritto alla speranza" e concreto accesso alla liberazione condizionale
Rassegna penitenziaria e criminologica – n. 1-2015

 

 

Roberto Braccialini (Giudice del Tribunale di Genova)
# Art. 35 ter.3 Ordinamento Penitenziario: risarcimento o tassa fissa?
www.questionegiustizia.it/ 11 marzo 2015

Siamo, a mio giudizio, a cavallo tra il quarto e quinto movimento della Sinfonia pastorale di Beethoven, quando sta finendo la festa dei villici (per lo scampato pericolo a Strasburgo) e sullo sfondo si colgono le prime avvisaglie di un'incombente temporale, che potrebbe essere rappresentato da una serie di ordinanze di rimessione alla Corte Costituzionale sul nuovo assetto risarcitorio giornaliero a valore fisso introdotto dal nuovo art. 35ter.3.

 

Eleonora Montani

# La liberazione anticipata speciale 'integrativa' destinata ai condannati per i delitti di cui all’art. 4 bis o.p. al vaglio della Cassazione

www.penalecontemporaneo.it/ 4 Marzo 2015

Osservazioni a margine di Cass.

# Cass. pen., Sez. I, sent. 22 dicembre 2014 (dep. 30 dicembre 2014) n. 53781, Pres. Siotto, Rel. Cassano.

# Cass. pen., Sez. I, sent. 19 dicembre 2014 (dep. 22 gennaio 2015) n. 3130, Pres. Cortese, Rel. Di Tommasi.

 

Dario Evangelista
# Carceri, trattamenti inumani e degradanti: le prime pronunce della Cedu
Altalex, 26 febbraio 2015

Il percorso per la risoluzione dei problemi in materia di istituti detentivi in Italia, in conclusione, rimane ancora difficile e complesso, tanto è vero che la stessa Corte di Strasburgo si è riservata “la possibilità di esaminare la coerenza della giurisprudenza dei giudici interni con la propria giurisprudenza nonché l’effettività teorica e pratica dei ricorsi”[27]; ma è altrettanto vero che le recenti novità legislative costituiscono un significativo passo in avanti nella tutela effettiva dei diritti umani nei confronti di soggetti in regime di detenzione.

 

Commissione Palazzo
# Proposta di modifica dell'art. 4-bis, co. 1-bis, l. 26 luglio 1975, n. 354 e dell'art. 2, co. 1 d.l. 13 maggio 1991, n.152, conv. in l. 12 luglio 1991, n. 203
www.penalecontemporaneo.it/ 19 Febbraio 2014
Proposta tesa alla revisione della preclusione assoluta all'accesso ai benefici penitenziari da parte dei soggetti autori di reati di cui all'art. 4-bis, comma 1, dell'ord. penit. per il solo fatto della loro mancata "collaborazione" ... Obiettivo è il superamento del regime costituito dal c.d. ergastolo ostativo per «trasformare l'attuale presunzione di non rieducatività in assenza di collaborazione da assoluta in relativa».

 

Suprema Corte di Cassazione – sezione I
# Sentenza 19 febbraio 2015, n. 7654
Seppur condivisibile il riconoscimento di poteri discrezionali all’amministrazione penitenziaria circa l’individuazione delle ragioni di sicurezza idonee ad impedire il colloquio visivo tra familiari detenuti, di cui uno al regime differenziato, occorre considerare i diritti personali che verrebbero limitati oltremisura e, quindi, valutare la possibilità di rimedi volti a contemperare queste opposte esigenze, quale, ad esempio, l’utilizzo della videoconferenza.

 

European Court of Human Rights | Cour Européenne des Droits de l'Homme
# Case-Law References of Judgments, Advisory Opinions and Published Decisions
http://www.echr.coe.int/ Updated untile: 12 February 2015

 

Francesco Palazzo
# Fatti e buone intenzioni. A proposito della riforma delle sanzioni penali
www.penalecontemporaneo.it/ 10 Febbraio 2015

In fondo, l'idea di «elaborare proposte di interventi in tema di sistema sanzionatorio penale» superava quella inveterata logica emergenziale, peraltro del tutto plausibile nelle instabili condizioni delle nostre perenni emergenze, di provvedere sui più caldi fronti processuale ovvero esecutivo-penitenziario, spesso con riforme non solo puntiformi ma addirittura "aritmetiche", che con lo spostamento di una soglia numerica sono però capaci di produrre - si direbbe "a buon mercato" - risultati indubbiamente consistenti.

# Commissione Palazzo, Schema per la redazione di principi e criteri direttivi di delega legislativa in materia di riforma del sistema sanzionatorio penale

 

Tribunale di Sorveglianza di Firenze
# Ordinanza del 10 febbraio 2015
www.conams.it/

Deve, preliminarmente, darsi conto che, a seguito della sentenza emessa dalla Corte Costituzionale in data 24 settembre – 22 ottobre 2014, n. 239, è stata dichiarata “ l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 bis, comma 1, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui non esclude dal divieto di concessione dei benefici penitenziari, da esso stabilito, la misura della detenzione domiciliare prevista dall’art. 47 –ter, comma 1, lettere a) e b), della medesima legge, ferma restando la condizione dell’insussistenza di un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti”.

 

Gianluca Varraso
# Verso una riforma della giustizia penale? Dubbi e speranze
Processo penale e giustizia n. 1 | 2015

 

Gianfederico Cecanese
# Ancora dubbi irrisolti in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti
Archivio Penale, n. 1, 2015

 

Simone Marani
# Condizioni di detenzione: reclamo va proposto al Tribunale di sorveglianza. Nota a Cassazione penale , sez. I, sentenza 08.01.2015 n° 315
Altalex, 2 febbraio 2015

 

 Alessandro Albano, Francesco Picozzi
# Contrasti giurisprudenziali in materia di (misurazione dello) spazio detentivo minimo: lo stato dell'arte
Archivio Penale, n. 1, 2015

1. Una questione negletta. – 2. L’esiguità dello spazio detentivo come trattamento inumanoo degradante nella giurisprudenza convenzionale. – 3. Il sovraffollamento carcerario italiano dinanzi alla Corte e.d.u. – 4. Il problema dei criteri di calcolo dello spazio detentivo. – 4.1. La mancanza di un'indicazione univoca nella giurisprudenza sovranazionale. – 5. Breve rassegna delle posizioni emerse nell’ordinamento nazionale. – 5.1. La tesi del calcolo al lordo del mobilio. – 5.2. Le tesi che attribuiscono negativo rilievo alla presenza di mobili. – 5.3. La questione giuridica relativa all’area dei servizi igienici. – 5.4. L’impostazione che, a determinate condizioni, considera derogabile la soglia minima dei 3 mq.

 

CSM Consiglio Superiore della Magistratura
# Proposte per una nuova penalità. I lavori della Commissione mista per lo studio dei problemi della magistratura di sorveglianza dal 2013 al 2014
Quaderni del Consiglio Superiore della Magistratura - Numero 163, Anno 2015

La sentenza Torreggiani segna invero il punto di non ritorno nella dinamica dei rapporti tra giurisdizione e amministrazione in materia penitenziaria. Ora la ricerca, nella prassi, nei comportamenti, nella formazione dei rappresentanti di questi soggetti istituzionali, di un riconoscimento reciproco adeguato sembra la via maestra. Le considerazioni di politica ordinamentale e lo sconfessamento del teorema del minor valore di questa invece indispensabile funzione giurisdizionale, che deve riappropriarsi del primario spazio che le compete nella giurisdizione penale, paiono conclusivamente il miglior contributo che la Commissione Mista possa lasciare. La magistratura di sorveglianza è ancora alla ricerca di una sua identità netta e convinta nei rapporti con i principi generali dell’ordinamento.

 

Giovanni Maria Flick
# I paradossi del carcere
Rassegna penitenziaria e criminologica – n. 1-2015
Nonostante la riforma, nonostante l’evoluzione, nonostante gli sforzi di umanizzazione, qualcuno ha parlato, con riferimento alla riforma del ’75, di “riforma tradita”: io credo in effetti che in materia di carcere siamo molto, molto lontani dall’attuazione della Costituzione. Siccome credo profondamente nella Costituzione (nonostante si parli tanto di riscriverla, mentre bisognerebbe prima di tutto rileggerla!), condurrò l’analisi dei “paradossi” di cui vorrei parlare confrontando la realtà carceraria con le indicazioni della Costituzione.

 

Andrea Pugiotto
# Liberazione anticipata speciale e reati ostativi: problemi e soluzioni costituzionalmente orientate
www.penalecontemporaneo.it/ 30 Gennaio 2015

1. Una babele giurisprudenziale. – 2. L’originaria disciplina della liberazione anticipata speciale. – 3. Le sue buone ragioni: l’argomento della genesi dottrinale della proposta. – 4. Segue: l’argomento della «perfetta analogia» tra liberazione anticipata ordinaria e speciale – 5. Segue: l’argomento della finalità deflativa. – 6. Segue: l’argomento della finalità compensativa. – 7. Il perché delle modifiche apportate in sede di conversione. – 8. Liberazione anticipata speciale e situazioni successive (alla legge di conversione). – 9. Liberazione anticipata speciale e situazioni concomitanti (alla vigenza del decreto legge). – 10. La peculiarità della vicenda: la liberazione anticipata speciale tra decretazione d’urgenza e conversione parziale. – 11. Segue: una vicenda emendativa dilemmatica. – 12. Ancora sulle situazioni concomitanti: liberazione anticipata speciale e divieto di retroattività della norma penale sfavorevole. – 13. Vademecum per i giudici di sorveglianza.

 

Giuseppe Tabasco
# La sospensione del procedimento con messa alla prova degli imputati adulti
Archivio Penale, n. 1, 2015
1. La genesi e l’inquadramento dell’istituto – 2. Le condizioni oggettive e soggettive per l’applicazione della misura – 3. I tempi e le forme della richiesta – 4. I presupposti della messa alla prova – 5. I contenuti del programma di trattamento – 6. Ulteriori contenuti dell’ordinanza che dispone la messa alla prova – 7. L’esecuzione dell’ordinanza che dispone la messa alla prova – 8. La revoca della messa alla prova – 9. Le forme di controllo dei provvedimenti – 10. L’esito della prova – 11. Questioni di diritto intertemporale

 

Francesco Maisto (Presidente Tribunale di Sorveglianza di Bologna)
# Profili processuali dei rimedi risarcitori ai sensi dell'art. 35 ter ord pen e casistica
www.questionegiustizia.it/ gennaio 2015

Tutti o quasi i detenuti si vivono come vittime della giustizia a vario titolo, per la lentezza dei processi, per il rigore sanzionatorio contemplato da Leggi recentemente dichiarate parzialmente incostituzionali e per le illegali condizioni di detenzione sanzionate in modo conclamato a vari livelli istituzionali. Questa novella rappresenta un’occasione formidabile per la magistratura di sorveglianza per ridurre la vittimizzazione tutelando diritti... anche questa particolare Giurisdizione ha carattere e funzione rieducativa nella misura in cui la legalità e a tutela dei diritti vengono affermate come primo scrutinio della rieducazione della pena sancita dalla nostra Costituzione.

 

Giovanni Canzio, Presidente della Corte di Appello di Milano
# Relazione sull’amministrazione della giustizia nel Distretto della Corte di Appello di Milano
# Testo dell'intervento svolto dal Presidente della Corte d'Appello nell'Assemblea Generale del 24 gennaio 2015
# Diapositive | www.corteappellomilano.it/ 24 gennaio 2015

# Intervento orale del Procuratore Generale dr. Marcello Maddalena in occasione della cerimonia inaugurale Anno Giudiziario 2015 | - www.distretto.torino.giustizia.it/ 24 gennaio 2015

 

Giorgio Santacroce | Corte Suprema di Casszione
# Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2014
Roma, 23 gennaio 2015

Gianfranco Ciani | Procuratore Generale della Corte di Cassazione
# Intervento nell’Assemblea generale della Corte sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2014
Roma, 23 gennaio 2015

# Intervento del ministro Andrea Orlando alla Corte Suprema di Cassazione, Roma 23 gennaio 2015

# Dap - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Inaugurazione dell'anno giudiziario 2015

# Relazione del Ministero sull'amministrazione della Giustizia nell'anno 2014

 

Andrea Longo
# La Corte di cassazione apre le porte di Palazzo della Consulta alla recidiva obbligatoria
# (Cass. pen. Sez. V, ord. 10-09-2014, n. 37443)
Associazione Italiana dei Costituzionalisti, Gennaio 2015
La recidiva in sé possiede una natura certamente complessa: essa assolve tanto a funzioni special-preventive tanto a funzioni general-preventive. È possibile affermare che il legislatore, nell’esercizio della propria discrezionalità, non possa porre norme nelle quali tale seconda funzione sia giudicata prevalente e, dunque, applicata tramite un automatismo? La Corte costituzionale dovrà bilanciare tale discrezionalità con i principi di colpevolezza, di offensività del reato e di proporzionalità della pena.

 

Corte Suprema di Cassazione - Ufficio del Massimario |  Luigi Barone, Matilde Brancaccio, Assunta Cocomello, Francesca Costantini, Luigi Cuomo, Alessandro D’Andrea, Maria Meloni, Pietro Molino, Vittorio Pazienza,
Valeria Piccone, Piero Silvestri, Roberta Zizanovich, Antonio Corbo (coordinatore), Giorgio Fidelbo (vice direttore),
Giuseppe Maria Berruti (direttore)

# Rassegna della giurisprudenza di legittimità. Gli orientamenti delle Sezioni Penali. Anno 2014
www.cortedicassazione.it/ Roma, Gennaio 2015

 

Glauco Giostra
# Un pregiudizio "grave e attuale"? A proposito delle prime applicazioni del nuovo art. 35-ter ord.penit.
www.penalecontemporaneo.it/ 24 Gennaio 2015
Una profonda faglia percorre la prima giurisprudenza riguardante l'art. 35-ter ord. penit.. Si pone ora il problema dell'individuazione del giudice competente a decidere sulla richiesta del detenuto che invoca un risarcimento per l'inumano trattamento subìto, ancorché non più attuale...

 

Emilio Santoro
# Contra CSM: parlare a nuora perché suocera intenda
www.penalecontemporaneo.it/ 22 Gennaio 2015

Pedanti osservazioni sulla competenza dei magistrati di sorveglianza a riconoscere l'indennizzo ex art. 35-ter per la detenzione inumana e degradante... 1. Introduzione. - 2. Piano dell'interpretazione letterale. - 3. Ratio della ripartizione di competenza prevista dall'art. 35-ter. - 4. L'interpretazione della CEDU del rimedio compensativo fornito dall'art. 35-ter: la "sentenza Stella". - 5. Che vuol dire "pregiudizio attuale"? - 6. Azione civile ricorso effettivo?

# Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 16 settembre 2014 - Ricorso n. 49169/09 - Gennaro Stella c. Italia

 

Lina Matarrese, Stefano Zirulia
# Il Governo presenta alla Camera un articolato pacchetto di riforme del codice penale, del codice di procedura penale e dell’ordinamento penitenziario
www.penalecontemporaneo.it, 16 gennaio 2015
Disegno di legge presentato dal Governo il 23 dicembre 2014 alla Camera dei Deputati recante
# «Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto al fenomeno corruttivo, oltre che all’ordinamento penitenziario per l’effettività rieducativa della pena».

 

Corte di Cassazione - Quarta Sezione Penale (Pres. Gaetanino Zecca)
# Sentenza 50379/2014 [Dep. 2 dicembre 2014]
# Patrizia Maciocchi, Immigrazione: no all'espulsione per traffico di droga in presenza di figli piccoli, Il Sole 24 Ore, 3 dicembre 2014

 

Giuseppe Riccardi
# Giudicato penale e 'incostituzionalità' della pena
www.penalecontemporaneo.it/ 26 Gennaio 2015

1. Il "mito del giudicato" tra vischiosità culturali ed erosioni costituzionali. - 2. Declaratoria di illegittimità costituzionale della normativa sugli stupefacenti e giudicato. - 3. La tendenziale "flessibilizzazione" del giudicato nella recente giurisprudenza. - 4. Incostituzionalità della norma vs. caducazione della norma incriminatrice. - 5. La duplice dimensione del giudicato penale. - 6. La c.d. rideterminazione in executivis nella giurisprudenza. - 6.1. Rideterminazione e illegalità della pena in astratto e in concreto. - 6.2. Rideterminazione e patteggiamento. - 7. I limiti del potere di "rideterminazione" del giudice dell'esecuzione. - 8. Lo "strumento processuale" per la rideterminazione.

 

Servizio Studi del Senato
# Disegno di legge n. 1232-B: "Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. Modifiche all'ordinamento penitenziario in materia di visita a persone affette da handicap grave"
www.senato.it/ Nota Breve - N. 43 - gennaio 2015

 

Camera dei Deputati
# Disegno di Legge n. 2798 (Orlando, Alfano, Padoan)
www.camera.it/ presentato il 23 dicembre 2014
Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all’ordinamento penitenziario per l’effettività rieducativa della pena.

 

Antonio Di Tullio D'Elisiis
# Sovraffollamento carcerario in Italia e rimedi risarcitori: interviene la Cedu
www.altalex.com/ Articolo 28.11.2014

 

Valeria Bove
# L’istituto della messa alla prova “per gli adulti”: indicazioni operative per il giudice e provvedimenti adottabili
www.penalecontemporaneo.it/ 27 Novembre 2014
1. Introduzione: un vademecum rivolto ai giudici del Tribunale di Napoli. - 2. L'avvio del procedimento: la proposizione della richiesta. - 3. I provvedimenti adottabili dal giudice a seguito della richiesta. - 3.1. L'ordinanza d'inammissibilità per carenza dei requisiti sostanziali. - 3.2. L'ordinanza d'inammissibilità per carenza dei requisiti formali. - 4. La decisione. - 4.1. L'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova. - 4.2. Il verbale di messa alla prova. - 4.3. L'ordinanza di rigetto. - 5. L'esito positivo della prova: la sentenza. - 6. Il contenuto dell'ordinanza in caso di esito negativo della prova. - 7. La revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento. - 8. Allegati. - 9. Allegato A (ordinanza d'inammissibilità). - 10. Allegato B (ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova). - 11. Allegato C (verbale di messa alla prova). - 12. Allegato D (ordinanza di rigetto). - 13. Allegato E (dispositivo di sentenza). - 14. Allegato F (ordinanza dichiarativa dell'esito negativo della prova). - 15. Allegato G (revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento).

 

Irene Manca
# Le Sezioni Unite negano la retroattività della nuova normativa in materia di stupefacenti ove esaurita la fase cautelare [Cassazione, Sezioni Unite Penali, sentenza n. 44895/2014 - dep. 28 ottobre 2014]
www.penalecontemporaneo.it/ 26 Novembre 2014

 

European Court of Human Rights - Cour Européenne des Droits de l'Homme
# Affaire Vasilescu c. Belgique - Requête no 64682/12
Strasbourg 25 novembre 2014

# Francesca Cancellaro, Da Roma a Bruxelles: la Corte EDU applica i principi della sentenza Torreggiani anche alle condizioni di detenzione in Belgio, www.penalecontemporaneo.it/ 9 Dicembre 2014

 

Francesco Iacoviello
# Tra diritto e giustizia il giudice deve scegliere il diritto | Schema della requisitoria pronunciata avanti alla Sezione I penale della Corte di cassazione nel processo Eternit - 19 novembre 2014
www.penalecontemporaneo.it/ 21 novembre 2014
... ma ci sono dei momenti in cui diritto e giustizia vanno da parti opposte | è naturale che le parti offese scelgano la strada della giustizia | ma quando il giudice è posto di fronte alla scelta drammatica tra diritto e giustizia | non ha alternativa. | E’ un giudice sottoposto alla legge | tra diritto e giustizia deve scegliere | il diritto

# Carlo Federico Grosso, E la Corte poteva decidere diversamente, La Stampa 21 novembre 2014

# Giandomenico Caiazza, Eternit, un processo nato morto, Radio Radicale, 22 novembre 2014 (audio)

 

Antonio Ruggeri
# Fatti “interposti” nei giudizi di costituzionalità, sacrifici insostenibili imposti ai diritti fondamentali in tempi di crisi economica, tecniche decisorie a salvaguardia dell’etica pubblica repubblicana
www.giurcost.org/ Consulta on line - Periodico Telematico - 2014
Intervento alle Giornate italo-spagnolo-brasiliane di Diritto costituzionale su Nas fronteiras do direito: sustentabilidade e desenvolvimento, Foz do Iguaçu (Brasile), 23-24 ottobre 2014 La misura della “sostenibilità” dei sacrifici imposti ai diritti dalla crisi (e, in genere, da contingenze per essi non benigne) richiede dunque di essere messa a fuoco, sì, alla luce di ragioni di contesto, del “fatto” nella sua complessiva conformazione, ma alla sola condizione che quest’ultimo si renda compatibile coi valori fondamentali positivizzati, a partire da quel valore della dignità senza la cui effettiva salvaguardia non ha pratico senso un ordinamento che aspiri ad avere come proprio cuore pulsante la centralità della persona umana.

 

Benedetta Bertolini
# Esistono autentiche forme di 'diversione' nell'ordinamento processuale italiano? Primi spunti per una riflessione
www.penalecontemporaneo.it/ 18 novembre 2014
1. Paradigmi della diversione in generale. - 2. L'esempio della diversione in Austria. - 3. Figure assimilabili alla diversione nell'ordinamento italiano. - 3.1. Istituti di giustizia minorile. - 3.2. La messa alla prova per adulti. - 4. Considerazioni finali.

 

Agostino De Caro
# Processo in absentia e sospensione. Una primissima lettura della legge n. 67 del 2014
www.archiviopenale.it/ Fascicolo n. 3 – Settembre-Dicembre 2014

 

CONAMS Coordinamento Nazionale Magistrati Sorveglianza

# Lettera al Ministro della Giustizia sullo stato di attuazione della legge 117/2014 (rimedi risarcitori ai detenuti)
www.conams.it/ 13 novembre 2014

 

# Art.35 ter OP (rimedi risarcitori)

# UDS Sassari 18 novembre 2014
# UDS Padova 13 novembre 2014
# UDS Venezia 12 novembre 2014
# UDS Verona 12 novembre 2014
# UDS Spoleto 14 ottobre 2014
# UDS Genova 10 ottobre 2014
# UDS Padova 25 settembre 2014

# UDS Vercelli 24 settembre 2014

 

Stefano Fiore
# Maneggiare con cautela. Per un uso consapevole dei limiti normativi all’uso della custodia in carcere (ancora a proposito dell’art. 275 co. 2 bis c.p.p.)
www.penalecontemporaneo.it/ 10 novembre 2014
Nel presente contributo l'attenzione viene in particolare rivolta all'analisi dei rischi che possono scaturire da una indebita confusione tra il piano della misure cautelari e quello della pena. Nonostante in questo caso la finalità sia quella, del tutto condivisibile, di limitare l'uso e possibilmente impedire l'abuso della custodia cautelare in carcere, la strada scelta dal legislatore e la modalità tecnica adottata sembrano infatti in grado di generare effetti distorsivi,

 

Luca Masera
# Ridotto da 18 a 3 mesi il periodo massimo di trattenimento in un CIE: la libertà dei migranti irregolari non è più una bagattella?
www.penalecontemporaneo.it/ 10 Novembre 2014
Lo scorso 21 ottobre, la Camera ha approvato in via definitiva la Legge europea 2013 bis, che all'art. 3 contiene una riforma in tema di detenzione amministrativa per gli stranieri irregolari... Per la prima volta, da quando nel 1998 il Testo unico sull'immigrazione ha introdotto anche nel nostro ordinamento l'istituto della detenzione amministrativa per gli stranieri, il legislatore è intervenuto non per aumentare i limiti massimi della detenzione nei Centri di identificazione ed espulsione ma per ridurli, ed in maniera assai significativa. Con la riforma qui in commento si passa da un massimo di 18 mesi, introdotto nel 2011, ad un termine improrogabile di 3 mesi, o addirittura di soli 30 giorni, quando l'espellendo abbia già trascorso almeno 3 mesi in carcere

 

Marcello Bortolato (intervista - audio)
# La legge sui rimedi compensativi ai detenuti e la mancata nomina del direttore del DAP
www.radioradicale.it/ 9 novembre 2014

 

Gian Domenico Caiazza (audio)
# La sentenza Cucchi
www.radioradicale.it/ 8 novembre 2014

 

Giovanni Maria Flick
# Elogio della dignità (Se non ora, quando?)
www.rivistaaic.it/ 21 novembre 2014

 

Adriano Martufi
# La Corte EDU dichiara irricevibili i ricorsi presentati dai detenuti italiani per violazione dell'art. 3 CEDU senza il previo esperimento dei rimedi ad hoc introdotti dal legislatore italiano per fronteggiare il sovraffollamento
www.penalecontemporaneo.it/ 7 novembre 2014
Con due distinte decisioni del 25 settembre 2014, la Corte europea dei diritti dell'Uomo (Corte EDU) ha dichiarato irricevibili una serie di ricorsi sollevati per violazione dell'art. 3 CEDU da alcuni detenuti ristretti nelle carceri italiane. I ricorrenti (dieci cittadini italiani e uno ucraino nel primo caso; sei albanesi e due serbi nel secondo) lamentavano condizioni di detenzione contrarie al divieto di trattamenti inumani e degradanti, dichiarando di essere stati trattenuti in celle sovraffollate e prive di adeguata areazione, illuminazione e riscaldamento.

 

Veronica Manca
# La Corte EDU torna a pronunciarsi sul divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti: l'inadeguatezza degli standard di tutela delle condizioni di salute del detenuto integrano una violazione dell'art 3 CEDU
Nota a C. eur. dir. uomo, sez. II, sent. 11 febbraio 2014, Contrada c. Italia (n. 2), ric. n. 7509/08
www.penalecontemporaneo.it/ 7 Novembre 2014

Contrada c. Italia, Strasburgo, 11 febbraio 2014

 

Fabio Fiorentin
# I nuovi rimedi risarcitori della detenzione contraria all’art. 3 CEDU: le lacune della disciplina e le interpretazioni controverse
www.penaleconemporaneo.it/ 6 Novembre 2014
1. Antefatto - 2. La "via italiana" al rimedio compensativo - 3. L' "attualità" del pregiudizio subito dall'interessato quale condizione di ammissibilità del rimedio risarcitorio in forma specifica e parametro di individuazione della competenza del giudice - 4. La situazione dei detenuti che hanno sofferto un pregiudizio per violazione dell'art. 3 CEDU, non più "attuale" al momento della domanda - 5. La tesi dell'irretroattività del nuovo rimedio compensativo - 6. Il rischio di ineffettività dei ricorsi compensativi e le possibili soluzioni.

 

Fondazione Umberto Veronesi
# Ripensare il sistema sanzionatorio penale. Parere del Comitato Etico
6 novembre 2014

All’importante messaggio che il carcere deve essere l’extrema ratio, oramai lanciato dai recenti interventi di riforma, deve affiancarsi anche quello che l’alternativa al carcere non può essere unicamente la detenzione domiciliare...

# Fondazione Umberto Veronesi, Decalogo dei Diritti del Malato [ in Carcere ]

 

Cour Européenne des Droits de l'Homme - European Court of Human Rights

# Case of Tarakhel v. Switzerland
Strasbourg 4 November 2014

The Court... Holds, by fourteen votes to three, that there would be a violation of Article 3 of the Convention if the applicants were to be returned to Italy without the Swiss authorities having first obtained individual guarantees from the Italian authorities that the applicants would be taken charge of in a manner adapted to the age of the children and that the family would be kept together...

# Loredana Leo, A rischio i diritti umani dei richiedenti asilo in Italia: no al rinvio da un altro stato europeo, www.asgi.it 05/11/2014

 

Carlo Parodi
# Ergastolo senza liberazione anticipata, estradizione e art. 3 CEDU. Nota a C. eur. dir. uomo, sez. V, 4 settembre 2014, Trabelsi c. Belgio, ric. n. 140/2010
www.penaleconemoraneo.it/ 3 novembre 2014
Con questa recente pronuncia, torna all'attenzione della Corte la questione della compatibilità dell'estradizione finalizzata all'esecuzione di una sentenza di ergastolo senza (o con solo teoriche) possibilità di liberazione anticipata con l'art. 3 Cedu, della quale la Corte si era già occupata, con esito peraltro affatto differente da quello raggiunto nella sentenza cui in commento, in due arresti del 2012...

 

Simone Fungardi
# "Fine pena mai: il c. d. ergastolo ostativo tra diritto interno e giurisprudenza della Corte Edu
Università degli Studi di Milano, 2013-2014

 

Luca Carboni
# Le Sezioni Unite e i termini per la richiesta di giudizio immediato: un passo in avanti, ma solo a metà.

# Nota a Cass. pen., Sez. Un., sent. 26 giugno 2014 (dep. 14 ottobre 2014), n. 42979, Pres.
Santacroce, Rel. Cassano]

www.penalecontemporaneo.it/ 3 novembre 2014

 

Sergio Romice
# Brevi note a margine dell’introduzione dei rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati
federalismi.it – Focus Human Rights | n. 3, 24 ottobre 2014
L’introduzione di un rimedio risarcitorio a favore dei detenuti e degli internati, ha suscitato, fin da subito e sta tuttora suscitando, forti polemiche di carattere soprattutto politico3; ma è anche dal punto di vista tecnico-giuridico che il rimedio suscita più di qualche perplessità.

 

Corte Costituzionale

# Sentenza n. 239 del 22 ottobre 2014

...dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 nella parte in cui non esclude dal divieto di concessione dei benefici penitenziari, da esso stabilito, la misura della detenzione domiciliare speciale prevista dall’art. 47-quinquies della medesima legge; 2) dichiara, in applicazione dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l’illegittimità costituzionale dell’art. 4-bis, comma 1, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui non esclude dal divieto di concessione dei benefici penitenziari, da esso stabilito, la misura della detenzione domiciliare prevista dall’art. 47-ter, comma 1, lettere a) e b), della medesima legge, ferma restando la condizione dell’insussistenza di un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti.

 

Cour Européenne des Droits de l'Homme - European Court of Human Rights
# Affaire Sharifi et autres c. Italie et Grèce
Strasbourg, 21 octobre 2014

... non si possono applicare automaticamente gli accordi bilaterali, né si può invocare l’emergenza dovuta all’aumentato flusso di migranti da altri paesi, anzi le procedure d’asilo dovrebbero essere avviate subito all’arrivo in porto...

 

# Giulia Milizia, La CEDU detta i suoi comandamenti sull’immigrazione di massa | www.dirittoegiustizia.it/ 21 Ottobre 2014

 

Gianluca Malavasi
# Nota di commento alle ordinanze dell’ufficio di sorveglianza di Bologna in ordine alla concessione del rimedio di cui all’art. 35 ter o.p.
www.penalecontemporaneo.it/ 20 Novembre 2014
# Ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Bologna, 26 settembre 2014
# Ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Bologna, 8 ottobre 2014

 

Antonio Saitta
# Il concetto di “noi” e di “altri” nella Costituzione e nella C.E.D.U. Relazione svolta al Convegno interdisciplinare “Noi Altri. Xenofobia – Omofobia – Ginecofobia”, Messina, 26-27 settembre 2014
www.giurcost.org/ Consulta on line - Periodico Telematico - 2014
Il principio di eguaglianza, nella duplice veste formale e sostanziale, occupa, ovviamente, un posto privilegiato nell’esame che stiamo qui svolgendo: è un autentico meta-diritto perché «universalismo dei diritti e uguaglianza giuridica sono esattamente la stessa cosa»... l’eguaglianza in senso giuridico-formale della quale si sta qui discutendo non comporta un trattamento indifferenziatamente uguale, ma l’obbligo di trattare in modo eguale situazioni di fatto eguali e in modo differente fattispecie a loro volta differenti. Se così non fosse, dovremmo considerare contrarie a Costituzione, ad esempio, le norme che prevedono canali facilitati per l’assunzione nella pubblica amministrazione dei portatori di handicap, il che, ovviamente, sarebbe paradossale e assurdo!

 

Cassazione Penale, Sezioni Unite

# Sentenza n. 42858/2014

Udienza 29 maggio 2014 - Dep. 14 ottobre 2014 | Presidente Santacroce, Relatore Ippolito, P. G. Cedrangolo
L
e Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono pronunciate in ordine alla rideterminazione della pena in seguito ad una sentenza che abbia dichiarato l‘illegittimità costituzionale di una norma penale sostanziale diversa dalla norma incriminatrice. Come è noto, ci si riferisce agli effetti sul giudicato della sentenza della Corte costituzionale 15 novembre 2012 n. 251 che ha dichiarato illegittimo l’art. 69, comma quarto, c.p., nella parte in cui esclu­deva il giudizio di prevalenza della circostanza attenuante prevista dall’art. 73, comma 5, d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 sulla recidiva ex art. 99, quarto comma, stesso codice

 

Angela Della Bella
# Il risarcimento per i detenuti vittime di sovraffollamento: prima lettura del nuovo rimedio introdotto dal d.l. 92/2014
www.penalecontemporaneo.it/ 13 Ottobre 2014

... Rispetto alla prescrizione, dovrà ritenersi operante il termine quinquiennale di cui all'art. 2947 c.c., che decorre dalla data della verificazione del fatto illecito produttivo del danno... Ciò significa che la nuova normativa non consentirà di 'riaprire' la porta al risarcimento di danni che si siano già prescritti ex art. 2947 c.c. Se quindi, ad esempio, il soggetto - detenuto o libero che sia - abbia esercitato la sua azione il 1 ottobre2014, egli non potrà sperare di ottenere, in applicazione della nuova disciplina, il risarcimento di danni che si siano verificati prima del 1 ottobre 2009.

 

Andrea Bonomi | Giuseppe Pavich

# Reati in tema di discriminazione: il punto sull'evoluzione normativa recente, sui principi e valori in gioco, sulle prospettive legislative e sulla possibilità di interpretare in senso conforme a Costituzione la normativa vigente
www.penalecontemporaneo.it/ 13 Ottobre 2014
Sul piano del diritto positivo italiano, le disposizioni penali che puniscono le manifestazioni di discriminazione razziale prendono le mosse dalla ratifica della Convenzione di New York del 7 marzo 1966, intervenuta con la legge 13 ottobre 1975, n. 654. Nella sua formulazione originale, l’art. 3, comma 1, della legge, in attuazione della disposizione di cui all’art. 4 della Convenzione, puniva con la reclusione da uno a  quattro anni (lett. a) “chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o  sull’odio razziale”, ovvero (lett. b) “chi incita in qualsiasi modo alla discriminazione, o incita a commettere o commette atti di violenza o di provocazione alla violenza, nei confronti di persone perché appartenenti a un gruppo nazionale, etnico o razziale”. La fattispecie criminosa contiene peraltro una clausola di salvaguardia (“salvo che il fatto costituisca  più grave reato”).

 

Veronica Manca
# Ricadute della sentenza Torreggiani sulla scena internazionale: i giudici inglesi denunciano il rischio di trattamenti inumani e degradanti nelle carceri italiane
www.penalecontemporaneo 7 Ottobre 2014

# Westminster Magistrates' Court, 17 marzo 2014: The Court of Appeal, Palermo, Italy v. Domenico Rancadore

 

Questione Giustizia
# Misure cautelari e libertà personali
www.questionegiustizia.it/ ottobre 2014
Introduzione di Giovanni Zaccaro | Misure cautelari e limitazioni della libertà personale di Maria Elena Gamberini, Guglielmo Leo Stefano Musolino, Luca Poniz | La struttura della motivazione nei provvedimenti giudiziari limitativi della libertà personale di Bruno Giangiacomo | Considerazioni sparse sull’attuale sistema cautelare personale di Domenico Truppa | La riforma dell’art. 275, co. 2-bis, cpp: una nuova preclusione all’impiego della custodia cautelare in carcere di Antonio Laronga | Custodia cautelare in carcere ed esecuzione della pena. Riflessioni sui recenti innesti normativi di Riccardo De Vito | Gravi indizi, esigenze cautelari e «travasi di giudizio» di Lucia Vignale | Misure cautelari personali e funzione di garanzia del pubblico ministero di Francesco Menditto | Alcuni spunti per il dibattito di Vincenzo Lomonte

 

Scuola Superiore della Magistratura – Struttura Didattica Territoriale della Corte di Appello di Roma – e Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma | Intervento del dr. Piergiorgio Ponticelli
# Il D.L. 92 del 2014 e le modifiche della disciplina della custodia cautelare in carcere
Roma, 9 ottobre 2014

 

Pasquale Bronzo
# Problemi della «liberazione anticipata speciale»
www.archiviopenale.it/ Archivio Penale 2014, n. 2
1. Il decreto “svuotacarceri”. – 2. La liberazione anticipata speciale – 3. “Indulto mascherato”? – 4. L’ambito oggettivo di applicazione. – 5. L’ambito soggettivo di applicazione. – 6. L’esclusione dei detenuti sottoposti al regime di cui all’art. 4-bis ord. penit. – 7. Problemi di diritto intertemporale: la successione delle leggi penitenziarie.

 

Enrico Marzaduri
# Le linee di riforma delle impugnazioni de libertate. Relazione svolta in occasione del Convegno annuale dell’Associazione tra gli studiosi del processo penale
www.penalecontemporaneo.it/ 3 Ottobre 2014
La prospettiva di una rivisitazione del sistema delle impugnazioni de libertate, comunque, quale che sia l’equilibrio raggiunto nella tutela del jus litigatoris e del jus constitutionis38, dovrà partire dalla considerazione del carattere di inviolabilità del bene, quindi, dall’esigenza di apprestare tutte le soluzioni normative che potranno ridurre le ipotesi di un sacrificio ingiustificato della libertà personale.

 

Luisa Romano
# Sollevata questione di legittimità costituzionale del trattamento sanzionatorio dei fatti di ‘spaccio’ di lieve entità
www.penalecontemporaneo.it/ 3 Ottobre 2014

# Trib. di Nola, Sez. pen., ord. 8 maggio 2014, Giud. Tirone

 

Pierpaolo Gori
# Art. 3 CEDU e risarcimento da inumana detenzione
www.personaedanno.it/ Questione Giustizia, 2 ottobre 2014
La Corte EDU ha da sempre svolto un funzione di presidio dei diritti dei detenuti, ed anzi questo costituisce uno dei filoni più articolati della giurisprudenza di Strasburgo. Infatti, è un principio fermo nella giurisprudenza della Corte che, in linea di principio, la carcerazione non fa perdere al detenuto il beneficio dei diritti sanciti dalla CEDU[1]. In questo contesto, di recente nei confronti dell'Italia ha svolto un ruolo del tutto eccezionale la giurisprudenza della Corte EDU in applicazione dell'Articolo 3 della Convenzione, per il quale “nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti”.

 

Governo Italiano - Ufficio contenzioso, per la consulenza giuridica e per i rapporti con la Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU)
# Relazione annuale al Parlamento - Esecuzione delle pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo nei confronti dello Stato italiano per l'anno 2013
http://www.governo.it/ settembre 2014

 

Gian Luigi Gatta

# Recidiva obbligatoria: la Cassazione solleva questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3 e 27, co. 3 Cost. | Cass. Sez. V, 3.7.2014 (dep. 10.9.2014), ord. n. 37443, Pres. Lombardi, Est. Caputo
www.penalecontemporaneo.it/
29 Settembre 2014

A finire sotto la lente della Consulta è il regime di obbligatorietà della recidiva, introdotto nel 2005 dalla legge ex Cirielli in relazione a un elenco di delitti non colposi, di particolare gravità, elencati nell'art. 407, co. 2 lett. a) c.p.p.

 

Andrea Pugiotto (Intervista realizzata da Francesca de Carolis)
Uno Stato che non rispetta la sua legalità
Una Città, n. 215 / 2014 Settembre
Il luogo comune che nessuno muore in carcere a fronte di una realtà di più di mille ergastolani ostativi; il confine costituzionale fra forza e violenza che impedisce che l’uso della prima sconfini in quello della seconda; un tema, quello dell’ergastolo, su cui la volontà popolare non può esercitarsi, in quanto di rilevanza costituzionale; il rischio che il problema gravissimo del sovraffollamento fa correre: che il reo diventi vittima. Intervista ad Andrea Pugiotto.

 

Cour européenne des droits de l’homme - European Court of Human Rights
# Communiqué de Presse CEDH 272 (2014) - 25.09.2014
# Gennaro Stella contre l’Italie et dix autres requêtes - 16 septembre 2014 [tr. it]
# Rodon REXHEPI contre l’Italie et sept autres requêtes - 16 septembre 2014

Les justiciables se plaignant du surpeuplement carcéral en Italie doivent user des nouvelles voies de recours instaurées par l’État italien

 

Francesco Viganò
# Sui progetti di introduzione del delitto di tortura in discussione presso la camera dei deputati. Parere reso nel corso dell’audizione svoltasi presso la Commissione giustizia della Camera dei Deputati il 24 settembre 2014
www.penalecontemporaneo.it/ 25 Settembre 2014
SOMMARIO: 1. Sulla necessità di una norma incriminatrice ad hoc della tortura. – 2. Sui vincoli internazionali in materia di tortura. – 3. Sulla proposta di legge n. 2168, approvata dal Senato il 5 marzo 2014. – 4. Sulla proposta di legge n. 189 (13 marzo 2013, on. Pisicchio). – 5. Sulla proposta di legge n. 276 (15 marzo 2013, on. Bressa e a.). – 6. Sulla proposta di legge n. 588 (28 marzo 2013, on. Migliore e a.). – 7. Sulla proposta di legge n. 979 (17 maggio 2013, on. Gozi e a.). – 8. Sulla proposta di legge n. 1499 (7 agosto 2013, on. Marazziti e a.). – 9. Una possibile proposta alternativa.

 

Orazio Longo
# Regimi carcerari tra prevenzione sociale e protezione individuale
Altalex, 25 settembre 2014
L’ordine - inteso quale dimensione obiettiva della disciplina all’interno degli istituti - e la sicurezza - volta a salvaguardare gli interessi individuali dei singoli detenuti e del personale di custodia oltre che l’interesse sociale all’effettiva esecuzione della pena - sono strettamente collegati al processo di adeguamento del detenuto alle regole di vita e funzionamento dell’istituzione carceraria, mentre la finalità rieducativa della pena - imposta dall’art. 27 comma 3 Cost. - costituisce il riflesso dell’adeguamento degli istituti carcerari agli interessi e ai bisogni dei singoli detenuti.

 

Gaetano Walter Caglioti
# Sovraffollamento carcerario: rimedi risarcitori in favore di detenuti e internati - aspetti fiscali
www.filodiritto.com/ 25 settembre 2014

 

Marcello Daniele
# Il palliativo del nuovo art. 275 co. 2 bis c.p.p. contro l’abuso della custodia cautelare
www.penalecontemporaneo.it/ 22 Settembre 2014

Il nuovo divieto di custodia cautelare è, anche nella sua versione definitiva, un divieto criticabile essenzialmente perché non rappresenta ciò di cui il sistema penale avrebbe bisogno: cioè una terapia d'urto contro l'abuso della custodia cautelare.

 

Stefano Zirulia
# La Cassazione su tumulti di piazza e responsabilità penale
www.penalecontemporaneo.it/ 18 Settembre 2014
In conclusione pare potersi affermare che, alla luce dell'odierno insegnamento della Cassazione, la fattispecie di devastazione sia oramai destinata ad abbracciare quelle sole condotte che per la loro estensione e diffusività travalicano in maniera abnorme l'offesa all'ordine pubblico normalmente arrecata dalla mera sommatoria di atti di vandalismo e resistenza a pubblico ufficiale

# Cass. pen., sez. VI, ud. 6 maggio 2014 (dep. 9 settembre 2014), Pres. Ippolito, Rel. Leo, ric. Seppia

 

Alberto Cisterna
# Svuota-carceri: la legge di conversione interviene in modo rilevante sulla custodia cautelare
Altalex, 19 settembre 2014
Infine, la legge 117/2014 torna sul versante soggettivo del procedimento cautelare stabilendo che il divieto di applicazione della misura carceraria non opera in relazione alle classi di pericolosità penitenziaria fissate dall'art. 4-bis della legge 354/1975. Sostanzialmente un rinvio alle stesse ipotesi di cui al comma 3 dell’art. 275 c.p.p. per le quali vige anche un divieto di accesso ai benefici carcerari.

 

Domenico Pulitanò
# Il nodo della prescrizione
www.penalecontemporaneo.it/ 29 Settembre 2014
1 Il senso di un istituto ambiguo. - 2. Fenomenologia della prescrizione. - 3. Ritornare al modello per fasce. - 4. I tempi di prescrizione. - 5. Prescrizione del processo? - 6. Bloccare il corso della prescrizione? - 7. Il modello della sospensione per un tempo determinato. - 8. Modelli diversi dall'estinzione del reato - 9. Problemi di diritto intertemporale. - 10. Il problema prescrizione dentro i problemi del penale.

 

Cour européenne des droits de l’homme - European Court of Human Rights
# Affaire Carrella c. Italie
Strasbourg 9 septembre 2014
La Cour parvient à la conclusion que le traitement dont le requérant a fait l’objet n’a pas excédé le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention. Le seuil minimum de gravité pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention n’ayant pas été atteint, il n’y a pas eu violation de cette disposition en son volet matériel. La Cour, à l'unanimité, ... Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 3 de la Convention en son volet matériel ; Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 3 de la Convention en son volet procédural...

 

Glauco Giostra
# I delicati problemi applicativi di una norma che non c’è (a proposito di presunte ipotesi ostative alla liberazione anticipata speciale)
www.penalecontemporaneo.it/ 8 Settembre 2014
Uno dei problemi più delicati e controversi emerso nei primi mesi di applicazione della l. n. 10/2014 riguarda la concedibilità del beneficio della liberazione anticipata speciale ai condannati per taluno dei delitti previsti dall’art. 4-bis ord. penit., qualora la richiesta sia stata avanzata, ma non “decisa”, durante la vigenza del d.l. n. 146/2013...

 

Ministero della Giustizia
# Atto di indirizzo politico istituzionale per l'anno 2015
www.giustizia.it/ 5 settembre 2014

.... esecuzione penale densa di contenuto e non solo di tempo sottratto, di organizzazione della giornata detentiva sulla base di progetti che riportino la cella a essere il luogo del pernottamento e non quello ove si trascorre quasi interamente la giornata, ha bisogno di un potenziamento dell’offerta trattamentale. Ma ha altresì bisogno di un potenziamento delle misure alternative al carcere come tappe di un percorso e non come mere attenuazioni dell’afflizione detentiva, di un potenziamento della capacità di dialogo con il territorio per accompagnare al reinserimento soggetti spesso socialmente deboli, di una riduzione del ricorso al carcere come unica sanzione. Ha inoltre bisogno di ricondurre la custodia cautelare ai casi in cui non sia possibile garantire altrimenti la genuinità e l’effettività dell’indagine oltre che la sicurezza della comunità esterna...

 

Simone Fungardi
# Il c. d. ergastolo ostativo tra diritto interno e giurisprudenza della Corte EDU
Università degli Studi di Milano, 2013-2014

 

# Legge 11 agosto 2014, n. 117 (GU n.192 del 20-8-2014) Vigente al: 21-8-2014

# Decreto-Legge 26 giugno 2014, n. 92 (GU n.147 del 27-6-2014) Vigente al: 28-6-2014

# Testo coordinato

 

United Nations | Human Rights Council | Working Group on the Universal Periodic Review | Twentieth session - 27 October–7 November 2014
# Summary prepared by the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights in accordance with paragraph 15 (c) of the annex to Human Rights Council resolution 5/1 and paragraph 5 of the annex to Council resolution 16/21 - Italy
Distr.: General 4 August 2014 | Original: English/French

 

Consiglio Superiore della Magistratura
# Parere sul decreto-legge 26 giugno 2014 N. 92
www.csm.it/ Delibera consiliare del 30 luglio 2014

 

Corte Suprema di Cassazione - Sesta Sezione Penale
# Sentenza n. 33835 dell'8 aprile 2014 - Dep. in Cancelleria il 30 luglio 2014
... A fronte della realizzazione della condotta tipica, che è la coltivazione di una pianta conforme al "tipo botanico" e che abbia, se matura, raggiunta la soglia di capacità drogante minima,, il giudice potrà e dovrà valutare se la condotta stessa sia del tutto idonea alla realizzazione della offensività in concreto...

 

Fabio Basile
# Il concorso c.d. anomalo di persone: una nuova apertura giurisprudenziale al criterio della prevedibilità in concreto
Nota a Cass., Sez. 1, 28 febbraio 2014 (ud. 19 novembre 2013), n. 9770, imp. V.J.J.L. ed altro
www.penalecontemporaneo.it/ 21 Luglio 2014

 

Luisa Romano
# Art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990: puntualizzazioni sul testo vigente
www.penalecontemporaneo.it/ 22 Luglio 2014

 

Corte di Cassazione - Ufficio del Ruolo e del Massimario - Redattore: Roberta Zizanovich
# Rassegna della giurisprudenza di legittimità in materia di stupefacenti dopo gli interventi della Corte costituzionale e le recenti modifiche legislative
www.cortedicassazione.it/ Roma, 16 luglio 2014

 

Camera dei Deputati
# Disposizioni urgenti concernenti il risarcimento in favore dei detenuti, la custodia cautelare in carcere e ulteriori interventi in materia penitenziaria -- D.L. 92/2014 / A.C. 2496
Dossier n° 57 - 17 luglio 2014

 

Eleonora Montani
# Ancora sull’applicabilità della liberazione anticipata speciale ai condannati per i delitti di cui all’art. 4 bis o.p. | Tribunale di Sorveglianza di Milano, ud. 30 giugno 2014, Est. Panasiti, e Mag. Sorveglianza di Vercelli, ud. 19 giugno 2014, Est. Fiorentin
www.penalecontemporaneo.it/ 17 Luglio 2014

# Ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Milano, 30 maggio 2014.

# Ordinanza del Magistrato di Sorgveglianza di Vercelli, 19 giugno 2014.

# Giovanni Negri, Libertà anticipata, doppia linea. Il Sole 24 Ore, 24 luglio 2014

 

Tribunale di Sorveglianza di Messina
# Ordinanza del 16 luglio 2014
Sollevata questione di legittimità costituzionale in merito ai nuovi criteri di accertamento della pericolosità sociale del seminfermo di mente: «non costituisce elemento idoneo a supportare il giudizio di pericolosità sociale la sola mancanza di programmi terapeutici individuali»

 

Annalisa Pastore, Luigi Levita
# La disciplina degli stupefacenti alla luce della recente giurisprudenza costituzionale
Gazzetta Forense, Luglio-agosto 2014
L’avvenuta trasformazione della fattispecie prevista dall’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, da circostanza attenuante ad ipotesi autonoma di reato non ha comportato alcun mutamento nei caratteri costitutivi del fatto di lieve entità, che continua ad essere configurabile nelle ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell’azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio.

 

UN Human Rights
# Italy / Arbitrary Detention: “UN expert body calls for action to end over-incarceration and to protect rights of migrants”
www.ohchr.org/ Geneva - Rome (11 July 2014)
The expert noted that several of the recommendations in President Napolitano’s 2013 Letter to Parliament on detention, including the proposals for amnesty and clemency, and the 2013 Annual Report of the First President of the Supreme Court are more urgent today to secure compliance with international law.

 

Livio Ferrari, Massimo Pavarini
# Manifesto NO PRISON
www.consiglio.regione.toscana.it/ 9 luglio 2014

... I dati di questo fallimento sono davanti agli occhi di tutti coloro che intendono il vero senza pregiudizi ideologici: il carcere non solo tradisce la sua mission preventiva, cioè non produce sicurezza dei cittadini nei confronti della criminalità, ma nel suo operare viola sistematicamente i diritti fondamentali, cioè attenta alla dignità umana dei detenuti e delle loro famiglie...

 

Associazione Nazionale Magistrati ANM

# Audizione dei rappresentanti dell'ANM in commissione giustizia della Camera dei deputati - 8 luglio 2014 | Risarcimento in favore dei detenuti, custodia cautelare in carcere e ulteriori interventi in materia penitenziaria DL 92/2014 – AC 2496
www.associazionemagistrati.it/ 8 luglio 2014

 

Francesco Viganò
# Una norma da eliminare: l'art. 8 del d.l. 92/2014. Editoriale
www.penaleconteporaneo.it/ 7 Luglio 2014

 

Massimo Ceresa Gastaldo

# Tempi duri per i legislatori liberali. Un contributo alla discussione sul carcere preventivo, rispondendo a Francesco Viganò
www.penalecontemporaneo.it/ 10 Luglio 2014

 

Gabriele Della Morte
# La tortura Low Cost. Lo Stato italiano stanzia 8 euro per ogni giorno di "trattamento inumano e degradante"
www.huffingtonpost.it/ 02.07.2014

 

Camera dei deputati - XVII Legislatura - Documentazione per l’esame di Progetti di Legge
# Disposizioni urgenti concernenti il risarcimento in favore dei detenuti, la custodia cautelare in carcere e ulteriori interventi in materia penitenziaria D.L. 92/2014 – A.C. 2496 - Schede di lettura | n. 200 - 2 luglio 2014

http://documenti.camera.it/ decreto legge n. 92/2014 (26 giugno 2014)

 

Cour européenne des droits de l’homme - European Court of Human Rights
# Affaire Saba c. Italie (Requête no 36629/10) # Trad. it.
Strasbourg, 1er juillet 2014
Le requérant a dû éprouver des sentiments de peur, d’angoisse et d’infériorité, ce qui permet à la Cour de qualifier l’incident en question de traitement dégradant, prohibé comme tel par l’article 3 de la Convention. La Cour... 2. Déclare, à l’unanimité, la requête recevable quant aux griefs tirés des articles 3, 8 (dans la mesure où il porte sur les violences subies par le requérant) et 13 de la Convention et irrecevable pour le surplus ; 3. Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation du volet substantiel de l’article 3 de la Convention ; 4. Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation du volet procédural de l’article 3 de la Convention

 

Leonardo Fiorentini (ed)  | La Società della Ragione
# Eseguire una pena illegittima?
www.societadellaragione.it/ Dossier di Documentazione de La Società della Ragione ONLUS - Giugno 2014

Fini-Giovanardi, aggravante di immigrazione clandestina, ex-Cirielli L’incostituzionalità delle pene relative a condanne passate in giudicato all’esame della Corte di Cassazione.

 

Corte Suprema di Cassazione - Quarta Sezione Penale
# Sentenza 28198/14
30 giugno 2014 (Romis Pres.)
Anche chi ha patteggiato per reati di droga ha diritto a una revisione della sua pena, per effetto della parziale abolizione della legge Fini-Giovanardi dopo la dichiarazione di illegittimità da parte della Corte costituzionale che ha condotto a una rivisitazione della disciplina. La Cassazione, con la sentenza 28198 depositata ieri, afferma l'applicabilità del trattamento più favorevole al reo, anche quando la pena è stata concordata dalle parti.

 

Glauco Giostra
# Questione carceraria, insicurezza sociale e populismo penale
http://nuovarea.it/ Questione Giustizia, 27 giugno 2014

Si prova un certo imbarazzo ad ascoltare le contrite giaculatorie di chi, con mimica impostata a compartecipe dolore, prima si dichiara indignato per l’immonda realtà carceraria e poi, richiesto di indicare soluzioni, conclude sconfortato che, purtroppo, si tratta di un male necessario e che tutte le proposte sul tappeto sono assolutamente impraticabili. Taluno, per la verità, soggiunge in tono salvifico – quasi fosse un’originale intuizione - che una soluzione c’è: costruire più carceri.

 

UCPI Osservatorio Europa
# L’adesione dell’Unione Europea alla Convenzione europea dei diritti dell’Uomo. Le questioni in itinere.
www.camerepenali.it/ 26 giugno 2014
Il cammino della UE verso l'adesione alla CEDU non è rapido ma procede verso la meta. Nel documento dell'Osservatorio Europa si analizzano le problematiche e si propongono spunti di riflessione riguardanti la complessa procedura di adesione. La politica degli Stati membri pare ormai favorevolmente orientata ad aderire alla CEDU.... Tutt’altro che facile sarà il compito di assicurare la coerenza del diritto UE con i diritti fondamentali, se non si aggredisce frontalmente la struttura architettonica dell’UE mediante l’introduzione di un effettivo controllo esterno sul rispetto dei diritti fondamentali da parte delle sue istituzioni.

 

Senato della Repubblica | Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani
# Audizione di Mauro Palma sul regime di detenzione relativo all'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario
www.senato.it/ Resoconto sommario n. 50 del 25/06/2014
Il Comitato valuta le singole situazioni osservate rispetto all'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo che è tra quelli cosiddetti inviolabili e che riguarda, appunto, la tortura e i trattamenti inumani e degradanti. Per quanto riguarda il regime del 41-bis il Comitato si è attivato, come si è detto, rispetto a situazioni specifiche determinate da tale regime, nell'ottica che la privazione della libertà costituisce di per sé una afflizione significativa e che rispetto alla detenzione non si debbano immaginare misure afflittive aggiuntive.

 

Cour Européenne des Droits de l'Homme - European Court of Human Rights

# Affaire Alberti c. Italie (Requête n° 15397/11)
Strasbourg 24 juin 2014
La Court, à l'unanimité: 1. Déclare la requête recevable quant au grief concernant le traitement infligé par les carabiniers et au grief tiré de l’absence d’une enquête effective et irrecevable pour le surplus ; 2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention dans son volet matériel ; 3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention dans son volet procédural...

 

Giandomenico Dodaro
# Suicidio di detenuto in carcere e responsabilità civile del ministero della giustizia per carenze organizzative dell’amministrazione penitenziaria centrale e locale - Trib. Milano, sez. IX, 8 aprile 2014, Giud. Roia
www.penalecontemporaneo.it/ 11 giugno 2014

# Trib. Milano, sez. IX, 8 aprile 2014, Giud. Roia

 

ANM Associazione Nazionale Magistrati

# La Magistratura - Organo dell'Associazione Nazionale Magistrati
Anno LXIII - Numero 1 - 2 | Gennaio-Giugno 2014
Una riforma “epocale” a metà del guado di Alessandra Galli - Il sovraffollamento carcerario e gli obblighi europei: la scadenza del termine della sentenza Torreggiani - L’abolizione degli OPG di Marcello Bortolato - Il carcere al tempo della crisi di Antonietta Fiorillo - Fine del viaggio per la nave dei folli rei? Riflessioni sul superamento degli ospedali pscichiatrici giudiziari di Riccardo De Vito - La struttura della motivazione nei provvedimenti giudiziari limitativi della libertà personale di Bruno Giangiacomo

 

Maria Chiara Ubiali
# Di nuovo alle Sezioni Unite la questione del momento consumativo del furto in supermercato (e dei
possibili riflessi sul fatto che degeneri in rapina impropria).

# Cass. pen., Sez. II, 9 maggio 2014 (dep. 29 maggio 2014), ord. n. 22175, Ruggiero
www.penalecontemporaneo.it/ 26 Giugno 2014

 

Melissa Miedico
# Sospensione del processo e messa alla prova per imputati maggiorenni: un primo provvedimento del Tribunale di Torino | Trib. Torino, 21 maggio 2014, Giud. De Marchi, B.
www.penalecontemporaneo.it/ 25 Giugno 2014
Ricordiamo che la sospensione del processo e messa alla prova può essere concessa solo su richiesta dell'imputato. Elemento essenziale dell'istanza è la presentazione al giudice di un programma di trattamento elaborato d'intesa con l'ufficio di esecuzione penale esterna. Nel caso in cui non sia stato possibile presentare il programma, l'imputato può allegare la sola richiesta di elaborazione dello stesso. È necessario altresì il consenso del pubblico ministero alla concessione della misura. Rispetto all'istituto del probation minorile, la messa alla prova regolata dall'art. 168bis c.p. presenta una sfera di operatività piuttosto contenuta: è infatti applicabile una sola volta a reati puniti con la pena pecuniaria o con una pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni...

 

Angela Della Bella
# Rideterminazione della pena in materia di stupefacenti: quali i poteri del giudice dell’esecuzione? | Trib. Treviso, ud. 18 giugno 2014, Giud. Vettoruzzo
www.penalecontemporaneo.it/ 23 Giugno 2014

 

Alfio Valsecchi
# La Corte costituzionale fornisce alcune importanti coordinate per un'interpretazione costituzionalmente conforme del delitto di stalking | Corte cost., sent. 11 giugno 2014, n. 172, Pres. Silvestri, Rel. Cartabia
www.penalecontemporaneo.it/ 23 Giugno 2014

 

Angela Della Bella
# Sull’applicabilità della liberazione anticipata speciale ai condannati con cumuli di pene comprensivi di quelle irrogate per reati ostativi, ai sensi dell'art. 4 bis o.p. | Mag. sorv. Vercelli, ud. 27 maggio 2014, Est. Fiorentin
www.penalecontemporaneo.it/ 16 Giugno 2014

 

Davide Galliani
Dignità umana, rieducazione e diritti dei detenuti
www.davidegalliani.it/ 12 giugno 2014
1. Qualche dato. – 2. Residui di libertà. – 3. Verso la riforma del 1975. – 4. Il nuovo ordinamento penitenziario e la legge Gozzini. – 5. Il carcere duro. – 6. Trattamenti umani e rieducazione. – 7. Legislatore incauto e rieducazione. – 8. L’art. 27 Cost. come corpo unitario. – 9. Riconoscere e soprattutto garantire i diritti dei detenuti. – 10. Detenuti e diritto alla salute. – 11. Il diritti dei diritti, il diritto di difesa. – 12. Diritti dell’altro mondo?

 

Valeria Bove

# Messa alla prova per gli adulti: una prima lettura della L. 67/14
Scuola Superiore della Magistratura, 9-11 giugno 2014

La richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova può essere avanzata, dopo l'esercizio dell'azione penale, innanzi al giudice per le indagini preliminari, al giudice dell'udienza preliminare ed al giudice del dibattimento (in questo senso la disciplina dettata dall'art. 464 bis C.p.p.14), ma può essere formulata, naturalmente innanzi al g.i.p., anche durante la fase delle indagini preliminari, prima ancora che venga esercitata l'azione penale (in questo caso la relativa disciplina è contenuta nell'art. 464 ter c.p.p.)...

 

Corte di Cassazione | Ufficio del Massimario | Settore Penale | a cura di Vittorio Pazienza
# Relazione n. III/08/2014 del 4 giugno 2014
www.cortedicassazione.it/
Novità legislative: L. 16 maggio 2014, n. 79 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 36, recante disposizioni urgenti  in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente  della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché di impiego di medicinali meno  onerosi da parte del Servizio sanitario nazionale”.

 

Lorenzo Miazzi
# Determinazione della pena in materia di stupefacenti: è possibile elaborare delle linee-guida?
www.penalecontemporaneo.it/ 3 Giugno 2014
Sono possibili linee guida nel trattamento sanzionatorio? Ci si chiede se sia possibile elaborare delle linee di tendenza per quanto riguarda la relazione fra quantità della sostanza stupefacente e pena irrogata. Si tratterebbe di fare un passo ulteriore rispetto all’elaborazione, sulla base dei dati del territorio, di un criterio meno discrezionale nel ravvisare la sussistenza del fatto di lieve entità, rispetto a singole o ripetute detenzioni e cessioni. Si tratterebbe cioè di “restituire” al territorio un dato medio nella correlazione fra quantitativo di sostanza stupefacente e quantitativo di pena, avviando un circolo virtuoso che consenta di ancorare meglio la pena a dati stabili rispetto all’ampia forbice edittale disponibile.

# Lorenzo Miazzi, Droga e pena nella casistica della Corte di appello di Venezia, www.questionegiustizia.it/ 2014

 

Anna Lorenzetti
# Le “zone d’ombra” dei diritti sociali: la tutela della dignità delle persone detenute fra strumenti di soft law e discrezionalità amministrativa
in Paolo Bonetti, Andrea Cardone, Antonio Cassatella, Fulvio Cortese, Andrea Deffenu (a cura di), Spazio della tecnica e spazio del potere nella tutela dei diritti sociali, Aracne 2014
1.Le regole che restringono i detenuti: un quadro di insieme. – 2. La salute delle persone recluse, fra diritto individuale e diritti collettivi. – 3. La “rieducazione” attraverso l’istruzione: quale spazio per i detenuti? – 4. Il lavoro detenuto. – 5. L’evoluzione della discrezionalità amministrativa e la tensione fra tutele costituzionali e regole tecniche: quale via per superare l’impasse? – 6. La discrezionalità e le zone d’ombra delle prassi.

 

Luisa Romano
# La riforma della normativa di contrasto agli stupefacenti: osservazioni sulla legge 16 maggio 2014, n. 79. Ovvero tra novità, conferme e "sviste"
www.penalecontemporaneo.it/ 29 Maggio 2014

1. Introduzione. - 2. L'art. 73, co. 5, del d.P.R. n. 309 del 1990: ancora una modifica. - 3. Il restyling dell'art. 75 del d.P.R. n. 309 del 1990: la non punibilità "dell'uso personale". - 4. segue: Il restyling dell'art. 75 del d.P.R. n. 309 del 1990: in particolare, il nuovo comma 1-bis. - 5. segue: Il restyling dell'art. 75 del d.P.R. n. 309 del 1990: riflessi sull'art. 75-bis. - 6. Un paio di modifiche "non innovative". - 7. La sorte degli atti amministrativi adottati sulla base della legge cd. "Fini-Giovanardi".

 

Gaetano Silvestri
# La dignità umana dentro le mura del carcere (Intervento del Presidente Silvestri al Convegno “Il senso della pena. Ad un anno dalla sentenza Torregiani della CEDU” Roma, Carcere di Rebibbia, 28 maggio 2014)
www.cortecostituzionale.it/

La posizione suprema della dignità in un ordinamento costituzionale pluralista, in cui non è possibile stabilire una gerarchia tra i diritti fondamentali – tra i quali occorre sempre ricercare un bilanciamento (sentenza n. 85 del 2013) – conduce alla conseguenza che essa non è suscettibile di riduzioni per effetto di bilanciamento, in quanto è la bilancia medesima, il criterio di misura di tutti i princìpi e di tutti i diritti, oltre che, naturalmente, di tutte le forme di esercizio dell’autorità.

 

Andrea Pugiotto
# Il volto costituzionale della pena (e i suoi sfregi)
www.associazionedeicostituzionalisti.it/ Maggio 2014
Chi crede nel diritto come violenza domata, e nella Costituzione come regola e limite al potere, non può che individuare nel carcere un campo d’esperienza decisivo. Stupisce, dunque, che proprio in quest’ambito i costituzionalisti abbiano - colpevolmente - operato una cessione  unilaterale di sovranità a vantaggio dei penalisti, quando invece il problema della pena e della sua  esecuzione non dovrebbe (solo) preoccupare ma (anche) occupare la riflessione costituzionalistica...

 

Unione delle Camere Penali Italiane | Osservatorio Europa
# Protocollo XVI alla Convenzione europea dei diritti umani: osservazioni generali
Roma, 26 maggio 2014

 

Ilaria Marchi
# Luci ed ombre del nuovo disegno di legge per l'introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano: un'altra occasione persa?
www.penalecontemporaneo.it/ 26 Maggio 2014
1. Tortura: brevi cenni sul quadro internazionale - 2. I ritardi dell'ordinamento italiano - 3. Osservazioni alla proposta del Senato del 5 aprile 2014 ed in particolare agli artt. 613-bis e 613-ter - 3.1. Soggetto attivo - 3.2. Condotta - 3.3. Evento - 3.4. Elemento soggettivo - 3.5. Aggravanti - 3.6. La previsione dell'art. 613-ter - 4. Conclusioni e possibili spunti per una modifica. # Testo Senato

 

Francesco Viola
# I diritti in carcere [Intervento tenuto in occasione del seminario “Il senso della pena. Ad un anno dalla sentenza Torreggiani della Corte EDU”, tenutosi il 28 maggio 2014 nella “Sala Teatro” del carcere “Rebibbia Nuovo Comples-so” e organizzato dall’Associazione Italiana dei Costituzionalisti e dal Master in Diritto Penitenziario e Costituzione del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi “Roma Tre”]
www.dirittopenitenziarioecostituzione.it

 

Ida Nicotra
# I diritti in carcere
[Intervento tenuto in occasione del seminario “Il senso della pena. Ad un anno dalla sentenza Torreggiani della Corte EDU”, tenutosi il 28 maggio 2014 nella “Sala Teatro” del carcere “Rebibbia Nuovo Comples-so” e organizzato dall’Associazione Italiana dei Costituzionalisti e dal Master in Diritto Penitenziario e Costituzione del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi “Roma Tre”]
www.dirittopenitenziarioecostituzione.it

 

Andrea Orlando
# I diritti in carcere [Intervento tenuto in occasione del seminario “Il senso della pena. Ad un anno dalla sentenza Torreggiani della Corte EDU”, tenutosi il 28 maggio 2014 nella “Sala Teatro” del carcere “Rebibbia Nuovo Comples-so” e organizzato dall’Associazione Italiana dei Costituzionalisti e dal Master in Diritto Penitenziario e Costituzione del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi “Roma Tre”]
www.dirittopenitenziarioecostituzione.it

 

Simone Perelli
# L’impatto della messa alla prova e del processo in absentia sui processi in corso e, in particolare, sul giudizio di appello
www.magistraturademocratica.it/ 20 maggio 2014

Marco Marzari
# La scomparsa del contumace ed il nuovo processo all’imputato assente
http://marcomarzari.postilla.it/ 26 maggio 2014

# L.67/2014 Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili.

 

Francesco Viganò
# Convertito in legge il d.l. n. 36/2014 in materia di discipina degli stupefacenti, con nuove modifiche (tra l'altro) al quinto comma dell'art. 73
www.,penalecontemporaneo.it/ 19 Maggio 2014

 

Anna Iermano
# Corte europea dei diritti dell’uomo e Corte costituzionale italiana a confronto: il sovraffollamento delle carceri ed il rispetto della dignità umana
www.iussit.com/ Maggio 2014
1. Trattamenti inumani e degradanti e sovraffollamento negli istituti penitenziari italiani: il caso Torreggiani. – 2. La reazione della Corte Costituzionale e la normativa nazionale recante misure urgenti “svuota-carceri”. – 3. Il rispetto della salute dei detenuti e l’art. 3 CEDU: il caso Contrada – 4. Conclusioni.

 

Raffaello Magi (consigliere corte di Cassazione)
# Quale regime transitorio per le modifiche in tema di contumacia e irreperibilità?
www.questionegiustizia.it/ 18 maggio 2014

 

Hervé Belluta
# Il tema degli “eternamente giudicabili” torna davanti alla Corte Costituzionale
www.penalecontemporaneo.it/ 13 Maggio 2014

Trib. Roma, VIII sez. penale, ord. 29 novembre 2013, Giud. Di Nicola
Imputati "eternamente giudicabili": soggetti, in altre parole, la cui condizione di incapacità cronica a partecipare coscientemente al proprio processo determina una sospensione sine die di quest'ultimo, precludendo la pronuncia di una qualsivoglia sentenza.

 

Carola Musio
# Motivazione cautelare lacunosa e poteri del tribunale del riesame: una (probabile) modifica legislativa
www.penalecontemporaneo.it/ 11 Maggio 2014
Al riesame «resta affidata l’essenziale funzione di primo effettivo controllo sul corretto esercizio del potere cautelare», irrinunciabile anche in un’ottica de iure condendo. Si deve ricordare, infatti, che il giudizio ex art. 309 c.p.p. interviene solo successivamente all’esercizio del potere coercitivo, e ciò comporta che il contraddittorio davanti ad un organo giudiziario circa il rispetto sulla sussistenza dei presupposti applicativi della misura (e quindi sulla legittimità dell’ordinanza) avviene soltanto quando la privazione della libertà è già stata posta in essere.

 

Raffaele Piccirillo, Pietro Silvestri (eds)
# Prime riflessioni sulle nuove disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili
www.cortedicassazione.it/ Relazione del Massimario - Roma, 5 maggio 2014

 

Simone Marani
# Carceri: i parametri per valutare il rispetto delle condizioni umane. Tribunale di Sorveglianza di Alessandria, decreto 14.04.2014 n° 788
http://www.altalex.com/ 2 maggio 2014
Per valutare se le dimensioni della cella consentano il rispetto dello spazio minimo vitale occorre scomputare dalla superficie lorda della cella solo lo spazio occupato dal c.d. mobilio fisso. E' quanto emerge dall'ordinanza 14 aprile 2014, n. 788 del Tribunale di Sorveglianza di Alessandria.

 

GIP Trib. Pisa, 15 aprile 2014, giud. Bufardeci
# Dichiarazione di incostituzionalità della disposizione più sfavorevole: il giudice dell’esecuzione ricalcola la pena
www.penalecontemporaneo.it/ Maria Chiara Ubiali, 11 maggio 2014

Con la decisione qui segnalata il GIP del Tribunale di Pisa - in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite calendarizzata per il prossimo 29 maggio 2014 - prende posizione sulla questione se sia o meno ammissibile, in fase esecutiva, la rimodulazione del quantum di pena in seguito alla dichiarazione di incostituzionalità, ad opera della sentenza n. 32 del 2014, della disposizione più sfavorevole contenente la cornice edittale sulla cui base era stata individuata la pena in sede di cognizione.

 

Giovanni Zaccaro
# La messa alla prova per gli adulti. Prime considerazioni sul nuovo istituto della messa alla prova per gli adulti
www.magistraturademocratica.it/ 29 aprile 2014
La necessità che l’imputato sperimenti la riconciliazione con la persona offesa impone una sua sostanziale ammissione di colpevolezza, altrimenti difficilmente potrà procedere alla mediazione, essendo al contrario convinto della sua innocenza. La condotta richiesta per la prova presuppongono una piena capacità di intendere e volere, soprattutto per l’impegno che le attività riparative e conciliative richiedono.  Tuttavia, si tratta di “preclusioni” non espresse, il cui effettivo rilievo ostativo alla messa alla prova dovrà essere valutato, volta per volta, dal giudice, con l’ausilio degli uffici per l’esecuzione penale.

 

Cour européenne des droits de l’homme | European Court of Human Rights
# Affaire G.C. c. Italie (no. 73869/10)
Strasbourg 22 avril 2014

... Détenu à la prison de Bellizzi Irpino... La cour, à l'unanimité,  dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention à raison du retard dans l’administration de soins adaptés à l’état de santé du requérant

 

Ornella Porchia, Barbara Randazzo (eds)
# Bollettino di informazione sulla giurisprudenza delle corti sovranazionali europee
www.cortecostituzionale.it/ Aprile 2014

 

Antonio Laronga
# Il valore probatorio del contegno non collaborativo dell’imputato nell’accertamento del fatto proprio
www.questionegiustizia.it/ 17 aprile 2014
1. Impostazione del problema: l’acquisizione probatoria fra garantismo e difesa sociale. 2. Il ruolo ambivalente dell’imputato nell’istruzione probatoria. 3. Il diritto di non collaborare dell’imputato quale “organo” di prova. 4. Segue: il diritto al silenzio nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. 5. Segue: il mendacio dell’imputato sul fatto proprio. 6. La valutazione probatoria del contegno non collaborativo dell’imputato quale “organo” di prova. 7. Il diritto di non collaborare dell’imputato quale “oggetto” di prova. 8. La valutazione probatoria del contegno non collaborativo dell’imputato quale “oggetto” di prova.

 

Fabio Fiorentin
# La chance della "prova" per estinguere il reato
Il Sole 24 Ore, 14 aprile 2014
La nuova disciplina, che sarà operativa con l'entrata in vigore del Dd è ispirata all'analogo istituto previsto per i minorenni (articolo 28 del Dpr 448/88), stabilisce che la misura concessa su istanza dell'imputato in procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per 1 delitti previsti dall'articolo 550, comma 2, del Codice di procedura penale k.

 

Daniela Chinnici
# La sospensione del processo e il rito degli irreperibili tra novità e ambiguità
Archivio Penale 2014, n. 3
1. La contumacia: una istituto dalla storia “difficile” – 2. Il cambio di passo: la soluzione adottata dal legislatore con la l. n. 67 del 2014 – 2.1. Le direttrici fondamentali – 2.2. La sospensione del rito nei confronti dell'irreperibile – 2.3. Modifiche in materia di impugnazioni e la nuova ipotesi di ricorso per cassazione per rescissione del giudicato – 2.4. Una lacuna colmata: il regime transitorio – 3. Riflessi negativi della contumacia in una riforma necessaria

 

Guido Todaro
# Custodia cautelare e presunzioni

Rocco Criscuolo
# Il giudicato e il giudicando cautelare
Sudi Urbinati, n. 65,1, Anno LXXXI - 2014 - Atti del convegno "Custodia cautelare e sovraffollamento carcerario", a cura di G. Illuminati e G. Todaro, 15 marzo 2014

 

Annarita De Rubeis, # Quali rimedi per riparare alla detenzione in condizioni disumane e degradanti? Le indicazioni della giurisprudenza europea ed i più recenti interventi normativi - www.archiviopenale.it/ n. 2, 2014
Marta Bertolino,
# Declinazioni attuali della pericolosità sociale: pene e misure di sicurezza a confronto - www.archiviopenale.it/ n. 2, 2014
Silvia Buzzelli,
# Il rompicapo penitenziario italiano nello spazio unico europeo - www.archiviopenale.it/ n. 2, 2014
Marcello Bortolato,
# Torreggiani e rimedi “preventivi”: il nuovo reclamo giurisdizionale - www.archiviopenale.it/ n. 2, 2014
Carlo Fiorio,
# Cronache dal terzo millennio: politiche legislative e libertà personale - www.archiviopenale.it/ n. 2, 2014
Nicola Selvaggi,
# La depenalizzazione e le altre politiche deflattive nelle più recenti iniziative di riforma (con particolare riferimento alle novità introdotte dalla l. 28 aprile 2014, n. 67) - www.archiviopenale.it/ n. 2, 2014

Valentina Alberta # Sovraffollamento e interventi per la piena e positiva attuazione della normativa attualmente  vigente, con particolare riferimento alle pene brevi - Archivio Penale 2014, n. 2

Mariangela Montagna, # Torreggiani e rimedi “compensativi”: prospettive de iure condendo - Archivio Penale 2014, n. 2

 

Giorgio Pino
# Costituzione, positivismo giuridico, democrazia. Analisi critica di tre pilastri della filosofia del diritto di Luigi Ferrajoli
Diritto e questioni pubbliche, 2014
1. Una filosofia dello Stato costituzionale, tra diritto e politica – 2. Sulla superiorità della costituzione – 2.1. Rigidità costituzionale, controllo di costituzionalità e gerarchie normative – 2.2. La normatività della costituzione (e dei diritti fondamentali) – 3. Ferrajoli giuspositivista, e innovatore del positivismo giuridico – 3.1. Validità formale, validità sostanziale, e la separazione tra diritto e morale – 3.2. Una chiosa sulla validità sostanziale – 4. Sulla teoria della democrazia di Luigi Ferrajoli – 4.1. Il concetto di democrazia messo a fuoco – 4.2. Questioni di metodo – 5. Sulla teoria dei diritti fondamentali – 5.1. E la nomodinamica? – 5.2. I titolari dei diritti fondamentali – 5.3. Una modesta (contro)proposta

 

Roberto Bartoli
# Recidiva
in Enc. dir. – Annali, vol. VII, Milano, Giuffrè, 2014, pp. 885-908;
Recidiva e recidivismo. — 2. L’evoluzione storica della recidiva. Dall’antico regime all’Ottocento. — 3. Segue: dal codice Zanardelli al codice Rocco. — 4. Le riforme del 1974 e del 2005 e le modifiche del 2013. — 5. La ratio dell’istituto nell’attuale contesto normativo. — 6. La condanna e i reati. — 7. Discrezionalità e obbligatorietà in ordine alla sussistenza della recidiva e all’aumento di pena. — 8. Natura giuridica di circostanza e limiti al bilanciamento. — 9. Le ipotesi di recidiva e gli aumenti di pena. — 10. Ipotesi speciali di recidiva (cenni). — 11. Gli effetti indiretti. — 12. Gli effetti indiretti nell’ambito della commisurazione della pena. — 13. Gli effetti indiretti nell’ambito della punibilità. — 14. Gli effetti indiretti in sede esecutiva e processuale. — 15. Problemi di razionalità del sistema. — 16. I nuovi scenari della recidiva.

 

Melissa Miedico
# Sospensione del processo e messa alla prova anche per i maggiorenni. Sulla proposta di legge n. 331-927-B, approvata in via definitiva dalla Camera il 2 aprile 2014
www.penalecontemporaneo.it/ 14 Aprile 2014
Una novità di grande rilievo contenuta nel provvedimento è costituita dalla disciplina del c.d. probation, da tempo previsto in ambito minorile, ma che diviene ora applicabile anche ai maggiorenni. La sospensione del processo con messa alla prova nei confronti dei minorenni è regolato come è noto dagli artt. 28 e 29 del d.P.R. 448/1988. L'istituto ha dato buona prova di sé in questi anni di applicazione, trattandosi di una vera alternativa al carcere dai contenuti fortemente rieducativi e adeguati alla personalità del minore autore di reato. Il beneficio è applicabile nei confronti di minori imputati di reati di qualsiasi gravità ed a prescindere da un'esplicita dichiarazione di responsabilità in merito al fatto commesso, pur trattandosi pacificamente di una misura anche fortemente afflittiva. L'esito positivo della prova comporta l'estinzione del reato.

 

Corte di Cassazione (Sezione Sesta Penale, Presidente F. Ippolito, Relatore G. Paoloni)
# Sentenza del 20 marzo 2014 - depositata 2 aprile 2014, n. 15152

Reviviscenza del previdente trattamento sanzionatorio più favorevole - Conseguenze. La Sesta Sezione della Corte di cassazione ha affermato che il principio dell’applicazione della disciplina più favorevole, determinatasi per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014 con riferimento al trattamento sanzionatorio relativo ai delitti previsti dall’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 in relazione alle “droghe leggere”, ed il conseguente dovere di rideterminare la pena, opera necessariamente non solo quando il giudice di merito, applicando la più rigorosa normativa dichiarata incostituzionale, abbia individuato una pena base superiore al massimo previsto dalla previgente legge più favorevole, ma anche quando abbia ritenuto di attenersi ai minimi edittali in vigore prima della dichiarazione di incostituzionalità.

 

Camera dei Deputati

Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili

Testo della proposta di legge n. 331-927-B, approvato dalla Camera il 2 aprile 2014


# Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie (Resoconto stenografico)
www.camera.it/ 1 aprile 2014

Dossier del Servizio Studi  sull'A.S. n. 110 "Delega al Governo per la riforma del sistema sanzionatorio"

 

Policy Department C: Citizens' Rights and Constitutional Affairs - European Parliament | Alessandro Davoli, Rosa Raffaelli
# Background information for the LIBE delegation to Italy on the situation of prisons – 26-28 March 2014
www.europarl.europa.eu/studies (Manuscript completed in march 2014)
Prison overcrowding is not only the result of higher crime rates or improved effectiveness in investigating crimes and sanctioning perpetrators. The problem is also related to the excessive length of criminal proceedings and the subsequent pre-trial detention and, above all, it is related to the insufficient use of non-custodial measures.  It is important to underline that the fight against overcrowding in prisons is not only a matter of achieving better material conditions, but also of giving offenders good and human conditions respecting their dignity, with a view to achieving an effective rehabilitation, thus reducing the risk of recidivism with certain positive consequences in terms of increased social security.

 

Elisabetta Lamarque, Francesco Viganò
# Sulle ricadute interne della sentenza Scoppola. Ovvero: sul gioco di squadra tra Cassazione e Corte costituzionale nell'adeguamento del nostro ordinamento alle sentenze di Strasburgo (Nota a C. Cost. n. 210/2013)
www.penalecontemporaneo.it/ 31 Marzo 2014
Con questa sentenza, la Consulta riconosce in effetti: a) che il principio di diritto enunciato dalla Corte europea in riferimento a un singolo caso concreto vincola lo Stato parte della Convenzione a porre rimedio alla violazione anche in relazione a tutti gli altri casi in cui la violazione si è in concreto verificata; b) che il giudicato penale di condanna può e deve essere, anche in questi casi, modificato dal giudice dell’esecuzione, sì da assicurare l’adeguamento della pena ai principi statuiti a Strasburgo; e c) che il giudice dell’esecuzione ha il potere di sollevare questione di legittimità costituzionale ex art. 117, comma 1, Cost. sulla norma di legge italiana che eventualmente osti a tale adeguamento, in maniera non superabile in via di interpretazione conforme al diritto convenzionale.

 

Marco Scoletta
# Norme penali "convenzionalmente illegittime" e questioni incidentali di costituzionalità in sede esecutiva: il dogma del giudicato sul viale del tramonto
www.federalismi.it/ 28 marzo 2014
Il progressivo ma parziale scardinamento del dogma del giudicato, via via operato nell‟ottica limitata dell‟adeguamento ordinamentale alle contingenze dei vincoli convenzionali, fa emergere le inevitabili incoerenze di un‟opera di adattamento sistematico (dell‟ordinamento giuridico nazionale a quello della Cedu) attuata in via pretoria invece che attraverso una riforma legislativa complessiva e organica; soluzione, quest‟ultima, che anche se tardiva rimane la strada maestra che sarebbe auspicabile percorrere.

 

Elena Mattevi, Antonia Menghini
# Recenti orientamenti sul lavoro di pubblica utilità. Note a margine della # Ordinanza del Tribunale di Palermo in data 3 agosto 2013
www.penalecontemporaneo.it/ 28 Marzo 2014

 

Daniela Falcinelli
# Se punire, se abrogare: la riserva di legge penale "rafforzata" (dalla sentenza n.5/2014 della Corte Costituzionale)
www.federalismi.it/ 28 marzo 2014
La Corte costituzionale con la sentenza n. 5/2014 si è volutamente apprestata a precisare un principio costituzionale che il contesto internazionale in cui si cala e cui si connette l’ordinamento giuridico italiano rischia altrimenti di rendere sfumato, malleabile e quind’anche vulnerabile. Il riferimento corre in particolare alla “interferenza” che sul diritto penale nazionale produce il testo della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e la correlata giurisprudenza della Corte EDU: la necessaria fusione degli orizzonti dei mondi (eterogenei) di civil law e di common law ha imposto a requisito minimo (e sufficiente) per la qualificazione di una disposizione come “legge”, ai sensi e per gli effetti della CEDU, quello della ragionevole conoscibilità della norma e della ragionevole prevedibilità dell’applicazione  che ne venga fatta...

 

Oliviero Mazza
# Una deludente proposta in tema di presunzione d’innocenza
Archivio Penale n. 3, 2014

... Se a livello teorico il reciproco riconoscimento postula l’armonizzazione, in pratica tale principio si presta a essere impiegato in modo altrettanto efficace come succedaneo dell’armonizzazione stessa, sterilizzando il problema delle diversità esistenti fra i singoli ordinamenti degli Stati membri. Lo spazio comune processuale penale si è così venuto a sviluppare in funzione del miglioramento della cooperazione giudiziaria in chiave repressiva e preventiva, o meglio nell’ottica dell’efficienza disgiunta dall’interesse per una legislazione garantista omogenea...

 

Giovanna Di Rosa

# Carceri, amnistia e trasferta del ministro della Giustizia Orlando a Strasburgo. Intervista a cura di Lorena D'Urso
www.radioradicale.it/ 25 marzo 2014

 

Luigi Ferrajoli (intervista realizzata da Giorgio Calderoni e Gianni Saporetti)
# Un diritto penale minimo
una città, n. 211 / 2014 marzo
Il ricorso al diritto penale, in particolare, dovrebbe giustificarsi solo come extrema ratio e i reati dovrebbero consistere solo nelle offese più gravi perché lesive di diritti o di interessi pubblici fondamentali. Solo così il diritto penale riacquisterebbe efficienza e capacità di garanzia sia degli accusati che delle parti offese. Circa trent’anni fa coniai, per designare questo modello di diritto penale, l’espressione "diritto penale minimo”, poi divenuta di uso comune: solo un diritto penale ridotto alle figure di reato più gravi -a quelli che Francesco Carrara chiamava i "delitti naturali” perché considerati tali anche dai non esperti di diritto- può restituire credibilità al diritto penale, facendone un strumento di tutela che non può essere disturbato né disturbare i cittadini per illeciti bagatellari che ingolfano inutilmente, fino a paralizzarla, la macchina giudiziaria.

 

Corte Suprema di Cassazione IV sezione penale
# Sent. 28 febbraio 2014 (dep. 24 marzo 2014), n. 13903, Pres. Zecca, Est. Dovere, Ric. Spampinato
La Corte ribadisce che il vigente comma 5 dell'art. 73 t.u., nel testo sostituito dal d.l. 146/2013 (nel frattempo converito in l. n. 10/2014), configura una fattispecie autonoma di reato, e non più (come in precedenza) una mera circostanza attenuante... Ribadisce, altresì, che tale norma deve considerarsi ancora vigente, nonostante l'intervento ablatorio compiuto sul testo dell'art. 73 dalla sent. n. 32/2014 della Corte costituzionale... Ribadisce, ancora, che la nuova norma - pur prevedendo un trattamento sanzionatorio indifferenziato per i fatti di lieve entità concernenti droghe 'pesanti' e 'leggere' - non può considerarsi irragionevole al metro dell'art. 3 Cost.

 

Francesco Viganò
# Droga: il governo corre ai ripari con un d.l. sulle tabelle, ma la frittata è fatta (e nuovi guai si profilano all'orizzonte...)
www.penalecontemporaneo.it/ 24 Marzo 2014

Decreto-legge 20 marzo 2014, n. 36
# Disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché di impiego di medicinali meno onerosi da parte del Servizio sanitario nazionale.
(Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21-3-2014) - Vigente al: 21-3-2014

 

Giovanni Cocco
# La difesa della punibilità quale elemento autonomo del reato
www.penalecontemporaneo.it/ 26 Marzo 2014
Le critiche alla punibilità. - 2. La affermazione come valore assoluto del principio nullum crimen sine poena. - 3. La difesa della punibilità quale elemento autonomo del reato. Cenni alla teoria della norma penale. - 4. La estraneità alla problematica del principio della certezza della pena. - 5. La (non) punibilità come strumento di tutela dei beni giuridici. - 6. Il mito del diritto penale minimo. - 7. Il ruolo della politica criminale. - 8. La proposta della rimessione al giudice della scelta di non punire. - 9. La preferibilità di tecniche di degradazione legislativa del reato. - 10. Conclusioni.

 

Vittorio Manes, Luisa Romano

# L’illegittimità costituzionale della legge c.d. “Fini-Giovanardi”: gli orizzonti attuali della democrazia penale. Nota a Corte cost., sent. 25 febbraio 2014, n. 32, Pres. Silvestri, Est. Cartabia
www.penaleontemporaneo/ 23 Marzo 2014

1. L'incostituzionalità per violazione dell'art. 77, secondo comma, Cost. e l'istanza di democrazia discorsiva. - 1.1. Il progressivo restraint sulla decretazione d'urgenza e sulla emendabilità in sede di conversione. - 1.2. La legge di conversione come "legge funzionalizzata": i criteri di controllo del necessario "nesso di omogeneità". - 1.3. Le ulteriori censure assorbite e quelle dichiarate inammissibili. - 2. Gli effetti immediati della sentenza: la reviviscenza della previgente disciplina. - 2.1. La caducazione della "fonte" impugnata e degli effetti abrogativi. - 2.2. L'obiter dictum sull'insistenza di obblighi di penalizzazione di fonte europea: prospettive in punto di "giustiziabilità" del c.d. inadempimento statale sopravvenuto. - 2.3. La "primavera silenziosa" delle sentenze con effetti in malam partem. - 3. Gli effetti mediati della sentenza: le vicende intertemporali. - 3.1. Il postulato di base: la delega delle questioni intertemporali al giudice a quo. - 3.2. Gli effetti sui procedimenti in corso. - 3.3. Gli effetti sui procedimenti passati in giudicato.

 

Vladimiro Zagrebelsky
# Anche Londra condanna le nostre carceri
La Stampa, 20 marzo 2014

Vladimiro Zagrebelsky, Carceri, Cedu e azione penale obbligatoria (Intervista a a cura di Lorena D'Urso), www.radioradicale.it 21 marzo 2014

 

Corte di Cassazione, sez. I Penale Presidente Giordano – Relatore Caiazzo
# Sentenza 27 giugno 2013 – 14 marzo 2014, n. 12286

www.dirittifondamentali.it
Perquisizione con denudamento in occasione del termine di tutti i colloqui con i familiari: illegittima, se non è motivata in maniera dettagliata, alla luce della pericolosità del detenuto

 

Andrea Pugiotto
# Repressione penale della tortura e Costituzione: anatomia di un reato che non c'è
Diritto Penale Contemporaneo, 2, 2014
In una Carta costituzionale che non conosce altri obblighi di criminalizzazione, il reato di tortura è il solo ad essere imposto e preteso. Eppure, nonostante quanto prescritto dall’art. 13, 4° comma, Cost. e dai relativi obblighi internazionali in materia, nel codice penale persiste l’assenza di un’apposita fattispecie repressiva. Che fondamento giuridico hanno le molteplici strategie argomentative adoperate a giustificazione di questo persistente vuoto di repressione penale? Quali, invece, sono le sue autentiche ragioni ordinamentali? E come mettere a valore il divieto internazionale di tortura già ora, nell’ambito del sindacato di costituzionalità delle leggi? L’indagine risponde a tali interrogativi, affrontando un  fenomeno – la tortura – irriducibile al principio di legalità eppure non estraneo al nostro ordinamento, come accertato in non isolati pronunciamenti giurisdizionali.

 

Matteo L. Mattheudakis
# Delitto di atti persecutori (stalking) e dolo, tra law in the books e law in action
www.nullapoenasinelege.com/ 14 marzo 2014
La struttura dell’art. 612-bis c.p., tra disvalore di condotta e di evento. – 2. Lo stalking come “fenomeno” doloso? – 3. Le prime indicazioni della dottrina penalistica e le (prevedibili) forzature della giurisprudenza sull’imputazione dolosa degli eventi tipici. – 4. Cenni ad una soluzione de iure condendo.

 

Jean-Marie Delarue - Contrôleur général des lieux de privation des libertés
# Rapport d’activité 2013 - Dossier de presse
# Lieux de privation de liberté en France en 2013: images
www.cglpl.fr/ Mardi 11 mars 2014

 

# Camille Bordenet, En prison, tout est fait pour empêcher les détenus de faire valoir leurs droits, Le Monde, 11.03.2014

# Adriano Sofri, Lettere: il detenuto che oggi "bisogna far tacere a tutti i costi" è il "procedurista", Il Foglio, 13 marzo 2014

 

Fabio Fiorentin
# Carceri, debutta il reclamo al giudice di sorveglianza
Il Sole 24 ore, 10 marzo 2014, p. 31
I detenuti e gli internati possono presentare un reclamo al magistrato di sorveglianza anche contro i provvedimenti disciplinari. Il reclamo può riguardare le condizioni di esercizio del potere disciplinare, la costituzione e la competenza dell’organo disciplinare, la contestazione degli addebiti e la facoltà di discolpa. Il reclamo deve essere presentato entro 10 giorni dalla comunicazione del provvedimento. Secondo il Dl 146/2013, il giudice verifica la legittimità del provvedimento ma, nei casi più gravi, esamina anche il merito del reclamo. Se il magistrato di sorveglianza accoglie la richiesta, annulla il provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare.

 

Fabio Fiorentin
# Esclusi dallo sconto di pena i condannati per il «4 bis»
Il Sole 24 Ore, 10 marzo 2014, p. 31
La versione definitiva del decreto carceri (Dl 146/2013, convertito nella legge 10/2014, in vigore dal 22 febbraio) contrae l’area di applicabilità della liberazione anticipata speciale, beneficio per cui la detrazione di pena concessa è di 75 giorni per ogni semestre di pena scontata, anziché di 45 giorni come prevede l’articolo 54 della legge 354/75...

# Testo del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, coordinato con la legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 10

 

Giusi Sorrenti
# La densità delle carceri: dalle condanne della Corte EDU alla decisione della Corte costituzionale, fino al “seguito” legislativo interno
www.giurcost.org/ 6 marzo 2014
Nella giurisprudenza costituzionale la posizione del recluso acquista rilievo sotto una duplice angolazione prospettica: da una parte, come meritevole di protezione giuridica rispetto a tutti quei diritti non condizionati o indipendenti dalla situazione di carcerato, dall’altra, nella stessa sfera giuridica condizionata dallo status di detenuto e dalle necessità di esecuzione della pena, come punto di riferimento di garanzie minime non sopprimibili, se si vuole evitare che le pene degradino a «trattamenti contrari al senso di umanità».

 

Gabriele Civello
# Recidiva reiterata e limiti al bilanciamento ex art. 69 c.p.: due nuove conquiste nella battaglia contro “il divieto di prevalenza”
Archivio Penale n. 2, 2014
... Il vero punctum dolens, ancora non del tutto sopito, consiste nella controversa estensione del regime di bilanciamento anche alle circostanze indipendenti e ad effetto speciale, estensione che, forse, non si presenta del tutto ragionevole e condivisibile: se, infatti, il legislatore ritiene, in presenza di specifiche situazioni o circostanze, di approntare una cornice edittale radicalmente eterogenea (in melius o in peius), rispetto a quella prevista per il reato-base – e ciò ridisegnando una nuova cornice edittale o prevedendo un aumento frazionario maggiore di un terzo – una siffatta scelta legislativa dovrebbe essere preservata, essendo espressiva di valutazioni politico-criminali ontologicamente sottratte alla “prudenzialità” giurisdizionale.

 

Senato della Repubblica
# Introduzione del reato di tortura nel codice penale
Assemblea - 202ª seduta pubblica 5 marzo 2014
... Oltre alla norma costituzionale entrata in vigore il 1º gennaio 1948, ricordo come la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 fin dall’articolo 3 prevedesse l’introduzione del delitto di tortura. Previsione confermata nel 1966 dal Patto internazionale di New York sui diritti civili e politici. Che ci fosse bisogno però di sollecitare la comunità internazionale a inserire questa previsione delittuosa nei vari ordinamenti e` dimostrato dalla Convenzione contro la tortura approvata dall’Assemblea generale dell’ONU il 10 dicembre del 1984 e ratificata con una legge italiana del 1988 [sen. Casson]

# Luigi Manconi, Federica Resta, Reato di tortura... scusate il ritardo, www.senatoripd.it/ 6 marzo 2014

 

Corte di Cassazione - Ufficio del Ruolo e del Massimario - Settore penale
# Prime riflessioni sulle possibili ricadute della sentenza n. 32/2014 della Corte costituzionale sul trattamento sanzionatorio in materia di sostanze stupefacenti.
(a cura di: Matilde Brancaccio, Giorgio Fidelbo, Raffaele Piccirillo, Roberta Zizanovich)
Rel. 20/2014 Roma, 5 marzo 2014

 

Camera dei deputati |
# Discussione della relazione della II Commissione (Giustizia) sulle tematiche oggetto del Messaggio del Presidente della Repubblica trasmesso alle Camere il 7 ottobre 2013
Assemblea - Seduta n. 182 di martedì 4 marzo 2014

 

Corte Costituzionale

# Sentenza n. 32/2014 - Deposito del 25/02/2014

www.cortecostituzionale.it/

Francesco Viganò
# Depositata la sentenza della Corte costituzionale sulla disciplina Fini-Giovanardi in materia di stupefacenti
www.penalecontemporaneo.it/ 26 febbraio 2014


# Quadro storico del testo dell'art. 73 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
www.penalecontemporaneo.it 26 febbraio 2014

 

Unione Camere Penali Italiane UCPI
# Incostituzionalità della legge Fini-Giovanardi:  se non si vuole il caos, urge un intervento legislativo.  L’indulto appare ancora più necessario
Roma, 25 febbraio 2014

 

Mauro Palma
# Carcere, la nostra cattiva coscienza sociale
il Manifesto, 27 febbraio 2014
La fisionomia del carcere italiano connotata come è dalla prevalente presenza di soggetti socialmente deboli, rende plasticamente l’immagine di un luogo che è diventato in molti casi strumento, inutile e dannoso, per affrontare contraddizioni che potrebbero essere invece preventivamente risolte con un maggiore intervento sociale. Un luogo che è interno alla crisi sociale e al taglio degli investimenti positivi nel territorio ed è frutto della funzione simbolico-pedagogica assegnata alla detenzione da parte di chi ha inteso affrontare con il continuo ampliamento del ricorso a essa i timori di una collettività ansiosa per il venir meno delle proprie reti protettive sociali.

 

Eleonora A. A. Dei Cas
# Dichiarazioni indizianti
Archivio Penale, n. 2, 2014
Se davvero la ratio dell’art. 63, co. 2, c.p.p. è quella di fronte avanzato di tutela delle incompatibilità a testimoniare, pare chiaro che la stessa non debba operare nei confronti di quei soggetti che incompatibili non sono. Quindi, qualora l’escusso sia sentito nell’ambito di un procedimento dal quale è totalmente estraneo, il dovere di collaborazione riemerge, essendo espressione del dovere di solidarietà sociale di cui all’art. 2 Cost., facendo sì che non possa sottrarsi all’obbligo di deporre, ferma la garanzia dell’art. 198, co. 2, c.p.p.

 

Gioacchino Romeo
# Poteri del giudice dell’esecuzione dinanzi a dichiarazione di incostituzionalità di norma penale 'non incriminatrice': metamorfosi di una questione rimessa alle Sezioni unite?
www.penalecontemporaneo.it/ 24 febbraio 2014
A distanza di oltre due anni dalla prima decisione sugli effetti in executivis della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 61, comma primo, n. 11-bis, c.p., e a fronte di un indirizzo frattanto consolidatosi nel senso di consentire al giudice dell’esecuzione l’eliminazione di pena imputabile alla circostanza, la prima sezione penale della Corte di cassazione rimette alle Sezioni unite la questione più generale del potere di quel giudice di rideterminare la pena quando ciò discenda da sentenza che dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma penale sostanziale diversa dalla norma incriminatrice, infrangendo in tal modo l’immutabilità del giudicato.

 

# Testo del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 300 del 23 dicembre 2013), coordinato con la legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 10 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 14), recante: «Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria.».
Vigente al 21 febbraio 2014

 

Massimo Donini
# Il dolo eventuale: fatto-illecito e colpevolezza. Un bilancio del dibattito più recente
www.penalecontemporaneo.it/ 21 Febbraio 2014

Questo territorio di confine del diritto positivo è oggi arroventato da scelte di politica criminale giudiziaria di marcata innovazione punitivista, anche favorite da indirizzi dottrinali di diversa valenza, che offrono occasione talora alla critica della possibilità di una distinzione processualmente affidabile degli stati soggettivi, e più spesso a nuovi impulsi orientati alla stessa delegittimazione del dolo eventuale, quale pertugio, divenuto smottamento, e poi frana, dove si sperimentano, attraverso concezioni “estensive” della volontà, forme di criptoanalogia in malam partem. Necessità di muovere da una concezione del diritto penale come scienza delle garanzie...

 

Ordine internazionale e diritti umani
# Osservatorio L’Italia e la CEDU n. 1/2014 (pp. 150-159)
http://www.rivistaoidu.net/

 

Giulio Ubertis, Francesco Viganò (eds) | Fabio Cassibba, Irene Gittardi, Francesco Mazzacuva, Matteo Montorsi
# Rassegna di sentenze e decisioni della Corte EDU rilevanti in materia penale sostanziale e processuale
www.penalecontemporaneo.it/ 20 Febbraio 2014
L'articolazione tra garanzie sostanziali e processuali viene riproposta dalla Corte europea, come noto, anche nelle ipotesi di uso della forza integrante le fattispecie di "tortura" e "trattamenti inumani e degradanti" (la cui distinzione, giova ricordarlo, è essenzialmente quantitativa), in particolare se imputabile ad agenti pubblici. Di conseguenza, violazioni dell'art. 3 Cedu sono riscontrate, rispettivamente, qualora il ricorso alla violenza da parte della pubblica autorità risulti sproporzionato ovvero non sia seguito da indagini imparziali, rapide ed effettive

 

European Court of Human Rights | Cour Européenne des Droits de l'Homme

# Affaire Contrada c. Italie (n° 2) - (# Trad. It.)
Strasbourg 11 février 2014
1. Déclare, à l’unanimité, la requête recevable quant au grief tiré de l’article 3 de la Convention et irrecevable pour le surplus ; 2. Dit, par six voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention...

# Giulia Milizia, Caso Contrada: la CEDU condanna l’Italia per avergli negato i domiciliari, malgrado fosse gravemente malato, www.dirittoegiustizia.it/ 11 febbraio 2014

 

Corte di Cassazione - Sezione Prima Penale
# Sentenza n. 5728 udienza del 19 dicembre 2013 - depositata il 5 febbraio 2014

Presidente S. Chieffi, Relatore M. Vecchio
La Prima Sezione della Corte di cassazione ha affermato che, in base ai parametri elaborati dalla Corte EDU, per la determinazione dello spazio individuale minimo intramurario, pari o superiore a tre metri quadrati, da assicurare ad ogni detenuto, deve essere scomputata dalla superficie lorda della cella l’area occupata dagli arredi.

 

Carlo Fiorio
# Diritto penitenziario e giurisprudenza di Strasburgo
www.processopenaleegiustizia.it/ n. 4, 2014

Resta però l’icona, il simbolo delle scelte carcerocentriche: l’art. 4-bis ord. penit. Nonostante siano trascorsi più di venti anni dalla sua introduzione nel tessuto normativo, la norma continua a precludere le potenzialità trattamentali insite nella legge penitenziaria... È giunto il momento, insomma, che la politica abbandoni l’ipocrisia bipartisan che da troppo tempo caratterizza l’approccio al carcere e affronti con serenità l’idea che «doppio binario» e «pena» sono entità diverse e che non può negarsi il diritto alla rieducazione in nome di “verità” che il sistema ha il dovere di acquisire senza “ricatto”.

 

Rosa Basile
# Il sovraffollamento carcerario: una problematica decisione di inammissibilità della Corte costituzionale (sent. n. 279/2013)
www.giurcost.org/ 20.02.14

Il sovraffollamento carcerario e le condizioni di detenzione disumane. – 2. Le questioni di legittimità costituzionale sollevate dai Tribunali di sorveglianza. – 3. La decisione della Consulta. – 4. Una decisione di inammissibilità obbligata? – 5. Alcune prospettive dopo la sent. n. 279/2013. – 6. Il divieto inderogabile di trattamenti disumani e il prezioso supporto della giurisprudenza della Corte di Strasburgo

 

Francesco Viganò

# L’adeguamento del sistema penale italiano al “diritto europeo” tra giurisdizione ordinaria e costituzionale. Piccolo vademecum per giudici e avvocati penalisti
www.penalecontemporaneo.it/
14 Febbraio 2014

1. Una premessa metodologica. - 2. Istruzioni per l'uso: una 'checklist' per il giudice. - 3. Un'operazione preliminare: l'interpretazione della norma europea. - 4. Prima verifica: la norma europea è direttamente applicabile? A) Le norme della CEDU e dei protocolli addizionali. - 5. (Segue): B) le norme dell'Unione europea. - 6. Seconda verifica: la norma interna è suscettibile di interpretazione conforme? - 7. Il ruolo di ultima istanza della Corte costituzionale. - 8. Un dubbio, e un auspicio conclusivo.

 

Davide Galliani

# Il diritto di sperare. La pena dell’ergastolo dinanzi alla Corte di Strasburgo
Costituzionalismo.it | Fascicolo 3 2013 | 19 febbraio 2014

L’articolo approfondisce la sentenza Vinter e altri v. Regno Unito della Corte di Strasburgo del 9 luglio 2013 con la

quale i giudici hanno dichiarato, sedici voti contro uno, che  la  pena  dell’ergastolo  –  senza  fissazione  di  un  periodo  di  tempo  dopo  il  quale  è possibile chiederne il riesame, rimanendo al detenuto unicamente la possibilità di ottenere 

la scarcerazione anticipata da parte del Ministro – viola l’art. 3 della CEDU, ai sensi del quale nessuno può  essere  sottoposto alla  tortura e a pene o trattamenti inumani o degradanti.

 

Consiglio d'Europa
# Raccomandazione CM/REC/(2014)3 del Comitato dei Ministri agli Stati membri relativa ai detenuti pericolosi (con una nota di Ernesto U. Savona) - 19 febbraio 2014
Rasegna Penitenziaria e Criminologica, n. 3, 2013

 

# Trib. Avellino, sent. 11 febbraio 2014 n. 23, GUP Riccardi
(Sull'individuazione della versione più favorevole all'imputato dell'art. 73 co. 5 t.u. stup.)

 

Gian Domenico Caiazza
# Le misure di prevenzione
http://www.radioradicale.it/ 8 febbraio 2014 [audio]

 

Ufficio Sorveglianza Venezia | Il Magistrato di Sorveglianza dr. Giovanni Maria Pavarin
# Ordinanza 6 febbraio 2014 (N. 2013/7233 SIUS)
«... Dispone che XXXXXXXXXX sia allocato, nell’attualità ma anche nel prosieguo della detenzione, presso una stanza di pernottamento avente una superficie calpestabile media pro- capite non inferiore a 3 m²»

 

Fabio Massimo Gallo
# Sovraffollamento carceri: cause, effetti e possibili rimedi
www.specchioeconomico.com/ Febbraio 2014
Il decreto legge svuota-carceri ha i caratteri di un provvedimento clemenziale atipico, destinato ad aggravare in modo significativo il lavoro dei magistrati di sorveglianza e del personale e che sortirà l'effetto di porre in libertà al massimo 7 mila persone su 20 mila eccedenti... Sia pure con la consapevolezza di battere in breccia per l'ennesima volta il principio di effettività della pena, con conseguente insoddisfazione di gran parte della cittadinanza e senso di frustrazione per forze dell'ordine e magistratura, un provvedimento generalizzato di clemenza, indulto o amnistia, o entrambi secondo la scelta del Legislatore, appare attualmente da prendere seriamente in considerazione come l'unica risposta possibile, in tempi rapidi, a una situazione che ci scredita agli occhi del mondo e stride con la nostra coscienza di Paese civile. Tra l'indulto che estingue la pena, e l'amnistia che estingue il reato, dovendosi ricorrere ancora una volta a una soluzione emergenziale, appare più costruttivo il ricorso all'amnistia..

 

Fondazione ICSA
# “Sospensione condizionale della pena" come soluzione strutturale al problema del sovraffollamento delle carceri italiane. Responsabilizzazione del detenuto beneficiario e non “regalo” a costo zero
www.fondazioneicsa.it/ 5 febbraio 2014

 

Cour Européenne des Droits de l'Homme - European Court of Human Rights

# Annual Report 2013 (Provisional Version)

# Analysis of statistics 2013

# Dean Spielmann - Press conference

www.echr.coe.int/ 30 January 2014
I
n 2013 65,900 applications were allocated to a judicial formation, an overall increase of 2% compared with 2012 (64,900). 45,750 of these were identified as Single-Judge cases likely to be declared inadmissible (a decrease of 7% in relation to 2012). 20,150 were identified as probable Chamber or Committee cases (an increase of 27%)... Italy: Total applications 14 379

 

ACLU American Civil Liberties Union

# Prison Rape Elimination Act (PREA) Toolkit: End the Abuse - Protecting LGBTI Prisoners from Sexual Assault

www.hivlawandpolicy.org/1/28/2014

Reports of harassment, assault and prolonged isolation of LGBTI individuals in custody are staggering. LGBTI individuals are often placed against their will in highly isolating and restrictive settings that not only fail to keep them safe, particularly from staff-perpetrated sexual abuse, but that also damage their health and reduce their chances of early release because of significant limitations imposed on educational, program and work opportunities in these settings. Transgender and intersex individuals are often assigned to placements based solely on an examination of their genital characteristics without accounting for the particular safety needs of each individual

 

Glauco Giostra
# Sentenza Torreggiani della CEDU: uno sconto di pena ai detenuti. Intervista a cura di L. D'Urso
www.radioradicale.it/ 30 gennaio 2014 [audio]

 

Glauco Giostra
# Sovraffollamento, al detenuto uno sconto di pena
il Sole 24ore, 21 gennaio 2014

Si potrebbe allora pensare di offrire al detenuto che ha subito un trattamento inumano, in alternativa al ristoro economico, una forma di riparazione che consista in una congrua riduzione della pena detentiva eventualmente ancora da scontare: all'ingiusta afflittività aggiuntiva di una pena espiata in condizioni degradanti dovrebbe compensativamente corrispondere una diminuzione di afflittività in termini di minor durata della pena espianda... (sentenza Ananyev contro Russia)

 

Mauro Palma
# Risposta alla Polizia penitenziaria
www.poliziapenitenziaria.it/ 30 gennaio 2014

 

Corte Suprema di Cassazione - Sezione I Penale
# Sentenza n. 279 / 2014
Udienza del 28 gennaio 2014
Principio di diritto: “Nel deliberare in ordine al riconoscimento della continuazione, il giudice deve verificare che i reati siano frutto della medesima, preventiva, risoluzione criminosa, tenendo conto se il condannato, in concomitanza della relativa commissione, era tossicodipendente, se il suddetto stato aveva influito sulla commissione delle condotte criminose“.

 

Glauco Giostra
# Inaugurazione dell'anno giudiziario 2014: l'Intervento del Prof. Giostra alla cerimonia di inaugurazione di Ancona
www.penalecontemporaneo.it/ 25 gennaio 2014
Non abbiamo bisogno di savonarola in toga, né di burocratici travet della giustizia, abbiamo bisogno di magistrati che assolvano il loro ufficio, concedetemi l'ossimoro, con umile orgoglio: l'orgoglio di esercitare la più alta funzione sociale, quella di giudicare; l'umiltà di sentirsi comunque - in quanto uomini - inadeguati al compito. Abbiamo bisogno di magistrati che svolgano il loro delicato compito nec spe, nec metu... So bene che ci sono tantissimi magistrati così, ma so anche che non sono abbastanza. Se lo fossero, si realizzerebbe la condizione, temo non sufficiente, certo necessaria, affinché la giustizia torni ad essere il rassicurante, vitale, silenzioso respiro della democrazia".

 

Giovanni Canzio
# Relazione sull’amministrazione della giustizia nel Distretto della Corte di Appello di Milano
www.corteappellomilano.it/ Assemblea Generale – Milano, 25 gennaio 2014

Si segnala poi la permanente, grave situazione di sovraffollamento degli Istituti di pena che accomuna la quasi totalità delle 13 Case Circondariali di competenza della struttura giudiziale in esame. Emerge costantemente l'allarme collegato alla densità della popolazione carceraria, che ormai ha raggiunto valori identici a quelli anteriore all'entrata in vigore del provvedimento di clemenza di cui alla l. n. 241/2006.

 

Giovanni Viganò # La relazione del Presidente Canzio... 27 gennaio 2014

 

Giuliano Lucentini
# Relazione sull’amministrazione della giustizia nel Distretto dell'Emilia Romagna per l'anno 2013

Bologna, 25 gennaio 2014

Come riferisce il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Bologna, le condizioni in cui attualmente versa il sistema penitenziario italiano, vera e propria  emergenza nazionale, sono drammaticamente evidenziate dai flussi della popolazione detenuta, la  cui consistenza numerica non accenna a diminuire apprezzabilmente, e dal numero, in costante  ascesa, dei suicidi e dei tentati suicidi avvenuti tra le mura delle carceri

 

Marcello Maddalena - Procura Generale presso la Corte d'Appello di Torino

# Inaugurazione dell'anno giudiziario 2014 [intervento orale]

www.distretto.torino.giustizia.it/ 25 gennaio 2014

E se poi, alla fine, un indulto lo si dovrà pur fare, perché, nonostante che sia sconsigliato dalla stessa Commissione europea, si ritiene che sia l’unico modo per corrispondere in maniera adeguata ad un obbligo derivante dall’Europa (e questo perché le  sentenze delle Corte europee debbono essere non solo rispettate ma anche eseguite e sicuramente vale anche in questo caso il superiore principio per cui pacta sunt servanda) lo  si faccia. Ma non si dica che ciò non comporta danni o pericoli per l’ordine pubblico, la  sicurezza dei cittadini e la credibilità delle istituzioni. Si abbia il coraggio della verità e della  assunzione di responsabilità: e quindi si dica che lo si fa perché non si può comunque infliggere a nessun detenuto un trattamento ritenuto (giustamente) dalla CEDU inumano o  degradante, anche se ciò comporterà gli effetti di cui sopra.

 

Vincenzo Oliveri
# Relazione sull’amministrazione della giustizia nel Distretto della Corte di Appello di Palermo
www.giustizia.palermo.it/ Assemblea Generale – 25 Gennaio 2014

 

Corte Suprema di Cassazione - Giorgio Santacroce
# Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2013
Roma, 24 gennaio 2014

… adozione di un rimedio straordinario che consenta di ridurre con immediatezza il numero dei detenuti: per ottenere questo risultato non c’è altra via che l’indulto. Un tale atto di clemenza produrrebbe l’immediata scarcerazione dei condannati a pene brevi e dei detenuti che sono comunque prossimi alla liberazione per aver già scontato una parte spesso rilevante della pena. E questo è proprio l’obiettivo che si deve raggiungere senza ulteriori indugi, per evitare che la pena si trasformi in un trattamento inumano e degradante dei detenuti e accumulare per ciò stesso nuove condanne dall’Europa. Grazie all’indulto non si libera chi merita di essere liberato, ma si scarcera hic et nunc chi non merita di stare in carcere ed essere trattato in modo inumano, reagendo temporaneamente ed efficacemente al problema del sovraffollamento.

 

Gianfranco Ciani # Intervento 24 gennaio 2014

Michele Vietti # Intervento 24 gennaio 2014

Annamaria Cancellieri # Intervento 24 gennaio 2014

 

Piero Messini D'Agostini
# Il trattamento sanzionatorio ed il sistema delle aggravanti
http://www.questionegiustizia.it/ 24 gennaio 2014
Il computo della pena è di solito argomento negletto ma, invece, è lo snodo dell'applicazione dei principi costituzionali di legalità e finalismo rieducativo...

 

CSM Consiglio Superiore della Magistratura

# Parere reso ai sensi dell'art. 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sul testo del decreto legge riguardante le misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria.
www.csm.it/ Delibera consiliare del 23 gennaio 2014

 

Camera dei Deputati - XVII Legislatura
# L’istituto della “liberazione anticipata” ed altre forme di riduzione della pena detentiva nei principali paesi europei e negli USA
http://documenti.camera.it/ Appunto 1/201, 21 gennaio 2014

 

ANM Associazione Nazionale Magistrati
# Parere sul decreto legge 23 dicembre 2013 n. 146 - Audizione Camera dei Deputati - Commissione Giustizia
www.associazionemagistrati.it/ 9 Gennaio 2014
Si è dunque posta l’esigenza - che la magistratura associata non può che condividere - di imprimere una decisa accelerazione al processo di riforma di quei settori dell’ordinamento penale e penitenziario che adeguano alle previsioni costituzionali le condizioni della detenzione,  offrendo, inoltre, le più promettenti potenzialità deflative. Tale esigenza è stata con forza e autorevolmente sostenuta dal Capo dello Stato, che, con il suo messaggio alle Camere dell’8 ottobre, ha indicato, fra l’altro, la necessità di introdurre quegli strumenti normativi che possano porre rimedio, in tempi ragionevolmente brevi e in maniera strutturale, all’attuale situazione patologica...

 

Camera dei Deputati - II commissione permanente (Giustizia)
# Esame DL 146/13: Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria.
www.camera.it/ Martedì 7 gennaio 2014
In particolare, con la sentenza emessa in data 8 gennaio 2013 (causa Torreggiani e altri c. Italia), la Corte ha ribadito che l’articolo 3 pone a carico delle autorità statali un obbligo positivo che consiste nell’assicurare che le condizioni di detenzione siano compatibili con il rispetto della dignità umana, che le modalità di esecuzione della misura non sottopongano l’interessato ad uno stato di sconforto né ad una prova d’intensità che ecceda l’inevitabile livello di sofferenza insita nella detenzione e che, tenuto conto delle esigenze pratiche della reclusione, la salute e il benessere del detenuto siano assicurati adeguatamente.

 

Antonio Corbo, Luca Pistorelli | Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione
# Relazione dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di cassazione (n. III/01/14) sul d.l. 23 dicembre 2013, n. 146 («Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria»)
www.cortedicassazione.it/ 7 Gennaio 2014
1. Le modifiche alla disciplina degli stupefacenti ed il delitto di condotte illecite in tema di sostanze stupefacenti o psicotrope di lieve entità. – 2. Le modifiche in tema di modalità di controllo degli arresti domiciliari, misure alternative alla detenzione, liberazione anticipata ed espulsione. – 3. Le modifiche in tema di tutela dei diritti dei detenuti e di procedimento di sorveglianza.

 

Corte Suprema di Cassazione | Ufficio del Massimario
# Rassegna della Giurisprudenza di Legittimità. Gli orientamenti delle Sezioni Penali - Anno 2013
Roma – Gennaio 2014

 

Servizio Studi - Dipartimento giustizia | Camera dei Deputati
# Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria - D.L. 146 - A.C. 1921 - schede di lettura
07/01/2014

 

Luigi Manconi
# Il paradosso crudele del carcere
La Repubblica, 9 gennaio 2014
Quel carcere che si vorrebbe strumento di legalità, macina anche il suo contrario: palesi ingiustizie, violazioni di diritti fondamentali, e talvolta veri e propri crimini, per azione o per omissione. È questo che ci spinge a non considerare concluso il processo di civilizzazione delle pene, che ci obbliga a pensare come sia possibile liberarsi dalla necessità del carcere, che ci esorta a progettare sanzioni diverse da quella rappresentata dalla privazione della libertà, e diverse modalità di mediazione dei conflitti.

 

Unione Camere Penali Italiane U.C.P.I.
# Il sentiero delle riforme possibili
www.camerepenali.it/ Roma, 8 gennaio 2014
Ciò che occorre in primo luogo è legare la valutazione delle esigenze cautelari a requisiti di attualità e concretezza, dunque impedire una valutazione ancorata alla sola gravità del reato che si traduce, nella pratica, nella irrogazione della misura in funzione di difesa sociale e dunque in una incostituzionale anticipazione della pena...

 

Guglielmo Leo
# Automatismi sanzionatori e principi costituzionali | Voce per "Il libro dell'anno Treccani 2014"
www.penalecontemporaneo.it/ 7 Gennaio 2014
1. La ricognizione. - 2. La focalizzazione. - 2.1. Automatismi e preclusioni nella disciplina della recidiva. - 2.2. La questione delle pene «fisse» e delle previsioni edittali di ampiezza inadeguata. - 3. I profili problematici. - 3.1. Il sistema delle pene accessorie. - 3.2. Le misure di sicurezza.

 

Cassazione Penale (Presidente Arturo Cortese)
# Sentenza n. 2285 del 20/1/2014
MASSIMA: La regola della scindibilità del provvedimento di unificazione di pene concorrenti deve trovare applicazione anche in presenza di un provvedimento di cumulo materiale, anziché giuridico, di più titoli di condanna, comportante una pena detentiva complessiva da espiare superiore a quatto anni, che sia comprensiva anche di reati inclusi nell'elenco dell'art. 4-bis, L. n. 354 del 1975, agli effetti di verificare la sussistenza dei presupposti di ammissibilità del condannato, che abbia già scontato la parte di pena relativa ai delitti ostativi, alla misura alternativa dell'affidamento terapeutico di cui all'art. 94, D.P.R. n. 309 del 1990 (T.U. Stupefacenti).

 


 

Fabio Fiorentin

# Il reclamo giurisdizionale per la tutela dei diritti delle persone detenute e internate

Rassegna penitenziaria e criminologica, n. 3, 2013

 

Daniela Ranalli
# Recenti interventi giurisprudenziali in tema di diritti dei detenuti
Rassegna penitenziaria e criminologica, n. 3, 2013

Corte eur. dir. uomo, Marro e altri c. Italia, decisione dell’8 aprile 2014, n. 29100/07; Bellomonte c. Italia, decisione del 1° aprile 2014, n. 28298/10; G.C. c. Italia, sentenza del 22 aprile 2014, n. 73869/10

 

Marcello Bortolato
# Riduzione controllata della popolazione carceraria e tutela dei diritti
Questione Giustizia, 27 dicembre 2013
L’anno che sta per finire si era aperto con il severo richiamo della CEDU che ha ndividuato nel sovraffollamento e nel degrado delle carceri italiane una delle più significative ipotesi di violazione da parte dell’Italia della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo (la sentenza Torreggiani dell’8 gennaio). Il decreto legge n. 78 del 1° luglio 2013, convertito nella legge 9 agosto 2013 n. 94, ha poi, in parte, corretto i paradossi della legge cd ‘ex Cirielli’ ma ha costituito, anche per le sensibili ‘retromarce’ in sede di conversione, una riforma a metà e dunque una timida parziale risposta all’Europa

 

Elena Malfatti
# “Oltre le apparenze”: Corte costituzionale e Corte di Strasburgo “sintoniche” sull’(in)effettività dei diritti dei detenuti in carcere
www.forumcostituzionale.it/ 16 dicembre 2013
Senza garanzie di effettività della tutela, potremmo dire leggendo in tralice la giurisprudenza costituzionale dell’ultimo periodo, tutta la costruzione ordinamentale italiana dei diritti nella realtà carceraria rischierebbe di ridursi a un guscio vuoto...

 

Antonio Ruggeri
# Ancora una decisione d’incostituzionalità accertata ma non dichiarata (nota minima a Corte cost. n. 279 del 2013, in tema di sovraffollamento carcerario)
www.giurcost.org/ 2013
Una limpida testimonianza di fecondo “dialogo” tra Corte EDU e Corte costituzionale appare essere la pronunzia cui si dirigono queste notazioni. Nessuna divergenza sostanziale di punti di vista è dato registrare tra i due giudici, a riprova del fatto che Convenzione e Costituzione possono andare a braccetto e di pari passo offrire tutela ad alcuni tra i più pressanti bisogni elementari degli esseri umani (qui, soggetti particolarmente esposti, quali appunto sono i detenuti).

 

Fabio Fiorentin
# Regime penitenziario speciale del 41 bis e tutela dei diritti fondamentali
Rassegna penitenziaria e criminologica, n. 2, 2013
I diritti fondamentali riconosciuti dall’ordinamento costituzionale possono essere limitati legittimamente a fronte della salvaguardia delle esigenze preventive di massima rilevanza sottese al regime detentivo differenziato disciplinato dall’art. 41-bis, della legge di ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354). Tuttavia, tale regime non può risolversi in una compressione delle facoltà inerenti ad un diritto fondamentale eccedente la misura minima necessaria al soddisfacimento delle esigenze di sicurezza, e non può comportare la pratica vanificazione del diritto inciso.

 

Laura Cesaris
# Prassi giudiziarie e sovraffollamento
Rassegna penitenziaria e criminologica, n. 2, 2013
Alla base del “reclamo giurisdizionale” sta la necessità di garantire piena ed efficace attuazione delle decisioni assunte dal magistrato di sorveglianza in tema di tutela di posizioni soggettive. in particolare – come è noto – il problema ha assunto maggiore rilevanza, nonché visibilità anche all’esterno delle mura carcerarie, in relazione alla situazione di sovraffollamento e di conseguente lesione di diritti minimi dei soggetti reclusi, cui l’intervento del magistrato di sorveglianza ex artt. 35 e 69 ord. penit. non sempre riusciva a porre rimedio, per inerzia o per mancata ottemperanza.

 

Marco Ruotolo
# Quale tutela per il diritto a un' esecuzione della pena non disumana? Un'occasione mancata o forse soltanto rinviata (osservazione a Corte cost., 22 novembre 2013 n. 279)
http://dirittopenitenziarioecostituzione.it/ 2013
Cosa accade, però, se, proprio a causa del sovraffollamento, i predetti « rimedi » non sono sufficienti o meglio risultano, nei fatti, impraticabili? Non è forse, comunque, necessaria una « norma di chiusura », un rimedio « estremo », che permetta in tali casi una fuoriuscita del detenuto dal circuito carcerario? La Corte si pone questa domanda e ritiene che sussista in effetti il vulnus denunciato dai rimettenti. Solo che, anche qui, non può che rilevarsi l'esistenza di una pluralità di soluzioni normative, di rimedi « preventivi » diversi da quello postulato mediante l'intervento additivo sull'art. 147 cod. pen.8, quali « ad esempio, quelli modellati sulle misure previste dagli artt. 47 e seguenti dell'ordinamento penitenziario».

 

Laura Uccello Barretta
# Il sovraffollamento carcerario tra protezione dei diritti fondamentali e discrezionalità legislativa (nota a Corte cost. n. 279/2013)
www.rivistaaic.it/ Associazione Italiana dei Costituzionalisti, Marzo 2014

... Netta prevalenza nel dibattito pubblico delle esigenze di tutela della collettività su quelle di protezione dei diritti fondamentali dei detenuti, con conseguente allontanamento dal c.d. “modello penitenziario europeo” imperniato sul principio della funzione rieducativa della pena. Così facendo, lo Stato (in contrasto con la propria natura di Stato di diritto) ha posto in secondo piano il proprio compito inderogabile di assumere “nei confronti di chi fa ingresso in carcere [...] una posizione di garanzia” dei diritti fondamentali.

 

Costanza Nardocci
# Il principio rieducativo della pena e la dignità del detenuto: prime risposte tra Corte Costituzionale e Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Riflessioni a margine di Corte Cost. n. 279 del 2013
www.associazionedeicostituzionalisti.it/ 21 marzo 2014
Accanto alla dimensione europea del problema, il tema della discussa compatibilità delle modalità di espiazione della pena detentiva con la tutela della dignità del detenuto e con il principio rieducativo, proclamato ai sensi dell’art. 27, comma terzo, Cost., può essere guardato anche dalla prospettiva della correlazione esistente tra la crisi che sta attraversando lo Stato sociale e il finalismo rieducativo «essendo storicamente constatabile un tendenziale regresso tanto dell’idea che della prassi della rieducazione, tutte le volte in cui lo Stato assistenziale entri o minacci di entrare in crisi».

 

Marie Crétenot
# From national practices to European guidelines: interesting initiatives in prisons management
European Prison Observatory. Detention conditions in the European Union, december 2013
The European Prison Observatory (EPO) was launched in Rome in February 2013 and operates in 8 countries (France, Great Britain, Greece, Italy, Latvia, Poland, Portugal, Spain). Through quantitative and qualitative analysis, the EPO monitors and analyses the present conditions of the different national prison systems and the related systems of alternatives to detention in Europe, comparing these conditions to the international norms and standards relevant for the protections of inmates’ fundamental rights, particularly the European Prison Rules (EPR) of the Council of Europe

 

Commissione Palazzo
# Schema per la redazione di principi e criteri direttivi di delega legislativa in materia di riforma del sistema sanzionatorio  penale
Ministero della Giustizia - Dicembre 2013
Lo schema propone la revisione del sistema sanzionatorio vigente sotto il profilo dell’arricchimento della tipologia sanzionatoria mediante la previsione di nuove specie di pene diverse da quella detentiva carceraria. Lo schema si presenta già dotato di una sua autonomia che lo rende suscettibile di un’immediata utilizzazione in vista della formulazione di una legge di delegazione.

 

Nazioni Unite (con nota di Elisabetta Barzanò)
# Regole relative al trattamento delle donne detenute e alle misure non detentive per le donne autrici di reato. Regole di Bangkok | Bangkok Rules
Rassegna penitenziaria e criminologica, n. 2, 2013

Le regole di Bangkok si appoggiano sul presupposto che molte detenute hanno alle spalle situazioni di marginalizzazione sociale, abuso di sostanze stupefacenti ed alcol, problemi di salute mentale che possono venir ulteriormente esacerbati durante la permanenza in carcere. Uno degli aspetti su cui le regole di Bangkok mettono più l’accento è l’incidenza dei casi di abuso sessuale e di violenza nel passato di molte detenute. Grande attenzione viene dedicata alla necessità di evitare il ripetersi di questo tipo di traumi, introducendo protocolli adeguati nelle relazioni tra le detenute e lo staff, soprattutto maschile. le regole di Bangkok dedicano molto spazio alle specifiche necessità delle donne in materia di salute non solo ginecologica ma anche preventiva, psicologica, psichiatrica, etc.

 

Rocco Cangelosi
# Carceri, il messaggio di Napolitano attende risposta
l'Unità, 30 dicembre 2013

I diritti riconosciuti ai detenuti dalla normativa internazionale sono innanzi tutto quelli proclamati come  universali e che rappresentano una proiezione della dignità umana e dei diritti riconosciuti alla persona. Basti ricordare al riguardo le «Minimum standard rules for the treatment of prisoners» adottate nel 1955 dal primo congresso delle Nazioni Unite sulla prevenzione del crimine e il trattamento dei criminali, le «European standard rules e le European prisoner rules» adottate dal Consiglio di Europa, la Convenzione europea per la prevenzione dei trattamenti disumani e degradanti, o ancora la Convenzione dei diritti dell’uomo, sulla base della quale la Corte europea dei diritti dell’uomo si è dichiarata competente in materia, in virtù di una serie di norme che tutelano i diritti degli individui «uti persona» che possono essere violati nel corso della detenzione in carcere

 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Anno 154° - Numero 300 - 23 dicembre 2013

# DECRETO-LEGGE 23 dicembre 2013, n. 146 - Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria

Roma - Lunedì, 23 dicembre 2013

 

# Garanti territoriali: bene il Garante nazionale, ma mai dipendente dall'esecutivo
24 dicembre 2013

 

Jon Henley
# Why is the European court of human rights hated by the UK right? Court designed to protect the vulnerable is respected in Europe but despised by many Tories and UK newspapers
www.theguardian.com/ 22 December 2013
The court – not the same as the Luxembourg-based European court of justice, which rules on the application of European Union law – sits in the eastern French (and, historically, occasionally German) city of Strasbourg, in a striking building by the British architect Richard Rogers. It is open to a startling 800 million people, from Portugal to Siberia, all of whom can apply here if they feel their rights have been violated; equally startlingly, about 70,000 a year do. So it is not, as one senior judge observes, your average court: "Other courts deal with demands in justice – guilty or not guilty. This one deals with demands for justice. Its job is to signal a dysfunction in the rule of law."

 

Fondazione Giovanni Michelucci | Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive
della libertà personale della Toscana
# Il carcere al tempo della crisi
Consiglio regionale della Toscana - Firenze, dicembre 2013
Alessandro Margara: Punti interrogativi | Franco Corleone: Si sa tutto, non si fa nulla | Mauro Palma: La tutela dei diritti fondamentali in carcere | Jonathan Simon: I diritti fondamentali e lo Stato penale: le Corti possono fermare la carcerazione di massa? | Richard Garside: Strategie per fermare la crescita della popolazione detenuta nel Regno Unito | Iñaki Rivera Beiras, Monica Aranda Ocaña: Il carcere in Spagna al tempo della crisi | Nils Christie: La riparazione dopo le atrocità. È possibile? | Marella Santangelo: L’architettura del carcere. Tendenze attuali e stato dell’arte | Massimo Pavarini: Dalla Repubblica della decarcerizzazione alla distribuzione selettiva della sicurezza | Melissa Costagli: Gli Standard del CPT e la detenzione in Toscana | Saverio Migliori, Alessio Scandurra: I numeri della detenzione in Italia e in Toscana | Commissione ministeriale per le questioni penitenziarie: Relazione al Ministro di Giustizia sugli interventi in atto e gli interventi da programmare | Comitato Nazionale di Bioetica: La salute dentro le mura | Messaggio alle Camere del Presidente della Repubblica sulla questione carceraria

 

Francesco Viganò
# Retroattività della legge penale più favorevole. Voce per "Il libro dell'anno Treccani 2014"
www.penalecontemporaneo.it/ 20 Dicembre 2013
Due recenti sentenze della Corte costituzionale (le n. 230/2012 e 210/210) ripropongono il tema della retroattività della legge penale più favorevole. Nel presente contributo si analizzano le due pronunce, e si tenta quindi di fornire un quadro di insieme su fondamento ed estensione del principio tra fonti interne e sovranazionali, per poi fare il punto sull’attuale impatto del principio sulla stabilità dei giudicati di condanna, anche in riferimento alla possibilità di estendere il principio in questione all’ipotesi di mutamento giurisprudenziale favorevole.

 

Alberto Macchia
# Il problema del sovraffollamento nelle carceri: ovvero, aspettando Godot. Note minime attorno alla sentenza della Corte costituzionale n. 279 del 2013
Rassegna penitenziaria e criminologica, n. 2, 2013
La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 279 del 2013, ha infatti puntualmente osservato che il rispetto dei diritti dell’uomo anche in sede carceraria, deve essere assicurato tanto da rimedi “interni” al sistema quanto, eventualmente, ove i primi risultassero inidonei, attraverso interventi di ordine legislativo, tesi ad evitare il sovraffollamento degli istituti di custodia.

 

European Court of Human Rights | Cour Européenne des Droits de l'Homme
# Case of Kutepov v. Russia
hudoc.echr.coe.int/ Strasbourg 4 december 2013
62. The Court considers that, as a result of the inadequacy of his medical treatment, the applicant has been exposed to prolonged mental and physical suffering diminishing his human dignity and lasting for several years. The authorities’ failure to provide the applicant with the medical care he needed thus amounted to inhuman and degrading treatment within the meaning of Article 3 of the Convention. 63. Accordingly, there has been a violation of Article 3 of the Convention.

 

Ministero della Giustizia - Ufficio Legislativo
# Commissione di studio in tema di ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione - Documento conclusivo
Dicembre 2013

La Commissione, istituita con decreto del Ministro della giustizia il 2 luglio 2013, era presieduta dal Prof. Glauco Giostra, ed era composta dal Dott. Marcello Bortolato, dall'Avv. Roberto Bruni, dai Dott. Francesco Cascini, Federico Falzone, Fabio Fiorentin, dal Prof. Carlo Fiorio, dalla Dott.ssa Maria Gaspari, dal Prof. Paolo Renon e dal Dott. Carlo Renoldi.

 

Giovanni Tamburino
# 18th Conference of Directors of Prison Administration with the participation of Directors of Probation Services “How to Manage the Execution of Penal Sanctions?”
www.coe.int/ Bruxelles, le 27 novembre 2013

 

Angela Della Bella

# Il termine per adempiere alla sentenza Torreggiani si avvicina a scadenza: dalla Corte Costituzionale alcune preziose indicazioni sulla strategia da seguire | Nota a Corte cost., 22 novembre 2013, n. 279, Pres. Silvestri, Rel. Lattanzi

 

# Decreto-legge, recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria - 17 dicembre 2013

 

Unione Camere Penali Italiane # Luci ed ombre sotto l'albero di Natale 17 dicembre 2013

# Rassegna stampa 18 dicembre 2013

Giovanna Di Rosa # Affidamento, meno vincoli Il Sole 24 Ore, 20 dicembre 2013

 

Chiara Scapinello
# Articolo 4 Bis L. 354, 1975: collaborazione con la giustiziae differenziazione nell'accesso ai benefici penitenziari.Aspetti critici e prospettiva comparata con il Common Law inglese
Università degli Studi di Trento, 2012-13

 

House of Lords | House of Commons
# Draft Voting Eligibility (Prisoners) Bill
www.parliament.uk/ Published on 18 December 2013
There was general agreement that the exercise of voting rights could play a useful part in rehabilitation, for example by means of courses in civic responsibility which could help to reintegrate prisoners in society. Many prisoners had never cared about voting before their conviction—prison gave them time to sort out their lives, and the support necessary to enable them to earn qualifications. In the process they became politically engaged for the first time.

 

Valerio Spigarelli
# Conversazione con Lorena D'Urso, 15 dicembre 2013
www.radioradicale.it
Osservazioni del presidente dell'Unione Camere Penali sull'annunciato decreto carceri del Governo... La pronuncia della Corte Costituzionale 279/2013...

 

Andrea Pugiotto
# La Consulta: il carcere è fuorilegge
il manifesto, 11 dicembre 2013
Come in natura, così anche nella tutela dei diritti non esiste il vuoto. Perché se i diritti vanno tutelati per evitare la catastrofe, ci sarà sempre un giudice a Berlino cui chiedere giustizia. Anche per i troppi detenuti costretti a vivere in formicai di sbarre e cemento armato

 

Annamaria Cancellieri
Intervento del guardasigilli Annamaria Cancellieri al Convegno su «Amnistia, indulto e riforma della Giustizia» - Roma, Palazzo Giustiniani - mercoledì 4 dicembre 2013
http://www.giustizia.it/ giustizia newsonline 4 dicembre 2013

Vladimiro Zagrebelsky Indulto subito, poi la riforma La Stampa, 4 dicembre 2013

Andrea Pugiotto # L'Europa aspetta risposte La Stampa, 4 dicembre 2013

 

Commissione Giustizia Camera | "Relazione Ferranti"
Relazione sulle tematiche oggetto del messaggio del presidente della repubblica trasmesso alle camere il 7 ottobre 2013
Giovedì 28 novembre 2013
... Gli effetti deflattivi di un provvedimento di indulto sono stati chiesti al Ministro della Giustizia i dati relativi alle pene residue. Con riferimento a questa richiesta il Ministro ha rilevato che « a fronte dei 38.625 condannati 9.598 hanno pena residua inferiore ad un anno, 7.735 tra uno e due anni e 5.689 da due a tre anni. Complessivamente sono quindi 23.022 quelli che devono scontare una pena residua inferiore ai tre anni...

 

Hervé Belluta
# Revoca o sostituzione di misura cautelare e limiti al coinvolgimento della vittima
www.penalecontemporaneo.it/ 28 Novembre 2013
# Nota a Tribunale di Torino, Sezione GIP, ord. 4 novembre 2013, giud. Marra
SOMMARIO: 1. Il caso di specie. - 2. L'incerta area dei delitti «commessi con violenza alla persona». - 3. Revoca, sostituzione o modifica delle modalità esecutive della cautela. - 4. Qualche riflessione "sul sistema

 
Francesco Menditto
# Misure di prevenzione, personali e patrimoniali, e compatibilità con la Cedu
www.magistraturademocratica.it/ 28 novembre 2013

In questi ultimi anni è divenuto sempre più frequente la verifica della compatibilità delle misure di prevenzione con la Cedu. Si avverte sempre più stringente la necessità di avere chiaro il contesto, non più solo costituzionale, ma anche “sovranazionale” di riferimento per evitare “forzature” che, in nome di una presunta “efficienza”, giungano a interpretazioni e applicazioni che possano comportare il contrasto con la Convenzione europea dei diritti dell’Uomo, depotenziando uno “strumento” che ha dato ottimi risultati nel contrasto alla accumulazione di patrimoni criminali.

Relazione Commissione di studio in tema di interventi in materia penitenziaria per la CEDU

# Case Torreggiani and others v. Italy (43517/09), final on 27.05.2013 | Action Plan Presented by the Italian Government

27 novembre 2013

Il piano elaborato dal Governo si articola in quattro aree d’intervento: 1. interventi di natura normativa volti a ridurre gli ingressi in carcere e a favorire forme di graduale uscita dal sistema... 2. interventi di natura organizzativa e gestionale attraverso l’introduzione di un regime più aperto per i detenuti classificati di “media” o “bassa” sicurezza – che costituiscono la grandissima maggioranza degli attuali detenuti, pari a circa l’88% del totale... 3. interventi di natura edilizia... 4. previsione di misure risarcitorie in forma non unicamente o prioritariamente finanziaria, bensì anche con possibili benefici penitenziari, per coloro che hanno subito la violazione del proprio diritto a condizioni detentive
dignitose, e hanno presentato ricorso alla Corte dei diritti umani.

 

Corte Costituzionale

Sentenza n. 279 del 2013

Pres. Silvestri, Red. Lattanzi | Depositata in Cancelleria il 22 novembre 2013.

 

Comunicato stampa del 10 ottobre 2013 No al rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena (art. 147 c.p.) come rimedio giurisdizionale contro il sovraffollamento delle carceri.

 

Council of Europe - CPT

# Report to the Italian Government on the visit to Italy carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 13 to 25 May 2012

CPT/Inf (2013) 32 - Strasbourg, 19 November 2013

 

Council of Europe - CPT | Ministero della Giustizia – Ufficio Contenzioso e Diritti Umani
# Response of the Italian Government to the report of the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) on the visit to Italy from 13 to 25 May 2012
CPT/Inf (2013) 33 - Strasbourg, 19 November 2013

 

Tomaso Epidendio
# Proposte metodologhice in merito al dibattito sulle misure cautelari
www.penalecontemporaneo.it/ 21 Novembre 2013
1. Introduzione: la giustizia cautelare "situazionale ". - 2. Gli effetti concomitanti delle misure cautelari e i rischi della prassi. - 3. Polarità tensive e metodologia cautelare: approccio "per regole" e approccio "per principi". - 4. La cornice dogmatica delle cautele: asimmetria tra procedimento cautelare e principale. - 5. Il quadro normativo e ordinamentale in materia di scelte cautelari. - 6. Il quadro sovranazionale e la giurisprudenza di Strasburgo. - 7. L'esperienza dei precedenti: il principio di proporzione nelle cautele personali e reali. - 8. Conclusioni: "taking principles seriously".

 

Renato de Mello Jorge Silveira
# Il labirinto penale e il caso brasiliano: la tensione tra il sistema nazionale e il sistema internazionale di tutela dei diritti umani
www.penalecontemporaneo.it/ 20 Novembre 2013
1. Introduzione. - 2. Il quadro di riferimento: l'internazionalizzazione del diritto penale. - 3. Il periodo 1964-1985 nella realtà brasiliana: le violazioni dei diritti umani e la questione del perseguimento della giustizia. - 3.1. La legge di amnistia brasiliana e il supremo tribunale federale. - 3.2. Il rango interno della CIDU e le critiche della dottrina brasiliana. - 3.3. L'interpretazione della CIDU, il disappunto del Supremo Tribunale Federale e la conferma del labirinto penale. - 3.4. Dubbio in merito all'uso adeguato della risposta penale. - 4. L'importanza del raffronto con la CEDU. - 4.1. Il caso della sparizione degli oppositori del franchismo in spagna e il caso Gutiérez Dorado e Dorado Ortiz contro Spagna. - 5. Considerazioni Finali.

 

Ignazio Juan Patrone
# La dimensione costituzionale del diritto penale dell’UE dopo il Trattato di Lisbona
www.penalecontemporaneo.it/ 12 Novembre 2013
Dopo che il Trattato di Lisbona, con la conseguente scomparsa dell'architettura per pilastri dell'attività dell'Unione, ha attratto alle competente unitarie i temi dell'area libertà, giustizia e sicurezza, sta prendendo effettivamente corpo la legislazione per direttive nel campo del diritto penale sostanziale e processuale. Dopo aver messo in luce i principali problemi di fondo (primo fra tutti il concorso tra fonti sovranazionali e nazionali in una materia coperta da riserva di legge in molte carte costituzionali), il contributo illustra l'oggetto delle direttive già approvate dall'Unione (compresa la recentissima dir. 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari), e puntualizza lo stato del dibattito sul «pubblico ministero europeo» di prossima istituzione.

 

Annamaria Cancellieri
# Intervento del guardasigilli Annamaria Cancellieri nel corso dell’incontro con il segretario generale del Consiglio d'Europa Thorbjørn Jagland
Strasburgo, Palais de l'Europe 4 novembre 2013

 

Giovanni Salvi

Intervista su situazione carceri
www.radioradicale.it 27 ottobre 2013

 

Domenico Pulitanò
Il messaggio del Presidente Napolitano e le politiche penali
www.penalecontemporaneo/ 23 Ottobre 2013
Il messaggio alle Camere del Presidente della Repubblica in data 8 ottobre 2013, mirato sulla questione carceraria, mette in discussione in modo diretto il sovraffollamento carcerario e l'obbligo di conformarsi alla sentenza pilota della Corte EDU 8 gennaio 2013, entro il termine di un anno dalla sua pubblicazione ("inderogabile necessità di porre fine, senza indugio, a uno stato di cose che ci rende tutti corresponsabili delle violazioni contestate all'Italia dalla Corte di Strasburgo"). Vi è affermata la stringente necessità di cambiare profondamente la condizione delle carceri in Italia: un imperativo, ad un tempo, giuridico e politico e morale. Ma in gioco c'è molto più. Accanto all'urgenza di rimediare alla violazione in atto, - anche con rimedi straordinari - vi è l'esigenza di incidere sulle condizioni che hanno prodotto e potrebbero riprodurre l'attuale stato di sovraffollamento intollerabile. Un'esigenza dunque (così il testo presidenziale) di innovazioni di carattere strutturale...

 

Vladimiro Zagrebelsky
Il ruolo della Corte di Strasburgo nell'ordinamento italiano - Conferenza [audio]
Conferenza di Vladimiro Zagrebelsky, già giudice della Corte Europea dei Diritti dell'uomo, organizzata dal Corso di Diritto Pubblico M-Z Sistemi giuridici comparati del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Genova
www.radioradicale.it/ 22 ottobre 2013

 

Intervista ad Angelo Sinesio al termine dell'audizione presso la Commissione giustizia della Camera, Roma, 22 ottobre 2013 (www.radioradicale.it) - audio

# Audizione del prefetto Angelo Sinesio presso la Commissione Giustizia del Senato, 17 ottobre 2013

 

# Audizione del guardasigilli Annamaria Cancellieri in Commissione Giustizia Camera
www.giustizia.it giovedì 17 ottobre 2013 |
# Allegati

 

Garante delle persone private della libertà personale Regione Emilia-Romagna
# Poveri o pericolosi? La crisi delle misure di sicurezza personali detentive per autori di reati imputabili e pericolosi
Casa di Reclusione Castelfranco Emilia - 25.10.2013
La legge n° 81-2014 introduce un principio nuovo, destinato a generare dubbi interpretativi di non poco rilievo. Si prevede, infatti, che “le misure di sicurezza detentive provvisorie o definitive, compreso il ricovero nelle residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza, non possono durare oltre il tempo stabilito per la pena detentiva prevista per il reato commesso, avuto riguardo alla previsione edittale massima”...

 

CSM Consiglio Superiore della Magistratura

# Sovraffollamento carceri: una proposta per affrontare l’emergenza. Relazione della Commissione mista

Quaderni del Consiglio Superiore della Magistratura. Anno 2013 - Numero 160

 

Giorgio Napolitano

Messaggio alle Camere del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano sulla questione carceraria
ROMA, 08/10/2013
Parlo della drammatica questione carceraria e parto dal fatto di eccezionale rilievo costituito dal pronunciamento della Corte europea dei diritti dell'uomo. Quest'ultima, con la sentenza - approvata l'8 gennaio 2013 secondo la procedura della sentenza pilota - (Torreggiani e altri sei ricorrenti contro l'Italia), ha accertato, nei casi esaminati, la violazione dell'art. 3 della Convenzione europea che, sotto la rubrica "proibizione della tortura", pone il divieto di pene e di trattamenti disumani o degradanti a causa della situazione di sovraffollamento carcerario in cui i ricorrenti si sono trovati...

 

Rassegna stampa del 9 ottobre 2013 |

Andrea Pugiotto | Rodolfo Sabelli | Vladimiro Zagrebelsky | Giovanni Tamburino, Massimo Adinolfi | Interventi... 10 ottobre 2013 | # Luigi Manconi, Le carceri sono una priorità, L'Unità, 11 ottobre 2013 | # Gianluigi Pellegrino, Se l'accoglienza diventa tortura, La Repubblica, 11 ottobre 2013 | # Giovanni Mastrobuoni, Indulto, ultima spiaggia, lavoce.info, 11 ottobre 2013 | Giuseppe Mosconi, Indulto e amnistia. Quante voci stonate, 17 ottobre 2013 | # Rassegna stampa del 14 ottobre 2013 | # 15 ottobre 2013 | # 16 ottobre 2013 | # 17 ottobre 2013

 

Giovanna di Rosa - Consiglio Superiore della Magistratura

# Omaggio al messaggio alle Camere del Presidente della Repubblica Napolitano - 14 ottobre 2013

 

Camera dei Deputati | Commissione Giustizia - Seduta del 29 ottobre 2013
# Proposta di relazione del relatore (Donatella Ferranti) Sulle tematiche oggetto del Messaggio del Presidente della Repubblica trasmesso alle Camere il 7 ottobre 2013

 

A. Tamietti, M. Fiori, F. De Santis Di Nicola, D. Ranalli, V. Ledri
# Note a margine della sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nel caso Torreggiani e altri
Rassegna penitenziaria e criminologica, 1/2013 (49-82)
1. introduzione – 2. i precedenti: la giurisprudenza europea in materia di sovraffollamento – 3. i precedenti: la sentenza Sulejmanovic c. Italia – 4. la sentenza Torreggiani e Altri c. Italia – 4.a) In fatto – 4.b) Le doglianze dei ricorrenti – 4.c) Sulla ricevibilità del ricorso – 4.d) Nel merito – 4.e)  Considerazioni sulla natura sistemica della violazione – 5. Brevi cenni in merito alle «sentenze-pilota» – 6. Considerazioni circa le misure generali per la soluzione del problema del sovraffollamento – 6.a) Razionalizzazione delle politiche penali e rimozione delle cause del sovraffollamento – 6.b) Previsione di un sistema di «ricorsi effettivi» ai sensi della Convenzione – 6.c) In attesa che lo Stato italiano adotti le misure imposte: quali effetti della sentenza Torreggiani e altri nell’ordinamento interno?

 

Laura Cesaris

# Prassi giudiziarie e sovraffollamento
Rassegna penitenziaria e criminologica, 1/2013 (157-178)

Il tema del sovraffollamento viene posto in una duplice prospettiva: quale situazione lesiva della dignità della persona, tale da configurare un trattamento inumano e degradante, e come situazione inficiante la realizzazione di attività trattamentali e in generale lo svolgimento della vita in carcere. Il sovraffollamento incide sulla qualità delle condizioni detentive comprimendo diritti personali, quali il diritto alla identità e alla integrità psicofisica, e compromettendo l’esercizio del diritto alla salute, allo studio, al lavoro, ai rapporti familiari.

 

Massimiliano Maffei

# Gli interventi della Corte europea dei diritti dell’uomo in tema di sovraffollamento penitenziario. Rimedi per una esecuzione conforme al dettato costituzionale
Rassegna penitenziaria e criminologica, 1/2013 (119- 156)

1. Nozione di esecuzione della pena inumana e degradante. Il parametro dei 3 m2. - 2. Un problema sistemico attende una soluzione di sistema. - 3. Da Sulejmanovic a Torreggiani. - 4. Le condotte vietate dall’art. 3 CEDU. - 5. Lo spazio “vitale” detentivo. - 6. rimedi preventivi e compensativi: la “giustiziabilità” attuale e futura del diritto dei detenuti a non subire trattamenti inumani o degradanti. - 7. rimedi conservativi: la questione di illegittimità costituzionale dell’art. 147 c.p. - 8. Conclusioni.

 

MariaGiulia Alfieri
# Sovraffollamento carcerario e ultimatum di Strasburgo: l’italia chiamata all’adozione di rimedi strutturali entro il termine di un anno (83-117)
Rassegna penitenziaria e criminologica, 1/2013

 

Donatella Ferranti (Presidente Commissione Giustizia della Camera dei Deputati)
# La custodia cautelare in carcere: una delle case del sovraffollamento carcerario
www.donatellaferranti.it/ (2013)
Come rimarcato dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo, il problema del carcere è strettamente collegato a quello delle misure cautelari. Una parte significativa del problema carcerario è connessa all’uso della custodia in chiave preventiva, ossia prima della conclusione del processo penale con sentenza irrevocabile. Si stima che i detenuti in attesa di giudizio rappresentino il 40% del numero totale. E’ fin troppo noto che l’Italia è uno dei paesi europei che più ricorre alla custodia cautelare nel corso del processo penale ed in cui la restrizione cautelare troppo spesso opera come fosse una forma anticipata di sanzione. Un eccessivo ricorso alla custodia cautelare aggrava ulteriormente la situazione carceraria e deprime il significato tanto della presunzione di innocenza quanto della inviolabilità della libertà personale.

 

Vincenza Esposito
# Sovraffollamento carceri: tra condanne dell’Europa e interventi normativi
www.altalex.com/ 15.10.2013
Il carcere, pertanto, non può esser ritenuto più un mero deposito di corpi da sorvegliare ma deve tendere a divenire un “brano della città” allo scopo di ripetere una parte della struttura urbana mentre l’esecuzione della pena detentiva deve esser organizzata anche in modo da prevedere possibilità trattamentali individuali e relazioni continue con la società esterna.

 

Ilaria Scaglione
# I diritti dei detenuti. Un'analisi socio-giuridica alla luce di una ricerca empirica nella Casa di Reclsione di San Michele, Alessandria
Università degli studi di Genova, 2012-2013

 

Roberto Chenal
# Riflessioni a margine della sentenza Vinter c. Regno Unito: Quali limiti al controllo della Corte europea dei diritti umani?
www.sidi-isil.org/ 18 - 21 ottobre 2013

# European Court of Human Rights | Case of Vinter and Others v. the United Kingdom, Strasbourg, 9 July 2013

# Paulo Pinto de Albouquerque (Giudice presso la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo) sull'ergastolo, Milano, 8 maggio 2015 [video]

 

République française - Assemblée nationale

# Projet de loi relatif à la prévention de la récidive et à l’individualisation des peines

# Projet de loi relatif à la prévention de la récidive et à l’individualisation des peines. Expose des motifs

# Project de loi relatif à la prévention de la récidive et à l’individualisation des peines. Etude d'impact
www.legifrance.gouv.fr/ 7 Octobre 2013

 

Vittorio Manes (a cura di)
# Principi costituzionali in materia penale (Diritto Penale Sostanziale) | Giurisprudenza sistematica (Aggiornato al settembre 2013)
www.cortecostituzionale.it/ Ottobre 2013

1. Introduzione. L'evoluzione della "Costituzione penale" e l'impatto delle Carte ( e delle Corti) sovranazionali | 2. Il principio di legalità del reato e della pena | 3. Il principio di colpevolezza | 4. I principi di materialità e offensività | 5. Il principio di ragionevolezza in materia penale | 6. Il principio della finalità rieducativa della pena.

 

Marco Ruotolo
La Cassazione penale e l’interpretazione delle disposizioni sulla custodia cautelare in carcere alla luce del principio del minore sacrificio della libertà personale
www.giurcost.org/ 2013

 

Adelmo Manna
Il diritto delle misure di prevenzione: inquadramento sistematico e spunti critici
www.archiviopenale.it/ 2013
Le misure di prevenzione impropriamente sono definite “ante delictum”, giacché in realtà si è di fronte, come costante, a misure “praeter delictum”, e ciò dà la dimensione dell’“anomalia” che caratterizza le misure in oggetto, nel senso che si tratta di c.d. pene del sospetto, cioè a dire di irrogazione di sanzioni sovente privative della libertà personale e più di recente anche del patrimonio, senza tuttavia la commissione previa di un reato.

 

Suprema Corte di Cassazione
Cassazione penale, sez. I, sentenza 26.09.2013 n° 40011
L'esercizio del diritto di corrispondenza telefonica con il difensore deve necessariamente trovare un contemperamento nelle esigenze di tutela della collettività esprimibile con l'esercizio di un potere di controllo da parte degli organi preposti su soggetti condannati, senza che sia prospettabile il pericolo di nocumento alle strategie difensive del condannato, a cui é fatto carico unicamente di una concisa e sintetica indicazione delle ragioni sottese alla richiesta di colloquio, neanche oggetto di comunicazione all'autorità giudiziaria, e non anche dei dettagli delle scelte difensive da fare o valutare unicamente al difensore...

 

Roberta Aprati
Misure cautelari e diritto intertemporale: riflessioni a prima lettura sul c.d. “provvedimento svuotacarceri”

www.penalecontemporaneo.it/ 25 Settembre 2013

La nostra Costituzione esclude infatti che le misure cautelari possano avere “finalità” afflittiva: ma il concetto di “finalità”, “scopo” non coincide con quello di “carattere”, “natura”. Allora finché la Corte EDU non allargherà anche alla “natura” afflittiva le garanzie previste dall’art. 7 Cedu, appare difficile arrivare a sostenere che la retroattività della norma più favorevole e la irretroattività di quella sfavorevole siano canoni imposti dal diritto sovranazionale anche in tema di provvedimenti custodiali.

 

Pietro Indinnimeo
# L’appello cautelare personale in Vito Di Nicola - Pietro Indinnimeo, L'appello cautelare nel processo penale
www.giappichelli.it/ 2013
Mentre il giudizio di riesame, come è noto, è diretto al controllo dei presupposti formali e sostanziali della applicata misura cautelare, l’appello è diretto al controllo anche dei vizi incidenti sul mantenimento di efficacia e validità della misura cautelare: tutte le ordinanze che incidono sul dinamismo cautelare successivo alla ordinanza genetica della limitazione della libertà personale di un individuo, quindi, sono impugnabili con l’appello cautelare e, tra queste, certamente quelle emesse dal giudice che procede ai sensi dell’art. 299 del codice di rito, ma anche quelle che aggravano il regime cautelare ai sensi degli artt. 299, 4° co., 276, 307 c.p.p., nonché quelle emesse in punto di estinzione del titolo o di sua rinnovazione o di sospensione o di proroga dei termini perché, come è evidente, attengono anche esse alla vita del titolo cautelare successiva alla sua nascita.

 

Arianna Zanirato
# La funzione rieducativa della pena e le alternative al carcere
Università degi Studi di Pavia, 2012/2013

 

Amnesty International - Sezione italiana
Ricordati che devi rispondere. L'Italia e i diritti umani | Agenda in 10 punti per i diritti umani in Italia di Amnesty International
www.ricordatichedevirispondere.it/ 25 settembre 2013
Alla luce dei fatti, l’Italia è un paese in cui ampie fasce di popolazione corrono un alto rischio di violazioni dei diritti umani. Nonostante i richiami dei comitati internazionali di monitoraggio e le richieste della società civile, le falle del sistema, assieme a scelte politiche fuori luogo, hanno prodotto in questi anni abusi, ingiustizia, sofferenza e disgregazione sociale. Essere donne, partecipare a una manifestazione, essere migranti, rom, gay, detenuti, significa in Italia correre un serio rischio per i propri diritti umani. In tempi di crisi economica, con l’aumento delle tensioni sociali da una parte e, dall’altra, l’accento della politica sulle sole questioni finanziarie, questa situazione tende ad aggravarsi.

Amnesty International - Sezione italiana
Ricordati che devi rispondere. L'Italia e i diritti umani | Agenda in 10 punti per i diritti umani in Italia: quali risposte in sei mesi di Legislatura?
www.ricordatichedevirispondere.it/ 25 settembre 2013

Più volte, nell’ultimo decennio, i comitati internazionali di controllo sui diritti umani hanno segnalato l’esistenza di un diffuso problema di sovraffollamento delle carceri italiane, incompatibile con l’obbligo internazionale di garantire condizioni di detenzione adeguate e rispettose della dignità e dei diritti umani e con il diritto di non essere sottoposti a trattamenti disumani e degradanti. Come rimarcato in una recente sentenza della Corte europea dei diritti umani (Torreggiani c. Italia), la sovrappopolazione carceraria in Italia ha carattere strutturale e sistemico, risultante dal malfunzionamento cronico del sistema penitenziario italiano, che ha colpito moltissime persone ed è incompatibile con la Convenzione europea dei diritti umani. Il tasso nazionale di sovrappopolazione si aggira intorno al 150 per cento e oltre il 40 per cento dei detenuti è costituito da persone sottoposte a carcerazione cautelare in attesa di giudizio.

 

Centro di documentazione europea | Biblioteca Giuridica Zanotto del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Verona
# Il sistema della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e rapporti UE-CEDU Dossier bibliografico 2011-2013
http://fermi.univr.it/ Verona, Settembre 2013

 

Scuola della magistratura | Struttura didattica territoriale dei distretti di Corti d’Appello di Palermo e Caltanissetta | Roberto Conti
# Fine pena: mai? Diritti della persona e criticità del sistema penitenziario. Prospettive di riforma. Incontro di studi in memoria di Rosario Livatino
www.magistraturademocratica.it | Agrigento, 20 – 21/9/2013
Il divieto di tortura e di trattamenti disumani come valore irrinunciabile e non bilanciabile.
L'art.3 CEDU e la protezione offerta al detenuto. La prima condanna italiana in materia di sovraffollamento . Il caso Sulejmanovic c.Italia. Corte dir. uomo, 16 settembre 2009. Le c.d. sentenze pilota. Le sentenze pilota dopo l'art.61 (riformato) del Regolamento della Corte dei diritti umani: finalità e caratteri. L'introduzione del Protocollo n.14 annesso alla CEDU e la procedura di infrazione a carico dello Stato inadempiente. Il caso Torreggiani e altri c.Italia- Corte dir. uomo, sezione II, 8 gennaio 2013-. I rimedi in atto esistenti nell'ambito della magistratura di sorveglianza. Alla ricerca del reale significato della sentenza Torreggiani. Le ricadute della sentenza Torreggiani sulla giurisdizione. L'ordinanza del Tribunale di Venezia. A mò di conclusione

 

Marco Pannella, Giuseppe Rossodivita
# Atto di significazione e diffida
www.radicali.it 18 settembre 2013
675 diffide indirizzate ai Presidenti dei Tribunali Italiani, ai Procuratori Capo di tutte le Procure Italiane, ai Presidenti degli Uffici GIP di tutti i Tribunali Italiani, ai Direttori delle Carceri italiane, e a tutti gli Uffici di Sorveglianza della Repubblica. La diffida, prende le mosse dal contenuto della nota sentenza pilota, sul caso Torreggiani ed altri, della Corte Europea dei diritti dell'Uomo e spiega perchè attualmente decine di migliaia di detenuti, sia in esecuzione pena, sia in custodia cautelare, sono sottoposti ad una pena o ad una misura, tecnicamente, illegali.

 

Prisons and Probation Ombudsman for England and Eales
# Annual Report 2012–2013
www.official-documents.gov.uk/ September 2013
We were notified of 201 deaths in 2012–13 (9 of which were not investigated as they were outside our remit) and we started 192 investigations, 37 (16%) fewer than last year. • There were 118 deaths from natural causes  and 55 which were apparently selfinflicted. • We were notified of 2 murders, compared to 1 last year.  • 9 cases were classified as ‘other nonnatural’ and a further 8 await classification (last year there were six such cases, all of which were subsequently classified as either natural causes or other nonnatural). • Output increased significantly, with 247 draft reports and 242 final reports issued in 2012–13, compared to 212 and 196 last year. • Timeliness improved dramatically, with 60% of natural cause reports and 47% of self-inflicted reports issued on time, compared to only 22% and 19% last year Among the most serious complaints we receive are allegations of assaults by staff, and we have investigated a number of these this year, including some worrying cases involving juveniles and young offenders.

 

Walter Citti (ed)
La tutela civile contro le discriminazioni etnico-razziali e religiose. Guida alla normativa e alla giurisprudenza
www.asgi.it/ Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione, 31 Agosto 2013
Per quanto riguarda gli stranieri, il principio costituzionale di eguaglianza trova piena applicazione quando siano in questione i diritti inviolabili della persona umana garantiti dall’art. 2 Cost.. Tuttavia l’articolo 3 Cost. pone anche un limite di carattere generale che consente di censurare la previsione di trattamenti differenziati rispetto ai cittadini, quando tali trattamenti siano in astratto consentiti dalla diversità oggettiva delle situazioni regolate, allorchè la discriminazione legale risulti “manifestamente irragionevole” e comunque non giustificata da esigenze di protezione di valori di pari rango costituzionale.

 

Corte dei Conti
Comunicato stampa del 9 agosto 2013 - Sezione centrale del controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato


L'assistenza e la rieducazione dei detenuti (cap. 1761 del Ministero della Giustizia)
www.corteconti.it/ Depositata in Segreteria il 5 agosto 2013

Lo scopo dell’indagine è stato quello di verificare se e in che modo la finalità di assistenza e di rieducazione dei detenuti sia stata effettivamente assicurata, anche riguardo alla necessità di garantire al meglio la sicurezza sociale e di mitigare, se non eliminare del tutto, il problema del sovraffollamento degli istituti di pena. A riguardo si è rilevato come i cosiddetti programmi trattamentali, in concreto, abbiano avuto una difficile e faticosa attuazione, nonostante siano apparsi in grado di produrre sia benefici diretti sui destinatari degli interventi, che vantaggi indiretti sulla società nel suo insieme (che fruirebbe di un progressivo decremento dei pertinenti costi economici)... L’ampia istruttoria ha evidenziato carenze anche sul piano dei monitoraggi e degli indicatori, con conseguente difficoltà di verificare compiutamente gli effetti conseguiti a seguito delle condotte attività di rieducazione carceraria.

 

Michela Marzano
# I diritti dei colpevoli
la Repubblica Mercoledì 07 Agosto 2013

Come si spiegano gli incidenti che si sono verificati in questi ultimi anni durante l'arresto o l'incarcerazione di alcuni detenuti? È possibile che, in nome del diritto alla sicurezza dei cittadini, alcune persone perdano automaticamente i propri diritti?...  Come si può difendere uno Stato di diritto quando i princìpi stessi del diritto vengono cancellati? Come si può anche solo immaginare di essere garanti della civiltà quando si calpestano i diritti di chi, non rispettando le regole deve certo assumersi la responsabilità dei propri gesti, ma non per questo può poi essere trattato senza precauzione?     

 

Servizio studi del Senato XVII legislatura
Dossier del Servizio Studi  sull'A.S. n. 110 "Delega al Governo per la riforma del sistema sanzionatorio"
Dossier n. 48 agosto 2013
Il progressivo allontanamento della pena dalla sua natura di extrema ratio ha provocato esternalità negative, tra cui la perdita di capacità general-preventiva e di effettività della sanzione, connesse al fatto che il sistema giudiziario nel suo complesso non è in grado di accertare e reprimere tutti i reati. La sanzione penale deve operare solo se non esistono altri adeguati strumenti di tutela; essa non è giustificata se risulta sostituibile con una sanzione amministrativa...

 

Ettore Randazzo, Claudia Mazzucato, Massimo Pavarini
# Sovraffollamento carcerario e differimento dell'esecuzione penale
Criminalia, 2013

 

Alessandro Margara
# Relazione annuale 2013 del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale
Hanno collaborato alla stesura della Relazione Corrado Marcetti, Saverio Migliori, Alessio Scandurra e Nicola Solimano Fondazione Giovanni Michelucci. Intervengono: Roberto Bocchieri, Carmelo Cantone, Franco Corleone, Antonietta Fiorillo, Michele Passione

C’è da dire che la tutela dei diritti delle persone detenute è molto difficile in istituti nei quali i diritti non vengono molto tutelati. Come, in genere, negli istituti italiani, spesso censurati dalle autorità di controllo europee. Ad esempio, la richiesta di un lavoro è assai difficile da soddisfare, come quella di un trasferimento, sia sempre per avere un lavoro o per frequentare una scuola o per soddisfare l’avvicinamento ai familiari. Anche in merito a proteste per il ritardo o il contenuto delle decisioni dell’AG, le possibilità del Garante sono limitate. Altro argomento ricorrente è il servizio sanitario. Premesso che l’igiene dei locali resta pregiudicata dal sovraffollamento e dalla mancata o incompleta attuazione del passaggio dal Servizio sanitario penitenziario al Servizio Sanitario Nazionale, risalente all’aprile 2008, ma destinato ad operare in tempi lunghi. E’ questo un tema, per il quale si deve dare atto che l’impegno di questo Garante è stato poco concludente e dovrà formare oggetto di nuovi solleciti per l’anno che viene. Buona parte della corrispondenza delle persone detenute fa riferimento a questi temi.

 

Consiglio Superiore della Magistratura
# Parere, ai sensi dell'art. 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sul testo del decreto legge 1° luglio 2013, n. 78, approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 26 giugno 2013, concernente: "Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena.".
www.csm.it/ (Delibera del 30 luglio 2013)
Il decreto-legge n. 78/2013 trova origine, come si legge già nel preambolo, dall’esigenza di intervenire con urgenza sullo stato delle carceri e delle persone ivi ristrette. Il fenomeno, ormai endemico, del sovraffollamento ed il progressivo degrado delle strutture e delle  condizioni di vita dei reclusi hanno indotto una situazione connotata dalla violazione dei diritti  fondamentali dei detenuti, riconosciuta, oltre che dalla giurisdizione interna, dalla Corte europea dei diritti dell’uomo che, con la nota sentenza dell’8 gennaio 2013 (Torreggiani e altri c. Italia), ha assegnato allo Stato italiano il termine di un anno entro cui procedere all’adozione delle misure  necessarie a porre rimedio alla constatata violazione dell’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che sancisce il divieto di pene o trattamenti inumani o degradanti

 

Paola Maggio
# Il "minor sacrificio necessario": parametro diacronico per tutte le vicende “de libertate”
www.magistraturademocratica.it/ Questione Giustizia, 12 luglio 2013
Anche in sede cautelare appare opportuno dare attuazione alla sentenza Torreggiani, ricorrendo alla misura inframuraria solo quale extrema ratio, a prescindere dalle esigenze di politica criminale e dalle ideologie dominanti.

 

Cour Européenne des Droits de l'Homme - European Court of Human Rights

# Grand Chambre - Case of Vinter and Others v. The United Kingdom (Applications nos. 66069/09, 130/10 and 3896/10) Strasbourg 9 July 2013   # (trad.it.)

http://hudoc.echr.coe.int/
# Whole life orders should include the possibility of review but this should not be understood as giving the prospect of imminent release In today’s Grand Chamber judgment in the case of Vinter and Others v. the United Kingdom - ECHR 208 (2013)

www.statewatch.org/ 09.07.2013
The Court found in particular that, for a life sentence to remain compatible with Article 3, there had to be both a possibility of release and a possibility of review. It noted that  there was clear support in European and international law and practice for those  principles, with the large majority of Convention Contracting States not actually  imposing life sentences at all or, if they did, providing for a review of life sentences after  a set period (usually 25 years’ imprisonment)...

 

Vittorio Manes, Valerio Napoleoni
# Incostituzionali le restrizioni ai colloqui difensivi dei detenuti in regime di “carcere duro”: nuovi tracciati della Corte in tema di bilanciamento dei diritti fondamentali. | Nota a Corte cost. 17 giugno 2013 (dep. 20 giugno 2013), n. 143, Pres. Gallo, Rel. Frigo
Diritto Penale Contemporaneo | www.penalecontemporaneo.it 3 Luglio 2013

La Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lettera b), ultimo periodo, della legge di ordinamento penitenziario (n. 354 del 19765), limitatamente alle parole «con i quali potrà effettuarsi, fino ad un massimo di tre volte alla settimana, una telefonata o un colloquio della stessa durata di quelli previsti con i familiari». La norma censurata, com'è noto, limitava per numero e per durata i colloqui tra i detenuti sottoposti a sospensione delle regole trattamentali ed i loro difensori.

 

# Corte Costituzionale - Sentenza n. 143 del 2013

 

Senato della Repubblica | Disegno di Legge presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (LETTA) e dal Ministro della giustizia (CANCELLIERI)

# Conversione in legge del decreto-legge 1º luglio 2013, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena

Comunicato alla Presidenza il 2 luglio 2013

La riforma dell'art. 656 c.p.p., stabilisce la «sospensione» dell'ordine di carcerazione in vista della eventuale applicazione di provvedimenti di liberazione anticipata, e porta a quattro anni il valore massimo della pena la cui esecuzione può essere sospesa, a norma del comma 5, per una previa verifica dell'applicabilità di misure alternative alla detenzione. L'elevazione della soglia riguarda per altro solo i casi previsti al comma 1 dell'art. 47-ter ord. pen., quelli cioè delle pene da eseguire nei confronti di ultrasettantenni, sempre che non ricorrano condizioni oggettive o soggettive di esclusione. Altra norma profondamente incisa è l'art. 47-ter ord. pen., che disciplina la detenzione domiciliare: sono state eliminate le disposizioni restrittive concernenti i recidivi, ed anche la norma che prevedeva la sospensione (ormai non più automatica) del beneficio a seguito della denuncia per il delitto di evasione (comma 9 del citato art. 47-ter). Abrogati anche gli artt. 30-quater (in materia di permessi premio) e 50-bis (in tema di semilibertà) dell'ord. pen., che a loro volta contengono discipline restrittive concernenti i recidivi. Sul piano del diritto sostanziale, più spazio viene dato alle sanzioni non carcerarie, ed in particolare al lavoro di pubblica utilità, che il giudice potrà infliggere nei confronti dei tossicodipendenti per un numero molto più elevato di reati, con esclusione delle sole fattispecie elencate all'art.407, comma 2, lett. a), del codice di procedura penale.

 

Anna Costagliola

# D.L. 1 luglio 2013, n. 78 | Decreto-carceri: in vigore da oggi le misure urgenti contro il sovraffollamento
www.diritto.it, 3 luglio 2013

 

Servizio studi del Senato | XVII legislatura

# Disegno di legge A.S. n. 896 "Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena"
Dossier n. 35, luglio 2013

Consiglio dei Ministri | Decreto Legge contenente
# Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena
proposto dal ministro della Giustizia Annamaria Cancellieri | mercoledì 26 giugno 2013

 

Renzo Orlandi
# I diritti processuali e il loro abuso nella recente esperienza italiana
www.penalecontemporaneo | Diritto Penale Contemporaneo 18 luglio 2013
... chi propone impugnazione, intende veder accolte le richieste contenute nel ricorso16; non vanta alcun diritto (alla luce dei principi di fairness processuale, nel senso dell’art. 111 Cost. e dell’art. 6 CEDU) a ottenere la prescrizione del reato. O meglio, vanta un diritto in tal senso, solo finché la legge non gli pone il limite che qui si auspica: e una legge che ponesse quel limite, sarebbe in regola con i canoni del giusto processo, a partire dal criterio di ragionevole durata. Lo stesso trattamento (sospensione del tempo di prescrizione del reato) dovrebbe essere riservato, a mio avviso, anche all’imputato e al difensore che intendessero avvalersi del (sacrosanto) diritto ad ottenere dei termini a difesa a seguito di revoca o rinuncia al mandato.

 

Giuliano Balbi

# Società paranoiche e diritto penale
http://dignitas.sestaopera.it/ luglio 2013

Nelle sue forme più estreme, l’irrazionale pregiudizio nei confronti di tipologie di soggetti stigmatizzati per il solo fatto di essere quel che sono – curdi, rom, ebrei, neri, armeni, nativi americani, tutsi, tamil, e così via -, investiti in modo delirante di inesistenti colpe collettive, contingenti o ancestrali, ha infatti condotto all’eliminazione sistematica di razze, etnie, stirpi, popoli. Qui la distorsione della premessa è talmente accentuata da inferire una plurima distorsione del senso della realtà, dei valori, delle funzioni, perfino del senso delle parole.

 

Senato della Repubblica | XVII legislatura
# Raccolta di documentazione per l'esame parlamentare dell'Atto Senato n. 925, recante delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili
luglio 2013 n. 37

Senato della Repubblica | XVII legislatura
# Disegno di legge A.S. n. 925. Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili
luglio 2013 n. 42

 

Regione Emilia-Romagna
# Relazione del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale
Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna, 2 luglio 2013
La vigilanza sulle condizioni di vita delle carceri è stato l’intervento più avvertito sia dalla popolazione reclusa, sia dall’Amministrazione penitenziaria, ma la valutazione dell’impatto è positiva, e l’intervento del Garante è considerato sì come forma di controllo, ma anche come risorsa, e si sono create importanti sinergie a cominciare dalle Direzione delle carceri. Il Garante può svolgere in modo proprio la funzione di controllo, vigilanza, informazione, promozione dei diritti, mediazione e denuncia solo se viene assicurato il massimo grado di indipendenza dell’Ufficio.

 

OECD | Giuliana Palumbo, Giulia Giupponi, Luca Nunziata, Juan Mora-Sanguinetti
# Judicial performance and its determinants: a cross-country perspective. A Going for Growth Report
June 2013

Well functioning judiciaries are key to economic development. Combining existing information with a newly colIected dataset, the paper provides cross-country comparisons of measures of judicial performance, and investigates how cross- country differences in triallength are related to the underlying characteristics of judicial systems. There is a large cross-country variation in trial length across alI instances, which appears to be related to the share of the justice budget devoted to computerisation, the systematic production of statistics the active management of the progress of cases, the presence of specialised commerciaI courts and the managerial responsibilities assigned to the chief judge. Good quality regulation, is associated with lower litigation, which in turn can shorten trial length. Free negotiation of lawyers' fees also appears to be associated with lower litigation.

 

Donatella Stasio
# Quei tempi biblici dei processi italiani
www.ilsole24ore.com/ 22 giugno 2013

 

OECD EconomicPolicy Papers
# Giustizia civile: come promuoverne l’efficienza
OECD Economics Department Policy Notes, No. 18 June 2013
La prevedibilità delle decisioni giudiziarie, ovvero la possibilità di anticipare l’interpretazione della regola che verrà stabilita dal giudice, garantisce la certezza del diritto e permette agli agenti economici di valutare le possibili conseguenze legali delle loro azioni, consentendone una corretta programmabilità. Misurare il grado di prevedibilità delle decisioni risulta estremamente complesso; tuttavia alcune indicazioni possono essere ricavate dall’analisi dei tassi d’appello dinanzi alle corti superiori.

 

Pietro Buffa
# Tortura e detenzione: alcune considerazioni in tema di abusi maltrattamenti e violenze in ambito detentivo
Rassegna penitenziaria e criminologica, n. 3, 2013
Una questione di cui vale la pena parlare. – 2. il metodo. – 3. il fatto. – 4. il Sistema. – 5. La Situazione. – 5.1. L’ossessione penitenziaria tra obbedienza e paura. – 5.2. Deumanizzazione. – 5.3. La pratica del denudamento. – 5.4. Deindividuazione. – 5.5. L’assenza del controllo e la normalizzazione dell’abuso. – 5.6. Noia e frustrazione. – 5.7. La responsabilità tra forze centripete e difese formali. – 5.8. Una comunità chiusa e autoreferenziale. – 5.9. L’impotenza appresa. – 5.10. Deresponsabilizzazione, disimpegno morale e professionale: il cerchio si chiude. – 6. Le Persone. – 6.1. Il direttore. – 6.2. Il comandante del reparto. – 6.3. L’educatore. – 6.4. Il personale sanitario. – 6.5. L’ispettore P.M.  – 6.6. L’ispettore L.D. – 6.7. Violenti, indifferenti ed eroi. – 7. Conclusioni e prospettive per una prevenzione. – 7.1. La prevenzione generale. – 7.2. La prevenzione operativa. – 7.3. La prevenzione speciale.

 

Silvia Buzzelli
# Tortura: una quaestio irrisolta di indecente attualità
www.penalecontemporaneo.it | 26 giugno 2013
Nel corso di questi lunghi decenni, lo Stato italiano non ha  rispettato gli impegni assunti al di fuori dei confini nazionali, dimostrando, ancora di
recente, di non voler sfruttare neppure le due opportunità offerte dalla legge 9 novembre 2012, n. 195 (Ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002) e dalla legge 20 dicembre 2012, n. 237; in particolare, la seconda ha prodotto unicamente un adeguamento sul fronte procedurale alle disposizioni dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, trascurando gli aspetti sostanziali...

 

Silvia Talini
# Famiglia e carcere
www.gruppodipisa.it/ 7-8 giugno 2013
Convegno annuale dell’Associazione “Gruppo di Pisa” | Catania 7-8 giugno 2013 | “La famiglia davanti ai suoi giudici” | 1. La tutela delle relazioni familiari nella normativa penitenziaria e il ruolo “guida” assunto dalla giurisprudenza - 2. Un diritto sommerso: la questione dell’affettività-sessualità intramuraria - 3. Il mantenimento dei rapporti con i figli e la tutela dell’infanzia - 4. Le modifiche alla disciplina delle misure cautelari e le nuove “strutture alternative al carcere”- 5. Le modifiche all’ordinamento penitenziario: misure alternative e visite al minore infermo - 6. Prevenzione sociale e diritto all’infanzia nella giurisprudenza costituzionale e in una recente sentenza del Giudice di legittimità - 7. Brevi riflessioni conclusive. Un diritto di natura giurisprudenziale: l’acceso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita.

 

Giovanna Di Rosa (Unicost)

# Intervista sul plenum straordinario con il ministro Cancellieri e sull'amnistia
www.radioradicale.it |  20 giugno 2013

 

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria DAP

# Relazione della Commissione Mista per lo studio dei problemi della magistratura di sorveglianza.

Circolare n. 3646/6096 PU-GDAP-1aOO-13/06/2013-0211679-2013

La Commissione ha ritenuto di affiancare agli interventi in campo normativo una serie di proposte di natura organizzativa, praticabili ad assetto legislativo invariato e di immediata applicazione, per una migliore gestione delle molteplici problematiche correlate alla situazione di sovraffollamento degli istituti di pena.

 

Angela Della Bella
# La Corte costituzionale stabilisce che l’Amministrazione penitenziaria è obbligata ad eseguire i provvedimenti assunti dal Magistrato di sorveglianza a tutela dei diritti dei detenuti
Corte cost., 7 giugno 2013, n. 135, Pres. Gallo, Est. Silvestri
Diritto Penale Contemporaneo | www.penalecontemporaneo.it
13 Giugno 2013
La Corte costituzionale si è pronunciata sul conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, ed in particolare tra il Ministro della giustizia ed il Magistrato di sorveglianza di Roma [1],dichiarando che non spetta al Ministro della giustizia disporre che non venga data esecuzione ad un provvedimento emesso da un magistrato di sorveglianza all'esito di un procedimento giurisdizionale, nel quale si dichiari che un determinato comportamento dell'Amministrazione penitenziaria è lesivo di un diritto del detenuto

# Commento di Mitja Gialuz (20 marzo 2012) a Corte cost Ordinanza n. 46 del 2012

 

Augusto Barbera
# Un moderno “Habeas Corpus”?
www.forumcostituzionale.it/ 27 giugno 2013
Attorno ai valori della persona si sono costruite le Costituzioni di questo secondo dopoguerra, prime fra tutte la Costituzione italiana del 1948 e quella tedesca del 1949. Se il fondamento delle costituzioni liberali era da rinvenirsi nel binomio “proprietà-libertà” del “cittadino”, nello “stato costituzionale” del secondo dopoguerra esso viene sempre più rinvenuto nel binomio “dignità-libertà” della “persona”. In questo binomio trovano fondamento, accanto ai diritti civili e politici, anche i diritti sociali.

 

Maria Abagnale
# Il caso Torreggiani e altri c. Italia
www.forumcostituzionale.it/ 13 giugno 2013
... Afferma la Corte, “la persona incarcerata può avere bisogno di una maggior tutela proprio per la vulnerabilità della sua situazione e per il fatto di trovarsi totalmente sotto la responsabilità dello Stato”18. Proprio su questo assunto dichiara che il divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti previsti all’art. 3 della Convenzione “pone a carico delle autorità un obbligo positivo” che da un lato “consiste nell’assicurare che ogni prigioniero sia detenuto in condizioni compatibili con il rispetto della dignità umana”; dall’altro “che le modalità di esecuzione della misura non sottopongano l’interessato ad uno stato di sconforto né ad una prova di intensità che ecceda l’inevitabile livello di sofferenza inerente alla detenzione”. Da questo duplice obbligo positivo, la Corte ne fa derivare, di conseguenza, il dovere dello Stato di garantire, tenendo conto delle esigenze pratiche della reclusione, il diritto alla salute e al benessere del detenuto...

 

Carlo Federico Grosso

# Rinnovare il sistema delle sanzioni

La Stampa 12 giugno 2013

... ma quando il delinquente non desta allarme sociale ed il reato non è particolarmente grave, bene potrà il carcere essere sostituito da detenzione domiciliare , da interdizioni da uffici o attività, da lavori di pubblica utilità, da pesanti pene pecuniarie...

 

Domenico Pulitanò | Diritto penale Contemporaneo
# Quale agenda per la giustizia penale?
www.penalecontemporaneo.it - 31 maggio 2013
1. La relazione dei saggi: un possibile punto di partenza? – 2. L’obiettivo prioritario: deflazione penalistica. – 3. Questioni relative all’azione penale. – 4. Questioni relative alla garanzia di sfere di riservatezza. – 5. I tempi della giustizia. – 6. Questioni relative alla prescrizione. – 7. I nodi critici. Giustizia penale, etica, politica.
Moralità, moralismo, autoritarismo ben intenzionato, rischi di rotture negli equilibri del sistema: sono questi gli slittamenti (o i possibili slittamenti) della giustizia penale, di cui ritengo importante discutere, non contro, bensì in difesa della funzionalità e moralità del law enforcement penalistico. Anche se questa discussione non fa parte delle agende politiche, dovrebbe essere sempre nella nostra agenda, ed ha una valenza (anche) etica e politica

 

Giandomenico Caiazza
# Sul 41bis [audio]
Il rovescio del diritto - Pillola | Radio Radicale 25 maggio 2013

 

Parlamento Europeo

# Proposta di Risoluzione comune su Guantanamo: sciopero della fame dei prigionieri

22.5.2013 (2013/2601(RSP))

... concorda con l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani quando afferma che, benché il diritto internazionale esiga che non vi sia impunità per gli atti di terrorismo, i crimini o le atrocità, i diritti umani sono universali e si applicano a ogni individuo, anche a chi è sospettato di avere commesso i reati più gravi, e che le persone private della libertà vanno trattate con umanità nel rispetto della loro dignità intrinseca...

 

Council of Europe CoE
# Compendium of conventions, recommendations and resolutions relating to penitentiary questions
www.coe.int/ Council of Europe Publishing, May 2013

“The mood and temper of the public with regard to the treatment of crime and criminals is one of the unfailing tests of the civilisation of a country.” (Winston Churchill) ... Over the years the Council of Europe has developed specific standards in the penitentiary field, which appear in binding texts like conventions and protocols, but also in the case-law of the European Court of Human Rights related to cases concerning detention and imprisonment. In addition very detailed standards are established in the so-called “non binding” texts like Committee of Ministers’ recommendationsand the annual general reports of the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT). The standards adopted in the Committee of Ministers’ recommendations reflect the political  consensus of our member states regarding the general principles concerning the treatment of detainees, management of penitentiary institutions, staff and execution of sanctions and measures which do not involve deprivation of liberty.

 

Fabio Fiorentin

# Misure di sicurezza personali: la declaratoria “preventiva” di abitualità nel reato contrasta con i principi costituzionali in tema di rieducazione del reo
Diritto Penale Contemporaneo | 9 Maggio 2013
"Società del rischio" e crisi del sistema del "doppio binario". - 2. La prevenzione del rischio di recidiva dell'autore imputabile: la declaratoria "preventiva" di delinquenza abituale. - 3. La tesi della natura (meramente) dichiarativa dello status di delinquente abituale e sua confutazione. - 4. L'estensione della disciplina delle misure di prevenzione personali: una criticabile analogia in malam partem. - 5. Una lettura sistematica dell'art. 103 c.p., ricompone in chiave costituzionalmente orientata il quadro delle misure nei confronti degli autori pericolosi. - 6. Un procedimento veramente "ad armi pari". - 7. La divaricazione dei fini e il difficile equilibrio tra esigenze contrapposte. - 8. Le risposte di alcuni giudici: la finalità rieducativa come valore non negoziabile. - 9. Al "neo-positivismo" efficientista va opposta l'idea "umanistica" del recupero della persona condannata.

 

Daniela Ranalli

# Nuovi interventi della Corte Europea dei diritti dell’uomo in materia di trattamento carcerario

Rassegna penitenziaria e criminologica, 2/2013, pp. 158-172.

 

Paolo Canevelli – Carmelo Musumeci
# Ergastolo. Giorno e notte
Giustizia Insieme. Movimento per la Giustizia — articolo 3 | 1/2012 - Maggio 2013
Le argomentazioni più lucide a favore di un sistema costituzionale che indica nella funzione rieducativa della pena un valore insopprimibile dell’intero trattamento penitenziario si possono leggere nella motivazione della sentenza n. 68 del 1995. Secondo la Corte, in tanto è possibile subordinare ad una determinata condotta l’applicazione di istituti che sono parte integrante del trattamento, «in quanto la condotta che si individua come presupposto normativo risulti oggettivamente esigibile, giacché, altrimenti, residuerebbe nel sistema null’altro che una preclusione assoluta, del tutto priva di bilanciamento proprio sul piano dei valori costituzionalmente coinvolti».

 

Silvia Melodia

# Sistema del doppio binario e garanzie individuali: il controllo dell'autore imputabile pericoloso nel diritto penale francese
Università degli Studi di Milano | Tesi di Laurea | 8 Maggio 2013

Il sistema del doppio binario sanzionatorio è caratterizzato dalla compresenza di due categorie di sanzioni distinte per funzioni e disciplina: le pene, ancorate alla colpevolezza del soggetto per il fatto di reato e commisurate in base della gravità di quest'ultimo, e le misure di sicurezza, imperniate sul concetto di pericolosità sociale dell'autore del reato e di durata indeterminata. Il doppio binario si risolve, con riferimento ai soggetti imputabili e al contempo socialmente pericolosi, nell'applicazione congiunta di pena e misura di sicurezza: è questo il profilo più problematico dell'istituto, che può tradursi in una duplice privazione della libertà personale dell'individuo, ben oltre il limite segnato dalla colpevolezza per il fatto...

 

Nicolas Hervieu
# Droits del détenus (Art. 3 CEDH): Une condamnation européenne des conditions carcérales en France à conjguer à tous les temps
Lettre «Actualités Droits-Libertés» du CREDOF, 29 avril 2013
En témoigne la condamnation prononcée le 25 avril 2013 contre la France et qui répond à un mal endémique : les mauvaises conditions de détention. Certes, la sanction strasbourgeoise est rétrospective et à retardement, puisque le lieu de détention concerné a été fermé pour vétusté trois ans après les faits. Certes également, le raisonnement européen n’a évoqué qu’à demi-mot le problème clef de la surpopulation carcérale.

 

European Court of Human Rights | Cour Européenne des Droits de l'Homme

# Affaire Canali c. France (Requête no 40119/09)

Strasbourg 25 avril 2013

« (...) Il n’y avait pas de porte pour les toilettes. On mettait une couverture pour avoir de l’intimité mais les surveillants nous la faisaient ôter parce que c’était interdit. Il y avait un muret qui séparait le WC du reste de la cellule, et comme la fenêtre était du côté des WC, nous avions très peu de lumière dans la cellule. La lumière était obstruée par le muret, les barreaux, les grilles et l’étroitesse de la fenêtre. Près du lavabo, il y avait une prise électrique qui pendait, cela présentait des risques car elle se trouvait à 50-60 cm du lavabo. Les armoires qui devaient être fixées au mur en hauteur, étaient posées au sol et n’avaient plus de portes, si bien que nos affaires traînaient par terre. J’estime la taille de la cellule à 9 m² ou 9.5 m². La fenêtre devait faire 1 m² environ. Les lits superposés qui étaient normalement scellés au mur, ne l’étaient plus et il y  avait des risques de chute. Lorsqu’il fait chaud, il n’y avait pas d’air, car nous étions tout en haut de la maison  d’arrêt. Je restais environ 23 heures dans ma cellule... La Cour à l'unanimité Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention ; 3. Dit, a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant 10 000 EUR (dix mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral et 4 784 EUR (quatre mille sept cent quatre-vingt-quatre euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour frais et dépens...

 

Università di Milano-Bicocca | Scuola di Dottorato in Scienze Giuridiche

# Dichiarazione di Milano-Bicocca per la Prevenzione della Tortura
Adottata il giorno 22 aprile 2013

1. La tortura non è solamente causa di dolore fisico e psicologico, ma è espressione di disprezzo per la dignità umana; 2. La tortura, in ogni sua modalità, è una delle peggiori forme di violazione dei diritti umani e, per questo, è stata annoverata tra i crimini contro l’umanità; 3. Essendo la tortura un crimine internazionale, vietato da trattati e dal diritto internazionale consuetudinario, la sua proibizione è considerata una norma di ius cogens (norma imperativa)...

 

United States Department of State • Bureau of Democracy, Human Rights and Labor
Country Reports on Human Rights Practices for 2012 - Italy

www.state.gov/  April 19, 2013

Secretary Kerry (Apr. 19): "These reports send a very clear message that all governments have a responsibility to protect universal human rights, and they help to blaze a path forward for places where those rights are either threatened or denied. ...

Principal human rights problems included the continued incarceration of pretrial detainees with convicted criminals, substandard living conditions in overcrowded prisons and detention centers for undocumented migrants, and societal prejudice and some municipal mistreatment of Roma, which exacerbated their social exclusion and restricted their access to education, health care, employment, and other social services....
NGOs and international organizations highlighted the loophole in the judicial system regarding the lack of a law criminalizing torture. While perpetrators can be found guilty of violence against a person under an article of the criminal code, prosecution under this article can only happen if the victim comes forward to denounce the perpetrator. On January 30, a judge acquitted four guards accused of violence against two detainees in the prison of Asti. One guard was not involved in the case. While the judge recognized the other three as having beaten and tortured the detainees in question, he could not sentence them because no victim had come forward to denounce their acts... The law requires the separation of pretrial detainees from convicted prisoners, but in practice they were sometimes held in the same sections of prison facilities. In November approximately 58 percent of inmates were convicted criminals serving sentences, while 42 percent were primarily pretrial detainees.

 

Cour Européenne des Droits de l'Homme - European Court of Human Rights

# Samsam Mohammed Hussein and Others against the Netherlands and Italy
http://hudoc.echr.coe.int/ 2 April 2013

 

Human Rights Watch

# World Report 2013
350 Fifth Avenue New York,www.hrw.org - 2013

In March, the UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD) expressed serious concerns about racist violence in Italy, and urged measures to improve prevention, investigation, and prosecution. In June, the UN special rapporteur on violence against women recommended that Italy adopt a specific law on violence against women and ensure access to justice for victims, including Roma, Sinti, and undocumented migrant women. In July, Italy’s highest criminal court upheld the convictions of senior police officers for falsifying evidence in relation to police violence during the 2001 G8 summit in Genoa; it also upheld controversial long prison sentences of up to 15 years for some protesters over property destruction, ordering others to be reviewed.

 

Howard Sapers - Canada

# Respecting rights in Canadian prisons: an Ombudsman’s perspective on key challenges facing Canadian federal corrections. Address by Mr Howard Sapers, Correctional Investigator of Canada at the House of Lords, 17th April 2013
In Canada, our jails and prisons are increasingly crowded. 21% of the inmate population is “double-bunked,” that is, two inmates housed in a cell designed for only one. As prisons become more crowded, they also become more violent and volatile places. Inmate assaults and injuries are up. The use of segregation is increasing, as are use of force interventions. Half of all use of force interventions last year involved the use of pepper spray. Exceptional searches, lockdowns and staff refusals to work on health or safety grounds remain high. A recent survey reported that staff found their prisons to be a “toxic” work environment. Preventable and premature deaths in custody continue to remain a concern in Canadian penitentiaries. Prison suicide rates are anywhere between 5 and 7 times higher than general Canadian society. The number and prevalence of prison self-injury incidents has tripled in the last five years.

 

MONUSCO United Nations Organisation Stabilisation Mission in the Democratic Republic of the Congo -- United Nations Human Rights - Office of the High Commissioner
# Report of the United Nations Joint Human Rights Office (MONUSCO-OHCHR) on Deaths in Detention Centres in the Democratic Republic of Congo
monusco.unmissions.org | March 2013

The phenomenon of deaths in detention centres in the Democratic Republic of the Congo (DRC) is considered to be a priority theme by the United Nations Joint Human Rights Office (UNJHRO) due to its seriousness and scale. Between 2004 and 2005, the Human Rights Division (HRD) of the United Nations Organisation Mission in the Democratic  Republic of Congo (MONUC) published three reports on conditions of detention in the prisons and holding cells of the DRC. Each report presented a worrying picture of conditions of detention in the country and set out recommendations for the government. Despite this, deaths in detention continue to be of concern, and the data which the UNJHRO has gathered, working closely with other elements of the UN mission in the DRC (MONUSCO), are alarming. They show that 211 deaths in detention were documented as human rights violations between January 2010 and December 2012. The causes of these deaths are many, but are mainly linked to the conditions of detention, the lack or indeed absence of provision for the basic needs of detainees, and also the weakness of prison institutions which are rarely required to be accountable to detainees or to the authorities. Detention centres in the DRC are generally overcrowded, and conditions of hygiene in them are deplorable. Furthermore, supplies of food and medicines are largely inadequate...

 

Caroline Skinner, Rachel Goldhill

Changes in Probation Training in England and Wales: The Probation Qualification Framework (PQF) Three Years On

European Journal of Probation Vol. 5, No.3, 2013, pp 41 – 55
This article draws on the personal experience of two lecturers delivering the academic programme of the Probation Qualification Framework to students employed by a number of different Probation Trusts. It considers the current qualifying arrangements and identifies a number of issues that have come to the fore over the first three years of implementation. Specifically, it establishes the importance of all stakeholders, students, the employing Trust and NOMS understanding what is of fundamental importance for work-based distance learning study. The changing composition and characteristics of the student body and the ways in which new developments in professional knowledge are included in the curriculum are explored with particular focus on the new group of graduate entrants at Part 3. The authors remain committed to the belief that those who work in the criminal justice system of England and Wales, supporting change and rehabilitation with a complex and vulnerable client group must have a nationally recognised qualification which includes both employer responsibility for quality practice based learning and a Higher Education award

 

Mariangela Montagna
Art. 3 CEDU e sovraffollamento carcerario. La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo ed il caso dell’Italia
www.federalismi.it/ 17 maggio 2013
Vedremo come la Corte costituzionale risponderà e, sulla scia di quanto già verificatosi in altri settori del procedimento penale, si può immaginare il proseguimento di un dialogo tra Corti che ha sempre visto i giudici costituzionali particolarmente attenti e sensibili nel recepire le “sollecitazioni” mosse dalla Corte di Strasburgo, in un quadro di tutela multilivello dei diritti fondamentali sempre più proteso verso l’effettività degli stessi.

 

Giandomenico Dodaro
Il sovraffollamento delle carceri: rimedio extra ordinem contro le violazioni dell’art. 3 Cedu
www.forumcostituzionale.it/ 30 aprile 2013
«La pena è legale solo se non consiste in un trattamento contrario al senso di umanità», osserva il giudice conformemente a un risalente rilievo della Corte costituzionale: con l’art. 27, co. 3, Cost. il legislatore ha inteso segnare dei limiti alla pena «mirando essenzialmente ad impedire che l’afflittività superi il punto oltre il quale si pone in contrasto col senso di umanità» (Corte cost. 12/1966; cfr. altresì Corte cost. 349/1993).

 

Antonia Menghini (audio)
Quale carcere per l'attuale emergenza?
Intervento al convegno organizzato dalla Camera Penale di Trento
Trento, 20 aprile 2013 - www.radioradicale.it

 

Manuela Rinaldi
# Lavoro dei detenuti: D.L. 78/2013
Diritto del lavoro - 15/07/2013

 

Tortura, carceri, droghe
# Tre proposte di legge di iniziativa popolare per la giustizia e i diritti - 2013
Proposta di Legge numero 1: Introduzione del reato di tortura nel codice penale
Proposta di Legge numero 2: Per la legalità e il rispetto della Costituzione nelle carceri
Proposta di Legge numero 3: Modifiche alla legge sulle droghe: depenalizzazione del consumo e riduzione dell’impatto penale

La recente sentenza (8 gennaio 2013) della Corte Europea dei Diritti Umani nel caso Torreggiani impone alle autorità italiane l’assunzione di un piano per le riforme in ambito penale e penitenziario nel nome della protezione della dignità umana. L’Italia ha un anno di tempo per ripristinare la legalità internazionale e costituzionale nell’ambito del sistema penitenziario...

 

Camera dei Deputati | Proposta di Legge d'iniziativa dei deputati Ferranti et al.
Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili
Presentata il 18 marzo 2013

 

Gruppo di Lavoro sulle riforme istituzionali Istituito il 30 marzo 2013 dal Presidente della Repubblica composto da Mario Mauro, Valerio Onida, Gaetano Quagliariello, Luciano Violante

Relazione finale - Capitolo V - Amministrazione della Giustizia
12 aprile 2013
25. Sovraffollamento carcerario. Per contribuire al contenimento di un sovraffollamento carcerario ormai insostenibile, si propone: a) di trasformare in pene principali comminabili dal giudice di cognizione alcune delle attuali misure alternative dell’esecuzione, come l’affidamento in prova e la detenzione domiciliare; b) un ampio processo di depenalizzazione di condotte che possono essere meglio sanzionate in altra sede; c) l’introduzione su larga scala di pene alternative alla detenzione; d) una particolare attenzione va dedicata al tema del lavoro dei detenuti, che riduce drasticamente la recidiva, rende il carcere più vivibile, rispetta la dignità della persona detenuta; per questa ragione occorre una congrua assegnazione di risorse finanziarie.

 

Presidenza del Consiglio: impugnata la sentenza "pilota" con la quale la Corte di Strasburgo aveva condannato l'Italia per il sovraffollamento carcerario.

Agenzie di stampa del 10 aprile 2013 impugnazione sentenza CEDU

Lo Stato ha impugnato alla Grande Chambre la sentenza della Corte europea dei diritti umani di Strasburgo che a gennaio ha condannato l'Italia per trattamento inumano e degradante di 7 detenuti, dando all'Italia un anno di tempo per adeguare il sistema carcerario

 

Francesco Maisto (audio)
L'Italia impugna la condanna "pilota" della Corte di Strasburgo sul degrado delle carceri

www.radiocarcere.com | 11 aprile 2013
“La decisione del Governo italiano, che ha impugnato la sentenza Torreggiani di Strasburgo sulle carceri, mi sembra frutto di un escamotage ed espressione di una visione di realpolitik finalizzata solo a rimandare il problema carcerario senza affrontarlo”.
È quanto afferma Francesco Maisto, presidente del Tribunale di sorveglianza di Bologna, durante la rubrica Radiocarcere che andrà in onda questa sera su Radio Radicale. “Una logica del rimando - aggiunge Maisto - già applicata per gli Opg, un’impostazione che non condivido”.
“Infatti - prosegue il giudice - rimandando i problemi, come ha fatto il Governo italiano con questa impugnazione, questi non si risolvono ma si aggravano. Un aggravamento di cui non ha bisogno la realtà carceraria che versa già in condizioni di emergenza e che avrebbe bisogno invece di interventi urgenti e sistematici”.

 

Valerio Spigarelli

# Carceri, il ricorso italiano a Strasburgo: «Un'incoerente tattica dilatoria»
Intervista di Sandro Podda | Liberazione, 11 aprile 2013

 

Giuseppe Rossodivita (audio)

# Intervista. Lo Stato italiano impugna la sentenza della Corte europea di Strasburgo
Radio Radicale, 10 aprile 2013

 

Flavia Urciuoli (audio)

# Intervista. Lo Stato italiano impugna la sentenza della Corte europea di Strasburgo

Radio Radicale, 10 aprile 2013

 

Council of Europe COE | Committee of Ministers

# Supervision of the Execution of Judgments and Decisions of the European Court of Human Rights. 6th Annual Report of the Committee of Ministers 2012 

COE April 2013

L'Italia è stata complessivamente condannata al pagamento di circa 120 milioni di euro (119.558.467) di risarcimenti nel corso del 2012: cfr tab. p. 58

 

Silvia Buzzelli
# Il carcere tra eccessi e vuoti: troppe risposte, nessuna risposta
Diritto Penale Contemporaneo ! www.penalecontemporaneo.it - 4 aprile 2013
Sommario: 1. Una definizione minimalista, tanto per incominciare. - 2. La misurazione degli squilibri tra principi e pratiche quotidiane. - 3. La verifica del tasso di effettività: la complessiva tenuta del cordone di garanzie predisposte dal Consiglio d'Europa a tutela della persona detenuta. - 4. L'ineffettività dei meccanismi e degli strumenti nazionali. - 5. L'insostenibilità del modello vigente: possibili vie d'uscita (immediate e di lungo periodo).

 

Giandomenico Caiazza

# Così la custodia cautelare in carcere è diventata un’anticipazione della pena
Notizie Radicali, 4 aprile 2013

Tale giudizio - che i giudici italiani facciano un diffuso e sistematico uso illegittimo della custodia cautelare, divenuto ormai apertamente un mezzo di anticipazione della pena rispetto al giudizio conclusivo di un processo - non viene espresso da un manipolo di penalisti esagitati o di garantisti zelanti, ma addirittura dal Primo Presidente della Corte di Cassazione...

 

Agata Ciavola
# Il rafforzamento delle garanzie dell’indagato sottoposto a custodia cautelare
Diritto Penale Contemporaneo 1/2013 www.penalecontemporaneo.it

La custodia cautelare, pur essendo qualificata da tutti gli ordinamenti nazionali strumento eccezionale, ha ancora una diffusa e squilibrata applicazione. L’entità della popolazione carceraria è considerevole e le condizioni della detenzione sono state sovente considerato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo in contrasto con l’art. 3 della C.e.d.u., il quale sancisce il principio secondo cui nessuno può essere sottoposto a pena o trattamento inumani o degradanti166. In questo panorama, l’Italia si distingue negativamente, in primo luogo, per essere al di sopra della media europea, sia quanto al numero dei detenuti in attesa di giudizio, sia quanto alla densità penitenziaria, sia infine quanto alla presenza dei  detenuti stranieri; in diverse occasioni, poi, pure a causa del sovraffollamento, è stata riscontrata l’esistenza di condizioni inumane di detenzione, con conseguente condanna dell’Italia da parte della Corte di Strasburgo

 

Marco Ruotolo
# Sul principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti dei detenuti
Giurisprudenza costituzionale, n. 3/2013

 

Tribunale di Sorveglianza di Torino
# Ordinanza 27 marzo 2013, n. 1151
Art. 54 O.P.: cumulo di periodi detentivi non continuativi - Il semestre da valutare agli effetti della detrazione di pena ex art. 54 O.P. può risultare dal cumulo di periodi detentivi non continuativi, purché essi non siano separati da un intervallo temporale così lungo da impedire di verificare concretamente la partecipazione del detenuto al trattamento rieducativo (fattispecie in cui tale possibilità è stata esclusa in relazione a periodi detentivi separati da un intervallo di circa 26 mesi).

 

Carmine Luca Volino
# La protezione diretta e indiretta dei diritti del detenuto. Considerazioni sistematiche alla luce della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, sezione II, 8 gennaio 2013, Torreggiani e altri c. Italia.

Diritto Penale Contemporaneo | 26 Marzo 2013 | www.penalecontemporaneo.it
Sommario: 1. Considerazioni preliminari sulle particolarità del cosiddetto arresto-pilota in materia di diritti della persona in vinculis. - 2. Arresto-pilota e art. 46 CEDU. - 3. Riduzione del sovraffollamento e portata effettuale dei rimedi di natura preventiva. - 4. Natura preventiva e compensativa dei rimedi a tutela del detenuto. - 5. I rimedi di natura compensativa nell'ordinamento italiano. - 6. I rimedi di natura preventiva nell'ordinamento italiano. - 7. Per una corretta collocazione sistematica del reclamo al magistrato di sorveglianza. - 8. L'azione risarcitoria come rimedio compensativo, il reclamo al magistrato di sorveglianza come rimedio preventivo. - 9. Rimedio preventivo e sospensione dell'esecuzione penale. - 10. Mezzi alternativi di tutela preventiva: pubblico ministero, giudice dell'esecuzione, applicazione degli artt. 146 e 147 c.p. - 11. Considerazioni conclusive.

 

Silvia Talini
Il tentativo del funambolo. Le presunzioni assolute di adeguatezza della custodia cautelare in carcere tra Corte costituzionale e giudici
www.dirittopenitenziarioecostituzione.it/ marzo 2013
1. La vicenda processuale e l’incostituzionalità della presunzione assoluta della sola adeguatezza della custodia cautelare in carcere per i reati di cui agli artt. 473 e 474 c.p. — 2. Restrizioni alla libertà personale e limiti all’interpretazione conforme a Costituzione. — 3. La valenza anche ‘‘monitoria’’ della pronuncia della Corte costituzionale. [Corte costituzionale, 3 maggio 2012, n. 110 — Quaranta Presidente — Lattanzi Redattore]

 

Giulia Boldi

La tutela giurisdizionale dei diritti dei detenuti: un problema di effettività. Con postilla di Marco Ruotolo

federalismi.it

Rivista di diritto pubblico italiano, comunitario e comparato - 20 marzo 2013

L’amministrazione penitenziaria può non ottemperare ad una decisione del magistrato di sorveglianza che abbia rilevato, in via definitiva, la lesione di un diritto del detenuto? La Corte costituzionale dovrà rispondere a questa domanda, ricercando la soluzione alla luce di sue precedenti decisioni (in particolare n. 26 del 1999 e n. 266 del 2009). Agli argomenti desumibili dalla pregressa giurisprudenza costituzionale, riguardanti la indubbia giurisdizionalità della procedura di reclamo attualmente regolata dagli artt. 69 e 14-ter della legge n. 354 del 1975 e il carattere vincolante per l’amministrazione penitenziaria delle “disposizioni” impartite dalla magistratura di sorveglianza all’esito dei giudizi di cui sopra, si aggiunge, ora, il “monito” della Corte europea dei diritti dell’uomo per l’adozione di rimedi giurisdizionali che assicurino una tutela effettiva dei diritti dei detenuti

 

Tribunale di Sorveglianza Torino

# Esecuzione della pena presso il domicilio (L. 199/2010) - Scissione del cumulo di pene comprendenti un delitto ostativo

ud. 19.03.13 (dep. 20.03.13), Pres. Velludo, Est. Fiorentin, ric. Nevzadi

All'istituto della esecuzione della pena presso il domicilio, introdotto dalla L. 199/2010 (c.d. "legge svuota-carceri"), è applicabile il meccanismo dello "scioglimento del cumulo giuridico delle pene", e, conseguentemente, è possibile applicare la detta misura al condannato che - pur avendo commesso taluno dei delitti di cui all'art. 4-bis, L. n. 354/75 - abbia già scontato, al momento della presentazione dell'istanza, la pena riferibile alla condanna per il reato "ostativo" e si trovi in espiazione di una pena, o di una quota-parte di pena, riferibile a ipotesi delittuose "non ostative" alla concessione del beneficio richiesto.

 

Tribunale di Sorveglianza di Milano

# Ordinanza di remissione alla Corte Costituzionale
emessa il 12.03.2013 in ordine all'istanza di differimento della pena ex art. 147 co. 1 n. 2 c.p. presentata da [...] detenuto presso la c.c. di Monza. Dep. in Cancelleria 18.03.2013 [Pr. Maria Laura Fadda; a latere Roberta Cossia].

Il detenuto non può beneficiare allo stato, in considerazione dei reati commessi … della loro gravità e del fine pena lontano, di qualsivoglia misura prevista dall’ ordinamento per esigenze meramente (o prevalentemente) deflattive (come ad esempio la misura temporanea dell’esecuzione della pena al domicilio) o per scopi di umanizzazione o rieducativi, che possano rivestire come conseguenza seppur indiretta o temporanea (come ad esempio nel caso del permesso premio) quella di sottrarre il condannato a carcerazioni degradanti...

Mentre la pena non "può" consistere in un trattamento contrario al senso di umanità, essa nel contempo "deve" tendere alla rieducazione del condannato con ciò significando che mentre la finalità rieducativa rimane nell'ambito del "dover essere" e quindi su un piano esclusivamente finalistico ("deontico") - la pena è legale anche se la rieducazione verso la quale deve obbligatoriamente tendere non viene raggiunta - viceversa la non disumanità attiene al suo essere medesimo (piano "ontico") - la pena è legale solo se non consiste in un trattamento contrario al senso di umanità - di talché la pena inumana è "non pena" e dunque andrebbe sospesa o differita in tutti i casi in cui si svolge in condizioni talmente degradanti da non garantire il rispetto della dignità del condannato

 

Alessandro Maneffa

# Intervista sul ricorso alla Consulta del Tribunale di sorveglianza di Milano, sul rinvio dell'esecuzione della pena [audio]
www.radioradicale.it - 22 marzo 2013

 

# Guida al Diritto | il Sole 24 Ore 25 marzo 2013

 

Luigi Ferrarella

# Celle sovraffollate e inumane. Chiesto il rinvio della detenzione.

Il Tribunale di Sorveglianza di Milano si rivolge alla Corte Costituzionale
Corriere della Sera, 22 marzo 2013

Se è vero che la pena resta legale anche se non viene raggiunta la rieducazione verso la quale deve obbligatoriamente tendere in base alla Costituzione, è vero anche che la pena è legale soltanto se non consiste in trattamento contrario al senso di umanità.
La pena inumana è non-pena, e andrebbe dunque sospesa e differita a quando le sue condizioni tornino praticabili. Ecco perciò la questione che il Tribunale milanese (presidente Fadda, a latere Cossia, esperti Pastorino e Mate) sottopone alla Corte costituzionale lasciando balenare una sorta di "numero chiuso"...

 

Giovanni Flora

I vincoli costituzionali nella interpretazione delle norme penali

www.penalecontemporaneo.it | 12 Marzo 2013

La generazione di penalisti alla quale mi onoro di appartenere si è formata, e' cresciuta, si è alimentata ed è tutt'ora affezionata alla concezione del c.d. "diritto penale costituzionale" o, secondo altra equivalente terminologia, alla concezione della teoria e della prassi del "diritto penale costituzionalmente orientato ". A quella concezione che vede nella Carta costituzionale non solo un "limite" che segna l'ambito entro il quale le norme penali possono legittimamente operare ("le norme penali non devono e non possono porsi in contrasto con la Costituzione"), ma lo stesso fondamento della struttura e del contenuto delle norme penali, della struttura e del contenuto delle responsabilità penale e della sanzione penale; dove la Costituzione costituisce, insomma, la nervatura del sistema penale.

 

Moscow Center for Prison Reform

MCPR report - 2012
www.prison.org/ 11.03.2013

In response to the critics, the regional prison services do not admit any allegations in mistreatment not to speak about alleged torture and make enormous efforts to oppose all the negative information about them that was made public. In turn they take legal actions against prisoners and human rights activists. The current relationship between the Prison Service and civil society is seen as an informational and legal war rather than a dialogue or interaction.

 

Antonino Pulvirenti
Ermeneutica e processo penale
Cattedra di Diritto Processuale Penale - LUMSA Palermo - Anno Accademico 2012/2013

Le misure cautelari personali | Le intercettazioni di comunicazioni | Le impugnazioni | Il processo penale italiano e la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo

 

Howard League for Penal Reform | Commission on Sex in Prison
Consensual sex among men in prison
www.howardleague.org/ Briefing paper 1 2013
The Howard League for Penal Reform has established an independent Commission on Sex in Prison. The Commission comprises eminent academics, former prison governors and health experts and is focusing on three broad themes: • consensual sex in prisons • coercive sex in prisons • healthy sexual development among young people in prison. This is the first ever review of sex inside prisons in England and Wales. There is currently little reliable evidence available on both consensual and coercive sexual activity in prisons. It is not known to what extent men and women who identify as heterosexual may have sex with other prisoners while in prison. The Commission will also consider the nature and extent of coercive sexual activity, including rape, harassment, intimidation, assault and bribery in return for sex.

 

Andrea Pugiotto
Una quaestio sulla pena dell'ergastolo. Sull'incostituzionalità del carcere a vita

Diritto Penale Contemporaneo - www.penalecontemporaneo.it - 5 marzo 2013

Ritornare a discutere del carcere a vita è, invece, necessario. E lo si deve fare ponendo il problema nel modo più radicale: «i giudici italiani, condannando taluno all’ergastolo, irrogano una pena costituzionalmente legittima?»2. L’interrogativo rimanda al disegno costituzionale della pena. Questo impone di guardare alla reclusione dietro le sbarre «non come “punto di arrivo” ma come punto da cui “ripartire”»3, verso una possibile risocializzazione che la Costituzione non preclude a nessuno, per quanto grave e orrenda sia la sua accertata responsabilità penale. Ed esige, altresì, che tale orizzonte non sia mai oscurato durante l’intera successione delle fasi in cui si articola la vicenda ordinamentale della pena, «da quando nasce, nell’astratta previsione normativa, fino a quando in concreto si estingue»4. Come possa conciliarsi con tale panorama costituzionale una pena edittalmente perpetua, che obbliga il giudice a pronunciare una condanna a vita (cioè ad mortem), per sua natura eliminativa, è con tutta evidenza un’incognita.

 

Andrea Pugiotto - Senato della Repubblica, Palazzo Bologna

# Ergastolo e democrazia

Roma, 2 ottobre 2012
Basterà allora, ai giudici costituzionali, sfogliare una grammatica italiana. Scoprendo così che la nostra lingua conosce ancora il futuro anteriore: “Un giorno, quando avrò finito di…”. E, come ha osservato Adriano Sofri, «una lingua che conserva il futuro anteriore non merita l’infamia dell’ergastolo».

 

IHEJ - Institut des Hautes Études sur la Justice
# La prudence et l'autorité. L'office du juge au XXIe siècle
http://www.ihej.org/ mai 2013
Nous proposons de distinguer l’office processuel qui est en charge de mettre en forme les conflits et de les trancher – et nous suggérons d’en ajouter cinq : l’office de vérité tout d’abord, qui distingue l’action du juge aussi bien de la démarche scientifique que de la démarche politique; l’office sanctionnateur, qui dépasse la seule fonction punitive ; l’office libéral de garantie des libertés fondamentales qui s’est affirmé ces dernières années ; l’office tutélaire qui vise à protéger les personnes ; l’office jurisprudentiel enfin, qui consiste à interpréter le sens de la norme juridique, ne peut être mis sur le même plan que les cinq offices car il est commun à tous. Ces offices ne se confondent pas avec les fonctions mais les traversent. Aucune fonction ne monopolise un type d’office et son exercice en sollicite toujours plusieurs (par exemple, un juge des enfants peut mobiliser tout à la fois les offices sanctionnateur, tutélaire et libéral)...

 

Camera Penale di Lucca

# Fine pena mai: ergastolo ostativo

Lucca 22 marzo 2013 (da www.radioradicale.it)

Interventi di: Carlo Carloni, Lodovica Giorgi, Enrico Marzaduri, Lodovica Giorgi, Umberto Veronesi, Andrea Pugiotto, Emilio Santoro, Stefano Anastasia, Luca Russo, Nadia Bizzotto, Michele Passione

 

Paola Balbo
# Carcere e diritti umani
diritto.it 08.03.2013
La Corte ricorda la propria osservazione in merito al fatto che il disfunzionamento dei rimedi preventivi in casi di sovraffollamento carcerario è largamente dipendente dalla natura strutturale del fenomeno e ricostruisce la propria giurisprudenza sulle condizioni carcerarie per concludere nel senso della evidente violazione del divieto di trattamento disumano, quale verificatosi e denunciato dai ricorrenti in penitenziari italiani. Da qui la decisione di indicare in anni uno il limite entro cui l'Italia è chiamata ad adeguare e modificare il sistema al fine di ridurre il sovraffollamento.

 

Massimo Pavarini

# Vivere in meno di 3 metri quadrati. Quando la pena carceraria è disumana e degradante

27 febbraio 2013

... La pretesa punitiva dello Stato può soddisfarsi solo attraverso un’esecuzione rispettosa della legalità. Se la esecuzione della pena non può essere tale, l’esecuzione diventa illegittima e quindi allo Stato non resta che rinunciare a punire... L’ordinanza non può che indicare
l’unica uscita possibile, peraltro suggerita, tra le righe, dalla stessa Sentenza Torreggiani e da quelle in precedenza citate del 2011, sia della Corte Costituzionale Federale tedesca, che ha sancito il principio della superiorità della dignità della persona rispetto alla pretesa punitiva statuale, affermando “l’obbligo per lo Stato di rinunciare immediatamente all’esecuzione della pena nel caso di detenzioni non rispettose della dignità umana”, che, nel caso Plata c. Brown, dalla Corte Suprema degli Stati Uniti, che ha imposto al governo della California di rilasciare circa 46.000 detenuti, al fine di ridurre il tasso di sovraffollamento delle carceri, ritenuto non conforme alle norme della costituzione americana in materia di detenzione.

 

Marco Stramaglia

# Revirement della Cassazione sulla legittimità dei prelievi ematici per l’accertamento del tasso alcolemico: non serve il consenso, basta che manchi il dissenso

Diritto Penale Contemporaneo, 26 febbraio 2013

 

Fabio Fiorentin

# Sullo stato della tutela dei diritti fondamentali all'interno delle carceri italiane.

Note in attesa di un intervento riformatore in linea con la prospettiva delineata dalla Corte EDU con la sentenza Torreggiani e al. C./Italia

Diritto Penale Contemporaneo, 25 febbraio 2013

[www.penalecontemporaneo.it]

La sentenza Torreggiani riconosce che l’ordinamento interno dello Stato italiano non assicura ai detenuti che assumano di avere subito una lesione dei propri diritti per effetto di un atto o di un comportamento dell’amministrazione penitenziaria, uno strumento di tutela effettivo sul piano giuridico.
La Corte EDU non ha ritenuto, infatti, che il rimedio del “reclamo giurisdizionalizzato”, esperibile avanti al magistrato di sorveglianza ai sensi degli artt. 14-ter, 35 e 69 della legge di ordinamento penitenziario (L. 26 luglio 1975, n. 354), possa costituire un mezzo di tutela adeguato.

L’arresto europeo ha affermato, in definitiva, che il reclamo disciplinato dagli artt. 14-ter, 35 e 69 della L. n. 354/75 non integra i requisiti minimi per costituire un rimedio interno “effettivo”, “idoneo” a porre rimedio alla violazione e “facilmente accessibile”.

 

Federico Romoli

# Il sovraffollamento carcerario in Italia quale violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti. A prima lettura della sentenza-pilota Torreggiani.

Archivio Penale 2013 n. 1  - www.archiviopenale.it

Una prima questione affrontata dalla Corte è stata quella della qualifica dei ricorrenti come “vittime” ai sensi dell'art. 34 della Convenzione: infatti, sei di loro erano stati scarcerati dopo la presentazione del ricorso, ed il Governo italiano si era perciò opposto alla ricevibilità delle rispettive domande. La Corte, tuttavia, ha ammesso tutti i ricorsi ribadendo che «una decisione o una misura favorevole al ricorrente è sufficiente, in linea di principio, a privarlo della qualità di «vittima» solo quando le autorità nazionali abbiano riconosciuto, esplicitamente o sostanzialmente, la violazione della Convenzione e vi abbiano posto rimedio» (cfr. Corte eur. dir. uomo., 15 luglio 1982, Eckle c. Germania; Id., 25 giugno 1996, Amuur c. Francia; Id., Grande Camera, 28 settembre 1999, Dalban c. Romania; Id., Sez. II, 20 settembre 2001, Jensen c. Danimarca, dec.), mentre nel caso specifico, sebbene gli interessati siano stati scarcerati o trasferiti in altri istituti penitenziari, «non si può ritenere che, con ciò, le autorità interne abbiano riconosciuto le violazioni denunciate dai ricorrenti e poi riparato il danno che essi avrebbero potuto subire a causa delle situazioni descritte nei loro ricorsi». Secondo la Corte, dunque, tutti i ricorrenti potevano ancora sostenere di essere “vittime” di una violazione dei loro diritti sanciti dall’articolo 3 della Convenzione.

 

Tribunale di Sorveglianza di Venezia

Ordinanza n. 2013/179 SIUS - Differimento della pena ex art. 147 c.p.

Padova, 13 febbraio 2013 [Pr. Giovanni Maria Pavarin; est. Marcello Bortolato]

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 23 e ss. legge 11 marzo 1953, n. 87; dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell’art. 147 c.p nella parte in cui non prevede, oltre ai casi ivi espressamente contemplati, l’ipotesi di rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena quando essa debba svolgersi in condizioni contrarie al senso di umanità, per violazione degli artt. 27, co.3, 117, co. 1 (nella parte in cui recepisce l’art. 3 della Convenzione europea sui diritti dell’uomo del 4 novembre 1950, ratificata con legge 4 agosto 1955 n. 848, e nell’interpretazione a sua volta fornita dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo di ‘trattamento inumano o degradante’ ), 2 e 3 Cost. Dispone l’immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

 

Marco Ruotolo - Luca Marafioti [audio]

# Commento all'Ordinanza del Tribunale di Venezia n. 2013/179

Da "Il rovescio del diritto" - www.radioradicale.it - 22 febbraio 2013

 

Francesco Viganò
# Alla ricerca di un rimedio giurisdizionale preventivo contro il sovraffollamento delle carceri: una questione di legittimità costituzionale della vigente disciplina in materia di rinvio dell'esecuzione della pena detentiva
20 Febbraio 2013 -
www.penalecontemporaneo.it

Rinviando qui alla motivazione del provvedimento per ogni dettaglio, merita qui soltanto evidenziare come il Tribunale ritenga di non poter superare, in via di interpretazione conforme alla CEDU, il carattere tassativo delle ipotesi di differimento della pena previste dall'art. 147 c.p. (e a fortiori dallo stesso art. 146, relativo alle ipotesi di differimento obbligatorio), con conseguente necessario coinvolgimento del giudice delle leggi affinché provveda, attraverso una pronuncia additiva, a estendere l'ambito di applicazione della norma codicistica all'ipotesi in cui le condizioni concrete di esecuzione della pena risultino incompatibili con il diritto del detenuto di cui all'art. 3 CEDU, secondo la lettura ribadita dalla Corte europea con riferimento proprio al nostro paese nel caso Torreggiani.

 

Nicolò Zanon (CSM)

I giudici di sorveglianza di Padova e l’incostituzionalità del sovraffollamento nelle carceri.
Intervista a Nicolò Zanon sulla questione sollevata alla Consulta: «I giudici hanno intercettato un problema enorme. Doveva essere la politica ad affrontare il problema, ma ha latitato»
Tempi, 20 febbraio 2013 (www.tempi.it)

Per la prima volta, un tribunale di sorveglianza, quello di Venezia, ha sollevato alla Corte costituzionale il problema del sovraffollamento carceri e delle pene in condizioni disumane. In attesa della decisione della Consulta, Nicolò Zanon, professore ordinario di diritto costituzionale alla Statale di Milano e membro del Consiglio superiore della magistratura, spiega: "I giudici di Venezia hanno intercettato un problema enorme e indicato una soluzione, forse provocatoria. Credo che debba essere la politica ad affrontare il problema del sovraffollamento e della pena oggi in Italia, ma si deve ammettere che essa è stata "latitante".

 

Matteo Di Stefano, Christian Di Meo, Rosa Calabrese, Francesco D'Imperio, Cesare Fossati, Selvaggia Fausta Giovannangeli, Corrado Gallo, Liberato Isone, Valeria Giura, Valeria Beraldo
# L’emergenza del sistema carcerario italiano
Archivio Penale, n. 3 2013
Il sovraffollamento delle carceri rappresenta uno dei problemi più gravi della Repubblica Italiana: esso ha origini antiche e viene spesso affrontato come una condizione ormai fisiologica degli istituti detentivi, rappresentando invece una distorsione del funzionamento degli stessi; si parla, in proposito, di “fisiologica patologia”.

 

Biancamaria Spricigo
# La "Riflessione critica sul reato" e l'automatismo ostativo dell'art. 4 bis O.P.
Criminalia, 3, 2013
Preambolo: la ‘riflessione critica sul reato’. – 2. La richiesta di affidamento del condannato per reati ostativi: sull’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Roma del 20 dicembre 2013. – 3. La premialità come contropartita della collaborazione di giustizia: fuori dalle logiche della ‘riflessione critica sul reato’. – 4. La discrepanza tra ‘riflessione critica sul reato’ e collaborazione di giustizia: rischi di una ‘pretesa’ autoaccusatoria. – 5. Le possibili vie di responsabilizzazione e prevenzione sociale: la recente proposta legislativa della Commissione Palazzo.

 

Francesco Mazzacuva
# La Corte europea sul principio di legalità della pena
# C. eur. dir. uomo, quarta sezione, sent. 22 gennaio 2013, Camilleri c. Malta

Diritto Penale Contemporaneo, 19 febbraio 2013

[www.penalecontemporaneo.it]

Il ricorrente ripropone sostanzialmente le medesime doglianze di fronte alla Corte europea, ribadendo che la legge maltese consente al Pubblico Ministero di determinare - con scelta non censurabile in alcun modo dall'imputato - il quadro edittale applicabile in caso di condanna, secondo criteri non stabiliti dalla legge e non prevedibili ex ante. Inoltre, sottolinea come la sanzione inflitta in concreto abbia oltrepassato effettivamente i massimi edittali previsti in caso di processo davanti alla Court of Magistrates e come, pertanto, la scelta dell'accusa si sia rivelata decisiva rispetto al quantum di pena determinato nella sentenza di condanna.

 

Associazione Nazionale Magistrati ANM

La giustizia del futuro. Non c'è futuro senza giustizia: le proposte dell'ANM per il Paese
12 febbraio 2013
Da tempo ormai il sistema giudiziario italiano versa in una grave crisi di efficienza e di funzionalità, che si traduce in crisi di credibilità della Giustizia, con una ricaduta sul principio di uguaglianza davanti alla legge...
Procedere a una generale revisione delle fattispecie di reato, adeguando, ove necessario, la condotta e la sanzione e procedendo a una robusta depenalizzazione...
Le condizioni carcerarie e il sovraffollamento sono da anni un’emergenza nazionale e democratica, un vero e proprio problema strutturale del sistema, causa principale delle insostenibili condizioni dei detenuti...
Il problema deve essere affrontato alla radice, con un significativo mutamento culturale che veda nella pena detentiva e nella custodia cautelare in carcere soltanto l’extrema ratio ove ogni altra sanzione o misura nel caso concreto sia impossibile, con definitivo abbandono, nel caso delle misure cautelari, di ogni ancora residuale ipotesi di obbligatorietà. Quindi, una sostanziale decarcerizzazione, in parallelo rispetto all’ampliamento della capienza e al miglioramento della qualità del sistema penitenziario italiano, allo scopo di rendere effettivo il principio costituzionale della funzione rieducativa della pena.

 

Patrizio Gonnella [audio]

La tortura in Italia. Parole, luoghi e pratiche della violenza pubblica

Da "Il rovescio del diritto" - www.radioradicale.it - 15 febbraio 2013

La tortura è un crimine contro la dignità umana. Eppure non ovunque e non sempre è proibita. Con la progressiva riduzione della sovranità economica e politica degli Stati, assistiamo a un paradossale rafforzamento del loro potere punitivo che man mano si fa arbitrario e indifferente al sistema costituzionale e internazionale dei diritti umani. Come se la "sanzione punitiva" fosse l'unica prerogativa statuale rimasta. Da cu ila diffusa impunità dei toturatori.

 

La pena, i princìpi, la realtà. Crudele e basta.

Avvenire 7 febbraio 2013

Dunque è il carcere in sé, è questo carcere in sé, è la filosofia della cella che va ripensata.

Una pena fatta così è l’epilogo nel quale la giustizia s’illude di celebrare la vittoria sul male mediante un male che offende la dignità dell’uomo, la ferisce al pari del delitto con i suoi riti di umiliazione... Giustizia è parola tagliente, sei mesi di carcere senza condizionale a una giovane donna romena con tre bambini, per un fatto di mendicità del 2006, sono l’ultimo esempio della sferza sui poveri. Rieducativa? No, crudele e basta.

 

Mauro Palma

Il grido del Colle e la muta politica

il manifesto 7 febbraio 2013

Proprio l'estrema autorevolezza della denuncia rischia di retroagire come senso d'impotenza: chi altro potrà mai alzare la voce una volta che anche questa voce massima non troverà risposta? È questa domanda a racchiudere il senso di abbandono che si avverte nelle celle di tutta Italia e che sfocia spesso in gesti disperati, anche estremi. Non solo, ma rischia di essere catalogata come espressione di una situazione dove non ci sono responsabili, come un'imprevedibile catastrofe naturale.

 

Giorgio Napolitano

# Intervento del Presidente della Repubblica in occasione della visita del 6.2.2013 al carcere milanese di San Vittore

www.quirinale.it

 

Ombretta Di Giovine
# Come la legalità europea sta riscrivendo quella nazionale. Dal primato delle leggi a quello dell’interpretazione
Diritto Penale Contemporaneo, n. 1, 2013
1. Intenti dimostrativi. – 2. Le sentenze gemelle della Corte costituzionale ed il passaggio da un sistema legalistico di tipo verticale al web (and fuzzy) system costituzionale. – 3. Le seconde sentenze gemelle della Corte costituzionale del 2009 e la breve illusione del maximum standard di garanzia. – 4. Una verifica sul campo penalistico: quali conseguenze per la legalità? Il declino della riserva di legge. – 5. Segue. L’efficacia della legge penale nel tempo: il divieto di retroattività della nuova incriminazione. – 6. Segue. Il caso della lex mitior. 7. – Segue. Il caso dell’abolitio criminis. – 8. Segue. Tassatività della norma penale. 9. – La (difficile) stabilizzazione giurisprudenziale a livello europeo. – 10. Conclusioni. 

 

Natalino Ronzitti
# Tortura: l’Italia ratifica il Protocollo, ma nel Cp manca la fattispecie criminosa.
Ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni unite contro la tortura ed altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti fatto a New York il 18 dicembre 2002 | Analisi della Legge 195/2012
www.diritto24.ilsole24ore.com/ (Guida al Diritto) 04 febbraio 2013

 

# Cass. pen., sez. II, sent. 5 febbraio 2013 (dep. 21 febbraio 2013), n. 8445, Pres. Fiandanese, Est. Macchia, ric. Niang Medou

 

Natalia Jurisch

# Sul momento consumativo del furto e della rapina impropria in supermercato munito di sistema antitaccheggio. Commento a Cass. pen., sez. II, sent. 5 febbraio 2013
www.penalecontemporaneo.it 9 Maggio 2013

 

Daniela Falcinelli
# La complessità del reato: tra unità del fatto, unicità dell’offesa e pluralità del “danno”
Archivio Penale, Fascicolo n. 2, Maggio-Agosto 2013

La rapina impropria ha carattere plurioffensivo, tutelando contestualmente i beni dell’inviolabilità del possesso e della sicurezza e libertà della persona; il delitto si riconduce al concetto di fattispecie criminosa complessa, per cui le fattispecie componenti la figura (sottrazione e violenza) possono presentarsi entrambe allo stadio di tentativo, sicché l’unitarietà della rapina resta tale anche quando dette condotte si arrestino ad ipotesi tentate...

 

Giovanni Caruso
# Su recidiva reiterata e giudizio di bilanciamento: parola ‘fine’ della Corte costituzionale?
www.archiviopenale.it/ Archivio Penale 2013, n. 1
La Corte Costituzionale, con la sentenza 5 novembre 2012, n. 251, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, co. 4, c.p., siccome sostitui-to dall’art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, “nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psico-trope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) sulla recidiva di cui all’art. 99, comma 4, del codice penale”

 

Luigi Ferrajoli

# Nove massime di deontologia giudiziaria
XIX Congresso di Magistratura Democratica Roma, 31.1 - 3.2.2013

... regola deontologica è il rispetto per le parti in causa, incluso l'imputato, chiunque esso sia, soggetto debole o forte, incluso il mafioso o il terrorista o il politico corrotto. Il diritto penale nel suo modello garantista equivale alla legge del più debole. E non dimentichiamo che se nel momento del reato il soggetto debole è la parte offesa, nel momento del processo il soggetto debole è sempre l'imputato e i suoi diritti e le sue garanzie sono altrettante leggi del più debole. Questa regola del rispetto delle parti in causa, e in particolare dell'ilnputato, è un corollario del principio di uguaglianza, dato che equivale al postulato della "pari dignità sociale" di tutte le persone, inclusi quindi i rei, enunciato dalla nostra Costituzione. Ma essa è anche un corollario del principio di legalità, in forza del quale si è puniti per quel che si è fatto e non per quel che si è, si giudica il fatto e non la persona, il reato e non il suo autore, la cui identità e interiorità sono sottratte al giudizio penale.

 

Luigi Manconi, Mario Tronti, Salvatore Torrisi

# Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell’istituto di pena

Disegno di Legge presentato alla Presidenza del Senato il 25 marzo 2013

 

Luigi Manconi, Paolo Corsini, Mario Tronti

# Introduzione del reato di tortura nel codice penale

Disegno di Legge presentato alla Presidenza del Senato il 15 marzo 2013

 

Magistratura Democratica

# Quale giustizia al tempo della crisi

Meno carcere. Quale carcere? - Documento per il Congresso del gruppo di lavoro "Diritto penale, pena, carcere" - XIX Congresso Nazionale - Roma 31 gennaio - 3 febbraio 2013

La società libera, in gran parte, continua ad operare nei confronti del carcere una vera e propria rimozione: giacché fare i conti con il carcere significa misurarsi con questioni complesse che chiamano in causa e possono mettere in crisi le idee (certezze?) che ciascuno di noi ha sulla giustizia penale, sulla sicurezza, sugli obiettivi che l’intero sistema penale dovrebbe realizzare non in un mondo di là da venire, ma qui ed ora...

... Il doveroso rispetto della dignità umana, costituendo una delle coordinate costituzionali della riforma del nostro sistema penitenziario, volta a tenere ferma solo la pena che sia utile (dunque: non più carcere comunque; ma meno carcere), induce a considerare con favore ed a ritenere realizzabile da subito la proposta del cosiddetto numero chiuso degli ingressi... di rinvio obbligatorio della esecuzione della pena  nei casi in cui essa si svolgerebbe in condizioni tali da non garantire il rispetto della dignità dei condannati. Si tratterebbe, in sostanza, di dilazionare gli ingressi in carcere dei condannati che siano liberi al momento del passaggio in giudicato della sentenza, tutte le volte che l’esecuzione debba avvenire in istituti nei quali la capienza regolamentare sia già esaurita.... di dare immediato inizio all’esecuzione nella forma della detenzione domiciliare.

 

Giovanni Tamburino

Commento alla Sentenza Corte Europea dei Diritti Umani “Torreggiani e altri Vs Italia”

Febbraio 2013

L' ordinamento deve provvedersi di una clausola di salvaguardia, diretta ad impedire che, in circostanze eccezionali, la esecuzione della sentenza - astrattamente conforme al canone della legalità - divenga, in concreto, difforme da tale canone, negando la giustizia che non può mai confliggere, in questa materia, con il “senso di umanità” della pena.... occorre che il nostro sistema si doti di una valvola o clausola di salvaguardia, finalizzata a impedire in ogni caso che la esecuzione della pena detentiva possa assumere connotati di illegalità e di ingiustizia: ciò che accade quante volte il risultato della detenzione sia lesivo della dignità umana. Lo strumento per deflazionare il carcere sovraffollato può essere facilmente individuato grazie all’utilizzo della misura premiale, oggi già presente nell’ordinamento, che nei confronti dei detenuti ha funzione non già indulgenziale, bensì ricostruttiva, risocializzante e responsabilizzante. La liberazione anticipata, unico tra i benefici ad essere applicabile a tutti indistintamente i condannati reclusi, quale che sia il reato commesso e quale che sia il regime penitenziario al quale si trovano sottoposti, purché diano prova di comportamenti orientati al recupero attraverso il rispetto delle regole della vita comune. Rendere più flessibile tale misura,  aumentandone nel caso di necessità la portata in termini di riduzione della durata della pena, può funzionare quale strumento anche temporaneo di riduzione del sovraffollamento.

 

Natalino Ronzitti

# Tortura: l’Italia ratifica il Protocollo, ma nel Cp manca la fattispecie criminosa
Ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni unite contro la tortura ed altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti fatto a New York il 18 dicembre 2002
Guida al Diritto 04 febbraio 2013
L’autorizzazione alla ratifica del Protocollo del 2002, è un fatto positivo. Si attende ora il deposito del relativo strumento (alla data del 10 dicembre 2012, l’Italia non lo aveva ancora fatto). La prossima legislatura dovrebbe essere l’occasione per dare finalmente esecuzione agli artt. 1 e. 4 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura, con l’introduzione nel nostro Cp della relativa fattispecie incriminatrice, non essendo più ammissibile che l’Italia si trinceri dietro l’argomentazione secondo cui il reato di tortura, benché non espressamente previsto, è comunque punito ad altro titolo nel nostro ordinamento. Quanto al Protocollo opzionale, c’è un anno di tempo dopo la sua entrata in vigore per il nostro paese per provvedere a creare/designare il Meccanismo nazionale di prevenzione.

 

European Court of Human Rights

Cour Européenne des Droits de l'Homme

# Affaire Cirillo c. Italie (Requête no 36276/10) (# tr. it.)

STRASBOURG  29 janvier 2013

Le requérant, Bruno Cirillo, est un ressortissant italien né en 1980 et actuellement détenu à la prison de Foggia  (Italie). M. Cirillo se plaignait de l’insuffisance des soins prodigués en milieu carcéral en vue de traiter sa paralysie partielle et alléguait à ce titre une violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants). Violation de l’article 3 - Satisfaction équitable : 10 000 EUR pour préjudice moral, ainsi que 3 000 EUR pour frais et dépens.

 

# Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 29 gennaio 2013 - Ricorso n. 36276/10 - Cirillo c.Italia

# Causa Cirillo c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 29 gennaio 2013 (ricorso n. 36276/10)

 

Maria Laura Fadda
La tutela del diritto alla salute dei detenuti

Dignitas - Aggiornamenti Sociali Gennaio 2013

Il diritto alla salute costituisce dunque un diritto soggettivo assoluto, previsto anche per i detenuti dalle fonti nazionali e internazionali. E’ il diritto principe di cui il cittadino detenuto rimane titolare, il cui esercizio non è rimesso alla semplice discrezionalità dell’autorità amministrativa preposta all’esecuzione della pena detentiva, e la cui tutela è demandata alla magistratura di sorveglianza e in ultima istanza al giudice dei diritti.
Occorre dunque fare propria una visione del trattamento penitenziario-rieducativo non più e non solo come strumento per il reinserimento del recluso nella società, come apertura del carcere verso la società, bensì come dilatazione della società in relazione al carcere, in modo da comportare imprescindibilmente il minor possibile sacrificio dei diritti essenziali, tra cui in primo luogo il diritto alla salute.

 

Ernesto Lupo - Corte Suprema di Cassazione

Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2012

Roma, 25 gennaio 2013

Un’attenzione particolare abbiamo il dovere di dedicare alla drammatica situazione carceraria, come peraltro abbiamo già fatto nelle due precedenti relazioni, evidenziando il sovraffollamento degli istituti detentivi; le condizioni di vita degradanti che ne derivano; i tanti suicidi in carcere, sintomo estremo di una inaccettabile sofferenza esistenziale; la sostanziale inattuazione delle Raccomandazioni del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulle regole penitenziarie europee; le condanne per situazioni simili ad opera della Corte Edu, che aveva già stigmatizzato come esse fossero contrarie ad umanità, lesive dei diritti fondamentali, indegne di uno Stato democratico.

 

Giovanni Canzio - Presidente della Corte di Appello di Milano
# Relazione sull’amministrazione della giustizia nel distretto della Corte di Appello di Milano

Assemblea Generale – Milano, 26 gennaio 2013

II.4 Gli Uffici di sorveglianza e il carcere ... dimensione oramai insostenibile del fenomeno del sovraffollamento carcerario. La capienza regolamentare totale delle strutture del Distretto è di 4.737 detenuti, mentre al 31 dicembre 2012 è stata registrata la presenza di 7.279... A miglior commento del preoccupante dato numerico riportato, che sta assurgendo a vera e propria emergenza nazionale e che sempre più rappresenta la premessa dei frequenti atti di autolesionismo, si riporta la nota di sconforto del Magistrato di sorveglianza di Varese: "le condizioni di sovraffollamento superano ogni livello di tollerabilità e ledono in modo grave e non più giustificabile la dignità delle persone che vi sono ristrette, tanto da porre in serio dubbio la stessa legittimità, nelle condizioni date, dell'esercizio del diritto punitivo dello Stato. In proposito stanno giungendo, con sempre maggiore frequenza, le prime istanze volte ad ottenere la condanna dell'Amministrazione Penitenziaria per il mancato rispetto delle condizioni minime di vivibilità in Istituto fissate dalla Corte Europea dei diritti umani".

 

Grazia Campanato - Presidente della Corte di Appello di Brescia

# Relazione sull’amministrazione della giustizia nel distretto della Corte di Appello di Brescia

Assemblea Generale – Brescia, 26 gennaio 2013

Presso la Casa Circondariale di Brescia-Canton Mombello, a fronte di una capienza ottimale di 250 detenuti, risultano presenti al 30/6/2012 n. 525 detenuti (n. 532 al 30/06/2011) e la Direzione segnala che, stante anche la vetustà dell’edificio e degli impianti, sussistono situazioni di potenziale pregiudizio per l’ordine e la sicurezza dell’Istituto ed altresì problematiche di natura sanitaria.
All’interno dell’area sanitaria ruolo pregnante svolge l’intervento dello psichiatra e dello staff di consulenza psicologica. E’ seguito dagli psichiatri circa il 60% dei detenuti della Casa Circondariale. Di questi dal 15 al 30 % dei casi ha un’ideazione suicidaria. I dati non si discostano molto da quelli pubblicati dalla Clinica Psichiatrica dell’Università di Pisa negli anni scorsi e dal Ministero della sanità Britannico nel 2012...

 

Giovanna Di Rosa (magistrato, membro del C.S.M.) [audio]

Intervista Carceri e amnistia MP3

21 gennaio 2013 - www.radioradicale.it/

 

Corte Suprema di Cassazione - Prima sezione penale

Camera di consiglio del 15 gennaio (n. 172/2013)

# Questione "se rientri tra i poteri del magistrato di sorveglianza, investito da reclamo ai sensi degli articoli 35 e 69 legge 26/6/1975 n. 354, pronunciarsi sulla domanda di condanna dell'amministrazione penitenziaria al risarcimento dei danni derivanti da lesione dei diritti del detenuto"

Soluzione adottata: negativa, trattandosi di materia riservata agli organi della giurisdizione civile.

 

Corte Suprema di Cassazione - Prima sezione penale

#  Sentenza n. 4772/2013 - Camera di consiglio del 15 gennaio

Tutela risarcitoria in caso di violazione del diritto di cui all'art. 3 CEDU conseguente alle condizioni di sovraffollamento carcerario: declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Punto necessario e prioritario da cui muovere l'argomentazione è che in materia risarcitoria e indennitaria il sistema normativo prevede in via generale la sua attribuzione alla giurisdizione civile.

 

Fabio Fiorentin
#
 
Il danno da detenzione inumana

www.personaedanno.it/ 19 gennaio 2013

SOMMARIO : 1. La fattispecie generatrice dell’illecito: la detenzione “inumana”. 1.1. I parametri che identificano una violazione dell’art. 3 CEDU. 2. Le forme di tutela giurisdizionale. Il “sistema multilivello". 3. La risarcibilità del danno da detenzione “inumana” nel diritto interno. 4. La quantificazione del danno e la sua indennizzabilità in sede europea.

 

Federica Recanello
# La custodia di sicurezza nell'ordinamento tedesco
Università degli Studi di Milano | Tesi di Laurea | 10 gennaio 2013
La custodia di sicurezza (Sicherungsverwahrung) è, nell'ordinamento tedesco, una misura di sicurezza detentiva di durata indeterminata da eseguirsi una volta scontata la pena, e finalizzata a consentire una tutela della collettività contro i delinquenti pericolosi oltre i limiti imposti dal principio di colpevolezza per il fatto commesso. Nata come misura destinata ad autori di gravi reati, recidivi e pienamente imputabili, il suo amito applicativo è stato progressivamente esteso dal legislatore tedesco, in particolare negli ultimi 15 anni, nell'ottica di una politica criminale di mera neutralizzazione dell'autore pericoloso, in linea con il trend che sta interessando numerosi paesi europei di riscoperta del doppio binario tra pene e misure di sicurezza...

 

Michele Passione
# Dall’affaire Sulejmanovic all’affaire Torreggiani e altri: dal diritto violato al diritto negato
www.europeanrights.eu/ 2013
Il sovraffollamento non è una calamità naturale, nè la causa dei problemi delle carceri italiane, piuttosto il frutto di scelte scellerate di politica criminale e di leggi carcerogene; il problema e le soluzioni sono note a tutti coloro si occupano da anni della questione. C’è il tempo per procedere ad affrontare seriamente il problema, anche se l’esperienza tratta dal (sino ad oggi) infruttuoso decorso del termine di cui all’art.3 ter del D.L n.221/11, convertito con modificazioni nella L.n.9/12, per ciò che riguarda le “disposizioni per il definitivo” (e, occorre ribadire, effettivo,  pena una evidente truffa delle etichette) “superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari” non autorizza grandi speranze.

 

Gabriele Della Morte
# La giustizia non ha prezzo, ma costa molto cara
www.huffingtonpost.it/ 10.01.2013

 

Tribunale di Sorveglianza di Torino
# Ordinanza 27 novembre 2012/4287
www.ilcaso.it/ 16 gennaio 2013

La natura di misura alternativa alla detenzione del beneficio introdotto dall’art. 1 l. 199/2010, infine, è confermata dal fatto che il Legislatore ne ha rimesso l’applicazione esclusivamente alla magistratura di sorveglianza. Se fosse stata concepita come una semplice sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione  in carcere, invece, pure l’esecuzione presso il domicilio avrebbe dovuto essere attribuita dal Legislatore esclusivamente alla competenza del giudice della cognizione (come succede, per esempio, per la semidetenzione e la libertà controllata ex artt. 53 ss. l. 24 novembre 1981 n. 689) o comunque pure alla competenza del giudice della cognizione...

 

European Court of Human Rights

Cour Européenne des Droits de l'Homme

# Affaire Torreggiani et Autres c. Italie

(Requêtes nos 43517/09, 46882/09, 55400/09, 57875/09, 61535/09, 35315/10 et 37818/10)

Strasbourg 8 janvier 2013

 

#  Cedu Sentenza Torreggiani (in italiano) 8 gennaio 2013

 

Communiqué de presse - 08.01.2013
#  La Cour appelle l’Italie à résoudre le problème structurel de surpeuplement carcéral incompatible avec le respect de la Convention

 

Francesco Viganò

#  Sentenza pilota della Corte EDU sul sovraffolamento delle carceri italiane: il nostro Paese chiamato all'adozione di rimedi strutturali entro il termine di un anno

Diritto Penale Contemporaneo 9 gennaio 2013 (www.penalecontemporaneo.it)

 

Alice Pisapia

#  Sentenza pilota della Corte di Strasburgo: la condanna dell'Italia per il regime detentivo dei carcerati

8 gennaio 2013

 

Maria Concetta Marzo

# I presupposti sostanziali della fungibilità tra cautela e pena: disorientamenti a proposito dell’obbligo di dimora
ARCHIVIO PENALE 2013, n. 1
Il periodo di durata della misura cautelare coercitiva dell’obbligo di dimora è detraibile dalla pena detentiva da eseguire se, a dispetto della qualificazione ope-rata dal giudice della cautela, la misura ha, di fatto, un contenuto custodiale, rap-presentando così una coercizione corrispondente agli arresti domiciliari.

 

Corte Suprema di Cassazione | Ufficio del Massimario | Rassegna della Giurisprudenza Penale di Legittimità
# La Giurisprudenza delle Sezioni Unite e le Principali Linee di Tendenza della Corte di Cassazione - Anno 2012
www.cortedicassazione.it/ Roma gennaio 2013
Gastone Andreazza, Sergio Beltrani, Raffaele Cantone, Assunta, Cocomello, Antonio Corbo, Luigi Cuomo, Gaetano De Amicis, Maria Meloni, Valeria Piccone, Luca Pistorelli, Giuseppe Santalucia, Fulvio Baldi (coordinatore), Giorgio Fidelbo (vice direttore)

 

Corte Suprema di Cassazione - Ufficio di Statistica
# Rapporto Statistico del Settore Penale periodo 1/1/2012 - 31/12/2012
www.cortedicassazione.it/

 

Ministero della Giustizia

# Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati
5 dicembre 2012

La Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati è prevista dal Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà. La Carta è consegnata a ciascun [sic] detenuto o internato - nel corso del primo colloquio con il direttore o con un operatore penitenziario all’atto del suo ingresso in istituto - per consentire il migliore esercizio dei suoi diritti ed assicurare la maggiore consapevolezza delle regole che conformano la vita nel contesto carcerario. Al fine di consentire ai familiari di prenderne conoscenza, la Carta è pubblicata sul sito internet http://www.giustizia.it e una copia è a disposizione per la consultazione nella sala colloqui di ogni singolo istituto.

 

# Decreto 5 dicembre 2012 - Approvazione della Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati

 

CSM Consiglio Superiore della Magistratura - Sesta Commissione - Commissione mista per lo studio dei problemi della Magistratura di Sorveglianza

# Relazione Presentata il 21.11.2012 al Salone della Giustizia di Roma

 

Diritto Penale Contemporaneo [http://www.penalecontemporaneo.it/]

# Un passo concreto per affrontare l’“emergenza carceri”: la proposta della Commissione mista del CSM
7 Dicembre 2012

 

Giuseppe Vignera
# Sulla natura dell’esecuzione presso il domicilio delle pene detentive brevi
www.altalex.com/ 11.12.2012

Nella prassi di alcuni uffici giudiziari tende ad affermarsi una particolare concezione del beneficio introdotto dalla Legge 26 novembre 2010, n. 1 99(esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi) ([1]), la quale, in funzione di una più ampia (e pressoché automatica) sua applicazione, disconosce a quel beneficio la natura di misura alternativa alla detenzione stricto sensu, costituendo esso (si dice) soltanto una “modalità speciale di esecuzione della pena” anche perché sottoposta a specifici presupposti e ad uno specifico procedimento applicativo. A nostro avviso, invece, pure il beneficio speciale ex art. 1, L. 199/2010 (c.d. esecuzione o detenzione presso il domicilio) deve considerarsi una “vera” misura alternativa alla detenzione...

 

Silvio Civello Conigliaro
# La nuova normativa europea a tutela delle vittime di reato. Una prima lettura della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
www.penalecontemporaneo.it/ 22 novembre 2012

# Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI, Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, 14.11.2012

 

Luciana Goisis
# L'effettività (rectius ineffettività) della pena pecuniaria in Italia, oggi
Diritto Penale Contemporaneo 13 novembre 2012
Il legislatore italiano è stato “a lungo criticato per aver attribuito a questa pena uno spazio assai ridotto, a confronto con altri ordinamenti a noi vicini”17. Nel 1930, infatti, le condanne a pena pecuniaria costituivano solo il 20% del totale delle condanne in Italia contro la percentuale del 70% che si riscontrava in Germania. Fino alla fine degli anni ’60, tale percentuale si è attestata non oltre il 30% in Italia,  raggiungendo il picco del 50% solo negli anni ’80, una percentuale comunque molto limitata se comparata alla quota dell’80% rilevata in Germania e in Inghilterra negli stessi anni... la pena pecuniaria ha mosso “timidi passi nella direzione della criminalità media, salvo cedere contemporaneamente terreno, verso il basso, alla sanzione pecuniaria amministrativa”...

 

Francesco Callari
# Il periculum libertatis costituito dal rischio di realizzazione di determinati reati e le misure cautelari: il fine giustifica i mezzi?
www.penalecontemporaneo.it/ 12 novembre 2012
1. La giustificazione della restrizione ante iudicatum della libertà individuale. - 2. Le esigenze cautelari di limitazione della libertà personale: valore preminente dell'effettività del processo penale ed istanze di tutela della collettività. - 3. La risposta pubblica alla pericolosità sociale per il rischio di commissione di determinati crimini da parte di un individuo gravemente indiziato di aver compiuto un reato: provvedimenti cautelari o misure di prevenzione? - 4. Prospettive de iure condendo

 

European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment CPT

#  22nd General Report of the CPT (1 August 2011 - 31 July 2012)

CPT/Inf (2012) 25 | Strasbourg, 6 November 2012

The ten periodic visits were carried out to Andorra, Azerbaijan, Estonia, Italy, Latvia, the Netherlands, Portugal, the Russian Federation, Slovenia and Switzerland. The situation in a range of places of deprivation of liberty was examined in each of these countries. The treatment of persons in police custody was a focus of many of the visits. Further, particular attention was given during certain visits to persons held in high-security prison units (Estonia, Italy, Portugal), life-sentenced prisoners (Azerbaijan, Latvia) and involuntary psychiatric patients, both forensic (Italy, the Netherlands, Switzerland) and civil (Azerbaijan, Estonia, Portugal, Slovenia).

 

Nils Muižnieks Commissario per i Diritti Umani del Consiglio d’Europa
#  Rapporto a seguito della visita in Italia dal 3 al 6 luglio 2012

Strasburgo, 18 settembre 2012 CommDH(2012)26 Originale: inglese

Il Commissario è seriamente preoccupato per le condizioni in cui versano le persone in stato di detenzione amministrativa presso i Centri di espulsione e identificazione (CIE), che non sono stati adeguati in seguito alla proroga della durata massima della detenzione da due a diciotto mesi,. Ritiene che la mancanza di attività ricreative sia una delle maggiori preoccupazioni e segnala alle autorità italiane il rischio di un’ulteriore degradazione delle condizioni a causa dei tagli di bilancio. In maniera più generale, un motivo di preoccupazione riguarda la capacità dei CIE di rispondere alle esigenze di una popolazione veramente eterogenea di detenuti amministrativi. Essendo la maggior parte degli uomini trattenuti in tali centri ex detenuti, il Commissario esorta le autorità italiane a portare a termine le procedure d’identificazione di queste persone prima che abbiano finito di scontarvi la pena. In conformità alle relative norme del Consiglio d'Europa, esorta le autorità italiane a eliminare gradualmente la pratica della detenzione amministrativa dei migranti irregolari in strutture simil-carcerarie, favorendo piuttosto misure alternative più idonee, e a promuovere il ricorso ai programmi di rimpatrio volontario.

 

Silvia Talini
# Un diritto “sommerso”: la questione dell’affettività in carcere approda alla Corte costituzionale
www.forumcostituzionale.it/ 18 ottobre 2012
L’ordinanza di rimessione n. 132 del 2012 del Tribunale di Sorveglianza di Firenze si inserisce in un rinnovato quadro di sensibilità e attenzione ai diritti individuali delle persone ristrette, fra i quali è senz’altro da ricomprendere il diritto all’affettività e ai legami familiari, di cui la sfera sessuale costituisce una rilevante modalità di espressione. 

 

Francesco Callari
# Patteggiamento e canone decisorio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio": i termini di un binomio "impossibile"
www.penalecontemporaneo.it/ 31 Ottobre 2012
1. Accordo quoad poenam e giurisdizione. - 2. La fisionomia della regola di giudizio nel patteggiamento. - 3. La "speciale" dinamica procedimentale dell'applicazione della pena su richiesta delle parti ed il criterio generale dell'"oltre ogni ragionevole dubbio".

 

Marilena Colamussi
# Adulti messi alla prova seguendo il paradigma della giustizia riparativa
Processo penale e Giustizia Anno II, n. 6-2012
Al sistema retributivo classico negli apparati normativi più moderni europei ed extraeuropei si affianca il modello riparativo, che - va subito precisato - non ha la pretesa di sostituire la risposta tradizionalmente punitiva ma di rappresentare una valida alternativa, utile a migliorare l’efficacia e l’efficienza del sistema giustizia. La prospettiva in cui si pone il paradigma della giustizia riparativa ha, dunque, una rilevanza di carattere integrativo e, pertanto, merita di essere armonizzata e collocata negli spazi processuali idonei senza perdere di vista la tutela delle garanzie fondamentali.

 

Gian Luigi Gatta
Immigrati, carcere e diritto penale
www.penalecontemporaneo.it/ Maggio 2012
Testo della lezione svolta il 10 maggio 2012 presso il carcere di Bollate (seconda casa di reclusione di Milano), alla presenza congiunta di un gruppo di detenuti e di studenti della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano

 

Council of Europe
Linee guida del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa per una giustizia a misura di minore adottate dal Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa il 17 novembre 2010 e relazione esplicativa
www.coe.int/children Council of Europe / European Union, 2012
I minori, in quanto titolari di diritti, dovrebbero avere accesso a mezzi di ricorso per esercitare in modo efficace i loro diritti o agire contro una violazione degli stessi. Il diritto interno dovrebbe agevolare, se del caso, la possibilità di accesso alla giustizia da  parte dei minori che hanno una sufficiente conoscenza dei loro diritti nonché l’uso di mezzi di ricorso per tutelare tali diritti sulla base di un’assistenza legale prestata in modo adeguato...

 

Alessandra Gualazzi, Chiara Mancuso, Annalisa Mangiaracina
# ‘Back door sentencing’ in Italy: common reasons and main consequences for the recall of prisoners
European Journal of Probation Vol. 4, No1, 2012, pp 73 – 84
The Italian penitentiary system is currently undergoing a serious crisis mainly caused by prison overcrowding. This article argues that reform of the system is thus urgently needed. Such reform should be aimed, among other objectives, at strengthening the role of the bodies  which are involved in the different phases of recall (e.g. social services, prison staff, etc.), in order to assist and support judges in their difficult task of decision making in an area – such that of recall – full of social implication.

 

Eugene Regan (Ed) | The Institute of International and European Affairs
European Criminal Justice Post-Lisbon: An Irish Perspective
www.iiea.com | 25 ottobre 2012

With a greater role for European institutions in the area of criminal law and policing, whether it is the Commission, Council of Ministers, Europol or Eurojust, it is essential that those institutions are subject to the rule of law and respect for fundamental rights. This is why the Lisbon Treaty defines a role for the Court of Justice of the European Union, incorporates the Charter of Fundamental Rights and includes a provision for the Union to accede to the European Convention on Human Rights.

 

# Tribunale di Sorveglianza di Venezia, Ordinanza 7 gennaio 2012, n. 5 - Pres. Pavarin
Concessione della misura alternativa della semilibertà. La reintegrazione sociale del condannato tra rieducazione, riparazione ed empatia | Grazia Mannozzi, Commento
Diritto penale e processo 7/2012

Ciò che emerge dall’ordinanza, in definitiva, è una «misura progettuale della pena, capace di dare rilievo alla realtà umana del soggetto che ad essa risulti sottoposto, ma anche alla possibile ricomposizione dei legami intersoggettivi sui quali abbia inciso la frattura costituita dal reato». In quest’ottica si collocano peraltro alcune pronunce della Corte di cassazione attraverso la cui filigrana testuale e linguistica si percepisce il superamento dell’idea rieducativa intesa come percorso individuale che muove da «pentimento» e «resipiscenza». Il cambio di prospettiva si coglie dunque già dalle scelte lessicali, specchio fedele di modelli teorici consolidati oppure «in embrione».

 

European Court of Human Rights - Cour Européenne des Droits de l'Homme

# Affaire Ketreb c. France (Requête n. 38447/09)

Strasbourg 19 juillet 2012 - Définitif 19/10/2012

A 21 h 15, le même surveillant le trouva pendu à une grille du sas de sa cellule à l’aide d’une ceinture en tissu tressé munie d’une boucle métallique d’attache... 115... la Cour considère que le placement en cellule disciplinaire de Kamel Ketreb pendant quinze jours n’était pas compatible avec le niveau de traitement exigé à l’égard d’une personne atteinte de tels troubles mentaux. Cette sanction a constitué un traitement et une peine inhumains et dégradants. 116. Partant, il y a eu violation de l’article 3 de la Convention...

 

Cour Européenne des Droits de L'Homme  | European Court of Human Rights

# Causa Scoppola c. Italia (No 4)
Strasburgo 17 luglio 2012

Il ricorrente è nato nel 1940, ha settantadue anni ed è affetto da patologie cardiache e metaboliche, da diabete, soffre di un indebolimento della sua massa muscolare aggravata da una frattura del femore subita nel 2006, di ipertrofia prostatica e di depressione. Dal 1987 si sposta con la sedia a rotelle... La Corte Dichiara che vi è stata violazione dell’articolo 3 della Convenzione.

 

Vittorio Manes
# Metodo e limiti dell’interpretazione conforme alle fonti sovranazionali in materia penale
www.penalecontemporaneo.it/ 9 Luglio 2012
1. Nel labirinto penale. - 1.1. Le mutazioni genetiche del tessuto normativo. - 1.2. La  Corte costituzionale e la ricerca di "regole di convivenza". - 2. L'erompere dell'interpretazione conforme. - 3. Fondamento del canone di interpretazione conforme: alcune premesse. - 3.1. La dimensione progressivamente grandangolare del vincolo interpretativo alle fonti "sovrastatali". - 3.2. Interpretazione conforme e ulteriori paradigmi di interazione tra fonti: la difficile apposizione di termini. - 4. I limiti dell'interpretazione conforme in materia penale. - 4.1. Il limite "logico" come primo argine a forme di "normazione mascherata". - 4.2. Limiti assiologici che fronteggiano le specificità della materia penale. - 4.2.1. Il divieto di interpretazioni conformi in malam partem nella posizione della Corte costituzionale e delle Sezioni Unite della Cassazione. - 4.2.2. Alcune criticità: il rischio di "criptoanalogie". - 4.2.3. (segue) ...e di "criptodisapplicazioni" in malam partem. - 4.2.4. Presunzioni "comunitariamente orientate" e (possibile) conflitto tra interpretazioni conformi. - 4.3. Primazia dell'interpretazione conforme e supremazia delle (ulteriori) garanzie fondamentali in materia penale. - 4.4. Interpretazioni conformi con effetti riduttivi o favorevoli (in bonam partem): in particolare, il "sorpasso costituzionale" e la funzione "prismatica" della giurisprudenza della Corte EDU. - 5. Il giudice penale nel network "multilivello" dei diritti fondamentali: ancora tra interpretazione conforme e disapplicazione. - 6. Il giudice nella "morsa" delle fonti sovranazionali.

 

Evgeny Arkhipov, Mikhail Shilin, Julia Guseinova | Association of Russian Lawyers for Human Rights
# The Report for the Committee of Ministers of the Council of Europe about the tortures and the observance of article 3 of  the European Convention by the Russian authorities The monitoring from February to July 2012
http://rusadvocat.com/ Moscow 2012
The report represents an independent objective research containing information about observance by the Russian Federation of article 3 of the European Convention together with article 13 of the European Convention. The present report is based on complaints and applications received by the Association of Russian Lawyers for Human Rights from all Russian regions by the “hot line” telephones: (495)968-30-44 and 923-34-98, by fax (495)916-75-85, by e-mail, mail, courier mail, in the course of personal meetings with the specialists.

 

Juan E. Mendez | UN Special Rapporteur on Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment
# Urgent Petition to United Nations. Special Rapporteur on Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment
http://centerforhumanrights.org/ March 20, 2012
California Prison Focus; Center for Human Rights and Constitutional Law; Families to Amend California’s Three Strikes; Fair Chance Project; California Families to Abolish Solitary Confinement; Justice for Families; The Real Cost of Prisons Project; American Friends Service Committee; Community Futures Collective; Center for Prisoner Health and Human Rights; California Prison Moratorium Project; Legal Services for Prisoners with Children; Disability Rights Legal Center; Disability Rights California, Vs. United States of America, State of California,  Jerry Brown, Governor ofthe State of California, and Matthew Cate, Secretary, California Department of Corrections and Rehabilitation... This Petition is brought on behalf of approximately 4,000 California prisoners who are being detained in isolated segregated units for indefinite periods or determinate periods of many years solely because they have been identified as members of gangs or found to have associated with a gang. The policy that has resulted in their  prolonged detention does not require that they have actually engaged in any misconduct or illegal activity, or that they even planned to engage in any misconduct or illegal activity...

 

Testimony of Professor Craig Haney
# Senate Judiciary Subcommittee on the Constitution, Civil Rights, and Human Rights Hearing on Solitary Confinement
June 19, 2012

To be sure, the extreme deprivation, the isolating architecture, the technology of control, and the rituals of degradation and subjugation that exist in solitary confinement units are inimical to the mental health of prisoners. However, it would be naïve to assume that the nature of these environments does not also affect the staff who work inside.14 In many such places, thinly veiled hostility, tension, and simmering conflict are often palpable. The interpersonal toxicity that is created in these environments can engender mistreatment and even brutality. What might be termed an “ecology of cruelty” is created in many such places where, at almost every turn, guards are implicitly encouraged to respond and react to prisoners in essentially negative ways—through punishment, opposition, force, and repression.

 

Connie de la Vega, Amanda Solter, Soo-Ryun Kwon, Dana Marie Isaac | University of San Francisco - School of Law
# Cruel and Unusual. U.S. Sentencing Practices in a Global Context
www.usfca.edu/ May 2012
The report compiles comparative research on sentencing laws around the globe and documents how sentencing laws distinguish the United States from other countries. Researchers found that the United States is in the minority of countries using several sentencing practices, such as life without parole, consecutive sentences, juvenile life without parole, juvenile transfer to adult courts, and successive prosecution of the same defendant by the state and federal government. Conversely, sentencing practices promulgated under international law and used around the world, such as setting 12 as the minimum age of criminal liability and retroactive application of sentencing laws that benefit offenders, are not systematically applied in the United States. Mandatory minimum sentences for crimes and “three strikes” laws are used in the U.S. more widely than elsewhere in the world.

 

Andreana Esposito
# Le pene vietate nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo
Rassegna penitenziaria e criminologica n. 3 2012
Molti articoli della Convenzione sono stati invocati da persone detenute. Le disposizioni maggiormente utilizzate sono state la previsione dell’articolo 3 sul divieto di tortura e di pene o trattamenti disumani e degradanti e gli articoli 8 e 10, quest’ultimi, in particolare, adoperati per tutelare un’area di grande importanza per i detenuti quale è la possibilità di stabilire e mantenere contatti con il mondo esterno al carcere. Vi sono poi stati ricorsi fondati sulle garanzie procedurali previste dall’articolo 5, concernente il diritto alla libertà ed alla sicurezza, e dall’articolo 6,  sul cd. equo processo, e sui diritti sostanziali previsti dall’articolo 9, sulla libertà di pensiero, di coscienza e di religione, e dall’articolo 11, sulla libertà di riunione pacifica e sulla libertà di associazione. In breve: tutti i diritti garantiti dalla Convenzione valgono anche per le persone legittimamente private della libertà. Come ha affermato la Corte la giustizia non può fermarsi davanti la porta delle prigioni

 

Anna Maria Maugeri
# La difficoltà di tipizzazione dello stalking nel diritto italiano e comparato
Rassegna Italiana di Criminologia - 3/2012

... Sorge il rischio di affidare l’applicazione della fattispecie all’eccessiva discrezionalità giurisprudenziale, nonché all’interpretazione soggettiva della vittima. L’interpretazione della fattispecie come reato di evento consente, infatti, alla Suprema Corte di svalutare l’elemento della  reiterazione (abitualità), su cui si dovrebbe imperniare il disvalore della condotta, accontentandosi della consumazione di due soli atti.
 

 

Francesco Tascione
# Le condizioni e i criteri di scelta per l'applicazione delle misure cautelari personali
Luiss Guido Carli, 2012

Col nuovo codice, dunque, il problema delle regole in materia de libertate sembrava risolto da una normativa organica rispettosa dei principi fondamentali: e però le novelle che hanno ritoccato la originaria impostazione codicistica – figlie della emergenza e di prassi giurisprudenziali strumentali al risultato confessorio – ne hanno, in qualche modo, snaturato l’essenza fondamentale.

 

Andreana Esposito
# Modelli sanzionatori alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo
www.judicium.it/ 2012
La Convenzione europea dei diritti e delle libertà fondamentali individua taluni diritti fondamentali e istituisce un meccanismo giurisdizionale di controllo sulla convenzionalità delle legislazioni e delle pratiche degli Stati aderenti. Principale strumento di controllo è la Corte europea dei diritti dell’uomo la cui giurisprudenza ha, invero, creato un patrimonio giuridico comune che costituisce un preciso diritto della libertà. Il sistema di protezione della Convenzione è ispirato al principio di sussidiarietà assegnando a ciascuno Stato contraente il mandato di assicurare, in prima battuta, il rispetto dei diritti garantiti...

 

Carlo Enrico Paliero
# L'agorà e il palazzo. Quale legittimazione per il diritto penale?
Criminalia 2012
La mia tesi è che il fondamento autoritario rappresenti, per il diritto penale, un vero e proprio masso erratico – ineliminabile – rispetto al quale la legittimazione democratica innesca una dinamica di tipo centrifugo. Il fondamento autoritario è un elemento coessenziale e, appunto, genetico di ciò che l’espressione “diritto penale” denota in generale (e ha denotato nelle diverse epoche); un nucleo strutturale che non può essere sottratto allo strumento giuridico in questione, se non al prezzo di trasformarlo in una grandezza normativa differente.

 

Francesco Viganò
# Ergastolo senza speranza di liberazione condizionale e art. 3 CEDU: (poche) luci e (molte) ombre in due recenti sentenze della Corte di Strasburgo

AIC Rivista telematica giuridica dell'Associazione italiana costituzionalisti, n. 2, giugno 2012
1. Premessa: il leading case di riferimento (Kafkaris c. Cipro, 2008). – 2. Vinter e a. c. Regno Unito: gli esiti di un serrato dialogo con le corti britanniche sulla compatibilità dell’ergastolo senza possibilità di liberazione condizionale. – 3. Harkins e Edwards c. Regno Unito: l’applicazione di questi principi alle procedure di estradizione. – 4. Qualche rilievo critico: a) il riconoscimento del divieto di pene “gravemente e manifestamente sproporzionate” tra i contenuti del diritto di cui all’art. 3 CEDU. – 5. (Segue): b) la compatibilità in linea di principio dell’ergastolo senza possibilità di liberazione condizionale con l’art. 3 CEDU. – 6. (Segue): c) ergastolo senza possibilità di liberazione anticipata e procedure di estradizione. – 7. Una considerazione finale.

 

Stefano Marcolini
# Patteggiamento

www.treccani.it | Diritto on line 2012

Il rito speciale detto “patteggiamento”, di cui agli articoli da 444 a 448 del codice di procedura penale, consente a difesa ed accusa di accordarsi per presentare al giudice richiesta di applicazione di una sanzione sostitutiva di qualunque entità, di una pena pecuniaria di qualunque importo, oppure di una pena detentiva che, in concreto, non superi i cinque anni. Nell’impianto originario del codice, il rito era pensato per la definizione di reati bagatellari e, in quest’ottica, il limite massimo di pena detentiva patteggiabile era di due anni; con l’innalzamento a cinque, operato dalla legge 12 giugno 2003, n. 134, esso è ora suscettibile di essere applicato anche ad episodi di media ed alta gravità. Poiché comporta per l’imputato la rinuncia alla celebrazione del dibattimento ed al godimento delle garanzie che gli sono connesse, il rito si connota anche per una spiccata premialità, il cui aspetto principale, ma non esclusivo, consiste nella riduzione della pena sino ad un terzo. Tutto ciò, unitamente al fatto che il patteggiamento può essere chiesto a partire dalla fase delle indagini preliminari e sino alla chiusura dell’udienza preliminare o, ove questa manchi, sino all’apertura del dibattimento, ne fa uno dei giudizi speciali di più largo impiego nella prassi giudiziaria

 

Cecilia Pannacciulli
# Profili costituzionali delle intercettazioni dicomunicazioni tra inadeguatezza del legislatore e discrezionalità del giudice
Rivista dell'AIC Associazione Italiana Costituzionalisti, n. 3, 2012
La «dimensione poliedrica» dell’attuale sistema delle comunicazioni, producendo una marcata interferenza tra le varie situazioni costituzionali, implica una costante e non agevole opera di bilanciamento tra le stesse. La polifunzionalità degli attuali mezzi di comunicazione e l’utilizzo di tecniche di captazione sempre più avanzate determinano, al contempo, nuove opportunità di confronto interpersonale, ma anche più penetranti forme di restrizione della libertà e segretezza delle comunicazioni ponendo, sul piano dei limiti delle garanzie costituzionali, innumerevoli problematiche specie in ordine ai rapporti tra art.15 della Costituzione e potestà punitiva statale. # Sentenza n. 34 del 1973

 

Serena Giliberti

# Il sistema del “doppio binario"

in Paolo Pittaro (a cura di), "Scuola Positiva e sistema penale: quale eredità?", Trieste, EUT Edizioni Università di Trieste, 2012, pp. 11-16

L’elaborazione e l’applicazione della teoria delle misure di sicurezza si deve ai pensatori della Scuola positiva. Questi, per primi, constatata l’insufficienza, quale deterrente al diffondersi della delinquenza, della “pena”, così come intesa dalla Scuola classica che considerava l’imputabilità presupposto ineludibile della sanzione penale, compresero la necessità di introdurre nell’ordinamento trattamenti applicabili ai non imputabili ed ad alcune categorie di imputabili pericolosi. Per la Scuola positiva le sanzioni dovevano non solo punire il delinquente, ma principalmente difendere gli altri consociati dallo stesso...

 

ECHR - Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - Grande Camera
# Causa Hirsi Jamaa e altri c. Italia
Strasburgo, 23 febbraio 2012
L’obbligo di non respingimento ha due conseguenze procedurali: il dovere di informare lo straniero sul suo diritto di ottenere una protezione internazionale ed il dovere di offrire una procedura individuale, equa ed effettiva che consenta di determinare e valutare la qualità di rifugiato. L'adempimento dell'obbligo di non respingimento esige una valutazione del rischio personale di danno, che può essere effettuata soltanto se ogni straniero ha accesso ad una procedura equa ed effettiva con la quale la sua causa viene esaminata individualmente. I due aspetti sono talmente interconnessi che possono essere considerati come facce di una stessa medaglia. L'espulsione collettiva di stranieri è quindi inaccettabile

 

Vittorio Fanchiotti

# La durata del processo tra l'inidoneità degli strumenti interni e la prospettiva europea

www.penalecontemporaneo.it/ Febbraio 2012
1. La irragionevole durata del processo accusatorio italiano e i suoi riflessi sullo scenario europeo. - 2. La specificità della situazione italiana: tra pseudosoluzioni e prescrizioni. - 3. La timida e contraddittoria ricerca di soluzioni "sostanzialistiche" e le discutibili riforme "facili" del processo.- 4. I primi positivi segni di un repentino, sia pur limitato, cambiamento di rotta "a tutta forza". - 5. L'esigenza di modifiche organizzative nel segno della razionalizzazione e della riduzione dei costi. - 6. I rimedi processuali alla lentezza della giustizia. - 7. La prospettiva europea. - 8. I parametri elaborati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. - 9. Persona offesa e ragionevole durata del processo: i rischi connessi all'enfatizzazione delle preoccupazioni per la "vittimizzazione terziaria".

 

# Cass., Sez. Un., 19 aprile 2012 (dep. 12 settembre 2012), n. 34952, Pres. Lupo, Est. Fiandanese, ric. Reina

 

Gian Luigi Gatta
# Sulla configurabilità del tentativo di rapina impropria in ipotesi di mancata sottrazione della res
Note a margine di Cass., Sez. Un., 19 aprile 2012 (dep. 12 settembre 2012), n. 34952
 www.penalecontemporaneo.it
16 Settembre 2012

 

Ufficio di Sorveglianza di Firenze

# Ordinanza n. 1476/2012

Reclamo avanzato da T. D. detenuto nella Casa Circondariale di Firenze

 23 aprile 2012

Sono ammessi, anche nel nostro regime penitenziario, rapporti affettivi stabili con altre persone, in particolare con i familiari...
La scelta negazionista del nostro sistema penitenziario è desumibile dal comma 2 dell’art.18: E’, infatti, il comma 2 dell’art. 18 della L. 26/7/1975, n.354, che esige “il controllo a vista … del personale di custodia” sui colloqui e che quindi impone l’astinenza sessuale.
L’ottica del colloquio è vincolata dalla legge: in sostanza l’unico contatto fra familiari e detenuti è il colloquio e questo è anche il massimo accettabile. L’astinenza sessuale, imposta dal nostro ordinamento penitenziario, all’art. 18, comma 2 dell’Ord. Penit., si muove in senso contrario alle “raccomandazioni” approvate dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa n. 1340/97 – art. 6, comma 6 – e 11/1/2006 – art. 24 comma 4... Ulteriore conferma a questa posizione si trova nella raccomandazione 9/3/2004 del Parlamento europeo al Consiglio d’Europa, che riconosce al detenuto “il diritto ad una vita affettiva e sessuale, prevedendo misure e luoghi appositi”. Non si deve poi dimenticare che l’astinenza ha quel prezzo che abbiamo indicato alla lettera A, sub 4: cioè il ricorso a pratiche masturbatorie o di omosessualità ricercata o coatta (sia che la coazione consegua alla violenza o alla minaccia o ad un consenso rassegnato alla situazione), pratiche tutte che avviliscono profondamente la persona del detenuto, nel momento in cui dovrebbe essere proposta la sua promozione umana. Sotto questo profilo, l’effetto che l’astinenza produce realizza, contro l’esplicito testo costituzionale, un trattamento contrario al senso di umanità e comprensibilmente degradante, che discende dalla applicazione di una specifica norma: il ripetuto comma 2 dell’art. 18 della L. 26/7/1975, n. 354. il Magistrato di sorveglianza solleva d’ufficio eccezione di incostituzionalità dell’art. 18, comma 2, della L. 26/7/1975, n. 354 e pertanto ORDINA trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale.

 

Magistrato di Sorveglianza
# Ordinanza - Vercelli 18 aprile 2012 Est. Fiorentin
Ufficio di Sorveglianza Vercelli per le circoscrizioni dei Tribunali di Vercelli - Casale M.to - Ivrea - Biella
Deve escludersi la possibilità che, mediante il reclamo di cui agli artt. 14- ter , 35 e 69 comma 5 l. 26 luglio 1975, n. 354, possa essere azionata la pretesa risarcitoria in relazione al «danno esistenziale» cagionato dalle condizioni detentive, poiché essa implicherebbe una pronunzia di condanna dell’amministrazione penitenziaria conseguente ad un accertamento di natura squisitamente civilistica, possibilità che è esclusa dal quadro giuridico e normativo vigente e dalla giurisprudenza costituzionale che su di esso si è reiteratamente pronunciata.

 

Luciano Eusebi
# Ergastolano «non collaborante» ai sensi dell'art. 4-bis co. 1, Ord. Penit. e benefici penitenziari: l'unica ipotesi di detenzione inimterrotta, immodificabile e senza prospettabilità di una fine?
Cassazione penale, n. 4, 2012
La disciplina in apparenza desumibile dall’art. 4-bis, co. 1, ord. penit. e dell’art. 2, co. 1, d.l. n. 152/1991 manifesta risvolti particolari e drammatici nel caso di condanna all’ergastolo: verrebbe infatti a configurare l’unica ipotesi, nell’ordinamento penale vigente, in cui l’ergastolo – pur ove gli esiti del trattamento penitenziario fossero da valutarsi in modo positivo – risulterebbe insuscettibile di permettere non soltanto il fine pena, ma addirittura qualsiasi mutamento del regime di esecuzione (con totale irrilevanza della liberazione anticipata, sebbene esclusa dalle limitazioni di cui sopra), nonché qualsiasi uscita anche molto breve, per effetto di un permesso-premio, dalle mura del carcere (salvo il caso eccezionale del permesso di cui all’art. 30 ord. penit.).

 

Rosa Grippo
# Illegittimità dell’isolamento totale e della cella liscia. Rapporti tra sorveglianza particolare, sanzioni disciplinari, “41 bis” e circuiti: strumenti alternativi o in sovrapposizione?
www.penalecontemporaneo.it/ 15 Marzo 2012
1. Introduzione - 2. Il caso di specie - 3. Le problematiche affrontate nell'ordinanza: i presupposti della sorveglianza particolare - 3.1 Il contenuto del provvedimento: la questione dell'isolamento continuo - 3.2 (segue) la questione della c.d. cella liscia - 4. I rapporti tra istituti di confine: la sorveglianza particolare e le sanzioni disciplinari - 4.1 Il regime " 41 bis" - 4.2 (segue) la relazione tra la sorveglianza particolare e il " 41 bis" - 4.3 I circuiti dell'alta sicurezza e della media sicurezza.

 

Cassazione Sezioni Unite

# S.U. n. 5859 del 27 ottobre 2011 - depositata il 15 febbraio 2012

L’estinzione degli effetti penali della condanna esclude la recidiva
E' prevalso l’orientamento che sostiene che, in applicazione degli art. 47, comma 12, Ord. Pen. e 106, comma secondo, c.p., l’estinzione della pena determinata dall’esito positivo dell’affidamento in prova ha effetti anche ai fini della recidiva, a ciò non essendo di ostacolo la permanenza dell’iscrizione della condanna nel casellario giudiziale, attese le finalità di natura amministrativa di quest’ultima, non significative della mancata estinzione della pena e degli effetti penali (Sez. 3, n. 27689 del 13/05/2010). La Corte ha composto il contrasto con una lettura combinata tra l’art. 106 c.p. e l’art. 47, comma 12, Ord. Pen., arrivando ad affermare il principio di diritto secondo il quale “L’estinzione di ogni effetto penale prevista dall’art. 47, comma 12, ord. Pen., in conseguenza dell’esito positivo dell’affidamento in prova al servizio sociale, comporta che della relativa condanna non possa tenersi conto agli effetti della recidiva”.

 

Giovanna Fanci

# Il garante nazionale delle persone private della libertà personale

Rassegna Penitenziaria e Criminologica, 2:2012

Sommario: 1. Introduzione. 2. Difensore civico, Ombudsman e garante delle persone private della libertà personale: le tappe di un lento processo di istituzionalizzazione delle autorità indipendenti. 3. Poteri e ruolo del garante nelle intenzioni del legislatore. 4. Attività dell'ombudsman nell'area di common law. 5. Collocazione del garante nell'ordinamento secondo l’approccio madisoniano al principio di separazione dei poteri. 6. Conclusioni

 

Michele Passione

# La tutela dei diritti dei detenuti alla ricerca del principio di effettività: i casi Suleimanovic e Slimani

www.europenarights.eu newsletter n. 31, 15 febbraio 2012

C’è da augurarsi che l’ordinanza Slimani, al di là della possibile condivisione di tutti i suoi passaggi, costituisca esempio e monito per una maggior attenzione al rispetto dei diritti dei detenuti, restituendo alla Magistratura di Sorveglianza il senso alto del suo agire, ed allo Stato il compito che il legislatore costituente ha assegnato alla pena detentiva.

 

European Court of Human Rights - Cour Européenne des Droits de l'Homme

# Affaire Cara-Damiani c. Italie

Requête n° 2447/05 Strasbourg 7 février 2012

55. Le requérant observe que depuis son arrivée à la prison de Parme en juillet 2003 et jusqu’en décembre 2005, il a été hébergé dans un quartier ordinaire de l’établissement, qui n’était pas compatible avec son handicap en raison d’obstacles architecturaux insurmontables. Il soutient que l’impossibilité de se déplacer par ses propres moyens et, en particulier, d’aller aux toilettes tout seul, est un traitement dégradant.

56. En outre, pendant toute la durée de sa détention à Parme, soit même après son placement dans l’unité pour handicapés en décembre 2005, le requérant n’a pu bénéficier des thérapies appropriées pour sa para- parésie, qui est une maladie de nature dégénérative, car la prison de Parme n’était pas équipée pour les dispenser. Ceci est confirmé par le fait qu’en 2008 le tribunal d’application des peines a enfin accordé qu’il soit placé dans une clinique spécialisée dans la rééducation. Le requérant argüe que le manque de rééducation pendant des années a entraîné une détérioration progressive de sa motricité. Il souligne que les autorités ont décidé de le garder en prison, sans possibilité de rééducation, malgré l’avis contraire des médecins et en dépit de l’aggravation de son état.
77. En conclusion, les soins dont l’intéressé avait besoin ne pouvant pas être prodigués en prison, son maintien à la prison de Parme malgré l’avis contraire des médecins a atteint le minimum de gravité pour constituer un traitement inhumain et enfreindre l’article 3  de la Convention.
78. Compte tenu des éléments ci-dessus et des conclusions auxquelles elle est parvenue (paragraphes 72, 73 et 77 ci-dessus), la Cour estime qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention en raison du traitement inhumain et dégradant subi par le requérant.

 

Ernesto Lupo - Corte Suprema di Cassazione

# Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2011

Roma 26 gennaio 2012

Come uscire da una condizione non tollerabile?... Non sarà però l’aumento, pur necessario, dei posti-carcere che condurrà il sistema al punto di equilibrio. Ciò che è indifferibile è, come già anticipato, da un lato la riduzione del ricorso alla custodia cautelare in carcere, anche, ma non solo, con la riduzione del fenomeno delle cd. “porte girevoli” (e in tal senso si muove il decreto-legge del 22 dicembre 2011, n. 211) e dall'altro l’implementazione di misure alternative al carcere dissuasive ed efficaci nell’ottica della risocializzazione e, dunque, della riduzione della recidiva. Non sono obiettivi utopistici. Si tratta, al contrario, dell'unica prospettiva realistica che porrà il nostro Paese a fianco di quelli che realizzano alti livelli di sicurezza senza cadere nell’abbaglio secondo cui “maggiore sicurezza” significa “più carcere”.

 

Piergiorgio Morosini
#  Lo stato feroce del 41 bis. Intervista al gip Morosini
Francesco Ferro, calabriaora.it 11/07/2012
Come Stato dobbiamo vincere la crudeltà della mafia rinunciando, però, alla crudeltà della mafia. Non dobbiamo usare le loro stesse armi. Sarebbe l’errore più grande. Il nostro sistema carcerario è una barbarie sotto gli occhi di tutti… Le carceri calabresi, così come quelle italiane, sono organizzate in maniera irrispettosa della dignità delle persone.

 

Human Rights Review
# Article 3: Freedom from torture and inhumane and degrading treatment or punishment
www.equalityhumanrights.com/ Human Rights Review 2012
Article 3 is an absolute right prohibiting torture, and inhumane or degrading treatment or punishment. The state must not itself engage in torture, or in inhumane or degrading treatment. It is also obliged to prevent such treatment happening, and to carry out an investigation into allegations that it has. The state must comply with its obligations within its territory and, in exceptional circumstances, in different countries where it exercises effective jurisdiction.

 

Patricia Marcucci

# La sentenza della Corte Costituzionale n. 251 del 2012

Polizialocale.com 7 dicembre 2012

Con sentenza n. 251 del 5 novembre 2012, pubblicata in data 15 novembre 2012, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale parziale dell’art. 69 comma 4 c.p., nella parte in cui vieta la prevalenza dell’attenuante ex art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/1990 sull’aggravante della recidiva reiterata ex art. 99 comma 4 c.p., per violazione dei principi di uguaglianza ex art. 3 cost., proporzionalità delle pene e rieducazione del condannato ex art. 27 cost.

 

Alessandro Bernardi

#  La competenza penale accessoria dell’Unione Europea: problemi e prospettive. Testo, aggiornato e corredato di note, della relazione svolta il 9 maggio 2009 nell’Università Statale di Milano in occasione del Convegno di studi Diritto penale e fonti sovranazionali: i termini di una relazione problematica
Diritto Penale Contemporaneo | 1/2012  www.penalecontemporaneo.it

La consapevolezza dell’assoluta necessità di combattere in ambito europeo la criminalità transnazionale innanzitutto attraverso testi di diritto sostanziale capaci di assicurare aree di illiceità penale e trattamenti punitivi sufficientemente omogenei nei diversi Paesi membri ha indotto a conferire un carattere autonomo alla competenza penale dell’Unione qui considerata.

 

Francesco Maisto
# Il difficile rapporto autore-vittima e il ruolo del Tribunale di Sorveglianza
Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza – Vol. VI – N. 2 – Maggio-Agosto 2012
L’autore riflette sul rapporto tra autore e vittima di reato nel corso dell’esecuzione penale sottolineando che, quando eccezionalmente questo tema viene messo a fuoco, rischia oggi, nella pratica penitenziaria, di ridursi a tecnica di colloquio paraclinico o di generica mediazione, lasciando fuori le grandi tematiche della verità, della responsabilità, del potere e dell’autorità che, invece, sono strutturalmente correlati con il ravvedimento e/o la rieducazione. Anche se il discorso sulla legittimazione della pena sembra quasi una fatica senza fine, l’autore saluta come positivo, da un punto di vista etico, l’eventuale cambiamento di direzione verso la riparazione e le possibilità riconciliative date dai meccanismi di mediazione.

 

Gabrio Forti
# Sulle riforme necessarie del sistema penale italiano: superare la centralità della risposta carceraria
Diritto Penale Contemporaneo 3-4/2012 
www.penalecontemporaneo.it

Aggiungo, sempre anticipando un tema pertinente all’ultima domanda, che per affrontare degnamente il problema carcerario e penitenziario è indispensabile una visione “sistemica” (in fondo già suggerita dalla sentenza della Corte costituzionale n. 313 del 1990) capace di ponderare la complessiva interazione delle scelte legislative e applicative adottate in ciascuna articolazione ordinamentale. Si dovrebbe allora prendere atto degli effetti perversi prodotti anche in ambito penitenziario dai provvedimenti del 2005 (mi riferisco ovviamente alla c.d. legge ex-Cirielli), con l’accorciamento dei termini di prescrizione (soprattutto a beneficio della criminalità dei white collars) e con l’aggravamento della condizione carceraria degli outsiders sociali (sbrigativamente “etichettati” nella categoria dei criminali “quasi presuntivamente irredimibili”, ove a essi si applichi la recidiva prevista dall’articolo 99, quarto comma, del codice penale.

 

Angelo Marletta
# Detenzione "amministrativa" dello straniero e riserva di giurisdizione in materia di libertà personale
Criminalia 2012
1. Le parole e le cose: “trattenimento”, “detenzione amministrativa”, “riserva di giurisdizione”. – 2. Alcune riflessioni sui contenuti necessari del controllo giurisdizionale. - 2.1 Un controllo negletto: la verifica della legittimità del provvedimento espulsivo presupposto. - 2.2 Controlli necessari: a) le “esigenze” legittimanti la detenzione amministrativa. - 2.3 segue: b) il rischio di fuga tra presunzioni iuris et de iure ed accertamento in concreto. - 2.4 segue: c) il principio di proporzionalità ed il comma 2-bis dell’art. 19 T.U. Imm. nell’ottica «caso per caso». – 3. Il controllo sulla detenzione in itinere. - 3.1 Mutamento dei presupposti, “riesame” a richiesta e revoca anticipata della detenzione. - 3.2 Il controllo in sede di proroga sul diligente espletamento delle attività amministrative legittimanti la detenzione. – 4. Conclusioni.

 

Cour Européenne des Droits de l'Homme - European Court of Human Rights
# Affaire Mannai c. Italie
Strasbourg 27.06.2012 (Définitf)
La cour, à l'unanimité, 1. Déclare la requête recevable ; 2. Dit que la mise à exécution de la décision d’expulser le requérant vers la Tunisie a violé l’article 3 de la Convention ; 3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 34 de la Convention

 

Cassazione Sez. I. Pen., sent. n. 23774, c.c. 15 maggio 2012, dep. 15 giugno 2012
# Sentenza relativa a Ordinanza del 13.07.2011 del Magistrato di Sorveglianza di Spoleto su cure ormonali di persona detenuta transessuale

# Ufficio di Sorveglianza di Spoleto | Ordinanza su mancata somministrazione a spese dell’amministrazione delle cure ormonali di cui abbisogna persona detenuta transessuale
Spoleto 13.07.2011

 

Parlamento Europeo | Consiglio dell'Unione Europea
# Direttiva 2012/13/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 sul diritto all'informazione nei procedimenti penali
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L. 142/1 | 1.6.2012

cfr # Direttiva 2010/64/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 280/1 | 26.10.2010

 

Oliviero Mazza
# Le persone pericolose (in difesa della presunzione d'innocenza)
Diritto Penale Contemporaneo | 20 Aprile 2012
Processo penale e difesa sociale. - 2. Il doppio binario per imputati pericolosi. - 3. La custodia cautelare in funzione di prevenzione speciale: il profilo teorico. - 4. Segue: il profilo pratico. - 5. Nuove ipotesi di illegittimità costituzionale della "cattura obbligatoria"

 

Valerio Onida

# Carcere: la scommessa della rieducazione - Intervista
Dignitas - Aggiornamenti Sociali Febbraio 2012

Alla base della teoria e della pratica della finalità rieducativa della pena non sta soltanto la fiducia nella idoneità delle misure e degli strumenti a cui si ricorre, ma l’assunto di fondo secondo il quale il condannato, ogni condannato, può compiere un percorso di risocializzazione, ispirato a una visione personalistica (quella che anima la Costituzione). Un assunto, se vogliamo, ottimistico, che vede in ogni essere umano un individuo nato «eguale in dignità e diritti», «dotato di ragione e di coscienza» e perciò chiamato ad «agire in spirito di fratellanza», come sancito dall’art. 1 della Dichiarazione universale dei Diritti umani del 1948. Un essere che, finché vive, può cambiare se stesso, perché è dotato di libertà.

 

Guglielmo Palumbo
Le rôle de l'avocat dans l'exécution des peines privatives de liberté: entre droits du détenu et devoirs du conseil
http://archive-ouverte.unige.ch/ 2012
La présente étude se propose de présenter le rôle de l'avocat dans l'exécution des peines privatives de liberté. Dans un premier temps, elle analyse, d'un point de vue général, le rôle de l'avocat du détenu, qui est celui de garant de ses droits humains et de véritable voie de secours à laquelle il peut faire appel durant l'exécution de sa peine. Dans un deuxième temps, une attention particulière est portée sur le rôle de l'avocat en cas d'infraction disciplinaire du détenu. Cette partie du travail démontre que dans la procédure disciplinaire, l'avocat se conçoit en tant que véritable défenseur du détenu et propose de faire application des garanties procédurales pénales à la procédure disciplinaire. Dans un dernier temps, sont présentés d'autres rôles que peut être amené à exercer l'avocat du détenu, notamment en matière de requêtes et de plaintes, de libération conditionnelle, ainsi qu'en cas de recours en grâce.

 

Paolo Franceschetti
Reato continuato
www.altalex.com/ 28.04.2012
Quanto al requisito del medesimo disegno criminoso, è l’elemento che distingue l'ipotesi del concorso materiale da quella del reato continuato. Se Tizio commette più reati senza uno scopo unitario si ha concorso materiale (e quindi si applica il sistema del cumulo materiale delle pene); se invece gli stessi reati sono commessi con un unico scopo allora abbiamo reato continuato (e si applica il sistema del cumulo giuridico, cioè quello della pena più grave aumentata fino al triplo).

 

Maria Fierro (a cura di)
L'efficacia delle decisioni della Corte di Strasburgo nei confronti dei Paesi contraenti che non sono parte nel giudizio
www.cortecostituzionale.it/ 2012

Il carattere giuridicamente obbligatorio della Convenzione è allargato erga omnes : ne consegue che gli Stati contraenti devono non solo eseguire le sentenze pronunciate dalla Corte nelle cause in cui sono parte, ma devono egualmente tenere conto delle eventuali incidenze che le sentenze pronunciate in altri casi possono avere sui loro sistemi e sulle loro prassi giuridiche.

 

Review Panel on Prison Rape, U.S. Department of Justice, Washington, DC
Report on Sexual Victimization in Prisons and Jails
G. J. Mazza, Editor - April 2012

Unfortunately, the attention given to eliminating sexual abuse is not the same throughout the nation. We know that sexual assaults can be reduced by changing attitudes toward potentially vulnerable populations, including female, LGBTQ, and physically frail inmates; paying close attention to institutional design and surveillance; providing offender education and staff training; improving operational policies and post orders; and monitoring adherence to established policies 

 

National Prison Rape Elimination Commission

Report
June 2009

Forty percent of asylum-seeking detainees interviewed by Physicians for Human Rights reported that they had been threatened with disciplinary segregation while detained; 26 percent were actually placed in segregation at some time during their detention. An atmosphere of intimidation in a facility can also suppress reporting. Fifty-four percent of detainees interviewed by Physicians for Human Rights reported that they had experienced verbal abuse while in “[A] detainee tried to touch me in my personal place, and it made me very uncomfortable. . . . The others were making fun of me. The last time, I pushed him and told him to go. I defended myself and I was put in segregation. The guards didn’t give me an opportunity to explain. They just told me it was my fault. . . .” detention, including being called criminals and liars and being yelled and sworn at, often in circumstances they did not understand.” This is not an environment in which victims of sexual abuse are likely to speak out.
There are other institutional barriers that block or discourage victims and witnesses from reporting abuse...

Public Law 108–79 | 108th Congress
# Prison Rape Elimination Act of 2003
Sept. 4, 2003 [S. 1435]
Insufficient research has been conducted and insufficient data reported on the extent of prison rape. However, experts have conservatively estimated that at least 13 percent of the inmates in the United States have been sexually assaulted in prison. Many inmates have suffered repeated assaults. Under this estimate, nearly 200,000 inmates now incarcerated have been or will be the victims of prison rape. The total number of inmates who have been sexually assaulted in the past 20 years likely exceeds 1,000,000. Inmates with mental illness are at increased risk of sexual victimization. America’s jails and prisons house more mentally ill individuals than all of the Nation’s psychiatric hospitals combined. As many as 16 percent of inmates in State prisons and jails, and 7 percent of Federal inmates, suffer from mental illness.

 

Marty Klein
# Should Prison Inmates Have the Right to Masturbate? Depriving prisoners of the fundamental form of self-soothing is barbaric.
www.psychologytoday.com/ Psychology Today, January 19, 2012

 

Benedetta Galgani
# Estradizione, reato politico e clausola di non discriminazione: da una vicenda recente qualche utile indicazione per il futuro?
www.archiviopenale.it/ Archivio Penale n. 1, 2012
È noto come nella “grammatica” vissuta dello strumento estradizionale giochi (da sempre e) tuttora un ruolo importante e talora predominante la categoria del “politico”. S’intende così far generico riferimento a quella serie di elementi che rappresentano la cifra più caratteristica dell’istituto in esame fin dai suoi esordi e che, pur avendo assunto nel corso dei secoli le più diverse fisionomie, continuano a denunciare una non confortante realtà: quella di un gap (ineliminabile?) tra garanzie offerte a livello di procedimenti penali, per così dire, “ordinari” e garanzie contemplate nello svolgimento delle procedure estradizionali vere e proprie.

 

Simona Tigano
# La recidiva reiterata fra teoria e prassi
Archivio Penale, 2012 n. 1

Emblematica la metafora ravvisata, a dimostrazione delle disfunzioni strutturali della recidiva, da Pisapia, il quale affermava che «Il sistema adottato dal legislatore italiano potrebbe rassomi-gliarsi a quello di un medico che, prescritto ad un paziente un certo medicinale ed avendo constatato che esso non ha sortito l’effetto desiderato e che, anzi, il paziente è peggiorato (come appunto dimostra la recidiva), si limitasse a raddoppiare la dose del medicinale, senza neppur domandarsi se il peggioramento del paziente sia dovuto non già alla insufficienza quantitativa del medicinale prescritto, ma alla sua deficienza od inefficienza qualitativa».

 

Corte Suprema di Cassazione - Sesta Sezione Penale
# Sentenza n. 931/2012 (Pres. Tito Garribba)
Depositata 13 gennaio 2012
La condanna, invero, presuppone la certezza della colpevolezza, mentre l'assoluzione non presuppone la certezza dell'innocenza ma la mera non certezza della colpevolezza

 

The European Court of Human Rights
# Case of Ananyev and Others v. Russia (Applications nos. 42525/07 and 60800/08)
Strasbourg 10 January 2012
As regards access to toilets, the Court has noted in many cases that in Russian remand prisons the lavatory pan was placed in the corner of the cell and either lacked any separation from the living area or was separated by a single partition approximately one to one a half metres high... In one case the Court considered that the lack of privacy resulting from the openness of the toilet area must have taken a particularly heavy toll on the applicant, who was undergoing treatment for haemorrhoids and had to apply his medication in front of his cellmates and warders...

 

Parlamento Europeo
# Condizioni di detenzione nell'UE. Risoluzione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2011 sulle condizioni detentive nell'UE (2011/2897(RSP))
Giovedì 15 dicembre 2011 - Strasburgo [Ultimo aggiornamento: 6 maggio 2013]
Il Parlamento Europeo... si compiace del Libro verde della Commissione; è preoccupato per l'allarmante situazione in materia di condizioni detentive nell'UE e sollecita gli Stati membri ad adottare urgenti misure per garantire che siano rispettati e tutelati i diritti fondamentali dei detenuti, in particolare i diritti delle persone vulnerabili, e ritiene che dovrebbero essere applicati in tutti gli Stati membri standard minimi comuni di detenzione invita gli Stati membri a garantire che la detenzione preventiva rimanga una misura eccezionale da utilizzare nel rispetto di rigorose condizioni di necessità e proporzionalità e per un limitato periodo di tempo, in ossequio al principio fondamentale della presunzione di innocenza e del diritto di non essere privati della libertà; ricorda che la detenzione preventiva deve essere rivista periodicamente da un'autorità giudiziaria... esorta gli Stati membri e quelli aderenti a firmare ratificare il Protocollo facoltativo alla Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti ...

 

Dipartimento Amministrazione Penitenziaria
# Vitto detenuti
Circolare 0442050 del 22/11/2011

 

Sara Porro
# La custodia di sicurezza nell’ordinamento penale tedesco. Alcune riflessioni alla luce di Bundesverfassungsgericht, II Senato, 4 maggio 2011, 2 BvR 2365/09
Diritto Penale Contemporaneo | www.penalecontemporaneo.it | 18 Novembre 2011
All'occasione di cinque ricorsi che contestavano la compatibilità con la Legge Fondamentale (Grundgesetz) di alcuni profili della normativa tedesca in materia di custodia di sicurezza (Sicherungsverwahrung), lo scorso mese di maggio il Tribunale Costituzionale Federale (Bundesverfassungsgericht) ha operato un controllo di costituzionalità della disciplina sostanziale complessiva di tale misura di sicurezza detentiva destinata ad autori imputabili. L’analisi è sfociata in una pronuncia di illegittimità costituzionale di un'ampia parte delle disposizioni esaminate, le quali si porrebbero in particolare in contrasto con il diritto fondamentale alla libertà personale,  nonché con il principio costituzionale della tutela dell'affidamento. La decisione appare, a prima vista, ridimensionare la custodia di sicurezza quale istituto cardine del sistema c.d. del doppio binario (System der Zweispurigkeit)...

 

Fernando D'Aniello
# La dignità umana e gli spazi della detenzione. La sentenza 1 BvR 409/09 - 22/02/2011 del Tribunale costituzionale federale tedesco
http://www.altrodiritto.unifi.it/ 2011
La tutela della dignità umana diventa presupposto irrinunciabile di ogni detenzione fino anche a prevedere l'interruzione o il rinvio dell'esecuzione della pena qualora, in base all'organizzazione e alla disponibilità di celle idonee degli istituti di pena, non fosse possibile prevedere detenzioni capaci di soddisfare tale prerequisito: «Così la Corte federale non ha solo formulato l'obbligo dello Stato di rinunciare immediatamente all'attuazione della pena nel caso di detenzioni non rispettose della dignità umana, piuttosto - poiché a questo obbligo corrisponderebbe il diritto del detenuto in questione di richiedere alle autorità l'interruzione ovvero il rinvio della condanna - ha così definito una nuova modalità di tutela giuridica» Dunque il BGH conferma quanto già affermato dal BGH ed esplicita che il combinato della sentenza della Corte con il §455 [in particolare III par. interruzione della pena in caso di malattia del detenuto e in particolare pericolo di vita per il detenuto in ragione della continuazione della detenzione] del Codice di procedura penale [StPO] determina il diritto per il detenuto di evitare una carcerazione che si svolga in condizioni lesive della propria dignità o di rinviarne l'esecuzione fino a che tale possibilità non possa essere garantita.

 

Alberto Gargani
# Verso una democrazia giudiziaria? I poteri normativi del giudice tra principio di legalità e diritto europeo
Criminalia, 2011
Il ‘territorio’ penitenziario è, peraltro, quello in cui il principio di legalità trova maggiore difficoltà di penetrazione (basti pensare alla resistenza opposta – anche dalla C. cost. – all’applicazione del principio di irretroattività alla disciplina delle misure alternative alla detenzione e dei benefici penitenziari). Se la rieducazione sociale può essere ormai considerato un evento miracolistico, i livelli inumani di sovraffollamento carcerario sono lo specchio dell’ineffettività dei controlli giurisdizionali di legalità, a conferma che l’esecuzione delle sanzioni detentive è tuttora rimessa alla discrezionalità e all’arbitrio dell’amministrazione penitenziaria...

 

Giuseppe Frigo
# La funzione rieducativa della pena nella giurisprudenza costituzionale | Intervento al Convegno “Scambio di analisi ed esperienze sul rapporto tra le nostre Costituzioni e i principi penali”, Madrid – Valencia, 13-14 Ottobre 2011
www.cortecostituzionale.it/

... La Corte evoca specificamente il fine rieducativo come strumento indefettibile del giudice della cognizione penale; in altre parole, già la misura della pena in concreto deve essere congrua rispetto a tale fine, anche quando sia stata oggetto di un accordo tra le parti... La necessità costituzionale che la pena debba “tendere” a rieducare, lungi dal rappresentare una mera generica tendenza riferita al solo trattamento, indica invece una delle qualità essenziali e generali che caratterizzano la pena nel suo contenuto ontologico e l’accompagnano da quando nasce, nell’astratta previsione normativa fino a quando in concreto si estingue...

 

Foreign & Commonwealth
# FCO Strategy for the Prevention of Torture 2011 - 2015
www.gov.uk/ Human Rights and Democracy Department October 2011
There is an absolute prohibition on torture in international law. This is contained in various treaties and is a rule of customary international law binding on all States. The UK considers torture to be an abhorrent violation of human rights and human dignity, and consistently and unreservedly condemns the practice. Preventing torture and tackling impunity for those who torture are essential components of safeguarding Britain’s security; and it is integral to fair legal systems and the rule of law. Torture prevention work also reinforces our Consular work when British nationals imprisoned abroad allege mistreatment. The activities proposed in this strategy to prevent torture also apply to tackling other cruel, inhuman or  degrading treatment or punishment.

 

Ivano Abbadessa

# Gli interrogatori ad opera delle forze di polizia e il trattamento dei detenuti alla luce dell’articolo 3 della CEDU

Diritto internazionale  03/02/2011

Allo stato attuale, comunque, l’articolo 3 potrebbe essere utilizzato per interrogare la Corte riguardo alcuni diritti fondamentali che sono messi a rischio dalle condizioni di vita in prigione: il sovraffollamento, l’insufficienza di regole di igiene, l’assenza di intimità anche per i bisogni corporali, l’uso dei mezzi di contenzione, l’isolamento tanto sensoriale che sociale, i trasferimenti incessanti dei detenuti. Ci si potrebbe per assurdo domandare se la reclusione in sé, che mette in pericolo gli obiettivi costituzionali della detenzione come la prevenzione e il reinserimento, è suscettibile di costituire un trattamento inumano e degradante.

 

Ufficio di Sorveglianza di Lecce (dr Luigi Tarantino) N. 17/10 Reg. S15  N. Reg. Ord.
# 
Ordinanza sul reclamo proposto da S. A., ..., detenuto a Lecce

Lecce 9 giugno 2011
Con reclamo proposto in data 17 giugno 2010 lo Slimani rappresentava di trovarsi ristretto a far data dal 4 luglio 2009 in forza di ordine di esecuzione emesso dalla Procura della Repubblica di Padova n. 1509/08 SIEP, presso la Casa circondariale di Lecce, all’interno di una cella della grandezza circa di 11,50 mq, dotata di un’unica finestra, con annesso servizio igienico privo di finestra, unitamente ad altri due detenuti, fruendo di letti a castello, il più alto dei quali situato ad appena 50 cm. dal soffitto. Costretto a trascorrere all’interno della suddetta cella 18 ore al giorno...

 

Alex Ingrassia

# Commento Ordinanza dr. Tarantino 9 giugno 2011

www.penalecontemporaneo.it | 16 Settembre 2011

 

Giulia Riondato
# "Favor" e suoi limiti nella successione di leggi penali nel tempo [tesi phd]
Università degli Studi di Padova, 2011
La tesi affronta il tema del favor e dei suoi limiti nella successione delle leggi penali nel tempo, proponendo la questione del suo fondamento costituzionale nel nuovo panorama internazionale ed europeo. La giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee ha qualificato la regola della retroattività della legge penale favorevole quale principio generale ricavabile dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri. La Corte europea dei diritti umani ha affermato che l’art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo consacra anche il principio di retroattività favorevole (CorteEDU, 17 settembre 2009, Scoppola c. Italia). L’art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’uomo, entrato in vigore con il Trattato di Lisbona nel dicembre 2009, sancisce espressamente il favor penalistico...

 

Guglielmo Leo
# Gli statuti differenziali per il delinquente pericoloso: un quadro della giurisprudenza
Diritto Penale Contemporaneo | 15 Settembre 2011
1. Regole presuntive e logica d’autore. 2. Principi costituzionali e presunzioni di pericolosità. 3. Le presunzioni assolute e i diritti di libertà. 4. Il caso della recidiva: applicazione ed effetti sul trattamento sanzionatorio. 5. Recidiva e rapporto esecutivo. 6. Il nodo irrisolto della recidiva «obbligatoria». 7. Titolo del reato e presunzioni di pericolosità nell’ordinamento penitenziario. 8.Ordinamento penitenziario e condizioni personali del condannato. 9. Cenni all’art. 41-bis dell’ordinamento penitenziario. 10. Lo straniero come tipo d’autore.

 

Marco Pelissero
# Il controllo dell’autore imputabile pericoloso nella prospettiva comparata. La rinascita delle misure di sicurezza custodiali
Diritto Penale Contemporaneo | 26 Luglio 2011
1. I piani dell’analisi; 2. L’autore pericoloso dinanzi ai legislatori nazionali; 2.1. I mutamenti nei modelli di controllo dell’autore pericoloso nell’ordinamento tedesco; 2. L’autore pericoloso dinanzi ai legislatori nazionali; 2.1. I mutamenti nei modelli di controllo dell’autore pericoloso nell’ordinamento tedesco; 2.2. L’esportazione del modello tedesco in Svizzera; 2.3. La conversione della Francia al doppio binario; 3. Le direttrici comuni della politica penale della incapacitazione ; 4. L’autore pericoloso dinanzi agli  organi di giustizia costituzionale: il caso della Germania e della Francia; 5. L’autore pericoloso dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo; 6. La recente riforma tedesca della custodia di sicurezza. Parola d’ordine: sicurezza ad ogni costo!; 7. Esigenze di prevenzione e garanzie individuali nuovamente di fronte al Bundesverfassungsgericht; 8. Controllo della pericolosità sociale e tutela della libertà personale in cerca di un difficile equilibrio

 

Paolo Diglio
# Articolo 99 del codice penale: in claris non fit interpretatio
www.altalex.com/ 12.07.2011
Sommario: 1. Introduzione. – 2. La recidiva nell’ordinamento. – 3. La recidiva nel codice penale: come si è arrivati all’attuale disciplina della recidiva. – 3.1. L’esegesi delle modifiche introdotte dalla legge “ex Cirielli”. – 3.2. La recidiva “bifasica”. – 3.3. La “dichiarazione” di recidivo ai fini della recidiva “reiterata”. – 3.4. La recidiva obbligatoria e le sue vicissitudini ermeneutiche. – 4. Conclusioni.

 

Ufficio di Sorveglianza di Catania

# Ordinanza del 5 marzo 2011

depositata il 7 marzo 2011

Dichiara che sussiste presso la Casa Circondariale di Catania "Piazza Lanza" una condizione di sovraffollamento che eccede (ancor prima della capienza di 381 detenuti calcolabile sulla base dei parametri individuati dalla sentenza di Giustizia della Corte europea dei diritti dell'uomo del 16/07/2009) i limiti della capienza regolamentare (155 detenuti) e della capienza cd. tollerabile (221 detenuti) e che tale condizione di sovraffollamento incide sulla legittima aspettativa dei detenuti e del detenuto reclamante in particolare ad un trattamento rieducativo pieno...

 

Marco Ruotolo
# Il carcere come luogo della legalità. In onore di Valerio Onida
Associazione Italiana dei Costituzionalisti, n. 4/2011

I detenuti, insomma, sono titolari di diritti, il cui esercizio deve essere assicurato nella misura più ampia possibile, ossia entro il limite, strettamente inteso, di compatibilità con le esigenze della vita carceraria... Il carcere – ci ricorda Onida – è «la pena legale per un delitto», è misura che «non può e non deve trasformarsi nella semplice “riproduzione” a carico del colpevole del modello dell’arbitrio e della forza che si  manifesta nel delitto. Nulla come la condizione carceraria evoca l’esigenza e la necessità di assicurare la piena legalità. Non solo l’imperio della legge non si ferma alle porte del carcere, ma, al contrario, dietro quelle porte la legge si impone più che mai». Ovviamente non basta che le leggi ci siano, occorre che  siano applicate e che in caso di violazione siano previsti adeguati strumenti di riparazione. Affermare e salvaguardare la legalità in carcere – prosegue Onida – non significa soltanto introdurre norme: «questa è solo la premessa, mentre poi occorre preoccuparsi di adeguare la realtà a ciò che le norme prescrivono, cioè di creare le condizioni – materiali (risorse), organizzative (personale con relativi adeguati poteri, compiti e responsabilità), culturali (formazione degli operatori, rottura dell’isolamento rispetto alla società) – perché le leggi non restino sulla carta e si attuino gli obiettivi cui esse tendono»

 

Giovanni Silvestri | Corte d'Appello di Palermo
# La pena: criteri di quantificazione e limiti di effettività. La recidiva
www.giustizia.palermo.it/ Palermo 28 aprile 2011
In dottrina è pressoché unanime la posizione che attribuisce alla recidiva una natura ambigua ed ibrida derivata dalla contaminazione di due opposte correnti di pensiero: per la prima corrente la condizione del recidivo inerisce alla gravità del fatto di reato esprimendo il maggior grado di colpevolezza del reo rivelato dall’insensibilità all’effetto dissuasivo della pena inflitta con la precedente condanna (dimensione retributivo-proporzionale della recidiva); per la seconda corrente di pensiero, invece, la recidiva è sintomatica della personalità pericolosa del reo e della sua capacità criminale accertate attraverso un giudizio prognostico sull’attitudine alla futura reiterazione criminosa (dimensione special-preventiva). Il fondamento ibrido della recidiva si riflette sulla natura giuridica della stessa oscillante tra il polo delle circostanze del reato e quello dello status soggettivo connotato dalla qualificazione criminologica della pericolosità sociale del reo...

 

Sebastiano Ardita

# La giurisdizione di sorveglianza e i rapporti con l’amministrazione penitenziaria. Riflessioni sulla tutelabilità delle posizioni soggettive dei detenuti
Consiglio Superiore della Magistratura - Incontro di studio “La magistratura di sorveglianza”
Roma, 14-16 Febbraio 2011

La reclamabilità innanzi alla magistratura di sorveglianza dei singoli atti in cui si concretizza la organizzazione della vita dei reclusi costituisce un ineludibile banco di prova per la comprensione del nodo centrale attorno al quale ruota la c.d. “questione penitenziaria”. Si tratta di una complessa problematica alla quale si è cercato di dare in passato dottissime e teoriche spiegazioni di natura processuale, ma che poco o nulla hanno prodotto sul piano della comprensione del carcere in sé; di ciò che costituisce la materia della libertà residua; di cosa sia in effetti il trattamento penitenziario, al di là di talune, pure importanti, affermazioni di principio. E’ come se il legislatore prima, e l’interprete poi, avessero iniziato a ruotare attorno ad un problema – quello del contenuto della vita penitenziaria – senza mai approdare ad una certezza: quale sia il limite di libertà che può essere sottratto all’individuo con il carcere.

 

Sebastiano Ardita

# Le questioni controverse in materia di esecuzione della pena. La funzione di vigilanza del magistrato di sorveglianza. I reclami ex art. 35 e 69 O.P. I rapporti con l'amministrazione penitenziaria.

Rassegna Penitenziaria e Criminologica, 2 : 2006

 

Ernesto Lupo (Primo Presidente della Corte di Cassazione)

La questione carceraria tra diritti inviolabili e inefficienze del sistema

Intervento al convegno “Giustizia! In nome della legge e del popolo sovrano”

Roma Giovedì 28 luglio 2011

La restrizione della libertà personale secondo la Costituzione vigente non comporta dunque affatto una capitis deminutio di fronte alla discrezionalità dell’autorità preposta alla sua esecuzione”. E tra i diritti inviolabili messi in crisi dalle carenze di strutture, di mezzi e di risorse v’è il diritto alla salute, che non può essere tutelato a dovere se l’Amministrazione penitenziaria non è in grado di assicurare a ciascun detenuto uno spazio personale di almeno 3 mq., condizione minima di vivibilità nelle camere di detenzione, per evitare, come ha statuito la Corte di Strasburgo – sentenza nel caso Sulejmanovic c. Italia del 16 luglio 2009 – che sia violato il divieto di pene o trattamenti inumani o degradanti, sancito anche dalla Carta europea dei diritti dell’uomo (art. 3).

 

Giorgio Napolitano
# Intervento del Presidente della Repubblica al Convegno “Giustizia! In nome della Legge e del Popolo sovrano”
www.quirinale.it/ Roma, 28/07/2011

Di qui una realtà che ci umilia in Europa e ci allarma, per la sofferenza quotidiana - fino all'impulso a togliersi la vita - di migliaia di esseri umani chiusi in carceri che definire sovraffollate è quasi un eufemismo, per non parlare dell'estremo orrore dei residui ospedali psichiatrici giudiziari, inconcepibile in qualsiasi paese appena appena civile - strutture pseudoospedaliere che solo recenti coraggiose iniziative bi-partisan di una commissione parlamentare stanno finalmente mettendo in mora.

 

Gian Luigi Gatta
# Le Sezioni Unite sul concorso tra recidiva e altre circostanze aggravanti a effetto speciale
Diritto Penale Contemporaneo | 25 Maggio 2011

Cass., Sez. un., 24.2.2011 (dep. 24.5.2011), n. 20798, Pres. Lupo, Rel Cassano, ric. P.G. in proc. Indelicato (la recidiva, allorché comporta un aumento di pena superiore a un terzo, è circostanza ad effetto speciale, come tale soggetta, in caso di concorso con altre circostanze ad effetto speciale, alla disciplina di cui all’art. 63, co. 4 c.p., che prevede l'applicazione della pena prevista per la circostanza più grave, che il giudice può aumentare fino a un terzo; ciò anche qualora si tratti di recidiva obbligatoria ex art. 99, co. 5 c.p.). Con la sentenza che può leggersi in allegato, le Sezioni Unite della Cassazione hanno risolto in senso affermativo il seguente quesito, posto da un’ordinanza di rimessione della Seconda Sezione, già pubblicata in questa Rivista con un’annotazione di Romeo: “se la recidiva, che può determinare un aumento di pena superiore a un terzo, sia circostanza aggravante ad effetto speciale e se, pertanto, soggiaccia, ove ricorrano altre circostanze aggravanti ad effetto speciale, alla regola dell’applicazione della pena stabilita per la circostanza più grave, con possibilità per il giudice di applicare un ulteriore aumento”; regola stabilita dall’art. 63, co. 4 c.p.”.

 

# Cass., Sez. un., 24.2.2011 (dep. 24.5.2011), n. 20798, Pres. Lupo, Rel Cassano

La recidiva, allorché comporta un aumento di pena superiore a un terzo, è circostanza ad effetto speciale, come tale soggetta, in caso di concorso con altre circostanze ad effetto speciale, alla disciplina di cui all’art. 63, co. 4 c.p., che prevede l'applicazione della pena prevista per la circostanza più grave, che il giudice può aumentare fino a un terzo; ciò anche qualora si tratti di recidiva obbligatoria ex art. 99, co. 5 c.p.

 

Maria Elena Bagnato
# Stupefacenti: la sostituzione della pena detentiva non è un diritto | Cassazione penale , sez. III, sentenza 23.02.2011 n° 6876
Altalex, 25 marzo 2011

I giudici di Piazza Cavour hanno puntualizzato che, per la sostituzione della pena detentiva con la sanzione del lavoro di pubblica utilità devono sussistere quattro condizioni, ovvero: “che l'interessato sia tossicodipendente o, comunque, assuntore di sostanze stupefacenti; che sia intervenuta sentenza di condanna o di patteggiamento che abbia riconosciuto il fatto di lieve entità; che l'imputato abbia espressamente chiesto, eventualmente in via subordinata, la sostituzione delle pene irrogate con quella del lavoro di pubblica utilità; che non ricorrano le condizioni per la concessione del beneficio di cui all'art. 163 c.p..”

 

Mara Moscato
# La riserva di legge in materia penale... un “principio tiranno”?
www.forumcostituzionale.it/ 25 febbraio 2011
1. Il principio di legalità in materia penale. – 2. La Costituzione come vincolo per il legislatore… anche per quello penale. – 3. La ritenuta inammissibilità delle sentenze manipolative in materia penale… ed una “nota stonata”: la sentenza n. 440 del 1995. – 4. Un comportamento poco “ortodosso”: la Corte manipola il testo… ed il bene giuridico. Ma le manipolative in malam partem sono davvero sempre illegittime? – 5. La riserva di legge in materia penale… un principio in odor di tirannide.

 

Alessandro Diddi
# Contestazione della recidiva reiterata e patteggiamento “allargato”
Processo penale e giustizia, n. 1, 2011

 

EUROPEAN COMMITTEE ON CRIME PROBLEMS (CDPC) - Council for Penological Co-operation (PC-CP)
# Draft Code of Ethics for Prison Staff
by Mr Andrew Coyle Director, Int. Centre for Prison Studies Un. of Essex, United Kingdom

Strasbourg, 1 March 2011 PC-CP (2011) 1

 

European Commission
#  Green Paper. Strengthening mutual trust in the European judicial area – A Green Paper on the application of EU criminal justice legislation in the field of detention

Brussels, 14.6.2011 - COM(2011) 327 final

Probation measures and alternatives to imprisonment would be available in all legal
systems across the Union. These measures may then have to be promoted at Union level for a proper and efficient application of the rules by Member States...

Pre-trial detention in the context of this Green Paper covers the period until the sentence is final19. Pre-trial detention is a measure of an exceptional nature in all Member States' judicial systems...

 

Emanuele Nicosia
#  Le linee-guida della Commissione europea sull’uso del diritto penale per l’attuazione delle politiche dell’UE. A proposito della Comunicazione COM (2011) 573 della Commissione europea, del 20.9.2011.
Diritto Penale Contemporaneo - http://www.penalecontemporaneo.it/
22 Settembre 2011

Linee guida della Commissione europea per lo sviluppo futuro della politica criminale dell’Unione europea; criteri in base ai quali l’Unione europea deciderà in futuro se, come e quando ricorrere al diritto penale – nell’ambito delle competenze ad essa attribuite oggi dal Trattato di Lisbona – al fine di garantire l’efficace attuazione delle sue politiche nelle diverse materie di sua competenza.

 

Valeria Logrillo
# La diversa definizione del fatto nel giudizio di cassazione e il metodo del contraddittorio
www.treccani.it/ 2011

L’art. 6 prevede che l’imputato deve essere informato nel più breve tempo possibile della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico, la stessa Corte ha interpretato la norma ampliandone il contenuto affermando che debba  intendersi in tale dettato anche l’informazione circa la qualificazione giuridica dell’accusa stessa.

# Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Causa Drassich c. Italia (Ricorso n. 25575/04) - Strasburgo, 11 dicembre 2007 

 

Vittorio Anania
# La pena: criteri di quantificazione e limiti di effettività
CSM - Nona Commissione - Palermo 2011
La “rieducazione” non attiene soltanto alla fase esecutiva della pena ma, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata, entra in gioco direttamente anche nella commisurazione e nella scelta della pena, evidentemente sempre nei limiti fissati dalla legge; ne consegue che la dosimetria della pena non può prescindere dalle necessità rieducative da determinare in relazione alla gravità del reato e alla personalità dell’imputato.

 

Raffaele Malizia
# Il reato continuato
CSM - Nona Commissione - Palermo 2011
Il reato continuato si configura quale particolare ipotesi di concorso di reati che va considerato unitariamente solo per gli effetti espressamente previsti dalla legge, come quelli relativi alla determinazione della pena, mentre per tutti gli altri effetti non espressamente previsti la considerazione unitaria può essere ammessa esclusivamente a condizione che garantisca un risultato favorevole al reo, ed ha quindi affermato il principio. Risulta pertanto definitivamente superata la concezione dell'unitarietà del reato continuato.

 

Mauro Barberis
# Intervista a Luigi Ferrajoli
il Mulino, n. 3/11
La giurisdizione può consistere nell’imparziale applicazione della legge prodotta dalla rappresentanza parlamentare solo se l’accertamento della verità processuale non è condizionato da impropri rapporti di dipendenza. La legislazione può vincolare il giudice solo in quanto le leggi siano formulate in termini quanto più possibile tassativi, tali da ridurre al massimo discrezionalità e supplenza giudiziaria. Si tratta, ovviamente, di un modello-limite, di un ideale regolativo, la cui attuazione richiede un sistema complesso di garanzie che anche nelle democrazie più avanzate resta ben lontano dall’effettiva pratica legislativa e giurisdizionale.

 

Benedetta Bocchini
# Diritto alla privacy e detenuti in regime 41-bis ord. penit.: un duetto consacrato dalla cassazione
Archivio Penale, n. 2, 2011
Viola l’art. 8 C.e.d.u. e l’art. 27 Cost. la video-sorveglianza costante in cella (in particolare anche durante l’uso della toilette) di un soggetto al quale sono state sospese le normali regole di trattamento ai sensi dell’art. 41-bis ord. penit., allorquando i controlli fisici diretti, mediante feritoie ed oblò, sono ritenuti sufficienti a prevenire possibili aggressioni alla persona del detenuto stesso.

 

Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali | Corte europea dei diritti dell’uomo–Consiglio d’Europa
# Manuale di diritto europeo della non discriminazione
http://www.echr.coe.int/ Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, 2011
Con l’entrata in vigore del trattato di Lisbona, la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea è diventata giuridicamente vincolante. Il trattato di Lisbona prevede inoltre l’adesione dell’UE alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. In questo contesto, una migliore conoscenza dei principi comuni elaborati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea e dalla Corte europea dei diritti dell’uomo non soltanto è auspicabile, ma è di fatto indispensabile per una corretta attuazione a livello nazionale di una parte fondamentale delle normative europee riguardanti i diritti umani: le norme sulla non discriminazione.

 

Corte Suprema di Cassazione - Prima Sezione Penale
# Sentenza 04522 dell'8 febbraio 2011

Pier Francesco Poli, # Anche il lavoro “intramurario” del detenuto deve essere considerato ai fini della concessione della liberazione anticipata. Nota a Cass. Pen., Sez. I, 21.1. 2011 (dep. 8.2.2011), n. 216, Pres. Di Tomassi, Rel. Zampetti, www.penalecontemporaneo.it/ 20 aprile 2011

 

Cour Européenne des Droits de L'Homme  | European Court of Human Rights

# Causa Di Cecco c. Italia - Ricorso n.28169/06
Strasburgo - 15 febbraio 2011

Il ricorrente lamenta la violazione del suo diritto al rispetto della corrispondenza. Invoca l’articolo 8 della Convenzione, così redatto nella parte pertinente: «1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, (…) e della propria corrispondenza. 2. Non può esservi ingerenza di un’autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria (…), alla pubblica sicurezza, (…), alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, (…). »

 

# Cass., Sez. Un., 27.5.2010 (dep. 5.10.2010), n. 35738, ric. Calibè, Pres. Carbone, Est. Fumu

Le Sezioni unite della Cassazione, superando alcune incertezze della giurisprudenza ed asseverando l’orientamento già maggioritario, hanno stabilito che «la recidiva reiterata di cui all’art. 99, quarto comma, c.p., opera quale circostanza aggravante facoltativa, nel senso che è consentito al giudice escluderla ove non la ritenga in concreto espressione di maggior colpevolezza o pericolosità sociale del reo; e che, dall’esclusione deriva la sua ininfluenza non solo sulla determinazione della pena ma anche sugli ulteriori effetti commisurativi della sanzione costituiti dal divieto del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti di cui all’art. 69, quarto comma, c.p., dal limite minimo di aumento della pena per il cumulo formale di cui all’art. 81, quarto comma, c.p., dall’inibizione all’accesso al “patteggiamento allargato” ed alla relativa riduzione premiale di cui all’art. 444, comma 1 bis, c.p.p.».

 

Daria Perrone
# Sulla tenuta costituzionale della recidiva reiterata tra intentio legis e presunzioni di pericolosità sociale. Le Sezioni Unite si allineano all’orientamento della Consulta in tema di recidiva reiterata. Nota a Cass. pen., S.U., 5.10.2010, n. 35738

Associazione Italiana dei Costituzionalisti, Rivista n. 1/2011
Rimane, pertanto, integro il potere del giudice di escludere l'applicazione della circostanza aggravante – quantomeno agli effetti della commisurazione della pena – allorché ritenga che la ricaduta nel reato non sia indice di insensibilità etico-sociale del colpevole, o sia comunque irrilevante dal punto di vista della tutela sociale, in considerazione del lungo tempo trascorso dal precedente reato. È, dunque, compito del giudice, quando la contestazione concerna una delle ipotesi contemplate dai primi quattro commi dell'art. 99 c.p. e, quindi, anche nei casi di recidiva reiterata, quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza e pericolosità, tenendo conto, secondo quanto precisato dalla indicata giurisprudenza costituzionale e di legittimità, della natura dei reati, del tipo di devianza di cui sono il segno, della qualità dei comportamenti, del margine di offensività delle condotte, della distanza temporale e del livello di omogeneità esistente fra loro, dell'eventuale occasionalità della ricaduta e di ogni altro possibile parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero ed indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali.

 

Corte di Cassazione
# Sentenza n. 1405 del 14 dicembre 2010 - Depositio del 19 gennaio 2011
Qualora, nel corso di un affidamento terapeutico in precedenza concesso ai sensi dell’art. 74 del D.P.R. n. 309 del 1990, sopravvenga un provvedimento di unificazione di pene concorrenti, relativo ad una pena superiore a quattro anni di reclusione e comprensivo di reati indicati dall’art. 4-bis dell’Ordinamento Penitenziario, è legittimo lo scioglimento del cumulo ai fini della verifica di ammissibilità di prosecuzione della misura, sempre che il condannato abbia espiato la parte di pena relativa ai reati ostativi.

 

Fabio Fiorentin

# Lesioni dei diritti dei detenuti conseguenti ad atti e provvedimenti dell'Amministrazione penitenziaria

www.prospettivalegale.it/ 2010

Sommario: 1. Premessa. - 2. La persona detenuta. - 3. Le fonti internazionali. - 4. La tutela dei diritti fondamentali nella nuova prospettiva europea. - 5. Le fonti nazionali. - 6. Il rapporto di esecuzione penale. - 7. Il rapporto tra l'Amministrazione penitenziaria e la persona detenuta o internata. - 8. La selezione delle posizioni soggettive tutelabili. - 9. Indennizzo da detenzione inumana. - 10. La risarcibilità del c.d. «danno esistenziale». - 11. Le forme di tutela giurisdizionale: il «sistema multilivello». - 12. I reclami davanti al magistrato di sorveglianza. - 13. La sentenza costituzionale n. 26 del 1999 e gli sviluppi successivi. - 14. L'ottemperanza alle decisioni del Magistrato di Sorveglianza. - 15. Prospettive de jure condendo.

 

Laura Cesaris
# Esigenze di ordine e sicurezza e ordinamento penitenziario
http://archivio.paviauniversitypress.it/ 2010
L’art.4-bis citato vuole evitare che persone condannate per determinati delitti, di volta in volta ritenuti sintomatici di pericolosità sociale, possano lasciare il carcere: si è creata una presunzione di pericolosità superabile solo attraverso condotte collaborative o in presenza di determinati elementi. 

 

Lorenzo Maratea
# Processo contumaciale e cooperazione europea in materia penale
www.sioi.org/ Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale (SIOI) 2010
1. Premessa. - 2. L’estradizione. - 3. Mandato d’arresto europeo e contumacia. - 4. Cooperazione giudiziaria in ambito penale e contumacia. - 5. Il ruolo della Corte europea dei diritti dell’uomo in relazione alle procedure di assistenza giudiziaria fra Stati in ambito penale. - 6. La posizione giuridica dello Stato richiedente e dello Stato richiesto  dell’estradizione. - 6.1. Cooperazione in materia penale fra Stati. Responsabilità indiretta; illecito concorsuale degli Stati. - 6.2. La trasformazione dell’illecito. - 6.3. Elemento soggettivo nella commissione dell’illecito da parte dello Stato estradante. - 6.4. Il processo penale contumaciale e responsabilità dello Stato tradens. - 7. Conclusioni.

 

Bob Denmark | Foreign & Commonwealth Office
# Ethical Investigation: A Practical Guide for Police Officers
www.jeiruegas.com/ 2010

What is needed is more professional ways of gathering evidence against suspects, and better ways of interviewing them, that cannot be criticised and yet which help to uncover the truth and provide useful evidence. These methods will be discussed in this manual, although there is no promise that all the answers to every problem will be there. In some countries legislation about the admissibility of police or other investigative interviews may need to change as well.

 

Joel H. Thompson
# Today’s Deliberate Indifference: Providing Attention Without Providing Treatment to Prisoners with Serious Medical Needs
Harvard Civil Rights-Civil Liberties Law Review, Vol. 45, 2010
The Supreme Court recognized a prisoner’s Eighth Amendment right to adequate medical care in 1976 in Estelle v. Gamble. This result was consistent with the opinions of several circuit courts that had confronted the question in the preceding years. The Supreme Court found the denial of medical care to prisoners incompatible with evolving standards of decency, by which the court determines whether a type of punishment runs afoul of the Eighth Amendment.

 

Tribunale di Trieste - Sezione Civile

# Sentenza nella causa iscritta al n. 3116 - 06 R.G.A.C. tra C. F. e Ministero della Giustizia avente a oggetto risarcimento dei danni

23 dicembre 2010

...Allega precisamente l'attore (alto m 1,90 e pesante Kg 104) di aver fatto presente all'atto di ingresso in carcere (...), al momento della visita medica, di aver subito l'amputazione di quattro dita della mano destra, una frattura esposta al femore destro con applicazione di protesi all'anca destra a seguito di un sinistro stradale ed un sinistro sul lavoro; che ciò nonostante gli veniva assegnato un letto posto al secondo
livello, corrispondente al terzo letto a castello a partire dal basso; che il ... nello scendere dal letto scivolava e, non potendo sfruttare la presa della mano destra, cadeva a terra, riportando le lesioni descritte nell'allegata perizia, aggravate dalle inadeguate cure mediche apprestategli...
... Accoglie la domanda di C. F.  e per l'effetto condanna il Ministero della Giustizia al pagamento a suo favore della somma di € 51516,85 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, da rivalutare secondo indici ISTAT FOI ...

 

Guido Piffer
# I nuovi vincoli alla discrezionalità giudiziale: la disciplina della recidiva
Testo rivisto di una parte della relazione svolta il 29.11.2010 al Corso organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura in Roma sul tema: “Le recenti riforme del sistema penale” | www.penalecontemporaneo.it
30 Dicembre 2010
Con la riforma del 1974 la recidiva è stata trasformata da obbligatoria in facoltativa ed è stata assoggetta al giudizio di valenza: l’ottica era quella di un ampliamento dei poteri discrezionali del giudice per evitare – in mancanza di una riforma organica delle cornici edittali dei singoli reati - l’irrogazione in pene avvertite come eccessivamente severe dalla coscienza sociale. Con la riforma del 2005 (in base all’interpretazione data dalla giurisprudenza alla l. n. 251/2005) la recidiva è stata trasformata da facoltativa in obbligatoria solo nell’ipotesi di cui all’art. 99, co. 5, c.p., ma proprio l’interpretazione della recidiva reiterata come facoltativa – avallata anche dalla Corte costituzionale - sembra avere evidenziato nella pratica alcune contraddizioni... La rivalutazione dell’istituto della recidiva ha posto il problema se il legislatore abbia finito per contraddire i principi propri di un moderno diritto penale del fatto, proponendo categorie concettuali tipiche  di un diritto penale d’autore. E’ tale un diritto penale che, a scapito della necessaria  centralità del fatto di reato, prospetta una colpevolezza per il carattere del reo o per la sua  condotta di vita, finendo per punire l’autore del reato non per quello che ha fatto, ma per quello che è o che si è “lasciato diventare”; per contro, un diritto penale del fatto, rispettoso del principio di  colpevolezza, non può espandere il riferimento alla personalità dell’agente oltre i limiti di immediata e diretta rilevanza per la valutazione del fatto concreto...

 

Associazione Nazionale Magistrati
# Il XXX Congresso dell'ANM
www.associazionenazionalemagistrati.it/ Novembre 2010
La soluzione al continuo aumento del sovraffollamento non può essere solo la costruzione di nuovi stabilimenti in quanto il carcere deve essere la extrema ratio. È necessario introdurre pene alternative, non limitare l’affidamento in prova che pure ha dato buoni risultati, mitigare le restrizioni previste per i recidivi al godimento dei benefici penitenziari. Il carcere non può essere la risposta a ogni situazione di devianza marginale e la politica non può mostrarsi indifferente alle ragioni del disagio sociale e alle cause dei fenomeni collettivi complessi, quali ad esempio l’immigrazione e le tossicodipendenze, che hanno aumentato esponenzialmente in questi ultimi anni il tasso di carcerizzazione...

 

Antonio Salvati
# Verso un diritto penale della sicurezza? Alcune considerazioni critiche sulla legge 15 luglio 2009 n. 94
Amministrazione in cammino, 30 ottobre 2009
1. Premessa 1 2. Le novità in materia di immigrazione 1 3. Il reato di immigrazione clandestina e le modifiche agli altri reati contenuti nel D.Lgs. 286/1998 1 4. Le disposizioni a tutela dei soggetti deboli e le nuove aggravanti - 5. Le nuove norme incriminatrici a tutela del minore 1 6. Le disposizioni in tema di sicurezza e di decoro urbano - 7. La reintroduzione del delitto di oltraggio 1 8. Conclusioni 

 

Michela Petrini
# Norme penali di favore e sindacato di costituzionalità [tesi phd]
Università degli Studi "Roma Tre", 2010
Se è sostanzialmente impossibile instaurare una corrispondenza biunivocamente necessaria (“giusta”) tra un certo fatto criminoso ed una determinata misura di pena, è invece possibile verificare che quel rapporto reato – pena sia proporzionato non in sé ma nel confronto con altro rapporto reato - pena che (implicitamente) si assume invece proporzionato. In questa prospettiva si è detto che «il giudizio di proporzione sulla misura della pena trova un punto di riferimento obbligato nel tertium comparationis costituito dalla previsione edittale di altra fattispecie: col che viene assicurato il carattere “endo-normativo”, addirittura “endoordinamentale del giudizio».

 

Antonella Peri

# Obbligatorietà dell’azione penale e criteri di priorità. La modellistica delle fonti tra esperienze recenti e prospettive de iure condendo: un quadro ricognitivo
Forum di Quaderni Costituzionali, settembre 2010

 

Tribunale di Sorveglianza di Napoli

# Ordinanza del 20 aprile 2010

Letti gli artt. 69 O.P., 27 Cost. e 3 Cedu DISPONE che la direzione della Casa Circondariale di Poggioreale si attivi con pronta sollecitudine per eliminare ogni possibile situazione di contrasto con l’art. 27 costituzione e con l’art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti Umani, informandone tempestivamente questo magistrato di sorveglianza...

 

Camera dei deputati

#  Interrogazione a risposta scritta 4-07144

Relativa all'ordinanza del 20 aprile 2010 del Tribunale di Sorveglianza di Napoli

Con ordinanza del 20 aprile 2010 la dottoressa Angelica Di Giovanni, presidente del tribunale di sorveglianza di Napoli ha disposto «che la direzione della Casa Circondariale di Poggioreale si attivi con pronta sollecitudine per eliminare ogni possibile situazione di contrasto con l'articolo 27 della costituzione e con l'articolo 3 della Convenzione Europea dei Diritti Umani...
Letta la sentenza della Corte Costituzionale n. 266 del 23 settembre 2009, che nel rivalutare il ruolo complessivo del Magistrato di Sorveglianza nei suoi rapporti con le altre istituzioni ed in particolar modo con l'amministrazione penitenziaria, precisa che «...la norma (l'articolo 69 o.p.), nel quinto comma (ultimo periodo) dispone che il magistrato di sorveglianza «impartisce, inoltre, nel corso del trattamento, disposizioni dirette ad eliminare eventuali violazioni dei diritti dei condannati e degli internati». La parola «disposizioni», nel contesto in cui è inserita, non significa segnalazioni (tanto più che questa modalità d'intervento forma oggetto di apposita previsione nel primo comma dell'articolo 69), ma prescrizioni ed ordini, il cui carattere vincolante per l'amministrazione penitenziaria è intrinseco alle finalità di tutela che la norma stessa persegue».

 

Ufficio di Sorveglianza di Cuneo
# dec. 11 gennaio 2010
rassegna penitenziaria e criminologica 2/2011
Ritenuta l’ammissibilità del reclamo ex art. 35 e rilevati il mancato rispetto dello spazio minimo vitale all’interno della cella, così come definito dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura, e l’insufficienza delle ore di permanenza all’aperto per i detenuti sottoposti al regime c.d. di alta sicurezza, si ordina all’amministrazione penitenziaria di adottare i provvedimenti opportuni per adeguare le condizioni detentive agli standard definiti dalla Corte europea dei diritti dell’uomo e dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura. (artt . 35, 69 l. 26 luglio 1975, n. 354)

 

Laura Cesaris

#  Primi effetti della decisione della Corte dei Diritti dell'Uomo Sulejmanovic contro Italia

rassegna penitenziaria e criminologica 2/2011

Quel che più rileva nella decisione è ancora una volta l’affermazione del rispetto della dignità delle persone, qualunque siano i reati commessi, e il dovere, correlato, per lo Stato di impedire modalità esecutive, che eccedano il livello inevitabile di sofferenza insito nella privazione stessa della libertà, venendo ad incidere sulla salute e sul benessere delle persone recluse. L’art. 3, infatti, impone agli Stati non solo di garantire condizioni di detenzione compatibili con il rispetto della dignità umana, ma anche di vigilare perché siano rispettate sempre e ovunque, pur tenuto conto delle esigenze connesse alla detenzione stessa.

 

Parlamento Europeo | Consiglio dell'Unione Europea
# Direttiva 2010/64/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 280/1 | 26.10.2010

cfr # Direttiva 2012/13/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 sul diritto all'informazione nei procedimenti penali - Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L. 142/1 | 1.6.2012

 

Sindaco Comune di Pordenone

# Ordinanza per sovraffollamento complesso edilizio Casa Circondariale sito in Piazza  della Motta 10, a Pordenone

Prot. n. 0031033 / P - 30 aprile 2010

Accertato che il sovraffollamento dei detenuti aggrava in modo intollerabile le carenze igienico sanitarie della struttura dovute alla vetustà del fabbricato e degli impianti... Ordina ai responsabili dei competenti Uffici del Ministero della Giustizia di adottare con l'urgenza che la situazione richiede... i provvedimenti necessari...

 

Silvia Buzzelli, Claudia Pecorella
# Il caso Scoppola davanti alla Corte di Strasburgo
Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale, Anno LIII fasc. 1 - 2010
L’art. 3 Conv. eur. dir. uomo impone agli Stati l’obbligazione positiva di assicurare che tutti i detenuti siano trattati nel pieno rispetto della dignità umana e che le modalità di esecuzione della pena non eccedano il livello inevitabile di sofferenza connesso alla detenzione e che la salute e il benessere del detenuto siano garantiti in maniera adeguata, somministrando le necessarie cure mediche (nel caso di specie, la Corte ha reputato che il mantenimento della detenzione di un soggetto disabile e in età avanzata violi l’art. 3).

 

Fabio Fiorentin
# Sanzione disciplinare dell'isolamento: illegittimo disattivare la tv | Mag. Sorv. Milano, ord., 14 dicembre 2009, est. Fadda
www.personaedanno.it -
14/12/09

Applicazione della giurisdizione esclusiva del magistrato di sorveglianza in materia di violazione dei diritti dei detenuti in conseguenza di atti o comportamenti dell'amministrazione penitenziaria. Tale giurisdizione, che si esercita nei limiti stabiliti dall'art. 5 della L. 2248 del 1865, all. E, consente soltanto la disapplicazione da parte del giudice ordinario degli atti amministrativi contrari alla legge, fermo restando il dovere dell’Amministrazione di conformarsi alle eventuali disposizioni impartite dall’ A.G. “il cui carattere vincolante è intrinseco alle finalità di tutela che la norma stessa persegue” ( Corte Costituzionale 266/’09). Nel caso sottoposto alla valutazione giudiziale, il magistrato di sorveglianza - con una decisione ampiamente motivata - ha ritenuto che la disattivazione dell'apparecchio TV e il divieto di acquisto di generi vittuari imposto al detenuto sottoposto alla sanzione disciplinare dell'isolamento non fossero stati adeguatamente motivati in riferimento alle ragioni di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza che avrebbero giustificato le dette restrizioni.

 

# Mag. Sorv. Milano, ord., 14 dicembre 2009, est. Fadda

 

Corte Europea dei Diritti dell'Uomo | Seconda Sezione
#  Sulejmanovic c. Italia (Ricorso n. 22635/03)
STRASBURGO 16 luglio 2009 | Definitiva 06/11/2009

B. Le condizioni detentive del ricorrente 8. Nel luglio 2003, 1.560 persone erano recluse nel suddetto carcere in cui, stando a quanto affermato dal ricorrente, potevano essere detenute 1.188 persone. Il ricorrente fu assegnato in diverse celle della superficie di 16,20 metri quadri (m2) ciascuna, le quali incorporavano un servizio igienico di 5,04 m2. 9. Egli sostiene di avere diviso la cella fino al 15 aprile 2003 con altre cinque persone. Ogni detenuto disponeva quindi di una superficie media di 2,70 m2. 10. Dal 15 aprile al 20 ottobre 2003, egli fu assegnato ad un’altra cella, che divise con non almeno quattro persone. Ogni detenuto disponeva quindi mediamente di una superficie di 3,40 m2. La Corte  2. Afferma, con cinque voti contro due, che vi sia stata violazione dell’articolo 3 della Convenzione a causa delle condizioni detentive del ricorrente fino all’aprile del 2003 ; 4. Afferma, con cinque voti contro due: a) che lo Stato convenuto debba versare al ricorrente, entro tre mesi a dal giorno in cui la sentenza sarà divenuta definitiva ai sensi dell’articolo 44 § 2 della Convenzione, 1.000 Euro (mille euro) per spese, oltre ad ogni importo che possa essere dovuto a titolo d’imposta, per il danno morale...

 

UNODC Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime
# Manuel sur la gestion des dossiers des détenus
Nations Unies | New York, 2009
Les personnes placées en détention ou condamnées à une peine de prison sont privées d’un de leurs droits les plus fondamentaux: le droit à la liberté. La privation de liberté signifie automatiquement que les détenus dépendent des autorités pénitentiaires pour la réalisation de leurs autres droits fondamentaux... La bonne tenue des dossiers pénitentiaires est aussi une composante essentielle d’une gestion efficace des prisons et contribue significativement à l’amélioration de la transparence et de l’obligation des établissements pénitentiaires de rendre des comptes.

 

Corte Costituzionale

# Sentenza n. 266 anno 2009

... la norma dispone, nel quinto comma (ultimo periodo), che il magistrato di sorveglianza «impartisce, inoltre, nel corso del trattamento, disposizioni dirette ad eliminare eventuali violazioni dei diritti dei condannati e degli internati». La parola “disposizioni”, nel contesto in cui è inserita, non significa segnalazioni (tanto più che questa modalità d'intervento forma oggetto di apposita previsione nel primo comma dell'art. 69), ma prescrizioni od ordini, il cui carattere vincolante per l'amministrazione penitenziaria è intrinseco alle finalità di tutela che la norma stessa persegue.

 

Alberto Marcheselli
# La tutela dei diritti dei detenuti alla ricerca dell'effettività. Una ordinanza "rivoluzionaria" della Corte Costituzionale

Rassegna Penitenziaria e Criminologica, 3:2010

 

Federico Falzone

# La sentenza n. 266/2009 della Corte Costituzionale: è innovativa dell’attuale sistema di tutela dei diritti dei detenuti?

Rassegna Penitenziaria e Criminologica, 3:2010

 

Supreme Court of the United States

Brown, Governor of California, et al. v. Plata et al.

# Appeal from the United States District Courts for the Eastern and Northern Districts of California

No. 09–1233. Argued November 30, 2010—Decided May 23, 2011

These observations reflect the fact that the three-judgecourt’s order, like all continuing equitable decrees, mustremain open to appropriate modification. They are not intended to cast doubt on the validity of the basic premise of the existing order. The medical and mental health care provided by California’s prisons falls below the standard of decency that inheres in the Eighth Amendment. This extensive and ongoing constitutional violation requiresa remedy, and a remedy will not be achieved without a reduction in overcrowding. The relief ordered by the three-judge court is required by the Constitution and was authorized by Congress in the PLRA. The State shall implement the order without further delay.
The judgment of the three-judge court is affirmed.

 

Andrew Coyle
# A Human Rights Approach to Prison Management. Handbook for prison staff
International Centre for Prison Studies - Second Edition 2009

This handbook underlines the importance of managing prisons within an ethical context which respects the humanity of everyone involved in a prison: prisoners, prison staff and visitors. This ethical context needs to be universal in its appeal and this universality is provided by the international human rights instruments. There is also a pragmatic justification for this approach to prison management: it works. This style of management is the most effective and safest way of managing prisons. What this approach underlines is that the concept of human rights is not merely another subject to be added to the training curriculum. Rather, it suffuses, and is an integral part of, good prison management.

 

Mauro Palma
# Improving Detentions Conditions through Effective Monitoring and Standard-Setting
www.coe.int 14/03/2010
Prisons systems in Europe are more and more affected by a number of additional problems: first, the lack of any strategic plan to manage a complex situation as a prison is. This is a crucial element often not well understood by some European prison administrations, which mainly focus on the well known challenge given by the present overcrowding. Actually overcrowding is just one of a number of often interrelated challenges confronting prisons in today’s Europe; the excessive recourse to – and the excessive length of – pre-trial detention, is another as they are the growing number of foreign nationals and the lack of a meaningful regime provided to prisoners, enabling them to return to the external community. Not mentioning the violence in some prisons that are not in fully control by the staff.

 

Ministero della Giustizia | DAP
# Lettera Circolare GDAP - 0308424 - 2009. Oggetto: capienze istituti di pena - standard minimi di vivibilità stabiliti dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo.
Rilevando la mancanza, anche a livello internazionale, di regole certe utili a definire i requisiti minimi cui devono rispondere i locali di  detenzione, i giudici di Strasburgo ritengono infatti che lo spazio vitale minimo da assicurare a ciascun soggetto vada determinato in ragione di vari fattori, quali la durata della privazione della libertà personale, le possibilità di accesso al passeggio all’aria aperta, le condizioni mentali e fisiche del detenuto. Pur tuttavia, individuano in uno spazio disponibile inferiore ai 3 mq a persona la circostanza tale da giustificare, di per sé stessa, la constatazione di violazione dell’art. 3 CEDU. In assenza di situazioni di tale gravità, la Corte sostiene infine che il problema della sussistenza di eventuali trattamenti proibiti dalla Convenzione debba essere risolto, di volta in volta, prendendo in considerazione diversi aspetti delle condizioni detentive, tra i quali la possibilità di utilizzare i bagni in maniera privata, l’aerazione disponibile, la qualità del riscaldamento, il rispetto delle condizioni sanitarie di base.

 

Cristiana Bianco
# Il sovraffollamento carcerario italiano alla luce della sentenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo del 16 luglio 2009 SULEJMANOVIC contro Italia
www.europeanrights.eu/ 30.11.2009

 

Valentina Zotti
# Corte Europea dei Diritti dell'Uomo | Enea c. Italia
Sentenza del 17 settembre 2009
[www.duitbase.it/]

# Testo integrale # (it)
Non sussiste violazione dell’art. 3 Cedu, qualora le autorità domestiche dimostrino di aver adottato tutte le misure idonee a tutelare l’integrità fisica di un detenuto affetto da particolari patologie, anche nell’ipotesi in cui questo sia stato sottoposto al regime detentivo speciale di cui all’art. 41 bis della L. 354/1975. Sussiste violazione dell’art. 6 § 1 Cedu, qualora le autorità nazionali abbiano omesso una decisione inerente al merito di una impugnativa proposta avverso un provvedimento di proroga del regime speciale di detenzione di cui all’art. 41 bis, pronunciato dal Ministro della Giustizia, così svuotando della sua sostanza il controllo esercitato dall’autorità giudiziaria su tale provvedimento. Non costituisce violazione dell’art. 6 § 1 Cedu l’assenza nell’ordinamento interno di un rimedio effettivo che consenta ad un detenuto di impugnare un provvedimento con cui viene disposto il suo collocamento in un settore del carcere ad elevato indice di vigilanza, qualora tale decisione non abbia comportato una violazione dei suoi diritti di carattere “civile”. In tal caso, anche l’eventuale assenza di un rimedio interno non può essere considerata un diniego del diritto di accesso ad un tribunale. Sussiste violazione dell’art. 8 Cedu, ogniqualvolta l’ingerenza della pubblica autorità, che si concretizza nel controllo della corrispondenza dei detenuti, non sia “prevista dalla legge” ai sensi del comma II della succitata norma, avendo i detenuti il diritto di godere di quel minimo grado di tutela imposto dal principio della preminenza del diritto in una società democratica.

 

Antonio Salvati
# L’evoluzione della legislazione penitenziaria in Italia
www.amministrazioneincammino.luiss.it/ 9.07.2009
Sommario: 1. Dal Codice Zanardelli al regime fascista – 2. Il carcere nei lavori preparatori sull’art. 27 della Costituzione – 3. Il dibattito successivo all’entrata in vigore della Costituzione repubblicana – 4. L’Ordinamento penitenziario nella riforma del 1975 – 4.1 Disposizioni sull’organizzazione carceraria – 4.2 Interventi per la rieducazione ed il trattamento all’interno del carcere – 4.3 Il lavoro – 4.4 Famiglia, religione e cultura – 4.5 Misure alternative alla detenzione e benefici – 5. Gli sviluppi normativi degli anni ‘80: la legge Gozzini – 6. Le riforme di fine secolo.

 

Marco Ruotolo
# La sicurezza nel gioco del bilanciamento
http://archivio.rivistaaic.it/ Testo della relazione presentata al Convegno «I diversi volti della sicurezza», svoltosi presso l’Università degli Studi
di Milano – Bicocca il 4 giugno 2009

 

Ralph Coleman, Marciano Plata et al., Plaintiffs, v. Arnold Schwarzenegger,et al., Defendants.
In the United States District Courts for the Eastern District of California and the Northern District of California United State District Court Composed of Three Judges Pursuant to Section 2284, TITLE 28 United States Code

# Opinion and order

Judges Stephen Reinhardt, Lawrence K. Karlton,  Thelton E. Henderson

08/04/09

The evidence conclusively demonstrates the many ways in which crowding prevents the state from providing constitutionally adequate medical and mental health care in its prison system. Prison overcrowding has created a state of emergency in California’s prisons, as the Governor has proclaimed. It forces prison administrators to devote most of their energy to addressing crises and has overwhelmed the prison system’s management infrastructure. Crowding of reception centers at levels approaching 300% design capacity prevents the state from identifying the medical problems of entering inmates, and makes it impossible to provide necessary medical and mental health care to incoming inmates, who routinely remain in reception centers for more than sixty days and may serve their entire sentence there. Crowding has also left the California prison system without the space, beds, and medical, mental health, and custodial staff required to provide constitutionally adequate medical and mental health care in all parts of the prison system, and has prevented proper classification of inmates and appropriate housing according to their needs. Furthermore, crowding has created conditions of confinement that contribute to the spread of disease, and it requires the increased use of lockdowns as a method of prison control, further impeding the prison authorities’ ability to provide needed medical and mental health care. In addition, crowding has prevented the development of an adequate medical records system...

Within 45 days, defendants shall provide the court with a population reduction plan that will in no more than two years reduce the population of the CDCR’s adult institutions to 137.5% of their combined design capacity.

 

Leonardo Degl'Innocenti
# I nuovi divieti di sospensione dell'esecuzione della pena detentiva
Rassegna penitenziaria e criminologica, Numero 1, 2009
Il divieto di sospensione dell’esecuzione della pena detentiva opera anche nell’ipotesi in cui sia intervenuta, per uno dei delitti previsti dall’art. 4-bis O.P., una sentenza di “patteggiamento” ed anche quando, essendo indicato nell'art. 4-bis un reato soltanto nella forma aggravata, la sentenza (di condanna o, appunto, di “patteggiamento”) abbia ritenuto l’equivalenza o la prevalenza, su tale aggravante contestata, delle attenuanti. È stato, infatti, osservato al riguardo dalla Suprema Corte di Cassazione che il giudizio di comparazione può comportare l’elisione dell’aggravante soltanto quoad poenam, ma non escluderla dalla fattispecie criminosa della quale essa fa parte come elemento accessorio tipizzante la condotta dell’agente.

 

Direction de l’administration pénitentiaire
# Droits devoirs dela personne détenue
Ministère de la Justice Janvier 2009

 

Corte Europea dei Diritti dell'Uomo
# Causa Scoppola (n. 2) c. Italia – Grande Camera – sentenza 17 settembre 2009 (ricorso n. 10249/03)
www.camera.it/ 2009
L’art. 7, par. 1, della Convenzione non garantisce solamente il principio di non retroattività delle leggi penali più severe ma impone anche che, nel caso in cui la legge penale in vigore al momento della commissione del reato e quelle  successive adottate prima della condanna definitiva siano differenti, il giudice deve applicare quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo. Pertanto, nell’ipotesi di successione di leggi penali nel tempo, costituisce violazione dell’art. 7, par. 1, CEDU l’applicazione della pena più sfavorevole al reo.

 

Consiglio dell'Unione Europea
# Decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio del 27 novembre 2008 relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea

 

Antonio Deriu - Luca Morgante

# Le misure alternative e il trattamento rieducativo nelle nuove proposte di riforma dell'ordinamento penitenziario

Rassegna penitenziaria e criminologia, 1, 2008, pp. 119 - 146.

L’esigenza di una riforma viene avvertita in contesti diversi. In dottrina si discute da tempo della crisi del diritto penale e dei principi fondativi della pena (retributivo, preventivo, rieducativo);  tra gli operatori penitenziari è avvertita la crisi della propria identità professionale e l’esigenza di un rinnovato slancio progettuale nell’ambito delle attività del trattamento. Da parte della collettività, a torto o a ragione, proviene una domanda diffusa di maggiore sicurezza che mette in discussione alcune acquisizioni fondanti della riforma del 1975 e, in particolare, il principio della pena flessibile durante la fase esecutiva.

 

Massimo Niro

# Le misure alternative tra deflazione carceraria e revisione del sistema sanzionatorio penale
Rassegna penitenziaria e criminologica, Numero 1 2008

... Concludiamo con le parole del Presidente dell’ultima Commissione ministeriale per la riforma del codice penale, Avv. Giuliano Pisapia, sperando che siano di buon auspicio per il cammino della riforma: con riferimento ai reati non gravi egli afferma che “una pena mite ma certa, tale però da evitare quel senso di impunità che spesso è la premessa per un nuovo reato, è certamente più utile e più efficace che una pena carceraria, che invece è spesso l’anticamera della recidiva“

 

Eurispes - Unione Camere Penali Italiana U.C.P.I.
# “Rapporto sul processo penale in Italia”
Unione Camere Penali - settembre 2008

Il campione statistico è composto da 27 Tribunali italiani appartenenti a tre classi dimensionali (piccoli, medi e grandi) suddivisi per cinque aree geografiche (Nord Est, Nord Ovest, Centro, Sud, Isole). Sono stati analizzati complessivamente 12.918 processi penali celebrati in più giornate di udienze nelle Aule delle sezioni penali monocratiche (92% del campione) e collegiali (8% del campione). La raccolta dei dati è stata realizzata – sulla base di un questionario unico elaborato da Eurispes ed Unione delle Camere Penali Italiane- da circa seicento avvocati e praticanti avvocati penalisti selezionati e guidati da 27 Camere Penali territoriali.

 

Barbara Randazzo (a cura di)
# Lo straniero nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Quaderno predisposto in occasione dell'incontro trilaterale delle Corti costituzionali italiana, spagnola e portoghese
Madrid, 25 - 26 settembre 2008

 

Marco Cantori
# Differenziazione trattamentale per ragioni di sicurezza
www.ristretti.it | (Tesi) 2008

"che qualsivoglia persona (...) che per due testimonj consterà esser tenuto, e comunemente riputato per bravo, et aver tal nome, ancorché non si verifichi aver fatto delitto alcuno.. per questa sola riputazione di bravo, senza altri indizj, possa dai detti giudici e da ognuno di loro esser posto alla corda et al tormento, per processo informativo... et ancorché non confessi delitto alcuno, tuttavia sia mandato alla galea (...) per la sola opinione e nome di bravo..." Bando del 12 aprile 1584. Tratto da: "I promessi sposi", Alessandro Manzoni.

 

Luciano Moccia, Fabrizio Pensa
# Il principio di offensività tra contrasti interpretativi e progetti di riforma
www.altalex.it/ 07/02/2008

 

Cassazione: sentenza 03.05.2007 n° 16750
# La recidiva reiterata non obbliga all’aumento di pena perché è sempre necessario procedere ad un bilanciamento tra aggravanti ed attenuanti
Cassazione penale , sez. VI, sentenza 03.05.2007 n° 16750 (Presidente De Graziai - Relatore Novarese)

... Il giudice sassarese sostiene la facoltatività della recidiva reiterata in esame, valuta in maniera approfondita e coerente le condizioni per applicare l’attenuante di cui al quinto comma dell’art. 73 d. P. R. n. 309 del 1990, considera la nuova normativa in sede esecutiva e penitenziaria stabilita dalla legge n. 49 del 2006 per negarne la incidenza nella fattispecie, esclude l’aumento di pena derivante dalla contestata recidiva reiterata e la commissione di delitti compresi nell’elencazione stabilita dall’art. 407 secondo comma lett. a) c. p. p., e, infine, illustra le conseguenze derivanti dall’automatica ed obbligatoria applicazione. Perciò, l’impugnata sentenza appare motivata in maniera adeguata ed è in linea con quanto sottolineato da un noto costituzionalista, secondo cui “una politica di diritto penale in uno Stato di democrazia costituzionale deve preoccuparsi tanto di promuovere quanto di reprimere, secondo un corretto bilanciamento. Perché c’è un principio di solidarietà, di eguaglianza, di giustizia sociale, di libertà, sui quali si fonda lo Stato costituzionale e senza i quali non avrebbe motivo di esserci”. Non è questione di garantismo (pur importante n. d. e.), ma di costituzionalismo (si veda quanto prescrive la Costituzione italiana all’articolo 27 terzo comma”.

 

Corte Costituzionale | M. Bellocci, P. Passaglia (eds)
# La dignità dell'uomo quale principio costituzionale.
Quaderno predisposto in occasione dell'incontro trilaterale delle Corti costituzionali italiana, spagnola e portoghese | Roma, Palazzo della Consulta, 30 settembre - 1° ottobre 2007

La dimensione «sociale» della dignità trova, contrariamente a quella eminentemente soggettiva, un ampio ed esplicito riconoscimento all'interno della Costituzione... La dignità si collega strettamente con i cardini sui quali viene edificato il Welfare State, del quale diviene uno dei motori principali, se non addirittura il vero centro propulsore...

 

European Court of Human Rights
# Case of Dickinson v. The United Kingdom
Strasbourg, 4 december 2007

 

Patrizia Salvatelli
# Le dimensioni costituzionali della legalità penale europea [tesi phd]
Università degli Studi di Verona, 2007
Il principio di legalità in materia penale costituisce indubbiamente uno dei capisaldi della disciplina costituzionale della materia penale, consacrato dall’art. 25 della nostra Costituzione. Negli ultimi anni, l’impatto del processo di integrazione europea a livello giurisprudenziale, ha indotto e stimolato una serie di approfondimenti sugli esiti che tale processo può comportare anche o soprattutto sul principio di legalità in materia penale.

 

United Nations Office on Drugs and Crime
# Handbook of basic principles and promising practices on Alternatives to Imprisonment
www.unodc.org/ New York 2007
Despite decriminalization and diversion strategies, some persons accused of crimes will be formally charged and prosecuted. Authorities must decide whether to detain those accused prior to and during their trials. Rule 6.1 of the Tokyo Rules clearly states the relevant principle: “Pre-trial detention shall be used as a means of last resort in criminal proceedings, with due regard for the investigation of the alleged offence and for the protection of society and the victim.”

 

David Batty
# Prisoner found guilty of masturbating in his cell
theguardian.com, Thursday 26 July 2007
It is a verdict likely to cause great consternation to lonely prisoners throughout the US penal system. A prisoner in Florida has been found guilty of indecent exposure for masturbating alone in his cell. Terry Lee Alexander, 20, of Lauderdale Lakes, Florida, was sentenced to a further 60 days in jail on top of the 10-year term he is currently serving for armed robbery, the Miami Herald reported yesterday. He was prosecuted after a female sheriff's office deputy witnessed him performing the sex act in his cell in Broward County, Florida, last November.

 

Giuliano Pisapia | Stefano Arduini
# Codice Penale : la road map verso una giustizia più utile
VITA 17/10/2006
Vita: A quale modello di pene pensa allora? Pisapia: La caratteristica di un codice penale equo, efficace, e nel contempo capace di garantire anche le esigenze di sicurezza della collettività, deve necessariamente avere come presupposto la capacità di uscire dalla logica per cui l'unica sanzione penale è quelle carceraria...

 

Monica Vitali

# Il ricorso alla Corte Costituzionale: ultima chance per le controversie di lavoro penitenziario

Note Informative n. 36 - agosto 2006

Oppure per i detenuti le norme di diritto del lavoro non valgono e quindi ad un datore di lavoro basta firmare una convenzione con la direzione di un carcere ed assumere personale detenuto per non essere vincolati alle leggi e scaricare sull’amministrazione, e quindi sulle finanze dello Stato, le conseguenze economiche di un inadempimento civilistico posto in essere da un imprenditore? Si tratta, ovviamente di una provocazione, ma rende l’idea di quanto importante sia questa battaglia sul piano del riconoscimento dei diritti e della dignità dei detenuti ed, in ultima analisi, sul piano di un’offerta concreta e reale di risocializzazione in vista del ritorno nella società della persona condannata. Discutere in termini di capacità della società civile a considerare i detenuti come soggetti di diritto in un ambito di rapporti civilistici vuol dire rafforzare la cultura dei diritti, azionabili ed esercitabili in concreto, ed è uno dei messaggi culturali più forti che in questo momento storico si possa mandare al mondo penitenziario e non solo.

 

Suprema Corte di Cassazione - Sezioni Unite Penali
# Sentenza 30 maggio 2006 - 17 luglio 2006, n. 24561
L'art. 656 c.p.p., comma 9, lett. a), individua i reati ostativi alla sospensione dell'esecuzione della pena detentiva attraverso il rinvio alla L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 4 bis e successive modificazioni. Si tratta di un rinvio formale (dinamico) e non recettizio (statico), perchè non recepisce materialmente la norma richiamata e i suoi presupposti soggettivi di applicabilità, ma si limita ad affidare alla norma richiamata l'individuazione delle categorie di delitti per i quali non si applica la sospensione delle pene detentive brevi. Insomma, il catalogo dei delitti ostativi alla sospensione iniziale della carcerazione breve è identico a quello dei delitti che sono ostativi alle misure alternative alla detenzione. Il che risponde perfettamente alla ratio dell'istituto processuale di cui all'art. 656 c.p.p., comma 5, giacché la sospensione della detenzione è direttamente funzionale alla eventuale applicazione delle misure alternative alla detenzione, anche se prescinde dal controllo sui requisiti soggettivi di applicabilità delle misure stesse, che è affidato soltanto al tribunale di sorveglianza...

 

Carlo Brunetti

# Le principali novità introdotte dalla legge n. 251/05 (c.d. ex legge Cirielli) in materia di esecuzione penale e di diritto penitenziario - Questioni interpretative
rassegna penitenziaria e criminologica, n. 3 - 2006

 

Giovanni Maria Flick
# La giurisprudenza della Corte Costituzionale nell'ultimo decennio in tema di intercettazioni
Lisbona, 1-4 ottobre 2006
1. Premessa. – 2. La localizzazione degli impianti. – 3. Le intercettazioni ambientali. – 3.1. L’estensione alle intercettazioni ambientali delle regole sulla localizzazione degli impianti. – 3.2. Le intercettazioni ambientali in luoghi di  privata dimora. – 4. Le videoregistrazioni. – 5. Le intercettazioni di comunicazioni dei membri del Parlamento. – 6. I problemi sul tappeto.

 

Corte di Cassazione, Sezione I Penale

# Sentenza 28 marzo 2006 (dep. 10 aprile 2006), n.12638/2006

 

Emilio Santoro - Raffaella Tucci
# L'incidenza sull'affidamento della recidiva: prime indicazioni e problemi per una ricerca sistematica
Rassegna penitenziaria e criminologica, Numero 1, 2006

L'articolo 47 o.p. presuppone una prognosi d'idoneità della misura alla prevenzione della ricaduta in attività delittuose. La domanda che il committente poneva era: in quale misura gli affidamenti in prova svoltisi in Toscana hanno realizzato la previsione? Gli unici dati fino ad oggi disponibili per valutare gli affidamenti erano le revoche degli affidamenti e le valutazioni finali. Questi dati sembrano troppo labili e parziali per dare un quadro dell'utilità dell'istituto. La recidiva, o comunque la ricaduta in attività delittuosa dopo la fine della misura, è sembrato un indicatore più rilevante. Il primo obiettivo della ricerca è stato quindi scoprire quanti ex affidati sono recidivi. Una volta costatato un certo livello di recidiva, per valutare l'efficacia dell'istituto si è posta subito una seconda domanda: quali sono le cause che determinano la recidiva e quanto può influire l'affidamento su di esse?

 

Emilio Dolcini

# Rieducazione del condannato e rischi di involuzioni neoretributive: ovvero, della lungimiranza del Costituente
rassegna penitenziaria e criminologica, n. 2, 3 - 2005

 

Sandro Margara
# Materiali didattici sulle misure alternative (a cura di Sonia Coralli)
www.altrodiritto.unifi.it/ 2005

 

Valerio Onida
# Sulle procedure relative alla liberazione anticipata (art. 54 dell’ordinamento penitenziario)
www.astrid-online.it/ “ASTRID – Rassegna” n. 14 del 2005
Ancorché non vi sia completo accordo in giurisprudenza sui criteri di valutazione del presupposto della partecipazione all’opera di rieducazione, in sostanza, di fatto, tale valutazione si fonda essenzialmente sulla relazione dell’amministrazione del carcere circa la regolare condotta del detenuto e la sua fruizione delle opportunità offertegli (tenendo anche conto dei limiti fattuali di tale offerta): così che si può dire che, in sostanza, la decisione positiva del magistrato si basa essenzialmente sulla assenza di elementi negativi, quali rapporti o misure disciplinari, desunti per lo più dalle relazioni dell’istituto.

 

Umberto Valboa
# Esecuzione di pene detentive. Problematiche relative al decreto di sospensione per le pene detentive brevi. Lineamenti delle misure alternative alle pene detentive brevi
www.dirittopenitenziario.it/ 24 giugno 2004

 

Barbara Moretti
# Mediazione e reati violenti contro la persona: nuovi confini per i paradigmi di giustizia riparativa?
In G. Mannozzi (ed), Mediazione e diritto penale, Milano 2004
La mediazione considera il reato non solo come un’offesa commessa ai danni dell’individuo e della società (punto di vista retributivo), ma soprattutto come un comportamento dannoso che ha provocato dolore, sofferenza ed in alcuni casi anche morte (punto di vista riparativo). L’accento è così posto sull’aspetto relazionale (4) del reato dove la “coscienza” dell’altro ed i suoi vissuti acquistano un ruolo fondamentale. In quest’ottica, la componente c.d. comunicativo/relazionale diventa prioritaria  

 

Raffaella Tucci
# Riflessioni sulla natura dell'affidamento in prova ai servizi sociali a seguito di una recente sentenza delle Sezioni Unite
Rassegna penitenziaria e criminologica, sett. - dicembre 2003

In tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini della valutazione dell'esito della prova, è possibile prendere in considerazione anche comportamenti posti in essere dal condannato dopo che sia cessata l'esecuzione della misura alternativa, ma prima che sia formulato il giudizio sul relativo esito, giacché essi, quantunque di per sé inidonei a giustificarne la revoca, possono, tuttavia, costituire indici sintomatici, per qualità e gravità, del mancato conseguimento di quell'obiettivo di recupero sociale del condannato, cui la misura stessa è preordinata.

 

Aisling Reidy | Conseil de l’Europe
# L’interdiction de la torture. Un guide sur la mise en œuvre de l’article 3 de la Convention européenne des Droits de l’Homme
Précis sur les droits de l’homme no 6 2003

Malgré la persistance déprimante de rapports fiables indiquant que la torture continue d’exister dans le monde, cette pratique n’est pas interdite uniquement dans la Convention : elle fait partie du droit international coutumier et est considérée comme jus cogens. Une vaste gamme de normes internationales ont été adoptées pour lutter contre ce fléau qu’est la torture. Cela va de l’article 5 de la Déclaration universelle des droits de l’homme : « Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants », jusqu’au Statut de Rome de la Cour pénale internationale selon lequel la torture commise dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre une population civile constitue un crime contre l’humanité.

 

Cour Européenne des Droits de L'Homme  | European Court of Human Rights
# Case of Finucane v. The United Kingdom (Application no. 29178/95) - Judgement Strasbourg 1 July 2003 - Final 01/10/2003

http://hudoc.echr.coe.int/

 

Valerio Onida

# Carcere e legalità

Dignitas. Percorsi di carcere e di giustizia, 2002

Come ha detto la Corte costituzionale, "la dignità della persona (….) è dalla Costituzione protetta attraverso il bagaglio degli inviolabili diritti dell'uomo che anche il detenuto porta con sé lungo tutto il corso dell'esecuzione penale" (sentenza n. 26 del 1999). Anzi, la situazione di restrizione della libertà in cui il detenuto si trova lo rende più debole, per così dire più esposto: come ha detto ancora la Corte, "quanto più (…) la persona, trovandosi in stato di soggezione, è esposta al possibile pericolo di abusi, tanto più rigorosa deve essere l'attenzione per evitare che questi si verifichino" (sentenza n. 526 del 2000). Per questo la Costituzione ammonisce che "è punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà" (articolo 13, quarto comma).

 

Luciano Eusebi
# La riforma del sistema sanzionatorio penale: una priorità elusa? Sul rapporto fra riforma penale e rifondazione della politica criminale
Rivista italiana di diritto e procedura penale, 1, 2002 (76-115)
Una premessa storica. – 1. Riforma penale senza politica criminale? – 2. Le aporie della logica imperniata sulla pena principale detentiva. – 3. Sull’inadeguatezza della nozione corrente di giustizia penale (e sull’insufficienza dell’approccio meramente riduzionista). – 4. La non omogeneità delle tipologie di reato e il fatto nuovo dell’emergere di sottosistemi penali. – 4.1. Il nodo costituito dalla tutela anticipata. – 4.2. L’irrazionalità dell’attuale modello colposo. – 4.3. Il rilievo  da attribuirsi all’autore. – 5. Quale modello di prevenzione, per quale politica criminale? – 5.1. La necessità di riconsiderare il paradigma preventivo tradizionale. – 5.2. Prevenzione-forza o prevenzione-consenso? – 5.3. Alcune  recisazioni sulle c.d. componenti positive e sul ruolo del processo. – 5.4. – Sistema sanzionatorio ed extrema ratio. – 6. Appunti per una serie di conseguenze possibili.

 

Alberto Marcheselli

# Art. 4bis (commento)

Diritto & diritti luglio 2002

E' pacifico che, ai fini della ammissibilità del permesso premio, egli debba aver espiato prima tutta la pena per il reato ostativo. E' prassi costante, nel quadro del favor rei, che si ritenga espiata prima, nel caso di cumulo, la pena per il reato ostativo...

 

Grazia Mannozzi
# Pena e riti differenziati: la crisi del modello unitario di commisurazione
rassegna penitenziaria e criminologica, n. 1, 3 - 2000

 

Massimo Pavarini
# Processi di ricarcerizzazione e nuove teorie giustificative della pena
Rassegna penitenziaria e criminologica, 2000, n.1-3, pp. 94 e ss.

La prima e se si vuole più immediata, sensazione è quella di sempre di fronte alla fenomenologia della pena carceraria: l'incolmabile distanza tra quanto si conviene (meglio: si dovrebbe convenire) in un paese democratico che la pena debba essere e quanto essa effettivamente è. Ma proprio perché sempre e ovunque questa distanza appare incolmabile, l'ulteriore illustrazione dell'effettività del carcere finisce progressivamente per ridurre in noi ogni reazione indignata...

 

Magistrato di Sorveglianza di Bologna
# Questione di legittimità dell'art. 34, legge n. 354/1975 - Ordinanza
http://www.gazzettaufficiale.it/
Il detenuto lamentava l'illegittimita' della sanzione disciplinare inflittagli a causa del suo rifiuto ad effettuare nudo le flessioni sulle gambe davanti agli agenti di polizia penitenziaria in sede di perquisizione personale, sottolineando il carattere lesivo della propria dignità di tale operazione in contrasto con la prescrizione di cui all'art. 34 o.p. [Sentenza C. Cost. 526 del 2000]

 

Michael K. Addo, Nicholas Grief

# Does Article 3 of The European Convention on Human Rights Enshrine Absolute Rights?
European Journal of International Law 9 (1998), 510-524
Article 3 of the European Convention on Human Rights, which prohibits torture and other forms of ill-treatment, does not expressly provide that its terms are absolute. Nevertheless, the idea that Article 3 contains absolute rights is generally accepted. This article explores the concept of absolute rights in Article 3, both with reference to theoretical considerations and in the light of Strasbourg case law. It concludes that the notion of absolute rights is nebulous because it involves an assessment of subjective factors and that it is best understood within the wider context of the Convention as a whole.

 

Giuliano Vassalli

# Il dibattito sulla rieducazione (in margine ad alcuni recenti convegni)
rassegna penitenziaria e criminologica, n. 3, 4 - 1982

 

Giovanni Conso - Glauco Giostra

Natura giuridica e vicende interruttive dell'affidamento in prova al servizio sociale
Rassegna penitenziaria e criminologica, n. 1, 2 del 1979

 

ppp

 

Ombretta Di Giovine
# Il dolo (eventuale) tra psicologia scientifica e psicologia del senso comune
www.penalecontemporaneo.it/ 30 gennaio 2017
1. Premessa. La tesi del dolo come volontà. – 2. La tesi del dolo eventuale come volontà. – 3. L’equivalenza funzionale delle diverse formule sul dolo eventuale. – 4. Retrospettiva di vecchi problemi pratici e anticipazione di nuovi dubbi teorici. – 5. Motivazioni ed agenti razionali nel diritto penale. Esistono anche nella realtà? – 6. Primo assunto: l’homo juridicus è razionale. Confutazione. 7. Secondo assunto: l’homo juridicus agisce (sempre) con coscienza. Confutazione. – 8. Precisazioni interlocutorie su (cose piccole come) libertà e coscienza. – 9. Psicologia scientifica e forme di dolo. – 10. Breve interludio sulla prova del dolo (quando c’è). – 11. Chiosa volante su psicologia scientifica e colpa. – 12. Alla fine, le cose serie: se volontà cosciente e motivazioni (quasi) non esistono, siamo sicuri che la concezione psicologizzante del dolo si sottrarrebbe alle indagini personologiche? – 13. Riassunto e conclusioni: è meglio cominciare a discuterne

 

Domenico Pulitanò
# Due approcci opposti sui rapporti fra Costituzione e CEDU in materia penale. Questioni lasciate aperte da Corte cost. n. 49/2015
www.penalecontemporaneo.it/ 22 Giugno 2015

 

Vladimiro Zagrebelsky
# Corte cost. n. 49 del 2015, giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani, art. 117 Cost., obblighi derivanti dalla ratifica della Convenzione
Associazione Italiana dei Costituzionalisti, Maggio 2015

 

Anna Canepa

# Una legge che mette in discussione il ruolo della giurisdizione
arcireport n. 8 | 5 marzo 2015
Il 24 febbraio è stata approvata la legge che modifica la L. Vassalli del 1988 sulla responsabilità civile dei magistrati... La legge, pur mantenendo la responsabilità indiretta del magistrato, ne ha previsto un allargamento ed eliminato il filtro, cioè la barriera contro i ricorsi infondati, ma soprattutto contro quelli strumentali, mirati a mettere in crisi le inchieste più delicate. Questa legge non ha riscontro nelle altre nazioni europee che tutelano tutte l’imparzialità del giudice perché non debba temere ritorsioni per le decisioni assunte.

 

Iervolino Luca
# Ragioni costituzionali che legittimano il ricorso alla pena detentiva
www.diritto.it/ 2 febbraio 2015

Anche per la giurisprudenza di legittimità, la dignità della persona deve sempre riferirsi alla persona umana concreta, a prescindere da qualsivoglia status, quale quello di detenuto. Essa implica che “l’identità specifica di ciascun individuo” venga preservata e considerata, come è scritto testualmente nella sentenza n. 13 del 1994 della Corte costituzionale italiana, come «un bene in sé medesima, indipendentemente dalla condizione personale e sociale, dai pregi e dai difetti  del soggetto, di guisa che a ciascuno è riconosciuto il diritto a che la sua individualità sia preservata», perché la dignità non appartiene a chi se la merita, ma a tutte le persone.

 

Baiguera Altieri Andrea
# Le teorie abolizionistiche scandinave
www.diritto.it/ 05/12/2014

 

A Buon Diritto
# L’Articolo 3 - Primo Rapporto sullo stato dei diritti in Italia
www.abuondiritto.it/ 2014
Comitato scientifico: Laura Balbo, Luigi Ferrajoli, Tamar Pitch, Giorgio Rebuffa, Eligio Resta, Stefano Rodotà. Inoltre: Miriam Anati, Costanza Hermanin, Silvia Pirro, Cecilia Aldazabal, Daniela Caliri, Vitaliana Curigliano, Enrico Erba, Francesco Gentiloni, Antonio Marchesi, Paolo Oddi, Giuseppe Onufrio, Barbara Palleschi, Gaia Romeo, Fiorenza Sarzanini, Antonella Soldo, Camilla Siliotti, Stefano Thaulero, Associazione Romana Traduttori e Interpreti in materia giuridica...

 

Anna Saibene
# Punizione e carcere: un'analisi storico-filosofica
Università degli Studi di Milano, Anno Accademico 2013/2014

 

Michele Caianiello
# Il principio di proporzionalità nel procedimento penale
www.penalecontemporaneo.it/ 18 Giugno 2014
L'irrompere del diritto sovranazionale in ambito processuale penale impone il ricorso a nuovi strumenti ermeneutici per il giurista continentale. Il principio di proporzionalità, da tempo oggetto di studio da parte della dottrina, si presta a fungere da parametro utile al fine di armonizzare l'ordinamento nazionale con le sollecitazioni provenienti ab externo. Ciò è possibile grazie alla ambivalente natura del canone di proporzione, che al tempo stesso sembra indicare un metodo generale da seguire, per un'adeguata tutela dei diritti individuali, e un fine ultimo cui tendere. Il principio in questione riafferma - se mai ce ne fosse stato bisogno - l'emancipazione del momento applicativo da quello normativo formale, così rievocando la figura del giudice tessitore e della proceduralità argomentativa. Al tempo stesso, esso reincanala nell'alveo della ragione - anche se si tratta di mera ragion pratica - il percorso che l'interprete, nonché, prima ancora, il legislatore, sono tenuti a seguire, quando pretendano di ingerirsi legittimamente nella sfera dell'individuo.

 

Carlo Casonato, Lucia Busatta, Simone Penasa, Cinzia Piciocchi, Marta Tomasi
Il biodiritto e i suoi confini: definizioni, dialoghi, interazioni
Università degli Studi di Trento 2014
Le tematiche del biodiritto obbligano, più di altre, ad un’opera di ricerca continua di confini che definiscano ma, contestualmente, anche nella capacità di saperli superare quando ci si trova di fronte a materie strutturalmente ed inevitabilmente interdisciplinari... Andare oltre i confini, per chi opera nel biodiritto, è attività quotidiana ed il volume che segue manifesta e chiaramente dà corpo a quest’esigenza.

 

Francesco Pace
Il "corpo del reato". Studio sulla corporeità nelle pene alternative alla detenzione
Università degli Studidi Trento - Anno Accademico 2013-2014

 

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria | Annalisa Gadaleta, Silvia Lupo, Soccorsa Irianni
Le dimensioni dell’affettività
http://issp.bibliotechedap.it/
Dispense dell'Issp n. 3 | 08/10/2013

Il diritto alla sessualità e affettività quale diritto inviolabile del detenuto - Le affettività ristrette: aspetti psicologici e profili operativi - Identità di genere: omosessualità e transessualità nella detenzione

 

Cecco Bellosi

Il tempo vuoto dell'ergastolo. Considerazioni sul significato umano dell'ergastolo e sulla coerenza con i principi costituzionali in materia di pena.
[http://dignitas.sestaopera.it/] 18 agosto 2013

 

Livio Pepino Un'amnistia che guardi al futuro il manifesto, 29 agosto 2013

Luigi Manconi, Stefano Anastasia Amnistia, sinistra allo specchio il manifesto, 28 agosto 2013

Andrea Pugiotto Amnistia. Ecco la strada. Bisogna tentare il manifesto, 27 agosto 2013
Desi Bruno (Garante...  Regione Emilia-Romagna)
# Basta parlare dei provvedimenti di clemenza... è tempo di agire
Ristretti Orizzonti, 28 agosto 2013

Andrea Fabozzi # Un'occasione da cogliere il manifesto, 24 agosto 2013

 

Gustavo Zagrebelsky 
# Giustizia: il vero bivio tra indulto e amnistia
La Stampa, il 08/07/13
Indulto quindi e piccola e ben calibrata amnistia al seguito. Non viceversa. Questo è il provvedimento necessario e urgente se, come si dice, si vuole affrontare il problema dell’eccessivo numero di detenuti in rapporto alla possibilità delle carceri di riceverli. In questo senso si potrebbe dire questa volta che “ce lo chiede l’Europa”, aggiungendo anche che “ce lo chiede la Costituzione”, che vieta pene contrarie al senso di umanità.

 

Marta Pelazza

# L'alimentazione forzata di detenuti in sciopero della fame al vaglio della Corte di Strasburgo

7 maggio 2013 | Include CEDU - DEUXIÈME SECTION - DÉCISION - Requête n. 73175/10 Bernard RAPPAZ contre la Suisse - 26 mars 2013

La seconda sezione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo si è espressa a maggioranza sull'ammissibilità dell'alimentazione forzata di un detenuto in sciopero della fame, dichiarando inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato... La decisione presenta evidenti profili di problematicità in relazione, quanto meno, al principio del rispetto dell'autodeterminazione terapeutica del paziente e della sua stessa inviolabilità fisica, protetti come tali non solo dall'art. 3 ma anche dall'art. 8 CEDU: norma, quest'ultima, nemmeno presa in considerazione dalla Corte. Non è un caso, d'altronde, che le molte e autorevolissime fonti di soft law citate dalla Corte (v. nota 6 precedente) esprimano posizioni nettamente contrarie all'ammissibilità delle pratiche di alimentazione forzata dei detenuti, le quali - costituiscano o meno trattamenti 'inumani e degradanti' - certamente integrano altrettante interferenze con il diritto alla vita privata del detenuto ex art. 8 CEDU, la cui legittimazione non può essere data tout court per scontata come sembra fare la Corte.

 

Giulio De Simone
# Il delitto di atti persecutori (la struttura oggettiva della fattispecie)
www.archiviopenale.it/ Archicio Penale 2013, n. 3
Si può dire che lo stalking sia la ricerca persistente e ostinata di contatti e/o comunicazioni indesiderati, che si estrinseca attraverso una molteplicità di condotte intrusive, moleste, minacciose o violente, tali da suscitare nella vittima disagio, fastidio, angoscia, paura e preoccupazione. Il fenomeno si caratterizza, dunque, per la sistematica reiterazione dei comportamenti intrusivi e assillanti e per l’unilateralità dell’approccio relazionale. «Lo stalking – si è detto – è sempre un disperato tentativo di imporre una relazione a un altro individuo»

 

Adriano Sofri
# Guantanamo, la tortura e noi
www.ilfoglio.it | 3 maggio 2013
.
.. Suggerisco di confrontare questo dilemma con la routine dei nostri magistrati di sorveglianza, che (con eccezioni anche rilevanti) sono spaventosamente restii ad applicare le leggi che li autorizzano, e le circolari ministeriali che li sollecitano, a concedere ai detenuti misure come i permessi, il lavoro esterno, la detenzione a domicilio. Le statistiche mostrano inequivocabilmente come queste misure riducano in proporzione assai maggiore le recidive. Ma la burocrazia dei magistrati di sorveglianza, adoratrice della pigrizia e però vanitosa, è soprattutto attenta a sventare la cattiva stampa.

 

Sara Fornaro
# La dignità dietro le sbarre.
Città Nuova - n.23/24 - 2013
... In pochi metri quadrati trovano posto un televisore e quattro letti singoli, nonché, separati da una tendina, un gabinetto e un cucinino...

 

Salvatore Ricciardi

# Per un intervento di massa sul terreno della repressione
A cura de Il Pane e le rose - Collettivo redazionale di Roma - 19 marzo 2013

Tutti gli stati, nel Novecento, hanno imparato a usare questa “filosofia” giuridica detta anche della pericolosità sociale che meglio si prestava al mantenimento dello stato di cose presenti. Perfino nei paesi a cultura giuridica anglosassone dove si andava fieri della giustizia rispettosa del “fatto” e della “persona” - ciò che conta è quello che hai fatto, non quello che sei -, oggi è rimasto un ricordo sbiadito...

 

Adam J. Kolber
# Against Proportional Punishment
www.vanderbiltlawreview.org/ Vanderbilt Law Review [Vol. 66:4:1141 2013]
One way to resolve the mystery of credit for time served is to understand sentence severity in terms of harsh treatment rather than punishment. But when we apply principles of proportionality to this more enlightened understanding of sentence severity, we generate odd consequences that are generally overlooked. Those consequences are not always visible because sentencing is such a messy business to begin with. But when we examine the underlying machinery of proportionality, we see that the strange consequences are always there.

 

Antonio Bevere

# Un giorno di galera ogni 5 centesimi

il manifesto, 5 febbraio 2013

La sproporzione delle pene per i delitti contro il patrimonio è una delle cause del disumano affollamento delle nostre carceri. È anche una responsabilità dei magistrati, del cattivo uso del principio di discrezionalità del giudizio... Lasciando calcoli astratti e venendo alla corrente cronaca giudiziaria, un furto di capi di abbigliamento - che, pagati alla cassa, sarebbero costati 250 euro - è stato fatto pagare, in termini di libertà, al prezzo di 1 anno e 6 mesi. In senso realisticamente figurativo, la sentenza diventa così titolo di ingresso in carcere, per estinguere, con 547 giorni (del valore di 0,46 euro ciascuno) il debito verso il proprietario e verso la società.
La casistica della giurisprudenza ci mostra lo stato esattore di 6 mesi di libertà per un debito di 30 euro (sottratti da un registratore di cassa) o di 7 mesi di libertà per un debito pari al valore del gasolio sottratto da un camion per la nettezza urbana.

 

Antonio Bevere

# Il Punto [Sulla proporzionalità della pena]

Critica del Diritto. Rassegna di dottrina giurisprudenza legislazione e vita giudiziaria

Gennaio-Giugno 2011

Una pena che infligga sofferenza al di là di una razionale esigenza punitiva è un male da evitare rigorosamente, anche se potrà incontrare i favori  dei sostenitori della  concezione della pena prevalentemente  utilitaristica, a sfondo preventivo-generale, con la quale si  strumentalizza l’individuo per fini di politica criminale e si privilegia la soddisfazione di bisogni collettivi di sicurezza, amplificati e strumentalizzati a fini elettorali. Nel pronunciare la sentenza di condanna, il giudice, con  una valutazione legale, indipendente da calcoli   della logica di mercato,  dovrebbe  rispettare l’obbligo di evitare una punizione  sproporzionata, fonte di  un giro vizioso di violenza illegittima e violenza legittima.  La decisione del giudice  perde la natura di atto di ragione e ritorna  ad essere espressione di emozionale  vendetta,sia pure compiuta in nome del popolo italiano . Punire meno, per punire meglio - suggerisce Eligio Resta.

 

Edoardo Greblo
Capacità e diritti umani
Etica & Politica / Ethics & Politics, XV, 2013, 1, pp. 563-582
Il diritto globale parla attualmente il linguaggio dei diritti umani. I diritti umani “sono ormai la lingua franca del pensiero morale globale, così come l’inglese è la lingua franca dell’economia globale”.1 È solo al linguaggio dei diritti umani universali – basato sulla nostra umanità condivisa, sull’unità morale del genere umano – che risulta possibile ascrivere un senso di validi-tà capace di proiettarsi al di là di tutti gli ordinamenti giuridici nazionali. Per quanto non possano essere attuati che nel contesto di un certo ordina-mento giuridico, essi non spettano agli esseri umani in quanto titolari di una certa nazionalità, non derivano dalla cittadinanza o dall’appartenenza a uno Stato, ma vanno considerati prerogative valide per tutte le persone.

 

I diritti del detenuto previsti dall'ordinamento italiano: analisi e limiti alla luce delle recenti riforme
Mondo Diritto. Rivista scientifica di informazione giuridica
www.mondodiritto.it/ 2010-2013

Avv. Salvatore Braghini
Le misure alternative alla detenzione: dalla riforma dell'ordinamento penitenziario alle attuali applicazioni legislative
in Mondo Diritto. Rivista scientifica di informazione giuridica
| www.mondodiritto.it/ 2010-2013

 

Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Quaderni ISSP - Numero 10
Gli spazi della pena. Tutela dei diritti umani e circuiti penitenziari
Istituto Superiore di Studi Penitenziari - Novembre 2012

Maria Martone “Gli spazi della pena e i circuiti penitenziari” / I fattori determinanti l’andamento dei tassi di carcerizzazione / La pena nel sistema giustiziale italiano. Il dilemma ancora attuale tra pena giusta e pena utile / La cultura della pena e l’esigenza di controllo sociale / Emanuela Anniciello “I circuiti penitenziari: biunivocità tra sicurezza e trattamento” /Salvatore Cadeddu “Circuiti penitenziari: il ruolo del Commissario nella gestione dei detenuti dell’Alta Sicurezza” / Carmela Finestra “Architettura penitenziaria e vita carceraria. Dal panottico alla sorveglianza dinamica” / Angelo Napolitano “I sex offender: gestione e rieducazione negli istituti penitenziari. Un lungo cammino verso il progetto Bollate” / Iride Natale “La dimensione esterna dello spazio della pena: carcere e territorio”” / Rossella Panaro “Il trattamento dei detenuti condannati per reati sessuali: il progetto Giulini”.

 

Senato della Repubblica - Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani - XVI legislatura

# Rapporto sullo stato dei diritti umani negli istituti penitenziarie e nei centri di accoglienza e trattenimento per migranti in Italia

Approvato dalla Commissione il 6 marzo 2012

Ad Antonio Cassese

Ogni violazione dei diritti umani non è solo un fatto eticamente riprovevole ma una vera e propria violazione della legalità.
E' una legalità – come documenta ampiamente il rapporto adottato dalla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani - definita dalla Costituzione della Repubblica Italiana, dalle leggi dello Stato e da atti adottati dalla comunità internazionale (dichiarazioni, convenzioni, trattati, protocolli), sottoscritti dai governi e ratificati dai Parlamenti dei singoli stati ivi compresa l'Italia e che hanno valore di legge. Per questo, affermare che la condizione dei detenuti costituisce una violazione della legalità da parte dello Stato non è una forzatura frutto di una pur legittima indignazione ma una pertinente considerazione tecnica.
Di diverse ma non meno gravi violazioni della legalità lo Stato italiano si è reso responsabile nell'affrontare il problema delle migrazioni - in particolare di quelle irregolari – e nel garantire l'effettivo esercizio del diritto di ogni persona ad avanzare e vedere esaminata domanda di asilo o di altra forma di protezione umanitaria.
Questa violazione della legalità è stata contestata e accertata in giudizio davanti a corti interne e internazionali che si sono pronunciate e si pronunciano secondo una giurisprudenza ormai costante.
Lo Stato italiano – ma naturalmente la questione non riguarda, neppure in Europa, solo lo Stato italiano – ha il dovere di mettere fine a questa illegalità.
In questa illegalità non c‟è nulla di contingente, frutto di una situazione particolare resa ancora più drammatica dalla crisi economica e dalla scarsità di risorse, e destinata ad essere prima o poi superata. Essa è invece la diretta conseguenza della quasi assoluta identificazione della pena con il carcere.

 

Franco Corleone - Andrea Pugiotto

# Quando il delitto è la pena

Introduzione a "Il delitto della pena. Pena di morte ed ergastolo, vittime del reato e del carcere", Ediesse, Roma, 2012

 

Julia Kristeva
# Pena di morte. 2050, obiettivo abolizione 
www.avvenire.it/ 26 novembre 2012
Gli ottimisti prevedono che il mondo nella sua quasi totalità avrà abolito la pena di morte entro il 2050. Tocca a noi fare in modo che questa processo abolizionista diventi maggioranza.

 

Chiara Rossi
# I reati sessuali nell'ordinamento giuridico italiano e francese
Università La Sapienza Roma AA. 2011-2012

 

Stefano Ceccanti

# Il diritto dei detenuti nella Costituzione

Democrazia&sicurezza 2012

Mentre una giustizia centrata sul carattere retributivo della pena finisce con l'escludere, una visione diversa «centrata sulla restaurazione e sulla ricostruzione del legame sociale», sulla centralità della dimensione comunitaria porta a "re-includere" e quindi anche a maggiore sicurezza per tutti.

 

Silvia Savoretti
Questioni giuridiche relative al trattamento dei detenuti nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo
Tesi di laurea in Diritto Internazionale - Università degli Studi di Macerata 2011-2012

Il Consiglio d'Europa, con la creazione della Convenzione europea e dei relativi organi giudiziari, ha fornito un importante contributo alla creazione di un diritto comune delle garanzie, andando ad incidere sul diritto penale dei singoli Stati con un obbligo di conformazione dello stesso alla normativa internazionale. Gli strumenti adottati, in particolare la Convenzione europea, vanno ad incidere sugli ordinamenti statuali armonizzandoli, soprattutto per ciò che concerne la normativa penale, la quale più di ogni altra incide sui diritti fondamentali dell'uomo e sulla libertà personale. «Nel dare perfetta attuazione allo scopo del Consiglio d'Europa, tale Convenzione contiene infatti un insieme di principi e di regole che, in quanto prevalenti sulle norme penali interne precedenti e successive, costituiscono di fatto una lex superior rispetto alle leggi ordinarie degli Stati».

 

Birgit Peters
Germany’s Dialogue with Strasbourg: Extrapolating the Bundesverfassungsgericht’s Relationship with the European Court of Human Rights in the Preventive Detention Decision
German Law Journal, Vol. 13 No. 06, 2012

The debate on the proper role and definition of subsidiarity in the Strasbourg system is reflective of current discussions about the proper role and interaction of national judiciaries with the Strasbourg court. Member states’ national courts struggle with the influence and interpretative authority of Strasbourg’s jurisprudence at the national level. Several questions still require proper answers. Must member states’ courts, in all cases, simply adhere to the interpretative authority of Strasbourg and adopt the ECtHR´s interpretations? Do Strasbourg’s interpretations, even at the constitutional level, create an erga omnes effect, as some have recently argued?

 

Scarlet Kim, Taylor Pendergrass, Helen Zelon | New York Civil Liberties Union NYCLU
# Boxed In. The True Cost of Extreme Isolation in New York’s Prisons
www.nyclu.org 2012
New York’s use of extreme isolation is arbitrary and unjustified. Extreme isolation is too frequently used as a disciplinary tool of first resort. Corrections officials have enormous discretion to impose extreme isolation as a disciplinary sanction. Prisoners can be sent to the SHU  [Special Housing Units] for prolonged periods of time for violating a broad range of prison rules, including for minor, non-violent misbehavior. As a result, the SHU sweeps in a wide swath of prisoners, including those uniquely vulnerable to conditions of extreme isolation, such as juveniles, the elderly, and people with mental illness or substance abuse issues. This same discretion permits bias to corrupt the disciplinary process, as suggested by the disproportionate number of black prisoners in the SHU.

 

Amnesty International
# USA: Cruel isolation – Amnesty International’s concerns about conditions in Arizona maximum security prisons
Amnesty International Publications April 2012
More than 2,900 prisoners are held in Arizona’s highest security maximum custody facilities, the majority in the SMUs at ASPC-Eyman. Most are confined alone in windowless cells for 22 to 24 hours a day in conditions of reduced sensory stimulation, with little access to natural light and no work, educational or rehabilitation programs. Prisoners exercise alone in small, enclosed yards and, apart from a minority who have a cell-mate, have no association with other prisoners. Many prisoners spend years in such conditions...

 

Adam J. Kolber
# Unintentional Punishment
New York University School of Law - April 2012

Though prison conditions vary substantially, we generally ignore the variation when assessing punishment severity. We fetishistically focus on the lengthofprisonterms,eventhoughsentenceseveritycannotjustbeafunction of time. Surely a five-year sentence served at San Antonio prison is less severe than a five-year sentence served at the Ohio State Penitentiary. 

 

Delarue Jean-Marie
# Continuité et discontinuité de la condition pénitentiaire
www.cglpl.fr/ Revue du MAUSS, 2012/2 n° 40, p. 73-102
Les contraintes et les particularités de la vie en détention obligent chacun, y compris le plus maniaque des hommes, à adapter son mode de vie pour se protéger et survivre. Garder le minimum  d’espace en cellule, le minimum d’argent, le minimum de sécurité, le minimum d’intimité nécessite une transformation de soi et un alignement du comportement, étouffant les êtres. De multiples témoignages existent sur ce point. Gardons seulement celui-ci, tiré d’une correspondance reçue au contrôle général : « Après quatre à cinq ans de détention ininterrompue, les gars sont  ployés, pliés, courbés. Regardez les animaux en captivité. »

 

Human Rights Review
# Article 3: Freedom from torture and inhumane and degrading treatment or punishment
www.equalityhumanrights.com/ 2012
Article 3 is an absolute right prohibiting torture, and inhumane or degrading treatment or punishment. The state must not itself engage in torture, or in inhumane or degrading treatment. It is also obliged to prevent such treatment happening, and to carry out an investigation into allegations that it has. The state must comply with its obligations within its territory and, in exceptional circumstances, in different countries where it exercises effective jurisdiction. The prohibition on torture has been part of the British common law framework since the 18th century. Today the legal framework around torture is considerably more sophisticated. It is prohibited both by civil law and by several Acts of Parliament...

 

Massimo Donini

# Certezza della pena e certezza del diritto. Una riforma chirurgica, per dissolvere il non-sistema

Diritto Penale Contemporaneo | 1/2012

Ci sono quattro istituti decisivi per l’identità codicistica del sistema penale italiano: il rapporto tra delitti e contravvenzioni, il nesso (originario e derivato) fra responsabilità oggettiva e sistema delle circostanze, il concorso di persone, il sistema del doppio binario (pene/misure, capacità a delinquere/colpevolezza, fatto/autore).

 

Guido De Blasio
# Se per gli avvocati non basta il codice deontologico
www.lavoce.info 27.04.2012
Alcuni lavori di ricerca recenti hanno fatto luce sulla relazione tra inefficienze del sistema giudiziario e i comportamenti di coloro che svolgono la professione di avvocato. (1) Hanno dimostrato come il numero di avvocati presenti sul territorio abbia un impatto causale, ampio e statisticamente significativo, sul numero di procedimenti giudiziari dell’area. I legali, cioè, sarebbero in grado di indurre una domanda per i propri servizi in eccesso rispetto all’interesse del cliente. La circostanza comporta rilevanti effetti negativi, oltre che per coloro che hanno necessità di usufruire di servizi legali, anche sul funzionamento degli uffici giudiziari, che devono smaltire carichi di lavoro più elevati.

Paolo Buonanno, Matteo M. Galizzi
# Advocatus, et non Latro? Testing the Supplier­Induced Demand Hypothesis for the Italian Courts
of Justice

Carlo Alberto Notebook, n° 250 April 2012

Amanda Carmignani, Silvia Giacomelli
# Too many lawyers? Litigation in Italian civil courts
Banca d'Italia | Temi di Discussione Number 745 - February 2010

 

Eva Stanig

# Il nuovo diritto penale d’autore

in Paolo Pittaro (a cura di), "Scuola Positiva e sistema penale: quale eredità?", Trieste, EUT Edizioni Università di Trieste, 2012, pp. 45-60

Quando l’autore di un qualunque, per quanto grave, tipo di reato diventa improvvisamente un bersaglio della stampa o dell’opinione pubblica per ragioni contingenti, che non dipendono dalle sue anomalie tipologiche di autore, ma da un’estemporanea recrudescenza punitiva verso un certo tipo di fatti, in quell’istante il diritto penale è strumentalizzato in funzione della lotta contro un nemico, per esprimere la riaffermazione dei valori offesi e la lotta contro chi li aggredisce: per colpire i fatti si etichettano come nemici i loro autori, strumentalizzando la loro persona... l’autore è
simbolo dall’abnormità di un comportamento e la sua punizione deve esprimere pubblicamente la restaurazione dei valori calpestati, l’ineluttabilità della pena e il messaggio morale della lotta contro essi. Il risultato è quello di una giustizia emotiva...

 

Maria Laura Fadda
# Differenza di genere e criminalità. Alcuni cenni in ordine ad un approccio storico, sociologico e criminologico
www.penalecontemporaneo.it/ 20 Settembre 2012
1. Introduzione - 2. L'analisi positivista e l'inferiorità innata della donna - 3. Il numero oscuro delle donne autrici e vittime di reato: il ruolo ambiguo della famiglia - 4. La donna e la criminalità organizzata -5. La criminologia femminista: un ribaltamento di prospettiva - 6. La tesi emancipativa - 7. La tesi radicale: il genere e il diritto - 8. Le donne e la cultura della "cura" - 9. Le neuroscienze e la criminalità - 10. Prospettive della situazione penitenziaria femminile

 

Emilio Dolcini

# La rieducazione del condannato: un'irrinunciabile utopia?

Riflessioni sul carcere, ricordando Vittorio Grevi

Diritto Penale Contemporaneo - 4 dicembre 2011

Rispondo con le parole di Vittorio Grevi, il quale, commentando l'art. 1 ord. Penit., individuava nelle idee di trattamento e di rieducazione una preziosa, irrinunciabile “spinta antitetica rispetto alle ricorrenti tentazioni di imbarbarimento dei sistemi penitenziari”.

 

Giovanni Palombarini

L'Indice 2011

# Recensione a Vincenzo Ruggiero, Il delitto, la legge, la pena. La contro-idea abolizionista

Edizioni Gruppo Abele, Torino 2011

Con riferimento all'ipotizzata rinuncia al diritto penale (che ha fra i suoi scopi – va ricordato – quello di prevenire reazioni informali al delitto), quali diversi strumenti di controllo sociale sarebbero ipotizzabili? E come si potrebbe gestire lo spirito di vendetta che, almeno in occasione dei crimini di sangue, percorre inevitabilmente la società? E con riferimento a quanto oggi l'area più ampia dell'abolizionismo propugna, che cosa la differenzia dalle filosofie penali riduzioniste, come quelle del diritto penale minimo (Luigi Ferrajoli, Alessandro Baratta) che invocano la pena, e in particolare il carcere, solo come ultima soluzione?

 

Daria Vecchione
La magistratura di Sorveglianza
CSM - IX Commissione - Incontro di studio - Roma, 14 febbraio 2011
Premessa. 1. Il d.d.l. n. 3291 e la politica penitenziaria del terzo millennio. 2. La ratio dell’intervento legislativo e delimitazione temporale del beneficio. 3. Natura della nuova misura. 4. Ambito di operatività . 5. La procedura per l’applicazione del beneficio. 6. Disciplina applicabile all’esecuzione domiciliare. 7. Modifiche all’art. 385 c.p. e circostanza aggravante.

 

Giulia Zaccheroni
La tortura: profili di diritto internazionale e repressione penale
Università Statale di Milano 2011

... Si è assistito alla internazionalizzazione dei diritti dell’uomo e ad una progressiva erosione della supremazia assoluta dello Stato: i governi hanno smesso di essere arbitri insindacabili del trattamento da riservare ai propri cittadini. Il principio di non interferenza della normativa internazionale nelle materie di domestic jurisdiction ha perso rilievo di fronte a violazioni dei diritti fondamentali universalmente riconosciuti. Tra i diritti più importanti che la comunità internazionale intende tutelare, si colloca quello a non essere sottoposti a tortura, che quasi nessuno strumento internazionale sui diritti umani dimentica di annoverare. Anzi, l’inflizione di tortura rappresenta un tipico vulnus alla sfera dei diritti fondamentali dell’uomo.

 

Bonnie Kerness (ed.) | American Friends Service Committee | Northeast Region | Healing Justice Program

# Torture in United States Prisons. Evidence of Human Rights Violations 2nd Edition
http://afsc.org/ American Friends Service Committee 2011

When prison doors close behind men and women they become our prisoners. If we are their family and friends, we may visit, write, call, and advocate on their behalf. If they are anonymous, we will likely dismiss them with the thought, “they broke the law—that was their choice— and now they must pay the penalty.” And we proceed about our daily lives without looking over the prison wall. It is time we did just that; prisons reflect the societies that create them. International treaties, conventions, and declarations provide basic  guidelines for the treatment of prisoners. These guidelines are often ignored by the U.S. criminal justice system.

 

Eva Stanig
# Principio di legalità e soft law: evoluzione o involuzione?
Università degli Studi di Trieste, 2011
Il principio di legalità nel diritto penale sembra avere subito in tempi recenti quello che può definirsi il processo di eterogenesi dei fini. Quanto più esso ha trovato riconoscimento incontestato tra gli studiosi, affannati ad espungere le fonti secondarie, tanto più la fonte primaria ha smarrito i connotati che ne conclamavano il valore: per un verso, in attuazione del principio di uguaglianza, la generalità e l’astrattezza; per un altro verso, in attuazione del principio di garanzia statuito a vantaggio dei destinatari della norma, la descrizione precisa e pregnante del fatto illecito e delle conseguenze punitive...

 

B. Randazzo (ed)
# I principi del diritto e del processo penale nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo - Quaderno predisposto in occasione dell'incontro trilaterale delle Corti costituzionali italiana, spagnola e portoghese - Madrid 13 - 15 ottobre 2011
www.cortecostituzionale.it/

 

P. Gaeta (ed.)
# Principi costituzionali in materia penale (Diritto processuale penale). Quaderno predisposto in occasione dell'incontro trilaterale delle Corti costituzionali italiana, spagnola e portoghese
Madrid 13-15 ottobre 2011

 

Jean Ho
# Comparative law and the claim of causation
www.comparativelawreview.com/ 2011

The place of comparative law in legal education is one, but not the only, indication of the continuing importance and relevance of comparative law to a legal system. What this article has sought to show is the necessity of viewing the history, scholarship and pedagogy of comparative law conjunctively rather than in isolation, in order to fully appreciate what comparative law means today to different legal systems.

 

Giovanni Canzio
# Il ragionamento probatorio del giudice di merito e il vizio di logicità della motivazione
Consiglio Nazionale Forense (VI Congresso giuridico-forense per l’aggiornamento professionale) Roma, 18 marzo 2011
In un sistema processuale, come quello italiano, che, invocando la prospettazione e l’esame delle “ragioni” di tutti i protagonisti, fa perno sul ragionamento probatorio e pretende decisioni che siano fondate sulla logica e non presentino vistose e decisive contraddizioni, il dubbio che  non autorizza la condanna dell’imputato dev’essere, pur esso, “ragionevole”.

 

Elena Maculan
# La responsabilità per gravi violazioni dei diritti umani tra diritto penale interno e diritto penale internazionale: considerazioni a partire dal caso Fujimori
Archivio Penale, n. 3, 2011
Il diritto penale, storicamente nato per legittimare, disciplinare e delimitare il potere punitivo dello stato nei confronti di individui macchiatisi di singoli episodi criminosi, subisce oggi delle importanti mutazioni. Nel fronteggiare manifestazioni di criminalità di stato, caratterizzate dalla commissione massiva e sistematica di gravi violazioni dei diritti umani fondamentali, pianificata a perpetrata dalle alte sfere e dalle istituzioni statali, si impone infatti un  ripensamento delle categorie e degli istituti tradizionali del sistema penale.

 

Francesco Cajani, Gerardo Costabile, Mattia Epifani
# Informatica e studio delle nuove tecnologie
CSM Incontro di studi sul tema: “Scienze e processo penale” - Roma, 27-29 giugno 2011
Computer forensics e informatica investigativa alla luce della Legge n. 48 del 2008 | Analisi di telefoni cellulari in ambito giuridico | La quasi totalità degli intervistati (il 77%) ha rimarcato l’importanza delle innovazioni introdotte nel codice di procedura penale dalla legge 48/2008. Unanime consenso (95%) tra gli intervistati ha riscosso la necessità di disporre di linee guida per l’informatica forense: tuttavia il campione si è “spaccato” a metà tra chi propende per una codificazione normativa tradizionale con preferenza per la codificazione internazionale, e chi invece ha espresso preferenza per una codificazione non avente valore e forza di legge, ma carattere puramente di best practice.

 

Giovannangelo De Francesco (a cura di)
# Le conseguenze sanzionatorie del reato - Cap. 1 Commisurazione della pena
http://www.giappichelli.it/ 2011
Attribuzione al giudice del potere discrezionale di determinazione della pena, disciplina giuridica dei criteri di esercizio di predetto potere ed obbligo di motivazione a garanzia della corretta applicazione di tali criteri, rappresentano, dunque, i fondamenti, tra loro circolarmente collegati e logicamente interdipendenti, della disciplina in esame, nello specchio dei principi costituzionali...

 

Anna Iermano
# La ragionevole durata del processo nell’ordinamento europeo e italiano
Università degli Studi di Salerno 2010-2011

“Justice delayed is justice denied” insegnava il giurista inglese, Jeremia Bentham. Tale aforisma sintetizza l’essenza del principio di ragionevole durata del processo che costituisce “imperativo per tutti i procedimenti”, teso ad assicurare “una giustizia non amministrata con ritardi tali da comprometterne l’efficienza e la credibilità”. Tuttavia la celerità non costituisce un valore assoluto. Per quanto, infatti, l’obiettivo dell’economia e dell’accelerazione della procedura rivesta notevole importanza, esso non è perseguibile a discapito di altri principi fondamentali, quali il diritto al contraddittorio, il diritto di difesa, l’esigenza di una corretta amministrazione della giustizia.

 

Liat Ben-Moshe
# Genealogies of Resistance to Incarceration: Abolition Politics within Deinstitutionalization and Anti-Prison Activism in the U.S.
http://surface.syr.edu/ Sociology - Dissertations, Paper 70, 12-1-2011
“Genealogies of resistance to incarceration: Abolition politics within de-institutionalization and anti- prison activism in the U.S.” looks at two main sites in which abolition of “total institutions” is enacted. The first site is activism around penal and prison abolition. The second site is  deinstitutionalization- the move to close down institutions for people labeled “mentally retarded” (or intellectual/developmental disabilities) and “mental illness” (or psychiatric disabilities). My goals in this study are twofold and interrelated...

 

Pénélope Gontier
# Protection du corps humain et volonté individuelle en droit pénal
https://docassas.u-paris2.fr/ Année universitaire 2010-2011

Les manifestations de volonté font l’objet d’une revalorisation dans le droit pénal protecteur du corps humain, même s’il est question d’atteintes infligées par autrui. Cette revalorisation passe aussi par la loi, mais il s’agit en l’occurrence du Code pénal. Elle est révélée par la protection, non plus seulement de l’intégrité physique, mais de la volonté exprimée par la personne de subir ou non une atteinte à son corps. Cette revalorisation doit cependant être relativisée...

 

Gabriele Fornasari
# Giustizia di transizione e neopunitivismo: il campo di tensione tra garantismo penale e repressione delle violazioni sistematiche dei diritti umani
Università degli Studi di Catania, Dicembre 2010
Nasce così una sorta di neogiusnaturalismo con basi normative (convenzioni, trattati, statuti) in base ai cui principi non devono per nessuna ragione rimanereimpunite quelle violazioni in cui è possibile riconoscere crimini di lesa umanità (di qui la definizione di “neopunitivismo” coniata di recente dal penalista argentino Daniel Pastor). Vi è in qualche modo in questa concezione l’eco della famosa “formula di Radbruch”...

 

Council of Europe COE
# Report to the Italian Government on the visit to Italy carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 14 to 26 September 2008

CPT/Inf (2010) 12 | Strasbourg, 20 April 2010

The CPT recommends that the Italian authorities vigorously pursue the adoption and implementation of a coherent strategy designed to combat prison overcrowding, in the light of Recommendation Rec(99)22 of the Committee of Ministers of the Council of Europe concerning prison overcrowding and prison population inflation, Recommendation Rec(2000)22 on improving the implementation of the European rules on community sanctions and measures, Recommendation Rec(2003)22 on conditional release (parole) and Recommendation Rec(2006)13 on the use of remand in custody, the conditions in which it takes place and the provision of safeguards against abuse.

 

Institut National des Hautes Etudes de la Sécurité et de la Justice
# À quoi sert la prison ? En quête de prison républicaine,enquête sur la prison contemporaine
Cahiers de la Sécurité n° 12 avril - juin 2010

 

Caterina Brignone

# Aspetti della dignità umana nell'orizzonte del diritto penale

Tesi di dottorato - Università degli Studi di Trento -  Anno Accademico 2009-2010

 

Giuseppe Caputo

# Carcere e diritti sociali
In collaborazione con associazione L'Altro Diritto - Firenze
Cesvot - Centro Servizi Volontariato Toscana n. 24, Aprile 2010

La sociologia della vita penitenziaria ci dice dunque che il conferimento dei diritti ai detenuti
non ha cambiato il carcere: la pena detentiva appare priva di senso, la reclusione sembra avere solo una funzione meramente contenitiva e afflittiva. Thomas Mathiesen, richiamandosi al celebre pioneristico lavoro di Donald Clemmer sulla prigionizzazione, ha concluso gli studi sulla vita carceraria del Ventesimo secolo, ribadendo che il carcere non ha mai riabilitato nessuno, ha invece de-abilitato i detenuti che, nella loro grande maggioranza, non sono in grado di reinserirsi nella società dopo l’esperienza carceraria (Dalla Prefazione di Emilio Santoro).

 

Marco Panzarasa
# La comminatoria edittale di pena tra principi costituzionali, diritto e processo penale
Università degli Studi di Milano (tesi dott.), 2009-2010
La comminatoria edittale di pena è un elemento del sistema sanzionatorio che assume una valenza decisiva sotto una pluralità di profili: è, ad es., l’indice principale da cui si ricava la valutazione del legislatore circa la gravità del reato (favorendo quindi la prevenzione generale c.d. positiva), ad essa (ed in particolare al massimo edittale) è connesso un ruolo decisivo per l’assecondamento delle esigenze di deterrenza (prevenzione generale c.d. negativa), senza poi dimenticare che dalla stessa dipende l’operatività di un’ampia serie di istituti giuridici...

 

Antonio Lanzaro
# Il sovraffollamento delle carceri in violazione dei diritti umani e il caso Sulejmanovic
www.innovazionediritto.it/ Innovazione e Diritto. Rivista di Diritto Tributario e del Lavoro, 2010

Il carcere è spesso sinonimo di esclusione sociale e il luogo in cui il detenuto mette a dura prova la sua identità. La società e le istituzioni carcerarie chiedono di uniformarsi alle regole, ma il sovrannumero dei carcerati e le condizioni di invivibilità delle strutture rendono difficile attuare tale richiesta e di conseguenza ciò rimanda al più ampio e complesso problema della tutela del rispetto dei diritti umani dei carcerati che soffrono questa situazione. Il problema del sovraffollamento comporta, spesso, la violazione del divieto di tortura sancito all’articolo 3 della CEDU, motivo per cui il nostro ed altri paesi europei vengono condannati dalla Corte di Strasburgo...

 

Antonio Salvati
# Profilo giuridico dell’ergastolo in Italia
Amministrazione In Cammino, 4 novembre 2010

 

European Court of Human Rights | Cour Européenne des Droits de l'Homme
# Affaire Maiorano et autres c. Italie
Strasbourg, 15 décembre 2009 (definitif 15.03.2010)

 

Cécile Brunet-Ludet | Direction de l’administration pénitentiaire
# Le droit d’expression collective des personnes détenues
www.apres-tout.org/ Février 2010

 

Federico Picinali
# Tra concetto e prova: le interazioni del diritto penale con l'epistemologia giudiziaria
Università degli Studi di Trento, 2009-2010
Il progresso del pensiero giuridico è talvolta ottenuto tramite la rivisitazione di vecchie dicotomie. La granitica separazione tra diritto penale sostanziale e processuale rientra tra queste: si tratta di un’eredità ingombrante che, a ragione, il pensiero penalistico contemporaneo problematizza con sempre maggiore frequenza, mostrando l’opacità della demarcazione tra le due branche e promuovendo un approccio metodologico interdisciplinare.

 

Vincenzo Mongillo
# La finalità rieducativa della pena nel tempo presente e nelle prospettive future
Critica del Diritto. Rassegna di dottrina giurisprudenza, legislazione e vita giudiziaria
N. 1-2-3-4, Gennaio-Dicembre 2009

La riflessione sul significato, il valore e gli spazi di agibilità della finalità rieducativa della pena trae ispirazione da una constatazione e da una convinzione. La constatazione è scontata: l’atmosfera culturale, sociale e politica dominante a livello internazionale, da cui germinano le tendenze politico-criminali ascrivibili al nuovo ‘mito securitario’, rappresenta un ingombrante macigno sul cammino che conduce ad una più effettiva e meno declamatoria affermazione di tale scopo della pena. La convinzione è che la rieducazione – come osservò un grande Maestro – sia un «ideale che ha grandemente contribuito al progresso della civiltà in settori carichi di sofferenza ed il cui oscuramento porterebbe ad un regresso pericoloso ed ingiusto».

 

European Court of Human Rights | Cour Européenne des Droits de l'Homme
# Case of Orchowski v. Poland
Strasbourg 22 october 2009 | Final 22.01.2010

 

Cour Européenne des Droits de l'Homme - European Court of Human Rights
# Causa Maiorano e altri c. Italia (Ricorso n. 28634/06)
Strasburgo 15 dicembre 2009

I ricorrenti ... sono parenti delle signore Maria Carmela Linciano e Valentina Maiorano che, in base alle dichiarazioni confessorie di Angelo Izzo, furono da lui assassinate il 28 aprile 2005...

 

Piet Hein van Kempen
# The Protection of Human Rights in Criminal Law Procedure in The Netherlands
Electronic Journal of Comparative Law, vol. 13.2 (May 2009)

Some fundamental changes in criminal procedure law in The Netherlands have occurred in the last decade or so, underpinned by terrorism, organised crime and the wish to make the criminal justice system more efficient. This has also affected the position of the courts, prosecution, defence and victims in the system and the way human rights are assured by it.

 

Sharon Dolovich
# Cruelty, Prison Conditions, and the Eighth Amendment
Georgetown University Law Center 2009
The Eighth Amendment prohibits cruel and unusual punishment, but its normative force derives chiefly from its use of the word cruel. For this prohibition to be meaningful in a society where incarceration is the primary mode of criminal punishment, it is necessary to determine when prison conditions are cruel. Yet the Supreme Court has thus far avoided this question, instead holding in Farmer v. Brennan that unless some prison official actually knew of and disregarded a substantial risk of serious harm to prisoners, prison conditions are not “punishment” within the meaning of the Eighth Amendment....

 

Antonio Salvati
# L’evoluzione della legislazione penitenziaria in Italia
http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/ 09.07.2009
Sommario: 1. Dal Codice Zanardelli al regime fascista – 2. Il carcere nei lavori preparatori sull’art. 27 della Costituzione – 3. Il dibattito successivo all’entrata in vigore della Costituzione repubblicana – 4. L’Ordinamento penitenziario nella riforma del 1975 – 4.1 Disposizioni sull’organizzazione carceraria – 4.2 Interventi per la rieducazione ed il trattamento all’interno del carcere – 4.3 Il lavoro – 4.4 Famiglia, religione e cultura – 4.5 Misure alternative alla detenzione e benefici – 5. Gli sviluppi normativi degli anni ‘80: la legge Gozzini – 6. Le riforme di fine secolo.

 

Francesca Rocchi
# La risposta sanzionatoria e il potere discrezionale del giudice con particolare riferimento al ruolo e al significato della recidiva nella teoria della pena
Università degli studi di Roma "Tor Vergata", A.A. 2008-2009

In generale si può affermare che l’impianto della parte generale del nuovo codice penale elaborato dalle varie Commissioni di riforma, soprattutto  per quanto concerne il sistema delle pene, evidenzia una ricerca di modernizzazione del sistema, che si ricava dalla differenziazione del sistema punitivo, fondata su acquisizioni ormai scontate circa l’ineffettività (o meglio nocività) della sola pena detentiva, specie per alcune tipologie di autori e di illeciti: non sempre la reclusione, infatti, si rivela la pena più adeguata, poiché in certi casi è più efficace una sanzione di carattere amministrativo-interdittivo od economico, che abbia una effettiva esecuzione, piuttosto che una sanzione detentiva, che non si realizzi mai...

 

Marco Venturoli

# La vittima nel sistema penale

Università degli Studi di Ferrara - Dott. Ric. 2007 - 2009

La riscoperta della vittima e l‟abbandono di un garantismo a senso unico | Vittimizzazione e modelli di tutela | La tutela della vittima nel sistema delle fonti internazionali | La rilevanza della persona offesa dal reato nel sistema penale italiano | Gli strumenti di giustizia riparativo-conciliativa come mezzi per valorizzare il ruolo della vittima | La vittima del reato e‟ ancora dimenticata? | ... Si può affermare che la vittima del reato – o, meglio, la vittima dei fatti penalmente rilevanti capaci di attrarre in misura maggiore l‟attenzione del pubblico – è da un punto di vista mediatico sicuramente “sovraesposta”. Assodato ciò, sorge spontaneo domandarsi se l‟interesse mostrato nei confronti di tale soggetto dalla stampa e dal pubblico trovi un adeguato riscontro in ambito politico e giuridico.

 

Paolo Persichetti

# Il potere sui corpi è qualcosa di osceno
«Il lavoro dell’investigatore, poliziotto o pubblico ministero, si colloca su una linea di confine»
Intervista a Carofiglio, senatore PD, magistrato. Di Paolo Persichetti, Liberazione 1/11 2009

... C’è un dialogo tra un avvocato e un poliziotto. Ad un certo punto i due parlano delle loro regole nella vita. Il poliziotto dice: «faccio lo sbirro. La prima regola per uno sbirro è non umiliare chi ha di fronte». Dice questo perché il potere sulle altre persone è qualcosa di osceno, perché è l’impossessamento di un corpo e l’unico modo per renderlo tollerabile è il rispetto. Evitare di passare da una funzione tecnica d’investigatore o giudice, a una funzione di giustiziere morale. Rispettare l’altro indipendentemente da chi è, da cosa ha fatto o si suppone abbia fatto. Si tratta della regola più importante ma anche di quella più facile da violare.

 

P.H.P.H.M.C. Van Kempen
# Positive Obligations to Ensure the Human Rights of Prisoners Safety, Healthcare, Conjugal Visits and the Possibility of Founding a Family Under the ICCPR, the ECHR, the ACHR and the AfChHPR
Wolf Legal Publishers 2008
I shall go into the duty to protect prisoners against killing and violence by other detainees, the duty to offer prisoners healthcare, and the duty to afford prisoners the possibility to enjoy conjugal visits and to beget children. To that this contribution examines the international and regional jurisprudence (including case law and official commends and interpretations) related to the world’s four most important general human rights treaties on civil and political rights...

 

Aharon Barak
# Human Rights in Times of Terror: A Judicial Point of View
Legal Studies, Vol. 28 No. 4, December 2008, pp. 493–505
The role of a judge on theSupreme Court of a democratic state is to protect both the constitution and the democracy.Judges in modern democracies should protect democracy both from terrorism and from themeans the state wishes to use to fight terrorism. Judges meet their supreme test when theyface situations of war and terrorism. The protection of human rights of every individual isa duty much more formidable in situations of war or terrorism than in times of peace andsecurity. But if judges fail in their role in times of war and terrorism, they will be unableto fulfil their role in times of peace and tranquility.

 

Luigi Daga

# Scritti e Discorsi. 1980-1993

Ministero della Giustizia 2008

Di crisi della pena detentiva si può parlare con approcci molto differenti, e non sarà inutile, in limine, distinguere i problemi molto diversi che si possono riunire sotto questa etichetta. 1) Una crisi “esistenziale”, di giustificazione e legittimazione, ben nota nei suoi caratteri, della pena “sequestro della libertà”, all’interno del fascio di soluzioni possibili al problema della sanzione criminale (questa crisi lavora in favore dell’aumento della decarcerizzazione). 2) Una crisi di contenuti da dare al carcere, all’interno della necessità di conservare la pena detentiva, in assenza di alternative che radicalmente portino alla sua abolizione in toto. (Trattamento rieducativo? incapacitazione? retribuzione?) 3) Una crisi di idoneità a rispondere alle esigenze vere o presunte della difesa sociale: vedi l’acuirsi in Italia della polemica contro le scarcerazioni facili o la troppa “dolcezza” delle pene carcerarie indotta dalla moderna legislazione penitenziaria. 4) Non c’è invece una crisi “quantitativa” del carcere, in piena espansione dovunque, salvo eccezioni “congiunturali”. Questo fatto induce, prioritariamente a ripensare i termini del ruolo delle misure in libertà e della concreta influenza di queste sulla decarcerizzazione 1991)

 

Association for the Prevention of Torture (APT) -- Center for Justice and International Law (CEJIL)
Torture in International Law. A guide to jurisprudence
APT - CEJIL 2008

The prohibition against torture in international law is, like that against slavery or genocide, absolute. Torture is impermissible under any circumstances, including war, public emergency or terrorist threat. The prohibition is so
strong and universally accepted that it is now a fundamental principle of customary international law. This means that even States which have not ratified any of the international treaties explicitly prohibiting torture are banned from using it against anyone, anywhere.

 

Maria Assunta Brancaforte
# La verifica sulla correttezza e tempestività delle procedure di esecuzione" - metodologia ispettiva e prassi applicative

https://ispettorato.giustizia.it/ 2008
# Maria Assunta Brancaforte, I Controlli ispettivi sull'esecuzione penale (slides)

 

David Garland
# Abuso penale ed eccedenza di significato. I linciaggi come tortura pubblica nell'America di Ventesimo Secolo
Criminalia 2008
Riscoprire nella storia dei linciaggi la loro funzione punitiva dovrebbe aiutare a rivisitare la nostra comprensione dell’evoluzione della pena e a modificare le sue classiche descrizioni che, troppo a lungo, hanno faticato a riconoscerli come qualcosa di diverso da un’“anomalia” e impedito di farci comprendere cosa hanno veramente lasciato in eredità.Anziché ignorarli dovremmo soppesare la loro rilevanza teorica. Occorre riconoscere non solo che la pena ha una storia, ma che ha anche una relazione – seppure talvolta incerta e discordante – con quella storia...

 

Craig Haney
# A Culture of Harm. Taming the Dynamics of Cruelty in Supermax Prisons
Criminal Justice and Behavior, Vol. 35 No. 8, August 2008 956-984
This article examines the heightened risk of prisoner abuse that is created in supermax prison settings. It suggests that a combination of powerful contextual forces to which correctional officers are exposed can influence and affect them in ways that may engender a culture of mistreatment or harm. Those forces include a problematic set of ideological beliefs, a surrounding environment or ecology that is structured in such a way as to encourage cruelty, and a particularly intense—even desperate—set of interpersonal dynamics created between prisoners and guards. The importance of taking this heightened potential for abuse into account when discussing the negative effects of supermax and proposals for its reform is discussed.

 

Cour Européenne des Droits de l'Homme - European Court of Human Rights

Scoppola c. Italia

Strasburgo, 10 giugno 2008

In base ad una relazione medica del 9 gennaio 2006, effettuata su richiesta del collegio difensivo del ricorrente, le condizioni di salute di quest’ultimo venivano definite come “ampiamente incompatibili con la detenzione in carcere ed imponenti l’adozione di misure ad esse alternative, quali il trasferimento ad un ospedale esterno alla prigione idoneo a fornire al ricorrente le cure adeguate e necessarie, oppure presso una struttura specializzata nella cura e riabilitazione dei detenuti di lungo corso necessitanti assistenza continuativa 24 ore su 24”... La corte Ritiene che vi è stata violazione dell’articolo 3 della Convenzione

 

Valeria Semenzato
# L'Ordinamento Penitenziario in Italia dall'unità al fascismo
Università degi Studi di Padova, Anno Accademico 2007-2008

 

Jamie Mayerfeld
In Defense of the Absolute Prohibition of Torture
Public Affairs Quarterly | Volume 22, Number 2, April 2008
Torture is the extreme of cruelty. One person subjects another, held captive and helpless, to terrible pain. Cruelty is combined with cowardice, because the captive not only cannot escape, but cannot fi ght back or retaliate. Defenselessness magnifi es the captive’s terror. Reduced to absolute passivity, he or she experiences, in David Sussman’s apt phrase, a “living death.” We do not need a lengthy discourse on the immorality of torture. If torture is not wrong, nothing is wrong. No one should be subjected to the pain and terror that torture entails...

 

Cour Européenne des Droits de l'Homme - European Court of Human Rights
Decisione sulla ricevibilità del ricorso n. 46956/07 presentato da Italo De Witt contro l’Italia
www.coe.int/ 2008

 

Cour Européenne des Droits de l'Homme - European Court of Human Rights
Decisione sulla ricevibilità del ricorso n. 46956/07 presentato da Antonio Pesce contro l’Italia
www.osservatoriocedu.eu/ 2008

 

Giuseppe Di Gennaro

I diritti umani ieri e oggi

Rassegna Penitenziaria e Criminologica, 1/2007

In tutta la storia dei diritti umani, fin dall'origine, ha avuto sempre una parte centrale il diritto penale e, soprattutto, la procedura penale. E proprio in quest'area, infatti, che il cittadino si confronta direttamente con la coercizione del potere. Le norme della procedura penale regolano il confronto fra l'autorità che accusa il cittadino di aver violato la legge penale e lo minaccia di punizione e l'individuo che si difende attraverso la possibilità che gli è offerta di dimostrare l'infondatezza dell'accusa o di ottenere una punizione adeguata alla sua colpa. Ma la procedura penale nella prassi, come l'esperienza conferma, è un'arma a doppio taglio. Per un verso essa stabilisce le regole che il potere - in questo caso rappresentato dalla polizia, dal pubblico ministero, dal giudice e dall'Amministrazione penitenziaria - deve seguire quando ritiene che sia stato commesso un reato, ai fini del suo accertamento e della sua punizione. Si osservi che nel caso in cui un individuo sia stato vittima di un abuso di potere la procedura penale soccorre in suo favore offrendogli la possibilità di adire la giustizia per avere riparazione e la punizione del colpevole. Per altro verso, come purtroppo avviene in alcuni regimi, la procedura penale e, quindi, la gestione del processo, offre all'autorità la possibilità di abusi che vengono commessi sotto l'apparenza della legalità. Ecco perché nelle democrazie avanzate viene oggi data grande attenzione alla procedura penale diversamente da quanto avveniva in passato.

 

Egbert Myjer
In toga venenum? The limits of freedom of expression in and around the courtroom in the
case-law of the European Court of Human Rights.

Discourse by Egbert Myjer, judge at the ECHR, held at the Netherlands Council for the Judiciary on the 16th of November 2007

Human rights cases seldom cause one to smile. Exceptions can be made for at least some cases concerning freedom of expression, and more specifically cases in which venomous remarks are made in and around national courtrooms. The first cases in which the European Court of Human Rights had to deal with this issue related to journalists who were prosecuted for contempt of court (Sunday Times v. United Kingdom, judgment of 26 April 1979) or for having published critical remarks on the way national judges had handled a case (for instance: De Haes and Gijsels v. Belgium, judgment of 27 January 1997, Worm versus Austria, judgment of 29 August 1997; Kobenter and Standard Verlags GMBH v. Austria, judgment 2 November 2006). More recently there have also been cases in which the party to the proceedings or the defence lawyer complained about being disciplined for the way he had expressed his views in and around the national courtroom. In the latter cases sometimes also fair hearing issues (Article 6) were invoked.

 

Commissione Pisapia per la riforma del codice penale (27 luglio 2006)

Relazione 19 novembre 2007
Compito principale del legislatore penale deve essere quello di garantire la salvaguardia dei beni giuridici di rango costituzionale: questo il motivo per cui - pur nella consapevolezza che la nostra Carta Costituzionale, nel vincolare il contenuto dei divieti penali al rispetto di altri princìpi esplicitamente dichiarati (libertà, uguaglianza, riserva di legge), non esplicita testualmente il principio di offensività – si è ritenuto, pur con qualche opinione dissenziente, che la protezione dei beni giuridici costituzionalmente rilevanti assurga a scopo ultimo del diritto penale. Se si considera che l'art. 13 Cost. assegna un valore preminente alla “libertà personale” - bene di rango costituzionale sul quale incide la sanzione penale – ne dovrebbe coerentemente conseguire il fatto che la sanzione penale, che incide su tale libertà, sia prevista solo per la tutela di beni che, se pur non di pari grado rispetto al valore sacrificato (la libertà personale), siano almeno dotati di rilievo costituzionale.

 

Proposta di articolato

Novembre 2007

 

Eva S. Nilsen
# Decency, Dignity, and Desert: Restoring Ideals of Humane Punishment to Constitutional Discourse
The Boston University School of Law Working Paper NO. 07-33 (2007)
This Article seeks to present that case. Part I demonstrates that sentences are longer and meaner, prison conditions are more degrading and dangerous, and post-release reintegration is severely hobbled by numerous barriers that guarantee a permanent underclass. The second part explains how the Court’s narrow and formalistic reading of the Eighth Amendment has produced a profound legal and moral blindness to  the constitutional infirmities these punishments present. In the third part, the Article suggests avenues to more robust conceptions of human dignity  and decent treatment that may still be found in the Constitution and in  emerging global norms.

 

Marina P. Addis

La dignità umana come limite all'acquisizione di prove penali

Università degli Studi di Bologna 2006-2007

La riflessione sulla dignità umana nel nostro Paese è, anche tra i costituzionalisti, relegata all’interesse di pochi; la stessa Corte Costituzionale, pur richiamando spesso il concetto, e pur riconoscendolo valore supremo del nostro ordinamento costituzionale, si è fino ad oggi astenuta dal riflettere propriamente su di esso. Questo spiega perché sia tanto raro anche tra i commentatori del nostro processo penale, e nella stessa giurisprudenza penale, trovare riferimenti alla dignità umana che non si risolvano in un mero richiamo al potere evocativo del concetto. Non è così nella Repubblica Federale Tedesca...

 

David Downes and Dr Kirstine Hansen

Welfare and punishment. The relationship between welfare spending and imprisonment

Crime and Society Foundation - London 2006

 www.crimeandjustice.org.uk

The importance of an inclusive welfare state to Liberal Social Democracy remains as vital as ever, more so as it is under threat from the pressures to offload the costs of welfare provision onto individuals themselves or the market, via privatisation, contracting out and/or the voluntary sector. Above all, our data imply that a substantial welfare state is increasingly a principal, if not the main protection against the resort to mass imprisonment in the era of globalization, and what John Gray (1998) has termed the false dawn of the neo-liberal political economy.

 

Nuala Mole, Catharina Harby
# The right to a fair trial. A guide to the implementation of Article 6 of the European Convention on Human Rights
www.echr.coe.int/ Council of Europe, 1st edition 2001; 2nd edition, August 2006

 

Craig Haney
# The Wages of Prison Overcrowding: Harmful Psychological Consequences and Dysfunctional  Correctional Reactions
Journal of Law & Policy [Vol. 22:265 2006]

In my opinion, the overcrowding that has plagued our nation’s prison system over the last several decades has changed the nature of imprisonment, altered correctional norms, placed the well-being of many prisoners and correctional staff members in jeopardy, and contributed little or nothing to the worthy goal of reducing crime rates. Many of the dangerous dynamics created by overcrowded  prison conditions have been hidden and repressed (but not resolved) by the introduction of supermax and other forceful mechanisms of institutional control. Like the indirect social and psychological costs that are incurred when huge numbers of prisoners are denied meaningful programs or effective treatment for pre-existing problems, the price of this harsh treatment is merely deferred.

 

Shanhe Jiang, L. Thomas Winfree Jr.
Social Support, Gender, and Inmate Adjustment to Prison Life: Insights From a National Sample
The Prison Journal 2006; 86; 32
Although living in prison is difficult for all inmates, anecdotal evidence and a small number of qualitative studies on women’s prisons suggest that females have greater social support needs while incarcerated. This claim is important for a more complete understanding of adjustment to prisons. In particular, extra- and intrainstitutional social support mechanisms may reduce the inmate-perceived stresses associated with imprisonment and yield fewer official rule infractions. Using a multilevel analysis, the authors explore ties between social support mechanisms and reported rules infractions of a nationally representative sample of male and female state prison inmates. Findings suggest that female inmates experienced more social support than did their male counterparts. Some of the included social support mechanisms seem to affect inmates’adjustment to prison, and the effect of marital status on misconduct varies by gender. The implications of these findings for understanding prison life and for prison administrators are also examined.

 

Smith, Brenda V.

Analyzing Prison Sex: Reconciling Self-Expression with Safety

Human Rights Brief 13, no. 3 (2006): 17-22

THE DESIRE FOR SEXUAL INTIMACY and sexual expression is powerful and survives imprisonment. Individuals in custody, despite society’s view, maintain their humanity and personhood. As Judge Posner has written, “[w]e must not exaggerate the distance between ‘us,’ the lawful ones, the respectable ones, and the prison and jail population; for such exaggeration will make it too easy for us to deny that population the rudiments of humane consideration.” There is great benefit to acknowledging that inmates do not lose their sexuality once they enter prison and managing these interactions is part of the work required of corrections agencies.

 

Jean Danet, Sylvie Grunvald, Martine Herzog-Evans, Yvon Le Gall
Prescription, amnistie et grâce en France
Université de Nantes | Recherche subventionnée par le GIP «Mission Recherche Droit et Justice » Rapport Final Mars 2006

La recherche portait plus largement sur « les institutions de clémence qui, en suspendant le cours des poursuites ou en effaçant la condamnation et/ou la sanction traduisent la volonté de la société d’accomplir un geste de pardon, de laisser l’oubli et le temps faire leur œuvre ». Etaient alors cités le droit de grâce, l’amnistie, la prescription et la réhabilitation. Nous avons décidé de séparer l’étude des institutions en quatre parties : la
prescription, l’amnistie, la grâce, puis les techniques d’effacement...

 

Fabrizio Dentini
# Detenzione, comunicazione morale e percezione della pena
Università degli Studi di Bologna, 2005-2006

 

Elena Falletti
# Il dibattito sulla ragionevole durata del processo tra la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e lo Stato Italiano

Revista de Ajuris, n. 101, 2006
Sono stati migliaia i cittadini italiani che hanno convenuto il prprio Paese davanti alla Corte di Strasburgo, provocando preoccupazione sia sul funzionamento della Corte europea, letteralmente assediata dai ricorsi italiani, sia per quanto concerne la sussidiarietà della protezione convenzionale rispetto all'esistenza di un rimedio nazionale interno effettivo ed efficace.

 

Assunta Borzacchiello
La grande riforma. Breve storia dell’irrisolta questione carceraria
Rassegna penitenziaria e criminologica, n.2-3/2005
1. Lavoro, isolamento, preghiera: la scelta dei sistemi penitenziari come premessa per la riforma penitenziaria - 1.a. I nuovi sistemi penitenziari: i modelli americani (1775 - 1830) - 2. I primi movimenti di riforma in Francia e in Italia - 3. Il Granducato di Toscana e le riforme penitenziarie - 4. Le riforme del Regno sardo - 6. Il carcere in Italia dopo l’unita’ e la scelta dei sistemi penitenziari - 7. I regolamenti post unitari - 7.a. La creazione della direzione generale delle carceri, il servizio ispettivo e le prime statistiche carcerarie - 8. La “ignominiosa pena” dei bagni penali - 10. La riforma del personale amministrativo e di custodia delle carceri -11. I luoghi della follia: l’invenzione del manicomio criminale - 12. La nascita del Corpo degli agenti di custodia 13. La riforma carceraria del 1891 - 14. Le riforme del periodo giolittiano - 15. Il primo dopoguerra - 16. Le riforme fasciste degli anni Trenta - 17. Il secondo dopoguerra e le rivolte -

 

Maximilienne Bishop
# Supermax Prisons: Increasing Security or Permitting Persecutions?
Arizona Law Review, Vol. 47:461 (2005)
Departments of Corrections (“DOCs”) have a new, high-tech tool for incapacitation of selected inmates. Super-maximum security (“Supermax”)  facilities are purported to house the most invidious and dangerous criminals in the  nation’s prisons who pose such a threat to prison security that they can only be controlled by isolation... Courts have a duty to protect the unpopular from irrational persecution and to defend the rights of the marginalized. Convicted felons are among the most unpopular segment of society, and prisons house disproportionate numbers of traditionally marginalized groups, such as racial minorities, the mentally ill, and the poor. But despite being on the fringe of societal acceptance, inmates do not check all of their constitutional rights at the prison door. To protect them from the serious constitutional violations that occur in our prisons, courts must be  willing to act.

 

Carlo Brunetti
# Sospensione cautelativa delle misure alternative e applicazione dell''art. 51 ter O. P.
www.dirittopenitenziario.it/ 27/04/05

 

AA. VV.
# Dei diritti e delle pene, I garanti delle libertà
I quaderni Nuovamente, Edizioni SIGEM, 2004
Si è partiti dalla constatazione che la persona privata della libertà personale è titolare di un ampio sistema di prerogative, diritti e garanzie e che il punto dolente, il nodo aggrovigliato, è la loro effettività, cioè la loro esigibilità all’interno dei luoghi della detenzione.  Tale esigibilità oggi è assai ridotta, in larga parte virtuale, quasi sempre discrezionale. La detenzione in altre parole è una sfera interamente, o - nel migliore dei casi - parzialmente sottratta al controllo continuativo di un organo esterno all’amministrazione penitenziaria: è assente cioè una figura terza, una figura quindi tra custodi e custoditi, una autorità cui rivolgersi e appellarsi per ottenere l’effettiva esigibilità dei diritti riconosciuti di cui si resta titolari.

 

Carmelo Musumeci
# Vivere l'ergastolo
Università degli Studi di Firenze, 2003-2004

 

Aharon Barak

# The Role of a Supreme Court in a Democracy, and the Fight Against Terrorism
University of Miami Law Review, vol. 58:125 2003
We are aware that this decision does not make it easier to deal with that reality. This is the fate of democracy, as not all means are acceptable to it, and not all methods employed by its enemies are open to it. Sometimes, a democracy must fight with one hand tied behind its back. Nonetheless, it has the upper hand. Preserving the rule of law and recognition of individual liberties constitute an important component of its understanding of security. At the end of the day, they strengthen its spirit and strength and allow it to overcome its difficulties.

 

Massimo Pavarini

Il trattamento penitenziario

Carcere&Società 2003

Però al di là delle diverse pieghe che il linguaggio può prendere secondo i diversi contesti, io sono qua a sottolineare un primo dato: l'idea trattamentale è un'idea che da un lato mantiene né può alienarsi da una residualità antipatica, cioè quella dell'idea di un potere disciplinare che piega gli animi e gli intenti degli uomini a un modello di tipo comportamentale e quindi è sempre stata criticata, disprezzata, offesa dalla cultura liberale in Italia per fare un riferimento al diritto di essere anche malvagi, si ha il diritto di essere anche malvagi, quindi non si può piegare al diritto di fare una scelta malvagia.

 

Cour Européenne des Droits de l'Homme - European Court of Human Rights

# Affaire Mouisel c. France
Strasbourg, 14 novembre 2002
La Cour a ajouté que, outre la santé du prisonnier, c'est son bien-être qui doit être assuré de manière adéquate eu égard aux exigences pratiques de l'emprisonnement... La Cour est d'avis que les autorités nationales n'ont pas assuré une prise en charge de l'état de santé du requérant lui permettant d'éviter des traitements contraires à l'article 3 de la Convention. Son maintien en détention... a porté atteinte à sa dignité. Il a constitué une épreuve particulièrement pénible et causé une souffrance allant au-delà de celle que comportent inévitablement une peine d'emprisonnement et un traitement anticancéreux. La Cour conclut en l'espèce à un traitement inhumain et dégradant en raison du maintien en détention dans les conditions examinées ci-devant. Partant, il y a eu violation de l'article 3 de la Convention.

 

Jeremy Travis

# Invisible Punishment: An Instrument of Social Exclusion in Marc Mauer and Meda Chesney-Lind eds., Invisible Punishment. The Collateral Consequences of Mass Imprisonment
New York 2002

The new wave of invisible punishments is qualitatively different as well. Taken together, the recent enactments, many of them passed by Congress, chip away at critical ingredients of the support systems of poor people in this country. Under these new laws, offenders14 can be denied public housing, welfare benefits, the mobility necessary to access jobs that require driving, child support, parental rights, the ability to obtain an education, and, in the case of deportation, access to the opportunities that brought immigrants to this country. For many offenders, the social safety net has been severely damaged.

 

Amnesty International
Combating torture – a manual for action
Amnesty International Publications 2002
Ensuring prisoners’ rights. Prisoners do not forfeit other human rights simply by being deprived of their liberty. Under international human rights law, states are responsible for respecting and ensuring the human rights of prisoners. Two of the measures which governments should take are to provide prisoners with an adequate explanation of their rights and of the relevant regulations, and to operate an effective complaints machinery to respond to alleged infringements of prisoners’ rights. These measures can help to discourage torture and ill-treatment. Explaining prisoners’ rights Principle 13 of the Body of Principles on Detention requires the authorities to provide people with information on their rights at the moment of their arrest and with an explanation of their rights “at the commencement of detention or imprisonment, or promptly thereafter”. Under Principle 14, a prisoner is entitled to receive such an explanation in a language which he or she understands.

 

Alain Goussot (a cura di)
# Carcere femminile.

Sportelli informativi e mediazione per detenuti negli Istituti penitenziari della regione Emilia Romagna. Seminari formativi rivolti agli operatori penitenziari - 2002
In Italia nel corso degli anni che vanno dalla fine della II guerra mondiale al 2000, la percentuale di donne detenute è rimasta immutata, sono il 5% della totalità della popolazione detenuta... Il 33% delle donne recluse in Italia sono detenute per reati legati alle sostanze stupefacenti, sono molto giovani e sono percentualmente più degli uomini detenuti per gli stessi reati, le donne detenute per traffico di stupefacenti sono quasi tutte straniere, le tossicodipendenti in maggioranza italiane; • Il 22% ha commesso reati contro il patrimonio, si tratta di donne relativamente giovani che hanno cercato o di raggiungere un'autonomia economica lontano dalla famiglia o devono sobbarcarsi l'onere dei figli piccoli senza un compagno e senza il sostegno dei servizi sociali; • Il 12% ha commesso reati contro le persone, è questa una percentuale bassa rispetto a quella degli uomini rinchiusi per gli stessi reati; • 33 donne in tutto sono dentro per reati di criminalità organizzata ed anche questo è un dato particolare poiché le donne della mafia hanno coperto sempre e solo un ruolo di madri e mogli esemplari; • Il 50% delle detenute ha figli con cui hanno spezzato una relazione e molte di loro, in particolare donne zingare, hanno bambini sotto i 3 anni che vivono con loro la detenzione...

 

Giuseppe Mosconi

La crisi postmoderna del diritto penale e i suoi effetti sull'istituzione penitenziaria

Rassegna penitenziaria e criminologica”, 1/3 2001, pp. 3-35.

Idea centrale di questo scritto è l’invito a rileggere l’attuale crisi dell’ istituzione carceraria come effetto diretto della crisi che caratterizza il diritto penale. Si assiste infatti, in ambito carcerario, allo stesso processo appena ora riscontrato in ambito penalistico. Da un lato non solo la crisi ormai da tempo rilevata, ma oggi con caratteri nuovi e più complessi, dei tre principi fondativi astratti della pena detentiva, ma anche il determinarsi di una serie di contraddizioni e di paradossi; dall’altro il riaffermarsi del carcere in quanto tale, come necessità irrinunciabile per l’ordine sociale. Sotto il primo profilo si pone, tra gli altri, con particolare evidenza, il paradosso tra un carcere sempre più in crisi di efficacia, e però usato in modo sempre più massivo e afflittivo. Sotto il secondo, il carcere rischia di legittimarsi in via residua come semplice vendetta sociale e forma di incapacitazione di aree di soggetti definiti come pericolosi. In questo quadro complessivo, è comprensibile come si facciano strada approcci estranei allo strumento penale: da un lato le politiche attuariali di controllo territoriale; dall’altro le politiche di nuova prevenzione, in particolare quelle orientate al risanamento sociale. Ma può anche accadere che nuove categorie e proposte (diritto penale minimo, carcere come extrema ratio, ecc ... ) vengano minimizzate e strumentalizzate per la conservazione dell’esistente. In questo quadro si delinea come irrinunciabile la necessità di sperimentare nuovi metodi e misure di risposta al fenomeno criminale, come forma di progressivo ridimensionamento dello strumento penale.

 

Massimo Pavarini

# Dalla pena perduta alla pena ritrovata? Riflessioni su una "recherche"

Rassegna penitenziaria e criminologica”, 1/3 2001, pp. 113-141

Si può infatti osservare che l’insoddisfazione nei confronti dei due grandi paradigmi della pena - quello retributivo e quello preventivo - risiede nel loro sguardo parziale: quello retributivo, tutto rivolto al passato, annichilito nella considerazione del solo fatto storico di reato e quello preventivo, unicamente proteso verso il futuro, esaltato nella fede di potere impedire nuovi reati. In effetti il restorative paradigm si offre invece con lo sguardo aperto a tutto campo. Chiede alle parti in conflitto di ri-considerare il passato, di misurarsi sul senso di un fatto storico, che ha rotto un equilibrio; ma chiede anche di superare insieme quella frattura, per incamminarsi più serenamente verso il futuro. Ciò non induce ottimisticamente a ritenere che il restorative paradigm rappresenti il definitivo approdo alla navigazione in cerca di una nuova penalità funzionalmente e culturalmente compatibile in uno stato sociale di diritto, una volta che alle spalle si siano definitivamente lasciati quelli retributivo e rieducativo. Nulla di definivo, quindi, ma pur sempre un porto in cui fare momentaneamente sosta, in vista di continuare la recherche.

 

Commissione Grosso - per la riforma del codice penale (1 ottobre 1998)

Relazione 15 luglio 1999

Relazione 26 maggio 2001

Testo riveduto tenendo conto del dibattito novembre 2000-maggio 2001 sul testo originario del progetto preliminare

Articolato 26 maggio 2001

 

Nicola Mazzamuto
# Commento sistematico alla legge Simeone
Gazzetta Giuridica 1998

La legge Simeone si caratterizza, nel complessivo sistema penale e penitenziario, per il metodo, più volte adoperato in passato,di utilizzare la legislazione penale penitenziaria e, in particolare, le misure alternative alla detenzione come strumenti per conseguire, di volta in volta in chiave restrittiva o ampliativa, finalità contingenti di politica criminale e penitenziaria, nel caso di specie per evidenti finalità di deflazione carceraria. In altri termini,il legislatore, in mancanza delle condizioni politiche per un provvedimento generale di tipo clemenziale e in assenza di una politica di edilizia penitenziaria dai tempi non geologici, ha ritenuto che l’unico modo per decongestionare le carceri fosse quello di allargare le maglie dell’ordinamento penitenziario e di riaprire le valvole di sfogo dei benefici penitenziari compresse negli anni ’90 dalla cd. legislazione controriformistica.

 

Massimo Pavarini
# Pena
www.treccani.it/ Enciclopedia delle scienze sociali (1996)
Di una cosa siamo ormai certi: la pena legale non è stata, non è, né potrà mai essere utile. Di essa, possiamo dire a posteriori che, pur consapevoli che si tratta di un veleno, ci siamo illusi che fosse anche un farmacum (v. Resta, 1992), un rimedio estremo in grado di guarire. Oggi sappiamo che è solo un male, che oltre a uccidere il corpo sofferente del condannato, non è in grado di arrestare l'epidemia criminale.

 

CSM Quaderni del Consiglio Superiore della Magistratura

# La Magistratura di Sorveglianza

Anno 1995, Numero 80

I problemi attuali nella funzione della pena, Luciano Eusebi | L’articolazione del sistema punitivo: novità e prospettive, Massimo Pavarini | L’evoluzione della normativa e la situazione penitenziaria dopo la riforma del 1986, Luigi Daga; Alessandro Margara | La legislazione restrittiva degli anni 1991-1992 | Mario Canepa | La rilevazione della situazione: le prassi interpretative ed applicative dei Tribunali di Sorveglianza, Pasquale Mangoni | Le misure di sicurezza: l’accertamento della pericolosità, Paolo De Felice | Le misure di sicurezza detentive con particolare riferimento alla casa di cura e custodia ed all’o.p.g., Rosaria Marino | L’esecuzione delle misure alternative, Francesco Pinello | Le sanzioni sostitutive e la conversione delle pene pecuniarie, Angelica Di Giovanni | La sicurezza accentuata, Rinaldo Merani | Le misure extra-murali: problemi interpretativi ed operativi in tema di affidamento in prova, Antonio Maci | I rapporti con il centro di servizio sociale, Luisa Gandini | I rapporti con il P.M. competente per l’esecuzione, Salvatore Iovino | Interventi e Contributi: Renato Gavagnin, Carla Majolino, Tiziana Orrù, Pietro Fornace, Maria Teresa Gandini, Paola Velludo, Pietro Fornace, Marco Viglino, Rosa Liistro

 

James Bonta and Paul Gendreau
# Reexamining the Cruel and Unusual Punishment of Prison Life
Law and Human Behavior, Vol. 14, No. 4, (Aug., 1990)
It has been widely assumed that prison is destructive to the psychological and emotional well-being of those it detains. However, this assumption has rarely been critically examined. The present report evaluated the evidence pertaining to the effects of imprisonment. Studies on the effects of prison crowding,l ong-termi mprisonmenat nd short-termd etention,s olitaryc onfinement,d eathr ow, and the health risks associated with imprisonment provide inconclusive evidence regarding the "pains of imprisonment."R ather,t he evidence points to the importanceo f individuald ifferencesi n adaptingt o incarceration.A s the use of incarcerationis unlikely to decrease in the near future, research on its effects is urgently needed and a situation-by-persona pproach may be the most fruitful research strategy...

 

CSM Quaderni del Consiglio Superiore della Magistratura
# La Magistratura di Sorveglianza e il nuovo Codice di Procedura Penale
Roma 17 - 19 novembre 1989 | Quaderno n. 46

Mario Canepa, Luigi Vittozzi, Salvatore Iovino, Pietro Fornace, Francesco Maisto, Giancarlo Zappa, Vito La Gioia, Federico Palomba, Alessandro Margara, Roberto Cigarini, Luigi Daga, Ego De Carlo, Francesco Forlenza, Marcello Maddalena, Maia Rosaria Marino, Franco Prampolini, Stefano Racheli...

 

S. Snacken, C. Eliaerts, T. Peters
# Le juge face au problème des courtes peines de prison
Revue Internationale de Criminologie et de Police Technique, n. 2, 1987
Le problème des courtes peines de prison n'est certes point nouveau. Au dix-neuvième siècle, A. Prins et les positivistes organisèrent une première croisade contre ces peines de six mois ou moins, qui étaient censées avoir tous les «désavantages», mais aucun des «avantages» de l'emprisonnement. La courte peine stigmatise le condamné et sa famille, engendre la contamination morale et la récidive sans protéger la socièté.

 

Snacken Sonja
# Les courtes peines de prison
Déviance et société. 1986 - Vol. 10 - N°4. pp. 363-387
La nocivité des courtes peines est un sujet courant des congrès internationaux pénaux et pénitentiaires , des travaux du Conseil de l'Europe et des législateurs nationaux. Les thèmes principaux des discussions concernent l'inefficacité des courtes peines, la surpopulation des prisons et l'introduction de sanctions alternatives, non-privatives de liberté.

 

Consiglio Superiore della Magistratura CSM

# Incontro del C.S.M. con i Magistrati di sorveglianza

Frascati 17 - 18 e 19 gennaio 1986

Edmondo Bruti Liberati - Elvio Fassone - Francesco Maisto - Salvatore Iovino - Giancarlo Zappa - Ferdinando Licata - Luigi Daga - Antonio Solinas - Nicolò Amato - Renato Breda - Giuliana Buonopane - Dorina Carazzolo - Nello Cesari - Laura Cesaris - Giancarlo De Cataldo - Pietro Fornace - Maria Pia Frangeamore - Marcello Galassi - Mario Gozzini - Vinci Grossi - Maria Monteleone - Giuseppe Noviello - Adriana Pangia - Paolo Piccialli - Bruno Rocchi - Luigi Maria Solivetti - Giuseppe Suraci - Gemma Tuccillo.

Funzioni e limiti del diritto penitenziario - Magistratura di Sorveglanza. Sistema penitenziario, enti locali e comunità esterna: problemi attuali e prospettive - Dalle misure alternative a quelle sostitutive ed alla custodia cautelare fuori dal carcere: verso un nuovo sistema e necessità di coordinamento normativo e organizzativo - Gestione delle misure alternative, rapporti tra magistrati di sorveglianza e centri di servizio sociale - La meccanizzazione degli uffici di sorveglianza.

 

Amedeo Santosuosso - Floriana Colao.
# Politici e amnistia. Tecniche di rinuncia alla pena per i reati politici dall'unità ad oggi
Giorgio Bertani Editore, Verona 1986

L'amnistia politica è uno di quegli argomenti, non facili e spesso malvisti, che sembrano destinati ad essere poco studiati e conosciuti. Essa infatti è guardata con sospetto dai giuristi, che vi vedono un momento di rottura (più o meno giustificata politicamente, ma pur sempre rottura) della ordinaria legalità. Non maggiore attenzione ha l'argomento presso gli storici e presso gli studiosi di cose politiche, per i quali l'amnistia è da considerare come uno strumento di «governo», nemmeno dei principali...

 

Elvio Fassone
# Ristrutturazione del processo penale e nuova identità del Magistrato di Sorveglianza
Rassegna Penitenziaria e Criminologica, N. 3-4, 1982

 

 

 

Consiglio Superiore della Magistratura - Alessandra Del Moro (ed)
La crisi dello stato di diritto e l'indipendenza della magistratura
CSM, Roma 2023

 

Roberto Bartoli
# La pena: giustizia o vendetta? Il ruolo dell'arte nella formazione del giurista al tempo del costituzionalismo moderno
https://sistemapenale.it/ 28 Giugno 2021
1. Il diritto e la letteratura nella formazione del giurista: una provocazione? – 2. Le trasformazioni del diritto dal legalismo al costituzionalismo. – 3. Il ruolo del giurista nel legalismo e nel costituzionalismo. – 4. La formazione del giurista nel legalismo e nel costituzionalismo. – 5. Gli insegnamenti di diritto penale fiorentini costituzionalmente orientati. – 6. Verso nuovi insegnamenti per completare la formazione del giurista al tempo del costituzionalismo. – 7. Il ruolo della letteratura e dell’arte nella formazione del giurista al tempo del costituzionalismo. – 8. Riflessioni sulla Orestea di Eschilo: vendetta, pena, giustizia, costituzionalismo. – 9. La Costituzione del 1948: le Eumenidi dei nostri Padri costituenti.

 

Stefano Anastasia, Patrizio Gonnella
# I paradossi del diritto. Saggi in omaggio a Eligio Resta
Università degli Studi di Roma Tre, 2019

 

Daniele Cappuccio, Giovanni Zaccaro
# Introduzione a «Il diritto di Crono»
Questione Giustizia, 1/2017
La relazione tra tempo e diritto è tema classico, ampiamente arato, nei secoli, da maestri del pensiero e filosofi del diritto – da Hume e Kierkegaard sino a Heidegger ed Husserl (e, per venire ad epoche ed am-bienti a noi più prossimi, Bruno Romano)...

 

Riccardo De Vito
# L’orologio della società e la clessidra del carcere. Riflessioni sul tempo della pena
Questione Giustizia 1/2017
A chi è dedicato il tempo della pena? Al detenuto che mira a raggiungere l’orizzonte della risocializzazione promessa dalla Costituzione o a una società dominata dalla paura e dalla preoccupazione che questo tempo passi troppo velocemente?

 

Pietro Palumbo
# Il principio di intangibilità del giudicato e la funzione rieducativa della pena
www.filodiritto.com/ 20 ottobre 2016
Il principio di intangibilità del giudicato assolve pertanto alla funzione di operare uno sbarramento processuale, individuando un momento di stabilizzazione tendenzialmente immodificabile di quanto emerso in dibattimento e cristallizzato nella sentenza: come tale, esso assolve ad una fondamentale esigenza di certezza del diritto, riconducendosi in caso di pronuncia assolutoria al principio del ne bis in idem, ai sensi del quale non è possibile sottoporre a procedimento penale lo stesso soggetto per più di una volta con riguardo al medesimo fatto, ed in caso di pronuncia di condanna alla funzione rieducativa della pena perseguita dall’articolo 27 comma 3 Costituzione...

 

Giuseppe Palma
# L’incompatibilità tra costituzione italiana e trattati dell’unione europea. I principali aspetti di criticità
Diritto costituzionale, 09/09/2015

 

Baiguera Altieri Andrea
# Il diritto penitenziario in Canton Lucerna
www.diritto.it/ 8 settembre 2015

 

Andrea Bonomi, Giuseppe Pavich
# Daspo e problemi di costituzionalità
www.penalecontemporaneo.it/ 25 Maggio 2015
1. Introduzione: il DASPO e l’attuale disciplina. – 2. Le conseguenze della violazione delle prescrizioni contenute nel DASPO. – 3. L’arresto in flagranza e l’arresto differito. – 4. L’evoluzione normativa del DASPO e le novità del 2014. – 5. Problemi di legittimità costituzionale. – 5.1. Applicazione delle prescrizioni connesse al DASPO senza preventivo accertamento di un reato. – 5.2. Immediata esecutività del divieto di partecipare a manifestazioni sportive in caso di condanna per violazione al DASPO. – 5.3. Il procedimento di convalida. – 5.4. L’arresto in flagranza differita. – 5.5. L’arresto in flagranza differita in caso di esibizione di striscioni razzisti. – 5.6. Il DASPO di gruppo. – 5.7. Il DASPO del recidivo. – 6. Il DASPO nella giurisprudenza costituzionale: punti chiari, aspetti controversi e zone d’ombra.

 

Giovanni Fiandaca
# Il diritto penale piegato al consenso
Il Mattino, 22 maggio 2015

 

Raffaele Bianchetti
# Il contributo della criminologia al sistema penale: alla ricerca del nuovo "volto" della pena. Atti dell'incontro di studio in ricordo del Prof. Ernesto Calvanese - Giovedì 4 dicembre 2014
www.penalecontemporaneo.it/ marzo 2015

 

Massimo Donini
# Il diritto penale come etica pubblica. Considerazioni sul politico quale 'tipo d'autore', Mucchi ed., Modena, 2014
www.penalecontemporaneo.it/ 23 Febbraio 2015
Già da molto tempo nel nostro Paese non esiste più un'etica generale comune agli schieramenti politici, diversa da quella definita dal diritto e in particolare dal diritto penale. In questa dimensione culturale si passa immediatamente da ciò che è reato a ciò che è lecito in quanto non delittuoso. L'inconcepibile equazione: "criminally innocent"= politically correct domina nei fatti il dibattito sulle scelte pubbliche perché manca un criterio identitario dell'etica pubblica diverso dal diritto penale, il che impone di recuperare un orientamento ai valori attraverso il diktat di qualche provvedimento giudiziario penale.

 

Camera dei Deputati
# Relazioni affettive dei detenuti. A.C. 983, A.C. 1762. Dossier n° 265 - Schede di lettura
27 gennaio 2015

 

Raffaele Bianchetti (a cura di)
# Il contributo della criminologia al sistema penale: alla ricerca del nuovo "volto" della pena
Atti dell’incontro di studio in ricordo del Prof. Ernesto Calvanese, Milano 4 dicembre 2014

 

Paola Severino, Antonio Gullo, Cinzia Caporale | Fondazione Umberto Veronesi per il Progresso delle Scienze
# Ripensare il sistema sanzionatorio penale
www.fondazioneveronesi.it/ 6 novembre 2014
L’esigenza di assicurare il rispetto della dignità della persona nella fase di esecuzione della pena impone infatti una riflessione che si indirizzi verso il sistema penitenziario ma, ancor prima, sull’analisi degli spazi che, in un diritto penale moderno, dovrebbero essere riservati alla reclusione in carcere. L’idea del diritto penale come extrema ratio di tutela riporta non solo alla necessità che l’arma tagliente della pena sia utilizzata, in  ossequio al principio di sussidiarietà, esclusivamente laddove non vi siano alternative parimenti efficaci e meno onerose per l’individuo, ma, al  contempo, è un’idea che dovrebbe permeare la scelta del legislatore nella selezione di quale strumento vada impiegato all’interno dell’arsenale sanzionatorio penale. Non solo dunque il diritto penale, ma ancor prima la stessa reclusione in carcere, e in generale la risposta detentiva, devono rappresentare l’ultima ratio.

 

Massimo Meccarelli, Paolo Palchetti, Carlo Sotis (eds)
# Il lato oscuro dei Diritti umani: esigenze emancipatorie e logiche di dominio nella tutela giuridica dell’individuo
http://hdl.handle.net/10016/18380 | Universidad Carlos III de Madrid 2014
Massimo Meccarelli, Paolo Palchetti, Carlo Sotis, I diritti umani tra esigenze emancipatorie e logiche di dominio | Pietro Costa, Dai diritti naturali ai diritti umani: episodi di retorica universalistica | Domenico Pulitanò, Diritti umani e diritto penale | Tullio Scovazzi, Il lato oscuro dei diritti umani: aspetti di diritto internazionale | Roberto Bartoli, “Chiaro e oscuro” dei diritti umani alla luce del processo di giurisdizionalizzazione del diritto | Pietro Sullo, Una truth commission senza verità? L’Istance Equité et Réconciliation nella transizione marocchina  | Francescomaria Tedesco, Linee di faglia. Diritti umani, sovranità, pena di morte | Sergio Labate. La necessaria inattualità del fondamento. Note a partire da Diritto naturale e dignità umana di Ernst Bolch | Ombretta Di Giovine. Diritti insaziabili e giurisprudenza nel sistema penale | Stefano Manacorda, “Dovere di punire”? Gli obblighi di tutela penale nell’era della internazionalizzazione del diritto | Luca Scuccimarra, Proteggere o dominare? Sovranità e diritti umani nel dibattito sulla “responsibility to protect”

 

Luca Masera
# Evidenza epidemiologica di un aumento di mortalità e responsabilità penale. Alla ricerca della qualificazione penalistica di una nuova categoria epistemologica
www.penalecontemporaneo.it/ 24 Ottobre 2014
I reati di danno, per punire eventi lesivi della vita o della salute di specifiche persone offese; i reati di pericolo contro la salute o l’incolumità pubblica, per sanzionare condotte non ancora offensive di singoli soggetti, ma che hanno esposto a pericolo una pluralità indeterminata di persone: il “danno alla popolazione” – inteso come numero di soggetti non univocamente determinabili che però sicuramente hanno subito un danno (la patologia contratta) dalla condotta illecita (l’esposizione al fattore di rischio) – esprime invece un binomio ignoto allo strumentario concettuale del penalista.

 

David Gallant, Emma Sherry, Matthew Nicholson
# Recreation or rehabilitation? Managing sport for development programs with prison populations
Sport Management Review (2014)

 

Francesco Barresi
# Lo statuto epistemologico della causalità tra diritto penale ed epidemiologia
Università degli Studi di Messina 2014
L'ingresso del sapere medico-epidemiologico nelle aule di tribunale rappresenta probabilmente uno dei fattori più decisivi in tal senso: la necessità di confrontarsi con un metodo d'indagine che presuppone l'adozione di uno schema concettuale complesso, abbinato all'uso di un modello causale multidimensionale, comporta un vero e proprio stravolgimento del punto di vista del diritto penale classico. La portata stessa di alcuni concetti fondamentali ormai entrati a far parte del glossario del penalista, come quello di probabilità, tende irrimediabilmente a mutarsi nel momento in cui essi vengono impiegati dall'epidemiologo...

 

Pierre Delmas-Goyon
# «Le juge du 21ème siècle». Un citoyen acteur, une équipe de justice. Rapport à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice
www.justice.gouv.fr/ Décembre 2013

 

Antonio Pagliaro
# Ricordo di Giorgio Marinucci
www.lincei.it/ 13.12.2013

 

Elio Lo Monte
# Repetita (non) iuvant: una riflessione ‘a caldo’ sulle disposizioni penali di cui al recente d.l. n. 93/13, con. in l. n. 119/13, in tema di ‘femminicidio’
www.penalecontemporaneo.it/ 12 Dicembre 2013

1. Premessa. – 2. La struttura del recente provvedimento. – 3. Le modifiche degli artt. 61 c.p. e 572 c.p. – 4. Le innovazioni in tema di violenza sessuale. – 5. Ancora ‘correzioni’ degli atti persecutori. – 6. (segue) Il ‘nuovo’ ammonimento del questore. – 7. L’ammonimento del questore in ipotesi di violenza domestica. – 8. Gli stranieri vittime di violenza domestica. – 9. La violenza alle donne: tra la mancata attuazione della Convenzione di Istanbul e la necessità di una risposta multiagenziale.

 

Fabio Basile
# Violenza sulle donne: modi, e limiti, dell’intervento penale
www.penalecontemporaneo.it/ 1 Dicembre 2013

Ma con questa legge si sono accese anche delle “luci”. Questa legge contiene, infatti, anche alcuni semi che, se matureranno, potranno portare buoni e duraturi frutti. Tali potrebbero diventare, ad esempio, le misure per la prevenzione della violenza sulla donna qui previste (ad es., la procedura dell’ammonimento che può scattare in casi di percosse e lesioni in ambito domestico, o l’ampliamento della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa coniugale). Assolutamente apprezzabile, poi, è la previsione dell’elaborazione annuale, da parte del Ministero dell'interno, di un'“analisi criminologica della violenza di genere”

 

Ofsted Office for Standards in Education, Children’s Services and Skills
# Annual Lecture, Further Education and Skills – Seizing the moment. Matthew Coffey, Director, Further Education and Skills
www.ofsted.gov.uk/ 10 October 2013, HM Prison Wormwood Scrubs

65 per cent of education and training in prisons is not good enough. We all know that good quality education and training in prisons can make asignificant difference to bringing offenders closer to the world of work. We have seen outstanding examples of prisons investing time and money to work with employers in partnership with the education and training provider and other organisations to enable prisoners to develop excellent vocational skills to high industry standards. But we also know that these examples are all too scarce. Only 27 of the 78 prisons we have graded for learning and skills and work since 2009 were judged to be good for overall effectiveness or leadership and management at their latest inspection. That’s just 35%. None was outstanding. Eleven were inadequate – that’s nearly 15%. Too much education and training is simply not good enough.

 

Massimo Donini
# Il principio di offensività. Dalla penalistica italiana ai programmi europei
www.penalecontemporaneo.it/ 20 Settembre 2013
1. Principio di offensività e idea del bene giuridico. Differenze. – 2. Ancora su tutela di beni vs. tutela di regole. Il contenuto essenziale, minimo, del principio di offensività e le sue fonti normative. – 3. (Segue). Tecniche di tutela penale e parametri oggettivi che identificano l’offesa. – 4. La parte oggi dimostrativa del principio riguardante le sue premesse quale espressione del diritto penale del fatto e il suo nucleo più specifico. – 5. Offensività e proporzione – 6. Dalla Germania all’Italia, dalle categorie ai principi. Caratteristiche dell’approccio costituzionalistico italiano all’offensività. – 7. Esperienze (più o meno) recenti. Bicamerale (1997), Progetti di riforma del codice penale (Pagliaro, Grosso, Nordio, Pisapia), codice penale spagnolo (1995), attuazione (con d. l.gs. n. 121/2011) della direttiva europea sui reati ambientali, legge-quadro 24 dicembre 2012, n. 234. – 8. Concretizzazioni post-costituzionali sul nesso illecito/sanzione. Pene (sostanzialmente) non criminali, e sanzioni (solo) sostanzialmente criminali. – 9. Un contributo dall’Europa all’offensività – 10. Dalle contravvenzioni ai modelli “sostanziali” d’illecito penale minore nella legislazione penale complementare. Il ruolo della responsabilità degli enti. – 11. La scarsità delle pronunce “di accoglimento” della Corte costituzionale, e l’uso del bene giuridico in chiave “estensiva”, non sono un argomento contro l’offensività. – 12. Riserva di legge, potenzialità ermeneutiche e limiti all’interpretazione conforme (all’offensività). – 13. Il paradigma epistemologico-causale dell’offensività, tra democrazia e scienza penale. – 14. Conclusione

 

Domenica Notarfrancesco, Valentina Giordano
# La dignità della persona in carcere | L'edilizia penitenziaria tra "vecchi" e "nuovi" spazi della pena |
Dignità della persona e carcere secondo la Costituzione italiana: la questione degli spazi minimi

www.giustizia.it/ Le Dispense dell’ISSP n°4

 

Gabriella Caputo, Daniela Di Mase
# Lo straniero in carcere | Il carcere degli stranieri: problematiche e aspetti gestionali nella pratica operativa della polizia penitenziaria | Essere stranieri in carcere: profili di gestione e linee di intervento
www.giustizia.it/ Le Dispense ISSP n. 2 (settembre 2013)

 

Massimo De Pascalis
# La via del cambiamento attraverso un modo d’essere diverso. La sorveglianza dinamica

www.giustizia.it/ Le Dispense dell’ISSP n° 1 - luglio 2013

 

Tony Ferri
# La peine de prison : de la nécessité à… la futilité
www.unidivers.fr/ Publié le 07 mai 2013

« L’autre jour, je parlais avec une femme qui a été en prison, et elle disait : ‘Quand on pense que moi qui ai quarante ans, on m’a punie un jour en prison en me mettant au pain sec’. Ce qui frappe dans cette histoire, c’est non seulement la puérilité de l’exercice du pouvoir, mais aussi le cynisme avec lequel il s’exerce comme pouvoir, sous la forme la plus archaïque, la plus puérile, la plus infantile ». Et de conclure : « La prison est le seul endroit où le pouvoir peut se manifester à l’état nu dans ses dimensions les plus excessives, et se justifier comme pouvoir moral » (Voir l’entretien entre M. Foucault et G. Deleuze intitulé « Les intellectuels et le pouvoir », dans Dits et Écrits...

 

Chiara Ferronato
"Ma sono uomini o detenuti?". Lo stato di diritto dentro e oltre le mura del carcere
Modena, 7 e 8 settembre 2013

 

Mark A.R. Kleiman
# Smart on Crime. Being tough on criminals hasn’t worked, but neither has being lenient. Here’s how to prevent—and punish—crime the right way
democracyjournal.org | spring 2013
I argue that (blue-collar) crime—theft and assault, in all their varieties—is still a real and major problem; that its economic and social costs are vastly under-appreciated; that its primary victims are disadvantaged minorities and poor people; that the current criminal-justice system wrongs them by underenforcing the law against those who victimize them (who are, of course, mostly people like them in racial and class terms); that better criminal-justice policy could give us less crime and less incarceration; and that better and more equal law enforcement ought therefore to be as central a progressive political goal as better and more equal education or health care....

 

Francesco Ferraro
# Il linguaggio dei diritti tra inflazione e scetticismo
Etica & Politica / Ethics & Politics, XV, 2013, 1, pp. 25-51

Si deve riconoscere che i diritti non possono esaurire l’intero vocabolario morale, politico e giuridico. Vi sono situazioni in cui i valori in gioco non possono essere espressi in termini di diritti, se non al prezzo di notevoli forzature. Gli individui non rispondono sempre alle caratteristiche dell’”antropologia dei diritti” e non sempre si trovano nelle condizioni di poter pretendere ciò che è loro dovuto. Bisognerà, in questi casi, che il nostro lessico si sposti dai diritti ai bisogni, alle responsabilità, agli interessi e, soprattutto, ai doveri. Riguardo a questi ultimi, in particolare, è bene ricordare che essi possono essere giustificati non soltanto dai diritti, ma anche da altri valori, non riducibili o esprimibili in termini di diritti.

 

Aldo Schiavello
# La fine dell’età dei diritti
Etica & Politica / Ethics & Politics, XV, 2013, 1, pp. 120-145
L’espressione ‘fine dell’età dei diritti’ è utilizzata in modo valutativamente neutrale, per indicare la fine di un paradigma di organizzazione della società a vantaggio di un altro, nonché la consapevolezza diffusa nella società che ciò è avvenuto e che tornare indietro è ormai alquanto difficile se non addirittura impossibile. Non c’è dunque alcunché di paradossale né di roboante o di retorico (nel senso della retorica dell’anti-retorica dei diritti) nel decretare la fine dell’età dei diritti in presenza di un discorso pubblico tutto incentrato sui diritti e sulla loro tutela.

 

Paolo Tonini
# La sentenza di Perugia come occasione di ripensamento sul metodo scientifico di conoscenza
Archivio Penale n. 2, 2012

Negli ultimi venti anni in Italia è muta-to il modo di accertare i fatti nel processo penale; e ciò è stato un effetto del cam-biamento del concetto di scienza e del metodo con cui questa opera. Ed il processo di Perugia, per l’appunto, ha fatto un ampio uso della prova scientifica.

 

Elena Salemi
# I maltrattamenti in famiglia
Altalex 2012
Sommario: 1.1. Nozione ‐ 1.2. La collocazione sistematica dell’art. 572 c.p. e l’interesse giuridico tutelato dalla norma ‐ 1.3. I soggetti del reato ‐ 1.3.1. Persone della famiglia: una locuzione di difficile interpretazione ‐ 1.4. L’art. 572 e la famiglia di fatto alla luce della giurisprudenza recente ‐ 1.5. Il rapporto tra i coniugi: anche il marito può essere vittima dei maltrattamenti ‐ 1.6. La condotta tipica ‐ 1.7. maltrattamenti mediante omissione: le posizioni della dottrina e della giurisprudenza ‐ 1.8. L’elemento soggettivo ‐ 1.9. L’interesse tutelato dalla norma nella prospettiva della sentenza della Cassazione penale n. 3419/2006: un caso in cui vengono affrontate tutte le problematiche sin qui trattate ‐ 1.10. altrattamenti in famiglia e suicidio della vittima: il tragico epilogo dei maltrattamenti nella sentenza della Cassazione Penale n. 22700/2009.

 

Senato della Repubblica - Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani.
Indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani vigenti in Italia e nella realtà internazionale
# Valerio Spigarelli, Ezio Menzione, Emilia Rossi: audizioni sull’introduzione del reato di tortura nell’ordinamento italiano
116^ seduta - mercoledì 9 maggio 2012

 

Lucia Beltramini
# La negazione della violenza nella costruzione della mascolinità
Università degi Studi di Trieste | XXIV Ciclo del Dottorato di Ricerca in Neuroscienze e Scienze Cognitive
Anno Accademico 2010-2011

 

Shai Danziger, Jonathan Levav, and Liora Avnaim-Pesso

# Extraneous factors in judicial decisions
PNAS April 11, 2011
Are judicial rulings based solely on laws and facts? Legal formalism holds that judges apply legal reasons to the facts of a case in a rational, mechanical, and deliberative manner. In contrast, legal realists argue that the rational application of legal reasons does not sufficiently explain the decisions of judges and that psychological, political, and social factors influence judicial rulings. We test the common caricature of realism that justice is “what the judge ate for breakfast” in sequential parole decisions made by experienced judges.We record the judges’ two daily food breaks, which result in segmenting the deliberations of the day into three distinct “decision sessions.” We find that the percentage of favorable rulings drops gradually from ≈65% to nearly zero within each decision session and returns abruptly to ≈65% after a break. Our findings suggest that judicial rulings can be swayed by extraneous variables that should have no bearing on legal decisions

 

Brian Leiter
# Naturalized Jurisprudence and American Legal Realism Revisited
U of Chicago, Public Law Working Paper No. 352 March 2, 2011

I am sure there is lots of sociological, anthropological, and psychological knowledge about law to be had. What I doubt is that there is any intuition-derived knowledge about the “essence” of the Hermeneutic Concept of law to be had. We can have fleeting, ethnographic knowledge about how the folk “around here” think about law, but that would be all that is on offer.

 

Pietro Buffa
# La profezia penitenziaria: se il carcere diventa un laboratorio sociale
Rassegna Italiana di Criminologia n° 3/2011

... Altri costi si aggiungono a quelli più squisitamente economici. Ci si riferisce a quelli connessi all’inefficacia degli interventi trattamentali assistenziali e terapeutici che non fanno che stabilizzare identità devianti e processi di separazione ed espulsione con costi sociali molto alti in termini di aumento della marginalità e della corrispondente percezione di insicurezza e paura sociale. Questa è un’altra contraddizione che, prima o poi, esploderà e dovrà essere affrontata con strumenti diversi da quelli ad oggi utilizzati. Nei prossimi anni, quindi, è molto probabile che si giocheranno partite importanti per la ridefinizione dei paradigmi penali e penitenziari

 

Neil Vidmar
# The Psychology of Trial Judging
Current Directions in Psychological Science 58-62 (2011)
Trial court judges play a crucial role in the administration of justice for both criminal and civil matters. Although psychologists have studied juries for many decades they have given relatively little attention to judges. Recent writings, however, suggest increasing interest in the psychology of judicial decision making. This essay reviews several selected topics where judicial discretion appears to be influenced by psychological dispositions, but cautions that a mature psychology of judging field will need to consider the influence of the bureaucratic court setting in which judges are embedded, their legal training, and the constraints of legal precedent.

 

Tomaso Emilio Epidendio, Guido Piffer
# Chi è il giudice nell'epoca dei diritti-desiderio?
ilsussidiario.net 24 marzo 2011

 

Federico Zumpani
# Critica del diritto penale del nemico e tutela dei diritti umani
Diritto e questioni pubbliche, 2011
1. Habeas corpus e lotta al terrorismo “globale” – 2. La creazione e la critica della concezione del diritto penale del nemico: Günther Jakobs – 3. La diffusione del diritto penale del nemico: concezioni deboli e forti – 4. Incompatibilità fra diritto penale del nemico e diritti umani: la prospettiva valutativa – 5. L’orizzonte di una dogmatica penale “garantista” e la pratica globale dei diritti umani – 6. Conclusioni: l’illuminismo della giustizia penale globale e la predominanza della dogmatica umanistica.

 

Tullio Padovani
# Lezione introduttiva sul metodo nella scienza del diritto penale
Criminalia. Annuario di scienze penalistiche, 2010
... Come interagisce il penalmente rilevante in rapporto al sistema probatorio? Quest'ultimo sembra funzionare come setaccio e come stampo: come setaccio, quando gli elementi della fattispecie vengono ricostruiti in funzione delle esigenze probatorie (le vicende giurisprudenziali della causalità ne costituiscono un vistoso esempio); come stampo, quando l'elemento di fattispecie viene «impresso» dalla prova, nel senso che l'oggetto della prova ne surroga o sostituisce la presenza (come sovente accade in tema di reati concorsuali e associativi).

 

Yves Poirmeur
# L’État De Droit Entre Enchantement Et Desenchantement
State and Law in a Changing World, Université de Petru Maior, 2010, Curentul Juridic, Vol. 42, 2010
Conceived as a basic organizing principle of the democratic societies, the rule of law consecrated itself in France by its organizational principles (the existence of judicial mechanisms that subject the administrative and legislative acts to the law), formal principles (the existence of a hierarchy for the legal rules) and substantial principles (the existence of a corpus of guaranteed rights), a fact that generated a dramatic progress in respecting human rights and fundamental liberties. Nevertheless, the process of redefining democracy as a procedural and communicational democracy as required by the institution of the rule of law and its adjacent jurisdictional action, as well as the eroding of the guarantees that it presents to the new threats, to the emerging authoritarian liberalism and to the neo-liberal priority functioning on the market, all these create a certain disappointment about the idea of the rule of law, which rests only as an ideal tributary to the whims of history and political powers

 

Gabriella Marando
# L'acquisizione della prova scientifica nel processo penale
Università degli Studi di Trieste, 2010
Si ritiene che il quid caratterizzante la scientific evidence sia costituito dall’impiego del metodo scientifico al fine della formazione della conoscenza, dovendo riservarsi, per questa via, la qualifica di scientificità ai soli elementi di prova che derivano da un procedimento formativo di verificazione hempeliana e falsificazione popperiana, il quale si concreta nella sottoposizione dell’ipotesi a continue sperimentazioni e falsificazioni, con conseguente individuazione di un margine intrinseco di errore

 

Raffaella Dimatteo
# Il diritto penale tra principio di extrema ratio e realtà di overcriminalization. Ragione discorsiva, razionalità empirica e democrazia penale: riflessioni intorno alla giustiziabilità del principio di sussidiarietà
Università degli Studi di Trento - Anno Accademico 2009-2010

 

Peter Raynor, Gwen Robinson
# Why help offenders? Arguments for rehabilitation as a penal strategy
www.ejprob.ro | European Journal of Probation University of Bucharest Vol. 1, No. 1, 2009

In the twentieth century context, we consider the emergence of a utilitarian emphasis on maximising decent and productive members of society, subsequently challenged by arguments which emphasised stateobligated or ‘rights-based’ rehabilitation. More recently, utilitarian arguments emphasising rehabilitation’s contribution to public safety and ‘risk reduction’ have risen to the fore. However, we argue that justifications which emphasise offenders, victims and/or communities as beneficiaries of rehabilitation need not be in conflict; nor should probation services have to choose between the broad ranges of stakeholders they are potentially able to serve...

 

Gianfrancesco Zanetti
Individui situati e trasformazioni del diritto
In Patrick Nerhot (a cura di) L’identità plurale della filosofia del diritto. Atti del XXVI Congresso Nazionale della Società
Italiana di Filosofia del Diritto. Prefazioni di Vincenzo Ferrari e Enrico Pattaro. Napoli, ESI, 2009, pp. 99-111

 

Associazione di studi su diritto e società
Quinto seminario nazionale di sociologia del diritto - Capraia, settembre 2009
CIRSDIG – Working Paper n. 44, 2009
Leonardo Catena | Rosanna Romanelli | Luciano Nuzzo | Diletta Bortone | Pasquale Peluso | Giulio Vasaturo | Luce Bonzano | Daniela Ronco | Susanna Vezzadini | Gilda Losito | Francesco Giordano | Caterina Peroni | Tatiana Saruis | Annamaria Iaccarino | Giovanna Fanci | Angelo Pittaluga | Monica Raiteri | Giuseppe Racanelli | Michele Bellomo | Arije Antinori |  Michele Lanna | Giovanna Palermo | Arianna Piacentini | Luigi Vannutelli | Carla Ferrara

 

Roberto E. Kostoris
# Processo penale, delitto politico e “Diritto Penale del nemico”
La Magistratura. Organo della Associazione Nazionale Magistrati 3/4 2009

 

S. Magnanensi, E. Rispoli (a cura di)
# La finalità rieducativa della pena e l’esecuzione penale
www.cortecostituzionale.it/ Luglio 2008

 

Roberto Rella
# Della negozialità nel diritto penale
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna - 2008

Ai fini del mio lavoro, per negozialità nel diritto penale, si intende una categoria comprendente i casi di rinuncia dello Stato a punire o di attenuazione della sanzione prevista, a fronte di atti tipici del cittadino (soggetto agente, indagato, imputato), successivi alla commissione di un reato, indipendenti dalla volontà della vittima e precedenti ad una sentenza definitiva. Rileveranno, pertanto, i soli casi di negozialità verticale; nel caso in cui, invece, l’accordo operi orizzontalmente tra persona offesa e soggetto agente, si parla di mediazione, tematica assai vasta, anche se ancora poco esplorata ed esorbitante rispetto all’oggetto di questa ricerca.

 

Laura Nader
Giustizia, diritti umani e sentimento d’ingiustizia
www.ledijournals.com/ Antropologia, 8, 2008

 

Giovanni Fiandaca
Legalità penale e democrazia
Quaderni Fiorentini XXVI 2007

 

Université de Poitiers - EPRED
Un droit pénal postmoderne? Mise en perspective de certaines évolutions contemporaines
http://isc-epred.labo.univ-poitiers.fr/ Novembre 2007

 

Biagio Fabrizio Carillo
# Riflessioni sul problema dell'efficacia della pena fra il principio di individualizzazione e rispetto della dignità dell'uomo
Rassegna Italiana di Criminologia, n. 3, 2007
La persona detenuta vive certamente una situazione di sofferenza determinata dallo stato di privazione della libertà personale e di movimento: la pena detentiva non deve aggravare la sofferenza da essa derivante, cosi come aveva già a suo tempo ribadito l’articolo 64 delle regole penitenziarie europee, di cui alla raccomandazione del comitato dei ministri del consiglio d’Europa del 12 febbraio 1987...

 

Claudio Povolo

Retoriche della devianza. Criminali, fruorilegge e devianti nella storia (ideologie, storia, diritto, letteratura, iconografia...)
Acta Iistriae • 15 • 2007 • 1

 

Frederick Schauer
# Is There a Psychology of Judging?
Faculty Research Working Papers Series - Harvard University October 2007
In the United States, as in most countries, judges share three prominent characteristics. First, and tautologically, they are judges. Second, and with the exception of the lay magistrates who hear small cases in many states, they are lawyers. And third, the opinions of some attorneys and litigants notwithstanding, they are human beings. The conclusion that judges share (some) important decision making characteristics with their fellow human beings is occasionally supported by empirical findings. More often, however, this conclusion lurks in the background as an undocumented and unargued premise of the research on the psychological dimensions of judicial behavior. Researchers commonly assume that what is known about human decision making and cognition will apply to judges, and thus conclude that non-judge experimental results can be applied to explain and predict judicial behavior

 

Nick Bostrom
# Dignity and Enhancement
http://www.nickbostrom.com/

 

Howard Erlanger, Bryant Garth, Jane Larson, Elizabeth Mertz, Victoria Nourse, David Wilkins
# Is It Time for a New Legal Realism?
Wisconsin Law Review, Vol. 2005, No. 2, pp. 335‐363 (2005)
There is always a temptation for legal academics to approach social scientists as mere methodologists who simply provide the means of investigating questions formulated by lawyers. On the other hand, social scientists may also prefer to frame their investigations solely with reference to theories and questions from their own fields, without thinking about the need to translate into the language of law. The research presented in this Symposium issue exemplifies one set of allied responses to the formidable challenge of translation, an approach that can be called a “New Legal  Realism.”

 

Alessandro Margara
# Sulla proposta di legge denominata: “Nuovo ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle pene e delle altre misure privative o limitative della libertà”, che intende sostituire la L. 26/7/1975, n. 354, denominata: “Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”.
Ottobre 2005

 

Gilles Chantraine
# Prison and sociological perspective. For an off-center critical analysis
Champ pénal/Penal field - Vol. I 2004
It is important to put an end to the moral indifference display ed by society for its prisoners, not on the basis of some universal humanism this time, but more modestly and more practically by objectify ing the way s in which prison participates actively in new forms of domination which both exceed confinement and tend toward it. Prison adjusts easily to those forms precisely because it reinforces them. By demonstrating the existence of similar types of subjection outside prison walls, this transversal approach does away with the stigmatization, the reduction of people to the status of criminal and the alterity produced by criminalization.

 

Anna Giusti
# Detenzione domiciliare e arresti domiciliari. Aspetti giuridici e sociologici
Università degli Studi di Firenze, 2002-2003

... La finalità rieducativa della detenzione domiciliare è bene che emerga con tutta la sua importanza accanto alle finalità afflittive e general-preventive perché l’istituto non si riduca a mero strumento di esigenze deflattive della popolazione carceraria.

 

Philippe Combessie
# La ville et la prison, une troublante cohabitation
Projet, n° 269, 2002, pp.70-76.

 

Louk Hulsman - Jacqueline Bernat de Célis
Pene perdute

Edizioni Colibrì  2001 (Peines perdues. Le système pénal en question, Éditions du Centurion, Paris 1982)

 

Luciano Eusebi
# Il dolo nel diritto penale
http://docenti.unicatt.it/ Milano 2000
Si tratta di superare l’idea secondo cui la necessità del dolo per rispondere di reato doloso, al di là delle dispute fra Schuld- e Vorsatztheorie, possa risultare in pratica derogabile. Prospettiva, quest’ultima, nel solco della quale va sottolineato (pure all’interno del sistema normativo vigente) come il dolo in quanto elemento portante del fatto tipico rappresenti, in rapporto ai delitti, condicio sine qua non per la sussistenza stessa del reato: un requisito la cui necessità sancita senza riserve dall’art. 43 c.p. viene prima di qualsiasi ulteriore considerazione.

 

Luciano Eusebi
# Appunti sul confine fra dolo e colpa nella teoria del reato
http://docenti.unicatt.it/ Milano 2000

È vero che il diritto penale non ha mai mancato di occuparsi, per esempio, delle (non molte) centinaia di omicidi dolosi commessi ogni giorno nel mondo. Ma non si deve trascurare che ogni giorno nel mondo vi sono molte decine di migliaia di decessi evitabili, per guerre, meccanismi di sfruttamento economico, negligenze e quant’altro possa essere ricondotto a ingiustizie sostanziali. Una realtà la cui estensione può essere ridotta solo garantendo, a monte, reti assai fitte di condotte giuridicamente virtuose (sul piano economico, amministrativo, fiscale, precauzionale, etc.), obiettivo il quale coincide con quello per l’appunto perseguibile attraverso norme penali non caratterizzate dal ricorso alla pena detentiva...

 

Nelson Mandela

# Speech at the official launch of the Re-Training and Human Rights Project of the Department of Correctional Services
25 June 1998, Kroonstad

The full contribution which our prisons can make towards a permanent reduction in the country`s crime-rate lies also in the way in which they treat prisoners. We cannot emphasise enough the importance of both professionalism and respect for human rights.

 

Philip G. Zimbardo, Christina Maslach, Craig Haney
Reflections on the Stanford Experiment: Genesis, Transformations, consequences
Based on work that appeared in Thomas Blass's edited volume Obedience to Authority: Current Perspectives on the Milgram Paradigm (Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 2000).

 

Thomas Mathiesen
Perché il carcere?

Edizioni Gruppo Abele, Torino 1996 (Kan fengsel forsvarses? Pax Forlag, Oslo 1987)

 

Philippe Combessie
# L'ouverture des prisons et l'écosystème social environnant
Droit et Société 28-1994 (p. 629-636)

 

Alex Kozinski
# What I Ate for Breakfast and Other Mysteries of Judicial Decision Making
26 Loyola of Los Angeles Law Review 993 (1993)
We all view reality from our own peculiar perspective; we all have biases, interests, leanings, instincts. These are important. Frequently, something will bother you about a case that you can't quite put into words, will cause you to doubt the apparently obvious result. It is important to follow those instincts, because they can lead to a crucial issue that turns out to make a difference. But it is even more important to doubt your own leanings, to be skeptical of your instincts. It is frequently very difficult to tell the difference between how you think a case should be decided and how you hope it will come out. It is very easy to take sides in a case and subtly shade the decision-making process in favor of the party you favor, much like the Legal Realists predict.

 

Luciano Eusebi
# Il dolo come volontà
http://docenti.unicatt.it/ Milano 1993

Non si potrebbe essere più chiari: secondo l’analisi condotta da Zielinski in un commentario di recente pubblicazione “il cosiddetto elemento volontaristico del dolo vive un’esistenza meramente teorica, nell’ambito dei manuali, e nella prassi forense non gioca alcun ruolo”; peraltro “nel manuale di Jakobs - prosegue il medesimo Autore - esso addirittura non viene più menzionato”. La volontà è certamente un fattore scomodo...

 

Luciano Eusebi
# La pena in "crisi". Il recente dibattito sulla funzione della pena
http://docenti.unicatt.it/ Milano 1990
Ma quali sono le effettive potenzialità, e dunque anche i limiti strutturali, del diritto penale? Esso è ancora in grado di orientare il comportamento individuale laddove, ad esempio, i legami tra il singolo e l'ordinamento siano del tutto lacerati; laddove si sia disposti ad uccidere, ma anche a morire così facilmente e il contesto di disgregazione sociale assicuri la sostituzione ininterrotta, nella organizzazione criminale, dei posti vacanti?

 

Ermanno Gallo - Vincenzo Ruggiero
# Il carcere immateriale. La detenzione come fabbrica di handicap
Ed. Sonda, Torino 1989

 

Nils Christie.
# Abolire le pene? Il paradosso del sistema penale
Edizioni Gruppo Abele, Torino 1985 (Universitetsforlaget, Oslo1981)

 

Nathaniel Cantor
# New Prison Program of Italy
Journal of Criminal Law and Criminology, Summer 1935
In one case the problems of crime andcriminals are approached with moral presuppositions while in the other the social phenomena of crime are approached as any other group of social phenomena which one wishes to understand in order to control. The difference in point of view will have far- reaching implications in the institutional treatment of inmates. To hold both points of view at the same time can lead only to confusion in theory and, what is worse, tragedy in practice. The morals of Moses and the methods of Galileo can no more be mixed than oil with water.

 

Francesco Carnelutti
# Clinica del diritto
Rivista di diritto processuale, 1935,pp. 169-175

 

 

 

Costituzione ... Sentenze C. Cost ... Regole ... Convenzioni internazionali

 

# La Costituzione

                          # Sentenze della Corte Costituzionale

# Che cosa è la Corte Costituzionale?

 

Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali e Consiglio d’Europa
# Manuale di diritto europeo della non discriminazione
https://www.echr.coe.int/ 2019

 

Senato della Repubblica

# Fondata sul lavoro

www.senato.it/ 2018

 

Franco Gallo
# Il modello italiano di giustizia costituzionale. Relazione del Presidente prof. Franco Gallo all’incontro di studio con la Corte costituzionale del Kosovo
www.cortecostituzionale.it/ venerdì 7 giugno 2013

 

 

# Dichiarazione 10 dicembre 1948. Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo (O.N.U., New York).

 

#  Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo Roma, 4.XI.1950

 

# Convenzione sui diritti dell’uomo e la biomedicina ( Convenzione di Oviedo) Consiglio d’Europa (1996)

 

# Raccomandazione R(2017)3 del Comitato dei Ministri agli Stati Membri sulle Regole Europee sulle Misure e Sanzioni di Comunità

 

# Regolamento della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (1 gennaio 2020)

 

European Committee on Crime Problems (CDPC)
# White Paper on Prison Overcrowding
Strasbourg, 30 june 2016

 

Corte di giustizia dell'Unione europea
# Comunicato stampa n. 36/16 - Sentenza nelle cause riunite C-404/15 e C-659/15 PPU Pál Aranyosi e Robert Căldăraru
http://curia.europa.eu/ Lussemburgo, 5 aprile 2016

# Affaires C‑404/15 et C‑659/15 PPU

 

United Nations | Commission on Crime Prevention and Criminal Justice
# United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (the Mandela Rules)   #  IT
www.unodc.org/ 21 May 2015

 

ECHR | CEDU

# Formulario di ricorso / ITA 2014

# Reclamo indirizzato al Magistrato di Sorveglianza

 

Parlamento europeo |Consiglio | Commissione
# Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione europea [Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il 14 dicembre 2007 (2007/C 303/01)] Introduzione di Michele Ainis | Illustrazioni di Marcello Jori
Utet 2013

 

Consiglio dell'Unione Europea
# Versione consolidata del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Bruxelles, 12 novembre 2012

 

Council of Europe

# Raccomandazione Rec (2012)5 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sul Codice Europeo di Etica per il personale penitenziario (adottata dal Comitato dei Ministri il 12 aprile 2012 nel corso della 1140° riunione dei Delegati dei Ministri)

www.coe.int/

 

# Raccomandazione CM/Rec(2012)12 del Comitato dei Ministri agli Stati Membri sui detenuti stranieri

# Rec R(84) 12 of the Committee of Ministers to Member State Concerning Foreign Prisoners

 

American Bar Association ABA
# Treatment of Prisoners
www.americanbar.org/ ABA Standards for Criminal Justice Third Edition 2011

 

# Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners Adopted by the First United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, held at Geneva in 1955, and approved by the Economic and Social Council by its resolutions 663 C (XXIV) of 31 July 1957 and 2076 (LXII) of 13 May 1977

 

# Regole minime per il trattamento dei detenutiRis. O.N.U. 30.08.1955

 

ONU

# Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici ICCPR # *pdf

Adottato dall'Assemblea Generale il 16 dicembre 1966.
Entrato in vigore il 23 marzo 1976.
Reso esecutivo in Italia con legge n. 881 del 25 ottobre 1977. E' entrato in vigore per l'Italia il 15 dicembre 1978.

 

# Regole penitenziarie europee - Versione europea riveduta delle regole minime standard per il trattamento dei detenuti - Raccomandazione n. R (87) 3 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa - 1987

Consiglio d'Europa - Comitato dei Ministri
# Raccomandazione R (2006)2 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulle Regole penitenziarie europee
Adottata dal Consiglio dei Ministri l’11 gennaio 2006, in occasione della 952esima riunione dei Delegati dei Ministri - www.coe.int/

# Recommendation Rec(2006)2 revised on 1 july 2020

Committee of Ministers to member States on the European Prison Rules (Adopted by the Committee of Ministers on 11 January 2006, at the 952nd meeting of the Ministers' Deputies and revised and amended by the Committee of Ministers on 1 July 2020 at the 1380th meeting of the Ministers' Deputies)

 

Corte Europea dei Diritti dell’Uomo - Consiglio d'Europa
#  Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo

Roma, 4.XI.1950

Il testo della Convenzione è presentato così come modificato dalle disposizioni del Protocollo no 14 (STCE no 194) a partire dalla sua entrata in vigore il 1o giugno 2010.

[Fanno fede unicamente le versioni inglese e francese della Convenzione. Questa traduzione non è una versione ufficiale della Convenzione].

ARTICOLO 3 - Proibizione della tortura
Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti.

 

Angela Colella

#  Rassegna delle Pronunce del Triennio 2008-2010 in tema di art. 3 CEDU
Diritto Penale Contemporaneo 3-4/2012

 

Consiglio d'Europa Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT)
#  Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti.
Testo della Convenzione e Rapporto esplicativo

Serie dei Trattati Europei - N. 126. Testo emendato in base al Protocollo N. 1 (ETS N. 151) e al Protocollo N. 2 (ETS N. 152) in vigore dal 1 Marzo 2002.

 

Nazioni Unite
# Protocollo opzionale alla Convenzione contro la tortura ed ogni altro trattamento o punizione crudeli inumani e degradanti
Adottato il 18 dicembre 2002

 

Consiglio d'Europa - Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT)

#  Gli Standard del CPT. Rilievi essenziali e generali dei Rapporti Generali del CPT

CPT/Inf/E (2002) 1 - Rev. 2011 - # English

 

#  Il CPT in breve

CPT/Inf/E (2010) 1 - Italiano

Il CPT è stato istituito in virtù della “Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti”, entrata in vigore nel 1989. È basato sull’articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, che stabilisce che “Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti”. Il CPT non è un organo investigativo, bensì uno strumento non giudiziario, a carattere preventivo, destinato a proteggere le persone private della libertà dalla tortura e da altre forme di maltrattamenti. Affianca e completa in tal modo le attività giudiziarie della Corte europea dei diritti dell’uomo.

 

United Nations - General Assembly
# United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-custodial Measures for Women Offenders (the Bangkok Rules)
Sixty-fifth session - 16 March 2011

 

Consiglio d'Europa
# Raccomandazione R(2010)1 del Comitato dei Ministri agli Stati Membri sulle Regole del Consiglio d'Europa in materia di probation
Adottata dal Comitato dei Ministri il 20 gennaio 2010 nel corso della 1075° riunione dei Delegati dei Ministri

 

Commissione Europea

# Verso una politica penale dell'Unione europea: garantire l'efficace attuazione delle politiche dell'Unione attraverso il diritto penale

http://eur-lex.europa.eu/ Bruxelles, 20.9.2011

 

Council of Europe | Committee of Ministers
# Recommendation Rec(2006)13 of the Committee of Ministers to member states on the use of remand in custody, the conditions in which it takes place and the provision of safeguards against abuse
Adopted by the Committee of Ministers on 27 September 2006 at the 974th meeting of the Ministers’ Deputies

 

Senato della Repubblica

Manuale dei diritti umani. Trattati, Convenzioni, Dichiarazioni, Statuti, Protocolli aggiornati al 2004 (a cura di Stefano Filippone-Thaulero)

Febbraio 2006

 

Desi Bruno, Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale – Regione Emilia-Romagna | Antonio Ianniello, Giulia Cella, Massimo Cipolla, Michela Magri
# Carcere e dintorni. Prontuario della normativa di riferimento
Maggio 2013

 

Presidenza del Consiglio dei Ministri
# L’esecuzione delle pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo nei confronti dello Stato italiano (Legge 9 gennaio 2006, n. 12)
Relazione al Parlamento per l'anno 2012 - 26 aprile 2013

 

Nations Unies
# Les droits de l'homme et les prisons. Répertoire de poche sur les normes internationales relatives aux droits de l’homme à l’usage des agents pénitentiaires
www.ohchr.org/ New York et Genève, 2005
Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Les droits de l’homme procèdent de la dignité inhérente à la personne humaine. Toute personne privée de liberté est traitée en tout temps avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine. Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il n’y a aucune dérogation...

 

Consiglio dell'Unione Europea
# Decisione Quadro 2004/757/GAI del Consiglio del 25 ottobre 2004 riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, 11.11.2004
Council of Europe
# Recommendation n. R (99)22 concerning prison overcrowding and prison population inflation
Adopted by the Committee of Ministers on 30 September 1999

 

Jon F. Klaus | United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute Unicri
# Handbook on Probation Services. Guidelines for Probation Practitioners and Managers
Unicri March 1998

 

Council of Europe COE
# Recommendation n. R (97) 12 of the Committee of Ministers to Member States on Staff Concerned with Implementation of Sanctions and Measures
Adopted by the Committee of Ministers on 10 September 1997 at the 600th meeting of the Ministers' Deputies)

 

United Nations General Assembly
# United Nations Standard Minimum Rules for Non-custodial Measures (The Tokyo Rules)
www.un.org/ 68th plenary meeting 14 December 1990

 

Conseil Economique et Social
# L'éducation dans les prisons. 1990/20
www.unesco.org/ 24 mai 1990

 

Council of Europe | Committee of Ministers
# Recommendation N°. R(89)12 of the Committee of Ministers to Member States on Education in Prison (Adopted by the Committee of Ministers on 13 October 1989 at the 429th meeting of the Ministers' Deputies)

 

# Nazioni Unite, Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti - Conclusa a New York il 10 dicembre 1984

 

 

 

Fabio Gianfilippi
# Le persone omosessuali e transgender in carcere e il tempo immobile del Covid19
http://www.geniusreview.eu/ 5 novembre 2021
Introduzione – 2. La separazione imposta e le circolari dell’amministrazione – 3. La stagione degli Stati Generali e le soluzioni normative adottate con il d.lgs. 123/2018 – 4. Le prime pronunce della magistratura di sorveglianza – 5. Il carcere chiuso del tempo della pandemia – 6. Prospettive.

 

Barbara Spinelli
# In memoria di Ebru Timtik: la resistenza dell'Avvocatura in Turchia
www.giustiziainsieme.it/ 25 gennaio 2021
1. Premessa - 2. Il ruolo dell’avvocatura in Turchia - 3. Essere giovani avvocati in Turchia oggi - 3.1. Memorie d’infanzia - 3.2. La ricerca di un riscatto nella difesa degli ideali democratici - 3.3. La persecuzione per la tutela giurisdizionale dei diritti umani.

 

Domenico Pulitanò
# Essere Charlie, o politicamente corretto? Manifestazioni espressive e diritto penale
https://sistemapenale.it/ 20 Gennaio 2021
1. Je suis Charlie? – 2. Ermeneutiche di manifestazioni espressive. – 3. Norme antidiscriminazione. – 4. Ai confini della libertà d’espressione. – 5. Uno sguardo alla giurisprudenza. – 6. Tra Leviatano e società civile. –– 7. Lo spazio del conflitto.

 

Baiguera Altieri Andrea
# Diritto penale ed inutilità del carcere
www.diritto.it/ 17 dicembre 2018

 

Cour Européenne des Droits de l'Homme
# Affaire Laurent c. France (Requete n. 28798/13)
Strasbourg, 24 mai 2018

 

Emanuela Fronza, Corrado Caruso (eds)
# Ti faresti giudicare da un algoritmo? intervista ad Antoine Garapon
Questione Giustizia, 4/2018
Il digitale introduce una nuova legalità, nel senso che rinviene delle regolarità all’interno del ragionamento del giudice fra gli elementi prescelti e le decisioni adottate. Ciò permette di stabilire delle cor-relazioni, che divengono vincolanti nella pratica, an-che se esse non corrispondono all’applicazione della legge. Code is Law è dunque un’espressione che apre una riflessione molto potente...

 

Claudia Pecorella, Patrizia Farina
# La risposta penale alla violenza domestica: un'indagine sulla prassi del Tribunale di Milano in materia di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.)
www.penalecontemporaneo.it/ 10 aprile 2018
Oltre a non dover lasciare solo alla donna l’onere di portare a conoscenza delle forze dell’ordine e dell’autorità inquirente la violenza subita, lo Stato deve impedire che la vittima possa, con una manifestazione di volontà, interrompere l’attività di indagine o il processo, così come evitare che la sua ritrattazione possa sortire lo stesso  effetto, a causa dell’assenza di fonti di prova ulteriori, sufficienti a sorreggere l’accusa.

 

Giulia Mantovani
# La de-carcerazione delle madri nell'interesse dei figli minorenni: quali prospettive?
www.penalecontemporaneo.it/ 31 gennaio 2018
1. La necessità di riprendere il cammino. – 2. L’età quale limite legale alla tutela del minore. – 3. Idoneità genitoriale e accesso ai benefici penitenziari a favore della prole. – 4. Il senso della collaborazione nell’interesse del minore. – 5. Interesse del minore vs presunzioni ostative alla sottrazione della madre al carcere. – 6. I termini del bilanciamento in concreto. – 7. Benessere della prole e reinserimento sociale della madre. – 8. Considerazioni conclusive.

 

Giorgio Fidelbo
# Verso il sistema del precedente? Sezioni Unite e principio di diritto
www.penalecontemporaneo.it/ 29 gennaio 2018
1. Il nuovo comma 1-bis dell’art. 618 c.p.p.: un ripensamento tardivo del legislatore. – 2. Le prassi virtuose nei rapporti tra sezioni semplici e Sezioni Unite. – 3. La procedura di rimessione dei ricorsi alle Sezioni Unite. – 4. L’obbligo di rimessione in caso di dissenting opinion. – 5. Il principio di diritto rilevante ai sensi dell’art. 618 comma 1-bis c.p.p. – 6. L’enunciazione del principio di diritto nel caso di dichiarazione di inammissibilità sopravvenuta del ricorso. – 7. Vincolatività “relativa” del precedente e nomofilachia della Corte di Cassazione.

 

Corte di Giustizia UE
# Sentenza 25 gennaio 2018, causa C-473/16
https://curia.europa.eu/
Il test psicologico per accertare l'orientamento sessuale del richiedente asilo viola il diritto alla vita privata

 

Vittorio Manes
# Dalla "fattispecie" al "precedente": appunti di "deontologia ermeneutica"
www.penalecontemporaneo.it/ 17 gennaio 2018
1. Levelling the playing field. – 2. Diritto penale e deontologia ermeneutica. – 2.1. La “difesa del senso letterale”. – 2.2. Onestà intellettuale del giudicante e “approccio antinalogico” (in dubio pro analogia et abstine). – 2.3. Interpretazione “tassativizzante e tipizzante”. – 2.4. Le prime direttrici dell’interpretazione “tipizzante”: i principi di offensività e proporzione. – 2.4.1. L’offensività di livello ermeneutico (e le sue insidie). – 2.4.2. Proporzione come criterio-guida per calibrare la tipicità in ragione della gravità edittale. – 2.4.3. Proporzione come criterio-limite alla sovraestensione del tipo legale (e del chilling effect). – 2.4.4. L’arsenale della prevenzione, tra tassatività e proporzione. – 2.5. Prevedibilità della interpretazione e divieto di retroattività. – 3. Il valore attuale del precedente in materia penale. – 3.1. La giurisprudenza di Strasburgo: Contrada c. Italia e la messa in mora del sistema giuridico italiano rispetto all’irresponsabilità dell’interprete. – 3.2. Evoluzioni giurisprudenziali e garanzie nella giurisprudenza interna. – 3.3. Per una stagione di “nomofilachia condivisa”. – 3.4. Cultura del precedente ed “ecologia della giurisdizione”.

 

Andrea De Lia
# Il principio di uguaglianza ed il diritto penale sostanziale: una sintetica analisi del rapporto
www.federalismi.it/ 6 Dicembre 2017

 

Andrea Orlando
# Intervento agli Stati Generali della Lotta alle Mafie
Milano, 24 novembre 2017

 

Silvia Volpe
# La pena dell'ergastolo nel sistema italiano
Università degli studi di Pavia, 2017

 

Massimo Donini
# Massimo Pavarini e la scienza penale. Ovvero, sul valore conoscitivo dell’antimoderno sentimento della compassione applicato allo studio della questione criminale
www.penalecontemporaneo.it/ 13 settembre 2017
0. Una premessa quasi personale. – 1. La scienza penale come mera tecnica o come disciplina teorico-critica orientata alla riduzione del male? – 2. Tesi (Pulitanò, Ferrajoli) che si oppongono alla scientificità del garantismo o al riconoscimento della dogmatica come sapere fattualmente verificabile o che persegua finalità (non solo scientifico-ricostruttive). – 3. Contro il normativismo integrale e la separatezza incomunicabile dei paradigmi scientifici. – 4. Perché la realtà dialoga con le norme e le può delegittimare. – 5. La realtà della pena come messa in crisi della scienza. – 6. La fragilità della costruzione garantista di fronte alla democrazia penale del populismo. – 7. Un arte abyecto. Un’arte schifosa? – 8. Il modello post-riparatorio della pena e il sentimento critico (la “compassione”) come strumento conoscitivo della penalità.

 

Carlo Ruga Riva, Roberto Cornelli, Alessandro Squazzoni, Paolo Rondini, Barbara Biscotti
# La sicurezza urbana e i suoi custodi (il sindaco, il questore e il prefetto)
www.penalecontemporaneo.it/ 18 luglio 2017
1. L’impianto della legge n. 48/2017, la nozione di “sicurezza urbana” e le sanzioni previste per la sua violazione. – 1.1. La tutela dei luoghi. – 1.2. Sanzioni per i parcheggiatori abusivi. – 1.3. Gli interventi sulla sospensione condizionale della pena. – 1.4. È applicabile l’art. 650 c.p. ai trasgressori dei provvedimenti amministrativi a tutela della sicurezza urbana? – 2. Sicurezza integrata e sicurezza urbana: quale benessere per la comunità? – 2.1. Verticalità temperata e ambiti della sicurezza integrata. – 2.2. Tra segnali di degrado e marginalità sociale: gli obiettivi dei patti. – 2.3. Sicurezza versus welfare: una via securitaria al benessere della comunità. – 3. I rimodulati poteri di ordinanza del Sindaco. – 3.1. L’ordine di allontanamento dell’organo accertatore. – 3.2. Le disposizioni in materia di occupazioni arbitrarie di immobili. – 4. Sicurezza urbana e ordinanze sindacali. Novità o continuità con il passato? – 5. Le pressioni della storia. – 6. Topologie di eccezione.

 

Diritto Penale Contemporaneo
# Terrorismo e sistema penale: realtà, prospettive, limiti
VII Corso interdottorale di diritto e procedura penale “Giuliano Vassalli” per dottorandi e giovani penalisti (SII-AIDP Gruppo Italiano – Noto, 11-13 novembre 2016)
www.penalecontemporaneo.it/ Rivista trimestrale, 1 2017

 

Giuseppe Losappio
# Formula BARD e accertamento del dolo eventuale
www.penalecontemporaneo.it/ 23 maggio 2017
1. Formula BARD e fatto psichico doloso. – 2. L’accertamento del fatto psichico doloso. – 3. Formula BARD e accertamento del fatto psichico nel dolo eventuale. – 4. Difficoltà irrisolte. Difficoltà irrisolvibili? – 5. Il modello di accertamento ibrido/modulare. Gli indicatori e contro-indicatori del dolo eventuale. La c.d. sentenza Thyssen. – 6. Conclusione (interlocutoria). Fuzziness del dolo eventuale vs hardness della formula BARD.

 

Massimo Ceresa Gastaldo
# La riforma dell’appello, tra malinteso garantismo e spinte deflative
www.penalecontemporaneo.it/ 18 maggio 2017
1. Luoghi comuni. – 2. Il disegno strategico, dalla Commissione Canzio al “maxiemendamento”. – 3. La “prova viva”, anche in secondo grado. – 3.1. Troppo… – 3.2. …e troppo poco. – 4. La selezione in entrata degli appelli: il filtro sui motivi. – 4.1. Bersaglio mancato (ma il filtro ormai resterà…). – 5. Gli altri congegni deflativi. – 6. Elogio dell’appello, sicut erat.

 

Davide Galliani
# Esiste un diritto che non sia umano? A proposito della possibilità della Corte di Strasburgo di accordare il risarcimento anche quando non è stato chiesto
http://www.forum.it/ 15 aprile 2017
Motivare significa ritenere capaci le persone di interloquire, porsi sullo stesso piano. Poi seguono le altre funzioni – rispetto all’impugnazione, alla responsabilità verso la collettività, al limitare l’errore giudiziario – ma il nocciolo duro dell’obbligo di motivazione ruota attorno al concetto di dignità nello svolgimento della funzione giurisdizionale, che significa anche dignità delle persone che vi sono sottoposte. 

 

Marta Bargis
# Mandato di arresto europeo e diritti fondamentali: recenti itinerari "virtuosi" della Corte di Giustizia tra compromessi e nodi irrisolti
www.penalecontemporaneo.it\ 26 aprile 2017

 

Claudia Morelli

# Giustizia predittiva: in Francia online la prima piattaforma europea. Uno strumento per garantire la certezza del diritto?
altalex.com, 3 aprile 2017

Fondata da due studenti di giurisprudenza tecnofili e da due ingegneri informatici, la startup francese Predictice si affida alle tecniche del Machine Learning - e naturalmente a sentenze precedenti - per prevedere le probabilità di successo di un procedimento giudiziario e ottimizzare la strategia processuale degli avvocati.

 

Monica Senor
# Gli algoritmi predittivi nell’amministrazione della giustizia
La voce dell'agorà, n. 1 - febbraio 2017
Oggi gli algoritmi predittivi non solo esistono, ma vengono concretamente applicati in ambito giudiziario: dalle online dispute resolution (ODR) alle cause commerciali, dagli arbitrati al  diritto  penale. Non da noi, certo, ove avvocati e giudici ancora arrancano dietro fascicoli elettronici, PEC e firma digitale. Ma negli Stati Uniti sì...

 

Susanna Arcieri
# Il giudice e la scienza. L’esempio degli Stati Uniti: il Reference Manual on Scientific Evidence parte I - # parte II
Www.penalecontemporaneo.it/ 6 marzo 2017 - 20 marzo 2017
Federal Judicial Center - National Research Council of the National Academies,
# Reference Manual on Scientific Evidence The National Academies Press, 2011

 

Luca Santa Maria
# Piccolo manifesto per un programma di idee sul diritto e il processo penale
www.penalecontemporaneo.it/ 7 febbraio 2017
Tortura e carcere sono o possono essere, nei fatti, la stessa cosa. Dolore e la stessa sofferenza, che un uomo infligge ad un altro uomo con fredda intenzionalità, forse anche solo per punire l’uomo per quel che ha fatto... La differenza – per la Convenzione sulla tortura – è che il carcere non è tortura se e solo se il dolore e la sofferenza inflitti sono legittimamente inflitti, cioè se la violenza è coperta, giustificata, dalla legge. Conclusione? Lo Stato, con la legge, decide che cosa è tortura legittima, cioè pena, e cosa no, cioè tortura, pena illegittima. Il diritto penale stabilisce le condizioni dell’esercizio della tortura legittima...

 

Francesco Macrì
# La riforma dei reati sessuali in Germania. Centralità del dissenso e “tolleranza zero” verso le molestie sessuali tra diritto penale simbolico e potenziamento effettivo della tutela della sfera sessuale
www.penalecontemporaneo.it/ 24 novembre 2016

 

Aldo Masullo
# Lo Stato di diritto e il diritto di punire
Il Mattino, 22 novembre 2016
Uno Stato che sia di diritto, il diritto di punire deve meritarselo, facendo della punizione non un facile scarico delle sue responsabilità, un vile lavarsene le mani, ma l'occasione di un impegno di attenzione straordinaria ad personam per restituire il reo alla dignità di socius della comune impresa civile

 

Alessandra Concas
# La fase esecutiva nel processo penale
www.diritto.it/ 2 novembre 2016

 

Daniela Strippoli
# Strategie di lotta alla criminalità organizzata di stampo mafioso
Università degli Studi di Trento, 2016

 

Monica Alessia Senor
# Di trojan-microspia, e-mail che non sono corrispondenza e della colpa veniale di chi usa server stranieri
www.filodiritto.com/ 26 ottobre 2016

 

Alessandro Centonze
# Il decorso del tempo e i suoi effetti sull'esecuzione della pena: aspetti problematici in tema di prescrizione della pena
www.penalecontemporaneo.it/ 20 ottobre 2016

La ratio legis della prescrizione, sottesa a entrambe le disposizioni che lo disciplinano ex artt. 172 e 173 c.p., risiede nel fatto che il decorso del tempo fa venire meno l’interesse punitivo dello Stato nei confronti di un soggetto riconosciuto colpevole all’esito di un processo penale conclusosi con una sentenza irrevocabile, che trae il suo fondamento penalistico dal rapporto di proporzione inversa esistente tra il decorso del tempo e la potestà punitiva dello Stato, che si concretizza nell’irrogazione delle sanzioni penali...

 

Erica Barbaccia
# La liberazione anticipata speciale
Università degli Studi di Roma "La Sapienza", 2016

 

Francesco Macrì
# La violenza sessuale (art. 609-bis C.P.) nella giurisprudenza della Suprema Corte del 2015. Analisi di 110 sentenze di inammissibilità e rigetto tra orientamenti esegetici di legittimità e opzioni sanzionatorie di merito
www.penalecontemporaneo.it/ Settembre 2016
Lo scritto è incentrato sull'analisi dogmatica ma altresì statistica di tutte le sentenze di inammissibilità e rigetto emesse dalla Corte di Cassazione in materia di “Violenza sessuale” (art. 609-bis c.p.) nel corso dell'anno 2015. Particolare attenzione è stata dedicata alle 110 sentenze (su 340 totali pubblicate sul sito istituzionale) suscettibili di elaborazione statistica con riferimento alle pene irrogate e alle condotte criminose accertate in via definitiva. L'indagine “tradizionale” sulle opzioni esegetiche accolte dalla Corte ha rivelato un sostanziale consolidamento degli orientamenti – spesso emersi nei primi anni di applicazione della riforma del 1996 – in materia di “atti sessuali” e di “violenza” costrittiva...

 

Enrico Marzaduri
# Law in the books e law in action: la libertà personale tra rispetto della presunzione di non colpevolezza ed anticipata esecuzione delle sanzioni detentive
www.lalegislazionepenale.eu/ 19.9.2016

 

Consiglio Superiore della Magistratura
# Ricognizione di buone prassi in materia di intercettazione di conversazioni. (Delibera in data 29 luglio 2016)
www.questionegiustizia.it/ 2016

 

Maria Brucale, Stefania Cataleta, Angela Compagnone, Giuliano Dominici, Ezio Menzione, Marco Maria Monaco, Valerio Onida, Angelo Panebianco, Francesco Petrelli, Claudia Prioreschi, Roberto Randazzo, Franco Roberti, Francesca Rosati, Giacomo Satta, Antonello Soro, Giorgio Spangher, Armando Spataro, Valerio Spigarelli, Costanza Tancredi, Leonardo Tricarico

# Stato di diritto ai tempi dell'Isis
CentoUndici (La rivista della Camera Penale di Roma), n. 4, Luglio/agosto 2016

 

Hugo Bonnaffé
# Predictice: utilizzando degli algoritmi, questa startup prevede il risultato di un'azione legale e ottimizza le strategie processuali degli avvocati
www.ovh.it/ 07/07/2016

Giustizia predittiva... Predictice è una piattaforma di supporto alla decisione, pensata per gli avvocati. Il nostro obiettivo è fornire la probabilità statistica di successo di una causa, ma non solo. Permettiamo agli avvocati di ottimizzare la loro strategia, aiutandoli a identificare e stabilire, in base alle caratteristiche specifiche del caso, la priorità degli elementi che possono influenzare positivamente la risoluzione di una controversia...

 

Caty Bressanelli

# La “violenza di genere” fa il suo ingresso nella giurisprudenza di legittimità: le Sezioni Unite chiariscono l’ambito di applicazione dell’art. 408 co. 3 bis c.p.p.

www.penalecontemporaneo.it/ 21 Giugno 2016
# Commento a Cass., SS.UU., sent. 29 gennaio 2016 (dep. 16 marzo 2016), n. 10959, Pres. Canzio, Rel. Bianchi

 

Emanuele Cavallo
# Concessione della misura alternativa della semilibertà su proposta del consiglio di disciplina e sulla base della positività della risposta al trattamento penitenziario. A margine di Trib. Torino, ord. 2.12.2015, Pres. Viglino
www.penalecontemporaneo.it/ 15 Giugno 2016

# Ordinanza Trib. Torino, ord. 2.12.2015, Pres. Viglino

 

Gaetano Insolera

# La produzione del “penale”: tra governo e parlamento maggioritario
www.penalecontemporaneo.it/ 17 Giugno 2016
Il testo traccia un bilancio delle politiche criminali nello scorcio del terzo millennio, analizzando in particolare il rapporto con il sistema elettorale maggioritario. Dopo alcune osservazioni preliminari sulle caratteristiche del nostro sistema maggioritario si propone una lettura delle odierne connotazioni della nostra democrazia, con particolare riferimento alla crisi della divisione dei poteri.
1. Premessa. - 1.1. "Partecipazione democratica alle scelte di politica criminale" in rapporto "alle garanzie individuali". - 1.2. "Diritto penale tecnocratico". - 2. Diritto penale e sistema maggioritario. - 2.1 Nella "Prima Repubblica". - 3. La democrazia del leader. - 4. La produzione del penale. - 5. Aspettando Godot. - 6. Conclusioni.

 

Massimo Donini
# Il diritto giurisprudenziale Penale. Collisioni vere e apparenti con la legalità e sanzioni dell'illecito interpretativo
www.penalecontemporaneo.it/ 6 giugno 2016

 

Fabio Fiorentin
# La conclusione degli Stati Generali per la riforma dell'esecuzione penale in Italia
www.penalecontemporaneo.it/ 6 Giugno 2016

 

Concas Alessandra
# Gli studi universitari in carcere, caratteri e disciplina giuridica
www.diritto.it/ 30 maggio 2016

 

Danilo Diaco (a cura di)
# Le tipologie decisorie della Corte costituzionale attraverso gli scritti della dottrina
www.cortecostituzionale.it/ Maggio 2016
Il presente lavoro affronta il tema delle tipologie decisorie della Corte costituzionale, prevalentemente nel giudizio incidentale, attraverso il punto prospettico della dottrina.  Più nel dettaglio, il lavoro è stato articolato in due parti tra loro collegate ma distinte. Nella prima parte, sono stati selezionati contributi dottrinali significativi su alcune tecniche decisorie alle quali la Corte ha fatto ricorso nel corso della sua attività giurisdizionale. Si tratta di scritti che rappresentano dei “classici” in materia... Nella seconda parte, si è inteso costruire un elenco bibliografico di lavori che la dottrina ha fornito sulle diverse tipologie decisorie, man mano utilizzate dalla Corte come proprio strumento di lavoro.

 

Davide Galliani
# Una questione di limiti. A proposito di “Fine pena: ora” di Elvio Fassone
www.penalecontemporaneo.it/ 19 Maggio 2016
1. Contesti differenti, problematiche simili. - 2. Mai più minori irrecuperabili per legge. - 3. Il riformismo di Barack Obama. - 4. "Fine pena: ora" di Elvio Fassone. - 5. Un autore sui generis. - 6. Una pena sui generis. - 7. Un vademecum sulla pena perpetua. - 8. L'architrave di tutto il ragionamento. - 9. E il futuro?

 

Philippe Audegean
# Critica della ragion penale. Beccaria e la filosofia
www.penalecontemporaneo.it/ 2 Maggio 2016
Il presente contributo si interroga sul significato polemico che riveste, in Dei delitti e delle pene, l'autodefinizione dell'autore come «filosofo». Tale insistenza va interpretata nel contesto di una ribellione contro il dominio politico dei patrizi milanesi: Beccaria si appella alla filosofia per combattere l'egemonia politica del sapere giuridico, arrivando a escludere il sapere giuridico tradizionale dal diritto penale. 1. Il problema: Beccaria filosofo. - 2. Il contesto: un conflitto delle facoltà. - 3. Critica della ragion giuridica. - 4. Critica della ragion penale. - 5. Critica della violenza penale. - 6. Conclusione: un nuovo linguaggio politico.

 

Ufficio di Sorveglianza di Bologna - Dott.ssa Susanna Napolitano
# Ordinanza relativa alla carenza di funzionari giuridico-pedagogici
Bologna 23 marzo 2016

 

Alessandro Gamberini]
# La crisi della tipicità. Appunti per una riflessione sulla trasformazione della giustizia penale
www.penalecontemporaneo.it/ 31 Marzo 2016
Il presente contributo affronta il tema della crisi della legalità, intesa come attuale crisi di certezza nell’interpretazione del sistema penale. Muovendo dalla constatazione della progressiva marginalizzazione della sovranità popolare – dovuta, tra l’altro, al consistente apporto del reticolo di fonti sovranazionali, nonché alle improvvisazioni legislative che rincorrono le cicliche emergenze – vengono proposti alcuni spunti di riflessione in merito alle trasformazioni che incidono sulla protezione dell'individuo dalla sanzione, ormai appesa alla sola valutazione di un giudice che ha visto lentamente sgretolarsi i parametri che tradizionalmente lo orientavano.

 

Irene Guerini
# Ancora in tema di sospensione del processo con messa alla prova: presupposti oggettivi per accedere al procedimento speciale ed autonoma ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di ammissione
www.penalecontemporaneo.it/ 22 Marzo 2016

# Cass. pen., Sez. II, ord. 23 febbraio 2016 (dep. 26 febbraio 2016), n. 8014, Pres. Gentile, Rel. Davigo, ric. Sorcinelli

 

Andrea Gaboardi
# Irragionevolezze e fraintendimenti nei rapporti tra recidiva reiterata e cumulo giuridico delle pene. Osservazioni a margine di C. Cost., 21.10.2015 n. 241
www.lalegislazionepenale.eu/ 22.3.2016

 

Franco Maisto
# Igino Cappelli e gli Stati Generali
www.dirittopenitenziarioecostituzione.it/ 26 febbraio 2016

... Il carcere poteva cambiare solo nel senso delle linee generali di tendenza prevalenti nella società, e dunque in peggio. Né si poteva pretendere che proprio la galera fosse un’isola di legalità e di decenza, se poi le sue vittime... sono troppe volte le vittime della giustizia. E se la logica del lager è vincente, non c’è posto per un giudice impotente alla tutela dei diritti umani più elementari
.

 

Francesca De Carolis

# Clessidra senza sabbia. Una proposta per uscire dall'inferno del carcere a vita

Stampa Alternativa Mille Lire Per Sempre, 2016

Il giudice delle leggi ci dice che l’ergastolo non viola la Costituzione perché non è una pena perpetua, cioè esiste da un punto di vista costituzionale in quanto tende a non esistere. È logico dedurre da questo che, contrariamente, una reclusione a vita sarebbe incostituzionale. Allora l’ergastolano ostativo cos’è, un’invenzione fantasiosa degli stessi  ergastolani?

 

Bartolomeo Romano
# Prescrizione del reato e ragionevole durata del processo: principi da difendere o ostacoli da abbattere?
www.penalecontemporaneo.it/ 15 febbraio 2016
Il tema della prescrizione è particolarmente sentito nel nostro Paese, nel quale un numero rilevante di procedimenti penali si conclude, purtroppo, con la dichiarazione di estinzione del reato per tale causa. Nel presente contributo si riflette criticamente sulla recente tendenza - ulteriormente percorribile, alla luce della nota sentenza Taricco - ad aumentare i termini prescrizionali per evitare tale esito, certamente non auspicabile. In particolare, si riflette sul fondamento garantistico e liberale della prescrizione e si pone l'accento sulla necessità di abbreviare i tempi del procedimento penale, piuttosto che allungare i termini della prescrizione, come una riforma non ponderata consiglierebbe; tale scelta si tradurrebbe, infatti, nella conseguente ulteriore lentezza della nostra giustizia penale, con tardiva riparazione per le vittime del reato ed interventi non sempre in grado di rieducare il condannato, e con effetti persino economicamente negativi per lo Stato.

 

Francesca Vianello
# "Mai dire mai": contro l'ergastolo, per una penalità inquieta
Antigone n. 1, 2015, p. 153-176

 

Francesco C. Palazzo
# Vassalli, maestro di diritto penale
www.cortecostituzionale.it/ Roma, 10 dicembre 2015
... La sua consapevolezza storica, aliena da estremismi ideologizzanti, lo conduce ad abbracciare una visione sostanzialmente polifunzionale e politicamente relativistica della pena, nella quale finalità utilitaristiche di difesa della società e di riaffermazione dell’ordine coesistono con caratteri morali di giustizia. Nessuna rivoluzione, dunque, ma nemmeno una «passiva e fatalistica accettazione del diritto quale esso è», come egli si premura espressamente di escludere.

 

Orazio Longo
# Il delitto di stalking tra profili criminologici e nodi irrisolti: Corte Cost. 172 del 2014 e successiva giurisprudenza di legittimità
www.giurisprudenzapenale.com/ 29 dicembre 2015
Il testo inquadra il fenomeno dello stalking sotto il profilo criminologico, sottolineando le difficoltà di tipizzazione della condotta penalmente rilevante incontrate dal legislatore del 2009 e le successive critiche mosse dagli interpreti nei confronti dell’art. 612 bis c.p.

 

Domenico Pulitanò
# Riflessioni su Stefano Canestrari, Principi di biodiritto penale
www.penalecontemporaneo.it/ 16 Dicembre 2015
1. Un'introduzione al biodiritto. - 2. Laicità e valori. - 3. Il linguaggio. - 4. Un biodiritto liberale. - 5. Chiedere e dare ragioni.

 

Miguel Angel Nunez Paz
# La donna delinquente. Un percorso storico-teorico
www.penalecontemporaneo.it/ 11 Dicembre 2015
Donne e uomini sperimentano diversamente la vita sociale e, di conseguenza, anche quella criminale. Tuttavia, tali differenze non sono mai state oggetto di approfondite discussioni. La criminologia ha spesso tralasciato gli studi sulla criminalità femminile, applicando ad essa, salvo aggiungere qualche specificazione tecnica o peculiarità di genere, gli esiti degli studi sulla delinquenza maschile. La criminologia femminista ha proposto invece una scienza non androcentrica. Dal nostro punto di vista è chiaro che la criminalità femminile, almeno a livello statistico, risulta largamente inferiore a quella maschile; tuttavia, ciò non legittima la criminologia a disinteressarsi alla ricerca e alla formulazione teorica sul fenomeno in parola, in quanto esso costituisce un problema sociale che ancora oggi pone interrogativi bisognosi di soluzioni efficaci.

 

Nadio Delai, Stefano Rolando - Scuola Superiore della Magistratura
Magistrati e Cittadini. Indagine su identità e immagine sociale dei magistrati italiani    # integrale
SSM – Firenze (Scandicci, 30 novembre 2015)

 

Alessandra Concas
# Il Lavoro penitenziario, disciplina giuridica e caratteri
Diritto processuale penale, 06/11/2015
La realtà attuale del lavoro nel mondo carcerario è molto lontana dall’offrire una possibilità di occupazione intramuraria ai detenuti, riesce a lavorare in carcere una esigua minoranza e la gran parte di loro, secondo le statistiche fornite dal Ministero della Giustizia, è impegnata nei lavori cosiddetti domestici, mentre coloro che svolgono lavorazioni per la committenza pubblica e privata sono un numero quasi insignificante su base nazionale, anche se molto interessante sotto il profilo qualitativo di alcune esperienze.

 

Giorgio Resta, Vincenzo Zeno-Zencovich (eds)
# Il diritto all'oblio su internet dopo la sentenza Google Spain
www.fondazionecalamandrei.it/ RomaTrE-Press 2015
Lo studioso di diritto della comunicazione non può non guardare con grande attenzione alla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (causa C-131/12) del 13 maggio 2014, nota come Google Spain. La decisione giurisprudenziale è di sicura importanza e, piaccia oppure no, segna uno spartiacque nel digital right to privacy. Perché impone ai motori di ricerca, a partire da Google, l’applicazione della normativa europea sulla protezione dei dati personali, valorizzando oltremodo il cd. Diritto all’oblio.

 

Andrea Barlottini
# Dal riciclaggio all'autoriciclaggio: analisi di un'evoluzione normativa
Università degli Studi di Ferrara, 2015

 

Marta Lamanuzzi
# L’ergastolo ostativo. Una pena in contrasto con la dignità
Dignitas, settembre 2015
Oltre a contrastare con la nostra Costituzione, l’istituto dell’ergastolo ostativo cozza con le fonti internazionali ed europee che vietano tortura e «pene o trattamenti inumani o degradanti», primo tra tutti l’art. 3 della CEDU. In una recente pronuncia, infatti, la Corte di Strasburgo ha statuito che una sentenza di condanna all’ergastolo che non ammetta alcuna possibilità di revisione non è conforme all’art. 3 della CEDU, in quanto una persona condannata all’ergastolo senza alcuna prospettiva di un fine pena non è stimolata a riflettere sul proprio percorso rieducativo. È pertanto imprescindibile - ha affermato la Corte - «un meccanismo dedicato che garantisca un riesame non oltre venticinque anni dall’esecuzione della sentenza, assieme a ulteriori periodiche opportunità di revisione».

 

Angelo Esposito
# Le sezioni protette. Il trattamento penitenziario dei sex offenders
www.dirittopenitenziario.it/ 2015
Assumere un atteggiamento avalutativo della persona abusante, controllare e contenere le risonanze emotive che tali reati evocano non è semplice perché è un reato che ci turba, di fronte al quale le nostre coscienze si ribellano. Ma ancora di più ci mette in crisi una condizione di inattività che inevitabilmente porta a restituire, dopo la pena, una persona “ibernata” che non ha avuto chance e che quindi sarà, nella migliore delle ipotesi, tale e quale a quando è entrato. 

 

Claudio Ferrari
# Costituzione e “fine pena mai”. Quando senso di umanità e rieducazione tendono al 9999
Dignitas, settembre 2015
... Nel corso dei lavori dell’Assemblea e, soprattutto, della Commissione per la Costituzione, non mancarono espressioni di motivata riserva sul carcere a vita, specie da parte di coloro che avevano sofferto lunghi anni di detenzione durante il fascismo: va ricordata, anzitutto, la proposta dell’on. Togliatti di eliminare, oltre alla pena di morte, anche la previsione dell’ergastolo; inoltre, nel corso di un’Adunanza Plenaria della Commissione per la Costituzione, gli onorevoli Nobile e Terracini proposero di introdurre in Costituzione la previsione per cui le pene restrittive della libertà personale non potessero superare la durata di quindici anni, poiché «se le pene detentive superano un certo limite, non soltanto cessa la possibilità che esse abbiano una capacità educativa, ma, al contrario, sono fonte di un processo di abbruttimento progressivo […].

 

Corte di Cassazione - Prima Sezione Civile
# Sentenza n. 15138/2015
Depositata in Cancelleria il 20 luglio 2015

L'interesse pubblico alla definizione certa dei generi, anche considerando le implicazioni che ne possono conseguire in ordine alle relazioni familiari e filiali, non richiede il sacrificio del diritto alla conservazione della propria integrità psico-fisica sotto lo specifico profilo dell'obbligo dell'intervento chirurgico inteso come segmento non eludibile dell'avvicinamento del soma alla psiche. L'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed uni velocità del percorso scelto e la compiutezza dell' approdo finale sia accertata, ove necessario, mediante rigorosi accertamenti tecnici in sede giudiziale.

 

Giovanna Bellini, Marco Strano (a cura di)
# Anatomia di un reato: Stalking. Manuale didattico - Operativo
www.stalkingtalk.it/ Luglio 2015

... Dietro ad un comportamento caratterizzato da atti persecutori, per utilizzare il termine giuridico, si celano cause e fini molto diversi tra loro che vanno dal seguire un impulso irrefrenabile, all'adottare un comportamento strumentale, come avviene ad esempio nelle false accuse. In questi ultimi casi come  vedremo, la auto dichiarata “vittima” risulterà in realtà colei che di fatto ha avuto il vero comportamento persecutore nei confronti della persona che risulterà successivamente accusata senza un fondamento. Tali false accuse possono essere effettuate per rivalsa, per ottenere un qualche beneficio o talora per vera mana persecutoria...

 

# DPCM DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 giugno 2015, n. 84. Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche.

 

Mario Di Vito
# Adriano Sofri: una condanna è per sempre
www.glistatigenerali.com/ 23 giugno 2015
Chi ha subito una condanna, può anche averla scontata tutta fino all’ultimo giorno, ma sarà sempre e comunque destinato a dover subire l’ostracismo da parte del sedicente consesso civile. La riabilitazione non esiste e sembra quasi che la galera sia esclusivamente uno strumento punitivo per chi ha fatto il cattivo, cosa che non sta scritta nemmeno sul Codice di Hammurabi.

# Rassegna 24 giugno 2015 - www.ristretti.org

 

Alberto di Martino
# «Rivoltarsi nella feccia di Romolo». Lessico di legge, situazioni di stallo, aporie del ''trattamento"
www.penalecontemporaneo.it/ 19 Giugno 2015
1. Premessa: di quale postura non convenga quando si parla di pena carceraria. ‒ 2. Situazioni di stallo. ‒ 2.0. Una cornice concettuale preliminare: teorie sulla pena; diritto della pena; diritto nella pena. ‒ 2.1. Primo esempio. ‒ 2.2. Secondo esempio. ‒ 2.3. Terzo esempio (molto generale). ‒ 3. A proposito di trattamento.

 

Sandra Pelicci
# Fine pena mai: quali ricadute nell’ordinamento interno della giurisprudenza europea?
Università degli Studi di Milano - 2014-2015

 

Fabio Licata
# Le misure di prevenzione patrimoniali
www.dsps.unict.it/ Catania, 20 febbraio 2015
La valutazione dei presupposti per la applicazione (pericolosità sociale ed altri) non deve essere necessariamente formulata sulla base di fatti integranti estremi di reato ma si può fondare su qualsiasi elemento idoneo a giustificare il libero convincimento del giudice • E’ sufficiente ai fini dell’applicazione della misura di prevenzione l’esistenza di meri indizi, senza che essi debbano necessariamente rivestire quella gravità, precisione e convergenza richiesti quali elementi di prova ai fini dell’affermazione di colpevolezza • Per tale motivo il proscioglimento o l’archiviazione per uno dei reati che legittimano la prevenzione non impediscono l’applicazione della misura poiché il giudizio di pericolosità  può essere espresso anche in presenza di prove insufficienti per una pronunzia di condanna (è escluso in ogni caso il ricorso a «sospetti, congetture, illazioni o mere intuizioni del giudice»)

 

Roberto Flor, Daniela Falcinelli, Stefano Marcolini (a cura di)
# La giustizia penale nella “rete”. Le nuove sfide della società dell’informazione nell’epoca di Internet
https://iris.univr.it/ 2015

 

Livio Pepino
# Qualcosa di meglio del carcere
www.questionegiustizia.it/ Fascicolo 2/2015
Il carcere non produce sicurezza. Il suo aumento non ha determinato, in nessuna parte del mondo, una diminuzione della paura. Anzi, i paesi che hanno i maggiori tassi di carcerazione (gli Stati Uniti in primis) sono anche quelli in cui cresce la paura e si assiste al boom della vendita di armi e di altri strumenti di difesa personale (indicatore di insicurezza collettiva ben più dei sondaggi e delle rilevazioni statistiche): non sarà, forse, il ricorso massiccio al carcere a far crescere l’angoscia e la paura, ma certo esso non serve a contenerle...

 

Marcello Bortolato
# Note sul lavoro in carcere fra vecchie certezze e nuove provocazioni
www.questionegiustizia.it/ Fasc. 2, 2015
Il lavoro gratuito e terapeutico in carcere non è altro in definitiva che un modo politicamente corretto di qualificare il lavoro forzato che aggiunge alla privazione della libertà una maggiore afflizione. Significa prefigurare un sistema penitenziario di tipo nuovo, «pre-moderno», che come giuristi ci deve allarmare e la cui compatibilità con i principi costituzionali in materia di pena è tutta da verificare. Anche sotto il profilo economico non può essere trascurato che il lavoro gratuito obbligatorio altera la libertà del mercato poiché nemmeno le imprese vorrebbero un lavoro che andasse a manipolare il mercato all’esterno rendendolo non competitivo.

 

David Brunelli
# Pena e moralismo penale nella rilettura di Cesare Beccaria
www.archiviopenale.it/ n. 1, 2015

 

Nico D'Ascola
# La prescrizione è nella Costituzione, senza prescrizione siamo sudditi
http://ilgarantista.it/ 14 dicembre 2014
Il principio di rieducazione (art. 27 comma 2 Cost.) implicitamente impone che il cittadino sia giudicato in tempi ragionevolmente brevi rispetto alla data di commissione del reato. In caso contrario avvertirebbe la condanna come ingiusta perché indifferente rispetto alle sue mutate condizioni di vita (basterebbe pensare al caso di chi durante l’intervallo temporale abbia trovato un lavoro, si sia spostato, abbia avuto figli, ma soprattutto si sia già rieducato). Proprio in conseguenza di ciò rifiuterebbe ogni trattamento, ritenendolo inutilmente repressivo, privo – per l’appunto – di ogni finalità rieducativa.

 

Vincenzo Baldini
# La dignità umana tra aprocci teorici ed esperienze interpretative
www.dirittifondamentali.it/ novembre 2014
1. Premessa. 2. La d.u. come problema interpretativo dell’ordinamento giuridico italiano. 3. La d. u. nel contesto dell’interpretazione costituzionale. 4. La d.u. come norma positiva e/o fondamento etico del sistema dei diritti costituzionali. 5. L’ orientamento della dottrina. 6. D.u. e tutela della vita (nascente): una (sempre più problematica) relazione. 7. Conclusioni.

 

Diritto Penale Contemporaneo
# Rivista Trimestrale 2/2014
www.penalecontemporaneo.it

 

Ignazia Bartholini
# La riabilitazione extramuraria e il donum/munus del tempo restituito
Studi di Sociologia, 2, 2014

 

Eleonora Di Molfetta
# La pena detentiva di breve durata: prospettive di riforma verso il community service order nella comparazione fra Italia e Olanda
Università degli Studi di Trento, 2013-2014
Nella terza parte della Raccomandazione No. R (92) 16, intitolata “Management aspects of sanctions and measures”, sono state inserite regole sul metodo di lavoro, sulle conseguenze in caso di violazione degli obblighi e sulla necessità di incoraggiare ricerche e valutazioni nell’ambito delle sanzioni alternative. Interessante ai fini della nostra analisi appare il capitolo quinto, contenuto nella parte seconda della Raccomandazione, e intitolato “Professional staff”: esso contiene cinque regole riguardanti lo staff che deve occuparsi della fase esecutiva della sanzione. E’ da premettere subito che nessuna delle regole riguardanti lo staff è rispettata dalla disciplina italiana: l’assenza di un’organizzazione quale il Probation Service nel sistema olandese rappresenta una delle più grandi falle nella gestione del momento esecutivo della sanzione alternativa in analisi.

 

Thomas Vormbaum
# Il diritto penale frammentario nella storia e nella dogmatica
www.penalecontemporaneo.it/ 28 Ottobre 2014
"Fragmentarisches Strafrecht in Geschichte und Dogmatik" sulla rivista Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft, Bd. 123, 2011, 660 ss. La traduzione è a cura di Massimo Donini.

Suggerisco la triade di Rabdruch: giustizia, certezza giuridica, utilità (conformità allo scopo). Le incriminazioni e la loro interpretazione non devono produrre né risultati ingiusti, né dannosi, né tali da non soddisfare le esigenze della certezza giuridica. Il controllo deve svolgersi nel senso di un “favoreggiamento di massima”: se uno dei tre compiti non può essere soddisfatto, la criminalizzazione legislativa o interpretativa deve segnare il passo. Dei tre elementi indicati, la giustizia e l’utilità – in termini operativi – contengono ognuna per sé sia un potenziale espansivo e sia restrittivo, mentre la certezza giuridica si esprime di regola solo in chiave restrittiva. Nell’attuale momento storico l’idea dello scopo, cioè la politicizzazione del diritto penale, mi appare l’elemento dal quale deriva il pericolo maggiore per un diritto penale restrittivo e quindi frammentario...

 

Matteo Murgia
# La mediazione del conflitto interno al carcere. Cenni sull’esperienza messicana
Università degli Studi di Genova , 2013-2014

La giustizia riparativa è una teoria e allo stesso tempo un movimento sociale di carattere internazionale che riforma il modello tradizionale di giustizia penale. In questa nuova proposta si pone che il crimine – o delitto – è fondamentalmente un danno contro una persona concreta e le sue relazioni interpersonali; ciò differenzia questo modello dalla giustizia penale convenzionale di carattere retributivo dove il delitto è una lesione a una norma giuridica e la vittima principale è lo Stato...

 

Crewe, B., Liebling, A. and Hulley, S.
# Heavy–light, absent–present: rethinking the ‘weight’ of imprisonment
The British Journal of Sociology, 65:387–410, 2014
Problems between prisoners were caused by an excess of institutional power, either its provocations or its oppressively punitive texture We have argued, among other things, that deficits in institutional power are problematic in different ways, leading to forms of frustration, exasperation and insecurity. Some of these problems relate to issues of support and self-control. Others are to do with prisoners’ relationships with each other – the kinds of hostilities and predations that are more easily acted upon when staff power is ‘absent’.

 

Franciscus | Jorge Mario Bergoglio
# Discorso del Santo Padre Francesco alla delegazione dell'Associazione Internazionale di Diritto Penale
Giovedì, 23 ottobre 2014
... Negli ultimi decenni si è diffusa la convinzione che attraverso la pena pubblica si possano risolvere i più disparati problemi sociali, come se per le più diverse malattie ci venisse raccomandata la medesima medicina. Non si tratta di fiducia in qualche funzione sociale tradizionalmente attribuita alla pena pubblica, quanto piuttosto della credenza che mediante tale pena si possano ottenere quei benefici che richiederebbero l’implementazione di un altro tipo di politica sociale, economica e di inclusione sociale.

# Andrea Pugiotto, Contro l’ergastolo, le parole del Papa , il manifesto, 28 ottobre 2014

 

Daniela Falcinelli
# Il consenso dell'avente diritto nei percorsi del diritto penale ''umano''
www.penalecontemporaneo.it/ 16 Luglio 2014

 

Sacha Tagnani
# Promozione dei diritti umani & repressione delle “gross violations”
www.diritto.it/ aprile 2014
I meccanismi di protezione e difesa, predisposti dalle Nazioni Unite, non sono solo necessari a garantire il rispetto universale della dignità umana, ma hanno anche un importante valore giuridico per l’avanzamento al giorno d’oggi del diritto internazionale pubblico.

 

Rona Epstein
# Mothers in prison: The sentencing of mothers and the rights of the child
www.howardleague.org/ Working Papers 3/2014
Of the women in prison 66 per cent are mothers of dependent children. Imprisonment of a father or mother entails the forcible separation of a child from its parents and therefore impacts on the child’s rights under Article 8 of the European Convention of Human Rights. Thus sentencing courts are required to obtain information on dependent children and then conduct a balancing exercise weighing the rights of potentially affected children against the seriousness of the parent’s offence. Do the courts always obtain information about the affected children, and are the rights of the child in fact considered by the criminal courts? This is a matter of significance for the welfare of children and for our system of justice.

 

Claudia Mazzuccato
# Dove la giustizia torna a essere una virtù
www.generativita.it/ Maggio 2014
Con la giustizia riparativa viene offerta la possibilità a perpetratori e offesi, rei e vittime, di incontrarsi e “partecipare attivamente insieme, in modo libero” ad un confronto impegnativo e volontario sugli effetti del crimine, con il coinvolgimento, ove opportuno, della comunità e con l’aiuto di mediatori/facilitatori: questa è, in sostanza, la definizione che si legge nei Basic Principles on the Use of Restorative Justice delle Nazioni Unite.

 

Giuseppe Losappio
# Verità e processo penale (frammenti di riflessione)
www.annalidipartimentojonico.org/ Annali 2014 - Anno II
La logica della colpevolezza non è fuzzy. Non si “condanna” per approssimazione; fuzzy invece può essere l’assoluzione. La colpevolezza si può fondare solo su proposizioni “veramente vere”; l’assoluzione, invece, può fondarsi sia sulla fuzziness delle proposizioni accusatorie sia sulla verità vera dell’innocenza.

 

Commissione Fiandaca
# Proposte di intervento in materia di criminalità organizzata
www.penalecontemporaneo.it/ 12 Febbraio 2014

 

Commissione Garofoli
# Per una moderna politica antimafia
www.governo.it/ Gennaio 2014

 

Laura Reale
# Il principio di precauzione in diritto penale
http://amsdottorato.unibo.it/ Università di Bologna 2013
Il principio di precauzione è, ormai, alla base di ogni riflessione che abbia a oggetto la sicurezza, la salute o l’ambiente. Esso suscita riflessioni che riguardano trasversalmente la parte generale del sistema penale, la causalità, la colpa, la responsabilità delle persone giuridiche, il principio di offensività. Del tema si sono recentemente, infatti, occupati numerosi studiosi e firme importanti della dottrina italiana.

 

Giada Ceri (a cura di)
E' una bella prigione il mondo
Quaderni del Circolo Rosselli, n. 3-4/2013 (anno XXXIII, fascicolo 117)
Stefano Anastasia, Elisabetta Beccai, Cecco Bellosi, Bruno Benigni, Daniele Bertusi, Gemma Brandi, Stefano Bravi, Carmelo Cantone, Lucia Castellano, Fabio Cavalli, Mara Ceccatelli,Giada Ceri, Franco Corleone, Ornella Favero e redazione Ristretti Orizzonti, Livio Ferrari, Giuseppe Ferraro, Antonietta Fiorillo, Corrado Marcetti, Gianna Maschiti, Margherita Michelini, Valentina Pagliai, Michele Passione, Caterina Silvestri,Valdo Spini, Patrizia Tellini, Sabrina Tosi Cambini, Fabio Voller, Gli amici di Zaccheo e Salute inGrata.

 

Giovanni Barroccu
La prova scientifica nel processo penale
Diritto@Storia, n. 11, 2013
Nell’analizzare gli strumenti per mezzo dei quali la prova scientifica penetra all’interno del tessuto processuale, pur riconoscendone i meriti e l’indubbia portata innovatrice, occorre adottare le dovute cautele: vale a dire seguire un approccio di “critica consapevolezza” nei confronti di qualsiasi mezzo di prova e, a fortiori, nei confronti di quegli strumenti che possono creare certezze illusorie in merito all’accertamento.

 

Nicola del Piano
# La Criminologia Positivista lombrosiana nel moderno Sistema Penale italiano (Il settimo giorno)
ALIUDCRIMEN - ISPREF 2012-13

 

Antonio Casapulla
# Le sentenze esemplari: un problema di prevenzione dei reati
www.altalex.com/ 2 maggio 2013
Sta di fatto che, alla luce degli aspetti nodali affrontati, il pensiero dottrinale dominante sulla questione, può ritenersi adagiato su solide fondamenta, ossia: sull’idea che, in un sistema penale coerente, che agisca nel rispetto dei diritti fondamentali di ognuno (e perciò anche del reo da condannare), e allo stesso tempo operi il più possibile con metodi empiricamente fondati, non è possibile riconoscere - senza imbarazzi - una patente di legittimità ad una commisurazione generalpreventiva della pena.

 

Giovanni Maria Flick
# Un ponte fra carcere e società: il volontariato
www.gmflick.it/ Lucca, 13 aprile 2013

... riflettere sulla rivoluzione tradita del sistema penitenziario. La rivoluzione promessa è rappresentata dall’articolo 27 4° comma della Costituzione («Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato»); dalla giurisprudenza costituzionale; dalle Carte internazionali; dall’ordinamento penitenziario con le successive modifiche e applicazioni, fino al regolamento penitenziario del 2000 e alle più recenti raccomandazioni del Consiglio d’Europa. La rivoluzione tradita è dimostrata dalla quotidianità del nostro sistema penitenziario 

 

Giovanni Fiandaca
# Populismo politico e populismo giudiziario
Criminalia, 2013

 

Antonio Cavaliere
# Paternalismo, diritto penale e principi costituzionali: profili di teoria generale
i-lex. Scienze Giuridiche, Scienze Cognitive e Intelligenza artificiale - Rivista quadrimestrale on-line: www.i-lex.it - Dicembre 2013, numero 20

 

Mario Caterini
# La proporzione nella dosimetria della pena da criterio di legiferazione a canone ermeneutico
in Aa.Vv., Persona pena e processo, Scritti in memoria di Tommaso Sorrentino, raccolti sotto la direzione di M. Gallo, a cura di M. Amisano e M. Caterini, ESI - Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 2012, pp. 49 - 79.

 

Nicoletta Mani
# Tra diritto alla prova e principio di legalità: giudizio abbreviato e rinnovazione istruttoria in appello
Archivio Penale, n. 2, 2013

 

Massimo Luigi Ferrante
# A proposito del principio di inviolabilità della libertà personale
Archivio Penale, maggio–agosto 2012
1. Premessa, 587 – 2. Il principio di libertà nei lavori dell’Assemblea costituente, 587 – 3. La libertà personale, 592 – 4. L’art. 13 Cost. ed il diritto penale sostanziale, 594 – 5. Il valore dell’art. 13 Cost. nel sistema penale italiano, 595 – 6. Il principio di libertà ed il principio di legalità, 596 – 7. Il principio di libertà ed il principio della responsabilità penale personale, 601 – 8. l principio di libertà ed il principio di extrema ratio e di necessaria offensività, 602 – 9. Considerazioni conclusive, 604.

 

Simone De Santis
# L'uso politico degli strumenti processuali penali
Archivio Penale, n. 3, 2012
1. Fisiologia e patologia della natura politica dello “Ius dicere”.- 2. Spettacolarizzazione del processo penale.- 3. Il processo penale nella logica dell’emergenza continua .-4. Evoluzione della magi-stratura: da funzione a potere .-5. La vexata quaestio dell’art. 112 cost. .- 6. La necessaria distinzione dei i ruoli tra giurisdizione e politica.- 7- Il processo penale come strumento di democrazia.- 8- Processo al potere: rivoluzioni giudiziarie e restaurazione della legalità.- 9. La necessità di un assetto di reciproca legittimazione tra politica e giustizia.

 

Ivana Roagna
# Protecting the right to respect for private and family life under the European Convention on Human Rights.
Council of Europe, Strasbourg, 2012

 

Alessandro Schillaci
# “Male captum bene retentum” e la teoria dei “frutti dell’albero avvelenato” nella giurisprudenza italiana e secondo la Corte EDU
Università degli Studi di Trento, 2011-2012
L’occasione del presente lavoro si colloca in una recente e molto nota pronuncia della Corte europea dei diritti dell’uomo su una vicenda accaduta in Germania: il caso Gäfgen (C. eur. dir. uomo, 30 giugno 2008, Gäfgen c. Germania). Come è noto, in quell’occasione l’imputato era stato sottoposto a trattamenti inumani (minaccia di torture ed altro) affinché rivelasse d’aver commesso il fatto per cui si procedeva (sequestro di persona e omicidio). La confessione, così ottenuta, aveva portato al ritrovamento del corpo della vittima e alla scoperta di altri elementi di prova, che avevano fondato la condanna dell’imputato, nonostante fossero stati rinvenuti grazie alle dichiarazioni estorte (le quali erano state peraltro giudicate inutilizzabili dal tribunale nazionale). La Corte europea, adita dal condannato, è stata perciò chiamata a pronunciarsi sullo spinoso tema della utilizzabilità nel processo penale delle prove frutto di una condotta illecita da parte della polizia giudiziaria e della loro incidenza sulle acquisizioni successive.

 

Natascia Mattucci
# Diritti delle donne come diritti umani: il femminismo giuridico
www.forumcostituzionale.it/ 9 maggio 2011
Il movimento dei diritti umani delle donne, supportato dalla spinta propulsiva del femminismo radicale, ha posto all’attenzione dell’opinione pubblica mondiale la dimensione universale che hanno le violazioni subite dalle donne nel mondo. Questo rilievo testimonia, secondo quanto si è precisato nella premessa, che i diritti umani, maxime delle donne, più che raccordare un processo-progresso lineare sviluppatosi attorno a un credo positivo, dischiudono un orizzonte forse universale da rintracciare nella forza del negativo...

 

Bruno Bertelli, Bruno Crepaldi
# Opportunità rieducative e sicurezza nella rappresentazione degli operatori carcerari. Risultati e riflessioni da un’indagine condotta in 7 istituti del Nord-Italia
Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza – Vol. V –N. 1 –Gennaio-Aprile 2011
La ricerca si fonda su interviste semi-strutturate il cui contenuto è stato analizzato con la tecnica della grounded theory. I concetti espressi dagli operatori sono stati codificati e posti in relazione tra di loro, in modo da ottenere un quadro concettuale coerente. Ciò ha permesso l'identificazione di 3 categorie diversificate di operatori, che abbiamo denominato negoziatori, innovatori e tradizionalisti, rispondenti a mappe cognitive specifiche. I risultati evidenziano come i percorsi rieducativi del condannato in ambiente carcerario, quali emergono nel racconto degli operatori, siano il risultato della combinazione di diverse variabili: le risorse personali, relazionali e occupazionali di cui dispone il detenuto; la struttura carceraria in cui sconta la pena; la possibilità di un percorso penale in ambiente esterno e, naturalmente, il tenore e la qualità del rapporto fra il condannato e le figure professionali incontrate nel percorso di esecuzione della pena.

 

Peter Scharff-Smith, Lucy Gampell (eds)
# Children of imprisoned parents
The Danish Institute for Human Rights, 2011

 

Luisa Fantinato
# Necessità, emergenza e pubblici poteri: profili penalistici
Università degli Studi di Padova - Scuola di Dottorato di Ricerca in Giurisprudenza, 2011

I profili penalistici in tema di stato di necessità destano particolare interesse. Quanto alla lettura del conflitto, per una prima posizione è considerata  sempre e  comunque lecita una condotta che , pur ledendo un diritto altrui, sia espressione  dell’incoercibile istinto di conservazione, perché la legge non può pretendere che  l’uomo rinneghi se stesso a vantaggio di altri. Tuttavia, a questa si replica che se i casi di non punibilità di un fatto costituente reato non fossero preventivamente stabiliti dal legislatore, allora tale fondamentale decisione sarebbe rimessa alla mera discrezionalità del giudice del caso concreto.

 

Educazione Democratica. Rivista di pedagogia politica
# Carcere e dignità umana
1/ Gennaio 2011

 

Antonino Barletta - Luciano Eusebi - Saverio Gentile - Lauretta Maganzani - Claudia Mazzucato - Giuseppe Monaco - Dino Rinoldi
# Dignità e diritto. Prospettive interdisciplinari
Quaderni del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, 2010

 

Domenico Pulitanò
# La scienza penale tra fatti e valori
Criminalia, 2010
Nessun dubbio sulla legittimazione di principio dei giuristi a impegnarsi sul piano della politica del diritto. Con la consapevolezza che il titolo di legittimazione non va ricercato in investiture politiche, ma “esclusivamente nella  coltivazione della scienza giuridica”. La legittimazione in concreto va conquistata (e si rischia di perderla) sul campo

 

The Supreme Court sitting as the High Court of Justice | Israel
# Academic Center of Law and Business v. Minister of Finance - 19 November 2009
https://versa.cardozo.yu.edu/
Our deliberations as to whether amendment 28 violates the human rights of the inmates of the privately managed prison are based on the premise that imprisoning a person and holding him in custody in itself violates his right to liberty and freedom of movement. This is the case even when the imprisonment is lawful. In addition to this premise, there is another premise that has become a rule in our legal system, that the loss of personal liberty and freedom of movement of an inmate, which is inherent in the actual imprisonment, does not justify an additional violation of the other human rights of the inmate to an extent that is not required by the imprisonment itself or in order to realize an essential public interest recognized by law.

 

Giovanna Maria Testa
# Genitori nell’ombra: analisi della riforma penitenziaria alla luce delle esigenze di tutela della persona nella relazione genitore/figlio
Università degli Studi del Molise - Dottorato di ricerca 2009/2010

 

Tony Ward | University of Bucharest
# Dignity and Human Rights in Correctional Practice
www.ejprob.ro/ European Journal of Probation, Vol. 1, No. 2, 2009
Interventions with offenders have a normative layer as well as a scientific basis and therefore it is not possible to quarantine ethical questions from discussions of best practice. My aim in this paper is to provide an expanded ethical canvass from which to approach correctional practice with offenders. The cornerstone of this broader ethical perspective will be the concept of human dignity and its protection by human rights norms and theories. I also explore the relationship between responses to crime and offender rehabilitation based on an enriched theory of punishment that is sensitive to offenders’ moral equality and their attendant rights.

 

Christopher McCrudden
# Human Dignity and Judicial Interpretation of Human Rights
The European Journal of International Law, Vol. 19 no. 4, 2008
The central meaning of dignity remains the common minimum core and judicial interpretation has done little, so far, to help us move beyond this. So far, the use of the concept of human dignity has not given rise to a detailed universal interpretation, nor even particularly coherent national interpretations. The absence of a consensus substantive meaning of the concept beyond that minimum core has not, it seems, prevented it from being used to enable a much looser coordination of human rights adjudication to take place, with significant room for disagreement and divergence over specific practical applications.

 

M. Bellocci, P. Passaglia
# La dignità dell'uomo quale principio costituzionale. Quaderno predisposto in occasione dell’incontro trilaterale delle Corti costituzionali italiana, spagnola e portoghese

www.cortecostituzionale.it/ Roma, Palazzo della Consulta, 30 settembre - 1° ottobre 2007

 

Helen Codd
# Policing Procreation: Prisoners, Artificial Insemination and the Law
Genomics, Society and Policy, 2006, Vol.2, No.1, pp.110–117

 

Giuseppe Panunzio
# Il reato continuato: aspetti processuali
www.diritto.it/ maggio 2005

 

Maria Grazia Giammarinaro
# Il trattamento penale della sfera psichica ed emotiva della vittima dei reati di violenza psicologica e sessuale
Cassazione Penale Anno: 2005 - Volume: 45 - Fascicolo: 7/8 - pp. 2469-2482

 

39 U. S. 126 (2003)
# Overton v. Bazzetta - Decided June 16, 2003
https://supreme.justia.com/

Many of the liberties and privileges enjoyed byother citizens must be surrendered by the prisoner... The history of incarceration as punishment sup-ports the view that the sentences imposed on respondentsterminated any rights of intimate association

 

Livio Pepino
# Appunti per una storia di Magistratura Democratica
www.magistraturademocratica.it/ Questione Giustizia, n. 1/2002

 

Alvaro P. Pires
# Legislative Policy and “TwoSided” Crimes: Some elements of a pluridimensional theory of the criminal law (Drugs, Prostitution, etc.)
http://www.parl.gc.ca/ 2002

 

Valérie Lanier
# Un monde sans prisons? Quelques réflexions sur l’efficacité de la peine-prison
Université de Bourgogne 2001
Est-ce possible? Peut-on un jour espérer vivre dans une société sans prison? Rien n’est moins sûr. La peine-prison a toujours subi des critiques négatives, elle a fait preuve de son inefficacité, mais elle demeure un des piliers du système pénal. Les peines alternatives constituent bien une possibilité d’éviter la prison. Mais “cela signifie que la prison demeure bien présente et réelle en tant qu’unique réponse à la criminalité. En d’autres termes, le fait d’être des mesures “remplaçant” la détention signifie que la prison constitue encore la solution ordinaire, la principale.” 

 

Marie-Dominique Trapet
# L’hypothèse de l’américanisation de l’institution judiciaire
Arch. phil. droit 45 (2001)
« Le droit par les juges »: oui, mais pas « le droit sans l’État législateur », pas « le droit avec l’État judiciaire conquis (ou reconquis) par ses juges ». Le droit par les juges, oui ; mais par des juges au service de la loi et du droit. Le juge, le vrai juge, ne se prend pas pour une star. Il n’est pas une star. C’est un fidèle serviteur de la justice. Il est « verbe du  droit ». Et c’est ce qui fait sa grandeur.

 

Jean Kellerhals, Noëlle Languin, Massimo Sardi
# Le sentiment de responsabilité dans les mentalités contemporaines
Droit et Société 47-2001
Le sentiment de responsabilité qui se dégage de nos analyses des mentalités contemporaines est marqué par un certain providentialisme : l’individu devrait être libre de prendre les risques et engagements qu’il veut, mais devrait pouvoir s’en dédire de manière assez arbitraire et être couvert très généralement contre les conséquences de ses actes, même fautifs. L’État ne devrait pouvoir intervenir que marginalement dans les diverses prises de risque de l’individu. On examine en conclusion les différentes variantes qu’abrite ce portrait général et la distribution de ces types selon l’identité, les ressources et l’ancrage social des personnes interrogées.

 

Anna Pintore
# Diritti insaziabili
Teoria politica, fasc. 2, 2000
In realtà, nessuna teoria dei diritti fondamentali può essere (auto)sufficiente, ossia può fare a meno di una teoria dell’autorità5: questo è vero in generale, naturalmente, e non solo per il giusnaturalismo. Anzi, sarei tentata di affermare che alla fin dei conti il vero problema dei diritti fondamentali è proprio quello, “procedurale”, dell’autorità che li amministra; il che è in fondo solo un modo diverso di ripetere il motto di Bobbio (1992, 16, corsivi dell’autore): "il problema di fondo dei diritti dell’uomo è oggi non tanto quello di giustificarli, quanto quello di proteggerli".

 

Consiglio Superiore della Magistratura

# Nuove forme di prevenzione della criminalità organizzata: gli strumenti di aggressione dei profitti di reato e le misure di prevenzione
Quaderno 104, 1998

 

Franco Bricola
# Introduzione a Aa.Vv., Il carcere "riformato", Bologna, 1977
Costituzionalismo.it - Fascicolo 2, 2015
Al momento della pubblicazione di questo quaderno un bilancio sulla legge non può che registrare un’effettività di tipo «rinnegante» rispetto alle decantate prospettive del nuovo ordinamento, cui si accompagnano preoccupanti linee di tendenza per l’avvenire. Un’effettività di tipo «rinnegante» è di per sé innegabilmente connessa ad un tipo di normativa qual è quella penitenziaria: è, infatti, uno dei settori più esposti alle varie pratiche nelle quali, nello Stato di diritto, si realizza l’illegalità ufficiale attraverso la non applicazione e la manipolazione amministrativa delle norme. Nel caso della nuova legge tuttavia, sintomi di un’effettività «rinnegante» erano già latenti nel tessuto normativo e nelle contingenze storico-politiche che caratterizzavano il momento della sua entrata in vigore
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ma il rapporto castigo-corpo non è identico a quello che era nei supplizi. Il corpo qui si trova in posizione di strumento o di intermediario; se si interviene su di esso rinchiudendolo o facendolo lavorare, è per privare l'individuo di una libertà considerata un diritto e insieme un bene. Il corpo, secondo questo tipo di penalità, è irretito in un sistema di costrizioni e di privazioni, di obblighi e di divieti. La sofferenza fisica, il dolore del corpo, non sono più elementi costitutivi della pena. Il castigo è passato da un'arte di sensazioni insopportabili a una economia di diritti sospesi. Se è ancora necessario, per la giustizia, manipolare e colpire il corpo dei giustiziandi, lo farà da lontano, con decenza, secondo regole austere, e mirando ad un obiettivo ben più «elevato». (Michel Foucault, Sorvegliare e punire...)

 

«Ho visto il volto di mio figlio diventato piccolo, piccolo, piccolo. In quel volto ho visto tutto il male del mondo» Paola Regeni