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Il diritto penale, vale a dire il catalogo di tutti i comportamenti soggetti a repressione in una data società, non smette mai di crescere... Come interpretare l'esplosione dei procedimenti penali nel corso degli ultimi cinquant'anni? Come affrontare un fenomeno così multiforme, insaziabile e ambiguo, in cui la passione per il diritto si mescola a una mitologia redentrice?... Tale inflazione è multipla: essa corrisponde innanzitutto all'estensione della legge penale a "nuovi giudicabili", ma anche, in maniera meno visibile, a un intensificarsi della repressione classica e, più in profondo, all'emergere di un nuovo linguaggio con cui la società democratica esorcizza le proprie difficoltà (Antoine Garapon, Denis Salas).
La felicità sociale si chiama giustizia (H. Kelsen) |
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diritto | diritti «Justice cannot stop at the prison gate» (ECHR, Campbell and Fell v. UK, 28 june 1984) | 1260 documenti
Costituzione ... Sentenze C. Cost ... Regole ... Convenzioni internazionali
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Ma si sa oggi, e l'Amministrazione ne è perfettamente cosciente, che la prigione non produce niente di questo genere. Che essa non produce niente di niente. Che si tratta unicamente di uno straordinario gioco di destrezza, di un meccanismo del tutto singolare di eliminazione circolare: la società elimina spedendole in prigione delle persone che la prigione spezza, schiaccia, elimina fisicamente: una volta che queste persone sono state spezzate, la prigione le elimina liberandole, rimandandole nella società; qui la loro vita in prigione, il trattamento che hanno subìto, lo stato in cui ne sono usciti, tutto concorre a fare sì che immancabilmente la società li elimini di nuovo, rispedendoli in prigione, la quale eccetera. Attica è una macchina per eliminare, una specie di enorme stomaco, un rene che consuma, distrugge, macina e poi rigetta - e che consuma al fine di eliminare quello che è già stato eliminato. Michel Foucault on Attica, «Telos», n. 19, 1974. |
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Domenico Pulitanò # Punizione. In dialogo con Giovanni Fiandaca https://sistemapenale.it/ 22 novembre 2024 |
Federico Losurdo # La magistratura nei sistemi costituzionali: tutela del potere o garante di diritti? https://www.questionegiustizia.it/ 11 novembre 2024 |
Enrico Grosso # È compito della Repubblica. Note sul DDL Sicurezza https://www.giustiziainsieme.it/ 04 Novembre 2024 |
Fabio Fiorentin # I “liberi sospesi” tra criticità presenti e prospettive di riforma https://sistemapenale.it/ 4 novembre 2024 |
Martina Galli # Oltre la persona detenuta: carcere, effetti collaterali e diritti dei terzi https://dirittodidifesa.eu/ 28 ottobre 2024 |
Fabio Fiorentin # L’esecuzione delle pene sostitutive dopo la riforma “Cartabia” https://sistemapenale.it/ 8 ottobre 2024 |
Chiara Gallo # Il principio di non discriminazione tra i sessi e norme e tutela della maternità e della prole nell’ambito dell’esecuzione penale. Commento all’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Bologna del 9.4.2024 https://www.giustiziainsieme.it/ 07 Ottobre 2024 |
Vittorio Manes # «Vittime in Costituzione, norma simbolica che può alterare il processo». https://www.ildubbio.news/3 ottobre, 2024 |
Emilio Dolcini # Brevi note sulla tortura nel codice penale italiano (art. 613 bis c.p.) https://sistemapenale.it/ 23 luglio 2024 |
Fabio Gianfilippi # Il decreto-legge 4 luglio 2024 n. 92 “Carcere sicuro” e le attese del mondo penitenziario https://www.giustiziainsieme.it/ 10 luglio 2024 |
European Court of Human Rights # CASE OF A.Z. v. ITALY STRASBOURG, 4 July 2024 |
Francesco Severa # Amministrare il carcere secondo Costituzione: oltre l’effettività rinnegante della normativa penitenziaria https://www.federalismi.it/ 26 giugno 2024 |
Roberto Bartoli # Dal garantismo penale al costituzionalismo. Riflessioni a partire dal pensiero di Luigi Ferrajoli https://sistemapenale.it/ 17 giugno 2024 |
Luigi Ferrajoli # Sul rapporto dei magistrati con la società https://www.questionegiustizia.it/ 17 giugno 2024 |
Cour Européenne des Droits de l'Homme # Affaire Cramester c. Italie Strasbourg, 6 June 2024 Davide Attanasio # Corte di Strasburgo e misure di sicurezza personali detentive: una nuova pronuncia di condanna nei confronti dell’Italia https://sistemapenale.it/ 11 giugno 2024 |
Paolo Beccari # Corpi reclusi, nessuna intimità. Sulla sentenza n. 10/2024 della Corte Costituzionale https://discrimen.it/ 15 maggio 2024 |
Magistratura democratica # Il carcere: tra dignità umana e rieducazione https://www.magistraturademocratica.it/ 6 maggio 2024 |
Roberto Bartoli # La gloriosa dissoluzione del mito populista “certezza della pena come certezza del carcere” https://www.sistemapenale.it/ 22 aprile 2024 |
Luciano Eusebi # Rieducazione e prospettive di riforma del sistema sanzionatorio penale dopo il d.lgs. n. 150/2022 https://sistemapenale.it/ 10 aprile 2024 |
Unione delle Camere Penali Italiane - Osservatorio Carcere # Questione di legittimità costituzionale del rinvio della pena in condizioni contrarie al senso di umanità e dignità. https://camerepenali.it/ 6 aprile 2024 |
Vittorio Manes (intervista di V. Stella) # Giustizia non è solo condanna: la vittima non è al centro di tutto https://www.ildubbio.news/ 15 febbraio 2024 |
Fenice Valentina
Valenti # Collaboratori di giustizia e dichiarazioni eteroaccusatorie: per la CEDU il processo basato sui soli “pentiti” viola l’art. 6 De Iustitia, gennaio 2024 |
The European
Court of Human Rights # Case of Libri v. Italy Strasbourg, 11 january 2024 |
Davide
Galliani # Dalla polifunzionalità alla proporzionalità. La Corte costituzionale e gli scopi della pena https://sistemapenale.it/ 12 ettembre 2023 |
Massimo
Donini # Il penale come religione di massa e l’ennesima riforma della giustizia https://sistemapenale.it/ 18 luglio 2023 |
Giovanni Maria Pavarin # A proposito di carcere, uso della forza e tortura https://sistemapenale.it/ 6 luglio 2023 |
Alessandro Centonze # Il dialogo tra la Corte EDU e la Corte di Cassazione: la costituzione di un sistema penale integrato in materia di tutela dei diritti fondamentali delle persone https://www.giustiziainsieme.it/ 9 giugno 2023 |
Andrea
D'Andrea # La luce della Costituzione e lo sguardo in avanti di Valerio Onida (Oltre l'effimero contingente) Rivista AIC. 31 maggio 2023 1. Il sovrano dell’ordinamento repubblicano: la Costituzione – 2. La Costituzione quale terminale del principio democratico – 3. La difesa dei principi costituzionali, con nettezza, ma senza preconcetti e chiusure settarie |
Carlo
Piergallini # Il “penale” senza “diritto”? https://sistemapenale.it/ 4 maggio 2023 1. Premessa. – 2. La “crisi” del sistema penale nella post-modernità. – 3. Il ‘trionfo’ del “penale”. – 3.1. Conclusione intermedia. – 3.2. L’incontenibilità, a monte, del “penale”. – 3.3. I luoghi di riduzione, a valle, del “penale”: la “depenalizzazione” e la “(non) punibilità”. – 4. La “crisi” del “diritto”. – 4.1. Che fare? – 4.1.1. Il principio di tassatività. – 4.1.2. La ‘pena’ prima del giudicato: la gogna mediatica e le misure cautelari. – 4.1.3. La legittimazione della pena. – 5. Conclusioni. |
.Procura
Generale della Corte di Cassazione # Orientamenti in materia di violenza di genere Roma, 3 maggio 2023 |
Anna
Antonia Giovinazzo # La pena pecuniaria tra modifiche normative e realismo operativo: alcune osservazioni critiche https://www.sistemapenale.it/ 26 aprile 2023 1. Premessa. – 1.1. Dati statistici. – 1.2. Obbiettivo dell’indagine – 2. Un intervento espressamente finalizzato al recupero di effettività della pena pecuniaria – 2.1 Le intenzioni della riforma – 2.2. I criteri di calcolo della pena pecuniaria – 2.3. La nuova esecuzione delle pene pecuniarie: tratti qualificanti – 2.4 Il sistema di conversione delle pene pecuniarie non pagate – 2.4.1. Mancato pagamento colpevole – 2.4.2. Mancato pagamento incolpevole – 2.4.3. Mancato pagamento delle pene pecuniarie sostitutive. – 2.5. La c.d. conversione di secondo grado – 3. Dagli auspici del legislatore al realismo operativo: note critiche sul procedimento di esecuzione e di conversione – 3.1. Breve nota preliminare di metodo – 3.2. Sul binomio insolvenza-insolvibilità – 3.3. Conversione e competenza della magistratura di sorveglianza: profili problematici – 4. Alcuni spunti di riflessione mutuati dall’esperienza tedesca – 5. Cenni conclusivi. |
Nello Rossi
# Dalla “giurisprudenza
alternativa” alle problematiche dell’oggi
https://www.questionegiustizia.it/ 11
aprile 2023
#
Trib. sorv. Milano, ord. 24 marzo 2023
(dep. 27 marzo 2023), n. 3862, Pres. Di Rosa, rel.
Anedda
Caso Cospito: il Tribunale di
sorveglianza di Milano rigetta l'istanza di
differimento dell'esecuzione della pena nelle forme
della detenzione domiciliare
Francesco
Viganò
# Diritto
penale e diritti della persona
https://www.sistemapenale.it/ 13 marzo 2023
1. Introduzione. – 2. Diritti come
oggetti della tutela penale. – 2.1. Ripensare al ruolo
della vittima nella teoria del reato. – 2.2. Obblighi
di tutela penale dei diritti fondamentali. – 2.3. La
giustificazione della lesione del diritto penalmente
tutelato. – 2.4. Diritti della vittima, misura della
pena e giustizia riparativa. – 3. Diritti come limiti
alla tutela penale. – 3.1. Diritti dell’individuo e
scelte di criminalizzazione: a) tutele formali. – 3.2.
(Segue): b) tutele sostanziali. – 3.3. Diritti
relativi all’an della responsabilità penale, e diritti
relativi al quomodo e al quantum delle sanzioni. –
3.4. Diritti processuali. – 4. Conclusione
Susanna
Schiavone # L’istanza di legalità della pena tra tutela dei diritti umani, intenti definitori e rimedi processuali https://www.sistemapenale.it/ 2 marzo 2023 |
Luigi
Ferrajoli # L’ostentazione istituzionale della disumanità della pena www.questionegiustizia.it/ 1 marzo 2023 |
Marcello
Bortolato # L'art."41-bis": chi e come. Brevi note sul regime differenziato dell’art. 41-bis dell’ordinamento penitenziario: oggetto, destinatari, contenuti. www.questionegiustizia.it/ 27 febbraio 2023 |
Ufficio di Sorveglianza di Spoleto - dr Fabio Gianfilippi # Art. 18 O.P. - Questione di legittimità costituzionale Spoleto 14.12.2022 . Deposito 12.01.2023 |
AA.
VV.
# Il
diritto femminile
https://www.questionegiustizia.it/
Fascicolo 4/2022
Maria Rosaria
Donnarumma # La situazione carceraria in Italia: una sconfitta dello Stato di diritto Giurisprudenza Penale Web, Dicembre 2022 |
Arianna
Lancia, Flavia Pacella # Il fatto di lieve entità ex art. 73, quinto comma, d.p.r. 309/1990: alla ricerca di un’interpretazione tassativizzante https://www.sistemapenale.it/ 22 novembre 2022 |
Davide Galliani |
Antonella Calcaterra |
Emilio Dolcini |
Natalino Irti La politica criminale deve orientarsi verso un impiego limitato e accorto della restrizione fisica… Si vuol dire – e si dice e insegna da maestri, italiani e stranieri, dello stesso diritto penale – che la risposta unitaria dell'ordinamento può consistere, e deve consistere, soprattutto in sanzioni di altri campi: civile, amministrativo, fiscale, e così seguitando. L'asse del diritto penale va spostato verso sanzioni diverse dalla restrizione fisica... |
Riccardo De
Vito # Finisce davvero il “fine pena mai”? Riflessioni e interrogativi sul decreto-legge che riscrive il 4-bis https://www.questionegiustizia.it/ 2 novembre 2022 |
Alessandro
Ricci # Osservazioni a prima lettura agli artt. 1-3 del decreto-legge n. 162 del 31.10.2022, in tema di «divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia». Giurisprudenza Penale, Novembre 2022 |
Giovanni Fiandaca # La giustizia meloniana è un manifesto del pensiero illiberale Il Foglio, 3 novembre 2022 I |
Fabio Gianfilippi |
Gian Luigi
Gatta # Rinvio della riforma Cartabia: una scelta discutibile e di dubbia legittimità costituzionale. E l'Europa? A proposito del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 https://sistemapenale.it/ 31 ottobre 2022 |
Mitja Gialuz # Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia (profili processuali) https://sistemapenale.it/ 28 ottobre 2022 |
Ordinanza Tribunale Sorveglianza Firenze. Firenze, 13 settembre 2022 |
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Tribunale
Siena, n. 211/2023 del 9 marzo-5 settembre 2023 613-bis c.p. - l Tribunale di Siena ha condannato cinque imputati a pene comprese tra cinque anni e dieci mesi e sei anni e sei mesi di reclusione, oltre a sanzioni accessorie e risarcimento dei danni a favore di parti civili (individuali ed esponenziali), per i delitti di tortura, lesioni personali, minaccia, falso, abuso di autorità contro detenuti. |
Cecilia
Pagella # Sulla rilevanza penale dello sbarco su suolo libico di migranti soccorsi in acque internazionali https://sistemapenale.it/ 05 Settembre 2022 # GUP Napoli, sent. n. 1643 del 13 ottobre 2021 (dep. 30 dicembre 2021), giud. Miranda |
Emilio
Dolcini # Dalla riforma Cartabia nuova linfa per le pene sostitutive. Note a margine dello schema di d.lgs. approvato dal Consiglio dei Ministri il 4 agosto 2022 https://sistemapenale.it/ 30 agosto 2022 1. Il sistema sanzionatorio penale nel mirino della riforma. – 2. L’ingresso nel codice penale della categoria delle «pene sostitutive delle detentive brevi» come definite nella legge n. 134/2021. – 3. Mai più pene ‘sostituite e sospese’. – 4. La semilibertà sostitutiva e la detenzione domiciliare sostitutiva. – 5. Il lavoro di pubblica utilità sostitutivo. – 6. Prescrizioni comuni. – 7. Affidamento in prova al servizio sociale e pene sostitutive. – 8. La pena pecuniaria sostitutiva. – 9. Le nuove condizioni soggettive per la sostituzione della pena detentiva. – 10. Il potere discrezionale del giudice nella sostituzione della pena detentiva: il «minor sacrificio per la libertà personale». – 11. Il procedimento per la sostituzione: aperture al modello bifasico. – 12. Mancata esecuzione della pena sostitutiva o violazione delle prescrizioni: ampio spazio alla discrezionalità del giudice. – 13. La pena pecuniaria sostitutiva si converte anche in caso di insolvenza. – 14. I principali fattori di rinnovamento delle sanzioni sostitutive. – 15. Razionalità e mitezza delle nuove pene sostitutive. – 16. L’impatto sul sistema: pene sostitutive, misure alternative, carcere. – 17. I destini della riforma nel quadro della crisi di Governo. |
Consiglio
dei Ministri # Schema del decreto legislativo di riforma della giustizia penale (delegato al Governo) # Relazione illustrativa Lo schema di decreto legislativo di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134 (art. 1), recante “Delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari” (G.U. n. 237 del 4 ottobre 2021), si compone di novantanove articoli, che introducono nuove disposizioni e intervengono sul codice penale, sul codice di procedura penale e sulle principali leggi complementari ai due codici. La Relazione illustrativa si compone di tre parti, dedicate, rispettivamente, alla riforma del processo penale (Parte Prima), alla riforma del sistema sanzionatorio penale (Parte Seconda) e all’introduzione di una disciplina organica della giustizia riparativa (Parte Terza). |
Novella
Galantini # “Diritti cautelari” e restrizione della libertà personale nella logica della proporzionalità https://sistemapenale.it/ 30 giugno 2022 Introdurre il tema della libertà personale nel processo penale significa in primo luogo richiamare i principi fondamentali, costituzionali e convenzionali, in cui si enunciano i diritti inviolabili della persona. Alla fissazione delle coordinate di base sulla riserva di legge nell’art. 13. 1 Cost., si affianca la presunzione di non colpevolezza dell’art. 27.2 Cost., con un rilancio a livello delle fonti superiori in cui la tutela della libertà personale di cui all’art. 5 Cedu trova riscontro nella presunzione di innocenza dell’art. 6.2 Cedu e nell’art. 48.1 Carta dei diritti UE. |
Roberto
Bartoli # Nuovi scenari della legalità penale https://sistemapenale.it/ 28 giugno 2022 1. Dalla legalità legalistica alla legalità interpretativa e il conseguente acuirsi dei problemi tradizionali. – 1.1. I vincoli del giudice alla legge tra regole ermeneutiche e giustiziabilità del divieto di analogia. – 1.2. La nomofilachia per prevenire/risolvere i contrasti giurisprudenziali. – 1.3. Rilevanza e trattamento del mutamento giurisprudenziale sfavorevole. – 2. Alcune recenti sentenze della Corte costituzionale e della Corte di cassazione in tema di legalità penale: qualcosa, anzi molto, si muove. – 2.1. La sentenza della Corte costituzionale n. 98/2021 sui maltrattamenti in famiglia tra regole ermeneutiche … – 2.1.1. … e giustiziabilità del divieto di analogia. – 2.2. La sentenza delle Sezioni Unite n. 10381/2021 sull’art. 384 c.p.: verso una nuova ermeneutica basata sul tipo legale. – 2.3. La sentenza delle Sezioni Unite n. 8544/2020 sui c.d. fratelli minori del caso Contrada: il contrasto giurisprudenziale esclude la colpevolezza. – 2.4. Le sentenze della Sezione VI della Corte di cassazione n. 5536/2022 e n. 5538/2022: elaborazione di strumenti soft per prevenire il formarsi di contrasti giurisprudenziali. – 2.5. Il tassello mancante: l’irrilevanza del mutamento sfavorevole nelle sentenze delle Sezioni unite n. 13/2000, n. 51815/2018 e n. 4616/2022 in tema di pornografia minorile. – 2.5.1. Al cuore del problema: la distinzione tra mutamenti fuori dal tipo legale inammissibili e mutamenti nel tipo legale irretroattivi. – 2.5.2. Ancora sulla giurisprudenza delle Sezioni Unite in tema di materiale pornografico minorile. – 3. Conclusioni. |
Franco Della
Casa # I rimedi preventivi a tutela dei diritti e della dignità del detenuto. Parallelismi tra l'evoluzione normativa italiana e quella francese www.sistemapenale.it/ 13 giugno 2022 1. La Corte europea si ripete (dalla sentenza Torreggiani contro Italia alla sentenza J.M.B. contro Francia). – 2. La questione del “ricorso effettivo”: il reclamo ex art. 35-bis ord. penit. quale punto di arrivo di un lungo e travagliato percorso. – 2.1. Il rimedio francese del référé - liberté. 3. Dagli entusiasmi iniziali verso il référé - liberté al successivo disincanto. – 4. La genesi della legge «tendant à garantir le droit au respect de la dignité en détention». - 4.1. I contenuti. – 5. Il raggio di operatività del ricorso introdotto dal legislatore francese e quello del reclamo disciplinato dall’art. 35-bis ord. penit. – 6. Una questione trascurata dall’art. 35-bis ord. penit.: la violazione dei diritti determinata dal sovraffollamento. – 7. I tempi richiesti per la risposta giudiziale e per la concreta attuazione dei suoi contenuti. – 8. Un bilancio conclusivo: la bilaterale inosservanza dei moniti della Corte europea in tema di “ricorso effettivo” e di sovraffollamento carcerario. |
Giuseppe
Monaco # REMS: riserva di legge e competenze del Ministro della giustizia. Dopo un’ampia istruttoria, ancora una pronuncia di incostituzionalità accertata ma non dichiarata. Osservazioni su Corte cost. n. 22/2022 Osservatorio Costituzionale, 7 giugno 2022 1. Premessa: molteplici profili di interesse della sentenza n. 22 del 2022. – 2. Assegnazione in REMS e riserva assoluta di legge. – 3. REMS e competenze del Ministro della giustizia. – 4. Utilizzo delle risultanze dell’istruttoria svolta ai sensi dell’art. 12 N.I. – 5. Ancora una incostituzionalità accertata ma non dichiarata. |
Chiara
Gabrielli # Pubblico ministero, informazione giudiziaria e presunzione di non colpevolezza www.questionegiustizia.it/ 17 maggio 2022 |
In ricordo di Valerio Onida - Milano 14 maggio 2022 # Corte Costituzionale, Sentenza n. 526/2000
# Valerio
Onida, Prefazione a Contro gli ergastoli, a cura
di S. Anastasia, F. Corleone, A. Pugiotto,
Futura 2021 # Marilisa D'Amico(intervista), Addio a Onida, www.ilgiorno.it/ 15 mag22 # Marta Cartabia, La lezione infinita del mio maestro Valerio Onida, www.repubblica.it/ 15 maggio 2022 # Andrea Pugiotto, Chi era Valerio Onida, giurista e uomo fuori del comune, Il Riformista, 18 Maggio 2022 |
Veronica
Manca # Ergastolo ostativo e permessi premio: le risposte della Magistratura di Sorveglianza nelle more della riforma parlamentare https://osep.jus.unipi.it/ 4 Maggio 2022 |
Servizio
studi del Senato # Disposizioni in materia di accesso ai benefici penitenziari per i condannati per i reati cosiddetti ostativi (AA.SS. nn. 2574 e 2465) Dossier n. 539, aprile 2022 |
Vladimiro Zagrebelsky 1. Carcere e biodiritto. – 2. Dall’intimidazione generale all’emenda del condannato. 3. Limitazione della libertà e diritti. – 4. La salute del detenuto. – 5. Detenzione e forme di socialità. – 6. Considerazioni finali |
Franceco
Viganò # La proporzionalità della pena tra diritto costituzionale italiano e diritto dell’Unione europea: sull’effetto diretto dell’art. 49, paragrafo 3, della Carta alla luce di una recentissima sentenza della Corte di giustizia https://sistemapenale.it/ 26 aprile 2022 |
Emanuele
Florio # “Perquisizione e forza”: le violenze sui detenuti del carcere di Santa Maria Capua Vetere al vaglio della Cassazione www.giurisprudenzapenale.com/ 26 Marzo 2022 # Cassazione Penale, Sez. V, 16 marzo 2022 (ud. 9 novembre 2021), n. 8973 |
Giovanni Fiandaca Un legislatore democratico all’altezza dei suoi doveri costituzionali dovrebbe, una buona volta, evitare di delegare alla giurisprudenza il compito di precisare in sede applicativa il senso e la portata di leggi che escono dalla fabbrica parlamentare simili a prodotti semi-lavorati da completare o a bozze bisognose ancora di correzioni. Se la tentazione della delega invece persiste, è ingiustificato accusare poi i giudici di eccedere in discrezionalità interpretativa; è il potere legislativo che tradisce, per primo, il suo (teorico) ruolo di produttore monopolista della legislazione penale. |
Giuseppe
Caputo # Stato costituzionale di diritto e carcere. Appunti per una teoria costituzionalmente orientata dei diritti della persona detenuta Florence Law Review. 2, 2022 |
Marco Ruotolo # Riflessioni sul possibile “seguito” dell’ord. n. 97 del 2021 della Corte costituzionale https://sistemapenale.it/ 28 febbraio 2022 L’incostituzionalità accertata (ma non ancora dichiarata) dell’ergastolo ostativo e i contenuti principali del “monito” al legislatore. – 2. L’esclusione dei condannati in regime di 41-bis dal novero dei possibili beneficiari di permessi premio e della liberazione condizionale. – 3. Le conseguenze della mancata collaborazione con la giustizia. – 4. Qualche proposta per il “seguito” legislativo dell’ord. n. 97 del 2021: a) un possibile diverso trattamento, legato al tipo di reato. – 5. (segue): b) per una distinzione della posizione tra “partecipe” ed “estraneo” all’organizzazione criminale, nell’ambito dei reati di c.d. prima fascia. – 6. (segue): il mantenimento dell’accertamento della impossibilità o della inesigibilità della collaborazione (sulle ragioni della mancata collaborazione). – 7. (segue): d) la rilevanza del concreto percorso di esecuzione della pena. – 8. (segue): e) l’auspicato “seguito” anche per le c.d. misure intermedie. |
Matteo
Rampioni # Corrispondenza e visto di censura: prosegue il cammino verso un pieno riconoscimento del diritto di difesa. www.penaledp.it/ 24 febbraio 2022 Con la sentenza 18/2022 la Corte costituzionale stabilisce che viola il diritto di difesa sancito dall’art. 24, comma 2, Cost., l’art. 41-bis o.p. nella parte in cui impone il visto di censura sulla corrispondenza tra il detenuto sottoposto al regime di massima sicurezza ed il suo difensore di fiducia. |
Daniele Negri # Dell'improcedibilità temporale. Pregi e difetti https://sistemapenale.it/ 21 febbraio 2022 1. Una tutela radicale per la ragionevole durata del processo. – 2. La dubbia costituzionalità del meccanismo di proroga. – 3. Risvolti in malam partem e possibili rimedi. – 4. Il controverso rapporto tra improcedibilità e inammissibilità dell’impugnazione. |
Giovanni Canzio https://sistemapenale.it/ 14 febbraio
2022 |
Claudio Castelli (presidente della Corte di appello di Brescia)
#
Giustizia
predittiva |
Fabio
Fiorentin # Il “carcere duro” e gli internati in misura di sicurezza: qualche riflessione a margine di un’importante sentenza della Corte costituzionale https://sistemapenale.it/ 4 febbraio 2022 1.Una sentenza “di principi” e un importante persuasive precedent. – 2. Le questioni sottoposte al vaglio di costituzionalità: la connotazione afflittiva dell’internamento aggravato dal “41-bis” e il contrasto con il principio di legalità costituzionale e convenzionale. – 3. La prolungata durata della misura di sicurezza e la lesione del principio di proporzionalità. – 4. Una misura di sicurezza privata della sua essenziale funzione risocializzante, ridotta a mero duplicato della pena detentiva. – 5. Le prospettazioni delle parti. – 6. La risposta del Giudice delle leggi: i principi di adeguatezza e proporzionalità le guidelines nell’applicazione delle misure limitative. – 7. Le misure limitative non possono integrare trattamenti contrari al senso di umanità o vanificare la finalità rieducativa. – 8. Lo “statuto differenziale” degli internati impone un’applicazione peculiare delle limitazioni. – 9. Il disconoscimento della premessa logico-giuridica apre la strada all’interpretativa di rigetto. – 10. La congruità della risposta “sanzionatoria” è assicurata dalla valutazione “individualizzata” del giudice (e del ministro della giustizia). – 11. Uno sguardo oltre il dictum costituzionale. – 12. La “messa a regime costituzionale” della casa di lavoro. |
Benedetta
Marialiliana Ceresoli # La recidiva: rinnovate riflessioni sulla sua ragion d’essere all’interno del sistema. Un’aggravante sempre più in tensione coi fondamentali principi di diritto: criticità attuali e prospettive future https://dirittopenaleuomo.org/ 26 gennaio 2022 1. Evoluzione storica della disciplina della recidiva. – 2. Ratio ispiratrice della Legge ex Cirielli. – 3. Aspetti problematici dell’attuale disciplina in tema di recidiva. – 4. Tra obbligatorietà e facoltatività della recidiva. – 4.1. Gli interventi della Corte costituzionale in relazione all’art. 99 comma 4 c.p. – 4.2. L’intervento della Corte costituzionale in relazione all’art. 99 comma 5 c.p. – 5. Le tensioni sottese alla attuale formulazione dell’art. 69 comma 4 c.p. – 5.1. Il giudizio di valenza e le circostanze attenuanti di natura oggettiva. – 5.2. Il giudizio di valenza e le circostanze attenuanti di natura premiale. – 5.3. Il giudizio di valenza e le circostanze attenuanti di natura soggettiva. – 6. Riflessioni conclusive sulla ragion d’essere della recidiva all’interno del sistema |
Armando
Spataro # Commento al Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 188 https://www.giustiziainsieme.it/ 12 dicembre 2021 e 2 gennaio 2022 Commento al Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 188 (Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali). |
Teresa Bene # Forme di bias nel sistema di tutela delle donne vittime di violenza https://sistemapenale.it/ 29 novembre 2021 1. Orientamenti culturali discriminatori. – 2. Le ambiguità dei modelli e il punto di rottura della legislazione penale. – 3. La vittimizzazione secondaria. – 4. Le distorsioni sistemiche: l’impianto normativo. – 5. Gli orientamenti giurisprudenziali. – 6. Le distorsioni cognitive: il linguaggio giuridico. – 7. segue. Il linguaggio mediatico. |
Michele Passione, Maria Brucale #
L’insostenibile pesantezza dell’essere |
Fondazione
Occorsio # Intelligenza artificiale e giurisdizione penale Workshop, 19 novembre 2021 1. Ragioni di un incontro (Giovanni Salvi). – 2. Ragioni di una presenza (Luciano Carta, Luigi Gubitosi, Stefano Lucchini, Alessandro Pansa). – 3. La regolamentazione europea sulla Mutual Legal Assistance (MLA) nel cyberspace (Beatrice Fragasso). – 4. Discussione a tre voci (Roberto Baldoni – Laura Carpini – Massimiliano Signoretti). – 5. I.A. e reati ambientali (Pasquale Fimiani, Giuseppe Sgorbati). – 6. I.A. nei reati economici e finanziari (Gaetano Ruta). – 7. Criptovalute, aspetti investigativi e processuali (Fabio Di Vizio). – 8. I.A., politica e reati contro la personalità dello Stato (Claudio Orazio Onorati). – 9. I.A. e reati “comuni” (Mario Palazzi). |
Emilio
Dolcini # Fine pena: 31/12/9999. Il punto sulla questione ergastolo www.sistemapenale.it/ 15 novembre 2021 1. Premessa. – 2. Lessico. – I. La pena detentiva perpetua in Italia e in Europa, tra storia e prassi. – 3. L’ergastolo nel codice Rocco. – 4. L’erosione del carattere perpetuo della pena dell’ergastolo. – 5. La legislazione dell’emergenza: nascono l’ergastolo ostativo (e un ergastolo ‘di terzo tipo’). – 6. L’ergastolo in alcuni progetti di riforma del codice penale. – 7. L’ergastolo nella prassi. – 8. La pena detentiva perpetua nei Paesi che aderiscono al Consiglio d’Europa: a) La legislazione. – 9. (Segue): b) La prassi. – II. Ergastolo, Costituzione e Convenzione europea dei diritti dell’uomo. – 10. Ergastolo comune e Costituzione. – 11. Ergastolo ostativo e Costituzione: Corte cost., sent. n. 135/2003. – 12. Ergastolo ex art. 54 quater co. 4 ord. penit.: finalmente una sentenza di accoglimento totale. – 13. Pena detentiva perpetua e CEDU. – 14. (Segue): Viola c. Italia. – 15. Reati di cui all’art. 4 bis co. 1 ord. penit., mancata collaborazione, permessi-premio: Corte cost., sent. n. 253/2019. – 16. La Corte costituzionale si pronuncia nuovamente sull’ergastolo ostativo: l’ord. n. 97/2021. – 17. Le proposte di legge in tema di ergastolo ostativo all’esame del Parlamento. – 18. Conclusioni. |
Cristina
Maggia # Ancora una volta i tribunali per i minorenni messi al margine della giurisdizione www.questionegiustizia.it/ 20 settembre 2021 La costituzione di un “Tribunale unico per le persone, i minori e le famiglie”. Nonostante il nome evocativo, il risultato che raggiunge è quello della sparizione dell’organo giudiziario minorile collegiale e multidisciplinare esistente... La perdita della collegialità e della componente onoraria in procedure che hanno al centro situazioni gravemente traumatiche e che comportano interventi coraggiosi e spesso impopolari, pare costituire un grave vulnus alla tutela del minorenne maltrattato, e una negativa riduzione degli strumenti a disposizione del giudice, utili a stemperare e condividere la fatica decisionale |
Francesco
Palazzo # I profili di diritto sostanziale della riforma penale www.sistemapenale.it/ 8 settembre 2021 1. Il contesto della riforma. – 2. Riforma “organica” o “novellistica”? – 3. Le possibili grandi opzioni strategiche. – 4. Gli istituti sostanziali di deflazione processuale: profili generali. – 5. Segue. Istituti di esclusione o estinzione della punibilità e azione penale. – 6. Segue. Limitazioni alle impugnazioni. – 7. Segue. I riti semplificati. – 8. Le riforme del sistema sanzionatorio: le sanzioni sostitutive. – 9. Segue. La giustizia riparativa. – 10. La prescrizione. |
Emilio
Dolcini # Sanzioni sostitutive: la svolta impressa dalla riforma Cartabia https://sistemapenale.it/ 2 settembre 2021 |
Giovanni
Canzio # Le linee del modello "Cartabia". Una prima lettura https://sistemapenale.it/ 25 agosto 2021 |
Glauco
Giostra # Una nuova cultura della pena e non soltanto nuove carceri Avvenire, 22 luglio 2021 Se pensassimo di risolvere il problema, come da più parti si auspica, semplicemente costruendo nuovi penitenziari, ci ritroveremmo tra non molto, come in uno sconsolante gioco dell'oca, al punto di partenza. Il Consiglio d'Europa ha da tempo ammonito: aumentare la capienza penitenziaria, significa soltanto favorire un maggior ricorso alla carcerazione. L'offerta crea la domanda.o. I mattoni con cui si costruiscono i penitenziari devono avere dentro un'idea; devono realizzare una struttura disegnata dal senso e dalla finalità della pena. |
Glauco Giostra (Intervista di Angela
Stella) |
Luigi Manconi |
Fabio
Fiorentin # Sistema penitenziario: le riforme necessarie non possono più attendere dopo le violenze nelle carceri www.sistemapenale.it/ 6 luglio 2021 Santa Maria Capua Vetere... La sensazione è che non si tratti affatto di un episodio isolato, ma della parossistica manifestazione di una crisi profonda dell’istituzione carceraria che ha a lungo covato sotto le ceneri dell’indifferenza di chi avrebbe dovuto provvedere e dell’ipocrisia della politica... Se le cose saranno lasciate così come stanno, la balcanizzazione delle nostre carceri sarà un futuro annunciato che nessuno potrà imputare al fatale corso di un destino ostinatamente avverso |
Coordinamento Nazionale dei Magistrati di Sorveglianza - Conams # Comunicato sui fatti del carcere di Santa Maria Capua Vetere Roma, 5 luglio 2021 ... riafferma l'altissimo valore non negoziabile della dignità di ogni persona umana e dell'nviolabilità dei corpi dei detenuti consacrata negli istituti millenari posti a fondamento dello Stato di diritto e della civiltà umana e giuridica... |
Magistratura
Democratica # I fatti di Santa Maria Capua Vetere: l’ennesimo tradimento della democrazia www.magistraturademocratica.it/ 29 giugno 2021 Assistiamo profondamente feriti al ripetersi di dinamiche già conosciute anche in sede giudiziaria: pianificazione delle aggressioni, modalità dei pestaggi (dal “corridoio umano” ai colpi alle dita della mano), coperture, percezione di impunità, riduzione della persona detenuta a oggetto nelle mani del potere dei custodi. |
Antonello
Cincotta # La pena in executivis: dalla legalità costituzionale alla legalità legale https://sistemapenale.it/ 25 giugno 2021 Lo scritto prende spunto da un volume di qualche anno fa. Il titolo estremamente stimolante e significativo: Dalla Costituzione “inattuata” alla Costituzione "inattuale"? Il ritardo di “quel” tempo giuridico può essere recuperato per incidere sul tempo sociale sempre più accelerato e mutevole? Questi interrogativi riguardano anche la pena... 1. Premessa. – 2. La pena e la “riparazione dei cocci”. – 3. La pena: Costituzione applicata ma non attuata? – 4. Conclusioni. |
Vittorio
Manes - Intervista di Angela Stella # Non solo il carcere, anche il processo deve essere extrema ratio www.ilriformista.it/ 15 Giugno 2021 |
Noemi Cardinale |
Glauco Giostra |
Marco Bouchard |
Domenico Pulitanò |
Francesco
Palazzo # Sul pubblico ministero: riformare sì, ma con giudizio www.questionegiustizia.it/ 8giugno 2021 L’unica vera grande riforma capace di ricondurre la giustizia penale italiana a una maggiore “normalità” sarebbe quella di separare (non tanto le carriere, quanto piuttosto) la perversa contiguità che non di rado lega attività inquirente e informazione giudiziaria: tema, anche questo, difficilissimo da affrontare poiché sovrastato dal prepotente e sacrosanto diritto all’informazione. Sotto l’insegna dell’ansia di giustizia, due blocchi indubbiamente di potere come le autorità inquirenti e gli organi d’informazione possono trovare sinergie improprie, capaci di produrre effetti devastanti sulle persone e anche sulla salute complessiva del sistema. |
Stefania
Amato # Fermare l’onda blu. Tortura nel carcere di S. Gimignano: una delle prime sentenze di merito che, applicando la nuova fattispecie di reato, condannano la violenza in divisa blu https://dirittopenaleuomo.org/ 3 giugno 2021 # Gip-Gup Siena, Sentenza 17 febbraio 2021, depositata il 7 maggio 2021 |
Cour
Europeenne des Droits de l'Homme # Affaire J. L. c. Italie (Requete n. 5671/16) Strasbourg, 27 mai 2021 |
Fabio
Gianfilippi # Ergastolo ostativo: incostituzionalità esibita e ritardi del legislatore. Prime note all’ordinanza 97/2021 www.questionegiustizia.it/ 27/05/2021 Nell’attesa che il legislatore provveda, nella materia così delicata che si è anche in queste note provato a succingere, l’auspicio è che, rimossa anche la preclusione assoluta connessa alla collaborazione con la giustizia, si operi, ove ritenuto indispensabile, in modo da rendere, per come per altro richiesto dalla Corte costituzionale, eventualmente più ricco il compendio istruttorio da consegnare alla magistratura di sorveglianza, al fine di consentirle decisioni ancor più informate.... Occorre una convinta fiducia nell’azione della magistratura di sorveglianza, e nella sua capacità di costruire percorsi credibili per i condannati e perciò tali da costituire un elemento di forza nella tutela della sicurezza della collettività |
Emilio Dolcini |
Commissione di studio Pres. Dott.
Giorgio Lattanzi, Vice Pres. Dott. Ernesto Lupo e
Prof. Gian Luigi Gatta) |
Michele Ainis
(Intervista di Gennaro Grimolizzi) # Un diritto oscuro è un’arma per i più forti e i prepotenti www.ildubbio.news/ 24 maggio 2021 La scrittura, quasi esoterica ed incomprensibile, delle leggi rende la democrazia più fragile. «Con un diritto oscuro diventiamo tutti punibili»... La magistratura è destinataria di una delega implicita che la legge incomprensibile produce. La responsabilità della politica su questo è enorme. È inevitabile che il giudice si trovi a fare il legislatore di fronte a norme incomprensibili. |
Luigi
Giordano # La giurisprudenza di legittimità sulle prime applicazioni del processo penale telematico www.sistemapenale.it/ 21 maggio 2021 1. Premessa. – 2. La Corte di cassazione sulle notifiche telematiche. – 3. Notificazioni e comunicazioni telematiche a cura della parte privata. – 4. La Corte di cassazione sulla trasmissione di istanze delle parti a mezzo PEC. – 5. La Corte di cassazione sulla produzione di memorie a mezzo PEC. – 6. La Corte di cassazione sulla trasmissione a mezzo PEC della lista testimoni, periti e consulenti tecnici. – 7. La presentazione a mezzo PEC dell’atto di impugnazione. – 8. La Corte di cassazione sulla trasmissione della nomina a difensore di fiducia a mezzo PEC. – 9. La Corte di cassazione sulla comunicazione di atti in via telematica (mail ordinaria o PEC) tra uffici giudiziari. – 10. La Corte di Cassazione sull’applicativo Tiap-Document@. – 11. La Corte di cassazione sul S.I.C.P. – Sistema Informativo della Cognizione Penale. |
Davide
Galliani # Il chiaro e lo scuro. Primo commento all’ordinanza 97/2021 della Corte costituzionale sull’ergastolo ostativo www.giustiziainsieme.it/ 20 maggio 2021 1. Premessa – 2. L’ordinanza 97/2021 accerta l’incostituzionalità? – 3. Il pericolo di ripristino – 4. Il destino del giudizio a quo – 5. I delitti diversi da quelli di contesto mafioso – 6. I procedimenti della sorveglianza fino al 10 maggio 2022 – 7. In particolare, i procedimenti riguardanti la liberazione condizionale – 8. L’equiparazione tra ergastolani collaboranti e non collaboranti – 9. Il sicuro ravvedimento, la libertà di non collaborare, la professione di innocenza – 10. Il sistema di protezione dei collaboratori di giustizia. |
Davide
Galliani # Un comunicato tira l’altro. Non ci resta che…attendere www.giustiziainsieme.it/ 16 aprile 2021 La Corte costituzionale, riunita oggi in camera di consiglio, ha esaminato le questioni di legittimità sollevate dalla Corte di cassazione sul regime applicabile ai condannati alla pena dell’ergastolo per reati di mafia e di contesto mafioso che non abbiano collaborato con la giustizia e che chiedano l’accesso alla liberazione condizionale. |
Giuseppe Pignatone Il principio di non colpevolezza richiamato dalla direttiva deve trovare un punto di equilibrio con altri principi costituzionali di non minore rilievo, tra cui il diritto di cronaca, espressione della libertà di manifestazione del pensiero sancita dall'articolo 21 della Costituzione... l'accesso della pubblica opinione alla giustizia penale non si pone in termini di opportunità, ma di necessità politica: per un ordinamento democratico moderno è inconcepibile una giustizia segreta |
Glauco Giostra (Intervista di Federica
Olivo) Sarebbe più corretto muovere dalla premessa che siamo tutti irriducibili avversari della mafia, ma che abbiamo idee diverse su ciò che si debba e che non si possa (o non sia utile) fare per combatterla. In conclusione, si lasci la libertà di pensare, senza dover esserne colpevolizzati, che il miglior modo di combattere la mafia è riaffermare con attenta ponderazione i principi dello Stato di diritto, poiché la mafia prospera dove e quando lo Stato di diritto latita o viene a patti con i suoi metodi |
Andrea Bonomi |
Massimo
Donini # Riforma dell'udienza preliminare, come cambia quella che oggi è una formalità Il Riformista, 28 marzo 2021 ... carattere punitivo-afflittivo dello stesso processo, spesso aggravato dalla sottoposizione dell'imputato a misure cautelari (per es. reali) di pesante afflittività... Il sistema processuale assicura così alcuni anni di afflittività da mera imputazione, e il pubblico ministero si sente deresponsabilizzato in quanto ci sarà un giudice che deciderà il rinvio a giudizio... |
Andrea Pugiotto |
Silvia Ingrosso |
Giovanni
Maria Flick - Intervista di Eleonora Martini # L’illusione ergastolo: «Pena costituzionalmente illegittima» https://ilmanifesto.it/ 19 marzo 2021 Speranza e fiducia sono i due pilastri che devono guidare il percorso di chi è recluso in carcere. Il condannato deve non perdere la speranza – sapendo che il futuro dipende anche da lui – e deve avere fiducia nel significato e nel risultato della pena. Sembra un paradosso ma non lo è. E questo è sancito nella nostra Costituzione, perché l’articolo 3 garantisce pari dignità sociale a tutti, compresi i “diversi” come i detenuti. |
Licia Siracusa |
Sofia Ciuffoletti |
Luciano Violante |
Francesco Martin # Corte Suprema di Cassazione - Sezioni Unite Penali - Sentenza 6551/2021 |
Domenico
Pulitanò # Il problema prescrizione fra principi costituzionali e politica https://sistemapenale.it/ 12 marzo 2021 1. Il problema ‘prescrizione del reato’. – 2. Prescrizione e processo. – 3. Sospensione della prescrizione. – 4. Blocco della prescrizione. – 5. Tempi della giustizia e sistema penale. |
Adelmo Manna # È configurabile un sistema penale non carcero-centrico? https://sistemapenale.it/ 10 marzo 2021 1. Introduzione. – 2. La pena pecuniaria a tassi giornalieri. – 2.1. La confisca “per equivalente” – 3. Le sanzioni interdittive come pene principali – 4. Le pene prescrittive – 5. La detenzione domiciliare ed il lavoro di pubblica utilità – 6. La parziale applicazione dei principi della restorative justice nel sistema penale italiano – 7. La pena carceraria ove prevalgono decisamente gli aspetti custodiali rispetto a quelli rieducativi, puramente nominali, che, pertanto, dovrebbe essere limitata solo a determinate categorie di reati – 8. Conclusioni e prospettive di riforma. |
Giovanni
Fiandaca # Ergastolo ostativo, carcere duro e dintorni www.questionegiustizia.it/ 9 marzo 2021 Esistono due fronti che – a dispetto di un atteggiamento abbastanza prudente della Corte – continuano a guardare con netto sfavore ai progressivi temperamenti che la giurisprudenza costituzionale apporta al rigore detentivo riservato ai soggetti appartenenti alla criminalità organizzata, paventandosi il rischio concreto di un indebolimento dell’azione di contrasto alle mafie: fronti costituiti... dalla maggior parte delle procure antimafia... e da alcuni settori oltranzisti dell’antimafia politico-sociale più radicale, che difendono il carcere duro anche nella sua dimensione simbolica... |
Riccardo De
Vito (Intervista di Angela Stella) # “Le carceri non si governano col pugno duro, il dialogo evita drammi” Il Riformista, 6 marzo 2021 Oltre alle vite perse e alle testimonianze dolorose di detenuti e personale del carcere, ricorderò soprattutto il dramma della politica e dell'intellettualità italiane che, con poche eccezioni, hanno voltato la testa dall'altra parte... la galera non si governa con il pugno duro, con il disciplinare, con la pretesa di un'obbedienza cieca e acritica da parte delle persone detenute. Occorrono dialogo, negoziazione, scambio di informazioni... |
Fabio
Gianfilippi # Il letto (di Procuste) e le Sezioni Unite-sent.n.6551/2021: il punto sugli spazi detentivi minimi e un’occasione per parlare ancora di giurisprudenza convenzionale e limiti all’apprezzamento del giudice nazionale www.giustiziainsieme.it/ 2 marzo 2021 # Sezioni Unite-sent.n.6551/2021 1.Il rimedio risarcitorio di cui all’art. 35-ter ord. penit. 2. La questione del letto singolo. 3.Le conseguenze della decisione delle SU. 4. Il rapporto tra giurisprudenza alsaziana e giudice nazionale 5. Sui fattori compensativi. |
Tullio Padovani (Intervista di Valentina
Stella) |
Roberto
Bartoli # La "galassia afflittiva": sistematica, fondamento, legittimità. Primo studio per un affresco www.sistemapenale.it/ 2 marzo 2021 1. Dal “sistema penale”, passando per il “sistema punitivo”, fino alla “galassia afflittiva”. – 2. Problemi di garanzia e problemi di ragionevolezza intranormativa, intrasistematica ed extrasistematica. – 3. Diritto afflittivo individuale versus diritto afflittivo dell’ente. – 4. Il diritto afflittivo dell’ente. – 5. Il diritto afflittivo individuale: diritto punitivo-reattivo versus diritto preventivo. – 6. Il diritto punitivo-reattivo e i suoi sottosistemi. – 6.1. Il diritto penale e i suoi sottosistemi. – 7. Il diritto afflittivo preventivo. – 7.1. Il sistema delle misure di sicurezza. – 7.1.1. Le misure di sicurezza del non imputabile. – 7.1.2. Le misure di sicurezza dell’imputabile. – 7.2. Le misure di prevenzione. |
Glauco
Giostra # Riforma della prescrizione: curare il male, non i sintomi Avvenire, 25 febbraio 2021 Si potrebbero predisporre forme di 'risarcimento', già previste in altri ordinamenti, che tengano conto della sofferenza da processo: una proporzionale riduzione della pena inflitta (ad esempio, un anno ogni tre di ingiustificata protrazione del processo) o, addirittura, nei casi estremi e a particolari condizioni, la sua ineseguibilità. |
Alessandro
Melchionda # La recidiva reiterata e pregresso status del recidivo: la Cassazione si avvicina alla "chiusura del cerchio" https://sistemapenale.it/ 24 febbraio 2021 1. Premessa. Il dubbio interpretativo sul rapporto tra “recidiva reiterata” ed il pregresso accertamento di altra ipotesi di recidiva. – 2. Lo “stato dell’arte” precedente alla riforma dell’anno 2005. – 3. Le caratteristiche di fondo della “nuova recidiva” introdotta con la legge n. 251/2005 nelle prime interpretazioni della dottrina. – 4 La “nuova recidiva” nell’interpretazione della giurisprudenza: i tratti essenziali del progressivo abbandono delle passate posizioni. – 5. I residui termini del contrasto circa il rapporto tra “recidiva reiterata” ed il pregresso riconoscimento dello status di recidivo. – 6. La nuova risposta fornita dalla Cassazione: la “recidiva reiterata” presuppone la commissione di un illecito successivo ad una precedente condanna definitiva. – 7. La ribadita rilevanza del pregresso status (sostanziale) di recidivo per l’integrazione della “recidiva reiterata”. – 8. Considerazioni conclusive. La “riscoperta” rilevanza della recidiva agli effetti della procedibilità d’ufficio quale nuovo spazio di problematicità interpretativa. |
Massimo
Donini # Amnistia: è la premessa per la riforma Il Riformista, 23 febbraio 2021 Amnistia... Non per regalare impunità, ma per gettare le basi della riforma della giustizia penale. Uno scopo non semplicemente utile, ma davvero necessario. Ci sono nel Paese forze politiche o movimenti di opinione che vorrebbero cancellato l'istituto dell'amnistia come se fosse retaggio di secoli di privilegi e disuguaglianze. Ma se esso esiste ancora, in un quadro costituzionalmente corretto, è esattamente per situazioni come la nostra. |
Fabio
Fiorentin # La Consulta nuovamente chiamata a pronunciarsi sulla detenzione domiciliare speciale per condannate madri https://sistemapenale.it/ 19 febbraio 2021 ...Ancora una volta e in primo luogo il necessario riferimento alla preminenza dell’interesse del minore dovrebbe costituire il sicuro punto di riferimento nella soluzione alla quaestio legitimitatis. Si osserva, invero, che una tale prospettiva pare essere stata abbracciata, di recente, anche dalla Corte di Cassazione che, proprio riecheggiando i princìpi già affermati dalla giurisprudenza costituzionale, ha stabilito, in tema di detenzione domiciliare speciale, che l’interesse superiore del minore debba essere valutato come preminente anche rispetto alle esigenze di sicurezza della collettività... |
Veronica
Manca # C'è chi non butta la chiave? Sulla funzione sociale della difesa, tra Costituzione, legalità e rieducazione per un ripensamento corale sull'attualità del 41-bis e dei regimi ostativi Diritto di Difesa, 18 febbraio 2021 1. Premessa: la funzione sociale del difensore nella tutela dei diritti. – 2. Diritti soggettivi e 41-bis ord. penit.: binomio costituzionalmente possibile. – 3. Chi sconta il 41-bis oggi? Diamo qualche dato. – 4. Emergenza sanitaria, carcere e diritti negati. – 5. Affettività e diritto ai colloqui nella legislazione d’urgenza. – 5.1. Passi avanti: per il 41-bis? Sugli effetti «bilaterali» della negazione del diritto. – 6. In attesa della Consulta: la Magistratura di Sorveglianza apre qualche spiraglio. – 7. Il punto: riflessioni di insieme. Quali visioni future? |
Luigi Ferrajoli |
Matteo Aranci |
Fabio Gianfilippi Il testo che si commenta è innanzitutto livre de chevet sul senso costituzionale delle pene, anche come antidoto a vecchie tentazioni carcerocentriche e al sempre nuovo populismo penale, incapace di leggere nell’individualizzazione del trattamento e nella discrezionalità rimessa alla magistratura di sorveglianza la formula in grado di inverare l’art. 27 della Costituzione e di garantire perciò anche la sic urezza della collettività. E si fa poi vero e proprio bedeker indispensabile per leggere criticamente le pronunce più recenti ed incisive sul tema emesse innanzitutto dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo... |
#
Vittorio Manes: La prescrizione è
civiltà giuridica, la spazza-corrotti ne è la
negazione Servono misure di sistema che assicurino una forte riduzione dell'attuale ipertrofia punitiva, prendendo sul serio il principio di extrema ratio e l'idea- forza che vincoli rigorosamente la privazione della libertà personale al "minimo sacrificio necessario"... |
Massimo Donini |
Vittorio Manes (intervista di Angela
Stella) |
Davide
Galliani # Pena di morte e pena perpetua: e il senso di umanità? www.giustiziainsieme.it/ 30 gennaio 2021 Intervento al consiglio direttivo di Nessuno Tocchi Caino del 30 gennaio 2021] |
Roberta
Barone # Ergastolo ostativo: fine pena mai e diritto alla speranza www.altalex.com/ 23 gennaio 2021 Figlio della legislazione d’emergenza l’ergastolo ostativo, dato dal combinato disposto dell’art. 22 c.p., art. 4-bis e 58-ter della L. n. 354/1975, configura il vero “fine pena: mai”. Prevede una serie di preclusioni e/o divieti in merito ai benefici penitenziari e anche delle deroghe alle normali regole di trattamento penitenziario. Si tratta di un’espiazione totalmente intramuraria, sine die del carcere a vita. |
Damiano Aliprandi |
Francesco Viganò |
ECHR European Court of Human Rights #
Violations by
Article and by State In 2020, 41,700 applications were allocated to a judicial formation, an overall decrease of 6% compared with 2019 (44,500). 26,800 of these were identified as single-judge cases likely to be declared inadmissible (a decrease of 10% in relation to 2019). Single-judge applications continue to be processed as soon as they are identified as qualifying for such a procedure. 14,900 applications were identified as probable Chamber or Committee cases (an increase of 1% compared with 2019). |
Marco Cerfeda # Telefoni in carcere e reazione penale: un binomio in linea con il principio di sussidiarietà? www.questionegiustizia.it/ 14 gennaio 2021 Per contrastare l’introduzione clandestina, la detenzione e l’uso abusivi dei cellulari in carcere, il legislatore, nonostante l’ordinamento già preveda per il detenuto conseguenze piuttosto afflittive sul piano disciplinare e su quello dei benefici penitenziari, ha introdotto, con D.L. n. 130/2020 – non ancora convertito in legge –, l’art. 391 ter c.p. che punisce «l’accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di detenuti», recependo sostanzialmente un divieto già contenuto nei regolamenti interni d’istituto. Il contributo, muovendo dalla premessa per cui i reati introdotti dalla novella costituiscono nuova incriminazione, giacché è da escludersi la configurabilità dell’art. 650 c.p., ne analizza i tratti salienti e si interroga sulla coerenza dell’intervento normativo con il principio di sussidiarietà sia esterna sia interna, promuovendo soluzioni meno invasive dell’opzione penale e contestando la sproporzione per eccesso della cornice edittale comminata dall’art. 391 ter c.p. |
Manfredi
Bontempelli # Emergenza Covid-19 e ragionevole durata del processo penale https://sistemapenale.it/ 13 gennaio 2021 È significativo come nella riflessione svolta dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 278/2020, il principio della ragionevole durata del processo penale venga valorizzato, come si è detto, quale componente dello statuto delle garanzie difensive dell’imputato, a fianco della presunzione d’innocenza dello stesso e del principio di legalità di cui all’art. 25 comma 2° Cost., garanzia, questa, che in linea con la giurisprudenza costituzionale consolidata, viene «estes[a] fino a ricomprendere anche la determinazione della durata del tempo di prescrizione dei reati». In tal modo la Corte costituzionale ha esplicitamente sottolineato la dimensione individuale della garanzia della ragionevole durata, quale diritto fondamentale dell’imputato, con il quale dovrebbero entrare in bilanciamento gli interessi costituzionali in conflitto. |
European Digital Rights (together with
60 civil society organisations) |
#
Flick: "L'Ue ci chiede
diritti certi e processi veloci, non i bluff
sulle riforme della giustizia" di Errico Novi – Il Dubbio, 16 dicembre 2020 ... Si dovrebbe avere attenzione ai meccanismi regolatori di base, piuttosto che dare per fatte riforme virtuali. Prima di tutto si dovrebbe assicurare consistenza al principio della nomofilachia. L'uniformità delle interpretazioni, rimessa alle pronunce della Cassazione, pare debba riguardare solo i cieli dei massimi sistemi, dei grandi principi. E invece ci dovrebbe essere uniformità e dunque prevedibilità in tutta la gestione del processo: anche nei comportamenti del pubblico ministero. |
Daniela
Cangiano Gambardella # Decreto “Antiscarcerazioni” e tutela della salute del detenuto: la posizione della Consulta nella sent. 245/2020 www.iusinitinere.it/ 15 dicembre 2020 # Corte Cost. sentenza n. 245 del 2020 La Corte ritiene che la normativa in esame non comporti un abbassamento degli standard di tutela del detenuto garantiti dalla Costituzione e dalla CEDU anche nei confronti dei condannati ad elevata pericolosità sociale. Infatti, non si riscontrano violazioni né del diritto alla salute, né del diritto di difesa del condannato... |
Maria Brucale |
Vincenzo Giglio |
Guglielmo Leo |
Carmelo Minnella
# Tribunale
di Sorveglianza di Roma, Ordinanza, 7 ottobre
2020 - Presidente dott.ssa Salvio, Relatore
dott. Circelli |
Giulio
Ubertis # Intelligenza artificiale, giustizia penale, controllo umano significativo Diritto Penale Contemporaneo, 4, 2020 1. Pervasività di intelligenza artificiale e diritto: loro ineludibile rapporto. – 2. Indeterminatezza delle no zioni di diritto e di intelligenza artificiale. – 3. Solo apparente neutralità dell’intelligenza artificiale e sua opacità. – 4. La tutela dei diritti fondamentali. – 5. Profili di diritto penale sostanziale. – 6. La predizione di un accadimento. – 7. … in sede giurisdizionale. – 8. Necessità di un “controllo umano significativo”. |
Giovanni
Fiandaca # Note su punizione, riparazione e scienza penalistica https://sistemapenale.it/ 28 Novembre 2020 Per tentare di concorrere a promuovere – nel ruolo auspicabile di penalisti teorici disposti anche a fare opera per così dire di pedagogia collettiva fuori dai recinti accademici – i presupposti di una propensione futura a dischiudere ampi spazi alla logica della riparazione, non si potrebbe pretendere di mettere in campo soprattutto ragioni scientifiche, anche da scienza più ‘debole’ che forte; verosimilmente, pesano di più le convinzioni etico-politiche, le preferenze valoriali e i cambiamenti di sensibilità collettiva e individuale. Insomma, concluderei che è una questione – al tempo stesso – molto più e molto meno che scientifica. |
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Vittorio
Manes: "L'amnistia servirebbe, al di là del
Covid" di Angela Stella – Il Riformista, 21
novembre 2020 L'impressione è che ragioni di Realpolitik spesso contino di più delle ragioni di politica tout court, e che le prime possano persino fare premio sulle concezioni della Costituzione e della giustizia costituzionale alle quali ciascun giudice si riporta. Questo, a mio avviso, il rischio maggiore dal quale un tribunale costituzionale dovrebbe cercare di guardarsi, sforzandosi di astrarsi dalla contingenza e - per quanto possibile - di "schivare il concreto": anche a costo di essere inattuali oggi per poter essere attuali domani. |
Cour Europeenne des Droits de l'Homme Strasbourg, 19 novembre 2020 |
Massimo
Donini # Perché il codice penale. Le riforme del codice oltre i progetti di pura consolidazione Diritto Penale Contemporaneo, 3, 2020 Nessun attore giuridico oggi è dominus del sistema giuridico: non il legislatore che produce leges anziché ius, non il giudice, che non fa le leggi, ma le applica, non la dottrina (accademica o professionale) che manca di potere decisorio, anche se illumina l’evoluzione dell’ordinamento e controlla criticamente le applicazioni giudiziali. Tutti, perciò, ne sono i costruttori. Il sistema non ha un unico luogo di nascita o di residenza, ma resta una casa comune. Ecco perché il codice penale non vogliono abolirlo neppure quelli che non ci credono più. |
Mario Peraldo |
Giuseppe Pignatone |
Elvio
Fassone # Il "pensare corrente" sul carcere e i suoi antidoti www.questionegiustizia.it/ 14 novembre 2020 Oggi esiste un atteggiamento di fondo antagonista (non chiamiamolo cultura!) che trasuda far West e pugni sul tavolo, un alfabeto di odio sedimentato, rinfrescato ogni giorno da un linguaggio politico virulento, che rende difficile un'effettiva politica criminale, la quale invece sarebbe l'unica capace di contrastare efficacemente la devianza che purtroppo attossica la nostra convivenza. |
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Il processo non può essere eterno.
Parola di Giovanni Canzio Intervista di Simona Musco, www.ildubbio.news/ 12 novembre 2020 Le ragioni della crisi sono principalmente due: l'ipertrofia dell'inchiesta e una durata irragionevole dei processi. Nel primo caso il problema consiste in uno sbilanciamento sulle indagini preliminari, che diventano il baricentro del processo, contrariamente a quanto voluto dalla riforma Vassalli. Il punto focale, dunque, "non è più il dibattimento". Per evitarlo, dunque, è necessaria "una coraggiosa apertura alle finestre di giurisdizione". |
Elena
Valentini # Giudizio abbreviato, ergastolo, tempus regit actum: alla vigilia di un'importante decisione della Corte costituzionale # G.u.p. La Spezia, ord. 6 novembre 2019 | # Corte d’assise di Napoli, ord. 5 febbraio 2020 | # G.u.p. Piacenza, ord. 16 luglio 2020. https://sistemapenale.it/ 10 Novembre 2020 1. Premessa. – 2. Giudizio abbreviato e delitti puniti con l’ergastolo: una storia travagliata. – 3. La questione concernente il diritto transitorio. – 4. Le questioni concernenti la preclusione al rito: rispetto all’art. 3 Cost. – 5. Segue: rispetto all’art. 111 comma 2 Cost. – 6. Segue: rispetto all’art. 27 comma 2 Cost. – 7. Segue: un diritto al rito camerale? |
Domenico
Pulitanò # Il penale tra teoria e politica www.sistemapenale.it/ 9 novembre 2020 1. Il penale, tecnologia del Leviatano. – 2. L’incatenamento del Leviatano. I principi sulla pena. – 3. Modelli a confronto. – 4. Excursus sul linguaggio. – 5. Il penale fra Leviatano e società civile. – 6. Problemi delle pene edittali. – 7. Le risposte al commesso reato. – 8. Risposte al reato e tempi della vita. |
Fabio
Gianfilippi | Magistrato di sorveglianza di
Spoleto # Ordinanza - Questione di legittimità costituzionale in relazione all'art. 58 quater O.P. Spoleto, 5 novembre 2020 |
Fabio Gianfilippi Chi conosce il mondo del carcere sa che ci sono argomenti giuridici che si trasformano in quotidiana ossessione per le persone detenute. Il 4-bis, tra tutte, è forse quella più ricorrente. Ne è derivata la carcerazione, anche per pene esigue. Ne dipende il destino a lungo termine e la quotidianità più spicciola... |
Fabio
Gianfilippi # Decreto legge Ristori, le disposizioni emergenziali per contenere il rischio di diffusione dell’epidemia nel contesto penitenziario. Il carcere alla prova della seconda ondata www.giustiziainsieme.it / 30 Ottobre 2020 |
La Società
della Ragione # Per un nuovo statuto delle leggi di clemenza. Appello a ogni deputato perché sottoscriva la proposta di legge costituzionale n. 2456 (Magi e altri) in materia di amnistia e indulto www.societadellaragione.it/ 30 ottobre 2020 |
Massimo
Ceresa-Gastaldo # La legge, il giudice, la pena https://sistemapenale.it/ 15 Ottobre 2020 La mitigazione della pena nella fase esecutiva non è altro che l’indispensabile valvola di sfogo della pressione punitiva mal tarata nel momento legislativo e giudiziario. Di fronte agli eccessi e alle rigidità delle anacronistiche previsioni edittali, le manipolazioni qualitative e quantitative in executivis – evitando o minimizzando i danni dell’esperienza desocializzante e criminogena del carcere – rendono la pena non solo individualmente più tollerabile e meno nociva, ma anche socialmente più vantaggiosa... |
Roberto
Bartoli # Irretroattività e prescrizione: proposta di una soluzione in attesa della Corte costituzionale https://sistemapenale.it/ 12 Ottobre 2020 1. Punti “inamovibili” in tema di irretroattività e prescrizione. – 2. Le “zone grigie” in tema di irretroattività e prescrizione. – 3. Ancora sulla ratio della irretroattività. – 4. La questione di legittimità: la sospensione della prescrizione può essere applicata retroattivamente? – 5. Una battuta finale sul principio di retroattività |
Davide
Sibilio # Un DASPO e una violazione del distanziamento fisico anti-covid non sono sufficienti a integrare la pericolosità generica ai fini della sorveglianza speciale www.sistemapenale.it/ 09 Ottobre 2020 # Corte d'Appello di Bari, 21 maggio 2020; Pres. rel. Gaeta |
Giovanni
Francolini # La prova nel procedimento di prevenzione: identità, alterità o somiglianza con il processo penale? www.sistemapenale.it/ 6 ottobre 2020 1. Considerazioni introduttive. – 2. Il tema di prova. – 3. Cenni sui princìpi costituzionali e convenzionali relativi alla disciplina del procedimento di prevenzione. – 4. La mancanza del c.d. doppio fascicolo e i poteri di indagine del tribunale. – 5. La contestazione nel procedimento di prevenzione. – 6. Il procedimento e la formazione della prova nel contradditorio: le norme rilevanti. – 7. (segue): l’esegesi giurisprudenziale. – 8. (segue): una discrasia. – 9. I rapporti con il procedimento penale: il principio di autonomia. – 10. (segue): le prove inutilizzabili – 11. (segue): le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. – 12. Lo standard probatorio e il diritto alla prova in relazione alla provenienza illecita dei beni oggetto di proposta patrimoniale – 13. Le misure di prevenzione patrimoniali e le statuizioni del giudice penale: le preclusioni. – 14. Conclusioni e prospettive de iure condendo. |
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Il
giorno in cui Rossana Rossanda insegnò il
garantismo alla sinistra e alla stampa Il Dubbio, 24 settembre 2020 Dopo anni di udienze e di galera preventiva per gli imputati, il processo "7 aprile" crollò come un castello di carte. Rossana Rossanda accusò giornali e procura denunciando quella "prova generale" del processo mediatico-giudiziario che rovinò la vita di decine di persone innocenti. Ecco l'articolo pubblicato su il Manifesto il 9 giugno 1987. |
Massimo
Donini # Perché il codice penale https://sistemapenale.it/ 21 settembre 2020 1. L’inattualità di una ricodificazione penale. – 2. L’espansione del penale come costante dalla fine dell’Ottocento: una descrizione per soli addetti ai lavori? – 3. La mancata percezione del fenomeno da parte dell’opinione pubblica. – 4. Le disavventure punitive del quisque de populo. Un approccio agnostico al processo penale, da “sportivo” a “combattente”, e la sdrammatizzazione coscienziale delle pene. – 5. La crisi di rappresentanza della legislazione penale. Il paradigma vivente della legittima difesa domiciliare. – 6. La riserva di codice (art. 3-bis c.p.) e la sua prima attuazione concreta in forza di una mera consolidazione di leggi e regole preesistenti, anziché di una vera (ri)codificazione penale. – 7. Perché le consolidazioni, anziché le codificazioni. – 8. Le disillusioni dei chierici e l’art. 3-bis c.p. quale regola giuridica sub- ostituzionale, anziché disposizione “meramente politico-programmatica”. – 9. Risposta a Carlo Enrico Paliero. – 10. L’impossibile rinuncia all’idea di sistema (costituzionalmente orientato), ovunque esso si trovi. |
Adriano
Sofri # I diritti hanno le loro pretese e non dipendono dalla volontà dei titolari. L’habeas corpus vale anche per l'ex terrorista in sciopero della fame, contro "l'eccesso di punizione". E il francese poteva mettere in piazza la sua ingiusta agonia www.ilfoglio.it/ 9 Settembre 2020 “I diritti” hanno le loro pretese, la prima delle quali è di rifiutarsi di dipendere dalla volontà e dagli atti dei loro singoli titolari. Qualunque cosa facciano, alcuni diritti restano attaccati loro addosso... I “diritti umani” seguono, e perfino perseguitano, chiunque, qualunque sia il suo passato e la sua intenzione: è l’unica persecuzione consentita e anzi obbligata. |
Aldo
Franceschini # Giudizio abbreviato e reati puniti con l’ergastolo: storia di un rapporto tormentato e di ricorrenti dubbi costituzionali https://sistemapenale.it/ 24 luglio 2020 |
Guglielmo Leo |
Giuseppe
Monaco # La Corte costituzionale ridisegna il proprio ruolo nella tutela dei diritti fondamentali, tra Carta di Nizza, CEDU e Carta Sociale Europea www.rivistaaic.it/ 15 luglio 2020 1. Premessa. - 2. La Carta di Nizza e il freno posto dalla Consulta alla giurisdizione costituzionale diffusa. - 3. L'interpretazione conforme alla CEDU e i paletti fissati dalla Corte costituzionale. - 4. Art. 117 Cost. e trattati internazionali diversi dalla CEDU: il nuovo ruolo della Carta sociale europea. - 5. Il rapporto tra Corte costituzionale e CEDS nell'interpretazione della Carta sociale europea. - 6. La Consulta come organo di chiusura del sistema di protezione dei diritti fondamentali |
Alessia Gervaso 1. Premessa: l’impatto del sistema C.e.d.u. sull’ordinamento interno. 2. La definizione di “spazio minimo vitale” secondo le moderne puntualizzazioni giurisprudenziali. 3. L’assetto dell’ordinamento penitenziario post Torreggiani. 4. La situazione negli istituti di pena in Italia: il rapporto 2019 del Comitato Europeo per la prevenzione della tortura. 5. L’ultima rimessione alle Sezioni Unite: ordinanza n. 14260 dell’11 Maggio 2020 della Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione... |
Andrea Cabiale L. 25 giugno 2020, n. 70 (in G.U. n. 162 del 29 giugno 2020), di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 | Premessa. – Sono diventati legge, con numerose modifiche, i contenuti dei decreti legge 30 aprile 2020, n. 28 e 10 maggio 2020, n. 29. Come è noto, questi due provvedimenti erano stati emessi dal Governo al fine di gestire la recente emergenza sanitaria e presentavano disposizioni, che hanno fatto molto discutere, non soltanto sotto il profilo dell’opportunità, ma anche della loro stessa tenuta costituzionale... |
Franco Della Casa ...Il giudice di sorveglianza, quando si deve pronunciare su un permesso di necessità o sulla detenzione domiciliare surrogatoria riguardanti condannati ritenuti socialmente pericolosi per il tipo di delitto addebitato o per la loro sottoposizione al regime differenziato di cui all’art. 41-bis comma 2° ord.penit., è tenuto ad acquisire il parere delle Procure – distrettuali e, nell’ipotesi del carcere “duro”, anche nazionale – antimafia, tenute ad esprimersi in ordine all’attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata ed alla pericolosità del richiedente... |
Fabio
Gianfilippi # Citraro e Molino c. Italia. La responsabilità dello Stato per la vita delle persone detenute ed un suicidio di venti anni fa giustiziainsieme.it, 7 luglio 2020 # C. Edu, sez. I, Citraro e Molino c. Italia, Ricorso n. 50988/13, 4 giugno 2020 Il 4 giugno 2020 la I sezione della Corte europea dei diritti dell’uomo ha condannato l’Italia per violazione dell’art. 2 della Convenzione (“Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge…”), in particolare perché tale disposizione non si limita a richiedere agli Stati che si astengano dal provocare la morte, ma impone invece l’adozione delle misure necessarie alla protezione della vita delle persone sottoposte alla loro giurisdizione. Una affermazione che diventa particolarmente cogente per le persone private della libertà personale e che la Corte circostanzia alla luce della sua giurisprudenza più recente in materia (vd. Fernandes de Oliveira c. Portogallo, 31 gennaio 2019... |
Davide
Bianchi # Limitless. Prescrizione e pretesa punitiva www.sistemapenale.it/ 3 luglio 2020 1. Premessa. Un istituto vieppiù controverso. – 2. Motivi a prescrivere “ordinamentali” ... – 2.1 Segue. Motivi “personalistici”. – 3. … e contro-motivi. – 4. Prescrizione e ragionevole durata del processo. – 5. Modelli di disciplina prescrizionale. – 5.1. Segue. Le “variabili”. – 6. Analisi critica dei modelli. – 6.1 Segue. Analisi delle “variabili”. – 7. Teoria, empiria, prospettive de iure condendo. |
Mauro
Catenacci # La difesa della persona imputata e le buone prassi https://www.sistemapenale.it/ 1 luglio 2020 Nella nostra cultura penalistica, figlia dell’Illuminismo, un limite permanente ed ineludibile alla politica criminale è rappresentato dalla protezione dell’Individuo da un uso arbitrario della potestà punitiva; la quale politica criminale, anche di fronte all’accusa più efferata, va perseguita entro una cornice di regole tassativamente predeterminate e di poteri razionalmente verificabili... |
Nicola
Mirenzi # «Bisogna rompere il monopolio del carcere». Intervista a Luciano Violante https://dirittopenaleuomo.org/ 1 luglio 2020 ... Prevale una concezione per cui gli impuri vanno esclusi dal mondo. Non è col diritto penale che si risolvono i problemi sociali. Vanno ridotti al minimo i reati puniti con la reclusione... Io ho come riferimento un’espressione di Marx: l’utopia realistica. Non credo che oggi ci si possa emancipare dal carcere in maniera assoluta, chiudendolo domani mattina. Però sono convinto che possiamo – anzi, dobbiamo – liberarci dal carcere in maniera relativa, rompendo il monopolio della pena carceraria. |
Sofia Ciuffoletti |
Susanna Arcieri |
Francesco
Maisto # Il carcere: come non si è governata l’emergenza infezione www.giustiziainsieme.it, 26 giugno 2020 |
Stefano Anastasia, Francesco Urbinati |
Ettore Crippa |
Andrea
Pugiotto # Amnistia e indulto: le buone ragioni di una recente proposta di legge di revisione costituzionale† questionegiustizia.it, 22 giugno 2020 Dopo una lunga eclissi, appare necessario recuperare amnistia e indulto tra gli strumenti di politica criminale, orientandoli all'orizzonte costituzionale del diritto punitivo, che deve essere rieducativo e mai contrario al senso di umanità... Il deposito del # progetto di legge costituzionale n. 2456, a prima firma dell’on. Magi, consente alla battaglia di scopo concepita due anni fa da La Società della Ragione di irrompere, finalmente, nelle aule parlamentari. |
Riccardo De
Vito # Combattere le radici della degenerazione. L'impegno di Magistratura democratica www.magistraturademocratica.it/ 19 giugno 2020 ... Quattordici morti tra le persone detenute, le cui identità e storie personali sono state oscurate, ridotte a mera contabilità. Su questi fatti, i più gravi della storia del carcere nel nostro Paese, è calato il silenzio delle istituzioni, della politica e dei giornali... Il disumano, la morte in carcere, viene ridotto a normalità, a un rischio collaterale accettabile, di cui nessuno è tenuto a rispondere... Un mondo capovolto, dunque, rispetto a quello disegnato dalla Costituzione e dall’ordinamento penitenziario... |
Mitja Gialuz |
Corte Europea dei Diritti dell'Uomo |
Marco Patarnello Disciplina ideologica, assenza di risorse e indifferenza hanno abbandonato gli autori di reato psichiatrici e gravemente pericolosi in un groviglio normativo denso di ipocrisie, silenzi e trascuratezze. La Corte Costituzionale sembra l’unica strada |
Andrea
Pugiotto # Le nuove Norme integrative della Corte costituzionale allo stato nascente www.rivistaaic.it/ 1 giugno 2020 1. Le cose cambiano. – 2. Da dove guardare alle nuove Norme integrative. – 3. Regole scritte in luogo di regolarità giurisprudenziali. – 4. Contenuto e trasversalità delle nuove Norme integrative. – 5. Interrogativi processuali e prime risposte giurisprudenziali. L’intervento di terzi (artt. 4 e 4-bis). – 6. Gli amici curiae ammessi a Corte (art. 4-ter). – 7. Gli esperti interpellabili dalla Corte (art. 14-bis). |
Cour
européenne des droits de l’Homme (Cour EDH) # Affaire J.M.B. et Autres c. France Strasbourg 30 janvier 2020 - Définitif 30.05.2020 |
Jürgen
Habermas e Klaus Günther # Diritti fondamentali: “Nessun diritto fondamentale vale senza limiti” www.giustiziainsieme.it/ 30 maggio 2020 Che cosa conta di più nella lotta contro la pandemia: la tutela della vita o la libertà? Da giorni questo dibattito rimane sospeso nel discorso pubblico. Ma i diritti fondamentali sono fondamentalmente bilanciabili fra loro? Uno scambio di riflessioni tra il filosofo Jürgen Habermas e il teorico del diritto Klaus Günther. |
Marcello Bortolato (Presidente del Tribunale di Sorveglianza Firenze) # Alla Corte costituzionale il decreto-legge sulle “scarcerazioni” www.questionegiustizia.it/ 29 maggio 2020 |
Ennio
Amodio, Elena Maria Catalano # La resa della giustizia penale nella bufera del contagio https://sistemapenale.it/ 20 maggio 2020 1. La ineludibilità della giurisdizione e il valore costituzionale della continuità. – 2. La paralisi della attività giudiziaria nella normativa dell’emergenza sanitaria. – 3. La riserva di continuità giudiziaria e la degradazione delle forme processuali. – 4. Le vicende evolutive del processo a distanza. – 5. Lo svilimento del contraddittorio nelle udienze in videoconferenza. – 6. Le cautele anticontagio: i dispositivi della prevenzione ordinaria; le udienze in open air; i pannelli trasparenti anticontatto. – 7. Le auspicabili linee operative del processo penale nella seconda fase dell’emergenza sanitaria (12 maggio-31 luglio 2020). |
Giovanni Fiandaca |
Domenico Pulitanò Primum vivere. La tutela della vita e della salute ha fondamento nella Costituzione, non in necessità al di fuori della Costituzione. Anche un diritto dell’emergenza sanitaria trova legittimazione di principio nella tutela della salute e della vita, diritto inviolabile che costituisce il presupposto di tutto il resto |
Giovanni
Maria Flick # Andare oltre il carcere è questione di dignità - Intervista di Federica Olivo Huffingtonpost.it, 18 maggio 2020 |
Carmelo
Minnella # Coronavirus ed emergenza carceri: la via del ricorso alla Corte di Strasburgo https://sistemapenale.it/ 15 Maggio 2020 La Corte EDU nel dettare i parametri dai quali evincere quel livello minimo di gravità dei trattamenti inumani o degradanti, per rientrare nel campo di applicazione dell'art. 3 CEDU, ha individuato «l'età e lo stato di salute del recluso». I giudici europei hanno aggiunto come la circostanza che un detenuto soffra di gravi e molteplici patologie, attestate da un'adeguata documentazione medica sottoposta alle autorità competenti comporta che la detenzione in carcere è incompatibile con il suo stato di salute. Il mantenimento dello stato detentivo comporta, in presenza di uno stato di salute precario, un trattamento disumano e degradante |
Paolo Gentilucci |
Questione Giustizia |
Domenico
Pulitanò # Pena e carcere alla prova dell'emergenza Diritto di difesa, maggio 2020 È davvero fra le priorità di oggi, riportare in carcere alcuni picciotti e alcuni anziani e malati boss? O è stata più importante, anche per la ripresa morale del paese, l’attenzione mostrata dalla magistratura di sorveglianza verso i diritti e la salute d i chiunque? Nel pieno di una crisi devastante della socialità e dell’economia, perseverare nella linea carcerocentrica è una fuga dalle responsabilità, una mancanza di intelligenza degli avvenimenti e dei problemi reali di sicurezza e di giustizia |
Fabio Gianfilippi
Fabio Gianfilippi - Intervista di
Valentina Stella #
Le nostre decisioni prese sempre nel
rispetto dei diritti fondamentali |
Sergio
Lorusso # Il cigno nero del processo penale Sistema Penale, 11 maggio 2020 Il cigno nero colpisce senza preavviso, e impone all’umanità di attrezzarsi per studiare soluzioni inedite al fine di affrontare la nuova quotidianità. Molto spesso costituisce lo strumento attraverso il quale si realizza l’affermazione di innovazioni che erano già presenti, seppur latenti, nella società e che preludono alla nascita di un “mondo nuovo”. In ogni campo. A noi il compito di far sì che ciò accada nel migliore dei modi possibili e senza strappi intollerabili con il “mondo antico”. Ignorare l’arrivo del cigno nero, del resto, potrebbe voler dire assistere inermi al canto del cigno del processo penale. |
Intervista a Luciano Violante (di Nicola Merenzi)
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"Bisogna rompere
il monopolio del carcere": prevale una
concezione per cui gli impuri vanno esclusi dal
mondo. Non è col diritto penale che si risolvono
i problemi sociali. Vanno ridotti al minimo i
reati puniti con la reclusione |
Giovanni Fiandaca ... In luogo di un costituzionalismo penale che sollecita ragionevoli compromessi assiologici, persiste in particolare sul versante dell’antimafia una ideologia belligerante da “diritto penale del nemico”... |
Emilio Santoro Se non si coglie la tremenda occasione della pandemia per inglobare definitivamente la prevenzione nel diritto alla salute dei detenuti, se qualcuno di loro risultasse contagiato, in una sezione in cui si trovava un agente o un detenuto positivo, questi potrebbe chiamare lo Stato italiano a rispondere del proprio contagio in base alla responsabilità da contatto sociale. |
Fabio Gianfilippi |
Domenico Pulitanò 1. Fra scienza, politica, diritto. – 2. Problemi nell’emergenza. Legalità e libertà. – 3. Il problema del panpenalismo. – 4. Limiti del penale e rapporto giustizia/politica. – 5. Le sanzioni e il carcere. – 6. Problemi di una difficile ripresa. |
https://sistemapenale.it/ 27 aprile 2020 |
Anna
Lorenzetti # La giurisprudenza costituzionale sulla maternità reclusa. Il punto sullo stato dell’arte http://www.giurcost.org/ 22 aprile 2020 1. La complessità della condizione delle madri detenute. –2. Le evoluzioni della giurisprudenza costituzionale, fra interesse del minore, esigenze di difesa sociale e statuto costituzionale della pena. –3. Imprigionare la maternità: le operazioni di bilanciamento fra evoluzioni normative,prospettive di(necessaria?)riforma. |
Nuno
Brandão # La legge portoghese sul rilascio dei detenuti a causa della pandemia di Covid-19 Sistema Penale, 19aprile 2020 ... ragionevole bilanciamento tra, da un lato, la tutela della vita e della salute fisica e mentale dei detenuti e, dall’altro, gli interessi inerenti alle funzioni della pena. Ciò nonostante, sussistono dubbi legittimi, derivanti dal fatto che la decisione sulla liberazione provvisoria del detenuto è rimessa all’autorità amministrativa e non al provvedimento di un giudice. |
Carmelo Minnella Ad oggi assistiamo ad un silenzio assordante del governo che si è limitato ad adottare misure insufficienti nel decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, Cura Italia che stanno costringendo la magistratura di sorveglianza ad un delicato ruolo di "supplenza". Quest'ultima sta adottando delle decisioni coraggiose per "svuotare" le stracolme carceri italiane. Si cerca così di ridurre il carico della densità penitenziaria per fronteggiare l'emergenza Coronavirus... Occorre intervenire con "urgenza" e con il "coraggio di osare". Per fare ciò occorre abbandonare, anche per poco tempo, il panpenalismo e l'ossessione carcerocentrica... |
Fabio
Gianfilippi # Emergenza sanitaria e differimento pena nelle forme della detenzione domiciliare: il fardello della M. di sorveglianza. Note a Trib.Sorv.Milano, 31.3.20. Giustizia Insieme, n. 100, 11 aprile 2020 |
Veronica Manca
# Ostatività,
emergenza sanitaria e Covid-19: le prime
applicazioni pratiche |
Davide
Galliani - Intervista di Michela Petrini # Emergenza Covid-19, carceri e diritto alla salute Giustizia Insieme, n. 999, 11 aprile 2020 Lei mi chiede quali sono le ragioni del silenzio sul problema pandemia in carcere. La risposta più sincera e più giuridica che riesco a darle è questa: abbiamo smesso di provare i brividi che provoca l’umana miseria, e non comprendiamo che esitare significa morire... |
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"Superare
il carcere: la buona rivoluzione imposta
dall'epidemia" – Intervista a Giovanni
Maria Flick |
Matteo
Grimaldi # Covid-19: la tutela penale dal contagio www.giurisprudenzapenale.com/ Aprile 2020 |
Procura Generale della Corte di Cassazione # Oggetto: pubblico ministero e riduzione della presenza carceraria durante l'emergenza coronavirus Roma, 1 ° aprile 2020 # Gian Luigi Gatta, Il ruolo del pubblico ministero nella riduzione delle presenze in carcere durante l'emergenza coronavirus: un documento della Procura Generale della Cassazione, https://sistemapenale.it/ 3 aprile 2020 # Eugenio Albamonte, Aspettare i braccialetti? Non c'è tempo da perdere. Ora subito i domiciliari, Il Dubbio, 4 aprile 2020 # Bruti Liberati: Se il carcere va fuori controllo, è a rischio la sicurezza pubblica. Bisogna scarcerare subito, intervista di L. Milella, www.repubblica.it/ 5 aprile 2020 Giovanni Fiandaca, Serve un'amnistia per liberare subito 20 mila persone, intervista di G. Mannino – Il Riformista, 5 aprile 2020 |
Cour
Européenne des Droits de l'Homme # Affaire Jeanty c. Belgique Strasbourg, 31 mars 2020 (Definitif 31.07.2020) |
Adriana Blasco |
Gaetano Azzariti |
Chiara
Tripodina # La Costituzione al tempo del coronavirus Costituzionalismo.it, 1, 2020 Per la Costituzione, in caso di emergenza, il Parlamento e la legge devono più che mai conservare la loro centralità e primazia, restando il punto di tenuta del sistema. Il Parlamento, invece, è il «grande assente nel tempo del Coronavirus». In questa era costituzionale, infatti, la fonte normativa principale non è la legge, e nemmeno il decreto-legge, bensì il decreto del Presidente del Consiglio: fonte secondaria emanata da un organo individuale, sentiti una serie di soggetti politici e tecnici, ma totalmente libera da controlli da parte degli altri poteri, sia in via preventiva che successiva |
Gabriele Mazzotta La diffusione di una malattia sta prostrando gli Stati... L’estremità del male sollecita interrogativi preoccupati sulla stessa tenuta del diritto e sull’efficacia delle sue regole, sul senso del carcere come luogo di scarto non riciclabile... ora è con la tempesta che bisogna misurarsi. E se i salvagenti sono pochi, le sartie spezzate, il timone difettoso per omessa manutenzione, non è utile imprecare contro se stessi o contro chi non ha adeguatamente verificato la messa a punto degli ingranaggi; è piuttosto assolutamente necessario agire al meglio con gli strumenti che si hanno a disposizione e tra questi, in primo luogo, il proprio senso di responsabilità... |
Consiglio Superiore della Magistratura |
Associazione
Nazionale Magistrati # L'ANM sulla situazione delle carceri www.associazionemagistrati.it/ 24 marzo 2020 |
Vittorio Manes, Francesco Mazzacuva |
Associazione
Italiana dei Professori di Diritto Penale
(AIPDP) # Magistratura Democratica, Non aspettare, www.magistraturademocratica.it/ 23 marzo 2020 # Unione delle Camere Penali Italiane, Emergenza carcere: basta mistificazioni! www.camerepenali.it/ 20 marzo 2020 |
Emilio Dolcini, Gian Luigi Gatta ... Va ribadita, quanto meno, l’esigenza di innalzare a due anni il limite di pena per l’applicabilità della misura e di prevedere come facoltativo il controllo mediante strumenti elettronici. Inoltre, andrebbe seriamente valutata l’opportunità di riportare in vita uno degli strumenti temporanei rivelatisi più efficaci nella stagione post Torreggiani: l’istituto della liberazione anticipata speciale... |
Corte
Europea dei Diritti dell'Uomo # Causa Fabris e Parziale c. Italia Strasburgo, 19 marzo 2020 |
Fabio Gianfilippi |
Guido Stampanoni Bassi, Veronica
Manca, Lucilla Amerio (eds) |
Riccardo De Vito |
Carlo
Enrico Paliero # La "Riserva di codice" messa alla prova: deontica idealistica versus dentiva realistica https://discrimen.it/ 9.3.2020 1. Introduzione. — 2. Bipolarità di letture del “nuovo” art. 3-bis c.p. e chances di una sintesi. — 3. Alle origini del problema: le funzioni del Codice. — 3.1. La funzione identitaria. — 3.2. La funzione sistematica. — 3.3. La funzione pedagogico-tabuistica. — 4. Excursus: una riflessione (scettica) sul “Codice” come Idealtipo. – 5. Sulla clausola di riserva di codice. — 5.1. La natura della nuova disposizione: norma “programmatica a contenuto tecnico”? — 5.1.1. L’ipotesi della norma materialmente costituzionale: negazione. — 5.1.2. L’ipotesi del principio generale dell’ordinamento: negazione. — 5.2. Le finalità politico-criminali della nuova disposizione: tra deflazione indiretta e riunificazione semantica |
Vincenzo Maiello |
Filippo
Raffaele Dinacci # Psoriasi interpretative: la legge nel tempo in tema di prescrizione e termini di custodia nell’emergenza Covid. Alla ricerca di una “legalità” perduta. Archivio Penale, 2, 2020 Occorre ribadire la necessità di attenersi ad un corretto me todo interpretativo nella consapevolezza cha ad una legalità giuridica deve corrispondere una legalità ermeneutica. Tutto ciò conduce a riscoprire la fun zione del giurista, che, lungi dall’atteggiarsi quale “intellettuale organico” deve assumere il ruolo di “sentinella” della legittimità, da cui discende il dovere di segnalare la presenza di eventuali poteri extragiuridici assolvendo a quel compito di “garanzia sociale” che sostanzia quella “lotta per il diritto” intesa come dovere della persona verso sé stessa e, al contempo, verso la comunità. |
Giorgio Lattanzi Ci troviamo di fronte a un sistema labirintico, secondo la felice espressione di Vittorio Manes, e con i due ordinamenti sovranazionali quello nazionale deve armonizzarsi, ponendo al giudice un non facile compito, che si complica ulteriormente perché i due sistemi sovranazionali sono dotati a loro volta di organi giurisdizionali, anch’essi sovraordinati... |
Domenico Pulitanò |
Elvio
Fassone # L'ergastolo e il diritto alla speranza. Riflessioni approfondite sulla storia della pena dell’ergastolo, per capire il presente – che come diceva Marc Bloch non è mai autointelligibile – e immaginare il futuro https://www.questionegiustizia.it/ 24 febbraio 2020 L’ergastolo non è una pena come le altre, solamente più lunga. Si riesce a percepire l’ergastolo come ontologicamente diverso dalle pene detentive, anche da quelle molto lunghe, se all’aggettivo “perpetua” applicato al concetto di pena si sostituisce l’avverbio “mai”, quale scritto nella casella dove è indicato il “fine pena” del condannato. Quel “mai” significa la fine della speranza, e la speranza è necessaria per vivere, è coessenziale all’esistenza. |
Vincenzo Maiello |
Pasquale
Troncone # Fictio legis e Fictio juris. Una riflessione sui moventi punitivi di un diritto penale illiberale Archivio Penale, n. 1, 2020 1. - Per una chiave d’indagine della fictio come fine regolativo della legislazione penale contemporanea. 2. - Prendendo a prestito la retorica antica. Diritto penale e spirito del tempo. 3. - Fictio legis-fictio juris; finzione normativa-finzione giuridica. 4. - Un breve itinerario antologico per individuare il codice genetico dell’attuale legislazione come casi di prassi finzionale. 4.1. - I casi di prassi finzionale della parte generale della legislazione penale. 4.2. - I casi di prassi finzionale di parte speciale della legislazione penale. 5. - Le situazioni di prassi finzionale e di prassi manipolativa in deroga allo statuto delle garanzie costituzionali. 5.1. - Le leggi penali dell’emergenza. 5.2. - Le leggi personali. 5.3. - La giurisprudenza normativa. 6. - La legislazione penale del populismo emotivo e la questione della verità del movente legislativo. 6.1. - Cenni di diritto comparato del populismo penale. 7. - Esempi illuminati di prassi finzionale in bonam partem. 8. - I possibili rimedi alle fonti originate dalla fictio legis. La fictio juris come strumento normativo correttivo |
Sofia
Ciuffoletti # Carcere e Antidiscriminazione. Prime prove di tutela dei diritti a fronte della (dimidiata) riforma dell’ordinamento penitenziario GenIUS, gennaio 2020 Dall’isolamento protettivo individuale alle sezioni protette promiscue. – 5. Vulnerabilità in contesto. – 6. Sul concetto di promiscuità: dal problema alla soluzione e di nuovo al problema. – 7. Separazione, protezione e trattamento, una triade di difficile composizione. – 8. La discriminazione secondaria. – 9. Antidiscriminazione e dignità. – 10. Conclusione. |
Giuseppe
Losappio # Sine die. La “riforma” della prescrizione Giurisprudenza Penale Web, gennaio 2020 La possibilità, non solo teorica, che il giudizio penale si protragga all’infinito per tutti i reati traccia un solco profondo con il «paradigma garantista» perché l’uomo-imputato (può) diventa(re) “ostaggio” del processo e delle incontrollabili azioni e decisioni sul procedere del processo (dei giudici ma non solo). |
Giurisprudenza
Penale - AA. VV. # Dentro il 41-bis: riflessioni costituzionalmente orientate sul regime differenziato Giurisprudenza Penale Web, 2020, 1-bis - "Dentro il 41-bis" |
Glauco Giostra |
Massimo Donini |
Massimo Donini |
Francesco
Palazzo # La non-punibilità: una buona carta da giocare oculatamente https://sistemapenale.it/ 19 dicembre 2019 Da qualche anno in qua la categoria della “punibilità”, e soprattutto il suo simmetrico negativo della “non-punibilità”, è diventata uno degli strumenti più usati dal legislatore per perseguire i suoi obiettivi politici e sul quale ripone un affidamento probabilmente spesso più convinto di quanto non avvenga con l’abusatissimo ricorso all’inasprimento sanzionatorio: buono, quest’ultimo, a rassicurare l’opinione pubblica più che ad ottenere effettivi risultati. Basta pensare all’introduzione dell’omicidio e lesioni stradali cui pare abbia fatto seguito un incremento di quei reati. |
Francisco
Muñoz Conde # La relazione conflittuale tra politica criminale e diritto penale www.criminaljusticenetwork.eu/ 6 dicembre 2019 |
# Corte Costituzionale, Sentenza 253/2019 |
Domenico
Rosani # Le definizioni alternative del procedimento penale in Austria. Introduzione alla disciplina dell’archiviazione per tenuità e della diversione Archivio Penale, n. 3, 2019 1. Introduzione. – 2. Gli organi competenti: cenni sul sistema processuale penale austriaco. – 3. Archiviazione per tenuità (Einstellung wegen Geringfügigkeit). – 3.1. Disciplina normativa. – 3.2. Dato empirico. – 4. Rinuncia alla persecuzione penale (Rücktritt von der Verfolgung, Diversion). – 4.1.I requisiti generali della diversione. – 4.2. Le varie forme di diversione. – 4.2.1. Pagamento di una somma pecuniaria (Zahlung eines Geldbetrages). – 4.2.2. Svolgimento di prestazioni socialmente utili (Gemeinnützige Leistungen). – 4.2.3. Periodo di prova (Probezeit). – 4.2.4. La mediazione penale (Tatausgleich). – 4.2.5. Forme speciali: la diversione della disciplina sugli stupefacenti e quella per i testimoni chiave. – 4.3. Procedura e possibilità di riapertura del procedimento. – 4.4. Dato empirico. – 4.4.1 Incidenza statistica e andamento. – 4.4.2. Incidenza della diversione sulla recidiva. – 5. Pentimento operoso (Tätige Reue). – 6. Conclusioni: punti di criticità e importanti benefici della disciplina austriaca. |
# Discorso
del Santo Padre Francesco ai partecipanti al
XX Congresso mondiale dell'Associazione
Internazionale di Diritto Penale |
Emilio
Dolcini # Quale futuro per la pena carceraria? www.sistemapenale.it/ 11/2019 1. Il carcere in Italia al 30 settembre 2019. – 2. Questa pena carceraria a confronto con l’art. 27 co. 3 Cost. – 3. Istruzione, lavoro e religione in carcere: strumenti reali di rieducazione? – 4. Carcere e rieducazione: ulteriori profili problematici. – 5. Pena detentiva e diritti dell’uomo. – 6. La salute in carcere – 7. Conclusioni. |
Franco Corleone, Alessandro
Masetti, Maria Palchetti (eds) |
Paola Filippi e Roberto Conti (eds)
#
Ergastolo
ostativo. Forum fra Giudici e PM |
Ufficio Stampa della Corte
Costituzionale www.cortecostituzionale.it/ 23 ottobre 2019 |
Francesco
Menditto # Lo Statuto convenzionale e costituzionale delle misure di prevenzione, personali e patrimoniali. Gli effetti della sentenza della Corte costituzionale 27 febbraio 2019, n. 24 Giurisprudenza Penale Web, 2019, 10 # Corte Costituzionale, Sentenza n. 24 del 2019 |
#
Vladimiro
Zagrebelsky, La
pena detentiva «fino alla fine» e la
Convenzione europea dei diritti umani e delle
libertà fondamentali [Versione provvisoria] Seminario “preventivo” AMICUS CURIAE 2019 “Per sempre dietro le sbarre? L’ergastolo ostativo nel dialogo tra le due Corti” - www.amicuscuriae.it/ Ferrara, 27 settembre 2019 Giuditta Brunelli, Andrea Pugiotto,
Paolo Veronesi (eds) |
Davide
Galliani, Andrea Pugiotto # L’ergastolo ostativo non supera l’esame a Strasburgo AIC Osservatorio Costituzionale, 6 agosto 2019 1. Conto alla rovescia? – 2. Al cuore della sentenza Viola v. Italia n. 2. – 3. La scelta di collaborare con la giustizia può non essere libera. – 4. L’equivalenza tra collaborazione e ravvedimento può non essere vera. – 5. False riducibilità della pena perpetua. – 6. Lo scopo della pena e la dignità umana. – 7. L’argomento della genesi storica e del contesto di applicazione del regime ostativo. – 8. E ora? Indietro non si torna. – 9. Dal caso Viola al caso Cannizzaro. – ALLEGATO: Corte Europea dei Diritti Umani, Prima Sezione, sentenza 13 giugno 2019, Viola v. Italia n.2, ric. n° 77633/16, (versione italiana). |
Francesco Saverio Borrelli (Napoli, 12 aprile 1930 – Milano, 20 luglio 2019) # Conflitti e giustizia - Dignitas, giugno 2003 # Intervento in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, 13 gennaio 2002 "...non mi stancherò di stigmatizzare come medievali la realtà e la sottostante, latente ideologia di un sistema custodiale che alla privazione della libertà personale aggiunge quote indebite di sofferenza psichica e fisica talvolta degradanti per i reclusi..." |
Alessio Martino www.diritticomparati.it/ 15 luglio
2019 |
Veronica
Manca # Le declinazioni della tutela dei diritti fondamentali dei detenuti nel dialogo tra le Corti: da Viola c. Italia all’attesa della Corte costituzionale Archivio Penale 2019, n. 2 ... Auspicando un dialogo tra le Corti per un mutamento costituzionale dell’ostatività. Alla luce delle riflessioni sopra esposte, è evidente che la Corte costituzionale, oggi, si trovi “le chiavi in mano” della possibile soluzione al superamento dell’ostatività: Viola c. Italia da una parte, la propria giurisprudenza conforme, in materia di preclusioni all’accesso ai benefici penitenziari per particolari categorie di soggetti (v. Corte cost. n. 239 del 2014; n. 76 del 2017; n. 174 del 2018; n. 211 del 2018) dall’altra... |
European
Court of Human Rights ECHR # Affaire Marcello Viola c. Italie (n° 2) # Press # Italiano Strasbourg, 13 juin 2019 |
Serena
Santini #
Anche
gli ergastolani ostativi hanno diritto a una
concreta “via di scampo”: dalla Corte di
Strasburgo un monito al rispetto della dignità
umana www.penalecontemporaneo.it/ 1 luglio
2019
Marina Silvia Mori, Valentina Alberta # Prime osservazioni sulla sentenza Marcello Viola c. Italia (n. 2) in materia di ergastolo ostativo. Giurisprudenza Penale Web. 6, 2019 |
Vincenzo
Mongillo # La legge "spazzacorrotti": ultimo approdo del diritto penale emergenziale nel cantiere permanente dell'anticorruzione www.penalecontemporaneo.it/ maggio 2019 Il pericolo sempre più palpabile, in definitiva, è che in nome della difesa ben intenzionata dello Stato di diritto dalla minaccia della corruzione, si finisca per corrompere i principi basilari su cui tale modello di Stato si fonda. E difatti, se la missione è combattere ad ogni costo un male criminale, nel caso della corruzione percepito come male assoluto, epitome di tutte le disfunzioni delle società contemporanee, il prezzo ben potrebbe essere la spregiudicata soppressione di qualunque garanzia penale, sostanziale e processuale. Dopotutto, non siamo molto lontani dalla logica premoderna del crimen exceptum, del delitto eccezionale che richiede misure e procedure altrettanto eccezionali. |
Emilio Dolcini # La pena ai tempi del diritto penale illiberale www.penalecontemporaneo.it/ 22 maggio 2019 1. «Sicurezza» e «certezza della pena» secondo il ‘Contratto del Governo del cambiamento’. – 2. La puntuale attuazione del Contratto ad opera del legislatore: gli inasprimenti sanzionatori introdotti con la riforma della legittima difesa domiciliare. – 3. La riforma penitenziaria Conte-Bonafede. – 4. La c.d. legge spazzacorrotti. – 5. Riforma del rito abbreviato e ergastolo. – 6. Professori e avvocati di fronte all’odierna politica sanzionatoria penale. – 7. Il ‘Manifesto del diritto penale liberale e del giusto processo’. |
Domenico Pulitanò # Legittima difesa. Ragioni della necessità e necessità di ragionevolezza www.penalecontemporaneo.it/ 21 maggio 2019 1. La necessità di difesa, presupposto necessario della giustificazione. – 2. L’eccesso di difesa non punibile. – 3. La retorica del ‘sempre legittima’. – 4. Il problema della proporzione. – 5. La legittima difesa in ottica liberale. |
Mariarosaria
Guglielmi # La Giustizia in Europa http://questionegiustizia.it/ 21 maggio 2019 Oggi non è per noi immaginabile una cultura giuridica europea senza la giurisprudenza in tema di libertà e di diritti delle Corti europee che non assicurano una semplice “istanza in più”, ma rappresentano la garanzia di uno strumento di verifica del rispetto dei diritti che permette una rilettura svincolata dai limiti tecnici, culturali, politici che possono impedire al giudice nazionale di dare ai diritti un’adeguata tutela o di affrontare tutti gli aspetti rilevanti delle questioni esaminate |
Marta Bertolino www.penalecontemporaneo.it/ 20 maggio 2019 1. Il riconoscimento delle sanzioni civili nel sistema penale del Codice Rocco del 1930 nel Titolo VII: l’art. 185 c.p. a confronto con l’art. 2043 c.c. – 2. La metamorfosi della responsabilità civile: risarcimento, riparazione, reintegrazione: verso il comune denominatore della funzione punitivo/afflittiva? – 3. Dalle categorie civilistiche a quelle penalistiche: pericolose contaminazioni tra risarcimenti, condotte riparative e sanzioni civili pecuniarie. – 3.1. “La riparazione afflittiva”. – 3.2. “La riparazione premiale”. – 3.3. “La riparazione sostitutiva”. |
Unione delle Camere Penali Italiane |
Vittorio
Manes # L'oracolo algoritmico e la giustizia penale: al bivio tra tecnologia e tecnocrazia https://discrimen.it/ 15 MAGGIO 2020 1. Giustizia penale e agenti non umani. — 1.1. L’imputazione della responsabilità pe nale per azioni (autonome) delle macchine. — 2. L’A.I. e il sistema penale… — 2.1. …in sede investigativa. — 2.2. …e in sede giudiziale. — 2.3. La giustizia predittiva penale. — 3. L’esperienza d’Oltreoceano. — 4. Le prospettive di applicazione dell’AI nel sistema penale italiano. — 5. Garanzie fonda mentali e problematiche di compatibilità costituzionale. — 5.1. Machine bias e principio di eguaglianza. — 5.2. Trasparenza e riserva di legge. — 5.3. Valutazioni statistiche, “diritto penale del fatto” e principio di personalità della responsabilità penale. — 5.4. Giusto processo e tutela del diritto di difesa. — 5.5. Analisi algoritmica dei dati e diritto al silenzio dell’imputato. — 6. Riflessioni conclusive: l’algoritmo come supporto alla decisione giudiziale. |
Massimo Donini |
Gian Luigi Gatta #
Legittima difesa nel domicilio: considerazioni
sui profili di legittimità costituzionale, a
margine della lettera con la quale il
Presidente della Repubblica ha comunicato la
promulgazione della legge n. 36 del 2019
|
# Corte Costituzionale, sentenza 99 del 2019 Valentina Stella # I detenuti con gravi patologie mentali si possono curare fuori dal carcere, Left, 20 aprile 2019 Andrea Pugiotto La follia fuori dal carcere, la sentenza della Consulta, Il Manifesto, 24 aprile 2019 Antonella Calcaterra # Salute mentale e detenzione: un passo avanti. È possibile la cura fuori dal carcere https://dirittopenaleuomo.org/ 02.05.2019 |
Oliviero
Mazza # La presunzione d'innocenza messa alla prova www.penalecontemporaneo.it/ 9 aprile 2019 1. Storia di un principio in crisi. – 2. Le cause della crisi: l’efficienza processuale. – 3. La distopia del principio. – 4. La prevenzione nel processo e il processo di prevenzione. – 5. La vittimizzazione secondaria del processo e la rimozione cognitiva del diritto sostanziale |
European Court of Human Rights Article 8 protects the right to personal development, whether in terms of personality or of personal autonomy, which is an important principle underlying the interpretation of the Article 8 guarantees. It encompasses the right for each individual to approach others in order to establish and develop relationships with them and with the outside world, that is, the right to a “private social life”, and may include professional activities or activities taking place in a public context … The Court further considers that a person’s communication with a lawyer in the context of legal assistance falls within the scope of private life since the purpose of such interaction is to allow an individual to make informed decisions about his or her life. |
Gian Luigi
Gatta # La nuova legittima difesa nel domicilio: un primo commento www.penalecontemporaneo.it/ 1 aprile 2019 |
Cristiano
Cupelli # Sindacato costituzionale e discrezionalità legislativa. Le prospettive penalistiche nella Relazione del Presidente Lattanzi sulla giurisprudenza costituzionale del 2018 www.penalecontemporaneo.it/ 27 marzo 2019 |
www.penalecontemporaneo.it/ 26 marzo 2019 |
Domenico Pulitanò www.penalecontemporaneo.it/ 26 marzo 2019 1. Il penale-spazza. – 2. La necessità del penale. – 3. L’esclusione del non collaborante da misure alternative alla detenzione. – 4. Retroattività in malam partem? – 5. Tempeste emotive nella comunicazione mediatica. – 6. La risposta populista. – 7. La discutibilità del penale. |
Giorgio Lattanzi # Relazione - Riunione straordinaria del 21 marzo 2019 Il “viaggio” è una metafora che indica l’incontro dei giudici della Corte con i ragazzi delle scuole di tutte le regioni e con i detenuti di vari istituti di pena. È stata un’iniziativa senza precedenti. L’idea che ci ha mosso era quella di diffondere la cultura della Costituzione, farne capire i valori ma anche la protezione che essa rappresenta per tutti. La scelta del carcere, dopo le scuole, ha appunto voluto significare che la Costituzione è di tutti ed è per tutti; pure per chi è detenuto, con i doveri e le relative responsabilità, ma anche con i diritti e le relative tutele. |
Franco Della Casa 1. La pluridecennale assenza di una regolamentazione ad hoc dell’esecuzione penitenziaria minorile. – 2. Una retrospettiva sulla vita longeva di una disposizione transitoria (art. 79 co. 1° ord. penit.). – 3. Le tappe di avvicinamento alla riforma penitenziaria del 2018. – 4. Dalle direttive della legge delega al promettente articolato Cascini e ai successivi arretramenti. – 5. La perfettibilità della nuova regolamentazione rapportata al clima del dopo-riforma: l’inizio di una nuova fase di attesa. |
Corte Costituzionale # Riunione straordinaria del 21 marzo 2019. Relazione del Presidente Giorgio Lattanzi # Corte Costituzionale - Servizio Studi Giurisprudenza costituzionale dell'anno 2018 |
Nicola Mainieri, Giulia Maria Tovini
#
I primi quattro anni
dell’autoriciclaggio nell’interpretazione
della Cassazione. |
Giorgia
Paccagnella Casari # La riforma dell’Ordinamento Penitenziario: soluzioni timide per problemi gravi Giurisprudenza Penale Web, 3, 2019 1. Introduzione. - 2. L’iter di approvazione: una corsa ad ostacoli. - 3. Il nuovo articolo 1: quanto conta il principio di rieducazione? - 4. Assistenza sanitaria: il disagio psichico rimane sullo sfondo della riforma. - 5. Il trattamento penitenziario: il nuovo art. 13. - 5.1. Le opportunità trattamentali dei detenuti: un panorama disomogeneo. - 6. L’occasione mancata in tema di giustizia riparativa. - 7.Conclusioni. |
Corte Europea dei Diritti dell'UOmo Strasburgo, 7 marzo 2019 |
Magistratura Democratica |
Adriano Martufi |
Andrea
Pugiotto # Della castrazione di un diritto. La proibizione della sessualità in carcere come problema di legalità costituzionale www.giurisprudenzapenale.com/ 2019, 2-bis Il binomio affettività-carcere stringe a tenaglia un problema intorno al quale è inutile circumnavigare: la possibilità di mantenere dietro le sbarre una relazione amorosa che non sia amputata della propria dimensione sessuale. Problema incandescente, perciò da sempre rimosso nonostante la reiterata richiesta dei detenuti ad avere in carcere, in condizioni di intimità, incontri con persone con le quali intrattengono un rapporto di affetto. È un desiderio legittimo. È anche un diritto? |
Massimo
Terzi # Trent’anni dall’entrata in vigore del codice di procedura penale. Lo stato della fase dibattimentale di primo grado dei Tribunali ordinari: analisi e proposte. Giurisprudenza Penale Web, 2, 2019 1. Introduzione. - 2. Analisi numerica dei flussi sul dibattimento. - 3. Analisi numerica degli esiti dei flussi sul dibattimento. - 4. Analisi ponderale dei flussi sul dibattimento. - 5. Valutazione dell’incidenza dei flussi numerici e ponderali sul dibattimento. - 6. Il fallimento conclamato. - 7. L’urgenza di intervenire. - 8. Le cause del dissesto. - 9. Le proposte. - 10. Conclusione. |
Dario
Maugeri # Il doppio binario del 4 bis: fallimento di una scommessa o insidioso pragmatismo? www.diritto.it/ 20 febbraio 2019 Icona dell’emergenza mafiosa degli anni ‘90 del secolo scorso, la norma in esame sin dalla sua origine rappresenta una misura di prevenzione penitenziaria privilegiata ed essenziale fondata sul titolo di reato, che determina una differenziazione esecutiva della pena, in stretto rapporto a due presupposti, la natura del reato commesso e l’indice di pericolosità presunta del soggetto... |
Paolo
Borgna # Per una riforma del processo penale all'insegna di una comune cultura della giurisdizione Questione Giustizia, 18 febbraio 2019 Per quanto riguarda il nostro processo, il principio giusto è l’interpretazione della legge alla luce della Costituzione. E la sua degenerazione ha un nome preciso: trasformazione dell’interprete della “Legge” in creatore dei diritti (rischio ancor più forte quando si è in presenza di una sempre maggiore pluralità delle fonti, priva di alcuna gerarchia). Ebbene: la giurisprudenza che tende a creare nuovi diritti (tendenza che negli anni ’70 fu salutata come progressiva) sarà il cavallo di Troia dell’impetuoso travolgimento della legge ad opera dello “spirito del popolo”. E guardate che questo vento ha appena cominciato a soffiare |
Lucilla Amerio, Veronica Manca Il diritto del detenuto in carcere a mantenere i propri rapporti affettivi, nel senso più ampio del termine, costituisce un diritto inviolabile che, sebbene passibile di limitazioni, non può essere annullato... In tal senso dovrebbe deporre una lettura conforme della Costituzione italiana: in effetti, precludere l’affettività in carcere non solo comporterebbe una violazione del canone di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., ma anche del principio di uguaglianza in esso contenuto; comprometterebbe la funzione rieducativa della pena (di cui all’art. 27 Cost.)... per non parlare del possibile contrasto con l’art. 32 Cost., per le evidenti conseguenze di tale preclusione sulla salute del condannato. |
Vittorio Manes |
Antonio Fiorella |
Valentina Alberta |
Giovanna Di Rosa | Scuola
Superiore della Magistratura |
Alessandro
Continiello, Giovanni Chiarini # Anatomia del reato di Tortura. Riflessi attuali e conseguenze processuali www.giurisprudenzapenale.com/ gennaio 2019 D'altronde, come ha affermato anche parte della più attenta dottrina costituzionale, "la tortura è come uno stupro: il corpo del carnefice entra a forza nel corpo della vittima, che il torturatore tratta come una cassaforte da scassinare" e, dunque, eludere l'obbligo di reprimerla penalmente, per uno Stato di Diritto, è quasi come rinnegare se stesso, il che non deve, e non può, essere ammissibile. |
Roberto Bartoli |
Domenico Pulitanò |
Francesco Maisto |
Andrea Pugiotto (intervista) |
Davide
Galliani # Le briciole di pane, i giudici, il senso di umanità. Una lettura costituzionalmente orientata degli artt. 35, 35-bis e 35-ter dell'ordinamento penitenziario www.penalecontemporaneo.it/ 21 dicembre 2018 0. I temi. – Parte prima. – 1. Le briciole di pane in carcere. – 2. Il senso degli artt. 35, 35 bis e 35 ter dell’ordinamento penitenziario. – 3. L’art. 35 bis scinde ciò che non è scindibile. – 4. L’art. 35 ter non ha progettualità. – 4.1. I dubbi di utilità. – 4.2. A cosa è soggetto il giudice? – 4.3. La fissità incostituzionale. – 5. L’art. 35 è antistorico e pericoloso. – 6. Una proposta: unificare i reclami, proteggere le persone. – 6.1. Un caso ipotetico, non di scuola. – 7. Ritorno al passato, per orientarci nel futuro. – 7.1. Lo stato di diritto nelle carceri. – 7.2. Senza un (vero) giudice non esistono diritti. – Parte seconda. – 8. I giudici e il consolidamento giurisprudenziale. – 9. Il consolidamento e i giudici italiani. – 10. Il consolidamento e i giudici convenzionali. – 11. Il consolidamento in sé, oggi. – 12. Conclusioni. |
Emilio Dolcini |
Francesco Palazzo |
Riccardo De
Vito, Marcello Bortolato, Glauco Giostra, Fabio
Gianfilippi, Marco Pelissero, Daniele Terlizzese,
Francesca Vianello # La riforma spezzata. Come cambia l'ordinamento penitenziario Questione Giustizia, 3/2018 Introduzione La fine era nota: storia di una riforma minima di Riccardo De Vito | Luci ed ombre di una riforma a metà: i decreti legislativi 123 e 124 del 2 ottobre 2018 di Marcello Bortolato | Quel che poteva essere (e la necessità di perseverare) di Glauco Giostra e Fabio Gianfilippi | Salute mentale e carcere: una necessità dimenticata di Marco Pelissero | Persone dietro i numeri. Un’analisi del rapporto tra sistemi penitenziari e recidiva di Daniele Terlizzese | Cultura giuridica ed esecuzione della pena: processi decisionali in tema di misure alternative alla detenzione di Francesca Vianello. |
Laura
Cesaris # Quel che resta della riforma penitenziaria. Giurisprudenza Penale Web, Dicembre 2018 Resta l’amarezza per la dispersione di un grande complessivo progetto globale, che –già è emerso– non è nato dal nulla, ma è stato studiato e studiato “bene” (come ebbe a definirlo un illustre penalista); resta la preoccupazione per le scelte operate, che riflettono una concezione della pena e della esecuzione penale assai lontana da quella affermata in Costituzione e ribadita dalla Corte costituzionale. |
Francesco Palazzo |
Antonio
Di Tullio D'Elisiis # Riformato l'ordinamento penitenziario Diritto.it, dicembre 2018 |
Domenico Pulitanò |
Giuseppe
Grisi, Cesare Salvi (eds) # A proposito del diritto post-moderno. Atti Seminario Leonessa, 22-23 settembre 2017 http://romatrepress.uniroma3.it/ 2018 Che cosa si intende quando si parla di diritto postmoderno? Per qualcuno, è un ritorno al premoderno: la fine della lunga parentesi della modernità giuridica. Una suggestione avvalorata da quanto scriveva alla fine del Settecento Gaetano Filangieri... |
Giandomenico Dodaro, Enrico. M.
Mancuso (eds) |
Fabio Gianfilippi
# La
riforma povera di mondo: una prima lettura dei
decreti legislativi 123 e 124/2018 in materia
di ordinamento penitenziario Norme... “povere di mondo”, povere di obbiettivi, povere di una visione complessiva dei problemi sul tappeto, e in definitiva poste in un tessuto, logorato dal tempo, nel quale si operano alcuni rammendi anche molto apprezzabili, ma senza che la tela sia in alcun modo rinforzata, con la conseguenza di rischiare soltanto nuove lacerazioni e comunque di non colmare le più gravi lacune della trama. |
Consiglio Superiore della Magistratura
#
Parere
ai sensi dell'art. 10 L. 24.3.1958, n. 195,
sul decreto legge 113 del 4 ottobre 2018 recante: “Disposizioni urgenti
in materia di protezione internazionale e
immigrazione, pubblica sicurezza, nonché misure
per la funzionalità del Ministero dell'Interno e
l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia
nazionale per l'amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati e confiscati
alla criminalità organizzata”. |
Andrea
Pugiotto # Il “blocco di costituzionalità” nel sindacato della pena in fase esecutiva (nota all’inequivocabile sentenza n. 149/2018) www.osservatorioaic.it/ 19 novembre 2018 Le norme premiali dell’ordinamento penitenziario «non costituiscono attuazione della Costituzione? È possibile tornare indietro senza violare la Costituzione?». La sentenza n. 149/2018 è innanzitutto la risposta a tale domanda, laddove riconosce al nucleo duro della normazione primaria in tema di flessibilità e individualizzazione della pena natura costituzionalmente necessaria... Da ultimo, l’«imperativo costituzionale della funzione rieducativa della pena» è «da declinarsi nella fase esecutiva come necessità di costante valorizzazione, da parte del legislatore prima e del giudice poi, dei progressi compiuti dal singolo condannato durante l’intero arco dell’espiazione della pena»... |
Daniel
Monni # Detenute madri: una stella dell’universo carcerocentrico Giurisprudenza Penale web, 11, 2018 I recenti fatti di cronaca hanno riaperto una delle profonde ferite del diritto penale: il (grossissimo) problema-sociale e, soprattutto, giuridico-delle madri detenute. Lo ius puniendi, infatti, nel caso in esame, oltreché “tendere alla rieducazione del condannato1”, deve essere mitigato dai diritti-doveri posti, dalla costituzione, a salvaguardia della maternità e dell’infanzia2: come è facile comprendere, ad oggi, un vero equilibrio tra l’esecuzione della pena e la tutela delle madri carcerate e dei loro figli non è stato raggiunto. |
European
Parliament 2014-2019 # Minimum standards for minorities in the EU European Parliament resolution of 13 November 2018 on minimum standards for minorities in the EU (2018/2036(INI)) www.europarl.europa.eu/ 13 November 2018 |
Marcello
Bortolato Luci ed ombre di una riforma a metà: i decreti legislativi 123 e 124 del 2 ottobre 2018 Questione Giustizia, 9 novembre 2018 A tre anni e mezzo dall’inizio di quell’esperienza (gli Stati generali erano stati inaugurati il 19 maggio 2015 nel carcere di Bollate, luogo divenuto di per sé simbolo di una rieducazione sempre “possibile”) mai come oggi la verità è espressa dal celebre verso oraziano: parturient montes, nascetur ridiculus mus (le montagne avranno le doglie del parto, nascerà un ridicolo topo). L’evento è stato di gran lunga inferiore alle attese: lo Stato non ha saputo mantenere la sua promessa. |
Massimo Ruaro www.penalecontemporaneo.it/ 9 novembre 2018 |
Luigi
Salvato # La nomofilachia nella dialettica tra Corte costituzionale e Corte di cassazione www.forumcostituzionale.it/ 9 novembre 2018 ... Passando alle ricadute della funzione nomofilattica sulla dialettica Corte Costituzionale-Suprema Corte, le stesse chiedono di dare risposta alla seguente domanda: l’attribuzione alla SC della funzione nomofilattica implica in capo a questa una sorta di monopolio interpretativo della norma ordinaria, che valga anche a tracciare i confini delle funzioni della CC ? |
Angela
Della Bella # Riforma dell'ordinamento penitenziario: le novità in materia di assistenza sanitaria, vita detentiva e lavoro penitenziario. Decreti legislativi 2 ottobre 2018, n. 123 e 124 (G.U. 26 ottobre 2018) www.penalecontemporaneo.it/ 7 novembre 2018 |
Gian Luigi
Gatta # Prescrizione bloccata dopo il primo grado: una proposta di riforma improvvisa ma non del tutto improvvisata www.penalecontemporaneo.it/ 5 novembre 2018 La proposta è di bloccare il corso della prescrizione dopo la sentenza (di condanna o di assoluzione) di primo grado (o dopo il decreto di condanna) fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio (o della irrevocabilità del decreto di condanna). Tecnicamente, almeno secondo la prima versione dell’emendamento presentato, si tratterebbe di una nuova ipotesi di sospensione della prescrizione... |
Gaetano
Silvestri # L'individuazione dei diritti della persona www.penalecontemporaneo.it/ 29 ottobre 2018 |
Marina
Silvia Mori # A Strasburgo c’è un Giudice anche per i capimafia: con Provenzano non cade ma scricchiola il 41-bis. www.giurisprudenzapenale.com/ ottobre 2018 1. La vicenda all’esame della Corte – 2. Le eccezioni preliminari del Governo sul mancato esaurimento dei rimedi interni – 3. L’incompatibilità del regime restrittivo con le condizioni di salute del ricorrente – 4. La ripetuta applicazione dei decreti di rinnovo del regime differenziato – 5. I punti focali: la motivazione dei decreti di rinnovo e la loro impugnazione. |
European Court of Human Rights |
Marcello Gallo |
Massimo Luciani |
Marco Ruotolo # Quando il giudice deve “fare da sé” http://questionegiustizia.it/
22 ottobre 2018 |
Mariarosaria Guglielmi Il garantismo non è una concessione o una rinuncia a favore degli avversari della legalità ma rappresenta un’esigenza della giurisdizione, il fondamento della sua indipendenza. A fronte della crescente espansione del ruolo della giurisdizione e del potere giudiziario, il vincolo di regole e di garanzie, come limite strutturale dell’intervento penale, costituisce il necessario ancoraggio della sua legittimazione, che si mantiene fermo praticando vigilanza, critica ed autocritica sulla effettiva tenuta del sistema delle garanzie nelle prassi giudiziarie, rispetto all’assunzione di posizioni corporative, di ruoli impropri, e a forme di protagonismo e di settarismo di pochi che compromettono però l’immagine di tutta la magistratura agli occhi del Paese e nel rapporto con l’opinione pubblica. |
Giorgio Lattanzi |
Daniel Monni # Punire e rieducare: un equilibrio storicamente (im)possibile www.giurisprudenzapenale.com 2 ottobre 2018 Parlare di rieducazione e di pena carceraria nella stessa frase appare, oggi, del tutto ossimorico. Le parole “le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato[8]” sembrano, infatti, confliggere quotidianamente con il diffuso senso di insicurezza dei cittadini: sicurezza e pericolosità sociale sono divenuti i facili “hashtag” delle recenti pronunce giurisprudenziali. A ciò si aggiunga il costante clima di “politica elettorale” che caratterizza gli ultimi anni: erodere i diritti dei detenuti sembra generare, infatti, numerosi consensi. |
#
Luciano Violante:
«Tra i Pm, contro la politica, c’è il virus
del nazismo» |
Corte Europea dei Diritti dell'Uomo Nel caso di specie, la Corte rileva anzitutto che la perquisizione in questione è stata ordinata dalla procura lo stesso giorno in cui era stata avviata un’indagine penale nei confronti del ricorrente, dato che tale indagine è stata decisa a seguito di un tentativo delle autorità inquirenti di effettuare ricerche, lo stesso giorno, nell’ambito di un controllo fiscale amministrativo. Essa rileva pertanto che la perquisizione è intervenuta in una fase precoce del procedimento penale. Ora, la Corte ha già stabilito che una perquisizione effettuata in questa fase deve offrire garanzie adeguate e sufficienti per evitare che venga usata per fornire alle autorità incaricate dell’inchiesta elementi compromettenti su persone non ancora identificate come sospettate di aver commesso un reato (Modestou c. Grecia, n. 51693/13, § 44, 16 marzo 2017). |
Costanza Nardocci
www.forumcostituzionale.it/ 24 settembre 2018 In Stomakhin la Corte richiama il margine di apprezzamento che il sistema della Convenzione consegna alle autorità nazionali quanto alla regolamentazione – anche tramite il ricorso allo strumento penale – di manifestazioni di incitamento, promozione o giustificazione di odio, violenza e intolleranza nei confronti di individui e gruppi (§ 92) e intraprende un’analisi testuale appuntando la propria attenzione sul contesto, sulla formulazione linguistica e sulla capacità lesiva delle dichiarazioni (§ 93). |
Vincenzo Semeraro |
Le Monde - Editorial |
#
Schema di
Decreto legislativo recante riforma
dell'Ordinamento penitenziario, approvato dal
Cdm - 1 agosto 2018 Ordinamento penitenziario – assistenza
sanitaria, procedimenti e vita penitenziaria:
# Decreto |
# Dossier |
Emilio
Dolcini # Dalla Corte costituzionale una coraggiosa sentenza in tema di ergastolo (e di rieducazione del condannato) www.penalecontemporaneo.it/ 18 luglio 2018 # C. Cost., sent. 21 giugno 2018 (dep. 11 luglio 2018), n. 149, Pres. Lattanzi, Est. Viganò |
Glauco Giostra |
Domenico Pulitanò |
Giovanna Di Rosa www.penalecontemporaneo.it/ 5 lug 2018 ... Mi pare evidente quanto sia difficile il compito del Magistrato di Sorveglianza, schiacciato da contraddizioni di principi e carenze di sistema, caratterizzato da quella discrezionalità che a sua volta è elemento che può rafforzare la solitudine del detenuto. Lo sforzo interpretativo affidatoci è immane ma importantissimo. Forse, allora, anche la solitudine del Magistrato di Sorveglianza meriterebbe attenzione e tutela. |
Elvio
Fassone # Marino Occhipinti (ex Uno Bianca): "Giusto scarcerarlo dopo 24 anni, non è la vendetta a fare giustizia" www.ilsussidiario.net/ 04 luglio 2018 Nella nostra legislazione il concetto di condanna è il frutto di un equilibrio molto difficile, sviluppatosi nel corso dei secoli, nei quali si è cercato di mettere sempre più in evidenza che la giustizia penale non ha una funzione vendicativa. Tantomeno di risarcimento delle vittime. Stiamo parlando di delitti gravissimi ovviamente, come l'omicidio. Nessuna espiazione sarebbe mai tale da rimuovere il dolore cagionato, bisogna fare ricorso ad altri concetti. |
Franco Della Casa |
Fabio Fiorentin |
Marco
Infusino # Misure di prevenzione all'indomani della sentenza De Tommaso www.diritto.it/ 13 giugno 2018 L’annoso dibattito è tornato con vigoria alla ribalta a seguito del richiamato precipitato sovranazionale, il quale pare avere assunto il sapore di un suggestivo fenomeno di overruling e, come tale, destinato ad invadere sovente le aule di giustizia locali. Difatti, sebbene la regola dello “stare decisis” non trovi cittadinanza alcuna all’interno del nostro ordinamento, non potrà di certo negarsi la speciale autorevolezza e la rilevante incidenza che la pronuncia europea avrà trasversalmente nel futuro archetipo prevenzionale... |
Sergio
Romice # La collaborazione impossibile. Note sui margini di superamento dei divieti di cui all’art. 4-bis O.P. Giurisprudenza Penale Web, 6, 2018 1. L’introduzione dei regimi differenziati: ratio e fondamento delle regole poste dall’art. 4 bis. – 2. Le regole poste dall’art. 4 bis. – 3. Le serie di ipotesi criminose. – 4. I richiami all’art. 4 bis contenuti in altre norme dell’ordinamento penitenziario. – 5. Analisi della regola del comma 1 dell’art.4 bis. – 6. I benefici oggetto di limitazione. – 7. La collaborazione impossibile. – 8. Lo scioglimento del cumulo. – 9. Scioglimento del cumulo e regime di cui all’art.41 bis o.p. – 10. Effetti dello scioglimento del cumulo. – 11. La collaborazione con la giustizia. - 12. Conclusioni |
Gaetano Esposito L’universo carcerario ignorerà, per quasi trent’anni, la Costituzione e sarà disciplinato, fino alla riforma del ’75, da un vecchio Regolamento fascista ma soprattutto dalle sue prassi eterodosse fatte di illegalità, violenza, corruzione e sopraffazione. Il carcere resta forse l’unico spazio in cui non entra la Costituzione. L’affermazione di una pena umana e rieducativa rimarrà per lungo tempo lettera morta, destinata a vanificarsi in quegli spazi ove regna da sempre un trattamento inumano e desocializzante... |
Anna Ferrari |
Donatella Stasio |
Medel (Magistrats Européens pour
la Démocratie et les Libertés)/Aed
(Avocats Européens Democrates) Les menaces contre l’indépendance de la justice et l’État de Droit se multiplient dramatiquement partout et sont actuellement un problème global... Une justice sans moyens ne pouvant être réellement indépendante, AED et MEDEL demandent que les justices européennes soient dotées de moyens leur permettant de rendre effectif, pour tous, le droit à un procès équitable et que soit consacré à l’aide légale un financement significatif... Aucun système judiciaire ne peut être vraiment indépendant sans avocats libres ni sans juges et procureurs indépendants... L’indépendance du Pouvoir Judiciaire n’est pas un privilège des avocats et des magistrats – c’est un droit fondamental pour les citoyens... |
Giuseppe Nuara www.giurisprudenzapenale.com/ 5, 2018 1.Tutela multilivello dei diritti fondamentali. - 2. Verso nuovi contenuti del principio di legalità? - 3. Legalità convenzionale e prevedibilità. - 3.1. La prevedibilità (oggettiva e soggettiva) nelle pronunce della Corte EDU quale chiave di lettura della esigenza di certezza del diritto. - 4. La sentenza Contrada e la prevedibilità della condanna nell’ipotesi di concorso esterno in associazione mafiosa. - 5. I fratelli minori di Contrada: estensione del giudicato europeo inter alios dato. - 5.1. - 6. Conclusioni. |
European
Union Agency for Fundamental Rights - ECHR -
CoE # Handbook on European non-discrimination law http://fra.europa.eu/ 2018 This handbook is designed to assist legal practitioners who are not specialised in the field of non-discrimination law, serving as an introduction to key issues involved. It is intended for lawyers, judges, prosecutors, social workers and persons who work with national authorities, non-governmental organisations (NGOs) and other bodies that may be confronted with legal questions relating to issues of discrimination. With the impressive body of case law developed by the European Court of Human Rights and the Court of Justice of the European Union in the non-discrimination field, it seems useful to present an updated and accessible handbook intended for legal practitioners – such as judges, prosecutors and lawyers, as well as lawenforcement officers – in the EU and Council of Europe member states and beyond. |
Angela
Colella # Il nuovo delitto di tortura www.penalecontemporaneo.it/ 26 aprile 2018 A distanza di oltre trent’anni dalla ratifica della Convenzione ONU del 1984, l’Italia ha finalmente introdotto nell’ordinamento penale il delitto di tortura, ottemperando così anche all’obbligo di incriminazione sancito, a livello nazionale, dall’art. 13 co. 4 Cost. Il travagliato iter parlamentare che ha condotto all’approvazione della l. n. 110/2017 ha subito una brusca accelerazione a seguito della sentenza Bartesaghi, Gallo e altri c. Italia, resa dalla Corte EDU il 22.6.2017... |
Francesco Cascini |
Glauco
Giostra # La riforma penitenziaria: il lungo e tormentato cammino verso la Costituzione www.penalecontemporaneo.it/ 9 aprile 2018 Sulla riforma penitenziaria si sono addensate pretestuose preoccupazioni, quasi fossimo alla vigilia di un’azzardata rivoluzione del sistema dell’esecuzione penale. Si sono dovute ascoltare e leggere affermazioni che vi ravvisano un provvedimento di mera decongestione carceraria, una consacrazione legislativa dell’incertezza della pena, un ingiustificato indulgenzialismo, quando non addirittura un allentamento del regime del 41-bis ord. penit. o preoccupanti misure di favore alla mafia: affermazioni che possono essere dovute soltanto a ignoranza o a malafede. Ed è difficile dire quale delle due spiegazioni sia più preoccupante. |
Silvia Bernardi |
Andreana
Esposito # Il divenire dei giudici tra diritto convenzionale e diritto nazionale Archivio Penale, n. 3, 2018 Si potrebbe dire che il diritto nazionale appartiene all’ordine costituito e il diritto convenzionale “ideale” all’ordine costituente. E l’uno non si muove senza l’altro. Le forze costituenti scivolano nelle forme costituite, in un movimento di collaborazione positiva. Demiurghi di questa collaborazione sono principalmente – ma non esclusivamente – i giudici, quello europeo e quello nazionale. Analogamente a quanto accade in altri spazi del diritto, oggi sempre più reticolare e non ordinato, a loro spetta il compito di combinare i momenti “interpretativi” che si realizzano intorno ai differenti “nodi” della rete giuridica quale si sviluppa all’ombra della Convenzione... |
Alberto Guariso |
Davide Galliani |
European Court of Human Rights ECHR |
Glauco Giostra |
# Corte di Cassazione, I sez. pen,
Ordinanza n. 13382/2018 | Udienza 23.11.2017 |
Antonio
Gialanella # La Corte costituzionale, nel silenzio del legislatore delegato e nel contrasto tra i giudici di legittimità, apre a più ampi limiti alla sospensione dell’esecuzione della pena detentiva www.questionegiustizia.it/ 19 marzo 2018 Osservazioni in merito agli effetti sugli ordini di carcerazione emessi nei confronti di condannati a pena detentiva superiore a 3 anni e non superiore a 4 anni a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 41, depositata in data 2.3.2018, che ha dichiarato incostituzionale il quinto comma dell’articolo 656 del codice di procedura penale, «nella parte in cui si prevede che il pubblico ministero sospende l’esecuzione della pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non superiore a tre anni anziché a quattro anni» |
# Fabio
Fiorentin, L'ergastolo "ostativo" ancora
davanti al giudice di Strasburgo. Brevi
note sulle osservazioni scritte presentate nella
causa Viola c. Italia (n. 77633/16), pendente
davanti alla Corte Europea dei Diritti
dell'Uomo, dall'Associazione "L'Altro diritto"
onlus, www.penalecontemporaneo.it/ 14 marzo 2018 |
Emilio Dolcini |
Emmanuel
Macron # Transcription du discours du Président de la République à l'Ecole Nationale d’Administration Pénitentiaire – Agen 06/03/2018 http://www.elysee.fr/ Publié le 08 Mars 2018 Nous devons donc absolument rompre avec la vision utilitariste de la peine ou je dirai symptomatique, politico- médiatique et revenir à ses fondamentaux. La peine n'est pas là pour répondre à une émotion ou une émotion de la société à un moment, elle n'est pas là pour n'avoir qu'un écho, elle doit reposer sur des piliers stables. Le premier pilier de la peine est qu'elle s'inscrit comme un moment dans la vie d'un individu mais qu'elle n'est pas l'annihilation sociale et morale de cet individu... |
Consiglio Superiore della Magistratura |
Fabio Gianfilippi |
Adelmo Manna |
Diritto Penale Contemporaneo # Francesco Viganò, Editoriale # Francesco Palazzo, Crisi del carcere e culture di riforma # Loredana Garlati, Sepolti vivi. Il carcere al tempo delle Pratiche criminali: riti antichi per funzioni nuove # Marco Nicola Miletti, La pena nel processo. Giurisdizionalizzazione dell’esecuzione nella penalistica dell’Italia liberale # Angela Della Bella, Il carcere oggi: tra diritti negati e promesse di rieducazione # Cristina Danusso, Patibolo ed ergastolo dall’Italia liberale al fascismo # Stefano Marcolini, L’ergastolo nell’esecuzione penale contemporanea # Chiara Perini, Prospettive attuali dell’alternativa al carcere tra emergenza e rieducazione # Francesca Ruggieri, Processo e sistema sanzionatorio: alla ricerca di una “nuova” relazione # Grazia Mannozzi, Crisi del sistema sanzionatorio e prospettive di riforma: un dialogo tra storia, diritto ed arte # Domenico Pulitanò, Ragioni della legalità. A proposito di Corte cost. n. 24/2017 # Rapporti interordinamentali e conflitti tra identità costituzionali (traendo spunto dal caso Taricco) # Silvia De Blasis, Oggettivo, soggettivo ed evolutivo nella prevedibilità dell’esito giudiziario tra giurisprudenza sovranazionale e ricadute interne # Attilio Nisco, Legittimità costituzionale del limite massimo di pena quale presupposto della non punibilità per particolare tenuità del fatto # Irene Pellizzone, Garanzie costituzionali e convenzionali della materia penale: osmosi o autonomia? # Alessandro Melchionda, Le circostanze “indipendenti” sono sempre “ad effetto speciale”? Una risposta negativa (non “faziosa”, ma “di parte”), aspettando le Sezioni Unite # Cristiano Cupelli, Lo statuto penale della colpa medica e le incerte novità della legge Gelli-Bianco # Sergio Lorusso, Dibattimento a distanza vs. “autodifesa”? # Carlo Ruga Riva, Roberto Cornelli, Alessandro Squazzoni, Paolo Rondini e Barbara Biscotti, La sicurezza urbana e i suoi custodi (il Sindaco, il Questore e il Prefetto) |
Stefano Finocchiaro La sentenza de Tommaso va presa seriamente e ha efficacia vincolante, ma solo entro confini ben delimitati, ossia nell’ambito delle fattispecie di pericolosità c.d. generica di cui all’art. 1 lett. a) e b) del d.lgs. 159/2011 (c.d. codice antimafia), e non anche delle fattispecie di pericolosità c.d. qualificata, attinenti ai reati elencati all’art. 4 del medesimo decreto. È questa la conclusione cui perviene il collegio monzese... |
Unione delle Camere Penali Italiane -
Osservatorio Carcere |
Paola De Franceschi |
Gennaro
Migliore # Il fatto di lieve entità nella disciplina della legge stupefacenti www.filodiritto.com/ 30 gennaio 2018 La minima offensività della condotta, tale da poter essere premiata con il riconoscimento del fatto di lieve entità, è desumibile non solo dal dato quantitativo e qualitativo dello stupefacente, bensì anche da tutti gli altri parametri della condotta, che deve essere valutata unitariamente e globalmente così come concretamente manifestatasi nel caso di specie, senza avere riguardo a possibili preclusioni o automatismi |
Garante
Nazionale dei diritti delle persone detenute o
private della libertà personale # Norne e Normalità. Standard per l'esecuzione penale detentiva degli aduli. Raccolta delle Raccomandazione 2016-2017 www.garantenazionaleprivatiliberta.it/ Gennaio 2018 ... La pena detentiva consiste nella privazione della libertà e non in altre afflizioni aggiuntive: «si va in carcere perché si è puniti, non per essere puniti». |
#
Schema di Decreto
Legislativo recante riforma dell'Ordinamento
Penitenziario |
Giovanni Maria Flick # I diritti dei detenuti nel sistema costituzionale fra speranza e delusione www.dirittopenitenziarioecostituzione.it/ 13 dicembre 2017 Qualcuno lo contesta, ma il carcere è sicuramente una formazione sociale; di certo oggi non è una formazione in cui si sviluppi la personalità di chi vive al suo interno (tranne forse la personalità delinquenziale, a giudicare dalla frequenza delle recidive per chi ha scontato una pena in carcere). Ciò si verifica anche per la grave situazione di sovraffollamento che rappresenta il più importante ostacolo “di fatto” alla realizzazione dei principi costituzionali.... |
Federica
Urban # Il diritto del detenuto ad un trattamento penitenziario umano a quattro anni dalla sentenza Torreggiani c. Italia Rivista di Diritti Comparati, n. 3, 2017 Lo scritto si propone di ricostruire il quadro esistente con riguardo al diritto del detenuto ad uno spazio adeguato all’interno della cella, a quattro anni dalla sentenza Torreggiani c. Italia. Prima di ripercorrere i principali passaggi di quella celebre pronuncia, si cercherà di esaminare l’evoluzione della giurisprudenza di Strasburgo sub art. 3 Cedu, da cui si possono ricavare le basi logico-giuridiche del ragionamento della Corte. Si analizzeranno, quindi, i rimedi introdotti nell’ordinamento interno dopo la condanna di Strasburgo, soffermandosi, in particolare, sui profili di maggiore criticità ad oggi emersi. Da ultimo, si faranno alcune considerazioni sull’attuale situazione delle carceri italiane e sulle prospettive future. |
United
Nations - Committee against Torture # Concluding observations on the fifth and sixth combined periodic reports of Italy. Adopted by the Committee at its sixty-second session (6 November-6 December 2017) http://tbinternet.ohchr.org/ 6 December 2017 The State party should bring the content of article 613-bis of the Criminal Code into line with article 1 of the Convention by eliminating all superfluous elements and identifying the perpetrator and the motivating factors or reasons for the use of torture... The Committee recommends that the State party ensure that the offence of torture is not subject to any statute of limitations in order to preclude any risk of impunity in relation to the investigation of acts of torture and the prosecution and punishment of perpetrators.... 41-bis... The State party should review the special detention regime and bring it into line with international human rights standards, such as the Nelson Mandela Rules. Video surveillance in custody facilities should not intrude on the privacy of detainees or violate their right to confidential communication with their lawyer or doctor. The State party should also strengthen and expedite the judicial review of orders imposing or extending that form of detention. |
Sergio Romice |
Sofia Ciuffoletti www.penalecontemporaneo.it/ 4
dicembre 2017 |
Andrea
De Lia # Le misure di prevenzione: dalla sentenza “de Tommaso c. Italia” alle modifiche operate dalla legge n. 161 del 17 ottobre 2017 Forum Quaderni Costituzionali, 1 dicembre 2017 1. Premesse. 2. La pericolosità “generica” e la sentenza “de Tommaso”. 3. Segue. Gli effetti della sentenza della Corte EDU sulla giurisprudenza nazionale di merito e di legittimità. 4. La riforma attuata dal legislatore. Cenni generali. 5. Le principali novità sotto il profilo delle misure a carattere personale. 6. Le innovazioni al sistema delle misure di natura reale. 7. Un breve commento alle nuove norme. 8. Funzioni e disfunzionidel sistema preventivo. 9. Conclusioni. |
European Court of Human Rights # Detention conditions and treatment of prisoners
#
Hunger
strikes in detention |
Davide Galliani, Andrea Pugiotto |
Valeria
Spinosa # Commento ai commi 5-9 dell'art. 1 Legge 103 del 2017 (cd. riforma Orlando). Aumenti sanzionatori e circostanze La Legislazione Penale, 14 novembre 2017/ La riforma ostacola la concessione della sospensione condizionale della pena, persino in caso di ricorso a riti speciali. ad accertamento contratto. In definitiva, il motivo principale della riforma del 2017 inerente agli artt. 628 e 629 CP risiede nel rendere certa l’esecuzione della condanna in regime di detenzione carceraria, così da rafforzare l’efficacia deterrente della minaccia di pena nella comminatoria edittale... |
Luigi Ferrarella |
Anna Ferrari Il parametro dell’avanzata anzianità del detenuto entra a pieno titolo, secondo l’interpretazione suggerita dalla Suprema Corte, nei fattori da cui dipendono l’applicazione dei benefici penitenziari e la scelta del regime detentivo. E’ da chiedersi, a questo punto, se ciò possa costituire -come si auspica- l’anticamera dell’affermarsi di un diritto a spegnersi fuori dal carcere, diritto i cui contorni non sembra non possano essere definiti che tramite una presa di posizione del legislatore... |
Maria
Grazia Cimò # I principi del processo penale nella Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo come Living Instrument della giurisprudenza di Strasburgo: tra libertà ed esigenze di sicurezza Università degli Studi di Palermo, 2017 |
European Court of Human Rights | Cour Européenne des
Droits de l'Homme # Press release - Prison officers responsible for torture of detainees unpunished due to lack of adequate legislation, 26.10.2017 - 26.10.2017 |
European Court of Human Rights |
Cour Européenne des Droits de l'Homme
# Affaire
Azzolina et autres c. Italie,
Strasbourg, 26 octobre 2017 |
Stefania
Leone # Sindacato di ragionevolezza e quantum della pena nella giurisprudenza costituzionale AIC - Associazione Italiana dei Costituzionalisti, 4, 2017 1. La discrezionalità politica in materia penale e il limite della ragionevolezza 2. Il controllo sulla scelta di ricorrere allo strumento penale come “campo di esercitazione”del controllo sulla proporzionalità delle pene; 3. Misura della sanzione e parametri potenzialmente incisi tra ragionevolezza-proporzionalità e funzione rieducativadel reo; 4. Due opposti problematici: la pena fissa e la pena oscillante in una cornice edittale molto ampia; 5. Dalla sent. n. 341 del 1994 alla sent. n. 236 del 2016: il giudizio di irragionevolezza intrinseca e il diverso ruolo delle fattispecie di raffronto |
Paolo Lobba Nel Settecento la tortura appariva, quantomeno nel Vecchio Continente, una pratica in declino e crisi di legittimazione; già allora si denunciavano tanto la sua intrinseca iniquità, quanto la frequente inattendibilità delle informazioni in tal guisa estorte. Eppure oggi, lungi dal poter essere considerata un imbarazzante arnese del passato, essa è torna ta al centro del dibattito politico e dottrinale sia a livello interno che internazionale |
Marina Silvia Mori |
Giuseppe
Amarelli # L’onda lunga della sentenza De Tommaso: ore contate per l'interdittiva antimafia 'generica' ex art. 84, co. 4, lett. d) ed e) d.lgs. n. 159/2011? www.penalecontemporaneo.it/ 18 ottobre 2017 1. La sentenza della Corte EDU De Tommaso ed i suoi effetti sulla disciplina in materia di misure di prevenzione. – 2. Oltre la prevenzione praeter delictum: il vuoto di garanzie dell’interdittiva antimafia. – 3. Il dictum della Corte EDU può avere ricadute anche in questa materia? – 4. Il caso limite della c.d. interdittiva ‘generica’. – 5. La sua irriducibile compatibilità con le esigenze di predeterminazione legale delle misure limitative dei diritti fondamentali riconosciuti nella CEDU. – 6. Il superamento della precedente giurisprudenza del Consiglio di Stato. – 7. Gli argomenti ulteriori desumibili dagli analoghi problemi sorti in materia di misure di prevenzione patrimoniali. – 8. Verso la questione di legittimità costituzionale dell’art. 84, comma 4 d.lgs. n. 159/2011 per contrasto con l’art. 117 Cost. in relazione all’art. 1, Protocollo 1 add. CEDU. |
Paola De Franceschi Giurisprudenza Penale Web, ottobre
2017 |
Sandra
Recchione # La pericolosità sociale esiste ed è concreta: la giurisprudenza di merito resiste alla crisi di legalità generata dalla sentenza "De Tommaso v. Italia" (e confermata dalle Sezioni Unite "Paternò") www.penalecontemporaneo.it/ 16 ottobre 2017 1. Le misure di prevenzione personali e la tutela di vittime di reati di violenza domestica o consumata nell’ambito di relazioni strette. – 2. La pericolosità “mirata”. – 3. La sentenza De Tommaso. – 4. La giurisprudenza di legittimità: le sezioni unite nel caso “Paternò”. – 5. I possibili scenari. – 6. Conclusioni: la pericolosità esiste. |
European Court of Human Rights The Court has explained that where the events in issue lie wholly, or in large part, within the exclusive knowledge of the authorities, as in the case of persons within their control in custody, strong presumptions of fact will arise in respect of injuries occurring during such detention. The burden of proof is then on the Government to provide a satisfactory and convincing explanation by producing evidence establishing facts which cast doubt on the account of events given by the applicant. In the absence of such explanation, the Court can draw inferences which may be unfavourable for the Government. That is justified by the fact that persons in custody are in a vulnerable position and the authorities are under a duty to protect them. In Bouyid the Court found that the same principle held true in the context of an identity check in a police station or a mere interview on such premises |
Domenico
Pulitanò # Misure di prevenzione e modelli sanzionatori Giurisprudenza Penale Web, 2017, 10 La Cassazione a Sezioni Unite [# Num. 40076 Anno 2017] ha escluso che la violazione delle prescrizioni di “vivere onestamente” e “rispettare le leggi” possa configurare il reato di cui all’art. 75, comma 2, D. Lgs. n. 159/2011, in quanto si tratta di prescrizioni generiche e indeterminate. |
Laura Delbono |
Commissione Europea Il presente manuale descrive in modo completo ed esaustivo l’istituto del MAE, introdotto con la Decisione Quadro 2002/584/GAI e, per ciò che riguarda il nostro paese, disciplinato dalla legge n. 69/2005. Particolare attenzione è dedicata ai requisiti e alla procedura di emissione, nonché alla fase di esecuzione del mandato... |
Tomaso Emilio Epidendio |
Giuseppe Alù L’art. 8 della citata legge n. 119 del 2013 sul femminicidio ha introdotto un altro istituto diretto ad integrare espressamente il reato di stalking: l’Ammonimento del Questore. Stabilisce la nuova norma che la vittima degli atti persecutori, prima di presentare querela, può inoltrare un Esposto al Questore, il quale, seguendo la procedura prevista, convoca l’interessato e, se del caso, gli rivolge l’“invito” a "tenere una condotta conforme alla legge"... |
Irene Pellizzone |
Antonella
Massaro (ed) # La tutela della salute nei luoghi di detenzione. Un’indagine di diritto penale intorno a carcere, REMS e CPR http://romatrepress.uniroma3.it/ 2017 L’impressione è che la nozione di salute e la tutela apprestata al corrispondente diritto continuino a viaggiare su un doppio binario, a seconda che si riferiscano a soggetti liberi o a soggetti sottoposti a limitazioni della libertà personale. L’esito in questione, se risultasse confermato, potrebbe mostrare profili di criticità, specie muovendo dalla premessa per cui la salute rappresenti un diritto fondamentale della persona, che, legato a filo doppio all’architrave della dignità umana, non dovrebbe ammettere modulazioni legate allo status del singolo e/o a pretese esigenze di sicurezza. La salute, anzi, svolge una funzione di limite in ogni situazione di restrizione della libertà personale, come si ricava dalla lettura congiunta degli artt. 32 Cost., 27, terzo comma Cost. e 3 CEDU... |
Antonella Manzione |
Luca Matteo Di Carlo |
Matteo Riccardi |
# Guida ai Diritti. Orientarsi tra norme e pratiche penitenziarie - 2017 |
Antigone # Venti proposte per un nuovo sistema penitenziario Agosto 2017 |
Aldo
Masullo # I dannati di agosto a Poggioreale www.ilmattino.it/ Giovedì 3 Agosto 2017 Oggi in nessun altro luogo del mondo, io credo, come nelle carceri italiane, si sviluppa e si mette alla prova la coscienza popolare che lo Stato o è stato di diritto, oppure non ha alcuna legittimazione... Il diritto nelle carceri è oggettivamente tra le cocenti questioni che invocano il pieno compimento dello Stato di diritto. |
Ilaria Marchi |
Beniamino Deidda |
Silvia Filippi |
European Court of Human Rights |
Glauco Giostra, Pasquale Bronzo (a cura
di) Sapienza Università Ed., Luglio 2017 |
Giovanni Tamburini 1. Il rapporto tra la detenzione domiciliare e il delitto di evasione: gli orientamenti della Suprema Corte – 2. Focus su # Cass. pen. 19 aprile 2016, n. 19005: il problema dello spostamento – 3. Evasione e “particolare tenuità del fatto”: applicazioni giurisprudenziali - 4. Conclusioni |
Marco
Nestola # L’articolo 41-bis O.P.: fino a che punto il bisogno di sicurezza può legittimare il regime detentivo speciale? www.giurisprudenzapenale.com/ Luglio 2017 1. Premessa. – 1.1 L’oggetto della dichiarazione di incostituzionalità. – 1.2 La sentenza n. 143 del 2013 della Corte Costituzionale e il bilanciamento tra diritti costituzionalmente garantiti. – 1.3 (segue) Il bilanciamento: lo scopo dell’istituto come criterio di interpretazione del 41-bis. – 1.4 (segue) Il bilanciamento: alle prese con l’inviolabile diritto alla corrispondenza. – 2. Un legittimo sospetto. – 2.1 Gli stati generali dell’esecuzione penale ed il caso Riina. – 2.2 41-bis e clima politico. – 2.3 Le reali finalità di questo speciale regime carcerario. – 3. Conclusioni |
Adriano Martufi www.giurisprudenzapenale.com/
16 luglio 2017 |
#
Errico Novi,
Flick con Cantone: «Il Codice antimafia così non
funziona», Il Dubbio 4 luglio 2017 ... Sono molto preoccupato per una ragione di metodo: in particolare perché vedo l’utilizzo sistematico dell’emergenza come strumento ordinario di risposta al crimine... Ciò che è pensato per essere eccezionale dovrebbe rimanere tale. Non mi riferisco solo a misure come i sequestri. Il paradigma è stato offerto dall’ordinamento penitenziario: penso all’applicazione sempre più ampia del 41 bis e dell’articolo 4 bis, ossia la norma che prevede l’esclusione degli autori di determinati reati dalle misure alternative e dunque da un modello trattamentale fedele al dettato dell’articolo 27 della Costituzione. Tale esclusione inizialmente riguardava solo la criminalità di stampo mafioso, poi è stata estesa a un ventaglio di reati disomogeneo e disorganico che avevano un comune denominatore: suscitare un forte allarme sociale |
Stefania Amato |
# dr Fabio Gianfilippi, Ufficio di Sorveglianza di Spoleto, Ordinanza del 27 giugno 2017 su reclamo di un detenuto in 41 bis del carcere di Terni (Colloqui con Garante regionale) |
European Court of Human Rights | Cour
Européenne des Droits de l'Homme |
Andrea Pugiotto |
Guglielmo Leo |
Angela Della Bella Rimane però ferma la fruibilità, per l’internato, del rimedio risarcitorio, e assieme l’affermazione in questa sentenza di un principio importante, quello cioè della doverosità di un’interpretazione delle norme tesa a garantire quanto più possibile la tutela della dignità della persona detenuta, indipendentemente dal titolo per il quale è intervenuta la privazione della libertà, in linea con quanto affermato dalla giurisprudenza europea. |
Francesco Menditto L’importanza della sentenza in esame discende, dalla rilevata violazione dell’art. 2 del protocollo addizionale n. 4 a causa della mancanza di prevedibilità della legge. La legge n. 1423/1956, che rappresenta lo strumento legale che forma la base delle misure preventive imposte, rispondeva ai diversi requisiti previsti dall’art. 2 del protocollo n. 4 a eccezione della prevedibilità perché la legge offriva al giudice un ampio potere discrezionale senza fornire una chiara indicazione della portata e modalità di esercizio di tale discrezionalità. L’imposizione di misure di prevenzione non era stata sufficientemente dettagliata e non era stata accompagnata da adeguate misure contro possibili abusi. Essendo stata formulata in termini vaghi e troppo ampi, la legge non ha soddisfatto i requisiti di specificità stabiliti dalla giurisprudenza della Corte |
Marco Noci # Testo del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 40 del 17 febbraio 2017), coordinato con la legge di conversione 13 aprile 2017, n. 46 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1) recante: «Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale.». |
Géraldine
Bugnon # Punir autrement? Sanctions alternatives et émergence de nouveaux modèles de justice Revue internationale de criminologie et de police technique et scientifique, 4, 2017 L’analyse des sanctions alternatives proposées révèle une grande hétérogénéité en termes de finalité et de sévérité de la peine. Le fait de refuser une peine traditionnelle n’informe donc en rien sur la forme de justice préconisée à la place, ni sur son degré de punitivité. Par ailleurs, cet engouement pour les sanctions alternatives révèle une critique du système pénal contemporain et une forme de plébiscite pour un modèle pénal alternatif. Ce modèle – dont l’essor récent de la justice restauratrice à l’échelle internationale illustre la vigueur – propose une justice plus horizontale, plus personnalisée, et qui prend davantage en compte les victimes. Mais il ouvre aussi la porte à des sanctions potentiellement plus longues et contraignantes. |
Comitato
Promotore Referendum Separazione delle Carriere # Relazione Illustrativa. Proposta di legge costituzionale di iniziativa popolare “Separazione delle carriere” # Proposta di Legge Costituzionale www.separazionedellecarriere.it/ 2017 |
Angelo
Costa # Impugnazioni pro imputato: il sistema resta favorevole, ma occhio alla procedura Italia Oggi, 3 aprile 2017 Tra i valori fondamentali a cui la legge attribuisce priorità, rispetto alla regola della intangibilità del giudicato, vi è la "necessità dell'eliminazione dell'errore giudiziario, dato che corrisponde alle più profonde radici etiche di qualsiasi società civile il principio del favor innocentiae, da cui deriva a corollario che non vale invocare alcuna esigenza pratica - quali che siano le ragioni di opportunità e di utilità sociale ad essa sottostanti - per impedire la riapertura del processo allorché sia riscontrata la presenza di specifiche situazioni ritenute dalla legge sintomatiche della probabilità di errore giudiziario" (Sez. U, n. 624 del 26/9/2001). |
Vincenzo Ciliberti www.giurisprudenzapenale.com/ 1 aprile
2017 |
Giulia
Moscatelli # Procedimento de libertate tra tutela del diritto alla salute e difesa personale nell’applicazione di misure cautelari Archivio Penale, n. 3, 2017 1. Ricostruzione della vicenda. - 2. La tutela del diritto alla salute a livello normativo. - 3. L’evoluzione normativa sul rapporto tra tutela del diritto alla salute e rispetto di esigenze cautelari. - 4. Il diritto al contraddittorio nel procedimento de libertate. - 5. Perizie mediche sull’adeguatezza delle cure all’interno della struttura carceraria. - 6. Criteri di compatibilità dello stato detentivo con il diritto alla salute. - 7. Considerazioni conclusive. |
Michele
Passione # 35 ter O.P.: effettivamente, c’è un problema Giurisprudenza Penale Web, n. 3, 2017 Restano sullo sfondo i temi della inefficacia del rimedio, della sua ineffettività, iniquità, inaccessibilità, intempestività, inidoneità al fine; in una parola, della non conformità ai parametri convenzionali... |
Carlo Bray www.penalecontemporaneo.it/ 24 marzo 2017 Nota a tre ordinanze di rimessione alla Corte costituzionale sulla legittimità dell’art. 73, comma primo, d.P.R. 309/1990: Trib. Ferrara, ord. 18 novembre 2015; Trib. Rovereto, ord. 9 marzo 2016; Cass., sez. VI, ord. 12 gennaio 2017, n. 1418 |
Raffaello Magi # Per uno statuto unitario dell’apprezzamento della pericolosità sociale. Le misure di prevenzione a metà del guado? www.penalecontemporaneo.it/ 13 marzo 2017 Francesco Viganò # La Corte di Strasburgo assesta un duro colpo alla disciplina italiana delle misure di prevenzione personali www.penalecontemporaneo.it/ 3 marzo 2017 Francesco Menditto # Prime riflessioni sulla sentenza della Corte Edu De Tommaso c. Italia www.questionegiustizia.it/ 3 marzo 2017 Anna Maria Maugeri # Misure
di prevenzione e fattispecie a pericolosità
generica_ la Corte Europea condanna l'Italia
per la mancanza di qualità della "legge", ma
una rondine non fa primavera. Nota a Corte
EDU, Grande Camera, sent. 23 febbraio 2017, de
Tommaso c. Italia
www.penalecontemporaneo.it/ 6 marzo 2017 |
Carlo Ruga
Riva # Il d.l. in materia di sicurezza delle città: verso una repressione urbi et orbi? Prima lettura del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 # Disegno di Legge - Conversione in legge del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città, presentato il 20 febbraio 2017 www.penalecontemporaneo.it/ 9 marzo 2017 La sicurezza urbana si atteggia come bene giuridico onnivoro, tanto ampio da promettere scarsissima capacità selettiva rispetto a comportamenti predeterminati, e non privo di venature estetiche (il “decoro delle città”) e soggettivo-emozionali (la “vivibilità”). Nel concetto di sicurezza, come sottolineato nella relazione al disegno di legge n. 4310 presentato alla Camera dei Deputati (p. 2), convergono un’idea di sicurezza primaria (prevenzione e repressione dei reati) ed un’idea di sicurezza secondaria, volta alla “prevenzione situazionale” di situazioni di degrado e di promozione di fattori di coesione sociale... |
Domenico Pulitanò |
Cour Européenne des Droits de l'Homme Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme # Nazioni Unite - Convenzione per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW) + # altri documenti |
Mag. Sorveglianza Udine, 9 febbraio
2017, Est. Fiorentin |
Sandra Recchione www.penalecontemporaneo.it/ 16
gennaio 2017 |
Michele Passione
# La
“cultura” della giurisdizione. Nuove
considerazioni in materia di libri e 41 bis
Con la notissima sentenza n. 351 del 1996, a seguito di tre incidenti promossi dal Tribunale di Sorveglianza di Firenze (il cui estensore era l'indimenticato, e indimenticabile, Sandro Margara), la Corte affermava che “non vi è dubbio che il sindacato giurisdizionale sulle determinazioni dell'amministrazione, per esplicare pienamente la sua funzione a tutela dei diritti dei detenuti, debba estendersi non solo alla sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento, ma anche al rispetto dei limiti posti dalla legge e dalla Costituzione in ordine al contenuto di questo”, tanto che “eventuali misure illegittime, lesive dei diritti del detenuto, dovranno perciò essere a questi fini disattese, secondo la regola generale per cui il giudice dei diritti applica i regolamenti e gli atti dell'amministrazione solo in quanto legittimi (art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E)”. |
Cassazione, Sesta sezione penale www.italgiure.giustizia.it/ |
Lucia
Risicato, Domenico Pulitanò, Adelmo Manna, Carlo
Sotis, Antonino Sessa, Sergio Bonini, Gaetano
Insolera, Nicola Mazzacuva, Tommaso Guerini # La società punitiva. Populismo, diritto penale simbolico e ruolo del penalista www.penalecontemporaneo.it/ 21 dicembre 2018 Libertà versus sicurezza è il Leitmotiv di questa originale tavola rotonda, che rappresenta un tentativo di riflettere su usi e abusi del diritto penale nell’era della complessità: un diritto penale “liquido” si forgia sempre più spesso su esigenze politiche di consenso, di rassicurazione sociale, dimenticando le sue caratteristiche di Magna Charta del reo... Se questo dibattito ha un senso ultimo, al di là del pregio delle riflessioni da esso scaturite, è proprio quello di ridare corpo e vigore alla nostra presenza in una sfera pubblica sempre meno polifonica. Citando Domenico Pulitanò, per essere buoni giuristi non possiamo essere solo giuristi. |
Giovanni
Maria Flick # Una nuova cultura della pena? www.rivistaaic.it/ 21.12.2016 1. L’insegnamento di Sandro Margara sul carcere. – 2. Le conclusioni del Ministro della Giustizia sugli Stati Generali dell’esecuzione penale. – 3. Il carcere e la Costituzione tradita. – 4. I paradossi del carcere. – 5. Verso una giustizia riparativa? – 6. La proporzionalità della pena al reato secondo la Corte Costituzionale: un passo verso la svolta. |
Stefano
Anastasia, Valentina Calderone, Lorenzo Fanoli (a
cura di) # L’articolo 3. Rapporto sullo stato dei diritti in Italia. Aggiornamento 2016 www.rapportodiritti.it/ dicembre 2016 Il progetto di L’articolo 3, richiamando il principio di uguaglianza iscritto nella Costituzione, si propone di valutare e in qualche modo «misurare» il riconoscimento o il mancato riconoscimento, l’effettiva attuazione o l’inosservanza, dei diritti e delle garanzie correlati al pieno esercizio delle prerogative fondamentali della persona: dalla libertà personale alla libertà di movimento, dalla libertà religiosa alla libertà sessuale, alla libertà dalle discriminazioni di qualunque origine e dalle violenze comunque motivate. |
Carlo
Sotis, Domenico Pulitanò, Sergio Bonini, Tommaso
Guerini, Gaetano Insolera, Antonino Sessa, Adelmo
Manna, Lucia Risicato, Nicola Mazzacuva # La società punitiva. Populismo, diritto penale simbolico e ruolo del penalista www.penalecontemporaneo.it/ 21 dicembre 2016 "Introduzione" di Lucia Risicato | "Intervento" di Domenico Pulitanò | "Alcuni recenti esempi di legislazione penale compulsiva e di ricorrenti tentazioni circa l’utilizzazione di un diritto penale simbolico" di Adelmo Manna | "Intervento" di Carlo Sotis | "Ostinata criminalizzazione della clandestinità e tenuta democratica del sistema: fondamento e limiti alle opzioni della politica criminale simbolica" di Antonino Sessa | "Funzione «strumentale» e funzione «simbolica» del diritto penale, fra discorsività «critica» e discorsività «dialogica»" di Sergio Bonini | "Trascrizioni del Seminario Lavori in corso (Università di Bologna, 17 marzo 2016)" a cura di Gaetano Insolera, Nicola Mazzacuva e Tommaso Guerini |
Andrea Baiguera Altieri |
Francesco
Viganò # Il principio di prevedibilità della decisione giudiziale in materia penale Diritto penale contemporaneo, 19 dicembre 2016 1. Habent sua sidera lites? – 2. Fisionomia e corollari del principio. – 3. La ratio e i fondamenti normativi del principio. – 3.1. Il principio di legalità in materia penale (art. 25, co. 2, Cost.) – 3.2. Il principio di colpevolezza (art. 27, co. 1 e 3, Cost.). – 3.3. Il nullum crimen, nulla poena sine lege in prospettiva europea. – 3.4. Il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.). – 3.5. Il fascio di interessi costituzionali sottesi a una corretta (ed efficiente) amministrazione della giustizia penale (artt. 24 co. 2, 25 co. 2, 81, 111, 112 Cost.). – 4. Il ruolo del legislatore. – 5. Il ruolo dei giudici comuni. – 5.1. Alcune premesse di teoria generale sul ruolo normativo della giurisprudenza. – 5.2. Prevedibilità della decisione giudiziale e qualità delle regole di giudizio elaborate dalla giurisprudenza. – 5.3. Prevedibilità della decisione giudiziale e questioni già decise dalla giurisprudenza della Cassazione. – 5.4. Due possibili obiezioni, e altrettante repliche. – 6. Infine, il ruolo della Corte costituzionale. – 7. Una nota conclusiva. |
ECHR - CEDH - CEDU - Grande Camera |
Francesco
Maisto # La Legge Gozzini: le innovazioni, la controriforma, l'attualità S. Vittore 14 dicembre 2016 Mario Gozzini... ricordava più volte, un episodio di una delle sue prime visite al carcere fiorentino delle Murate, agli esordi della sua lunga pratica carceraria di parlamentare. C’era un detenuto che si preparava a tornare in libertà il giorno dopo. Alla domanda su cosa avrebbe fatto il giorno dopo, rispose:” Ritrovo la mia vita, le cose non sono cambiate, rifarò quello che ho già fatto e, prima o poi, tornerò qui”. “Ecco il carcere inutile”, chiosava . |
Giuliano Pisapia «Ho visto il volto di mio figlio diventato piccolo, piccolo, piccolo. In quel volto ho visto tutto il male del mondo» (Paola Regeni) |
Andrea Baiguera Altieri Gli Stati uniti d’ America spendono il 5 % delle loro entrate tributarie per il mantenimento dei Penitenziari, in cui è rinchiuso il 25 % della popolazione carceraria mondiale, con un totale di 2.300.000 detenuti nel 2010 (1.900.000 nel 2000), tra i quali più di 100.000 minorenni. A tale cifra vanno aggiunti 5.000.000 di soggetti sottoposti alla messa alla prova o al regime della liberazione condizionale. Ogni 100.000 residenti, si calcolano ben 785 detenuti in media, ovverosia il 3 % degli ultra-18.enni. Molte sono le discriminazioni razziali, giacché soltanto 1 bianco ogni 45 è o è stato in Penitenziario, mentre 1 nero su 11 ed un ispanico su 27 subiscono o hanno subito l’esperienza della reclusione |
Francesco
Viganò # Un’importante pronuncia della Consulta sulla proporzionalità della pena www.penalecontemporaneo.it/ 14 novembre 2016 # Corte cost., sent. 10 novembre 2016, n. 236, Pres. Grossi, Rel. Zanon Il principio di proporzionalità della pena opera come limite alla potestà punitiva statale, esigendo una pena adeguata all’effettiva responsabilità personale, e in grado di essere percepita come “giusta” reazione all’illecito commesso dall’autore, giacché «[l]addove la proporzione tra sanzione e offesa difetti manifestamente... non ne potrà che discendere una compromissione ab initio del processo rieducativo, processo al quale il reo tenderà a non prestare adesione, già solo per la percezione di subire una condanna profondamente ingiusta (sentenze n. 251 e n. 68 del 2012), del tutto svincolata dalla gravità della propria condotta e dal disvalore da essa espressa». |
Francesca Cancellaro |
European Court of Human Rights -
Press Unit |
European Court of Human Rights
# Press
Release |
Il Ministro della Giustizia # Atto d'indirizzo politico-istituzionale per l'anno 2017 www.giustizia.it/ 28 settembre 2016 | on line 13 ottobre 2016 |
Nicola
Canestrini # Rispetto dei diritti fondamentali in ambito europeo tra presunzioni ed effettività. Il decalogo italiano per rilevare nel procedimento MAE il rischio di trattamento carcerario inumano o degradante Giurisprudenza Penale Web, 2016, 10 1. Premessa: la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea Aranyosi – Caldararu. – 2. La giurisprudenza italiana: la presunzione di rispetto dei diritti fondamentali può essere vinta. – 3. Conclusione: è sempre intollerabile la violazione di diritti fondamentali. |
Giorgio Spangher |
Roberto
Zunino # L'art. 41-bis Ord. Penit.: il regime di "carcere duro" in equilibrio tra istanze securitarie e tutela delle gartanzie costituzionali Università degli Studi di Genova, 2016 |
Claudia Pecorella |
Adriano Sofri # Le armi, Trump, e quel sondaggio sulla pena di morte in America www.ilfoglio.it/ 05 Ottobre 2016 L’ergastolo “ostativo” è una micidiale violenza fatta al dettato e allo spirito della Costituzione. Oggi lo denunciano prima di tutto con voci intelligenti e sconvolgenti molti di quegli ergastolani che hanno saputo riscattarsi in carcere e nonostante il carcere... |
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Jacopo Alberghi |
Marco
Pelissero # Contrasto al terrorismo internazionale e il diritto penale al limite Speciale QG - settembre 2016 Riterrei più adeguato a riflettere la disciplina italiana di contrasto al terrorismo il termine diritto penale al limite : si tratta cioè di scelte di politica penale nelle quali principi e garanzie proprie del diritto penale subiscono flessibilizzazioni che si muovono comunque in un’area limitrofa ad un confine pericoloso, quello al di là del quale si vanificano, in nome della ragion di Stato, garanzie e diritti individuali sui quali si fonda l’ordinamento democratico. È un diritto penale, dunque, legittimo, ma che si muove in un’area dove è sempre alto il rischio che la ragionevolezza delle scelte di incriminazione, delle strategie processuali e delle misure preventive si traduca in forme illegittime di violazione di diritti e libertà fondamentali, perché in tal caso lo Stato di diritto negherebbe se stesso. |
Davide
Galliani # The Reducible Life Imprisonment Standard from a Worldwide and European Perspective www.lifeimprisonment.eu/ Global Jurist 2016 Life Imprisonment, unlike the death penalty, does not attract the attention of the doctrine. There are, however, significant developments in the European Court of Human Rights case law. In this paper, using a comparative methodology, we highlight the standard that, at international level, allows to consider Life Imprisonment compatible with human dignity-that is the right to a substantial judicial review. It is no longer acceptable that the ‘last word’ on the lifers’ early release is still entrusted to political power. |
Fabio Alonzi |
Alessandro Monti |
Marco
Ruotolo # Tra integrazione e maieutica: Corte Costituzionale e diritti dei detenuti Associazone Italiana dei Costituzionalisti AIC, n. 3, 6 agosto 2016 1. Premessa – 2. Il ruolo della giurisprudenza costituzionale per la definizione di un concetto moderno di rieducazione – 3. I diritti dei detenuti, tra svolgimenti legislativi della Costituzione e interventi della giurisprudenza costituzionale – 4. Una breve conclusione: i limiti dell’approccio giurisprudenziale per la risoluzione dei problemi penitenziari e il fondamentale “criterio di orientamento” desumibile dalla giurisprudenza costituzionale in tema di diritti dei detenuti... |
Alessandro Laurito |
Armando Spataro |
Convegno carcere di Opera giugno 2016 |
Eligio
Resta # Il racconto della fraternità Costituzionalismo.it, 13 giugno 2016 La comunità fraterna non è per definizione il luogo irenico della bontà e dell’oblatività e che, come soltanto la comunità dei fratelli può minacciare la fraternità, è sempre e soltanto la stessa comunità che può coltivarla e realizzarla. Non basta essere fratelli per avere fraternità, come non basta essere uomini per avere umanità e questo ha posto i fratelli, in tutte le dimensioni geopolitiche e in tutte le epoche storiche, sempre e soltanto di fronte alle loro concrete responsabilità... |
Camilla
Mostardini # La Corte di Cassazione sull'applicabilità dello stato di necessità al furto per fame: qualche spunto di riflessione. Nota a Cass. pen., Sez. V, sent. 7 gennaio 2016 (dep. 2 maggio 2016), n. 18248, Pres. Fumo, Rel. Morelli. www.penalecontemporaneo.it/ 8 giugno 2916 |
Andrea
Baiguera Altieri # Il riduzionismo e l'abolizionismo penitenziario www.diritto.it/ 2 giugno 2016 Senza alcun dubbio, oggi, in tutta Europa, necessita con urgenza una radicale Riforma del Diritto Penale, della Procedura Penale nonché del Diritto Penitenziario. Si parla molto e senza rigore tecnico di Garantismo e Legalità, ma le condizioni trattamentali dei detenuti europei hanno raggiunto livelli ormai insostenibili. In buona sostanza, a prescindere dagli slogans elettorali, non vengono riconosciuti i diritti soggettivi e gli interessi legittimi della popolazione carceraria... |
Marco
Pelissero # La politica penale delle interpolazioni. Osservazioni a margine del disegno di legge n. 2067 testo unificato www.penalecontemporaneo.it/ 30 Maggio 2016 1. Il testo unificato: confluenza di diversi disegni di legge. - 2. Le condotte riparatorie. - 3. La politica degli aumenti di pena. - 4. La prescrizione del reato. - 5. L'ampliamento dei reati procedibili a querela. - 6. La delega sulla riforma delle misure di sicurezza. - 7. La delega sulla riforma dell'ordinamento penitenziario. - 8. La riserva di codice. - 9. Alcune considerazioni conclusive. |
Unione delle
Camere Penali Italiane - Osservatorio Europa # La tenuta dell’ordinamento italiano: tra esigenze di giustizia e con-fusioni sistemiche www.camerepenali.it/ 30 maggio 2016 |
Luisa Romano # Non viola la Costituzione la fattispecie incriminatrice della coltivazione di cannabis per uso personale (rectius: la disposizione del t.u. stup. che non vi riconnette una rilevanza meramente amministrativa) "Notarella" a # Corte Costituzionale, sent. 20 maggio 2016, n. 109, Pres. Grossi, Red. Frigo www.penalecontemporaneo.it/ 30 Maggio 2016 |
Carlo Bray |
Raffaele Bianchetti |
Cour Européenne des Droits de l'Homme |
Luigi
Ferrajoli # Verso una Costituzione di minoranza per una democrazia dell'onnipotenza www.qurstionegiustizia.it/ 2 maggio 2016 Dobbiamo decidere NON tanto se vogliamo la Costituzione del ’48 a causa del suo prestigio e del suo valore simbolico, ma dobbiamo decidere tra democrazia parlamentare e sistema sostanzialmente autocratico, monocratico, che non è una questione di forma: questa forma è funzionale a una governabilità indirizzata a dare mani libere in materia soprattutto di diritti sociali, di diritti fondamentali di uguaglianza. Del resto la crescita della disuguaglianza è un fatto sotto gli occhi di tutti che viene incoraggiato dalle politiche governative non solo in Italia. Il nostro voto è una scelta o a favore della democrazia pluralistica costituzionale oppure a favore di un’involuzione personalistica, verticalistica e autocratica del sistema politico. |
Francesco Palazzo |
Commissione
Giustizia del Senato # DDL Delega: "Riforma del Codice penale, del Codice di procedura penale e dell'Ordinamento penitenziario" 5 gennaio 2016 |
Luisa Romano # Ancora dubbi sulla legittimità costituzionale dell’art. 75-bis d.P.R. n. 309 del 1990 www.penalecontemporaneo.it/ 28 Aprile 2016 # Giud. di pace Chioggia, 14 dicembre 2015, ord. (G.U. n. 15 del 13.04.2016) |
Giovanni Canzio |
European Court of Human Rights |
Luca Marafioti
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Sinergie fra
procedimento penale e procedimento di
prevenzione |
Sergio Romice # L'effettività della tutela preventiva dei diritti dei detenuti e degli internati. A proposito del reclamo giurisdizionale ex art. 35-bis o.p. www.penalecontemporaneo.it/ 14 Aprile 2016 1. Introduzione. – 2. L’oggetto della tutela preventiva: il fatto illecito penitenziario. – 3. Gli elementi costitutivi del fatto illecito. – 3.1. La violazione della norma dell’ordinamento penitenziario. – 3.2. Il pregiudizio all’esercizio dei diritti. – 3.3. I diritti oggetto di tutela. – 3.4. L’estensione della tutela agli interessi legittimi. – 3.5. La gravità e l’attualità del pregiudizio. – 4. Il reclamo generico. – 5. Il diritto alla rieducazione. – 6. I diritti derivanti dalle prestazioni di lavoro. – 7. L’effettività delle decisioni del magistrato di sorveglianza: l’ottemperanza. |
Francesca
Delvecchio # La nuova fisionomia della vittima del reato dopo l'adeguamento dell'Italia alla Direttiva 2012/29/UE www.penalecontemporaneo.it/ 11 Aprile 2016 Il Governo ha approvato il decreto legislativo di attuazione della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI. Tale decreto si propone di fornire una tutela reale alle persone offese, che si snodi attraverso l'implementazione di diritti dinamici, quali quelli all'informazione e alla partecipazione, creando, al contempo, una rete assistenziale e protettiva che le accompagni nel complesso iter processuale. Particolare attenzione viene riservata ai soggetti vulnerabili come, ad esempio, le donne, i minori, gli stranieri e a chi ha subito violenza. Il provvedimento mira non solo a recepire gli standards minimi imposti dall'Europa, ma, altresì, a rispondere alle esigenze solidaristiche di matrice costituzionale, che prescrivono l'inclusione della vittima nel processo con la stessa intensità desumibile dai richiami sovranazionali. |
Commissione
Europea # Quadro di valutazione UE della giustizia 2016 http://ec.europa.eu/ Bruxelles, 11.4.2016 Il quadro di valutazione UE della giustizia è uno strumento informativo volto ad aiutare l'Unione europea e gli Stati membri a ottenere una giustizia più efficiente fornendo dati oggettivi, attendibili e comparabili sulla qualità, l'indipendenza e l'efficienza dei sistemi giudiziari di tutti gli Stati membri. Il quadro di valutazione contribuisce a individuare le possibili carenze, i possibili miglioramenti e le buone prassi, illustrando le tendenze del funzionamento dei sistemi giudiziari nazionali nel tempo. Pertanto non presenta una graduatoria unica generale, bensì una panoramica sul funzionamento di tutti i sistemi giudiziari in base a vari indicatori che presentano un interesse comune per tutti gli Stati membri. |
Francesco Machina Grifeo |
Cassazione Penale Sez. 1
# Sentenza
n. 14008 del 2016 |
Marcello
Daniele # La triangolazione delle garanzie processuali fra diritto dell'Unione europea, CEDU e sistemi nazionali www.penalecontemporaneo.it/ 6 Aprile 2016 1. Un diritto proteiforme. - 2. L'irruzione della giurisprudenza sul terreno dei bilanciamenti legislativi. - 3. La triangolazione degli standard di tutela dei diritti fondamentali postulata dall'art. 53 della Carta di Nizza. - 4. Le tecniche di triangolazione non consentite dall'Unione. - 5. Le tecniche di triangolazione consentite. - 5.1. La soccombenza degli standard eurounitari in conflitto con la CEDU. - 5.2. La prevalenza degli standard eurounitari analoghi a quelli convenzionali in caso di precisione del diritto dell'Unione. - 5.3. La prevalenza degli standard eurounitari più garantistici degli standard nazionali. - 5.4. Il bilanciamento degli standard in base al principio di proporzionalità. - 6. Il dovere di motivare il distacco dai canoni nazionali di proporzione. - 6.1. Il buon esempio di Lanigan. - 6.2. Il cattivo esempio di Taricco. - 7. La triangolazione in sintesi. |
Corte di giustizia dell'Unione europea
En présence d’éléments objectifs, fiables, précis et dûment actualisés témoignant de l’existence de défaillances soit systémiques ou généralisées, soit touchant certains groupes de personnes, soit encore certains centres de détention en ce qui concerne les conditions de détention dans l’État membre d’émission, l’autorité judiciaire d’exécution doit vérifier, de manière concrète et précise, s’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée par un mandat d’arrêt européen émis aux fins de l’exercice de poursuites pénales ou de l’exécution d’une peine privative de liberté courra, en raison des conditions de sa détention dans cet État membre, un risque réel de traitement inhumain ou dégradant, au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en cas de remise audit État membre... |
Eva
Mariucci # Detenzione cautelare e stato di salute particolarmente grave: “letture” consolidate e recenti prospettive Processo penale e giustizia n. 2 | 2016 Il diritto alla salute costituisce prerogativa costituzionale del detenuto, ma non è sempre agevole operare il giusto bilanciamento tra esigenze collettive ed individuali; nel caso di detenzione ante iudicatum, poi, l’aspirazione alla effettiva salvaguardia del diritto è persino rafforzata dalla presunzione di innocenza. L’incauta formulazione dell’art. 275, comma 4-bis, c.p.p. amplifica le criticità, imponendo esplicite direttrici interpretative. In proposito, recenti approdi esegetici hanno enfatizzato diversi profili connessi alla tutela dell’integrità psico-fisica, chiarendo – forse una volta per tutte – che nelle ipotesi di malattia particolarmente grave, nonostante la compatibilità con la detenzione, il giudice dovrà in ogni caso pronunciarsi per l’inapplicabilità della custodia cautelare se l’adeguatezza di cure non può essere garantita all’interno del circuito penitenziario. |
Ministero della Giustizia |
Marco Ruotolo |
Giuseppe
Melchiorre Napoli # Il principio di legalità dell’azione amministrativa nell’esecuzione penitenziaria Archivio Penale n. 1, 2016 1. Dalla “supremazia speciale” dell’istituzione carceraria al “modello a tre elementi”: legge, potere amministrativo e diritti fondamentali della persona detenuta. – 2. Il potere amministrativo di natura autoritativa al cospetto dei diritti fondamentali della persona in vinculis: il principio di “legalità sostanziale”. – 3. Il principio di “legalità sostanziale” e la sua degradazione a mera “legalità formale”. Casi paradigmatici. – 4. L’elusione del principio di legalità: i poteri amministrativi privi di fondamento legislativo. Il trattenimento provvisorio della corrispondenza epistolare tra detenuti sottoposti al regime di sospensione delle ordinarie regole del trattamento ex art. 41-bis, co. 2, ord.penit. – 4.1. L’istituzione delle sezioni a “custodia aperta”: considerazioni conclusive. |
Luigi Ferrajoli |
Giovanni Canzio (Primo presidente della
Corte di Cassazione) Al giusto equilibrio tra la dimensione creativa del diritto giurisprudenziale e le aspettative di qualità, coerenza e prevedibilità delle decisioni contribuisce la Cassazione, giudice di legittimità che, con le sue più significative decisioni (i precedenti), svolge una funzione di sintesi ordinatrice del circuito pluri-livello della giurisprudenza e degli standard di tutela dei diritti fondamentali.Funzione questa (la nomofilachia) che riveste nei moderni sistemi giuridici un importante rilievo per la certezza del diritto... |
Jacopo Della Torre ... a essere messa in dubbio non è stata solo la legittimità costituzionale di singoli aspetti dell'attuale disciplina della messa alla prova per adulti, ma anche l'intera struttura di un istituto, che prevede - tra l'altro - un vero e proprio «percorso trattamentale» da svolgersi nei confronti di un soggetto non condannato in via definitiva... |
Giorgio Spangher # Giurisdizione. Accusa. Separazione. Difesa. Giusto processo www.parolaalladifesa.it/ Fascicolo 1/2016 La separazione, comunque attuata, si impone sia se il p.m. involve il suo ruolo in senso inquisitorio, risultando necessario allontanare il giudice – garante della giurisdizione – dal background culturale dell’accusa, sia nel caso in cui il ruolo del p.m. dovesse evolversi, dovendo comunque differenziarsi e non identificarsi nel giudice. |
Jacopo
Della Torre # Per la Suprema Corte l’indisponibilità del “braccialetto elettronico” comporta l’applicazione degli arresti domiciliari “semplici”: una discutibile lettura dell’art. 275-bis c.p.p. Processo penale e giustizia n. 1 | 2016 |
Raffaele
Bianchetti # Il contributo dei giudici onorari alla decisione dei collegi del tribunale di sorveglianza: il punto di vista dell'esperto componente www.penalecontemporaneo.it/ 26 Febbraio 2016 ... Qui sta un contributo fondamentale che il giudice onorario può dare nei collegi di sorveglianza al momento della decisione, vuoi perché egli è meno “ancorato” al dato normativo, vuoi perché proprio in questo sta la natura del suo apporto sostanzialmente consulenziale: trasfondere in sede giudiziaria valutazioni scientifiche inerenti alla persona, mettere in comunicazione “mondi” concettuali diversi e per certi versi lontani, fare “dialogare” le scienze criminali- mpiriche con quelle criminali-giuridiche... |
Giulia Lanza |
Andrea Orlando # Audizione del guardasigilli Andrea Orlando in Commissione giustizia Camera dei deputati www.giustizia.it/ mercoledì 17 febbraio 2016 |
Luca
Barontini # L'affidamento in prova al servizio sociale 'allargato' e mancato 'allargamento' del termine di sospensione dell'ordine di esecuzione. L'anomalia di un decreto "svuotacarceri" che impone la carcerazione www.penalecontemporaneo.it/ 5 Febbraio 2016 Il D.L. 146 del 2013 ha introdotto una nuova modalità di affidamento in prova al servizio sociale a cui è possibile accedere con un residuo pena da espiare fra i tre e i quattro anni. Nessuna modifica è però intervenuta sull’art. 656, comma 5, c.p.p., determinandosi, in tal modo, una scollamento fra il termine per la sospensione dell’ordine di carcerazione e quello per accedere al beneficio in esame; di talché coloro che potrebbero accedere alla nuova forma di misura alternativa alla detenzione si trovano costretti a fare ingresso in istituto, anche per brevissimi periodi, al solo fine di presentare l’istanza per il beneficio penitenziario. |
Federica
Urban # Sulla illegittimità costituzionale dell'applicazione obbligatoria della recidiva anche ai reati di particolare gravità e allarme sociale. # Corte costituzionale, sent. 8 - 23 luglio 2015, n. 185 www.penalecontemporaneo.it/ 4 febbraio 2016 1. La questione di legittimità costituzionale. - 2. I principi sottesi. - 3. La disciplina della recidiva dopo la legge n. 251 del 2005. - 4. Le criticità della recidiva secondo la dottrina. - 5. La sentenza n. 185 del 2015 della Corte costituzionale. - 6. Gli effetti della pronuncia di incostituzionalità sul giudicato. - 7. Considerazioni conclusive: sulla discrezionalità del giudice. |
Marta Chiara Malacarne (Presidente
Vicario della Corte di Appello di Milano) |
Donatella Ferranti |
Lorenzo Miazzi |
Inaugurazione anno giudiziario 2016 #
Intervento del
Procuratore Generale Pasquale Ciccolo |
Carol Ruggiero E’ dunque impossibile negare che espressioni tipiche del diritto penale d’autore continuino sopravvivere, spesso a stento, in numerose fattispecie astratte presenti nel nostro ordinamento penale. Tuttavia, dinanzi alla costante riemersione di simili logiche, resta ferma, oggi più che mai, la necessità di arginare definitivamente queste tendenze e di riportare il diritto penale alla sua originaria ispirazione oggettivistica. |
Martina Cagossi |
Marco
Bouchard # Prime osservazioni al decreto legislativo sulle vittime di reato http://questionegiustizia.it/ 14 gennaio 2016 Il d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212 attua la direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. Non vi è dubbio che l'irruzione della vittima nella normativa processualistica altera il tradizionale schema accusatorio che oppone il cittadino accusato alla potestà punitiva dello stato e propone una relazione triadica nella quale anche il giudice diventa sempre più spesso interlocutore per soddisfare esigenze che non si risolvono nel mero giudizio. La direttiva sulle vittime elegge il giudice a garante della vittima non meno di quanto non lo debba essere già dell'accusato. |
Francesco
Palazzo # Legalità fra law in the books e law in action www.penalecontemporaneo.it/ 13 Gennaio 2016 1. Due considerazioni preliminari. - 2. I tradimenti legislativi della legalità. - 3. La nozione debole delle legalità fatta propria dalla Corte costituzionale. - 4. Verso la legalità effettuale o in action. - 5. Nuove regole interpretative? - 6. La legalità come certezza soggettiva e l'errore sul precetto. - 7. La legalità come certezza oggettiva e i possibili rimedi all'incertezza. - 8. Segue. Il valore vincolante del precedente. |
Valeria Bove |
European
Committee for the Prevention of Torture and Inhuman
or Degrading Treatment or Punishment (CPT) # Living space per prisoner in prison establishments: CPT standards Strasbourg, 15 December 2015 The CPT’s basic minimum standard for personal living space in prison establishments is: | 6m² of living space for a single-occupancy cell + sanitary facility | 4m² of living space per prisoner in a multiple-occupancy cell + fully-partitioned sanitary facility | at least 2m between the walls of the cell | at least 2.5m between the floor and the ceiling of the cell |
Giulia
Alberti # Non punibilità per particolare tenuità del fatto. Voce per "Il libro dell'anno del diritto Treccani 2016" www.penalecontemporaneo.it/ 16 Dicembre 2015 1. La ricognizione. - 2. La focalizzazione. - 2.1. Natura giuridica dell'istituto. - 2.2. Ambito di applicazione. - 2.3. Presupposti applicativi: particolare tenuità dell'offesa. - 2.4. (Segue): non abitualità del comportamento. - 2.5. Profili processuali. - 3. I profili problematici. - 3.1. Soglie di punibilità e particolare tenuità dell'offesa. - 3.2. Diritto intertemporale. |
L’altro diritto ONLUS |
Filippo Lombardi |
Massimo Ceresa Gastaldo |
Alessandro Margara |
Mauro Palma # The evolution of new penal patterns www.dirittopenitenziarioecostituzione.it/ VII Annual Conference of the European Penitentiary Training Academies (EPTA) Network, Roma 4 - 6 Novembre 2015) Responsabilizzante e infantilizzante, indicano due modi di pensare il carcere e di costruire concettualmente la detenzione; due modelli che si confrontano nel panorama detentivo europeo e si riflettono nella vita quotidiana all'interno delle mura. L’adesione all’uno o all’altro determina anche una diversa organizzazione dello spazio detentivo e, conseguentemente, differenti scelte architettoniche e progettuali. |
Luisa Romano Viene rimessa al vaglio della Corte costituzionale una tra le più controverse modifiche del Testo unico delle leggi in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope introdotte dalla cd. legge "Fini-Giovanardi", con cui si è previsto un inedito e variegato sistema di misure restrittive della libertà personale e della libertà di movimento nei confronti di diverse categorie di tossicodipendenti ed assuntori di sostanze stupefacenti che, «in relazione alle modalità od alle circostanze dell'uso» di queste ultime, possano rappresentare un «pericolo per la sicurezza pubblica» |
Claudio Sarzotti |
Daniela Vigoni Dall’evoluzione del quadro normativo e dai recenti sviluppi giurisprudenziali emerge sempre di più il valore relativo del giudicato: sensibile alle esigenze di salvaguardia dei diritti fondamentali della persona, permeabile alle istanze di giustizia sostanziale e processuale, recessivo rispetto ai tradizionali obiettivi di certezza e di stabilità del decisum. |
Domenico Pulitanò |
Giuseppe Biondi |
Orsetta Giolo |
Marta Bargis |
Sost. Proc. Dott. Antonio Rinaudo
Erri De Luca |
Tribunale di Nola, Giudice per le Indagini Preliminari (Giuseppe Sepe)
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Questione
di legittimità costituzionale dell’articolo
309, comma 10, del c. p. p. |
Gioacchino
Romeo # Allegria di naufragi: dove va la Corte di cassazione? Appunti sparsi a margine dell'Assemblea generale della Corte di cassazione www.penalecontemporaneo.it/ 12 Ottobre 2015 1. Premessa: l'Assemblea generale della Corte del 24 aprile 1999. - 2. La deliberazione dell'Assemblea. - 2.1. Revisione dell'art. 111 Cost. - 2.2. Abolizione del ricorso per cassazione in materia di archiviazione e personale dell'imputato. - 2.3. Rito scritto come modello. - 2.4. Altre modificazioni. - 2.5. Cestinazione in sede di esame preliminare del ricorso. - 2.6. Utilizzo dei magistrati dell'Ufficio del massimario. - 2.7. Sentenza breve. - 3. Il punto di "non ritorno". - 3.1. Il carico penale della Corte suprema negli ultimi quaranta anni. - 3.2. Rapporti tra cause di non punibilità e inammissibilità. - 4. Questioni a Strasburgo di difficile soluzione. - 4.1. Profili problematici della giurisprudenza delle Sezioni unite. - 4.2. Prospettive giurisprudenziali futuribili. - 5. Conclusioni. |
Glauco
Giostra # La riforma della riforma penitenziaria: un nuovo approccio ai problemi di sempre Costituzionalismo.it, Fasc. 2, 2015 Gli Stati generali potranno costituire, quindi, una sorta di “placenta culturale” per la riforma, sensibilizzando l’opinione pubblica, preparandone l’habitat sociale. Precondizione indispensabile, questa, poiché nessuna importante novità legislativa farà mai presa sulla realtà, se prima le ragioni che la ispirano non avranno messo radici nella coscienza civile del Paese. |
Marco Ruotolo |
Igino
Cappelli # L'altro carcere Si tratta di uno stralcio dal più ampio Il carcere controriformato, intervento nell’ambito del convegno dal titolo «La realtà del carcere a due anni dalla riforma» promosso da Magistratura democratica e dalla Giunta regionale toscana, nel dicembre 1977, svoltosi a Firenze. Questione Giustizia 2/2015 |
European
Court of Human Rights | Cour Européenne des Droits
de l'Homme # Case of Bouyid v. Belgium Strasbourg, 28 September 2015 Anche un singolo schiaffo, dato da un agente di polizia ad una persona sottoposta a limitazione della libertà personale - quantunque ascrivibile all'esasperazione del pubblico ufficiale innanzi all'insolenza del soggetto -, può assurgere al rango di trattamento degradante: tale percossa appare, infatti, lesiva della dignità dell'essere umano, giacché coinvolge una parte del corpo che costituisce il centro della personalità dell'individuo e - soprattutto se inferta a chi si trova sottoposto all'altrui controllo - rimarca la posizione d'inferiorità della vittima rispetto al reo. # Francesca Cancellaro, Diritto Penale Contemporaneo, 23 novembre 2015 |
# Cassazione Penale, Sez. III, 14
settembre 2015 (ud. 23 giugno 2015), n. 36906 |
European Court
of Human Rights | Cour Européenne des Droits de
l'Homme # Affaire Khlaifia et autres c. Italie (# in italiano...) Strasbourg, 1er septembre 2015 Les 16 et 17 septembre 2011 les requérants quittèrent avec d’autres personnes la Tunisie à bord d’embarcations de fortune dans le but de rejoindre les côtes italiennes. Après plusieurs heures de navigation, les embarcations furent interceptées par les garde-côtes italiens, qui les escortèrent jusqu’au port de l’île de Lampedusa. Les requérants furent transférés au Centre d’accueil initial et d’hébergement sis à Contrada Imbriacola... | La Cour... 3. Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention ; 4. Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 2 de la Convention ; 5. Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 4 de la Convention ; 6. Dit, par cinq voix contre deux, qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention du fait des conditions d’accueil des requérants dans le CSPA de Contrada Imbriacola... |
Fabio Fiorentin L'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto (articolo 131-bis del Codice penale), introdotto dal Dlgs 28/2015, inizia a trovare applicazione nelle aule dei tribunali. Si tratta, per ora, di pochi casi, che rappresentano tuttavia un primo interessante indicatore di quello che potrà costituire, a regime, il campo di operatività del nuovo strumento, concepito per deflazionare il carico della giustizia da una massa di imputazioni "bagatellari" per le quali non appare giustificata - alla luce dei principi di proporzionalità e sussidiarietà della pena - l'inflizione della sanzione penale... |
Unione delle
Camere Penali Italiane - Osservatorio Europa # La proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e sul diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali: quali conseguenze nel sistema processuale italiano e quale il corretto approccio del difensore alla questione? www.camerepenali.it/ Roma, 20 luglio 2015 |
Domenico Pulitanò #
Paradossi della
legalità. Fra Strasburgo, ermeneutica e riserva
di legge |
Francesco
Caprioli # Prime considerazioni sul proscioglimento per particolare tenuità del fatto www.penalecontemporaneo.it/ 8 Luglio 2015 Gli artt. 1-5 del d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28 hanno dato attuazione alla direttiva di legge delega contenuta nell'art. 1 comma 1 lett. m della legge 28 aprile 2014, n. 67, che invitava il governo a «escludere la punibilità di condotte sanzionate con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori nel massimo a cinque anni, quando risulti la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento». Nel presente contributo, la riforma viene analizzata nei suoi numerosi aspetti problematici: proiezione funzionale dell'istituto, natura giuridica, presupposti applicativi, risvolti processuali, rapporti con l'azione civile di risarcimento del danno. |
Giorgio
Spangher # Brevi riflessioni sistematiche sulle misure cautelari dopo la l. n. 47 del 2015 www.penalecontemporaneo.it/ 6 Luglio 2015 Invero, per un verso, si tende a circoscrivere il raggio di operatività dello strumento cautelare, rendendone per un verso più stringenti i presupposti e giustificati i provvedimenti, con il carcere concepito come extrema ratio e comunque confinato in situazioni connotate dalla necessità; per un altro, si punta a fare del riesame uno strumento di stabilità e solidità del provvedimento restrittivo, considerato che è stato disposto inizialmente senza contraddittorio. |
Giorgio Santacroce # Franco Ippolito, Il funzionamento dela Corte di cassazione: il settore penale, www.cortedicassazione.it/ 25 giugno 2015 |
Fabio
Basile # Le misure di prevenzione dopo il c.d. codice antimafia. Aspetti sostanziali e aspetti procedurali Giurisprudenza Italiana - Giugno 2015 La prevenzione dei reati e` un compito fondamentale e imprescindibile di ogni societa` organizzata. Come tale compito debba e possa essere svolto, senza sfigurare il volto di uno Stato democratico di diritto, è tuttavia questione di estrema complessità e delicatezza, che impone un difficile equilibrio tra esigenze di garanzia ed esigenze di efficacia. |
Glauco Giostra, Pasquale Bronzo (eds.) | Rossano
Adorno, Alessandro Albano, Marcello Bortolato,
Pasquale Bronzo, Pietro Buffa, Silvia Buzzelli,
Carmelo Cantone, Lina Caraceni, Stefania
Carnevale, Claudia Cesari, Laura Cesaris, Agata
Ciavola, Maria Grazia Coppetta, Franco Corleone,
Alessandro De Federicis, Massimo De Pascalis,
Angela Della Bella, Franco Della Casa, Maria Lucia
Di Bitonto, Giovanna Di Rosa, Federico Falzone,
Vittorio Fanchiotti, Fabio Fiorentin, Carlo
Fiorio, Benedetta Galgani, Marco Gambardella,
Maria Gaspari, Maria Pia Giuffrida, Patrizio
Gonnella, Stefano Grillo, Anna Maria Marin, Nicola
Mazzamuto, Michele Passione, Vania Patanè,
Francesco Picozzi, Riccardo Polidoro, Adonella
Presutti, Ettore Randazzo, Carlo Renoldi, Paolo
Renon, Massimo Ruaro, Marco Ruotolo, Fabrizio
Siracusano, Paola Spagnolo, Valerio Spigarelli,
Andrea Tassi, Daniela Verrina, Daniele Vicoli |
Questione Giustizia. Trimestrale
promosso da Magistratura democratica |
Luisa Romano # Sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 75 del d.P.R. n. 309 del 1990, nella parte in cui non annovera la coltivazione finalizzata all'uso personale tra le condotte passibili di mera sanzione amministrativa www.penalecontemporaneo.it/ 11 Giugno 2015 La Corte d'appello di Brescia, con l'ordinanza in epigrafe, riteneva rilevante, ammissibile e non manifestamente infondata «la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni dell'art. 75 D.P.R. n. 309/90, nella parte in cui escludono tra le condotte suscettibili di sola sanzione amministrativa, qualora finalizzate al solo uso personale dello stupefacente, la condotta di coltivazione di piante di cannabis # Corte d'Appello di Brescia - Prima Sezione Penale - Ordinanza del 10 marzo 2015 |
Carmelo
Minnella # Per la Consulta è illegittima la mancata previsione dell’udienza pubblica per i giudizi dinanzi al Tribunale di Sorveglianza www.dirittoegiustizia.it/09 Giugno 2015 Gli artt. 666, comma 3, e 678, comma 1, c.p.p. vanno dichiarati costituzionalmente illegittimi, nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento davanti al Tribunale di Sorveglianza nelle materie di sua competenza si svolga nelle forme dell’udienza pubblica. # Corte Costituzionale, sentenza n. 97/2015; depositata il 5 giugno) |
Paola Borrelli Se la traccia segnata dall’intervento normativo è quella di una riduzione dell’area dell’intervento cautelare e, in particolare di quello carcerario, ci si augura che la tendenza resti chiara e che la magistratura non si trovi nuovamente a far fronte ad ambigue scelte legislative in tema di intervento repressivo nei confronti della criminalità (spesso sull’onda della volontà di compiacere le istanze punitive provenienti dall’opinione pubblica), che la esporrebbero, ancora una volta, al rischio di accentrare su di sé l’ingrato compito di conciliare imperativi opposti – da una parte quelli di salvaguardia della collettività e dall’altra quelli di tutela della libertà personale. |
Serena
Quattrocolo # Deflazione e razionalizzazione del sistema: la ricetta della particolare tenuità dell'offesa Processo penale e giustizia n. 4 | 2015 Ha davvero, questo decreto delegato, scalfito il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, come qualche quotidiano non ha esitato ad affermare? Non è facile rispondere e probabilmente non è nemmeno necessario: forse, in questi ultimi decenni, la nostra giustizia penale ha soltanto percorso il paradigma che qualcuno, autorevolmente, aveva da tempo descritto e analizzato, giungendo, condannata da un'inedia senza precedenti del Parlamento, a ripiegarsi su se stessa. La non curanza verso lo stato della giustizia penale ci ha riportati al punto in cui l'urgenza non è più nel ragionare sui valori autentici dell'obbligatorietà dell'azione penale; l'urgenza, improrogabile, è di ripristinare, nel nostro sistema, il principio di legalità, ripartendo proprio da una legalità dell'azione penale... |
Massimo
Ceresa Gastaldo # Una singolare antifrasi: i 'nuovi' poteri rescindenti del tribunale della libertà. A proposito dell'interpolazione dell'art. 309, comma 9 c.p.p. ad opera dell'art. 11 l. 16 aprile 2015, n. 47. www.penalecontemporaneo.it/ 27 Maggio 2015 1. Un intervento sorprendente. - 2. Motivazione cautelare assente o non "autonoma". - 3. Motivazione carente: non specifica, incoerente, puramente assertiva, lacunosa. - 4. Il (preteso) potere sostitutivo del collegio de libertate. - 5. Ma non si voleva "rafforzare l'obbligo di motivazione"? - 6. Quel che ... è rimasto nella penna del legislatore. - 7. Breaking point. |
United Nations | Commission on Crime
Prevention and Criminal Justice |
J.
Richard Couzens, Tricia A. Bigelow # Proposition 47. “The Safe Neighborhoods and Schools Act” www.courts.ca.gov/ May 2016 |
Paulo Pinto de Albuquerque |
Giuliano Serges Avant-propos: il carcere, la tortura e la Costituzione; 1. Uno sguardo all’Europa; 1.1. In Francia ed in Belgio; 1.2. Nel Regno Unito ed in Spagna; 1.3. In Germania; 2. Il disegno di legge per la “Introduzione del reato di tortura nel codice penale” in Italia; 3. Qualche spunto di riflessione sulle caratteristiche dei reati di tortura; 3.1. Il problema della definizione di “tortura”; 3.2. Dal “reato di tortura” ai “reati di tortura”; 3.2.1. Reato proprio o reato comune?; 3.2.2. La collocazione sistematica dei reati di tortura; 3.2.3. Il difficile rapporto con le scriminanti; En lieu d’une conclusion: va bene tutto purché si faccia?; Appendice. |
Annalisa Mangiaracina # La tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p.: vuoti normativi e ricadute applicative www.penalecontemporaneo.it/ 28 maggio 2015 1. Premessa. - 2. Una nuova archiviazione "in diritto". - 3. Il proscioglimento predibattimentale: un'occasione mancata. - 4. La "tenuità" in sede di giudizio abbreviato: profili di incostituzionalità dell'art. 443 comma 1 c.p.p. - 5. L'applicazione davanti alla Corte di Cassazione e in executivis. - 6. L'art. 131 bis c.p. e il procedimento davanti al giudice di pace. |
Massimo Vogliotti |
Massimo Donini |
Glauco Giostra
# L'avvio
degli Stati Generali dell'esecuzione penale.
Intervista al professor Glauco Giostra,
coordinatore del comitato scientifico - a cura
di Lorena D'Urso
[audio] |
Carolina
Pasotti # La tutela dei diritti dei detenuti in Italia a due anni dalla sentenza Torreggiani Università degli Studi di Milano, 2014-2015 |
Marcello
Bortolato # La delega per la riforma dell’ordinamento penitenziario www.associazionemagistrati.it/ 7 maggio 2015 Intervento al convegno “Carceri: materiali per la riforma” - Aula Marconi del Consiglio Nazionale delle Ricerche - Roma. |
Fabio
Fiorentin # Lo spazio ridotto nelle celle dei detenuti non fa scattare i trattamenti inumani e degradanti Il Sole 24 Ore, 11 maggio 2015 ECHR, Case of Muršić v. Croatia, 12 march 2015 |
Andrea Orlando
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Intervento del
Ministro della Giustizia Andrea Orlando al 198°
anniversario di fondazione del Corpo di Polizia
penitenziaria |
Alessandra Concas |
Corte di Cassazione - Ufficio del
Massimario - Settore penale | red. Vittorio
Pazienza |
Camera dei Deputati | Vincenza Bruno
Bossio e altri
Camera dei Deputati | Orlando, Alfano,
Padoan |
Alessandra Concas |
Giuseppe Martinico Con la sentenza n. 49/2015 la Corte costituzionale italiana è recentemente tornata sul rapporto fra diritto interno e CEDU. Il seguente contributo cercherà di contestualizzare questa decisione in un quadro più ampio di diritto comparato, grazie alla nozione di “disobbedienza funzionale”. |
Davide
Galliani # Riflessioni costituzionalistiche sull'ergastolo entro le maglie dello statuto della Corte Penale Internazionale Rivista AIC Associazione Italiana dei Costituzionalisti, n. 2, 2015 La giustizia penale internazionale assomiglia ad una testa di Giano. Da una parte, legittima una concezione “forte” del diritto penale. Visti i crimini dei quali si deve occupare, obbliga l’interprete a considerarla come una sorta di incubatrice delle pene più severe. Dall’altra parte, è però anche vista come un veicolo per diffondere una maggiore consapevolezza circa l’importanza dei diritti umani, uno strumento per portare pace e riconciliazione in territori devastati da guerre, finanche per documentare storicamente le atrocità. Da questo punto di vista, la giustizia penale internazionale implica una concezione “debole” del diritto penale. |
Corte di Cassazione - Ufficio del
Massimario |
Maria Teresa Stile |
Gian Domenico Caiazza Giovanni Fiandaca – Intervista di Nicola
Mirenzi |
European Court of Human Rights | Cour
Européenne des Droits de l'Homme |
Corte di
Cassazione - Ufficio del Massimario - Settore
penale | red. Luigi Barone # I nuovi rimedi risarcitori previsti dall’art. 35-ter ord. penit. nelle prime applicazioni della giurisprudenza di merito www.cortedicassazione.it/ Roma, 13 aprile 2015 |
Senato della Repubblica # Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali www.senato.it/ 9 aprile 2015 |
European
Court of Human Rights | Cour Européenne des Droits
de l'Homme # Affaire Cestaro c. Italie (Requête n.6884/11) # Traduzione italiana Strasbourg 7 avril 2015 La Cour, à l'unanimité... 3. Déclare, la requête recevable quant aux griefs tirés de l’article 3 de la Convention ; 4. Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention dans son volet matériel ; 5. Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention dans son volet procédural ; |
Camera dei Deputati - Documentazione
per l'esame dei Progetti di Legge |
Luigi Barone, Giorgio Fidelbo | Corte di Cassazione www.cortedicassazione.it/ Rel. n. III/01/2015 Roma, 13 aprile 2015 |
Andrea Pugiotto |
Glauco Giostra |
Daniela Chinnici |
Massimo Donini |
Leonardo
Pace # L’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario tra presunzioni di pericolosità e «governo dell’insicurezza sociale» Costituzionalismo.it, Fascicolo 2 | 2015 1. L’art. 4-bis ord. pen. fa la sua comparsa e subito cambia forma; 2. Il ridimensionamento dell’art. 4-bis ad opera della Corte costituzionale; 3. L’art. 4-bis cambia volto e... si espande; 4. L’eterno ritorno: Corte costituzionale e legislatore ancora alle prese con l’art. 4-bis; 5. I reati c.d. di prima fascia e l’insostenibilità costituzionale della loro disciplina; 6. I reati di seconda fascia e la compressione dell’ideale rieducativo; 7. A mo’ di conclusione: del perché non aver timore di abbandonare l’art. 4-bis e del perché dover temere la sua permanenza nell’ordinamento... |
European Court of Human Rights |
European Court of Human Rights |
Veronica Manca Francesca Cancellaro # European Court of Human Right, second section, Case of Varga and Others v. Hungary, 10 March 2015 |
Gian Luigi Gatta |
Filippo
Giunchedi # Esecuzione e modalità di espiazione della pena www.archiviopenale.it/ n. 1, 2015 Il legal reasoning del legislatore nel precario equilibrio tra canoni costituzionali e interventi per spot. – 2. Dalle “carceri speciali” ai “detenuti specializzati”. Un tracciato storico sintomatico della volontà di arginare la pericolosità sociale. – 3. Le limitazioni ai benefici penitenziari: l’art. 4 bis ord. penit. “pivot” della legislazione dell’emergenza. – 4. La “punta dell’iceberg”: il regime carcerario differenziato previsto dall’art. 41 bis, co. 2, ord. penit. – 5. Il circuito di “alta sorveglianza”: in balìa dell’Amministrazione penitenziaria. |
Giulio
Illuminati # Le ultime riforme del processo penale: una prima risposta all'Europa www.penalecontemporaneo.it/ 26 Marzo 2015 Testo riveduto della relazione tenuta al convegno internazionale "Forum procesalista"(Università di Salamanca, 20 novembre 2014)... 1. La giustizia penale italiana soffre di due principali problemi, in parte connessi fra loro: l’eccessiva durata del processo e il sovraffollamento carcerario. L’Italia è sotto osservazione del Consiglio d’Europa per entrambi i motivi. Nel processo penale, il collegamento fra sovraffollamento ed eccessiva durata si apprezza facilmente ove si consideri che circa il quaranta per cento dei detenuti si trova in stato di custodia cautelare, non essendo ancora intervenuta una condanna definitiva. |
Corte Costituzionale, 2013: Il tema degli “eternamente giudicabili” torna davanti alla Corte Costituzionale |
Martina Cagossi |
Jess Bravin, # Two Supreme Court Justices Say Criminal-Justice System Isn’t Working. Justice Breyer says mandatory minimum sentences are “a terrible idea”, www.wsj.com/ March 24, 2015 Nicole Flatow, # Supreme Court Justices Blast The Corrections System, http://thinkprogress.org/ March 24, 2015 # Gian Luigi Gatta, www.penalecontemporaneo.it/ 25 marzo 2015 |
Ufficio
di Sorveglianza di Padova | Dott. Marcello
Bortolaro # Questione di legittimità costituzionale su rimedio compensativo nei confronti di condannato alla pena dell’ergastolo Padova, 20 marzo 2015 |
Agata Ciavola |
Marco
Ruotolo # La detenzione e i diritti dei detenuti come tema costituzionalistico www.costituzionalismo.it/ Fasc. 2, 2015 Bisognerebbe interrogarsi sulle conseguenze di politiche securitarie troppo spesso demagogiche, volte a colpire più che i reati precise tipologie di “autori” degli stessi (recidivi, anche se per reati di relativo allarme sociale, tossicodipendenti, immigrati), sintomatiche del fallimento di (se non della rinuncia a) politiche sociali “inclusive”. Da sempre a “meno Stato sociale” ha corrisposto “più Stato poliziesco e penale”... |
Luigi
Manconi # Il carcere va abolito www.internazionale.it/ 17 marzo 2015 Se non esiste la pena di morte, esiste la morte per pena. Nel corso del 2014, i suicidi sono stati 44, e 88 i decessi per “cause naturali”; nei primi mesi del 2015, nove i suicidi e nove i morti per altre ragioni. Proprio per questo occorre pensare (e finalmente realizzare) il superamento del regime carcere. Anche se nella mentalità collettiva non è immaginabile una pena che prescinda dalla reclusione, non è sempre stato così. |
Laboratorio Permanente di Diritto
Penale - Di.P.La.P |
Consiglio di Stato Vero è infatti che dall’entrata in vigore del DPCM dell’agosto 2008 la documentazione sanitaria riguardante lo stato di salute dei detenuti è formata dalle Asl, ma nulla vieta che i documenti sanitari in questione siano detenuti e conservati presso la struttura carceraria presso cui l’appellato è stato ristretto... Legittimamente e correttamente la domanda di accesso è stata rivolta dall’interessato alla Casa Circondariale, quale Amministrazione che conserva i documenti, ed è sempre la stessa Casa Circondariale che deve puntualmente evadere l’istanza de qua. |
European Court of Human Rights | Cour
Européenne des Droits de l'Homme |
Daniela Ranalli
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Roberto Braccialini (Giudice del
Tribunale di Genova) Siamo, a mio giudizio, a cavallo tra il quarto e quinto movimento della Sinfonia pastorale di Beethoven, quando sta finendo la festa dei villici (per lo scampato pericolo a Strasburgo) e sullo sfondo si colgono le prime avvisaglie di un'incombente temporale, che potrebbe essere rappresentato da una serie di ordinanze di rimessione alla Corte Costituzionale sul nuovo assetto risarcitorio giornaliero a valore fisso introdotto dal nuovo art. 35ter.3. |
Eleonora Montani www.penalecontemporaneo.it/ 4 Marzo 2015 Osservazioni a margine di Cass. |
Dario Evangelista Il percorso per la risoluzione dei problemi in materia di istituti detentivi in Italia, in conclusione, rimane ancora difficile e complesso, tanto è vero che la stessa Corte di Strasburgo si è riservata “la possibilità di esaminare la coerenza della giurisprudenza dei giudici interni con la propria giurisprudenza nonché l’effettività teorica e pratica dei ricorsi”[27]; ma è altrettanto vero che le recenti novità legislative costituiscono un significativo passo in avanti nella tutela effettiva dei diritti umani nei confronti di soggetti in regime di detenzione. |
Commissione Palazzo |
Suprema Corte di Cassazione – sezione
I |
European Court of Human Rights | Cour
Européenne des Droits de l'Homme |
Francesco Palazzo In fondo, l'idea di «elaborare proposte di interventi in tema di sistema sanzionatorio penale» superava quella inveterata logica emergenziale, peraltro del tutto plausibile nelle instabili condizioni delle nostre perenni emergenze, di provvedere sui più caldi fronti processuale ovvero esecutivo-penitenziario, spesso con riforme non solo puntiformi ma addirittura "aritmetiche", che con lo spostamento di una soglia numerica sono però capaci di produrre - si direbbe "a buon mercato" - risultati indubbiamente consistenti. |
Tribunale di Sorveglianza di Firenze Deve, preliminarmente, darsi conto che, a seguito della sentenza emessa dalla Corte Costituzionale in data 24 settembre – 22 ottobre 2014, n. 239, è stata dichiarata “ l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 bis, comma 1, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui non esclude dal divieto di concessione dei benefici penitenziari, da esso stabilito, la misura della detenzione domiciliare prevista dall’art. 47 –ter, comma 1, lettere a) e b), della medesima legge, ferma restando la condizione dell’insussistenza di un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti”. |
Gianluca
Varraso # Verso una riforma della giustizia penale? Dubbi e speranze Processo penale e giustizia n. 1 | 2015 |
Gianfederico Cecanese |
Simone Marani |
Alessandro Albano, Francesco
Picozzi 1. Una questione negletta. – 2. L’esiguità dello spazio detentivo come trattamento inumanoo degradante nella giurisprudenza convenzionale. – 3. Il sovraffollamento carcerario italiano dinanzi alla Corte e.d.u. – 4. Il problema dei criteri di calcolo dello spazio detentivo. – 4.1. La mancanza di un'indicazione univoca nella giurisprudenza sovranazionale. – 5. Breve rassegna delle posizioni emerse nell’ordinamento nazionale. – 5.1. La tesi del calcolo al lordo del mobilio. – 5.2. Le tesi che attribuiscono negativo rilievo alla presenza di mobili. – 5.3. La questione giuridica relativa all’area dei servizi igienici. – 5.4. L’impostazione che, a determinate condizioni, considera derogabile la soglia minima dei 3 mq. |
CSM Consiglio Superiore della
Magistratura La sentenza Torreggiani segna invero il punto di non ritorno nella dinamica dei rapporti tra giurisdizione e amministrazione in materia penitenziaria. Ora la ricerca, nella prassi, nei comportamenti, nella formazione dei rappresentanti di questi soggetti istituzionali, di un riconoscimento reciproco adeguato sembra la via maestra. Le considerazioni di politica ordinamentale e lo sconfessamento del teorema del minor valore di questa invece indispensabile funzione giurisdizionale, che deve riappropriarsi del primario spazio che le compete nella giurisdizione penale, paiono conclusivamente il miglior contributo che la Commissione Mista possa lasciare. La magistratura di sorveglianza è ancora alla ricerca di una sua identità netta e convinta nei rapporti con i principi generali dell’ordinamento. |
Giovanni
Maria Flick # I paradossi del carcere Rassegna penitenziaria e criminologica – n. 1-2015 Nonostante la riforma, nonostante l’evoluzione, nonostante gli sforzi di umanizzazione, qualcuno ha parlato, con riferimento alla riforma del ’75, di “riforma tradita”: io credo in effetti che in materia di carcere siamo molto, molto lontani dall’attuazione della Costituzione. Siccome credo profondamente nella Costituzione (nonostante si parli tanto di riscriverla, mentre bisognerebbe prima di tutto rileggerla!), condurrò l’analisi dei “paradossi” di cui vorrei parlare confrontando la realtà carceraria con le indicazioni della Costituzione. |
Andrea Pugiotto 1. Una babele giurisprudenziale. – 2. L’originaria disciplina della liberazione anticipata speciale. – 3. Le sue buone ragioni: l’argomento della genesi dottrinale della proposta. – 4. Segue: l’argomento della «perfetta analogia» tra liberazione anticipata ordinaria e speciale – 5. Segue: l’argomento della finalità deflativa. – 6. Segue: l’argomento della finalità compensativa. – 7. Il perché delle modifiche apportate in sede di conversione. – 8. Liberazione anticipata speciale e situazioni successive (alla legge di conversione). – 9. Liberazione anticipata speciale e situazioni concomitanti (alla vigenza del decreto legge). – 10. La peculiarità della vicenda: la liberazione anticipata speciale tra decretazione d’urgenza e conversione parziale. – 11. Segue: una vicenda emendativa dilemmatica. – 12. Ancora sulle situazioni concomitanti: liberazione anticipata speciale e divieto di retroattività della norma penale sfavorevole. – 13. Vademecum per i giudici di sorveglianza. |
Giuseppe
Tabasco # La sospensione del procedimento con messa alla prova degli imputati adulti Archivio Penale, n. 1, 2015 1. La genesi e l’inquadramento dell’istituto – 2. Le condizioni oggettive e soggettive per l’applicazione della misura – 3. I tempi e le forme della richiesta – 4. I presupposti della messa alla prova – 5. I contenuti del programma di trattamento – 6. Ulteriori contenuti dell’ordinanza che dispone la messa alla prova – 7. L’esecuzione dell’ordinanza che dispone la messa alla prova – 8. La revoca della messa alla prova – 9. Le forme di controllo dei provvedimenti – 10. L’esito della prova – 11. Questioni di diritto intertemporale |
Francesco Maisto (Presidente Tribunale
di Sorveglianza di Bologna) Tutti o quasi i detenuti si vivono come vittime della giustizia a vario titolo, per la lentezza dei processi, per il rigore sanzionatorio contemplato da Leggi recentemente dichiarate parzialmente incostituzionali e per le illegali condizioni di detenzione sanzionate in modo conclamato a vari livelli istituzionali. Questa novella rappresenta un’occasione formidabile per la magistratura di sorveglianza per ridurre la vittimizzazione tutelando diritti... anche questa particolare Giurisdizione ha carattere e funzione rieducativa nella misura in cui la legalità e a tutela dei diritti vengono affermate come primo scrutinio della rieducazione della pena sancita dalla nostra Costituzione. |
Giovanni Canzio, Presidente della Corte
di Appello di Milano # Intervento orale del Procuratore Generale dr. Marcello Maddalena in occasione della cerimonia inaugurale Anno Giudiziario 2015 | - www.distretto.torino.giustizia.it/ 24 gennaio 2015 |
Giorgio Santacroce | Corte Suprema di
Casszione Gianfranco Ciani | Procuratore Generale
della Corte di Cassazione # Intervento del ministro Andrea Orlando alla Corte Suprema di Cassazione, Roma 23 gennaio 2015 # Dap - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Inaugurazione dell'anno giudiziario 2015 # Relazione del Ministero sull'amministrazione della Giustizia nell'anno 2014 |
Andrea
Longo # La Corte di cassazione apre le porte di Palazzo della Consulta alla recidiva obbligatoria # (Cass. pen. Sez. V, ord. 10-09-2014, n. 37443) Associazione Italiana dei Costituzionalisti, Gennaio 2015 La recidiva in sé possiede una natura certamente complessa: essa assolve tanto a funzioni special-preventive tanto a funzioni general-preventive. È possibile affermare che il legislatore, nell’esercizio della propria discrezionalità, non possa porre norme nelle quali tale seconda funzione sia giudicata prevalente e, dunque, applicata tramite un automatismo? La Corte costituzionale dovrà bilanciare tale discrezionalità con i principi di colpevolezza, di offensività del reato e di proporzionalità della pena. |
Corte
Suprema di Cassazione - Ufficio del Massimario | Luigi Barone, Matilde
Brancaccio, Assunta Cocomello, Francesca
Costantini, Luigi Cuomo, Alessandro D’Andrea,
Maria Meloni, Pietro Molino, Vittorio Pazienza, Valeria Piccone, Piero Silvestri, Roberta Zizanovich, Antonio Corbo (coordinatore), Giorgio Fidelbo (vice direttore), Giuseppe Maria Berruti (direttore) # Rassegna della giurisprudenza di legittimità. Gli orientamenti delle Sezioni Penali. Anno 2014 www.cortedicassazione.it/ Roma, Gennaio 2015 |
Glauco Giostra |
Emilio Santoro Pedanti osservazioni sulla competenza dei magistrati di sorveglianza a riconoscere l'indennizzo ex art. 35-ter per la detenzione inumana e degradante... 1. Introduzione. - 2. Piano dell'interpretazione letterale. - 3. Ratio della ripartizione di competenza prevista dall'art. 35-ter. - 4. L'interpretazione della CEDU del rimedio compensativo fornito dall'art. 35-ter: la "sentenza Stella". - 5. Che vuol dire "pregiudizio attuale"? - 6. Azione civile ricorso effettivo? |
Lina
Matarrese, Stefano Zirulia # Il Governo presenta alla Camera un articolato pacchetto di riforme del codice penale, del codice di procedura penale e dell’ordinamento penitenziario www.penalecontemporaneo.it, 16 gennaio 2015 Disegno di legge presentato dal Governo il 23 dicembre 2014 alla Camera dei Deputati recante # «Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto al fenomeno corruttivo, oltre che all’ordinamento penitenziario per l’effettività rieducativa della pena». |
Corte di Cassazione - Quarta Sezione
Penale (Pres. Gaetanino Zecca) |
Giuseppe Riccardi 1. Il "mito del giudicato" tra vischiosità culturali ed erosioni costituzionali. - 2. Declaratoria di illegittimità costituzionale della normativa sugli stupefacenti e giudicato. - 3. La tendenziale "flessibilizzazione" del giudicato nella recente giurisprudenza. - 4. Incostituzionalità della norma vs. caducazione della norma incriminatrice. - 5. La duplice dimensione del giudicato penale. - 6. La c.d. rideterminazione in executivis nella giurisprudenza. - 6.1. Rideterminazione e illegalità della pena in astratto e in concreto. - 6.2. Rideterminazione e patteggiamento. - 7. I limiti del potere di "rideterminazione" del giudice dell'esecuzione. - 8. Lo "strumento processuale" per la rideterminazione. |
Servizio
Studi del Senato # Disegno di legge n. 1232-B: "Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. Modifiche all'ordinamento penitenziario in materia di visita a persone affette da handicap grave" www.senato.it/ Nota Breve - N. 43 - gennaio 2015 |
Camera dei Deputati |
Antonio Di Tullio D'Elisiis |
Valeria Bove # L’istituto della messa alla prova “per gli adulti”: indicazioni operative per il giudice e provvedimenti adottabili www.penalecontemporaneo.it/ 27 Novembre 2014 1. Introduzione: un vademecum rivolto ai giudici del Tribunale di Napoli. - 2. L'avvio del procedimento: la proposizione della richiesta. - 3. I provvedimenti adottabili dal giudice a seguito della richiesta. - 3.1. L'ordinanza d'inammissibilità per carenza dei requisiti sostanziali. - 3.2. L'ordinanza d'inammissibilità per carenza dei requisiti formali. - 4. La decisione. - 4.1. L'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova. - 4.2. Il verbale di messa alla prova. - 4.3. L'ordinanza di rigetto. - 5. L'esito positivo della prova: la sentenza. - 6. Il contenuto dell'ordinanza in caso di esito negativo della prova. - 7. La revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento. - 8. Allegati. - 9. Allegato A (ordinanza d'inammissibilità). - 10. Allegato B (ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova). - 11. Allegato C (verbale di messa alla prova). - 12. Allegato D (ordinanza di rigetto). - 13. Allegato E (dispositivo di sentenza). - 14. Allegato F (ordinanza dichiarativa dell'esito negativo della prova). - 15. Allegato G (revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento). |
Irene Manca |
European Court of Human Rights - Cour
Européenne des Droits de l'Homme # Francesca Cancellaro, Da Roma a Bruxelles: la Corte EDU applica i principi della sentenza Torreggiani anche alle condizioni di detenzione in Belgio, www.penalecontemporaneo.it/ 9 Dicembre 2014 |
Francesco Iacoviello # Carlo Federico Grosso, E la Corte poteva decidere diversamente, La Stampa 21 novembre 2014 # Giandomenico Caiazza, Eternit, un processo nato morto, Radio Radicale, 22 novembre 2014 (audio) |
Antonio
Ruggeri # Fatti “interposti” nei giudizi di costituzionalità, sacrifici insostenibili imposti ai diritti fondamentali in tempi di crisi economica, tecniche decisorie a salvaguardia dell’etica pubblica repubblicana www.giurcost.org/ Consulta on line - Periodico Telematico - 2014 Intervento alle Giornate italo-spagnolo-brasiliane di Diritto costituzionale su Nas fronteiras do direito: sustentabilidade e desenvolvimento, Foz do Iguaçu (Brasile), 23-24 ottobre 2014 La misura della “sostenibilità” dei sacrifici imposti ai diritti dalla crisi (e, in genere, da contingenze per essi non benigne) richiede dunque di essere messa a fuoco, sì, alla luce di ragioni di contesto, del “fatto” nella sua complessiva conformazione, ma alla sola condizione che quest’ultimo si renda compatibile coi valori fondamentali positivizzati, a partire da quel valore della dignità senza la cui effettiva salvaguardia non ha pratico senso un ordinamento che aspiri ad avere come proprio cuore pulsante la centralità della persona umana. |
Benedetta Bertolini |
Agostino De Caro |
CONAMS Coordinamento Nazionale Magistrati Sorveglianza
# Lettera
al Ministro della Giustizia sullo stato di
attuazione della legge 117/2014 (rimedi
risarcitori ai detenuti)
# Art.35 ter OP (rimedi risarcitori)
# UDS
Sassari 18 novembre 2014 |
Stefano Fiore # Maneggiare con cautela. Per un uso consapevole dei limiti normativi all’uso della custodia in carcere (ancora a proposito dell’art. 275 co. 2 bis c.p.p.) www.penalecontemporaneo.it/ 10 novembre 2014 Nel presente contributo l'attenzione viene in particolare rivolta all'analisi dei rischi che possono scaturire da una indebita confusione tra il piano della misure cautelari e quello della pena. Nonostante in questo caso la finalità sia quella, del tutto condivisibile, di limitare l'uso e possibilmente impedire l'abuso della custodia cautelare in carcere, la strada scelta dal legislatore e la modalità tecnica adottata sembrano infatti in grado di generare effetti distorsivi, |
Luca Masera |
Marcello Bortolato (intervista - audio) |
Gian Domenico Caiazza (audio) |
Giovanni Maria Flick |
Adriano
Martufi # La Corte EDU dichiara irricevibili i ricorsi presentati dai detenuti italiani per violazione dell'art. 3 CEDU senza il previo esperimento dei rimedi ad hoc introdotti dal legislatore italiano per fronteggiare il sovraffollamento www.penalecontemporaneo.it/ 7 novembre 2014 Con due distinte decisioni del 25 settembre 2014, la Corte europea dei diritti dell'Uomo (Corte EDU) ha dichiarato irricevibili una serie di ricorsi sollevati per violazione dell'art. 3 CEDU da alcuni detenuti ristretti nelle carceri italiane. I ricorrenti (dieci cittadini italiani e uno ucraino nel primo caso; sei albanesi e due serbi nel secondo) lamentavano condizioni di detenzione contrarie al divieto di trattamenti inumani e degradanti, dichiarando di essere stati trattenuti in celle sovraffollate e prive di adeguata areazione, illuminazione e riscaldamento. |
Fabio Fiorentin |
Fondazione Umberto Veronesi All’importante messaggio che il carcere deve essere l’extrema ratio, oramai lanciato dai recenti interventi di riforma, deve affiancarsi anche quello che l’alternativa al carcere non può essere unicamente la detenzione domiciliare... # Fondazione Umberto Veronesi, Decalogo dei Diritti del Malato [ in Carcere ] |
Cour Européenne des Droits de l'Homme - European Court of Human Rights #
Case
of Tarakhel v. Switzerland The Court... Holds, by fourteen votes to three, that there would be a violation of Article 3 of the Convention if the applicants were to be returned to Italy without the Swiss authorities having first obtained individual guarantees from the Italian authorities that the applicants would be taken charge of in a manner adapted to the age of the children and that the family would be kept together... # Loredana Leo, A rischio i diritti umani dei richiedenti asilo in Italia: no al rinvio da un altro stato europeo, www.asgi.it 05/11/2014 |
Carlo Parodi |
Simone
Fungardi # "Fine pena mai: il c. d. ergastolo ostativo tra diritto interno e giurisprudenza della Corte Edu Università degli Studi di Milano, 2013-2014 |
Luca Carboni #
Nota a Cass. pen., Sez.
Un., sent. 26 giugno 2014 (dep. 14 ottobre
2014), n. 42979, Pres. |
Sergio Romice |
Corte Costituzionale # Sentenza n. 239 del 22 ottobre 2014 ...dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 nella parte in cui non esclude dal divieto di concessione dei benefici penitenziari, da esso stabilito, la misura della detenzione domiciliare speciale prevista dall’art. 47-quinquies della medesima legge; 2) dichiara, in applicazione dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l’illegittimità costituzionale dell’art. 4-bis, comma 1, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui non esclude dal divieto di concessione dei benefici penitenziari, da esso stabilito, la misura della detenzione domiciliare prevista dall’art. 47-ter, comma 1, lettere a) e b), della medesima legge, ferma restando la condizione dell’insussistenza di un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti. |
Cour Européenne des Droits de l'Homme -
European Court of Human Rights ... non si possono applicare automaticamente gli accordi bilaterali, né si può invocare l’emergenza dovuta all’aumentato flusso di migranti da altri paesi, anzi le procedure d’asilo dovrebbero essere avviate subito all’arrivo in porto...
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Gianluca
Malavasi # Nota di commento alle ordinanze dell’ufficio di sorveglianza di Bologna in ordine alla concessione del rimedio di cui all’art. 35 ter o.p. www.penalecontemporaneo.it/ 20 Novembre 2014 # Ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Bologna, 26 settembre 2014 # Ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Bologna, 8 ottobre 2014 |
Antonio
Saitta # Il concetto di “noi” e di “altri” nella Costituzione e nella C.E.D.U. Relazione svolta al Convegno interdisciplinare “Noi Altri. Xenofobia – Omofobia – Ginecofobia”, Messina, 26-27 settembre 2014 www.giurcost.org/ Consulta on line - Periodico Telematico - 2014 Il principio di eguaglianza, nella duplice veste formale e sostanziale, occupa, ovviamente, un posto privilegiato nell’esame che stiamo qui svolgendo: è un autentico meta-diritto perché «universalismo dei diritti e uguaglianza giuridica sono esattamente la stessa cosa»... l’eguaglianza in senso giuridico-formale della quale si sta qui discutendo non comporta un trattamento indifferenziatamente uguale, ma l’obbligo di trattare in modo eguale situazioni di fatto eguali e in modo differente fattispecie a loro volta differenti. Se così non fosse, dovremmo considerare contrarie a Costituzione, ad esempio, le norme che prevedono canali facilitati per l’assunzione nella pubblica amministrazione dei portatori di handicap, il che, ovviamente, sarebbe paradossale e assurdo! |
Cassazione Penale, Sezioni Unite Udienza 29 maggio 2014 - Dep. 14 ottobre
2014 | Presidente Santacroce, Relatore Ippolito,
P. G. Cedrangolo |
Angela Della Bella ... Rispetto alla prescrizione, dovrà ritenersi operante il termine quinquiennale di cui all'art. 2947 c.c., che decorre dalla data della verificazione del fatto illecito produttivo del danno... Ciò significa che la nuova normativa non consentirà di 'riaprire' la porta al risarcimento di danni che si siano già prescritti ex art. 2947 c.c. Se quindi, ad esempio, il soggetto - detenuto o libero che sia - abbia esercitato la sua azione il 1 ottobre2014, egli non potrà sperare di ottenere, in applicazione della nuova disciplina, il risarcimento di danni che si siano verificati prima del 1 ottobre 2009. |
Andrea Bonomi | Giuseppe Pavich #
Reati in tema di discriminazione: il punto
sull'evoluzione normativa recente, sui principi
e valori in gioco, sulle prospettive legislative
e sulla possibilità di interpretare in senso
conforme a Costituzione la normativa vigente |
Veronica Manca |
Questione Giustizia |
Scuola
Superiore della Magistratura – Struttura
Didattica Territoriale della Corte di Appello di
Roma – e Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Roma | Intervento del dr. Piergiorgio Ponticelli # Il D.L. 92 del 2014 e le modifiche della disciplina della custodia cautelare in carcere Roma, 9 ottobre 2014 |
Pasquale
Bronzo # Problemi della «liberazione anticipata speciale» www.archiviopenale.it/ Archivio Penale 2014, n. 2 1. Il decreto “svuotacarceri”. – 2. La liberazione anticipata speciale – 3. “Indulto mascherato”? – 4. L’ambito oggettivo di applicazione. – 5. L’ambito soggettivo di applicazione. – 6. L’esclusione dei detenuti sottoposti al regime di cui all’art. 4-bis ord. penit. – 7. Problemi di diritto intertemporale: la successione delle leggi penitenziarie. |
Enrico Marzaduri |
Luisa Romano # Trib. di Nola, Sez. pen., ord. 8 maggio 2014, Giud. Tirone |
Pierpaolo Gori |
Governo
Italiano - Ufficio contenzioso, per la consulenza
giuridica e per i rapporti con la Corte europea dei
diritti dell'uomo (CEDU) # Relazione annuale al Parlamento - Esecuzione delle pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo nei confronti dello Stato italiano per l'anno 2013 http://www.governo.it/ settembre 2014 |
Gian Luigi Gatta #
Recidiva
obbligatoria: la Cassazione solleva questione di
legittimità costituzionale per violazione degli
artt. 3 e 27, co. 3 Cost. | Cass. Sez. V,
3.7.2014 (dep. 10.9.2014), ord. n. 37443, Pres.
Lombardi, Est. Caputo A finire sotto la lente della Consulta è il regime di obbligatorietà della recidiva, introdotto nel 2005 dalla legge ex Cirielli in relazione a un elenco di delitti non colposi, di particolare gravità, elencati nell'art. 407, co. 2 lett. a) c.p.p. |
Andrea
Pugiotto (Intervista realizzata da Francesca de
Carolis) # Uno Stato che non rispetta la sua legalità Una Città, n. 215 / 2014 Settembre Il luogo comune che nessuno muore in carcere a fronte di una realtà di più di mille ergastolani ostativi; il confine costituzionale fra forza e violenza che impedisce che l’uso della prima sconfini in quello della seconda; un tema, quello dell’ergastolo, su cui la volontà popolare non può esercitarsi, in quanto di rilevanza costituzionale; il rischio che il problema gravissimo del sovraffollamento fa correre: che il reo diventi vittima. Intervista ad Andrea Pugiotto. |
Cour européenne
des droits de l’homme - European Court of Human
Rights Les justiciables se plaignant du surpeuplement carcéral en Italie doivent user des nouvelles voies de recours instaurées par l’État italien |
Francesco
Viganò # Sui progetti di introduzione del delitto di tortura in discussione presso la camera dei deputati. Parere reso nel corso dell’audizione svoltasi presso la Commissione giustizia della Camera dei Deputati il 24 settembre 2014 www.penalecontemporaneo.it/ 25 Settembre 2014 SOMMARIO: 1. Sulla necessità di una norma incriminatrice ad hoc della tortura. – 2. Sui vincoli internazionali in materia di tortura. – 3. Sulla proposta di legge n. 2168, approvata dal Senato il 5 marzo 2014. – 4. Sulla proposta di legge n. 189 (13 marzo 2013, on. Pisicchio). – 5. Sulla proposta di legge n. 276 (15 marzo 2013, on. Bressa e a.). – 6. Sulla proposta di legge n. 588 (28 marzo 2013, on. Migliore e a.). – 7. Sulla proposta di legge n. 979 (17 maggio 2013, on. Gozi e a.). – 8. Sulla proposta di legge n. 1499 (7 agosto 2013, on. Marazziti e a.). – 9. Una possibile proposta alternativa. |
Orazio Longo |
Gaetano Walter Caglioti |
Marcello Daniele Il nuovo divieto di custodia cautelare è, anche nella sua versione definitiva, un divieto criticabile essenzialmente perché non rappresenta ciò di cui il sistema penale avrebbe bisogno: cioè una terapia d'urto contro l'abuso della custodia cautelare. |
Stefano Zirulia |
Alberto Cisterna |
Domenico Pulitanò |
Cour européenne des droits de l’homme -
European Court of Human Rights |
Glauco
Giostra # I delicati problemi applicativi di una norma che non c’è (a proposito di presunte ipotesi ostative alla liberazione anticipata speciale) www.penalecontemporaneo.it/ 8 Settembre 2014 Uno dei problemi più delicati e controversi emerso nei primi mesi di applicazione della l. n. 10/2014 riguarda la concedibilità del beneficio della liberazione anticipata speciale ai condannati per taluno dei delitti previsti dall’art. 4-bis ord. penit., qualora la richiesta sia stata avanzata, ma non “decisa”, durante la vigenza del d.l. n. 146/2013... |
Ministero della Giustizia .... esecuzione penale densa di contenuto e non solo di tempo sottratto, di organizzazione della giornata detentiva sulla base di progetti che riportino la cella a essere il luogo del pernottamento e non quello ove si trascorre quasi interamente la giornata, ha bisogno di un potenziamento dell’offerta trattamentale. Ma ha altresì bisogno di un potenziamento delle misure alternative al carcere come tappe di un percorso e non come mere attenuazioni dell’afflizione detentiva, di un potenziamento della capacità di dialogo con il territorio per accompagnare al reinserimento soggetti spesso socialmente deboli, di una riduzione del ricorso al carcere come unica sanzione. Ha inoltre bisogno di ricondurre la custodia cautelare ai casi in cui non sia possibile garantire altrimenti la genuinità e l’effettività dell’indagine oltre che la sicurezza della comunità esterna... |
Simone
Fungardi # Il c. d. ergastolo ostativo tra diritto interno e giurisprudenza della Corte EDU Università degli Studi di Milano, 2013-2014 |
# Legge 11 agosto 2014, n. 117 (GU n.192 del 20-8-2014) Vigente al: 21-8-2014 # Decreto-Legge 26 giugno 2014, n. 92 (GU n.147 del 27-6-2014) Vigente al: 28-6-2014 # Testo coordinato |
United
Nations | Human Rights Council | Working Group on
the Universal Periodic Review | Twentieth session
- 27 October–7 November 2014 # Summary prepared by the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights in accordance with paragraph 15 (c) of the annex to Human Rights Council resolution 5/1 and paragraph 5 of the annex to Council resolution 16/21 - Italy Distr.: General 4 August 2014 | Original: English/French |
Consiglio Superiore della Magistratura |
Corte Suprema di Cassazione - Sesta
Sezione Penale |
Fabio Basile |
Luisa
Romano # Art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990: puntualizzazioni sul testo vigente www.penalecontemporaneo.it/ 22 Luglio 2014 |
Corte di
Cassazione - Ufficio del Ruolo e del Massimario -
Redattore: Roberta Zizanovich # Rassegna della giurisprudenza di legittimità in materia di stupefacenti dopo gli interventi della Corte costituzionale e le recenti modifiche legislative www.cortedicassazione.it/ Roma, 16 luglio 2014 |
Camera dei
Deputati # Disposizioni urgenti concernenti il risarcimento in favore dei detenuti, la custodia cautelare in carcere e ulteriori interventi in materia penitenziaria -- D.L. 92/2014 / A.C. 2496 Dossier n° 57 - 17 luglio 2014 |
Eleonora Montani # Ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Milano, 30 maggio 2014. # Ordinanza del Magistrato di Sorgveglianza di Vercelli, 19 giugno 2014. # Giovanni Negri, Libertà anticipata, doppia linea. Il Sole 24 Ore, 24 luglio 2014 |
Tribunale di Sorveglianza di Messina |
Annalisa Pastore, Luigi Levita |
UN Human
Rights # Italy / Arbitrary Detention: “UN expert body calls for action to end over-incarceration and to protect rights of migrants” www.ohchr.org/ Geneva - Rome (11 July 2014) The expert noted that several of the recommendations in President Napolitano’s 2013 Letter to Parliament on detention, including the proposals for amnesty and clemency, and the 2013 Annual Report of the First President of the Supreme Court are more urgent today to secure compliance with international law. |
Livio Ferrari, Massimo Pavarini ... I dati di questo fallimento sono davanti agli occhi di tutti coloro che intendono il vero senza pregiudizi ideologici: il carcere non solo tradisce la sua mission preventiva, cioè non produce sicurezza dei cittadini nei confronti della criminalità, ma nel suo operare viola sistematicamente i diritti fondamentali, cioè attenta alla dignità umana dei detenuti e delle loro famiglie... |
Associazione Nazionale Magistrati ANM
#
Audizione dei rappresentanti
dell'ANM in commissione giustizia della
Camera dei deputati - 8 luglio 2014 | Risarcimento in favore dei
detenuti, custodia cautelare in carcere e
ulteriori interventi in materia
penitenziaria DL 92/2014 – AC 2496 |
Francesco Viganò
Massimo Ceresa Gastaldo
#
Tempi duri per i
legislatori liberali. Un contributo alla
discussione sul carcere preventivo,
rispondendo a Francesco Viganò |
Gabriele
Della Morte # La tortura Low Cost. Lo Stato italiano stanzia 8 euro per ogni giorno di "trattamento inumano e degradante" www.huffingtonpost.it/ 02.07.2014 |
Camera dei deputati - XVII
Legislatura - Documentazione per l’esame di
Progetti di Legge http://documenti.camera.it/ decreto legge n. 92/2014 (26 giugno 2014) |
Cour européenne des droits de l’homme - European Court of Human
Rights |
Leonardo Fiorentini (ed) | La
Società della Ragione Fini-Giovanardi, aggravante di immigrazione clandestina, ex-Cirielli L’incostituzionalità delle pene relative a condanne passate in giudicato all’esame della Corte di Cassazione. |
Corte Suprema di Cassazione - Quarta
Sezione Penale |
Glauco Giostra Si prova un certo imbarazzo ad ascoltare le contrite giaculatorie di chi, con mimica impostata a compartecipe dolore, prima si dichiara indignato per l’immonda realtà carceraria e poi, richiesto di indicare soluzioni, conclude sconfortato che, purtroppo, si tratta di un male necessario e che tutte le proposte sul tappeto sono assolutamente impraticabili. Taluno, per la verità, soggiunge in tono salvifico – quasi fosse un’originale intuizione - che una soluzione c’è: costruire più carceri. |
UCPI Osservatorio Europa |
Senato
della Repubblica | Commissione straordinaria per
la tutela e la promozione dei diritti umani # Audizione di Mauro Palma sul regime di detenzione relativo all'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario www.senato.it/ Resoconto sommario n. 50 del 25/06/2014 Il Comitato valuta le singole situazioni osservate rispetto all'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo che è tra quelli cosiddetti inviolabili e che riguarda, appunto, la tortura e i trattamenti inumani e degradanti. Per quanto riguarda il regime del 41-bis il Comitato si è attivato, come si è detto, rispetto a situazioni specifiche determinate da tale regime, nell'ottica che la privazione della libertà costituisce di per sé una afflizione significativa e che rispetto alla detenzione non si debbano immaginare misure afflittive aggiuntive. |
Cour Européenne des Droits de l'Homme - European Court of Human Rights
#
Affaire Alberti c. Italie (Requête n°
15397/11) |
Giandomenico Dodaro |
ANM Associazione Nazionale Magistrati
#
La Magistratura -
Organo dell'Associazione Nazionale Magistrati |
Maria
Chiara Ubiali # Di nuovo alle Sezioni Unite la questione del momento consumativo del furto in supermercato (e dei possibili riflessi sul fatto che degeneri in rapina impropria).
#
Cass.
pen., Sez. II, 9 maggio 2014 (dep. 29 maggio
2014), ord. n. 22175, Ruggiero |
Melissa
Miedico # Sospensione del processo e messa alla prova per imputati maggiorenni: un primo provvedimento del Tribunale di Torino | Trib. Torino, 21 maggio 2014, Giud. De Marchi, B. www.penalecontemporaneo.it/ 25 Giugno 2014 Ricordiamo che la sospensione del processo e messa alla prova può essere concessa solo su richiesta dell'imputato. Elemento essenziale dell'istanza è la presentazione al giudice di un programma di trattamento elaborato d'intesa con l'ufficio di esecuzione penale esterna. Nel caso in cui non sia stato possibile presentare il programma, l'imputato può allegare la sola richiesta di elaborazione dello stesso. È necessario altresì il consenso del pubblico ministero alla concessione della misura. Rispetto all'istituto del probation minorile, la messa alla prova regolata dall'art. 168bis c.p. presenta una sfera di operatività piuttosto contenuta: è infatti applicabile una sola volta a reati puniti con la pena pecuniaria o con una pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni... |
Angela Della Bella |
Alfio Valsecchi |
Angela Della Bella |
Davide Galliani |
Valeria Bove
#
Messa
alla prova per gli adulti: una prima
lettura della L. 67/14 La richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova può essere avanzata, dopo l'esercizio dell'azione penale, innanzi al giudice per le indagini preliminari, al giudice dell'udienza preliminare ed al giudice del dibattimento (in questo senso la disciplina dettata dall'art. 464 bis C.p.p.14), ma può essere formulata, naturalmente innanzi al g.i.p., anche durante la fase delle indagini preliminari, prima ancora che venga esercitata l'azione penale (in questo caso la relativa disciplina è contenuta nell'art. 464 ter c.p.p.)... |
Corte di Cassazione | Ufficio del
Massimario | Settore Penale | a cura di Vittorio
Pazienza |
Lorenzo Miazzi # Lorenzo Miazzi, Droga e pena nella casistica della Corte di appello di Venezia, www.questionegiustizia.it/ 2014 |
Anna
Lorenzetti # Le “zone d’ombra” dei diritti sociali: la tutela della dignità delle persone detenute fra strumenti di soft law e discrezionalità amministrativa in Paolo Bonetti, Andrea Cardone, Antonio Cassatella, Fulvio Cortese, Andrea Deffenu (a cura di), Spazio della tecnica e spazio del potere nella tutela dei diritti sociali, Aracne 2014 1.Le regole che restringono i detenuti: un quadro di insieme. – 2. La salute delle persone recluse, fra diritto individuale e diritti collettivi. – 3. La “rieducazione” attraverso l’istruzione: quale spazio per i detenuti? – 4. Il lavoro detenuto. – 5. L’evoluzione della discrezionalità amministrativa e la tensione fra tutele costituzionali e regole tecniche: quale via per superare l’impasse? – 6. La discrezionalità e le zone d’ombra delle prassi. |
Luisa Romano 1. Introduzione. - 2. L'art. 73, co. 5, del d.P.R. n. 309 del 1990: ancora una modifica. - 3. Il restyling dell'art. 75 del d.P.R. n. 309 del 1990: la non punibilità "dell'uso personale". - 4. segue: Il restyling dell'art. 75 del d.P.R. n. 309 del 1990: in particolare, il nuovo comma 1-bis. - 5. segue: Il restyling dell'art. 75 del d.P.R. n. 309 del 1990: riflessi sull'art. 75-bis. - 6. Un paio di modifiche "non innovative". - 7. La sorte degli atti amministrativi adottati sulla base della legge cd. "Fini-Giovanardi". |
Gaetano Silvestri La posizione suprema della dignità in un ordinamento costituzionale pluralista, in cui non è possibile stabilire una gerarchia tra i diritti fondamentali – tra i quali occorre sempre ricercare un bilanciamento (sentenza n. 85 del 2013) – conduce alla conseguenza che essa non è suscettibile di riduzioni per effetto di bilanciamento, in quanto è la bilancia medesima, il criterio di misura di tutti i princìpi e di tutti i diritti, oltre che, naturalmente, di tutte le forme di esercizio dell’autorità. |
Andrea
Pugiotto # Il volto costituzionale della pena (e i suoi sfregi) www.associazionedeicostituzionalisti.it/ Maggio 2014 Chi crede nel diritto come violenza domata, e nella Costituzione come regola e limite al potere, non può che individuare nel carcere un campo d’esperienza decisivo. Stupisce, dunque, che proprio in quest’ambito i costituzionalisti abbiano - colpevolmente - operato una cessione unilaterale di sovranità a vantaggio dei penalisti, quando invece il problema della pena e della sua esecuzione non dovrebbe (solo) preoccupare ma (anche) occupare la riflessione costituzionalistica... |
Unione
delle Camere Penali Italiane | Osservatorio Europa # Protocollo XVI alla Convenzione europea dei diritti umani: osservazioni generali Roma, 26 maggio 2014 |
Ilaria Marchi |
Francesco Viola |
Ida Nicotra |
Andrea Orlando |
Simone
Perelli # L’impatto della messa alla prova e del processo in absentia sui processi in corso e, in particolare, sul giudizio di appello www.magistraturademocratica.it/ 20 maggio 2014 Marco Marzari # L.67/2014 Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. |
Francesco Viganò |
Anna Iermano |
Raffaello
Magi (consigliere corte di Cassazione) # Quale regime transitorio per le modifiche in tema di contumacia e irreperibilità? www.questionegiustizia.it/ 18 maggio 2014 |
Hervé Belluta
#
Trib.
Roma, VIII sez. penale, ord. 29 novembre 2013,
Giud. Di Nicola |
Carola Musio |
Raffaele Piccirillo, Pietro
Silvestri (eds) |
Simone Marani |
GIP Trib. Pisa, 15 aprile 2014, giud.
Bufardeci |
Giovanni Zaccaro |
Cour européenne des droits de l’homme
| European Court of Human Rights |
Ornella
Porchia, Barbara Randazzo (eds) # Bollettino di informazione sulla giurisprudenza delle corti sovranazionali europee www.cortecostituzionale.it/ Aprile 2014 |
Antonio Laronga |
Fabio Fiorentin |
Daniela Chinnici |
Guido Todaro Rocco Criscuolo |
Giorgio Pino |
Roberto Bartoli |
Melissa
Miedico # Sospensione del processo e messa alla prova anche per i maggiorenni. Sulla proposta di legge n. 331-927-B, approvata in via definitiva dalla Camera il 2 aprile 2014 www.penalecontemporaneo.it/ 14 Aprile 2014 Una novità di grande rilievo contenuta nel provvedimento è costituita dalla disciplina del c.d. probation, da tempo previsto in ambito minorile, ma che diviene ora applicabile anche ai maggiorenni. La sospensione del processo con messa alla prova nei confronti dei minorenni è regolato come è noto dagli artt. 28 e 29 del d.P.R. 448/1988. L'istituto ha dato buona prova di sé in questi anni di applicazione, trattandosi di una vera alternativa al carcere dai contenuti fortemente rieducativi e adeguati alla personalità del minore autore di reato. Il beneficio è applicabile nei confronti di minori imputati di reati di qualsiasi gravità ed a prescindere da un'esplicita dichiarazione di responsabilità in merito al fatto commesso, pur trattandosi pacificamente di una misura anche fortemente afflittiva. L'esito positivo della prova comporta l'estinzione del reato. |
Corte di Cassazione (Sezione Sesta
Penale, Presidente F. Ippolito, Relatore G.
Paoloni) Reviviscenza del previdente trattamento sanzionatorio più favorevole - Conseguenze. La Sesta Sezione della Corte di cassazione ha affermato che il principio dell’applicazione della disciplina più favorevole, determinatasi per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014 con riferimento al trattamento sanzionatorio relativo ai delitti previsti dall’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 in relazione alle “droghe leggere”, ed il conseguente dovere di rideterminare la pena, opera necessariamente non solo quando il giudice di merito, applicando la più rigorosa normativa dichiarata incostituzionale, abbia individuato una pena base superiore al massimo previsto dalla previgente legge più favorevole, ma anche quando abbia ritenuto di attenersi ai minimi edittali in vigore prima della dichiarazione di incostituzionalità. |
Camera dei Deputati Testo della proposta di legge n. 331-927-B, approvato dalla Camera il 2 aprile 2014
|
Policy Department C: Citizens' Rights
and Constitutional Affairs - European
Parliament | Alessandro Davoli, Rosa Raffaelli |
Elisabetta
Lamarque, Francesco Viganò # Sulle ricadute interne della sentenza Scoppola. Ovvero: sul gioco di squadra tra Cassazione e Corte costituzionale nell'adeguamento del nostro ordinamento alle sentenze di Strasburgo (Nota a C. Cost. n. 210/2013) www.penalecontemporaneo.it/ 31 Marzo 2014 Con questa sentenza, la Consulta riconosce in effetti: a) che il principio di diritto enunciato dalla Corte europea in riferimento a un singolo caso concreto vincola lo Stato parte della Convenzione a porre rimedio alla violazione anche in relazione a tutti gli altri casi in cui la violazione si è in concreto verificata; b) che il giudicato penale di condanna può e deve essere, anche in questi casi, modificato dal giudice dell’esecuzione, sì da assicurare l’adeguamento della pena ai principi statuiti a Strasburgo; e c) che il giudice dell’esecuzione ha il potere di sollevare questione di legittimità costituzionale ex art. 117, comma 1, Cost. sulla norma di legge italiana che eventualmente osti a tale adeguamento, in maniera non superabile in via di interpretazione conforme al diritto convenzionale. |
Marco Scoletta |
Elena Mattevi, Antonia Menghini |
Daniela Falcinelli |
Oliviero Mazza ... Se a livello teorico il reciproco riconoscimento postula l’armonizzazione, in pratica tale principio si presta a essere impiegato in modo altrettanto efficace come succedaneo dell’armonizzazione stessa, sterilizzando il problema delle diversità esistenti fra i singoli ordinamenti degli Stati membri. Lo spazio comune processuale penale si è così venuto a sviluppare in funzione del miglioramento della cooperazione giudiziaria in chiave repressiva e preventiva, o meglio nell’ottica dell’efficienza disgiunta dall’interesse per una legislazione garantista omogenea... |
Giovanna Di Rosa
#
Carceri, amnistia e
trasferta del ministro della Giustizia Orlando
a Strasburgo. Intervista a cura di Lorena
D'Urso |
Luigi
Ferrajoli (intervista realizzata da Giorgio
Calderoni e Gianni Saporetti) # Un diritto penale minimo una città, n. 211 / 2014 marzo Il ricorso al diritto penale, in particolare, dovrebbe giustificarsi solo come extrema ratio e i reati dovrebbero consistere solo nelle offese più gravi perché lesive di diritti o di interessi pubblici fondamentali. Solo così il diritto penale riacquisterebbe efficienza e capacità di garanzia sia degli accusati che delle parti offese. Circa trent’anni fa coniai, per designare questo modello di diritto penale, l’espressione "diritto penale minimo”, poi divenuta di uso comune: solo un diritto penale ridotto alle figure di reato più gravi -a quelli che Francesco Carrara chiamava i "delitti naturali” perché considerati tali anche dai non esperti di diritto- può restituire credibilità al diritto penale, facendone un strumento di tutela che non può essere disturbato né disturbare i cittadini per illeciti bagatellari che ingolfano inutilmente, fino a paralizzarla, la macchina giudiziaria. |
Corte
Suprema di Cassazione IV sezione penale # Sent. 28 febbraio 2014 (dep. 24 marzo 2014), n. 13903, Pres. Zecca, Est. Dovere, Ric. Spampinato La Corte ribadisce che il vigente comma 5 dell'art. 73 t.u., nel testo sostituito dal d.l. 146/2013 (nel frattempo converito in l. n. 10/2014), configura una fattispecie autonoma di reato, e non più (come in precedenza) una mera circostanza attenuante... Ribadisce, altresì, che tale norma deve considerarsi ancora vigente, nonostante l'intervento ablatorio compiuto sul testo dell'art. 73 dalla sent. n. 32/2014 della Corte costituzionale... Ribadisce, ancora, che la nuova norma - pur prevedendo un trattamento sanzionatorio indifferenziato per i fatti di lieve entità concernenti droghe 'pesanti' e 'leggere' - non può considerarsi irragionevole al metro dell'art. 3 Cost. |
Francesco Viganò Decreto-legge 20 marzo 2014, n. 36 |
Giovanni
Cocco # La difesa della punibilità quale elemento autonomo del reato www.penalecontemporaneo.it/ 26 Marzo 2014 Le critiche alla punibilità. - 2. La affermazione come valore assoluto del principio nullum crimen sine poena. - 3. La difesa della punibilità quale elemento autonomo del reato. Cenni alla teoria della norma penale. - 4. La estraneità alla problematica del principio della certezza della pena. - 5. La (non) punibilità come strumento di tutela dei beni giuridici. - 6. Il mito del diritto penale minimo. - 7. Il ruolo della politica criminale. - 8. La proposta della rimessione al giudice della scelta di non punire. - 9. La preferibilità di tecniche di degradazione legislativa del reato. - 10. Conclusioni. |
Vittorio Manes, Luisa Romano
# L’illegittimità
costituzionale della legge c.d.
“Fini-Giovanardi”: gli orizzonti attuali
della democrazia penale. Nota a Corte cost.,
sent. 25 febbraio 2014, n. 32, Pres.
Silvestri, Est. Cartabia 1. L'incostituzionalità per violazione dell'art. 77, secondo comma, Cost. e l'istanza di democrazia discorsiva. - 1.1. Il progressivo restraint sulla decretazione d'urgenza e sulla emendabilità in sede di conversione. - 1.2. La legge di conversione come "legge funzionalizzata": i criteri di controllo del necessario "nesso di omogeneità". - 1.3. Le ulteriori censure assorbite e quelle dichiarate inammissibili. - 2. Gli effetti immediati della sentenza: la reviviscenza della previgente disciplina. - 2.1. La caducazione della "fonte" impugnata e degli effetti abrogativi. - 2.2. L'obiter dictum sull'insistenza di obblighi di penalizzazione di fonte europea: prospettive in punto di "giustiziabilità" del c.d. inadempimento statale sopravvenuto. - 2.3. La "primavera silenziosa" delle sentenze con effetti in malam partem. - 3. Gli effetti mediati della sentenza: le vicende intertemporali. - 3.1. Il postulato di base: la delega delle questioni intertemporali al giudice a quo. - 3.2. Gli effetti sui procedimenti in corso. - 3.3. Gli effetti sui procedimenti passati in giudicato. |
Vladimiro Zagrebelsky Vladimiro Zagrebelsky, Carceri, Cedu e azione penale obbligatoria (Intervista a a cura di Lorena D'Urso), www.radioradicale.it 21 marzo 2014 |
Corte di Cassazione, sez. I Penale
Presidente Giordano – Relatore Caiazzo www.dirittifondamentali.it |
Andrea
Pugiotto # Repressione penale della tortura e Costituzione: anatomia di un reato che non c'è Diritto Penale Contemporaneo, 2, 2014 In una Carta costituzionale che non conosce altri obblighi di criminalizzazione, il reato di tortura è il solo ad essere imposto e preteso. Eppure, nonostante quanto prescritto dall’art. 13, 4° comma, Cost. e dai relativi obblighi internazionali in materia, nel codice penale persiste l’assenza di un’apposita fattispecie repressiva. Che fondamento giuridico hanno le molteplici strategie argomentative adoperate a giustificazione di questo persistente vuoto di repressione penale? Quali, invece, sono le sue autentiche ragioni ordinamentali? E come mettere a valore il divieto internazionale di tortura già ora, nell’ambito del sindacato di costituzionalità delle leggi? L’indagine risponde a tali interrogativi, affrontando un fenomeno – la tortura – irriducibile al principio di legalità eppure non estraneo al nostro ordinamento, come accertato in non isolati pronunciamenti giurisdizionali. |
Matteo L.
Mattheudakis # Delitto di atti persecutori (stalking) e dolo, tra law in the books e law in action www.nullapoenasinelege.com/ 14 marzo 2014 La struttura dell’art. 612-bis c.p., tra disvalore di condotta e di evento. – 2. Lo stalking come “fenomeno” doloso? – 3. Le prime indicazioni della dottrina penalistica e le (prevedibili) forzature della giurisprudenza sull’imputazione dolosa degli eventi tipici. – 4. Cenni ad una soluzione de iure condendo. |
Jean-Marie
Delarue - Contrôleur général des lieux de
privation des libertés # Rapport d’activité 2013 - Dossier de presse # Lieux de privation de liberté en France en 2013: images www.cglpl.fr/ Mardi 11 mars 2014
|
Fabio
Fiorentin # Carceri, debutta il reclamo al giudice di sorveglianza Il Sole 24 ore, 10 marzo 2014, p. 31 I detenuti e gli internati possono presentare un reclamo al magistrato di sorveglianza anche contro i provvedimenti disciplinari. Il reclamo può riguardare le condizioni di esercizio del potere disciplinare, la costituzione e la competenza dell’organo disciplinare, la contestazione degli addebiti e la facoltà di discolpa. Il reclamo deve essere presentato entro 10 giorni dalla comunicazione del provvedimento. Secondo il Dl 146/2013, il giudice verifica la legittimità del provvedimento ma, nei casi più gravi, esamina anche il merito del reclamo. Se il magistrato di sorveglianza accoglie la richiesta, annulla il provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare. |
Fabio Fiorentin |
Giusi
Sorrenti # La densità delle carceri: dalle condanne della Corte EDU alla decisione della Corte costituzionale, fino al “seguito” legislativo interno www.giurcost.org/ 6 marzo 2014 Nella giurisprudenza costituzionale la posizione del recluso acquista rilievo sotto una duplice angolazione prospettica: da una parte, come meritevole di protezione giuridica rispetto a tutti quei diritti non condizionati o indipendenti dalla situazione di carcerato, dall’altra, nella stessa sfera giuridica condizionata dallo status di detenuto e dalle necessità di esecuzione della pena, come punto di riferimento di garanzie minime non sopprimibili, se si vuole evitare che le pene degradino a «trattamenti contrari al senso di umanità». |
Gabriele Civello |
Senato della Repubblica # Luigi Manconi, Federica Resta, Reato di tortura... scusate il ritardo, www.senatoripd.it/ 6 marzo 2014 |
Corte di Cassazione - Ufficio del Ruolo
e del Massimario - Settore penale |
Camera dei
deputati | # Discussione della relazione della II Commissione (Giustizia) sulle tematiche oggetto del Messaggio del Presidente della Repubblica trasmesso alle Camere il 7 ottobre 2013 Assemblea - Seduta n. 182 di martedì 4 marzo 2014 |
Corte Costituzionale # Sentenza n. 32/2014 - Deposito del 25/02/2014 www.cortecostituzionale.it/ Francesco Viganò |
Unione Camere Penali Italiane UCPI |
Mauro Palma |
Eleonora
A. A. Dei Cas # Dichiarazioni indizianti Archivio Penale, n. 2, 2014 Se davvero la ratio dell’art. 63, co. 2, c.p.p. è quella di fronte avanzato di tutela delle incompatibilità a testimoniare, pare chiaro che la stessa non debba operare nei confronti di quei soggetti che incompatibili non sono. Quindi, qualora l’escusso sia sentito nell’ambito di un procedimento dal quale è totalmente estraneo, il dovere di collaborazione riemerge, essendo espressione del dovere di solidarietà sociale di cui all’art. 2 Cost., facendo sì che non possa sottrarsi all’obbligo di deporre, ferma la garanzia dell’art. 198, co. 2, c.p.p. |
Gioacchino
Romeo # Poteri del giudice dell’esecuzione dinanzi a dichiarazione di incostituzionalità di norma penale 'non incriminatrice': metamorfosi di una questione rimessa alle Sezioni unite? www.penalecontemporaneo.it/ 24 febbraio 2014 A distanza di oltre due anni dalla prima decisione sugli effetti in executivis della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 61, comma primo, n. 11-bis, c.p., e a fronte di un indirizzo frattanto consolidatosi nel senso di consentire al giudice dell’esecuzione l’eliminazione di pena imputabile alla circostanza, la prima sezione penale della Corte di cassazione rimette alle Sezioni unite la questione più generale del potere di quel giudice di rideterminare la pena quando ciò discenda da sentenza che dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma penale sostanziale diversa dalla norma incriminatrice, infrangendo in tal modo l’immutabilità del giudicato. |
Massimo Donini Questo territorio di confine del diritto positivo è oggi arroventato da scelte di politica criminale giudiziaria di marcata innovazione punitivista, anche favorite da indirizzi dottrinali di diversa valenza, che offrono occasione talora alla critica della possibilità di una distinzione processualmente affidabile degli stati soggettivi, e più spesso a nuovi impulsi orientati alla stessa delegittimazione del dolo eventuale, quale pertugio, divenuto smottamento, e poi frana, dove si sperimentano, attraverso concezioni “estensive” della volontà, forme di criptoanalogia in malam partem. Necessità di muovere da una concezione del diritto penale come scienza delle garanzie... |
Ordine
internazionale e diritti umani # Osservatorio L’Italia e la CEDU n. 1/2014 (pp. 150-159) http://www.rivistaoidu.net/ |
Giulio Ubertis, Francesco Viganò (eds)
| Fabio Cassibba, Irene Gittardi, Francesco
Mazzacuva, Matteo Montorsi |
European Court of Human Rights | Cour Européenne des Droits de l'Homme
#
Affaire Contrada c. Italie (n° 2) - (#
Trad. It.) # Giulia Milizia, Caso Contrada: la CEDU condanna l’Italia per avergli negato i domiciliari, malgrado fosse gravemente malato, www.dirittoegiustizia.it/ 11 febbraio 2014 |
Corte di Cassazione - Sezione Prima
Penale Presidente S. Chieffi, Relatore M.
Vecchio |
Carlo Fiorio Resta però l’icona, il simbolo delle scelte carcerocentriche: l’art. 4-bis ord. penit. Nonostante siano trascorsi più di venti anni dalla sua introduzione nel tessuto normativo, la norma continua a precludere le potenzialità trattamentali insite nella legge penitenziaria... È giunto il momento, insomma, che la politica abbandoni l’ipocrisia bipartisan che da troppo tempo caratterizza l’approccio al carcere e affronti con serenità l’idea che «doppio binario» e «pena» sono entità diverse e che non può negarsi il diritto alla rieducazione in nome di “verità” che il sistema ha il dovere di acquisire senza “ricatto”. |
Rosa Basile Il sovraffollamento carcerario e le condizioni di detenzione disumane. – 2. Le questioni di legittimità costituzionale sollevate dai Tribunali di sorveglianza. – 3. La decisione della Consulta. – 4. Una decisione di inammissibilità obbligata? – 5. Alcune prospettive dopo la sent. n. 279/2013. – 6. Il divieto inderogabile di trattamenti disumani e il prezioso supporto della giurisprudenza della Corte di Strasburgo |
Francesco Viganò
#
L’adeguamento del
sistema penale italiano al “diritto europeo”
tra giurisdizione ordinaria e costituzionale.
Piccolo vademecum per
giudici e avvocati penalisti 1. Una premessa metodologica. - 2. Istruzioni per l'uso: una 'checklist' per il giudice. - 3. Un'operazione preliminare: l'interpretazione della norma europea. - 4. Prima verifica: la norma europea è direttamente applicabile? A) Le norme della CEDU e dei protocolli addizionali. - 5. (Segue): B) le norme dell'Unione europea. - 6. Seconda verifica: la norma interna è suscettibile di interpretazione conforme? - 7. Il ruolo di ultima istanza della Corte costituzionale. - 8. Un dubbio, e un auspicio conclusivo. |
Davide Galliani
#
Il diritto di sperare. La pena dell’ergastolo dinanzi
alla Corte di Strasburgo L’articolo approfondisce la sentenza Vinter e altri v. Regno Unito della Corte di Strasburgo del 9 luglio 2013 con la quale i giudici hanno dichiarato, sedici voti contro uno, che la pena dell’ergastolo – senza fissazione di un periodo di tempo dopo il quale è possibile chiederne il riesame, rimanendo al detenuto unicamente la possibilità di ottenere la scarcerazione anticipata da parte del Ministro – viola l’art. 3 della CEDU, ai sensi del quale nessuno può essere sottoposto alla tortura e a pene o trattamenti inumani o degradanti. |
Consiglio
d'Europa # Raccomandazione CM/REC/(2014)3 del Comitato dei Ministri agli Stati membri relativa ai detenuti pericolosi (con una nota di Ernesto U. Savona) - 19 febbraio 2014 Rasegna Penitenziaria e Criminologica, n. 3, 2013 |
#
Trib.
Avellino, sent. 11 febbraio 2014 n. 23, GUP
Riccardi (Sull'individuazione della versione più favorevole all'imputato dell'art. 73 co. 5 t.u. stup.) |
Gian
Domenico Caiazza # Le misure di prevenzione http://www.radioradicale.it/ 8 febbraio 2014 [audio] |
Ufficio Sorveglianza Venezia | Il
Magistrato di Sorveglianza dr. Giovanni Maria
Pavarin |
Fabio Massimo Gallo |
Fondazione ICSA |
Cour Européenne des Droits de l'Homme - European Court of Human Rights # Annual Report 2013 (Provisional Version) # Dean Spielmann - Press conference www.echr.coe.int/ 30 January 2014 |
ACLU American Civil Liberties Union www.hivlawandpolicy.org/1/28/2014 Reports of harassment, assault and prolonged isolation of LGBTI individuals in custody are staggering. LGBTI individuals are often placed against their will in highly isolating and restrictive settings that not only fail to keep them safe, particularly from staff-perpetrated sexual abuse, but that also damage their health and reduce their chances of early release because of significant limitations imposed on educational, program and work opportunities in these settings. Transgender and intersex individuals are often assigned to placements based solely on an examination of their genital characteristics without accounting for the particular safety needs of each individual |
Glauco Giostra
Glauco Giostra Si potrebbe allora pensare di offrire al detenuto che ha subito un trattamento inumano, in alternativa al ristoro economico, una forma di riparazione che consista in una congrua riduzione della pena detentiva eventualmente ancora da scontare: all'ingiusta afflittività aggiuntiva di una pena espiata in condizioni degradanti dovrebbe compensativamente corrispondere una diminuzione di afflittività in termini di minor durata della pena espianda... (sentenza Ananyev contro Russia) |
Mauro Palma |
Corte Suprema di Cassazione - Sezione I
Penale |
Glauco Giostra |
Giovanni Canzio Si segnala poi la permanente, grave situazione di sovraffollamento degli Istituti di pena che accomuna la quasi totalità delle 13 Case Circondariali di competenza della struttura giudiziale in esame. Emerge costantemente l'allarme collegato alla densità della popolazione carceraria, che ormai ha raggiunto valori identici a quelli anteriore all'entrata in vigore del provvedimento di clemenza di cui alla l. n. 241/2006.
Giovanni Viganò # La relazione del Presidente Canzio... 27 gennaio 2014 |
Giuliano Lucentini Bologna, 25 gennaio 2014 Come riferisce il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Bologna, le condizioni in cui attualmente versa il sistema penitenziario italiano, vera e propria emergenza nazionale, sono drammaticamente evidenziate dai flussi della popolazione detenuta, la cui consistenza numerica non accenna a diminuire apprezzabilmente, e dal numero, in costante ascesa, dei suicidi e dei tentati suicidi avvenuti tra le mura delle carceri |
Marcello Maddalena - Procura Generale presso la Corte d'Appello di Torino # Inaugurazione dell'anno giudiziario 2014 [intervento orale] www.distretto.torino.giustizia.it/ 25 gennaio 2014 E se poi, alla fine, un indulto lo si dovrà pur fare, perché, nonostante che sia sconsigliato dalla stessa Commissione europea, si ritiene che sia l’unico modo per corrispondere in maniera adeguata ad un obbligo derivante dall’Europa (e questo perché le sentenze delle Corte europee debbono essere non solo rispettate ma anche eseguite e sicuramente vale anche in questo caso il superiore principio per cui pacta sunt servanda) lo si faccia. Ma non si dica che ciò non comporta danni o pericoli per l’ordine pubblico, la sicurezza dei cittadini e la credibilità delle istituzioni. Si abbia il coraggio della verità e della assunzione di responsabilità: e quindi si dica che lo si fa perché non si può comunque infliggere a nessun detenuto un trattamento ritenuto (giustamente) dalla CEDU inumano o degradante, anche se ciò comporterà gli effetti di cui sopra. |
Vincenzo
Oliveri |
Corte Suprema di Cassazione - Giorgio
Santacroce … adozione di un rimedio straordinario che consenta di ridurre con immediatezza il numero dei detenuti: per ottenere questo risultato non c’è altra via che l’indulto. Un tale atto di clemenza produrrebbe l’immediata scarcerazione dei condannati a pene brevi e dei detenuti che sono comunque prossimi alla liberazione per aver già scontato una parte spesso rilevante della pena. E questo è proprio l’obiettivo che si deve raggiungere senza ulteriori indugi, per evitare che la pena si trasformi in un trattamento inumano e degradante dei detenuti e accumulare per ciò stesso nuove condanne dall’Europa. Grazie all’indulto non si libera chi merita di essere liberato, ma si scarcera hic et nunc chi non merita di stare in carcere ed essere trattato in modo inumano, reagendo temporaneamente ed efficacemente al problema del sovraffollamento.
Gianfranco Ciani # Intervento 24 gennaio 2014 Michele Vietti # Intervento 24 gennaio 2014 Annamaria Cancellieri # Intervento 24 gennaio 2014 |
Piero Messini D'Agostini |
CSM Consiglio Superiore della Magistratura
#
Parere reso ai sensi
dell'art. 10 della legge 24 marzo 1958, n.
195, sul testo del decreto legge riguardante
le misure urgenti in tema di tutela dei
diritti fondamentali dei detenuti e di
riduzione controllata della popolazione
carceraria. |
Camera
dei Deputati - XVII Legislatura # L’istituto della “liberazione anticipata” ed altre forme di riduzione della pena detentiva nei principali paesi europei e negli USA http://documenti.camera.it/ Appunto 1/201, 21 gennaio 2014 |
ANM
Associazione Nazionale Magistrati # Parere sul decreto legge 23 dicembre 2013 n. 146 - Audizione Camera dei Deputati - Commissione Giustizia www.associazionemagistrati.it/ 9 Gennaio 2014 Si è dunque posta l’esigenza - che la magistratura associata non può che condividere - di imprimere una decisa accelerazione al processo di riforma di quei settori dell’ordinamento penale e penitenziario che adeguano alle previsioni costituzionali le condizioni della detenzione, offrendo, inoltre, le più promettenti potenzialità deflative. Tale esigenza è stata con forza e autorevolmente sostenuta dal Capo dello Stato, che, con il suo messaggio alle Camere dell’8 ottobre, ha indicato, fra l’altro, la necessità di introdurre quegli strumenti normativi che possano porre rimedio, in tempi ragionevolmente brevi e in maniera strutturale, all’attuale situazione patologica... |
Camera dei
Deputati - II commissione permanente (Giustizia) # Esame DL 146/13: Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria. www.camera.it/ Martedì 7 gennaio 2014 In particolare, con la sentenza emessa in data 8 gennaio 2013 (causa Torreggiani e altri c. Italia), la Corte ha ribadito che l’articolo 3 pone a carico delle autorità statali un obbligo positivo che consiste nell’assicurare che le condizioni di detenzione siano compatibili con il rispetto della dignità umana, che le modalità di esecuzione della misura non sottopongano l’interessato ad uno stato di sconforto né ad una prova d’intensità che ecceda l’inevitabile livello di sofferenza insita nella detenzione e che, tenuto conto delle esigenze pratiche della reclusione, la salute e il benessere del detenuto siano assicurati adeguatamente. |
Antonio Corbo, Luca Pistorelli |
Ufficio del Massimario della Corte Suprema di
Cassazione |
Corte
Suprema di Cassazione | Ufficio del Massimario # Rassegna della Giurisprudenza di Legittimità. Gli orientamenti delle Sezioni Penali - Anno 2013 Roma – Gennaio 2014 |
Servizio Studi - Dipartimento
giustizia | Camera dei Deputati |
Luigi Manconi |
Unione
Camere Penali Italiane U.C.P.I. # Il sentiero delle riforme possibili www.camerepenali.it/ Roma, 8 gennaio 2014 Ciò che occorre in primo luogo è legare la valutazione delle esigenze cautelari a requisiti di attualità e concretezza, dunque impedire una valutazione ancorata alla sola gravità del reato che si traduce, nella pratica, nella irrogazione della misura in funzione di difesa sociale e dunque in una incostituzionale anticipazione della pena... |
Guglielmo Leo |
Cassazione
Penale (Presidente Arturo Cortese) # Sentenza n. 2285 del 20/1/2014 MASSIMA: La regola della scindibilità del provvedimento di unificazione di pene concorrenti deve trovare applicazione anche in presenza di un provvedimento di cumulo materiale, anziché giuridico, di più titoli di condanna, comportante una pena detentiva complessiva da espiare superiore a quatto anni, che sia comprensiva anche di reati inclusi nell'elenco dell'art. 4-bis, L. n. 354 del 1975, agli effetti di verificare la sussistenza dei presupposti di ammissibilità del condannato, che abbia già scontato la parte di pena relativa ai delitti ostativi, alla misura alternativa dell'affidamento terapeutico di cui all'art. 94, D.P.R. n. 309 del 1990 (T.U. Stupefacenti). |
Fabio Fiorentin # Il reclamo giurisdizionale per la tutela dei diritti delle persone detenute e internate Rassegna penitenziaria e criminologica, n. 3, 2013 |
Daniela
Ranalli # Recenti interventi giurisprudenziali in tema di diritti dei detenuti Rassegna penitenziaria e criminologica, n. 3, 2013 Corte eur. dir. uomo, Marro e altri c. Italia, decisione dell’8 aprile 2014, n. 29100/07; Bellomonte c. Italia, decisione del 1° aprile 2014, n. 28298/10; G.C. c. Italia, sentenza del 22 aprile 2014, n. 73869/10 |
Marcello
Bortolato # Riduzione controllata della popolazione carceraria e tutela dei diritti Questione Giustizia, 27 dicembre 2013 L’anno che sta per finire si era aperto con il severo richiamo della CEDU che ha ndividuato nel sovraffollamento e nel degrado delle carceri italiane una delle più significative ipotesi di violazione da parte dell’Italia della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo (la sentenza Torreggiani dell’8 gennaio). Il decreto legge n. 78 del 1° luglio 2013, convertito nella legge 9 agosto 2013 n. 94, ha poi, in parte, corretto i paradossi della legge cd ‘ex Cirielli’ ma ha costituito, anche per le sensibili ‘retromarce’ in sede di conversione, una riforma a metà e dunque una timida parziale risposta all’Europa |
Elena
Malfatti # “Oltre le apparenze”: Corte costituzionale e Corte di Strasburgo “sintoniche” sull’(in)effettività dei diritti dei detenuti in carcere www.forumcostituzionale.it/ 16 dicembre 2013 Senza garanzie di effettività della tutela, potremmo dire leggendo in tralice la giurisprudenza costituzionale dell’ultimo periodo, tutta la costruzione ordinamentale italiana dei diritti nella realtà carceraria rischierebbe di ridursi a un guscio vuoto... |
Antonio Ruggeri |
Fabio Fiorentin |
Laura Cesaris |
Marco Ruotolo |
Laura Uccello Barretta |
Costanza Nardocci |
Marie
Crétenot # From national practices to European guidelines: interesting initiatives in prisons management European Prison Observatory. Detention conditions in the European Union, december 2013 The European Prison Observatory (EPO) was launched in Rome in February 2013 and operates in 8 countries (France, Great Britain, Greece, Italy, Latvia, Poland, Portugal, Spain). Through quantitative and qualitative analysis, the EPO monitors and analyses the present conditions of the different national prison systems and the related systems of alternatives to detention in Europe, comparing these conditions to the international norms and standards relevant for the protections of inmates’ fundamental rights, particularly the European Prison Rules (EPR) of the Council of Europe |
Commissione
Palazzo # Schema per la redazione di principi e criteri direttivi di delega legislativa in materia di riforma del sistema sanzionatorio penale Ministero della Giustizia - Dicembre 2013 Lo schema propone la revisione del sistema sanzionatorio vigente sotto il profilo dell’arricchimento della tipologia sanzionatoria mediante la previsione di nuove specie di pene diverse da quella detentiva carceraria. Lo schema si presenta già dotato di una sua autonomia che lo rende suscettibile di un’immediata utilizzazione in vista della formulazione di una legge di delegazione. |
Nazioni Unite (con nota di Elisabetta
Barzanò) Le regole di Bangkok si appoggiano sul presupposto che molte detenute hanno alle spalle situazioni di marginalizzazione sociale, abuso di sostanze stupefacenti ed alcol, problemi di salute mentale che possono venir ulteriormente esacerbati durante la permanenza in carcere. Uno degli aspetti su cui le regole di Bangkok mettono più l’accento è l’incidenza dei casi di abuso sessuale e di violenza nel passato di molte detenute. Grande attenzione viene dedicata alla necessità di evitare il ripetersi di questo tipo di traumi, introducendo protocolli adeguati nelle relazioni tra le detenute e lo staff, soprattutto maschile. le regole di Bangkok dedicano molto spazio alle specifiche necessità delle donne in materia di salute non solo ginecologica ma anche preventiva, psicologica, psichiatrica, etc. |
Rocco Cangelosi I diritti riconosciuti ai detenuti dalla normativa internazionale sono innanzi tutto quelli proclamati come universali e che rappresentano una proiezione della dignità umana e dei diritti riconosciuti alla persona. Basti ricordare al riguardo le «Minimum standard rules for the treatment of prisoners» adottate nel 1955 dal primo congresso delle Nazioni Unite sulla prevenzione del crimine e il trattamento dei criminali, le «European standard rules e le European prisoner rules» adottate dal Consiglio di Europa, la Convenzione europea per la prevenzione dei trattamenti disumani e degradanti, o ancora la Convenzione dei diritti dell’uomo, sulla base della quale la Corte europea dei diritti dell’uomo si è dichiarata competente in materia, in virtù di una serie di norme che tutelano i diritti degli individui «uti persona» che possono essere violati nel corso della detenzione in carcere |
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Anno 154° - Numero 300 - 23 dicembre 2013 Roma - Lunedì, 23 dicembre 2013
#
Garanti territoriali: bene il Garante
nazionale, ma mai dipendente dall'esecutivo |
Jon Henley
# Why is the European court of human rights hated by the UK right? Court designed to protect the vulnerable is respected in Europe but despised by many Tories and UK newspapers www.theguardian.com/ 22 December 2013 The court – not the same as the Luxembourg-based European court of justice, which rules on the application of European Union law – sits in the eastern French (and, historically, occasionally German) city of Strasbourg, in a striking building by the British architect Richard Rogers. It is open to a startling 800 million people, from Portugal to Siberia, all of whom can apply here if they feel their rights have been violated; equally startlingly, about 70,000 a year do. So it is not, as one senior judge observes, your average court: "Other courts deal with demands in justice – guilty or not guilty. This one deals with demands for justice. Its job is to signal a dysfunction in the rule of law." |
Fondazione Giovanni Michelucci |
Garante regionale delle persone sottoposte a
misure restrittive |
Francesco
Viganò # Retroattività della legge penale più favorevole. Voce per "Il libro dell'anno Treccani 2014" www.penalecontemporaneo.it/ 20 Dicembre 2013 Due recenti sentenze della Corte costituzionale (le n. 230/2012 e 210/210) ripropongono il tema della retroattività della legge penale più favorevole. Nel presente contributo si analizzano le due pronunce, e si tenta quindi di fornire un quadro di insieme su fondamento ed estensione del principio tra fonti interne e sovranazionali, per poi fare il punto sull’attuale impatto del principio sulla stabilità dei giudicati di condanna, anche in riferimento alla possibilità di estendere il principio in questione all’ipotesi di mutamento giurisprudenziale favorevole. |
Alberto Macchia |
European Court of Human Rights |
Cour Européenne des Droits de l'Homme |
Ministero
della Giustizia - Ufficio Legislativo # Commissione di studio in tema di ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione - Documento conclusivo Dicembre 2013 La Commissione, istituita con decreto del Ministro della giustizia il 2 luglio 2013, era presieduta dal Prof. Glauco Giostra, ed era composta dal Dott. Marcello Bortolato, dall'Avv. Roberto Bruni, dai Dott. Francesco Cascini, Federico Falzone, Fabio Fiorentin, dal Prof. Carlo Fiorio, dalla Dott.ssa Maria Gaspari, dal Prof. Paolo Renon e dal Dott. Carlo Renoldi. |
Giovanni Tamburino |
#
Decreto-legge,
recante misure urgenti in tema di tutela dei
diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione
controllata della popolazione carceraria - 17
dicembre 2013
Unione Camere Penali Italiane # Luci ed ombre sotto l'albero di Natale 17 dicembre 2013 # Rassegna stampa 18 dicembre 2013 Giovanna Di Rosa # Affidamento, meno vincoli Il Sole 24 Ore, 20 dicembre 2013 |
Chiara
Scapinello # Articolo 4 Bis L. 354, 1975: collaborazione con la giustiziae differenziazione nell'accesso ai benefici penitenziari.Aspetti critici e prospettiva comparata con il Common Law inglese Università degli Studi di Trento, 2012-13 |
House of
Lords | House of Commons # Draft Voting Eligibility (Prisoners) Bill www.parliament.uk/ Published on 18 December 2013 There was general agreement that the exercise of voting rights could play a useful part in rehabilitation, for example by means of courses in civic responsibility which could help to reintegrate prisoners in society. Many prisoners had never cared about voting before their conviction—prison gave them time to sort out their lives, and the support necessary to enable them to earn qualifications. In the process they became politically engaged for the first time. |
Valerio
Spigarelli # Conversazione con Lorena D'Urso, 15 dicembre 2013 www.radioradicale.it Osservazioni del presidente dell'Unione Camere Penali sull'annunciato decreto carceri del Governo... La pronuncia della Corte Costituzionale 279/2013... |
Andrea
Pugiotto # La Consulta: il carcere è fuorilegge il manifesto, 11 dicembre 2013 Come in natura, così anche nella tutela dei diritti non esiste il vuoto. Perché se i diritti vanno tutelati per evitare la catastrofe, ci sarà sempre un giudice a Berlino cui chiedere giustizia. Anche per i troppi detenuti costretti a vivere in formicai di sbarre e cemento armato |
Annamaria
Cancellieri Vladimiro Zagrebelsky # Indulto subito, poi la riforma La Stampa, 4 dicembre 2013 Andrea Pugiotto # L'Europa aspetta risposte La Stampa, 4 dicembre 2013 |
Commissione Giustizia Camera |
"Relazione Ferranti" |
Hervé Belluta |
Francesco
Menditto
#
Misure di
prevenzione, personali e patrimoniali, e
compatibilità con la Cedu
www.magistraturademocratica.it/ 28 novembre 2013
In questi ultimi anni è divenuto
sempre più frequente la verifica della
compatibilità delle misure di prevenzione
con la Cedu. Si avverte sempre più
stringente la necessità di avere chiaro il
contesto, non più solo costituzionale, ma
anche “sovranazionale” di riferimento per
evitare “forzature” che, in nome di una
presunta “efficienza”, giungano a
interpretazioni e applicazioni che possano
comportare il contrasto con la Convenzione
europea dei diritti dell’Uomo,
depotenziando uno “strumento” che ha dato
ottimi risultati nel contrasto alla
accumulazione di patrimoni criminali.
Relazione Commissione di studio in tema di interventi in materia penitenziaria per la CEDU 27 novembre 2013 Il piano elaborato dal Governo si
articola in quattro aree d’intervento: 1.
interventi di natura normativa volti a ridurre
gli ingressi in carcere e a favorire forme di
graduale uscita dal sistema... 2. interventi di
natura organizzativa e gestionale attraverso
l’introduzione di un regime più aperto per i
detenuti classificati di “media” o “bassa”
sicurezza – che costituiscono la grandissima
maggioranza degli attuali detenuti, pari a circa
l’88% del totale... 3. interventi di natura
edilizia... 4. previsione di misure risarcitorie
in forma non unicamente o prioritariamente
finanziaria, bensì anche con possibili benefici
penitenziari, per coloro che hanno subito la
violazione del proprio diritto a condizioni
detentive |
Corte Costituzionale Pres. Silvestri, Red. Lattanzi | Depositata in Cancelleria il 22 novembre 2013.
# Comunicato stampa del 10 ottobre 2013 No al rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena (art. 147 c.p.) come rimedio giurisdizionale contro il sovraffollamento delle carceri. |
Council of Europe - CPT CPT/Inf (2013) 32 - Strasbourg, 19 November 2013
Council of Europe - CPT | Ministero
della Giustizia – Ufficio Contenzioso e Diritti
Umani |
Tomaso Epidendio |
Renato de Mello Jorge Silveira |
Ignazio Juan Patrone |
Annamaria
Cancellieri # Intervento del guardasigilli Annamaria Cancellieri nel corso dell’incontro con il segretario generale del Consiglio d'Europa Thorbjørn Jagland Strasburgo, Palais de l'Europe 4 novembre 2013 |
Giovanni Salvi
# Intervista
su situazione carceri |
Domenico
Pulitanò # Il messaggio del Presidente Napolitano e le politiche penali www.penalecontemporaneo/ 23 Ottobre 2013 Il messaggio alle Camere del Presidente della Repubblica in data 8 ottobre 2013, mirato sulla questione carceraria, mette in discussione in modo diretto il sovraffollamento carcerario e l'obbligo di conformarsi alla sentenza pilota della Corte EDU 8 gennaio 2013, entro il termine di un anno dalla sua pubblicazione ("inderogabile necessità di porre fine, senza indugio, a uno stato di cose che ci rende tutti corresponsabili delle violazioni contestate all'Italia dalla Corte di Strasburgo"). Vi è affermata la stringente necessità di cambiare profondamente la condizione delle carceri in Italia: un imperativo, ad un tempo, giuridico e politico e morale. Ma in gioco c'è molto più. Accanto all'urgenza di rimediare alla violazione in atto, - anche con rimedi straordinari - vi è l'esigenza di incidere sulle condizioni che hanno prodotto e potrebbero riprodurre l'attuale stato di sovraffollamento intollerabile. Un'esigenza dunque (così il testo presidenziale) di innovazioni di carattere strutturale... |
Vladimiro Zagrebelsky |
# Intervista ad Angelo Sinesio al termine dell'audizione presso la Commissione giustizia della Camera, Roma, 22 ottobre 2013 (www.radioradicale.it) - audio # Audizione del prefetto Angelo Sinesio presso la Commissione Giustizia del Senato, 17 ottobre 2013
# Audizione
del guardasigilli Annamaria Cancellieri in
Commissione Giustizia Camera |
Garante
delle persone private della libertà personale
Regione Emilia-Romagna # Poveri o pericolosi? La crisi delle misure di sicurezza personali detentive per autori di reati imputabili e pericolosi Casa di Reclusione Castelfranco Emilia - 25.10.2013 La legge n° 81-2014 introduce un principio nuovo, destinato a generare dubbi interpretativi di non poco rilievo. Si prevede, infatti, che “le misure di sicurezza detentive provvisorie o definitive, compreso il ricovero nelle residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza, non possono durare oltre il tempo stabilito per la pena detentiva prevista per il reato commesso, avuto riguardo alla previsione edittale massima”... |
CSM Consiglio Superiore della Magistratura # Sovraffollamento carceri: una proposta per affrontare l’emergenza. Relazione della Commissione mista Quaderni del Consiglio Superiore della Magistratura. Anno 2013 - Numero 160 |
Giorgio Napolitano
# Messaggio
alle Camere del Presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano sulla questione carceraria
# Rassegna stampa del 9 ottobre 2013 | # Andrea Pugiotto | Rodolfo Sabelli | Vladimiro Zagrebelsky | Giovanni Tamburino, Massimo Adinolfi | Interventi... 10 ottobre 2013 | # Luigi Manconi, Le carceri sono una priorità, L'Unità, 11 ottobre 2013 | # Gianluigi Pellegrino, Se l'accoglienza diventa tortura, La Repubblica, 11 ottobre 2013 | # Giovanni Mastrobuoni, Indulto, ultima spiaggia, lavoce.info, 11 ottobre 2013 | Giuseppe Mosconi, Indulto e amnistia. Quante voci stonate, 17 ottobre 2013 | # Rassegna stampa del 14 ottobre 2013 | # 15 ottobre 2013 | # 16 ottobre 2013 | # 17 ottobre 2013
Giovanna di Rosa - Consiglio Superiore della Magistratura # Omaggio al messaggio alle Camere del Presidente della Repubblica Napolitano - 14 ottobre 2013
Camera dei Deputati | Commissione
Giustizia - Seduta del 29 ottobre 2013 |
A.
Tamietti, M. Fiori, F. De Santis Di Nicola, D.
Ranalli, V. Ledri # Note a margine della sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nel caso Torreggiani e altri Rassegna penitenziaria e criminologica, 1/2013 (49-82) 1. introduzione – 2. i precedenti: la giurisprudenza europea in materia di sovraffollamento – 3. i precedenti: la sentenza Sulejmanovic c. Italia – 4. la sentenza Torreggiani e Altri c. Italia – 4.a) In fatto – 4.b) Le doglianze dei ricorrenti – 4.c) Sulla ricevibilità del ricorso – 4.d) Nel merito – 4.e) Considerazioni sulla natura sistemica della violazione – 5. Brevi cenni in merito alle «sentenze-pilota» – 6. Considerazioni circa le misure generali per la soluzione del problema del sovraffollamento – 6.a) Razionalizzazione delle politiche penali e rimozione delle cause del sovraffollamento – 6.b) Previsione di un sistema di «ricorsi effettivi» ai sensi della Convenzione – 6.c) In attesa che lo Stato italiano adotti le misure imposte: quali effetti della sentenza Torreggiani e altri nell’ordinamento interno? |
Laura Cesaris
#
Prassi giudiziarie e
sovraffollamento Il tema del sovraffollamento viene posto in una duplice prospettiva: quale situazione lesiva della dignità della persona, tale da configurare un trattamento inumano e degradante, e come situazione inficiante la realizzazione di attività trattamentali e in generale lo svolgimento della vita in carcere. Il sovraffollamento incide sulla qualità delle condizioni detentive comprimendo diritti personali, quali il diritto alla identità e alla integrità psicofisica, e compromettendo l’esercizio del diritto alla salute, allo studio, al lavoro, ai rapporti familiari. |
Massimiliano Maffei #
Gli interventi della
Corte europea dei diritti dell’uomo in tema di
sovraffollamento penitenziario. Rimedi per una
esecuzione conforme al dettato costituzionale 1. Nozione di esecuzione della pena inumana e degradante. Il parametro dei 3 m2. - 2. Un problema sistemico attende una soluzione di sistema. - 3. Da Sulejmanovic a Torreggiani. - 4. Le condotte vietate dall’art. 3 CEDU. - 5. Lo spazio “vitale” detentivo. - 6. rimedi preventivi e compensativi: la “giustiziabilità” attuale e futura del diritto dei detenuti a non subire trattamenti inumani o degradanti. - 7. rimedi conservativi: la questione di illegittimità costituzionale dell’art. 147 c.p. - 8. Conclusioni. |
MariaGiulia Alfieri |
Donatella Ferranti (Presidente Commissione Giustizia
della Camera dei Deputati) |
Vincenza Esposito |
Ilaria
Scaglione # I diritti dei detenuti. Un'analisi socio-giuridica alla luce di una ricerca empirica nella Casa di Reclsione di San Michele, Alessandria Università degli studi di Genova, 2012-2013 |
Roberto Chenal |
République française - Assemblée nationale # Projet de loi relatif à la prévention de la récidive et à l’individualisation des peines
#
Project de loi relatif à la prévention de la
récidive et à l’individualisation des peines.
Etude d'impact |
Vittorio Manes (a cura di) 1. Introduzione. L'evoluzione della "Costituzione penale" e l'impatto delle Carte ( e delle Corti) sovranazionali | 2. Il principio di legalità del reato e della pena | 3. Il principio di colpevolezza | 4. I principi di materialità e offensività | 5. Il principio di ragionevolezza in materia penale | 6. Il principio della finalità rieducativa della pena. |
Adelmo
Manna # Il diritto delle misure di prevenzione: inquadramento sistematico e spunti critici www.archiviopenale.it/ 2013 Le misure di prevenzione impropriamente sono definite “ante delictum”, giacché in realtà si è di fronte, come costante, a misure “praeter delictum”, e ciò dà la dimensione dell’“anomalia” che caratterizza le misure in oggetto, nel senso che si tratta di c.d. pene del sospetto, cioè a dire di irrogazione di sanzioni sovente privative della libertà personale e più di recente anche del patrimonio, senza tuttavia la commissione previa di un reato. |
Suprema
Corte di Cassazione # Cassazione penale, sez. I, sentenza 26.09.2013 n° 40011 L'esercizio del diritto di corrispondenza telefonica con il difensore deve necessariamente trovare un contemperamento nelle esigenze di tutela della collettività esprimibile con l'esercizio di un potere di controllo da parte degli organi preposti su soggetti condannati, senza che sia prospettabile il pericolo di nocumento alle strategie difensive del condannato, a cui é fatto carico unicamente di una concisa e sintetica indicazione delle ragioni sottese alla richiesta di colloquio, neanche oggetto di comunicazione all'autorità giudiziaria, e non anche dei dettagli delle scelte difensive da fare o valutare unicamente al difensore... |
Roberta Aprati www.penalecontemporaneo.it/ 25 Settembre 2013 La nostra Costituzione esclude infatti che le misure cautelari possano avere “finalità” afflittiva: ma il concetto di “finalità”, “scopo” non coincide con quello di “carattere”, “natura”. Allora finché la Corte EDU non allargherà anche alla “natura” afflittiva le garanzie previste dall’art. 7 Cedu, appare difficile arrivare a sostenere che la retroattività della norma più favorevole e la irretroattività di quella sfavorevole siano canoni imposti dal diritto sovranazionale anche in tema di provvedimenti custodiali. |
Pietro
Indinnimeo # L’appello cautelare personale in Vito Di Nicola - Pietro Indinnimeo, L'appello cautelare nel processo penale www.giappichelli.it/ 2013 Mentre il giudizio di riesame, come è noto, è diretto al controllo dei presupposti formali e sostanziali della applicata misura cautelare, l’appello è diretto al controllo anche dei vizi incidenti sul mantenimento di efficacia e validità della misura cautelare: tutte le ordinanze che incidono sul dinamismo cautelare successivo alla ordinanza genetica della limitazione della libertà personale di un individuo, quindi, sono impugnabili con l’appello cautelare e, tra queste, certamente quelle emesse dal giudice che procede ai sensi dell’art. 299 del codice di rito, ma anche quelle che aggravano il regime cautelare ai sensi degli artt. 299, 4° co., 276, 307 c.p.p., nonché quelle emesse in punto di estinzione del titolo o di sua rinnovazione o di sospensione o di proroga dei termini perché, come è evidente, attengono anche esse alla vita del titolo cautelare successiva alla sua nascita. |
Arianna Zanirato |
Amnesty
International - Sezione italiana # Ricordati che devi rispondere. L'Italia e i diritti umani | Agenda in 10 punti per i diritti umani in Italia di Amnesty International www.ricordatichedevirispondere.it/ 25 settembre 2013 Alla luce dei fatti, l’Italia è un paese in cui ampie fasce di popolazione corrono un alto rischio di violazioni dei diritti umani. Nonostante i richiami dei comitati internazionali di monitoraggio e le richieste della società civile, le falle del sistema, assieme a scelte politiche fuori luogo, hanno prodotto in questi anni abusi, ingiustizia, sofferenza e disgregazione sociale. Essere donne, partecipare a una manifestazione, essere migranti, rom, gay, detenuti, significa in Italia correre un serio rischio per i propri diritti umani. In tempi di crisi economica, con l’aumento delle tensioni sociali da una parte e, dall’altra, l’accento della politica sulle sole questioni finanziarie, questa situazione tende ad aggravarsi. Amnesty International - Sezione
italiana |
Centro di documentazione europea |
Biblioteca Giuridica Zanotto del Dipartimento di
Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi
di Verona |
Scuola della magistratura | Struttura
didattica territoriale dei distretti di Corti
d’Appello di Palermo e Caltanissetta | Roberto
Conti |
Marco
Pannella, Giuseppe Rossodivita # Atto di significazione e diffida www.radicali.it 18 settembre 2013 675 diffide indirizzate ai Presidenti dei Tribunali Italiani, ai Procuratori Capo di tutte le Procure Italiane, ai Presidenti degli Uffici GIP di tutti i Tribunali Italiani, ai Direttori delle Carceri italiane, e a tutti gli Uffici di Sorveglianza della Repubblica. La diffida, prende le mosse dal contenuto della nota sentenza pilota, sul caso Torreggiani ed altri, della Corte Europea dei diritti dell'Uomo e spiega perchè attualmente decine di migliaia di detenuti, sia in esecuzione pena, sia in custodia cautelare, sono sottoposti ad una pena o ad una misura, tecnicamente, illegali. |
Prisons and
Probation Ombudsman for England and Eales # Annual Report 2012–2013 www.official-documents.gov.uk/ September 2013 We were notified of 201 deaths in 2012–13 (9 of which were not investigated as they were outside our remit) and we started 192 investigations, 37 (16%) fewer than last year. • There were 118 deaths from natural causes and 55 which were apparently selfinflicted. • We were notified of 2 murders, compared to 1 last year. • 9 cases were classified as ‘other nonnatural’ and a further 8 await classification (last year there were six such cases, all of which were subsequently classified as either natural causes or other nonnatural). • Output increased significantly, with 247 draft reports and 242 final reports issued in 2012–13, compared to 212 and 196 last year. • Timeliness improved dramatically, with 60% of natural cause reports and 47% of self-inflicted reports issued on time, compared to only 22% and 19% last year Among the most serious complaints we receive are allegations of assaults by staff, and we have investigated a number of these this year, including some worrying cases involving juveniles and young offenders. |
Walter Citti (ed) |
Corte dei Conti
Lo scopo dell’indagine è stato quello di verificare se e in che modo la finalità di assistenza e di rieducazione dei detenuti sia stata effettivamente assicurata, anche riguardo alla necessità di garantire al meglio la sicurezza sociale e di mitigare, se non eliminare del tutto, il problema del sovraffollamento degli istituti di pena. A riguardo si è rilevato come i cosiddetti programmi trattamentali, in concreto, abbiano avuto una difficile e faticosa attuazione, nonostante siano apparsi in grado di produrre sia benefici diretti sui destinatari degli interventi, che vantaggi indiretti sulla società nel suo insieme (che fruirebbe di un progressivo decremento dei pertinenti costi economici)... L’ampia istruttoria ha evidenziato carenze anche sul piano dei monitoraggi e degli indicatori, con conseguente difficoltà di verificare compiutamente gli effetti conseguiti a seguito delle condotte attività di rieducazione carceraria. |
Michela Marzano Come si spiegano gli incidenti che si sono verificati in questi ultimi anni durante l'arresto o l'incarcerazione di alcuni detenuti? È possibile che, in nome del diritto alla sicurezza dei cittadini, alcune persone perdano automaticamente i propri diritti?... Come si può difendere uno Stato di diritto quando i princìpi stessi del diritto vengono cancellati? Come si può anche solo immaginare di essere garanti della civiltà quando si calpestano i diritti di chi, non rispettando le regole deve certo assumersi la responsabilità dei propri gesti, ma non per questo può poi essere trattato senza precauzione? |
Servizio studi del Senato XVII
legislatura |
Ettore Randazzo, Claudia
Mazzucato, Massimo Pavarini |
Alessandro Margara |
Consiglio Superiore della
Magistratura |
Paola Maggio |
Cour Européenne des Droits de l'Homme - European Court of Human Rights # Grand Chambre - Case of Vinter and Others v. The United Kingdom (Applications nos. 66069/09, 130/10 and 3896/10) Strasbourg 9 July 2013 # (trad.it.) http://hudoc.echr.coe.int/ www.statewatch.org/ 09.07.2013 |
Vittorio Manes, Valerio Napoleoni La Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lettera b), ultimo periodo, della legge di ordinamento penitenziario (n. 354 del 19765), limitatamente alle parole «con i quali potrà effettuarsi, fino ad un massimo di tre volte alla settimana, una telefonata o un colloquio della stessa durata di quelli previsti con i familiari». La norma censurata, com'è noto, limitava per numero e per durata i colloqui tra i detenuti sottoposti a sospensione delle regole trattamentali ed i loro difensori.
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Senato della Repubblica | Disegno di Legge presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (LETTA) e dal Ministro della giustizia (CANCELLIERI) Comunicato alla Presidenza il 2 luglio 2013 La riforma dell'art. 656 c.p.p., stabilisce la «sospensione» dell'ordine di carcerazione in vista della eventuale applicazione di provvedimenti di liberazione anticipata, e porta a quattro anni il valore massimo della pena la cui esecuzione può essere sospesa, a norma del comma 5, per una previa verifica dell'applicabilità di misure alternative alla detenzione. L'elevazione della soglia riguarda per altro solo i casi previsti al comma 1 dell'art. 47-ter ord. pen., quelli cioè delle pene da eseguire nei confronti di ultrasettantenni, sempre che non ricorrano condizioni oggettive o soggettive di esclusione. Altra norma profondamente incisa è l'art. 47-ter ord. pen., che disciplina la detenzione domiciliare: sono state eliminate le disposizioni restrittive concernenti i recidivi, ed anche la norma che prevedeva la sospensione (ormai non più automatica) del beneficio a seguito della denuncia per il delitto di evasione (comma 9 del citato art. 47-ter). Abrogati anche gli artt. 30-quater (in materia di permessi premio) e 50-bis (in tema di semilibertà) dell'ord. pen., che a loro volta contengono discipline restrittive concernenti i recidivi. Sul piano del diritto sostanziale, più spazio viene dato alle sanzioni non carcerarie, ed in particolare al lavoro di pubblica utilità, che il giudice potrà infliggere nei confronti dei tossicodipendenti per un numero molto più elevato di reati, con esclusione delle sole fattispecie elencate all'art.407, comma 2, lett. a), del codice di procedura penale.
Anna Costagliola
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D.L. 1
luglio 2013, n. 78 | Decreto-carceri: in
vigore da oggi le misure urgenti contro il
sovraffollamento
Servizio studi del Senato | XVII legislatura
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Disegno di legge A.S. n. 896 "Conversione
in legge del decreto-legge 1° luglio 2013,
n. 78, recante disposizioni urgenti in
materia di esecuzione della pena" Consiglio dei Ministri |
Decreto Legge contenente |
Renzo Orlandi |
Giuliano Balbi
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Società
paranoiche e diritto penale Nelle sue forme più estreme, l’irrazionale pregiudizio nei confronti di tipologie di soggetti stigmatizzati per il solo fatto di essere quel che sono – curdi, rom, ebrei, neri, armeni, nativi americani, tutsi, tamil, e così via -, investiti in modo delirante di inesistenti colpe collettive, contingenti o ancestrali, ha infatti condotto all’eliminazione sistematica di razze, etnie, stirpi, popoli. Qui la distorsione della premessa è talmente accentuata da inferire una plurima distorsione del senso della realtà, dei valori, delle funzioni, perfino del senso delle parole. |
Senato
della Repubblica | XVII legislatura # Raccolta di documentazione per l'esame parlamentare dell'Atto Senato n. 925, recante delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili luglio 2013 n. 37 Senato della Repubblica | XVII legislatura # Disegno di legge A.S. n. 925. Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili luglio 2013 n. 42 |
Regione Emilia-Romagna |
OECD | Giuliana
Palumbo, Giulia Giupponi, Luca Nunziata,
Juan Mora-Sanguinetti Well functioning judiciaries are key to economic development. Combining existing information with a newly colIected dataset, the paper provides cross-country comparisons of measures of judicial performance, and investigates how cross- country differences in triallength are related to the underlying characteristics of judicial systems. There is a large cross-country variation in trial length across alI instances, which appears to be related to the share of the justice budget devoted to computerisation, the systematic production of statistics the active management of the progress of cases, the presence of specialised commerciaI courts and the managerial responsibilities assigned to the chief judge. Good quality regulation, is associated with lower litigation, which in turn can shorten trial length. Free negotiation of lawyers' fees also appears to be associated with lower litigation.
Donatella Stasio |
OECD
EconomicPolicy Papers # Giustizia civile: come promuoverne l’efficienza OECD Economics Department Policy Notes, No. 18 June 2013 La prevedibilità delle decisioni giudiziarie, ovvero la possibilità di anticipare l’interpretazione della regola che verrà stabilita dal giudice, garantisce la certezza del diritto e permette agli agenti economici di valutare le possibili conseguenze legali delle loro azioni, consentendone una corretta programmabilità. Misurare il grado di prevedibilità delle decisioni risulta estremamente complesso; tuttavia alcune indicazioni possono essere ricavate dall’analisi dei tassi d’appello dinanzi alle corti superiori. |
Pietro
Buffa # Tortura e detenzione: alcune considerazioni in tema di abusi maltrattamenti e violenze in ambito detentivo Rassegna penitenziaria e criminologica, n. 3, 2013 Una questione di cui vale la pena parlare. – 2. il metodo. – 3. il fatto. – 4. il Sistema. – 5. La Situazione. – 5.1. L’ossessione penitenziaria tra obbedienza e paura. – 5.2. Deumanizzazione. – 5.3. La pratica del denudamento. – 5.4. Deindividuazione. – 5.5. L’assenza del controllo e la normalizzazione dell’abuso. – 5.6. Noia e frustrazione. – 5.7. La responsabilità tra forze centripete e difese formali. – 5.8. Una comunità chiusa e autoreferenziale. – 5.9. L’impotenza appresa. – 5.10. Deresponsabilizzazione, disimpegno morale e professionale: il cerchio si chiude. – 6. Le Persone. – 6.1. Il direttore. – 6.2. Il comandante del reparto. – 6.3. L’educatore. – 6.4. Il personale sanitario. – 6.5. L’ispettore P.M. – 6.6. L’ispettore L.D. – 6.7. Violenti, indifferenti ed eroi. – 7. Conclusioni e prospettive per una prevenzione. – 7.1. La prevenzione generale. – 7.2. La prevenzione operativa. – 7.3. La prevenzione speciale. |
Silvia
Buzzelli # Tortura: una quaestio irrisolta di indecente attualità www.penalecontemporaneo.it | 26 giugno 2013 Nel corso di questi lunghi decenni, lo Stato italiano non ha rispettato gli impegni assunti al di fuori dei confini nazionali, dimostrando, ancora di recente, di non voler sfruttare neppure le due opportunità offerte dalla legge 9 novembre 2012, n. 195 (Ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002) e dalla legge 20 dicembre 2012, n. 237; in particolare, la seconda ha prodotto unicamente un adeguamento sul fronte procedurale alle disposizioni dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, trascurando gli aspetti sostanziali... |
Silvia Talini |
Giovanna Di Rosa (Unicost)
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Intervista sul plenum straordinario con il
ministro Cancellieri e sull'amnistia |
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria DAP # Relazione della Commissione Mista per lo studio dei problemi della magistratura di sorveglianza. Circolare n. 3646/6096 PU-GDAP-1aOO-13/06/2013-0211679-2013 La Commissione ha ritenuto di affiancare agli interventi in campo normativo una serie di proposte di natura organizzativa, praticabili ad assetto legislativo invariato e di immediata applicazione, per una migliore gestione delle molteplici problematiche correlate alla situazione di sovraffollamento degli istituti di pena. |
Angela Della
Bella # Commento di Mitja Gialuz (20 marzo 2012) a Corte cost Ordinanza n. 46 del 2012 |
Augusto
Barbera # Un moderno “Habeas Corpus”? www.forumcostituzionale.it/ 27 giugno 2013 Attorno ai valori della persona si sono costruite le Costituzioni di questo secondo dopoguerra, prime fra tutte la Costituzione italiana del 1948 e quella tedesca del 1949. Se il fondamento delle costituzioni liberali era da rinvenirsi nel binomio “proprietà-libertà” del “cittadino”, nello “stato costituzionale” del secondo dopoguerra esso viene sempre più rinvenuto nel binomio “dignità-libertà” della “persona”. In questo binomio trovano fondamento, accanto ai diritti civili e politici, anche i diritti sociali. |
Maria Abagnale |
Carlo Federico Grosso # Rinnovare il sistema delle sanzioni La Stampa 12 giugno 2013 ... ma quando il delinquente non desta allarme sociale ed il reato non è particolarmente grave, bene potrà il carcere essere sostituito da detenzione domiciliare , da interdizioni da uffici o attività, da lavori di pubblica utilità, da pesanti pene pecuniarie... |
Domenico Pulitanò | Diritto penale
Contemporaneo |
Giandomenico
Caiazza # Sul 41bis [audio] Il rovescio del diritto - Pillola | Radio Radicale 25 maggio 2013 |
Parlamento Europeo # Proposta di Risoluzione comune su Guantanamo: sciopero della fame dei prigionieri 22.5.2013 (2013/2601(RSP)) ... concorda con l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani quando afferma che, benché il diritto internazionale esiga che non vi sia impunità per gli atti di terrorismo, i crimini o le atrocità, i diritti umani sono universali e si applicano a ogni individuo, anche a chi è sospettato di avere commesso i reati più gravi, e che le persone private della libertà vanno trattate con umanità nel rispetto della loro dignità intrinseca... |
Council of Europe CoE “The mood and temper of the public with regard to the treatment of crime and criminals is one of the unfailing tests of the civilisation of a country.” (Winston Churchill) ... Over the years the Council of Europe has developed specific standards in the penitentiary field, which appear in binding texts like conventions and protocols, but also in the case-law of the European Court of Human Rights related to cases concerning detention and imprisonment. In addition very detailed standards are established in the so-called “non binding” texts like Committee of Ministers’ recommendationsand the annual general reports of the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT). The standards adopted in the Committee of Ministers’ recommendations reflect the political consensus of our member states regarding the general principles concerning the treatment of detainees, management of penitentiary institutions, staff and execution of sanctions and measures which do not involve deprivation of liberty. |
Fabio Fiorentin # Misure
di sicurezza personali: la declaratoria
“preventiva” di abitualità nel reato
contrasta con i principi costituzionali in
tema di rieducazione del reo |
Daniela Ranalli # Nuovi interventi della Corte Europea dei diritti dell’uomo in materia di trattamento carcerario Rassegna penitenziaria e criminologica, 2/2013, pp. 158-172. |
Paolo
Canevelli – Carmelo Musumeci # Ergastolo. Giorno e notte Giustizia Insieme. Movimento per la Giustizia — articolo 3 | 1/2012 - Maggio 2013 Le argomentazioni più lucide a favore di un sistema costituzionale che indica nella funzione rieducativa della pena un valore insopprimibile dell’intero trattamento penitenziario si possono leggere nella motivazione della sentenza n. 68 del 1995. Secondo la Corte, in tanto è possibile subordinare ad una determinata condotta l’applicazione di istituti che sono parte integrante del trattamento, «in quanto la condotta che si individua come presupposto normativo risulti oggettivamente esigibile, giacché, altrimenti, residuerebbe nel sistema null’altro che una preclusione assoluta, del tutto priva di bilanciamento proprio sul piano dei valori costituzionalmente coinvolti». |
Silvia Melodia
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Sistema del
doppio binario e garanzie individuali: il
controllo dell'autore imputabile
pericoloso nel diritto penale francese
Il sistema del doppio binario sanzionatorio è caratterizzato dalla compresenza di due categorie di sanzioni distinte per funzioni e disciplina: le pene, ancorate alla colpevolezza del soggetto per il fatto di reato e commisurate in base della gravità di quest'ultimo, e le misure di sicurezza, imperniate sul concetto di pericolosità sociale dell'autore del reato e di durata indeterminata. Il doppio binario si risolve, con riferimento ai soggetti imputabili e al contempo socialmente pericolosi, nell'applicazione congiunta di pena e misura di sicurezza: è questo il profilo più problematico dell'istituto, che può tradursi in una duplice privazione della libertà personale dell'individuo, ben oltre il limite segnato dalla colpevolezza per il fatto... |
Nicolas
Hervieu # Droits del détenus (Art. 3 CEDH): Une condamnation européenne des conditions carcérales en France à conjguer à tous les temps Lettre «Actualités Droits-Libertés» du CREDOF, 29 avril 2013 En témoigne la condamnation prononcée le 25 avril 2013 contre la France et qui répond à un mal endémique : les mauvaises conditions de détention. Certes, la sanction strasbourgeoise est rétrospective et à retardement, puisque le lieu de détention concerné a été fermé pour vétusté trois ans après les faits. Certes également, le raisonnement européen n’a évoqué qu’à demi-mot le problème clef de la surpopulation carcérale. |
European Court of Human Rights | Cour Européenne des Droits de l'Homme # Affaire Canali c. France (Requête no 40119/09) Strasbourg 25 avril 2013 « (...) Il n’y avait pas de porte pour les toilettes. On mettait une couverture pour avoir de l’intimité mais les surveillants nous la faisaient ôter parce que c’était interdit. Il y avait un muret qui séparait le WC du reste de la cellule, et comme la fenêtre était du côté des WC, nous avions très peu de lumière dans la cellule. La lumière était obstruée par le muret, les barreaux, les grilles et l’étroitesse de la fenêtre. Près du lavabo, il y avait une prise électrique qui pendait, cela présentait des risques car elle se trouvait à 50-60 cm du lavabo. Les armoires qui devaient être fixées au mur en hauteur, étaient posées au sol et n’avaient plus de portes, si bien que nos affaires traînaient par terre. J’estime la taille de la cellule à 9 m² ou 9.5 m². La fenêtre devait faire 1 m² environ. Les lits superposés qui étaient normalement scellés au mur, ne l’étaient plus et il y avait des risques de chute. Lorsqu’il fait chaud, il n’y avait pas d’air, car nous étions tout en haut de la maison d’arrêt. Je restais environ 23 heures dans ma cellule... La Cour à l'unanimité Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention ; 3. Dit, a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant 10 000 EUR (dix mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral et 4 784 EUR (quatre mille sept cent quatre-vingt-quatre euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour frais et dépens... |
Università di Milano-Bicocca | Scuola di Dottorato in Scienze Giuridiche #
Dichiarazione di Milano-Bicocca per
la Prevenzione della Tortura 1. La tortura non è solamente causa di dolore fisico e psicologico, ma è espressione di disprezzo per la dignità umana; 2. La tortura, in ogni sua modalità, è una delle peggiori forme di violazione dei diritti umani e, per questo, è stata annoverata tra i crimini contro l’umanità; 3. Essendo la tortura un crimine internazionale, vietato da trattati e dal diritto internazionale consuetudinario, la sua proibizione è considerata una norma di ius cogens (norma imperativa)... |
United States
Department of State • Bureau of Democracy, Human
Rights and Labor www.state.gov/ April 19, 2013 Secretary Kerry (Apr. 19): "These reports send a very clear message that all governments have a responsibility to protect universal human rights, and they help to blaze a path forward for places where those rights are either threatened or denied. ... Principal human rights problems
included the continued incarceration of pretrial
detainees with convicted criminals, substandard
living conditions in overcrowded prisons and
detention centers for undocumented migrants, and
societal prejudice and some municipal
mistreatment of Roma, which exacerbated their
social exclusion and restricted their access to
education, health care, employment, and other
social services.... |
Cour Européenne des Droits de l'Homme - European Court of Human Rights # Samsam
Mohammed Hussein and Others against the
Netherlands and Italy |
Human Rights Watch #
World Report
2013 In March, the UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD) expressed serious concerns about racist violence in Italy, and urged measures to improve prevention, investigation, and prosecution. In June, the UN special rapporteur on violence against women recommended that Italy adopt a specific law on violence against women and ensure access to justice for victims, including Roma, Sinti, and undocumented migrant women. In July, Italy’s highest criminal court upheld the convictions of senior police officers for falsifying evidence in relation to police violence during the 2001 G8 summit in Genoa; it also upheld controversial long prison sentences of up to 15 years for some protesters over property destruction, ordering others to be reviewed. |
Howard Sapers - Canada #
Respecting
rights in Canadian prisons: an Ombudsman’s
perspective on key challenges facing Canadian
federal corrections. Address by Mr Howard
Sapers, Correctional Investigator of Canada at
the House of Lords, 17th April 2013 |
MONUSCO United Nations Organisation
Stabilisation Mission in the Democratic Republic
of the Congo -- United Nations Human Rights -
Office of the High Commissioner The phenomenon of deaths in detention centres in the Democratic Republic of the Congo (DRC) is considered to be a priority theme by the United Nations Joint Human Rights Office (UNJHRO) due to its seriousness and scale. Between 2004 and 2005, the Human Rights Division (HRD) of the United Nations Organisation Mission in the Democratic Republic of Congo (MONUC) published three reports on conditions of detention in the prisons and holding cells of the DRC. Each report presented a worrying picture of conditions of detention in the country and set out recommendations for the government. Despite this, deaths in detention continue to be of concern, and the data which the UNJHRO has gathered, working closely with other elements of the UN mission in the DRC (MONUSCO), are alarming. They show that 211 deaths in detention were documented as human rights violations between January 2010 and December 2012. The causes of these deaths are many, but are mainly linked to the conditions of detention, the lack or indeed absence of provision for the basic needs of detainees, and also the weakness of prison institutions which are rarely required to be accountable to detainees or to the authorities. Detention centres in the DRC are generally overcrowded, and conditions of hygiene in them are deplorable. Furthermore, supplies of food and medicines are largely inadequate... |
Caroline Skinner, Rachel Goldhill European Journal of Probation Vol. 5,
No.3, 2013, pp 41 – 55 |
Mariangela
Montagna # Art. 3 CEDU e sovraffollamento carcerario. La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo ed il caso dell’Italia www.federalismi.it/ 17 maggio 2013 Vedremo come la Corte costituzionale risponderà e, sulla scia di quanto già verificatosi in altri settori del procedimento penale, si può immaginare il proseguimento di un dialogo tra Corti che ha sempre visto i giudici costituzionali particolarmente attenti e sensibili nel recepire le “sollecitazioni” mosse dalla Corte di Strasburgo, in un quadro di tutela multilivello dei diritti fondamentali sempre più proteso verso l’effettività degli stessi. |
Giandomenico
Dodaro # Il sovraffollamento delle carceri: rimedio extra ordinem contro le violazioni dell’art. 3 Cedu www.forumcostituzionale.it/ 30 aprile 2013 «La pena è legale solo se non consiste in un trattamento contrario al senso di umanità», osserva il giudice conformemente a un risalente rilievo della Corte costituzionale: con l’art. 27, co. 3, Cost. il legislatore ha inteso segnare dei limiti alla pena «mirando essenzialmente ad impedire che l’afflittività superi il punto oltre il quale si pone in contrasto col senso di umanità» (Corte cost. 12/1966; cfr. altresì Corte cost. 349/1993). |
Antonia Menghini (audio) |
Manuela Rinaldi |
Tortura, carceri, droghe La recente sentenza (8 gennaio 2013) della Corte Europea dei Diritti Umani nel caso Torreggiani impone alle autorità italiane l’assunzione di un piano per le riforme in ambito penale e penitenziario nel nome della protezione della dignità umana. L’Italia ha un anno di tempo per ripristinare la legalità internazionale e costituzionale nell’ambito del sistema penitenziario... |
Camera dei
Deputati | Proposta di Legge d'iniziativa dei
deputati Ferranti et al. # Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili Presentata il 18 marzo 2013 |
Gruppo di Lavoro sulle riforme istituzionali Istituito il 30 marzo 2013 dal Presidente della Repubblica composto da Mario Mauro, Valerio Onida, Gaetano Quagliariello, Luciano Violante # Relazione finale - Capitolo V -
Amministrazione della Giustizia |
Presidenza del Consiglio: impugnata la sentenza "pilota" con la quale la Corte di Strasburgo aveva condannato l'Italia per il sovraffollamento carcerario. # Agenzie di stampa del 10 aprile 2013 impugnazione sentenza CEDU Lo Stato ha impugnato alla Grande Chambre la sentenza della Corte europea dei diritti umani di Strasburgo che a gennaio ha condannato l'Italia per trattamento inumano e degradante di 7 detenuti, dando all'Italia un anno di tempo per adeguare il sistema carcerario
Francesco Maisto (audio) www.radiocarcere.com | 11
aprile 2013
Valerio Spigarelli #
Carceri,
il ricorso italiano a Strasburgo:
«Un'incoerente tattica dilatoria»
Giuseppe Rossodivita (audio) #
Intervista.
Lo Stato italiano impugna la sentenza della
Corte europea di Strasburgo
Flavia Urciuoli (audio) # Intervista. Lo Stato italiano impugna la sentenza della Corte europea di Strasburgo Radio Radicale, 10 aprile 2013 |
Council of Europe COE | Committee of Ministers COE April 2013 L'Italia è stata complessivamente condannata al pagamento di circa 120 milioni di euro (119.558.467) di risarcimenti nel corso del 2012: cfr tab. p. 58 |
Silvia Buzzelli |
Giandomenico Caiazza #
Così la custodia cautelare in carcere
è diventata un’anticipazione della pena Tale giudizio - che i giudici italiani facciano un diffuso e sistematico uso illegittimo della custodia cautelare, divenuto ormai apertamente un mezzo di anticipazione della pena rispetto al giudizio conclusivo di un processo - non viene espresso da un manipolo di penalisti esagitati o di garantisti zelanti, ma addirittura dal Primo Presidente della Corte di Cassazione... |
Agata Ciavola |
Marco
Ruotolo # Sul principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti dei detenuti Giurisprudenza costituzionale, n. 3/2013 |
Tribunale
di Sorveglianza di Torino # Ordinanza 27 marzo 2013, n. 1151 Art. 54 O.P.: cumulo di periodi detentivi non continuativi - Il semestre da valutare agli effetti della detrazione di pena ex art. 54 O.P. può risultare dal cumulo di periodi detentivi non continuativi, purché essi non siano separati da un intervallo temporale così lungo da impedire di verificare concretamente la partecipazione del detenuto al trattamento rieducativo (fattispecie in cui tale possibilità è stata esclusa in relazione a periodi detentivi separati da un intervallo di circa 26 mesi). |
Carmine Luca Volino Diritto Penale
Contemporaneo | 26 Marzo 2013 |
www.penalecontemporaneo.it |
Silvia
Talini # Il tentativo del funambolo. Le presunzioni assolute di adeguatezza della custodia cautelare in carcere tra Corte costituzionale e giudici www.dirittopenitenziarioecostituzione.it/ marzo 2013 1. La vicenda processuale e l’incostituzionalità della presunzione assoluta della sola adeguatezza della custodia cautelare in carcere per i reati di cui agli artt. 473 e 474 c.p. — 2. Restrizioni alla libertà personale e limiti all’interpretazione conforme a Costituzione. — 3. La valenza anche ‘‘monitoria’’ della pronuncia della Corte costituzionale. [Corte costituzionale, 3 maggio 2012, n. 110 — Quaranta Presidente — Lattanzi Redattore] |
Giulia Boldi federalismi.it Rivista di diritto pubblico italiano, comunitario e comparato - 20 marzo 2013 L’amministrazione penitenziaria può non ottemperare ad una decisione del magistrato di sorveglianza che abbia rilevato, in via definitiva, la lesione di un diritto del detenuto? La Corte costituzionale dovrà rispondere a questa domanda, ricercando la soluzione alla luce di sue precedenti decisioni (in particolare n. 26 del 1999 e n. 266 del 2009). Agli argomenti desumibili dalla pregressa giurisprudenza costituzionale, riguardanti la indubbia giurisdizionalità della procedura di reclamo attualmente regolata dagli artt. 69 e 14-ter della legge n. 354 del 1975 e il carattere vincolante per l’amministrazione penitenziaria delle “disposizioni” impartite dalla magistratura di sorveglianza all’esito dei giudizi di cui sopra, si aggiunge, ora, il “monito” della Corte europea dei diritti dell’uomo per l’adozione di rimedi giurisdizionali che assicurino una tutela effettiva dei diritti dei detenuti |
Tribunale di Sorveglianza Torino ud. 19.03.13 (dep. 20.03.13), Pres. Velludo, Est. Fiorentin, ric. Nevzadi All'istituto della esecuzione della pena presso il domicilio, introdotto dalla L. 199/2010 (c.d. "legge svuota-carceri"), è applicabile il meccanismo dello "scioglimento del cumulo giuridico delle pene", e, conseguentemente, è possibile applicare la detta misura al condannato che - pur avendo commesso taluno dei delitti di cui all'art. 4-bis, L. n. 354/75 - abbia già scontato, al momento della presentazione dell'istanza, la pena riferibile alla condanna per il reato "ostativo" e si trovi in espiazione di una pena, o di una quota-parte di pena, riferibile a ipotesi delittuose "non ostative" alla concessione del beneficio richiesto. |
Tribunale di Sorveglianza di Milano # Ordinanza
di remissione alla Corte Costituzionale Il detenuto non può beneficiare allo stato, in considerazione dei reati commessi … della loro gravità e del fine pena lontano, di qualsivoglia misura prevista dall’ ordinamento per esigenze meramente (o prevalentemente) deflattive (come ad esempio la misura temporanea dell’esecuzione della pena al domicilio) o per scopi di umanizzazione o rieducativi, che possano rivestire come conseguenza seppur indiretta o temporanea (come ad esempio nel caso del permesso premio) quella di sottrarre il condannato a carcerazioni degradanti... Mentre la pena non "può" consistere in un trattamento contrario al senso di umanità, essa nel contempo "deve" tendere alla rieducazione del condannato con ciò significando che mentre la finalità rieducativa rimane nell'ambito del "dover essere" e quindi su un piano esclusivamente finalistico ("deontico") - la pena è legale anche se la rieducazione verso la quale deve obbligatoriamente tendere non viene raggiunta - viceversa la non disumanità attiene al suo essere medesimo (piano "ontico") - la pena è legale solo se non consiste in un trattamento contrario al senso di umanità - di talché la pena inumana è "non pena" e dunque andrebbe sospesa o differita in tutti i casi in cui si svolge in condizioni talmente degradanti da non garantire il rispetto della dignità del condannato
Alessandro Maneffa # Intervista sul
ricorso alla Consulta del Tribunale di
sorveglianza di Milano, sul rinvio
dell'esecuzione della pena
[audio]
# Guida al Diritto | il Sole 24 Ore 25 marzo 2013
Luigi Ferrarella # Celle sovraffollate e inumane. Chiesto il rinvio della detenzione. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano
si rivolge alla Corte Costituzionale Se è vero che la pena resta legale
anche se non viene raggiunta la rieducazione
verso la quale deve obbligatoriamente tendere in
base alla Costituzione, è vero anche che la pena
è legale soltanto se non consiste in trattamento
contrario al senso di umanità. |
Giovanni Flora # I vincoli costituzionali nella interpretazione delle norme penali www.penalecontemporaneo.it | 12 Marzo 2013 La generazione di penalisti alla quale mi onoro di appartenere si è formata, e' cresciuta, si è alimentata ed è tutt'ora affezionata alla concezione del c.d. "diritto penale costituzionale" o, secondo altra equivalente terminologia, alla concezione della teoria e della prassi del "diritto penale costituzionalmente orientato ". A quella concezione che vede nella Carta costituzionale non solo un "limite" che segna l'ambito entro il quale le norme penali possono legittimamente operare ("le norme penali non devono e non possono porsi in contrasto con la Costituzione"), ma lo stesso fondamento della struttura e del contenuto delle norme penali, della struttura e del contenuto delle responsabilità penale e della sanzione penale; dove la Costituzione costituisce, insomma, la nervatura del sistema penale. |
Moscow Center for Prison Reform #
MCPR
report - 2012 In response to the critics, the regional prison services do not admit any allegations in mistreatment not to speak about alleged torture and make enormous efforts to oppose all the negative information about them that was made public. In turn they take legal actions against prisoners and human rights activists. The current relationship between the Prison Service and civil society is seen as an informational and legal war rather than a dialogue or interaction. |
Antonino Pulvirenti Le misure cautelari personali | Le intercettazioni di comunicazioni | Le impugnazioni | Il processo penale italiano e la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo |
Howard
League for Penal Reform | Commission on Sex in
Prison # Consensual sex among men in prison www.howardleague.org/ Briefing paper 1 2013 The Howard League for Penal Reform has established an independent Commission on Sex in Prison. The Commission comprises eminent academics, former prison governors and health experts and is focusing on three broad themes: • consensual sex in prisons • coercive sex in prisons • healthy sexual development among young people in prison. This is the first ever review of sex inside prisons in England and Wales. There is currently little reliable evidence available on both consensual and coercive sexual activity in prisons. It is not known to what extent men and women who identify as heterosexual may have sex with other prisoners while in prison. The Commission will also consider the nature and extent of coercive sexual activity, including rape, harassment, intimidation, assault and bribery in return for sex. |
Andrea Pugiotto Diritto Penale Contemporaneo - www.penalecontemporaneo.it - 5 marzo 2013 Ritornare a discutere del carcere a vita è, invece, necessario. E lo si deve fare ponendo il problema nel modo più radicale: «i giudici italiani, condannando taluno all’ergastolo, irrogano una pena costituzionalmente legittima?»2. L’interrogativo rimanda al disegno costituzionale della pena. Questo impone di guardare alla reclusione dietro le sbarre «non come “punto di arrivo” ma come punto da cui “ripartire”»3, verso una possibile risocializzazione che la Costituzione non preclude a nessuno, per quanto grave e orrenda sia la sua accertata responsabilità penale. Ed esige, altresì, che tale orizzonte non sia mai oscurato durante l’intera successione delle fasi in cui si articola la vicenda ordinamentale della pena, «da quando nasce, nell’astratta previsione normativa, fino a quando in concreto si estingue»4. Come possa conciliarsi con tale panorama costituzionale una pena edittalmente perpetua, che obbliga il giudice a pronunciare una condanna a vita (cioè ad mortem), per sua natura eliminativa, è con tutta evidenza un’incognita.
Andrea Pugiotto - Senato della Repubblica, Palazzo Bologna Roma, 2 ottobre 2012 |
IHEJ -
Institut des Hautes Études sur la Justice # La prudence et l'autorité. L'office du juge au XXIe siècle http://www.ihej.org/ mai 2013 Nous proposons de distinguer l’office processuel qui est en charge de mettre en forme les conflits et de les trancher – et nous suggérons d’en ajouter cinq : l’office de vérité tout d’abord, qui distingue l’action du juge aussi bien de la démarche scientifique que de la démarche politique; l’office sanctionnateur, qui dépasse la seule fonction punitive ; l’office libéral de garantie des libertés fondamentales qui s’est affirmé ces dernières années ; l’office tutélaire qui vise à protéger les personnes ; l’office jurisprudentiel enfin, qui consiste à interpréter le sens de la norme juridique, ne peut être mis sur le même plan que les cinq offices car il est commun à tous. Ces offices ne se confondent pas avec les fonctions mais les traversent. Aucune fonction ne monopolise un type d’office et son exercice en sollicite toujours plusieurs (par exemple, un juge des enfants peut mobiliser tout à la fois les offices sanctionnateur, tutélaire et libéral)... |
Camera Penale di Lucca # Fine pena mai: ergastolo ostativo Lucca 22 marzo 2013 (da www.radioradicale.it) Interventi di: Carlo Carloni, Lodovica Giorgi, Enrico Marzaduri, Lodovica Giorgi, Umberto Veronesi, Andrea Pugiotto, Emilio Santoro, Stefano Anastasia, Luca Russo, Nadia Bizzotto, Michele Passione |
Paola Balbo # Carcere e diritti umani diritto.it 08.03.2013 La Corte ricorda la propria osservazione in merito al fatto che il disfunzionamento dei rimedi preventivi in casi di sovraffollamento carcerario è largamente dipendente dalla natura strutturale del fenomeno e ricostruisce la propria giurisprudenza sulle condizioni carcerarie per concludere nel senso della evidente violazione del divieto di trattamento disumano, quale verificatosi e denunciato dai ricorrenti in penitenziari italiani. Da qui la decisione di indicare in anni uno il limite entro cui l'Italia è chiamata ad adeguare e modificare il sistema al fine di ridurre il sovraffollamento. |
Massimo Pavarini # Vivere in meno di 3 metri quadrati. Quando la pena carceraria è disumana e degradante 27 febbraio 2013 ... La pretesa punitiva dello Stato può
soddisfarsi solo attraverso un’esecuzione
rispettosa della legalità. Se la esecuzione
della pena non può essere tale, l’esecuzione
diventa illegittima e quindi allo Stato non
resta che rinunciare a punire... L’ordinanza non
può che indicare |
Marco Stramaglia Diritto Penale Contemporaneo, 26 febbraio 2013 |
Fabio Fiorentin # Sullo stato della tutela dei diritti fondamentali all'interno delle carceri italiane. Note in attesa di un intervento riformatore in linea con la prospettiva delineata dalla Corte EDU con la sentenza Torreggiani e al. C./Italia Diritto Penale Contemporaneo, 25 febbraio 2013 [www.penalecontemporaneo.it] La sentenza Torreggiani riconosce che
l’ordinamento interno dello Stato italiano non
assicura ai detenuti che assumano di avere
subito una lesione dei propri diritti per
effetto di un atto o di un comportamento
dell’amministrazione penitenziaria, uno
strumento di tutela effettivo sul piano
giuridico. L’arresto europeo ha affermato, in definitiva, che il reclamo disciplinato dagli artt. 14-ter, 35 e 69 della L. n. 354/75 non integra i requisiti minimi per costituire un rimedio interno “effettivo”, “idoneo” a porre rimedio alla violazione e “facilmente accessibile”. |
Federico Romoli # Il sovraffollamento carcerario in Italia quale violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti. A prima lettura della sentenza-pilota Torreggiani. Archivio Penale 2013 n. 1 - www.archiviopenale.it Una prima questione affrontata dalla Corte è stata quella della qualifica dei ricorrenti come “vittime” ai sensi dell'art. 34 della Convenzione: infatti, sei di loro erano stati scarcerati dopo la presentazione del ricorso, ed il Governo italiano si era perciò opposto alla ricevibilità delle rispettive domande. La Corte, tuttavia, ha ammesso tutti i ricorsi ribadendo che «una decisione o una misura favorevole al ricorrente è sufficiente, in linea di principio, a privarlo della qualità di «vittima» solo quando le autorità nazionali abbiano riconosciuto, esplicitamente o sostanzialmente, la violazione della Convenzione e vi abbiano posto rimedio» (cfr. Corte eur. dir. uomo., 15 luglio 1982, Eckle c. Germania; Id., 25 giugno 1996, Amuur c. Francia; Id., Grande Camera, 28 settembre 1999, Dalban c. Romania; Id., Sez. II, 20 settembre 2001, Jensen c. Danimarca, dec.), mentre nel caso specifico, sebbene gli interessati siano stati scarcerati o trasferiti in altri istituti penitenziari, «non si può ritenere che, con ciò, le autorità interne abbiano riconosciuto le violazioni denunciate dai ricorrenti e poi riparato il danno che essi avrebbero potuto subire a causa delle situazioni descritte nei loro ricorsi». Secondo la Corte, dunque, tutti i ricorrenti potevano ancora sostenere di essere “vittime” di una violazione dei loro diritti sanciti dall’articolo 3 della Convenzione. |
Tribunale di Sorveglianza di Venezia # Ordinanza n. 2013/179 SIUS - Differimento della pena ex art. 147 c.p. Padova, 13 febbraio 2013 [Pr. Giovanni Maria Pavarin; est. Marcello Bortolato] Visti gli artt. 134 della Costituzione, 23 e ss. legge 11 marzo 1953, n. 87; dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell’art. 147 c.p nella parte in cui non prevede, oltre ai casi ivi espressamente contemplati, l’ipotesi di rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena quando essa debba svolgersi in condizioni contrarie al senso di umanità, per violazione degli artt. 27, co.3, 117, co. 1 (nella parte in cui recepisce l’art. 3 della Convenzione europea sui diritti dell’uomo del 4 novembre 1950, ratificata con legge 4 agosto 1955 n. 848, e nell’interpretazione a sua volta fornita dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo di ‘trattamento inumano o degradante’ ), 2 e 3 Cost. Dispone l’immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
Marco Ruotolo - Luca Marafioti [audio] # Commento all'Ordinanza del Tribunale di Venezia n. 2013/179 Da "Il rovescio del diritto" - www.radioradicale.it - 22 febbraio 2013
Francesco Viganò Rinviando qui alla motivazione del provvedimento per ogni dettaglio, merita qui soltanto evidenziare come il Tribunale ritenga di non poter superare, in via di interpretazione conforme alla CEDU, il carattere tassativo delle ipotesi di differimento della pena previste dall'art. 147 c.p. (e a fortiori dallo stesso art. 146, relativo alle ipotesi di differimento obbligatorio), con conseguente necessario coinvolgimento del giudice delle leggi affinché provveda, attraverso una pronuncia additiva, a estendere l'ambito di applicazione della norma codicistica all'ipotesi in cui le condizioni concrete di esecuzione della pena risultino incompatibili con il diritto del detenuto di cui all'art. 3 CEDU, secondo la lettura ribadita dalla Corte europea con riferimento proprio al nostro paese nel caso Torreggiani.
Nicolò Zanon (CSM) #
I
giudici di sorveglianza di Padova e
l’incostituzionalità del sovraffollamento
nelle carceri. Per la prima volta, un tribunale di sorveglianza, quello di Venezia, ha sollevato alla Corte costituzionale il problema del sovraffollamento carceri e delle pene in condizioni disumane. In attesa della decisione della Consulta, Nicolò Zanon, professore ordinario di diritto costituzionale alla Statale di Milano e membro del Consiglio superiore della magistratura, spiega: "I giudici di Venezia hanno intercettato un problema enorme e indicato una soluzione, forse provocatoria. Credo che debba essere la politica ad affrontare il problema del sovraffollamento e della pena oggi in Italia, ma si deve ammettere che essa è stata "latitante". |
Matteo Di Stefano, Christian Di Meo,
Rosa Calabrese, Francesco D'Imperio, Cesare
Fossati, Selvaggia Fausta Giovannangeli, Corrado
Gallo, Liberato Isone, Valeria Giura, Valeria
Beraldo |
Biancamaria Spricigo |
Francesco
Mazzacuva # La Corte europea sul principio di legalità della pena # C. eur. dir. uomo, quarta sezione, sent. 22 gennaio 2013, Camilleri c. Malta Diritto Penale Contemporaneo, 19 febbraio 2013 [www.penalecontemporaneo.it] Il ricorrente ripropone sostanzialmente le medesime doglianze di fronte alla Corte europea, ribadendo che la legge maltese consente al Pubblico Ministero di determinare - con scelta non censurabile in alcun modo dall'imputato - il quadro edittale applicabile in caso di condanna, secondo criteri non stabiliti dalla legge e non prevedibili ex ante. Inoltre, sottolinea come la sanzione inflitta in concreto abbia oltrepassato effettivamente i massimi edittali previsti in caso di processo davanti alla Court of Magistrates e come, pertanto, la scelta dell'accusa si sia rivelata decisiva rispetto al quantum di pena determinato nella sentenza di condanna. |
Associazione Nazionale Magistrati ANM #
La
giustizia del futuro. Non c'è futuro senza
giustizia: le proposte dell'ANM per il Paese |
Patrizio Gonnella [audio] # La tortura in Italia. Parole, luoghi e pratiche della violenza pubblica Da "Il rovescio del diritto" - www.radioradicale.it - 15 febbraio 2013 La tortura è un crimine contro la dignità umana. Eppure non ovunque e non sempre è proibita. Con la progressiva riduzione della sovranità economica e politica degli Stati, assistiamo a un paradossale rafforzamento del loro potere punitivo che man mano si fa arbitrario e indifferente al sistema costituzionale e internazionale dei diritti umani. Come se la "sanzione punitiva" fosse l'unica prerogativa statuale rimasta. Da cu ila diffusa impunità dei toturatori. |
Giuseppe Anzani # La pena, i princìpi, la realtà. Crudele e basta. Avvenire 7 febbraio 2013 Dunque è il carcere in sé, è questo carcere in sé, è la filosofia della cella che va ripensata. Una pena fatta così è l’epilogo nel quale la giustizia s’illude di celebrare la vittoria sul male mediante un male che offende la dignità dell’uomo, la ferisce al pari del delitto con i suoi riti di umiliazione... Giustizia è parola tagliente, sei mesi di carcere senza condizionale a una giovane donna romena con tre bambini, per un fatto di mendicità del 2006, sono l’ultimo esempio della sferza sui poveri. Rieducativa? No, crudele e basta.
Mauro Palma # Il grido del Colle e la muta politica il manifesto 7 febbraio 2013 Proprio l'estrema autorevolezza della denuncia rischia di retroagire come senso d'impotenza: chi altro potrà mai alzare la voce una volta che anche questa voce massima non troverà risposta? È questa domanda a racchiudere il senso di abbandono che si avverte nelle celle di tutta Italia e che sfocia spesso in gesti disperati, anche estremi. Non solo, ma rischia di essere catalogata come espressione di una situazione dove non ci sono responsabili, come un'imprevedibile catastrofe naturale. |
Giorgio Napolitano www.quirinale.it |
Ombretta
Di Giovine # Come la legalità europea sta riscrivendo quella nazionale. Dal primato delle leggi a quello dell’interpretazione Diritto Penale Contemporaneo, n. 1, 2013 1. Intenti dimostrativi. – 2. Le sentenze gemelle della Corte costituzionale ed il passaggio da un sistema legalistico di tipo verticale al web (and fuzzy) system costituzionale. – 3. Le seconde sentenze gemelle della Corte costituzionale del 2009 e la breve illusione del maximum standard di garanzia. – 4. Una verifica sul campo penalistico: quali conseguenze per la legalità? Il declino della riserva di legge. – 5. Segue. L’efficacia della legge penale nel tempo: il divieto di retroattività della nuova incriminazione. – 6. Segue. Il caso della lex mitior. 7. – Segue. Il caso dell’abolitio criminis. – 8. Segue. Tassatività della norma penale. 9. – La (difficile) stabilizzazione giurisprudenziale a livello europeo. – 10. Conclusioni. |
Natalino
Ronzitti # Tortura: l’Italia ratifica il Protocollo, ma nel Cp manca la fattispecie criminosa. Ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni unite contro la tortura ed altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti fatto a New York il 18 dicembre 2002 | Analisi della Legge 195/2012 www.diritto24.ilsole24ore.com/ (Guida al Diritto) 04 febbraio 2013 |
Natalia Jurisch # Sul
momento consumativo del furto e della rapina
impropria in supermercato munito di sistema
antitaccheggio. Commento a Cass. pen.,
sez. II, sent. 5 febbraio 2013 |
Daniela Falcinelli La rapina impropria ha carattere plurioffensivo, tutelando contestualmente i beni dell’inviolabilità del possesso e della sicurezza e libertà della persona; il delitto si riconduce al concetto di fattispecie criminosa complessa, per cui le fattispecie componenti la figura (sottrazione e violenza) possono presentarsi entrambe allo stadio di tentativo, sicché l’unitarietà della rapina resta tale anche quando dette condotte si arrestino ad ipotesi tentate... |
Giovanni
Caruso # Su recidiva reiterata e giudizio di bilanciamento: parola ‘fine’ della Corte costituzionale? www.archiviopenale.it/ Archivio Penale 2013, n. 1 La Corte Costituzionale, con la sentenza 5 novembre 2012, n. 251, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, co. 4, c.p., siccome sostitui-to dall’art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, “nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psico-trope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) sulla recidiva di cui all’art. 99, comma 4, del codice penale” |
Luigi Ferrajoli # Nove
massime di deontologia giudiziaria ... regola deontologica è il rispetto per le parti in causa, incluso l'imputato, chiunque esso sia, soggetto debole o forte, incluso il mafioso o il terrorista o il politico corrotto. Il diritto penale nel suo modello garantista equivale alla legge del più debole. E non dimentichiamo che se nel momento del reato il soggetto debole è la parte offesa, nel momento del processo il soggetto debole è sempre l'imputato e i suoi diritti e le sue garanzie sono altrettante leggi del più debole. Questa regola del rispetto delle parti in causa, e in particolare dell'ilnputato, è un corollario del principio di uguaglianza, dato che equivale al postulato della "pari dignità sociale" di tutte le persone, inclusi quindi i rei, enunciato dalla nostra Costituzione. Ma essa è anche un corollario del principio di legalità, in forza del quale si è puniti per quel che si è fatto e non per quel che si è, si giudica il fatto e non la persona, il reato e non il suo autore, la cui identità e interiorità sono sottratte al giudizio penale. |
Luigi Manconi, Mario Tronti, Salvatore Torrisi # Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell’istituto di pena Disegno di Legge presentato alla Presidenza del Senato il 25 marzo 2013 |
Luigi Manconi, Paolo Corsini, Mario Tronti # Introduzione del reato di tortura nel codice penale Disegno di Legge presentato alla Presidenza del Senato il 15 marzo 2013 |
Magistratura Democratica # Quale giustizia al tempo della crisi Meno carcere. Quale carcere? - Documento per il Congresso del gruppo di lavoro "Diritto penale, pena, carcere" - XIX Congresso Nazionale - Roma 31 gennaio - 3 febbraio 2013 La società libera, in gran parte, continua ad operare nei confronti del carcere una vera e propria rimozione: giacché fare i conti con il carcere significa misurarsi con questioni complesse che chiamano in causa e possono mettere in crisi le idee (certezze?) che ciascuno di noi ha sulla giustizia penale, sulla sicurezza, sugli obiettivi che l’intero sistema penale dovrebbe realizzare non in un mondo di là da venire, ma qui ed ora... ... Il doveroso rispetto della dignità umana, costituendo una delle coordinate costituzionali della riforma del nostro sistema penitenziario, volta a tenere ferma solo la pena che sia utile (dunque: non più carcere comunque; ma meno carcere), induce a considerare con favore ed a ritenere realizzabile da subito la proposta del cosiddetto numero chiuso degli ingressi... di rinvio obbligatorio della esecuzione della pena nei casi in cui essa si svolgerebbe in condizioni tali da non garantire il rispetto della dignità dei condannati. Si tratterebbe, in sostanza, di dilazionare gli ingressi in carcere dei condannati che siano liberi al momento del passaggio in giudicato della sentenza, tutte le volte che l’esecuzione debba avvenire in istituti nei quali la capienza regolamentare sia già esaurita.... di dare immediato inizio all’esecuzione nella forma della detenzione domiciliare. |
Giovanni Tamburino # Commento alla Sentenza Corte Europea dei Diritti Umani “Torreggiani e altri Vs Italia” Febbraio 2013 L' ordinamento deve provvedersi di una clausola di salvaguardia, diretta ad impedire che, in circostanze eccezionali, la esecuzione della sentenza - astrattamente conforme al canone della legalità - divenga, in concreto, difforme da tale canone, negando la giustizia che non può mai confliggere, in questa materia, con il “senso di umanità” della pena.... occorre che il nostro sistema si doti di una valvola o clausola di salvaguardia, finalizzata a impedire in ogni caso che la esecuzione della pena detentiva possa assumere connotati di illegalità e di ingiustizia: ciò che accade quante volte il risultato della detenzione sia lesivo della dignità umana. Lo strumento per deflazionare il carcere sovraffollato può essere facilmente individuato grazie all’utilizzo della misura premiale, oggi già presente nell’ordinamento, che nei confronti dei detenuti ha funzione non già indulgenziale, bensì ricostruttiva, risocializzante e responsabilizzante. La liberazione anticipata, unico tra i benefici ad essere applicabile a tutti indistintamente i condannati reclusi, quale che sia il reato commesso e quale che sia il regime penitenziario al quale si trovano sottoposti, purché diano prova di comportamenti orientati al recupero attraverso il rispetto delle regole della vita comune. Rendere più flessibile tale misura, aumentandone nel caso di necessità la portata in termini di riduzione della durata della pena, può funzionare quale strumento anche temporaneo di riduzione del sovraffollamento. |
Natalino Ronzitti # Tortura: l’Italia ratifica il
Protocollo, ma nel Cp manca la fattispecie
criminosa |
European Court of Human Rights Cour Européenne des Droits de l'Homme # Affaire Cirillo c. Italie (Requête no 36276/10) (# tr. it.) STRASBOURG 29 janvier 2013 Le requérant, Bruno Cirillo, est un ressortissant italien né en 1980 et actuellement détenu à la prison de Foggia (Italie). M. Cirillo se plaignait de l’insuffisance des soins prodigués en milieu carcéral en vue de traiter sa paralysie partielle et alléguait à ce titre une violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants). Violation de l’article 3 - Satisfaction équitable : 10 000 EUR pour préjudice moral, ainsi que 3 000 EUR pour frais et dépens.
# Causa Cirillo c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 29 gennaio 2013 (ricorso n. 36276/10) |
Maria Laura Fadda Dignitas - Aggiornamenti Sociali Gennaio 2013 Il diritto alla salute costituisce
dunque un diritto soggettivo assoluto, previsto
anche per i detenuti dalle fonti nazionali e
internazionali. E’ il diritto principe di cui il
cittadino detenuto rimane titolare, il cui
esercizio non è rimesso alla semplice
discrezionalità dell’autorità amministrativa
preposta all’esecuzione della pena detentiva, e
la cui tutela è demandata alla magistratura di
sorveglianza e in ultima istanza al giudice dei
diritti. |
Ernesto Lupo - Corte Suprema di Cassazione # Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2012 Roma, 25 gennaio 2013 Un’attenzione particolare abbiamo il dovere di dedicare alla drammatica situazione carceraria, come peraltro abbiamo già fatto nelle due precedenti relazioni, evidenziando il sovraffollamento degli istituti detentivi; le condizioni di vita degradanti che ne derivano; i tanti suicidi in carcere, sintomo estremo di una inaccettabile sofferenza esistenziale; la sostanziale inattuazione delle Raccomandazioni del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulle regole penitenziarie europee; le condanne per situazioni simili ad opera della Corte Edu, che aveva già stigmatizzato come esse fossero contrarie ad umanità, lesive dei diritti fondamentali, indegne di uno Stato democratico. |
Giovanni Canzio - Presidente della
Corte di Appello di Milano Assemblea Generale – Milano, 26 gennaio 2013 II.4 Gli Uffici di sorveglianza e il carcere ... dimensione oramai insostenibile del fenomeno del sovraffollamento carcerario. La capienza regolamentare totale delle strutture del Distretto è di 4.737 detenuti, mentre al 31 dicembre 2012 è stata registrata la presenza di 7.279... A miglior commento del preoccupante dato numerico riportato, che sta assurgendo a vera e propria emergenza nazionale e che sempre più rappresenta la premessa dei frequenti atti di autolesionismo, si riporta la nota di sconforto del Magistrato di sorveglianza di Varese: "le condizioni di sovraffollamento superano ogni livello di tollerabilità e ledono in modo grave e non più giustificabile la dignità delle persone che vi sono ristrette, tanto da porre in serio dubbio la stessa legittimità, nelle condizioni date, dell'esercizio del diritto punitivo dello Stato. In proposito stanno giungendo, con sempre maggiore frequenza, le prime istanze volte ad ottenere la condanna dell'Amministrazione Penitenziaria per il mancato rispetto delle condizioni minime di vivibilità in Istituto fissate dalla Corte Europea dei diritti umani". |
Grazia Campanato - Presidente della Corte di Appello di Brescia # Relazione sull’amministrazione della giustizia nel distretto della Corte di Appello di Brescia Assemblea Generale – Brescia, 26 gennaio 2013 Presso la Casa Circondariale di
Brescia-Canton Mombello, a fronte di una
capienza ottimale di 250 detenuti, risultano
presenti al 30/6/2012 n. 525 detenuti (n. 532 al
30/06/2011) e la Direzione segnala che, stante
anche la vetustà dell’edificio e degli impianti,
sussistono situazioni di potenziale pregiudizio
per l’ordine e la sicurezza dell’Istituto ed
altresì problematiche di natura sanitaria. |
Giovanna Di Rosa (magistrato, membro del C.S.M.) [audio] # Intervista Carceri e amnistia MP3 21 gennaio 2013 - www.radioradicale.it/ |
Corte Suprema di Cassazione - Prima sezione penale Camera di consiglio del 15 gennaio (n. 172/2013) # Questione "se rientri tra i poteri del magistrato di sorveglianza, investito da reclamo ai sensi degli articoli 35 e 69 legge 26/6/1975 n. 354, pronunciarsi sulla domanda di condanna dell'amministrazione penitenziaria al risarcimento dei danni derivanti da lesione dei diritti del detenuto" Soluzione adottata: negativa, trattandosi di materia riservata agli organi della giurisdizione civile.
Corte Suprema di Cassazione - Prima sezione penale # Sentenza n. 4772/2013 - Camera di consiglio del 15 gennaio Tutela risarcitoria in caso di violazione del diritto di cui all'art. 3 CEDU conseguente alle condizioni di sovraffollamento carcerario: declaratoria di inammissibilità del ricorso. Punto necessario e prioritario da cui muovere l'argomentazione è che in materia risarcitoria e indennitaria il sistema normativo prevede in via generale la sua attribuzione alla giurisdizione civile. |
Fabio Fiorentin www.personaedanno.it/ 19 gennaio 2013 SOMMARIO : 1. La fattispecie generatrice dell’illecito: la detenzione “inumana”. 1.1. I parametri che identificano una violazione dell’art. 3 CEDU. 2. Le forme di tutela giurisdizionale. Il “sistema multilivello". 3. La risarcibilità del danno da detenzione “inumana” nel diritto interno. 4. La quantificazione del danno e la sua indennizzabilità in sede europea. |
Federica
Recanello # La custodia di sicurezza nell'ordinamento tedesco Università degli Studi di Milano | Tesi di Laurea | 10 gennaio 2013 La custodia di sicurezza (Sicherungsverwahrung) è, nell'ordinamento tedesco, una misura di sicurezza detentiva di durata indeterminata da eseguirsi una volta scontata la pena, e finalizzata a consentire una tutela della collettività contro i delinquenti pericolosi oltre i limiti imposti dal principio di colpevolezza per il fatto commesso. Nata come misura destinata ad autori di gravi reati, recidivi e pienamente imputabili, il suo amito applicativo è stato progressivamente esteso dal legislatore tedesco, in particolare negli ultimi 15 anni, nell'ottica di una politica criminale di mera neutralizzazione dell'autore pericoloso, in linea con il trend che sta interessando numerosi paesi europei di riscoperta del doppio binario tra pene e misure di sicurezza... |
Michele Passione |
Gabriele Della Morte |
Tribunale di Sorveglianza di Torino La natura di misura alternativa alla detenzione del beneficio introdotto dall’art. 1 l. 199/2010, infine, è confermata dal fatto che il Legislatore ne ha rimesso l’applicazione esclusivamente alla magistratura di sorveglianza. Se fosse stata concepita come una semplice sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione in carcere, invece, pure l’esecuzione presso il domicilio avrebbe dovuto essere attribuita dal Legislatore esclusivamente alla competenza del giudice della cognizione (come succede, per esempio, per la semidetenzione e la libertà controllata ex artt. 53 ss. l. 24 novembre 1981 n. 689) o comunque pure alla competenza del giudice della cognizione... |
European Court of Human Rights Cour Européenne des Droits de l'Homme # Affaire Torreggiani et Autres c. Italie (Requêtes nos 43517/09, 46882/09, 55400/09, 57875/09, 61535/09, 35315/10 et 37818/10) Strasbourg 8 janvier 2013 |
# Cedu Sentenza Torreggiani (in italiano) 8 gennaio 2013
Communiqué
de presse - 08.01.2013
Francesco Viganò Diritto Penale Contemporaneo 9 gennaio 2013 (www.penalecontemporaneo.it)
Alice Pisapia 8 gennaio 2013 |
Maria Concetta Marzo #
I
presupposti sostanziali della fungibilità tra
cautela e pena: disorientamenti a proposito
dell’obbligo di dimora |
Corte Suprema di Cassazione | Ufficio
del Massimario | Rassegna della Giurisprudenza
Penale di Legittimità |
Corte
Suprema di Cassazione - Ufficio di Statistica # Rapporto Statistico del Settore Penale periodo 1/1/2012 - 31/12/2012 www.cortedicassazione.it/ |
Ministero della Giustizia #
Carta
dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli
internati La Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati è prevista dal Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà. La Carta è consegnata a ciascun [sic] detenuto o internato - nel corso del primo colloquio con il direttore o con un operatore penitenziario all’atto del suo ingresso in istituto - per consentire il migliore esercizio dei suoi diritti ed assicurare la maggiore consapevolezza delle regole che conformano la vita nel contesto carcerario. Al fine di consentire ai familiari di prenderne conoscenza, la Carta è pubblicata sul sito internet http://www.giustizia.it e una copia è a disposizione per la consultazione nella sala colloqui di ogni singolo istituto.
# Decreto 5 dicembre 2012 - Approvazione della Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati |
CSM Consiglio Superiore della Magistratura - Sesta Commissione - Commissione mista per lo studio dei problemi della Magistratura di Sorveglianza # Relazione Presentata il 21.11.2012 al Salone della Giustizia di Roma
Diritto Penale Contemporaneo [http://www.penalecontemporaneo.it/]
#
Un
passo concreto per affrontare l’“emergenza
carceri”: la proposta della Commissione mista
del CSM |
Giuseppe Vignera Nella prassi di alcuni uffici giudiziari tende ad affermarsi una particolare concezione del beneficio introdotto dalla Legge 26 novembre 2010, n. 1 99(esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi) ([1]), la quale, in funzione di una più ampia (e pressoché automatica) sua applicazione, disconosce a quel beneficio la natura di misura alternativa alla detenzione stricto sensu, costituendo esso (si dice) soltanto una “modalità speciale di esecuzione della pena” anche perché sottoposta a specifici presupposti e ad uno specifico procedimento applicativo. A nostro avviso, invece, pure il beneficio speciale ex art. 1, L. 199/2010 (c.d. esecuzione o detenzione presso il domicilio) deve considerarsi una “vera” misura alternativa alla detenzione... |
Silvio Civello Conigliaro |
Luciana Goisis |
Francesco Callari |
European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment CPT # 22nd General Report of the CPT (1 August 2011 - 31 July 2012) CPT/Inf (2012) 25 | Strasbourg, 6 November 2012 The ten periodic visits were carried out to Andorra, Azerbaijan, Estonia, Italy, Latvia, the Netherlands, Portugal, the Russian Federation, Slovenia and Switzerland. The situation in a range of places of deprivation of liberty was examined in each of these countries. The treatment of persons in police custody was a focus of many of the visits. Further, particular attention was given during certain visits to persons held in high-security prison units (Estonia, Italy, Portugal), life-sentenced prisoners (Azerbaijan, Latvia) and involuntary psychiatric patients, both forensic (Italy, the Netherlands, Switzerland) and civil (Azerbaijan, Estonia, Portugal, Slovenia). |
Nils Muižnieks
Commissario per i Diritti Umani del Consiglio
d’Europa Strasburgo, 18 settembre 2012 CommDH(2012)26 Originale: inglese Il Commissario è seriamente preoccupato per le condizioni in cui versano le persone in stato di detenzione amministrativa presso i Centri di espulsione e identificazione (CIE), che non sono stati adeguati in seguito alla proroga della durata massima della detenzione da due a diciotto mesi,. Ritiene che la mancanza di attività ricreative sia una delle maggiori preoccupazioni e segnala alle autorità italiane il rischio di un’ulteriore degradazione delle condizioni a causa dei tagli di bilancio. In maniera più generale, un motivo di preoccupazione riguarda la capacità dei CIE di rispondere alle esigenze di una popolazione veramente eterogenea di detenuti amministrativi. Essendo la maggior parte degli uomini trattenuti in tali centri ex detenuti, il Commissario esorta le autorità italiane a portare a termine le procedure d’identificazione di queste persone prima che abbiano finito di scontarvi la pena. In conformità alle relative norme del Consiglio d'Europa, esorta le autorità italiane a eliminare gradualmente la pratica della detenzione amministrativa dei migranti irregolari in strutture simil-carcerarie, favorendo piuttosto misure alternative più idonee, e a promuovere il ricorso ai programmi di rimpatrio volontario. |
Silvia Talini |
Francesco Callari |
Marilena
Colamussi # Adulti messi alla prova seguendo il paradigma della giustizia riparativa Processo penale e Giustizia Anno II, n. 6-2012 Al sistema retributivo classico negli apparati normativi più moderni europei ed extraeuropei si affianca il modello riparativo, che - va subito precisato - non ha la pretesa di sostituire la risposta tradizionalmente punitiva ma di rappresentare una valida alternativa, utile a migliorare l’efficacia e l’efficienza del sistema giustizia. La prospettiva in cui si pone il paradigma della giustizia riparativa ha, dunque, una rilevanza di carattere integrativo e, pertanto, merita di essere armonizzata e collocata negli spazi processuali idonei senza perdere di vista la tutela delle garanzie fondamentali. |
Gian
Luigi Gatta # Immigrati, carcere e diritto penale www.penalecontemporaneo.it/ Maggio 2012 Testo della lezione svolta il 10 maggio 2012 presso il carcere di Bollate (seconda casa di reclusione di Milano), alla presenza congiunta di un gruppo di detenuti e di studenti della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano |
Council of
Europe # Linee guida del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa per una giustizia a misura di minore adottate dal Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa il 17 novembre 2010 e relazione esplicativa www.coe.int/children Council of Europe / European Union, 2012 I minori, in quanto titolari di diritti, dovrebbero avere accesso a mezzi di ricorso per esercitare in modo efficace i loro diritti o agire contro una violazione degli stessi. Il diritto interno dovrebbe agevolare, se del caso, la possibilità di accesso alla giustizia da parte dei minori che hanno una sufficiente conoscenza dei loro diritti nonché l’uso di mezzi di ricorso per tutelare tali diritti sulla base di un’assistenza legale prestata in modo adeguato... |
Alessandra Gualazzi, Chiara Mancuso,
Annalisa Mangiaracina |
Eugene Regan (Ed) | The Institute of
International and European Affairs With a greater role for European institutions in the area of criminal law and policing, whether it is the Commission, Council of Ministers, Europol or Eurojust, it is essential that those institutions are subject to the rule of law and respect for fundamental rights. This is why the Lisbon Treaty defines a role for the Court of Justice of the European Union, incorporates the Charter of Fundamental Rights and includes a provision for the Union to accede to the European Convention on Human Rights. |
#
Tribunale
di Sorveglianza di Venezia, Ordinanza 7
gennaio 2012, n. 5 - Pres. Pavarin Ciò che emerge dall’ordinanza, in definitiva, è una «misura progettuale della pena, capace di dare rilievo alla realtà umana del soggetto che ad essa risulti sottoposto, ma anche alla possibile ricomposizione dei legami intersoggettivi sui quali abbia inciso la frattura costituita dal reato». In quest’ottica si collocano peraltro alcune pronunce della Corte di cassazione attraverso la cui filigrana testuale e linguistica si percepisce il superamento dell’idea rieducativa intesa come percorso individuale che muove da «pentimento» e «resipiscenza». Il cambio di prospettiva si coglie dunque già dalle scelte lessicali, specchio fedele di modelli teorici consolidati oppure «in embrione». |
European Court of Human Rights - Cour Européenne des Droits de l'Homme # Affaire Ketreb c. France (Requête n. 38447/09) Strasbourg 19 juillet 2012 - Définitif 19/10/2012 A 21 h 15, le même surveillant le trouva pendu à une grille du sas de sa cellule à l’aide d’une ceinture en tissu tressé munie d’une boucle métallique d’attache... 115... la Cour considère que le placement en cellule disciplinaire de Kamel Ketreb pendant quinze jours n’était pas compatible avec le niveau de traitement exigé à l’égard d’une personne atteinte de tels troubles mentaux. Cette sanction a constitué un traitement et une peine inhumains et dégradants. 116. Partant, il y a eu violation de l’article 3 de la Convention... |
Cour Européenne des Droits de L'Homme | European Court of Human Rights #
Causa
Scoppola c. Italia (No 4) Il ricorrente è nato nel 1940, ha settantadue anni ed è affetto da patologie cardiache e metaboliche, da diabete, soffre di un indebolimento della sua massa muscolare aggravata da una frattura del femore subita nel 2006, di ipertrofia prostatica e di depressione. Dal 1987 si sposta con la sedia a rotelle... La Corte Dichiara che vi è stata violazione dell’articolo 3 della Convenzione. |
Vittorio
Manes # Metodo e limiti dell’interpretazione conforme alle fonti sovranazionali in materia penale www.penalecontemporaneo.it/ 9 Luglio 2012 1. Nel labirinto penale. - 1.1. Le mutazioni genetiche del tessuto normativo. - 1.2. La Corte costituzionale e la ricerca di "regole di convivenza". - 2. L'erompere dell'interpretazione conforme. - 3. Fondamento del canone di interpretazione conforme: alcune premesse. - 3.1. La dimensione progressivamente grandangolare del vincolo interpretativo alle fonti "sovrastatali". - 3.2. Interpretazione conforme e ulteriori paradigmi di interazione tra fonti: la difficile apposizione di termini. - 4. I limiti dell'interpretazione conforme in materia penale. - 4.1. Il limite "logico" come primo argine a forme di "normazione mascherata". - 4.2. Limiti assiologici che fronteggiano le specificità della materia penale. - 4.2.1. Il divieto di interpretazioni conformi in malam partem nella posizione della Corte costituzionale e delle Sezioni Unite della Cassazione. - 4.2.2. Alcune criticità: il rischio di "criptoanalogie". - 4.2.3. (segue) ...e di "criptodisapplicazioni" in malam partem. - 4.2.4. Presunzioni "comunitariamente orientate" e (possibile) conflitto tra interpretazioni conformi. - 4.3. Primazia dell'interpretazione conforme e supremazia delle (ulteriori) garanzie fondamentali in materia penale. - 4.4. Interpretazioni conformi con effetti riduttivi o favorevoli (in bonam partem): in particolare, il "sorpasso costituzionale" e la funzione "prismatica" della giurisprudenza della Corte EDU. - 5. Il giudice penale nel network "multilivello" dei diritti fondamentali: ancora tra interpretazione conforme e disapplicazione. - 6. Il giudice nella "morsa" delle fonti sovranazionali. |
Evgeny
Arkhipov, Mikhail Shilin, Julia Guseinova |
Association of Russian Lawyers for Human Rights # The Report for the Committee of Ministers of the Council of Europe about the tortures and the observance of article 3 of the European Convention by the Russian authorities The monitoring from February to July 2012 http://rusadvocat.com/ Moscow 2012 The report represents an independent objective research containing information about observance by the Russian Federation of article 3 of the European Convention together with article 13 of the European Convention. The present report is based on complaints and applications received by the Association of Russian Lawyers for Human Rights from all Russian regions by the “hot line” telephones: (495)968-30-44 and 923-34-98, by fax (495)916-75-85, by e-mail, mail, courier mail, in the course of personal meetings with the specialists. |
Juan E.
Mendez | UN Special Rapporteur on Torture and
Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or
Punishment # Urgent Petition to United Nations. Special Rapporteur on Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment http://centerforhumanrights.org/ March 20, 2012 California Prison Focus; Center for Human Rights and Constitutional Law; Families to Amend California’s Three Strikes; Fair Chance Project; California Families to Abolish Solitary Confinement; Justice for Families; The Real Cost of Prisons Project; American Friends Service Committee; Community Futures Collective; Center for Prisoner Health and Human Rights; California Prison Moratorium Project; Legal Services for Prisoners with Children; Disability Rights Legal Center; Disability Rights California, Vs. United States of America, State of California, Jerry Brown, Governor ofthe State of California, and Matthew Cate, Secretary, California Department of Corrections and Rehabilitation... This Petition is brought on behalf of approximately 4,000 California prisoners who are being detained in isolated segregated units for indefinite periods or determinate periods of many years solely because they have been identified as members of gangs or found to have associated with a gang. The policy that has resulted in their prolonged detention does not require that they have actually engaged in any misconduct or illegal activity, or that they even planned to engage in any misconduct or illegal activity... |
Testimony of Professor Craig Haney To be sure, the extreme deprivation, the isolating architecture, the technology of control, and the rituals of degradation and subjugation that exist in solitary confinement units are inimical to the mental health of prisoners. However, it would be naïve to assume that the nature of these environments does not also affect the staff who work inside.14 In many such places, thinly veiled hostility, tension, and simmering conflict are often palpable. The interpersonal toxicity that is created in these environments can engender mistreatment and even brutality. What might be termed an “ecology of cruelty” is created in many such places where, at almost every turn, guards are implicitly encouraged to respond and react to prisoners in essentially negative ways—through punishment, opposition, force, and repression. |
Connie de
la Vega, Amanda Solter, Soo-Ryun Kwon, Dana
Marie Isaac | University of San Francisco -
School of Law # Cruel and Unusual. U.S. Sentencing Practices in a Global Context www.usfca.edu/ May 2012 The report compiles comparative research on sentencing laws around the globe and documents how sentencing laws distinguish the United States from other countries. Researchers found that the United States is in the minority of countries using several sentencing practices, such as life without parole, consecutive sentences, juvenile life without parole, juvenile transfer to adult courts, and successive prosecution of the same defendant by the state and federal government. Conversely, sentencing practices promulgated under international law and used around the world, such as setting 12 as the minimum age of criminal liability and retroactive application of sentencing laws that benefit offenders, are not systematically applied in the United States. Mandatory minimum sentences for crimes and “three strikes” laws are used in the U.S. more widely than elsewhere in the world. |
Andreana Esposito |
Anna
Maria Maugeri # La difficoltà di tipizzazione dello stalking nel diritto italiano e comparato Rassegna Italiana di Criminologia - 3/2012 ... Sorge il rischio di affidare l’applicazione della fattispecie all’eccessiva discrezionalità giurisprudenziale, nonché all’interpretazione soggettiva della vittima. L’interpretazione della fattispecie come reato di evento consente, infatti, alla Suprema Corte di svalutare l’elemento della reiterazione (abitualità), su cui si dovrebbe imperniare il disvalore della condotta, accontentandosi della consumazione di due soli atti. |
Francesco Tascione Col nuovo codice, dunque, il problema delle regole in materia de libertate sembrava risolto da una normativa organica rispettosa dei principi fondamentali: e però le novelle che hanno ritoccato la originaria impostazione codicistica – figlie della emergenza e di prassi giurisprudenziali strumentali al risultato confessorio – ne hanno, in qualche modo, snaturato l’essenza fondamentale. |
Andreana Esposito |
Carlo
Enrico Paliero # L'agorà e il palazzo. Quale legittimazione per il diritto penale? Criminalia 2012 La mia tesi è che il fondamento autoritario rappresenti, per il diritto penale, un vero e proprio masso erratico – ineliminabile – rispetto al quale la legittimazione democratica innesca una dinamica di tipo centrifugo. Il fondamento autoritario è un elemento coessenziale e, appunto, genetico di ciò che l’espressione “diritto penale” denota in generale (e ha denotato nelle diverse epoche); un nucleo strutturale che non può essere sottratto allo strumento giuridico in questione, se non al prezzo di trasformarlo in una grandezza normativa differente. |
Francesco Viganò AIC Rivista telematica giuridica
dell'Associazione italiana costituzionalisti, n.
2, giugno 2012 |
Stefano Marcolini www.treccani.it | Diritto on line 2012 Il rito speciale detto “patteggiamento”, di cui agli articoli da 444 a 448 del codice di procedura penale, consente a difesa ed accusa di accordarsi per presentare al giudice richiesta di applicazione di una sanzione sostitutiva di qualunque entità, di una pena pecuniaria di qualunque importo, oppure di una pena detentiva che, in concreto, non superi i cinque anni. Nell’impianto originario del codice, il rito era pensato per la definizione di reati bagatellari e, in quest’ottica, il limite massimo di pena detentiva patteggiabile era di due anni; con l’innalzamento a cinque, operato dalla legge 12 giugno 2003, n. 134, esso è ora suscettibile di essere applicato anche ad episodi di media ed alta gravità. Poiché comporta per l’imputato la rinuncia alla celebrazione del dibattimento ed al godimento delle garanzie che gli sono connesse, il rito si connota anche per una spiccata premialità, il cui aspetto principale, ma non esclusivo, consiste nella riduzione della pena sino ad un terzo. Tutto ciò, unitamente al fatto che il patteggiamento può essere chiesto a partire dalla fase delle indagini preliminari e sino alla chiusura dell’udienza preliminare o, ove questa manchi, sino all’apertura del dibattimento, ne fa uno dei giudizi speciali di più largo impiego nella prassi giudiziaria |
Cecilia
Pannacciulli # Profili costituzionali delle intercettazioni dicomunicazioni tra inadeguatezza del legislatore e discrezionalità del giudice Rivista dell'AIC Associazione Italiana Costituzionalisti, n. 3, 2012 La «dimensione poliedrica» dell’attuale sistema delle comunicazioni, producendo una marcata interferenza tra le varie situazioni costituzionali, implica una costante e non agevole opera di bilanciamento tra le stesse. La polifunzionalità degli attuali mezzi di comunicazione e l’utilizzo di tecniche di captazione sempre più avanzate determinano, al contempo, nuove opportunità di confronto interpersonale, ma anche più penetranti forme di restrizione della libertà e segretezza delle comunicazioni ponendo, sul piano dei limiti delle garanzie costituzionali, innumerevoli problematiche specie in ordine ai rapporti tra art.15 della Costituzione e potestà punitiva statale. # Sentenza n. 34 del 1973 |
Serena Giliberti # Il sistema del “doppio binario" in Paolo Pittaro (a cura di), "Scuola Positiva e sistema penale: quale eredità?", Trieste, EUT Edizioni Università di Trieste, 2012, pp. 11-16 L’elaborazione e l’applicazione della teoria delle misure di sicurezza si deve ai pensatori della Scuola positiva. Questi, per primi, constatata l’insufficienza, quale deterrente al diffondersi della delinquenza, della “pena”, così come intesa dalla Scuola classica che considerava l’imputabilità presupposto ineludibile della sanzione penale, compresero la necessità di introdurre nell’ordinamento trattamenti applicabili ai non imputabili ed ad alcune categorie di imputabili pericolosi. Per la Scuola positiva le sanzioni dovevano non solo punire il delinquente, ma principalmente difendere gli altri consociati dallo stesso... |
ECHR -
Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - Grande
Camera # Causa Hirsi Jamaa e altri c. Italia Strasburgo, 23 febbraio 2012 L’obbligo di non respingimento ha due conseguenze procedurali: il dovere di informare lo straniero sul suo diritto di ottenere una protezione internazionale ed il dovere di offrire una procedura individuale, equa ed effettiva che consenta di determinare e valutare la qualità di rifugiato. L'adempimento dell'obbligo di non respingimento esige una valutazione del rischio personale di danno, che può essere effettuata soltanto se ogni straniero ha accesso ad una procedura equa ed effettiva con la quale la sua causa viene esaminata individualmente. I due aspetti sono talmente interconnessi che possono essere considerati come facce di una stessa medaglia. L'espulsione collettiva di stranieri è quindi inaccettabile |
Vittorio Fanchiotti # La durata del processo tra l'inidoneità degli strumenti interni e la prospettiva europea www.penalecontemporaneo.it/ Febbraio
2012 |
Gian Luigi Gatta |
Ufficio di Sorveglianza di Firenze Reclamo avanzato da T. D. detenuto nella Casa Circondariale di Firenze 23 aprile 2012 Sono ammessi, anche nel nostro regime
penitenziario, rapporti affettivi stabili con
altre persone, in particolare con i familiari... |
Magistrato
di Sorveglianza # Ordinanza - Vercelli 18 aprile 2012 Est. Fiorentin Ufficio di Sorveglianza Vercelli per le circoscrizioni dei Tribunali di Vercelli - Casale M.to - Ivrea - Biella Deve escludersi la possibilità che, mediante il reclamo di cui agli artt. 14- ter , 35 e 69 comma 5 l. 26 luglio 1975, n. 354, possa essere azionata la pretesa risarcitoria in relazione al «danno esistenziale» cagionato dalle condizioni detentive, poiché essa implicherebbe una pronunzia di condanna dell’amministrazione penitenziaria conseguente ad un accertamento di natura squisitamente civilistica, possibilità che è esclusa dal quadro giuridico e normativo vigente e dalla giurisprudenza costituzionale che su di esso si è reiteratamente pronunciata. |
Luciano Eusebi |
Rosa Grippo |
Cassazione Sezioni Unite # S.U. n. 5859 del 27 ottobre 2011 - depositata il 15 febbraio 2012 L’estinzione degli effetti penali
della condanna esclude la recidiva |
Giovanna Fanci # Il garante nazionale delle persone private della libertà personale Rassegna Penitenziaria e Criminologica, 2:2012 Sommario: 1. Introduzione. 2. Difensore civico, Ombudsman e garante delle persone private della libertà personale: le tappe di un lento processo di istituzionalizzazione delle autorità indipendenti. 3. Poteri e ruolo del garante nelle intenzioni del legislatore. 4. Attività dell'ombudsman nell'area di common law. 5. Collocazione del garante nell'ordinamento secondo l’approccio madisoniano al principio di separazione dei poteri. 6. Conclusioni |
Michele Passione www.europenarights.eu newsletter n. 31, 15 febbraio 2012 C’è da augurarsi che l’ordinanza Slimani, al di là della possibile condivisione di tutti i suoi passaggi, costituisca esempio e monito per una maggior attenzione al rispetto dei diritti dei detenuti, restituendo alla Magistratura di Sorveglianza il senso alto del suo agire, ed allo Stato il compito che il legislatore costituente ha assegnato alla pena detentiva. |
European Court of Human Rights - Cour Européenne des Droits de l'Homme # Affaire Cara-Damiani c. Italie Requête n° 2447/05 Strasbourg 7 février 2012 55. Le requérant observe que depuis son arrivée à la prison de Parme en juillet 2003 et jusqu’en décembre 2005, il a été hébergé dans un quartier ordinaire de l’établissement, qui n’était pas compatible avec son handicap en raison d’obstacles architecturaux insurmontables. Il soutient que l’impossibilité de se déplacer par ses propres moyens et, en particulier, d’aller aux toilettes tout seul, est un traitement dégradant. 56. En
outre, pendant toute la durée de sa détention
à Parme, soit même après son placement dans
l’unité pour handicapés en décembre 2005, le
requérant n’a pu bénéficier des thérapies
appropriées pour sa para- parésie, qui est une
maladie de nature dégénérative, car la prison
de Parme n’était pas équipée pour les
dispenser. Ceci est confirmé par le fait qu’en
2008 le tribunal d’application des peines a
enfin accordé qu’il soit placé dans une
clinique spécialisée dans la rééducation. Le
requérant argüe que le manque de rééducation
pendant des années a entraîné une
détérioration progressive de sa motricité. Il
souligne que les autorités ont décidé de le
garder en prison, sans possibilité de
rééducation, malgré l’avis contraire des
médecins et en dépit de l’aggravation de son
état. |
Ernesto Lupo - Corte Suprema di Cassazione # Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2011 Roma 26 gennaio 2012 Come uscire da una condizione non tollerabile?... Non sarà però l’aumento, pur necessario, dei posti-carcere che condurrà il sistema al punto di equilibrio. Ciò che è indifferibile è, come già anticipato, da un lato la riduzione del ricorso alla custodia cautelare in carcere, anche, ma non solo, con la riduzione del fenomeno delle cd. “porte girevoli” (e in tal senso si muove il decreto-legge del 22 dicembre 2011, n. 211) e dall'altro l’implementazione di misure alternative al carcere dissuasive ed efficaci nell’ottica della risocializzazione e, dunque, della riduzione della recidiva. Non sono obiettivi utopistici. Si tratta, al contrario, dell'unica prospettiva realistica che porrà il nostro Paese a fianco di quelli che realizzano alti livelli di sicurezza senza cadere nell’abbaglio secondo cui “maggiore sicurezza” significa “più carcere”. |
Piergiorgio Morosini |
Human Rights Review |
Patricia Marcucci # La sentenza della Corte Costituzionale n. 251 del 2012 Polizialocale.com 7 dicembre 2012 Con sentenza n. 251 del 5 novembre 2012, pubblicata in data 15 novembre 2012, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale parziale dell’art. 69 comma 4 c.p., nella parte in cui vieta la prevalenza dell’attenuante ex art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/1990 sull’aggravante della recidiva reiterata ex art. 99 comma 4 c.p., per violazione dei principi di uguaglianza ex art. 3 cost., proporzionalità delle pene e rieducazione del condannato ex art. 27 cost. |
Alessandro Bernardi #
La competenza penale accessoria
dell’Unione Europea: problemi e prospettive. Testo, aggiornato e corredato di
note, della relazione svolta il 9 maggio 2009
nell’Università Statale di Milano in occasione
del Convegno di studi Diritto penale e fonti
sovranazionali: i termini di una relazione
problematica La consapevolezza dell’assoluta necessità di combattere in ambito europeo la criminalità transnazionale innanzitutto attraverso testi di diritto sostanziale capaci di assicurare aree di illiceità penale e trattamenti punitivi sufficientemente omogenei nei diversi Paesi membri ha indotto a conferire un carattere autonomo alla competenza penale dell’Unione qui considerata. |
Francesco
Maisto # Il difficile rapporto autore-vittima e il ruolo del Tribunale di Sorveglianza Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza – Vol. VI – N. 2 – Maggio-Agosto 2012 L’autore riflette sul rapporto tra autore e vittima di reato nel corso dell’esecuzione penale sottolineando che, quando eccezionalmente questo tema viene messo a fuoco, rischia oggi, nella pratica penitenziaria, di ridursi a tecnica di colloquio paraclinico o di generica mediazione, lasciando fuori le grandi tematiche della verità, della responsabilità, del potere e dell’autorità che, invece, sono strutturalmente correlati con il ravvedimento e/o la rieducazione. Anche se il discorso sulla legittimazione della pena sembra quasi una fatica senza fine, l’autore saluta come positivo, da un punto di vista etico, l’eventuale cambiamento di direzione verso la riparazione e le possibilità riconciliative date dai meccanismi di mediazione. |
Gabrio Forti Aggiungo, sempre anticipando un tema pertinente all’ultima domanda, che per affrontare degnamente il problema carcerario e penitenziario è indispensabile una visione “sistemica” (in fondo già suggerita dalla sentenza della Corte costituzionale n. 313 del 1990) capace di ponderare la complessiva interazione delle scelte legislative e applicative adottate in ciascuna articolazione ordinamentale. Si dovrebbe allora prendere atto degli effetti perversi prodotti anche in ambito penitenziario dai provvedimenti del 2005 (mi riferisco ovviamente alla c.d. legge ex-Cirielli), con l’accorciamento dei termini di prescrizione (soprattutto a beneficio della criminalità dei white collars) e con l’aggravamento della condizione carceraria degli outsiders sociali (sbrigativamente “etichettati” nella categoria dei criminali “quasi presuntivamente irredimibili”, ove a essi si applichi la recidiva prevista dall’articolo 99, quarto comma, del codice penale. |
Angelo
Marletta # Detenzione "amministrativa" dello straniero e riserva di giurisdizione in materia di libertà personale Criminalia 2012 1. Le parole e le cose: “trattenimento”, “detenzione amministrativa”, “riserva di giurisdizione”. – 2. Alcune riflessioni sui contenuti necessari del controllo giurisdizionale. - 2.1 Un controllo negletto: la verifica della legittimità del provvedimento espulsivo presupposto. - 2.2 Controlli necessari: a) le “esigenze” legittimanti la detenzione amministrativa. - 2.3 segue: b) il rischio di fuga tra presunzioni iuris et de iure ed accertamento in concreto. - 2.4 segue: c) il principio di proporzionalità ed il comma 2-bis dell’art. 19 T.U. Imm. nell’ottica «caso per caso». – 3. Il controllo sulla detenzione in itinere. - 3.1 Mutamento dei presupposti, “riesame” a richiesta e revoca anticipata della detenzione. - 3.2 Il controllo in sede di proroga sul diligente espletamento delle attività amministrative legittimanti la detenzione. – 4. Conclusioni. |
Cour
Européenne des Droits de l'Homme - European Court
of Human Rights # Affaire Mannai c. Italie Strasbourg 27.06.2012 (Définitf) La cour, à l'unanimité, 1. Déclare la requête recevable ; 2. Dit que la mise à exécution de la décision d’expulser le requérant vers la Tunisie a violé l’article 3 de la Convention ; 3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 34 de la Convention |
Cassazione Sez. I. Pen., sent. n.
23774, c.c. 15 maggio 2012, dep. 15 giugno
2012 |
Parlamento Europeo | Consiglio
dell'Unione Europea cfr # Direttiva 2010/64/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 280/1 | 26.10.2010 |
Oliviero
Mazza # Le persone pericolose (in difesa della presunzione d'innocenza) Diritto Penale Contemporaneo | 20 Aprile 2012 Processo penale e difesa sociale. - 2. Il doppio binario per imputati pericolosi. - 3. La custodia cautelare in funzione di prevenzione speciale: il profilo teorico. - 4. Segue: il profilo pratico. - 5. Nuove ipotesi di illegittimità costituzionale della "cattura obbligatoria" |
Valerio Onida # Carcere:
la scommessa della rieducazione - Intervista Alla base della teoria e della pratica della finalità rieducativa della pena non sta soltanto la fiducia nella idoneità delle misure e degli strumenti a cui si ricorre, ma l’assunto di fondo secondo il quale il condannato, ogni condannato, può compiere un percorso di risocializzazione, ispirato a una visione personalistica (quella che anima la Costituzione). Un assunto, se vogliamo, ottimistico, che vede in ogni essere umano un individuo nato «eguale in dignità e diritti», «dotato di ragione e di coscienza» e perciò chiamato ad «agire in spirito di fratellanza», come sancito dall’art. 1 della Dichiarazione universale dei Diritti umani del 1948. Un essere che, finché vive, può cambiare se stesso, perché è dotato di libertà. |
Guglielmo Palumbo |
Paolo Franceschetti |
Maria Fierro (a cura di) Il carattere giuridicamente obbligatorio della Convenzione è allargato erga omnes : ne consegue che gli Stati contraenti devono non solo eseguire le sentenze pronunciate dalla Corte nelle cause in cui sono parte, ma devono egualmente tenere conto delle eventuali incidenze che le sentenze pronunciate in altri casi possono avere sui loro sistemi e sulle loro prassi giuridiche. |
Review Panel on Prison Rape, U.S.
Department of Justice, Washington, DC Unfortunately, the attention given to eliminating sexual abuse is not the same throughout the nation. We know that sexual assaults can be reduced by changing attitudes toward potentially vulnerable populations, including female, LGBTQ, and physically frail inmates; paying close attention to institutional design and surveillance; providing offender education and staff training; improving operational policies and post orders; and monitoring adherence to established policies
National Prison Rape Elimination Commission #
Report Forty percent of asylum-seeking
detainees interviewed by Physicians for Human
Rights reported that they had been threatened
with disciplinary segregation while detained; 26
percent were actually placed in segregation at
some time during their detention. An atmosphere
of intimidation in a facility can also suppress
reporting. Fifty-four percent of detainees
interviewed by Physicians for Human Rights
reported that they had experienced verbal abuse
while in “[A] detainee tried to touch me in my
personal place, and it made me very
uncomfortable. . . . The others were making fun
of me. The last time, I pushed him and told him
to go. I defended myself and I was put in
segregation. The guards didn’t give me an
opportunity to explain. They just told me it was
my fault. . . .” detention, including being
called criminals and liars and being yelled and
sworn at, often in circumstances they did not
understand.” This is not an environment in which
victims of sexual abuse are likely to speak out. Public Law 108–79 | 108th Congress |
Marty Klein |
Benedetta
Galgani # Estradizione, reato politico e clausola di non discriminazione: da una vicenda recente qualche utile indicazione per il futuro? www.archiviopenale.it/ Archivio Penale n. 1, 2012 È noto come nella “grammatica” vissuta dello strumento estradizionale giochi (da sempre e) tuttora un ruolo importante e talora predominante la categoria del “politico”. S’intende così far generico riferimento a quella serie di elementi che rappresentano la cifra più caratteristica dell’istituto in esame fin dai suoi esordi e che, pur avendo assunto nel corso dei secoli le più diverse fisionomie, continuano a denunciare una non confortante realtà: quella di un gap (ineliminabile?) tra garanzie offerte a livello di procedimenti penali, per così dire, “ordinari” e garanzie contemplate nello svolgimento delle procedure estradizionali vere e proprie. |
Simona Tigano Emblematica la metafora ravvisata, a dimostrazione delle disfunzioni strutturali della recidiva, da Pisapia, il quale affermava che «Il sistema adottato dal legislatore italiano potrebbe rassomi-gliarsi a quello di un medico che, prescritto ad un paziente un certo medicinale ed avendo constatato che esso non ha sortito l’effetto desiderato e che, anzi, il paziente è peggiorato (come appunto dimostra la recidiva), si limitasse a raddoppiare la dose del medicinale, senza neppur domandarsi se il peggioramento del paziente sia dovuto non già alla insufficienza quantitativa del medicinale prescritto, ma alla sua deficienza od inefficienza qualitativa». |
Corte
Suprema di Cassazione - Sesta Sezione Penale # Sentenza n. 931/2012 (Pres. Tito Garribba) Depositata 13 gennaio 2012 La condanna, invero, presuppone la certezza della colpevolezza, mentre l'assoluzione non presuppone la certezza dell'innocenza ma la mera non certezza della colpevolezza |
The
European Court of Human Rights # Case of Ananyev and Others v. Russia (Applications nos. 42525/07 and 60800/08) Strasbourg 10 January 2012 As regards access to toilets, the Court has noted in many cases that in Russian remand prisons the lavatory pan was placed in the corner of the cell and either lacked any separation from the living area or was separated by a single partition approximately one to one a half metres high... In one case the Court considered that the lack of privacy resulting from the openness of the toilet area must have taken a particularly heavy toll on the applicant, who was undergoing treatment for haemorrhoids and had to apply his medication in front of his cellmates and warders... |
Parlamento Europeo |
Dipartimento Amministrazione
Penitenziaria |
Sara Porro |
Fernando D'Aniello |
Alberto
Gargani # Verso una democrazia giudiziaria? I poteri normativi del giudice tra principio di legalità e diritto europeo Criminalia, 2011 Il ‘territorio’ penitenziario è, peraltro, quello in cui il principio di legalità trova maggiore difficoltà di penetrazione (basti pensare alla resistenza opposta – anche dalla C. cost. – all’applicazione del principio di irretroattività alla disciplina delle misure alternative alla detenzione e dei benefici penitenziari). Se la rieducazione sociale può essere ormai considerato un evento miracolistico, i livelli inumani di sovraffollamento carcerario sono lo specchio dell’ineffettività dei controlli giurisdizionali di legalità, a conferma che l’esecuzione delle sanzioni detentive è tuttora rimessa alla discrezionalità e all’arbitrio dell’amministrazione penitenziaria... |
Giuseppe Frigo ... La Corte evoca specificamente il fine rieducativo come strumento indefettibile del giudice della cognizione penale; in altre parole, già la misura della pena in concreto deve essere congrua rispetto a tale fine, anche quando sia stata oggetto di un accordo tra le parti... La necessità costituzionale che la pena debba “tendere” a rieducare, lungi dal rappresentare una mera generica tendenza riferita al solo trattamento, indica invece una delle qualità essenziali e generali che caratterizzano la pena nel suo contenuto ontologico e l’accompagnano da quando nasce, nell’astratta previsione normativa fino a quando in concreto si estingue... |
Foreign
& Commonwealth # FCO Strategy for the Prevention of Torture 2011 - 2015 www.gov.uk/ Human Rights and Democracy Department October 2011 There is an absolute prohibition on torture in international law. This is contained in various treaties and is a rule of customary international law binding on all States. The UK considers torture to be an abhorrent violation of human rights and human dignity, and consistently and unreservedly condemns the practice. Preventing torture and tackling impunity for those who torture are essential components of safeguarding Britain’s security; and it is integral to fair legal systems and the rule of law. Torture prevention work also reinforces our Consular work when British nationals imprisoned abroad allege mistreatment. The activities proposed in this strategy to prevent torture also apply to tackling other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. |
Ivano Abbadessa Diritto internazionale 03/02/2011 Allo stato attuale, comunque, l’articolo 3 potrebbe essere utilizzato per interrogare la Corte riguardo alcuni diritti fondamentali che sono messi a rischio dalle condizioni di vita in prigione: il sovraffollamento, l’insufficienza di regole di igiene, l’assenza di intimità anche per i bisogni corporali, l’uso dei mezzi di contenzione, l’isolamento tanto sensoriale che sociale, i trasferimenti incessanti dei detenuti. Ci si potrebbe per assurdo domandare se la reclusione in sé, che mette in pericolo gli obiettivi costituzionali della detenzione come la prevenzione e il reinserimento, è suscettibile di costituire un trattamento inumano e degradante. |
Ufficio
di Sorveglianza di Lecce (dr Luigi Tarantino) N.
17/10 Reg. S15 N. Reg. Ord. Lecce 9
giugno 2011
Alex Ingrassia # Commento Ordinanza dr. Tarantino 9 giugno 2011 www.penalecontemporaneo.it | 16 Settembre 2011 |
Giulia
Riondato # "Favor" e suoi limiti nella successione di leggi penali nel tempo [tesi phd] Università degli Studi di Padova, 2011 La tesi affronta il tema del favor e dei suoi limiti nella successione delle leggi penali nel tempo, proponendo la questione del suo fondamento costituzionale nel nuovo panorama internazionale ed europeo. La giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee ha qualificato la regola della retroattività della legge penale favorevole quale principio generale ricavabile dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri. La Corte europea dei diritti umani ha affermato che l’art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo consacra anche il principio di retroattività favorevole (CorteEDU, 17 settembre 2009, Scoppola c. Italia). L’art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’uomo, entrato in vigore con il Trattato di Lisbona nel dicembre 2009, sancisce espressamente il favor penalistico... |
Guglielmo Leo |
Marco
Pelissero # Il controllo dell’autore imputabile pericoloso nella prospettiva comparata. La rinascita delle misure di sicurezza custodiali Diritto Penale Contemporaneo | 26 Luglio 2011 1. I piani dell’analisi; 2. L’autore pericoloso dinanzi ai legislatori nazionali; 2.1. I mutamenti nei modelli di controllo dell’autore pericoloso nell’ordinamento tedesco; 2. L’autore pericoloso dinanzi ai legislatori nazionali; 2.1. I mutamenti nei modelli di controllo dell’autore pericoloso nell’ordinamento tedesco; 2.2. L’esportazione del modello tedesco in Svizzera; 2.3. La conversione della Francia al doppio binario; 3. Le direttrici comuni della politica penale della incapacitazione ; 4. L’autore pericoloso dinanzi agli organi di giustizia costituzionale: il caso della Germania e della Francia; 5. L’autore pericoloso dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo; 6. La recente riforma tedesca della custodia di sicurezza. Parola d’ordine: sicurezza ad ogni costo!; 7. Esigenze di prevenzione e garanzie individuali nuovamente di fronte al Bundesverfassungsgericht; 8. Controllo della pericolosità sociale e tutela della libertà personale in cerca di un difficile equilibrio |
Paolo Diglio |
Ufficio di Sorveglianza di Catania depositata il 7 marzo 2011 Dichiara che sussiste presso la Casa Circondariale di Catania "Piazza Lanza" una condizione di sovraffollamento che eccede (ancor prima della capienza di 381 detenuti calcolabile sulla base dei parametri individuati dalla sentenza di Giustizia della Corte europea dei diritti dell'uomo del 16/07/2009) i limiti della capienza regolamentare (155 detenuti) e della capienza cd. tollerabile (221 detenuti) e che tale condizione di sovraffollamento incide sulla legittima aspettativa dei detenuti e del detenuto reclamante in particolare ad un trattamento rieducativo pieno... |
Marco Ruotolo I detenuti, insomma, sono titolari di diritti, il cui esercizio deve essere assicurato nella misura più ampia possibile, ossia entro il limite, strettamente inteso, di compatibilità con le esigenze della vita carceraria... Il carcere – ci ricorda Onida – è «la pena legale per un delitto», è misura che «non può e non deve trasformarsi nella semplice “riproduzione” a carico del colpevole del modello dell’arbitrio e della forza che si manifesta nel delitto. Nulla come la condizione carceraria evoca l’esigenza e la necessità di assicurare la piena legalità. Non solo l’imperio della legge non si ferma alle porte del carcere, ma, al contrario, dietro quelle porte la legge si impone più che mai». Ovviamente non basta che le leggi ci siano, occorre che siano applicate e che in caso di violazione siano previsti adeguati strumenti di riparazione. Affermare e salvaguardare la legalità in carcere – prosegue Onida – non significa soltanto introdurre norme: «questa è solo la premessa, mentre poi occorre preoccuparsi di adeguare la realtà a ciò che le norme prescrivono, cioè di creare le condizioni – materiali (risorse), organizzative (personale con relativi adeguati poteri, compiti e responsabilità), culturali (formazione degli operatori, rottura dell’isolamento rispetto alla società) – perché le leggi non restino sulla carta e si attuino gli obiettivi cui esse tendono» |
Giovanni
Silvestri | Corte d'Appello di Palermo # La pena: criteri di quantificazione e limiti di effettività. La recidiva www.giustizia.palermo.it/ Palermo 28 aprile 2011 In dottrina è pressoché unanime la posizione che attribuisce alla recidiva una natura ambigua ed ibrida derivata dalla contaminazione di due opposte correnti di pensiero: per la prima corrente la condizione del recidivo inerisce alla gravità del fatto di reato esprimendo il maggior grado di colpevolezza del reo rivelato dall’insensibilità all’effetto dissuasivo della pena inflitta con la precedente condanna (dimensione retributivo-proporzionale della recidiva); per la seconda corrente di pensiero, invece, la recidiva è sintomatica della personalità pericolosa del reo e della sua capacità criminale accertate attraverso un giudizio prognostico sull’attitudine alla futura reiterazione criminosa (dimensione special-preventiva). Il fondamento ibrido della recidiva si riflette sulla natura giuridica della stessa oscillante tra il polo delle circostanze del reato e quello dello status soggettivo connotato dalla qualificazione criminologica della pericolosità sociale del reo... |
Sebastiano Ardita
#
La
giurisdizione di sorveglianza e i rapporti con
l’amministrazione penitenziaria. Riflessioni
sulla tutelabilità delle posizioni soggettive
dei detenuti La reclamabilità innanzi alla magistratura di sorveglianza dei singoli atti in cui si concretizza la organizzazione della vita dei reclusi costituisce un ineludibile banco di prova per la comprensione del nodo centrale attorno al quale ruota la c.d. “questione penitenziaria”. Si tratta di una complessa problematica alla quale si è cercato di dare in passato dottissime e teoriche spiegazioni di natura processuale, ma che poco o nulla hanno prodotto sul piano della comprensione del carcere in sé; di ciò che costituisce la materia della libertà residua; di cosa sia in effetti il trattamento penitenziario, al di là di talune, pure importanti, affermazioni di principio. E’ come se il legislatore prima, e l’interprete poi, avessero iniziato a ruotare attorno ad un problema – quello del contenuto della vita penitenziaria – senza mai approdare ad una certezza: quale sia il limite di libertà che può essere sottratto all’individuo con il carcere.
Sebastiano Ardita Rassegna Penitenziaria e Criminologica, 2 : 2006 |
Ernesto Lupo (Primo Presidente della Corte di Cassazione) # La questione carceraria tra diritti inviolabili e inefficienze del sistema Intervento al convegno “Giustizia! In nome della legge e del popolo sovrano” Roma Giovedì 28 luglio 2011 La restrizione della libertà personale secondo la Costituzione vigente non comporta dunque affatto una capitis deminutio di fronte alla discrezionalità dell’autorità preposta alla sua esecuzione”. E tra i diritti inviolabili messi in crisi dalle carenze di strutture, di mezzi e di risorse v’è il diritto alla salute, che non può essere tutelato a dovere se l’Amministrazione penitenziaria non è in grado di assicurare a ciascun detenuto uno spazio personale di almeno 3 mq., condizione minima di vivibilità nelle camere di detenzione, per evitare, come ha statuito la Corte di Strasburgo – sentenza nel caso Sulejmanovic c. Italia del 16 luglio 2009 – che sia violato il divieto di pene o trattamenti inumani o degradanti, sancito anche dalla Carta europea dei diritti dell’uomo (art. 3). |
Giorgio Napolitano Di qui una realtà che ci umilia in Europa e ci allarma, per la sofferenza quotidiana - fino all'impulso a togliersi la vita - di migliaia di esseri umani chiusi in carceri che definire sovraffollate è quasi un eufemismo, per non parlare dell'estremo orrore dei residui ospedali psichiatrici giudiziari, inconcepibile in qualsiasi paese appena appena civile - strutture pseudoospedaliere che solo recenti coraggiose iniziative bi-partisan di una commissione parlamentare stanno finalmente mettendo in mora. |
Gian Luigi Gatta Cass., Sez. un., 24.2.2011 (dep. 24.5.2011), n. 20798, Pres. Lupo, Rel Cassano, ric. P.G. in proc. Indelicato (la recidiva, allorché comporta un aumento di pena superiore a un terzo, è circostanza ad effetto speciale, come tale soggetta, in caso di concorso con altre circostanze ad effetto speciale, alla disciplina di cui all’art. 63, co. 4 c.p., che prevede l'applicazione della pena prevista per la circostanza più grave, che il giudice può aumentare fino a un terzo; ciò anche qualora si tratti di recidiva obbligatoria ex art. 99, co. 5 c.p.). Con la sentenza che può leggersi in allegato, le Sezioni Unite della Cassazione hanno risolto in senso affermativo il seguente quesito, posto da un’ordinanza di rimessione della Seconda Sezione, già pubblicata in questa Rivista con un’annotazione di Romeo: “se la recidiva, che può determinare un aumento di pena superiore a un terzo, sia circostanza aggravante ad effetto speciale e se, pertanto, soggiaccia, ove ricorrano altre circostanze aggravanti ad effetto speciale, alla regola dell’applicazione della pena stabilita per la circostanza più grave, con possibilità per il giudice di applicare un ulteriore aumento”; regola stabilita dall’art. 63, co. 4 c.p.”.
# Cass., Sez. un., 24.2.2011 (dep. 24.5.2011), n. 20798, Pres. Lupo, Rel Cassano La recidiva, allorché comporta un aumento di pena superiore a un terzo, è circostanza ad effetto speciale, come tale soggetta, in caso di concorso con altre circostanze ad effetto speciale, alla disciplina di cui all’art. 63, co. 4 c.p., che prevede l'applicazione della pena prevista per la circostanza più grave, che il giudice può aumentare fino a un terzo; ciò anche qualora si tratti di recidiva obbligatoria ex art. 99, co. 5 c.p. |
Maria Elena Bagnato |
Mara
Moscato # La riserva di legge in materia penale... un “principio tiranno”? www.forumcostituzionale.it/ 25 febbraio 2011 1. Il principio di legalità in materia penale. – 2. La Costituzione come vincolo per il legislatore… anche per quello penale. – 3. La ritenuta inammissibilità delle sentenze manipolative in materia penale… ed una “nota stonata”: la sentenza n. 440 del 1995. – 4. Un comportamento poco “ortodosso”: la Corte manipola il testo… ed il bene giuridico. Ma le manipolative in malam partem sono davvero sempre illegittime? – 5. La riserva di legge in materia penale… un principio in odor di tirannide. |
Alessandro Diddi |
EUROPEAN COMMITTEE ON CRIME PROBLEMS
(CDPC) - Council for Penological Co-operation
(PC-CP) Strasbourg, 1 March 2011 PC-CP (2011) 1 |
European Commission Brussels, 14.6.2011 - COM(2011) 327 final Probation measures and alternatives to
imprisonment would be available in all legal Pre-trial detention in the context of this Green Paper covers the period until the sentence is final19. Pre-trial detention is a measure of an exceptional nature in all Member States' judicial systems... |
Emanuele Nicosia |
Valeria Logrillo L’art. 6 prevede che l’imputato deve essere informato nel più breve tempo possibile della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico, la stessa Corte ha interpretato la norma ampliandone il contenuto affermando che debba intendersi in tale dettato anche l’informazione circa la qualificazione giuridica dell’accusa stessa. |
Vittorio Anania |
Raffaele Malizia |
Mauro
Barberis # Intervista a Luigi Ferrajoli il Mulino, n. 3/11 La giurisdizione può consistere nell’imparziale applicazione della legge prodotta dalla rappresentanza parlamentare solo se l’accertamento della verità processuale non è condizionato da impropri rapporti di dipendenza. La legislazione può vincolare il giudice solo in quanto le leggi siano formulate in termini quanto più possibile tassativi, tali da ridurre al massimo discrezionalità e supplenza giudiziaria. Si tratta, ovviamente, di un modello-limite, di un ideale regolativo, la cui attuazione richiede un sistema complesso di garanzie che anche nelle democrazie più avanzate resta ben lontano dall’effettiva pratica legislativa e giurisdizionale. |
Benedetta
Bocchini # Diritto alla privacy e detenuti in regime 41-bis ord. penit.: un duetto consacrato dalla cassazione Archivio Penale, n. 2, 2011 Viola l’art. 8 C.e.d.u. e l’art. 27 Cost. la video-sorveglianza costante in cella (in particolare anche durante l’uso della toilette) di un soggetto al quale sono state sospese le normali regole di trattamento ai sensi dell’art. 41-bis ord. penit., allorquando i controlli fisici diretti, mediante feritoie ed oblò, sono ritenuti sufficienti a prevenire possibili aggressioni alla persona del detenuto stesso. |
Agenzia dell’Unione europea per i
diritti fondamentali | Corte europea dei diritti
dell’uomo–Consiglio d’Europa |
Corte Suprema di Cassazione - Prima
Sezione Penale Pier Francesco Poli, # Anche il lavoro “intramurario” del detenuto deve essere considerato ai fini della concessione della liberazione anticipata. Nota a Cass. Pen., Sez. I, 21.1. 2011 (dep. 8.2.2011), n. 216, Pres. Di Tomassi, Rel. Zampetti, www.penalecontemporaneo.it/ 20 aprile 2011 |
Cour Européenne des Droits de L'Homme | European Court of Human Rights #
Causa
Di Cecco c. Italia - Ricorso n.28169/06 Il ricorrente lamenta la violazione del suo diritto al rispetto della corrispondenza. Invoca l’articolo 8 della Convenzione, così redatto nella parte pertinente: «1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, (…) e della propria corrispondenza. 2. Non può esservi ingerenza di un’autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria (…), alla pubblica sicurezza, (…), alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, (…). » |
# Cass., Sez. Un., 27.5.2010 (dep. 5.10.2010), n. 35738, ric. Calibè, Pres. Carbone, Est. Fumu Le Sezioni unite della Cassazione, superando alcune incertezze della giurisprudenza ed asseverando l’orientamento già maggioritario, hanno stabilito che «la recidiva reiterata di cui all’art. 99, quarto comma, c.p., opera quale circostanza aggravante facoltativa, nel senso che è consentito al giudice escluderla ove non la ritenga in concreto espressione di maggior colpevolezza o pericolosità sociale del reo; e che, dall’esclusione deriva la sua ininfluenza non solo sulla determinazione della pena ma anche sugli ulteriori effetti commisurativi della sanzione costituiti dal divieto del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti di cui all’art. 69, quarto comma, c.p., dal limite minimo di aumento della pena per il cumulo formale di cui all’art. 81, quarto comma, c.p., dall’inibizione all’accesso al “patteggiamento allargato” ed alla relativa riduzione premiale di cui all’art. 444, comma 1 bis, c.p.p.».
Daria Perrone Associazione Italiana dei
Costituzionalisti, Rivista n. 1/2011 |
Corte di
Cassazione # Sentenza n. 1405 del 14 dicembre 2010 - Depositio del 19 gennaio 2011 Qualora, nel corso di un affidamento terapeutico in precedenza concesso ai sensi dell’art. 74 del D.P.R. n. 309 del 1990, sopravvenga un provvedimento di unificazione di pene concorrenti, relativo ad una pena superiore a quattro anni di reclusione e comprensivo di reati indicati dall’art. 4-bis dell’Ordinamento Penitenziario, è legittimo lo scioglimento del cumulo ai fini della verifica di ammissibilità di prosecuzione della misura, sempre che il condannato abbia espiato la parte di pena relativa ai reati ostativi. |
Fabio Fiorentin www.prospettivalegale.it/ 2010 Sommario: 1. Premessa. - 2. La persona detenuta. - 3. Le fonti internazionali. - 4. La tutela dei diritti fondamentali nella nuova prospettiva europea. - 5. Le fonti nazionali. - 6. Il rapporto di esecuzione penale. - 7. Il rapporto tra l'Amministrazione penitenziaria e la persona detenuta o internata. - 8. La selezione delle posizioni soggettive tutelabili. - 9. Indennizzo da detenzione inumana. - 10. La risarcibilità del c.d. «danno esistenziale». - 11. Le forme di tutela giurisdizionale: il «sistema multilivello». - 12. I reclami davanti al magistrato di sorveglianza. - 13. La sentenza costituzionale n. 26 del 1999 e gli sviluppi successivi. - 14. L'ottemperanza alle decisioni del Magistrato di Sorveglianza. - 15. Prospettive de jure condendo. |
Laura
Cesaris # Esigenze di ordine e sicurezza e ordinamento penitenziario http://archivio.paviauniversitypress.it/ 2010 L’art.4-bis citato vuole evitare che persone condannate per determinati delitti, di volta in volta ritenuti sintomatici di pericolosità sociale, possano lasciare il carcere: si è creata una presunzione di pericolosità superabile solo attraverso condotte collaborative o in presenza di determinati elementi. |
Lorenzo
Maratea # Processo contumaciale e cooperazione europea in materia penale www.sioi.org/ Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale (SIOI) 2010 1. Premessa. - 2. L’estradizione. - 3. Mandato d’arresto europeo e contumacia. - 4. Cooperazione giudiziaria in ambito penale e contumacia. - 5. Il ruolo della Corte europea dei diritti dell’uomo in relazione alle procedure di assistenza giudiziaria fra Stati in ambito penale. - 6. La posizione giuridica dello Stato richiedente e dello Stato richiesto dell’estradizione. - 6.1. Cooperazione in materia penale fra Stati. Responsabilità indiretta; illecito concorsuale degli Stati. - 6.2. La trasformazione dell’illecito. - 6.3. Elemento soggettivo nella commissione dell’illecito da parte dello Stato estradante. - 6.4. Il processo penale contumaciale e responsabilità dello Stato tradens. - 7. Conclusioni. |
Bob Denmark | Foreign &
Commonwealth Office What is needed is more professional ways of gathering evidence against suspects, and better ways of interviewing them, that cannot be criticised and yet which help to uncover the truth and provide useful evidence. These methods will be discussed in this manual, although there is no promise that all the answers to every problem will be there. In some countries legislation about the admissibility of police or other investigative interviews may need to change as well. |
Joel H.
Thompson # Today’s Deliberate Indifference: Providing Attention Without Providing Treatment to Prisoners with Serious Medical Needs Harvard Civil Rights-Civil Liberties Law Review, Vol. 45, 2010 The Supreme Court recognized a prisoner’s Eighth Amendment right to adequate medical care in 1976 in Estelle v. Gamble. This result was consistent with the opinions of several circuit courts that had confronted the question in the preceding years. The Supreme Court found the denial of medical care to prisoners incompatible with evolving standards of decency, by which the court determines whether a type of punishment runs afoul of the Eighth Amendment. |
Tribunale di Trieste - Sezione Civile # Sentenza nella causa iscritta al n. 3116 - 06 R.G.A.C. tra C. F. e Ministero della Giustizia avente a oggetto risarcimento dei danni 23 dicembre 2010 ...Allega precisamente l'attore (alto m
1,90 e pesante Kg 104) di aver fatto presente
all'atto di ingresso in carcere (...), al
momento della visita medica, di aver subito
l'amputazione di quattro dita della mano destra,
una frattura esposta al femore destro con
applicazione di protesi all'anca destra a
seguito di un sinistro stradale ed un sinistro
sul lavoro; che ciò nonostante gli veniva
assegnato un letto posto al secondo |
Guido Piffer # I nuovi vincoli alla discrezionalità giudiziale: la disciplina della recidiva Testo rivisto di una parte della relazione svolta il 29.11.2010 al Corso organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura in Roma sul tema: “Le recenti riforme del sistema penale” | www.penalecontemporaneo.it 30 Dicembre 2010 Con la riforma del 1974 la recidiva è stata trasformata da obbligatoria in facoltativa ed è stata assoggetta al giudizio di valenza: l’ottica era quella di un ampliamento dei poteri discrezionali del giudice per evitare – in mancanza di una riforma organica delle cornici edittali dei singoli reati - l’irrogazione in pene avvertite come eccessivamente severe dalla coscienza sociale. Con la riforma del 2005 (in base all’interpretazione data dalla giurisprudenza alla l. n. 251/2005) la recidiva è stata trasformata da facoltativa in obbligatoria solo nell’ipotesi di cui all’art. 99, co. 5, c.p., ma proprio l’interpretazione della recidiva reiterata come facoltativa – avallata anche dalla Corte costituzionale - sembra avere evidenziato nella pratica alcune contraddizioni... La rivalutazione dell’istituto della recidiva ha posto il problema se il legislatore abbia finito per contraddire i principi propri di un moderno diritto penale del fatto, proponendo categorie concettuali tipiche di un diritto penale d’autore. E’ tale un diritto penale che, a scapito della necessaria centralità del fatto di reato, prospetta una colpevolezza per il carattere del reo o per la sua condotta di vita, finendo per punire l’autore del reato non per quello che ha fatto, ma per quello che è o che si è “lasciato diventare”; per contro, un diritto penale del fatto, rispettoso del principio di colpevolezza, non può espandere il riferimento alla personalità dell’agente oltre i limiti di immediata e diretta rilevanza per la valutazione del fatto concreto... |
Associazione Nazionale Magistrati |
Antonio
Salvati # Verso un diritto penale della sicurezza? Alcune considerazioni critiche sulla legge 15 luglio 2009 n. 94 Amministrazione in cammino, 30 ottobre 2009 1. Premessa 1 2. Le novità in materia di immigrazione 1 3. Il reato di immigrazione clandestina e le modifiche agli altri reati contenuti nel D.Lgs. 286/1998 1 4. Le disposizioni a tutela dei soggetti deboli e le nuove aggravanti - 5. Le nuove norme incriminatrici a tutela del minore 1 6. Le disposizioni in tema di sicurezza e di decoro urbano - 7. La reintroduzione del delitto di oltraggio 1 8. Conclusioni |
Michela
Petrini # Norme penali di favore e sindacato di costituzionalità [tesi phd] Università degli Studi "Roma Tre", 2010 Se è sostanzialmente impossibile instaurare una corrispondenza biunivocamente necessaria (“giusta”) tra un certo fatto criminoso ed una determinata misura di pena, è invece possibile verificare che quel rapporto reato – pena sia proporzionato non in sé ma nel confronto con altro rapporto reato - pena che (implicitamente) si assume invece proporzionato. In questa prospettiva si è detto che «il giudizio di proporzione sulla misura della pena trova un punto di riferimento obbligato nel tertium comparationis costituito dalla previsione edittale di altra fattispecie: col che viene assicurato il carattere “endo-normativo”, addirittura “endoordinamentale del giudizio». |
Antonella Peri
#
Obbligatorietà dell’azione penale
e criteri di priorità. La modellistica
delle fonti tra esperienze recenti e
prospettive de iure condendo: un quadro
ricognitivo |
Tribunale di Sorveglianza di Napoli # Ordinanza del 20 aprile 2010 Letti gli artt. 69 O.P., 27 Cost. e 3 Cedu DISPONE che la direzione della Casa Circondariale di Poggioreale si attivi con pronta sollecitudine per eliminare ogni possibile situazione di contrasto con l’art. 27 costituzione e con l’art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti Umani, informandone tempestivamente questo magistrato di sorveglianza...
Camera dei deputati # Interrogazione a risposta scritta 4-07144 Relativa all'ordinanza del 20 aprile 2010 del Tribunale di Sorveglianza di Napoli Con ordinanza
del 20 aprile 2010 la dottoressa Angelica Di
Giovanni, presidente del tribunale di
sorveglianza di Napoli ha disposto «che la
direzione della Casa Circondariale di
Poggioreale si attivi con pronta sollecitudine
per eliminare ogni possibile situazione di
contrasto con l'articolo 27 della costituzione
e con l'articolo 3 della Convenzione Europea
dei Diritti Umani... |
Ufficio di
Sorveglianza di Cuneo # dec. 11 gennaio 2010 rassegna penitenziaria e criminologica 2/2011 Ritenuta l’ammissibilità del reclamo ex art. 35 e rilevati il mancato rispetto dello spazio minimo vitale all’interno della cella, così come definito dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura, e l’insufficienza delle ore di permanenza all’aperto per i detenuti sottoposti al regime c.d. di alta sicurezza, si ordina all’amministrazione penitenziaria di adottare i provvedimenti opportuni per adeguare le condizioni detentive agli standard definiti dalla Corte europea dei diritti dell’uomo e dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura. (artt . 35, 69 l. 26 luglio 1975, n. 354) |
Laura Cesaris # Primi effetti della decisione della Corte dei Diritti dell'Uomo Sulejmanovic contro Italia rassegna penitenziaria e criminologica 2/2011 Quel che più rileva nella decisione è ancora una volta l’affermazione del rispetto della dignità delle persone, qualunque siano i reati commessi, e il dovere, correlato, per lo Stato di impedire modalità esecutive, che eccedano il livello inevitabile di sofferenza insito nella privazione stessa della libertà, venendo ad incidere sulla salute e sul benessere delle persone recluse. L’art. 3, infatti, impone agli Stati non solo di garantire condizioni di detenzione compatibili con il rispetto della dignità umana, ma anche di vigilare perché siano rispettate sempre e ovunque, pur tenuto conto delle esigenze connesse alla detenzione stessa. |
Parlamento Europeo | Consiglio
dell'Unione Europea cfr # Direttiva 2012/13/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 sul diritto all'informazione nei procedimenti penali - Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L. 142/1 | 1.6.2012 |
Sindaco Comune di Pordenone Prot. n. 0031033 / P - 30 aprile 2010 Accertato che il sovraffollamento dei detenuti aggrava in modo intollerabile le carenze igienico sanitarie della struttura dovute alla vetustà del fabbricato e degli impianti... Ordina ai responsabili dei competenti Uffici del Ministero della Giustizia di adottare con l'urgenza che la situazione richiede... i provvedimenti necessari... |
Silvia
Buzzelli, Claudia Pecorella # Il caso Scoppola davanti alla Corte di Strasburgo Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale, Anno LIII fasc. 1 - 2010 L’art. 3 Conv. eur. dir. uomo impone agli Stati l’obbligazione positiva di assicurare che tutti i detenuti siano trattati nel pieno rispetto della dignità umana e che le modalità di esecuzione della pena non eccedano il livello inevitabile di sofferenza connesso alla detenzione e che la salute e il benessere del detenuto siano garantiti in maniera adeguata, somministrando le necessarie cure mediche (nel caso di specie, la Corte ha reputato che il mantenimento della detenzione di un soggetto disabile e in età avanzata violi l’art. 3). |
Fabio Fiorentin Applicazione della giurisdizione esclusiva del magistrato di sorveglianza in materia di violazione dei diritti dei detenuti in conseguenza di atti o comportamenti dell'amministrazione penitenziaria. Tale giurisdizione, che si esercita nei limiti stabiliti dall'art. 5 della L. 2248 del 1865, all. E, consente soltanto la disapplicazione da parte del giudice ordinario degli atti amministrativi contrari alla legge, fermo restando il dovere dell’Amministrazione di conformarsi alle eventuali disposizioni impartite dall’ A.G. “il cui carattere vincolante è intrinseco alle finalità di tutela che la norma stessa persegue” ( Corte Costituzionale 266/’09). Nel caso sottoposto alla valutazione giudiziale, il magistrato di sorveglianza - con una decisione ampiamente motivata - ha ritenuto che la disattivazione dell'apparecchio TV e il divieto di acquisto di generi vittuari imposto al detenuto sottoposto alla sanzione disciplinare dell'isolamento non fossero stati adeguatamente motivati in riferimento alle ragioni di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza che avrebbero giustificato le dette restrizioni.
|
Corte
Europea dei Diritti dell'Uomo | Seconda Sezione B. Le condizioni detentive del ricorrente 8. Nel luglio 2003, 1.560 persone erano recluse nel suddetto carcere in cui, stando a quanto affermato dal ricorrente, potevano essere detenute 1.188 persone. Il ricorrente fu assegnato in diverse celle della superficie di 16,20 metri quadri (m2) ciascuna, le quali incorporavano un servizio igienico di 5,04 m2. 9. Egli sostiene di avere diviso la cella fino al 15 aprile 2003 con altre cinque persone. Ogni detenuto disponeva quindi di una superficie media di 2,70 m2. 10. Dal 15 aprile al 20 ottobre 2003, egli fu assegnato ad un’altra cella, che divise con non almeno quattro persone. Ogni detenuto disponeva quindi mediamente di una superficie di 3,40 m2. La Corte 2. Afferma, con cinque voti contro due, che vi sia stata violazione dell’articolo 3 della Convenzione a causa delle condizioni detentive del ricorrente fino all’aprile del 2003 ; 4. Afferma, con cinque voti contro due: a) che lo Stato convenuto debba versare al ricorrente, entro tre mesi a dal giorno in cui la sentenza sarà divenuta definitiva ai sensi dell’articolo 44 § 2 della Convenzione, 1.000 Euro (mille euro) per spese, oltre ad ogni importo che possa essere dovuto a titolo d’imposta, per il danno morale... |
UNODC Office des Nations Unies contre
la Drogue et le Crime |
Corte Costituzionale ... la norma dispone, nel quinto comma (ultimo periodo), che il magistrato di sorveglianza «impartisce, inoltre, nel corso del trattamento, disposizioni dirette ad eliminare eventuali violazioni dei diritti dei condannati e degli internati». La parola “disposizioni”, nel contesto in cui è inserita, non significa segnalazioni (tanto più che questa modalità d'intervento forma oggetto di apposita previsione nel primo comma dell'art. 69), ma prescrizioni od ordini, il cui carattere vincolante per l'amministrazione penitenziaria è intrinseco alle finalità di tutela che la norma stessa persegue.
Alberto Marcheselli Rassegna Penitenziaria e Criminologica, 3:2010
Federico Falzone Rassegna Penitenziaria e Criminologica, 3:2010 |
Supreme Court of the United States Brown, Governor of California, et al. v. Plata et al. # Appeal from the United States District Courts for the Eastern and Northern Districts of California No. 09–1233. Argued November 30, 2010—Decided May 23, 2011 These observations reflect the fact
that the three-judgecourt’s order, like all
continuing equitable decrees, mustremain open to
appropriate modification. They are not intended
to cast doubt on the validity of the basic
premise of the existing order. The medical and
mental health care provided by California’s
prisons falls below the standard of decency that
inheres in the Eighth Amendment. This extensive
and ongoing constitutional violation requiresa
remedy, and a remedy will not be achieved
without a reduction in overcrowding. The relief
ordered by the three-judge court is required by
the Constitution and was authorized by Congress
in the PLRA. The State shall implement the order
without further delay. |
Andrew Coyle This handbook underlines the importance of managing prisons within an ethical context which respects the humanity of everyone involved in a prison: prisoners, prison staff and visitors. This ethical context needs to be universal in its appeal and this universality is provided by the international human rights instruments. There is also a pragmatic justification for this approach to prison management: it works. This style of management is the most effective and safest way of managing prisons. What this approach underlines is that the concept of human rights is not merely another subject to be added to the training curriculum. Rather, it suffuses, and is an integral part of, good prison management. |
Mauro Palma # Improving Detentions Conditions through Effective Monitoring and Standard-Setting www.coe.int 14/03/2010 Prisons systems in Europe are more and more affected by a number of additional problems: first, the lack of any strategic plan to manage a complex situation as a prison is. This is a crucial element often not well understood by some European prison administrations, which mainly focus on the well known challenge given by the present overcrowding. Actually overcrowding is just one of a number of often interrelated challenges confronting prisons in today’s Europe; the excessive recourse to – and the excessive length of – pre-trial detention, is another as they are the growing number of foreign nationals and the lack of a meaningful regime provided to prisoners, enabling them to return to the external community. Not mentioning the violence in some prisons that are not in fully control by the staff. |
Ministero della Giustizia | DAP |
Cristiana Bianco |
Valentina Zotti # Testo
integrale #
(it) |
Antonio
Salvati # L’evoluzione della legislazione penitenziaria in Italia www.amministrazioneincammino.luiss.it/ 9.07.2009 Sommario: 1. Dal Codice Zanardelli al regime fascista – 2. Il carcere nei lavori preparatori sull’art. 27 della Costituzione – 3. Il dibattito successivo all’entrata in vigore della Costituzione repubblicana – 4. L’Ordinamento penitenziario nella riforma del 1975 – 4.1 Disposizioni sull’organizzazione carceraria – 4.2 Interventi per la rieducazione ed il trattamento all’interno del carcere – 4.3 Il lavoro – 4.4 Famiglia, religione e cultura – 4.5 Misure alternative alla detenzione e benefici – 5. Gli sviluppi normativi degli anni ‘80: la legge Gozzini – 6. Le riforme di fine secolo. |
Marco Ruotolo |
Ralph Coleman, Marciano Plata et al., Plaintiffs, v. Arnold
Schwarzenegger,et al., Defendants. Judges Stephen Reinhardt, Lawrence K. Karlton, Thelton E. Henderson 08/04/09 The evidence conclusively demonstrates the many ways in which crowding prevents the state from providing constitutionally adequate medical and mental health care in its prison system. Prison overcrowding has created a state of emergency in California’s prisons, as the Governor has proclaimed. It forces prison administrators to devote most of their energy to addressing crises and has overwhelmed the prison system’s management infrastructure. Crowding of reception centers at levels approaching 300% design capacity prevents the state from identifying the medical problems of entering inmates, and makes it impossible to provide necessary medical and mental health care to incoming inmates, who routinely remain in reception centers for more than sixty days and may serve their entire sentence there. Crowding has also left the California prison system without the space, beds, and medical, mental health, and custodial staff required to provide constitutionally adequate medical and mental health care in all parts of the prison system, and has prevented proper classification of inmates and appropriate housing according to their needs. Furthermore, crowding has created conditions of confinement that contribute to the spread of disease, and it requires the increased use of lockdowns as a method of prison control, further impeding the prison authorities’ ability to provide needed medical and mental health care. In addition, crowding has prevented the development of an adequate medical records system... Within 45 days, defendants shall provide the court with a population reduction plan that will in no more than two years reduce the population of the CDCR’s adult institutions to 137.5% of their combined design capacity. |
Leonardo
Degl'Innocenti # I nuovi divieti di sospensione dell'esecuzione della pena detentiva Rassegna penitenziaria e criminologica, Numero 1, 2009 Il divieto di sospensione dell’esecuzione della pena detentiva opera anche nell’ipotesi in cui sia intervenuta, per uno dei delitti previsti dall’art. 4-bis O.P., una sentenza di “patteggiamento” ed anche quando, essendo indicato nell'art. 4-bis un reato soltanto nella forma aggravata, la sentenza (di condanna o, appunto, di “patteggiamento”) abbia ritenuto l’equivalenza o la prevalenza, su tale aggravante contestata, delle attenuanti. È stato, infatti, osservato al riguardo dalla Suprema Corte di Cassazione che il giudizio di comparazione può comportare l’elisione dell’aggravante soltanto quoad poenam, ma non escluderla dalla fattispecie criminosa della quale essa fa parte come elemento accessorio tipizzante la condotta dell’agente. |
Direction de l’administration
pénitentiaire |
Corte Europea dei Diritti dell'Uomo |
Consiglio dell'Unione Europea |
Antonio Deriu - Luca Morgante Rassegna penitenziaria e criminologia, 1, 2008, pp. 119 - 146. L’esigenza di una riforma viene avvertita in contesti diversi. In dottrina si discute da tempo della crisi del diritto penale e dei principi fondativi della pena (retributivo, preventivo, rieducativo); tra gli operatori penitenziari è avvertita la crisi della propria identità professionale e l’esigenza di un rinnovato slancio progettuale nell’ambito delle attività del trattamento. Da parte della collettività, a torto o a ragione, proviene una domanda diffusa di maggiore sicurezza che mette in discussione alcune acquisizioni fondanti della riforma del 1975 e, in particolare, il principio della pena flessibile durante la fase esecutiva. |
Massimo Niro #
Le misure
alternative tra deflazione carceraria e
revisione del sistema sanzionatorio penale |
Eurispes - Unione Camere Penali
Italiana U.C.P.I. Il campione statistico è composto da 27 Tribunali italiani appartenenti a tre classi dimensionali (piccoli, medi e grandi) suddivisi per cinque aree geografiche (Nord Est, Nord Ovest, Centro, Sud, Isole). Sono stati analizzati complessivamente 12.918 processi penali celebrati in più giornate di udienze nelle Aule delle sezioni penali monocratiche (92% del campione) e collegiali (8% del campione). La raccolta dei dati è stata realizzata – sulla base di un questionario unico elaborato da Eurispes ed Unione delle Camere Penali Italiane- da circa seicento avvocati e praticanti avvocati penalisti selezionati e guidati da 27 Camere Penali territoriali. |
Barbara
Randazzo (a cura di) # Lo straniero nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Quaderno predisposto in occasione dell'incontro trilaterale delle Corti costituzionali italiana, spagnola e portoghese Madrid, 25 - 26 settembre 2008 |
Marco Cantori "che qualsivoglia persona (...) che per due testimonj consterà esser tenuto, e comunemente riputato per bravo, et aver tal nome, ancorché non si verifichi aver fatto delitto alcuno.. per questa sola riputazione di bravo, senza altri indizj, possa dai detti giudici e da ognuno di loro esser posto alla corda et al tormento, per processo informativo... et ancorché non confessi delitto alcuno, tuttavia sia mandato alla galea (...) per la sola opinione e nome di bravo..." Bando del 12 aprile 1584. Tratto da: "I promessi sposi", Alessandro Manzoni. |
Luciano
Moccia, Fabrizio Pensa # Il principio di offensività tra contrasti interpretativi e progetti di riforma www.altalex.it/ 07/02/2008 |
Cassazione: sentenza 03.05.2007 n°
16750 ... Il giudice sassarese sostiene la facoltatività della recidiva reiterata in esame, valuta in maniera approfondita e coerente le condizioni per applicare l’attenuante di cui al quinto comma dell’art. 73 d. P. R. n. 309 del 1990, considera la nuova normativa in sede esecutiva e penitenziaria stabilita dalla legge n. 49 del 2006 per negarne la incidenza nella fattispecie, esclude l’aumento di pena derivante dalla contestata recidiva reiterata e la commissione di delitti compresi nell’elencazione stabilita dall’art. 407 secondo comma lett. a) c. p. p., e, infine, illustra le conseguenze derivanti dall’automatica ed obbligatoria applicazione. Perciò, l’impugnata sentenza appare motivata in maniera adeguata ed è in linea con quanto sottolineato da un noto costituzionalista, secondo cui “una politica di diritto penale in uno Stato di democrazia costituzionale deve preoccuparsi tanto di promuovere quanto di reprimere, secondo un corretto bilanciamento. Perché c’è un principio di solidarietà, di eguaglianza, di giustizia sociale, di libertà, sui quali si fonda lo Stato costituzionale e senza i quali non avrebbe motivo di esserci”. Non è questione di garantismo (pur importante n. d. e.), ma di costituzionalismo (si veda quanto prescrive la Costituzione italiana all’articolo 27 terzo comma”. |
Corte Costituzionale | M. Bellocci, P.
Passaglia (eds) La dimensione «sociale» della dignità trova, contrariamente a quella eminentemente soggettiva, un ampio ed esplicito riconoscimento all'interno della Costituzione... La dignità si collega strettamente con i cardini sui quali viene edificato il Welfare State, del quale diviene uno dei motori principali, se non addirittura il vero centro propulsore... |
European
Court of Human Rights # Case of Dickinson v. The United Kingdom Strasbourg, 4 december 2007 |
Patrizia
Salvatelli # Le dimensioni costituzionali della legalità penale europea [tesi phd] Università degli Studi di Verona, 2007 Il principio di legalità in materia penale costituisce indubbiamente uno dei capisaldi della disciplina costituzionale della materia penale, consacrato dall’art. 25 della nostra Costituzione. Negli ultimi anni, l’impatto del processo di integrazione europea a livello giurisprudenziale, ha indotto e stimolato una serie di approfondimenti sugli esiti che tale processo può comportare anche o soprattutto sul principio di legalità in materia penale. |
United
Nations Office on Drugs and Crime # Handbook of basic principles and promising practices on Alternatives to Imprisonment www.unodc.org/ New York 2007 Despite decriminalization and diversion strategies, some persons accused of crimes will be formally charged and prosecuted. Authorities must decide whether to detain those accused prior to and during their trials. Rule 6.1 of the Tokyo Rules clearly states the relevant principle: “Pre-trial detention shall be used as a means of last resort in criminal proceedings, with due regard for the investigation of the alleged offence and for the protection of society and the victim.” |
David Batty |
Giuliano
Pisapia | Stefano Arduini # Codice Penale : la road map verso una giustizia più utile VITA 17/10/2006 Vita: A quale modello di pene pensa allora? Pisapia: La caratteristica di un codice penale equo, efficace, e nel contempo capace di garantire anche le esigenze di sicurezza della collettività, deve necessariamente avere come presupposto la capacità di uscire dalla logica per cui l'unica sanzione penale è quelle carceraria... |
Monica Vitali # Il ricorso alla Corte Costituzionale: ultima chance per le controversie di lavoro penitenziario Note Informative n. 36 - agosto 2006 Oppure per i detenuti le norme di diritto del lavoro non valgono e quindi ad un datore di lavoro basta firmare una convenzione con la direzione di un carcere ed assumere personale detenuto per non essere vincolati alle leggi e scaricare sull’amministrazione, e quindi sulle finanze dello Stato, le conseguenze economiche di un inadempimento civilistico posto in essere da un imprenditore? Si tratta, ovviamente di una provocazione, ma rende l’idea di quanto importante sia questa battaglia sul piano del riconoscimento dei diritti e della dignità dei detenuti ed, in ultima analisi, sul piano di un’offerta concreta e reale di risocializzazione in vista del ritorno nella società della persona condannata. Discutere in termini di capacità della società civile a considerare i detenuti come soggetti di diritto in un ambito di rapporti civilistici vuol dire rafforzare la cultura dei diritti, azionabili ed esercitabili in concreto, ed è uno dei messaggi culturali più forti che in questo momento storico si possa mandare al mondo penitenziario e non solo. |
Suprema
Corte di Cassazione - Sezioni Unite Penali # Sentenza 30 maggio 2006 - 17 luglio 2006, n. 24561 L'art. 656 c.p.p., comma 9, lett. a), individua i reati ostativi alla sospensione dell'esecuzione della pena detentiva attraverso il rinvio alla L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 4 bis e successive modificazioni. Si tratta di un rinvio formale (dinamico) e non recettizio (statico), perchè non recepisce materialmente la norma richiamata e i suoi presupposti soggettivi di applicabilità, ma si limita ad affidare alla norma richiamata l'individuazione delle categorie di delitti per i quali non si applica la sospensione delle pene detentive brevi. Insomma, il catalogo dei delitti ostativi alla sospensione iniziale della carcerazione breve è identico a quello dei delitti che sono ostativi alle misure alternative alla detenzione. Il che risponde perfettamente alla ratio dell'istituto processuale di cui all'art. 656 c.p.p., comma 5, giacché la sospensione della detenzione è direttamente funzionale alla eventuale applicazione delle misure alternative alla detenzione, anche se prescinde dal controllo sui requisiti soggettivi di applicabilità delle misure stesse, che è affidato soltanto al tribunale di sorveglianza... |
Carlo Brunetti #
Le
principali novità introdotte dalla legge n.
251/05 (c.d. ex legge Cirielli) in materia di
esecuzione penale e di diritto penitenziario -
Questioni interpretative |
Giovanni
Maria Flick # La giurisprudenza della Corte Costituzionale nell'ultimo decennio in tema di intercettazioni Lisbona, 1-4 ottobre 2006 1. Premessa. – 2. La localizzazione degli impianti. – 3. Le intercettazioni ambientali. – 3.1. L’estensione alle intercettazioni ambientali delle regole sulla localizzazione degli impianti. – 3.2. Le intercettazioni ambientali in luoghi di privata dimora. – 4. Le videoregistrazioni. – 5. Le intercettazioni di comunicazioni dei membri del Parlamento. – 6. I problemi sul tappeto. |
Corte di Cassazione, Sezione I Penale # Sentenza 28 marzo 2006 (dep. 10 aprile 2006), n.12638/2006 |
Emilio Santoro - Raffaella Tucci L'articolo 47 o.p. presuppone una prognosi d'idoneità della misura alla prevenzione della ricaduta in attività delittuose. La domanda che il committente poneva era: in quale misura gli affidamenti in prova svoltisi in Toscana hanno realizzato la previsione? Gli unici dati fino ad oggi disponibili per valutare gli affidamenti erano le revoche degli affidamenti e le valutazioni finali. Questi dati sembrano troppo labili e parziali per dare un quadro dell'utilità dell'istituto. La recidiva, o comunque la ricaduta in attività delittuosa dopo la fine della misura, è sembrato un indicatore più rilevante. Il primo obiettivo della ricerca è stato quindi scoprire quanti ex affidati sono recidivi. Una volta costatato un certo livello di recidiva, per valutare l'efficacia dell'istituto si è posta subito una seconda domanda: quali sono le cause che determinano la recidiva e quanto può influire l'affidamento su di esse? |
Emilio Dolcini #
Rieducazione
del condannato e rischi di involuzioni
neoretributive: ovvero, della lungimiranza del
Costituente |
Sandro Margara |
Valerio Onida |
Umberto
Valboa # Esecuzione di pene detentive. Problematiche relative al decreto di sospensione per le pene detentive brevi. Lineamenti delle misure alternative alle pene detentive brevi www.dirittopenitenziario.it/ 24 giugno 2004 |
Barbara Moretti |
Raffaella Tucci In tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini della valutazione dell'esito della prova, è possibile prendere in considerazione anche comportamenti posti in essere dal condannato dopo che sia cessata l'esecuzione della misura alternativa, ma prima che sia formulato il giudizio sul relativo esito, giacché essi, quantunque di per sé inidonei a giustificarne la revoca, possono, tuttavia, costituire indici sintomatici, per qualità e gravità, del mancato conseguimento di quell'obiettivo di recupero sociale del condannato, cui la misura stessa è preordinata. |
Aisling Reidy | Conseil de l’Europe Malgré la persistance déprimante de rapports fiables indiquant que la torture continue d’exister dans le monde, cette pratique n’est pas interdite uniquement dans la Convention : elle fait partie du droit international coutumier et est considérée comme jus cogens. Une vaste gamme de normes internationales ont été adoptées pour lutter contre ce fléau qu’est la torture. Cela va de l’article 5 de la Déclaration universelle des droits de l’homme : « Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants », jusqu’au Statut de Rome de la Cour pénale internationale selon lequel la torture commise dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre une population civile constitue un crime contre l’humanité. |
Cour Européenne des Droits de
L'Homme | European Court of Human Rights http://hudoc.echr.coe.int/ |
Valerio Onida Dignitas. Percorsi di carcere e di giustizia, 2002 Come ha detto la Corte costituzionale, "la dignità della persona (….) è dalla Costituzione protetta attraverso il bagaglio degli inviolabili diritti dell'uomo che anche il detenuto porta con sé lungo tutto il corso dell'esecuzione penale" (sentenza n. 26 del 1999). Anzi, la situazione di restrizione della libertà in cui il detenuto si trova lo rende più debole, per così dire più esposto: come ha detto ancora la Corte, "quanto più (…) la persona, trovandosi in stato di soggezione, è esposta al possibile pericolo di abusi, tanto più rigorosa deve essere l'attenzione per evitare che questi si verifichino" (sentenza n. 526 del 2000). Per questo la Costituzione ammonisce che "è punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà" (articolo 13, quarto comma). |
Luciano
Eusebi # La riforma del sistema sanzionatorio penale: una priorità elusa? Sul rapporto fra riforma penale e rifondazione della politica criminale Rivista italiana di diritto e procedura penale, 1, 2002 (76-115) Una premessa storica. – 1. Riforma penale senza politica criminale? – 2. Le aporie della logica imperniata sulla pena principale detentiva. – 3. Sull’inadeguatezza della nozione corrente di giustizia penale (e sull’insufficienza dell’approccio meramente riduzionista). – 4. La non omogeneità delle tipologie di reato e il fatto nuovo dell’emergere di sottosistemi penali. – 4.1. Il nodo costituito dalla tutela anticipata. – 4.2. L’irrazionalità dell’attuale modello colposo. – 4.3. Il rilievo da attribuirsi all’autore. – 5. Quale modello di prevenzione, per quale politica criminale? – 5.1. La necessità di riconsiderare il paradigma preventivo tradizionale. – 5.2. Prevenzione-forza o prevenzione-consenso? – 5.3. Alcune recisazioni sulle c.d. componenti positive e sul ruolo del processo. – 5.4. – Sistema sanzionatorio ed extrema ratio. – 6. Appunti per una serie di conseguenze possibili. |
Alberto Marcheselli Diritto & diritti luglio 2002 E' pacifico che, ai fini della ammissibilità del permesso premio, egli debba aver espiato prima tutta la pena per il reato ostativo. E' prassi costante, nel quadro del favor rei, che si ritenga espiata prima, nel caso di cumulo, la pena per il reato ostativo... |
Grazia Mannozzi |
Massimo Pavarini La prima e se si vuole più immediata, sensazione è quella di sempre di fronte alla fenomenologia della pena carceraria: l'incolmabile distanza tra quanto si conviene (meglio: si dovrebbe convenire) in un paese democratico che la pena debba essere e quanto essa effettivamente è. Ma proprio perché sempre e ovunque questa distanza appare incolmabile, l'ulteriore illustrazione dell'effettività del carcere finisce progressivamente per ridurre in noi ogni reazione indignata... |
Magistrato
di Sorveglianza di Bologna # Questione di legittimità dell'art. 34, legge n. 354/1975 - Ordinanza http://www.gazzettaufficiale.it/ Il detenuto lamentava l'illegittimita' della sanzione disciplinare inflittagli a causa del suo rifiuto ad effettuare nudo le flessioni sulle gambe davanti agli agenti di polizia penitenziaria in sede di perquisizione personale, sottolineando il carattere lesivo della propria dignità di tale operazione in contrasto con la prescrizione di cui all'art. 34 o.p. [Sentenza C. Cost. 526 del 2000] |
Michael K. Addo, Nicholas Grief #
Does
Article 3 of The European Convention on Human
Rights Enshrine Absolute Rights? |
Giuliano Vassalli #
Il
dibattito sulla rieducazione (in margine ad
alcuni recenti convegni) |
Giovanni Conso - Glauco Giostra
# Natura
giuridica e vicende interruttive
dell'affidamento in prova al servizio sociale |
ppp |
Ombretta
Di Giovine # Il dolo (eventuale) tra psicologia scientifica e psicologia del senso comune www.penalecontemporaneo.it/ 30 gennaio 2017 1. Premessa. La tesi del dolo come volontà. – 2. La tesi del dolo eventuale come volontà. – 3. L’equivalenza funzionale delle diverse formule sul dolo eventuale. – 4. Retrospettiva di vecchi problemi pratici e anticipazione di nuovi dubbi teorici. – 5. Motivazioni ed agenti razionali nel diritto penale. Esistono anche nella realtà? – 6. Primo assunto: l’homo juridicus è razionale. Confutazione. 7. Secondo assunto: l’homo juridicus agisce (sempre) con coscienza. Confutazione. – 8. Precisazioni interlocutorie su (cose piccole come) libertà e coscienza. – 9. Psicologia scientifica e forme di dolo. – 10. Breve interludio sulla prova del dolo (quando c’è). – 11. Chiosa volante su psicologia scientifica e colpa. – 12. Alla fine, le cose serie: se volontà cosciente e motivazioni (quasi) non esistono, siamo sicuri che la concezione psicologizzante del dolo si sottrarrebbe alle indagini personologiche? – 13. Riassunto e conclusioni: è meglio cominciare a discuterne |
Domenico Pulitanò |
Vladimiro Zagrebelsky |
Anna Canepa
#
Una legge che mette
in discussione il ruolo della giurisdizione
|
Iervolino Luca Anche per la giurisprudenza di legittimità, la dignità della persona deve sempre riferirsi alla persona umana concreta, a prescindere da qualsivoglia status, quale quello di detenuto. Essa implica che “l’identità specifica di ciascun individuo” venga preservata e considerata, come è scritto testualmente nella sentenza n. 13 del 1994 della Corte costituzionale italiana, come «un bene in sé medesima, indipendentemente dalla condizione personale e sociale, dai pregi e dai difetti del soggetto, di guisa che a ciascuno è riconosciuto il diritto a che la sua individualità sia preservata», perché la dignità non appartiene a chi se la merita, ma a tutte le persone. |
Baiguera Altieri Andrea |
A Buon Diritto |
Anna Saibene |
Michele Caianiello |
Carlo
Casonato, Lucia Busatta, Simone Penasa, Cinzia
Piciocchi, Marta Tomasi # Il biodiritto e i suoi confini: definizioni, dialoghi, interazioni Università degli Studi di Trento 2014 Le tematiche del biodiritto obbligano, più di altre, ad un’opera di ricerca continua di confini che definiscano ma, contestualmente, anche nella capacità di saperli superare quando ci si trova di fronte a materie strutturalmente ed inevitabilmente interdisciplinari... Andare oltre i confini, per chi opera nel biodiritto, è attività quotidiana ed il volume che segue manifesta e chiaramente dà corpo a quest’esigenza. |
Francesco Pace |
Dipartimento dell'Amministrazione
Penitenziaria | Annalisa Gadaleta, Silvia Lupo,
Soccorsa Irianni Il diritto alla sessualità e affettività quale diritto inviolabile del detenuto - Le affettività ristrette: aspetti psicologici e profili operativi - Identità di genere: omosessualità e transessualità nella detenzione |
Cecco Bellosi
# Il
tempo vuoto dell'ergastolo. Considerazioni sul
significato umano dell'ergastolo e sulla
coerenza con i principi costituzionali in
materia di pena. |
Livio Pepino # Un'amnistia che guardi al futuro il manifesto, 29 agosto 2013 Luigi Manconi, Stefano Anastasia # Amnistia, sinistra allo specchio il manifesto, 28 agosto 2013 Andrea Pugiotto
# Amnistia.
Ecco la strada. Bisogna tentare il
manifesto, 27 agosto 2013 Andrea Fabozzi # Un'occasione da cogliere il manifesto, 24 agosto 2013 |
Gustavo
Zagrebelsky # Giustizia: il vero bivio tra indulto e amnistia La Stampa, il 08/07/13 Indulto quindi e piccola e ben calibrata amnistia al seguito. Non viceversa. Questo è il provvedimento necessario e urgente se, come si dice, si vuole affrontare il problema dell’eccessivo numero di detenuti in rapporto alla possibilità delle carceri di riceverli. In questo senso si potrebbe dire questa volta che “ce lo chiede l’Europa”, aggiungendo anche che “ce lo chiede la Costituzione”, che vieta pene contrarie al senso di umanità. |
Marta Pelazza # L'alimentazione forzata di detenuti in sciopero della fame al vaglio della Corte di Strasburgo 7 maggio 2013 | Include CEDU - DEUXIÈME SECTION - DÉCISION - Requête n. 73175/10 Bernard RAPPAZ contre la Suisse - 26 mars 2013 La seconda sezione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo si è espressa a maggioranza sull'ammissibilità dell'alimentazione forzata di un detenuto in sciopero della fame, dichiarando inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato... La decisione presenta evidenti profili di problematicità in relazione, quanto meno, al principio del rispetto dell'autodeterminazione terapeutica del paziente e della sua stessa inviolabilità fisica, protetti come tali non solo dall'art. 3 ma anche dall'art. 8 CEDU: norma, quest'ultima, nemmeno presa in considerazione dalla Corte. Non è un caso, d'altronde, che le molte e autorevolissime fonti di soft law citate dalla Corte (v. nota 6 precedente) esprimano posizioni nettamente contrarie all'ammissibilità delle pratiche di alimentazione forzata dei detenuti, le quali - costituiscano o meno trattamenti 'inumani e degradanti' - certamente integrano altrettante interferenze con il diritto alla vita privata del detenuto ex art. 8 CEDU, la cui legittimazione non può essere data tout court per scontata come sembra fare la Corte. |
Giulio De
Simone # Il delitto di atti persecutori (la struttura oggettiva della fattispecie) www.archiviopenale.it/ Archicio Penale 2013, n. 3 Si può dire che lo stalking sia la ricerca persistente e ostinata di contatti e/o comunicazioni indesiderati, che si estrinseca attraverso una molteplicità di condotte intrusive, moleste, minacciose o violente, tali da suscitare nella vittima disagio, fastidio, angoscia, paura e preoccupazione. Il fenomeno si caratterizza, dunque, per la sistematica reiterazione dei comportamenti intrusivi e assillanti e per l’unilateralità dell’approccio relazionale. «Lo stalking – si è detto – è sempre un disperato tentativo di imporre una relazione a un altro individuo» |
Adriano Sofri |
Sara
Fornaro # La dignità dietro le sbarre. Città Nuova - n.23/24 - 2013 ... In pochi metri quadrati trovano posto un televisore e quattro letti singoli, nonché, separati da una tendina, un gabinetto e un cucinino... |
Salvatore Ricciardi #
Per un intervento di massa sul
terreno della repressione Tutti gli stati, nel Novecento, hanno imparato a usare questa “filosofia” giuridica detta anche della pericolosità sociale che meglio si prestava al mantenimento dello stato di cose presenti. Perfino nei paesi a cultura giuridica anglosassone dove si andava fieri della giustizia rispettosa del “fatto” e della “persona” - ciò che conta è quello che hai fatto, non quello che sei -, oggi è rimasto un ricordo sbiadito... |
Adam J. Kolber |
Antonio Bevere # Un giorno di galera ogni 5 centesimi il manifesto, 5 febbraio 2013 La sproporzione delle pene per i
delitti contro il patrimonio è una delle cause
del disumano affollamento delle nostre
carceri. È anche una responsabilità dei
magistrati, del cattivo uso del principio di
discrezionalità del giudizio... Lasciando
calcoli astratti e venendo alla corrente
cronaca giudiziaria, un furto di capi di
abbigliamento - che, pagati alla cassa,
sarebbero costati 250 euro - è stato fatto
pagare, in termini di libertà, al prezzo di 1
anno e 6 mesi. In senso realisticamente
figurativo, la sentenza diventa così titolo di
ingresso in carcere, per estinguere, con 547
giorni (del valore di 0,46 euro ciascuno) il
debito verso il proprietario e verso la
società.
Antonio Bevere # Il Punto [Sulla proporzionalità della pena] Critica del Diritto. Rassegna di dottrina giurisprudenza legislazione e vita giudiziaria Gennaio-Giugno 2011 Una pena che infligga sofferenza al di là di una razionale esigenza punitiva è un male da evitare rigorosamente, anche se potrà incontrare i favori dei sostenitori della concezione della pena prevalentemente utilitaristica, a sfondo preventivo-generale, con la quale si strumentalizza l’individuo per fini di politica criminale e si privilegia la soddisfazione di bisogni collettivi di sicurezza, amplificati e strumentalizzati a fini elettorali. Nel pronunciare la sentenza di condanna, il giudice, con una valutazione legale, indipendente da calcoli della logica di mercato, dovrebbe rispettare l’obbligo di evitare una punizione sproporzionata, fonte di un giro vizioso di violenza illegittima e violenza legittima. La decisione del giudice perde la natura di atto di ragione e ritorna ad essere espressione di emozionale vendetta,sia pure compiuta in nome del popolo italiano . Punire meno, per punire meglio - suggerisce Eligio Resta. |
Edoardo
Greblo # Capacità e diritti umani Etica & Politica / Ethics & Politics, XV, 2013, 1, pp. 563-582 Il diritto globale parla attualmente il linguaggio dei diritti umani. I diritti umani “sono ormai la lingua franca del pensiero morale globale, così come l’inglese è la lingua franca dell’economia globale”.1 È solo al linguaggio dei diritti umani universali – basato sulla nostra umanità condivisa, sull’unità morale del genere umano – che risulta possibile ascrivere un senso di validi-tà capace di proiettarsi al di là di tutti gli ordinamenti giuridici nazionali. Per quanto non possano essere attuati che nel contesto di un certo ordina-mento giuridico, essi non spettano agli esseri umani in quanto titolari di una certa nazionalità, non derivano dalla cittadinanza o dall’appartenenza a uno Stato, ma vanno considerati prerogative valide per tutte le persone. |
I diritti del
detenuto previsti dall'ordinamento italiano:
analisi e limiti alla luce delle recenti
riforme # Mondo Diritto. Rivista scientifica di informazione giuridica www.mondodiritto.it/ 2010-2013 Avv. Salvatore Braghini |
Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria Quaderni ISSP - Numero 10 Maria Martone “Gli spazi della pena e i circuiti penitenziari” / I fattori determinanti l’andamento dei tassi di carcerizzazione / La pena nel sistema giustiziale italiano. Il dilemma ancora attuale tra pena giusta e pena utile / La cultura della pena e l’esigenza di controllo sociale / Emanuela Anniciello “I circuiti penitenziari: biunivocità tra sicurezza e trattamento” /Salvatore Cadeddu “Circuiti penitenziari: il ruolo del Commissario nella gestione dei detenuti dell’Alta Sicurezza” / Carmela Finestra “Architettura penitenziaria e vita carceraria. Dal panottico alla sorveglianza dinamica” / Angelo Napolitano “I sex offender: gestione e rieducazione negli istituti penitenziari. Un lungo cammino verso il progetto Bollate” / Iride Natale “La dimensione esterna dello spazio della pena: carcere e territorio”” / Rossella Panaro “Il trattamento dei detenuti condannati per reati sessuali: il progetto Giulini”. |
Senato della Repubblica - Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani - XVI legislatura Approvato dalla Commissione il 6 marzo 2012 Ad Antonio Cassese Ogni violazione dei diritti umani non
è solo un fatto eticamente riprovevole ma una
vera e propria violazione della legalità. |
Franco Corleone - Andrea Pugiotto Introduzione a "Il delitto della pena. Pena di morte ed ergastolo, vittime del reato e del carcere", Ediesse, Roma, 2012 |
Julia
Kristeva # Pena di morte. 2050, obiettivo abolizione www.avvenire.it/ 26 novembre 2012 Gli ottimisti prevedono che il mondo nella sua quasi totalità avrà abolito la pena di morte entro il 2050. Tocca a noi fare in modo che questa processo abolizionista diventi maggioranza. |
Chiara
Rossi # I reati sessuali nell'ordinamento giuridico italiano e francese Università La Sapienza Roma AA. 2011-2012 |
Stefano Ceccanti # Il diritto dei detenuti nella Costituzione Democrazia&sicurezza 2012 Mentre una giustizia centrata sul carattere retributivo della pena finisce con l'escludere, una visione diversa «centrata sulla restaurazione e sulla ricostruzione del legame sociale», sulla centralità della dimensione comunitaria porta a "re-includere" e quindi anche a maggiore sicurezza per tutti. |
Silvia Savoretti Il Consiglio d'Europa, con la creazione della Convenzione europea e dei relativi organi giudiziari, ha fornito un importante contributo alla creazione di un diritto comune delle garanzie, andando ad incidere sul diritto penale dei singoli Stati con un obbligo di conformazione dello stesso alla normativa internazionale. Gli strumenti adottati, in particolare la Convenzione europea, vanno ad incidere sugli ordinamenti statuali armonizzandoli, soprattutto per ciò che concerne la normativa penale, la quale più di ogni altra incide sui diritti fondamentali dell'uomo e sulla libertà personale. «Nel dare perfetta attuazione allo scopo del Consiglio d'Europa, tale Convenzione contiene infatti un insieme di principi e di regole che, in quanto prevalenti sulle norme penali interne precedenti e successive, costituiscono di fatto una lex superior rispetto alle leggi ordinarie degli Stati». |
Birgit Peters The debate on the proper role and definition of subsidiarity in the Strasbourg system is reflective of current discussions about the proper role and interaction of national judiciaries with the Strasbourg court. Member states’ national courts struggle with the influence and interpretative authority of Strasbourg’s jurisprudence at the national level. Several questions still require proper answers. Must member states’ courts, in all cases, simply adhere to the interpretative authority of Strasbourg and adopt the ECtHR´s interpretations? Do Strasbourg’s interpretations, even at the constitutional level, create an erga omnes effect, as some have recently argued? |
Scarlet
Kim, Taylor Pendergrass, Helen Zelon | New York
Civil Liberties Union NYCLU # Boxed In. The True Cost of Extreme Isolation in New York’s Prisons www.nyclu.org 2012 New York’s use of extreme isolation is arbitrary and unjustified. Extreme isolation is too frequently used as a disciplinary tool of first resort. Corrections officials have enormous discretion to impose extreme isolation as a disciplinary sanction. Prisoners can be sent to the SHU [Special Housing Units] for prolonged periods of time for violating a broad range of prison rules, including for minor, non-violent misbehavior. As a result, the SHU sweeps in a wide swath of prisoners, including those uniquely vulnerable to conditions of extreme isolation, such as juveniles, the elderly, and people with mental illness or substance abuse issues. This same discretion permits bias to corrupt the disciplinary process, as suggested by the disproportionate number of black prisoners in the SHU. |
Amnesty International |
Adam J. Kolber |
Delarue
Jean-Marie # Continuité et discontinuité de la condition pénitentiaire www.cglpl.fr/ Revue du MAUSS, 2012/2 n° 40, p. 73-102 Les contraintes et les particularités de la vie en détention obligent chacun, y compris le plus maniaque des hommes, à adapter son mode de vie pour se protéger et survivre. Garder le minimum d’espace en cellule, le minimum d’argent, le minimum de sécurité, le minimum d’intimité nécessite une transformation de soi et un alignement du comportement, étouffant les êtres. De multiples témoignages existent sur ce point. Gardons seulement celui-ci, tiré d’une correspondance reçue au contrôle général : « Après quatre à cinq ans de détention ininterrompue, les gars sont ployés, pliés, courbés. Regardez les animaux en captivité. » |
Human
Rights Review # Article 3: Freedom from torture and inhumane and degrading treatment or punishment www.equalityhumanrights.com/ 2012 Article 3 is an absolute right prohibiting torture, and inhumane or degrading treatment or punishment. The state must not itself engage in torture, or in inhumane or degrading treatment. It is also obliged to prevent such treatment happening, and to carry out an investigation into allegations that it has. The state must comply with its obligations within its territory and, in exceptional circumstances, in different countries where it exercises effective jurisdiction. The prohibition on torture has been part of the British common law framework since the 18th century. Today the legal framework around torture is considerably more sophisticated. It is prohibited both by civil law and by several Acts of Parliament... |
Massimo Donini # Certezza della pena e certezza del diritto. Una riforma chirurgica, per dissolvere il non-sistema Diritto Penale Contemporaneo | 1/2012 Ci sono quattro istituti decisivi per l’identità codicistica del sistema penale italiano: il rapporto tra delitti e contravvenzioni, il nesso (originario e derivato) fra responsabilità oggettiva e sistema delle circostanze, il concorso di persone, il sistema del doppio binario (pene/misure, capacità a delinquere/colpevolezza, fatto/autore). |
Guido De
Blasio # Se per gli avvocati non basta il codice deontologico www.lavoce.info 27.04.2012 Alcuni lavori di ricerca recenti hanno fatto luce sulla relazione tra inefficienze del sistema giudiziario e i comportamenti di coloro che svolgono la professione di avvocato. (1) Hanno dimostrato come il numero di avvocati presenti sul territorio abbia un impatto causale, ampio e statisticamente significativo, sul numero di procedimenti giudiziari dell’area. I legali, cioè, sarebbero in grado di indurre una domanda per i propri servizi in eccesso rispetto all’interesse del cliente. La circostanza comporta rilevanti effetti negativi, oltre che per coloro che hanno necessità di usufruire di servizi legali, anche sul funzionamento degli uffici giudiziari, che devono smaltire carichi di lavoro più elevati. Paolo Buonanno, Matteo M.
Galizzi Amanda Carmignani, Silvia
Giacomelli |
Eva Stanig # Il nuovo diritto penale d’autore in Paolo Pittaro (a cura di), "Scuola Positiva e sistema penale: quale eredità?", Trieste, EUT Edizioni Università di Trieste, 2012, pp. 45-60 Quando l’autore di un qualunque, per
quanto grave, tipo di reato diventa
improvvisamente un bersaglio della stampa o
dell’opinione pubblica per ragioni
contingenti, che non dipendono dalle sue
anomalie tipologiche di autore, ma da
un’estemporanea recrudescenza punitiva verso
un certo tipo di fatti, in quell’istante il
diritto penale è strumentalizzato in funzione
della lotta contro un nemico, per esprimere la
riaffermazione dei valori offesi e la lotta
contro chi li aggredisce: per colpire i fatti
si etichettano come nemici i loro autori,
strumentalizzando la loro persona... l’autore
è |
Maria
Laura Fadda # Differenza di genere e criminalità. Alcuni cenni in ordine ad un approccio storico, sociologico e criminologico www.penalecontemporaneo.it/ 20 Settembre 2012 1. Introduzione - 2. L'analisi positivista e l'inferiorità innata della donna - 3. Il numero oscuro delle donne autrici e vittime di reato: il ruolo ambiguo della famiglia - 4. La donna e la criminalità organizzata -5. La criminologia femminista: un ribaltamento di prospettiva - 6. La tesi emancipativa - 7. La tesi radicale: il genere e il diritto - 8. Le donne e la cultura della "cura" - 9. Le neuroscienze e la criminalità - 10. Prospettive della situazione penitenziaria femminile |
Emilio Dolcini # La rieducazione del condannato: un'irrinunciabile utopia? Riflessioni sul carcere, ricordando Vittorio Grevi Diritto Penale Contemporaneo - 4 dicembre 2011 Rispondo con le parole di Vittorio Grevi, il quale, commentando l'art. 1 ord. Penit., individuava nelle idee di trattamento e di rieducazione una preziosa, irrinunciabile “spinta antitetica rispetto alle ricorrenti tentazioni di imbarbarimento dei sistemi penitenziari”. |
Giovanni Palombarini L'Indice 2011 # Recensione a Vincenzo Ruggiero, Il delitto, la legge, la pena. La contro-idea abolizionista Edizioni Gruppo Abele, Torino 2011 Con riferimento all'ipotizzata rinuncia al diritto penale (che ha fra i suoi scopi – va ricordato – quello di prevenire reazioni informali al delitto), quali diversi strumenti di controllo sociale sarebbero ipotizzabili? E come si potrebbe gestire lo spirito di vendetta che, almeno in occasione dei crimini di sangue, percorre inevitabilmente la società? E con riferimento a quanto oggi l'area più ampia dell'abolizionismo propugna, che cosa la differenzia dalle filosofie penali riduzioniste, come quelle del diritto penale minimo (Luigi Ferrajoli, Alessandro Baratta) che invocano la pena, e in particolare il carcere, solo come ultima soluzione? |
Daria
Vecchione # La magistratura di Sorveglianza CSM - IX Commissione - Incontro di studio - Roma, 14 febbraio 2011 Premessa. 1. Il d.d.l. n. 3291 e la politica penitenziaria del terzo millennio. 2. La ratio dell’intervento legislativo e delimitazione temporale del beneficio. 3. Natura della nuova misura. 4. Ambito di operatività . 5. La procedura per l’applicazione del beneficio. 6. Disciplina applicabile all’esecuzione domiciliare. 7. Modifiche all’art. 385 c.p. e circostanza aggravante. |
Giulia Zaccheroni ... Si è assistito alla internazionalizzazione dei diritti dell’uomo e ad una progressiva erosione della supremazia assoluta dello Stato: i governi hanno smesso di essere arbitri insindacabili del trattamento da riservare ai propri cittadini. Il principio di non interferenza della normativa internazionale nelle materie di domestic jurisdiction ha perso rilievo di fronte a violazioni dei diritti fondamentali universalmente riconosciuti. Tra i diritti più importanti che la comunità internazionale intende tutelare, si colloca quello a non essere sottoposti a tortura, che quasi nessuno strumento internazionale sui diritti umani dimentica di annoverare. Anzi, l’inflizione di tortura rappresenta un tipico vulnus alla sfera dei diritti fondamentali dell’uomo. |
Bonnie Kerness (ed.) | American Friends Service Committee | Northeast Region | Healing Justice Program #
Torture in United States Prisons. Evidence
of Human Rights Violations 2nd Edition When prison doors close behind men and women they become our prisoners. If we are their family and friends, we may visit, write, call, and advocate on their behalf. If they are anonymous, we will likely dismiss them with the thought, “they broke the law—that was their choice— and now they must pay the penalty.” And we proceed about our daily lives without looking over the prison wall. It is time we did just that; prisons reflect the societies that create them. International treaties, conventions, and declarations provide basic guidelines for the treatment of prisoners. These guidelines are often ignored by the U.S. criminal justice system. |
Eva
Stanig # Principio di legalità e soft law: evoluzione o involuzione? Università degli Studi di Trieste, 2011 Il principio di legalità nel diritto penale sembra avere subito in tempi recenti quello che può definirsi il processo di eterogenesi dei fini. Quanto più esso ha trovato riconoscimento incontestato tra gli studiosi, affannati ad espungere le fonti secondarie, tanto più la fonte primaria ha smarrito i connotati che ne conclamavano il valore: per un verso, in attuazione del principio di uguaglianza, la generalità e l’astrattezza; per un altro verso, in attuazione del principio di garanzia statuito a vantaggio dei destinatari della norma, la descrizione precisa e pregnante del fatto illecito e delle conseguenze punitive... |
B. Randazzo (ed) |
Jean Ho The place of comparative law in legal education is one, but not the only, indication of the continuing importance and relevance of comparative law to a legal system. What this article has sought to show is the necessity of viewing the history, scholarship and pedagogy of comparative law conjunctively rather than in isolation, in order to fully appreciate what comparative law means today to different legal systems. |
Giovanni
Canzio # Il ragionamento probatorio del giudice di merito e il vizio di logicità della motivazione Consiglio Nazionale Forense (VI Congresso giuridico-forense per l’aggiornamento professionale) Roma, 18 marzo 2011 In un sistema processuale, come quello italiano, che, invocando la prospettazione e l’esame delle “ragioni” di tutti i protagonisti, fa perno sul ragionamento probatorio e pretende decisioni che siano fondate sulla logica e non presentino vistose e decisive contraddizioni, il dubbio che non autorizza la condanna dell’imputato dev’essere, pur esso, “ragionevole”. |
Elena Maculan |
Francesco
Cajani, Gerardo Costabile, Mattia Epifani # Informatica e studio delle nuove tecnologie CSM Incontro di studi sul tema: “Scienze e processo penale” - Roma, 27-29 giugno 2011 Computer forensics e informatica investigativa alla luce della Legge n. 48 del 2008 | Analisi di telefoni cellulari in ambito giuridico | La quasi totalità degli intervistati (il 77%) ha rimarcato l’importanza delle innovazioni introdotte nel codice di procedura penale dalla legge 48/2008. Unanime consenso (95%) tra gli intervistati ha riscosso la necessità di disporre di linee guida per l’informatica forense: tuttavia il campione si è “spaccato” a metà tra chi propende per una codificazione normativa tradizionale con preferenza per la codificazione internazionale, e chi invece ha espresso preferenza per una codificazione non avente valore e forza di legge, ma carattere puramente di best practice. |
Giovannangelo De Francesco (a cura
di) |
Anna Iermano “Justice delayed is justice denied” insegnava il giurista inglese, Jeremia Bentham. Tale aforisma sintetizza l’essenza del principio di ragionevole durata del processo che costituisce “imperativo per tutti i procedimenti”, teso ad assicurare “una giustizia non amministrata con ritardi tali da comprometterne l’efficienza e la credibilità”. Tuttavia la celerità non costituisce un valore assoluto. Per quanto, infatti, l’obiettivo dell’economia e dell’accelerazione della procedura rivesta notevole importanza, esso non è perseguibile a discapito di altri principi fondamentali, quali il diritto al contraddittorio, il diritto di difesa, l’esigenza di una corretta amministrazione della giustizia. |
Liat
Ben-Moshe # Genealogies of Resistance to Incarceration: Abolition Politics within Deinstitutionalization and Anti-Prison Activism in the U.S. http://surface.syr.edu/ Sociology - Dissertations, Paper 70, 12-1-2011 “Genealogies of resistance to incarceration: Abolition politics within de-institutionalization and anti- prison activism in the U.S.” looks at two main sites in which abolition of “total institutions” is enacted. The first site is activism around penal and prison abolition. The second site is deinstitutionalization- the move to close down institutions for people labeled “mentally retarded” (or intellectual/developmental disabilities) and “mental illness” (or psychiatric disabilities). My goals in this study are twofold and interrelated... |
Pénélope Gontier Les manifestations de volonté font l’objet d’une revalorisation dans le droit pénal protecteur du corps humain, même s’il est question d’atteintes infligées par autrui. Cette revalorisation passe aussi par la loi, mais il s’agit en l’occurrence du Code pénal. Elle est révélée par la protection, non plus seulement de l’intégrité physique, mais de la volonté exprimée par la personne de subir ou non une atteinte à son corps. Cette revalorisation doit cependant être relativisée... |
Gabriele
Fornasari # Giustizia di transizione e neopunitivismo: il campo di tensione tra garantismo penale e repressione delle violazioni sistematiche dei diritti umani Università degli Studi di Catania, Dicembre 2010 Nasce così una sorta di neogiusnaturalismo con basi normative (convenzioni, trattati, statuti) in base ai cui principi non devono per nessuna ragione rimanereimpunite quelle violazioni in cui è possibile riconoscere crimini di lesa umanità (di qui la definizione di “neopunitivismo” coniata di recente dal penalista argentino Daniel Pastor). Vi è in qualche modo in questa concezione l’eco della famosa “formula di Radbruch”... |
Council of Europe COE CPT/Inf (2010) 12 | Strasbourg, 20 April 2010 The CPT recommends that the Italian authorities vigorously pursue the adoption and implementation of a coherent strategy designed to combat prison overcrowding, in the light of Recommendation Rec(99)22 of the Committee of Ministers of the Council of Europe concerning prison overcrowding and prison population inflation, Recommendation Rec(2000)22 on improving the implementation of the European rules on community sanctions and measures, Recommendation Rec(2003)22 on conditional release (parole) and Recommendation Rec(2006)13 on the use of remand in custody, the conditions in which it takes place and the provision of safeguards against abuse. |
Institut
National des Hautes Etudes de la Sécurité et de
la Justice # À quoi sert la prison ? En quête de prison républicaine,enquête sur la prison contemporaine Cahiers de la Sécurité n° 12 avril - juin 2010 |
Caterina Brignone # Aspetti della dignità umana nell'orizzonte del diritto penale Tesi di dottorato - Università degli Studi di Trento - Anno Accademico 2009-2010 |
Giuseppe Caputo #
Carcere e diritti sociali La sociologia della vita
penitenziaria ci dice dunque che il
conferimento dei diritti ai detenuti |
Marco
Panzarasa # La comminatoria edittale di pena tra principi costituzionali, diritto e processo penale Università degli Studi di Milano (tesi dott.), 2009-2010 La comminatoria edittale di pena è un elemento del sistema sanzionatorio che assume una valenza decisiva sotto una pluralità di profili: è, ad es., l’indice principale da cui si ricava la valutazione del legislatore circa la gravità del reato (favorendo quindi la prevenzione generale c.d. positiva), ad essa (ed in particolare al massimo edittale) è connesso un ruolo decisivo per l’assecondamento delle esigenze di deterrenza (prevenzione generale c.d. negativa), senza poi dimenticare che dalla stessa dipende l’operatività di un’ampia serie di istituti giuridici... |
Antonio Lanzaro Il carcere è spesso sinonimo di esclusione sociale e il luogo in cui il detenuto mette a dura prova la sua identità. La società e le istituzioni carcerarie chiedono di uniformarsi alle regole, ma il sovrannumero dei carcerati e le condizioni di invivibilità delle strutture rendono difficile attuare tale richiesta e di conseguenza ciò rimanda al più ampio e complesso problema della tutela del rispetto dei diritti umani dei carcerati che soffrono questa situazione. Il problema del sovraffollamento comporta, spesso, la violazione del divieto di tortura sancito all’articolo 3 della CEDU, motivo per cui il nostro ed altri paesi europei vengono condannati dalla Corte di Strasburgo... |
Antonio Salvati |
European Court of Human Rights |
Cour Européenne des Droits de l'Homme |
Cécile Brunet-Ludet | Direction
de l’administration pénitentiaire |
Federico Picinali |
Vincenzo Mongillo La riflessione sul significato, il valore e gli spazi di agibilità della finalità rieducativa della pena trae ispirazione da una constatazione e da una convinzione. La constatazione è scontata: l’atmosfera culturale, sociale e politica dominante a livello internazionale, da cui germinano le tendenze politico-criminali ascrivibili al nuovo ‘mito securitario’, rappresenta un ingombrante macigno sul cammino che conduce ad una più effettiva e meno declamatoria affermazione di tale scopo della pena. La convinzione è che la rieducazione – come osservò un grande Maestro – sia un «ideale che ha grandemente contribuito al progresso della civiltà in settori carichi di sofferenza ed il cui oscuramento porterebbe ad un regresso pericoloso ed ingiusto». |
European
Court of Human Rights | Cour Européenne des
Droits de l'Homme # Case of Orchowski v. Poland Strasbourg 22 october 2009 | Final 22.01.2010 |
Cour Européenne des
Droits de l'Homme - European Court of
Human Rights I ricorrenti ... sono parenti delle signore Maria Carmela Linciano e Valentina Maiorano che, in base alle dichiarazioni confessorie di Angelo Izzo, furono da lui assassinate il 28 aprile 2005... |
Piet Hein van Kempen Some fundamental changes in criminal procedure law in The Netherlands have occurred in the last decade or so, underpinned by terrorism, organised crime and the wish to make the criminal justice system more efficient. This has also affected the position of the courts, prosecution, defence and victims in the system and the way human rights are assured by it. |
Sharon
Dolovich # Cruelty, Prison Conditions, and the Eighth Amendment Georgetown University Law Center 2009 The Eighth Amendment prohibits cruel and unusual punishment, but its normative force derives chiefly from its use of the word cruel. For this prohibition to be meaningful in a society where incarceration is the primary mode of criminal punishment, it is necessary to determine when prison conditions are cruel. Yet the Supreme Court has thus far avoided this question, instead holding in Farmer v. Brennan that unless some prison official actually knew of and disregarded a substantial risk of serious harm to prisoners, prison conditions are not “punishment” within the meaning of the Eighth Amendment.... |
Antonio Salvati |
Francesca Rocchi In generale si può affermare che l’impianto della parte generale del nuovo codice penale elaborato dalle varie Commissioni di riforma, soprattutto per quanto concerne il sistema delle pene, evidenzia una ricerca di modernizzazione del sistema, che si ricava dalla differenziazione del sistema punitivo, fondata su acquisizioni ormai scontate circa l’ineffettività (o meglio nocività) della sola pena detentiva, specie per alcune tipologie di autori e di illeciti: non sempre la reclusione, infatti, si rivela la pena più adeguata, poiché in certi casi è più efficace una sanzione di carattere amministrativo-interdittivo od economico, che abbia una effettiva esecuzione, piuttosto che una sanzione detentiva, che non si realizzi mai... |
Marco Venturoli # La vittima nel sistema penale Università degli Studi di Ferrara - Dott. Ric. 2007 - 2009 La riscoperta della vittima e l‟abbandono di un garantismo a senso unico | Vittimizzazione e modelli di tutela | La tutela della vittima nel sistema delle fonti internazionali | La rilevanza della persona offesa dal reato nel sistema penale italiano | Gli strumenti di giustizia riparativo-conciliativa come mezzi per valorizzare il ruolo della vittima | La vittima del reato e‟ ancora dimenticata? | ... Si può affermare che la vittima del reato – o, meglio, la vittima dei fatti penalmente rilevanti capaci di attrarre in misura maggiore l‟attenzione del pubblico – è da un punto di vista mediatico sicuramente “sovraesposta”. Assodato ciò, sorge spontaneo domandarsi se l‟interesse mostrato nei confronti di tale soggetto dalla stampa e dal pubblico trovi un adeguato riscontro in ambito politico e giuridico. |
Paolo Persichetti # Il potere sui corpi è qualcosa di
osceno ... C’è un dialogo tra un avvocato e un poliziotto. Ad un certo punto i due parlano delle loro regole nella vita. Il poliziotto dice: «faccio lo sbirro. La prima regola per uno sbirro è non umiliare chi ha di fronte». Dice questo perché il potere sulle altre persone è qualcosa di osceno, perché è l’impossessamento di un corpo e l’unico modo per renderlo tollerabile è il rispetto. Evitare di passare da una funzione tecnica d’investigatore o giudice, a una funzione di giustiziere morale. Rispettare l’altro indipendentemente da chi è, da cosa ha fatto o si suppone abbia fatto. Si tratta della regola più importante ma anche di quella più facile da violare. |
P.H.P.H.M.C. Van Kempen |
Aharon
Barak # Human Rights in Times of Terror: A Judicial Point of View Legal Studies, Vol. 28 No. 4, December 2008, pp. 493–505 The role of a judge on theSupreme Court of a democratic state is to protect both the constitution and the democracy.Judges in modern democracies should protect democracy both from terrorism and from themeans the state wishes to use to fight terrorism. Judges meet their supreme test when theyface situations of war and terrorism. The protection of human rights of every individual isa duty much more formidable in situations of war or terrorism than in times of peace andsecurity. But if judges fail in their role in times of war and terrorism, they will be unableto fulfil their role in times of peace and tranquility. |
Luigi Daga # Scritti e Discorsi. 1980-1993 Ministero della Giustizia 2008 Di crisi della pena detentiva si può parlare con approcci molto differenti, e non sarà inutile, in limine, distinguere i problemi molto diversi che si possono riunire sotto questa etichetta. 1) Una crisi “esistenziale”, di giustificazione e legittimazione, ben nota nei suoi caratteri, della pena “sequestro della libertà”, all’interno del fascio di soluzioni possibili al problema della sanzione criminale (questa crisi lavora in favore dell’aumento della decarcerizzazione). 2) Una crisi di contenuti da dare al carcere, all’interno della necessità di conservare la pena detentiva, in assenza di alternative che radicalmente portino alla sua abolizione in toto. (Trattamento rieducativo? incapacitazione? retribuzione?) 3) Una crisi di idoneità a rispondere alle esigenze vere o presunte della difesa sociale: vedi l’acuirsi in Italia della polemica contro le scarcerazioni facili o la troppa “dolcezza” delle pene carcerarie indotta dalla moderna legislazione penitenziaria. 4) Non c’è invece una crisi “quantitativa” del carcere, in piena espansione dovunque, salvo eccezioni “congiunturali”. Questo fatto induce, prioritariamente a ripensare i termini del ruolo delle misure in libertà e della concreta influenza di queste sulla decarcerizzazione 1991) |
Association for the Prevention of
Torture (APT) -- Center for Justice and
International Law (CEJIL) The prohibition against torture in
international law is, like that against
slavery or genocide, absolute. Torture is
impermissible under any circumstances,
including war, public emergency or terrorist
threat. The prohibition is so |
Maria Assunta Brancaforte https://ispettorato.giustizia.it/
2008 |
David
Garland # Abuso penale ed eccedenza di significato. I linciaggi come tortura pubblica nell'America di Ventesimo Secolo Criminalia 2008 Riscoprire nella storia dei linciaggi la loro funzione punitiva dovrebbe aiutare a rivisitare la nostra comprensione dell’evoluzione della pena e a modificare le sue classiche descrizioni che, troppo a lungo, hanno faticato a riconoscerli come qualcosa di diverso da un’“anomalia” e impedito di farci comprendere cosa hanno veramente lasciato in eredità.Anziché ignorarli dovremmo soppesare la loro rilevanza teorica. Occorre riconoscere non solo che la pena ha una storia, ma che ha anche una relazione – seppure talvolta incerta e discordante – con quella storia... |
Craig Haney |
Cour Européenne des Droits de l'Homme - European Court of Human Rights Strasburgo, 10 giugno 2008 In base ad una relazione medica del 9 gennaio 2006, effettuata su richiesta del collegio difensivo del ricorrente, le condizioni di salute di quest’ultimo venivano definite come “ampiamente incompatibili con la detenzione in carcere ed imponenti l’adozione di misure ad esse alternative, quali il trasferimento ad un ospedale esterno alla prigione idoneo a fornire al ricorrente le cure adeguate e necessarie, oppure presso una struttura specializzata nella cura e riabilitazione dei detenuti di lungo corso necessitanti assistenza continuativa 24 ore su 24”... La corte Ritiene che vi è stata violazione dell’articolo 3 della Convenzione |
Valeria
Semenzato # L'Ordinamento Penitenziario in Italia dall'unità al fascismo Università degi Studi di Padova, Anno Accademico 2007-2008 |
Jamie Mayerfeld |
Cour Européenne des Droits de
l'Homme - European Court of Human Rights |
Cour Européenne des Droits de
l'Homme - European Court of Human Rights |
Giuseppe Di Gennaro Rassegna Penitenziaria e Criminologica, 1/2007 In tutta la storia dei diritti umani, fin dall'origine, ha avuto sempre una parte centrale il diritto penale e, soprattutto, la procedura penale. E proprio in quest'area, infatti, che il cittadino si confronta direttamente con la coercizione del potere. Le norme della procedura penale regolano il confronto fra l'autorità che accusa il cittadino di aver violato la legge penale e lo minaccia di punizione e l'individuo che si difende attraverso la possibilità che gli è offerta di dimostrare l'infondatezza dell'accusa o di ottenere una punizione adeguata alla sua colpa. Ma la procedura penale nella prassi, come l'esperienza conferma, è un'arma a doppio taglio. Per un verso essa stabilisce le regole che il potere - in questo caso rappresentato dalla polizia, dal pubblico ministero, dal giudice e dall'Amministrazione penitenziaria - deve seguire quando ritiene che sia stato commesso un reato, ai fini del suo accertamento e della sua punizione. Si osservi che nel caso in cui un individuo sia stato vittima di un abuso di potere la procedura penale soccorre in suo favore offrendogli la possibilità di adire la giustizia per avere riparazione e la punizione del colpevole. Per altro verso, come purtroppo avviene in alcuni regimi, la procedura penale e, quindi, la gestione del processo, offre all'autorità la possibilità di abusi che vengono commessi sotto l'apparenza della legalità. Ecco perché nelle democrazie avanzate viene oggi data grande attenzione alla procedura penale diversamente da quanto avveniva in passato. |
Egbert Myjer Human rights cases seldom cause one to smile. Exceptions can be made for at least some cases concerning freedom of expression, and more specifically cases in which venomous remarks are made in and around national courtrooms. The first cases in which the European Court of Human Rights had to deal with this issue related to journalists who were prosecuted for contempt of court (Sunday Times v. United Kingdom, judgment of 26 April 1979) or for having published critical remarks on the way national judges had handled a case (for instance: De Haes and Gijsels v. Belgium, judgment of 27 January 1997, Worm versus Austria, judgment of 29 August 1997; Kobenter and Standard Verlags GMBH v. Austria, judgment 2 November 2006). More recently there have also been cases in which the party to the proceedings or the defence lawyer complained about being disciplined for the way he had expressed his views in and around the national courtroom. In the latter cases sometimes also fair hearing issues (Article 6) were invoked. |
Commissione Pisapia per la riforma del codice penale (27 luglio 2006) # Relazione
19 novembre 2007
Novembre 2007 |
Eva S.
Nilsen # Decency, Dignity, and Desert: Restoring Ideals of Humane Punishment to Constitutional Discourse The Boston University School of Law Working Paper NO. 07-33 (2007) This Article seeks to present that case. Part I demonstrates that sentences are longer and meaner, prison conditions are more degrading and dangerous, and post-release reintegration is severely hobbled by numerous barriers that guarantee a permanent underclass. The second part explains how the Court’s narrow and formalistic reading of the Eighth Amendment has produced a profound legal and moral blindness to the constitutional infirmities these punishments present. In the third part, the Article suggests avenues to more robust conceptions of human dignity and decent treatment that may still be found in the Constitution and in emerging global norms. |
Marina P. Addis # La dignità umana come limite all'acquisizione di prove penali Università degli Studi di Bologna 2006-2007 La riflessione sulla dignità umana nel nostro Paese è, anche tra i costituzionalisti, relegata all’interesse di pochi; la stessa Corte Costituzionale, pur richiamando spesso il concetto, e pur riconoscendolo valore supremo del nostro ordinamento costituzionale, si è fino ad oggi astenuta dal riflettere propriamente su di esso. Questo spiega perché sia tanto raro anche tra i commentatori del nostro processo penale, e nella stessa giurisprudenza penale, trovare riferimenti alla dignità umana che non si risolvano in un mero richiamo al potere evocativo del concetto. Non è così nella Repubblica Federale Tedesca... |
David Downes and Dr Kirstine Hansen # Welfare and punishment. The relationship between welfare spending and imprisonment Crime and Society Foundation - London 2006 www.crimeandjustice.org.uk The importance of an inclusive welfare state to Liberal Social Democracy remains as vital as ever, more so as it is under threat from the pressures to offload the costs of welfare provision onto individuals themselves or the market, via privatisation, contracting out and/or the voluntary sector. Above all, our data imply that a substantial welfare state is increasingly a principal, if not the main protection against the resort to mass imprisonment in the era of globalization, and what John Gray (1998) has termed the false dawn of the neo-liberal political economy. |
Nuala
Mole, Catharina Harby # The right to a fair trial. A guide to the implementation of Article 6 of the European Convention on Human Rights www.echr.coe.int/ Council of Europe, 1st edition 2001; 2nd edition, August 2006 |
Craig
Haney # The Wages of Prison Overcrowding: Harmful Psychological Consequences and Dysfunctional Correctional Reactions Journal of Law & Policy [Vol. 22:265 2006] In my opinion, the overcrowding that has plagued our nation’s prison system over the last several decades has changed the nature of imprisonment, altered correctional norms, placed the well-being of many prisoners and correctional staff members in jeopardy, and contributed little or nothing to the worthy goal of reducing crime rates. Many of the dangerous dynamics created by overcrowded prison conditions have been hidden and repressed (but not resolved) by the introduction of supermax and other forceful mechanisms of institutional control. Like the indirect social and psychological costs that are incurred when huge numbers of prisoners are denied meaningful programs or effective treatment for pre-existing problems, the price of this harsh treatment is merely deferred. |
Shanhe Jiang, L. Thomas Winfree Jr. |
Smith, Brenda V. # Analyzing Prison Sex: Reconciling Self-Expression with Safety Human Rights Brief 13, no. 3 (2006): 17-22 THE DESIRE FOR SEXUAL INTIMACY and sexual expression is powerful and survives imprisonment. Individuals in custody, despite society’s view, maintain their humanity and personhood. As Judge Posner has written, “[w]e must not exaggerate the distance between ‘us,’ the lawful ones, the respectable ones, and the prison and jail population; for such exaggeration will make it too easy for us to deny that population the rudiments of humane consideration.” There is great benefit to acknowledging that inmates do not lose their sexuality once they enter prison and managing these interactions is part of the work required of corrections agencies. |
Jean Danet, Sylvie Grunvald, Martine
Herzog-Evans, Yvon Le Gall La recherche portait plus largement
sur « les institutions de clémence qui, en
suspendant le cours des poursuites ou en
effaçant la condamnation et/ou la sanction
traduisent la volonté de la société
d’accomplir un geste de pardon, de laisser
l’oubli et le temps faire leur œuvre ».
Etaient alors cités le droit de grâce,
l’amnistie, la prescription et la
réhabilitation. Nous avons décidé de séparer
l’étude des institutions en quatre parties :
la |
Fabrizio
Dentini # Detenzione, comunicazione morale e percezione della pena Università degli Studi di Bologna, 2005-2006 |
Elena Falletti Revista de Ajuris, n. 101, 2006 |
Assunta Borzacchiello |
Maximilienne Bishop |
Carlo
Brunetti # Sospensione cautelativa delle misure alternative e applicazione dell''art. 51 ter O. P. www.dirittopenitenziario.it/ 27/04/05 |
AA. VV. |
Carmelo
Musumeci # Vivere l'ergastolo Università degli Studi di Firenze, 2003-2004 |
Aharon Barak
# The Role of a
Supreme Court in a Democracy, and the Fight
Against Terrorism |
Massimo Pavarini # Il trattamento penitenziario Carcere&Società 2003 Però al di là delle diverse pieghe che il linguaggio può prendere secondo i diversi contesti, io sono qua a sottolineare un primo dato: l'idea trattamentale è un'idea che da un lato mantiene né può alienarsi da una residualità antipatica, cioè quella dell'idea di un potere disciplinare che piega gli animi e gli intenti degli uomini a un modello di tipo comportamentale e quindi è sempre stata criticata, disprezzata, offesa dalla cultura liberale in Italia per fare un riferimento al diritto di essere anche malvagi, si ha il diritto di essere anche malvagi, quindi non si può piegare al diritto di fare una scelta malvagia. |
Cour Européenne des Droits de l'Homme - European Court of Human Rights #
Affaire
Mouisel c. France |
Jeremy Travis
# Invisible
Punishment: An Instrument of Social
Exclusion in Marc Mauer and Meda
Chesney-Lind eds., Invisible Punishment. The
Collateral Consequences of Mass Imprisonment The new wave of invisible punishments is qualitatively different as well. Taken together, the recent enactments, many of them passed by Congress, chip away at critical ingredients of the support systems of poor people in this country. Under these new laws, offenders14 can be denied public housing, welfare benefits, the mobility necessary to access jobs that require driving, child support, parental rights, the ability to obtain an education, and, in the case of deportation, access to the opportunities that brought immigrants to this country. For many offenders, the social safety net has been severely damaged. |
Amnesty
International # Combating torture – a manual for action Amnesty International Publications 2002 Ensuring prisoners’ rights. Prisoners do not forfeit other human rights simply by being deprived of their liberty. Under international human rights law, states are responsible for respecting and ensuring the human rights of prisoners. Two of the measures which governments should take are to provide prisoners with an adequate explanation of their rights and of the relevant regulations, and to operate an effective complaints machinery to respond to alleged infringements of prisoners’ rights. These measures can help to discourage torture and ill-treatment. Explaining prisoners’ rights Principle 13 of the Body of Principles on Detention requires the authorities to provide people with information on their rights at the moment of their arrest and with an explanation of their rights “at the commencement of detention or imprisonment, or promptly thereafter”. Under Principle 14, a prisoner is entitled to receive such an explanation in a language which he or she understands. |
Alain Goussot (a cura di) Sportelli informativi e mediazione
per detenuti negli Istituti penitenziari della
regione Emilia Romagna. Seminari formativi
rivolti agli operatori penitenziari - 2002 |
Giuseppe Mosconi # La crisi postmoderna del diritto penale e i suoi effetti sull'istituzione penitenziaria Rassegna penitenziaria e criminologica”, 1/3 2001, pp. 3-35. Idea centrale di questo scritto è l’invito a rileggere l’attuale crisi dell’ istituzione carceraria come effetto diretto della crisi che caratterizza il diritto penale. Si assiste infatti, in ambito carcerario, allo stesso processo appena ora riscontrato in ambito penalistico. Da un lato non solo la crisi ormai da tempo rilevata, ma oggi con caratteri nuovi e più complessi, dei tre principi fondativi astratti della pena detentiva, ma anche il determinarsi di una serie di contraddizioni e di paradossi; dall’altro il riaffermarsi del carcere in quanto tale, come necessità irrinunciabile per l’ordine sociale. Sotto il primo profilo si pone, tra gli altri, con particolare evidenza, il paradosso tra un carcere sempre più in crisi di efficacia, e però usato in modo sempre più massivo e afflittivo. Sotto il secondo, il carcere rischia di legittimarsi in via residua come semplice vendetta sociale e forma di incapacitazione di aree di soggetti definiti come pericolosi. In questo quadro complessivo, è comprensibile come si facciano strada approcci estranei allo strumento penale: da un lato le politiche attuariali di controllo territoriale; dall’altro le politiche di nuova prevenzione, in particolare quelle orientate al risanamento sociale. Ma può anche accadere che nuove categorie e proposte (diritto penale minimo, carcere come extrema ratio, ecc ... ) vengano minimizzate e strumentalizzate per la conservazione dell’esistente. In questo quadro si delinea come irrinunciabile la necessità di sperimentare nuovi metodi e misure di risposta al fenomeno criminale, come forma di progressivo ridimensionamento dello strumento penale. |
Massimo Pavarini # Dalla pena perduta alla pena ritrovata? Riflessioni su una "recherche" Rassegna penitenziaria e criminologica”, 1/3 2001, pp. 113-141 Si può infatti osservare che l’insoddisfazione nei confronti dei due grandi paradigmi della pena - quello retributivo e quello preventivo - risiede nel loro sguardo parziale: quello retributivo, tutto rivolto al passato, annichilito nella considerazione del solo fatto storico di reato e quello preventivo, unicamente proteso verso il futuro, esaltato nella fede di potere impedire nuovi reati. In effetti il restorative paradigm si offre invece con lo sguardo aperto a tutto campo. Chiede alle parti in conflitto di ri-considerare il passato, di misurarsi sul senso di un fatto storico, che ha rotto un equilibrio; ma chiede anche di superare insieme quella frattura, per incamminarsi più serenamente verso il futuro. Ciò non induce ottimisticamente a ritenere che il restorative paradigm rappresenti il definitivo approdo alla navigazione in cerca di una nuova penalità funzionalmente e culturalmente compatibile in uno stato sociale di diritto, una volta che alle spalle si siano definitivamente lasciati quelli retributivo e rieducativo. Nulla di definivo, quindi, ma pur sempre un porto in cui fare momentaneamente sosta, in vista di continuare la recherche. |
Commissione Grosso - per la riforma del codice penale (1 ottobre 1998) # Relazione 15 luglio 1999 # Relazione 26 maggio 2001 Testo riveduto tenendo conto del dibattito novembre 2000-maggio 2001 sul testo originario del progetto preliminare # Articolato 26 maggio 2001 |
Nicola Mazzamuto La legge Simeone si caratterizza, nel complessivo sistema penale e penitenziario, per il metodo, più volte adoperato in passato,di utilizzare la legislazione penale penitenziaria e, in particolare, le misure alternative alla detenzione come strumenti per conseguire, di volta in volta in chiave restrittiva o ampliativa, finalità contingenti di politica criminale e penitenziaria, nel caso di specie per evidenti finalità di deflazione carceraria. In altri termini,il legislatore, in mancanza delle condizioni politiche per un provvedimento generale di tipo clemenziale e in assenza di una politica di edilizia penitenziaria dai tempi non geologici, ha ritenuto che l’unico modo per decongestionare le carceri fosse quello di allargare le maglie dell’ordinamento penitenziario e di riaprire le valvole di sfogo dei benefici penitenziari compresse negli anni ’90 dalla cd. legislazione controriformistica. |
Massimo
Pavarini # Pena www.treccani.it/ Enciclopedia delle scienze sociali (1996) Di una cosa siamo ormai certi: la pena legale non è stata, non è, né potrà mai essere utile. Di essa, possiamo dire a posteriori che, pur consapevoli che si tratta di un veleno, ci siamo illusi che fosse anche un farmacum (v. Resta, 1992), un rimedio estremo in grado di guarire. Oggi sappiamo che è solo un male, che oltre a uccidere il corpo sofferente del condannato, non è in grado di arrestare l'epidemia criminale. |
CSM Quaderni del Consiglio Superiore della Magistratura # La Magistratura di Sorveglianza Anno 1995, Numero 80 I problemi attuali nella funzione della pena, Luciano Eusebi | L’articolazione del sistema punitivo: novità e prospettive, Massimo Pavarini | L’evoluzione della normativa e la situazione penitenziaria dopo la riforma del 1986, Luigi Daga; Alessandro Margara | La legislazione restrittiva degli anni 1991-1992 | Mario Canepa | La rilevazione della situazione: le prassi interpretative ed applicative dei Tribunali di Sorveglianza, Pasquale Mangoni | Le misure di sicurezza: l’accertamento della pericolosità, Paolo De Felice | Le misure di sicurezza detentive con particolare riferimento alla casa di cura e custodia ed all’o.p.g., Rosaria Marino | L’esecuzione delle misure alternative, Francesco Pinello | Le sanzioni sostitutive e la conversione delle pene pecuniarie, Angelica Di Giovanni | La sicurezza accentuata, Rinaldo Merani | Le misure extra-murali: problemi interpretativi ed operativi in tema di affidamento in prova, Antonio Maci | I rapporti con il centro di servizio sociale, Luisa Gandini | I rapporti con il P.M. competente per l’esecuzione, Salvatore Iovino | Interventi e Contributi: Renato Gavagnin, Carla Majolino, Tiziana Orrù, Pietro Fornace, Maria Teresa Gandini, Paola Velludo, Pietro Fornace, Marco Viglino, Rosa Liistro |
James
Bonta and Paul Gendreau # Reexamining the Cruel and Unusual Punishment of Prison Life Law and Human Behavior, Vol. 14, No. 4, (Aug., 1990) It has been widely assumed that prison is destructive to the psychological and emotional well-being of those it detains. However, this assumption has rarely been critically examined. The present report evaluated the evidence pertaining to the effects of imprisonment. Studies on the effects of prison crowding,l ong-termi mprisonmenat nd short-termd etention,s olitaryc onfinement,d eathr ow, and the health risks associated with imprisonment provide inconclusive evidence regarding the "pains of imprisonment."R ather,t he evidence points to the importanceo f individuald ifferencesi n adaptingt o incarceration.A s the use of incarcerationis unlikely to decrease in the near future, research on its effects is urgently needed and a situation-by-persona pproach may be the most fruitful research strategy... |
CSM Quaderni del Consiglio Superiore
della Magistratura Mario Canepa, Luigi Vittozzi, Salvatore Iovino, Pietro Fornace, Francesco Maisto, Giancarlo Zappa, Vito La Gioia, Federico Palomba, Alessandro Margara, Roberto Cigarini, Luigi Daga, Ego De Carlo, Francesco Forlenza, Marcello Maddalena, Maia Rosaria Marino, Franco Prampolini, Stefano Racheli... |
S.
Snacken, C. Eliaerts, T. Peters # Le juge face au problème des courtes peines de prison Revue Internationale de Criminologie et de Police Technique, n. 2, 1987 Le problème des courtes peines de prison n'est certes point nouveau. Au dix-neuvième siècle, A. Prins et les positivistes organisèrent une première croisade contre ces peines de six mois ou moins, qui étaient censées avoir tous les «désavantages», mais aucun des «avantages» de l'emprisonnement. La courte peine stigmatise le condamné et sa famille, engendre la contamination morale et la récidive sans protéger la socièté. |
Snacken
Sonja # Les courtes peines de prison Déviance et société. 1986 - Vol. 10 - N°4. pp. 363-387 La nocivité des courtes peines est un sujet courant des congrès internationaux pénaux et pénitentiaires , des travaux du Conseil de l'Europe et des législateurs nationaux. Les thèmes principaux des discussions concernent l'inefficacité des courtes peines, la surpopulation des prisons et l'introduction de sanctions alternatives, non-privatives de liberté. |
Consiglio Superiore della Magistratura CSM # Incontro del C.S.M. con i Magistrati di sorveglianza Frascati 17 - 18 e 19 gennaio 1986 Edmondo Bruti Liberati - Elvio Fassone - Francesco Maisto - Salvatore Iovino - Giancarlo Zappa - Ferdinando Licata - Luigi Daga - Antonio Solinas - Nicolò Amato - Renato Breda - Giuliana Buonopane - Dorina Carazzolo - Nello Cesari - Laura Cesaris - Giancarlo De Cataldo - Pietro Fornace - Maria Pia Frangeamore - Marcello Galassi - Mario Gozzini - Vinci Grossi - Maria Monteleone - Giuseppe Noviello - Adriana Pangia - Paolo Piccialli - Bruno Rocchi - Luigi Maria Solivetti - Giuseppe Suraci - Gemma Tuccillo. Funzioni e limiti del diritto penitenziario - Magistratura di Sorveglanza. Sistema penitenziario, enti locali e comunità esterna: problemi attuali e prospettive - Dalle misure alternative a quelle sostitutive ed alla custodia cautelare fuori dal carcere: verso un nuovo sistema e necessità di coordinamento normativo e organizzativo - Gestione delle misure alternative, rapporti tra magistrati di sorveglianza e centri di servizio sociale - La meccanizzazione degli uffici di sorveglianza. |
Amedeo Santosuosso - Floriana Colao. L'amnistia politica è uno di quegli argomenti, non facili e spesso malvisti, che sembrano destinati ad essere poco studiati e conosciuti. Essa infatti è guardata con sospetto dai giuristi, che vi vedono un momento di rottura (più o meno giustificata politicamente, ma pur sempre rottura) della ordinaria legalità. Non maggiore attenzione ha l'argomento presso gli storici e presso gli studiosi di cose politiche, per i quali l'amnistia è da considerare come uno strumento di «governo», nemmeno dei principali... |
Elvio
Fassone # Ristrutturazione del processo penale e nuova identità del Magistrato di Sorveglianza Rassegna Penitenziaria e Criminologica, N. 3-4, 1982 |
Consiglio Superiore
della Magistratura - Alessandra Del Moro (ed) # La crisi dello stato di diritto e l'indipendenza della magistratura CSM, Roma 2023 |
Roberto
Bartoli # La pena: giustizia o vendetta? Il ruolo dell'arte nella formazione del giurista al tempo del costituzionalismo moderno https://sistemapenale.it/ 28 Giugno 2021 1. Il diritto e la letteratura nella formazione del giurista: una provocazione? – 2. Le trasformazioni del diritto dal legalismo al costituzionalismo. – 3. Il ruolo del giurista nel legalismo e nel costituzionalismo. – 4. La formazione del giurista nel legalismo e nel costituzionalismo. – 5. Gli insegnamenti di diritto penale fiorentini costituzionalmente orientati. – 6. Verso nuovi insegnamenti per completare la formazione del giurista al tempo del costituzionalismo. – 7. Il ruolo della letteratura e dell’arte nella formazione del giurista al tempo del costituzionalismo. – 8. Riflessioni sulla Orestea di Eschilo: vendetta, pena, giustizia, costituzionalismo. – 9. La Costituzione del 1948: le Eumenidi dei nostri Padri costituenti. |
Stefano
Anastasia, Patrizio Gonnella # I paradossi del diritto. Saggi in omaggio a Eligio Resta Università degli Studi di Roma Tre, 2019 |
Daniele
Cappuccio, Giovanni Zaccaro # Introduzione a «Il diritto di Crono» Questione Giustizia, 1/2017 La relazione tra tempo e diritto è tema classico, ampiamente arato, nei secoli, da maestri del pensiero e filosofi del diritto – da Hume e Kierkegaard sino a Heidegger ed Husserl (e, per venire ad epoche ed am-bienti a noi più prossimi, Bruno Romano)... |
Riccardo
De Vito # L’orologio della società e la clessidra del carcere. Riflessioni sul tempo della pena Questione Giustizia 1/2017 A chi è dedicato il tempo della pena? Al detenuto che mira a raggiungere l’orizzonte della risocializzazione promessa dalla Costituzione o a una società dominata dalla paura e dalla preoccupazione che questo tempo passi troppo velocemente? |
Pietro
Palumbo # Il principio di intangibilità del giudicato e la funzione rieducativa della pena www.filodiritto.com/ 20 ottobre 2016 Il principio di intangibilità del giudicato assolve pertanto alla funzione di operare uno sbarramento processuale, individuando un momento di stabilizzazione tendenzialmente immodificabile di quanto emerso in dibattimento e cristallizzato nella sentenza: come tale, esso assolve ad una fondamentale esigenza di certezza del diritto, riconducendosi in caso di pronuncia assolutoria al principio del ne bis in idem, ai sensi del quale non è possibile sottoporre a procedimento penale lo stesso soggetto per più di una volta con riguardo al medesimo fatto, ed in caso di pronuncia di condanna alla funzione rieducativa della pena perseguita dall’articolo 27 comma 3 Costituzione... |
Giuseppe
Palma # L’incompatibilità tra costituzione italiana e trattati dell’unione europea. I principali aspetti di criticità Diritto costituzionale, 09/09/2015 |
Baiguera
Altieri Andrea # Il diritto penitenziario in Canton Lucerna www.diritto.it/ 8 settembre 2015 |
Andrea
Bonomi, Giuseppe Pavich # Daspo e problemi di costituzionalità www.penalecontemporaneo.it/ 25 Maggio 2015 1. Introduzione: il DASPO e l’attuale disciplina. – 2. Le conseguenze della violazione delle prescrizioni contenute nel DASPO. – 3. L’arresto in flagranza e l’arresto differito. – 4. L’evoluzione normativa del DASPO e le novità del 2014. – 5. Problemi di legittimità costituzionale. – 5.1. Applicazione delle prescrizioni connesse al DASPO senza preventivo accertamento di un reato. – 5.2. Immediata esecutività del divieto di partecipare a manifestazioni sportive in caso di condanna per violazione al DASPO. – 5.3. Il procedimento di convalida. – 5.4. L’arresto in flagranza differita. – 5.5. L’arresto in flagranza differita in caso di esibizione di striscioni razzisti. – 5.6. Il DASPO di gruppo. – 5.7. Il DASPO del recidivo. – 6. Il DASPO nella giurisprudenza costituzionale: punti chiari, aspetti controversi e zone d’ombra. |
Giovanni
Fiandaca # Il diritto penale piegato al consenso Il Mattino, 22 maggio 2015 |
Raffaele
Bianchetti # Il contributo della criminologia al sistema penale: alla ricerca del nuovo "volto" della pena. Atti dell'incontro di studio in ricordo del Prof. Ernesto Calvanese - Giovedì 4 dicembre 2014 www.penalecontemporaneo.it/ marzo 2015 |
Massimo
Donini # Il diritto penale come etica pubblica. Considerazioni sul politico quale 'tipo d'autore', Mucchi ed., Modena, 2014 www.penalecontemporaneo.it/ 23 Febbraio 2015 Già da molto tempo nel nostro Paese non esiste più un'etica generale comune agli schieramenti politici, diversa da quella definita dal diritto e in particolare dal diritto penale. In questa dimensione culturale si passa immediatamente da ciò che è reato a ciò che è lecito in quanto non delittuoso. L'inconcepibile equazione: "criminally innocent"= politically correct domina nei fatti il dibattito sulle scelte pubbliche perché manca un criterio identitario dell'etica pubblica diverso dal diritto penale, il che impone di recuperare un orientamento ai valori attraverso il diktat di qualche provvedimento giudiziario penale. |
Camera dei Deputati |
Raffaele
Bianchetti (a cura di) # Il contributo della criminologia al sistema penale: alla ricerca del nuovo "volto" della pena Atti dell’incontro di studio in ricordo del Prof. Ernesto Calvanese, Milano 4 dicembre 2014 |
Paola Severino, Antonio Gullo,
Cinzia Caporale | Fondazione Umberto
Veronesi per il Progresso delle Scienze |
Massimo Meccarelli, Paolo
Palchetti, Carlo Sotis (eds) |
Luca Masera |
David Gallant, Emma Sherry,
Matthew Nicholson |
Francesco
Barresi # Lo statuto epistemologico della causalità tra diritto penale ed epidemiologia Università degli Studi di Messina 2014 L'ingresso del sapere medico-epidemiologico nelle aule di tribunale rappresenta probabilmente uno dei fattori più decisivi in tal senso: la necessità di confrontarsi con un metodo d'indagine che presuppone l'adozione di uno schema concettuale complesso, abbinato all'uso di un modello causale multidimensionale, comporta un vero e proprio stravolgimento del punto di vista del diritto penale classico. La portata stessa di alcuni concetti fondamentali ormai entrati a far parte del glossario del penalista, come quello di probabilità, tende irrimediabilmente a mutarsi nel momento in cui essi vengono impiegati dall'epidemiologo... |
Pierre Delmas-Goyon |
Antonio Pagliaro |
Elio Lo Monte 1. Premessa. – 2. La struttura del recente provvedimento. – 3. Le modifiche degli artt. 61 c.p. e 572 c.p. – 4. Le innovazioni in tema di violenza sessuale. – 5. Ancora ‘correzioni’ degli atti persecutori. – 6. (segue) Il ‘nuovo’ ammonimento del questore. – 7. L’ammonimento del questore in ipotesi di violenza domestica. – 8. Gli stranieri vittime di violenza domestica. – 9. La violenza alle donne: tra la mancata attuazione della Convenzione di Istanbul e la necessità di una risposta multiagenziale. |
Fabio Basile Ma con questa legge si sono accese anche delle “luci”. Questa legge contiene, infatti, anche alcuni semi che, se matureranno, potranno portare buoni e duraturi frutti. Tali potrebbero diventare, ad esempio, le misure per la prevenzione della violenza sulla donna qui previste (ad es., la procedura dell’ammonimento che può scattare in casi di percosse e lesioni in ambito domestico, o l’ampliamento della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa coniugale). Assolutamente apprezzabile, poi, è la previsione dell’elaborazione annuale, da parte del Ministero dell'interno, di un'“analisi criminologica della violenza di genere” |
Ofsted Office for Standards in
Education, Children’s Services and Skills 65 per cent of education and training in prisons is not good enough. We all know that good quality education and training in prisons can make asignificant difference to bringing offenders closer to the world of work. We have seen outstanding examples of prisons investing time and money to work with employers in partnership with the education and training provider and other organisations to enable prisoners to develop excellent vocational skills to high industry standards. But we also know that these examples are all too scarce. Only 27 of the 78 prisons we have graded for learning and skills and work since 2009 were judged to be good for overall effectiveness or leadership and management at their latest inspection. That’s just 35%. None was outstanding. Eleven were inadequate – that’s nearly 15%. Too much education and training is simply not good enough. |
Massimo Donini |
Domenica Notarfrancesco, Valentina
Giordano |
Gabriella Caputo,
Daniela Di Mase |
Massimo De Pascalis www.giustizia.it/ Le Dispense dell’ISSP n° 1 - luglio 2013 |
Tony Ferri « L’autre jour, je parlais avec une femme qui a été en prison, et elle disait : ‘Quand on pense que moi qui ai quarante ans, on m’a punie un jour en prison en me mettant au pain sec’. Ce qui frappe dans cette histoire, c’est non seulement la puérilité de l’exercice du pouvoir, mais aussi le cynisme avec lequel il s’exerce comme pouvoir, sous la forme la plus archaïque, la plus puérile, la plus infantile ». Et de conclure : « La prison est le seul endroit où le pouvoir peut se manifester à l’état nu dans ses dimensions les plus excessives, et se justifier comme pouvoir moral » (Voir l’entretien entre M. Foucault et G. Deleuze intitulé « Les intellectuels et le pouvoir », dans Dits et Écrits... |
Chiara Ferronato |
Mark A.R. Kleiman |
Francesco Ferraro Si deve riconoscere che i diritti non possono esaurire l’intero vocabolario morale, politico e giuridico. Vi sono situazioni in cui i valori in gioco non possono essere espressi in termini di diritti, se non al prezzo di notevoli forzature. Gli individui non rispondono sempre alle caratteristiche dell’”antropologia dei diritti” e non sempre si trovano nelle condizioni di poter pretendere ciò che è loro dovuto. Bisognerà, in questi casi, che il nostro lessico si sposti dai diritti ai bisogni, alle responsabilità, agli interessi e, soprattutto, ai doveri. Riguardo a questi ultimi, in particolare, è bene ricordare che essi possono essere giustificati non soltanto dai diritti, ma anche da altri valori, non riducibili o esprimibili in termini di diritti. |
Aldo
Schiavello # La fine dell’età dei diritti Etica & Politica / Ethics & Politics, XV, 2013, 1, pp. 120-145 L’espressione ‘fine dell’età dei diritti’ è utilizzata in modo valutativamente neutrale, per indicare la fine di un paradigma di organizzazione della società a vantaggio di un altro, nonché la consapevolezza diffusa nella società che ciò è avvenuto e che tornare indietro è ormai alquanto difficile se non addirittura impossibile. Non c’è dunque alcunché di paradossale né di roboante o di retorico (nel senso della retorica dell’anti-retorica dei diritti) nel decretare la fine dell’età dei diritti in presenza di un discorso pubblico tutto incentrato sui diritti e sulla loro tutela. |
Paolo Tonini Negli ultimi venti anni in Italia è muta-to il modo di accertare i fatti nel processo penale; e ciò è stato un effetto del cam-biamento del concetto di scienza e del metodo con cui questa opera. Ed il processo di Perugia, per l’appunto, ha fatto un ampio uso della prova scientifica. |
Elena
Salemi # I maltrattamenti in famiglia Altalex 2012 Sommario: 1.1. Nozione ‐ 1.2. La collocazione sistematica dell’art. 572 c.p. e l’interesse giuridico tutelato dalla norma ‐ 1.3. I soggetti del reato ‐ 1.3.1. Persone della famiglia: una locuzione di difficile interpretazione ‐ 1.4. L’art. 572 e la famiglia di fatto alla luce della giurisprudenza recente ‐ 1.5. Il rapporto tra i coniugi: anche il marito può essere vittima dei maltrattamenti ‐ 1.6. La condotta tipica ‐ 1.7. maltrattamenti mediante omissione: le posizioni della dottrina e della giurisprudenza ‐ 1.8. L’elemento soggettivo ‐ 1.9. L’interesse tutelato dalla norma nella prospettiva della sentenza della Cassazione penale n. 3419/2006: un caso in cui vengono affrontate tutte le problematiche sin qui trattate ‐ 1.10. altrattamenti in famiglia e suicidio della vittima: il tragico epilogo dei maltrattamenti nella sentenza della Cassazione Penale n. 22700/2009. |
Senato
della Repubblica - Commissione straordinaria
per la tutela e la promozione dei diritti
umani. Indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani vigenti in Italia e nella realtà internazionale # Valerio Spigarelli, Ezio Menzione, Emilia Rossi: audizioni sull’introduzione del reato di tortura nell’ordinamento italiano 116^ seduta - mercoledì 9 maggio 2012 |
Lucia Beltramini |
Shai Danziger, Jonathan Levav, and Liora Avnaim-Pesso #
Extraneous factors
in judicial decisions |
Brian
Leiter # Naturalized Jurisprudence and American Legal Realism Revisited U of Chicago, Public Law Working Paper No. 352 March 2, 2011 I am sure there is lots of sociological, anthropological, and psychological knowledge about law to be had. What I doubt is that there is any intuition-derived knowledge about the “essence” of the Hermeneutic Concept of law to be had. We can have fleeting, ethnographic knowledge about how the folk “around here” think about law, but that would be all that is on offer. |
Pietro Buffa ... Altri costi si aggiungono a quelli più squisitamente economici. Ci si riferisce a quelli connessi all’inefficacia degli interventi trattamentali assistenziali e terapeutici che non fanno che stabilizzare identità devianti e processi di separazione ed espulsione con costi sociali molto alti in termini di aumento della marginalità e della corrispondente percezione di insicurezza e paura sociale. Questa è un’altra contraddizione che, prima o poi, esploderà e dovrà essere affrontata con strumenti diversi da quelli ad oggi utilizzati. Nei prossimi anni, quindi, è molto probabile che si giocheranno partite importanti per la ridefinizione dei paradigmi penali e penitenziari |
Neil Vidmar |
Tomaso Emilio Epidendio, Guido
Piffer |
Federico Zumpani |
Tullio Padovani |
Yves
Poirmeur # L’État De Droit Entre Enchantement Et Desenchantement State and Law in a Changing World, Université de Petru Maior, 2010, Curentul Juridic, Vol. 42, 2010 Conceived as a basic organizing principle of the democratic societies, the rule of law consecrated itself in France by its organizational principles (the existence of judicial mechanisms that subject the administrative and legislative acts to the law), formal principles (the existence of a hierarchy for the legal rules) and substantial principles (the existence of a corpus of guaranteed rights), a fact that generated a dramatic progress in respecting human rights and fundamental liberties. Nevertheless, the process of redefining democracy as a procedural and communicational democracy as required by the institution of the rule of law and its adjacent jurisdictional action, as well as the eroding of the guarantees that it presents to the new threats, to the emerging authoritarian liberalism and to the neo-liberal priority functioning on the market, all these create a certain disappointment about the idea of the rule of law, which rests only as an ideal tributary to the whims of history and political powers |
Gabriella Marando |
Raffaella
Dimatteo # Il diritto penale tra principio di extrema ratio e realtà di overcriminalization. Ragione discorsiva, razionalità empirica e democrazia penale: riflessioni intorno alla giustiziabilità del principio di sussidiarietà Università degli Studi di Trento - Anno Accademico 2009-2010 |
Peter
Raynor, Gwen Robinson # Why help offenders? Arguments for rehabilitation as a penal strategy www.ejprob.ro | European Journal of Probation University of Bucharest Vol. 1, No. 1, 2009 In the twentieth century context, we consider the emergence of a utilitarian emphasis on maximising decent and productive members of society, subsequently challenged by arguments which emphasised stateobligated or ‘rights-based’ rehabilitation. More recently, utilitarian arguments emphasising rehabilitation’s contribution to public safety and ‘risk reduction’ have risen to the fore. However, we argue that justifications which emphasise offenders, victims and/or communities as beneficiaries of rehabilitation need not be in conflict; nor should probation services have to choose between the broad ranges of stakeholders they are potentially able to serve... |
Gianfrancesco Zanetti |
Associazione di studi su diritto
e società |
Roberto E. Kostoris |
S. Magnanensi, E. Rispoli (a
cura di) |
Roberto Rella Ai fini del mio lavoro, per negozialità nel diritto penale, si intende una categoria comprendente i casi di rinuncia dello Stato a punire o di attenuazione della sanzione prevista, a fronte di atti tipici del cittadino (soggetto agente, indagato, imputato), successivi alla commissione di un reato, indipendenti dalla volontà della vittima e precedenti ad una sentenza definitiva. Rileveranno, pertanto, i soli casi di negozialità verticale; nel caso in cui, invece, l’accordo operi orizzontalmente tra persona offesa e soggetto agente, si parla di mediazione, tematica assai vasta, anche se ancora poco esplorata ed esorbitante rispetto all’oggetto di questa ricerca. |
Laura
Nader # Giustizia, diritti umani e sentimento d’ingiustizia www.ledijournals.com/ Antropologia, 8, 2008 |
Giovanni Fiandaca |
Université de Poitiers - EPRED |
Biagio
Fabrizio Carillo # Riflessioni sul problema dell'efficacia della pena fra il principio di individualizzazione e rispetto della dignità dell'uomo Rassegna Italiana di Criminologia, n. 3, 2007 La persona detenuta vive certamente una situazione di sofferenza determinata dallo stato di privazione della libertà personale e di movimento: la pena detentiva non deve aggravare la sofferenza da essa derivante, cosi come aveva già a suo tempo ribadito l’articolo 64 delle regole penitenziarie europee, di cui alla raccomandazione del comitato dei ministri del consiglio d’Europa del 12 febbraio 1987... |
Claudio Povolo # Retoriche della devianza.
Criminali, fruorilegge e devianti nella
storia (ideologie,
storia, diritto, letteratura, iconografia...)
|
Frederick
Schauer # Is There a Psychology of Judging? Faculty Research Working Papers Series - Harvard University October 2007 In the United States, as in most countries, judges share three prominent characteristics. First, and tautologically, they are judges. Second, and with the exception of the lay magistrates who hear small cases in many states, they are lawyers. And third, the opinions of some attorneys and litigants notwithstanding, they are human beings. The conclusion that judges share (some) important decision making characteristics with their fellow human beings is occasionally supported by empirical findings. More often, however, this conclusion lurks in the background as an undocumented and unargued premise of the research on the psychological dimensions of judicial behavior. Researchers commonly assume that what is known about human decision making and cognition will apply to judges, and thus conclude that non-judge experimental results can be applied to explain and predict judicial behavior |
Nick Bostrom |
Howard
Erlanger, Bryant Garth, Jane Larson, Elizabeth
Mertz, Victoria Nourse, David Wilkins # Is It Time for a New Legal Realism? Wisconsin Law Review, Vol. 2005, No. 2, pp. 335‐363 (2005) There is always a temptation for legal academics to approach social scientists as mere methodologists who simply provide the means of investigating questions formulated by lawyers. On the other hand, social scientists may also prefer to frame their investigations solely with reference to theories and questions from their own fields, without thinking about the need to translate into the language of law. The research presented in this Symposium issue exemplifies one set of allied responses to the formidable challenge of translation, an approach that can be called a “New Legal Realism.” |
Gilles Chantraine |
Anna Giusti ... La finalità rieducativa della detenzione domiciliare è bene che emerga con tutta la sua importanza accanto alle finalità afflittive e general-preventive perché l’istituto non si riduca a mero strumento di esigenze deflattive della popolazione carceraria. |
Philippe Combessie |
Louk Hulsman - Jacqueline Bernat de
Célis Edizioni Colibrì 2001 (Peines perdues. Le système pénal en question, Éditions du Centurion, Paris 1982) |
Luciano
Eusebi # Il dolo nel diritto penale http://docenti.unicatt.it/ Milano 2000 Si tratta di superare l’idea secondo cui la necessità del dolo per rispondere di reato doloso, al di là delle dispute fra Schuld- e Vorsatztheorie, possa risultare in pratica derogabile. Prospettiva, quest’ultima, nel solco della quale va sottolineato (pure all’interno del sistema normativo vigente) come il dolo in quanto elemento portante del fatto tipico rappresenti, in rapporto ai delitti, condicio sine qua non per la sussistenza stessa del reato: un requisito la cui necessità sancita senza riserve dall’art. 43 c.p. viene prima di qualsiasi ulteriore considerazione. |
Luciano Eusebi È vero che il diritto penale non ha mai mancato di occuparsi, per esempio, delle (non molte) centinaia di omicidi dolosi commessi ogni giorno nel mondo. Ma non si deve trascurare che ogni giorno nel mondo vi sono molte decine di migliaia di decessi evitabili, per guerre, meccanismi di sfruttamento economico, negligenze e quant’altro possa essere ricondotto a ingiustizie sostanziali. Una realtà la cui estensione può essere ridotta solo garantendo, a monte, reti assai fitte di condotte giuridicamente virtuose (sul piano economico, amministrativo, fiscale, precauzionale, etc.), obiettivo il quale coincide con quello per l’appunto perseguibile attraverso norme penali non caratterizzate dal ricorso alla pena detentiva... |
Nelson Mandela # Speech
at the official launch of the Re-Training
and Human Rights Project of the Department
of Correctional Services The full contribution which our prisons can make towards a permanent reduction in the country`s crime-rate lies also in the way in which they treat prisoners. We cannot emphasise enough the importance of both professionalism and respect for human rights. |
Philip G.
Zimbardo, Christina Maslach, Craig Haney # Reflections on the Stanford Experiment: Genesis, Transformations, consequences Based on work that appeared in Thomas Blass's edited volume Obedience to Authority: Current Perspectives on the Milgram Paradigm (Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 2000). |
Thomas Mathiesen Edizioni Gruppo Abele, Torino 1996 (Kan fengsel forsvarses? Pax Forlag, Oslo 1987) |
Philippe
Combessie # L'ouverture des prisons et l'écosystème social environnant Droit et Société 28-1994 (p. 629-636) |
Alex Kozinski |
Luciano
Eusebi # Il dolo come volontà http://docenti.unicatt.it/ Milano 1993 Non si potrebbe essere più chiari: secondo l’analisi condotta da Zielinski in un commentario di recente pubblicazione “il cosiddetto elemento volontaristico del dolo vive un’esistenza meramente teorica, nell’ambito dei manuali, e nella prassi forense non gioca alcun ruolo”; peraltro “nel manuale di Jakobs - prosegue il medesimo Autore - esso addirittura non viene più menzionato”. La volontà è certamente un fattore scomodo... |
Luciano
Eusebi # La pena in "crisi". Il recente dibattito sulla funzione della pena http://docenti.unicatt.it/ Milano 1990 Ma quali sono le effettive potenzialità, e dunque anche i limiti strutturali, del diritto penale? Esso è ancora in grado di orientare il comportamento individuale laddove, ad esempio, i legami tra il singolo e l'ordinamento siano del tutto lacerati; laddove si sia disposti ad uccidere, ma anche a morire così facilmente e il contesto di disgregazione sociale assicuri la sostituzione ininterrotta, nella organizzazione criminale, dei posti vacanti? |
Ermanno
Gallo - Vincenzo Ruggiero # Il carcere immateriale. La detenzione come fabbrica di handicap Ed. Sonda, Torino 1989 |
Nils Christie. |
Nathaniel Cantor |
Francesco Carnelutti |
Costituzione ... Sentenze C. Cost ... Regole ... Convenzioni internazionali
Agenzia
dell’Unione europea per i diritti fondamentali e
Consiglio d’Europa # Manuale di diritto europeo della non discriminazione https://www.echr.coe.int/ 2019 |
Senato della Repubblica www.senato.it/ 2018 |
Franco
Gallo # Il modello italiano di giustizia costituzionale. Relazione del Presidente prof. Franco Gallo all’incontro di studio con la Corte costituzionale del Kosovo www.cortecostituzionale.it/ venerdì 7 giugno 2013 |
# Dichiarazione 10 dicembre 1948. Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo (O.N.U., New York). |
# Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo Roma, 4.XI.1950 |
# Raccomandazione R(2017)3 del Comitato dei Ministri agli Stati Membri sulle Regole Europee sulle Misure e Sanzioni di Comunità |
# Regolamento della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (1 gennaio 2020) |
European
Committee on Crime Problems (CDPC) # White Paper on Prison Overcrowding Strasbourg, 30 june 2016 |
Corte di giustizia dell'Unione
europea |
United Nations | Commission on Crime
Prevention and Criminal Justice |
ECHR | CEDU |
Parlamento
europeo |Consiglio | Commissione # Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione europea [Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il 14 dicembre 2007 (2007/C 303/01)] Introduzione di Michele Ainis | Illustrazioni di Marcello Jori Utet 2013 |
Consiglio
dell'Unione Europea # Versione consolidata del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea Bruxelles, 12 novembre 2012 |
Council of Europe # Raccomandazione Rec (2012)5 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sul Codice Europeo di Etica per il personale penitenziario (adottata dal Comitato dei Ministri il 12 aprile 2012 nel corso della 1140° riunione dei Delegati dei Ministri) www.coe.int/ |
# Raccomandazione CM/Rec(2012)12 del Comitato dei Ministri agli Stati Membri sui detenuti stranieri # Rec R(84) 12 of the Committee of Ministers to Member State Concerning Foreign Prisoners |
American Bar Association ABA |
# Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners Adopted by the First United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, held at Geneva in 1955, and approved by the Economic and Social Council by its resolutions 663 C (XXIV) of 31 July 1957 and 2076 (LXII) of 13 May 1977
# Regole minime per il trattamento dei detenuti - Ris. O.N.U. 30.08.1955 |
ONU # Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici ICCPR # *pdf Adottato dall'Assemblea Generale il 16
dicembre 1966. |
# Regole penitenziarie europee - Versione europea riveduta delle regole minime standard per il trattamento dei detenuti - Raccomandazione n. R (87) 3 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa - 1987 Consiglio d'Europa - Comitato dei
Ministri # Recommendation Rec(2006)2 revised on 1 july 2020 Committee of Ministers to member States on the European Prison Rules (Adopted by the Committee of Ministers on 11 January 2006, at the 952nd meeting of the Ministers' Deputies and revised and amended by the Committee of Ministers on 1 July 2020 at the 1380th meeting of the Ministers' Deputies) |
Corte
Europea dei Diritti dell’Uomo - Consiglio
d'Europa Roma, 4.XI.1950 Il testo della Convenzione è presentato così come modificato dalle disposizioni del Protocollo no 14 (STCE no 194) a partire dalla sua entrata in vigore il 1o giugno 2010. [Fanno fede unicamente le versioni inglese e francese della Convenzione. Questa traduzione non è una versione ufficiale della Convenzione]. ARTICOLO
3 - Proibizione della tortura
Angela Colella #
Rassegna
delle Pronunce del Triennio 2008-2010 in tema
di art. 3 CEDU |
Consiglio d'Europa Comitato europeo
per la prevenzione della tortura e delle pene o
trattamenti inumani o degradanti (CPT) # Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti. Testo della Convenzione e Rapporto esplicativo Serie dei Trattati Europei - N. 126. Testo emendato in base al Protocollo N. 1 (ETS N. 151) e al Protocollo N. 2 (ETS N. 152) in vigore dal 1 Marzo 2002.
Nazioni Unite |
Consiglio d'Europa - Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT) # Gli Standard del CPT. Rilievi essenziali e generali dei Rapporti Generali del CPT CPT/Inf/E (2002) 1 - Rev. 2011 - # English
CPT/Inf/E (2010) 1 - Italiano Il CPT è stato istituito in virtù della “Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti”, entrata in vigore nel 1989. È basato sull’articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, che stabilisce che “Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti”. Il CPT non è un organo investigativo, bensì uno strumento non giudiziario, a carattere preventivo, destinato a proteggere le persone private della libertà dalla tortura e da altre forme di maltrattamenti. Affianca e completa in tal modo le attività giudiziarie della Corte europea dei diritti dell’uomo. |
United Nations - General Assembly |
Consiglio
d'Europa # Raccomandazione R(2010)1 del Comitato dei Ministri agli Stati Membri sulle Regole del Consiglio d'Europa in materia di probation Adottata dal Comitato dei Ministri il 20 gennaio 2010 nel corso della 1075° riunione dei Delegati dei Ministri |
Commissione Europea http://eur-lex.europa.eu/ Bruxelles, 20.9.2011 |
Council of Europe | Committee of
Ministers |
Senato della Repubblica # Manuale dei diritti umani. Trattati, Convenzioni, Dichiarazioni, Statuti, Protocolli aggiornati al 2004 (a cura di Stefano Filippone-Thaulero) Febbraio 2006 |
Desi Bruno, Garante delle persone
sottoposte a misure restrittive o limitative
della libertà personale – Regione Emilia-Romagna
| Antonio Ianniello, Giulia Cella, Massimo
Cipolla, Michela Magri |
Presidenza del Consiglio dei Ministri
|
Nations
Unies # Les droits de l'homme et les prisons. Répertoire de poche sur les normes internationales relatives aux droits de l’homme à l’usage des agents pénitentiaires www.ohchr.org/ New York et Genève, 2005 Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Les droits de l’homme procèdent de la dignité inhérente à la personne humaine. Toute personne privée de liberté est traitée en tout temps avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine. Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il n’y a aucune dérogation... |
Consiglio
dell'Unione Europea # Decisione Quadro 2004/757/GAI del Consiglio del 25 ottobre 2004 riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, 11.11.2004 |
Council
of Europe # Recommendation n. R (99)22 concerning prison overcrowding and prison population inflation Adopted by the Committee of Ministers on 30 September 1999 |
Jon F. Klaus | United Nations
Interregional Crime and Justice Research
Institute Unicri |
Council of Europe COE |
United Nations General Assembly |
Conseil
Economique et Social # L'éducation dans les prisons. 1990/20 www.unesco.org/ 24 mai 1990 |
Council of Europe | Committee of
Ministers |
Fabio
Gianfilippi # Le persone omosessuali e transgender in carcere e il tempo immobile del Covid19 http://www.geniusreview.eu/ 5 novembre 2021 Introduzione – 2. La separazione imposta e le circolari dell’amministrazione – 3. La stagione degli Stati Generali e le soluzioni normative adottate con il d.lgs. 123/2018 – 4. Le prime pronunce della magistratura di sorveglianza – 5. Il carcere chiuso del tempo della pandemia – 6. Prospettive. |
Barbara Spinelli |
Domenico
Pulitanò # Essere Charlie, o politicamente corretto? Manifestazioni espressive e diritto penale https://sistemapenale.it/ 20 Gennaio 2021 1. Je suis Charlie? – 2. Ermeneutiche di manifestazioni espressive. – 3. Norme antidiscriminazione. – 4. Ai confini della libertà d’espressione. – 5. Uno sguardo alla giurisprudenza. – 6. Tra Leviatano e società civile. –– 7. Lo spazio del conflitto. |
Baiguera
Altieri Andrea # Diritto penale ed inutilità del carcere www.diritto.it/ 17 dicembre 2018 |
Cour Européenne des Droits de l'Homme |
Emanuela Fronza, Corrado Caruso
(eds) |
Claudia
Pecorella, Patrizia Farina # La risposta penale alla violenza domestica: un'indagine sulla prassi del Tribunale di Milano in materia di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.) www.penalecontemporaneo.it/ 10 aprile 2018 Oltre a non dover lasciare solo alla donna l’onere di portare a conoscenza delle forze dell’ordine e dell’autorità inquirente la violenza subita, lo Stato deve impedire che la vittima possa, con una manifestazione di volontà, interrompere l’attività di indagine o il processo, così come evitare che la sua ritrattazione possa sortire lo stesso effetto, a causa dell’assenza di fonti di prova ulteriori, sufficienti a sorreggere l’accusa. |
Giulia
Mantovani # La de-carcerazione delle madri nell'interesse dei figli minorenni: quali prospettive? www.penalecontemporaneo.it/ 31 gennaio 2018 1. La necessità di riprendere il cammino. – 2. L’età quale limite legale alla tutela del minore. – 3. Idoneità genitoriale e accesso ai benefici penitenziari a favore della prole. – 4. Il senso della collaborazione nell’interesse del minore. – 5. Interesse del minore vs presunzioni ostative alla sottrazione della madre al carcere. – 6. I termini del bilanciamento in concreto. – 7. Benessere della prole e reinserimento sociale della madre. – 8. Considerazioni conclusive. |
Giorgio
Fidelbo # Verso il sistema del precedente? Sezioni Unite e principio di diritto www.penalecontemporaneo.it/ 29 gennaio 2018 1. Il nuovo comma 1-bis dell’art. 618 c.p.p.: un ripensamento tardivo del legislatore. – 2. Le prassi virtuose nei rapporti tra sezioni semplici e Sezioni Unite. – 3. La procedura di rimessione dei ricorsi alle Sezioni Unite. – 4. L’obbligo di rimessione in caso di dissenting opinion. – 5. Il principio di diritto rilevante ai sensi dell’art. 618 comma 1-bis c.p.p. – 6. L’enunciazione del principio di diritto nel caso di dichiarazione di inammissibilità sopravvenuta del ricorso. – 7. Vincolatività “relativa” del precedente e nomofilachia della Corte di Cassazione. |
Corte di
Giustizia UE # Sentenza 25 gennaio 2018, causa C-473/16 https://curia.europa.eu/ Il test psicologico per accertare l'orientamento sessuale del richiedente asilo viola il diritto alla vita privata |
Vittorio
Manes # Dalla "fattispecie" al "precedente": appunti di "deontologia ermeneutica" www.penalecontemporaneo.it/ 17 gennaio 2018 1. Levelling the playing field. – 2. Diritto penale e deontologia ermeneutica. – 2.1. La “difesa del senso letterale”. – 2.2. Onestà intellettuale del giudicante e “approccio antinalogico” (in dubio pro analogia et abstine). – 2.3. Interpretazione “tassativizzante e tipizzante”. – 2.4. Le prime direttrici dell’interpretazione “tipizzante”: i principi di offensività e proporzione. – 2.4.1. L’offensività di livello ermeneutico (e le sue insidie). – 2.4.2. Proporzione come criterio-guida per calibrare la tipicità in ragione della gravità edittale. – 2.4.3. Proporzione come criterio-limite alla sovraestensione del tipo legale (e del chilling effect). – 2.4.4. L’arsenale della prevenzione, tra tassatività e proporzione. – 2.5. Prevedibilità della interpretazione e divieto di retroattività. – 3. Il valore attuale del precedente in materia penale. – 3.1. La giurisprudenza di Strasburgo: Contrada c. Italia e la messa in mora del sistema giuridico italiano rispetto all’irresponsabilità dell’interprete. – 3.2. Evoluzioni giurisprudenziali e garanzie nella giurisprudenza interna. – 3.3. Per una stagione di “nomofilachia condivisa”. – 3.4. Cultura del precedente ed “ecologia della giurisdizione”. |
Andrea De
Lia # Il principio di uguaglianza ed il diritto penale sostanziale: una sintetica analisi del rapporto www.federalismi.it/ 6 Dicembre 2017 |
Andrea Orlando |
Silvia Volpe |
Massimo
Donini # Massimo Pavarini e la scienza penale. Ovvero, sul valore conoscitivo dell’antimoderno sentimento della compassione applicato allo studio della questione criminale www.penalecontemporaneo.it/ 13 settembre 2017 0. Una premessa quasi personale. – 1. La scienza penale come mera tecnica o come disciplina teorico-critica orientata alla riduzione del male? – 2. Tesi (Pulitanò, Ferrajoli) che si oppongono alla scientificità del garantismo o al riconoscimento della dogmatica come sapere fattualmente verificabile o che persegua finalità (non solo scientifico-ricostruttive). – 3. Contro il normativismo integrale e la separatezza incomunicabile dei paradigmi scientifici. – 4. Perché la realtà dialoga con le norme e le può delegittimare. – 5. La realtà della pena come messa in crisi della scienza. – 6. La fragilità della costruzione garantista di fronte alla democrazia penale del populismo. – 7. Un arte abyecto. Un’arte schifosa? – 8. Il modello post-riparatorio della pena e il sentimento critico (la “compassione”) come strumento conoscitivo della penalità. |
Carlo
Ruga Riva, Roberto Cornelli, Alessandro
Squazzoni, Paolo Rondini, Barbara Biscotti # La sicurezza urbana e i suoi custodi (il sindaco, il questore e il prefetto) www.penalecontemporaneo.it/ 18 luglio 2017 1. L’impianto della legge n. 48/2017, la nozione di “sicurezza urbana” e le sanzioni previste per la sua violazione. – 1.1. La tutela dei luoghi. – 1.2. Sanzioni per i parcheggiatori abusivi. – 1.3. Gli interventi sulla sospensione condizionale della pena. – 1.4. È applicabile l’art. 650 c.p. ai trasgressori dei provvedimenti amministrativi a tutela della sicurezza urbana? – 2. Sicurezza integrata e sicurezza urbana: quale benessere per la comunità? – 2.1. Verticalità temperata e ambiti della sicurezza integrata. – 2.2. Tra segnali di degrado e marginalità sociale: gli obiettivi dei patti. – 2.3. Sicurezza versus welfare: una via securitaria al benessere della comunità. – 3. I rimodulati poteri di ordinanza del Sindaco. – 3.1. L’ordine di allontanamento dell’organo accertatore. – 3.2. Le disposizioni in materia di occupazioni arbitrarie di immobili. – 4. Sicurezza urbana e ordinanze sindacali. Novità o continuità con il passato? – 5. Le pressioni della storia. – 6. Topologie di eccezione. |
Diritto
Penale Contemporaneo # Terrorismo e sistema penale: realtà, prospettive, limiti VII Corso interdottorale di diritto e procedura penale “Giuliano Vassalli” per dottorandi e giovani penalisti (SII-AIDP Gruppo Italiano – Noto, 11-13 novembre 2016) www.penalecontemporaneo.it/ Rivista trimestrale, 1 2017 |
Giuseppe
Losappio # Formula BARD e accertamento del dolo eventuale www.penalecontemporaneo.it/ 23 maggio 2017 1. Formula BARD e fatto psichico doloso. – 2. L’accertamento del fatto psichico doloso. – 3. Formula BARD e accertamento del fatto psichico nel dolo eventuale. – 4. Difficoltà irrisolte. Difficoltà irrisolvibili? – 5. Il modello di accertamento ibrido/modulare. Gli indicatori e contro-indicatori del dolo eventuale. La c.d. sentenza Thyssen. – 6. Conclusione (interlocutoria). Fuzziness del dolo eventuale vs hardness della formula BARD. |
Massimo
Ceresa Gastaldo # La riforma dell’appello, tra malinteso garantismo e spinte deflative www.penalecontemporaneo.it/ 18 maggio 2017 1. Luoghi comuni. – 2. Il disegno strategico, dalla Commissione Canzio al “maxiemendamento”. – 3. La “prova viva”, anche in secondo grado. – 3.1. Troppo… – 3.2. …e troppo poco. – 4. La selezione in entrata degli appelli: il filtro sui motivi. – 4.1. Bersaglio mancato (ma il filtro ormai resterà…). – 5. Gli altri congegni deflativi. – 6. Elogio dell’appello, sicut erat. |
Davide
Galliani # Esiste un diritto che non sia umano? A proposito della possibilità della Corte di Strasburgo di accordare il risarcimento anche quando non è stato chiesto http://www.forum.it/ 15 aprile 2017 Motivare significa ritenere capaci le persone di interloquire, porsi sullo stesso piano. Poi seguono le altre funzioni – rispetto all’impugnazione, alla responsabilità verso la collettività, al limitare l’errore giudiziario – ma il nocciolo duro dell’obbligo di motivazione ruota attorno al concetto di dignità nello svolgimento della funzione giurisdizionale, che significa anche dignità delle persone che vi sono sottoposte. |
Marta
Bargis # Mandato di arresto europeo e diritti fondamentali: recenti itinerari "virtuosi" della Corte di Giustizia tra compromessi e nodi irrisolti www.penalecontemporaneo.it\ 26 aprile 2017 |
Claudia Morelli
#
Giustizia
predittiva: in Francia online la prima
piattaforma europea. Uno strumento per
garantire la certezza del diritto? Fondata da due studenti di giurisprudenza tecnofili e da due ingegneri informatici, la startup francese Predictice si affida alle tecniche del Machine Learning - e naturalmente a sentenze precedenti - per prevedere le probabilità di successo di un procedimento giudiziario e ottimizzare la strategia processuale degli avvocati. |
Monica
Senor # Gli algoritmi predittivi nell’amministrazione della giustizia La voce dell'agorà, n. 1 - febbraio 2017 Oggi gli algoritmi predittivi non solo esistono, ma vengono concretamente applicati in ambito giudiziario: dalle online dispute resolution (ODR) alle cause commerciali, dagli arbitrati al diritto penale. Non da noi, certo, ove avvocati e giudici ancora arrancano dietro fascicoli elettronici, PEC e firma digitale. Ma negli Stati Uniti sì... |
Susanna
Arcieri # Il giudice e la scienza. L’esempio degli Stati Uniti: il Reference Manual on Scientific Evidence parte I - # parte II Www.penalecontemporaneo.it/ 6 marzo 2017 - 20 marzo 2017 Federal Judicial Center - National Research Council of the National Academies, # Reference Manual on Scientific Evidence The National Academies Press, 2011 |
Luca
Santa Maria # Piccolo manifesto per un programma di idee sul diritto e il processo penale www.penalecontemporaneo.it/ 7 febbraio 2017 Tortura e carcere sono o possono essere, nei fatti, la stessa cosa. Dolore e la stessa sofferenza, che un uomo infligge ad un altro uomo con fredda intenzionalità, forse anche solo per punire l’uomo per quel che ha fatto... La differenza – per la Convenzione sulla tortura – è che il carcere non è tortura se e solo se il dolore e la sofferenza inflitti sono legittimamente inflitti, cioè se la violenza è coperta, giustificata, dalla legge. Conclusione? Lo Stato, con la legge, decide che cosa è tortura legittima, cioè pena, e cosa no, cioè tortura, pena illegittima. Il diritto penale stabilisce le condizioni dell’esercizio della tortura legittima... |
Francesco
Macrì # La riforma dei reati sessuali in Germania. Centralità del dissenso e “tolleranza zero” verso le molestie sessuali tra diritto penale simbolico e potenziamento effettivo della tutela della sfera sessuale www.penalecontemporaneo.it/ 24 novembre 2016 |
Aldo
Masullo # Lo Stato di diritto e il diritto di punire Il Mattino, 22 novembre 2016 Uno Stato che sia di diritto, il diritto di punire deve meritarselo, facendo della punizione non un facile scarico delle sue responsabilità, un vile lavarsene le mani, ma l'occasione di un impegno di attenzione straordinaria ad personam per restituire il reo alla dignità di socius della comune impresa civile |
Alessandra Concas |
Daniela Strippoli |
Monica
Alessia Senor # Di trojan-microspia, e-mail che non sono corrispondenza e della colpa veniale di chi usa server stranieri www.filodiritto.com/ 26 ottobre 2016 |
Alessandro Centonze La ratio legis della prescrizione, sottesa a entrambe le disposizioni che lo disciplinano ex artt. 172 e 173 c.p., risiede nel fatto che il decorso del tempo fa venire meno l’interesse punitivo dello Stato nei confronti di un soggetto riconosciuto colpevole all’esito di un processo penale conclusosi con una sentenza irrevocabile, che trae il suo fondamento penalistico dal rapporto di proporzione inversa esistente tra il decorso del tempo e la potestà punitiva dello Stato, che si concretizza nell’irrogazione delle sanzioni penali... |
Erica
Barbaccia # La liberazione anticipata speciale Università degli Studi di Roma "La Sapienza", 2016 |
Francesco Macrì |
Enrico Marzaduri |
Consiglio Superiore della
Magistratura |
Maria Brucale, Stefania Cataleta, Angela Compagnone, Giuliano Dominici, Ezio Menzione, Marco Maria Monaco, Valerio Onida, Angelo Panebianco, Francesco Petrelli, Claudia Prioreschi, Roberto Randazzo, Franco Roberti, Francesca Rosati, Giacomo Satta, Antonello Soro, Giorgio Spangher, Armando Spataro, Valerio Spigarelli, Costanza Tancredi, Leonardo Tricarico
#
Stato
di diritto ai tempi dell'Isis |
Hugo Bonnaffé Giustizia predittiva... Predictice è una piattaforma di supporto alla decisione, pensata per gli avvocati. Il nostro obiettivo è fornire la probabilità statistica di successo di una causa, ma non solo. Permettiamo agli avvocati di ottimizzare la loro strategia, aiutandoli a identificare e stabilire, in base alle caratteristiche specifiche del caso, la priorità degli elementi che possono influenzare positivamente la risoluzione di una controversia... |
Caty Bressanelli www.penalecontemporaneo.it/ 21
Giugno 2016 |
Emanuele Cavallo |
Gaetano Insolera
#
La produzione del
“penale”: tra governo e parlamento
maggioritario |
Massimo
Donini # Il diritto giurisprudenziale Penale. Collisioni vere e apparenti con la legalità e sanzioni dell'illecito interpretativo www.penalecontemporaneo.it/ 6 giugno 2016 |
Fabio
Fiorentin # La conclusione degli Stati Generali per la riforma dell'esecuzione penale in Italia www.penalecontemporaneo.it/ 6 Giugno 2016 |
Concas Alessandra |
Danilo Diaco (a cura di) |
Davide
Galliani # Una questione di limiti. A proposito di “Fine pena: ora” di Elvio Fassone www.penalecontemporaneo.it/ 19 Maggio 2016 1. Contesti differenti, problematiche simili. - 2. Mai più minori irrecuperabili per legge. - 3. Il riformismo di Barack Obama. - 4. "Fine pena: ora" di Elvio Fassone. - 5. Un autore sui generis. - 6. Una pena sui generis. - 7. Un vademecum sulla pena perpetua. - 8. L'architrave di tutto il ragionamento. - 9. E il futuro? |
Philippe
Audegean # Critica della ragion penale. Beccaria e la filosofia www.penalecontemporaneo.it/ 2 Maggio 2016 Il presente contributo si interroga sul significato polemico che riveste, in Dei delitti e delle pene, l'autodefinizione dell'autore come «filosofo». Tale insistenza va interpretata nel contesto di una ribellione contro il dominio politico dei patrizi milanesi: Beccaria si appella alla filosofia per combattere l'egemonia politica del sapere giuridico, arrivando a escludere il sapere giuridico tradizionale dal diritto penale. 1. Il problema: Beccaria filosofo. - 2. Il contesto: un conflitto delle facoltà. - 3. Critica della ragion giuridica. - 4. Critica della ragion penale. - 5. Critica della violenza penale. - 6. Conclusione: un nuovo linguaggio politico. |
Ufficio
di Sorveglianza di Bologna - Dott.ssa Susanna
Napolitano # Ordinanza relativa alla carenza di funzionari giuridico-pedagogici Bologna 23 marzo 2016 |
Alessandro
Gamberini] # La crisi della tipicità. Appunti per una riflessione sulla trasformazione della giustizia penale www.penalecontemporaneo.it/ 31 Marzo 2016 Il presente contributo affronta il tema della crisi della legalità, intesa come attuale crisi di certezza nell’interpretazione del sistema penale. Muovendo dalla constatazione della progressiva marginalizzazione della sovranità popolare – dovuta, tra l’altro, al consistente apporto del reticolo di fonti sovranazionali, nonché alle improvvisazioni legislative che rincorrono le cicliche emergenze – vengono proposti alcuni spunti di riflessione in merito alle trasformazioni che incidono sulla protezione dell'individuo dalla sanzione, ormai appesa alla sola valutazione di un giudice che ha visto lentamente sgretolarsi i parametri che tradizionalmente lo orientavano. |
Irene Guerini |
Andrea Gaboardi |
Franco
Maisto # Igino Cappelli e gli Stati Generali www.dirittopenitenziarioecostituzione.it/ 26 febbraio 2016 ... Il carcere poteva cambiare solo nel senso delle linee generali di tendenza prevalenti nella società, e dunque in peggio. Né si poteva pretendere che proprio la galera fosse un’isola di legalità e di decenza, se poi le sue vittime... sono troppe volte le vittime della giustizia. E se la logica del lager è vincente, non c’è posto per un giudice impotente alla tutela dei diritti umani più elementari. |
Francesca De Carolis # Clessidra senza sabbia. Una proposta per uscire dall'inferno del carcere a vita Stampa Alternativa Mille Lire Per Sempre, 2016 Il giudice delle leggi ci dice che l’ergastolo non viola la Costituzione perché non è una pena perpetua, cioè esiste da un punto di vista costituzionale in quanto tende a non esistere. È logico dedurre da questo che, contrariamente, una reclusione a vita sarebbe incostituzionale. Allora l’ergastolano ostativo cos’è, un’invenzione fantasiosa degli stessi ergastolani? |
Bartolomeo Romano |
Francesca Vianello |
Francesco
C. Palazzo # Vassalli, maestro di diritto penale www.cortecostituzionale.it/ Roma, 10 dicembre 2015 ... La sua consapevolezza storica, aliena da estremismi ideologizzanti, lo conduce ad abbracciare una visione sostanzialmente polifunzionale e politicamente relativistica della pena, nella quale finalità utilitaristiche di difesa della società e di riaffermazione dell’ordine coesistono con caratteri morali di giustizia. Nessuna rivoluzione, dunque, ma nemmeno una «passiva e fatalistica accettazione del diritto quale esso è», come egli si premura espressamente di escludere. |
Orazio
Longo # Il delitto di stalking tra profili criminologici e nodi irrisolti: Corte Cost. 172 del 2014 e successiva giurisprudenza di legittimità www.giurisprudenzapenale.com/ 29 dicembre 2015 Il testo inquadra il fenomeno dello stalking sotto il profilo criminologico, sottolineando le difficoltà di tipizzazione della condotta penalmente rilevante incontrate dal legislatore del 2009 e le successive critiche mosse dagli interpreti nei confronti dell’art. 612 bis c.p. |
Domenico
Pulitanò # Riflessioni su Stefano Canestrari, Principi di biodiritto penale www.penalecontemporaneo.it/ 16 Dicembre 2015 1. Un'introduzione al biodiritto. - 2. Laicità e valori. - 3. Il linguaggio. - 4. Un biodiritto liberale. - 5. Chiedere e dare ragioni. |
Miguel
Angel Nunez Paz # La donna delinquente. Un percorso storico-teorico www.penalecontemporaneo.it/ 11 Dicembre 2015 Donne e uomini sperimentano diversamente la vita sociale e, di conseguenza, anche quella criminale. Tuttavia, tali differenze non sono mai state oggetto di approfondite discussioni. La criminologia ha spesso tralasciato gli studi sulla criminalità femminile, applicando ad essa, salvo aggiungere qualche specificazione tecnica o peculiarità di genere, gli esiti degli studi sulla delinquenza maschile. La criminologia femminista ha proposto invece una scienza non androcentrica. Dal nostro punto di vista è chiaro che la criminalità femminile, almeno a livello statistico, risulta largamente inferiore a quella maschile; tuttavia, ciò non legittima la criminologia a disinteressarsi alla ricerca e alla formulazione teorica sul fenomeno in parola, in quanto esso costituisce un problema sociale che ancora oggi pone interrogativi bisognosi di soluzioni efficaci. |
Nadio
Delai, Stefano Rolando - Scuola Superiore della
Magistratura # Magistrati e Cittadini. Indagine su identità e immagine sociale dei magistrati italiani # integrale SSM – Firenze (Scandicci, 30 novembre 2015) |
Alessandra
Concas # Il Lavoro penitenziario, disciplina giuridica e caratteri Diritto processuale penale, 06/11/2015 La realtà attuale del lavoro nel mondo carcerario è molto lontana dall’offrire una possibilità di occupazione intramuraria ai detenuti, riesce a lavorare in carcere una esigua minoranza e la gran parte di loro, secondo le statistiche fornite dal Ministero della Giustizia, è impegnata nei lavori cosiddetti domestici, mentre coloro che svolgono lavorazioni per la committenza pubblica e privata sono un numero quasi insignificante su base nazionale, anche se molto interessante sotto il profilo qualitativo di alcune esperienze. |
Giorgio Resta, Vincenzo
Zeno-Zencovich (eds) |
Andrea
Barlottini # Dal riciclaggio all'autoriciclaggio: analisi di un'evoluzione normativa Università degli Studi di Ferrara, 2015 |
Marta Lamanuzzi |
Angelo Esposito |
Claudio Ferrari |
Corte di Cassazione - Prima Sezione
Civile L'interesse pubblico alla definizione certa dei generi, anche considerando le implicazioni che ne possono conseguire in ordine alle relazioni familiari e filiali, non richiede il sacrificio del diritto alla conservazione della propria integrità psico-fisica sotto lo specifico profilo dell'obbligo dell'intervento chirurgico inteso come segmento non eludibile dell'avvicinamento del soma alla psiche. L'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed uni velocità del percorso scelto e la compiutezza dell' approdo finale sia accertata, ove necessario, mediante rigorosi accertamenti tecnici in sede giudiziale. |
Giovanna Bellini, Marco Strano
(a cura di) |
Mario Di Vito |
Alberto
di Martino # «Rivoltarsi nella feccia di Romolo». Lessico di legge, situazioni di stallo, aporie del ''trattamento" www.penalecontemporaneo.it/ 19 Giugno 2015 1. Premessa: di quale postura non convenga quando si parla di pena carceraria. ‒ 2. Situazioni di stallo. ‒ 2.0. Una cornice concettuale preliminare: teorie sulla pena; diritto della pena; diritto nella pena. ‒ 2.1. Primo esempio. ‒ 2.2. Secondo esempio. ‒ 2.3. Terzo esempio (molto generale). ‒ 3. A proposito di trattamento. |
Sandra Pelicci |
Fabio Licata |
Roberto
Flor, Daniela Falcinelli, Stefano
Marcolini (a cura di) # La giustizia penale nella “rete”. Le nuove sfide della società dell’informazione nell’epoca di Internet https://iris.univr.it/ 2015 |
Livio Pepino |
Marcello
Bortolato # Note sul lavoro in carcere fra vecchie certezze e nuove provocazioni www.questionegiustizia.it/ Fasc. 2, 2015 Il lavoro gratuito e terapeutico in carcere non è altro in definitiva che un modo politicamente corretto di qualificare il lavoro forzato che aggiunge alla privazione della libertà una maggiore afflizione. Significa prefigurare un sistema penitenziario di tipo nuovo, «pre-moderno», che come giuristi ci deve allarmare e la cui compatibilità con i principi costituzionali in materia di pena è tutta da verificare. Anche sotto il profilo economico non può essere trascurato che il lavoro gratuito obbligatorio altera la libertà del mercato poiché nemmeno le imprese vorrebbero un lavoro che andasse a manipolare il mercato all’esterno rendendolo non competitivo. |
David
Brunelli # Pena e moralismo penale nella rilettura di Cesare Beccaria www.archiviopenale.it/ n. 1, 2015 |
Nico D'Ascola |
Vincenzo
Baldini # La dignità umana tra aprocci teorici ed esperienze interpretative www.dirittifondamentali.it/ novembre 2014 1. Premessa. 2. La d.u. come problema interpretativo dell’ordinamento giuridico italiano. 3. La d. u. nel contesto dell’interpretazione costituzionale. 4. La d.u. come norma positiva e/o fondamento etico del sistema dei diritti costituzionali. 5. L’ orientamento della dottrina. 6. D.u. e tutela della vita (nascente): una (sempre più problematica) relazione. 7. Conclusioni. |
Diritto Penale Contemporaneo |
Ignazia
Bartholini # La riabilitazione extramuraria e il donum/munus del tempo restituito Studi di Sociologia, 2, 2014 |
Eleonora Di Molfetta |
Thomas Vormbaum Suggerisco la triade di Rabdruch: giustizia, certezza giuridica, utilità (conformità allo scopo). Le incriminazioni e la loro interpretazione non devono produrre né risultati ingiusti, né dannosi, né tali da non soddisfare le esigenze della certezza giuridica. Il controllo deve svolgersi nel senso di un “favoreggiamento di massima”: se uno dei tre compiti non può essere soddisfatto, la criminalizzazione legislativa o interpretativa deve segnare il passo. Dei tre elementi indicati, la giustizia e l’utilità – in termini operativi – contengono ognuna per sé sia un potenziale espansivo e sia restrittivo, mentre la certezza giuridica si esprime di regola solo in chiave restrittiva. Nell’attuale momento storico l’idea dello scopo, cioè la politicizzazione del diritto penale, mi appare l’elemento dal quale deriva il pericolo maggiore per un diritto penale restrittivo e quindi frammentario... |
Matteo Murgia La giustizia riparativa è una teoria e allo stesso tempo un movimento sociale di carattere internazionale che riforma il modello tradizionale di giustizia penale. In questa nuova proposta si pone che il crimine – o delitto – è fondamentalmente un danno contro una persona concreta e le sue relazioni interpersonali; ciò differenzia questo modello dalla giustizia penale convenzionale di carattere retributivo dove il delitto è una lesione a una norma giuridica e la vittima principale è lo Stato... |
Crewe,
B., Liebling, A. and Hulley, S. # Heavy–light, absent–present: rethinking the ‘weight’ of imprisonment The British Journal of Sociology, 65:387–410, 2014 Problems between prisoners were caused by an excess of institutional power, either its provocations or its oppressively punitive texture We have argued, among other things, that deficits in institutional power are problematic in different ways, leading to forms of frustration, exasperation and insecurity. Some of these problems relate to issues of support and self-control. Others are to do with prisoners’ relationships with each other – the kinds of hostilities and predations that are more easily acted upon when staff power is ‘absent’. |
Franciscus | Jorge Mario Bergoglio # Andrea Pugiotto, Contro l’ergastolo, le parole del Papa , il manifesto, 28 ottobre 2014 |
Daniela Falcinelli |
Sacha Tagnani |
Rona
Epstein # Mothers in prison: The sentencing of mothers and the rights of the child www.howardleague.org/ Working Papers 3/2014 Of the women in prison 66 per cent are mothers of dependent children. Imprisonment of a father or mother entails the forcible separation of a child from its parents and therefore impacts on the child’s rights under Article 8 of the European Convention of Human Rights. Thus sentencing courts are required to obtain information on dependent children and then conduct a balancing exercise weighing the rights of potentially affected children against the seriousness of the parent’s offence. Do the courts always obtain information about the affected children, and are the rights of the child in fact considered by the criminal courts? This is a matter of significance for the welfare of children and for our system of justice. |
Claudia Mazzuccato |
Giuseppe
Losappio # Verità e processo penale (frammenti di riflessione) www.annalidipartimentojonico.org/ Annali 2014 - Anno II La logica della colpevolezza non è fuzzy. Non si “condanna” per approssimazione; fuzzy invece può essere l’assoluzione. La colpevolezza si può fondare solo su proposizioni “veramente vere”; l’assoluzione, invece, può fondarsi sia sulla fuzziness delle proposizioni accusatorie sia sulla verità vera dell’innocenza. |
Commissione
Fiandaca # Proposte di intervento in materia di criminalità organizzata www.penalecontemporaneo.it/ 12 Febbraio 2014 |
Commissione Garofoli |
Laura Reale |
Giada
Ceri (a cura di) # E' una bella prigione il mondo Quaderni del Circolo Rosselli, n. 3-4/2013 (anno XXXIII, fascicolo 117) Stefano Anastasia, Elisabetta Beccai, Cecco Bellosi, Bruno Benigni, Daniele Bertusi, Gemma Brandi, Stefano Bravi, Carmelo Cantone, Lucia Castellano, Fabio Cavalli, Mara Ceccatelli,Giada Ceri, Franco Corleone, Ornella Favero e redazione Ristretti Orizzonti, Livio Ferrari, Giuseppe Ferraro, Antonietta Fiorillo, Corrado Marcetti, Gianna Maschiti, Margherita Michelini, Valentina Pagliai, Michele Passione, Caterina Silvestri,Valdo Spini, Patrizia Tellini, Sabrina Tosi Cambini, Fabio Voller, Gli amici di Zaccheo e Salute inGrata. |
Giovanni Barroccu |
Nicola del Piano |
Antonio Casapulla |
Giovanni Maria Flick |
Giovanni
Fiandaca # Populismo politico e populismo giudiziario Criminalia, 2013 |
Antonio Cavaliere |
Mario Caterini |
Nicoletta Mani |
Massimo Luigi
Ferrante |
Simone De Santis |
Ivana Roagna # Protecting the right to respect for private and family life under the European Convention on Human Rights. Council of Europe, Strasbourg, 2012 |
Alessandro Schillaci |
Natascia
Mattucci # Diritti delle donne come diritti umani: il femminismo giuridico www.forumcostituzionale.it/ 9 maggio 2011 Il movimento dei diritti umani delle donne, supportato dalla spinta propulsiva del femminismo radicale, ha posto all’attenzione dell’opinione pubblica mondiale la dimensione universale che hanno le violazioni subite dalle donne nel mondo. Questo rilievo testimonia, secondo quanto si è precisato nella premessa, che i diritti umani, maxime delle donne, più che raccordare un processo-progresso lineare sviluppatosi attorno a un credo positivo, dischiudono un orizzonte forse universale da rintracciare nella forza del negativo... |
Bruno Bertelli, Bruno Crepaldi |
Peter Scharff-Smith, Lucy Gampell
(eds) |
Luisa Fantinato |
Educazione Democratica. Rivista
di pedagogia politica |
Antonino Barletta - Luciano Eusebi
- Saverio Gentile - Lauretta Maganzani -
Claudia Mazzucato - Giuseppe Monaco - Dino
Rinoldi |
Domenico Pulitanò |
The
Supreme Court sitting as the High Court of
Justice | Israel # Academic Center of Law and Business v. Minister of Finance - 19 November 2009 https://versa.cardozo.yu.edu/ Our deliberations as to whether amendment 28 violates the human rights of the inmates of the privately managed prison are based on the premise that imprisoning a person and holding him in custody in itself violates his right to liberty and freedom of movement. This is the case even when the imprisonment is lawful. In addition to this premise, there is another premise that has become a rule in our legal system, that the loss of personal liberty and freedom of movement of an inmate, which is inherent in the actual imprisonment, does not justify an additional violation of the other human rights of the inmate to an extent that is not required by the imprisonment itself or in order to realize an essential public interest recognized by law. |
Giovanna Maria Testa |
Tony Ward | University of
Bucharest |
Christopher McCrudden |
M. Bellocci, P.
Passaglia www.cortecostituzionale.it/ Roma, Palazzo della Consulta, 30 settembre - 1° ottobre 2007 |
Helen Codd |
Giuseppe Panunzio |
Maria
Grazia Giammarinaro # Il trattamento penale della sfera psichica ed emotiva della vittima dei reati di violenza psicologica e sessuale Cassazione Penale Anno: 2005 - Volume: 45 - Fascicolo: 7/8 - pp. 2469-2482 |
39 U. S. 126 (2003) Many of the liberties and privileges enjoyed byother citizens must be surrendered by the prisoner... The history of incarceration as punishment sup-ports the view that the sentences imposed on respondentsterminated any rights of intimate association |
Livio Pepino |
Alvaro P. Pires |
Valérie Lanier |
Marie-Dominique Trapet |
Jean Kellerhals, Noëlle
Languin, Massimo Sardi |
Anna Pintore |
Consiglio Superiore della Magistratura #
Nuove forme di prevenzione
della criminalità organizzata: gli
strumenti di aggressione dei profitti di
reato e le misure di prevenzione |
Franco
Bricola # Introduzione a Aa.Vv., Il carcere "riformato", Bologna, 1977 Costituzionalismo.it - Fascicolo 2, 2015 Al momento della pubblicazione di questo quaderno un bilancio sulla legge non può che registrare un’effettività di tipo «rinnegante» rispetto alle decantate prospettive del nuovo ordinamento, cui si accompagnano preoccupanti linee di tendenza per l’avvenire. Un’effettività di tipo «rinnegante» è di per sé innegabilmente connessa ad un tipo di normativa qual è quella penitenziaria: è, infatti, uno dei settori più esposti alle varie pratiche nelle quali, nello Stato di diritto, si realizza l’illegalità ufficiale attraverso la non applicazione e la manipolazione amministrativa delle norme. Nel caso della nuova legge tuttavia, sintomi di un’effettività «rinnegante» erano già latenti nel tessuto normativo e nelle contingenze storico-politiche che caratterizzavano il momento della sua entrata in vigore |
Ma il rapporto castigo-corpo non è identico a quello che era nei supplizi. Il corpo qui si trova in posizione di strumento o di intermediario; se si interviene su di esso rinchiudendolo o facendolo lavorare, è per privare l'individuo di una libertà considerata un diritto e insieme un bene. Il corpo, secondo questo tipo di penalità, è irretito in un sistema di costrizioni e di privazioni, di obblighi e di divieti. La sofferenza fisica, il dolore del corpo, non sono più elementi costitutivi della pena. Il castigo è passato da un'arte di sensazioni insopportabili a una economia di diritti sospesi. Se è ancora necessario, per la giustizia, manipolare e colpire il corpo dei giustiziandi, lo farà da lontano, con decenza, secondo regole austere, e mirando ad un obiettivo ben più «elevato». (Michel Foucault, Sorvegliare e punire...) |
«Ho visto il volto di mio figlio diventato piccolo, piccolo, piccolo. In quel volto ho visto tutto il male del mondo» Paola Regeni |