Garanti territoriali: bene il Garante nazionale, ma mai dipendente dall'esecutivo
24 dicembre 2013
"Non possiamo che esprimere sconcerto e imbarazzo per l'iniziativa legislativa, tanto attesa e voluta dai Garanti regionali e locali, di istituire il Garante nazionale delle persone private della libertà personale con caratteristiche diverse da quelle che impongono le convenzioni internazionali ed ancor prima la logica. Tra i tratti salienti dell'organismo di vigilanza e monitoraggio ricordiamo il potere di accedere in maniera incondizionata ai luoghi di privazione della libertà personale, e l'indipendenza e autonomia dal potere politico. Il Parlamento italiano ha provveduto con la legge 195/2012 ad autorizzare la ratifica e ad adottare l'ordine di esecuzione al Protocollo opzionale sulla tortura (Protocollo opzionale alla Convenzione Onu contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984, fatto a New York il 18.12.2002). Ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 del Protocollo, per "privazione della libertà" s'intende "ogni forma di detenzione o imprigionamento o collocazione di una persona in un luogo sotto custodia che non le sia consentito lasciare volontariamente, su ordine di un'autorità giudiziaria, amministrativa o di altro tipo".
All'articolo 1, il Protocollo si prefigge di istituire un sistema di visite periodiche, effettuate da organismi indipendenti internazionali e nazionali, nei luoghi in cui si trovano persone private della libertà, allo scopo di prevenire la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.
L'articolo 3 prevede, poi, che ogni Stato Parte istituisca, designi o gestisca - a livello nazionale - uno o più organi con poteri di visita incaricati di prevenire la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.
L'istituzione di un Garante nazionale, oltre all'assolvimento di obblighi di carattere internazionale, sarebbe il naturale coronamento del percorso intrapreso in via di sperimentazione a livello territoriale con i Garanti dei diritti delle persone private della libertà personale a livello comunale, provinciale e regionale, che rappresenta la novità degli ultimi anni in materia penitenziaria. Come è noto, la positività dell'esperienza ha ottenuto pieno riconoscimento con la modifica dell'articolo 67 dell'Ordinamento penitenziario (legge 354/75), per effetto della legge 14/2009 (conversione del decreto-legge 207/2008), che prevede anche il Garante, con riferimento al territorio di cui l'ente che l'ha istituito è espressione, fra quei soggetti che, laddove istituiti, possono visitare gli istituti penitenziari senza necessità di preventiva autorizzazione, alla stregua dei membri del Parlamento, nonché con la modifica dell'articolo 18 dell'Ordinamento penitenziario, che prevede i colloqui da parte del Garante con le persone detenute anche al fine di compiere atti giuridici. Nel corso degli anni sono state presentate varie proposte di legge, e anche i Garanti territoriali hanno predisposto un proprio testo nell'ambito del quale, fra i tratti salienti dell'organismo di vigilanza e monitoraggio munito del potere di accedere in maniera incondizionata ai luoghi di privazione della libertà personale, emergono i requisiti della collegialità e dell'indipendenza, essendo prevista una designazione di tipo parlamentare, con la previsione di un continuo raccordo con i Garanti territoriali presenti nelle realtà locali. Ora assistiamo all'introduzione con decreto legge di un ufficio istituito presso il Ministero di Giustizia, e di componenti, compreso il Garante nazionale, nominati dal Consiglio dei Ministri. Ciò viola in modo palese il protocollo aggiuntivo Protocollo opzionale sulla tortura (Protocollo opzionale alla Convenzione ONU contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984, fatto a New York il 18.12.2002) sopra richiamato e delinea la figura di un Garante non autonomo, non terzo, non indipendente. Chiediamo che la figura del Garante sia oggetto di una separata iniziativa legislativa , e che vengano assicurati i requisiti già richiamati.
Un Garante dipendente dall'esecutivo svuota di significato il lavoro difficile di questi anni, la assunzione di un ruolo authority , l'affermazione della propria autonomia pur nella incerta genesi e struttura di molti Garanti territoriali".
Sottoscrivono i Garanti delle persone private della libertà personale:
Desi Bruno, Garante Regione Emilia-Romagna; Giorgio Bertazzini Garante Provincia Monza-Brianza; Enrico Formento, Garante Regione Valle D'Aosta; Alberto Gromi, Garante Comune Piacenza; Angiolo Marroni, Garante Regione Lazio; Armando Michelizza, Garante Comune Ivrea; Fabio Nieddu, Garante Comune Pescara; Rosanna Palci, Garante Comune Trieste; Piero Rossi, Garante Regione Puglia; Italo Tanoni, Ombudsman Regione Marche; Sergio Steffenoni Garante Comune di Venezia.