Norme, Convenzioni ONU – 1966, ICCPR
Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici
CONVENZIONI ONU
PATTO INTERNAZIONALE SUI DIRITTI CIVILI E POLITICI (ICCPR)
Adottato dall'Assemblea Generale il 16 dicembre 1966.
Entrato in vigore il 23 marzo 1976.
Stati parte al 2000: 147
Reso esecutivo in Italia con legge n. 881 del 25 ottobre 1977. E' entrato in
vigore per l'Italia il 15 dicembre 1978.
Il 15 settembre 1978 la Repubblica italiana ha riconosciuto la competenza del
Comitato sui diritti
umani, eletto in base all'art. 28 del Patto, a ricevere ed esaminare
comunicazioni con cui uno stato
parte avanza rilievi circa il mancato adempimento degli obblighi stabiliti dal
presente Patto da parte di
un altro stato parte.
Al momento della ratifica, il governo Italiano ha avanzato le seguenti
dichiarazioni e riserve al Patto
(trad. redazionale)
"La Repubblica italiana, considerando che l'espressione "arresto o detenzione
illegali" contenuta nel
paragrafo 5 dell'art. 9 può dar luogo a divergenze d'interpretazione, dichiara
d'interpretare
l'espressione summenzionata come riferentesi esclusivamente ai casi di arresto o
detenzione contrari
alle disposizioni del paragrafo 1 dell'art. 9.
Il paragrafo 4 dell'art. 12 non costituisce ostacolo alla applicazione della
disposizione transitoria XIII
della Costituzione italiana concernente il divieto di ingresso e di soggiorno
nel territorio dello Stato di
alcuni membri di Casa Savoia.
Le disposizioni della lettera d) del paragrafo 3 dell'art 14 sono considerate
compatibili con le vigenti
disposizioni italiane che disciplinano la presenza dell'imputato al processo e
determinano i casi nei
quali è ammessa l'autodifesa o è richiesta l'assistenza di un difensore.
Il paragrafo 5 dell'art. 14 non costituisce ostacolo alla applicazione delle
vigenti disposizioni italiane
che, in conformità alla Costituzione della Repubblica italiana, disciplinano lo
svolgimento in unico
grado del giudizio di fronte alla Corte Costituzionale nelle accuse promosse
contro il Presidente della
Repubblica e i Ministri.
Riferendosi all'ultima frase del paragrafo 1 dell'art. 15 "se, posteriormente
alla commissione del reato,
la legge prevede l'applicazione di una pena più lieve, il colpevole deve
beneficiarne", la Repubblica
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italiana dichiara di interpretare questa disposizione come applicabile
esclusivamente alle procedure in
corso.
Pertanto, una persona che sia già stata condannata con una decisione definitiva
non potrà beneficiare
di una legge posteriore a tale decisione, che preveda l'applicazione di una pena
più lieve.
Le disposizioni del paragrafo 3 dell'art. 19 sono considerate compatibili con il
vigente regime di
autorizzazione per la radio-televisione nazionale e con le restrizioni stabilite
dalla legge per le emittenti
radiofoniche e televisive locali e per i ripetitori di emittenti straniere.
Il 5 ottobre 1993, il governo italiano avanza la seguente obiezione:
"Il governo italiano ... obietta alla riserva all'art. 6, paragrafo 5, contenuta
nello strumento di ratifica
degli Stai Uniti d'America. E' opinione dell'Italia che riserve alle
disposizioni dell'art. 6 non siano
permesse, alla luce di quanto stabilito nel paragrafo 2 dell'art. 4 del presente
Patto. Pertanto la riserva
è nulla e priva di effetti, in quanto incompatibile con l'oggetto e lo scopo
dell'art. 6 del Patto. Inoltre,
nell'interpretazione del governo italiano, la riserva apposta all'art. 7 del
Patto non tocca gli obblighi
assunti dagli stati parti del Patto stesso sulla base dell'art. 2 di
quest'ultimo.
Tali obiezioni non costituiscono ostacolo all'entrata in vigore del Patto tra
l'Italia e gli Stati Uniti.
Gli Stati parti del presente Patto,
Considerato che, in conformità ai principi enunciati nello Statuto delle Nazioni
Unite, il riconoscimento
della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti,
uguali e inalienabili,
costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo;
Riconosciuto che, in conformità alla Dichiarazione universale dei diritti
dell'uomo, l'ideale dell'essere
umano libero, che goda delle libertà civili e politiche e della libertà dal
timore e dalla miseria, può
essere conseguito soltanto se vengono create condizioni le quali permettano ad
ognuno di godere dei
propri diritti civili e politici, nonché dei propri diritti economici, sociali e
culturali;
Considerato che lo Statuto delle Nazioni Unite impone agli Stati l'obbligo di
promuovere il rispetto
e l'osservanza universale dei diritti e delle libertà dell'uomo;
Considerato infine che l'individuo, in quanto ha dei doveri verso gli altri e
verso la collettività alla quale
appartiene, è tenuto a sforzarsi di promuovere e di rispettare i diritti
riconosciuti nel presente Patto;
Hanno convenuto quanto segue:
PARTE PRIMA
Articolo 1
1. Tutti i popoli hanno il diritto di autodeterminazione. In virtù di questo
diritto, essi decidono
liberamente del loro statuto politico e perseguono liberamente il loro sviluppo
economico, sociale e
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culturale.
2. Per raggiungere i loro fini, tutti i popoli possono disporre liberamente
delle proprie ricchezze e delle
proprie risorse naturali senza pregiudizio degli obblighi derivanti dalla
cooperazione economica
internazionale, fondata sul principio del mutuo interesse, e dal diritto
internazionale In nessun caso un
popolo può essere privato dei propri mezzi di sussistenza.
3. Gli Stati parti del presente Patto, ivi compresi quelli che sono responsabili
dell'amministrazione di
territori non autonomi e di territori in amministrazione fiduciaria, debbono
promuovere l'attuazione del
diritto di autodeterminazione dei popoli e rispettare tale diritto, in
conformità alle disposizioni dello
Statuto delle Nazioni Unite.
PARTE SECONDA
Articolo 2
1. Ciascuno degli Stati parti del presente Patto si impegna a rispettare ed a
garantire a tutti gli individui
che si trovino sul suo territorio e siano sottoposti alla sua giurisdizione i
diritti riconosciuti nel presente
Patto, senza distinzione alcuna, sia essa fondata sulla razza, il colore, il
sesso, la lingua, la religione,
l'opinione politica o qualsiasi altra opinione, l'origine nazionale o sociale,
la condizione economica, la
nascita o qualsiasi altra condizione.
2. Ciascuno degli Stati parti del presente Patto si impegna a compiere, in
armonia con le proprie
procedure costituzionali e con le disposizioni del presente Patto, i passi per
l'adozione delle misure
legislative o d'altro genere che possano occorrere per rendere effettivi i
diritti riconosciuti nel presente
Patto, qualora non vi provvedano già le misure, legislative e d'altro genere, in
vigore.
3. Ciascuno degli Stati parti del presente Patto s'impegna a:
a) Garantire che qualsiasi persona, i cui diritti o libertà riconosciuti dal
presente Patto siano stati
violati, disponga di effettivi mezzi di ricorso, anche nel caso in cui la
violazione sia stata commessa da
persone agenti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali;
b) Garantire che l'autorità competente, giudiziaria, amministrativa o
legislativa, od ogni altra autorità
competente ai sensi dell'ordinamento giuridico dello Stato, decida in merito ai
diritti del ricorrente, e
sviluppare le possibilità di ricorso in sede giudiziaria:
c) Garantire che le autorità competenti diano esecuzione a qualsiasi pronuncia
di accoglimento di tali
ricorsi.
Articolo 3
Gli Stati parti del presente Patto s'impegnano a garantire agli uomini e alle
donne la parità giuridica nel
godimento di tutti i diritti civili e politici enunciati nel presente Patto.
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Articolo 4
1. In caso di pericolo pubblico eccezionale, che minacci l'esistenza della
nazione e venga proclamato
un atto ufficiale, gli Stati parti del presente Patto possono prendere misure le
quali deroghino agli
obblighi imposti dal presente Patto, nei limiti in cui la situazione
strettamente lo esiga, e purché tali
misure non siano incompatibili con gli altri obblighi imposti agli Stati
medesimi dal diritto internazionale
e non comportino una discriminazione fondata unicamente sulla razza, sul colore,
sul sesso, sulla
lingua, sulla religione o sull'origine sociale.
2. La suddetta disposizione non autorizza alcuna deroga agli articoli 6, 7, 8
(paragrafi 1 e 2), 11, 15,
16 e 18.
3. Ogni Stato parte del presente Patto che si avvalga del diritto di deroga deve
informare
immediatamente, tramite il Segretario generale delle Nazioni Unite, gli altri
Stati parti del presente
Patto sia delle disposizioni alle quali ha derogato sia dei motivi che hanno
provocato la deroga. Una
nuova comunicazione deve essere fatta, per lo stesso tramite, alla data in cui
la deroga medesima
viene fatta cessare.
Articolo 5
1. Nessuna disposizione del presente Patto può essere interpretata nel senso di
implicare un diritto di
qualsiasi Stato, gruppo o individuo di intraprendere attività o di compiere atti
miranti a sopprimere uno
dei diritti o delle libertà riconosciuti nel presente Patto ovvero a limitarlo
in misura maggiore di quanto
è previsto dal Patto stesso.
2. Nessuna restrizione o deroga a diritti fondamentali dell'uomo riconosciuti o
vigenti in qualsiasi Stato
parte del presente Patto in virtù di leggi, convenzioni, regolamenti o
consuetudini, può essere
ammessa col pretesto che il presente Patto non li riconosce o li riconosce in
minor misura.
PARTE TERZA
Articolo 6
1. Il diritto alla vita è inerente alla persona umana. Questo diritto deve esser
protetto dalla legge.
Nessuno può essere arbitrariamente privato della vita
2. Nei paesi in cui la pena di morte non è stata abolita, una sentenza capitale
può essere pronunciata
soltanto per i delitti più gravi, in conformità alle leggi vigenti al momento in
cui il delitto fu commesso e
purché ciò non sia in contrasto né con le disposizioni del presente Patto né con
la Convenzione per la
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prevenzione e la punizione del delitto di genocidio. Tale pena può essere
eseguita soltanto in virtù di
una sentenza definitiva, resa da un tribunale competente.
3. Quando la privazione della vita costituisce delitto di genocidio, resta
inteso che nessuna
disposizione di questo articolo autorizza uno Stato parte del presente Patto a
derogare in alcun modo
a qualsiasi obbligo assunto in base alle norme della Convenzione per la
prevenzione e la punizione
del delitto di genocidio.
4. Ogni condannato a morte ha il diritto di chiedere la grazia o la commutazione
della pena. L'amnistia,
la grazia o la commutazione della pena di morte possono essere accordate in
tutti i casi.
5. Una sentenza capitale non può essere pronunciata per delitti commessi dai
minori di 18 anni e non
può essere eseguita nei confronti di donne incinte
6. Nessuna disposizione di questo articolo può essere invocata per ritardare o
impedire l'abolizione
della pena di morte ad opera di uno Stato parte del presente Patto.
Articolo 7
Nessuno può essere sottoposto alla tortura né a punizioni o trattamenti crudeli,
disumani o degradanti,
in particolare, nessuno può essere sottoposto, senza il suo libero consenso, ad
un esperimento
medico o scientifico.
Articolo 8
1. Nessuno può esser tenuto in stato di schiavitù; la schiavitù e la tratta
degli schiavi sono proibite
sotto qualsiasi forma.
2. Nessuno può esser tenuto in stato di servitù.
3.
a) Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato od obbligatorio;
b) La lettera b) del presente paragrafo non può essere interpretata nel senso di
proibire, in quei paesi
dove certi delitti possono essere puniti con la detenzione accompagnata dai
lavori forzati, che sia
scontata una pena ai lavori forzati, inflitta da un tribunale competente;
c) L'espressione "lavoro forzato o obbligatorio", ai fini del presente
paragrafo, non comprende:
i) qualsiasi lavoro o servizio, diverso da quello menzionato alla lettera b),
normalmente imposto ad un
individuo che sia detenuto in base a regolare decisione giudiziaria o che
essendo stato oggetto di una
tale decisione, sia in libertà condizionata;
ii) qualsiasi servizio di carattere militare e, in quei paesi ove è ammessa
l'obbiezione di coscienza,
qualsiasi servizio nazionale imposto per legge agli obiettori di coscienza;
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iii) qualsiasi servizio imposto in situazioni di emergenza o di calamità che
minacciano la vita o il
benessere della comunità; iv) qualsiasi lavoro o servizio che faccia parte dei
normali obblighi civili.
Articolo 9
1. Ogni individuo ha diritto alla libertà e alla sicurezza della propria
persona. Nessuno può essere
arbitrariamente arrestato o detenuto. Nessuno può esser privato della propria
libertà, se non per i
motivi e secondo la procedura previsti dalla legge.
2. Chiunque sia arrestato deve essere informato, al momento del suo arresto, dei
motivi dell'arresto
medesimo, e deve al più presto aver notizia di qualsiasi accusa mossa contro di
lui.
3. Chiunque sia arrestato o detenuto in base ad un'accusa di carattere penale
deve essere tradotto al
più presto dinanzi a un giudice o ad altra autorità competente per legge ad
esercitare funzioni
giudiziarie, e ha diritto ad essere giudicato entro un termine ragionevole, o
rilasciato. La detenzione
delle persone in attesa di giudizio non deve costituire la regola, ma il loro
rilascio può essere
subordinato a garanzia che assicurino la comparizione dell'accusato sia ai fini
del giudizio, in ogni altra
fase del processo, sia eventualmente, ai fini della esecuzione della sentenza.
4. Chiunque sia privato della propria libertà per arresto o detenzione ha
diritto a ricorrere ad un
tribunale, affinché questo possa decidere senza indugio sulla legalità della sua
detenzione e, nel caso
questa risulti illegale, possa ordinare il suo rilascio.
5. Chiunque sia stato vittima di arresto o detenzione illegali ha pieno diritto
a un indennizzo.
Articolo 10
1. Qualsiasi individuo privato della propria libertà deve essere trattato con
umanità e col rispetto della
dignità inerente alla persona umana.
2.
a) Gli imputati, salvo circostanze eccezionali, devono essere separati dai
condannati e sottoposti a un
trattamento diverso, consono alla loro condizione di persone non condannate;
b) gli imputati minorenni devono esser separati dagli adulti e il loro caso deve
esser giudicato il più
rapidamente possibile.
3. Il regime penitenziario deve comportare un trattamento dei detenuti che abbia
per fine essenziale il
loro ravvedimento e la loro riabilitazione sociale. I rei minorenni devono
essere separati dagli adulti e
deve esser loro accordato un trattamento adatto alla loro età e al loro stato
giuridico
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Articolo 11
Nessuno può essere imprigionato per il solo motivo che non è in grado di
adempiere a un obbligo
contrattuale.
Articolo 12
1. Ogni individuo che si trovi legalmente nel territorio di uno Stato ha diritto
alla libertà di movimento e
alla libertà di scelta della residenza in quel territorio.
2. Ogni individuo è libero di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio.
3. I suddetti diritti non possono essere sottoposti ad alcuna restrizione,
tranne quelle che siano
previste dalla legge, siano necessarie per proteggere la sicurezza nazionale,
l'ordine pubblico, la
sanità o la moralità pubbliche, ovvero gli altrui diritti e libertà, e siano
compatibili con gli altri diritti
riconosciuti dal presente Patto.
4. Nessuno può essere arbitrariamente privato del diritto di entrare nel proprio
paese.
Articolo 13
Uno straniero che si trovi legalmente nel territorio di uno Stato parte del
presente Patto non può
esserne espulso se non in base a una decisione presa in conformità della legge
e, salvo che vi si
oppongano imperiosi motivi di sicurezza nazionale, deve avere la possibilità di
far valere le proprie
ragioni contro la sua espulsione, di sottoporre il proprio caso all'esame
dell'autorità competente, o di
una o più persone specificamente designate da detta autorità, e di farsi
rappresentare innanzi ad esse
a tal fine.
Articolo 14
1. Tutti sono eguali dinanzi ai tribunali e alle corti di giustizia. Ogni
individuo ha diritto ad un'equa e
pubblica udienza dinanzi a un tribunale competente, indipendente e imparziale,
stabilito dalla legge,
allorché si tratta di determinare la fondatezza di un'accusa penale che gli
venga rivolta, ovvero di
accertare i suoi diritti ed obblighi mediante un giudizio civile. Il processo
può svolgersi totalmente o
parzialmente a porte chiuse, sia per motivi di moralità, di ordine pubblico o di
sicurezza nazionale in
una società democratica, sia quando lo esiga l'interesse della vita privata
delle parti in causa, sia,
nella misura ritenuta strettamente necessaria dal tribunale, quando per
circostanze particolari la
pubblicità nuocerebbe agli interessi della giustizia; tuttavia, qualsiasi
sentenza pronunciata in un
giudizio penale o civile dovrà essere resa pubblica, salvo che l'interesse di
minori esiga il contrario,
ovvero che il processo verta su controversie matrimoniali o sulla tutela dei
figli.
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2. Ogni individuo accusato di un reato ha il diritto di essere presunto
innocente sino a che la sua
colpevolezza non sia stata provata legalmente
3. Ogni individuo accusato di un reato ha diritto, in posizione di piena
eguaglianza, come minimo, alle
seguenti garanzie: a) ad essere informato sollecitamente e in modo
circostanziato, in una lingua a lui
comprensibile, della natura e dei motivi dell'accusa a lui rivolta; b) a
disporre del tempo e dei mezzi
necessari alla preparazione della difesa ed a comunicare con un difensore di sua
scelta; c) ad essere
giudicato senza ingiustificato ritardo; d) ad essere presente al processo ed a
difendersi personalmente
o mediante un difensore di sua scelta; nel caso sia sprovvisto di un difensore,
ad essere informato del
suo diritto ad averne e, ogni qualvolta l'interesse della giustizia lo esiga, a
vedersi assegnato un
difensore d'ufficio, a titolo gratuito se egli non dispone di mezzi sufficienti
per compensarlo; e) a
interrogare o far interrogare i testimoni a carico e ad ottenere la citazione e
l'interrogatorio dei
testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico; f) a farsi
assistere gratuitamente da
un interprete, nel caso egli non comprenda o non parli la lingua usata in
udienza; g) a non essere
costretto a deporre contro se stesso od a confessarsi colpevole.
4. La procedura applicabile ai minorenni dovrà tener conto della loro età e
dell'interesse a promuovere
la loro riabilitazione.
5. Ogni individuo condannato per un reato ha diritto a che l'accertamento della
sua colpevolezza e la
condanna siano riesaminati da un tribunale di seconda istanza in conformità
della legge.
6. Quando un individuo è stato condannato con sentenza definitiva e
successivamente tale condanna
viene annullata, ovvero viene accordata la grazia, in quanto un fatto nuovo o
scoperto dopo la
condanna dimostra che era stato commesso un errore giudiziario, l'individuo che
ha scontato una
pena in virtù di detta condanna deve essere indennizzato, in conformità della
legge, a meno che non
venga provato che la mancata scoperta in tempo utile del fatto ignoto è a lui
imputabile in tutto o in
parte.
7. Nessuno può essere sottoposto a nuovo giudizio o a nuova pena, per un reato
per il quale sia stato
già assolto o condannato con sentenza definitiva in conformità al diritto e alla
procedura penale di
ciascun paese.
Articolo 15
1. Nessuno può essere condannato per azioni od omissioni che, al momento in cui
venivano
commesse, non costituivano reato secondo il diritto interno o il diritto
internazionale. Così pure, non
può essere inflitta una pena superiore a quella applicabile al momento in cui il
reato sia stato
commesso. Se, posteriormente alla commissione del reato, la legge prevede
l'applicazione di una
pena più lieve, il colpevole deve beneficiarne.
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2. Nulla, nel presente articolo, preclude il deferimento a giudizio e la
condanna di qualsiasi individuo
per atti od omissioni che, al momento in cui furono commessi, costituivano reati
secondo i principi
generali del diritto riconosciuti dalla comunità delle nazioni.
Articolo 16
Ogni individuo ha diritto al riconoscimento in qualsiasi luogo della sua
personalità giuridica.
Articolo 17
1. Nessuno può essere sottoposto ad interferenze arbitrarie o illegittime nella
sua vita privata, nella
sua famiglia, nella sua casa o nella sua corrispondenza, né a illegittime offese
al suo onore e alla sua
reputazione.
2. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali
interferenze od offese.
Articolo 18
1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di
religione. Tale diritto include la
libertà di avere o di adottare una religione o un credo di sua scelta, nonché la
libertà di manifestare,
individualmente o in comune con altri, e sia in pubblico sia in privato, la
propria religione o il proprio
credo nel culto e nell'osservanza dei riti, nelle pratiche e nell'insegnamento
2. Nessuno può essere assoggettato a costrizioni che possano menomare la sua
libertà di avere o
adottare una religione o un credo di sua scelta.
3. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo può essere
sottoposta unicamente
alle restrizioni previste dalla legge e che siano necessarie per la tutela della
sicurezza pubblica,
dell'ordine pubblico e della sanità pubblica, della morale pubblica o degli
altrui diritti e libertà
fondamentali
4. Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a rispettare la libertà dei
genitori e, ove del caso, dei
tutori legali di curare l'educazione religiosa e morale dei figli in conformità
alle proprie convinzioni
Articolo 19
1. Ogni individuo ha diritto a non essere molestato per le proprie opinioni.
2. Ogni individuo ha il diritto alla libertà di espressione; tale diritto
comprende la libertà di cercare,
ricevere e diffondere informazioni e idee di ogni genere, senza riguardo a
frontiere, oralmente, per
iscritto, attraverso la stampa, in forma artistica o attraverso qualsiasi altro
mezzo di sua scelta.
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3. L'esercizio delle libertà previste al paragrafo 2 del presente articolo
comporta doveri e
responsabilità speciali. Esso può essere pertanto sottoposto a talune
restrizioni che però devono
essere espressamente stabilite dalla legge ed essere necessarie:
a) al rispetto dei diritti o della reputazione altrui;
b) alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell'ordine pubblico, della
sanità o della morale
pubbliche
Articolo 20
1. Qualsiasi propaganda a favore della guerra deve esser vietata dalla legge.
2. Qualsiasi appello all'odio nazionale, razziale o religioso che costituisca
incitamento alla
discriminazione, all'ostilità o alla violenza deve essere vietato dalla legge.
Articolo 21
E' riconosciuto il diritto di riunione pacifica. L'esercizio di tale diritto non
può formare oggetto di
restrizioni tranne quelle imposte in conformità alla legge e che siano
necessarie in una società
democratica, nell'interesse della sicurezza nazionale, della sicurezza pubblica,
dell'ordine pubblico o
per tutelare la sanità e la morale pubbliche. o gli altrui diritti e libertà.
Articolo 22
1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di associazione. che include il
diritto di costituire dei sindacati e
di aderirvi per la tutela dei propri interessi
2. L'esercizio di tale diritto non può formare oggetto di restrizioni, tranne
quelle stabilite dalla legge e
che siano necessarie in una società democratica, nell'interesse della sicurezza
nazionale, della
sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico, o per tutelare la sanità e la morale
pubbliche o gli altrui diritti e
libertà. Il presente articolo non impedisce di imporre restrizioni legali
all'esercizio di tale diritto da parte
dei membri delle forze armate e della polizia.
3. Nessuna disposizione del presente articolo autorizza gli Stati parti della
Convenzione del 1948
dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, concernente la libertà sindacale
e la tutela del diritto
sindacale a adottare misure legislative che portino pregiudizio alle garanzie
previste dalla menzionata
Convenzione, o ad applicare le loro leggi in modo da causare tale pregiudizio.
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Articolo 23
1. La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad
essere protetta dalla
società e dallo Stato.
2. Il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia è riconosciuto agli uomini e
alle donne che abbiano
l'età per contrarre matrimonio.
3. Il matrimonio non può essere celebrato senza il libero e pieno consenso dei
futuri coniugi.
4. Gli Stati parti del presente Patto devono prendere misure idonee a garantire
la parità di diritti e di
responsabilità dei coniugi riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e al
momento del suo
scioglimento In caso di scioglimento, deve essere assicurata ai figli la
protezione necessaria.
Articolo 24
1. Ogni fanciullo, senza discriminazione alcuna fondata sulla razza, il colore,
il sesso, la lingua, la
religione, l'origine nazionale o sociale, la condizione economica o la nascita,
ha diritto a quelle misure
protettive che richiede il suo stato minorile, da parte della sua famiglia,
della società e dello Stato.
2. Ogni fanciullo deve essere registrato subito dopo la nascita ed avere un
nome.
3. Ogni fanciullo ha diritto ad acquistare una cittadinanza
Articolo 25
Ogni cittadino ha il diritto, e deve avere la possibilità, senza alcuna delle
discriminazioni menzionate
all'articolo 2 e senza restrizioni irragionevoli:
a) di partecipare alla direzione degli affari pubblici, personalmente o
attraverso rappresentanti
liberamente scelti;
b) di votare e di essere eletto, nel corso di elezioni veritiere, periodiche,
effettuate a suffragio
universale ed eguale, ed a voto segreto, che garantiscano la libera espressione
della volontà degli
elettori;
c) di accedere, in condizioni generale di eguaglianza, ai pubblici impieghi del
proprio paese
Articolo 26
Tutti gli individui sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna
discriminazione, ad una
eguale tutela da parte della legge. A questo riguardo, la legge deve proibire
qualsiasi discriminazione
e garantire a tutti gli individui una tutela eguale ed effettiva contro ogni
discriminazione, sia essa
fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, l'opinione
politica o qualsiasi altra
opinione, l'origine nazionale o sociale, la condizione economica, la nascita o
qualsiasi altra condizione
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Articolo 27
In quegli Stati, nei quali esistono minoranze etniche, religiose, o
linguistiche, gli individui appartenenti
a tali minoranze non possono essere privati del diritto di avere una vita
culturale propria, di professare
e praticare la propria religione, o di usare la propria lingua, in comune con
gli altri membri del proprio
gruppo.
PARTE QUARTA
Articolo 28
1. E istituito un Comitato dei diritti dell'uomo (indicato di qui innanzi, nel
presente Patto, come "il
Comitato". Esso si compone di diciotto membri ed esercita le funzioni qui
appresso previste.
2. Il Comitato si compone di cittadini degli Stati parti del presente Patto, i
quali debbono essere
persone di alta levatura morale e di riconosciuta competenza nel campo dei
diritti dell'uomo Sarà
tenuto conto dell'opportunità che facciano parte del Comitato alcune persone
aventi esperienza
giuridica.
3. I membri del Comitato sono eletti e ricoprono la loro carica a titolo
individuale.
Articolo 29
1. I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto fra una lista di
persone che posseggono le
qualità stabilite all'articolo 28, e che siano state designate a tal fine dagli
Stati parti del presente Patto.
2. Ogni Stato parte del presente Patto può designare non più di due persone.
Queste persone devono
essere cittadini dello Stato che le designa.
3. La stessa persona può essere designata più di una volta
Articolo 30
1. La prima elezione si svolgerà entro sei mesi a partire dalla data di entrata
in vigore del presente
Patto.
2. Almeno quattro mesi prima della data di ciascuna elezione al Comitato, salvo
che si tratti di
elezione per colmare una vacanza dichiarata in conformità all'articolo 34, il
Segretario generale delle
Nazioni Unite invita per iscritto gli Stati parti del presente Patto a
designare, nel termine di tre mesi, i
candidati da essi proposti come membri del Comitato.
3. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite compila una lista in ordine
alfabetico di tutte le persone
così designate, facendo menzione degli Stati parti che le hanno designate, e la
comunica agli Stati
parti del presente Patto almeno un mese prima della data di ogni elezione.
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4. L'elezione dei membri del Comitato ha luogo nel corso di una riunione degli
Stati parti del presente
Patto convocata dal Segretario generale delle Nazioni Unite presso la sede
dell'Organizzazione In tale
riunione, per la quale il quorum è costituito dai due terzi degli Stati parti
del presente Patto, sono eletti
membri del Comitato i candidati che ottengono il maggior numero di voti e la
maggioranza assoluta
dei voti dei rappresentanti degli Stati parti presenti e votanti.
Articolo 31
1. Il Comitato non può comprendere più di un cittadino dello stesso Stato.
2. Nell'elezione del Comitato, deve tenersi conto di un equa ripartizione
geografica dei seggi, e della
rappresentanza sia delle diverse forme di civiltà sia dei principali sistemi
giuridici.
Articolo 32
1. I membri del Comitato sono eletti per un periodo di quattro anni Sc vengono
nuovamente designati
sono rieleggibili Tuttavia, il mandato di nove membri eletti alla prima elezione
scadrà al termine di due
anni; subito dopo la prima elezione, i nomi di questi nove membri saranno tirati
a sorte dal Presidente
della riunione di cui al paragrafo 4 dell'articolo 30
2. Allo scadere del mandato, le elezioni si svolgono in conformità alle
disposizioni degli articoli
precedenti di questa parte del Patto
Articolo 33
1. Se, a giudizio unanime degli altri membri, un membro del Comitato abbia
cessato di esercitare le
sue funzioni per qualsiasi causa diversa da un'assenza di carattere temporaneo,
il Presidente del
Comitato ne informa il Segretario generale delle Nazioni Unite. il quale
dichiara vacante il seggio
occupato da detto membro
2. In caso di morte o di dimissione di un membro del Comitato, il Presidente ne
informa
immediatamente il Segretario generale delle Nazioni Unite, il quale dichiara
vacante il seggio a partire
dalla data della morte o dalla data in cui avranno effetto le dimissioni.
Articolo 34
1. Quando una vacanza viene dichiarata in conformità; all'arti colo 33, e se il
mandato del membro da
sostituire non deve aver fine entro i sei mesi successivi alla dichiarazione di
vacanza, il Segretario
generale delle Nazioni Unite ne avverte gli Stati parti del presente Patto, i
quali possono entro due
mesi designare dei candidati, in conformità all'articolo 29, per ricoprire il
seggio vacante.
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2. Il Segretario generale delle Nazioni Unite compila una lista in ordine
alfabetico delle persone così
designate e la comunica agli Stati parti del presente Patto. L'elezione per
ricoprire il seggio vacante si
svolge quindi in conformità alle disposizioni pertinenti della presente parte
del Patto.
3. Un membro del Comitato eletto ad un seggio dichiarato vacante in conformità
all'articolo 33 rimane
in carica tino alla scadenza del mandato del membro, il cui seggio nel Comitato
sia divenuto vacante
ai sensi del predetto articolo.
Articolo 35
I membri del Comitato ricevono, con l'approvazione dell'Assemblea generale delle
Nazioni Unite, degli
emolumenti prelevati sui tondi della Organizzazione, alle condizioni stabilite
dall'Assemblea generale,
avuto riguardo all'importanza delle funzioni del Comitato.
Articolo 36
Il Segretario generale delle Nazioni Unite mette a disposizione del comitato il
personale e i mezzi
materiali necessari perché esso possa svolgere efficacemente le funzioni
previste dal presente Patto.
Articolo 37
1. Il Segretario generale delle Nazioni Unite convocherà la prima riunione del
Comitato nella sede
dell'Organizzazione.
2. Dopo la sua prima riunione, il Comitato si riunisce alle scadenze previste
dal proprio regolamento
interno.
3. Le riunioni del Comitato si tengono normalmente nella Sede delle nazioni
Unite ovvero nell'Ufficio
delle Nazioni Unite a Ginevra.
Articolo 38
Ogni membro del Comitato, prima di assumere la carica, deve fare in udienza
pubblica dichiarazione
solenne che egli eserciterà le sue funzioni in modo imparziale e coscienzioso.
Articolo 39
1. Il Comitato elegge il proprio ufficio di presidenza per un periodo di due
anni. I componenti di tale
ufficio sono rieleggibili.
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2. Il Comitato stabilisce il proprio regolamento interno; questo deve tuttavia
contenere, tra l'altro, le
disposizioni seguenti: a) Il quorum è di dodici membri; b) Le decisioni del
Comitato sono prese a
maggioranza dei membri presenti.
Articolo 40
1. Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a presentare rapporti sulle
misure che essi avranno
adottate per dare attuazione ai diritti riconosciuti nel presente Patto, nonché
sui progressi compiuti nel
godimento di tali diritti: a) entro un anno dall'entrata in vigore del presente
Patto rispetto a ciascuno
degli Stati parti; b) Successivamente, ogni volta che il Comitato ne farà
richiesta.
2. Tutti i rapporti sono indirizzati al Segretario generale delle Nazioni Unite,
che li trasmette per esame
al Comitato I rapporti indicano, ove del caso, i fattori e le difficoltà che
influiscano sull'applicazione del
presente Patto.
3. Il Segretario generale delle Nazioni Unite, previa consultazione col
Comitato, può trasmettere agli
istituti specializzati interessati copia di quel le parti dei rapporti che
possono riguardare i campi di loro
competenza.
4. Il Comitato studia i rapporti presentati dagli Stati parti del presente
Patto. Esso trasmette agli Stati
parti i propri rapporti e le osservazioni generali che ritenga opportune. Il
Comitato può anche
trasmettere al Consiglio economico e sociale tali osservazioni, accompagnate da
copie dei rapporti
ricevuti dagli Stati parti del presente Patto.
5. Gli Stati parti del presente Patto possono presentare al Comitato i propri
rilievi circa qualsiasi
osservazione fatta ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo.
Articolo 41
1. Ogni Stato parte del presente Patto può dichiarare in qualsiasi momento, in
base al presente
articolo, di riconoscere la competenza del Comitato a ricevere ed esaminare
comunicazioni nelle quali
uno Stato parte pretenda che un altro Stato parte non adempie agli obblighi
derivanti dal presente
Patto. Le comunicazioni di cui al presente articolo possono essere ricevute ed
esaminate soltanto se
provenienti da uno Stato parte che abbia dichiarato di riconoscere, per quanto
lo concerne, la
competenza del Comitato. Il Comitato non può ricevere nessuna comunicazione
riguardante uno Stato
parte che non abbia tatto tale dichiarazione. Alle comunicazioni ricevute in
conformità al presente
articolo si applica la procedura seguente:
a) Se uno Stato parte del presente Patto ritiene che un altro Stato parte non
applica le disposizioni del
presente Patto, esso può richiamare sulla questione, mediante comunicazione
scritta, l'attenzione di
tale Stato. Entro tre mesi dalla data di ricezione della comunicazione, lo Stato
destinatario fa pervenire
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allo Stato che gli ha inviato la comunicazione delle spiegazioni o altre
dichiarazioni scritte intese
a chiarire la questione, che dovrebbero includere, purché ciò sia possibile e
pertinente, riferimenti alle
procedure e ai ricorsi interni già utilizzati, o tuttora pendenti, ovvero ancora
esperibili;
b) Se, nel termine di sei mesi dalla data di ricezione della comunicazione
iniziale da parte dello Stato
destinatario, la questione non è stata risolta con soddisfazione di entrambi gli
Stati parti interessati,
tanto l'uno che l'altro hanno il diritto di deferirla al Comitato, mediante
notifica fatta sia al Comitato sia
all'altro interessato.
c) Il Comitato può entrare nel merito di una questione ad esso deferita soltanto
dopo avere accertato
che tutti i ricorsi interni disponibili siano stati esperiti ed esauriti in
conformità ai principi di diritto
internazionale generalmente riconosciuti. Questa norma non si applica se la
trattazione dei ricorsi
subisce ingiustificati ritardi.
d) Quando esamina le comunicazioni previste dal presente articolo il Comitato
tiene seduta a porte chiuse.
e) Salvo quanto è stabilito alla lettera c), il Comitato mette i suoi buoni
uffici a disposizione degli Stati
parti interessati, allo scopo di giungere ad una soluzione amichevole della
questione, basata sul
rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, quali sono
riconosciuti dal presente Patto.
f) In ogni questione ad esso deferita, il Comitato può chiedere agli Stati parti
interessati, di cui alla
lettera b), di fornire qualsiasi informazione pertinente.
g) Gli Stati parti interessati, di cui alla lettera b), hanno diritto di tarsi
rappresentare quando la
questione viene esaminata dal Comitato e di presentare osservazioni oralmente o
per scritto, o in
entrambe le forme.
h) Il Comitato deve presentare un rapporto, entro dodici mesi dalla data di
ricezione della notifica
prevista alla lettera b):
i) Se è stata trovata una soluzione conforme alle condizioni indicate alla
lettera e), il Comitato limita il
suo rapporto ad una breve esposizione dei tatti e della soluzione raggiunta;
ii) Se non è stata trova una soluzione conforme alle condizioni indicate alla
lettera e), il Comitato limita
il suo rapporto a una breve esposizione dei fatti; il testo delle osservazioni
scritte e i verbali delle
osservazioni orali presentate dagli Stati parti interessati vengono allegati al
rapporto. Per ogni
questione, il rapporto è comunicato agli Stati parti interessati.
2. Le disposizioni del presente articolo entreranno in vigore quando dieci Stati
parti del presente Patto
avranno fatto la dichiarazione prevista al paragrafo 1 del presente articolo.
Detta dichiarazione sarà
depositata dagli Stati parti presso il Segretario generale delle Nazioni Unite,
che ne trasmetterà copia
agli altri Stati parti. Una dichiarazione potrà essere ritirata in qualsiasi
momento mediante notifica
diretta al Segretario generale. Questo ritiro non pregiudicherà l'esame di
qualsiasi questione che formi
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oggetto di una comunicazione già inviata in base al presente articolo;
nessun'altra comunicazione di
uno Stato parte sarà ricevuta dopo che il Segretario generale abbia ricevuto
notifica del ritiro della
dichiarazione, salvo che lo Stato parte interessato non abbia fatto una nuova
dichiarazione.
Articolo 42
1.
a) Se una questione deferita al Comitato in conformità all'articolo 41 non viene
risolta in modo
soddisfacente per gli Stati parti interessati, il Comitato, previo consenso
degli Stati parti interessati,
può designare una Commissione di conciliazione ad hoc(indicata da qui innanzi
come "la
Commissione". La Commissione mette i suoi buoni uffici a disposizione degli
Stati parti interessati, allo
scopo di giungere ad una soluzione amichevole della questione, basata sul
rispetto del presente
Patto.
b) La Commissione è composta di cinque membri nominati di concerto con gli Stati
parti interessati.
Se gli Stati parti interessati non pervengono entro tre mesi a un'intesa sulla
composizione della
Commissione, o di parte di essa, i membri della Commissione sui quali non è
stato raggiunto l'accordo
sono eletti dal Comitato fra i propri membri, con voto segreto e a maggioranza
dei due terzi.
2. I membri della Commissione ricoprono tale carica a titolo individuale. Essi
non devono essere
cittadini né degli Stati parti interessati, né di uno Stato che non sia parte
del presente Patto, né di uno
Stato parte che non abbia tatto la dichiarazione prevista all'articolo 11.
3. La Commissione elegge il suo Presidente e adotta il suo regolamento interno
4. Le riunioni della Commissione si tengono normalmente nella Sede delle Nazioni
Unite ovvero
nell'Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra Tuttavia, esse possono svolgersi in
qualsiasi altro luogo
appropriato che può essere stabilito dalla Commissione previa consultazione con
il Segretario
generale delle Nazioni Unite e con gli Stati parti interessati.
5. Il segretariato previsto all'articolo 36 presta i suoi servigi anche alle
commissioni nominate in base
al presente articolo.
6. Le informazioni ricevute e vagliate dal Comitato sono messe a disposizione
della Commissione, e la
Commissione può chiedere agli Stati parti interessati di fornirle ogni altra
informazione pertinente.
7. Dopo un completo esame della questione, ma in ogni caso entro un termine
massimo di dodici mesi
dal momento in cui ne è stata investita, la Commissione presenta un rapporto al
Presidente del
Comitato, perché sia trasmesso agli Stati parti interessati:
a) se la Commissione non è in grado di completare l'esame della questione entro
i dodici mesi, essa si
limita ad esporre brevemente nel suo rapporto a qual punto si trovi l'esame
della questione medesima;
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b) se si è giunti ad una soluzione amichevole della questione, basata sul
rispetto dei diritti dell'uomo
riconosciuti nel presente Patto, la Commissione si limita ad esporre brevemente
nel suo rapporto i fatti
e la soluzione a cui si è pervenuti;
c) se non si è giunti ad una soluzione ai sensi della lettera b), la Commissione
espone nel suo
rapporto i propri accertamenti su tutti i punti di fatto relativi alla questione
dibattuta fra gli Stati parti
interessati, nonché le proprie considerazioni circa la possibilità di una
soluzione amichevole dell'affare.
Il rapporto comprende pure le osservazioni scritte e un verbale delle
osservazioni orali presentate
dagli Stati parti interessati;
d) se il rapporto della Commissione è presentato in conformità alla lettera c),
gli Stati parti interessati,
entro tre mesi dalla ricezione del rapporto, debbono rendere noto al Presidente
del Comitato se
accettano o meno i termini del rapporto della Commissione.
8. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano le attribuzioni del
Comitato previste all'art. 41.
9. Tutte le spese dei membri della Commissione sono ripartite in parti uguali
tra gli Stati interessati, in
base a un preventivo predisposto dal Segretario generale delle Nazioni Unite.
10. Il Segretario generale delle Nazioni Unite è autorizzato a pagare, se
occorre, le spese dei membri
della Commissione prima che gli Stati parti interessati ne abbiano effettuato il
rimborso, in conformità
al paragrafo 9 del presente articolo.
Articolo 43
I membri del Comitato e i membri delle commissioni di conciliazione ad hoc che
possano essere
designate ai sensi dell'articolo 42 hanno diritto a quelle agevolazioni, quei
privilegi e quelle immunità
riconosciuti agli esperti in missione per conto delle Nazioni Unite, che sono
enunciati nelle sezioni
pertinenti della Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite.
Articolo 44
Le disposizioni per l'attuazione del presente Patto si applicano senza
pregiudizio delle procedure
istituite nel campo dei diritti dell'uomo ai sensi o sulla base degli strumenti
costitutivi e delle
convenzioni delle Nazioni Unite e degli istituti specializzati. e non
impediscono agli Stati parti del
presente Patto di ricorrere ad altre procedure per la soluzione di una
controversia, in conformità agli
accordi internazionali generali o speciali in vigore tra loro.
Articolo 45
Il Comitato tramite il Consiglio economico e sociale, presenta ogni anno
all'Assemblea generale delle
Nazioni Unite un rapporto sulle sue attività.
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PARTE QUINTA
Articolo 46
Nessuna disposizione del presente Patto può essere interpretata in senso lesivo
delle disposizioni
dello Statuto delle Nazioni Unite e degli statuti degli istituti specializzati
che definiscono le funzioni
rispettive dei vari organi delle Nazioni Unite e degli istituti specializzati
riguardo alle questioni trattate
nel presente Patto.
Articolo 47
Nessuna disposizione del presente Patto può essere interpretata in senso lesivo
del diritto inerente a
tutti i popoli di godere e di disporre pienamente e liberamente delle loro
ricchezze e risorse naturali.
PARTE SESTA
Articolo 48
1. Il presente Patto è aperto alla firma di ogni Stato membro delle Nazioni
Unite o membro di uno
qualsiasi dei loro istituti specializzati di ogni Stato parte dello Statuto
della Corte internazionale di
giustizia, nonché di qualsiasi altro Stato che sia invitato dall'Assemblea
generale delle Nazioni Unite a
divenire parte del presente Patto.
2. Il presente Patto è soggetto a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno
depositati presso il Segretario
generale delle Nazioni Unite.
3. Il presente Patto sarà aperto all'adesione di qualsiasi Stato tra quelli
indicati al paragrafo 1 del
presente articolo.
4. L'adesione sarà effettuata mediante deposito di uno strumento di adesione
presso il Segretario
generale delle Nazioni Unite.
5. Il Segretario generale delle Nazioni Unite informerà tutti gli Stati che
abbiano firmato il presente
Patto, o che vi abbiano aderito, del deposito di ogni strumento di ratifica o di
adesione.
Articolo 49
1. Il presente Patto entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito presso
il Segretario generale
delle Nazioni Unite del trentacinquesimo strumento di ratifica o di adesione.
2. Per ognuno degli Stati che ratificheranno il presente Patto o vi aderiranno
successivamente al
deposito del trentacinquesimo strumento di ratifica o di adesione, il Patto
medesimo entrerà in vigore
tre mesi dopo la data del deposito, a parte di tale Stato, del suo strumento di
ratifica o di adesione.
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Articolo 50
Le disposizioni del presente Patto si applicano, senza limitazione o eccezione
alcuna, a tutte le unità
costitutive degli Stati federali.
Articolo 51
1. Ogni Stato parte del presente Patto potrà proporre un emendamento e
depositarne il testo presso il
Segretario generale delle Nazioni Unite Il Segretario generale comunicherà
quindi le proposte di
emendamento agli Stati parti del presente Patto. chiedendo loro di informarlo se
sono favorevoli alla
convocazione di una conferenza degli Stati parti per esaminare dette proposte e
metterle ai voti Se
almeno un terzo degli Stati parti si dichiarerà a favore di tale convocazione,
il Segretario generale
convocherà la conferenza sotto gli auspici delle Nazioni Unite. Ogni emendamento
approvato dalla
maggioranza degli Stati presenti e votanti alla conferenza sarà sottoposto
all'approvazione
dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.
2. Gli emendamenti entreranno in vigore dopo esser stati approvati
dall'Assemblea generale delle
Nazioni Unite e accettati, in conformità alle rispettive procedure
costituzionali, da una maggioranza di
due terzi degli Stati parti del presente Patto.
3. Quando gli emendamenti entreranno in vigore, essi saranno vincolanti per gli
Stati parti che li
abbiano accettati, mentre gli altri Stati parti rimarranno vincolati dalle
disposizioni del presente Patto e
da qualsiasi emendamento anteriore che essi abbiano accettato.
Articolo 52
Indipendentemente dalle notifiche effettuate ai sensi del paragrafo 5
dell'articolo 48, il Segretario
generale delle Nazioni Unite informerà tutti gli Stati indicati al paragrafo 1
di detto articolo:
a) delle firme apposte al presente Patto e degli strumenti di ratifica e di
adesione depositati in
conformità all'articolo 48
b) della data in cui il presente Patto entrerà in vigore, in conformità
all'articolo 49, e della data in cui
entreranno in vigore gli emendamenti ai sensi dell'articolo 51.
Articolo 53
1. Il presente Patto, di cui i testi cinese, francese, inglese, russo e
spagnolo, fanno egualmente fede,
sarà depositato negli archivi delle Nazioni Unite.
2. Il Segretario generale delle Nazioni Unite trasmetterà copie autentiche del
presente Patto a tutti gli
Stati indicati all'articolo 48.