Il tempo vuoto dell'ergastolo
di Cecco Bellosi
Considerazioni sul significato umano dell'ergastolo e sulla coerenza con i principi costituzionali in materia di pena.
L’ergastolo (1) non appartiene alla cultura della pena, ma a quella della vendetta. Come la pena di morte. Semplicemente, è una vendetta consumata in un tempo infinito, invece che in un solo momento.
Più vicino al supplizio che alla sedia elettrica.
Non a caso, le persone condannate all’ergastolo, dopo la morte venivano messe sotto terra senza nome, all’interno della mura del carcere, in territorio sconsacrato, a continuare simbolicamente la pena. L’esatto contrario dei monaci, sepolti all’interno della zona consacrata del monastero, a continuare simbolicamente la loro scelta religiosa.
Nella sua versione antica, l’ergastolo era una forma di lavoro forzato a tempo pieno, un modo di essere della schiavitù. Oggi è una forma infinita di tempo vuoto: la reclusione e il nulla sono la stessa cosa.
L’ergastolo moderno si è limitato a distillare la pena di morte. Risulta scritto nel codice del granducato di Toscana, a realizzare l’ispirazione illuminista di Pietro Leopoldo d’Asburgo-Lorena: «Dovendo i rei dei capitali, e gravi delitti rimanere in vita per compensare le loro opere malvagie con delle utili, ordiniamo che alla abolita pena di morte sia sostituita come ultimo supplizio per gli uomini la pena dei lavori pubblici a vita, e per le donne dell’ergastolo parimenti a vita». Per Cesare Beccaria, a dispetto del luogo comune, l’ergastolo non era più tenero, ma più duro della pena di morte.
La dea ragione sa essere più terribile dell’integralismo religioso.
Il popolo invece preferiva, e preferisce, la pena di morte perché più spettacolare. Nelle piazze, nei circhi, allo stadio era ed è cruenta e visibile: l’ergastolo, invece, è apparentemente incruento e concretamente invisibile, quindi è essenziale.
In Europa la pena dell’ergastolo non è contemplata in Norvegia, in Portogallo, in Spagna, in Slovenia, in Croazia, in Bosnia-Erzegovina. A parte la Norvegia, è interessante notare come i due paesi usciti dalla dittatura fascista a metà degli anni Settanta abbiano sostenuto l’incostituzionalità di questa pena. Hanno tolto la pena di morte ma, conseguentemente, hanno tolto anche l’ergastolo, considerato sostanzialmente la stessa cosa. Anche buona parte dei paesi etero o autodeterminati dall’implosione della federazione jugoslava hanno abolito l’ergastolo, nonostante siano stati segnati da storie maledette di guerra civile.
Questo non significa che gli Stati, di fronte a quelli che considerano pericoli per la propria integrità, non facciano ricorso a sotterfugi sotto forma di cavilli legali: in Spagna, nei confronti dei militanti dell’organizzazione indipendentista basca ETA in alcuni casi si è fatto ricorso alla somma aritmetica di più condanne invece di procedere al cumulo per protrarre la carcerazione. Ma il principio dell’abolizione dell’ergastolo, pur essendo diventato oggetto di dibattito tra i partiti, non è stato messo concretamente in discussione.
Passo che invece la Costituzione italiana non è riuscita a fare, limitandosi ad abolire la pena di morte. Ma la pena di morte era già stata bandita dal codice penale Zanardelli del 1889 ed era stata temporaneamente reintrodotta dal codice Rocco, quindi durante la dittatura fascista.
La Costituzione non ha dunque innovato su questo tema, ma si è limitata a ripristinare una situazione già esistente, introducendo in tal modo una palese contraddizione quando afferma, all’art. 27, che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.
Nel "fine pena mai" non sono attivi alcun senso di umanità e alcuna forma di rieducazione.
In molti altri Stati l’ergastolo, pur non essendo abolito legalmente, è stato abolito di fatto. In Svizzera nessun detenuto sconta più di vent’anni, così come normalmente non li supera in Francia e in Germania.
In Italia, il limite minimo per la liberazione condizionale è stato posto a 26 anni(2). Un termine lungo e condizionato da molti fattori, a partire dalla discrezionalità dei giudici. La messa alla prova incontra, prima ancora di essere presa in considerazione, alcuni ostacoli linguistici che finiscono per diventare ragnatele inestricabili. E così, molte persone condannate all’ergastolo arrivano alla fine o vicino al termine dei loro giorni ancora in carcere.
Nonostante il luogo comune che li vede tutti fuori in tempi brevi.
L’Italia è il paese delle chiacchiere vuote e delle galere piene, anche di prigionieri a vita.
Di più, la legislazione di emergenza contro le mafie ha introdotto la figura dell’ergastolo ostativo: per chi è stato condannato per alcuni reati non è possibile accedere ad alcun tipo di beneficio, come i permessi premio, o di misura alternativa, come la semilibertà e la liberazione condizionale, a meno che si tratti di collaboratori di giustizia. Chi è condannato all’ergastolo in relazione ai reati previsti dall’art. 4-bis (3) dell’ordinamento penitenziario deve morire in carcere. Non solo, ma anche per chi, condannato all’ergastolo, non si trova in queste condizioni, le difficoltà a uscire dopo ventisei anni in liberazione condizionale sono aumentate in maniera molto forte. Non a caso, si è passati dalla presenza, negli istituti di pena, di poco più di 400 condannati all’ergastolo a metà degli anni Novanta a oltre 1500 nel 2013.
I detenuti, a differenza della burocrazia, conoscono un linguaggio semplice ed essenziale. Nel gergo carcerario, gli ergastolani sono quelli su cui cresce l’erba. I sepolti vivi. Il muschio non cresce sui sassi che rotolano, ma si addensa sul tempo fermo dei detenuti.
L’ergastolo trasforma la cella del condannato nella sua casa. Forse proprio per questo il regolamento relativo al codice Zanardelli stabiliva che questa pena venisse scontata in istituti speciali che portavano inscritto il termine della condanna a vita. Non a caso, ancora oggi qualcuno chiama ergastolo il carcere di Porto Azzurro sull’isola d’Elba, a ricordo, sempre più tenue, di quando questo istituto si chiamava Ergastolo di Porto Longone.
I detenuti condannati all’ergastolo abitavano quindi un carcere chiamato con lo stesso nome. E spesso rimanevano lì fino alla fine dei loro giorni. Ancora oggi una parte dei detenuti condannati all’ergastolo rimane lì fino alla fine della vita o quasi. Ma le loro storie sono attraversate dal nomadismo, non dalla stanzialità. L’ergastolo può essere scontato in qualunque casa di reclusione sparsa per la penisola, magari nelle sezioni ad alta sorveglianza o, ancor peggio, in quelle previste per l’art. 41-bis(4), dove alla disumanità della pena si somma quella delle condizioni di detenzione.
A ogni stormir di fronda, la possibilità del trasferimento: per un rapporto disciplinare, per interrompere e far ripartire di nuovo il piano di trattamento prorogando all’infinito le possibilità di accedere alla misure alternative, per la decisione improvvisa di battere un colpo da parte di una burocrazia penitenziaria sempre uguale a se stessa.
Un detenuto viene chiamato all’improvviso e, nel giro di un’ora, deve raccogliere in un sacco le sue cose per portarle con sé in un altro posto, uguale nelle sbarre e simile nelle privazioni, ma spesso diverso negli usi e costumi. Perché spesso quello che è possibile tenere nella cella di un istituto di pena non si può tenere nella cella di un altro istituto. Con motivazioni degne di essere raccolte in un album di figurine dell’assurdo.
Il detenuto è come una chiocciola a cui viene imposto di perdere pezzi del proprio guscio, quindi della propria casa. Con gli agenti che pressano sul tempo, deve decidere in un attimo che cosa portare con sé e che cosa abbandonare, lasciando una parte di sé. Quali fotografie, quali lettere, quali libri, quali vestiti, quali ricordi. Perché ognuno di questi oggetti ha una storia, mentre per chi attende nervosamente la partenza per tornare a casa in orario si tratta solo di piccole cose senz’anima. Cose da niente, come il detenuto che vaga in quel piccolo spazio con l’ansia, che può salire fino all’angoscia, di dimenticare quello che ormai gli appartiene. Persino quel posto, voluto per lui da altri, che non ha mai amato, ma che ha finito per diventare suo.
Obbligano il prigioniero a trasformare la cella in casa, per dirgli poi che deve traslocare, in un luogo apparentemente uguale, ma disperatamente sconosciuto. Fino al prossimo trasloco con sacco incorporato. Questa separazione, dolorosa per ogni detenuto, dilata le sue tonalità in una persona condannata all’ergastolo. Perché deve disfare e ricostruire all’infinito. Il dolore si mischia alla rabbia, la rabbia si sfalda nella solitudine del viaggio. Mai il detenuto è solo come durante una traduzione.
Il carcere cerca solo di cancellare le storie.
Sala Comacina, 18 agosto 2013
NOTE
1."In Grecia la parola ἐργαστήριον fu usata come sinonimo di officina, mentre a Roma ergastulum fu detto un edificio, più solitamente sotterraneo, che serviva di abitazione a schiavi o a condannati, adoperati in varî lavori e specialmente nella coltura del suolo. Come tale troviamo illustrata la parola soprattutto da Columella (I, 6, 3; I, 8, 16; XI, 1, 22); nelle grandi proprietà rurali gli ergastoli servivano a rinchiudere nei momenti di riposo la numerosa popolazione servile, che lasciata libera avrebbe potuto costituire un pericolo per i custodi. Poi ergastoli furono annessi a ogni altro genere di lavori, che occuparono in discreto numero la mano d'opera servile in campagna e in città; e poté anche accadere che uomini liberi vi fossero attirati e rinchiusi. Augusto e Tiberio ordinarono perciò ispezioni negli ergastoli d'Italia e Adriano li avrebbe aboliti. Non occorre dire che la vita condotta negli ergastoli era delle più terribili; essi alimentarono poi le rivolte degli schiavi disposti a ogni sacrificio pur di non ritornare nell'antica degradazione. Mario, Antonio e Pompeo vi trassero talora soldati per riempire i vuoti dei loro eserciti.", dalla voce "Ergastolo" in Enciclopedia Treccani.
Art. 22 Codice Penale - Ergastolo.
1.La pena dell’ergastolo è perpetua, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l’obbligo del lavoro e con l’isolamento notturno (29, 32, 36; 1 coord.; 642 c.p.p.).
2.Il condannato all’ergastolo può essere ammesso al lavoro.
3.(Omissis). (top)
2.Art. 176 Codice Penale - Liberazione condizionale.
1.Il condannato a pena detentiva che, durante il tempo di esecuzione della pena, abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento, può essere ammesso alla liberazione condizionale, se ha scontato almeno trenta mesi e comunque almeno metà della pena inflittagli, qualora il rimanente della pena non superi i cinque anni (682 c.p.p.).
2.Se si tratta di recidivo, nei casi preveduti dai capoversi dell’articolo 99, il condannato, per essere ammesso alla liberazione condizionale, deve avere scontato almeno quattro anni di pena e non meno di tre quarti della pena inflittagli.
3.Il condannato all’ergastolo può essere ammesso alla liberazione condizionale quando abbia scontato almeno ventisei anni di pena.
4.La concessione della liberazione condizionale è subordinata all’adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato (185 ss.), salvo che il condannato dimostri di trovarsi nell’impossibilità di adempierle. (top)
3.Art. 4-bis Ordinamento Penitenziario
Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti.
1.L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per i seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter della presente legge: delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, delitti di cui agli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-octies e 630 del codice penale, all'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 16-nonies e 17-bis del decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni.
1-bis.I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per uno dei delitti ivi previsti, purché siano stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, altresì nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità operato con sentenza irrevocabile, rendono comunque impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, nonché nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 62, numero 6), anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall'articolo 114 ovvero dall'articolo 116, secondo comma, del codice penale.
1-ter. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi, purché non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, secondo e terzo comma, 600-ter, terzo comma, 600-quinquies, 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale, all'articolo 291-ter del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, all'articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, e successive modificazioni, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del medesimo testo unico, all'articolo 416, primo e terzo comma, del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474 del medesimo codice, e all'articolo 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del medesimo codice, dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale e dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.
1-quater. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater del codice penale solo sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno anche con la partecipazione degli esperti di cui al quarto comma dell'articolo 80 della presente legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano in ordine al delitto previsto dall'articolo 609-bis del codice penale salvo che risulti applicata la circostanza attenuante dallo stesso contemplata.
1-quinquies. (Omissis).
2.Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1 il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni per il tramite del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione del condannato. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni. Al suddetto comitato provinciale può essere chiamato a partecipare il direttore dell'istituto penitenziario in cui il condannato è detenuto.
3.Quando il comitato ritiene che sussistano particolari esigenze di sicurezza ovvero che i collegamenti potrebbero essere mantenuti con organizzazioni operanti in ambiti non locali o extranazionali, ne dà comunicazione al giudice e il termine di cui al comma 2 è prorogato di ulteriori trenta giorni al fine di acquisire elementi ed informazioni da parte dei competenti organi centrali.
3-bis.L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, non possono essere concessi ai detenuti ed internati per delitti dolosi quando il Procuratore nazionale antimafia o il procuratore distrettuale comunica, d'iniziativa o su segnalazione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione o internamento, l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata. In tal caso si prescinde dalle procedure previste dai commi 2 e 3. (top)
4.Art.41-bis Ordinamento Penitenziario
Situazioni di emergenza.
1.In casi eccezionali di rivolta o di altre gravi situazioni di emergenza, il Ministro della giustizia ha facoltà di sospendere nell’istituto interessato o in parte di esso l’applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti e degli internati. La sospensione deve essere motivata dalla necessità di ripristinare l’ordine e la sicurezza e ha la durata strettamente necessaria al conseguimento del fine suddetto.
2.Quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, anche a richiesta del Ministro dell’interno, il Ministro della giustizia ha altresì la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, nei confronti dei detenuti o internati per taluno dei delitti di cui al primo periodo del comma 1 dell’articolo 4-bis o comunque per un delitto che sia stato commesso avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l’associazione di tipo mafioso, in relazione ai quali vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un’associazione criminale, terroristica o eversiva, l’applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza. La sospensione comporta le restrizioni necessarie per il soddisfacimento delle predette esigenze e per impedire i collegamenti con l’associazione di cui al periodo precedente. In caso di unificazione di pene concorrenti o di concorrenza di più titoli di custodia cautelare, la sospensione può essere disposta anche quando sia stata espiata la parte di pena o di misura cautelare relativa ai delitti indicati nell’articolo 4-bis.
2-bis.Il provvedimento emesso ai sensi del comma 2 è adottato con decreto motivato del Ministro della giustizia, anche su richiesta del Ministro dell’interno, sentito l’ufficio del pubblico ministero che procede alle indagini preliminari ovvero quello presso il giudice procedente e acquisita ogni altra necessaria informazione presso la Direzione nazionale antimafia, gli organi di polizia centrali e quelli specializzati nell’azione di contrasto alla criminalità organizzata, terroristica o eversiva, nell’ambito delle rispettive competenze. Il provvedimento medesimo ha durata pari a quattro anni ed è prorogabile nelle stesse forme per successivi periodi, ciascuno pari a due anni. La proroga è disposta quando risulta che la capacità di mantenere collegamenti con l’associazione criminale, terroristica o eversiva non è venuta meno, tenuto conto anche del profilo criminale e della posizione rivestita dal soggetto in seno all’associazione, della perdurante operatività del sodalizio criminale, della sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, degli esiti del trattamento penitenziario e del tenore di vita dei familiari del sottoposto. Il mero decorso del tempo non costituisce, di per sè, elemento sufficiente per escludere la capacità di mantenere i collegamenti con l’associazione o dimostrare il venir meno dell’operatività della stessa.
2-ter.(Omissis).
2-quater.I detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione devono essere ristretti all’interno di istituti a loro esclusivamente dedicati, collocati preferibilmente in aree insulari, ovvero comunque all’interno di sezioni speciali e logisticamente separate dal resto dell’istituto e custoditi da reparti specializzati della polizia penitenziaria. La sospensione delle regole di trattamento e degli istituti di cui al comma 2 prevede:
a) l’adozione di misure di elevata sicurezza interna ed esterna, con riguardo principalmente alla necessità di prevenire contatti con l’organizzazione criminale di appartenenza o di attuale riferimento, contrasti con elementi di organizzazioni contrapposte, interazione con altri detenuti o internati appartenenti alla medesima organizzazione ovvero ad altre ad essa alleate;
b) la determinazione dei colloqui nel numero di uno al mese da svolgersi ad intervalli di tempo regolari ed in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti. Sono vietati i colloqui con persone diverse dai familiari e conviventi, salvo casi eccezionali determinati volta per volta dal direttore dell’istituto ovvero, per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, dall’autorità giudiziaria competente ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell’articolo 11. I colloqui vengono sottoposti a controllo auditivo ed a registrazione, previa motivata autorizzazione dell’autorità giudiziaria competente ai sensi del medesimo secondo comma dell’articolo 11; solo per coloro che non effettuano colloqui può essere autorizzato, con provvedimento motivato del direttore dell’istituto ovvero, per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, dall’autorità giudiziaria competente ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell’articolo 11, e solo dopo i primi sei mesi di applicazione, un colloquio telefonico mensile con i familiari e conviventi della durata massima di dieci minuti sottoposto, comunque, a registrazione. I colloqui sono comunque videoregistrati. Le disposizioni della presente lettera non si applicano ai colloqui con i difensori con i quali potrà effettuarsi, fino ad un massimo di tre volte alla settimana, una telefonata o un colloquio della stessa durata di quelli previsti con i familiari;
c) la limitazione delle somme, dei beni e degli oggetti che possono essere ricevuti dall’esterno;
d) l’esclusione dalle rappresentanze dei detenuti e degli internati;
e) la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza, salvo quella con i membri del Parlamento o con autorità europee o nazionali aventi competenza in materia di giustizia;
f) la limitazione della permanenza all’aperto, che non può svolgersi in gruppi superiori a quattro persone, ad una durata non superiore a due ore al giorno fermo restando il limite minimo di cui al primo comma dell’articolo 10. Saranno inoltre adottate tutte le necessarie misure di sicurezza, anche attraverso accorgimenti di natura logistica sui locali di detenzione, volte a garantire che sia assicurata la assoluta impossibilità di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità, scambiare oggetti e cuocere cibi.
2-quinquies.Il detenuto o l’internato nei confronti del quale è stata disposta o prorogata l’applicazione del regime di cui al comma 2, ovvero il difensore, possono proporre reclamo avverso il procedimento applicativo. Il reclamo è presentato nel termine di venti giorni dalla comunicazione del provvedimento e su di esso è competente a decidere il tribunale di sorveglianza di Roma. Il reclamo non sospende l’esecuzione del provvedimento.
2-sexies.Il tribunale, entro dieci giorni dal ricevimento del reclamo di cui al comma 2-quinquies, decide in camera di consiglio, nelle forme previste dagli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale, sulla sussistenza dei presupposti per l’adozione del provvedimento. All’udienza le funzioni di pubblico ministero possono essere altresì svolte da un rappresentante dell’ufficio del procuratore della Repubblica di cui al comma 2-bis o del procuratore nazionale antimafia. Il procuratore nazionale antimafia, il procuratore di cui al comma 2-bis, il procuratore generale presso la corte d’appello, il detenuto, l’internato o il difensore possono proporre, entro dieci giorni dalla sua comunicazione, ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale per violazione di legge. Il ricorso non sospende l’esecuzione del provvedimento ed è trasmesso senza ritardo alla Corte di cassazione. Se il reclamo viene accolto, il Ministro della giustizia, ove intenda disporre un nuovo provvedimento ai sensi del comma 2, deve, tenendo conto della decisione del tribunale di sorveglianza, evidenziare elementi nuovi o non valutati in sede di reclamo.
2-septies.Per la partecipazione del detenuto o dell’internato all’udienza si applicano le disposizioni di cui all’articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. (top)
Cecco Bellosi
Cecco Bellosi è nato a Isola Comacina (ora Colonno), sul Lago di Como, nel 1948. Laureato in filosofia, viene arrestato nel 1980 per attività sovversive. Ha trascorso una decina d’anni nelle galere della Penisola, senza riuscire a perdere il gusto per l’ironia e il disincanto: sul mondo delle carceri speciali ha scritto il testo teatrale Labirinto (Spirali, 1988). Da oltre vent’anni lavora come coordinatore dell’Associazione Comunità Il Gabbiano Onlus, che si occupa di persone espulse e ai margini: detenuti, minori in difficoltà, tossicodipendenti, malati di AIDS. Ha scritto Il paese dei contrabbandieri (Nodo Libri,1995), dedicato all’avventurosa epopea del contrabbando di fatica; Piccoli Gulag (DeriveApprodi, 2004), sulle insidie delle comunità terapeutiche. Nel 2005 ha scritto il racconto della sua militanza in Potere Operaio, raccolto nel libro Insurrezione armata (Rizzoli), a cura di Aldo Grandi. Nel 2013 ha scritto Con i piedi nell’acqua (Milieu edizioni), segnalato al Premio Chiara.