D.L. 1 luglio 2013, n. 78 | Decreto-carceri: in vigore da oggi le misure urgenti contro il sovraffollamento
di Anna Costagliola
www.diritto.it, 3 luglio 2013
In vigore da oggi il D.L. 1 luglio 2013, n. 78 (cd. decreto carceri), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri (G.U. 2 luglio 2013, n. 153) e contenente disposizioni tese a fornire una prima risposta del Governo in carica al problema del sovraffollamento penitenziario, al fine anche di scongiurare il rischio di nuove condanne da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo.
Il problema del sovraffollamento carcerario non è solo un problema riguardante la sfera morale e sociale per la nostra democrazia, ma si configura, nella sua sostanza, come una problematica strettamente interconnessa alla tematica della legalità, comportando detto fenomeno costi altissimi causati dalla lesione dei diritti fondamentali di decine di migliaia di persone detenute.
Alle origini del problema è innanzitutto un sistema carcerario con strutturale carenza di edifici adeguati. Nell'ultimo decennio, l'aumento della popolazione carceraria italiana ha generato un forte sovraffollamento degli istituti di pena che ha contribuito ad un notevole deterioramento delle qualità della vita dei detenuti, già provati per le condizioni di limitata libertà. In una sola cella arrivano ad alloggiare fino a sei/otto detenuti, favorendosi in tal modo il proliferare di malattie infettive. L'invivibilità del carcere acutizza o provoca anche patologie psicofisiche, insonnia, depressione e anoressia. A fronte di tale situazione, chi è meno in grado di sopportare la situazione di invivibilità è portato a reagire con gesti estremi, come il suicidio o lo sciopero della fame e della sete.
Tuttavia, la grave situazione di sovraffollamento non consente di avviare a soluzione il problema in tempi rapidi, per cui si è imposta con prepotente urgenza all'attenzione del Governo la necessità di un intervento immediato per alleviare la situazione di particolare disagio in cui si trova la popolazione carceraria, fermi restando gli interventi più complessi e articolati, anche di tipo strutturale, che potranno dare risultati soltanto nel medio e lungo periodo.
L'intervento riformatore si muove nell'ottica di favorire l'adozione di efficaci meccanismi di decarcerizzazione unicamente in relazione a soggetti di non elevata pericolosità; resta ferma, invece, la necessità dell'ingresso in carcere dei condannati a pena definitiva che abbiano commesso reati di particolare allarme sociale.
Sul versante della deflazione carceraria, il provvedimento prevede misure dirette che vanno ad incidere strutturalmente sui flussi carcerari, sia sul fronte degli ingressi in carcere sia su quello e quella delle uscite dalla detenzione. Sotto tale profilo, il legislatore dell'emergenza ha inteso rimuovere alcuni automatismi, ancorati ad astratte presunzioni di pericolosità, che invero risultano privi di un reale significato in termini di cd. "difesa sociale" e che, in maniera spesso indiscriminata, hanno condotto in carcere, negli ultimi anni, un numero assai elevato di persone, impedendo loro di accedere alle misure alternative alla detenzione subito dopo il passaggio in giudicato della condanna.
Pertanto, attraverso la modifica apportata all'art. 656 c.p.p., l'immediata incarcerazione è stata riservata ai soli condannati in via definitiva nei cui confronti vi sia una particolare necessità del ricorso alla più grave forma detentiva. Oltre alle condanne per reati contemplati dall'art. 4bis dell'ordinamento penitenziario, la misura è stata estesa anche alle condanne per il reato di maltrattamenti in famiglia commesso in presenza di minori di quattordici anni, alle condanne inflitte per atti persecutori aggravati commessi a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità ex L. 104/1992, ovvero con armi o da persona travisata, secondo quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 612bis c.p.
Nei confronti degli altri condannati si è intervenuti sulla cosiddetta "liberazione anticipata", istituto che premia con una riduzione di pena, pari a 45 giorni per ciascun semestre, il detenuto che tiene una condotta regolare in carcere e partecipa fattivamente al trattamento rieducativo (v. art. 54 ord. pen). In base alle nuove previsioni, il pubblico ministero, quando il condannato non si trovi in stato di custodia cautelare e vi siano periodi di custodia cautelare o di pena fungibili in relazione al titolo esecutivo da eseguire, prima di emettere l'ordine di esecuzione della pena, deve richiedere al magistrato di sorveglianza l'eventuale applicazione della liberazione anticipata. In questo modo, le detrazioni di pena connesse alla liberazione anticipata, istituto che rimane invariato quanto ai presupposti e agli effetti, sono "anticipate" al momento dell'emissione dell'ordine di esecuzione, sia per ragioni di equità, sia per limitare l'ingresso nelle carceri per brevi periodi di detenzione. Sarà possibile, infatti, sospendere l'ordine di esecuzione (applicando il meccanismo previsto nei commi 1, 5 e 10 dell'art. 656 c.p.p.) ogniqualvolta la pena residua da espiare risulti inferiore a tre anni, al netto delle detrazioni derivanti dalla liberazione anticipata, salvo che si tratti di soggetti sottoposti a custodia cautelare in carcere o, comunque, condannati per reati per i quali non è consentita l'applicazione dei benefici penitenziari (articolo 4bis L. 354/1975). Nel primo caso, il pubblico ministero dovrà emettere l'ordine di esecuzione della pena, ma contestualmente deve anche trasmettere gli atti al magistrato perché determini le detrazioni di pena relative alla liberazione anticipata.
Il decreto prevede poi l'innalzamento a quattro anni del limite di pena per la sospensione dell'ordine di esecuzione nei confronti di particolari categorie di condannati per i quali l'ordinamento penitenziario, all'art. 47ter, co. 1, già prevede la detenzione domiciliare negli stessi limiti di pena da espiare. Queste categorie di soggetti, qualora debbano espiare una pena compresa tra i tre ed i quattro anni, potranno, dunque, accedere alla detenzione domiciliare di cui al detto art. 47ter, co. 1, O.P., anche dallo stato di libertà, senza fare necessariamente ingresso in carcere.
Ulteriori misure sono disposte dal D.L. 78/2013 per ampliare le possibilità di accesso alla misura alternativa del lavoro di pubblica utilità e della detenzione domiciliare (art. 2). Resta fermo il divieto di accesso alle misure alternative ed ai benefici penitenziari per i condannati per i reati previsti dall'art. 4bis O.P.
Sono ancora abrogate le disposizioni che limitano per i condannati recidivi qualificati l'accesso ai benefici penitenziari (permessi premio, semilibertà) e vietano la concessione per più di una volta di misure alternative alla detenzione in un'ottica di progressione trattamentale. Ciò sul presupposto che tali condannati non sono necessariamente portatori di una significativa, attuale, pericolosità sociale. Sono infine ampliati i compiti assegnati al Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie all'interno del quadro normativo fissato dal decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2012. Si tratta ora di vedere se gli interventi programmati dal Governo avranno un reale effetto deflattivo sulla popolazione carceraria.