IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA
   Ha  pronunciato  la  seguente   ordinanza   nel   procedimento   di
 sorveglianza relativo al reclamo presentato dal detenuto Leitner Max,
 nato  il  27  maggio  1958  in  Bressanone,  avverso il provvedimento
 disciplinare adottato dalla direzione  della  casa  circondariale  di
 Bologna in data 10 gennaio 1998.
                          Considerato in fatto
   Leitner  Max,  ristretto presso la casa circondariale di Bologna in
 esecuzione della pena di cui a provvedimento di cumulo espresso dalla
 procura generale presso la Corte d'appello  di  Brescia  in  data  12
 gennaio   1998,  in  data  14  gennaio  1998  presentava  reclamo  al
 magistrato di sorveglianza ai sensi dell'art. 69, legge  n.  354/1975
 avverso   l'ammonizione   rivoltagli   dal   direttore   della   casa
 circondariale di Bologna in data 10  gennaio  1998  per  l'infrazione
 dell'inosservanza  di  ordini prevista dall'art. 72, n. 17, d.P.R. n.
 431/1976, contestata in data 24 dicembre 1997.
   Il detenuto lamentava l'illegittimita' della sanzione  disciplinare
 inflittagli  a  causa del suo rifiuto ad effettuare nudo le flessioni
 sulle gambe davanti agli agenti di polizia penitenziaria in  sede  di
 perquisizione  personale,    sottolineando  il carattere lesivo della
 propria dignita' di tale operazione in contrasto con la  prescrizione
 di cui all'art. 34 o.p.
   In  sede  istruttoria  il  magistrato  di  sorveglianza  poneva  al
 Ministero di grazia e giustizia un quesito sulla  legittimita'  della
 pratica  delle flessioni sulle gambe richieste ai detenuti durante le
 perquisizioni personali,  al  quale  veniva  risposto  come  suddetta
 modalita'  di  perquisizione  consenta,  con  la  collaborazione  del
 detenuto ed in determinate occasioni che  giustificano  perquisizioni
 piu'  accurate,  un controllo efficace e tempestivo, evitando inutili
 ritardi o disservizi  che  potrebbero  compromettere  l'ordine  e  la
 sicurezza  all'interno  dell'istituto  o della stessa persona. Veniva
 altresi' precisato che  in  presenza  di  rifiuto  di  collaborazione
 l'amministrazione  puo'  far  ricorso  all'uso  della  forza ai sensi
 dell'art. 41 o.p. per  prevenire  od  impedire  eventuali  situazioni
 pericolose  per la sicurezza ed il prosieguo della perquisizione puo'
 assumere natura di atto di p.g., disciplinata dalle norme del c.p.p.
   La direzione della Casa circondariale di Bologna comunicava che  le
 perquisizioni  personali  nei  confronti  del  detenuto Leitner erano
 eseguite  con   modalita'   particolarmente   accurate   secondo   le
 disposizioni  contenute  nella circolare n. 455241/1.1 del 28 gennaio
 1982 (che appunto prevede le flessioni sulle gambe) a  causa  di  una
 precisa      segnalazione      proveniente      dal      Dipartimento
 dell'amministrazione  penitenziaria  circa   la   pericolosita'   del
 predetto.
   La  difesa  eccepiva  l'illegittimita'  della  normativa in tema di
 perquisizione personale di cui all'art.34  della  legge  n.  354/1975
 rilevando  il  contrasto con l'art. 13 della Costituzione nella parte
 in cui non prevede l'atto  motivato  dell'autorita'  giudiziaria  per
 procedere a perquisizione personale nei confronti dei detenuti.
   Il  pubblico  ministero  concludeva  per  la  rilevanza  e  la  non
 manifesta infondatezza della questione  prospettata.
                         Considerato in diritto
   L'eccezione della legittimita' costituzionale della norma citata e'
 rilevante ai fini della  definizione  del  presente  procedimento  di
 reclamo  ex  art.  69  o.p.,  avente  ad  oggetto  il sindacato sulle
 condizioni di legittimo esercizio del potere  disciplinare  da  parte
 dell'amministrazione penitenziaria.
   Nel  caso  di  specie, infatti, trattandosi di un reclamo contro il
 provvedimento disciplinare adottato dal direttore per  sanzionare  la
 condotta  del  detenuto  (rifiuto)  ritenuta inosservante dell'ordine
 legittimamente impartito  dalla  polizia  penitenziaria  in  sede  di
 perquisizione  personale,  si ritiene determinante la soluzione della
 questione di legittimita' costituzionale della disciplina legislativa
 sulla quale si fonda il potere dell'amministrazione penitenziaria  di
 disporre ed effettuare le perquisizioni personali e di conseguenza di
 sanzionare  le condotte inosservanti degli ordini impartiti nel corso
 di dette operazioni.
   Il riconoscimento  della  illegittimita'  della  normativa  di  cui
 all'art.    34  o.p.,  in  definitiva, comporterebbe l'illegittimita'
 dell'agire amministrativo e pertanto l'illegittimita' della  sanzione
 disciplinare inflitta nei confronti di una condotta non riconducibile
 ad alcuna delle infrazioni tipizzate dall'art. 72, d.P.R. n. 431/1976
 (non  sarebbe una inosservanza di un ordine legittimo) e pertanto non
 punibile.
   L'eccezione di legittimita' prospettata appare  non  manifestamente
 infondata per le motivazioni di seguito illustrate.
   L'art.  34  della legge n. 354/1975 prevede il potere di perquisire
 le persone detenute ovvero internate  qualora  sussistano  motivi  di
 sicurezza e nel pieno rispetto della personalita'.
   La   formulazione   letterale   della   norma  e  la  sua  costante
 applicazione da parte  dell'amministrazione  penitenziaria  prescinde
 totalmente  da  un  intervento  dell'autorita' giudiziaria a garanzia
 della legittimita' di tale restrizione della liberta' personale.
   Il procedimento della perquisizione personale nei  confronti  delle
 persone ristrette si svolge tutto in ambito amministrativo, in quanto
 e'  l'amministrazione  penitenziaria  che  decide l'an (ravvisando la
 sussistenza dei motivi di  sicurezza),  il  quando  (i  casi  in  cui
 procedere  a  perquisizione  personale  sono indicati nei regolamenti
 interni di istituto ex art. 69, d.P.R. n.  431/1976)  ed  il  quomodo
 (con il limite del pieno rispetto della personalita').
   Nel   caso   di  specie  difatti,  su  segnalazione  riservata  del
 Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria  la  Direzione  della
 Casa circondariale di Bologna e' stata allertata circa il pericolo di
 evasione  da parte del detenuto Leitner, il quale, successivamente ad
 un colloquio con i propri familiari  e'  stato  sottoposto  a  rigida
 perquisizione   personale   con  ulteriore  richiesta  di  effettuare
 denudato flessioni sulle gambe per consentire un  controllo  accurato
 circa  la presenza di sostanza od oggetti celati nell'orefizio anale,
 secondo le disposizioni della circolare ministeriale del  28  gennaio
 1982  in  materia  di  sicurezza negli istituti. E' l'amministrazione
 penitenziaria, pertanto, che ha valutato la sussistenza dei motivi di
 sicurezza a causa della ritenuta pericolosita' del Leitner e  che  ha
 disposto la perquisizione decidendone le modalita'.
   Ebbene, tali interventi sulla liberta' personale appaiono in aperto
 contrasto con le disposizioni dettate dall'art. 13 Cost. che appunto,
 nel  sancire  l'inviolabilita'  della liberta' personale, non ammette
 alcuna forma di perquisizione personale "se  non  per  atto  motivato
 dell'autorita'    giudiziaria"    che    potra'   intervenire   anche
 successivamente l'adozione di provvedimenti provvisori da parte delle
 autorita' di pubblica sicurezza in casi eccezionali di necessita'  ed
 urgenza, indicati tassativamente dalla legge.
   La  garanzia costituzionale sulla liberta' personale (che nella sua
 accezione  storicamente  consolidata  accolta  anche   dall'Assemblea
 costituente  e'  il diritto al writ of habeas corpus), si esemplifica
 pertanto nella determinazione dei presupposti e nei modi di esercizio
 dei poteri che incidono  in  senso  limitativo  (arresto,  ispezione,
 perquisizione  ed  ogni altra forma di restrizione) con riferimento a
 tutti i soggetti.
   Non  si  comprende  pertanto  il  motivo  per  cui  i  soggetti  in
 esecuzione  di un titolo di detenzione siano per cio' solo esclusi da
 tale garanzia, non ritenendosi affatto  esaustivo  ed  assorbente  il
 divieto di violenza fisia e morale e di trattamenti contrari al senso
 di  umanita'  espresso negli artt. 13, quarto comma e 27, terzo comma
 Cost., che individua esclusivamente i limiti intollerabili dei poteri
 coercitivi  inerenti   alle   restrizioni   della   liberta'   dovute
 all'arresto. Ritenere il contrario significa considerare il potere di
 perquisizione  personale  inerente  alle  modalita' di esecuzione del
 titolo  di  detenzione,  in  grado  pertanto  di  giustificare   ogni
 intervento  sulla  liberta'  personale  con  il solo divieto dell'uso
 della violenza e di trattamenti contrari al senso di umanita'.
   In  base  a  tale concezione, pertanto, l'ordinamento penitenziario
 risulterebbe un "ordinamento separato" per il  quale  non  valgono  i
 principi  generali  dell'ordinamento giuridico poiche' ispirato dalla
 preoccupazione di dare il primato ad esigenze interne alla logica  di
 conservazione  dell'istituzione, rispetto alle esigenze di garanzia e
 di  sviluppo  della  personalita'  degli  individui  per   i   quali,
 esclusivamente  a  causa  della loro condizione di detenuti, non vale
 nella  sua  interezza  il  meccanismo  garantistico  risultante   dal
 combinato disposto del secondo e del terzo comma dell'art. 13 Cost.
   Ed   il   contrasto  con  i  principi  costituzionali  di  un  tale
 orientamento  appare  ancor  piu'  evidente  nei  casi  di   soggetti
 ristretti  in  custodia  cautelare  per  i  quali  non  puo'  nemmeno
 sostenersi che i loro  diritti  di  liberta'  siano  compressi  dalla
 sentenza  definitiva  di  condanna, ma vige al contrario il principio
 della presunzione di non colpevolezza e pertanto non si comprende  la
 ratio  di  tale  trattamento  differenziato  rispetto  al resto della
 collettivita'.
   Piu' in generale, invero, alla luce  delle  piu'  recenti  pronunce
 della  Corte  costituzionale  il soggetto detenuto, pur trovandosi in
 situazione di limitazione della liberta' personale,  rimane  titolare
 di    un    residio    di    liberta'   incomprimibile   ad   libitum
 dell'amministrazione penitenziaria.
   Come e' stato sottolineato nelle sentenze nn.  349/1993,  410/1993,
 332/1994,  351/1996, 376/1997, in tema di regime ex art. 41-bis o.p.,
 l'esecuzione di una  misura  detentiva,  pur  costituendo  una  grave
 limitazione  della liberta' della persona, non ne comporta una totale
 ed assoluta privazione poiche' conserva sempre un residuo di liberta'
 che e' tanto piu' prezioso in quanto e'  l'ultimo  ambito  nel  quale
 puo' espandersi la sua personalita'. Di conseguenza, sussiste un vero
 e   proprio  limite  di  competenza  funzionale  dell'amministrazione
 penitenziaria che puo' adottare solo i provvedimenti in  ordine  alle
 modalita' di esecuzione del titolo di detenzione (il c.d. trattamento
 penitenziario)   dai   quali   sono   certamente  escluse  le  misure
 suscettibili  di  introdurre  ulteriori  restrizioni,  che  implicano
 certamente  escluse  le  misure  suscettibili di introdurre ulteriori
 restrizioni,   che   implicano   l'esercizio    di    una    funzione
 giurisdizionale, in ossequio al precetto di cui all'art.  13 Cost.
   Dalla  sentenza  n.  212/1997 in tema di colloqui con il difensore,
 inoltre, si evince come siano da ritenere  illegittime  tutte  quelle
 compressioni  dei  diritti  fondamentali  attinenti  alla persona del
 detenuto non  disposte  dalla  legge  a  tutela  di  altri  interessi
 costituzionalmente    garantiti,    ma    rimesse   all'apprezzamento
 discrezionale dell'autorita' amministrativa.
   Si  ritiene  pertanto  che   dalla   giurisprudenza   della   Corte
 costituzionale,   sommariamente  esposta,  emerga  una  chiara  linea
 interpretativa tesa alla valorizzazione dei diritti  fondamentali  ed
 incomprimibili  dell'individuo detenuto, il quale non e' destinatario
 delle regole di un "ordinamento separato", ma continua a  fruire  dei
 diritti  di liberta', sia pure nel piu' ristretto ambito in cui viene
 limitata la sua liberta' personale in termini di "sacrificio minimo".
   Anche nella fase dell'esecuzione penitenziaria pertanto, si ritiene
 che debbano operare i principi costituzionali stabiliti dall'art.  13
 Cost.
   Il  problema  e'  sicuramente quello del bilanciamento dei principi
 costituzionali concorrenti nel caso in esame.
   In particolare, non puo'  non  evidenziarsi  come  a  fronte  della
 posizione giuridica soggettiva del detenuto vi sia l'opposta esigenza
 della  difesa  dell'ordine  e della sicurezza negli istituti di pena,
 dell'ordine  giuridico   e   della   collettivita'   che   giustifica
 l'esercizio  da  parte  dello  Stato dei poteri di coazione personale
 sugli individui assoggettati al  regime  di  detenzione.  Ebbene,  la
 Costituzione  consente  l'esercizio  di  poteri  di  urgenza  per  il
 perseguimento di fini previsti o comunque  non  esclusi  dal  sistema
 costituzionale  che  giustificano  la  temporanea  sostituzione degli
 organi di pubblica sicurezza a  quelli  giudiziari  nell'adozione  di
 atti coercitivi della liberta' personale.
   La  disciplina  costituzionale  sulla liberta' personale, pertanto,
 appare idonea a consentire la composizione  dell'eventuale  conflitto
 tra   esigenze   confliggenti  che  possono  emergere  nelle  diverse
 fattispecie concrete.
   L'art. 34 dell'ordinamento penitenziario, invece, nel  sancire  che
 "i detenuti e gli internati possono essere sottoposti a perquisizione
 personale  per  motivi  di  sicurezza"  rimette  l'esecuzione di tali
 interventi sulla liberta' personale alla  completa  ed  insindacabile
 discrezionalita'  dell'amministrazione  penitenziaria,  la quale, non
 solo non necessita di alcun  provvedimento  giurisdizionale,  ma  non
 deve  motivare  in alcun atto l'eventuale perquisizione effettuata ai
 fini della convalida giudiziaria. Il capoverso della  norma  inoltre,
 stabilendo che "la perquisizione personale deve essere effettuata nel
 pieno rispetto della personalita'" presenta un contenuto che potrebbe
 risultare  una  mera  petizione  di  principio se si considera che la
 perquisizione e' eseguita dalla stessa autorita' che la  dispone,  la
 quale  non deve renderne conto ad alcuno, ne' redigere alcun processo
 verbale (v.  art. 69, d.P.R. n.  431/1976);  infine  nessun  estraneo
 puo'  parteciparvi,  posto  che  il  detenuto  non  puo'  invocare la
 presenza del difensore (come e' invece previsto dal  c.p.p.  all'art.
 249).
   D'altro  lato,  non  puo'  certamente negarsi che negli istituti di
 pena  sussista  l'esigenza  di  interventi  tempestivi  "a  sorpresa"
 dettati  dall'urgenza  di  prevenire  situazioni  pericolose  per  la
 sicurezza dei soggetti ristretti e dell'istituto. Si ritiene tuttavia
 che tali esigenze possano congruamente perseguirsi anche nel rispetto
 del principio costituzionale che riserva alla  competenza  giudiziale
 la formulazione di giudizi di disvalore sulla persona e l'adozione di
 misure "degradanti".
   In  definitiva,  l'attuale sistema delle perquisizioni personali di
 cui all'art. 34 o.p. appare in contrasto con gli artt. 3, 13, secondo
 e terzo comma, 24, primo e secondo comma, 97, primo comma, 113, primo
 e secondo comma Cost.
   Sotto un primo  profilo,  non  prevedendo  come  necessario  nessun
 potere  di  controllo ex post da parte di un organo giudiziario circa
 il rispetto dei presupposti e dei limiti  normativamente  prescritti,
 l'art.  34  viola  la  previsione  della  riserva di giurisdizione in
 materia  di  perquisizione  personale  sancita  dall'art.  13   Cost.
 L'esercizio  di un controllo di convalida giudiziaria a perquisizione
 avvenuta garantirebbe il bilanciamento dei contrapposti interessi  in
 gioco   nel   caso   in  esame  (liberta'  personale/sicurezza  negli
 istituti),  evitando  una  compressione  eccessiva della operativita'
 minima del diritto di liberta' personale, poiche' consentirebbe da un
 lato,   interventi   nell'immediatezza    del    fatto    da    parte
 dell'amministrazione  penitenziaria  e  dall'altro,  una verifica del
 rispetto delle condizioni normative  da  parte  di  un  organo  super
 partes.
   Il   controllo   ex   post   del   giudice,   inoltre,   imporrebbe
 all'amministrazione  penitenziaria  l'obbligo   di   argomentare   le
 motivazioni  che  hanno  giusificato  tale  intervento sulla liberta'
 personale con effetto deterrente circa eventuali abusi  e  vessazioni
 nei  confronti  di detenuti "scomodi", a garanzia inoltre del diritto
 di difesa di cui  all'art. 24 Cost., che la Corte costituzionale  con
 la  sentenza  n.  212/1997 ha riconosciuto operativo anche durante lo
 stato di detenzione nei limiti eventualmente disposti dalla  legge  a
 tutela di altri interessi costituzionali.
   L'attuale disciplina normativa che emerge dagli artt. 34 o.p. e 69,
 d.P.R.   n.  431/1976,  invero,  non  prevede  che  l'amministrazione
 penitenziaria  rediga  alcun  atto  ove  illustrare  i  motivi  e  le
 modalita'   della   perquisizione  personale  eseguita,  il  che  non
 consentirebbe al destinatario la possibilita'  di  tutelare  in  modo
 adeguato  i  suoi  diritti  in  via  giurisdizionale,  in  violazione
 pertanto degli artt.  24, primo e secondo comma, 97,  primo  comma  e
 113, primo e secondo comma Cost.
   L'attuale  lacuna  normativa,  infine,  appare  in contrasto con il
 principio di ragionevolezza ex art. 3  Cost.  per  le  disparita'  di
 trattamento   che   da   tale   scelta   legislativa  derivano.  Piu'
 precisamente, in altre situazioni in  cui  si  richiedono  interventi
 preventivi  nell'immediatezza  del fatto, il legislatore ha previsto,
 in  conformita'  al  precetto  costituzionale  di  cui  all'art.  13,
 perquisizioni  effettuate dagli organi di pubblica sicurezza senza il
 preventivo atto motivato  dall'autorita'  giudiziaria  soggette  alla
 successiva  convalida da parte del procuratore della Repubblica sulla
 base del processo verbale redatto (cosi' infatti le  disposizioni  di
 cui agli artt. 4, legge n. 152/1975 e 103, d.P.R.
  n. 309/1990).
   In  questa  prospettiva,  non pare pertanto agevole giustificare la
 scelta legislativa operata in materia di perquisizioni personali  sui
 detenuti  i quali gia' si trovano in una situazione "svantaggiata" di
 compressione del  diritto  di  liberta'  e  pertanto  richiederebbero
 maggior  attenzione  da  parte  del  legislatore  circa  le eventuali
 ulteriori restrizioni esercitabili.
   In definitiva, la  previsione  normativa  di  un  obbligo  in  capo
 all'amministrazione  penitenziaria  di  redigere un atto congruamente
 motivato sulla perquisizioine personale effettuata da  sottoporre  al
 vaglio  dell'autorita'  giudiziaria  realizzerebbe,  in  ossequio  al
 principio di ragionevolezza un equilibrato bilanciamento dei principi
 costituzionali  in  gioco,  rimuovendo  l'attuale  rigido  meccanismo
 legislativo  che  parer  assicurare  tutela  ad  uno soltanto di essi
 (esigenza di sicurezza) con l'annullamento degli  altri  (diritto  di
 liberta' e di difesa).
   Sulla  base  di quanto sopra evidenziato appare a questo magistrato
 di  sorveglianza  non  manifestamente  infondata  la   questione   di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  34,  legge  n.  354/1975 per
 contrasto con gli art. 3, 13, secondo e  terzo  comma,  24,  primo  e
 secondo  comma,  97,  primo  comma,  113, primo e secondo comma Cost.
 nella parte in cui non prevede  che  nel  disporre  le  perquisizioni
 personali l'amministrazione penitenziaria rediga atto motivato (circa
 i  presupposti  e  le  modalita') da comunicare entro quarantotto ore
 all'autorita' giudiziaria per la convalida.