Zanon (Csm): «I giudici di sorveglianza di Padova e l’incostituzionalità del sovraffollamento nelle carceri»Intervista a Nicolò Zanon sulla questione sollevata alla Consulta: «I giudici hanno intercettato un problema enorme. Doveva essere la politica ad affrontare il problema, ma ha latitato» di Chiara Rizzo
Tempi, 20 febbraio 2013 (www.tempi.it)
Per la prima volta, un tribunale di sorveglianza, quello di Venezia, ha sollevato alla Corte costituzionale il problema del sovraffollamento carceri e delle pene in condizioni disumane. In attesa della decisione della Consulta, Nicolò Zanon, professore ordinario di diritto costituzionale alla Statale di Milano e membro del Consiglio superiore della magistratura, spiega a tempi.it: "I giudici di Venezia hanno intercettato un problema enorme e indicato una soluzione, forse provocatoria. Credo che debba essere la politica ad affrontare il problema del sovraffollamento e della pena oggi in Italia, ma si deve ammettere che essa è stata "latitante". Perché il Tribunale di Sorveglianza di Venezia ha ritenuto di sollevare la questione di costituzionalità alla Consulta? Il Tribunale di sorveglianza di Venezia ha cercato una soluzione per un caso specifico, ma pensando più in generale. Il contesto è quello di un sovraffollamento delle carceri e di una condizione dei detenuti che, alla luce anche delle pronunce della Corte europea, vien definita degradante e inumana, sulla base di parametri "numerici". I detenuti del carcere cui fa riferimento l'ordinanza dei giudici di Venezia hanno, per esempio, a disposizione nelle celle uno spazio inferiore a 3 metri quadrati a testa, proprio quel limite che la Corte europea indica come il minimo per evitare una condizione disumana di detenzione. Il giudice di Venezia si è interrogato sugli strumenti messi a disposizione dal diritto vigente per rimediare a questa situazione. Ora, l'articolo 147 del codice penale prevede il "rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena". Questa norma prevede che l'esecuzione di una condanna possa essere differita nel tempo, in presenza di alcune condizioni tassative. Tra le altre, le condizioni di grave infermità fisica del detenuto. I giudici di Venezia hanno tentato di applicare al caso specifico questa norma, ma si sono resi conto che il detenuto in questione non presentava condizioni di tal genere. Però - hanno osservato - la concreta condizione carceraria del soggetto in questione determina una evidente violazione di alcuni principi costituzionali e del diritto europeo, ovvero il divieto di trattamenti disumani, e la finalità rieducativa della pena. Inoltre, una violazione della sua dignità, tutelata dall'articolo 2 della Costituzione e dall'articolo 3 della Convenzione per i diritti dell'uomo. Il tribunale di sorveglianza, allora, non potendo estendere al caso concreto l'applicazione dell'articolo 147 nella sua forma attuale, si è appellato alla Consulta, definendolo incostituzionale proprio nella parte in cui esso non prevede la possibilità di rinviare l'esecuzione della pena anche quando essa si svolga in condizioni contrarie al senso di umanità. Secondo lei, che scenari si potrebbero aprire adesso alla Consulta? La Corte accoglierà la questione? È una valutazione difficile da fare. La Corte costituzionale dovrà fare ovviamente un ragionamento giuridico, ma non potrà evitare di considerare che questo tema viene sollevato dopo la sentenza della Corte europea del 15 gennaio, che ha bacchettato l'Italia proprio per le condizioni gravissime in cui si trova la nostra popolazione carceraria. Sul merito della soluzione proposta dal giudice di Venezia ho comunque qualche dubbio: infatti, l'articolo 147 del codice penale, nella sua forma attuale, si riferisce a differimenti disposti in ragione di condizioni soggettive del detenuto. Qui, invece, si vorrebbe che tale disposizione estendesse la sua applicazione a situazioni oggettive, relative alle condizioni complessive della detenzione e del luogo in cui essa avviene. Non so se sia possibile. Comunque, se la Corte accogliesse la questione, la sua pronuncia varrebbe in generale, e aprirebbe una strada che potrebbe essere usata da altri tribunali, quindi consentirebbe all'autorità giudiziaria di intervenire concretamente per rimediare a casi simili. Un altro dubbio che ho deriva dal fatto che il tribunale di sorveglianza ha chiesto al giudice costituzionale di fare una pronuncia "additiva" sull'articolo 147 del codice penale. Come dicevo, ha chiesto cioè che venga aggiunta, alle ipotesi che già esso prevede di differimento, quella del sovraffollamento che determini condizioni inumane di carcerazione. Ora, qui si apre un problema classico della giustizia costituzionale, perché "l'addizione" non può essere un'opera discrezionale, ma dovrebbe essere un'addizione a "rime obbligate", che discenda inevitabilmente dalla Costituzione. E la domanda è: il differimento della pena è davvero l'unico strumento derivante dall'applicazione dei principi costituzionali per evitare condizioni carcerarie degradanti? È un passaggio impervio, che rende più difficile che la soluzione ipotizzata dai giudici di Venezia sia accolta. Se comunque la questione venisse accolta, accadrebbe che la Consulta, e il tribunale di sorveglianza, si sostituirebbero alle mancanze del legislatore, che ancora non ha trovato una soluzione al problema del sovraffollamento? Con la pronuncia in questione, il giudice intercetta un problema enorme e indica una soluzione, forse provocatoria, per risolverlo. Ciò darà quanto meno anche alla nostra Corte l'occasione di rivolgere un monito al legislatore. Naturalmente credo che debba essere la politica ad affrontare la questione, anche se si deve ammettere che essa è stata "latitante", e che questo tema è mancato certamente nel dibattito preelettorale. Non si può nemmeno dimenticare che, nell'opinione pubblica, su questo tema, vi sono diverse sensibilità e di solito la politica intercetta più facilmente quelle contrarie alle misure alternative al carcere, e segue più facilmente sentimenti "manettari" e giustizialisti. Non escludo che a volte anche i giudici si sentano in difficoltà nella concessione di misure alternative alla detenzione carceraria. Il tribunale di Venezia ha ricordato alcuni casi analoghi avvenuti all'estero. Anche se adottate in giurisdizioni diverse, queste decisioni potrebbero avere un peso sulla nostra Consulta? I giudici di Venezia hanno citato i casi della Corte federale californiana, che nel 2009 ha intimato al Governatore di ridurre la popolazione carceraria, decisione riconfermata anche dalla Corte Suprema Usa; e quello della Corte costituzionale tedesca nel 2011, che ha riconosciuto che ogni reclusione disumana deve essere interrotta. Ora, la nostra Corte costituzionale non ignora affatto le pronunce straniere rilevanti, anzi, questi casi di diritto straniero diventano parte della valutazione, perché c'è una circolazione (quasi un dialogo) le tra corti, e questo è uno degli aspetti più interessanti del diritto costituzionale odierno. Come certamente avrà un peso la sentenza Torreggiani dello scorso gennaio della Corte Europea. Strasburgo ha in effetti intimato, con quella sentenza, all'Italia di introdurre "un ricorso o un insieme di ricorsi interni idonei ad offrire un ristoro adeguato e sufficiente per i casi di sovraffollamento carcerario, in conformità ai principi stabiliti dalla giurisprudenza della Corte". |