Desi Bruno Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale, Regione Emilia-Romagna

Basta parlare dei provvedimenti di clemenza... è tempo di agire
 

Ristretti Orizzonti, 28 agosto 2013

La legge n° 94/2013 (che ha convertito il d.l. n° 78/2013) manda indubbiamente dei segnali positivi. Tuttavia custodia cautelare, tossicodipendenza, immigrazione e carenza di risorse restano i nodi ineludibili della questione carceraria. Servono amnistia, indulto e riforme strutturali.
Da poco sono entrate in vigore alcune modifiche in tema di custodia cautelare ed esecuzione penale, la cui incidenza sul tema del sovraffollamento dovrà essere verificato in concreto e con possibili incidenze positive nel medio-lungo periodo.
L'innalzamento del limite edittale previsto dall'art. 280 cpp per poter emettere ordinanza di custodia cautelare (da 4 a 5 anni e a prescindere dall'intervento di sapore demagogico sulla sanzione prevista per il delitto di stalking) rappresenta certamente un buon segnale, ma non risolve l'anomalia tutta italiana di una percentuale di detenuti non definitivi che supera il 40% della popolazione detenuta.
Troppo spesso l'utilizzo della custodia cautelare continua ad essere una vera e propria anticipazione di pena, con buona pace della presunzione di non colpevolezza o – nei casi di brevissime permanenze in carcere per l'immediata (o quasi) liberazione dell'indagato – attesta che la riforma Severino (l. n° 9/2012), per molteplici ragioni, non ha avuto ancora l'auspicata incidenza sul "cd. effetto delle porte girevoli", dopo un iniziale buon risultato.
Questo e' un tema nodale, che richiede certo modifiche normative (soprattutto per restringere le ipotesi di reato che consentono la privazione della libertà personale in corso di indagini e per porre limiti all'emanazione dei provvedimenti de libertate a distanza anche di anni dalla commissione del reato), ma soprattutto occorre un diverso approccio al tema della custodia cautelare, che già con la normativa vigente potrebbe di molto contenuta.
Per quanto riguarda la presenza massiccia di persone tossicodipendenti in carcere (circa il 25% della popolazione carceraria in percentuale pressoché costante da molti anni), la normativa introdotta – che individua la previsione dei lavori socialmente utili quando i reati sono stati commessi da persona tossicodipendente, ad eccezione di alcuni più' gravi esclusi – rappresenta una novità solo relativa.
Per "il piccolo spaccio" punito dall'art. 73 comma 5 del T.U. stupefacenti (DPR. n° 309/1990) esisteva già la possibilità di ricorrere ai lavori socialmente utili come sanzione per le persone tossicodipendenti diversa dal carcere: ma si trattava di un istituto di fatto mai utilizzato.
Al di là delle lodevoli intenzioni, occorre rendersi conto che il tema della tossicodipendenza richiede un piano straordinario, certo normativo ma anche di predisposizione di risorse.
Salvo in casi di assoluta eccezionalità, persone che comprovatamente presentano problemi di tossicodipendenza non devono entrare in carcere: o, quantomeno, devono essere collocate altrove il prima possibile.
Occorrono strutture a disposizione già al momento dell'arresto ed è altresì fondamentale la possibilità di ricorrere ai servizi territoriali già nella fase delle indagini, prima ancora che nella fase di cognizione e in quella dell'esecuzione. In altre parole, la magistratura deve poter contare sulla rete di risorse territoriali fin dai primi contatti del tossicodipendente con il sistema penale.
Se si considera che l'ordinamento penitenziario prevede sezioni di custodia attenuata che non sono mai state veramente realizzate (se non in proporzioni modestissime), si può comprendere come il tema non sia affrontabile con il ricorso ai lavori socialmente utili (che comunque presuppongono un sostegno parallelo per la precarietà di molte di queste esistenze).
Certo si può lavorare (e si deve!) sul dato normativo: ma prima ancora è indispensabile assicurare il diritto alla cura, condizione imprescindibile per realizzare un effettivo abbassamento della recidiva. Non ci sono altre strade, pur essendo nota la difficoltà in cui versano servizi territoriali e comunità terapeutiche.
Bisogna essere chiari sul punto: nemmeno il sacrosanto ritorno ad una distinzione, con conseguente riduzione delle pene previste, tra droghe "leggere" e droghe "pesanti" risolverebbe radicalmente il dramma delle presenze di tossicodipendenti in carcere.
E per quelli che comunque vi fanno ingresso a causa della commissione di altri reati vanno rese operative le apposite Sezioni per far prevalere il diritto alla cura, come faticosamente si tenta di fare nelle poche – troppo poche – strutture esistenti (l'art.115 comma 4 O.P. parla "di trattamento intensificato").
Altro nodo è certamente rappresentato dall'immigrazione.
Serve, da tempo, una riforma della legge Bossi-Fini che impedisca ab initio la criminalizzazione della persona che entra irregolarmente nel nostro Paese, al fine di evitarne l'ingresso in un circuito penale "segnato".
Ma l'abolizione – a seguito dell'entrata in vigore della "direttiva rimpatri" 2008/115/CE – di alcune norme penali che punivano gravemente le persone non appartenenti all'Unione europea e prevedevano l'arresto obbligatorio per il mero fatto di disobbedire all'ordine di allontanarsi, di fatto non ha risolto il problema.
Un problema che è – e rimane – estremamente complesso perchè deriva in gran parte dalle condizioni di miseria e sofferenza di molte persone in fuga da situazioni di estrema povertà e guerra.
In questi giorni assistiamo all'inizio dell'esodo doloroso da Egitto e Siria. Come risponderemo?
In un'ottica di riduzione del danno si potrebbe ampliare l'istituto dell'espulsione, eliminando incomprensibili preclusioni giuridiche e accompagnando con forme di "rimpatrio assistito" gli stranieri nel loro Paese, laddove possibile: ovvero stringendo accordi con altri Stati che spesso non vogliono riaccogliere i propri concittadini.
Per gli stranieri comunitari esistono oggi strumenti giuridici ad hoc affinchè l'esecuzione della pena possa avvenire nei Paesi di provenienza, il cui livello di civiltà giuridica si assume simile al nostro.
Ma per gli stranieri non comunitari la strada spesso invocata di rimandare "tutti a casa a scontare la pena" non è praticabile né secondo il diritto né secondo morale.
Sul punto, è bene sgombrare il campo da qualunque possibile equivoco.
E dunque oggi questo carcere sempre più povero e sempre più misero, totalmente fuori dai parametri di legalità costituzionale e convenzionale e in attesa che la Corte Costituzionale si pronunci sulla questione sollevata meritoriamente dal Tribunale di Sorveglianza di Venezia con ordinanza 13.02.2013 (relativa alla possibilità di non eseguire pene detentive in istituti che non garantiscono i parametri minimi di umanità del trattamento e delle condizioni di vita) merita doverosamente di essere ridimensionato nei numeri da provvedimenti di clemenza che specificamente dovrebbero prendere la forma della l'indulto (perché l'amnistia aiuta a realizzare le riforme del sistema penale e giudiziario, ma non riduce le presenze in carcere).
Le riforme, pure parziali, degli ultimi anni danno il segno di un qualche ripensamento dell'idea del carcere come sanzione centrale del sistema penale, nonostante i compromessi che spesso avvengono in sede di definizione politica delle stesse.
La legge n°94/2013 appena entrata in vigore ha inciso, sia pure in modo parziale, sul sistema costruito sulla recidiva.
Bisogna proseguire su questa strada: introdurre la messa alla prova, arrivare alla riforma del sistema penale... e così via.
Ma non si può accettare un provvedimento di clemenza? Si tratterebbe di una resa dello Stato? Forse la realtà descritta dalla sentenza Torreggiani della Cedu (8.01.2013) o dall'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Venezia e quella che quotidianamente caratterizza gli istituti di pena italiani cosa rappresentano, se non la resa dello Stato di fronte alla impossibilità di garantire un livello minimo di dignità delle persone?
L'elemento decisivo che giustifica il provvedimento chiesto anche dall'attuale Ministro di Giustizia è dato proprio dalla consapevolezza che, in nessun altro modo, si potrà ottemperare alla sentenza Torreggiani e al limite temporale imposto per la messa a norma del sistema penitenziario. E allora si faccia, senza ipocrisia: senza attendere il sacrificio di altre vite umane.