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Documento riassuntivo da noi predisposto contenente il
testo, da considerarsi oggi vigente, dell'art. 73 del d.P.R. n.
309/1990... 1. Come
è noto, negli ultimi tempi, la legislazione di contrasto agli
stupefacenti è stata fortemente incisa dalla sentenza 'ablatoria'
della Corte costituzionale n. 32 del 2014 - cui è conseguita la
reviviscenza, limitatamente alle disposizioni caducate, della
disciplina di cui alla legge "Jervolino-Vassalli" -, dal
successivo decreto-legge n. 36 del 2014 e dalla relativa legge
di conversione n. 79 del 2014.
In particolare per quel che attiene all'art. 73 del d.P.R. n.
309 del 1990, il testo della disposizione vigente, in ragione
dei richiamati interventi, risulta composto di nove commi, dei
quali:
- i commi 1, 2, 3 e 4 sono quelli di cui alla legge "Jervolino-Vassalli",
nella versione di cui al d.P.R. 5 giugno 1993, n. 171;
- i commi 5 e 5-bis sono
quelli, rispettivamente, emendato e inserito dall'art. 1, comma
24-ter, della
legge 16 maggio 2014, n. 79;
- il comma 5-ter è
quello introdotto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 1
luglio 2013, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 2013, n. 94 (non caducato dalla sentenza n. 32 del 2014);
- i commi 6 e 7 sono quelli di cui alla legge "Jervolino-Vassalli".
Ebbene, alla
luce del vigente dettato dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del
1990, se
hanno un fondamento le perplessità che sono sorte in merito
all'attuale rilievo penale, ai sensi e per gli effetti dell'art.
73, delle condotte aventi ad oggetto medicinali contenenti
sostanze stupefacenti o psicotrope (in argomento, cfr. Relazione
n. III/08/2014, sulle novità
legislative introdotte dalla l. 16 maggio 2014, n. 79, di conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2014, n.
36, a cura dell'Ufficio del Massimario, 25 s., in
questa Rivista,
6 giugno 2014;
volendo, L. Romano, La
riforma della normativa di contrasto agli stupefacenti:
osservazioni sulla legge 16 maggio 2014, n. 79, 9 ss., in
questa Rivista,
29 maggio 2014),
al contrario, non
sarebbe dato nutrire dubbi circa la perdurante rilevanza penale
delle condotte ivi stigmatizzate che abbiano ad oggetto le
cc.dd. droghe leggere e, in particolare, la cannabis.
2. Eppure,
va rilevato come qualche incertezza stia affiorando, tra gli
operatori del diritto, su tale ultimo versante.
Sicché, provando ad esplorare le ragioni alla base di
siffatte esitazioni, emergerebbe che queste ultime non sarebbero
il frutto di interpretazioni diverse del vigente art. 73 del
d.P.R. n. 309 del 1990, quanto, piuttosto, a quanto consta, il
portato della consultazione di un testo del predetto articolo
che non è quello attualmente in vigore.
In particolare, il testo, alla luce del quale si sarebbe
ipotizzata l'irrilevanza penale, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 73, delle
condotte aventi ad oggetto le cc.dd. droghe leggere e, in
particolare, lacannabis, sarebbe
quello pubblicato nella Gazzetta
ufficiale n. 115 del 20 maggio 2014, p. 77, nei Riferimenti
normativi in
calce all'art. 1 del Testo del decreto-legge 20 marzo 2014, n.
36, coordinato con la legge di conversione 16 maggio 2014, n.
79, recante «Disposizioni urgenti in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, nonché di impiego di medicinali» (14A03883) e redatto dal
Ministero della giustizia, come da avvertenza, «ai sensi
dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle
disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche
apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate
nel decreto, trascritte nelle note».
Il testo in discorso, nei primi cinque commi (comma 1, 1-bis,
2, 3 e 4), riporta ancora la disciplina di cui alla legge "Fini-Giovanardi",
disciplina che, alla stregua del vigente sistema tabellare,
risulterebbe, in effetti, per la più gran parte delle ipotesi
non applicabile, per l'appunto, alle condotte aventi ad oggetto
sostanze di cui alla attuale tabella II (e dunque alle condotte
aventi ad oggetto cannabis e/o
suoi derivati) e giammai applicabile alle condotte aventi ad
oggetto sostanze di cui alle attuali tabelle III e IV.
Sicché, in base alla lettura di tale versione dell'art. 73
del d.P.R. n. 309 del 1990, sarebbero senz'altro condivisibili
le perplessità, da taluno prospettate, circa la persistente
possibilità di ravvisare gli estremi di una condotta penalmente
rilevante rispetto, ad esempio, alla coltivazione di cannabis.
3. L'errore
di collazione compiuto
in riferimento al vigente testo dell'art. 73 del d.P.R. n. 309
del 1990, del resto, è stato già segnalato, più di un mese fa,
in particolare da ADUC e da Radicali italiani [cfr., in specie,
C.A. Zaina, Stupefacenti.
Ministero Giustizia (in Gazzetta Ufficiale!) e DAP pubblicano
testi errati della nuova normativa dopo la sentenza della Corte
Costituzionale, su www.aduc.it e
G. Manfredi, La
legge sulle droghe in Gazzetta, ma è quella sbagliata, su
www.ilmanifesto.info].
Alla segnalazione suddetta, a quanto si legge (cfr. G.
Manfredi, Resta
il dubbio sul decreto in Gazzetta, su www.ilmanifesto.info),
il Ministero della giustizia avrebbe prontamente replicato, a
mezzo del proprio Ufficio stampa, precisando che: «Nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 maggio 2014
è stata pubblicata: 1) alla pagina 1, la legge 16 maggio 2014,
n. 79, di conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 20 marzo 2014, n. 36, recante «Disposizioni
urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché di impiego di
medicinali»; 2) alla pagina 64, il testo del menzionato decreto
legge coordinato con la legge di conversione. Il testo
coordinato, è composto, come è ovvio, anche da un allegato
contenente tutte le tabelle di riferimento delle sostanze e dei
medicinali. Il testo pubblicato non comprende, né avrebbe
potuto, le norme del decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309 non modificate né dal decreto né dalla
legge di conversione, quale l'articolo 73 comma 1 del d.P.R.
citato - recante le previsioni sanzionatorie delle condotte
illecite con la relativa distinzione tra droghe leggere e
pesanti - conseguenza della declaratoria di illegittimità
costituzionale di cui alla sentenza n. 32 del 2014, depositata
il 25 febbraio 2014 e pubblicata nella G. U., 1 serie speciale,
«Corte Costituzionale», del 5 marzo 2014.
Nella Gazzetta ufficiale in cui è stata pubblicata la legge
non potevano quindi che essere inserite soltanto le norme
approvate dal Parlamento.
È incontrovertibile che la dichiarazione di
incostituzionalità della legge Fini Giovanardi ha determinato
l'automatica entrata in vigore della precedente disciplina,
cosiddetta Jervolino Vassalli. Disciplina che il Parlamento ha
modificato solo nei punti riportati nella Gazzetta ufficiale del
20 marzo 2014 e non anche le norme in vigore della Jervolino
Vassalli non modificate dal Parlamento.
Il dubbio prospettato circa la pubblicazione delle norme
espresso dal signor Manfredi non può dunque essere in nessun
modo sciolto dalle Gazzette ufficiali in quanto le norme a cui
fa riferimento sono già in vigore dal momento in cui è stata
dichiarata incostituzionale la Fini Giovanardi».
4. Il
comunicato suriportato, tuttavia, illustra le ragioni per le
quali il testo (del decreto legge) coordinato (con la legge di
conversione) comprende esclusivamente le norme del d.P.R. n. 309
del 1990, modificate dal decreto n. 36 del 2014 e dalla
rispettiva legge di conversione (testo riportato in Gazzetta n.
115 del 2014 a partire da p. 64).
Viceversa, non fornisce chiarimenti, ci sembra, in ordine al
testo dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, che, come si è
detto, è riportato alla p. 77 e che, per quanto indicato nello
stesso incipit alla
disposizione, è (rectius: avrebbe dovuto essere) il
testo «dell'articolo 73 del citato decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come modificato dalla
presente legge», vale a dire dalla legge n. 79 del 2014
pubblicata nella medesima Gazzetta.
A tal proposito, pertanto, merita
di essere precisato che, diversamente da quanto è dato ricavare
dalla lettura della Gazzetta ufficiale n. 115 del 20 maggio
2014, n. 155, p. 77, il testo dell'art.
73 del d.P.R. n. 309 del 1990, su cui la legge n. 79 del 2014 è
intervenuta, modificandolo, è -
comma 5 (e 5-ter) escluso - quello
della omologa previsione di cui alla legge "Jervolino-Vassalli",
nella versione di cui al d.P.R. 5 giugno 1993, n. 171,
previsione che, come è stato acclarato dalla sentenza n. 32 del
2014, non è mai stata (validamente) abrogata dalla legge n. 49
del 2006.
D'altronde, come è noto, lo scopo perseguito dal legislatore
del 2014 è stato proprio quello di emendare la normativa di
settore, considerate, da un lato, le incongruenze originate
dalla 'crasi' tra legge "Jervolino-Vassalli" e legge "Fini-Giovanardi",
nelle parti, rispettivamente, riportata in vita e non caducata
dalla pronuncia della Corte costituzionale e, dall'altro,
l'opportunità di reintrodurre talune delle previsioni dichiarate
incostituzionali dalla sentenza n. 32 del 2014 o, per effetto di
quest'ultima, comunque venute meno.
In particolare, per quanto riguarda l'art. 73 del d.P.R. n.
309 del 1990, esso, successivamente alla pubblicazione della
sentenza n. 32 del 2014, risultava composto di otto commi, dei
quali:
- i commi 1, 2, 3 e 4 erano quelli di cui alla legge "Jervolino-Vassalli",
nella versione di cui al d.P.R. 5 giugno 1993, n. 171;
- il comma 5 era quello di cui all'art. 2, comma 1, lett. a),
del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio
2014, n. 10;
- il comma 5-ter era
quello a sua volta introdotto dall'art. 3, comma 1, del
decreto-legge 1 luglio 2013, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 94 (e non caducato
dalla sentenza n. 32 del 2014);
- i commi 6 e 7 erano quelli di cui alla legge "Jervolino-Vassalli".
È, dunque, su
tale base normativa che è intervenuto l'art. 1, comma 24-ter, della
legge n. 79 del 2014, in specie modificando il predetto comma 5
e (re)introducendo il comma 5-bis.
Nessun dubbio, pertanto, in ordine alla circostanza
che l'odierno art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 attribuisca
rilevanza penale (anche) alle condotte, ivi contemplate, che
abbiano ad oggetto cc.dd. droghe leggere, atteso che il vigente
comma 4 della menzionata disposizione prevede che «Se taluno dei
fatti previsti dai commi 1, 2 e 3 riguarda sostanze stupefacenti
o psicotrope di cui alle tabelle II e IV previste dall'articolo
14, si applicano la reclusione da due a sei anni e la multa da
euro 5.164 (lire dieci milioni) a euro 77.468 (lire
centocinquanta milioni)».
5. Ora,
ciò chiarito, quid
iuris?
È evidente che il
testo di cui si parla non sia un testo vincolante,
ancorché pubblicato sulla Gazzetta ufficiale: si tratta,
infatti, di un testo - quello pubblicato, ripetiamo, nella Gazzetta
ufficiale n. 115 del 20 maggio 2014, p. 77, tra
i Riferimenti
normativi in
calce all'art. 1 del Testo del decreto-legge 20 marzo 2014, n.
36, coordinato con la legge di conversione 16 maggio 2014, n. 79
- inteso ad agevolare la lettura integrale della disposizione.
Tuttavia, parimenti indubbio è che si sia in presenza di un
errore di collazione, posto che, in calce all'art. 73 del d.P.R.
n. 309 del 1990 di cui è parola - vale la pena precisarlo - non
viene fatta alcuna menzione della sentenza della Corte
costituzionale n. 32 del 2014, né, d'altronde, viene utilizzato
un qualsiasi segno o accorgimento grafico che evidenzi la
circostanza che le previsioni di cui si discute non siano più in
vigore.
Il rischio, come si comprenderà, è
quello che il testo dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 si
diffonda, inavvertitamente, nella versione sbagliata.
6. Da
tale punto
di vista, va detto che, ad una prima verifica in ordine al testo
dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, per come riportato
nelle più note Banche dati giuridiche e nei Codici penali
aggiornati alla legge 16 maggio 2014, n. 79, risulta, in
particolare, che i primi commi della disposizione riproducono la
disciplina di cui alla legge "Fini-Giovanardi" con indicazione,
però, in calce all'articolo, dell'intervento ablatorio della
Corte costituzionale.
Va peraltro segnalato che le note relative ai riportati commi
1, 1-bis, 2, 3 e 4 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del
1990, danno esclusivamente conto della sentenza della Corte
costituzionale n. 32 del 2014, così, probabilmente, ponendo
problemi diversi ed ulteriori, posto che la ridetta pronuncia
non solo ha dichiarato l'illegittimità delle previsioni di cui
alla legge "Fini-Giovanardi", ma ha altresì 'riportato in vita'
quelle precedentemente vigenti.
L'omessa indicazione circa la reviviscenza della normativa
abrogata dalla legge "Fini-Giovanardi", infatti, potrebbe
indurre il destinatario della previsione ad ipotizzare un vuoto
sanzionatorio.
D'altra parte, la mancata riproduzione, quantomeno in calce
all'articolo, del testo 'riportato in vita' per effetto della
sentenza della Corte costituzionale, rende estremamente
disagevole all'interprete 'rintracciare' la disciplina
applicabile.
Del resto, riesce davvero difficile comprendere le ragioni
per cui si omette di riportare la disciplina di cui alla legge "Jervolino-Vassalli",
nella versione di cui al d.P.R. 5 giugno 1993, n. 171,
'ritornata in vita' per effetto della sentenza n. 32 del 2014 e,
ad oggi, dunque, costituente normativa vigente.
Tanto più che, al di là della materia degli stupefacenti,
ordinariamente, nei Codici e nelle Banche dati giuridiche si dà
altresì atto della disciplina previgente e ciò allo scopo di
evidenziare l'evoluzione legislativa registratasi nella materia
considerata, anche agli effetti di eventuali addentellati di
diritto intertemporale.
7. Problemi
affini si registrano, in linea di massima, anche rispetto agli
artt. 79 e 82 del d.P.R. n. 309 del 1990.
In qualche caso, nondimeno, è stato possibile apprezzare una
dissimmetria tra le note a corredo dell'art. 73 e quelle apposte
in calce ai successivi artt. 79 e 82 del d.P.R. n. 309 del 1990,
posto che, mentre in relazione alla prima disposizione è dato
leggere soltanto che «Successivamente la Corte Costituzionale,
con sentenza 25 febbraio 2014, n. 32 (in Gazz. Uff., 5 marzo
2014, n. 11), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del
citato articolo 4-bis», in riferimento alle seconde
due, più correttamente, è dato trovare scritto che
«Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 25
febbraio 2014, n. 32 (in Gazz. Uff., 5 marzo 2014, n. 11), ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato articolo 4-vicies
ter,ripristinando il testo antecedente la modifica».
[grassetto nostro]
Una tale differenza, che invero non avrebbe ragion d'essere,
potrebbe spingere l'operatore di diritto e, ancor più, il non
addetto ai lavori ad erronee deduzioni circa la normativa
vigente.
Quest'ultima - si potrebbe essere indotti a ritenere -
sarebbe da identificare con quella della ripristinata legge "Jervolino-Vassalli"
soltanto per quel che attiene agli artt. 79 e 82 del d.P.R. n.
309 del 1990 e non anche per quel che riguarda l'art. 73 del
medesimo Testo unico, risultando assente, in calce a codesta
disposizione, analoga indicazione in merito alla reviviscenza
della disciplina antecedente alla modifica del 2006.
8. Concludendo, va dunque ribadito
che i primi quattro commi del vigente art. 73 del d.P.R. n. 309
del 1990 sono quelli di cui alla corrispondente (e ripristinata)
disposizione della legge "Jervolino-Vassalli".
Alla luce di ciò, sarebbero prive di fondamento le
perplessità sorte in merito alla irrilevanza penale di condotte,
in specie quella di coltivazione, aventi ad oggetto droghe
leggere e, in particolare,cannabis.
Le perplessità suddette, con ogni probabilità, costituiscono
l'esito della consultazione del testo - collazionato male -
dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 riportato nei Riferimenti
normativi in
calce all'art. 1 del Testo
del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 36, coordinato con la legge
di conversione 16 maggio 2014, n. 79, e pubblicato nella
Gazzetta ufficiale n. 115 del 20 maggio 2014, p. 77.
Nelle Banche dati giuridiche e nei Codici penali che si è
avuta la possibilità di consultare, l'art. 73 del d.P.R. n. 309
del 1990 viene riportato nella versione "Fini-Giovanardi", ma in
calce alla disposizione, per ciascuno dei commi dichiarati
incostituzionali, si dà conto dell'intervento caducatorio della
Corte costituzionale. Non si fa tuttavia menzione dell'avvenuto
ripristino della disposizione previgente (invero mai validamente
abrogata) di cui alla legge "Jervolino-Vassalli", che, d'altra
parte, non viene riportata in coda al testo dell'articolo,
creando delle oggettive difficoltà di consultazione della
normativa vigente.
Alla stregua di quanto affermato - ed è in ciò la
ragione precipua della presente nota -, va, da un lato,
sollecitata una particolare attenzione, in sede applicativa,
all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 e, dall'altro, espresso
l'auspicio che le modalità di redazione della disposizione in
discorso (così come degli artt. 79 e 82 del d.P.R. n. 309 del
1990) vengano rimeditate in modo da dare atto della reviviscenza
- nei limiti in cui ciò sia avvenuto - delle previsioni di cui
alla legge "Jervolino-Vassalli".
Queste ultime, in quanto costituenti normativa vigente, non
dovrebbero essere omesse ed andrebbero viceversa riportate sì da
consentirne la doverosa ed opportuna considerazione e
consultazione.
Inutile dire come, in un tale contesto, si faccia ancor più
pressante l'esigenza di procedere alla stesura di un testo
coordinato dell'intero d.P.R. n. 309 del 1990, che, al momento
in cui si scrive, non è dato di rinvenire in una versione
'aggiornata', tra gli altri, né sul sito
del Dipartimento per le politiche antidroga (ove
è possibile reperire, quale fonte più recente, solo il
decreto-legge n. 36 del 2014), né su quello del Ministero
dell'Interno, ove,
addirittura, campeggia, in solitario, il vecchio testo del
d.P.R. n. 309 del 1990.
Altrettanto può dirsi in merito al sito
del Ministero della salute.
Rispetto a tale sito, nondimeno, va segnalato l'apprezzabile
aggiornamento della sezione dedicata alla normativa di nostro
interesse. |
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