Tavolo 13 - Giustizia riparativa, mediazione e
tutela delle vittime del reato
Il Tavolo si occupa dei programmi di
giustizia riparativa, quali percorsi che consentano alla vittima di recuperare
una posizione di centralità nel procedimento penale e al reo di accettare la
responsabilità delle proprie azioni, così sanando la lesione al tessuto sociale
che la commissione del reato di fatto ha determinato
partecipanti / Gruppo di lavoro
Coordinatore Grazia Mannozzi, docente Università degli studi dell'Insubria
Elena Buccoliero - Dirigente servizio regionale per le vittime di reati gravi
Emilia Romagna
Federica Brunelli - Docente Dipartimento di Giurisprudenza Università degli
studi Milano Bicocca
Carmela Campi - Direttore istituto penitenziario Carinola
Maria Laura Fadda - Magistrato Tribunale di Sorveglianza di Milano
Benedetta Galgani - Ricercatore presso il Dipartimento di Giurisprudenza
Università degli studi di Pisa
Daniela Grilli - Direttore ufficio detenuti provveditorato Marche
Maria Pia Giuffrida - Presidente “Spondé” ONLUS ,Organizzazione non lucrativa di
attività sociale
Stefano Marcolini - Professore associato in Diritto processuale penale presso il
Dipartimento di diritto, economia e culture Università degli Studi dell'Insubria
Giuseppe Mosconi - Docente Dipartimento di Filosofia, Pedagogia e Psicologia
applicata Università degli studi di Padova
Michele Passione - Avvocato
Pietro Rossi - Garante diritti dei detenuti della Regione Puglia
Perimetro tematico
Il Tavolo è istituito per allineare le esperienze di Restorative Justice (RJ)
sviluppate in Italia a quelle di altri Paesi europei ed extraeuropei, tenendo
quale punto di orientamento i principi e le disposizioni contenuti nella
Direttiva 2012/29/UE – secondo cui ai programmi di RJ si deve ricorrere soltanto
nell’interesse della vittima, oltre che col suo consenso libero, informato e
sempre revocabile.
La letteratura in materia evidenzia che la responsabilità, ogni volta che si
parla di giustizia riparativa, non ha più (sol)tanto a che fare con l'essere
"responsabili di” qualcosa e “per qualcosa”, ma è intesa come un percorso attivo
che conduce i soggetti in conflitto a essere "responsabili verso " (a rispondere
l’uno verso l’altro). Coerentemente, i programmi di RJ, in Europa e altrove,
convergono nel chiedere all’autore di reato di attivarsi per promuovere concrete
attività riparative nei confronti della vittima e della sua comunità di
appartenenza, lungo un percorso che deve condurlo a rielaborare il conflitto e i
motivi che lo hanno causato, nonché a riconoscere e a elaborare la propria
responsabilità.
Più dettagliatamente, nel tenere presenti anche le altre indicazioni
sovranazionali in materia di mediazione reo-vittima, il tavolo si occuperà di:
- promuovere una comprensione adeguata dello spirito e della operatività
concreta di giustizia riparativa e mediazione penale, in cui la vittima e il reo
sono i due “fuochi” dell’ellisse “giustizia”;
- promuovere la previsione normativa espressa della possibilità di accedere ai
programmi di giustizia riparativa e di mediazione sia nel diritto penale
minorile che in quello per gli adulti in ogni stato e grado del procedimento;
- indicare la tipologia dei programmi di giustizia ripartiva che consentano,
dopo una condanna definitiva, alla vittima di recuperare una posizione di
centralità e al reo di accettare la responsabilità delle proprie azioni;
- favorire incontri con vittime aspecifiche. Per vittima aspecifica si intende
un incontro di mediazione fra l’autore di un determinato reato, per esempio una
rapina, e la vittima di una diversa rapina. In altre parole, la fattispecie di
reato è la stessa ma diversi sono i soggetti coinvolti e il contesto in cui il
fatto di reato si è consumato.
Tale esperienza rappresenta un momento di assunzione di responsabilità verso una
vittima in carne ed ossa ed è l’occasione per definire insieme a lei una forma
di riparazione adatta al reato commesso.
- indicare come coordinare i programmi di giustizia riparativa e, in
particolare, la mediazione penale con la normativa penale e processuale
esistente;
- indicare linee giuda per la formazione dei mediatori penali;
- indicare percorsi formazione rivolti alla magistratura e all’avvocatura e le
modalità di sensibilizzazione della collettività alla cultura della riparazione
e della mediazione.
Il Tavolo dovrà tenere conto della presenza nel nostro ordinamento:
a) di condotte riparative e risarcitorie riconducibili alla logica della
giustizia riparativa, sia della persona singola che dell’ente (cfr., ad esempio,
l’art. 168 bis c.p., l’art. 35 d.lsg. 274/2000, l’art. 17 d.lgs. 231/2001);
b) di condotte antagonistiche dell’offesa con componenti riparative e
risarcitorie (v. il diritto penale del lavoro);
c) di forme di riparazione orientate non già alla vittima bensì alla
collettività (riconducibili a una nozione ampia di giustizia riparativa) nei
seguenti istituti:
- il lavoro sostitutivo di cui alla legge 689/81;
- il lavoro di pubblica utilità previsto ex art 54 d.lgs. 274/2000 per alcune
violazioni del codice della strada;
- il lavoro di pubblica utilità previsto per i tossicodipendenti ex art. 73
comma 5-bis d.p.r. 309/90;
- i progetti di pubblica utilità per i soggetti ammessi al lavoro esterno ex
art. 21, comma 4-ter, l. 354/75;
d) di forme di mediazione reo-vittima e di riparazione orientate alla vittima e
alla comunità e alla responsabilizzazione dell’autore di reato ex art. 9 d.p.r.
22 settembre 1988, n. 448, come promosse dal pubblico ministero in sede di
indagini preliminari.
e) di forme di mediazione reo-vittima e di riparazione orientate alla vittima e
alla comunità e alla responsabilizzazione dell’autore di reato quali
prescrizioni impartite dall’Autorità giudiziaria minorile (Giudice per le
indagini o Tribunale per i minorenni), su proposta dei servizi minorili
dell’Amministrazione della giustizia (U.S.S.M.) o del Pubblico Ministero, nel
progetto di messa alla prova ex art. 28 d.p.r. 22 settembre 1988, n. 448;
f) dell’adoperarsi a favore della vittima” da parte dell’affidato in prova al
servizio sociale ex art. 47, n. 7 ord. penit.
Il Tavolo dovrà tenere conto che una dimensione riparativa è presente:
- nella previsione di cui all’art. 133, comma 2, n. 3, c.p., nella parte in cui
il giudice è chiamato a tener conto, in sede di commisurazione della pena, della
condotta contemporanea o susseguente al reato;
- nella previsione di cui all’art. 62, n. 6 c. p., (attenuante della riparazione
del danno che prevede altresì l’adoperarsi, del reo, spontaneamente ed
efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del
reato prima del giudizio).
Il Tavolo dovrà verificare come rileggere alla luce della Direttiva 2012/29/UE e
orientare alla giustizia riparativa:
- la previsione dell’art. 118 del d.p.r. 230/2000, che assegna agli Uffici di
esecuzione penale esterna il compito di favorire “una sollecitazione ad una
valutazione critica adeguata da parte della persona degli atteggiamenti che sono
stati alla base della condotta penalmente sanzionata, nella prospettiva di un
reinserimento sociale compiuto e duraturo”;
- la previsione dell’art. 176 c.p., che subordina la concessione della
liberazione condizionale della pena al ravvedimento del reo;
- la previsione dell’art. 179 c.p., che impedisce la concessione della
riabilitazione quando il condannato non abbia adempiuto le obbligazioni civili
derivanti dal reato;
- le disposizioni di cui alla legge anticorruzione 69/2015.
Il Tavolo dovrà altresì:
- coordinare la disciplina delle condotte riparatrici, previste agli artt. 1 e 2
del ddl n. 2798/2014 come causa di estinzione del reato, con l’istituto della
sospensione condizionale della pena;
- individuare quali programmi di giustizia riparativa possano costituire
“momenti qualificanti del [il] percorso di recupero sociale sia in ambito
intramurario sia nell’esecuzione delle misure alternative” in base alla delega
conferita al Governo ex art. 26 lett. d) ddl 2798/2014.
Abstract della relazione
In relazione al tema assegnato il Tavolo 13 presenta una serie di proposte che
muovono da alcune precondizioni del discorso, fondate sulle indicazioni
normative sovranazionali e sulla migliore letteratura italiana ed
internazionale.
Anzitutto, per giustizia riparativa, si intende «qualunque procedimento in cui
la vittima e il reo e, laddove appropriato, ogni altro soggetto o comunità lesi
da un reato, partecipano attivamente insieme alla risoluzione delle questioni
emerse dall’illecito, generalmente con l’aiuto di un facilitatore. I
procedimenti di giustizia riparativa possono includere la mediazione, la
conciliazione, il dialogo esteso ai gruppi parentali [conferencing] e i consigli
commisurativi [sentencing cirles]” (UN Basic Principles, 2000).
In secondo luogo, la giustizia riparativa si caratterizza per una spiccata
autonomia concettuale: nasce da prassi riparativo-conciliatorie ancestrali e si
staglia inizialmente come modello alternativo alla giustizia penale-processuale.
Successivamente, nei Paesi che da più tempo la sperimentano, si integra
pienamente nel sistema penale e processuale, mostrando grande duttilità
applicativa: tecnica di diversion, meccanismo estintivo del reato o del
processo, parametro commisurativo ed anche modalità di intervento atta a
rinnovare profondamente la fase esecutiva della pena detentiva e delle misure
non custodiali.
In terzo luogo, la Direttiva 29/2012/UE invita a lavorare sulla complementarità
tra sistema penale e giustizia riparativa, in vista di una migliore tutela e
protezione delle vittime, anche dalla vittimizzazione secondaria.
Sulla base di queste premesse, ritenendo peraltro insufficiente l’operato del
legislatore in materia di recepimento della Direttiva di cui sopra, il Tavolo 13
ha proposto una serie di modifiche normative in materia di esecuzione delle
sanzioni (ord. penit., reg., cod. pen. e cod. proc. pen.), volte a rendere
pienamente operativi strumenti e metodi della giustizia riparativa.
E’ parso indispensabile, in particolare:
riconoscere alla giustizia riparativa pari dignità rispetto
all’individualizzazione del trattamento in modo da riequilibrare le posizioni di
reo e vittima all’esito del processo penale;
inserire una norma generale nell’ordinamento penitenziario volta a consentire ai
condannati e agli internati per tutti i tipi di reato, compresi quelli elencati
all’art. 4-bis, l’accesso a programmi di giustizia riparativa in ogni fase
dell’esecuzione.
E’ auspicabile che tale proposta si iscriva in un più generale contesto di
riforma che promuova la possibilità di accedere alla giustizia riparativa in
ogni stato e grado del procedimento, come richiesto dalla Direttiva 29/2012/UE.
Il Tavolo 13 ha lavorato altresì a concrete proposte di
formazione/sensibilizzazione di magistratura, avvocatura, operatori penitenziari
e mediatori, ritenendo che il discorso sulla formazione sia coessenziale a
quello normativo ed anzi si ponga, rispetto a quest’ultimo, quale indispensabile
premessa.
In vista della disseminazione di conoscenze, ha realizzato due video
scientifico-divulgativi che propongono una sintesi delle audizioni di esperti
nazionali e stranieri effettuate sui temi della giustizia riparativa e della
tutela delle vittime.
Obiettivi
Analizzare le esperienze di Restorative Justice dei principali Paesi europei ed
extraeuropei che si sono dotati di programmi di giustizia riparativa e
mediazione quanto a:
mappatura dei reati mediabili (ambito edittale vs. tipologia di illecito);
locus delle norme che consentono mediazione e riparazione;
effetti di mediazione e riparazione sull’esercizio dell’azione penale, sul
processo e sulla esecuzione della pena.
Le esperienze comparative sono analizzate in coordinamento con il Tavolo 14.
Proporre modelli e metodologie di giustizia riparativa orientati alla vittima
(elisione o attenuazione delle conseguenze del reato; eventuale risarcimento del
danno; restituzioni) e/o alla collettività (prescrizioni attinenti al lavoro di
pubblica utilità ovvero all’attività di volontariato di rilievo sociale), da
inserire nei percorsi per il recupero dei condannati in esecuzione di pena
intramuraria e in comunità e degli imputati ammessi alla prova ovvero quali
condotte riparatorie ad efficacia estintiva del reato
Coordinare il progetto di riforma di cui al disegno di legge n. 2798/2014 – che
agli artt. 1 e 2 prevede l’introduzione agli artt. 162-ter e 649-bis condotte
riparatorie come causa di estinzione del reato – con la disciplina della
sospensione condizionale della pena ex l’art. 163 c.p.
Dare forma e contenuto normativo alla “previsione di attività di giustizia
riparativa e delle relative procedure, quali momenti qualificanti del percorso
di recupero sociale sia in ambito intramurario sia nell’esecuzione delle misure
alternative” di cui all’art. 26, lett. d del disegno di legge n. 2798/2014,
coordinando la normativa con istituti già esistenti
Prevedere per gli operatori che si occuperanno di giustizia riparativa e in
particolare per i mediatori penali moduli di formazione specifica e criteri di
accreditamento e di accesso ad un Albo dedicato, stante l’autonomia
teorico-pratica della mediazione penale da quella civile e commerciale
Promuovere, per magistrati e avvocati, percorsi di formazione alla giustizia
riparativa e alla mediazione, con particolare attenzione al raccordo di queste
ultime con il sistema penale-processuale
Promuovere la cultura della giustizia riparativa e della mediazione in ambito
scolastico e universitario; sensibilizzare la collettività circa i benefici che
si associano all’adozione di una giustizia aperta alla riparazione e alla
riconciliazione anche in termini di prevenzione della criminalità.
Versione integrale della relazione
Allegati
Allegato 1 - M. Kilchling, presentazione powerpoint
Allegato 2 - Circolare belga sui consulenti giustizia
riparativa
Allegato 3 - Nozione, caratteristiche e strumenti della
giustizia riparativa
Allegato 4 - Relazione di accompagnamento al documento del
tavolo
Allegato 5 - Articolato normativo
Allegato 6 - La formazione dei mediatori esperti in programmi
di Giustizia riparativa
Allegato 6bis - Albo dei mediatori - Profilo del mediatore
esperto in programmi di giustizia riparativa
Allegato 7 - Finanziamento dei programmi di giustizia
riparativa
Allegato 8 - Formazione e aggiornamento in materia di
giustizia riparativa per magistrati, avvocati e personale penitenziario
Allegato 9 - Audizione di Angelo Lodigiani - Formazione
universitaria
Allegato 9bis - Articolo su formazione alla giustizia
riparativa
Allegato 9ter - La mediazione in ambito scolastico
Allegato 10 - Audizione della redazione di Ristretti
orizzonti
Allegato 11 - Elenco delle audizioni del Centro studi sulla
giustizia riparativa e la mediazione
Allegato 12 - Best pratices di giustizia riparativa
Allegato 13 - Audizione di M.Bouchard - Osservazioni sul Ddl
2798/2014
Allegato 14 - Relazione sulla visita di studio in Danimarca