(Sergio Briguglio 1/1/2013)
NORME SU IMMIGRAZIONE,
ASILO, CITTADINANZA E TRATTA
Nota: in grassetto le modifiche apportate durante la XVI Legislatura. Per un'analoga
evidenziazione delle modifiche apportate durante la XV Legislatura si veda http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2008/marzo/sinottico-normativa-16.html
-
D.
LGS. 286/1998: Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellĠimmigrazione e norme
sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni introdotte
da
o
Decreto
legislativo 19 ottobre 1998, n. 380,
Disposizioni correttive al testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma
dell'articolo 47, comma 2, della legge 6 marzo 1998, n 40;
o
Decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 113, Disposizioni correttive al testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, a norma dell'articolo 47, comma 2, della legge 6 marzo 1998,
n. 40;
o
Legge 7 Giugno 2002, n.
106, Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51, concernente disposizioni urgenti recanti
misure di contrasto all'immigrazione clandestina e garanzie per soggetti
colpiti da provvedimenti di accompagnamento alla frontiera;
o
Legge 30 luglio
2002, n. 189, Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo;
o
Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia.
(testo A) approvato con il DPR 30 maggio 2002 n. 115;
o
Legge 27 Dicembre 2002,
n. 289, Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato;
o
Legge 14 Febbraio 2003,
n. 34, Ratifica ed esecuzione della Convenzione
internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante
utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a
New York il 15 dicembre 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno;
o
Decreto legislativo 7
Aprile 2003, n. 87, Attuazione della direttiva 2001/51/CE che integra le
disposizioni dell'articolo 26 della Convenzione applicativa dell'Accordo di
Schengen del 14 giugno 1985;
o
Legge 12 Novembre 2004,
n. 271, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 Settembre
2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione;
o
Legge 31
luglio 2005, n. 155, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
27 luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo
internazionale;
o
Legge 27 Dicembre 2006,
n. 296, Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello (legge finanziaria 2007);
o
Decreto legislativo 8
Gennaio 2007, n. 3, Attuazione della direttiva
2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di
lungo periodo;
o
Decreto legislativo 8
Gennaio 2007, n. 5, Attuazione della direttiva
2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare;
o
Legge 26
Febbraio 2007, n. 17, Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 28 Dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
Disposizioni di delegazione legislativa;
o
Decreto legislativo 6
Febbraio 2007, n. 30, Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto
dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare
liberamente nel territorio degli Stati membri;
o
Legge 6
Aprile 2007, n. 46, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 Febbraio 2007, n. 10, recante
disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali;
o
Decreto legislativo 10
Agosto 2007, n. 154, Attuazione della direttiva
2004/114/CE, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di Paesi
terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o
volontariato;
o
Decreto
legislativo 9 Gennaio 2008, n. 17, Attuazione della direttiva 2005/71/CE
relativa ad una procedura specificamente concepita per l'ammissione di
cittadini di Paesi terzi a fini di ricerca scientifica;
o
Legge 24
Luglio 2008, n. 125, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 Maggio 2008, n. 92, recante misure
urgenti in materia di sicurezza pubblica;
o
Legge 6
Agosto 2008, n. 133, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 Giugno 2008, n. 112, recante misure
urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria;
o
Decreto
legislativo 3 Ottobre 2008, n. 160, Modifiche
ed integrazioni al decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, recante attuazione
della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare;
o
Legge 15
Luglio 2009, n. 94, Disposizioni in
materia di sicurezza pubblica;
o
Legge 26
Febbraio 2010, n. 25, Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da
disposizioni legislative;
o
Legge 29
Giugno 2010, n. 100, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante
disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attivita' culturali;
o
Decreto
legislativo 2 Luglio 2010, n. 104, Attuazione dell'articolo 44 della legge 18
giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo
amministrativo;
o
Legge 4
Novembre 2010, n. 183, Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di
riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori
sociali, di servizi per lĠimpiego, di incentivi allĠoccupazione, di
apprendistato, di occupazione femminile, nonche' misure contro il lavoro
sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro;
o
Legge 2 Agosto 2011, n.
129, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 Giugno 2011,
n. 89, recante disposizioni urgenti per il completamento dellĠattuazione della
direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per
il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi
terzi irregolari;
o
Decreto
legislativo 1 Settembre 2011, n. 150, Disposizioni
complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione
dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18
Giugno 2009, n. 69;
o
Legge 22 dicembre 2011,
n. 214, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il
consolidamento dei conti pubblici;
o
Legge 4 Aprile 2012, n.
35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012,
n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo;
o
Legge 28 giugno 2012, n.
92, Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una
prospettiva di crescita;
o
Decreto legislativo 28
giugno 2012, n. 108, Attuazione della direttiva 2009/50/CE sulle condizioni di
ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori
altamente qualificati;
o
Decreto legislativo 16
luglio 2012, n. 109, Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme
minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro
che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare;
o
Legge 7 agosto 2012, n.
131, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2012,
n. 79, recante misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per
assicurare la funzionalita' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre
strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonche' in materia di Fondo
nazionale per il Servizio civile. Differimento di termine per l'esercizio di
delega legislativa
-
C. C. (disposizioni rilevanti): Codice civile, come modificato da
o
Legge 15
Luglio 2009, n. 94, Disposizioni in
materia di sicurezza pubblica.
-
C.
P. (disposizioni rilevanti):
Codice penale, come modificato da
o
Legge 24
Luglio 2008, n. 125, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 Maggio 2008, n. 92, recante misure
urgenti in materia di sicurezza pubblica;
o
Legge 15
Luglio 2009, n. 94, Disposizioni in
materia di sicurezza pubblica.
-
C.
P. P. (disposizioni rilevanti):
Codice di procedura penale, come modificato da
o
Legge 24
Luglio 2008, n. 125, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 Maggio 2008, n. 92, recante misure
urgenti in materia di sicurezza pubblica.
-
D. LGS. 271/1989 (disposizioni rilevanti): Decreto Legislativo 28
Luglio 1989, n. 271, Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
Codice di Procedura Penale, come modificato da
o
Legge 24
Luglio 2008, n. 125, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 Maggio 2008, n. 92, recante misure
urgenti in materia di sicurezza pubblica;
o
Legge 15
Luglio 2009, n. 94, Disposizioni in
materia di sicurezza pubblica;
o
Legge 2 Agosto 2011, n.
129, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 Giugno 2011,
n. 89, recante disposizioni urgenti per il completamento dellĠattuazione della
direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per
il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi
terzi irregolari.
-
L.
68/1993 (disposizioni rilevanti): Legge 19 Marzo 1993, n. 68, Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, recante disposizioni urgenti in
materia di finanza derivata e di contabilita' pubblica, e successive
modificazioni introdotte da
o
Legge 24
Luglio 2008, n. 125, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 Maggio 2008, n. 92, recante misure
urgenti in materia di sicurezza pubblica.
-
L.
488/1999 (disposizioni rilevanti): Legge
23 Dicembre 1999, n. 488, Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello (legge finanziaria 2000)
-
D. LGS. 267/2000 (disposizioni rilevanti): Decreto legislativo 18 Agosto 2000,
n. 267, Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, e
successive modificazioni introdotte da
o
Legge 24
Luglio 2008, n. 125, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 Maggio 2008, n. 92, recante misure
urgenti in materia di sicurezza pubblica;
o
Legge 17 Dicembre 2010,
n. 217, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
12 novembre 2010 , n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza.
-
D.
LGS. 274/2000 (disposizioni
rilevanti): Decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, Disposizioni sulla competenza penale del
giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della Legge 24 Novembre 1999, n. 468,
e successive modificazioni introdotte da
o
Legge 15
Luglio 2009, n. 94, Disposizioni in
materia di sicurezza pubblica;
o
Legge 2 Agosto 2011, n.
129, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 Giugno 2011,
n. 89, recante disposizioni urgenti per il completamento dellĠattuazione della
direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per
il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi
terzi irregolari.
-
L. 328/2000 (disposizioni rilevanti): Legge 8 Novembre 2000, n. 328, Legge
quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali
-
L.
388/2000 (disposizioni rilevanti):
Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello (legge finanziaria 2001)
-
D. LGS. 231/2001 (disposizioni rilevanti): Decreto legislativo 8 Giugno 2001, n. 231, Disciplina della
responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle
associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11
della legge 29 settembre 2000, n. 300
-
L.
103/2002: Legge 24
maggio 2002, n. 103, Norme in materia di
docenti di scuole e universita' straniere operanti in Italia
-
L.
189/2002 (ulteriori disposizioni):
Legge 30 luglio 2002, n. 189, Modifica alla normativa
in materia di immigrazione e di asilo, e successive modificazioni
introdotte da
o
Legge 9 Ottobre 2002, n.
222, Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, recante disposizioni urgenti in materia
di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari;
o
Legge 27 Dicembre 2002,
n. 289, Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato;
o
Legge 12 Novembre 2004,
n. 271, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 Settembre
2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione.
-
L.
222/2002 (ulteriori disposizioni):
Legge 9 Ottobre 2002, n. 222, Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, recante
disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari,
e successive modificazioni introdotte da
o
Legge 12 Novembre 2004,
n. 271, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 Settembre
2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione.
-
D.
LGS. 215/2003: Decreto
legislativo 9 Luglio 2003, n. 215, e successive modificazioni, Attuazione della
direttiva 2000/43/CE per la paritaĠ di trattamento tra le persone
indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, e successive modificazioni
introdotte da
o Decreto legislativo 2 Agosto 2004, n. 256, Correzione di errori materiali nei decreti legislativi 9
luglio 2003, n. 215 e n. 216, concernenti disposizioni per la parit di
trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica,
nonche' in materia di occupazione e di condizioni di lavoro;
o Legge 6 Giugno 2008, n. 101, Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 Aprile 2008, n. 59, recante
disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di
sentenze della Corte di giustizia delle Comunita' europee;
o Decreto legislativo 1 Settembre 2011, n. 150, Disposizioni complementari
al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei
procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18
Giugno 2009, n. 69.
-
D.
LGS. 276/2003 (disposizioni rilevanti): Decreto legislativo 10 Settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni, Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del
lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30, e
successive modificazioni introdotte da
o Decreto legislativo 6 Ottobre 2004, n. 251, Disposizioni correttive del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, in materia di occupazione e mercato del lavoro;
o
Legge 14
Maggio 2005, n. 80, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
14 Marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nellĠambito del Piano
di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo
per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di
cassazione e di arbitrato nonche' per la riforma organica della disciplina
delle procedure concorsuali;
o Legge 2 Dicembre 2005, n. 248, Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 Settembre 2005, n. 203,
recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in
materia tributaria e finanziaria;
o Legge 23 dicembre 2005, n. 266,
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2006);
o Legge 4 Agosto 2006, n. 248, Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 Luglio 2006, n. 223, recante
disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e
la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di
entrate e di contrasto all'evasione fiscale;
o Legge 6 Agosto 2008, n. 133, Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge
25 Giugno 2008, n. 112, recante misure urgenti per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria;
o Legge 28 giugno 2012, n. 92, Disposizioni in materia
di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita.
-
L.
271/2004 (ulteriori disposizioni):
Legge 12 Novembre 2004, n. 271, Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 14 Settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in
materia di immigrazione
-
D.
LGS. 12/2005: Decreto Legislativo
10 gennaio 2005, n.12, Attuazione della direttiva 2001/40/CE relativa al
riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di
Paesi terzi
-
L.
69/2005: Legge 22 aprile 2005,
n. 69, Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro
2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto
europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri
-
L.
80/2005 (disposizioni rilevanti): Legge 14 maggio 2005, n.
80, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo
2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nellĠambito del Piano di azione per
lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la
modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e
di arbitrato nonche' per la riforma organica della disciplina delle procedure
concorsuali
-
D. LGS. 76/2005 (disposizioni rilevanti): Decreto
Legislativo 15 aprile 2005, n.76, Definizione delle norme generali sul
diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma
1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53
-
L.
155/2005 (ulteriori
disposizioni rilevanti): Legge 31 luglio 2005, n. 155, Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti
per il contrasto del terrorismo internazionale
-
L.
296/2006 (ulteriori disposizioni rilevanti): Legge 27 Dicembre 2006, n. 296, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello (legge finanziaria 2007)
-
D. LGS. 3/2007 (ulteriori disposizioni rilevanti): Decreto
legislativo 8 Gennaio 2007, n. 3, Attuazione della
direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi
soggiornanti di lungo periodo
-
D. LGS. 5/2007 (ulteriori disposizioni rilevanti): Decreto
legislativo 8 Gennaio 2007, n. 5, Attuazione della
direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare
-
D. LGS. 24/2007: Decreto Legislativo 25
Gennaio 2007, n.24, Attuazione della direttiva 2003/110/CE, relativa
all'assistenza durante il transito nell'ambito di provvedimenti di espulsione
per via aerea
-
D.
LGS. 30/2007: Decreto legislativo
6 Febbraio 2007, n.30, Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al
diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di
soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, e successive
modificazioni introdotte da
o
Decreto
legislativo 28 Febbraio 2008, n. 32, Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 6 febbraio
2007, n. 30, recante attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto
dei cittadini dell'Unione e loro familiari di circolare e di soggiornare
liberamente nel territorio degli Stati membri;
o
Legge 2 Agosto 2011, n.
129, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 Giugno 2011,
n. 89, recante disposizioni urgenti per il completamento dellĠattuazione della
direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per
il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi
terzi irregolari;
o
Decreto
legislativo 1 Settembre 2011, n. 150, Disposizioni
complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e
semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo
54 della legge 18 Giugno 2009, n. 69.
-
L.
68/2007: Legge 28 Maggio 2007, n.
68, Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite,
affari, turismo e studio
-
D.
LGS. 206/2007: Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, Attuazione
della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche
professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate
direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dellĠadesione di
Bulgaria e Romania, e successive modificazioni introdotte da
o
Decreto
legislativo 26 Marzo 2010, n. 59, Attuazione
della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno
-
L. 125/2008 (ulteriori
disposizioni rilevanti):
Legge 24 Luglio 2008, n. 125, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 Maggio 2008, n. 92, recante misure
urgenti in materia di sicurezza pubblica
-
L.
133/2008 (ulteriori disposizioni rilevanti): Legge 6 Agosto 2008, n.
133, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25
Giugno 2008, n. 112, recante misure urgenti per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria
-
L. 88/2009 (disposizioni rilevanti): Legge 7 Luglio 2009, n. 88, Disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee - Legge comunitaria 2008
-
L. 94/2009 (ulteriori disposizioni
rilevanti): Legge 15
Luglio 2009, n. 94, Disposizioni in
materia di sicurezza pubblica
-
L.
102/2009 (disposizioni
rilevanti): Legge 3 Agosto 2009, n.
102, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 Luglio 2009,
n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini e della
partecipazione italiana a missioni internazionali
-
D.
LGS. 59/2010: Decreto legislativo 26 Marzo 2010, n. 59, Attuazione
della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno
-
L. 148/2011 (disposizioni rilevanti): Legge 14 Settembre 2011, n. 148, Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori
misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al
Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici
giudiziari, e successive modificazioni
introdotte da
o
Legge 26
aprile 2012, n. 44, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni
tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento
-
D. LGS. 150/2011 (disposizioni rilevanti in materia di immigrazione): Decreto legislativo 1 Settembre 2011, n. 150, Disposizioni complementari
al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei
procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18
Giugno 2009, n. 69
-
L.
35/2012 (disposizioni
rilevanti in materia di immigrazione): Legge 4 Aprile 2012, n. 35, Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni
urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, e successive modificazioni
introdotte da
o
Legge 24
dicembre 2012, n. 228, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013)
-
D.
LGS. 109/2012 (ulteriori
disposizioni rilevanti): Decreto
legislativo 16 Luglio 2012, n. 109, Attuazione della direttiva 2009/52/CE che
introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di
datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno e'
irregolare
-
L.
131/2012 (disposizioni
rilevanti): Legge 7 agosto 2012, n.
131, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2012,
n. 79, recante misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per
assicurare la funzionalita' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre
strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonche' in materia di Fondo
nazionale per il Servizio civile. Differimento di termine per l'esercizio di
delega legislativa
-
DPR
394/1999: Decreto del Presidente della Repubblica 31 Agosto 1999, n. 394,
Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, e successive modificazioni introdotte da
o
Legge 11 Agosto 2003, n.
228, Misure contro la tratta di persone;
o
Decreto del
Presidente della Repubblica 18 Ottobre
2004, n. 334, Regolamento recante modifiche ed
integrazioni al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione
o
Legge 24
Luglio 2008, n. 125, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 Maggio 2008, n. 92, recante misure
urgenti in materia di sicurezza pubblica
o
Legge 4 Aprile 2012, n.
35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012,
n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo
-
DPR
179/2011: Decreto del Presidente
della Repubblica 14 settembre 2011, n. 179, Regolamento concernente la
disciplina dell'accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato, a norma
dell'articolo 4-bis, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui
al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
-
DPCM
535/1999: Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 1999, n. 535,
Regolamento concernente i compiti del Comitato per i
minori stranieri, a norma dell'articolo 33, commi 2 e 2-bis, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni
introdotte da
o
Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 27 Settembre 2011, n. 191, Regolamento concernente i
compiti del Comitato per i minori stranieri, a norma dell'articolo 33, commi 2
e 2-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
Asilo
-
L.
39/1990 (artt. 1 - 1 septies) Legge 28 Febbraio 1990, Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 30 Dicembre 1989, n. 416, Norme urgenti in
materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini
extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi
giaĠ presenti nel territorio dello Stato, e sucessive modificazioni inrtrodotte
da
o
Decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dellĠimmigrazione e norme sulla condizione dello
straniero;
o
Legge 30
luglio 2002, n. 189, Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di
asilo;
o
Decreto
Legislativo 19 novembre 2007, n.251, Attuazione della direttiva 2004/83/CE
recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi,
della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione
internazionale, nonche' norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta;
o Decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.
25, Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure
applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello
status di rifugiato.
-
L.
563/1995 (disposizioni rilevanti): Decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito
dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, concernente:
Disposizioni urgenti per l'ulteriore impiego del personale delle Forze armate
in attivita' di controllo della frontiera marittima nella regione Puglia
-
D.
LGS. 85/2003: Decreto legislativo
7 Aprile 2003, n. 85, Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla
concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati
ed alla cooperazione in ambito comunitario
-
D. LGS. 140/2005: Decreto Legislativo 30 maggio 2005, n.140, Attuazione della
direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei
richiedenti asilo negli Stati membri, e successive modificazioni introdotte da
o
Legge 24
Luglio 2008, n. 125, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 Maggio 2008, n. 92, recante misure
urgenti in materia di sicurezza pubblica
-
D. LGS. 251/2007: Decreto Legislativo 19 novembre 2007, n.251, Attuazione della
direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di
Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti
bisognosa di protezione internazionale, nonche' norme minime sul contenuto
della protezione riconosciuta
-
D. LGS. 25/2008: Decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, Attuazione della
direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli
Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di
rifugiato, e successive modificazioni introdotte da
o
Legge 24
Luglio 2008, n. 125, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 Maggio 2008, n. 92, recante misure
urgenti in materia di sicurezza pubblica;
o
Decreto
legislativo 3 Ottobre 2008, n. 159, Modifiche
ed integrazioni al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, recante
attuazione della direttiva 2005/85/CE relativa alle norme minime per le procedure
applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello
status di rifugiato;
o
Legge 15
Luglio 2009, n. 94, Disposizioni in
materia di sicurezza pubblica;
o
Decreto
legislativo 1 Settembre 2011, n. 150, Disposizioni
complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e
semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo
54 della legge 18 Giugno 2009, n. 69.
-
D. LGS. 150/2011 (disposizioni rilevanti in materia di asilo): Decreto legislativo 1 Settembre 2011, n. 150, Disposizioni complementari
al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei
procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18
Giugno 2009, n. 69
-
DM 233/1996 (disposizioni rilevanti): Decreto del Ministro dell'interno 2 Gennaio 1996 n. 233,
Regolamento per l'attuazione dell'art. 2 del D.L. 30 ottobre 1995, n. 451,
convertito dalla L. 29 dicembre 1995, n. 563, concernente: Disposizioni urgenti
per l'ulteriore impiego del personale delle Forze armate in attivita' di
controllo della frontiera marittima nella regione Puglia
-
DPR
303/2004: Decreto del Presidente della Repubblica 16 Settembre 2004, n.
303, Regolamento relativo alle procedure per il
riconoscimento dello status di rifugiato, e successive modificazioni introdotte
da
o
Legge 24
Luglio 2008, n. 125, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 Maggio 2008, n. 92, recante misure
urgenti in materia di sicurezza pubblica
Cittadinanza
-
L.
91/1992: Legge 5 Febbraio 1992,
n. 91, Nuove norme sulla cittadinanza, e successive
modificazioni introdotte da
o
Decreto del
Presidente della Repubblica 18 Aprile
1994, n. 362, Regolamento recante disciplina dei
procedimenti ai acquisto della cittadinanza italiana
o
Decreto del
Presidente della Repubblica 3 Novembre
2000, n. 396, Regolamento per la revisione e la
semplificazione dell'ordinamento dello stato civile.
o
Legge 14 dicembre 2000,
n. 379, Disposizioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana alle
persone nate e gia' residenti nei territori appartenuti all'Impero
austro-ungarico e ai loro discendenti
o
Legge 8
marzo 2006, n.124, Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernenti il
riconoscimento della cittadinanza italiana ai connazionali dell'Istria, di
Fiume e della Dalmazia e ai loro discendenti
o
Legge 15
Luglio 2009, n. 94, Disposizioni in
materia di sicurezza pubblica
-
L.
379/2000: Legge 14 dicembre 2000, n. 379, Disposizioni per il
riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e gia' residenti
nei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico e ai loro discendenti
-
L.
51/2006 (disposizioni
rilevanti): Legge 23 Febbraio 2006,
n. 51, Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, recante definizione e proroga di
termini, nonche' conseguenti disposizioni urgenti. Proroga di termini relativi
all'esercizio di deleghe legislative
-
DPR
572/1993: Decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1993, n. 572, Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992,
n.91, recante nuove norme sulla cittadinanza
-
DPR
362/1994: Decreto del Presidente della Repubblica 18 Aprile 1994, n. 362, Regolamento recante disciplina dei procedimenti ai acquisto
della cittadinanza italiana
Tratta
-
C.
P. (disposizioni rilevanti):
Codice penale, come modificato da
o
Legge 15
Luglio 2009, n. 94, Disposizioni in
materia di sicurezza pubblica
-
L. 228/2003 (ulteriori
disposizioni): Legge 11 Agosto 2003, n. 228, Misure contro la tratta
di persone
D. LGS. 286/1998 *
Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dellĠimmigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni
TESTO VIGENTE ALLĠINIZIO
DELLA XVI LEGISLATURA |
MODIFICHE APPORTATE
DURANTE LA XVI LEGISLATURA L. 125/2008 L. 133/2008 D. LGS. 160/2008 L. 94/2009 L. 25/2010 L. 100/2010 D. LGS. 104/2010 L. 183/2010 L. 129/2011 D. LGS. 150/2011 L. 214/2011 L. 35/2012 L. 92/2012 D. LGS. 108/2012 D. LGS. 109/2012 L. 131/2012 |
TESTO UNICO DELLE
DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA DISCIPLINA DELLĠIMMIGRAZIONE E NORME SULLA
CONDIZIONE DELLO STRANIERO. |
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TITOLO
I |
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PRINCIPI
GENERALI |
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Art.
1 |
|
(Ambito
di applicazione) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 1) |
|
|
|
1.
Il presente testo unico, in attuazione dellĠarticolo 10, secondo comma, della
Costituzione, si applica, salvo che sia diversamente disposto, ai cittadini
di Stati non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi, di seguito
indicati come stranieri. |
|
2.
Il presente testo unico non si applica ai cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea, se non in quanto si tratti di norme pi favorevoli, e
salvo il disposto dell'articolo 45 della legge 6 marzo 1998, n.40. |
2.
Il presente testo unico non si applica ai cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea, salvo quanto previsto dalle norme di attuazione
dell'ordinamento comunitario.[1] |
3.
Quando altre disposizioni di legge fanno riferimento a istituti concernenti
persone di cittadinanza diversa da quella italiana ovvero ad apolidi, il
riferimento deve intendersi agli istituti previsti dal presente testo unico.
Sono fatte salve le disposizioni interne, comunitarie e internazionali pi
favorevoli comunque vigenti nel territorio dello Stato. |
|
4.
Nelle materie di competenza legislativa delle regioni, le disposizioni del
presente testo unico costituiscono principi fondamentali ai sensi
dell'articolo 117 della Costituzione. Per le materie di competenza delle regioni
a statuto speciale e delle province autonome, esse hanno il valore di norme
fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica. |
|
5.
Le disposizioni del presente testo unico non si applicano qualora sia
diversamente previsto dalle norme vigenti per lo stato di guerra. |
|
6.
Il regolamento di attuazione del presente testo unico, di seguito denominato
regolamento di attuazione, emanato ai sensi dellĠarticolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio
dei Ministri, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge 6 marzo 1998, n. 40. |
|
7.
Prima dellĠemanazione, lo schema di regolamento di cui al comma 6 trasmesso
al Parlamento per lĠacquisizione del parere delle Commissioni competenti per
materia, che si esprimono entro trenta giorni. Decorso tale termine, il
regolamento emanato anche in mancanza del parere. |
|
|
|
|
|
Art.2 |
|
(Diritti
e doveri dello straniero) |
|
|
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 2; |
|
legge
30 dicembre 1986, n. 943, art. 1) |
|
|
|
1.
Allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato
sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle
norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai
principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti. |
|
2.
Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei
diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano, salvo che le
convenzioni internazionali in vigore per l'Italia e il presente testo unico
dispongano diversamente. Nei casi in cui il presente testo unico o le
convenzioni internazionali prevedano la condizione di reciprocit, essa
accertata secondo i criteri e le modalit previste dal regolamento di
attuazione. |
|
3.
La Repubblica italiana, in attuazione della convenzione dell'OIL n. 143 del
24 giugno 1975, ratificata con legge 10 aprile 1981, n. 158, garantisce a
tutti i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti nel suo territorio e
alle loro famiglie parit di trattamento e piena uguaglianza di diritti
rispetto ai lavoratori italiani. |
|
4.
Lo straniero regolarmente soggiornante partecipa alla vita pubblica locale. |
|
5.
Allo straniero riconosciuta parit di trattamento con il cittadino
relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi
legittimi, nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell'accesso ai
pubblici servizi, nei limiti e nei modi previsti dalla legge. |
|
6.
Ai fini della comunicazione allo straniero dei provvedimenti concernenti
l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, gli atti sono tradotti, anche
sinteticamente, in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero, quando
ci non sia possibile, nelle lingue francese, inglese o spagnola, con
preferenza per quella indicata dall'interessato. |
|
7.
La protezione diplomatica si esercita nei limiti e nelle forme previsti dalle
norme di diritto internazionale. Salvo che vi ostino motivate e gravi ragioni
attinenti alla amministrazione della giustizia e alla tutela dell'ordine pubblico
e della sicurezza nazionale, ogni straniero presente in Italia ha diritto di
prendere contatto con le autorit del Paese di cui cittadino e di essere in
ci agevolato da ogni pubblico ufficiale interessato al procedimento.
L'autorit giudiziaria, l'autorit di pubblica sicurezza e ogni altro
pubblico ufficiale hanno l'obbligo di informare, nei modi e nei termini
previsti dal regolamento di attuazione, la rappresentanza diplomatica o
consolare pi vicina del Paese a cui appartiene lo straniero in ogni caso in
cui esse abbiano proceduto ad adottare nei confronti di costui provvedimenti
in materia di libert personale, di allontanamento dal territorio dello
Stato, di tutela dei minori, di status personale ovvero in caso di decesso
dello straniero o di ricovero ospedaliero urgente e hanno altres l'obbligo
di far pervenire a tale rappresentanza documenti e oggetti appartenenti allo
straniero che non debbano essere trattenuti per motivi previsti dalla legge.
Non si fa luogo alla predetta informazione quando si tratta di stranieri che
abbiano presentato una domanda di asilo, di stranieri ai quali sia stato
riconosciuto lo status di rifugiato, ovvero di stranieri nei cui confronti
sono state adottate misure di protezione temporanea per motivi umanitari. |
|
8.
Gli accordi internazionali stipulati per le finalit di cui all'articolo 11,
comma 4, possono stabilire situazioni giuridiche pi favorevoli per i
cittadini degli Stati interessati a speciali programmi di cooperazione per
prevenire o limitare le immigrazioni clandestine. |
|
9.
Lo straniero presente nel territorio italiano comunque tenuto
allĠosservanza degli obblighi previsti dalla normativa vigente. |
|
|
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ÒArticolo 2-bis |
|
(Comitato per il coordinamento e il monitoraggio) |
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|
1. EĠ istituito il Comitato per il coordinamento e il monitoraggio
delle disposizioni del presente testo unico, di seguito denominato ÇComitatoÈ |
|
2. Il Comitato presieduto dal Presidente o dal vice
Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro delegato dal Presidente
del Consiglio dei ministri, ed composto dai ministri interessati ai temi
trattati in ciascuna riunione in numero non inferiore a quattro e da un
Presidente di Regione o di Provincia autonoma designato dalla Conferenza dei
Presidenti delle Regioni e delle Province autonome. |
|
3. Per
lĠistruttoria delle questioni di competenza del Comitato, istituito un
gruppo tecnico di lavoro presso il Ministero dellĠinterno, composto dai
rappresentanti dei Dipartimenti degli affari regionali, delle pari
opportunit e delle politiche comunitarie, dellĠinnovazione e le tecnologie,
e dei Ministeri degli affari esteri, dellĠinterno, della giustizia, delle
attivit produttive, dellĠistruzione, dellĠuniversit e della ricerca, del
lavoro e delle politiche sociali, della difesa, dellĠeconomia e delle
finanze, della salute, delle politiche agricole e forestali, dei beni e delle
attivit culturali, delle comunicazioni, oltre che da un rappresentante del
Ministro per gli italiani nel mondo e da tre esperti designati dalla Conferenza
unificata di cui allĠarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281. Alle riunioni, in relazione alle materie oggetto di esame,
possono essere invitati anche rappresentanti di ogni altra pubblica
amministrazione interessata allĠattuazione delle disposizioni del presente
testo unico, nonch degli enti e delle associazioni nazionali e delle
organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro di cui allĠarticolo 3,
comma 1. |
|
4. Con
regolamento, da emanare ai sensi dellĠarticolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri,
con il Ministro dellĠinterno e con il Ministro per le politiche comunitarie,
sono definite le modalit di coordinamento delle attivit del gruppo tecnico
con le strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri. |
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Art.
3 |
|
(Politiche
migratorie) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 3) |
|
|
|
1.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati, il
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, la Conferenza Stato-citt e autonomie locali, gli enti e le
associazioni nazionali maggiormente attivi nellĠassistenza e
nellĠintegrazione degli immigrati e le organizzazioni dei lavoratori e dei
datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, predispone
ogni tre anni, salva la necessitaĠ di un termine
pi breve, il documento programmatico relativo alla politica
dellĠimmigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, che
approvato dal Governo e trasmesso al Parlamento. Le competenti Commissioni
parlamentari esprimono il loro parere entro trenta giorni dal ricevimento del
documento programmatico. Il documento programmatico emanato, tenendo conto
dei pareri ricevuti, con decreto del Presidente della Repubblica ed
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il Ministro
dellĠInterno presenta annualmente al Parlamento una relazione sui risultati
raggiunti attraverso i provvedimenti attuativi del documento programmatico. |
|
2.
Il documento programmatico indica le azioni e gli interventi che lo Stato
italiano, anche in cooperazione con gli altri Stati membri dell'Unione
europea, con le organizzazioni internazionali, con le istituzioni comunitarie
e con organizzazioni non governative, si propone di svolgere in materia di
immigrazione, anche mediante la conclusione di accordi con i Paesi di
origine. Esso indica altres le misure di carattere economico e sociale nei
confronti degli stranieri soggiornanti nel territorio dello Stato, nelle
materie che non debbono essere disciplinate con legge. |
|
3.
Il documento individua inoltre i criteri generali per la definizione dei
flussi di ingresso nel territorio dello Stato, delinea gli interventi
pubblici volti a favorire le relazioni familiari, l'inserimento sociale e
l'integrazione culturale degli stranieri residenti in Italia, nel rispetto
delle diversit e delle identit culturali delle persone, purch non
confliggenti con lĠordinamento giuridico, e prevede ogni possibile strumento
per un positivo reinserimento nei Paesi di origine. |
|
4. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Comitato di cui
allĠarticolo 2-bis, comma 2, la Conferenza unificata di cui allĠarticolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti
Commissioni parlamentari, sono annualmente definite, entro il termine del 30 novembre
dellĠanno precedente a quello di riferimento del decreto, sulla base dei
criteri generali individuati nel documento programmatico, le quote massime di
stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato,
anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto
conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea
eventualmente disposte ai sensi dellĠarticolo 20. Qualora se ne ravvisi la
opportunitaĠ, ulteriori decreti possono essere emanati durante lĠanno. I
visti di ingresso ed i permessi di soggiorno per lavoro subordinato, anche
per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, sono rilasciati
entro il limite delle quote predette. In caso di mancata pubblicazione del
decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei ministri
puoĠ provvedere, in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle
quote stabilite per lĠanno precedente.[2] |
4. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Comitato di cui
allĠarticolo 2-bis, comma 2, la Conferenza unificata di cui allĠarticolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti
Commissioni parlamentari, sono annualmente definite, entro il termine del 30
novembre dellĠanno precedente a quello di riferimento del decreto, sulla base
dei criteri generali individuati nel documento programmatico, le quote
massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro
subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro
autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di
protezione temporanea eventualmente disposte ai sensi dellĠarticolo 20.
Qualora se ne ravvisi la opportunitaĠ, ulteriori decreti possono essere
emanati durante lĠanno. I visti di ingresso ed i permessi di soggiorno per
lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro
autonomo, sono rilasciati entro il limite delle quote predette. In caso di
mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente
del Consiglio dei ministri puoĠ provvedere, in via transitoria, con proprio
decreto, entro il 30 novembre, nel limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato[3].[4] |
5.
NellĠambito delle rispettive attribuzioni e dotazioni di bilancio, le
regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali adottano i
provvedimenti concorrenti al perseguimento dellĠobbiettivo di rimuovere gli
ostacoli che di fatto impediscono il pieno riconoscimento dei diritti e degli
interessi riconosciuti agli stranieri nel territorio dello Stato, con
particolare riguardo a quelle inerenti allĠalloggio, alla lingua,
allĠintegrazione sociale, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona
umana. |
|
6.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare di
concerto con il Ministro dellĠinterno, si provvede allĠistituzione di
Consigli territoriali per lĠimmigrazione, in cui siano rappresentati le
competenti amministrazioni locali dello Stato, la Regione, gli enti locali,
gli enti e le associazioni localmente attivi nel soccorso e nellĠassistenza
agli immigrati, le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, con
compiti di analisi delle esigenze e di promozione degli interventi da attuare
a livello locale. |
|
6-bis.
Fermi restando i trattamenti dei dati previsti per il perseguimento delle
proprie finalita' istituzionali, il Ministero dell'interno espleta,
nell'ambito del Sistema statistico nazionale e senza oneri aggiuntivi a
carico del bilancio dello Stato, le attivita' di raccolta di dati a fini
statistici sul fenomeno dell'immigrazione extracomunitaria per tutte le
pubbliche amministrazioni interessate alle politiche migratorie. |
|
7.
Nella prima applicazione delle disposizioni del presente articolo, il
documento programmatico di cui al comma 1 predisposto entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40. Lo stesso
documento indica la data entro cui sono adottati i decreti di cui al comma 4. |
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8.
Lo schema del documento programmatico di cui al comma 7 trasmesso al
Parlamento per lĠacquisizione del parere delle Commissioni competenti per
materia, che si esprimono entro trenta giorni. Decorso tale termine, il
decreto emanato anche in mancanza del parere. |
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TITOLO
II |
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DISPOSIZIONI
SULL'INGRESSO, IL SOGGIORNO E L'ALLONTANAMENTO DAL TERRITORIO DELLO STATO |
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CAPO
I DISPOSIZIONI
SULLĠINGRESSO E IL SOGGIORNO |
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Art.
4 (Ingresso
nel territorio dello Stato) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 4) |
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1.
L'ingresso nel territorio dello Stato consentito allo straniero in possesso
di passaporto valido o documento equipollente e del visto d'ingresso, salvi i
casi di esenzione, e pu avvenire, salvi i casi di forza maggiore, soltanto
attraverso i valichi di frontiera appositamente istituiti. |
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2. Il visto di ingresso rilasciato dalle rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine o di stabile
residenza dello straniero. Per soggiorni non superiori a tre mesi sono
equiparati ai visti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e consolari
italiane quelli emessi, sulla base di specifici accordi, dalle autorit
diplomatiche o consolari di altri Stati. Contestualmente al rilascio del
visto di ingresso lĠautorit diplomatica o consolare italiana consegna allo
straniero una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile o, in
mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo, che illustri i diritti e i
doveri dello straniero relativi allĠingresso ed al soggiorno in Italia.
Qualora non sussistano i requisiti previsti dalla normativa in vigore per
procedere al rilascio del visto, lĠautorit diplomatica o consolare comunica
il diniego allo straniero in lingua a lui comprensibile, o, in mancanza, in
inglese, francese, spagnolo o arabo. In deroga a quanto stabilito dalla legge
7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, per motivi di
sicurezza o di ordine pubblico il diniego non deve essere motivato, salvo
quando riguarda le domande di visto presentate ai sensi degli articoli 22,
24, 26, 27, 28, 29, 36 e 39. La presentazione di documentazione falsa o
contraffatta o di false attestazioni a sostegno della domanda di visto
comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilit penali,
lĠinammissibilit della domanda. Per lo straniero in possesso di permesso di
soggiorno sufficiente, ai fini del reingresso nel territorio dello Stato,
una preventiva comunicazione allĠautorit di frontiera. |
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3.
Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, l'Italia, in
armonia con gli obblighi assunti con lĠadesione a specifici accordi
internazionali, consentir lĠingresso nel proprio territorio allo straniero
che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare
lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonch la disponibilit di mezzi di
sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i
permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di
provenienza. I mezzi di sussistenza sono definiti con apposita direttiva
emanata dal Ministro dellĠinterno, sulla base dei criteri indicati nel
documento di programmazione di cui allĠarticolo 3, comma 1. Non ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi
tali requisiti o che sia considerato una minaccia per lĠordine pubblico o la
sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali lĠItalia abbia
sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne
e la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche a
seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dellĠarticolo 444
del codice di procedura penale, per reati previsti dallĠarticolo 380, commi 1
e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli
stupefacenti, la libertaĠ sessuale, il favoreggiamento dellĠimmigrazione
clandestina verso lĠItalia e dellĠemigrazione clandestina dallĠItalia verso
altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla
prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da
impiegare in attivitaĠ illecite. Lo straniero per il quale e' richiesto
il ricongiungimento familiare, ai sensi dell'articolo 29, non e' ammesso in
Italia quando rappresenti una minaccia concreta e attuale per l'ordine
pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia
abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere
interne e la libera circolazione delle persone. |
3.
Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, l'Italia, in
armonia con gli obblighi assunti con lĠadesione a specifici accordi
internazionali, consentir lĠingresso nel proprio territorio allo straniero
che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare
lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonch la disponibilit di mezzi di
sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i
permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di
provenienza. I mezzi di sussistenza sono definiti con apposita direttiva
emanata dal Ministro dellĠinterno, sulla base dei criteri indicati nel
documento di programmazione di cui allĠarticolo 3, comma 1. Non ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi
tali requisiti o che sia considerato una minaccia per lĠordine pubblico o la
sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali lĠItalia abbia
sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne
e la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche con
sentenza non definitiva, compresa quella adottata[5] a seguito di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dellĠarticolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti
dallĠarticolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per
reati inerenti gli stupefacenti, la libertaĠ sessuale, il favoreggiamento
dellĠimmigrazione clandestina verso lĠItalia e dellĠemigrazione clandestina
dallĠItalia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone
da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di
minori da impiegare in attivitaĠ illecite. Impedisce
l'ingresso dello straniero in Italia anche la condanna, con sentenza
irrevocabile, per uno dei reati previsti dalle disposizioni del titolo III,
capo III, sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, relativi alla
tutela del diritto di autore, e degli articoli 473 e 474 del codice penale.[6] Lo straniero per il quale e' richiesto il
ricongiungimento familiare, ai sensi dell'articolo 29, non e' ammesso in
Italia quando rappresenti una minaccia concreta e attuale per l'ordine
pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia
abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere
interne e la libera circolazione delle persone. |
4. LĠingresso in Italia pu essere consentito
con visti per soggiorni di breve durata, validi fino a 90 giorni e per
soggiorni di lunga durata che comportano per il titolare la concessione di un
permesso di soggiorno in Italia con motivazione identica a quella menzionata
nel visto[7]. Per
soggiorni inferiori a tre mesi, saranno considerati validi anche i motivi
esplicitamente indicati in visti rilasciati da autorit diplomatiche o
consolari di altri Stati in base a specifici accordi internazionali
sottoscritti e ratificati dallĠItalia ovvero a norme comunitarie. |
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5. Il Ministero degli affari esteri adotta,
dandone tempestiva comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari,
ogni opportuno provvedimento di revisione o modifica dellĠelenco dei Paesi i
cui cittadini siano soggetti ad obbligo di visto, anche in attuazione di
obblighi derivanti da accordi internazionali in vigore. |
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6.
Non possono fare ingresso nel territorio dello Stato e sono respinti dalla
frontiera gli stranieri espulsi, salvo che abbiano ottenuto la speciale
autorizzazione o che sia trascorso il periodo di divieto di ingresso, gli
stranieri che debbono essere espulsi e quelli segnalati, anche in base ad
accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini del
respingimento o della non ammissione per gravi motivi di ordine pubblico, di
sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni internazionali. |
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7.
L'ingresso comunque subordinato al rispetto degli adempimenti e delle
formalit prescritti con il regolamento di attuazione. |
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Art. 4-bis[8] |
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(Accordo di integrazione) |
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1. Ai fini di cui al presente testo unico, si intende con
integrazione quel processo finalizzato a promuovere la convivenza dei
cittadini italiani e di quelli stranieri, nel rispetto dei valori sanciti
dalla Costituzione italiana, con il reciproco impegno a partecipare alla vita
economica, sociale e culturale della societa'. |
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2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente articolo, con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono stabiliti i criteri e le
modalita' per la sottoscrizione, da parte dello straniero, contestualmente
alla presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno ai
sensi dell'articolo 5, di un Accordo di integrazione, articolato per crediti,
con l'impegno a sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione, da
conseguire nel periodo di validita' del permesso di soggiorno. La stipula
dell'Accordo di integrazione rappresenta condizione necessaria per il
rilascio del permesso di soggiorno. La perdita integrale dei crediti
determina la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione dello straniero
dal territorio dello Stato, eseguita dal questore secondo le modalita' di cui
all'articolo 13, comma 4, ad eccezione dello straniero titolare di permesso
di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria,
per motivi umanitari, per motivi familiari, di permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo, di carta di soggiorno per familiare straniero
di cittadino dell'Unione europea, nonche' dello straniero titolare di altro
permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento
familiare. |
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3. All'attuazione del presente articolo si provvede con
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. |
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Art.
5 |
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(Permesso
di soggiorno) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 5) |
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1.
Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati
regolarmente ai sensi dell'articolo 4, che siano muniti di carta di soggiorno
o di permesso di soggiorno, rilasciati e in corso
di validit a norma del presente testo unico o che siano in possesso
di permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla competente
autorit di uno Stato appartenente all'Unione europea, nei limiti ed alle
condizioni previsti da specifici accordi. |
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2.
Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, secondo le modalit previste
nel regolamento di attuazione, al questore della provincia in cui lo
straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel
territorio dello Stato ed rilasciato per le attivit previste dal visto
d'ingresso o dalle disposizioni vigenti. Il regolamento di attuazione pu
prevedere speciali modalit di rilascio relativamente ai soggiorni brevi per
motivi di turismo, di giustizia, di attesa di emigrazione in altro Stato e
per lĠesercizio delle funzioni di ministro di culto nonch ai soggiorni in
case di cura , ospedali, istituti civili e religiosi e altre convivenze.[9] |
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2-bis. Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno
sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.[10] |
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2-ter. La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di
soggiorno e' sottoposta al versamento di un contributo, il cui importo e'
fissato fra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, che
stabilisce altresi' le modalita' del versamento nonche' le modalita' di
attuazione della disposizione di cui all'articolo 14-bis, comma 2. Non e'
richiesto il versamento del contributo per il rilascio ed il rinnovo del
permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione
sussidiaria, per motivi umanitari.[11] |
3.
La durata del permesso di soggiorno non
rilasciato per motivi di lavoro quella prevista dal visto
dĠingresso, nei limiti stabiliti dal presente testo unico o in attuazione
degli accordi e delle convenzioni internazionali in vigore. La durata non pu
comunque essere: |
|
a) superiore a tre mesi, per visite, affari e
turismo;[12] |
|
b) (É); |
|
c) superiore ad un anno, in relazione alla
frequenza di un corso per studio o per formazione debitamente certificata; il
permesso tuttavia rinnovabile annualmente nel caso di corsi pluriennali;[13] |
|
d) (É); |
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e) superiore alle necessit specificamente
documentate, negli altri casi consentiti dal presente testo unico o dal
regolamento di attuazione. |
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3-bis. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro rilasciato a
seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro di cui
allĠarticolo 5-bis. La durata del relativo permesso di soggiorno per lavoro
quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque non pu superare: |
|
a) in
relazione ad uno o pi contratti di lavoro stagionale, la durata complessiva
di nove mesi; |
|
b) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato
a tempo determinato, la durata di un anno. |
|
c) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato, la durata di due anni. |
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3-ter. Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno
due anni di seguito per prestare lavoro stagionale pu essere rilasciato,
qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale
titolo, fino a tre annualit, per la durata temporale annuale di cui ha
usufruito nellĠultimo dei due anni precedenti con un solo provvedimento. Il
relativo visto di ingresso rilasciato ogni anno. Il permesso revocato
immediatamente nel caso in cui lo straniero violi le disposizioni del
presente testo unico. |
|
3-quater. Possono inoltre soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri
muniti di permesso di soggiorno per lavoro autonomo rilasciato sulla base
della certificazione della competente rappresentanza diplomatica o consolare
italiana della sussistenza dei requisiti previsti dallĠarticolo 26 del
presente testo unico. Il permesso di soggiorno non pu avere validit
superiore ad un periodo di due anni. |
|
3-quinquies. La rappresentanza diplomatica o consolare italiana che rilascia
il visto di ingresso per motivi di lavoro, ai sensi dei commi 2 e 3
dellĠarticolo 4, ovvero il visto di ingresso per lavoro autonomo, ai sensi
del comma 5 dellĠarticolo 26, ne daĠ comunicazione anche in via telematica al
Ministero dellĠinterno e allĠINPS nonche' all'INAILper lĠinserimento
nellĠarchivio previsto dal comma 9 dellĠarticolo 22 entro trenta giorni dal
ricevimento della documentazione. Uguale comunicazione data al Ministero
dellĠinterno per i visti di ingresso per ricongiungimento familiare di cui
allĠarticolo 29 entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione. |
|
3 sexies Nei casi di ricongiungimento familiare, ai
sensi dellĠarticolo 29, la durata del permesso di soggiorno non pu essere
superiore a due anni |
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4.
Il rinnovo del permesso di soggiorno richiesto
dallo straniero al questore della provincia in cui dimora, almeno novanta
giorni prima della scadenza nei casi di cui al comma 3-bis, lettera c),
sessanta giorni prima nei casi di cui alla lettera b) del medesimo comma
3-bis, e trenta giorni nei restanti casi, ed sottoposto alla verifica delle
condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal
presente testo unico. Fatti salvi i diversi termini previsti dal presente
testo unico e dal regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno
rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita con rilascio
iniziale. |
4.
Il rinnovo del permesso di soggiorno richiesto
dallo straniero al questore della provincia in cui dimora, almeno sessanta
giorni prima della scadenza[14]
ed sottoposto alla verifica delle
condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal
presente testo unico. Fatti salvi i diversi termini previsti dal presente
testo unico e dal regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno
rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita con rilascio iniziale.
|
4-bis. Lo straniero che richiede il rinnovo del permesso
di soggiorno sottoposto a rilievi fotodattiloscopici. [15] |
|
5.
Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di
soggiorno stato rilasciato, esso revocato, quando mancano o vengono a
mancare i requisiti richiesti per lĠingresso e il soggiorno nel territorio
dello Stato, fatto salvo quanto previsto dallĠarticolo 22, comma 9, e sempre
che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che
non si tratti di irregolarit amministrative sanabili. Nell'adottare il
provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del
permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al
ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi
dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettivita' dei
vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e
sociali con il suo Paese d'origine, nonche', per lo straniero gia' presente sul
territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo
territorio nazionale. |
|
5-bis.
Nel valutare la pericolosita' dello straniero per l'ordine pubblico e la
sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia
sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne
e la libera circolazione delle persone ai fini dell'adozione del
provvedimento di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per
motivi familiari, si tiene conto anche di eventuali condanne per i reati
previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura
penale, ovvero per i reati di cui all'articolo 12, commi 1 e 3. |
5-bis.
Nel valutare la pericolosita' dello straniero per l'ordine pubblico e la
sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia
sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne
e la libera circolazione delle persone ai fini dell'adozione del
provvedimento di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per
motivi familiari, si tiene conto anche di eventuali condanne per i reati
previsti dagli articoli 380, commi 1 e 2, e[16]
407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero per i reati
di cui all'articolo 12, commi 1 e 3. |
|
5-ter. Il permesso di soggiorno e' rifiutato o revocato
quando si accerti la violazione del divieto di cui all'articolo 29, comma
1-ter.[17] |
6.
Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altres
adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi
in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno
applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi,
in particolare di carattere umanitario[18]
o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato
italiano. |
6.
Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altres
adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi
in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno
applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi,
in particolare di carattere umanitario[19]
o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato
italiano. Il permesso di soggiorno per motivi umanitari e' rilasciato dal
questore secondo le modalita' previste nel regolamento di attuazione.[20] |
7.
Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o titolo equipollente
rilasciato dall'autorit di uno Stato appartenente all'Unione europea, valido
per il soggiorno in Italia sono tenuti a dichiarare la loro presenza al
questore con le modalit e nei termini di cui al comma 2. Agli stessi
rilasciata idonea ricevuta della dichiarazione di soggiorno. Ai
contravventori si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire 200 mila a lire 600 mila. Qualora la dichiarazione non venga
resa entro 60 giorni dall'ingresso nel territorio dello Stato pu essere
disposta l'espulsione amministrativa. |
|
8. Il permesso
di soggiorno e la carta di soggiorno di cui allĠarticolo 9 sono rilasciati
mediante utilizzo di mezzi a tecnologia avanzata con caratteristiche
anticontraffazione conformi ai tipi da approvare con decreto del Ministro
dellĠinterno, di concerto con il Ministro per lĠinnovazione e le tecnologie
in attuazione del regolamento (CE) n. 1030/2002 del 13 giugno 2002,
riguardante lĠadozione di un modello uniforme per i permessi di soggiorno
rilasciati a cittadini di Paesi terzi. Il permesso di soggiorno e la carta di
soggiorno rilasciati in conformit ai predetti modelli recano inoltre i dati
personali previsti, per la carta di identit e gli altri documenti
elettronici, dall'articolo 36 del testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. |
|
8-bis. Chiunque contraff o altera un visto di ingresso o reingresso,
un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta di soggiorno,
ovvero contraff o altera documenti al fine di determinare il rilascio di un
visto di ingresso o reingresso, di un permesso di soggiorno, di un contratto
di soggiorno o di una carta di soggiorno, punito con la reclusione da uno a
sei anni. Se la falsit concerne un atto o parte di un atto che faccia fede
fino a querela di falso la reclusione da tre a dieci anni. La pena
aumentata se il fatto commesso da un pubblico ufficiale. |
8-bis. Chiunque contraff o altera un visto di ingresso o reingresso,
un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta di soggiorno,
ovvero contraff o altera documenti al fine di determinare il rilascio di un
visto di ingresso o reingresso, di un permesso di soggiorno, di un contratto
di soggiorno o di una carta di soggiorno oppure utilizza uno di tali
documenti contraffatti o alterati[21], punito con la reclusione da uno a
sei anni. Se la falsit concerne un atto o parte di un atto che faccia fede
fino a querela di falso la reclusione da tre a dieci anni. La pena
aumentata se il fatto commesso da un pubblico ufficiale. |
9.
Il permesso di soggiorno rilasciato, rinnovato o convertito entro venti
giorni dalla data in cui stata presentata la domanda, se sussistono i
requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento
di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di
questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente
testo unico. |
|
|
9-bis.[22]
In attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, anche ove non
venga rispettato il termine di venti giorni di cui al precedente comma, il
lavoratore straniero puo' legittimamente soggiornare nel territorio dello
Stato e svolgere temporaneamente l'attivita' lavorativa fino ad eventuale
comunicazione dell'Autorita' di pubblica sicurezza, da notificare anche al
datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al
rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno. L'attivita' di lavoro di cui
sopra puo' svolgersi alle seguenti condizioni: |
|
a)
che la richiesta del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro
sia stata effettuata dal lavoratore straniero all'atto della stipula del
contratto di soggiorno, secondo le modalita' previste nel regolamento
d'attuazione, ovvero, nel caso di rinnovo, la richiesta sia stata presentata
prima della scadenza del permesso, ai sensi del precedente comma 4, e
dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto
1999 n. 394, o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso; |
|
b)
che sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante
l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo del
permesso. |
|
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|
Articolo
5 bis |
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(Contratto di soggiorno per lavoro subordinato) |
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|
1. Il
contratto di soggiorno per lavoro subordinato stipulato fra un datore di
lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia e un
prestatore di lavoro, cittadino di uno Stato non appartenente allĠUnione
europea o apolide, contiene (É): |
|
a) la
garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilit di un alloggio per
il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli
alloggi di edilizia residenziale pubblica; |
|
b) lĠimpegno al pagamento da parte del
datore di lavoro delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel
Paese di provenienza. |
|
2. Non costituisce titolo valido per il rilascio del permesso di
soggiorno il contratto che non contenga le dichiarazioni di cui alla lettere
a) e b) del comma 1. |
|
3. Il contratto di soggiorno per lavoro sottoscritto
in base a quanto previsto dallĠarticolo 22 presso lo sportello unico per
lĠimmigrazione della provincia nella quale risiede o ha sede legale il datore
di lavoro o dove avr luogo
la prestazione lavorativa secondo le modalit previste nel regolamento di attuazione. |
|
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Art.
6 |
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(Facolt
ed obblighi inerenti al soggiorno) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 6; |
|
r.d. 18 giugno 1931, n. 773, artt.144,
comma 2Ħ, e 148) |
|
|
|
1.
Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro
autonomo e familiari pu essere utilizzato anche per le altre attivit
consentite. Quello rilasciato per motivi di studio e formazione pu essere
convertito, comunque prima della sua scadenza e
previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro ovvero previo rilascio
della certificazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti
dall'articolo 26, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro
nell'ambito delle quote stabilite a norma dell'articolo 3, comma 4, secondo
le modalit previste dal regolamento di attuazione. |
|
2.
Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attivit sportive e
ricreative a carattere temporaneo e per quelli inerenti agli atti di stato
civile o all'accesso a pubblici servizi, i documenti inerenti al soggiorno di
cui all'articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica
amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni
ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati. |
2.
Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attivit sportive e
ricreative a carattere temporaneo, per quelli
inerenti all'accesso alle prestazioni sanitarie di cui all'articolo 35 e per
quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie[23],
i documenti inerenti al soggiorno di cui all'articolo 5, comma 8, devono
essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del
rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di
interesse dello straniero comunque denominati. |
3.
Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza,
non esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto o altro documento di
identificazione, ovvero il permesso o la carta di soggiorno punito con
l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda fino a lire ottocentomila. |
3. Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di
pubblica sicurezza, non ottempera, senza giustificato motivo, all'ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e
del permesso di soggiorno o di
altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato punito con l'arresto fino ad un
anno e con l'ammenda
fino ad euro 2.000.[24] |
4.
Qualora vi sia motivo di dubitare della identit personale dello straniero,
questi eĠ sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e segnaletici. |
|
5.
Per le verifiche previste dal presente testo unico o dal regolamento di
attuazione, l'autorit di pubblica sicurezza, quando vi siano fondate
ragioni, richiede agli stranieri informazioni e atti comprovanti la
disponibilit di un reddito, da lavoro o da altra fonte legittima,
sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi nel
territorio dello Stato. |
|
6.
Salvo quanto stabilito nelle leggi militari, il Prefetto pu vietare agli
stranieri il soggiorno in comuni o in localit che comunque interessano la
difesa militare dello Stato. Tale divieto comunicato agli stranieri per
mezzo della autorit locale di pubblica sicurezza o col mezzo di pubblici
avvisi. Gli stranieri, che trasgrediscono al divieto, possono essere
allontanati per mezzo della forza pubblica. |
|
7.
Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente
soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani
con le modalit previste dal regolamento di attuazione. In ogni caso la
dimora dello straniero si considera abituale anche in caso di documentata
ospitalit da pi di tre mesi presso un centro di accoglienza. Dell'avvenuta
iscrizione o variazione l'ufficio d comunicazione alla questura
territorialmente competente. |
|
8.
Fuori dei casi di cui al comma 7, gli stranieri che soggiornano nel
territorio dello Stato devono comunicare al questore competente per
territorio, entro i quindici giorni successivi, le eventuali variazioni del
proprio domicilio abituale. |
|
9.
Il documento di identificazione per stranieri rilasciato su modello
conforme al tipo approvato con decreto del Ministro dell'interno. Esso non
valido per l'espatrio, salvo che sia diversamente disposto dalle convenzioni
o dagli accordi internazionali. |
|
10.
Contro i provvedimenti di cui allĠarticolo 5 e al presente articolo ammesso
ricorso al tribunale amministrativo regionale competente. |
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Art.
7 |
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(Obblighi
dellĠospitante e del datore di lavoro) |
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(R.d.
18 giugno 1931, n. 773, art. 147) |
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|
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1.
Chiunque, a qualsiasi titolo, da' alloggio ovvero ospita uno straniero o
apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la propriet o il
godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello
Stato, e' tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore,
all'autorit locale di pubblica sicurezza. |
1.
Chiunque, a qualsiasi titolo, da' alloggio ovvero ospita uno straniero o
apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la propriet o il
godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello
Stato, e' tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore,
all'autorit locale di pubblica sicurezza.[25] |
2.
La comunicazione comprende, oltre alle generalit del denunciante, quelle
dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di
identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o
in cui la persona alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per
il quale la comunicazione dovuta . |
|
2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al
presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1100
euro. |
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Art.
8 |
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(Disposizioni
particolari) |
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(R.d.
18 giugno 1931, n. 773, art. 149) |
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1.
Le disposizioni del presente capo non si applicano ai componenti del sacro
collegio e del corpo diplomatico e consolare. |
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Art.
9 |
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(Permesso
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 7) |
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|
1.
Lo straniero in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno
in corso di validit, che dimostra la disponibilit di un reddito non
inferiore allĠimporto annuo dellĠassegno sociale e, nel caso di richiesta
relativa ai familiari, di un reddito sufficiente secondo i parametri indicati
nell'articolo 29, comma 3, lettera b) e di un alloggio idoneo che rientri nei
parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia
residenziale pubblica ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneit
igienico-sanitaria accertati dallĠAzienda unit sanitaria locale competente
per territorio, pu chiedere al questore il rilascio del permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, per s e per i familiari di
cui allĠarticolo 29, comma 1.[26]
|
|
2
Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo a tempo
indeterminato ed rilasciato entro novanta giorni dalla richiesta. |
|
|
2-bis. Il rilascio del permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo subordinato al superamento, da parte del
richiedente, di un test di conoscenza della lingua italiana, le cui modalit
di svolgimento sono determinate con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universit e della ricerca.[27] |
3.La
disposizione di cui al comma 1 non si applica agli stranieri che: |
|
a)
soggiornano per motivi di studio o formazione professionale; |
|
b)
soggiornano a titolo di protezione temporanea o per motivi umanitari ovvero
hanno chiesto il permesso di soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una
decisione su tale richiesta; |
|
c)
soggiornano per asilo ovvero hanno chiesto il riconoscimento dello status di
rifugiato e sono ancora in attesa di una decisione definitiva circa tale
richiesta; |
|
d)
sono titolari di un permesso di soggiorno di breve durata previsto dal
presente testo unico e dal regolamento di attuazione; |
|
e)
godono di uno status giuridico previsto dalla convenzione di Vienna del 1961
sulle relazioni diplomatiche, dalla convenzione di Vienna del 1963 sulle
relazioni consolari, dalla convenzione del 1969 sulle missioni speciali o
dalla convenzione di Vienna del 1975 sulla rappresentanza degli Stati nelle
loro relazioni con organizzazioni internazionali di carattere universale. |
|
4.
Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo non pu essere
rilasciato agli stranieri pericolosi per lĠordine pubblico o la sicurezza
dello Stato. Nel valutare la pericolosita' si tiene conto anche
dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate
nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito
dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della
legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13
settembre 1982, n. 646, ovvero in relazione ad eventuali condanne, anche non
definitive, per i reati previsti dallĠarticolo 380 del codice di procedura
penale, nonch, limitatamente ai delitti non colposi, dallĠarticolo 381 del
medesimo codice. Ai fini dellĠadozione di un provvedimento di diniego al
rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene
conto anche della durata del soggiorno nel territorio nazionale e
dellĠinserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero. |
|
5.
Ai fini del calcolo del periodo di cui al comma 1, non si computano i periodi
di soggiorno per i motivi indicati nelle lettere d) ed e). |
|
6.
Le assenze dello straniero dal territorio nazionale non interrompono la
durata del periodo di cui al comma 1 e sono incluse nel computo del medesimo
periodo quando sono inferiori a sei mesi consecutivi e non superano
complessivamente dieci mesi nel quinquennio, salvo che detta interruzione sia
dipesa dalla necessit di adempiere agli obblighi militari, da gravi e
documentati motivi di salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi. |
|
7.
Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 revocato: |
|
a) se stato acquisito fraudolentemente; |
|
b) in caso di espulsione, di cui al comma 9; |
|
c) quando mancano o vengano a mancare i requisiti
per il rilascio, di cui al comma 4; |
|
d) in caso di assenza continuativa dal territorio
dell'Unione per un periodo di dodici mesi consecutivi; |
|
e) in caso di conferimento di permesso di soggiorno
di lungo periodo da parte di altro Stato membro dellĠUnione europea, previa
comunicazione da parte di questĠultimo, e comunque in caso di assenza dal
territorio dello Stato per un periodo superiore a sei anni. |
|
8.
Lo straniero al quale stato revocato il permesso di soggiorno ai sensi
delle lettere d) ed e) del comma 7, pu riacquistarlo, con le stesse modalit
di cui al presente articolo. In tal caso, il periodo di cui al comma 1,
ridotto a tre anni. |
|
9.
Allo straniero, cui sia stato revocato il permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo e nei cui confronti non debba essere disposta
lĠespulsione rilasciato un permesso di soggiorno per altro tipo in
applicazione del presente testo unico. |
|
10. Nei confronti del titolare del permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, lĠespulsione pu essere
disposta: |
|
a) per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza
dello Stato; |
|
b) nei casi di cui allĠarticolo 3, comma 1, del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito dalla legge 31 luglio 2005,
n. 155; |
|
c) quando lo straniero appartiene ad una delle
categorie indicate allĠarticolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423,
ovvero allĠarticolo 1 della legge 31 maggio 1965 n. 575, sempre che sia stata
applicata, anche in via cautelare, una delle misure di cui allĠarticolo 14
della legge 19 marzo 1990, n. 55. |
|
11. Ai fini dellĠadozione del provvedimento di
espulsione di cui al comma 10, si tiene conto anche dellĠet
dellĠinteressato, della durata del soggiorno sul territorio nazionale, delle
conseguenze dellĠespulsione per lĠinteressato e i suoi familiari,
dell'esistenza di legami familiari e sociali nel territorio nazionale e
dell'assenza di tali vincoli con il Paese di origine. |
|
12.
Oltre a quanto previsto per lo straniero regolarmente soggiornante nel
territorio dello Stato, il titolare del permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo pu: |
|
a) fare ingresso nel territorio dello Stato in
esenzione di visto e circolare liberamente sul territorio nazionale salvo
quanto previsto dall'articolo 6, comma 6; |
|
b) svolgere nel territorio dello Stato ogni
attivit lavorativa subordinata o autonoma salvo quelle che la legge
espressamente riserva al cittadino o vieta allo straniero. Per lo svolgimento
di attivit di lavoro subordinato non richiesta la stipula del contratto di
soggiorno di cui allĠarticolo 5-bis.; |
|
c) usufruire delle prestazioni di assistenza
sociale, di previdenza sociale, di quelle relative ad erogazioni in materia
sanitaria, scolastica e sociale, di quelle relative allĠaccesso a beni e
servizi a disposizione del pubblico, compreso lĠaccesso alla procedura per
lĠottenimento di alloggi di edilizia residenziale pubblica,salvo che sia
diversamente disposto e sempre che sia dimostrata lĠeffettiva residenza dello
straniero sul territorio nazionale; |
|
d) partecipare alla vita pubblica locale, con le
forme e nei limiti previsti dalla vigente normativa. |
|
13.
EĠ autorizzata la riammissione sul territorio nazionale dello straniero
espulso da altro Stato membro dellĠUnione europea titolare del permesso di
soggiorno CE per soggiornati di lungo periodo di cui al comma 1 che non
costituisce un pericolo per lĠordine pubblico e la sicurezza dello Stato. |
|
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|
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Art. 9-bis |
|
(Stranieri in possesso di
un permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da
altro Stato membro) |
|
|
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1.
Lo straniero, titolare di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo rilasciato da altro Stato membro dellĠUnione europea e in corso
di validit, pu chiedere di soggiornare sul territorio nazionale per un
periodo superiore a tre mesi, al fine di: |
|
a)
esercitare unĠattivit economica in qualit di lavoratore subordinato o
autonomo, ai sensi degli articoli 5, comma 3-bis, 22 e 26. Le certificazioni
di cui allĠarticolo 26 sono rilasciate dallo Sportello unico per lĠimmigrazione; |
|
b)
frequentare corsi di studio o di formazione professionale, ai sensi della
vigente normativa; |
|
c)
soggiornare per altro scopo lecito previa dimostrazione di essere in possesso
di mezzi di sussistenza non occasionali, di importo superiore al doppio
dellĠimporto minimo previsto dalla legge per lĠesenzione dalla partecipazione
alla spesa sanitaria e di una assicurazione sanitaria per il periodo del
soggiorno. |
|
2.
Allo straniero di cui al comma 1 rilasciato un permesso di soggiorno
secondo le modalit previste dal presente testo unico e dal regolamento di
attuazione. |
|
3.
Ai familiari dello straniero titolare del permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo e in possesso di un valido titolo di soggiorno
rilasciato dallo Stato membro di provenienza, rilasciato un permesso di
soggiorno per motivi di famiglia, ai sensi dellĠarticolo 30, commi 2, 3 e 6,
previa dimostrazione di aver risieduto in qualit di familiari del
soggiornante di lungo periodo nel medesimo Stato membro e di essere in
possesso dei requisiti di cui allĠarticolo 29, comma 3. |
|
4.
Per soggiorni inferiori a tre mesi, allo straniero di cui ai commi 1 e 3 si
applica lĠarticolo 5, comma 7, con esclusione del quarto periodo. |
|
5.
Agli stranieri di cui ai commi 1 e 3 consentito lĠingresso nel territorio
nazionale in esenzione di visto e si prescinde dal requisito dellĠeffettiva
residenza allĠestero per la procedura di rilascio del nulla osta di cui
allĠarticolo 22. |
|
6.
Il permesso di soggiorno di cui ai commi 2 e 3 rifiutato e, se rilasciato,
revocato, agli stranieri pericolosi per lĠordine pubblico o la sicurezza
dello Stato. Nel valutare la pericolosita' si tiene conto anche
dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate
nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito
dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della
legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13
settembre 1982, n. 646, ovvero in relazione ad eventuali condanne, anche non
definitive, per i reati previsti dallĠarticolo 380 del codice di procedura
penale, nonch, limitatamente ai delitti non colposi, dallĠarticolo 381 del
medesimo codice. NellĠadottare il provvedimento si tiene conto dellĠet
dellĠinteressato, della durata del soggiorno sul territorio nazionale, delle
conseguenze dellĠespulsione per lĠinteressato e i suoi familiari,
dellĠesistenza di legami familiari e sociali nel territorio nazionale e
dell'assenza di tali vincoli con il Paese di origine. |
|
7.
Nei confronti degli stranieri di cui al comma 6 adottato il provvedimento
di espulsione ai sensi dellĠarticolo 13, comma 2, lettera b) e
lĠallontanamento effettuato verso lo Stato membro dellĠUnione europea che
ha rilasciato il permesso di soggiorno. Nel caso sussistano i presupposti per
lĠadozione del provvedimento di espulsione ai sensi dellĠarticolo 13, comma
1, e dellĠarticolo 3 comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, lĠespulsione
adottata sentito lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno
e lĠallontanamento effettuato fuori dal territorio dellĠUnione europea. |
|
8.
Allo straniero di cui ai commi 1 e 3, in possesso dei requisiti di cui
allĠarticolo 9 e' rilasciato, entro novanta giorni dalla richiesta, un
permesso di soggiorno CE per soggiornati di lungo periodo. DellĠavvenuto
rilascio informato lo Stato membro che ha rilasciato il precedente permesso
di soggiorno CE per soggiornati di lungo periodo. |
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Art.
9-ter[28] |
|
(Status
di soggiornante di lungo periodo-CE per i titolari di Carta blu UE) |
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|
1.
Lo straniero titolare di Carta blu UE rilasciata da un altro Stato membro ed
autorizzato al soggiorno in Italia alle condizioni previste dall'articolo 27-quater,
puo' chiedere al Questore il rilascio del permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo, di cui all'articolo 9. |
|
2.
La disposizione di cui al comma 1 si applica agli stranieri che dimostrino: |
|
a)
di aver soggiornato, legalmente ed ininterrottamente, per cinque anni nel
territorio dell'Unione in quanto titolari di Carta blu UE; |
|
b)
di essere in possesso, da almeno due anni, di un permesso Carta blu UE ai
sensi dell'articolo 27-quater. Le assenze dello straniero dal territorio dell'Unione
non interrompono la durata del periodo di cui al presente comma e sono
incluse nel computo del medesimo periodo quando sono inferiori a dodici mesi
consecutivi e non superano complessivamente i diciotto mesi nel periodo di
cui alla lettera a). |
|
3.
Ai titolari di Carta blu UE, in possesso dei requisiti previsti al comma 2,
e' rilasciato dal questore un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo, recante la dicitura, nella rubrica 'annotazioni', 'Ex titolare
di Carta blu UE'. |
|
4.
Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 e' revocato nelle ipotesi previste
all'articolo 9, comma 7, lettere a), b), c) ed e), nonche' nel caso di
assenza dal territorio dell'Unione per un periodo di ventiquattro mesi
consecutivi. |
|
5.
Ai familiari dello straniero titolare di un permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo, concesso ai sensi del presente articolo, in
possesso di un valido documento, e' rilasciato un permesso di soggiorno per
motivi di famiglia ai sensi degli articoli 5, comma 3-sexies, e 30, commi 2 e
6, previa dimostrazione di essere in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 29, comma 3. |
|
6.
Ai familiari dello straniero titolare di un permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo concesso ai sensi del presente articolo, in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 9, comma 1, e' rilasciato il
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo qualora abbiano
soggiornato, legalmente ed ininterrottamente, per cinque anni nel territorio
dell'Unione di cui gli ultimi due nel territorio nazionale. |
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|
CAPO
II |
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|
CONTROLLO
DELLE FRONTIERE, RESPINGIMENTO |
|
ED
ESPULSIONE |
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Art.
10 |
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(Respingimento) |
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|
(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 8) |
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|
|
1.
La polizia di frontiera respinge gli stranieri che si presentano ai valichi
di frontiera senza avere i requisiti richiesti dal presente testo unico per
l'ingresso nel territorio dello Stato. |
|
2.
Il respingimento con accompagnamento alla frontiera altres disposto dal
questore nei confronti degli stranieri: |
|
a) che entrando nel territorio dello Stato
sottraendosi ai controlli di frontiera, sono fermati allĠingresso o subito
dopo; |
|
b) che, nelle circostanze di cui al comma 1,
sono stati temporaneamente ammessi nel territorio per necessit di pubblico
soccorso. |
|
3.
Il vettore che ha condotto alla frontiera uno straniero privo dei documenti
di cui all'articolo 4 o che deve essere comunque respinto a norma del
presente articolo tenuto a prenderlo immediatamente a carico ed a
ricondurlo nello Stato di provenienza, o in quello che ha rilasciato il
documento di viaggio eventualmente in possesso dello straniero. Tale disposizione si applica anche quando l'ingresso e'
negato allo straniero in transito, qualora il vettore che avrebbe dovuto
trasportarlo nel Paese di destinazione rifiuti di imbarcarlo o le autorita'
dello Stato di destinazione gli abbiano negato l'ingresso o lo abbiano
rinviato nello Stato. |
|
4.
Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 e quelle dell'articolo 4, commi 3 e 6, non
si applicano nei casi previsti dalle disposizioni vigenti che disciplinano
lĠasilo politico, il riconoscimento dello status di rifugiato ovvero
lĠadozione di misure di protezione temporanea per motivi umanitari. |
|
5.
Per lo straniero respinto prevista lĠassistenza necessaria presso i valichi
di frontiera. |
|
6.
I respingimenti di cui al presente articolo sono registrati dallĠautorit di
pubblica sicurezza. |
|
|
|
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|
Art. 10-bis[29] |
|
(Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato) |
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|
1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, lo
straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in
violazione delle disposizioni del presente testo unico nonche' di quelle di
cui all'articolo 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68, e' punito con l'ammenda
da 5.000 a 10.000 euro. Al reato di cui al presente comma non si applica
l'articolo 162 del codice penale. |
|
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano allo
straniero destinatario del provvedimento di respingimento ai sensi
dell'articolo 10, comma 1 ovvero allo straniero identificato durante i
controlli della polizia di frontiera, in uscita dal territorio nazionale.[30] |
|
3. Al procedimento penale per il reato di cui al comma 1 si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis del
decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. |
|
4. Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello straniero
denunciato ai sensi del comma 1 non e' richiesto il rilascio del nulla osta
di cui all'articolo 13, comma 3, da parte dell'autorita' giudiziaria competente
all'accertamento del medesimo reato. Il questore comunica l'avvenuta
esecuzione dell'espulsione ovvero del respingimento di cui all'articolo 10,
comma 2, all'autorit giudiziaria competente all'accertamento del reato. |
|
5. Il giudice, acquisita la notizia dell'esecuzione
dell'espulsione o del respingimento ai sensi dell'articolo 10, comma 2,
pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Se lo straniero rientra
illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto
dall'articolo 13, comma 14, si applica l'articolo 345 del codice di procedura
penale. |
|
6. Nel caso di presentazione di una domanda di
protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n.
251, il procedimento e' sospeso. Acquisita la comunicazione del
riconoscimento della protezione internazionale di cui al decreto legislativo
19 novembre 2007, n. 251, ovvero del rilascio del permesso di soggiorno nelle
ipotesi di cui all'articolo 5, comma 6, del presente testo unico, il giudice
pronuncia sentenza di non luogo a procedere. |
|
|
|
|
Art.
11 |
|
(Potenziamento
e coordinamento dei controlli di frontiera) |
|
|
|
(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 9) |
|
|
|
1.
Il Ministro dell'interno e il Ministro degli affari esteri adottano il piano
generale degli interventi per il potenziamento ed il perfezionamento, anche
attraverso l'automazione delle procedure, delle misure di controllo di
rispettiva competenza, nell'ambito delle compatibilit con i sistemi
informativi di livello extranazionale previsti dagli accordi o convenzioni
internazionali in vigore e delle disposizioni vigenti in materia di
protezione dei dati personali . |
|
1.-bis Il
Ministro dellĠinterno, sentito, ove necessario, il Comitato nazionale per
lĠordine e la sicurezza pubblica, emana le misure necessarie per il
coordinamento unificato dei controlli sulla frontiera marittima e terrestre
italiana. Il Ministro dellĠinterno promuove altres apposite misure di
coordinamento tra le autorit italiane competenti in materia di controlli
sullĠimmigrazione e le autorit europee competenti in materia di controlli
sullĠimmigrazione ai sensi dellĠAccordo di Schengen, ratificato ai sensi
della legge 30 settembre 1993, n. 388. |
|
2.
Delle parti di piano che riguardano sistemi informativi automatizzati e dei
relativi contratti data comunicazione all'Autorit per l'informatica nella
pubblica amministrazione. |
|
3.
Nell'ambito e in attuazione delle direttive adottate dal Ministro
dell'interno, i prefetti delle province di confine terrestre ed i prefetti
dei capoluoghi delle regioni interessate alla frontiera marittima promuovono
le misure occorrenti per il coordinamento dei controlli di frontiera e della
vigilanza marittima e terrestre, d'intesa con i prefetti delle altre province
interessate, sentiti i questori e i dirigenti delle zone di polizia di
frontiera, nonch le autorit marittime e militari ed i responsabili degli
organi di polizia, di livello non inferiore a quello provinciale,
eventualmente interessati, e sovrintendono all'attuazione delle direttive
emanate in materia. |
|
4.
Il Ministero degli affari esteri e il Ministero
dell'interno promuovono le iniziative occorrenti, d'intesa con i Paesi
interessati, al fine di accelerare l'espletamento degli accertamenti ed il
rilascio dei documenti eventualmente necessari per migliorare l'efficacia dei
provvedimenti previsti dal presente testo unico, e per la reciproca
collaborazione a fini di contrasto dell'immigrazione clandestina. A tale
scopo, le intese di collaborazione possono prevedere la cessione a titolo
gratuito alle autorit dei Paesi interessati di beni mobili ed
apparecchiature specificamente individuate, nei limiti delle compatibilit
funzionali e finanziarie definite dal Ministro dell'interno, di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, se
si tratta di beni, apparecchiature o servizi accessori forniti da altre
amministrazioni, con il Ministro competente. |
|
5.
Il Ministero dell'interno, nell'ambito degli
interventi di sostegno alle politiche preventive di contrasto all'immigrazione
clandestina dei Paesi di accertata provenienza, contribuisce, per gli anni
2004 e 2005, alla realizzazione, nel territorio dei Paesi interessati, di
strutture, utili ai fini del contrasto di flussi irregolari di popolazione
migratoria verso il territorio italiano. |
|
5-bis. Il Ministero dellĠinterno, nellĠambito degli interventi
di sostegno alle politiche preventive di contrasto allĠimmigrazione
clandestina dei Paesi di accertata provenienza, contribuisce, per gli anni
2004 e 2005, alla realizzazione, nel territorio dei Paesi interessati, di
strutture, utili ai fini del contrasto di flussi irregolari di popolazione
migratoria verso il territorio italiano. |
|
6.
Presso i valichi di frontiera sono previsti servizi di accoglienza al fine di
fornire informazioni e assistenza agli stranieri che intendano presentare
domanda di asilo o far ingresso in Italia per un soggiorno di durata
superiore a tre mesi. Tali servizi sono messi a disposizione, ove possibile,
allĠinterno della zona di transito. |
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|
Art.
12 |
|
(Disposizioni
contro le immigrazioni clandestine) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 10) |
|
|
|
1.
Salvo che il fatto costituisca pi grave reato, chiunque in violazione delle disposizioni del presente testo unico
compie atti diretti a procurare lĠingresso nel territorio dello Stato di uno
straniero ovvero atti diretti a procurare lĠingresso illegale in altro Stato
del quale la persona non cittadina o non ha titolo di residenza permanente,
eĠ punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 15.000
euro per ogni persona. |
1. Salvo che il fatto costituisca pi grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del
presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il
trasporto di stranieri nel
territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne
illegalmente l'ingresso
nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non cittadina o non ha titolo
di residenza permanente, punito con la reclusione da uno a cinque anni e
con la multa di 15.000 euro per ogni persona.[31] |
2.
Fermo restando quanto previsto dallĠarticolo 54 del codice penale, non
costituiscono reato le attivit di soccorso e assistenza umanitaria prestate
in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque
presenti nel territorio dello Stato. |
|
3. Salvo
che il fatto costituisca pi grave reato, chiunque, al fine di trarre
profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare lĠingresso di
taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del
presente testo unico, ovvero a procurare lĠingresso illegale in altro Stato
del quale la persona non cittadina o non ha titolo di residenza permanente,
punito con la reclusione da quattro a quindici anni e con la multa di
15.000 euro per ogni persona. |
3. Salvo che il fatto costituisca pi grave reato, chiunque,
in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige,
organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero
compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio
dello Stato, ovvero di altro
Stato del quale la persona non cittadina o non ha titolo di residenza
permanente, punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la
multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: |
|
a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel
territorio dello Stato di cinque o pi persone; |
|
b) la persona trasportata stata esposta a pericolo per la
sua vita o per la sua incolumit per procurarne l'ingresso o la permanenza
illegale; |
|
c) la persona trasportata stata sottoposta a trattamento
inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; |
|
d) il fatto commesso da tre o pi persone in concorso tra
loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti
contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; |
|
e) gli autori del fatto hanno la disponibilit di armi o
materie esplodenti.[32] |
3-bis. Le pene di cui ai commi 1 e 3 sono aumentate se: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel
territorio dello Stato di cinque o pi persone; b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona
stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumit; c) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona
stata sottoposta a trattamento inumano o degradante; c-bis)
il fatto eĠ commesso da tre o piuĠ persone in concorso tra loro o utilizzando
servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati
o comunque illegalmente ottenuti. |
3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo
due o pi delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo
comma, la pena ivi prevista aumentata.[33] |
3-ter. Se i
fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone da
destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero
riguardano lĠingresso di minori da impiegare in attivit illecite al fine di
favorirne lo sfruttamento, la pena detentiva eĠ aumentata da un terzo
alla metaĠ e si applica la multa di 25.000 euro per
ogni persona. |
3-ter. La pena detentiva e' aumentata da un terzo alla meta' e si applica
la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:
|
|
a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare
alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero
riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attivit illecite al fine di
favorirne lo sfruttamento; |
|
b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.[34] |
3-quater. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista
dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di
cui ai commi 3-bis e 3-ter, non possono essere ritenute equivalenti o
prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla
quantit di pena risultante dallĠaumento conseguente alle predette
aggravanti. |
|
3-quinquies. Per i delitti previsti dai commi precedenti le pene
sono diminuite fino alla met nei confronti dellĠimputato che si adopera per
evitare che lĠattivit delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori,
aiutando concretamente lĠautorit di polizia o lĠautorit giudiziaria nella
raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per
lĠindividuazione o la cattura di uno o pi autori di reati e per la
sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti. |
|
3-sexies. AllĠarticolo 4-bis, comma 1, terzo periodo, della
legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le
parole: Ò609-octies del codice penaleÒ sono inserite le seguenti: Ònonch
dallĠarticolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286,Ò. |
|
3-septies.
In relazione ai procedimenti per i delitti previsti dal comma 3, si applicano
le disposizioni dellĠarticolo 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228.
LĠesecuzione delle operazioni disposta dĠintesa con la Direzione centrale
dellĠimmigrazione e della polizia delle frontiere. |
|
4.
Nei casi previsti dai commi 1 e 3 e' obbligatorio l'arresto in flagranza ed
e' disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per i medesimi
reati, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.
Nei medesimi casi si procede comunque con giudizio direttissimo, salvo che siano
necessarie speciali indagini. |
4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 obbligatorio l'arresto in
flagranza (...).[35] |
|
4-bis. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in
ordine ai reati previsti dal comma 3, applicata la custodia cautelare in
carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non
sussistono esigenze cautelari.[36] [37] |
|
4-ter. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 sempre disposta la
confisca del mezzo di trasporto utilizzato per commettere il reato, anche nel
caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.[38] |
5.
Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non
costituisca pi grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto
dalla condizione di illegalit dello straniero o nellĠambito delle attivit
punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel
territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico,
punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire
trenta milioni. |
5.
Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non
costituisca pi grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto
dalla condizione di illegalit dello straniero o nellĠambito delle attivit
punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel
territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico,
punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire
trenta milioni. Quando il fatto commesso in concorso da due o pi
persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o pi persone, la pena
aumentata da un terzo alla met.[39] |
|
5-bis.
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, da' alloggio
ovvero cede, anche in locazione, un immobile ad uno straniero che sia privo
di titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto
di locazione, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.[40]
La condanna con provvedimento irrevocabile ovvero l'applicazione della pena
su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura
penale, anche se e' stata concessa la sospensione condizionale della pena,
comporta la confisca dell'immobile, salvo che appartenga a persona estranea
al reato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in
materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Le somme di denaro
ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al
potenziamento delle attivita' di prevenzione e repressione dei reati in tema
di immigrazione clandestina.[41] |
6.
Il vettore aereo, marittimo o terrestre, tenuto ad accertarsi che lo
straniero trasportato sia in possesso dei documenti richiesti per l'ingresso
nel territorio dello Stato, nonch a riferire all'organo di polizia di
frontiera dell'eventuale presenza a bordo dei rispettivi mezzi di trasporto
di stranieri in posizione irregolare. In caso di inosservanza anche di uno
solo degli obblighi di cui al presente comma, si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro
3.500 a euro 5.500 per ciascuno degli stranieri trasportati. Nei casi
pi gravi disposta la sospensione da uno a dodici mesi, ovvero la revoca
della licenza, autorizzazione o concessione rilasciata dallĠautorit
amministrativa italiana inerenti allĠattivit professionale svolta e al mezzo
di trasporto utilizzato. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24
novembre 1981, n. 689 . |
|
7.
Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto delle
immigrazioni clandestine, disposte nellĠambito delle direttive di cui
allĠarticolo 11, comma 3, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza
operanti nelle province di confine e nelle acque territoriali possono
procedere al controllo e alle ispezioni dei mezzi di trasporto e delle cose
trasportate, ancorch soggetti a speciale regime doganale, quando, anche in
relazione a specifiche circostante di luogo e di tempo, sussistono fondati
motivi di ritenere che possano essere utilizzati per uno dei reati previsti
dal presente articolo. DellĠesito dei controlli e delle ispezioni redatto
processo verbale in appositi moduli, che trasmesso entro quarantotto ore al
procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, lo
convalida nelle successive quarantotto ore. Nelle medesime circostanze gli
ufficiali di polizia giudiziaria possono altres procedere a perquisizioni,
con lĠosservanza delle disposizioni di cui allĠarticolo 352, commi 3 e 4, del
codice di procedura penale. |
|
8.
I beni (É)sequestrati nel corso di operazioni di polizia finalizzate alla
prevenzione e repressione dei reati previsti dal presente articolo, sono
affidati dall'autorita' giudiziaria procedente in custodia giudiziale, salvo
che vi ostino esigenze processuali, agli organi di polizia che ne facciano
richiesta per l'impiego in attivita' di polizia ovvero ad altri organi dello
Stato o ad altri enti pubblici per finalita' di giustizia, di protezione
civile o di tutela ambientale. I mezzi di trasporto non possono essere in
alcun caso alienati. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
dell'articolo 100, commi 2 e 3, del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. |
|
8-bis. Nel caso che non siano state presentate istanze di
affidamento per mezzi di trasporto sequestrati, si applicano le disposizioni
dell'articolo 301-bis, comma 3, del testo unico delle disposizioni
legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni. |
|
8-ter. La distruzione pu essere direttamente disposta dal
Presidente del Consiglio dei Ministri o dalla autorit da lui delegata,
previo nullaosta dell'autorit giudiziaria procedente. |
|
8-quater. Con il provvedimento che dispone la distruzione ai
sensi del comma 8-ter sono altres fissate le modalit di esecuzione. |
|
8-quinquies. I beni acquisiti dallo Stato a seguito di
provvedimento definitivo di confisca sono, a richiesta, assegnati
all'amministrazione o trasferiti all'ente che ne abbiano avuto l'uso ai sensi
del comma 8 ovvero sono alienati o distrutti. I mezzi di trasporto non
assegnati, o trasferiti per le finalit di cui al comma 8, sono comunque
distrutti. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in
materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Ai fini della
determinazione dell'eventuale indennit, si applica il comma 5 dell'articolo
301-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni. |
|
9.
Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno dei reati
previsti dal presente articolo, nonch le somme di denaro ricavate dalla vendita,
ove disposta, dei beni confiscati, sono destinate al potenziamento delle
attivit di prevenzione e repressione dei medesimi reati, anche a livello
internazionale mediante interventi finalizzati alla collaborazione e alla
assistenza tecnico-operativa con le forze di polizia dei Paesi interessati. A
tal fine, le somme affluiscono ad apposito capitolo dellĠentrata del bilancio
dello Stato per essere assegnate, sulla base di specifiche richieste, ai
pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dellĠinterno,
rubrica ÒSicurezza pubblicaÓ. |
|
9-bis. La nave italiana in servizio di polizia, che incontri nel
mare territoriale o nella zona contigua, una nave, di cui si ha fondato
motivo di ritenere che sia adibita o coinvolta nel trasporto illecito di
migranti, pu fermarla, sottoporla ad ispezione e, se vengono rinvenuti
elementi che confermino il coinvolgimento della nave in un traffico di
migranti, sequestrarla conducendo la stessa in un porto dello Stato. |
|
9-ter. Le navi della Marina militare, ferme restando le
competenze istituzionali in materia di difesa nazionale, possono essere
utilizzate per concorrere alle attivit di cui al comma 9-bis. |
|
9-quater. I poteri di cui al comma 9-bis possono essere
esercitati al di fuori delle acque territoriali, oltre che da parte delle
navi della Marina militare, anche da parte delle navi in servizio di polizia,
nei limiti consentiti dalla legge, dal diritto internazionale o da accordi
bilaterali o multilaterali, se la nave batte la bandiera nazionale o anche
quella di altro Stato, ovvero si tratti di una nave senza bandiera o con
bandiera di convenienza. |
|
9-quinquies. Le modalit di intervento delle navi della Marina
militare nonch quelle di raccordo con le attivit svolte dalle altre unit
navali in servizio di polizia sono definite con decreto interministeriale dei
Ministri dellĠinterno, della difesa, dellĠeconomia e delle finanze e delle
infrastrutture e dei trasporti. |
|
9-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-quater si
applicano, in quanto compatibili, anche per i controlli concernenti il
traffico aereo. |
|
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|
Art.
13 |
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(Espulsione
amministrativa) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 11) |
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|
1.
Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro
dellĠinterno pu disporre lĠespulsione dello straniero anche non residente
nel territorio dello Stato, dandone preventiva notizia al Presidente del
Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri. |
|
2.
LĠespulsione e' disposta dal prefetto quando lo straniero: |
2.
LĠespulsione e' disposta dal prefetto, caso per caso,[42] quando lo straniero: |
a) entrato nel territorio dello Stato
sottraendosi ai controlli di frontiera e non stato respinto ai sensi
dellĠarticolo 10; |
|
b) si e' trattenuto nel territorio dello Stato in assenza della comunicazione di cui all'articolo 27,
comma 1-bis, o senza aver richiesto il permesso di soggiorno nel
termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero
quando il permesso di soggiorno e' stato revocato o annullato, ovvero e'
scaduto da pi di sessanta giorni e non ne e' stato chiesto il rinnovo; |
b)
si e' trattenuto nel territorio dello Stato in assenza della comunicazione di
cui all'articolo 27, comma 1-bis, o senza avere richiesto il permesso di
soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza
maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno e' stato revocato o
annullato o rifiutato[43] ovvero e' scaduto da pi di sessanta giorni e non
ne e' stato chiesto il rinnovo ovvero se lo straniero si e' trattenuto sul
territorio dello Stato in violazione dell'articolo 1, comma 3, della legge 28
maggio 2007, n. 68[44]; |
c) appartiene a taluna delle categorie indicate
nellĠarticolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito
dallĠarticolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nellĠarticolo 1 della
legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dallĠarticolo 13 della legge 13
settembre 1982, n. 646. |
|
2-bis.
Nell'adottare il provvedimento di espulsione ai sensi del comma 2, lettere a)
e b), nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al
ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi
dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettivita' dei
vincoli familiari dell'interessato, della durata del suo soggiorno nel
territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o
sociali con il suo Paese d'origine. |
|
|
2-ter.
L'espulsione non e' disposta, ne' eseguita coattivamente qualora il
provvedimento sia stato gia' adottato, nei confronti dello straniero
identificato in uscita dal territorio nazionale durante i controlli di
polizia alle frontiere esterne.[45] |
3.
LĠespulsione disposta in ogni caso con decreto
motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa
da parte dellĠinteressato. Quando lo straniero sottoposto a procedimento
penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere, il questore,
prima di eseguire lĠespulsione, richiede il nulla osta allĠautorit
giudiziaria, che pu negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze
processuali valutate in relazione allĠaccertamento della responsabilit di
eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati
connessi, e allĠinteresse della persona offesa. In tal caso lĠesecuzione del
provvedimento sospesa fino a quando lĠautorit giudiziaria comunica la
cessazione delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il nulla osta,
provvede allĠespulsione con le modalit di cui al comma 4. Il nulla osta si
intende concesso qualora lĠautorit giudiziaria non provveda entro quindici
giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In attesa della decisione sulla richiesta di nulla osta,
il questore pu adottare la misura del trattenimento presso un centro di
permanenza temporanea, ai sensi dellĠarticolo 14. |
3.
LĠespulsione disposta in ogni caso con decreto motivato immediatamente
esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte
dellĠinteressato. Quando lo straniero sottoposto a procedimento penale e
non si trova in stato di custodia cautelare in carcere, il questore, prima di
eseguire lĠespulsione, richiede il nulla osta allĠautorit giudiziaria, che
pu negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in
relazione allĠaccertamento della responsabilit di eventuali concorrenti nel
reato o imputati in procedimenti per reati connessi, e allĠinteresse della
persona offesa. In tal caso lĠesecuzione del provvedimento sospesa fino a
quando lĠautorit giudiziaria comunica la cessazione delle esigenze processuali.
Il questore, ottenuto il nulla osta, provvede allĠespulsione con le modalit
di cui al comma 4. Il nulla osta si intende concesso qualora lĠautorit
giudiziaria non provveda entro sette[46] giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
In attesa della decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore pu
adottare la misura del trattenimento presso un centro di identificazione
ed espulsione[47], ai sensi dellĠarticolo 14. |
3
bis. Nel caso di arresto in flagranza o di fermo,
il giudice rilascia il nulla osta allĠatto della convalida, salvo che
applichi la misura della custodia cautelare in carcere ai sensi dellĠarticolo
391, comma 5, del codice di procedura penale, o che ricorra una delle ragioni
per le quali il nulla osta pu essere negato ai sensi del comma 3. |
|
3
ter. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano
anche allo straniero sottoposto a procedimento penale, dopo che sia stata
revocata o dichiarata estinta per qualsiasi ragione la misura della custodia
cautelare in carcere applicata nei suoi confronti. Il giudice, con lo stesso
provvedimento con il quale revoca o dichiara lĠestinzione della misura,
decide sul rilascio del nulla osta allĠesecuzione dellĠespulsione. Il
provvedimento immediatamente comunicato al questore. |
|
3
quater. Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis e
3-ter, il giudice, acquisita la prova dellĠavvenuta espulsione, se non
ancora stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio, pronuncia
sentenza di non luogo a procedere. é sempre disposta la confisca delle cose indicate
nel secondo comma dellĠarticolo 240 del codice penale. Si applicano le
disposizioni di cui ai commi 13, 13-bis, 13-ter e 14. |
|
3
quinquies. Se lo straniero espulso rientra
illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dal comma
14 ovvero, se di durata superiore, prima del termine di prescrizione del
reato pi grave per il quale si era proceduto nei suoi confronti, si applica
lĠarticolo 345 del codice di procedura penale. Se lo straniero era stato
scarcerato per decorrenza dei termini di durata massima della custodia
cautelare, questĠultima ripristinata a norma dellĠarticolo 307 del codice
di procedura penale. |
|
3
sexies. (...) |
|
4.
LĠespulsione e' sempre eseguita dal
questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica ad
eccezione dei casi di cui al comma 5. |
4.
L'espulsione e' (...) eseguita
dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica: |
|
a)
nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, lettera c), del presente articolo ovvero
all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155; |
|
b)
quando sussiste il rischio di fuga, di cui al comma 4-bis; |
|
c)
quando la domanda di permesso di soggiorno e' stata respinta in quanto
manifestamente infondata o fraudolenta; |
|
d)
qualora, senza un giustificato motivo, lo straniero non abbia osservato il
termine concesso per la partenza volontaria, di cui al comma 5; |
|
e)
quando lo straniero abbia violato anche una delle misure di cui al comma 5.2
e di cui all'articolo 14, comma 1-bis; |
|
f)
nelle ipotesi di cui agli articoli 15 e 16 e nelle altre ipotesi in cui sia
stata disposta l'espulsione dello straniero come sanzione penale o come
conseguenza di una sanzione penale; |
|
g)
nell'ipotesi di cui al comma 5.1.[48] |
|
4-bis[49].
Si configura il rischio di fuga di cui al comma 4, lettera b), qualora
ricorra almeno una delle seguenti circostanze da cui il prefetto accerti,
caso per caso, il pericolo che lo straniero possa sottrarsi alla volontaria
esecuzione del provvedimento di espulsione: |
|
a)
mancato possesso del passaporto o di altro documento equipollente, in corso
di validit; |
|
b)
mancanza di idonea documentazione atta a dimostrare la disponibilita' di un
alloggio ove possa essere agevolmente rintracciato; |
|
c)
avere in precedenza dichiarato o attestato falsamente le proprie generalita'; |
|
d)
non avere ottemperato ad uno dei provvedimenti emessi dalla competente
autorita', in applicazione dei commi 5 e 13, nonch dell'articolo 14; |
|
e)
avere violato anche una delle misure di cui al comma 5.2. |
5.
Nei confronti dello straniero che si trattenuto
nel territorio dello Stato quando il permesso di soggiorno scaduto di
validit da pi di sessanta giorni e non ne stato chiesto il rinnovo,
lĠespulsione contiene lĠintimazione a lasciare il territorio dello Stato
entro il termine di quindici giorni. Il questore dispone lĠaccompagnamento
immediato alla frontiera dello straniero, qualora il prefetto rilevi il
concreto pericolo che questĠultimo si sottragga allĠesecuzione del
provvedimento. |
5.
Lo straniero, destinatario di un provvedimento d'espulsione, qualora non
ricorrano le condizioni per l'accompagnamento immediato alla frontiera di cui
al comma 4, puo' chiedere al prefetto, ai fini dell'esecuzione
dell'espulsione, la concessione di un periodo per la partenza volontaria,
anche attraverso programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui
all'articolo 14-ter. Il prefetto, valutato il singolo caso, con lo stesso
provvedimento di espulsione, intima lo straniero a lasciare volontariamente
il territorio nazionale, entro un termine compreso tra 7 e 30 giorni. Tale
termine puo' essere prorogato, ove necessario, per un periodo congruo,
commisurato alle circostanze specifiche del caso individuale, quali la durata
del soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di minori che frequentano
la scuola ovvero di altri legami familiari e sociali, nonche' l'ammissione a
programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'articolo 14-ter.
La questura, acquisita la prova dell'avvenuto rimpatrio dello straniero,
avvisa l'autorita' giudiziaria competente per l'accertamento del reato
previsto dall'articolo 10-bis, ai fini di cui al comma 5 del medesimo
articolo. Le disposizioni del presente comma non si applicano, comunque, allo
straniero destinatario di un provvedimento di respingimento, di cui
all'articolo 10.[50] |
|
5.1.
Ai fini dell'applicazione del comma 5, la questura provvede a dare adeguata
informazione allo straniero della facolta' di richiedere un termine per la
partenza volontaria, mediante schede informative plurilingue. In caso di
mancata richiesta del termine, l'espulsione e' eseguita ai sensi del comma 4.[51] |
|
5.2.
Laddove sia concesso un termine per la partenza volontaria, il questore
chiede allo straniero di dimostrare la disponibilita' di risorse economiche
sufficienti derivanti da fonti lecite, per un importo proporzionato al
termine concesso, compreso tra una e tre mensilita' dell'assegno sociale
annuo. Il questore dispone, altresi', una o pi delle seguenti misure: a)
consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validita',
da restituire al momento della partenza; b) obbligo di dimora in un luogo
preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato; c) obbligo
di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza
pubblica territorialmente competente. Le misure di cui al secondo periodo
sono adottate con provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica
all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4 del
regolamento, recante l'avviso che lo stesso ha facolta' di presentare
personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice della
convalida. Il provvedimento e' comunicato entro 48 ore dalla notifica al
giudice di pace competente per territorio. Il giudice, se ne ricorrono i
presupposti, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore. Le
misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere
modificate o revocate dal giudice di pace. Il contravventore anche solo ad
una delle predette misure e' punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro. In
tale ipotesi, ai fini dell'espulsione dello straniero, non e' richiesto il
rilascio del nulla osta di cui al comma 3 da parte dell'autorita' giudiziaria
competente all'accertamento del reato. Il questore esegue l'espulsione,
disposta ai sensi del comma 4, anche mediante le modalita' previste
all'articolo 14.[52] |
5-bis. Nei casi previsti ai commi 4 e 5 il questore comunica
immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione al giudice di pace
territorialmente competente il provvedimento con il quale disposto
l'accompagnamento alla frontiera. LĠesecuzione del provvedimento del
questore di allontanamento dal territorio nazionale sospesa fino alla
decisione sulla convalida. LĠudienza per la convalida si svolge in camera di
consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. LĠinteressato anchĠesso
tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene
lĠudienza. Si applicano le disposizioni di
cui al sesto e al settimo periodo del comma 8, in quanto compatibili.
Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le
quarantotto ore successive, verificata lĠosservanza dei termini, la
sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo e sentito
lĠinteressato, se comparso. In attesa della definizione del procedimento di
convalida, lo straniero espulso trattenuto in uno dei centri di permanenza
temporanea ed assistenza, di cui allĠarticolo 14, salvo
che il procedimento possa essere definito nel luogo in cui eĠ stato adottato
il provvedimento di allontanamento anche prima del trasferimento in uno dei
centri disponibili. Quando la convalida concessa, il provvedimento
di accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo. Se la convalida non
concessa ovvero non osservato il termine per la decisione, il provvedimento
del questore perde ogni effetto. Avverso il decreto di convalida
proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende
lĠesecuzione dellĠallontanamento dal territorio nazionale. Il termine di quarantotto ore entro il quale il giudice
di pace deve provvedere alla convalida, decorre dal momento della
comunicazione del provvedimento alla cancelleria. |
5-bis. Nei casi previsti al comma 4[53] il questore comunica immediatamente e,
comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione al giudice di pace
territorialmente competente il provvedimento con il quale disposto
l'accompagnamento alla frontiera. LĠesecuzione del provvedimento del
questore di allontanamento dal territorio nazionale sospesa fino alla
decisione sulla convalida. LĠudienza per la convalida si svolge in camera di
consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. LĠinteressato anchĠesso
tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene
lĠudienza. Lo straniero e' ammesso all'assistenza legale da parte
di un difensore di fiducia munito di procura speciale. Lo straniero e' altresi'
ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto
di un difensore, e' assistito da un difensore designato dal giudice
nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle
norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonche', ove
necessario, da un interprete. L'autorita' che ha adottato il provvedimento
puo' stare in giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari
appositamente delegati.[54]
Il giudice provvede alla convalida,
con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata
lĠosservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dal presente
articolo e sentito lĠinteressato, se comparso. In attesa della definizione
del procedimento di convalida, lo straniero espulso trattenuto in uno dei
centri di identificazione ed espulsione[55], di cui allĠarticolo 14, salvo
che il procedimento possa essere definito nel luogo in cui eĠ stato adottato
il provvedimento di allontanamento anche prima del trasferimento in uno dei
centri disponibili. Quando la convalida concessa, il provvedimento
di accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo. Se la convalida non
concessa ovvero non osservato il termine per la decisione, il provvedimento
del questore perde ogni effetto. Avverso il decreto di convalida
proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende
lĠesecuzione dellĠallontanamento dal territorio nazionale. Il termine di quarantotto ore entro il quale il giudice
di pace deve provvedere alla convalida, decorre dal momento della
comunicazione del provvedimento alla cancelleria. |
5-ter.
Al fine di assicurare la tempestivit del procedimento di convalida dei
provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, ed allĠarticolo 14, comma 1, le questure
forniscono al giudice di pace, nei limiti delle risorse disponibili, il
supporto occorrente e la disponibilit di un locale idoneo. |
|
6.
(É). |
|
7.
Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui al comma 1 dellĠarticolo
14, nonch ogni altro atto concernente lĠingresso, il soggiorno e
lĠespulsione, sono comunicati allĠinteressato unitamente allĠindicazione
delle modalit di impugnazione e ad una traduzione in una lingua da lui
conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o
spagnola. |
|
8. Avverso
il decreto di espulsione pu essere presentato unicamente il ricorso al giudice di pace del luogo
in cui ha sede lĠautorit che ha disposto lĠespulsione. Il termine di sessanta
giorni dalla data del provvedimento di espulsione. Il giudice di pace accoglie o rigetta il ricorso, decidendo con unico
provvedimento adottato, in ogni caso, entro venti giorni dalla data di
deposito del ricorso. Il ricorso di cui al presente comma pu essere
sottoscritto anche personalmente, ed presentato anche per il tramite della
rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di destinazione. La
sottoscrizione del ricorso, da parte della persona interessata, autenticata
dai funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari che provvedono a
certificarne lĠautenticit e ne curano lĠinoltro allĠautorit giudiziaria. Lo
straniero ammesso allĠassistenza legale da parte di un patrocinatore legale
di fiducia munito di procura speciale rilasciata avanti allĠautorit
consolare. Lo straniero altres ammesso al gratuito patrocinio a spese
dello Stato[56], e, qualora sia sprovvisto di un difensore, assistito
da un difensore designato dal giudice nellĠambito dei soggetti iscritti nella
tabella di cui allĠarticolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271, nonch ove necessario, da un interprete.[57] |
8. Avverso il decreto di espulsione puo' essere
presentato ricorso all'autorita' giudiziaria ordinaria. Le controversie di
cui al presente comma sono disciplinate dall'articolo 18 del decreto
legislativo 1Ħ settembre 2011, n. 150.[58] |
9.
(É). |
|
10
(É). |
|
11.
Contro il decreto di espulsione emanato ai sensi del comma 1 ammesso
ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma. |
11.
Contro il decreto ministeriale di cui al comma 1 la tutela giurisdizionale davanti al giudice
amministrativo e' disciplinata dal codice del processo amministrativo[59]. |
12.
Fatto salvo quanto previsto dallĠarticolo 19, lo straniero espulso rinviato
allo Stato di appartenenza, ovvero, quando ci non sia possibile, allo Stato
di provenienza. |
|
13. Lo
straniero espulso non pu rientrare nel territorio dello Stato senza una
speciale autorizzazione del Ministro dellĠinterno. In caso di trasgressione
lo straniero punito con la reclusione da un anno a quattro anni ed
nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera. La disposizione di cui al primo
periodo del presente comma non si applica nei confronti dello straniero gia'
espulso ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a) e b), per il quale e'
stato autorizzato il ricongiungimento, ai sensi dell'articolo 29. |
13. Lo
straniero destinatario di un provvedimento di espulsione[60] non pu rientrare nel territorio dello Stato senza
una speciale autorizzazione del Ministro dellĠinterno. In caso di
trasgressione lo straniero punito con la reclusione da un anno a quattro
anni ed nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera. La disposizione di cui al primo
periodo del presente comma non si applica nei confronti dello straniero gia'
espulso ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a) e b), per il quale e'
stato autorizzato il ricongiungimento, ai sensi dell'articolo 29. |
13 bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il trasgressore del
divieto di reingresso punito con la reclusione da uno a quattro anni. Allo
straniero che, gi denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso,
abbia fatto reingresso sul territorio nazionale si applica la pena della
reclusione da uno a cinque anni. |
|
13 ter. Per i reati di cui ai commi 13 e 13-bis obbligatorio lĠarresto
dellĠautore del fatto anche fuori dei casi di flagranza e si procede con rito
direttissimo. |
|
14.
Salvo che sia diversamente disposto, il divieto di
cui al comma 13 opera per un periodo di dieci anni. Nel decreto di espulsione
pu essere previsto un termine pi breve, in ogni caso non inferiore a cinque
anni, tenuto conto della complessiva condotta tenuta dallĠinteressato nel
periodo di permanenza in Italia. |
14.
Il divieto di cui al comma 13
opera per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque
anni, la cui durata determinata tenendo conto di tutte le circostanze
pertinenti il singolo caso. Nei casi di espulsione disposta ai sensi dei
commi 1 e 2, lettera c), del presente articolo ovvero ai sensi dell'articolo
3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, pu essere previsto un
termine superiore a cinque anni, la cui durata determinata tenendo conto di
tutte le circostanze pertinenti il singolo caso. Per i provvedimenti di
espulsione di cui al comma 5, il divieto previsto al comma 13 decorre dalla
scadenza del termine assegnato e pu essere revocato, su istanza
dell'interessato, a condizione che fornisca la prova di avere lasciato il
territorio nazionale entro il termine di cui al comma 5.[61] |
15.Le
disposizioni di cui al comma 5 non si applicano allo straniero che dimostri
sulla base di elementi obiettivi di essere giunto nel territorio dello Stato
prima della data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40. In tal
caso, il questore pu adottare la misura di cui allĠarticolo 14, comma 1. |
|
16.
LĠonere derivante dal comma 10 del presente articolo valutato in lire 4
miliardi per lĠanno 1997 e in lire 8 miliardi annui a decorrere dallĠanno
1998. |
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|
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Art.
l3-bis |
(...)[62] |
(Partecipazione
dell'amministrazione nei procedimenti in camera di consiglio) |
|
|
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1.
Se il ricorso di cui all'articolo 13 e' tempestivamente proposto, il giudice
di pace fissa l'udienza in camera di
consiglio con decreto, steso in calce al ricorso. Il ricorso presentato fuori
dei termini e' inammissibile. Il ricorso con in calce il provvedimento del
giudice e' notificato, a cura della cancelleria, all'autorita' che ha emesso
il provvedimento. |
|
2.
L'autorita' che ha emesso il decreto di espulsione puo' stare in giudizio
personalmente o avvalersi di funzionari appositamente delegati. La stessa
facolta' puo' essere esercitata nel procedimento di cui all'articolo 14,
comma 4. |
|
3.
Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta. |
|
4.
La decisione non e' reclamabile, ma e' impugnabile per Cassazione. |
|
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Art.
14 |
|
(Esecuzione
dellĠespulsione) |
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|
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 12) |
|
|
|
1.
Quando non possibile eseguire con immediatezza lĠespulsione mediante
accompagnamento alla frontiera ovvero il respingimento, perch occorre
procedere al soccorso dello straniero, ad accertamenti supplementari in
ordine alla sua identit o nazionalit, ovvero allĠacquisizione di documenti
per il viaggio, ovvero per l'indisponibilit di vettore o altro mezzo di
trasporto idoneo, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il
tempo strettamente necessario presso il centro di permanenza temporanea e
assistenza piu' vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del
Ministro dellĠinterno, di concerto con i Ministri per la solidariet sociale
e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. |
1.
Quando non possibile eseguire con immediatezza lĠespulsione mediante
accompagnamento alla frontiera ovvero il respingimento, a causa di
situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o
l'effettuazione dell'allontanamento[63], il questore dispone che lo straniero sia
trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di identificazione
ed espulsione[64] piu' vicino, tra quelli individuati o costituiti
con decreto del Ministro dellĠinterno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Tra le situazioni che legittimano il
trattenimento rientrano, oltre a quelle indicate all'articolo 13, comma
4-bis, anche quelle riconducibili alla necessit di prestare soccorso allo
straniero o di effettuare accertamenti supplementari in ordine alla sua
identita' o nazionalita' ovvero di acquisire i documenti per il viaggio o la
disponibilita' di un mezzo di trasporto idoneo.[65] |
|
1-bis[66].
Nei casi in cui lo straniero e' in possesso di passaporto o altro documento
equipollente in corso di validita' e l'espulsione non e' stata disposta ai
sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del presente testo unico o
ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, il
questore, in luogo del trattenimento di cui al comma 1, puo' disporre una o
piu' delle seguenti misure: a) consegna del passaporto o altro documento equipollente
in corso di validita', da restituire al momento della partenza; b) obbligo di
dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente
rintracciato; c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti,
presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente. Le misure
di cui al primo periodo sono adottate con provvedimento motivato, che ha
effetto dalla notifica all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3,
commi 3 e 4 del regolamento, recante l'avviso che lo stesso ha facolta' di
presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al
giudice della convalida. Il provvedimento e' comunicato entro 48 ore dalla
notifica al giudice di pace competente per territorio. Il giudice, se ne ricorrono
i presupposti, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore. Le
misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere
modificate o revocate dal giudice di pace. Il contravventore anche solo ad
una delle predette misure e' punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro. In
tale ipotesi, ai fini dell'espulsione dello straniero non e' richiesto il
rilascio del nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3 da parte
dell'autorita' giudiziaria competente all'accertamento del reato. Qualora non
sia possibile l'accompagnamento immediato alla frontiera, con le modalita' di
cui all'articolo 13, comma 3, il questore provvede ai sensi dei commi 1 o
5-bis del presente articolo. |
2.
Lo straniero trattenuto nel centro con modalit tali da assicurare la
necessaria assistenza ed il pieno rispetto della sua dignit. Oltre a quanto
previsto dall'articolo 2, comma 6, assicurata in ogni caso la libert di
corrispondenza anche telefonica con l'esterno. |
|
3.
Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli atti al
giudice di pace territorialmente competente, per la convalida, , senza
ritardo e comunque entro le quarantotto ore dallĠadozione del provvedimento. |
|
4.
LĠudienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la
partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente
avvertito. LĠinteressato anchĠesso tempestivamente informato e condotto nel
luogo in cui il giudice tiene lĠudienza. Si
applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui al sesto e al settimo
periodo del comma 8 dellĠarticolo 13. Il giudice provvede alla
convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive,
verificata lĠosservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti
dallĠarticolo 13 e dal presente articolo, escluso il requisito della
vicinanza del centro di permanenza temporanea ed
assistenza di cui al comma 1, e sentito lĠinteressato, se comparso. Il
provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il
termine per la decisione. La convalida pu essere disposta anche in occasione
della convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera, nonch in sede
di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione. |
4.
LĠudienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la
partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente
avvertito. LĠinteressato anchĠesso tempestivamente informato e condotto nel
luogo in cui il giudice tiene lĠudienza. Lo
straniero e' ammesso all'assistenza legale da parte di un difensore di
fiducia munito di procura speciale. Lo straniero e' altresi' ammesso al
gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un
difensore, e' assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei
soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di
cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonche', ove necessario,
da un interprete. L'autorita' che ha adottato il provvedimento puo' stare in
giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari appositamente
delegati.[67]
Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le
quarantotto ore successive, verificata lĠosservanza dei termini, la
sussistenza dei requisiti previsti dallĠarticolo 13 e dal presente articolo,
escluso il requisito della vicinanza del centro di identificazione
ed espulsione[68] di cui al comma 1, e sentito lĠinteressato, se
comparso. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia
osservato il termine per la decisione. La convalida puo' essere disposta
anche in occasione della convalida del decreto di accompagnamento alla
frontiera, nonche' in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di
espulsione. |
5.
La convalida comporta la permanenza nel centro per
un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora lĠaccertamento dellĠidentit
e della nazionalit, ovvero lĠacquisizione di documenti per il viaggio
presenti gravi difficolt, il giudice, su richiesta del questore, pu
prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine,
il questore esegue lĠespulsione o il respingimento, dandone comunicazione
senza ritardo al giudice. |
5.
La convalida comporta la permanenza nel centro per
un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora lĠaccertamento dellĠidentit
e della nazionalit, ovvero lĠacquisizione di documenti per il viaggio
presenti gravi difficolt, il giudice, su richiesta del questore, pu
prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine,
il questore esegue lĠespulsione o il respingimento, dandone comunicazione
senza ritardo al giudice. Trascorso tale termine, qualora
permangano le condizioni indicate al comma 1, il questore pu chiedere al
giudice di pace la proroga del trattenimento per un periodo ulteriore di
sessanta giorni. Qualora persistono le condizioni di cui al quarto periodo,
il questore pu chiedere al giudice un'ulteriore proroga di sessanta giorni.
Il periodo massimo complessivo di trattenimento non pu essere superiore a
centottanta giorni. Qualora non sia stato possibile procedere
all'allontanamento, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, a
causa della mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo
interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai
Paesi terzi, il questore pu chiedere al giudice di pace la proroga del
trattenimento, di volta in volta, per periodi non superiori a sessanta
giorni, fino ad un termine massimo di ulteriori dodici mesi. Il questore, in
ogni caso, pu eseguire l'espulsione e il respingimento anche prima della
scadenza del termine prorogato, dandone comunicazione senza ritardo al
giudice di pace.[69] |
5 bis. Quando non sia stato possibile trattenere lo straniero presso un
centro di permanenza temporanea, ovvero siano trascorsi i termini di
permanenza senza aver eseguito lĠespulsione o il respingimento, il questore
ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine
di cinque giorni.
L'ordine e' dato con
provvedimento scritto, recante l'indicazione delle conseguenze penali della
sua trasgressione. |
5 bis. Allo scopo di porre fine al soggiorno illegale dello
straniero e di adottare le misure necessarie per eseguire immediatamente il
provvedimento di espulsione o di respingimento, il questore ordina allo
straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di sette
giorni, qualora non sia
stato possibile trattenerlo in un Centro di identificazione ed espulsione,
ovvero la permanenza presso tale struttura non ne abbia consentito l'allontanamento
dal territorio nazionale.
L'ordine e' dato con provvedimento scritto, recante l'indicazione, in caso
di violazione, delle
conseguenze sanzionatorie. L'ordine del questore puo' essere accompagnato dalla
consegna all'interessato, anche su sua richiesta, della documentazione
necessaria per raggiungere gli uffici della rappresentanza diplomatica del
suo Paese in Italia, anche se onoraria, nonche' per rientrare nello Stato di
appartenenza ovvero, quando ci non sia possibile, nello Stato di provenienza,
compreso il titolo di viaggio.[70] |
5 ter. Lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel
territorio dello Stato in violazione dellĠordine impartito dal questore ai
sensi del comma 5-bis punito con la reclusione da uno a quattro anni se
lĠespulsione stata disposta per ingresso illegale sul territorio nazionale
ai sensi dellĠarticolo 13, comma 2, lettere a) e c) ovvero per non aver
richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto in assenza di cause
di forza maggiore, ovvero per essere stato il permesso revocato o annullato.
Si applica la pena dellĠarresto da sei mesi ad un anno se lĠespulsione
stata disposta percheĠ il permesso di soggiorno eĠ scaduto da pi di sessanta
giorni e non ne stato richiesto il rinnovo. In ogni caso si procede
allĠadozione di un nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamento alla
frontiera a mezzo della forza pubblica. |
5-ter. La violazione dell'ordine di cui al comma 5-bis e'
punita, salvo che sussista il giustificato motivo, con la multa da 10.000 a
20.000 euro, in caso di respingimento o espulsione disposta ai sensi
dell'articolo 13, comma 4, o se lo straniero, ammesso ai programmi di
rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'articolo 14-ter, vi si sia
sottratto. Si applica la multa da 6.000 a 15.000 euro se l'espulsione e'
stata disposta in base all'articolo 13, comma 5. Valutato il singolo caso e
tenuto conto dell'articolo 13, commi 4 e 5, salvo che lo straniero si trovi
in stato di detenzione in carcere, si procede all'adozione di un nuovo
provvedimento di espulsione per violazione all'ordine di allontanamento
adottato dal questore ai sensi del comma 5-bis del presente articolo.
Qualora non sia possibile procedere all'accompagnamento alla frontiera, si
applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 5-bis del presente
articolo, nonche', ricorrendone i presupposti,
quelle di cui all'articolo 13, comma 3.[71] |
5 quater. Lo straniero gia' espulso ai sensi del comma 5-ter, primo
periodo, che viene trovato, in violazione delle norme del presente testo
unico, nel territorio dello Stato punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se lĠipotesi riguarda lo
straniero espulso ai sensi del comma 5-ter, secondo periodo, la pena la
reclusione da uno a quattro anni. |
5-quater. La
violazione dell'ordine disposto ai sensi del comma 5-ter, terzo periodo, e'
punita, salvo giustificato motivo, con la multa da 15.000 a 30.000 euro. Si
applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al comma 5-ter, quarto
periodo.[72] |
|
5-quater.1. Nella valutazione della condotta tenuta dallo
straniero destinatario dell'ordine del questore, di cui ai commi 5-ter e
5-quater, il giudice accerta anche l'eventuale consegna all'interessato della
documentazione di cui al comma 5-bis, la cooperazione resa dallo stesso ai
fini dell'esecuzione del provvedimento di allontanamento, in particolare
attraverso l'esibizione d'idonea documentazione.[73] |
5 quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater si procede con
rito direttissimo. Al fine di assicurare lĠesecuzione dellĠespulsione, il
questore dispone i provvedimenti di cui al comma 1. Per i reati previsti dai commi 5-ter,
primo periodo, e 5-quater obbligatorio lĠarresto dellĠautore del fatto. |
5-quinquies. Al procedimento penale per i reati di cui ai
commi 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni di cui agli articoli
20-bis, 20-ter e 32-bis, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.[74] |
|
5-sexies[75].
Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello straniero denunciato ai sensi
dei commi 5-ter e 5-quater, non richiesto il rilascio del nulla osta di cui
all'articolo 13, comma 3, da parte dell'autorit giudiziaria competente
all'accertamento del medesimo reato. Il questore comunica l'avvenuta
esecuzione dell'espulsione all'autorit giudiziaria competente
all'accertamento del reato. |
|
5-septies[76].
Il giudice, acquisita la notizia dell'esecuzione dell'espulsione, pronuncia
sentenza di non luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel
territorio dello Stato prima del termine previsto dall'articolo 13, comma 14,
si applica l'articolo 345 del codice di procedura penale. |
6.
Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al comma 5 proponibile
ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende lĠesecuzione della
misura. |
|
7.
Il questore, avvalendosi della forza pubblica, adotta efficaci misure di
vigilanza affinch lo straniero non si allontani indebitamente dal centro e
provvede a ripristinare senza ritardo la misura nel caso questa venga
violata. |
7.
Il questore, avvalendosi della forza pubblica, adotta efficaci misure di
vigilanza affinch lo straniero non si allontani indebitamente dal centro e
provvede, nel caso la misura sia violata, a ripristinare il trattenimento
mediante l'adozione di un nuovo provvedimento di trattenimento. Il periodo di
trattenimento disposto dal nuovo provvedimento e' computato nel termine
massimo per il trattenimento indicato dal comma 5.[77] |
8.
Ai fini dellĠaccompagnamento anche collettivo alla frontiera, possono essere
stipulate convenzioni con soggetti che esercitano trasporti di linea o con
organismi anche internazionali che svolgono attivit di assistenza per
stranieri. |
|
9.
Oltre a quanto previsto dal regolamento di attuazione e dalle norme in
materia di giurisdizione, il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti
occorrenti per l'esecuzione di quanto disposto dal presente articolo, anche
mediante convenzioni con altre amministrazioni dello Stato, con gli enti
locali, con i proprietari o concessionari di aree, strutture e altre
installazioni, nonch per la fornitura di beni e servizi. Eventuali deroghe
alle disposizioni vigenti in materia finanziaria e di contabilit sono
adottate di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. Il Ministro dellĠinterno promuove inoltre le intese
occorrenti per gli interventi di competenza di altri Ministri. |
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Art. 14-bis[78] |
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(Fondo rimpatri) |
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1. é' istituito, presso il Ministero dell'interno, un Fondo
rimpatri finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri
verso i Paesi di origine ovvero di provenienza. |
|
2. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono la meta' del
gettito conseguito attraverso la riscossione del contributo di cui
all'articolo 5, comma 2-ter, nonche' i contributi eventualmente disposti
dall'Unione europea per le finalita' del Fondo medesimo. La quota residua del
gettito del contributo di cui all'articolo 5, comma 2-ter, e' assegnata allo
stato di previsione del Ministero dell'interno, per gli oneri connessi alle
attivita' istruttorie inerenti al rilascio e al rinnovo del permesso di
soggiorno. |
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Art.
14-ter[79] |
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(Programmi
di rimpatrio assistito) |
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1.
Il Ministero dell'interno, nei limiti delle risorse di cui al comma 7, attua,
anche in collaborazione con le organizzazioni internazionali o
intergovernative esperte nel settore dei rimpatri, con gli enti locali e con
associazioni attive nell'assistenza agli immigrati, programmi di rimpatrio
volontario ed assistito verso il Paese di origine o di provenienza di
cittadini di Paesi terzi, salvo quanto previsto al comma 3. |
|
2.
Con decreto del Ministro dell'interno sono definite le linee guida per la
realizzazione dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito, fissando
criteri di priorita' che tengano conto innanzitutto delle condizioni di
vulnerabilita' dello straniero di cui all'articolo 19, comma 2-bis, nonche' i
criteri per l'individuazione delle organizzazioni, degli enti e delle
associazioni di cui al comma 1 del presente articolo. |
|
3.
Nel caso in cui lo straniero irregolarmente presente nel territorio e' ammesso
ai programmi di rimpatrio di cui al comma 1, la prefettura del luogo ove egli
si trova ne da' comunicazione, senza ritardo, alla competente questura, anche
in via telematica. Fatto salvo quanto previsto al comma 6, e' sospesa
l'esecuzione dei provvedimenti emessi ai sensi degli articoli 10, comma 2,
13, comma 2 e 14, comma 5-bis. é' sospesa l'efficacia delle misure
eventualmente adottate dal questore ai sensi degli articoli 13, comma 5.2, e
14, comma 1-bis. La questura, dopo avere ricevuto dalla prefettura la
comunicazione, anche in via telematica, dell'avvenuto rimpatrio dello
straniero, avvisa l'autorita' giudiziaria competente per l'accertamento del
reato previsto dall'articolo 10-bis, ai fini di cui al comma 5 del medesimo
articolo. |
|
4.
Nei confronti dello straniero che si sottrae al programma di rimpatrio, i
provvedimenti di cui al comma 3 sono eseguiti dal questore con
l'accompagnamento immediato alla frontiera, ai sensi dell'articolo 13, comma
4, anche con le modalita' previste dall'articolo 14. |
|
5.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli stranieri che: |
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a)
hanno gia' beneficiato dei programmi di cui al comma 1; |
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b)
si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 13, comma 4, lettere a), d) e
f) ovvero nelle condizioni di cui all'articolo 13, comma 4-bis, lettere d) ed
e); |
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c)
siano destinatari di un provvedimento di espulsione come sanzione penale o
come conseguenza di una sanzione penale ovvero di un provvedimento di
estradizione o di un mandato di arresto europeo o di un mandato di arresto da
parte della Corte penale intenazionale.
|
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6.
Gli stranieri ammessi ai programmi di rimpatrio di cui al comma 1 trattenuti
nei Centri di identificazione ed espulsione rimangono nel Centro fino alla
partenza, nei limiti della durata massima prevista dall'articolo 14, comma 5. |
|
7.
Al finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario assistito di cui al
comma 1 si provvede nei limiti: |
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a)
delle risorse disponibili del Fondo rimpatri, di cui all'articolo 14-bis,
individuate annualmente con decreto del Ministro dell'interno; |
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b)
delle risorse disponibili dei fondi europei destinati a tale scopo, secondo
le relative modalita' di gestione. |
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Art.
15 |
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(Espulsione
a titolo di misura di sicurezza e disposizioni per
lĠesecuzione dellĠespulsione) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 13) |
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1.
Fuori dei casi previsti dal codice penale, il giudice pu ordinare
lĠespulsione dello straniero che sia condannato per taluno dei delitti
previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, sempre che
risulti socialmente pericoloso. |
|
1-bis. Della emissione del provvedimento di custodia cautelare o
della definitiva sentenza di condanna ad una pena detentiva nei confronti di
uno straniero proveniente da Paesi extracomunitari viene data tempestiva
comunicazione al questore ed alla competente autorit consolare al fine di
avviare la procedura di identificazione dello straniero e consentire, in
presenza dei requisiti di legge, lĠesecuzione della espulsione subito dopo la
cessazione del periodo di custodia cautelare o di detenzione. |
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Art.
16 |
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(Espulsione
a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione) |
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1.
Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un reato non colposo o
nellĠapplicare la pena su richiesta ai sensi dellĠarticolo 444 del codice di
procedura penale nei confronti dello straniero che si trovi in taluna delle
situazioni indicate nellĠarticolo 13, comma 2, quando ritiene di dovere
irrogare la pena detentiva entro il limite di due anni e non ricorrono le
condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi
dellĠarticolo 163 del codice penale ne' le cause ostative indicate
nellĠarticolo 14, comma 1, del presente testo unico, puo' sostituire la
medesima pena con la misura dellĠespulsione per un periodo non inferiore a
cinque anni. |
1.
Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un reato non colposo o
nellĠapplicare la pena su richiesta ai sensi dellĠarticolo 444 del codice di
procedura penale nei confronti dello straniero che si trovi in taluna delle
situazioni indicate nellĠarticolo 13, comma 2, quando ritiene di dovere
irrogare la pena detentiva entro il limite di due anni e non ricorrono le
condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi
dellĠarticolo 163 del codice penale ovvero nel
pronunciare sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 10-bis,
qualora non ricorrano[80]
le cause ostative indicate nellĠarticolo 14, comma 1, del presente testo
unico, che impediscono l'esecuzione immediata
dell'espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza
pubblica,[81]
puo' sostituire la medesima pena con la misura dellĠespulsione per un periodo
non inferiore a cinque anni. Le disposizioni di cui al presente comma si
applicano, in caso di sentenza di condanna, ai reati di cui all'articolo 14,
commi 5-ter e 5-quater.[82] |
2.
LĠespulsione di cui al comma 1 eseguita
dal questore anche se la sentenza non irrevocabile, secondo le modalit di
cui allĠarticolo 13, comma 4. |
|
3.
LĠespulsione di cui al comma 1 non pu essere
disposta nei casi in cui la condanna riguardi uno o pi delitti previsti
dallĠarticolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale,
ovvero i delitti previsti dal presente testo unico, puniti con pena edittale
superiore nel massimo a due anni. |
|
4.
Se lo straniero espulso a norma del comma 1 rientra
illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto
dallĠarticolo 13, comma 14, la sanzione sostitutiva revocata dal giudice
competente. |
|
5.
Nei confronti dello straniero, identificato,
detenuto, che si trova in taluna delle situazioni indicate nellĠarticolo 13,
comma 2, che deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a
due anni, disposta lĠespulsione. Essa non pu essere disposta nei casi in
cui la condanna riguarda uno o pi delitti previsti dallĠarticolo 407, comma
2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti dal
presente decreto. |
|
6.
Competente a disporre lĠespulsione di cui al comma
5 il magistrato di sorveglianza, che decide con decreto motivato, senza
formalit, acquisite le informazioni degli organi di polizia sullĠidentit e
sulla nazionalit dello straniero. Il decreto di espulsione comunicato allo
straniero che, entro il termine di dieci giorni, pu proporre opposizione
dinanzi al tribunale di sorveglianza. Il tribunale decide nel termine di
venti giorni. |
|
7.
LĠesecuzione del decreto di espulsione di cui al
comma 6 sospesa fino alla decorrenza dei termini di impugnazione o della decisione
del tribunale di sorveglianza e, comunque, lo stato di detenzione permane
fino a quando non siano stati acquisiti i necessari documenti di viaggio.
LĠespulsione eseguita dal questore competente per il luogo di detenzione
dello straniero con la modalit dellĠaccompagnamento alla frontiera a mezzo
della forza pubblica. |
|
8.
La pena estinta alla scadenza del termine di
dieci anni dallĠesecuzione dellĠespulsione di cui al comma 5, sempre che lo
straniero non sia rientrato illegittimamente nel territorio dello Stato. In
tale caso, lo stato di detenzione ripristinato e riprende lĠesecuzione
della pena. |
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9. LĠespulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa
alla detenzione non si applica ai casi di cui allĠarticolo 19. |
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Art.17 |
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(Diritto di difesa) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 15) |
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1.
Lo straniero parte offesa ovvero sottoposto
a procedimento penale autorizzato a rientrare in Italia per il tempo
strettamente necessario per lĠesercizio del diritto di difesa, al solo fine
di partecipare al giudizio o al compimento di atti per i quali necessaria
la sua presenza. LĠautorizzazione rilasciata dal questore anche per il
tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata
richiesta della parte offesa o dellĠimputato
o del difensore. |
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CAPO
III |
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DISPOSIZIONI
DI CARATTERE UMANITARIO |
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Art.
18 |
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(Soggiorno
per motivi di protezione sociale) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 16) |
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1.
Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento
per taluno dei delitti di cui allĠarticolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n.
75, o di quelli previsti dallĠarticolo 380 del codice di procedura penale,
ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti
locali, siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei
confronti di uno straniero, ed emergano concreti pericoli per la sua
incolumit, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di
unĠassociazione dedita ad uno dei predetti delitti o delle dichiarazioni rese
nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche su
proposta del Procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della
stessa autorit, rilascia uno speciale permesso di soggiorno per consentire
allo straniero di sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti
dellĠorganizzazione criminale e di partecipare ad un programma di assistenza
ed integrazione sociale. |
|
2.
Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati al questore
gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con
particolare riferimento alla gravit ed attualit del pericolo ed alla
rilevanza del contributo offerto dallo straniero per lĠefficace contrasto
dellĠorganizzazione criminale ovvero per la individuazione o cattura dei
responsabili dei delitti indicati nello stesso comma. Le modalit di
partecipazione al programma di assistenza ed integrazione sociale sono
comunicate al Sindaco. |
|
3.
Con il regolamento di attuazione sono stabilite le disposizioni occorrenti
per lĠaffidamento della realizzazione del programma a soggetti diversi da
quelli istituzionalmente preposti ai servizi sociali dellĠente locale, e per
lĠespletamento dei relativi controlli. Con lo stesso regolamento sono
individuati i requisiti idonei a garantire la competenza e la capacit di
favorire lĠassistenza e lĠintegrazione sociale, nonch la disponibilit di
adeguate strutture organizzative dei soggetti predetti. |
|
4.
Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la
durata di sei mesi e pu essere rinnovato per un anno, o per il maggior
periodo occorrente per motivi di giustizia. Esso revocato in caso di
interruzione del programma o di condotta incompatibile con le finalit dello
stesso, segnalate dal procuratore della Repubblica o, per quanto di
competenza, dal servizio sociale dellĠente locale, o comunque accertate dal
questore, ovvero quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno
giustificato il rilascio. |
|
5.
Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo consente lĠaccesso ai
servizi assistenziali e allo studio, nonch lĠiscrizione nelle liste di
collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti
minimi di et. Qualora, alla scadenza del permesso di soggiorno,
lĠinteressato risulti avere in corso un rapporto di lavoro, il permesso pu
essere ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata del rapporto
medesimo o, se questo a tempo indeterminato, con le modalit stabilite per
tale motivo di soggiorno. Il permesso di soggiorno previsto dal presente
articolo pu essere altres convertito in permesso di soggiorno per motivi di
studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi. |
|
6.
Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo pu essere altres
rilasciato, allĠatto delle dimissioni dallĠistituto di pena, anche su
proposta del procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza
presso il tribunale per i minorenni, allo straniero che ha terminato
lĠespiazione di una pena detentiva, inflitta per reati commessi durante la
minore et, e ha dato prova concreta di partecipazione a un programma di
assistenza e integrazione sociale. |
|
6-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in
quanto compatibili, anche ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea
che si trovano in una situazione di gravitaĠ ed attualitaĠ di pericolo. |
|
7.
LĠonere derivante dal presente articolo valutato in lire 5 miliardi per
lĠanno 1997 e in lire 10 miliardi annui a decorrere dallĠanno 1998. |
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|
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Art.19 |
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(Divieti
di espulsione e di respingimento) |
(Divieti
di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categorie
vulnerabili.[83]) |
|
|
(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 17) |
|
|
|
1.
In nessun caso pu disporsi lĠespulsione o il respingimento verso uno Stato
in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza,
di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di
condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso
un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione. |
|
2.
Non consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dallĠarticolo 13,
comma 1, nei confronti: |
|
a)
degli stranieri minori di anni
diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi; |
|
b) degli stranieri in possesso della carta di
soggiorno, salvo il disposto dellĠarticolo 9; |
|
c) degli stranieri conviventi con parenti entro
il quarto grado o con il coniuge, di nazionalit italiana; |
c) degli stranieri conviventi con parenti entro
il secondo[84] grado o con il coniuge, di nazionalit italiana; |
d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei
mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono. |
|
|
2-bis[85].
Il respingimento o l'esecuzione dell'espulsione di persone affette da
disabilita', degli anziani, dei minori, dei componenti di famiglie
monoparentali con figli minori nonche' dei minori, ovvero delle vittime di
gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali sono effettuate con modalita'
compatibili con le singole situazioni personali, debitamente accertate. |
|
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|
Art.
20 |
|
(Misure
straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 18) |
|
|
|
1.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato dĠintesa con
i Ministri degli affari esteri, dellĠinterno, per la solidariet sociale, e
con gli altri Ministri eventualmente interessati, sono stabilite, nei limiti
delle risorse preordinate allo scopo nellĠambito del Fondo di cui
all'articolo 45, le misure di protezione temporanea da adottarsi, anche in
deroga a disposizioni del presente testo unico, per rilevanti esigenze
umanitarie, in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di
particolare gravit in Paesi non appartenenti allĠUnione Europea. |
|
2.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri o un Ministro da lui delegato
riferiscono annualmente al Parlamento sull'attuazione delle misure adottate. |
|
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TITOLO
III |
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DISCIPLINA
DEL LAVORO |
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|
Art.
21 |
|
(Determinazione
dei flussi di ingresso) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 19; legge 30 dicembre 1986, n. 943,art. 9, comma 3,
e art. 10; legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 13) |
|
|
|
1.
LĠingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro subordinato, anche
stagionale e di lavoro autonomo, avviene nellĠambito delle quote di ingresso
stabilite nei decreti di cui allĠarticolo 3, comma 4. Nello stabilire le quote i decreti prevedono restrizioni numeriche
allĠingresso di lavoratori di Stati che non collaborano adeguatamente nel
contrasto allĠimmigrazione clandestina o nella riammissione di propri
cittadini destinatari di provvedimenti di rimpatrio. Con tali decreti
sono altres assegnate in via preferenziale quote riservate ai lavoratori di origine italiana per parte di
almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea retta di ascendenza,
residenti in Paesi non comunitari che
chiedano di essere inseriti in un apposito elenco, costituito presso le
rappresentanze diplomatiche o consolari, contenente le qualifiche
professionali dei lavoratori stessi,
nonch agli Stati non appartenenti allĠUnione europea, con i quali il
Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dellĠinterno e il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, abbia concluso accordi
finalizzati alla regolamentazione dei flussi dĠingresso e delle procedure di
riammissione. NellĠambito di tali intese possono essere definiti appositi
accordi in materia di flussi per lavoro stagionale, con le corrispondenti
autorit nazionali responsabili delle politiche del mercato del lavoro dei
paesi di provenienza. |
|
2.
Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1 possono inoltre prevedere la
utilizzazione in Italia, con contratto di lavoro subordinato, di gruppi di
lavoratori per lĠesercizio di determinate opere o servizi limitati nel tempo;
al termine del rapporto di lavoro i lavoratori devono rientrare nel paese di
provenienza. |
|
3.
Gli stessi accordi possono prevedere procedure e modalit per il rilascio
delle autorizzazioni al lavoro. |
|
4.
I decreti annuali devono tenere conto delle indicazioni fornite, in modo
articolato per qualifiche o mansioni, dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale sullĠandamento dellĠoccupazione e dei tassi di
disoccupazione a livello nazionale e regionale, nonch sul numero dei cittadini
stranieri non appartenenti allĠUnione europea iscritti nelle liste di
collocamento. |
|
4 bis. Il
decreto annuale ed i decreti infrannuali devono altres essere predisposti in
base ai dati sulla effettiva richiesta di lavoro suddivisi per regioni e per
bacini provinciali dĠutenza, elaborati dallĠanagrafe informatizzata,
istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui al
comma 7. Il regolamento di attuazione prevede possibili forme di
collaborazione con altre strutture pubbliche e private, nei limiti degli
ordinari stanziamenti di bilancio. |
|
4-ter. Le regioni possono trasmettere, entro il 30 novembre di
ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, un rapporto sulla
presenza e sulla condizione degli immigrati extracomunitari nel territorio
regionale, contenente anche le indicazioni previsionali relative ai flussi
sostenibili nel triennio successivo in rapporto alla capacit di assorbimento
del tessuto sociale e produttivo. |
|
5.
Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1 possono prevedere che i
lavoratori stranieri che intendono fare ingresso in Italia per motivi di
lavoro subordinato, anche stagionale, si iscrivano in apposite liste,
identificate dalle medesime intese, specificando le loro qualifiche o
mansioni, nonch gli altri requisiti indicati dal regolamento di attuazione.
Le predette intese possono inoltre prevedere le modalit di tenuta delle
liste, per il successivo inoltro agli uffici del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale. |
|
6.
NellĠambito delle intese o accordi di cui al presente testo unico, il
Ministro degli affari esteri, dĠintesa con il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, pu predisporre progetti integrati per il reinserimento
di lavoratori extracomunitari nei Paesi di origine, laddove ne esistano le
condizioni e siano fornite idonee garanzie dai governi dei Paesi di
provenienza, ovvero lĠapprovazione di domande di enti pubblici e privati, che
richiedano di predisporre analoghi progetti anche per altri Paesi. |
|
7.
Il regolamento di attuazione prevede forme di istituzione di unĠanagrafe
annuale informatizzata delle offerte e delle richieste di lavoro subordinato
dei lavoratori stranieri e stabilisce le modalit di collegamento con
lĠarchivio organizzato dallĠIstituto nazionale della previdenza sociale
(I.N.P.S.) e con le questure. |
|
8.
LĠonere derivante dal presente articolo valutato in lire 350 milioni annui
a decorrere dallĠanno 1998. |
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Art.
22 |
|
(Lavoro
subordinato a tempo determinato e indeterminato) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 20; |
|
legge
30 dicembre 1986, n. 943, artt.8, 9 e 11 |
|
legge
8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 13) |
|
|
|
1.
In ogni provincia istituito presso la
prefettura-ufficio territoriale di Governo uno sportello unico per
lĠimmigrazione, responsabile dellĠintero procedimento relativo allĠassunzione
di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato. |
|
2.
Il datore di lavoro italiano o straniero
regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto
di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero
residente allĠestero deve presentare allo sportello unico per lĠimmigrazione
della provincia di residenza ovvero di
quella in cui ha sede legale lĠimpresa, ovvero di quella ove avr luogo la
prestazione lavorativa: |
|
a)
richiesta nominativa di nulla osta al lavoro; |
|
b)
idonea documentazione relativa alle modalit di sistemazione alloggiativa per
il lavoratore straniero; |
|
c)
la proposta di contratto di soggiorno con specificazione
delle relative condizioni, comprensiva dellĠimpegno al pagamento da parte
dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel
Paese di provenienza; |
|
d)
dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto
di lavoro. |
|
3.
Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta
dello straniero, il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente
soggiornante in Italia pu richiedere, presentando la documentazione di cui
alle lettere b) e c) del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o pi
persone iscritte nelle liste di cui allĠarticolo 21, comma 5, selezionate
secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione. |
|
4.
Lo sportello unico per lĠimmigrazione comunica le
richieste di cui ai commi 2 e 3 al centro per lĠimpiego di cui allĠarticolo 4
del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, competente in relazione
alla provincia di residenza, domicilio o sede legale. Il centro per lĠimpiego
provvede a diffondere le offerte per via telematica agli altri centri ed a
renderle disponibili su sito Internet o con ogni altro mezzo possibile ed
attiva gli eventuali interventi previsti dallĠarticolo 2 del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181. Decorsi venti giorni senza che sia stata
presentata alcuna domanda da parte di lavoratore nazionale o comunitario,
anche per via telematica, il centro trasmette allĠufficio territoriale
richiedente una certificazione negativa, ovvero le domande acquisite
comunicandole altres al datore di lavoro. Ove tale termine sia decorso senza
che il centro per lĠimpiego abbia fornito riscontro, lo sportello unico
procede ai sensi del comma 5. |
|
5.
Lo sportello unico per lĠimmigrazione, nel
complessivo termine massimo di quaranta giorni dalla presentazione della
richiesta, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al
comma 2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla
fattispecie, rilascia, in ogni caso, sentito il questore, il nulla osta nel
rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma
dellĠarticolo 3, comma 4, e dellĠarticolo 21, e, a richiesta del datore di
lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli
uffici consolari, ove possibile in via telematica. Il nulla osta al lavoro
subordinato ha validit per un periodo non superiore a sei mesi dalla data
del rilascio. |
|
|
5-bis[86].
Il nulla osta al lavoro e' rifiutato se il datore di lavoro risulti
condannato negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva,
compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per: |
|
a)
favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e
dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati
diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo
sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivita'
illecite; |
|
b)
intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo
603-bis del codice penale; |
|
c)
reato previsto dal comma 12. |
|
5-ter[87].
Il nulla osta al lavoro e', altresi', rifiutato ovvero, nel caso sia stato
rilasciato, e' revocato se i documenti presentati sono stati ottenuti
mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti ovvero qualora lo
straniero non si rechi presso lo sportello unico per l'immigrazione per la
firma del contratto di soggiorno entro il termine di cui al comma 6, salvo
che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore. La revoca del nulla
osta e' comunicata al Ministero degli affari esteri tramite i collegamenti
telematici. |
6.
Gli uffici consolari del Paese di residenza o di
origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a
rilasciare il visto di ingresso con indicazione del codice fiscale,
comunicato dallo sportello unico per lĠimmigrazione. Entro otto giorni
dallĠingresso, lo straniero si reca presso lo sportello unico per
lĠimmigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di
soggiorno che resta ivi conservato e, a cura di questĠultima, trasmesso in
copia allĠautorit consolare competente ed al centro per lĠimpiego competente. |
|
7.
Il datore di lavoro che omette di comunicare allo
sportello unico per lĠimmigrazione qualunque variazione del rapporto di
lavoro intervenuto con lo straniero, punito con la sanzione amministrativa
da 500 a 2.500 euro. Per lĠaccertamento e lĠirrogazione della sanzione
competente il prefetto. |
7[88].
(...) |
8.
Salvo quanto previsto dallĠarticolo 23, ai fini
dellĠingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario
deve essere munito del visto rilasciato dal consolato italiano presso lo
Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore. |
|
9.
Le questure forniscono all'INPS e allĠINAIL, tramite collegamenti telematici,
le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali
concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per
l'accesso al lavoro e comunicano altres il rilascio dei permessi concernenti
i familiari ai sensi delle disposizioni di cui al
titolo IV; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce
un ÇArchivio anagrafico dei lavoratori extracomunitariÈ, da condividere con
altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avviene in
base a convenzione tra le amministrazioni interessate. Le stesse informazioni
sono trasmesse, in via telematica, a cura delle questure, allĠufficio
finanziario competente che provvede allĠattribuzione del codice fiscale. |
|
10.
Lo sportello unico per lĠimmigrazione fornisce al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed il tipo di nulla
osta rilasciati secondo le classificazioni adottate nei decreti di cui
allĠarticolo 3, comma 4. |
|
11.
La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso
di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed i suoi familiari legalmente
soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno
per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni,
pu essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua
validit del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di
permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore a
sei mesi. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalit di
comunicazione ai centri per lĠimpiego, anche ai fini dell'iscrizione del
lavoratore straniero nelle liste di collocamento con priorit rispetto a
nuovi lavoratori extracomunitari. |
11.
La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso
di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed i suoi familiari legalmente
soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno
per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni,
pu essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua
validit del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di
permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad
un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno
al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore. Decorso il
termine di cui al secondo periodo, trovano applicazione i requisiti
reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b)[89]. Il regolamento di attuazione stabilisce le
modalit di comunicazione ai centri per lĠimpiego, anche ai fini
dell'iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con
priorit rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari. |
|
11-bis.
Lo straniero che ha conseguito in Italia il dottorato o il master
universitario di secondo livello, alla scadenza del permesso di soggiorno per
motivi di studio, puo' essere iscritto nell'elenco anagrafico previsto
dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
7 luglio 2000, n. 442, per un periodo non superiore a dodici mesi, ovvero, in
presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico, puo' chiedere la
conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.[90] |
12.
Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri
privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui
permesso sia scaduto e del quale non sia stato
chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato,
punito con lĠarresto da tre mesi ad un anno e con lĠammenda di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato. |
12. Il datore di
lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del
permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso
sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il
rinnovo, revocato o annullato, punito con la reclusione da sei mesi a
tre anni e con la multa di 5000
euro per ogni lavoratore impiegato.[91] |
|
12-bis[92].
Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla
meta': |
|
a)
se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; |
|
b)
se i lavoratori occupati sono minori in eta' non lavorativa; |
|
c)
se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di
particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del
codice penale. |
|
12-ter[93].
Con la sentenza di condanna il giudice applica la sanzione amministrativa
accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore
straniero assunto illegalmente. |
|
12-quater[94].
Nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di cui al comma 12-bis,
e' rilasciato dal questore, su proposta o con il parere favorevole del
procuratore della Repubblica, allo straniero che abbia presentato denuncia e
cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di
lavoro, un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6. |
|
12-quinquies[95].
Il permesso di soggiorno di cui al comma 12-quater ha la durata di sei mesi e
puo' essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente alla
definizione del procedimento penale. Il permesso di soggiorno e' revocato in
caso di condotta incompatibile con le finalita' dello stesso, segnalata dal
procuratore della Repubblica o accertata dal questore, ovvero qualora vengano
meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio. |
13.
Salvo quanto previsto, per i lavoratori stagionali, dall'articolo 25, comma
5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti
previdenziali e di sicurezza sociale maturati e pu goderne indipendentemente
dalla vigenza di un accordo di reciprocit al
verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente,
al compimento del sessantacinquesimo anno di et, anche in deroga al
requisito contributivo minimo previsto dallĠarticolo 1, comma 20, della legge
8 agosto 1995, n. 335. |
|
14.
Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui
alla legge 30 marzo 2001, n.152, sono estese ai lavoratori extracomunitari
che prestino regolare attivit di lavoro in Italia. |
|
15.
I lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il riconoscimento
di titoli di formazione professionale acquisiti all'estero; in assenza di
accordi specifici, il Ministro del lavoro e della politiche sociali, sentita
la commissione centrale per l'impiego, dispone condizioni e modalit di
riconoscimento delle qualifiche per singoli casi. Il lavoratore
extracomunitario pu inoltre partecipare, a norma del presente testo unico, a
tutti i corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio
della Repubblica. |
|
16. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di
Bolzano ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione. |
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Art.
23 |
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(Titoli
di prelazione) |
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1. NellĠambito
di programmi approvati, anche su proposta delle regioni e delle province
autonome, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero
dellĠistruzione, dellĠuniversit e della ricerca e realizzati anche in
collaborazione con le regioni, le province autonome e altri enti locali,
organizzazioni nazionali degli imprenditori e datori di lavoro e dei
lavoratori, nonch organismi internazionali finalizzati al trasferimento dei
lavoratori stranieri in Italia ed al loro inserimento nei settori produttivi
del Paese, enti ed associazioni operanti nel settore dellĠimmigrazione da
almeno tre anni, possono essere previste attivit di istruzione e di formazione
professionale nei Paesi di origine. |
|
2. LĠattivit di cui al comma 1 finalizzata: a) allĠinserimento lavorativo mirato nei settori
produttivi italiani che operano allĠinterno dello Stato; b) allĠinserimento lavorativo mirato nei settori
produttivi italiani che operano allĠinterno dei Paesi di origine; c) allo sviluppo delle attivit produttive o
imprenditoriali autonome nei Paesi di origine. |
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3. Gli
stranieri che abbiano partecipato alle attivit di cui al comma 1 sono
preferiti nei settori di impiego ai quali le attivit si riferiscono ai fini
della chiamata al lavoro di cui allĠarticolo 22, commi 3, 4 e 5, secondo le
modalit previste nel regolamento di attuazione del presente testo unico. |
|
4. Il
regolamento di attuazione del presente testo unico prevede agevolazioni di
impiego per i lavoratori autonomi stranieri che abbiano seguito i corsi di
cui al comma 1. |
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Art.
24 |
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(Lavoro
stagionale) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 22) |
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1.
Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia,
o le associazioni di categoria per conto dei loro associati, che intendano
instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale
con uno straniero devono presentare richiesta nominativa allo sportello unico
per lĠimmigrazione della provincia di residenza ai sensi dellĠarticolo 22.
Nei casi in cui il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente
soggiornante o le associazioni di categoria non abbiano una conoscenza
diretta dello straniero, la richiesta, redatta
secondo le modalit previste dallĠarticolo 22, deve essere immediatamente
comunicata al centro per lĠimpiego competente, che verifica nel termine di
cinque giorni lĠeventuale disponibilit di lavoratori italiani o comunitari a
ricoprire lĠimpiego stagionale offerto. Si applicano le disposizioni di cui
allĠarticolo 22, comma 3. |
1.
Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia,
o le associazioni di categoria per conto dei loro associati, che intendano
instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale
con uno straniero devono presentare richiesta nominativa allo sportello unico
per lĠimmigrazione della provincia di residenza ai sensi dellĠarticolo 22.
Nei casi in cui il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente
soggiornante o le associazioni di categoria non abbiano una conoscenza
diretta dello straniero, la richiesta, redatta
secondo le modalit previste dallĠarticolo 22, deve essere immediatamente
comunicata al centro per lĠimpiego competente, che verifica nel termine di
cinque giorni lĠeventuale disponibilit di lavoratori italiani o comunitari a
ricoprire lĠimpiego stagionale offerto. Si applicano le disposizioni di cui
allĠarticolo 22, commi 3, 5-bis e 5-ter[96].
|
2.
Lo sportello unico per lĠimmigrazione, rilascia comunque l'autorizzazione nel
rispetto del diritto di precedenza maturato decorsi dieci giorni dalla
comunicazione di cui al comma 1 e non oltre venti giorni dalla data di
ricezione dalla richiesta del datore di lavoro. |
|
|
2-bis[97].
Qualora lo sportello unico per l'immigrazione, decorsi i venti giorni di cui
al comma 2, non comunichi al datore di lavoro il proprio diniego, la
richiesta si intende accolta, nel caso in cui ricorrano congiuntamente le
seguenti condizioni: |
|
a)
la richiesta riguardi uno straniero gia' autorizzato l'anno precedente a
prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro richiedente; |
|
b)
il lavoratore stagionale nell'anno precedente sia stato regolarmente assunto
dal datore di lavoro e abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso
di soggiorno. |
3.
L'autorizzazione al lavoro stagionale ha validit da venti giorni ad un
massimo di nove mesi, in corrispondenza della durata del lavoro stagionale
richiesto, anche con riferimento allĠaccorpamento di gruppi di lavori di pi
breve periodo da svolgere presso diversi datori di lavoro. |
|
|
3-bis[98].
Fermo restando il limite di nove mesi di cui al comma 3, l'autorizzazione al
lavoro stagionale si intende prorogata e il permesso di soggiorno puo' essere
rinnovato in caso di nuova opportunita' di lavoro stagionale offerta dallo
stesso o da altro datore di lavoro. |
4.
Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le condizioni indicate nel
permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla
scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia
nellĠanno successivo per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai cittadini
del suo stesso paese che non abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia
per motivi di lavoro. Pu inoltre convertire il permesso di soggiorno per
lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo
determinato o indeterminato qualora se ne verifichino le condizioni. |
|
5.
Le Commissioni regionali tripartite, di cui all'articolo 4, comma 1, del
decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, possono stipulare con le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale dei
lavoratori e dei datori di lavoro, con le regioni e con gli enti locali,
apposite convenzioni dirette a favorire lĠaccesso dei lavoratori stranieri ai
posti di lavoro stagionale. Le convenzioni possono individuare il trattamento
economico e normativo, comunque non inferiore a quello previsto per i
lavoratori italiani e le misure per assicurare idonee condizioni di lavoro
della manodopera, nonch eventuali incentivi diretti o indiretti per favorire
lĠattivazione dei flussi e dei deflussi e le misure complementari relative
allĠaccoglienza.. |
|
6.
Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori di carattere
stagionale, uno o pi stranieri privi del permesso di soggiorno per lavoro
stagionale, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato,
punito ai sensi dellĠarticolo 22, comma 12. |
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|
Art.
25 |
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(
Previdenza e assistenza per i lavoratori stagionali) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 23) |
|
|
|
1.
In considerazione della durata limitata dei contratti nonch della loro
specificit, agli stranieri titolari di permesso di soggiorno per lavoro
stagionale si applicano le seguenti forme di previdenza e assistenza
obbligatoria, secondo le norme vigenti nei settori di attivit : |
|
a) assicurazione per lĠinvalidit, la vecchiaia
e i superstiti; |
|
b) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
e le malattie professionali; |
|
c) assicurazione contro le malattie; |
|
d) assicurazione di maternit. |
|
2.
In sostituzione dei contributi per lĠassegno per il nucleo familiare e per
lĠassicurazione contro la disoccupazione involontaria, il datore di lavoro
tenuto a versare allĠIstituto nazionale della previdenza sociale (INPS) un
contributo in misura pari allĠimporto dei medesimi contributi ed in base alle
condizioni e alle modalit stabilite per questi ultimi. Tali contributi sono
destinati ad interventi di carattere socio-assistenziale a favore dei
lavoratori di cui allĠarticolo 45. |
|
3.
Nei decreti attuativi del documento programmatico sono definiti i requisiti,
gli ambiti e le modalit degli interventi di cui al comma 2. |
|
4.
Sulle contribuzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano le riduzioni degli
oneri sociali previste per il settore di svolgimento dellĠattivit
lavorativa. |
|
5.
Ai contribuiti di cui al comma 1, lettera a), si
applicano le disposizioni dellĠarticolo 22, comma 13, concernenti il
trasferimento degli stessi allĠistituito o ente assicuratore dello Stato di
provenienza. EĠ fatta salva la possibilit di ricostruzione della
posizione contributiva in caso di successivo ingresso. |
|
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|
Art.
26 |
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(Ingresso
e soggiorno per lavoro autonomo) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 24) |
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|
1.
LĠingresso in Italia dei lavoratori stranieri non appartenenti allĠUnione
europea che intendono esercitare nel territorio dello Stato unĠattivit non
occasionale di lavoro autonomo pu essere consentito a condizione che
lĠesercizio di tali attivit non sia riservato dalla legge ai cittadini
italiani, o a cittadini di uno degli Stati membri dellĠUnione Europea. |
|
2.
In ogni caso lo straniero che intenda esercitare in Italia una attivit
industriale, professionale, artigianale o commerciale, ovvero costituire
societ di capitale o di persone o accedere a cariche societarie deve altres
dimostrare di disporre di risorse adeguate per lĠesercizio dellĠattivit che
intende intraprendere in Italia; di essere in possesso dei requisiti previsti
dalla legge italiana per lĠesercizio della singola attivit, compresi, ove
richiesti, i requisiti per lĠiscrizione in albi e registri; di essere in
possesso di una attestazione dellĠautorit competente in data non anteriore a
tre mesi che dichiari che non sussistono motivi ostativi al rilascio
dellĠautorizzazione o della licenza prevista per lĠesercizio dellĠattivit
che lo straniero intende svolgere. |
|
3.
Il lavoratore non appartenente allĠUnione europea deve comunque dimostrare di
disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito annuo,
proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto
dalla legge per lĠesenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (É). |
|
4.
Sono fatte salve le norme pi favorevoli previste da accordi internazionali
in vigore per lĠItalia. |
|
5.La
rappresentanza diplomatica o consolare, accertato il possesso dei requisiti
indicati dal presente articolo ed acquisiti i nulla osta del Ministero degli
affari esteri, del Ministero dellĠinterno e del Ministero eventualmente
competente in relazione allĠattivit che lo straniero intende svolgere in
Italia, rilascia il visto di ingresso per lavoro autonomo, con lĠespressa
indicazione dellĠattivit cui il visto si riferisce, nei limiti numerici
stabiliti a norma dellĠarticolo 3, comma 4, e dellĠarticolo 21. La rappresentanza diplomatica o consolare rilascia,
altres, allo straniero la certificazione dellĠesistenza dei requisiti
previsti dal presente articolo ai fini degli adempimenti previsti
dallĠarticolo 5, comma 3-quater, per la concessione del permesso di soggiorno
per lavoro autonomo. |
|
6.
Le procedure di cui al comma 5 sono effettuate secondo le modalit previste
dal regolamento di attuazione. |
|
7.
Il visto di ingresso per lavoro autonomo deve essere rilasciato o negato
entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda e della
relativa documentazione e deve essere utilizzato entro centottanta giorni
dalla data del rilascio. |
|
7-bis.
La condanna con provvedimento irrevocabile per
alcuno dei reati previsti dalle disposizioni del Titolo III, Capo III,
Sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni,
relativi alla tutela del diritto di autore, e dagli articoli 473 e 474 del
codice penale comporta la revoca del permesso di soggiorno rilasciato allo
straniero e lĠespulsione del medesimo con accompagnamento alla frontiera a
mezzo della forza pubblica. |
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Art.
27 |
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(Ingresso
per lavoro in casi particolari) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 25; |
|
legge
30 dicembre 1986, n. 943, art.14, commi 2 e 4) |
|
|
|
1.
Al di fuori degli ingressi per lavoro di cui agli articoli precedenti,
autorizzati nell'ambito delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, il
regolamento di attuazione disciplina particolari modalit e termini per il rilascio
delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di
soggiorno per lavoro subordinato, per ognuna delle seguenti categorie di
lavoratori stranieri: |
|
a) dirigenti o personale altamente
specializzato di societ aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di
rappresentanza di societ estere che abbiano la sede principale di attivit
nel territorio di uno Stato membro dellĠOrganizzazione mondiale del
commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di societ italiane o
di societ di altro Stato membro dellĠUnione europea; |
|
b)
lettori universitari di scambio o di
madre lingua; |
|
c) i professori universitari destinati a
svolgere in Italia un incarico accademico; |
|
d)
traduttori e interpreti; |
|
e)
collaboratori familiari aventi
regolarmente in corso allĠestero da almeno un anno, rapporti di lavoro
domestico a tempo pieno con cittadini italiani o di uno degli Stati membri
dellĠUnione europea residenti allĠestero che si trasferiscono in Italia, per
la prosecuzione del rapporto di lavoro domestico; |
|
f)
persone che, autorizzate a soggiornare
per motivi di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di
addestramento presso datori di lavoro italiani effettuando anche prestazioni
che rientrano nellĠambito del lavoro subordinato; |
|
g)
lavoratori alle dipendenze di
organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano, che siano stati
ammessi temporaneamente a domanda del datore di lavoro, per adempiere
funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato o determinato, tenuti a
lasciare lĠItalia quando tali compiti o funzioni siano terminati; |
|
h)
lavoratori marittimi occupati nella
misura e con le modalit stabilite nel regolamento di attuazione; |
|
i) lavoratori dipendenti regolarmente
retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o
aventi sede allĠestero e da questi direttamente retribuiti, i quali siano
temporaneamente trasferiti dallĠestero presso persone fisiche o giuridiche,
italiane o straniere, residenti in Italia, al fine di effettuare nel
territorio italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto
stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche residenti o aventi
sede in Italia e quelle residenti o aventi sede allĠestero, nel rispetto
delle disposizioni dellĠart.1655 del codice civile e della legge 23 ottobre
1960, n. 1369, e delle norme internazionali e comunitarie; |
|
l)
lavoratori occupati presso circhi o
spettacoli viaggianti allĠestero; |
|
m)
personale artistico e tecnico per
spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto; |
|
n)
ballerini, artisti e musicisti da
impiegare presso locali di intrattenimento; |
|
o)
artisti da impiegare da enti musicali
teatrali o cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive, pubbliche
o private, o da enti pubblici, nellĠambito di manifestazioni culturali o
folcloristiche; |
|
p)
stranieri che siano destinati a
svolgere qualsiasi tipo di attivit sportiva professionistica presso societ
sportive italiane ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91; |
|
q)
giornalisti corrispondenti
ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti da
organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da emittenti radiofoniche o
televisive straniere; |
|
r)
persone che, secondo le norme di
accordi internazionali in vigore per lĠItalia, svolgono in Italia attivit di
ricerca o un lavoro occasionale nellĠambito di programmi di scambi di giovani
o di mobilit di giovani o sono persone collocate Òalla pariÓ; |
|
r-bis) infermieri professionali assunti presso strutture
sanitarie pubbliche e private. |
|
1-bis. Nel caso in cui i lavoratori di cui alla lettera i) del
comma 1 siano dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone
fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede in uno Stato membro dell'Unione
europea, il nulla osta al lavoro e' sostituito da una comunicazione, da parte
del committente, del contratto in base al quale la prestazione di servizi ha
luogo, unitamente ad una dichiarazione del datore di lavoro contenente i
nominativi dei lavoratori da distaccare e attestante la regolarita' della
loro situazione con riferimento alle condizioni di residenza e di lavoro
nello Stato membro dell'Unione europea in cui ha sede il datore di lavoro. La
comunicazione e' presentata allo sportello unico della Prefettura-Ufficio
territoriale del Governo, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno. |
|
|
1-ter. Il nulla osta al lavoro per gli stranieri indicati al
comma 1, lettere a), c) e g), e' sostituito da una comunicazione da parte del
datore di lavoro della proposta di contratto di soggiorno per lavoro
subordinato, previsto dall'articolo 5-bis. La comunicazione e' presentata con
modalita' informatiche allo sportello unico per l'immigrazione della
prefettura-ufficio territoriale del Governo. Lo sportello unico trasmette la
comunicazione al questore per la verifica della insussistenza di motivi
ostativi all'ingresso dello straniero ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,
n. 394, e, ove nulla osti da parte del questore, la invia, con le medesime
modalita' informatiche, alla rappresentanza diplomatica o consolare per il
rilascio del visto di ingresso. Entro otto giorni dall'ingresso in Italia lo
straniero si reca presso lo sportello unico per l'immigrazione, unitamente al
datore di lavoro, per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per la
richiesta del permesso di soggiorno.[99] |
|
1-quater. Le disposizioni di cui al comma 1-ter si applicano
ai datori di lavoro che hanno sottoscritto con il Ministero dell'interno,
sentito il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, un
apposito protocollo di intesa, con cui i medesimi datori di lavoro
garantiscono la capacita' economica richiesta e l'osservanza delle
prescrizioni del contratto collettivo di lavoro di categoria.[100] |
|
1-quinquies.
I medici e gli altri professionisti sanitari al seguito di delegazioni
sportive, in occasione di manifestazioni agonistiche organizzate dal Comitato
olimpico internazionale, dalle Federazioni sportive internazionali, dal
Comitato olimpico nazionale italiano o da organismi, societa' ed associazioni
sportive da essi riconosciuti o, nei casi individuati con decreto del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro
dell'interno, al seguito di gruppi organizzati, sono autorizzati a svolgere
la pertinente attivita', in deroga alle norme sul riconoscimento dei titoli
esteri, nei confronti dei componenti della rispettiva delegazione o gruppo
organizzato e limitatamente al periodo di permanenza della delegazione o del
gruppo. I professionisti sanitari cittadini di uno Stato membro dell'Unione
europea godono del medesimo trattamento, ove piu' favorevole.[101] |
2.
In deroga alle disposizioni del presente testo unico i lavoratori
extracomunitari dello spettacolo possono essere assunti alle dipendenze dei
datori di lavoro per esigenze connesse alla realizzazione e produzione di
spettacoli previa apposita autorizzazione rilasciata dall'ufficio speciale
per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo o sue sezioni periferiche
che provvedono, sentito il Dipartimento dello spettacolo, previo nulla osta
provvisorio dell'autorit provinciale di pubblica sicurezza. L'autorizzazione
rilasciata, salvo che si tratti di personale artistico ovvero di personale
da utilizzare per periodi non superiori a tre mesi, prima che il lavoratore
extracomunitario entri nel territorio nazionale. I lavoratori extracomunitari
autorizzati a svolgere attivit lavorativa subordinata nel settore dello
spettacolo non possono cambiare settore di attivit n la qualifica di
assunzione. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con le Autorit di Governo competenti in materia di turismo ed in materia di
spettacolo, determina le procedure
e le modalit per il rilascio dell'autorizzazione prevista dal presente
comma. |
2.
In deroga alle disposizioni del presente testo unico i lavoratori
extracomunitari dello spettacolo possono essere assunti alle dipendenze dei
datori di lavoro per esigenze connesse alla realizzazione e produzione di
spettacoli previa apposita autorizzazione rilasciata dall'ufficio speciale
per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo o sue sezioni periferiche
che provvedono, (...)[102], previo nulla osta provvisorio dell'autorit
provinciale di pubblica sicurezza. L'autorizzazione rilasciata, salvo che
si tratti di personale artistico ovvero di personale da utilizzare per
periodi non superiori a tre mesi, prima che il lavoratore extracomunitario
entri nel territorio nazionale. I lavoratori extracomunitari autorizzati a
svolgere attivit lavorativa subordinata nel settore dello spettacolo non
possono cambiare settore di attivit n la qualifica di assunzione. Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, (...)[103], determina
le procedure e le modalit per il rilascio dell'autorizzazione prevista dal
presente comma. |
3.
Rimangono ferme le disposizioni che prevedono il possesso della cittadinanza
italiana per lo svolgimento di determinate attivit. |
|
4.
Il regolamento di cui all'articolo 1 contiene altres norme per lĠattuazione
delle convenzioni ed accordi internazionali in vigore relativamente
allĠingresso e soggiorno dei lavoratori stranieri occupati alle dipendenze di
rappresentanze diplomatiche o consolari o di enti di diritto internazionale
aventi sede in Italia. |
|
5.
LĠingresso e il soggiorno dei lavoratori frontalieri non appartenenti
allĠUnione europea disciplinato dalle disposizioni particolari previste negli
accordi internazionali in vigore con gli Stati confinanti. |
|
5 bis. Con decreto del Ministro per i beni e le attivit culturali, su
proposta del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), sentiti i Ministri
dellĠinterno e del lavoro e delle politiche sociali, determinato il limite
massimo annuale dĠingresso degli sportivi stranieri che svolgono attivit
sportiva a titolo professionistico o comunque retribuita, da ripartire tra le
federazioni sportive nazionali. Tale ripartizione effettuata dal CONI con
delibera da sottoporre allĠapprovazione del Ministro vigilante. Con la stessa
delibera sono stabiliti i criteri generali di assegnazione e di tesseramento
per ogni stagione agonistica anche al fine di assicurare la tutela dei vivai
giovanili. |
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Art. 27-bis |
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(Ingresso e soggiorno per volontariato) |
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1. Con decreto del Ministero della solidarieta' sociale, di
concerto con il Ministero dell'interno e degli affari esteri, da emanarsi
entro il 30 giugno di ciascun anno, e' determinato il contingente annuale
degli stranieri ammessi a partecipare a programmi di volontariato ai sensi
del presente testo unico. |
|
2. Nell'ambito del contingente di cui al comma 1 e' consentito
l'ingresso e il soggiorno di cittadini stranieri di eta' compresa tra i 20 e
i 30 anni per la partecipazione ad un programma di volontariato, previo
rilascio di apposito nulla osta, a seguito della verifica dei seguenti
requisiti: |
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a) appartenenza dell'organizzazione promotrice del programma di
volontariato ad una delle seguenti categorie: |
|
1) enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, in base alla
legge 20 maggio 1985, n. 222, nonche' enti civilmente riconosciuti in base
alle leggi di approvazione di intese con le confessioni religiose ai sensi
dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione; |
|
2) organizzazioni non governative riconosciute ai sensi della
legge 26 febbraio 1987, n. 49; |
|
3) associazioni di promozione sociale iscritte nel registro
nazionale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383; |
|
b) stipula di apposita convenzione fra lo straniero e
l'organizzazione promotrice del programma di volontariato, in cui siano
specificate le funzioni del volontario, le condizioni di inquadramento di cui
beneficera' per espletare tali funzioni, l'orario cui sara' tenuto, le
risorse stanziate per provvedere alle sue spese di viaggio, vitto, alloggio e
denaro per le piccole spese per tutta la durata del soggiorno, nonche', ove
necessario, l'indicazione del percorso di formazione anche per quanto
riguarda la conoscenza della lingua italiana; |
|
c) sottoscrizione da parte dell'organizzazione promotrice del
programma di volontariato di una polizza assicurativa per le spese relative
all'assistenza sanitaria e alla responsabilita' civile verso terzi e
assunzione della piena responsabilita' per la copertura delle spese relative
al soggiorno del volontario, per l'intero periodo di durata del programma, e
per il viaggio di ingresso e ritorno. La sottoscrizione della polizza e'
obbligatoria anche per le associazioni di cui al n. 3) della lettera a) del
comma 2, che abbiano stipulato convenzioni ai sensi dell'articolo 30 della
legge 7 dicembre 2000, n. 383, in deroga a quanto previsto dal comma 5 del
medesimo articolo. |
|
3. La domanda di nulla osta e' presentata dalla organizzazione
promotrice del programma di volontariato allo Sportello unico per
l'immigrazione presso la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo
competente per il luogo ove si svolge il medesimo programma di volontariato.
Lo Sportello, acquisito dalla Questura il parere sulla insussistenza dei
motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio nazionale e
verificata l'esistenza dei requisiti di cui al comma 1, rilascia il nulla
osta. |
|
4. Il nulla osta e' trasmesso, in via telematica, dallo
sportello unico per l'immigrazione, alle rappresentanze consolari all'estero,
alle quali e' richiesto il relativo visto di ingresso entro sei mesi dal
rilascio del nulla osta. |
|
5. Il permesso di soggiorno e' richiesto e rilasciato ai sensi
delle disposizioni vigenti, per la durata del programma di volontariato e di
norma per un periodo non superiore ad un anno. In casi eccezionali,
specificamente individuati nei programmi di volontariato e valutati sulla
base di apposite direttive che saranno emanate dalle Amministrazioni
interessate, il permesso puo' avere una durata superiore e comunque pari a
quella del programma. In nessun caso il permesso di soggiorno, che non e'
rinnovabile ne' convertibile in altra tipologia di permesso di soggiorno,
puo' avere durata superiore a diciotto mesi. |
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6. Il periodo di durata del permesso di soggiorno rilasciato ai
sensi della presente disposizione non e' computabile ai fini del rilascio del
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo di cui
all'articolo 9-bis. |
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Art. 27-ter |
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(Ingresso e soggiorno per ricerca scientifica) |
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1. L'ingresso ed il soggiorno per periodi superiori a tre mesi,
al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, e' consentito a
favore di stranieri in possesso di un titolo di studio superiore, che nel
Paese dove e' stato conseguito dia accesso a programmi di dottorato. Il
cittadino straniero, denominato ricercatore ai soli fini dell'applicazione
delle procedure previste nel presente articolo, e' selezionato da un istituto
di ricerca iscritto nell'apposito elenco tenuto dal Ministero
dell'universita' e della ricerca. |
|
2. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1, valida per cinque
anni, e' disciplinata con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca e, fra l'altro, prevede: |
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a) l'iscrizione nell'elenco da parte di istituti, pubblici o
privati, che svolgono attivita' di ricerca intesa come lavoro creativo svolto
su base sistematica per aumentare il bagaglio delle conoscenze, compresa la
conoscenza dell'uomo, della cultura e della societa', e l'utilizzazione di
tale bagaglio di conoscenze per concepire nuove applicazioni; |
|
b) la determinazione delle risorse finanziarie minime a
disposizione dell'istituto privato per chiedere l'ingresso di ricercatori e
il numero consentito; |
|
c) l'obbligo dell'istituto di farsi carico delle spese connesse
all'eventuale condizione d'irregolarita' del ricercatore, compresi i costi
relativi all'espulsione, per un periodo di tempo pari a sei mesi dalla
cessazione della convenzione di accoglienza di cui al comma 3; |
|
d) le condizioni per la revoca dell'iscrizione nel caso di
inosservanza alle norme del presente articolo. |
|
3. Il ricercatore e l'istituto di ricerca di cui al comma 1
stipulano una convenzione di accoglienza con cui il ricercatore si impegna a
realizzare il progetto di ricerca e l'istituto si impegna ad accogliere il
ricercatore. Il progetto di ricerca deve essere approvato dagli organi di
amministrazione dell'istituto medesimo che valutano l'oggetto della ricerca,
i titoli in possesso del ricercatore rispetto all'oggetto della ricerca,
certificati con una copia autenticata del titolo di studio, ed accertano la
disponibilita' delle risorse finanziarie per la sua realizzazione. La
convenzione stabilisce il rapporto giuridico e le condizioni di lavoro del
ricercatore, le risorse mensili messe a sua disposizione, pari ad almeno il
doppio dell'assegno sociale, le spese per il viaggio di ritorno, la stipula
di una polizza assicurativa per malattia per il ricercatore ed i suoi
familiari ovvero l'obbligo per l'istituto di provvedere alla loro iscrizione
al Servizio sanitario nazionale. |
|
4. La domanda di nulla osta per ricerca scientifica, corredata
dell'attestato di iscrizione all'elenco di cui al comma 1 e di copia
autentica della convenzione di accoglienza di cui al comma 3, e' presentata
dall'istituto di ricerca allo sportello unico per l'immigrazione presso la
prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per il luogo ove si
svolge il programma di ricerca. Lo Sportello, acquisito dalla Questura il
parere sulla insussistenza di motivi ostativi all'ingresso dello straniero
nel territorio nazionale, rilascia il nulla osta. |
|
5. La convenzione di accoglienza decade automaticamente nel caso
di diniego al rilascio del nulla osta. |
|
6. Il visto di ingresso puo' essere richiesto entro sei mesi
dalla data del rilascio del nulla osta, trasmesso in via telematica alle
rappresentanze consolari all'estero a cura dello Sportello unico per
l'immigrazione, ed e' rilasciato prioritariamente rispetto ad altre tipologie
di visto. |
|
7. Il permesso di soggiorno per ricerca scientifica e' richiesto
e rilasciato, ai sensi del presente testo unico, per la durata del programma
di ricerca e consente lo svolgimento dell'attivita' indicata nella
convenzione di accoglienza nelle forme di lavoro subordinato, di lavoro
autonomo o borsa di addestramento alla ricerca. In caso di proroga del
programma di ricerca, il permesso di soggiorno e' rinnovato, per una durata
pari alla proroga, previa presentazione del rinnovo della convenzione di
accoglienza. Nell'attesa del rilascio del permesso di soggiorno e' comunque
consentita l'attivita' di ricerca. Per le finalita' di cui all'articolo 9, ai
titolari di permesso di soggiorno per ricerca scientifica rilasciato sulla
base di una borsa di addestramento alla ricerca si applicano le disposizioni
previste per i titolari di permesso per motivi di studio o formazione
professionale. |
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8. Il ricongiungimento familiare e' consentito al ricercatore,
indipendentemente dalla durata del suo permesso di soggiorno, ai sensi e alle
condizioni previste dall'articolo 29. Ai familiari e' rilasciato un permesso
di soggiorno di durata pari a quello del ricercatore. |
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9. La procedura di cui al comma 4 si applica anche al
ricercatore regolarmente soggiornante sul territorio nazionale ad altro
titolo, diverso da quello per richiesta di asilo o di protezione temporanea.
In tale caso, al ricercatore e' rilasciato il permesso di soggiorno di cui al
comma 7 in esenzione di visto e si prescinde dal requisito dell'effettiva
residenza all'estero per la procedura di rilascio del nulla osta di cui al
comma 4. |
|
10. I ricercatori titolari del permesso di soggiorno di cui al
comma 7 possono essere ammessi, a parita' di condizioni con i cittadini
italiani, a svolgere attivita' di insegnamento collegata al progetto di
ricerca oggetto della convenzione e compatibile con le disposizioni
statutarie e regolamentari dell'istituto di ricerca. |
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11. Nel rispetto degli accordi internazionali ed europei cui
l'Italia aderisce, lo straniero ammesso come ricercatore in uno Stato
appartenente all'Unione europea puo' fare ingresso in Italia senza necessita'
del visto per proseguire la ricerca gia' iniziata nell'altro Stato. Per
soggiorni fino a tre mesi non e' richiesto il permesso di soggiorno ed il
nulla osta di cui al comma 4 e' sostituito da una comunicazione allo
sportello unico della prefettura - ufficio territoriale del Governo della
provincia in cui e' svolta l'attivita' di ricerca da parte dello straniero,
entro otto giorni dall'ingresso. La comunicazione e' corredata da copia
autentica della convenzione di accoglienza stipulata nell'altro Stato, che
preveda un periodo di ricerca in Italia e la disponibilita' di risorse,
nonche' una polizza di assicurazione sanitaria valida per il periodo di
permanenza sul territorio nazionale, unitamente ad una dichiarazione
dell'istituto presso cui si svolge l'attivita'. Per periodi superiori a tre
mesi, il soggiorno e' subordinato alla stipula della convenzione di
accoglienza con un istituto di ricerca di cui comma 1 e si applicano le
disposizioni di cui ai commi 4 e 7. In attesa del rilascio del permesso di
soggiorno e' comunque consentita l'attivita' di ricerca. |
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Art.
27-quater[104] |
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(Ingresso
e soggiorno per lavoratori altamente qualificati. Rilascio della Carta blu
UE) |
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1.
L'ingresso ed il soggiorno, per periodi superiori a tre mesi e' consentito,
al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, agli stranieri, di
seguito denominati lavoratori stranieri altamente qualificati, che intendono
svolgere prestazioni lavorative retribuite per conto o sotto la direzione o
il coordinamento di un'altra persona fisica o giuridica e che sono in
possesso: |
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a)
del titolo di istruzione superiore rilasciato da autorita' competente nel
Paese dove e' stato conseguito che attesti il completamento di un percorso di
istruzione superiore di durata almeno triennale e della relativa qualifica
professionale superiore, come rientrante nei livelli 1, 2 e 3 della
classificazione ISTAT delle professioni CP 2011 e successive modificazioni,
attestata dal paese di provenienza e riconosciuta in Italia; |
|
b)
dei requisiti previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206,
limitatamente all'esercizio di professioni regolamentate. |
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2.
La disposizione di cui al comma 1 si applica: |
|
a)
agli stranieri in possesso dei requisiti di cui al comma 1, anche se
soggiornanti in altro Stato membro; |
|
b)
ai lavoratori stranieri altamente qualificati, titolari della Carta blu
rilasciata in un altro Stato membro; |
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c)
agli stranieri in possesso dei requisiti di cui al comma 1, regolarmente
soggiornanti sul territorio nazionale. |
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3.
Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli stranieri: |
|
a)
che soggiornano a titolo di protezione temporanea, o per motivi umanitari
ovvero hanno richiesto il relativo permesso di soggiorno e sono in attesa di
una decisione su tale richiesta; |
|
b)
che soggiornano in quanto beneficiari di protezione internazionale
riconosciuta ai sensi della direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile
2004, cosi' come recepita dal decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e
della direttiva 2005/85/CE del Consiglio del 1Ħ dicembre 2005, cosi' come
recepita dal decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive
modificazioni, ovvero hanno chiesto il riconoscimento di tale protezione e
sono ancora in attesa di una decisione definitiva; |
|
c)
che chiedono di soggiornare in qualita' di ricercatori ai sensi dell'articolo
27-ter; |
|
d)
che sono familiari di cittadini dell'Unione che hanno esercitato o esercitano
il loro diritto alla libera circolazione in conformita' alla direttiva
2004/38/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, cosi'
come recepita dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e successive
modificazioni; |
|
e)
che beneficiano dello status di soggiornante di lungo periodo e soggiornano
ai sensi dell'articolo 9-bis per motivi di lavoro autonomo o subordinato; |
|
f)
che fanno ingresso in uno Stato membro in virtu' di impegni previsti da un
accordo internazionale che agevola l'ingresso e il soggiorno temporaneo di
determinate categorie di persone fisiche connesse al commercio e agli
investimenti; |
|
g)
che soggiornano in qualita' di lavoratori stagionali; |
|
h)
che soggiornano in Italia, in qualita' di lavoratori distaccati, ai sensi
dell'articolo 27, comma 1, lettere a), g), ed i), in conformita' alla
direttiva 96/71/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre
2006, cosi' come recepita dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 72, e
successive modificazioni; |
|
i)
che in virtu' di accordi conclusi tra il Paese terzo di appartenenza e
l'Unione e i suoi Stati membri beneficiano dei diritti alla libera
circolazione equivalente a quelli dei cittadini dell'Unione; |
|
l)
che sono destinatari di un provvedimento di espulsione anche se sospeso. |
|
4.
La domanda di nulla osta al lavoro per i lavoratori stranieri altamente
qualificati e' presentata dal datore di lavoro allo sportello unico per
l'immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo. La
presentazione della domanda ed il rilascio del nulla osta, dei visti di
ingresso e dei permessi di soggiorno, sono regolati dalle disposizioni di cui
all'articolo 22, fatte salve le specifiche prescrizioni previste dal presente
articolo. |
|
5.
Il datore di lavoro, in sede di presentazione della domanda di cui al comma
4, oltre quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 22 deve indicare, a pena
di rigetto della domanda: |
|
a)
la proposta di contratto di lavoro o l'offerta di lavoro vincolante della
durata di almeno un anno, per lo svolgimento di una attivita' lavorativa che
richiede il possesso di una qualifica professionale superiore, come indicata
al comma 1, lettera a); |
|
b)
il titolo di istruzione e la relativa qualifica professionale superiore, come
indicati al comma 1, lettera a), posseduti dallo straniero; |
|
c)
l'importo dello stipendio annuale lordo, come ricavato dal contratto di
lavoro ovvero dall'offerta vincolante, che non deve essere inferiore al
triplo del livello minimo previsto per l'esenzione dalla partecipazione alla
spesa sanitaria. |
|
6.
Lo sportello unico per l'immigrazione convoca il datore di lavoro e rilascia
il nulla osta al lavoro non oltre novanta giorni dalla presentazione della
domanda ovvero, entro il medesimo termine, comunica al datore di lavoro il
rigetto della stessa. Gli stranieri di cui al comma 2, lettera c), del
presente articolo, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale,
accedono alla procedura di rilascio del nulla osta al lavoro a prescindere
dal requisito dell'effettiva residenza all'estero. |
|
7.
Il rilascio del nulla osta al lavoro e' subordinato al preventivo
espletamento degli adempimenti previsti dall'articolo 22, comma 4. |
|
8.
Il nulla osta al lavoro e' sostituito da una comunicazione del datore di lavoro
della proposta di contratto di lavoro o dell'offerta di lavoro vincolante,
formulate ai sensi del comma 5, e si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 27, comma 1-ter, nel caso in cui il datore di lavoro abbia
sottoscritto con il Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, un apposito protocollo di intesa, con cui il
medesimo datore di lavoro garantisce la sussistenza delle condizioni previste
dal comma 5 e dall'articolo 27, comma 1-quater. Ai fini dell'applicazione
delle disposizioni del presente comma, il datore di lavoro deve dichiarare di
non trovarsi nelle condizioni di cui al comma 10. |
|
9.
Il nulla osta al lavoro e' rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato,
e' revocato se i documenti di cui al comma 5 sono stati ottenuti mediante
frode o sono stati falsificati o contraffatti ovvero qualora lo straniero non
si rechi presso lo sportello unico per l'immigrazione per la firma del
contratto di soggiorno entro il termine di cui all'articolo 22, comma 6,
salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore. Le revoche del
nulla osta sono comunicate al Ministero degli affari esteri tramite i
collegamenti telematici. |
|
10.
Il nulla osta al lavoro e' altresi' rifiutato se il datore di lavoro risulti condannato
negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella
adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per: |
|
a)
favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e
dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati
diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo
sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivita'
illecite; |
|
b)
intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo
603-bis codice penale; |
|
c)
reati previsti dall'articolo 22, comma 12. |
|
11.
Al lavoratore straniero altamente qualificato autorizzato allo svolgimento di
attivita' lavorative e' rilasciato dal Questore un permesso di soggiorno ai
sensi dell'articolo 5, comma 8, recante la dicitura 'Carta blu UE', nella
rubrica 'tipo di permesso'. Il permesso di soggiorno e' rilasciato, a seguito
della stipula del contratto di soggiorno per lavoro di cui all'articolo 5-bis
e della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro di cui
all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1Ħ ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, con
durata biennale, nel caso di contratto di lavoro a tempo indeterminato,
ovvero con durata pari a quella del rapporto di lavoro piu' tre mesi, negli
altri casi. |
|
12.
Il permesso di soggiorno non e' rilasciato o il suo rinnovo e' rifiutato
ovvero, nel caso sia stato concesso, e' revocato nei seguenti casi: |
|
a)
se e' stato ottenuto in maniera fraudolenta o e' stato falsificato o
contraffatto; |
|
b)
se risulta che lo straniero non soddisfaceva o non soddisfa piu' le
condizioni d'ingresso e di soggiorno previste dal presente testo unico o se
soggiorna per fini diversi da quelli per cui lo stesso ha ottenuto il nulla
osta ai sensi del presente articolo; |
|
c)
se lo straniero non ha rispettato le condizioni di cui al comma 13; |
|
d)
qualora lo straniero non abbia risorse sufficienti per mantenere se stesso e,
nel caso, i propri familiari, senza ricorrere al regime di assistenza sociale
nazionale, ad eccezione del periodo di disoccupazione. |
|
13.
Il titolare di Carta blu UE, limitatamente ai primi due anni di occupazione
legale sul territorio nazionale, esercita esclusivamente attivita' lavorative
conformi alle condizioni di ammissione previste al comma 1 e limitatamente a
quelle per le quali e' stata rilasciata la Carta blu UE. I cambiamenti di
datore di lavoro nel corso dei primi due anni sono soggetti
all'autorizzazione preliminare da parte delle competenti Direzioni
territoriali del lavoro. Decorsi 15 giorni dalla ricezione della
documentazione relativa al nuovo contratto di lavoro o offerta vincolante, il
parere della Direzione territoriale competente si intende acquisito. |
|
14.
E' escluso l'accesso al lavoro se le attivita' dello stesso comportano, anche
in via occasionale l'esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero
attengono alla tutela dell'interesse nazionale. E' altresi' escluso l'accesso
al lavoro nei casi in cui, conformemente alla legge nazionale o comunitaria
vigente, le attivita' dello stesso siano riservate ai cittadini nazionali, ai
cittadini dell'Unione o ai cittadini del SEE. |
|
15.
I titolari di Carta blu UE beneficiano di un trattamento uguale a quello
riservato ai cittadini, conformemente alla normativa vigente, ad eccezione
dell'accesso al mercato del lavoro nei primi due anni, come previsto al comma
13. |
|
16.
Il ricongiungimento familiare e' consentito al titolare di Carta blu UE,
indipendentemente dalla durata del suo permesso di soggiorno, ai sensi e alle
condizioni previste dall'articolo 29. Ai familiari e' rilasciato un permesso
di soggiorno per motivi di famiglia, ai sensi dell'articolo 30, commi 2, 3 e
6, di durata pari a quello del titolare di Carta blu UE. |
|
17.
Dopo diciotto mesi di soggiorno legale in un altro Stato membro, lo straniero
titolare di Carta blu UE, rilasciata da detto Stato, puo' fare ingresso in
Italia senza necessita' del visto, al fine di esercitare un'attivita'
lavorativa, alle condizioni previste dal presente articolo. Entro un mese
dall'ingresso nel territorio nazionale, il datore di lavoro presenta la
domanda di nulla osta al lavoro con la procedura prevista al comma 4 e alle
condizioni del presente articolo. Il nulla osta e' rilasciato entro il
termine di 60 giorni. La domanda di nulla osta al lavoro puo' essere
presentata dal datore di lavoro anche se il titolare della Carta blu UE
soggiorna ancora nel territorio del primo Stato membro. Al lavoratore
straniero altamente qualificato autorizzato al lavoro dallo sportello unico
e' rilasciato dal Questore il permesso secondo le modalita' ed alle
condizioni previste dal presente articolo. Dell'avvenuto rilascio e' informato
lo Stato membro che ha rilasciato la precedente Carta blu UE. Nei confronti
dello straniero, cui e' stato rifiutato o revocato il nulla osta al lavoro o
il permesso ovvero questo ultimo non e' stato rinnovato, e' disposta
l'espulsione ai sensi dell'articolo 13 e l'allontanamento e' effettuato verso
lo Stato membro dell'Unione europea che aveva rilasciato la Carta blu UE,
anche nel caso in cui la Carta blu UE rilasciata dall'altro Stato membro sia
scaduta o sia stata revocata. Nei confronti del titolare di Carta blu UE
riammesso in Italia ai sensi del presente comma si applicano le disposizioni
previste dall'articolo 22, comma 11. Ai familiari dello straniero titolare di
Carta blu UE in possesso di un valido titolo di soggiorno rilasciato dallo
Stato membro di provenienza e del documento di viaggio valido, e' rilasciato
un permesso di soggiorno per motivi di famiglia, ai sensi dell'articolo 30,
commi 2, 3 e 6, previa dimostrazione di aver risieduto in qualita' di
familiare del titolare di Carta blu UE nel medesimo Stato membro di
provenienza e di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 29,
comma 3. |
|
18.
Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo trovano
applicazione le disposizioni di cui all'articolo 22, in quanto compatibili. |
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TITOLO
IV |
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DIRITTO
ALLĠUNITAĠ FAMILIARE E TUTELA DEI MINORI |
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Art.
28 |
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(Diritto
all'unit familiare) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 26) |
|
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1.
Il diritto a mantenere o a riacquistare lĠunit familiare nei confronti dei familiari
stranieri riconosciuto, alle condizioni previste dal presente testo unico,
agli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di
durata non inferiore a un anno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o
autonomo, ovvero per asilo, per studio, per motivi religiosi o per motivi
familiari. |
|
2.
Ai familiari stranieri di cittadini italiani o di uno Stato membro
dellĠUnione Europea continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656[105],
fatte salve quelle pi favorevoli del presente testo unico o del regolamento
di attuazione. |
|
3.
In tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare
attuazione al diritto all'unit familiare e riguardanti i minori, deve essere
preso in considerazione con carattere di priorit il superiore interesse del
fanciullo, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della
Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa
esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176. |
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Art.29 |
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(Ricongiungimento familiare) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 27) |
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1.
Lo straniero pu chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari: |
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a) coniuge; |
a)
coniuge non legalmente separato e di
eta' non inferiore a diciotto anni;[106] |
b)
figli minori, anche del coniuge o nati
fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore,
qualora esistente, abbia dato il suo consenso; |
|
c) figli maggiorenni a carico qualora permanentemente non
possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione
del loro stato di salute; |
c)
figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili
esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti
invalidita' totale ;[107] |
d) genitori a carico che non dispongano di un adeguato
sostegno familiare nel Paese di origine o di provenienza. |
d) genitori a carico qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine
o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni qualora gli altri
figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi
motivi di salute.[108] |
|
1-bis.
Ove gli stati di cui al comma 1, lettere b), c) e d) non possano essere
documentati in modo certo mediante certificati o attestazioni rilasciati da
competenti autorita' straniere, in ragione della mancanza di una autorita'
riconosciuta, o comunque quando sussistano fondati dubbi sulla autenticita'
della predetta documentazione, le rappresentanze diplomatiche o consolari
provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi dell'articolo 49 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulla base
dell'esame del DNA (acido desossiribonucleico), effettuato a spese degli interessati.[109] |
|
1-ter. Non e' consentito il ricongiungimento dei familiari di
cui alle lettere a) e d) del comma 1, quando il familiare di cui si chiede il
ricongiungimento e' coniugato con un cittadino straniero regolarmente
soggiornante con altro coniuge nel territorio nazionale.[110] |
2.
Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli di et inferiore a
diciotto anni al momento della presentazione dellĠistanza di
ricongiungimento. I minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono
equiparati ai figli. |
|
3.
Salvo quanto previsto dallĠarticolo 29-bis, lo straniero che richiede il
ricongiungimento deve dimostrare la disponibilit: |
|
a) di un alloggio che rientri nei parametri
minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale
pubblica, ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneita'
igienico-sanitaria accertati dallĠAzienda unit sanitaria locale competente
per territorio. Nel caso di un figlio di eta' inferiore agli anni 14 al
seguito di uno dei genitori, e' sufficiente il consenso del titolare
dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorera'; |
a) di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari,
nonche' di idoneita' abitativa,
accertati dai competenti uffici comunali. Nel caso di un figlio di eta' inferiore agli anni
quattordici al seguito di uno dei genitori, e' sufficiente il consenso del
titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorera';[111] |
b)
di un reddito annuo derivante da fonti
lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il
ricongiungimento di un solo familiare, al doppio dellĠimporto annuo
dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di due o tre familiari,
al triplo dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il
ricongiungimento di quattro o pi familiari. Per il ricongiungimento di due o
pi figli di et inferiore agli anni quattordici richiesto, in ogni caso,
un reddito minimo non superiore al doppio dellĠimporto annuo dellĠassegno
sociale. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del
reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente. |
b)
di un reddito minimo annuo
derivante da fonti lecite non inferiore allĠimporto annuo dellĠassegno
sociale aumentato della meta' dellĠimporto dellĠassegno sociale per ogni
familiare da ricongiungere. Per il
ricongiungimento di due o piu' figli di eta' inferiore agli anni quattordici ovvero
per il ricongiungimento di due o piu' familiari dei titolari dello status di
protezione sussidiaria e'
richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dellĠimporto
annuo dellĠassegno sociale. Ai fini della determinazione del reddito si tiene
conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il
richiedente;[112] |
|
b-bis)
di una assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo a garantire la
copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale a favore dellĠascendente
ultrasessantacinquenne ovvero della sua iscrizione al Servizio sanitario
nazionale, previo pagamento di un contributo il cui importo e' da
determinarsi con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dellĠeconomia e delle finanze,
da adottarsi entro il 30 ottobre 2008 e da aggiornarsi con cadenza biennale,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.[113] |
4.
E' consentito l'ingresso, al seguito dello straniero titolare di carta di
soggiorno o di un visto di ingresso per lavoro subordinato relativo a contratto
di durata non inferiore a un anno, o per lavoro autonomo non occasionale,
ovvero per studio o per motivi religiosi, dei familiari con i quali
possibile attuare il ricongiungimento, a condizione che ricorrano i requisiti
di disponibilit di alloggio e di reddito di cui al comma 3. |
|
5.
Salvo quanto disposto dallĠarticolo 4, comma 6, e' consentito lĠingresso, per
ricongiungimento al figlio minore regolarmente soggiornante in Italia, del
genitore naturale che dimostri, entro un anno dallĠingresso in Italia, il
possesso dei requisiti di disponibilit di alloggio e di reddito di cui al
comma 3. |
5. Salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 6, e' consentito
l'ingresso per
ricongiungimento al figlio minore, gia' regolarmente soggiornante in Italia con l'altro
genitore, del genitore
naturale che dimostri (...) il possesso dei requisiti di disponibilita' di alloggio e di
reddito di cui al comma 3. Ai fini della sussistenza di tali requisiti si
tiene conto del possesso di tali requisiti da parte dell'altro genitore.[114] |
6.
Al familiare autorizzato allĠingresso ovvero alla permanenza sul territorio
nazionale ai sensi dellĠarticolo 31, comma 3, rilasciato, in deroga a
quanto previsto dallĠarticolo 5, comma 3-bis, un permesso per assistenza
minore, rinnovabile, di durata corrispondente a quella stabilita dal
Tribunale per il minorenni. Il permesso di soggiorno consente di svolgere
attivit lavorativa ma non pu essere convertito in permesso per motivi di
lavoro. |
|
7.
La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della
documentazione relativa ai requisiti di cui al comma 3, presentata allo
sportello unico per lĠimmigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale
di Governo competente per il luogo di dimora del richiedente, la quale ne
rilascia copia contrassegnata con timbro datario e sigla del dipendente
incaricato del ricevimento. LĠufficio, acquisito dalla questura il parere
sulla insussistenza dei motivi ostativi allĠingresso dello straniero nel
territorio nazionale, di cui allĠarticolo 4, comma 3, ultimo periodo, e
verificata lĠesistenza dei requisiti di cui al comma 3, rilascia il nulla
osta ovvero un provvedimento di diniego dello stesso. Il rilascio del visto
nei confronti del familiare per il quale e' stato rilasciato il predetto nulla
osta subordinato all'effettivo accertamento dell'autenticita', da parte
dell'autorita' consolare italiana, della documantazione comprovante i
presupposti di parentela, coniugio, minore et o lo stato di salute. |
|
8.
Trascorsi novanta giorni dalla richiesta del nulla osta, lĠinteressato pu
ottenere il visto di ingresso direttamente dalle rappresentanze diplomatiche
e consolari italiane, dietro esibizione della copia degli atti contrassegnata
dallo sportello unico per lĠimmigrazione, da cui risulti la data di
presentazione della domanda e della relativa documentazione. |
8.
Il nulla osta al ricongiungimento familiare e'
rilasciato entro centottanta giorni dalla richiesta.[115] |
9.
La richiesta di ricongiungimento familiare respinta se accertato che il
matrimonio o lĠadozione hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di consentire
allĠinteressato di entrare o soggiornare nel territorio dello Stato. |
|
10.
Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano: |
|
a)
quando il soggiornante chiede il riconoscimento dello status di rifugiato e
la sua domanda non ancora stata oggetto di una decisione definitiva; |
|
b)
agli stranieri destinatari delle misure di protezione temporanea, disposte ai
sensi del decreto legislativo 7 aprie 2003, n.85 ovvero delle misure di cui
allĠarticolo 20; |
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c)
nelle ipotesi di cui allĠarticolo 5, comma 6. |
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Art.
29-bis |
|
Ricongiungimento
familiare dei rifugiati |
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1.
Lo straniero al quale stato riconosciuto lo status di rifugiato pu
richiedere il ricongiungimento familiare per le medesime categorie di
familiari e con la stessa procedura di cui allĠarticolo 29. Non si applicano,
in tal caso, le disposizioni di cui allĠarticolo 29, comma 3. |
|
2.
Qualora un rifugiato non possa fornire documenti ufficiali che provino i suoi
vincoli familiari, in ragione del suo status, ovvero della mancanza di
unĠautorit riconosciuta o della presunta inaffidabilit dei documenti
rilasciati dallĠautorit locale, rilevata anche in sede di cooperazione
consolare Schengen locale, ai sensi della decisione del Consiglio europeo del
22 dicembre 2003, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al
rilascio di certificazioni, ai sensi dellĠarticolo 49 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.200, sulla base delle verifiche
ritenute necessarie, effettuate a spese degli interessati. Pu essere fatto
ricorso, altres ad altri mezzi atti a provare lĠesistenza del vincolo
familiare, tra cui elementi tratti da documenti rilasciati dagli organismi
internazionali ritenuti idonei dal Ministero degli affari esteri. Il rigetto
della domanda non pu essere motivato unicamente dallĠassenza di documenti
probatori |
|
3.
Se il rifugiato un minore non accompagnato, consentito lĠingresso ed il
soggiorno, ai fini del ricongiungimento, degli ascendenti diretti di primo
grado. |
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Art.30 |
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(Permesso
di soggiorno per motivi familiari) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 28) |
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1.
Fatti salvi i casi di rilascio o di rinnovo della carta di soggiorno, il
permesso di soggiorno per motivi familiari rilasciato: |
|
a) allo straniero che ha fatto ingresso in
Italia con visto di ingresso per ricongiungimento familiare, ovvero con visto
di ingresso al seguito del proprio familiare nei casi previsti dallĠarticolo
29, ovvero con visto di ingresso per ricongiungimento al figlio minore; |
|
b)
agli stranieri regolarmente
soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno che abbiano contratto
matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini italiani o di uno Stato
membro dellĠUnione europea, ovvero con cittadini stranieri regolarmente
soggiornanti; |
|
c)
al familiare straniero regolarmente
soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il
cittadino italiano o di uno Stato membro dellĠUnione europea residenti in
Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia. In tal caso
il permesso del familiare convertito in permesso di soggiorno per motivi
familiari. La conversione pu essere richiesta entro un anno dalla data di
scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare.
Qualora detto cittadino sia un rifugiato si prescinde dal possesso di un
valido permesso di soggiorno da parte del familiare; |
|
d) al genitore straniero, anche naturale, di
minore italiano residente in Italia. In tal caso il permesso di soggiorno per
motivi familiari rilasciato anche a prescindere dal possesso di un valido
titolo di soggiorno, a condizione che il genitore richiedente non sia stato
privato della potest genitoriale secondo la legge italiana. |
|
1-bis. Il permesso di soggiorno nei casi di cui al comma 1, lettera b),
immediatamente revocato qualora sia accertato che al matrimonio non
seguita lĠeffettiva convivenza salvo che dal matrimonio sia nata prole. La richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso
di soggiorno dello straniero di cui al comma 1, lettera a), e' rigettata e il
permesso di soggiorno e' revocato se e' accertato che il matrimonio o
l'adozione hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di permettere
all'interessato di soggiornare nel territorio dello Stato. |
|
2.
Il permesso di soggiorno per motivi familiari consente l'accesso ai servizi
assistenziali, l'iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale,
l'iscrizione nelle liste di collocamento, lo svolgimento di lavoro
subordinato o autonomo, fermi i requisiti minimi di et per lo svolgimento di
attivit di lavoro. |
|
3.
Il permesso di soggiorno per motivi familiari ha la stessa durata del
permesso di soggiorno del familiare straniero in possesso dei requisiti per
il ricongiungimento ai sensi dellĠarticolo 29 ed rinnovabile insieme con
questĠultimo. |
|
4.
(...) |
|
5.
In caso di morte del familiare in possesso dei
requisiti per il ricongiungimento e in caso di separazione legale o di
scioglimento del matrimonio o, per il figlio che non possa ottenere la carta
di soggiorno, al compimento del diciottesimo anno di et, il permesso di
soggiorno pu essere convertito in permesso per lavoro subordinato, per
lavoro autonomo o per studio, fermi i requisiti minimi di et per lo
svolgimento di attivit di lavoro. |
|
6.
Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso
di soggiorno per motivi familiari, nonch contro gli altri provvedimenti
dell'autorit amministrativa in materia di diritto all'unit familiare,
l'interessato pu presentare ricorso al tribunale in composizione monocratica
del luogo in cui risiede, il quale provvede, sentito lĠinteressato, nei modi
di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il
decreto che accoglie il ricorso pu disporre il rilascio del visto anche in
assenza del nulla osta. Gli atti del procedimento sono esenti da imposta di
bollo e di registro e da ogni altra tassa. LĠonere derivante
dallĠapplicazione del presente comma valutato in lire 150 milioni annui a
decorrere dallĠanno 1998. |
6.
Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso
di soggiorno per motivi familiari, nonche' contro gli altri provvedimenti
dell'autorita' amministrativa in materia di diritto all'unita' familiare,
l'interessato puo' proporre opposizione all'autorita' giudiziaria
ordinaria. L'opposizione e' disciplinata dall'articolo 20 del decreto
legislativo 1Ħ settembre 2011, n. 150.[116] |
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Art.
31 |
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(Disposizioni
a favore dei minori) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 29) |
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1.
Il figlio minore dello straniero con questi convivente e regolarmente
soggiornante iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno
di uno o di entrambi i genitori fino al compimento del quattordicesimo anno
di et e segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive,
ovvero la pi favorevole tra quelle dei genitori con cui convive. Fino al
medesimo limite di et il minore che risulta affidato ai sensi dellĠarticolo
4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, iscritto nel permesso di soggiorno o
nella carta di soggiorno dello straniero al quale affidato e segue la
condizione giuridica di questĠultimo, se pi favorevole. LĠassenza
occasionale e temporanea dal territorio dello Stato non esclude il requisito
della convivenza e il rinnovo dellĠiscrizione. |
|
2.
Al compimento del quattordicesimo anno di et al minore iscritto nel permesso
di soggiorno o nella carta di soggiorno del genitore ovvero dello straniero
affidatario rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido
fino al compimento della maggiore et, ovvero una carta di soggiorno. |
|
3.
Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo
psicofisico e tenuto conto dell'et e delle condizioni di salute del minore
che si trova nel territorio italiano, pu autorizzare l'ingresso o la
permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in
deroga alle altre disposizioni del presente testo unico. LĠautorizzazione
revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificavano il
rilascio o per attivit del familiare incompatibili con le esigenze del
minore o con la permanenza in Italia. I provvedimenti sono comunicati alla
rappresentanza diplomatica o consolare e al questore per gli adempimenti di
rispettiva competenza. |
|
4.
Qualora ai sensi del presente testo unico debba essere disposta l'espulsione
di un minore straniero il provvedimento adottato, su richiesta del
questore, dal Tribunale per i minorenni. |
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Art.
32 |
|
(Disposizioni
concernenti minori affidati |
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al
compimento della maggiore et) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 30) |
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1.
Al compimento della maggiore et, allo straniero nei cui confronti sono state
applicate le disposizioni di cui allĠarticolo 31, commi 1 e 2, e ai minori
comunque affidati ai sensi dellĠarticolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184,
pu essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio, di
accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o
di cura. Il permesso di soggiorno per accesso al lavoro prescinde dal
possesso dei requisiti di cui allĠarticolo 23. |
1.
Al compimento della maggiore et, allo straniero nei cui confronti sono state
applicate le disposizioni di cui allĠarticolo 31, commi 1 e 2, e, fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, ai minori che sono stati affidati ai sensi dellĠarticolo 2 della legge 4
maggio 1983, n. 184, pu essere rilasciato un permesso di soggiorno per
motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per
esigenze sanitarie o di cura. Il permesso di soggiorno per accesso al lavoro
prescinde dal possesso dei requisiti di cui allĠarticolo 23.[117] |
1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 pu essere
rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro
subordinato o autonomo, al compimento della maggiore et, semprech non sia
intervenuta una decisione del Comitato per i minori stranieri di cui
allĠarticolo 33, ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi
per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione
sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia
rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dellĠarticolo 52 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. |
1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 pu essere
rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro
subordinato o autonomo, al compimento della maggiore et, (...)[118] ai minori stranieri non accompagnati,
affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero
sottoposti a tutela,[119] previo parere positivo del Comitato
per i minori stranieri di cui all'articolo 33, ovvero ai minori stranieri non
accompagnati[120] che siano stati ammessi per un periodo
non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile
gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e
che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri ai sensi dellĠarticolo 52 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. |
1-ter. LĠente gestore dei progetti deve garantire e provare con
idonea documentazione, al momento del compimento della maggiore et del
minore straniero di cui al comma 1-bis, che lĠinteressato si trova sul
territorio nazionale da non meno di tre anni, che ha seguito il progetto per
non meno di due anni, ha la disponibilit di un alloggio e frequenta corsi di
studio ovvero svolge attivit lavorativa retribuita nelle forme e con le
modalit previste dalla legge italiana, ovvero in possesso di contratto di
lavoro anche se non ancora iniziato. |
|
1-quater. Il numero dei permessi di soggiorno rilasciati ai
sensi del presente articolo portato in detrazione dalle quote di ingresso
definite annualmente nei decreti di cui allĠarticolo 3, comma 4. |
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Art.
33 |
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(Comitato
per i minori stranieri ) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 31) |
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1.
Al fine di vigilare sulle modalit di soggiorno dei minori stranieri
temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato e di coordinare le
attivit delle amministrazioni interessate istituito, senza ulteriori oneri
a carico del bilancio dello Stato, un Comitato presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri composto da rappresentanti dei Ministeri degli affari
esteri, dell'interno e di grazia e giustizia, del Dipartimento per gli affari
sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonch da due
rappresentanti dellĠAssociazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), da un
rappresentante dellĠUnione province dĠItalia (UPI) e da due rappresentanti di
organizzazioni maggiormente rappresentative operanti nel settore dei problemi
della famiglia. |
|
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro da lui delegato, sentiti i Ministri degli affari esteri,
dell'interno e di grazia e giustizia, sono definiti i compiti del Comitato di
cui al comma 1, concernenti la tutela dei diritti dei minori stranieri in
conformita' alle previsioni della Convenzione sui diritti del fanciullo del
20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio
1991, n. 176. In particolare sono stabilite: a) le regole e le modalita'
per l'ingresso ed il soggiorno nel territorio dello Stato dei minori
stranieri (É)in eta' superiore a sei anni, che entrano in Italia nell'ambito
di programmi solidaristici di accoglienza temporanea promossi da enti,
associazioni o famiglie italiane, nonche' per l'affidamento temporaneo e per il
rimpatrio dei medesimi; b)
le modalita' di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati presenti
nel territorio dello Stato, nell'ambito delle attivita' dei servizi sociali
degli enti locali e i compiti di impulso e di raccordo del Comitato di cui al
comma 1 con le amministrazioni interessate ai fini dell'accoglienza, del
rimpatrio assistito e del ricongiungimento del minore con la sua famiglia nel
Paese d'origine o in un Paese terzo. |
|
2-bis.
Il provvedimento di rimpatrio del minore straniero non accompagnato per le
finalita' di cui al comma 2, e' adottato dal Comitato di cui al comma 1. Nel
caso risulti instaurato nei confronti dello stesso minore un procedimento
giurisdizionale, l'autorita' giudiziaria rilascia il nulla osta, salvo che
sussistano inderogabili esigenze processuali. |
2-bis.
Il provvedimento di rimpatrio del minore straniero non accompagnato per le
finalita' di cui al comma 2, e' adottato dal Comitato di cui al comma 1. Nel
caso risulti instaurato nei confronti dello stesso minore un procedimento
giurisdizionale, l'autorita' giudiziaria rilascia il nulla osta, salvo che
sussistano inderogabili esigenze processuali.[121] |
3.
Il Comitato si avvale, per lĠespletamento delle attivit di competenza, del
personale e dei mezzi in dotazione al Dipartimento degli affari sociali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ha sede presso il Dipartimento
medesimo. |
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TITOLO
V |
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DISPOSIZIONI
IN MATERIA SANITARIA, NONCHEĠ DI ISTRUZIONE, ALLOGGIO, PARTECIPAZIONE ALLA
VITA PUBBLICA E INTEGRAZIONE SOCIALE. |
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CAPO
I |
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DISPOSIZIONI
IN MATERIA SANITARIA |
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Art.
34 |
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(Assistenza
per gli stranieri |
|
iscritti
al Servizio sanitario nazionale) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 32) |
|
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1.
Hanno lĠobbligo di iscrizione al servizio sanitario nazionale e hanno parit
di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini
italiani per quanto attiene allĠobbligo contributivo, allĠassistenza erogata
in Italia dal servizio sanitario nazionale e alla sua validit temporale : |
|
a) gli stranieri regolarmente soggiornanti che
abbiano in corso regolari attivit di lavoro subordinato o di lavoro
autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento; |
|
b) gli stranieri regolarmente soggiornanti o che
abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno, per lavoro subordinato,
per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo
umanitario, per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per
acquisto della cittadinanza. |
|
2.
LĠassistenza sanitaria spetta altres ai familiari a carico regolarmente
soggiornanti. Nelle more dellĠiscrizione al servizio sanitario nazionale ai
minori figli di stranieri iscritti al servizio sanitario nazionale
assicurato fin dalla nascita il medesimo trattamento dei minori iscritti. |
|
3.
Lo straniero regolarmente soggiornante, non rientrante tra le categorie
indicate nei commi 1 e 2 tenuto ad assicurarsi contro il rischio di
malattie, infortunio e maternit mediante stipula di apposita polizza
assicurativa con un istituto assicurativo italiano o straniero, valida sul
territorio nazionale, ovvero mediante iscrizione al servizio sanitario
nazionale valida anche per i familiari a carico. Per lĠiscrizione al servizio
sanitario nazionale deve essere corrisposto a titolo di partecipazione alle
spese un contributo annuale, di importo percentuale pari a quello previsto
per i cittadini italiani, sul reddito complessivo conseguito nellĠanno
precedente in Italia e allĠestero. L'ammontare del contributo determinato
con decreto del Ministro della sanit di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica e non pu essere inferiore al
contributo minimo previsto dalle norme vigenti. |
|
4.
LĠiscrizione volontaria al servizio sanitario nazionale pu essere altres
richiesta: |
|
a) dagli stranieri soggiornanti in Italia
titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio ; |
|
b) dagli stranieri regolarmente soggiornanti
collocati alla pari, ai sensi dellĠaccordo europeo sul collocamento alla
pari, adottato a Strasburgo il 24 novembre 1969, ratificato e reso esecutivo
ai sensi della legge 18 maggio 1973 n. 304. |
|
5.
I soggetti di cui al comma 4 sono tenuti a corrispondere per lĠiscrizione al
servizio sanitario nazionale, a titolo di partecipazione alla spesa, un
contributo annuale forfettario negli importi e secondo le modalit previsti
dal decreto di cui al comma 3. |
|
6.
Il contributo per gli stranieri indicati al comma 4, lettere a) e b) non
valido per i familiari a carico. |
|
7.
Lo straniero assicurato al servizio sanitario nazionale iscritto nella
azienda sanitaria locale del comune in cui dimora secondo le modalit
previste dal regolamento di attuazione. |
|
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Art.
35 |
|
(Assistenza
sanitaria per gli stranieri |
|
non
iscritti al Servizio sanitario nazionale) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 33) |
|
|
|
1.
Per le prestazioni sanitarie erogate ai cittadini stranieri non iscritti al
servizio sanitario nazionale devono essere corrisposte, dai soggetti tenuti
al pagamento di tali prestazioni, le tariffe determinate dalle regioni e
province autonome ai sensi dellĠarticolo 8, commi 5 e 7, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. |
|
2.
Restano salve le norme che disciplinano lĠassistenza sanitaria ai cittadini
stranieri in Italia in base a trattati e accordi internazionali bilaterali o
multilaterali di reciprocit sottoscritti dallĠItalia. |
|
3.
Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con
le norme relative allĠingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presidi
pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o
comunque essenziali, ancorch continuative, per malattia ed infortunio e sono
estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute
individuale e collettiva. Sono, in particolare garantiti: |
|
a) la tutela sociale della gravidanza e della
maternit, a parit di trattamento con le cittadine italiane, ai sensi delle
leggi 29 luglio 1975, n. 405, e 22 maggio 1978, n. 194, e del decreto del
Ministro della sanit 6 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87
del 13 aprile 1995, a parit di trattamento con i cittadini italiani ; |
|
b) la tutela della salute del minore in
esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989,
ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176; |
|
c) le vaccinazioni secondo la normativa e
nellĠambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati
dalle regioni; |
|
d) gli interventi di profilassi internazionale; |
|
e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle
malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai. |
|
4.
Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate senza oneri a carico dei
richiedenti qualora privi di risorse economiche sufficienti, fatte salve le
quote di partecipazione alla spesa a parit con i cittadini italiani. |
|
5.
L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con
le norme sul soggiorno non pu comportare alcun tipo di segnalazione
all'autorit, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parit di
condizioni con il cittadino italiano. |
|
6.
Fermo restando il finanziamento delle prestazioni ospedaliere urgenti o
comunque essenziali a carico del Ministero dellĠinterno, agli oneri recati
dalle rimanenti prestazioni contemplate nel comma 3, nei confronti degli
stranieri privi di risorse economiche sufficienti, si provvede nell'ambito
delle disponibilit del Fondo sanitario nazionale, con corrispondente
riduzione dei programmi riferiti agli interventi di emergenza. |
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Art.
36 |
|
(Ingresso
e soggiorno per cure mediche) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 34) |
|
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1.
Lo straniero che intende ricevere cure mediche in Italia e lĠeventuale
accompagnatore possono ottenere uno specifico visto di ingresso ed il
relativo permesso di soggiorno. A tale fine gli interessati devono presentare
una dichiarazione della struttura sanitaria italiana prescelta che indichi il
tipo di cura, la data di inizio della stessa e la durata presunta del
trattamento terapeutico, devono attestare lĠavvenuto deposito di una somma a
titolo cauzionale, tenendo conto del costo presumibile delle prestazioni
sanitarie richieste, secondo modalit stabilite dal regolamento di
attuazione, nonch documentare la disponibilit in Italia di vitto e alloggio
per lĠaccompagnatore e per il periodo di convalescenza dellĠinteressato. La
domanda di rilascio del visto o di rilascio o rinnovo del permesso pu anche
essere presentata da un familiare o da chiunque altro vi abbia interesse. |
|
2.
Il trasferimento per cure in Italia con rilascio di permesso di soggiorno per
cure mediche altres consentito nellĠambito di programmi umanitari definiti
ai sensi dellĠarticolo 12, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre
1993, n. 517, previa autorizzazione del Ministero della sanit dĠintesa con
il Ministero degli affari esteri. Le aziende sanitarie locali e le aziende
ospedaliere, tramite le regioni, sono rimborsate delle spese sostenute che
fanno carico al fondo sanitario nazionale. |
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3.
Il permesso di soggiorno per cure mediche ha una durata pari alla durata
presunta del trattamento terapeutico ed rinnovabile finch durano le
necessit terapeutiche documentate. |
|
4.
Sono fatte salve le disposizioni in materia di profilassi internazionale. |
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CAPO
II |
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|
DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI ISTRUZIONE |
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E
DIRITTO ALLO STUDIO E PROFESSIONE |
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Art.
37 |
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(Attivit
professionali) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 35) |
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1.
Agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, in possesso dei titoli
professionali legalmente riconosciuti in Italia abilitanti all'esercizio
delle professioni, consentita, in deroga alle disposizioni che prevedono il
requisito della cittadinanza italiana, entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, l'iscrizione agli Ordini o Collegi professionali
o, nel caso di professioni sprovviste di albi, l'iscrizione in elenchi
speciali da istituire presso i Ministeri competenti, secondo quanto previsto
dal regolamento di attuazione. L'iscrizione ai predetti albi o elenchi
condizione necessaria per l'esercizio delle professioni anche con rapporto di
lavoro subordinato. Non possono usufruire della deroga gli stranieri che sono
stati ammessi in soprannumero ai corsi di diploma, di laurea o di
specializzazione, salvo autorizzazione del Governo dello Stato di
appartenenza. |
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2.
Le modalit, le condizioni ed i limiti temporali per l'autorizzazione
all'esercizio delle professioni e per il riconoscimento dei relativi titoli
abilitanti non ancora riconosciuti in Italia sono stabiliti con il
regolamento di attuazione. Le disposizioni per il riconoscimento dei titoli
saranno definite dai Ministri competenti, di concerto con il Ministro
dellĠuniversit e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti gli Ordini
professionali e le associazioni di categoria interessate. |
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3.
Gli stranieri di cui al comma 1, a decorrere dalla scadenza del termine ivi
previsto, possono iscriversi agli Ordini, Collegi ed elenchi speciali
nell'ambito delle quote definite a norma dell'articolo 3, comma 4, e secondo
percentuali massime di impiego definite in conformit ai criteri stabiliti
dal regolamento di attuazione. |
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4.
In caso di lavoro subordinato, garantita la parit di trattamento
retributivo e previdenziale con i cittadini italiani. |
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Art.
38 |
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(Istruzione
degli stranieri. Educazione interculturale) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 36) |
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legge
30 dicembre 1986, n. 943, art.9, commi 4 e 5) |
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1.
I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti allĠobbligo
scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di
diritto allĠistruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione
alla vita della comunit scolastica. |
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2.
LĠeffettivit del diritto allo studio garantita dallo Stato, dalle Regioni
e dagli enti locali anche mediante lĠattivazione di appositi corsi ed
iniziative per lĠapprendimento della lingua italiana. |
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3.
La comunit scolastica accoglie le differenze linguistiche e culturali come
valore da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello scambio tra le
culture e della tolleranza; a tale fine promuove e favorisce iniziative volte
alla accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua dĠorigine e alla
realizzazione di attivit interculturali comuni. |
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4.
Le iniziative e le attivit di cui al comma 3 sono realizzate sulla base di
una rilevazione dei bisogni locali e di una programmazione territoriale
integrata, anche in convenzione con le associazioni degli stranieri, con le
rappresentanze diplomatiche o consolari dei Paesi di appartenenza e con le
organizzazioni di volontariato. |
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5.
Le istituzioni scolastiche, nel quadro di una programmazione territoriale
degli interventi, anche sulla base di convenzioni con le Regioni e gli enti
locali, promuovono: |
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a) lĠaccoglienza degli stranieri adulti
regolarmente soggiornanti mediante lĠattivazione di corsi di alfabetizzazione
nelle scuole elementari e medie ; |
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b) la realizzazione di unĠofferta culturale
valida per gli stranieri adulti regolarmente soggiornanti che intendano
conseguire il titolo di studio della scuola dellĠobbligo ; |
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c) la predisposizione di percorsi integrativi
degli studi sostenuti nel paese di provenienza al fine del conseguimento del
titolo dellĠobbligo o del diploma di scuola secondaria superiore ; |
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d) la realizzazione ed attuazione di corsi di
lingua italiana ; |
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e) la realizzazione di corsi di formazione anche
nel quadro di accordi di collaborazione internazionale in vigore per lĠItalia. |
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6. Le regioni, anche attraverso altri
enti locali, promuovono programmi culturali per i diversi gruppi nazionali,
anche mediante corsi effettuati presso le scuole superiori o istituti
universitari. Analogamente a quanto disposto per i figli dei lavoratori
comunitari e per i figli degli emigrati italiani che tornano in Italia, sono
attuati specifici insegnamenti integrativi, nella lingua e cultura di
origine. |
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7.
Con regolamento adottato ai sensi dellĠarticolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni di attuazione del presente
capo, con specifica indicazione: |
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a) delle modalit di realizzazione di specifici
progetti nazionali e locali, con particolare riferimento allĠattivazione di
corsi intensivi di lingua italiana nonch dei corsi di formazione ed
aggiornamento del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole di
ogni ordine e grado e dei criteri per lĠadattamento dei programmi di
insegnamento; |
|
b) dei criteri per il riconoscimento dei titoli
di studio e degli studi effettuati nei paesi di provenienza ai fini
dellĠinserimento scolastico , nonch dei criteri e delle modalit di
comunicazione con le famiglie degli alunni stranieri, anche con lĠausilio di
mediatori culturali qualificati; |
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c) dei criteri per lĠiscrizione e l'inserimento
nelle classi degli stranieri provenienti dall'estero, per la ripartizione
degli alunni stranieri nelle classi e per l'attivazione di specifiche
attivit di sostegno linguistico; |
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d) dei criteri per la stipula delle convenzioni
di cui ai commi 4 e 5. |
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Art.
39 |
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(Accesso
ai corsi delle universit) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 37) |
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1.
In materia di accesso allĠistruzione universitaria e di relativi interventi
per il diritto allo studio assicurata la parit di trattamento tra lo
straniero e il cittadino italiano, nei limiti e con le modalit di cui al
presente articolo. |
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2.
Le universit, nella loro autonomia e nei limiti delle loro disponibilit
finanziarie, assumono iniziative volte al conseguimento degli obiettivi del
documento programmatico di cui allĠarticolo 3, promuovendo lĠaccesso degli
stranieri ai corsi universitari di cui allĠarticolo 1 della legge 19 novembre
1990, n. 341, tenendo conto degli orientamenti comunitari in materia, in
particolare riguardo allĠinserimento di una quota di studenti universitari
stranieri, stipulando apposite intese con gli atenei stranieri per la
mobilit studentesca, nonch organizzando attivit di orientamento e di
accoglienza. |
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3.
Con il regolamento di attuazione sono disciplinati : |
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a)
gli adempimenti richiesti agli
stranieri per il conseguimento del visto di ingresso e del permesso di
soggiorno per motivi di studio anche con riferimento alle modalit di
prestazione di garanzia di copertura economica da parte di enti o cittadini
italiani o stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato in
luogo della dimostrazione di disponibilit di mezzi sufficienti di
sostentamento da parte dello studente straniero; |
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b) la rinnovabilita' del permesso di soggiorno per motivi di
studio, anche ai fini della prosecuzione del corso di studi con l'iscrizione
ad un corso di laurea diverso da quello per il quale lo straniero ha fatto
ingresso, previa autorizzazione dell'universita', e l'esercizio di attivita'
di lavoro subordinato o autonomo da parte dello straniero titolare di tale
permesso; |
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c)
lĠerogazione di borse di studio,
sussidi e premi agli studenti stranieri, anche a partire da anni di corso
successivi al primo, in coordinamento con la concessione delle provvidenze
previste dalla normativa vigente in materia di diritto allo studio
universitario e senza obbligo di reciprocit; |
|
d) i criteri per la valutazione della
condizione economica dello straniero ai fini dellĠuniformit di trattamento
in ordine alla concessione delle provvidenze di cui alla lettera c); |
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e) la realizzazione di corsi di lingua italiana
per gli stranieri che intendono accedere allĠistruzione universitaria in
Italia; |
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f) il riconoscimento dei titoli di studio
conseguiti allĠestero. |
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4.
In base alle norme previste dal presente articolo e dal regolamento di
attuazione, sulla base delle disponibilit comunicate dalle universit,
disciplinato annualmente, con decreto del Ministro degli affari esteri, di
concerto con il Ministro dellĠuniversit e della ricerca scientifica e
tecnologica e con il Ministro dellĠinterno, il numero massimo dei visti di
ingresso e dei permessi di soggiorno per lĠaccesso allĠistruzione
universitaria degli studenti stranieri residenti allĠestero. Lo schema di
decreto trasmesso al Parlamento per lĠacquisizione del parere delle
Commissioni competenti per materia che si esprimono entro i successivi trenta
giorni. |
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4-bis. Nel rispetto degli accordi internazionali ed europei cui
l'Italia aderisce, lo straniero in possesso di un titolo di soggiorno per
studio rilasciato da uno Stato appartenente all'Unione europea, in quanto
iscritto ad un corso universitario o ad un istituto di insegnamento
superiore, puo' fare ingresso in Italia per soggiorni superiori a tre mesi
senza necessita' del visto per proseguire gli studi gia' iniziati nell'altro
Stato o per integrarli con un programma di studi ad esso connessi, purche'
abbia i requisiti richiesti per il soggiorno ai sensi del presente testo
unico e qualora congiuntamente: |
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a) partecipi ad un programma di scambio comunitario o bilaterale
con lo Stato di origine ovvero sia stato autorizzato a soggiornare per motivi
di studio in uno Stato appartenente all'Unione europea per almeno due anni; |
|
b) corredi la richiesta di soggiorno con una documentazione,
proveniente dalle autorita' accademiche del Paese dell'Unione nel quale ha
svolto il corso di studi, che attesti che il nuovo programma di studi da
svolgere in Italia e' effettivamente complementare al programma di studi gia'
svolto. |
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4-ter. Le condizioni di cui al comma 4-bis, lettera a) non sono
richieste qualora il programma di studi dello straniero preveda
obbligatoriamente che una parte di esso si svolga in Italia. |
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5.
é comunque consentito lĠaccesso ai corsi
universitari e alle scuole di specializzazione delle universitaĠ, a parit di condizioni con gli studenti italiani, agli
stranieri titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per
lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico,
per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri
regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio
superiore conseguito in Italia, nonch agli stranieri, ovunque residenti, che
sono titolari dei diplomi finali delle scuole italiane allĠestero o delle
scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o allĠestero,
oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento
dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali richieste per
lĠingresso per studio. |
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Art. 39-bis |
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(Soggiorno di studenti, scambio di alunni, tirocinio
professionale) |
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1. E' consentito l'ingresso e il soggiorno per motivi di studio,
secondo le modalita' stabilite nel regolamento di attuazione, dei cittadini
stranieri: |
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a) maggiori di eta' ammessi a frequentare corsi di studio negli
istituti di istruzione secondaria superiore e corsi di istruzione e
formazione tecnica superiore; |
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b) ammessi a frequentare corsi di formazione professionale e
tirocini formativi nell'ambito del contingente annuale stabilito con decreto
del Ministro della solidarieta' sociale, di concerto con i Ministri
dell'interno e degli affari esteri, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, di cui al decreto legislativo 29 agosto 1997, n. 281; |
|
c) minori di eta' non inferiore a quindici anni in presenza di
adeguate forme di tutela; |
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d) minori di eta' non inferiore a quattordici anni che
partecipano a programmi di scambio o di iniziative culturali approvati dal
Ministero degli affari esteri, dal Ministero della pubblica istruzione, dal
Ministero dell'universita' e della ricerca o dal Ministero per i beni e le
attivita' culturali per la frequenza di corsi di studio presso istituti e
scuole secondarie nazionali statali o paritarie o presso istituzioni
accademiche. |
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CAPO
III |
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DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI ALLOGGIO E |
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ASSISTENZA
SOCIALE |
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Art.
40 |
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(Centri
di accoglienza. Accesso allĠabitazione) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 38) |
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1.
Le regioni, in collaborazione con le province e con i comuni e con le
associazioni e le organizzazioni di volontariato predispongono centri di
accoglienza destinati ad ospitare, anche in strutture ospitanti cittadini
italiani o cittadini di altri Paesi dellĠUnione europea, stranieri
regolarmente soggiornanti per motivi diversi dal turismo, che siano
temporaneamente impossibilitati a provvedere autonomamente alle proprie
esigenze alloggiative e di sussistenza. (É) |
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1-bis. LĠaccesso
alle misure di integrazione sociale riservato agli stranieri non
appartenenti a Paesi dellĠUnione europea che dimostrino di essere in regola
con le norme che disciplinano il soggiorno in Italia ai sensi del presente
testo unico e delle leggi e regolamenti vigenti in materia. |
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2.
I centri di accoglienza sono finalizzati a rendere autosufficienti gli
stranieri ivi ospitati nel pi breve tempo possibile. I centri di accoglienza
provvedono, ove possibile, ai servizi sociali e culturali idonei a favorire
lĠautonomia e lĠinserimento sociale degli ospiti. Ogni regione determina i
requisiti gestionali e strutturali dei centri e consente convenzioni con enti
privati e finanziamenti. |
|
3.
Per centri di accoglienza si intendono le strutture alloggiative che, anche
gratuitamente, provvedono alle immediate esigenze alloggiative ed alimentari,
nonch, ove possibile, allĠofferta di occasioni di apprendimento della lingua
italiana, di formazione professionale, di scambi culturali con la popolazione
italiana, e allĠassistenza socio-sanitaria degli stranieri impossibilitati a
provvedervi autonomamente per il tempo strettamente necessario al
raggiungimento dellĠautonomia personale per le esigenze di vitto e alloggio
nel territorio in cui vive lo straniero. |
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4.
Lo straniero regolarmente soggiornante pu accedere ad alloggi sociali,
collettivi o privati, predisposti secondo i criteri previsti dalle leggi
regionali, dai comuni di maggiore insediamento degli stranieri o da
associazioni, fondazioni o organizzazioni di volontariato ovvero da altri
enti pubblici o privati, nellĠambito di strutture alloggiative,
prevalentemente organizzate in forma di pensionato, aperte ad italiani e
stranieri, finalizzate ad offrire una sistemazione alloggiativa dignitosa a pagamento,
secondo quote calmierate, nellĠattesa del reperimento di un alloggio
ordinario in via definitiva. |
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5.
(...) |
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6.
Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli
stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno
almeno biennale e che esercitano una regolare attivit di lavoro subordinato
o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parit con i
cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e ai
servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da
ogni regione o dagli enti locali per agevolare lĠaccesso alle locazioni
abitative e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e
locazione della prima casa di abitazione. |
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Art.
41 |
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(Assistenza
sociale) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 39) |
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1. Gli stranieri titolari della carta di
soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno,
nonch i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di
soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione
delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza
sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di
Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli
invalidi civili e per gli indigenti.[122] |
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CAPO
IV |
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DIPOSIZIONI
SULLĠINTEGRAZIONE SOCIALE, SULLE DISCRIMINAZIONI E ISTITUZIONE DEL FONDO PER
LE |
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POLITICHE
MIGRATORIE |
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Art.
42 |
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(Misure
di integrazione sociale) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 40; |
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legge
30 dicembre 1986, n. 943, art.2) |
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1.
Lo Stato, le regioni, le province e i comuni, nellĠambito delle proprie
competenze, anche in collaborazione con le associazioni di stranieri e con le
organizzazioni stabilmente operanti in loro favore, nonch in collaborazione
con le autorit o con enti pubblici e privati dei Paesi di origine,
favoriscono: |
|
a) le attivit intraprese in favore degli
stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, anche al fine di effettuare
corsi della lingua e della cultura di origine, dalle scuole e dalle
istituzioni culturali straniere legalmente funzionanti nella Repubblica ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 389, e
successive modificazioni ed integrazioni; |
|
b) la diffusione di ogni informazione utile al
positivo inserimento degli stranieri nella societ italiana in particolare
riguardante i loro diritti e i loro doveri, le diverse opportunit di
integrazione e crescita personale e comunitaria offerte dalle amministrazioni
pubbliche e dallĠassociazionismo, nonch alle possibilit di un positivo
reinserimento nel Paese di origine; |
|
c) la conoscenza e la valorizzazione delle
espressioni culturali, ricreative, sociali, economiche e religiose degli
stranieri regolarmente soggiornanti in Italia e ogni iniziativa di
informazione sulle cause dellĠimmigrazione e di prevenzione delle
discriminazioni razziali o della xenofobia anche attraverso la raccolta
presso le biblioteche scolastiche e universitarie, di libri, periodici e
materiale audiovisivo prodotti nella lingua originale dei Paesi di origine
degli stranieri residenti in Italia o provenienti da essi; |
|
d) la realizzazione di convenzioni con
associazioni regolarmente iscritte nel registro di cui al comma 2 per
lĠimpiego allĠinterno delle proprie strutture di stranieri, titolari di carta
di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a due anni,
in qualit di mediatori interculturali al fine di agevolare i rapporti tra le
singole amministrazioni e gli stranieri appartenenti ai diversi gruppi
etnici, nazionali, linguisitici e religiosi; |
|
e) lĠorganizzazione di corsi di formazione,
ispirati a criteri di convivenza in una societ multiculturale e di
prevenzione di comportamenti discriminatori, xenofobi o razzisti, destinati
agli operatori degli organi e uffici pubblici e degli enti privati che hanno
rapporti abituali con stranieri o che esercitano competenze rilevanti in
materia di immigrazione. |
|
2.
Per i fini indicati nel comma 1 istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari sociali un
registro delle associazioni selezionate secondo criteri e requisiti previsti
nel regolamento di attuazione. |
|
3.
Ferme restando le iniziative promosse dalle regioni e dagli enti locali, allo
scopo di individuare, con la partecipazione dei cittadini stranieri, le
iniziative idonee alla rimozione degli ostacoli che impediscono lĠeffettivo
esercizio dei diritti e dei doveri dello straniero, istituito presso il Consiglio
nazionale dellĠeconomia e del lavoro, un organismo nazionale di
coordinamento. Il Consiglio nazionale dellĠeconomia e del lavoro, nellĠambito
delle proprie attribuzioni, svolge inoltre compiti di studio e promozione di
attivit volte a favorire la partecipazione degli stranieri alla vita
pubblica e la circolazione delle informazioni sulla applicazione della
presente legge. |
|
4.
Ai fini dellĠacquisizione delle osservazioni degli enti e delle associazioni
nazionali maggiormente attivi nellĠassistenza e nellĠintegrazione degli
immigrati di cui allĠarticolo 3, comma 1, e del collegamento con i Consigli
territoriali di cui allĠart. 3, comma 6, nonch dellĠesame delle
problematiche relative alla condizione degli stranieri immigrati, istituita
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Consulta per i problemi
degli stranieri immigrati e delle loro famiglie, presieduta dal Presidente
del Consiglio dei Ministri o da un Ministro da lui delegato. Della Consulta
sono chiamati a far parte, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri: |
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a) rappresentanti delle associazioni e degli enti
presenti nell'organismo di cui al comma 3 e rappresentanti delle associazioni
che svolgono attivita' particolarmente significative nel settore
dell'immigrazione in numero non inferiore a dieci; |
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b) rappresentanti
degli stranieri extracomunitari designati dalle associazioni pi
rappresentative operanti in Italia, in numero non inferiore a sei; |
|
c) rappresentanti
designati dalle confederazioni sindacali nazionali degli stranieri, in numero
non inferiore a quattro; |
|
d) rappresentanti
designati dalle organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro dei
diversi settori economici, in numero non inferiore a tre; |
|
e) otto
esperti designati rispettivamente dai Ministeri del lavoro e della previdenza
sociale, della pubblica istruzione, dell'interno, di grazia e giustizia,
degli affari esteri, delle finanze e dai Dipartimenti della solidariet
sociale e delle pari opportunit; |
|
f) otto rappresentanti delle autonomie locali, di
cui due designati dalle regioni, uno dall'Associazione nazionale dei comuni
italiani (ANCI), uno dall'Unione delle province italiane (UPI) e quattro
dalla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281; |
|
g) due rappresentanti del Consiglio nazionale
dellĠeconomia e del lavoro (CNEL); |
|
g bis) esperti dei problemi dell'immigrazione in numero non superiore
a dieci. |
|
5.
Per ogni membro effettivo della Consulta nominato un supplente. |
|
6.
Resta ferma la facolt delle regioni di istituire, in analogia con quanto
disposto al comma 4, lettere a), b), c), d) e g), con competenza nelle
materie loro attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato,
consulte regionali per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro
famiglie. |
|
7.
Il regolamento di attuazione stabilisce le modalit di costituzione e
funzionamento della Consulta di cui al comma 4 e dei consigli territoriali. |
|
8.
La partecipazione alle Consulte di cui ai commi 4 e 6 dei membri di cui al
presente articolo e dei supplenti gratuita, con esclusione del rimborso
delle eventuali spese di viaggio per coloro che non siano dipendenti dalla
pubblica amministrazione e non risiedano nel comune nel quale hanno sede i
predetti organi. |
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Art.
43 |
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(Discriminazione
per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 41) |
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|
1. Ai fini del presente capo, costituisce
discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente,
comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla
razza, il colore, lĠascendenza o lĠorigine nazionale o etnica, le convinzioni
e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o lĠeffetto di distruggere o di
compromettere il riconoscimento, il godimento o lĠesercizio, in condizioni di
parit, dei diritti umani e delle libert fondamentali in campo politico,
economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica. |
|
2. In ogni caso compie un atto di
discriminazione: |
|
a) il pubblico ufficiale o la persona incaricata
di pubblico servizio o la persona esercente un servizio di pubblica necessit
che nellĠesercizio delle sue funzioni compia od ometta atti nei riguardi di
un cittadino straniero che, soltanto a causa della sua condizione di straniero
o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalit,
lo discriminino ingiustamente; |
|
b) chiunque imponga condizioni pi svantaggiose
o si rifiuti di fornire beni o servizi offerti al pubblico ad uno straniero
soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una
determinata razza, religione, etnia o nazionalit; |
|
c) chiunque illegittimamente imponga condizioni
pi svantaggiose o si rifiuti di fornire lĠaccesso allĠoccupazione,
allĠalloggio, allĠistruzione, alla formazione e ai servizi sociali e
socio-assistenziali allo straniero regolarmente soggiornante in Italia
soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad
una determinata razza, religione, etnia o nazionalit; |
|
d) chiunque impedisca, mediante azioni od
omissioni, lĠesercizio di unĠattivit economica legittimamente intrapresa da
uno straniero regolarmente soggiornante in Italia, soltanto in ragione della
sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza,
confessione religiosa, etnia o nazionalit; |
|
e) il datore di lavoro o i suoi preposti i
quali, ai sensi dellĠarticolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come
modificata e integrata dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903, e dalla legge 11
maggio 1990, n. 108, compiano qualsiasi atto o comportamento che produca un
effetto pregiudizievole discriminando, anche indirettamente, i lavoratori in
ragione della loro appartenenza ad una razza, ad un gruppo etnico o
linguistico, ad una confessione religiosa, ad una cittadinanza. Costituisce
discriminazione indiretta ogni trattamento pregiudizievole conseguente
allĠadozione di criteri che svantaggino in modo proporzionalmente maggiore i
lavoratori appartenenti ad una determinata razza, ad un determinato gruppo
etnico o linguistico, ad una determinata confessione religiosa o ad una
cittadinanza e riguardino requisiti non essenziali allo svolgimento
dellĠattivit lavorativa. |
|
3. Il presente articolo e lĠarticolo 44 si
applicano anche agli atti xenofobi, razzisti o discriminatori compiuti nei
confronti dei cittadini italiani, di apolidi e di cittadini di altri Stati
membri dellĠUnione europea presenti in Italia. |
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Art.
44 |
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(Azione
civile contro la discriminazione) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 42) |
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|
1. Quando il comportamento di un privato o
della pubblica amministrazione produce una discriminazione per motivi
razziali, etnici, nazionali o religiosi, il giudice pu, su istanza di parte,
ordinare la cessazione del comportamento pregiudizievole e adottare ogni
altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti
della discriminazione. |
1.
Quando il comportamento di un privato o della pubblica amministrazione
produce una discriminazione per motivi razziali, etnici, linguistici, nazionali,
di provenienza geografica o religiosi, e' possibile ricorrere
all'autorita' giudiziaria ordinaria per domandare la cessazione del comportamento pregiudizievole e la
rimozione degli effetti della
discriminazione.[123] |
2. La domanda si propone con ricorso
depositato, anche personalmente dalla parte, nella cancelleria del tribunale in composizione monocratica del luogo
di domicilio dellĠistante. |
2.
Alle controversie previste dal presente articolo si applica l'articolo 28
del decreto legislativo 1Ħ settembre 2011, n. 150.[124] |
3. Il tribunale in
composizione monocratica, sentite le parti, omessa ogni formalit non
essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene pi opportuno
agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini
del provvedimento richiesto. |
3.
(...)[125] |
4. Il tribunale in
composizione monocratica provvede con ordinanza allĠaccoglimento o al
rigetto della domanda. Se accoglie la domanda emette i provvedimenti
richiesti che sono immediatamente esecutivi. |
4.
(...)[126] |
5. Nei casi di urgenza il tribunale in composizione monocratica provvede con
decreto motivato, assunte, ove occorra, sommarie informazioni. In tal caso
fissa, con lo stesso decreto, lĠudienza di comparizione delle parti davanti a
s entro un termine non superiore a quindici giorni, assegnando allĠistante
un termine non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del
decreto. A tale udienza il tribunale in
composizione monocratica, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i
provvedimenti emanati nel decreto. |
5.
(...)[127] |
6. Contro i provvedimenti del tribunale in composizione monocratica ammesso
reclamo al tribunale nei termini di cui allĠarticolo 739, secondo comma, del
codice di procedura civile. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli
737, 738 e 739 del codice di procedura civile. |
6.
(...)[128] |
7. Con la decisione che definisce il giudizio
il giudice pu altres condannare il convenuto al risarcimento del danno,
anche non patrimoniale. |
7.
(...)[129] |
8. Chiunque elude lĠesecuzione di
provvedimenti del tribunale in composizione
monocratica di cui ai commi 4 e 5 e dei provvedimenti del tribunale di
cui al comma 6 punito ai sensi dell'articolo 388, primo comma, del codice
penale. |
8.
Chiunque elude l'esecuzione di provvedimenti, diversi dalla condanna al
risarcimento del danno, resi dal giudice nelle controversie previste dal
presente articolo[130] e' punito ai sensi dell'articolo 388, primo comma,
del codice penale. |
9. Il ricorrente, al fine di dimostrare la
sussistenza a proprio danno del comportamento discriminatorio in ragione
della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica,
della confessione religiosa o della cittadinanza pu dedurre elementi di
fatto anche a carattere statistico relativi alle assunzioni, ai regimi
contributivi, allĠassegnazione delle mansioni e qualifiche, ai trasferimenti,
alla progressione in carriera e ai licenziamenti dellĠazienda interessata. Il
giudice valuta i fatti dedotti nei limiti di cui allĠarticolo 2729, primo
comma, del codice civile. |
9.
(...)[131] |
10. Qualora il datore di lavoro ponga in
essere un atto o un comportamento discriminatorio di carattere collettivo,
anche in casi in cui non siano individuabili in modo immediato e diretto i
lavoratori lesi dalle discriminazioni, il ricorso pu essere presentato dalle
rappresentanze locali delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello nazionale. Il giudice, nella sentenza che accerta
le discriminazioni sulla base del ricorso presentato ai sensi del presente
articolo, ordina al datore di lavoro di definire, sentiti i predetti soggetti
e organismi, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate. |
10. Qualora il datore di lavoro ponga in
essere un atto o un comportamento discriminatorio di carattere collettivo,
anche in casi in cui non siano individuabili in modo immediato e diretto i
lavoratori lesi dalle discriminazioni, il ricorso pu essere presentato dalle
rappresentanze locali delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello nazionale. (...)[132] |
11. Ogni accertamento di atti o comportamenti
discriminatori ai sensi dellĠarticolo 43 posti in essere da imprese alle
quali siano stati accordati benefici ai sensi delle leggi vigenti dello Stato
o delle regioni, ovvero che abbiano stipulato contratti di appalto attinenti
allĠesecuzione di opere pubbliche, di servizi o di forniture,
immediatamente comunicato dal tribunale in
composizione monocratica, secondo le modalit previste dal regolamento
di attuazione, alle amministrazioni pubbliche o enti pubblici che abbiano
disposto la concessione del beneficio, incluse le agevolazioni finanziarie o
creditizie, o dellĠappalto. Tali amministrazioni o enti revocano il beneficio
e, nei casi pi gravi, dispongono lĠesclusione del responsabile per due anni da
qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie,
ovvero da qualsiasi appalto. |
|
12. Le regioni, in collaborazione con le
province e con i comuni, con le associazioni di immigrati e del volontariato
sociale, ai fini dellĠapplicazione delle norme del presente articolo e dello
studio del fenomeno, predispongono centri di osservazione, di informazione e
di assistenza legale per gli stranieri, vittime delle discriminazioni per
motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. |
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Art.
45 |
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(Fondo
nazionale per le politiche migratorie) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 43) |
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|
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri istituito il Fondo nazionale per le politiche migratorie,
destinato al finanziamento delle iniziative di cui agli articoli 20, 38, 40,
42 e 46, inserite nei programmi annuali o pluriennali dello Stato, delle
regioni, delle province e dei comuni. La dotazione del Fondo, al netto delle
somme derivanti dal contributo di cui al comma 3, stabilito in lire 12.500
milioni per lĠanno 1997, in lire 58.000 milioni per lĠanno 1998 e in lire
68.000 milioni per lĠanno 1999. Alla determinazione del Fondo per gli anni
successivi si provvede ai sensi dellĠarticolo 11, comma 3, lett. d), della
legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni ed integrazioni. Al
Fondo affluiscono altres le somme derivanti da contributi e donazioni
eventualmente disposti da privati, enti, organizzazioni, anche
internazionali, da organismi dellĠUnione europea, che sono versati allĠentrata
del bilancio dello Stato per essere assegnati al predetto Fondo. Il Fondo
annualmente ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
di concerto con i Ministri interessati. Il regolamento di attuazione
disciplina le modalit per la presentazione, lĠesame, lĠerogazione, la
verifica, la rendicontazione e la revoca del finanziamento del Fondo. |
|
2. Lo Stato, le regioni, le province, i
comuni adottano, nelle materie di propria competenza, programmi annuali o
pluriennali relativi a proprie iniziative e attivit concernenti
lĠimmigrazione, con particolare riguardo allĠeffettiva e completa attuazione
operativa del presente testo unico e del regolamento di attuazione, alle
attivit culturali, formative, informative, di integrazione e di promozione
di pari opportunit. I programmi sono adottati secondo i criteri e le
modalit indicati dal regolamento di attuazione e indicano le iniziative
pubbliche e private prioritarie per il finanziamento da parte del Fondo,
compresa l'erogazione di contributi agli enti locali per l'attuazione del
programma. |
|
3. Con effetto dal mese successivo alla data
di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40, e comunque da data non
successiva al 1Ħ gennaio 1998, il 95 per cento delle somme derivanti dal gettito
del contributo di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1986,
n. 943, destinato al finanziamento delle politiche del Fondo di cui al
comma 1. Con effetto dal mese successivo alla data di entrata in vigore del
presente testo unico tale destinazione disposta per lĠintero ammontare
delle predette somme. A tal fine le medesime somme sono versate dall'INPS
all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate al predetto Fondo.
Il contributo di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1986,
n. 943, soppresso a decorrere dal 1Ħ gennaio 2000. |
|
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Art.
46 |
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(Commissione
per le politiche di integrazione) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 44) |
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1. Presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento per gli affari sociali istituita la commissione per
le politiche di integrazione. |
|
2. La commissione ha i compiti di predisporre
per il Governo, anche ai fini dellĠobbligo di riferire al Parlamento, il
rapporto annuale sullo stato di attuazione delle politiche per lĠintegrazione
degli immigrati, di formulare proposte di interventi di adeguamento di tali
politiche nonch di fornire risposta a quesiti posti dal Governo concernenti
le politiche per lĠimmigrazione, interculturali, e gli interventi contro il
razzismo. |
|
3.
La commissione composta da rappresentanti del Dipartimento per gli affari
sociali e del Dipartimento per le pari opportunita' della Presidenza del
Consiglio dei ministri e dei Ministeri degli affari esteri, dellĠinterno, di
grazia e giustizia, del lavoro e della previdenza sociale, della sanit,
della pubblica istruzione, nonch da un numero massimo di dieci esperti, con
qualificata esperienza nel campo dellĠanalisi sociale, giuridica ed economica
dei problemi dellĠimmigrazione, nominati con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, sentito il Ministro per la solidariet sociale. Il
presidente della commissione scelto tra i professori universitari di ruolo
esperti nelle materie suddette ed collocato in posizione di fuori ruolo
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Possono essere invitati a
partecipare alle sedute della commissione i rappresentanti della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, della Conferenza Stato-citt ed autonomie locali di
altre amministrazioni pubbliche interessate a singole questioni oggetto di
esame. |
|
4. Con il decreto di cui al comma 3 sono
determinati lĠorganizzazione della segreteria della commissione, istituita
presso il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio
dei ministri, nonch i rimborsi ed i compensi spettanti ai membri della
commissione e ad esperti dei quali la commissione intenda avvalersi per lo
svolgimento dei propri compiti. |
|
5. Entro i limiti dello stanziamento annuale
previsto per il funzionamento della commissione dal decreto di cui
allĠarticolo 45, comma 1, la commissione pu affidare lĠeffettuazione di
studi e ricerche ad istituzioni pubbliche e private, a gruppi o a singoli ricercatori
mediante convenzioni deliberate dalla commissione e stipulate dal presidente
della medesima, e provvedere allĠacquisto di pubblicazioni o materiale
necessario per lo svolgimento dei propri compiti. |
|
6. Per lĠadempimento dei propri compiti la
commissione pu avvalersi della collaborazione di tutte le amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici, delle
regioni e degli enti locali. |
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TITOLO
VI |
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NORME
FINALI |
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Art.
47 |
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(
Abrogazioni) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 46) |
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1. Dalla data di entrata in vigore del
presente testo unico, sono abrogati: |
|
a) gli articoli 144, 147, 148 e 149 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18
giugno 1931, n. 773; |
|
b) le disposizioni della legge 30 dicembre 1986,
n. 943, ad eccezione dellĠart. 3; |
|
c) il comma 13 dellĠarticolo 3 della legge 8
agosto 1995, n. 335. |
|
2.
Restano abrogate le seguenti disposizioni: |
|
a) lĠarticolo 151 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; |
|
b) l'articolo 25 della legge 22 maggio 1975, n.
152 ; |
|
c) lĠarticolo 12 della legge 30 dicembre 1986,
n. 943; |
|
d) l'articolo 5, commi sesto, settimo e ottavo,
del decreto-legge 30 dicembre, 1979, n. 663, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33 ; |
|
e) gli articoli 2 e seguenti del decreto-legge
30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1990, n. 39; |
|
f) l'articolo 4 della legge 18 gennaio 1994, n.
50; |
|
g) l'articolo 116 del testo unico approvato con
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. |
|
3. AllĠart. 20, comma 2, della legge 2
dicembre 1991, n. 390, restano soppresse le parole: |
|
Ò,
sempre che esistano trattati o accordi internazionali bilaterali o
multilaterali di reciprocit tra la Repubblica italiana e gli Stati di
origine degli studenti, fatte salve le diverse disposizioni previste
nellĠambito dei programmi in favore dei Paesi in via di sviluppoÓ. |
|
4. A decorrere dalla data di entrata in
vigore del regolamento di attuazione del presente testo unico sono abrogate
le disposizioni ancora in vigore del Titolo V del regolamento di esecuzione
del Testo unico 18 giugno 1941, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. |
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Art.
48 |
|
(Copertura
finanziaria) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 48) |
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|
1.
AllĠonere derivante dallĠattuazione della legge 6 marzo 1998, n. 40 e del
presente testo unico, valutato in lire 42.500 milioni per il 1997 e in lire
124.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede: |
|
a) quanto a lire 22.500 milioni per lĠanno
1997 e a lire 104.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, mediante
riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale
1997-1999 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per lĠanno 1997, allo
scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 22.500 milioni per lĠanno 1997
e a lire 29.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, lĠaccantonamento
relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica; quanto a lire 50.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999
lĠaccantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; quanto
a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, lĠaccantonamento
relativo al Ministero della pubblica istruzione; quanto a lire 5.000 milioni
per ciascuno degli anni 1998 e 1999, lĠaccantonamento relativo al Ministero
degli affari esteri; |
|
b) quanto a lire 20.000 milioni per ciascuno
degli anni 1997, 1998 e 1999, mediante riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per lĠanno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando
lĠaccantonamento relativo al Ministero dellĠinterno. |
|
2.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio. |
|
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Art.
49 |
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(Disposizioni finali e
transitorie) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 49) |
|
|
|
1.
Nella prima applicazione delle disposizioni della legge 6 marzo 1998, n. 40 e
del presente testo unico si provvede a dotare le questure che ancora non ne
fossero provviste delle apparecchiature tecnologiche necessarie per la
trasmissione in via telematica dei dati di identificazione personale nonch
delle operazioni necessarie per assicurare il collegamento tra le questure e
il sistema informativo della Direzione centrale della polizia criminale. |
|
1-bis. Agli stranieri gia' presenti nel territorio
dello Stato anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 6 marzo
1998, n. 40, in possesso dei requisiti stabiliti dal decreto di
programmazione dei flussi per il 1998 emanato ai sensi dell'articolo 3, comma
4, in attuazione del documento programmatico di cui all'articolo 3, comma 1,
che abbiano presentato la relativa domanda con le modalita' e nei termini
previsti dal medesimo decreto, puo' essere rilasciato il permesso di
soggiorno per i motivi ivi indicati. Per gli anni successivi al 1998, gli
ingressi per motivi di lavoro di cui all'articolo 3, comma 4, restano disciplinati
secondo le modalita' ivi previste. In mancanza dei requisiti richiesti per
l'ingresso nel territorio dello Stato, si applicano le misure previste dal
presente testo unico. |
|
2. AllĠonere conseguente allĠapplicazione del comma
1, valutato in lire 8.000 milioni per lĠanno 1998, si provvede a carico delle
risorse di cui allĠarticolo 48 e comunque nel rispetto del tetto massimo di
spesa ivi previsto. |
|
2-bis. Per il perfezionamento delle operazioni di
identificazione delle persone detenute o internate, il Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria adotta modalita' di effettuazione dei
rilievi segnaletici conformi a quelle gia' in atto per le questure e si
avvale delle procedure definite d'intesa con il Dipartimento della pubblica
sicurezza. |
|
|
|
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|
C. C. *
Codice civile
(Disposizioni
rilevanti)
TESTO VIGENTE ALLĠINIZIO
DELLA XVI LEGISLATURA |
MODIFICHE APPORTATE
DURANTE LA XVI LEGISLATURA L. 94/2009 |
|
|
|
|
Art. 116 |
|
Matrimonio dello straniero nello Stato |
|
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Lo straniero che vuole contrarre matrimonio nello Stato deve
presentare all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell'autorita'
competente del proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui
e' sottoposto nulla osta al matrimonio. |
Lo straniero che vuole contrarre matrimonio nello Stato deve
presentare all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell'autorita'
competente del proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui
e' sottoposto nulla osta al matrimonio nonche' un documento attestante la
regolarit del soggiorno nel territorio italiano.[133] |
Anche lo straniero e' tuttavia soggetto alle disposizioni
contenute negli artt. 85, 86, 87, nn.1, 2 e 4, 88 e 89. |
|
Lo straniero che ha domicilio o residenza nello Stato deve inoltre
far fare la pubblicazione secondo le disposizioni di questo codice. |
|
C. P. *
Codice penale
(Disposizioni rilevanti)
TESTO VIGENTE ALLĠINIZIO
DELLA XVI LEGISLATURA |
MODIFICHE APPORTATE
DURANTE LA XVI LEGISLATURA L. 125/2008 L. 94/2009 |
|
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|
|
Art.
61 |
|
Circostanze
aggravanti comuni |
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Aggravano
il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti
speciali , le circostanze seguenti: |
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1)
lĠavere agito per motivi abietti o futili; |
|
2)
lĠaver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per
conseguire o assicurare a s o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo
ovvero la impunit di un altro reato; |
|
3)
lĠavere nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dellĠevento; |
|
4)
lĠavere adoperato sevizie, o lĠaver agito con crudelt verso le persone; |
|
5)
lĠavere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona tali da
ostacolare la pubblica o privata difesa; |
|
6)
lĠavere il colpevole commesso il reato durante il tempo, in cui si
sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di
arresto o di cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato; |
|
7)
lĠavere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il
patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato alla
persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravit; |
|
8)
lĠavere aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso; |
|
9)
lĠavere commesso il fatto con abuso di poteri, o con violazione dei doveri
inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla
qualit di ministro di un culto; |
|
10)
lĠavere commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o una persona
incaricata di un pubblico servizio, o rivestita della qualit di ministro del
culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente
diplomatico o consolare di uno Stato estero, nellĠatto o a causa
dellĠadempimento delle funzioni o del servizio; |
|
11)
lĠavere commesso il fatto con abuso di autorit o di relazioni domestiche,
ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione dĠopera, di
coabitazione, o di ospitalit. |
11)
lĠavere commesso il fatto con abuso di autorit o di relazioni domestiche,
ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione dĠopera, di
coabitazione, o di ospitalit; |
|
11-bis)
L'avere il colpevole commesso il fatto mentre si trova illegalmente sul
territorio nazionale.[134] |
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Art.
235 |
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Espulsione
dello straniero dallo Stato |
Espulsione
od allontanamento dello
straniero dallo Stato[135] |
|
|
LĠespulsione
dello straniero dal territorio dello Stato ordinata dal giudice, oltre che
nei casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero sia
condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a dieci anni. |
Il
giudice ordina l'espulsione dello
straniero ovvero l'allontanamento
dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro
dell'Unione europea, oltre che nei
casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero o il
cittadino appartenente ad uno Stato membro dellĠUnione europea sia condannato alla reclusione per un tempo superiore
ai due anni.[136] |
|
(...)[137] |
Allo
straniero che trasgredisce allĠordine di espulsione, pronunciato dal giudice
si applicano le sanzioni stabilite dalle leggi di sicurezza pubblica per il
caso di contravvenzione allĠordine di espulsione emanato dallĠAutorit
amministrativa. |
Il
trasgressore dell'ordine di
espulsione od allontanamento
pronunciato dal giudice e' punito con la reclusione da uno a quattro anni.
In tal caso obbligatorio lĠarresto dellĠautore del fatto, anche fuori dei
casi di flagranza, e si procede con rito direttissimo.[138] |
|
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Art.
312 |
|
Espulsione
dello straniero |
Espulsione
od allontanamento dello
straniero dallo Stato[139] |
|
|
Lo
straniero, condannato a una pena restrittiva della libert personale per
taluno dei delitti preveduti da questo Titolo, espulso dallo Stato |
Il
giudice ordina l'espulsione dello straniero ovvero l'allontanamento dal
territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro
dell'Unione europea, oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge,
quando lo straniero o il cittadino appartenente ad uno Stato membro
dell'Unione europea sia condannato
ad una pena restrittiva della liberta' personale per taluno dei delitti
preveduti da questo titolo.[140] |
|
(...)[141] |
|
Il
trasgressore dell'ordine di espulsione od allontanamento pronunciato dal
giudice e' punito con la reclusione da uno a quattro anni. In tal caso
obbligatorio lĠarresto dellĠautore del fatto, anche fuori dei casi di
flagranza, e si procede con rito direttissimo.[142] |
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Art. 416 |
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Associazione per delinquere |
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|
Quando tre o piu' persone si associano allo scopo di commettere
pi delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano
lĠassociazione sono puniti, per ci solo, con la reclusione da tre a sette
anni. |
|
Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena e'
della reclusione da uno a cinque anni. |
|
I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. |
|
Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche
vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni. |
|
La pena e' aumentata se il numero degli associati e' di dieci o
piu'. |
|
Se l'associazione e' diretta a commettere taluno dei delitti di
cui agli articoli 600, 601 e 602, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei
casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal
secondo comma. |
Se l'associazione e' diretta a commettere taluno dei delitti di
cui agli articoli 600, 601 e 602, nonch all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, si applica la reclusione da cinque
a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni
nei casi previsti dal secondo comma.[143] |
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Art.
495 |
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Falsa
attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identit o su
qualit personali proprie o di altri |
|
|
|
Chiunque
dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico,
lĠidentit o lo stato o altre qualit della propria o dellĠaltrui persona
punito con la reclusione fino a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi commette
il fatto in una dichiarazione destinata a essere riprodotta in un atto
pubblico. |
Chiunque
dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale lĠidentita', lo stato o altre qualit della propria o dellĠaltrui
persona punito con la reclusione da uno a sei anni. (...)[144] |
La
reclusione non inferiore ad un anno: |
La reclusione non
inferiore a due anni: |
1)
se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile; |
1) se si tratta di
dichiarazioni in atti dello stato civile; |
2)
se la falsa dichiarazione sulla propria identit, sul proprio stato o sulle
proprie qualit personali resa da un imputato allĠAutorit giudiziaria,
ovvero se, per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale
una decisione penale viene iscritta sotto un falso nome. |
2)
se la falsa dichiarazione sulla propria identit, sul proprio stato o sulle
proprie qualit personali resa allĠautorit giudiziaria da un imputato o da una persona sottoposta ad
indagini, ovvero se per effetto
della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale una decisione penale
viene iscritta sotto falso nome.[145] |
La
pena diminuita se chi ha dichiarato il falso intendeva ottenere, per s o
per altri, il rilascio di certificati o di autorizzazioni amministrative
sotto falso nome, o con altre indicazioni mendaci. |
(...)[146] |
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Art.
495-ter[147] |
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Fraudolente
alterazioni per impedire lĠidentificazione o lĠaccertamento di qualit
personali |
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Chiunque,
al fine di impedire la propria o altrui identificazione altera parti del
proprio o dellĠaltrui corpo utili per consentire lĠaccertamento di identit o
di altre qualit personali, punito con la reclusione da uno a sei anni. Il
fatto aggravato se commesso nellĠesercizio di una professione sanitaria. |
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Art.
496 |
|
False
dichiarazioni sulla identit o su qualit personali proprie o di altri |
|
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|
Chiunque,
fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, interrogato sulla
identit, sullo stato o su altre qualit della propria o dellĠaltura persona,
fa mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale, o a persona incaricata di
un pubblico servizio nellĠesercizio delle funzioni o del servizio, punito
con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire un milione (Û
516,46). |
Chiunque,
fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, interrogato sulla
identit, sullo stato o su altre qualit della propria o dellĠaltrui persona,
fa mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale, o a persona incaricata di
un pubblico servizio, nellĠesercizio delle funzioni o del servizio, punito
con la reclusione da uno a cinque anni.[148] |
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574-bis[149] |
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Sottrazione e trattenimento di minore all'estero |
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Salvo che il fatto costituisca pi grave reato, chiunque
sottrae un minore al genitore esercente la potest dei genitori o al tutore,
conducendolo o trattenendolo all'estero contro la volont del medesimo
genitore o tutore, impedendo in tutto o in parte allo stesso l'esercizio
della potest genitoriale, punito con la reclusione da uno a quattro anni. |
|
Se il fatto di cui al primo comma commesso nei confronti di
un minore che abbia compiuto gli anni quattordici e con il suo consenso, si
applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni. |
|
Se i fatti di cui al primo e secondo comma sono commessi da
un genitore in danno del figlio minore, la condanna comporta la sospensione
dall'esercizio della potest dei genitori. |
C. P. P. *
Codice di procedura penale
(Disposizioni rilevanti)
TESTO VIGENTE ALLĠINIZIO
DELLA XVI LEGISLATURA |
MODIFICHE APPORTATE
DURANTE LA XVI LEGISLATURA L. 125/2008 |
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Art. 51 |
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Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni del procuratore
della Repubblica distrettuale |
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... |
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3-bis. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati
o tentati, di cui agli articoli 416, sesto comma, 600, 601, 602, 416-bis e
630 c.p., per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal
predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare lĠattivit delle
associazioni previste dallo stesso articolo, nonch per i delitti previsti
dallĠart. 74 del Testo Unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e dall'articolo 291-quater del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le funzioni indicate nel comma 1 lett. a) sono
attribuite allĠufficio del pubblico ministero presso il tribunale del
capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente. |
|
3-ter. Nei casi previsti dal comma 3-bis se ne fa richiesta il
procuratore distrettuale il procuratore generale presso la Corte di Appello
pu, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero
per il dibattimento siano esercitate da un magistrato designato dal
procuratore della Repubblica presso il giudice competente. |
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Art.381
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Arresto
facoltativo in flagranza |
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... |
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2.
Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno altres facolt di
arrestare chiunque colto in flagranza di uno dei seguenti delitti : |
|
a)
peculato mediante profitto dellĠerrore altrui previsto dallĠart. 316 c.p.; |
|
b)
corruzione per un atto contrario ai doveri dĠufficio prevista dagli artt. 319
(comma 4) e 321 c.p.; |
|
c)
violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dallĠart. 336 comma 2
c.p.; |
|
d)
commercio e somministrazione di medicina guasti e di sostanze alimentari
nocive previsti dagli artt. 443 e 444 c.p.; |
|
e)
corruzione di minorenni prevista dallĠart. 530 c.p.; |
|
f)
lesione personale prevista dallĠart. 582 c.p.; |
|
g)
furto previsto dallĠart. 624 c.p.; |
|
h)
danneggiamento aggravato a norma dellĠart. 635 comma 2 c.p.; |
|
i)
truffa prevista dallĠart. 640 c.p.; |
|
l)
appropriazione indebita prevista dallĠart. 646 c.p.; |
|
m)
alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti previste
dagli artt. 3 e 24 comma 1 della L. 18 aprile 1975 n. 110; |
|
m
bis) fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso
previsti dall'art. 497-bis del codice penale. |
m
bis) fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso
previsti dall'art. 497-bis del codice penale; |
|
m-ter)
falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identit o
su qualit personali proprie o di altri, prevista dallĠarticolo 495 del
codice penale; |
|
m-quater)
fraudolente alterazioni per impedire lĠidentificazione o lĠaccertamento di
qualit personali, previste dallĠarticolo 495-ter del codice penale.[150] |
... |
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Art.407 |
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Termini
di durata massima delle indagini preliminari |
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1.
Salvo quanto previsto dallĠart. 393 comma 4, la durata delle indagini
preliminari non pu comunque superare diciotto mesi. |
|
2.
La durata massima tuttavia di due anni se le indagini preliminari
riguardano: |
|
a)
i delitti appresso indicati: |
|
1)
delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e 422 del codice penale,
291-ter, limitatamente alle ipotesi aggravate previste dalle lettere a), d)
ed e) del comma 2, e 291-quater, comma 4, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43; |
|
2)
delitti consumati o tentati di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629,
secondo comma, e 630 dello stesso codice penale; |
|
3)
delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallĠart. 416-bis del
codice penale ovvero al fine di agevolare lĠattivit delle associazioni
previste dallo stesso articolo; |
|
4)
delitti commessi per finalit di terrorismo anche internazionale o di
eversione dellĠordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la
pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a
dieci anni, nonch delitti di cui agli articoli 270, terzo comma, 270-bis, secondo
comma, e 306, secondo comma, del codice penale; |
|
5)
delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in
vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico
di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi
clandestine nonch di pi armi comuni da sparo escluse quelle previste
dallĠarticolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n.110; |
|
6)
delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai
sensi dellĠarticolo 80, comma 2, e 74 del Testo unico delle leggi in materia
di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, e successive
modificazioni; |
|
7)
delitto di cui allĠarticolo 416 del codice penale nei casi in cui
obbligatorio lĠarresto in flagranza; |
|
7-bis)
dei delitti previsto dagli articoli 600, 600-bis, comma 1, 600-ter, comma 1,
601, 602, 609-bis nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo 609-ter,
609-quater, 609-octies del codice penale. |
7-bis)
dei delitti previsto dagli articoli 600, 600-bis, comma 1, 600-ter, comma 1,
601, 602, 609-bis nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo 609-ter,
609-quater, 609-octies del codice penale, nonch
dei delitti previsti dall'articolo 12, comma 3, del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni[151]. |
b)
notizie di reato che rendono particolarmente complesse le investigazioni per
la molteplicit di fatti tra loro collegati ovvero per lĠelevato numero di
persone sottoposte alle indagini o di persone offese; |
|
c)
indagini che richiedono il compimento di atti allĠestero; |
|
d)
procedimenti in cui indispensabile mantenere il collegamento tra pi uffici
del pubblico ministero a norma dellĠart. 371. |
|
3.
Salvo quanto previsto dall'articolo 415-bis, qualora il pubblico ministero
non abbia esercitato lĠazione penale o richiesto lĠarchiviazione nel termine
stabilito dalla legge o prorogato dal giudice, gli atti di indagine compiuti
dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati. |
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Art.656 |
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Esecuzione
delle pene detentive |
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... |
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9.
La sospensione dellĠesecuzione di cui al comma 5 non pu essere disposta: |
|
a)
nei confronti dei condannati per i delitti di cui allĠarticolo 4-bis della
legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni; |
a)
nei confronti dei condannati per i delitti di cui allĠarticolo 4-bis della
legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nonch di cui
agli articoli 423-bis,
624, quando ricorrono due o pi circostanze tra quelle indicate dall'articolo
625, 624-bis del codice
penale, e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61,
primo comma, numero 11-bis),
del medesimo codice;[152] |
b)
nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire,
si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la
sentenza diviene definitiva. |
|
... |
|
D.
LGS. 271/1989 *
Decreto Legislativo 28 Luglio 1989, n.
271, Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di
Procedura
penale
(Disposizioni rilevanti)
TESTO VIGENTE ALLĠINIZIO
DELLA XVI LEGISLATURA |
MODIFICHE APPORTATE
DURANTE LA XVI LEGISLATURA L. 125/2008 L. 94/2009 L. 129/2011 |
|
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Art.132-bis
|
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Formazione
dei ruoli di udienza |
Formazione
dei ruoli di udienza e trattazione dei processi[153] |
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|
1.
Nella formazione dei ruoli di udienza assicurata priorit assoluta alla
trattazione dei procedimenti quando ricorrono ragioni di urgenza con
riferimento alla scadenza dei termini di custodia cautelare. |
1.
Nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi assicurata la priorit assoluta (...): |
|
a)
ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a),
del codice di procedura penale e ai delitti di criminalit organizzata, anche
terroristica; |
|
b)
ai processi relativi ai delitti commessi in violazione delle norme relative
alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro e delle norme in
materia di circolazione stradale, ai delitti di cui al testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di cui al al decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, nonch ai delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore
nel massimo a quattro anni; |
|
c)
ai processi a carico di imputati detenuti, anche per reato diverso da quello
per cui si procede; |
|
d)
ai processi nei quali l'imputato stato sottoposto ad arresto o a fermo di
indiziato di delitto, ovvero a misura cautelare personale, anche revocata o
la cui efficacia sia cessata; |
|
e)
ai processi nei quali contestata la recidiva, ai sensi dell'articolo 99,
quarto comma, del codice penale; |
|
f)
ai processi da celebrare con giudizio direttissimo e con giudizio immediato.[154] |
|
2.
I dirigenti degli uffici giudicanti adottano i provvedimenti organizzativi
necessari per assicurare la rapida definizione dei processi per i quali
prevista la trattazione prioritaria.[155] |
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Art. 183-bis.[156] |
|
Esecuzione della misura di sicurezza dell'espulsione del
cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea e dell'apolide |
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|
1. L'espulsione del
cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea e dell'apolide dal
territorio dello Stato eseguita dal questore secondo le modalit di cui
all'articolo 13, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286. |
|
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Art. 183-ter[157] |
|
Esecuzione della misura di sicurezza dell'allontanamento del
cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea e di un suo familiare |
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|
1. L'allontanamento del cittadino di uno Stato membro
dell'Unione europea o di un suo familiare, di cui agli articoli 2, comma 1,
lettera b), e 3, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 6 febbraio
2007, n. 30, e' disposto in conformita' ai criteri ed alle modalita' fissati
dall'articolo 20 del medesimo decreto legislativo. |
L.
68/1993 *
Legge 19 Marzo 1993, n. 68, Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, recante disposizioni urgenti in materia di
finanza derivata e di contabilita' pubblica
(Disposizioni rilevanti)
TESTO VIGENTE ALLĠINIZIO
DELLA XVI LEGISLATURA |
MODIFICHE APPORTATE
DURANTE LA XVI LEGISLATURA L. 125/2008 |
|
|
Art.
16-quater |
|
Disposizioni
relative ai servizi di polizia stradale della polizia municipale |
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1. Il personale
della polizia municipale addetto ai servizi di polizia stradale accede ai
sistemi informativi automatizzati del pubblico registro automobilistico e
della Direzione generale della motorizzazione civile e pu accedere, in
deroga all'art. 9 della legge 1ĵ aprile 1981, n. 121 e successive
modificazioni, qualora in possesso della qualifica di agente di pubblica
sicurezza, allo schedario dei veicoli rubati operante presso il Centro
elaborazione dati di cui all'art. 8 della predetta legge n. 121. |
1.
Il personale della polizia municipale addetto ai servizi di polizia stradale
accede ai sistemi informativi automatizzati del pubblico registro
automobilistico e della Direzione generale della motorizzazione civile e pu
accedere, in deroga all'art. 9 della legge 1ĵ aprile 1981, n. 121 e
successive modificazioni, qualora in possesso della qualifica di agente di
pubblica sicurezza, allo schedario dei veicoli rubati e allo schedario dei
documenti d'identit rubati o smarriti operanti presso il Centro elaborazione dati di cui
all'articolo 8 della predetta legge n. 121. Il personale della polizia
municipale in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza pu
altres accedere alle informazioni concernenti i permessi di soggiorno
rilasciati e rinnovati, in relazione a quanto previsto dall'articolo 54,
comma 5-bis, del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni.[158] |
... |
|
L.
488/1999 *
Legge 23 Dicembre 1999, n. 488, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello (legge finanziaria 2000)
(Disposizioni rilevanti)
Art. 49
Riduzione degli oneri sociali e tutela
della maternitaĠ
...
8. Alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie ovvero
in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per le quali sono in atto o sono stati
versati contributi per la tutela previdenziale obbligatoria della maternita',
e' corrisposto, per ogni figlio nato, o per ogni minore adottato o in
affidamento preadottivo dalla stessa data di cui al comma 1, un assegno di
importo complessivo pari a lire 3 milioni, per l'intero nel caso in cui non sia
corrisposta alcuna prestazione per la tutela previdenziale obbligatoria della
maternita', ovvero per la quota differenziale rispetto alla prestazione
complessiva in godimento se questa risulta inferiore, quando si verifica uno
dei seguenti casi:
a) quando la donna lavoratrice ha in corso di godimento una
qualsiasi forma di tutela previdenziale della maternita' e possa far valere
almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto al nove mesi
antecedenti alla nascita o all'effettivo ingresso del minore nel nucleo
familiare;
b) qualora il periodo intercorrente tra la data della perdita del
diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali derivanti dallo svolgimento,
per almeno tre mesi, di attivita' lavorativa, cosi' come individuate con i
decreti di cui al comma 14, e la data della nascita o dell'effettivo ingresso
del minore nel nucleo familiare, non sia superiore a quello del godimento di
tali prestazioni, e comunque non sia superiore a nove mesi. Con i medesimi
decreti e' altresi' definita la data di inizio del predetto periodo nei casi in
cui questa non risulti esattamente individuabile;
c) in caso di recesso, anche volontario, dal rapporto di lavoro durante
il periodo di gravidanza, qualora la donna possa far valere tre mesi di
contribuzione nel periodo che va dai diciotto ai nove mesi antecedenti alla
nascita.
9. L'assegno di cui al comma 8, che e' posto a carico dello Stato,
e' concesso ed erogato dall'INPS, a domanda dell'interessato, da presentare in
carta semplice nel termine perentorio di sei mesi dalla nascita o
dall'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare.
...
D.
LGS. 267/2000 *
Decreto legislativo 18 Agosto 2000,
n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali
(Disposizioni rilevanti)
TESTO VIGENTE ALLĠINIZIO
DELLA XVI LEGISLATURA |
MODIFICHE APPORTATE
DURANTE LA XVI LEGISLATURA L. 125/2008 L. 217/2010 |
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|
Art.
54 |
|
Attribuzioni
del sindaco nelle funzioni di competenza statale |
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... |
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2.
Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel
rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti
contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che
minacciano l'incolumita' dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini
puo' richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica. |
4.
Il sindaco, quale ufficiale del
Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e
urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare
gravi pericoli che minacciano
l'incolumita' pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al
presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini
della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro
attuazione. [159][160] |
... |
|
|
5-bis.
Il sindaco segnala alle competenti autorit, giudiziaria o di pubblica
sicurezza, la condizione irregolare dello straniero o del cittadino
appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, per la eventuale
adozione di provvedimenti di espulsione o di allontanamento dal territorio
dello Stato.[161] |
... |
|
|
9.
Al fine di assicurare l'attuazione dei provvedimenti adottati dai sindaci ai
sensi del presente articolo, il prefetto, ove le ritenga necessarie, dispone,
fermo restando quanto previsto dal secondo periodo del comma 4, le misure
adeguate per assicurare il concorso delle Forze di polizia. Nell'ambito delle
funzioni di cui al presente articolo, il prefetto puo' altresi' disporre
ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati, nonche'
per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere
generale.[162] |
... |
|
D.
LGS. 274/2000 *
Decreto legislativo 28 agosto 2000, n.
274,
Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo
14 della Legge 24 Novembre 1999, n. 468
(Disposizioni rilevanti)
TESTO VIGENTE ALLĠINIZIO
DELLA XVI LEGISLATURA |
MODIFICHE APPORTATE
DURANTE LA XVI LEGISLATURA L. 94/2009 L. 129/2011 |
|
|
Art. 4 |
|
Competenza per materia |
|
|
|
1. Il giudice di pace competente: |
|
a) per i delitti consumati o tentati previsti dagli articoli
581, 582, limitatamente alle fattispecie di cui al comma 2 perseguibili a
querela di parte, 590, limitatamente alle fattispecie perseguibili a querela
di parte e ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale
e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano
determinato una malattia professionale quando, nei casi anzidetti, derivi una
malattia di durata superiore a venti giorni, 594, 595 commi 1 e 2, 612 comma
1, 626, 627, 631, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639-bis,
632, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639-bis, 633 comma 1,
salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639-bis, 635 comma 1, 636,
salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639-bis 637, 638 comma 1, 639
e 647 del codice penale; |
|
b) per le contravvenzioni previste dagli articoli 689, 690, 691,
726, comma 1, e 731 del codice penale. |
|
2. Il giudice di pace altres competente per i delitti,
consumati o tentati, e per le contravvenzioni previsti dalle seguenti
disposizioni: |
|
a) articoli 25 e 62 comma 3 del regio decreto 18 giugno 1931, n.
773 recante "Testo unico in materia di sicurezza"; |
|
b) articoli 1095, 1096 e 1119 del regio decreto 30 marzo 1942,
n. 327, recante "Approvazione del testo definitivo del codice della
navigazione"; |
|
c) articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4
agosto 1957, n. 918, recante "Approvazione del testo organico delle
norme sulla disciplina dei rifugi alpini"; |
|
d) articoli 102 e 106 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante "Testo unico delle leggi per
l'elezione della Camera dei deputati"; |
|
e) articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 16
maggio 1960, n. 570, recante "Testo unico delle leggi per la
composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali"; |
|
f. articolo 15 comma 2 della legge 28 novembre 1965, n. 1329,
recante "Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili"; |
|
g) articolo 3 della legge 8 novembre 1991, n. 362, recante
"Norme di riordino del settore farmaceutico"; |
|
h) articolo 51 della legge 25 maggio 1970, n. 352, recante
"Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa
legislativa del popolo"; |
|
i) articoli 3, commi 3 e 4, 46 comma 4 e 65 comma 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante "Nuove
norme in materia di polizia, sicurezza e regolarit dell'esercizio delle
ferrovie e di altri servizi di trasporto "; |
|
l) articoli 18 e 20 della legge 2 agosto 1982, n. 528, recante
"Ordinamento del gioco del lotto e misure per il personale del
lotto"; |
|
m) articolo 17 comma 3 della legge 4 maggio 1990, n. 107,
recante "Disciplina per le attivit trasfusionali relative al sangue
umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati"; |
|
n) articolo 15 comma 3 del decreto legislativo 27 settembre
1991, n. 311, recante "Attuazione delle direttive n. 87/404/CEE e n.
90/488/CEE in materia di recipienti semplici a pressione, a norma
dell'articolo 56 della legge 29 dicembre 1990, n. 428"; |
|
o) articolo 11 comma 1 del decreto legislativo 27 settembre
1991, n. 313, recante "Attuazione della direttiva 88/378/CEE relativa al
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza
dei giocattoli, a norma dell'articolo 54 della legge 29 dicembre 1990, n.
428"; |
|
p) articolo 7 comma 9 del decreto legislativo 25 gennaio 1992,
n. 74, recante "Attuazione della direttiva 84/450/CEE in materia di
pubblicit ingannevole"; |
|
q) articoli 186, commi 2 e 6, 187, commi 4 e 5, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo codice della
strada"; |
|
r) articolo 10 comma 1 del decreto legislativo 14 dicembre 1992,
n. 507, recante "Attuazione della direttiva 90/385/CEE concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi
medici impiantabili attivi"; |
|
s) articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 24 febbraio 1997,
n. 46, recante "Attuazione della direttiva 90/385/CEE concernente i
dispositivi medici". |
s) articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 24 febbraio 1997,
n. 46, recante "Attuazione della direttiva 90/385/CEE concernente i
dispositivi medici"; |
|
s-bis) articolo 10-bis del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;[163] |
|
s-ter) articolo 13, comma 5.2, e articolo 14, commi 1-bis,
5-ter e 5-quater, del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui
al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.[164] |
3. La competenza per i reati di cui ai commi 1 e 2 tuttavia
del tribunale se ricorre una o pi delle circostanze previste dagli articoli
1 del decreto legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito con modificazioni
nella legge 6 febbraio 1980, n. 15, 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n.
152, convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 1991, n. 203 e 3 del
decreto legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito con modificazioni nella
legge 25 giugno 1993, n. 205. |
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4. Rimane ferma la competenza del tribunale per i minorenni. |
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Art. 62-bis[165] |
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Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva |
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1. Nei casi stabiliti dalla legge, il giudice di pace applica
la misura sostitutiva di cui all'articolo 16 del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. |
L.
328/2000 *
Legge 8 Novembre 2000, n. 328, Legge
quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali
(Disposizioni rilevanti)
Art. 2
Diritto alle prestazioni
1. Hanno diritto di usufruire delle
prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali
i cittadini italiani e, nel rispetto degli accordi internazionali, con le
modalit e nei limiti definiti dalle leggi regionali, anche i cittadini di
Stati appartenenti allĠUnione europea ed i loro familiari, nonch gli
stranieri, individuati ai sensi dellĠarticolo 41 del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Ai profughi, agli stranieri ed
agli apolidi sono garantite le misure di prima assistenza, di cui allĠarticolo
129, comma 1, lettera h),
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
...
L.
388/2000 *
Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello (legge finanziaria 2001)
(Disposizioni rilevanti)
Art. 80
Disposizioni in materia di politiche
sociali
...
4. Il comma 3
dellĠarticolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sostituito dal
seguente:
Ç3. LĠassegno di cui al comma 1 corrisposto integralmente,
per un ammontare di 200.000 lire mensili e per tredici mensilit, per i valori
dellĠISE del beneficiario inferiori o uguali alla differenza tra il valore
dellĠISE di cui al comma 1 e il predetto importo dellĠassegno su base annua.
Per valori dellĠISE del beneficiario compresi tra la predetta differenza e il
valore dellĠISE di cui al comma 1 lĠassegno corrisposto in misura pari alla
differenza tra lĠISE di cui al comma 1 e quello del beneficiario, e per importi
annui non inferiori a 20.000 lireÈ.
5. LĠassegno di cui allĠarticolo 65 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, e successive modificazioni, come ulteriormente modificato dal
presente articolo, e come interpretato ai sensi del comma 9, eĠ concesso, nella
misura e alle condizioni previste dal medesimo articolo 65 e dalle relative
norme di attuazione, ai nuclei familiari di cui al decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 109, e successive modificazioni, nei quali siano presenti il
richiedente, cittadino italiano o comunitario, residente nel territorio dello
Stato, e tre minori di anni 18 conviventi con il richiedente, che siano figli
del richiedente medesimo o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento
preadottivo.
6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5
sono efficaci per gli assegni da concedere per lĠanno 2001 e successivi.
...
9. Le disposizioni dellĠarticolo 65 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, si interpretano nel senso che il diritto a
percepire lĠassegno spetta al richiedente convivente con i tre figli minori,
che ne abbia fatta annualmente domanda nei termini previsti dalle disposizioni
di attuazione.
...
19. Ai sensi dellĠarticolo 41 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, lĠassegno sociale e le provvidenze
economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione
vigente in materia di servizi sociali sono concessi, alle condizioni previste
dalla legislazione medesima, agli stranieri che siano titolari di carta di
soggiorno; per le altre prestazioni e servizi sociali lĠequiparazione con i
cittadini italiani e' consentita a favore degli stranieri che siano almeno
titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno. Sono
fatte salve le disposizioni previste dal decreto legislativo 18 giugno 1998,
n. 237, e dagli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, e successive modificazioni.[166]
...
D.
LGS. 231/2001 *
Decreto legislativo 8 Giugno 2001, n.
231, Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche,
delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a
norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300
(Disposizioni rilevanti)
TESTO VIGENTE ALLĠINIZIO
DELLA XVI LEGISLATURA |
MODIFICHE APPORTATE
DURANTE LA XVI LEGISLATURA D. LGS 109/2012 |
... |
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Art. 25-duodecies[167] |
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Impiego
di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare |
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1. In
relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis,
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la
sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro. |
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... |
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L.
103/2002 *
Legge 24 maggio 2002, n. 103, Norme in materia di docenti di scuole e universita'
straniere operanti in Italia
Articolo 1
1. I docenti con contratto di lavoro presso le
istituzioni scolastiche straniere autorizzate ai sensi della legge 30 ottobre
1940, n. 1636, e del regolamento recante semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione al funzionamento di scuole e di istituzioni culturali straniere
in Italia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
389, operanti in Italia da almeno cinque anni e che abbiano permanentemente
attivato tutte le annualit dei rispettivi curricoli, nonch i docenti con
contratto di lavoro o di collaborazione coordinata e continuativa presso le
filiazioni in Italia di universita' o istituti superiori di insegnamento a
livello universitario stranieri di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio
1999, n. 4, sono ammessi nel territorio dello Stato anche in deroga alle quote
massime dei flussi definite annualmente ai sensi della normativa vigente.
L.
189/2002 *
Legge 30 luglio 2002, n. 189, Modifica
alla normativa in materia di immigrazione e di asilo
(Ulteriori disposizioni)
Articolo 1
(Cooperazione con stati stranieri)
1.
Al fine di favorire le elargizioni in favore di iniziative di sviluppo
umanitario, di qualunque natura, al testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allĠarticolo 13-bis, comma 1, alla lettera i-bis),
dopo le parole Òorganizzazioni non lucrative di utilit sociale (ONLUS)Ó sono
aggiunte le seguenti: Ò delle iniziative umanitarie, religiose o laiche,
gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, nei Paesi non appartenenti
allĠOrganizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)Ó;
b) allĠarticolo 65, comma 2, alla lettera c-sexies),
dopo le parole Òa favore delle ONLUSÓ sono aggiunte le seguenti: Ò , nonch le
iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni,
comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri ai sensi dellĠarticolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis), nei Paesi non
appartenenti allĠOCSE;Ó.
2. Nella
elaborazione e nella eventuale revisione dei programmi bilaterali di
cooperazione e di aiuto per interventi non a scopo umanitario nei confronti dei
Paesi non appartenenti allĠUnione europea, con esclusione delle iniziative a
carattere umanitario, il Governo tiene conto anche della collaborazione
prestata dai Paesi interessati alla prevenzione dei flussi migratori illegali e
al contrasto delle organizzazioni criminali operanti nellĠimmigrazione
clandestina, nel traffico di esseri umani, nello sfruttamento della prostituzione,
nel traffico di stupefacenti, di armamenti, nonch in materia di cooperazione
giudiziaria e penitenziaria e nella applicazione della normativa internazionale
in materia di sicurezza della navigazione.
3. Si pu
procedere alla revisione dei programmi di cooperazione e di aiuto di cui al
comma 2 qualora i Governi degli Stati interessati non adottino misure di
prevenzione e vigilanza atte a prevenire il rientro illegale sul territorio
italiano di cittadini espulsi.
Articolo
6
(Contratto di soggiorno per lavoro subordinato)
É
2. Con il regolamento di cui allĠarticolo 34, comma 1, si procede
allĠattuazione e allĠintegrazione delle disposizioni recate dallĠarticolo 5-bis
del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotto
dal comma 1 del presente articolo, con particolare riferimento allĠassunzione
dei costi per gli alloggi di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo
5-bis, prevedendo a quali condizioni gli stessi siano a carico del lavoratore.
Articolo
13
(Esecuzione
dellĠespulsione)
É
2.
Per la
costruzione di nuovi centri di permanenza temporanea e assistenza autorizzata
la spesa nel limite massimo di 12,39 milioni di euro per lĠanno 2002, 24,79
milioni di euro per lĠanno 2003 e 24,79 milioni di euro per lĠanno 2004.
Articolo
30
(Misure
di potenziamento delle rappresentanze e degli uffici consolari)
1. Al fine di
provvedere alle straordinarie esigenze di servizio connesse con lĠattuazione
delle misure previste dalla presente legge, e nelle more del completamento
degli organici del Ministero degli affari esteri mediante ricorso alle
ordinarie procedure di assunzione del personale, le rappresentanze diplomatiche
e gli uffici consolari di prima categoria possono assumere, previa
autorizzazione dellĠAmministrazione centrale, personale con contratto
temporaneo della durata di sei mesi, nel limite complessivo di ottanta unit,
anche in deroga ai limiti del contingente di cui allĠarticolo 152, primo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive
modificazioni. Per le stesse esigenze il contratto pu essere rinnovato per due
ulteriori successivi periodi di sei mesi, anche in deroga al limite temporale
di cui allĠarticolo 153, secondo e terzo comma, del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 18 del 1967. Le suddette unit di personale
sono destinate a svolgere mansioni amministrative ordinarie nelle predette sedi
allĠestero. Nelle medesime sedi un corrispondente numero di unit di personale
di ruolo appartenente alle aree funzionali conseguentemente adibito
allĠespletamento di funzioni istituzionali in materia di immigrazione ed asilo,
nonch di rilascio dei visti di ingresso.
2. Per lĠassunzione
del personale di cui al comma 1 si applicano le procedure previste per il
personale temporaneo di cui allĠarticolo 153 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 18 del 1967.
Articolo
32
(Procedura
semplificata)
...
2. Per la costruzione
di nuovi centri di identificazione autorizzata la spesa nel limite massimo di
25,31 milioni di euro per lĠanno 2003.
Articolo
33
(Dichiarazione
di emersione di lavoro irregolare)
1. Chiunque, nei tre
mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge, ha occupato
alle proprie dipendenze personale di origine extracomunitaria, adibendolo ad
attivit di assistenza a componenti della famiglia affetti da patologie o
handicap che ne limitano lĠautosufficienza ovvero al lavoro domestico di
sostegno al bisogno familiare, pu denunciare, entro due mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, la sussistenza del rapporto di lavoro
alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio
mediante presentazione della dichiarazione di emersione nelle forme previste
dal presente articolo. La denuncia di cui al primo periodo del presente comma
limitata ad una unit per nucleo familiare, con riguardo al lavoro domestico di
sostegno al bisogno familiare. La dichiarazione di emersione presentata dal
richiedente, a proprie spese, agli uffici postali. Per quanto concerne la data,
fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.
2. La dichiarazione di
emersione contiene a pena di inammissibilit:
a) le generalit del
datore di lavoro ed una dichiarazione attestante la cittadinanza italiana o,
comunque, la regolarit della sua presenza in Italia;
b) lĠindicazione delle
generalit e della nazionalit dei lavoratori occupati;
c) lĠindicazione della
tipologia e delle modalit di impiego;
d) lĠindicazione della
retribuzione convenuta, in misura non inferiore a quella prevista dal vigente
contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.
3. Ai fini della
ricevibilit, alla dichiarazione di emersione sono allegati:
a) attestato di
pagamento di un contributo forfettario, pari allĠimporto trimestrale corrispondente
al rapporto di lavoro dichiarato, senza aggravio di ulteriori somme a titolo di
penali ed interessi;
b) copia di impegno a stipulare con il
prestatore dĠopera, nei termini di cui al comma 5, il contratto di soggiorno
dallĠarticolo 5-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286
del 1998, introdotto dallĠarticolo 6 della presente -legge;
c) certificazione medica della patologia o
handicap del componente la famiglia alla cui assistenza destinato il
lavoratore. Tale certificazione non richiesta qualora il lavoratore
extracomunitario sia adibito al lavoro domestico di sostegno al bisogno
familiare.
4. Nei venti giorni
successivi alla ricezione della dichiarazione di cui al comma 1, la prefettura
- ufficio territoriale del Governo competente per territorio verifica
l'ammissibilit e la ricevibilit della dichiarazione e la questura accerta se
sussistono motivi ostativi all'eventuale rilascio del permesso di soggiorno
della durata di un anno, dandone comunicazione alla prefettura - ufficio
territoriale del Governo, che assicura la tenuta di un registro informatizzato
di coloro che hanno presentato la denuncia di cui al comma 1 e dei lavoratori
extracomunitari cui riferita la denuncia. E' data facolta' all'INAIL di
accedere al registro informatizzato.
5. Nei dieci giorni successivi alla
comunicazione della mancanza di motivi ostativi al rilascio del permesso di
soggiorno di cui al comma 4, la prefettura - ufficio territoriale del Governo
invita le parti a presentarsi per stipulare il contratto di soggiorno nelle
forme previste dalla presente legge e alle condizioni contenute nella
dichiarazione di emersione e per il contestuale rilascio del permesso di
soggiorno, permanendo le condizioni soggettive di cui al comma 4. Il permesso
di soggiorno rinnovabile previo accertamento da parte dellĠorgano competente
della prova della continuazione del rapporto e della regolarit della posizione
contributiva previdenziale ed assistenziale del lavoratore extracomunitario
interessato, salvo quanto previsto
dallĠarticolo 5, commi 5 e 9, e dallĠarticolo 6, comma 1, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. La mancata presentazione delle parti comporta
lĠarchiviazione del relativo procedimento.
6. I soggetti di cui al
comma 1, che inoltrano la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare ai
sensi dei commi da 1 a 3, non sono punibili per le violazioni delle norme
relative al soggiorno, al lavoro, di carattere finanziario, fiscale,
previdenziale e assistenziale nonch per gli altri reati e le violazioni
amministrative comunque afferenti allĠoccupazione dei lavoratori
extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione, compiute
antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge. Fino alla
data del rilascio del permesso di soggiorno ovvero fino alla data della
comunicazione della sussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di
soggiorno non si applica lĠarticolo 22, comma 12, del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. Il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina con proprio decreto i
parametri retributivi e le modalit di calcolo e di corresponsione delle somme
di cui al comma 3, lettera a), nonch le modalit per la successiva imputazione
delle stesse sia per far fronte all'organizzazione e allo svolgimento dei
compiti di cui al presente articolo, sia in relazione alla posizione
contributiva, previdenziale e assistenziale del lavoratore interessato in modo
da garantire lĠequilibrio finanziario delle relative gestioni previdenziali. Il
Ministro, con proprio decreto, determina altres le modalit di corresponsione
delle somme e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali concernenti
periodi denunciati antecedenti ai tre mesi di cui al comma 3.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai
rapporti di lavoro che occupino prestatori dĠopera extracomunitari
a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di
espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno,
salvo che sussistano le condizioni per la revoca del provvedimento in presenza
di circostanze obiettive riguardanti lĠinserimento sociale. La revoca, fermi
restando i casi di esclusione di cui alle lettere b) e c), non pu essere in
ogni caso disposta nellĠipotesi in cui il lavoratore extracomunitario sia stato
sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo che non si sia
concluso con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o
non costituisce reato o che lĠinteressato non lo ha commesso, ovvero risulti
destinatario di un provvedimento di espulsione mediante accompagnamento alla
frontiera a mezzo della forza pubblica, ovvero abbia lasciato il territorio
nazionale e si trovi nelle condizioni di cui allĠarticolo 13, comma 13, del
testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive
modificazioni. Le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello
Stato per lavoro subordinato di cui allĠarticolo 3, comma 4, del citato decreto
legislativo n. 286 del 1998, come sostituito dallĠarticolo 3, comma 2,
della presente legge, sono decurtate dello stesso numero di permessi di
soggiorno per lavoro, rilasciati a seguito di revoca di provvedimenti di
espulsione ai sensi della presente lettera;
b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni
internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio
dello Stato;
c) che risultino denunciati per uno dei reati indicati negli
articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che i relativi
procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che abbia dichiarato che il
fatto non sussiste o non costituisce reato o che lĠinteressato non lo ha
commesso ovvero nei casi di archiviazione previsti dallĠarticolo 411 del codice
di procedura penale, ovvero risultino destinatari dellĠapplicazione di una
misura di prevenzione, salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione.[168]
Le disposizioni del presente articolo non
costituiscono impedimento all'espulsione degli stranieri che risultino
pericolosi per la sicurezza dello Stato.
8. Chiunque presenta
una falsa dichiarazione di emersione ai sensi del comma 1, al fine di eludere
le disposizioni in materia di immigrazione della presente legge, punito con
la reclusione da due a nove mesi, salvo che il fatto costituisca pi grave
reato.
Articolo 34
(Norme transitorie e finali)
1. Entro sei mesi dalla data della pubblicazione della presente
legge nella Gazzetta Ufficiale si procede, ai sensi dellĠarticolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, allĠemanazione
delle norme di attuazione ed integrazione della presente legge, nonch alla
revisione ed armonizzazione delle disposizioni contenute nel regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. Con il medesimo
regolamento sono definite le modalit di funzionamento dello sportello unico
per lĠimmigrazione previsto dalla presente legge; fino alla data di entrata in
vigore del predetto regolamento le funzioni giaĠ esercitate in materia di
immigrazione dalle direzioni provinciali del lavoro alla data di entrata in
vigore della presente legge continuano ad essere svolte dalle direzioni
medesime.
2. Entro quattro mesi dalla data della pubblicazione della
presente legge nella Gazzetta Ufficiale si procede, con regolamento emanato ai
sensi dellĠarticolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, alla revisione ed integrazione delle disposizioni regolamentari
vigenti sullĠimmigrazione, sulla condizione dello straniero e sul diritto di
asilo, limitatamente alle seguenti finalit:
a) razionalizzare lĠimpiego della telematica nelle comunicazioni,
nelle suddette materie, tra le amministrazioni pubbliche;
b) assicurare la massima interconnessione tra gli archivi gi
realizzati a riguardo o in via di realizzazione presso le amministrazioni
pubbliche;
c) promuovere le opportune iniziative per la riorganizzazione
degli archivi esistenti.
3. Il regolamento
previsto dallĠarticolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1989,
n. 416, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1999,
n. 39, introdotto dallĠarticolo 32, emanato entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui agli articoli 31
e 32 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto
regolamento; fino a tale data si applica la disciplina anteriormente vigente.
4.
Fino al completamento di un adeguato programma di
realizzazione di una rete di centri di permanenza temporanea e assistenza,
accertato con decreto del Ministro dellĠinterno, sentito il Comitato di cui al
comma 2 dellĠarticolo 2-bis del testo unico di cui al decreto legislativo
n. 286 del 1998, introdotto dallĠarticolo 2 della presente legge, il
sindaco, in particolari situazioni di emergenza, pu disporre lĠalloggiamento,
nei centri di accoglienza di cui allĠarticolo 40 del citato testo unico di cui
al decreto legislativo n. 286 del 1998, di stranieri non in regola con le
disposizioni sullĠingresso e sul soggiorno nel territorio dello Stato, fatte
salve le disposizioni sul loro allontanamento dal territorio medesimo.
Articolo 35
(Istituzione della Direzione centrale dell'immigrazione e della
polizia delle frontiere).
1. é istituita, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza
del Ministero dellĠinterno, la Direzione centrale dellĠimmigrazione e della
polizia delle frontiere con compiti di impulso e di coordinamento delle
attivit di polizia di frontiera e di contrasto dellĠimmigrazione clandestina,
nonch delle attivit demandate alle autorit di pubblica sicurezza in materia
di ingresso e soggiorno degli stranieri. Alla suddetta Direzione centrale
preposto un prefetto, nellĠambito della dotazione organica esistente.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la determinazione
del numero e delle competenze degli uffici in cui si articola la Direzione
centrale dellĠimmigrazione e della polizia delle frontiere, nonch la
determinazione delle piante organiche e dei mezzi a disposizione, sono
effettuate con decreto del Ministro dellĠinterno, di concerto con il Ministro
dellĠeconomia e delle finanze, ai sensi dellĠarticolo 5 della legge 1ĵ aprile
1981, n. 121. DallĠistituzione della Direzione centrale, che si avvale delle
risorse umane, strumentali e finanziarie esistenti, non derivano nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
3. La denominazione della Direzione centrale di cui allĠarticolo
4, comma 2, lettera h), del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, conseguentemente modificata in
ÇDirezione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e
per i reparti speciali della Polizia di StatoÈ.
4. Eventuali integrazioni e modifiche delle disposizioni di cui ai
commi precedenti sono effettuate con la procedura di cui allĠarticolo 17, comma
4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Articolo
36
(Esperti
della Polizia di Stato)
1. NellĠambito delle strategie finalizzate alla prevenzione
dellĠimmigrazione clandestina, il Ministero dellĠinterno, dĠintesa con il
Ministero degli affari esteri, pu inviare presso le rappresentanze
diplomatiche e gli uffici consolari funzionari della Polizia di Stato in
qualit di esperti nominati secondo le procedure e le modalit previste
dallĠarticolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n. 18. A tali fini il contingente previsto dal citato articolo 168
aumentato sino ad un massimo di ulteriori undici unit, riservate agli esperti
della Polizia di Stato, corrispondenti agli esperti nominati ai sensi del
presente comma.
2. AllĠonere derivante dallĠattuazione del presente articolo,
determinato nella misura di 778.817 euro per lĠanno 2002 e di 1.557.633 euro
annui a decorrere dallĠanno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nellĠambito dellĠunit previsionale di base di parte corrente ÇFondo specialeÈ
dello stato di previsione del Ministero dellĠeconomia e delle finanze per
lĠanno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando lĠaccantonamento relativo al
medesimo Ministero.
Art.37
(Disposizione relative al Comitato parlamentare di controllo
sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attivit di
Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione)
1. Al Comitato parlamentare istituito dallĠarticolo 18 della legge
30 settembre 1993, n. 388, che assume la denominazione di ÇComitato
parlamentare di controllo sullĠattuazione dellĠaccordo di Schengen, di
vigilanza sullĠattivit di Europol, di controllo e vigilanza in materia di
immigrazioneÈ sono altres attribuiti compiti di indirizzo e vigilanza circa la
concreta attuazione della presente legge, nonch degli accordi internazionali e
della restante legislazione in materia di immigrazione ed asilo. Su tali
materie il Governo presenta annualmente al Comitato una relazione. Il Comitato
riferisce annualmente alle Camere sulla propria attivit.
(Norma
finanziaria)
1. DallĠapplicazione degli articoli 2, 5, 17, 18, 19, 20, 25 e 34
non devono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
2. AllĠonere derivante dallĠattuazione dellĠarticolo 30, comma 1,
valutato in euro 1.515.758 per lĠanno 2002, e in euro 3.031.517 per lĠanno
2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nellĠambito dellĠunit
previsionale di base di parte corrente ÇFondo specialeÈ dello stato di
previsione del Ministero dellĠeconomia e delle finanze per lĠanno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando lĠaccantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri.
3. AllĠonere derivante dallĠattuazione degli articoli 1, 12, comma
1, lettera c), 13 e 32, valutato in 25,91 milioni di euro per lĠanno 2002,
130,65 milioni di euro per lĠanno 2003, 125,62 milioni di euro per lĠanno 2004
e 117,75 milioni di euro a decorrere dal 2005, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nellĠambito dellĠunit previsionale di base di parte corrente ÇFondo
specialeÈ dello stato di previsione del Ministero dellĠeconomia e delle finanze
per lĠanno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando lĠaccantonamento relativo
al medesimo Ministero.
4. Il Ministro dellĠeconomia e delle finanze autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
L. 222/2002 *
Legge 9 Ottobre 2002, n. 222, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
9 settembre 2002, n. 195, recante disposizioni urgenti in materia di
legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari
(Ulteriori disposizioni)
Articolo 1.
(Legalizzazione di lavoro irregolare)
1. Chiunque,
nellĠesercizio di unĠattivit di impresa sia in forma individuale che
societaria, ha occupato, nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore
del presente decreto, alle proprie dipendenze lavoratori extracomunitari in
posizione irregolare, pu denunciare, entro la data dellĠ11 novembre 2002, la
sussistenza del rapporto di lavoro alla Prefettura-Ufficio territoriale del
Governo competente per territorio, mediante la presentazione, a proprie spese,
di apposita dichiarazione attraverso gli uffici postali. Qualora si tratti di
societ operanti in Italia, la denuncia sottoscritta e presentata dal legale
rappresentante. A tutti gli effetti, la data di presentazione quella recata
dal timbro dellĠufficio postale accettante. La dichiarazione di emersione
presentata dal richiedente, a proprie spese, agli uffici postali.
2. La dichiarazione contiene, a pena di inammissibilit:
a) i dati identificativi dellĠimprenditore o della societ e del
suo legale rappresentante;
b) lĠindicazione delle generalit e della nazionalit del lavoratore
straniero occupato al quale si riferisce la dichiarazione;
c) lĠindicazione della tipologia e delle modalit di impiego;
d) lĠindicazione della retribuzione convenuta, in misura non
inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di
lavoro di riferimento.
3. Ai fini della ricevibilit, alla dichiarazione sono allegati:
a) copia sottoscritta della dichiarazione di impegno a stipulare,
nei termini di cui al comma 5, il contratto di soggiorno per lavoro subordinato
a tempo indeterminato ovvero per un contratto di lavoro di durata non inferiore
ad un anno nelle forme di cui allĠarticolo 5-bis del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dellĠimmigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di seguito denominato: Çtesto unicoÈ, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dallĠarticolo 6 della
legge 30 luglio 2002, n. 189;
b) attestato di pagamento di un contributo forfettario pari a 700
euro per ciascun lavoratore.
4. Nei sessanta giorni successivi alla ricezione della
dichiarazione di cui al comma 1, la Prefettura-Ufficio territoriale del
Governo, che assicura la tenuta di un registro informatizzato di coloro che
hanno presentato la predetta dichiarazione e dei lavoratori extracomunitari ai
quali riferita la medesima dichiarazione, verifica lĠammissibilit e la
ricevibilit della dichiarazione e la comunica al centro per lĠimpiego
competente per territorio. La questura accerta se sussistono motivi ostativi
allĠeventuale rilascio del permesso di soggiorno di validit pari ad un anno.
5. Nei dieci giorni successivi alla comunicazione della mancanza
di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 4, la
Prefettura-Ufficio territoriale del Governo invita le parti a presentarsi per
stipulare il contratto di soggiorno per lavoro subordinato e per il contestuale
rilascio del permesso di soggiorno, permanendo le condizioni soggettive di cui
al comma 4. La mancata presentazione delle parti comporta lĠimprocedibilit e
lĠarchiviazione del relativo procedimento. Il permesso di soggiorno pu essere
rinnovato previo accertamento dellĠesistenza di un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato ovvero a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno,
nonch della regolarit della posizione contributiva previdenziale ed
assistenziale del lavoratore extracomunitario interessato, salvo quanto previsto dallĠarticolo 5, commi 5 e 9,
e dallĠarticolo 6, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, e successive modificazioni.
6. I soggetti di cui al comma 1, che inoltrano la dichiarazione di
emersione del lavoro irregolare ai sensi dei commi da 1 a 3, non sono punibili
per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro, di carattere
finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale nonch per gli altri reati
e le violazioni amministrative comunque afferenti allĠoccupazione dei
lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione, compiute
antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino alla
data del rilascio del permesso di soggiorno ovvero fino alla data della
comunicazione della sussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di
soggiorno non si applica lĠarticolo 22, comma 12, del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. Le
predette cause di non punibilit non si applicano a coloro che abbiano
presentato una dichiarazione di emersione contenente dati non rispondenti al
vero, al fine di procurare il permesso di soggiorno a stranieri.
7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina, con
proprio decreto, le modalit per lĠimputazione del contributo forfettario di
cui al comma 3, lettera b), sia per fare fronte allĠorganizzazione e allo
svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, sia in relazione alla
posizione contributiva previdenziale ed assistenziale del lavoratore
interessato, al fine di garantire lĠequilibrio finanziario delle relative
gestioni previdenziali. Il Ministro, con proprio decreto, determina altres le
modalit di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i
contributi previdenziali concernenti i periodi denunciati antecedenti ai tre
mesi di cui al comma 1.
8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai
rapporti di lavoro riguardanti lavoratori extracomunitari:
a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di
espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno,
salvo che sussistano le condizioni per la revoca del provvedimento in presenza
di circostanze obiettive riguardanti lĠinserimento sociale. La revoca, fermi
restando i casi di esclusione di cui alle successive lettere b) e c), non pu
essere in ogni caso disposta nellĠipotesi in cui il lavoratore extracomunitario
sia o sia stato sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo che
non si sia concluso con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non
sussiste o non costituisce reato o che lĠinteressato non lo ha commesso, ovvero
risulti destinatario di un provvedimento di espulsione mediante accompagnamento
alla frontiera a mezzo della forza pubblica, ovvero abbia lasciato il
territorio nazionale e si trovi nelle condizioni di cui allĠarticolo 13, comma
13, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, e
successive modificazioni. Le quote massime di stranieri da ammettere nel
territorio dello Stato per lavoro subordinato di cui allĠarticolo 3, comma 4,
del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni,
sono decurtate dello stesso numero di permessi di soggiorno per lavoro,
rilasciati a seguito di revoca di provvedimenti di espulsione ai sensi della
presente lettera.
b) che risultino
segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in
Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;
c) che risultino denunciati per uno dei reati indicati negli
articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che il procedimento
penale si sia concluso con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto
non sussiste o non costituisce reato o che lĠinteressato non lo ha commesso
ovvero nei casi di archiviazione previsti dallĠarticolo 411 del codice di
procedura penale, ovvero risultino destinatari dellĠapplicazione di una misura di
prevenzione o di sicurezza, salvi, in ogni caso, gli effetti della
riabilitazione.[169]
9. Chiunque presenta una falsa dichiarazione di emersione ai sensi
del comma 1, al fine di eludere le disposizioni in materia di immigrazione del
presente decreto, punito con la reclusione da due a nove mesi, salvo che il
fatto costituisca pi grave reato.
9-bis. Per i soggetti diversi dal datore di lavoro, lĠobbligo
relativo alla comunicazione dellĠalloggio di cui allĠarticolo 7 del testo unico
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni, in relazione ai lavoratori extracomunitari denunciati, pu
essere adempiuto fino alla data dellĠ11 novembre 2002. La medesima disposizione
si applica anche relativamente alla procedura di emersione di cui allĠarticolo
33 della legge 30 luglio 2002, n. 189
Articolo 2.
(Disposizioni transitorie e finali)
1. Fino alla data di conclusione della procedura di cui
allĠarticolo 1, non possono essere adottati provvedimenti di allontanamento dal
territorio nazionale nei confronti dei lavoratori compresi nella dichiarazione
di cui allo stesso articolo, salvo che risultino pericolosi per la sicurezza
dello Stato.
2. Il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dellĠarticolo 1,
comma 5, comporta la contestuale revoca degli eventuali provvedimenti di
espulsione gi adottati nei confronti dello straniero che ha stipulato il
contratto di soggiorno.
3. In deroga a quanto previsto dallĠarticolo 5, comma 2-bis, del
testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come
introdotto dallĠarticolo 5, comma 1, lettera b), della legge 30 luglio 2002, n.
189, i lavoratori extracomunitari che stipulano il contratto di soggiorno per
lavoro subordinato ai sensi dellĠarticolo 1, comma 5, del presente decreto ovvero
altro contratto di lavoro, sono sottoposti a rilievi fotodattiloscopici entro
un anno dalla data di rilascio del permesso di soggiorno e, comunque, in sede
di rinnovo dello stesso.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3, nonch le modalit di
presentazione della dichiarazione di legalizzazione di cui allĠarticolo 1,
comma 1, ultimo periodo, si osservano anche per la presentazione delle
dichiarazioni di emersione di lavoro irregolare previste dallĠarticolo 33 della
legge 30 luglio 2002, n. 189.
5. Le disposizioni di cui ai commi 2-bis e 4-bis dellĠarticolo 5
del testo unico, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come
modificato dallĠarticolo 5, comma 1, lettere b) e g), della legge 30 luglio
2002, n. 189, non si applicano allo straniero che richiede il permesso di
soggiorno di cui al comma 3, lettere a) ed e), del medesimo articolo, di durata
non superiore a tre mesi, ovvero per cure mediche, o che ne richiede il
rinnovo.
6. Per il trattamento dei rilievi fotodattiloscopici di cui agli
articoli 5, commi 2-bis e 4-bis, e 6, comma 4, del testo unico, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificati, rispettivamente,
dagli articoli 5 e 7 della legge 30 luglio 2002, n. 189, si applica la
disciplina in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali, prevista allĠarticolo 4, comma 2, della legge
31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.
7. AllĠatto della consegna della carta dĠidentit elettronica, di
cui allĠarticolo 36 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i cittadini italiani
sono sottoposti a rilievi dattiloscopici, ai sensi dellĠarticolo 5, commi 2-bis
e 4-bis, del testo unico, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
come modificato dallĠarticolo 5, comma 1, lettere b) e g), della legge 30
luglio 2002, n. 189, secondo modalit stabilite, anche per quanto riguarda
lĠutilizzazione e la conservazione dei dati e lĠaccesso alle informazioni
raccolte, con il decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo 36 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.
8. Al comma 4, primo periodo, dellĠarticolo 1-sexies del
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto dallĠarticolo 32 della legge 30
luglio 2002, n. 189, per soggetto destinatario dei servizi di accoglienza di
cui al comma 1 del medesimo articolo si intende lo straniero con permesso
umanitario di cui allĠarticolo 5, comma 6, del testo unico, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.
9. I datori di lavoro che, in esecuzione della garanzia prevista
nel contratto di soggiorno per lavoro subordinato di cui allĠarticolo 6 della
legge 30 luglio 2002, n. 189, abbiano sostenuto le spese per fornire un
alloggio rispondente ai requisiti di legge, possono, a titolo di rivalsa e per
la durata della prestazione, trattenere mensilmente dalla retribuzione del
dipendente una somma massima pari ad un terzo dellĠimporto complessivo mensile.
...
Articolo 3.
(Copertura finanziaria)
1. AllĠonere derivante dallĠattuazione dellĠarticolo 2, comma 3,
valutato in euro 1.420.160 per lĠanno 2002 ed in euro 5.955.640 per lĠanno
2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nellĠambito dellĠunit
previsionale di base di parte corrente ÇFondo specialeÈ dello stato di
previsione del Ministero dellĠeconomia e delle finanze per lĠanno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando lĠaccantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. AllĠonere derivante dallĠattuazione dellĠarticolo 1, commi 4 e
5, valutato in euro 1.267.443 per lĠanno 2002 ed in euro 1.861.548 per lĠanno
2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nellĠambito dellĠunit
previsionale di base di parte corrente ÇFondo specialeÈ dello stato di
previsione del Ministero dellĠeconomia e delle finanze per lĠanno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando lĠaccantonamento relativo al medesimo Ministero.
2-bis. Per lĠerogazione del compenso per lavoro straordinario a favore
del personale dellĠAmministrazione civile dellĠinterno impiegato per
fronteggiare lĠulteriore attivit richiesta per la definizione delle procedure
di regolarizzazione di cui allĠarticolo 1, autorizzata la spesa nella misura
massima di 459.658,20 euro per lĠanno 2002 e di 1.103.179,69 euro a decorrere
dallĠanno 2003, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nellĠambito
dellĠunit previsionale di base di parte corrente ÒFondo specialeÒ dello stato
di previsione del Ministero dellĠeconomia e delle finanze per lĠanno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando lĠaccantonamento relativo al medesimo Ministero
3. Il Ministro dellĠeconomia e delle finanze eĠ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
D. LGS. 215/2003 *
Decreto legislativo 9 Luglio 2003, n. 215, e
successive modificazioni, Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la paritaĠ
di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine
etnica
TESTO VIGENTE ALLĠINIZIO
DELLA XVI LEGISLATURA |
MODIFICHE APPORTATE
DURANTE LA XVI LEGISLATURA L. 101/2008 D. LGS. 150/2011 |
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Art. 1 |
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Oggetto |
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1. Il presente decreto reca le
disposizioni relative all'attuazione della parita' di trattamento tra le
persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, disponendo le
misure necessarie affinche' le differenze di razza o di origine etnica non
siano causa di discriminazione, anche in un'ottica che tenga conto del
diverso impatto che le stesse forme di discriminazione possono avere su donne
e uomini, nonche' dell'esistenza di forme di razzismo a carattere culturale e
religioso. |
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Art. 2 |
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Nozione di discriminazione |
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1. Ai fini del presente decreto,
per principio di parita' di trattamento si intende l'assenza di qualsiasi
discriminazione diretta o indiretta a causa della razza o dell'origine
etnica. Tale principio comporta che non sia praticata alcuna discriminazione
diretta o indiretta, cosi' come di seguito definite: |
|
a) discriminazione diretta quando,
per la razza o l'origine etnica, una persona e' trattata meno favorevolmente
di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in situazione analoga; |
|
b) discriminazione indiretta
quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un
comportamento apparentemente neutri possono mettere le persone di una
determinata razza od origine etnica in una posizione di particolare
svantaggio rispetto ad altre persone. |
|
2. E' fatto salvo il disposto
dell'articolo 43, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato:
Çtesto unicoÈ. |
|
3. Sono, altresi', considerate
come discriminazioni, ai sensi del comma 1, anche le molestie ovvero quei
comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi di razza o di origine
etnica, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignita' di una persona e
di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante e offensivo. |
3. Sono, altresi', considerate
come discriminazioni, ai sensi del comma 1, anche le molestie ovvero quei
comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi di razza o di origine
etnica, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignita' di una persona e
di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo.[170] |
4. L'ordine di discriminare
persone a causa della razza o dell'origine etnica e' considerato una
discriminazione ai sensi del comma 1. |
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Art. 3. |
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Ambito di applicazione |
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1. Il principio di parita' di
trattamento senza distinzione di razza ed origine etnica si applica a tutte
le persone sia nel settore pubblico che privato ed e' suscettibile di tutela
giurisdizionale, secondo le forme previste dall'articolo 4, con specifico
riferimento alle seguenti aree: |
|
a) accesso all'occupazione e al
lavoro, sia autonomo che dipendente, compresi i criteri di selezione e le
condizioni di assunzione; |
|
b) occupazione e condizioni di
lavoro, compresi gli avanzamenti di carriera, la retribuzione e le condizioni
del licenziamento; |
|
c) accesso a tutti i tipi e
livelli di orientamento e formazione professionale, perfezionamento e
riqualificazione professionale, inclusi i tirocini professionali; |
|
d) affiliazione e attivita'
nell'ambito di organizzazioni di lavoratori, di datori di lavoro o di altre
organizzazioni professionali e prestazioni erogate dalle medesime
organizzazioni; |
|
e) protezione sociale, inclusa la
sicurezza sociale; |
|
f) assistenza sanitaria; |
|
g) prestazioni sociali; |
|
h) istruzione; |
|
i) accesso a beni e servizi,
incluso l'alloggio. |
|
2. Il presente decreto legislativo
non riguarda le differenze di trattamento basate sulla nazionalita' e non
pregiudica le disposizioni nazionali e le condizioni relative all'ingresso,
al soggiorno, all'accesso all'occupazione, all'assistenza e alla previdenza
dei cittadini dei Paesi terzi e degli apolidi nel territorio dello Stato, ne'
qualsiasi trattamento, adottato in base alla legge, derivante dalla
condizione giuridica dei predetti soggetti. |
|
3. Nel rispetto dei principi di
proporzionalita' e ragionevolezza, nell'ambito del rapporto di lavoro o
dell'esercizio dell'attivita' di impresa, non costituiscono atti di
discriminazione ai sensi dell'articolo 2 quelle differenze di trattamento
dovute a caratteristiche connesse alla razza o all'origine etnica di una
persona, qualora, per la natura di un'attivita' lavorativa o per il contesto
in cui essa viene espletata, si tratti di caratteristiche che costituiscono
un requisito essenziale e determinante ai fini dello svolgimento
dell'attivita' medesima. |
|
4. Non costituiscono, comunque,
atti di discriminazione ai sensi dell'articolo 2 quelle differenze di
trattamento che, pur risultando indirettamente discriminatorie, siano
giustificate oggettivamente da finalita' legittime perseguite attraverso
mezzi appropriati e necessari. |
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Art. 4 |
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Tutela giurisdizionale dei diritti |
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1. La tutela giurisdizionale
avverso gli atti e i comportamenti di cui all'articolo 2 si svolge nelle
forme previste dall'articolo 44, commi da 1 a 6, 8 e 11, del testo unico. |
1. I giudizi civili avverso gli atti e i
comportamenti di cui all'articolo 2 sono regolati dall'articolo 28 del
decreto legislativo 1Ħ settembre 2011, n.150. In caso di accertamento di atti
o comportamenti discriminatori, come definiti dall'articolo 2 del presente
decreto, si applica, altresi', l'articolo 44, comma 11, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286.[171] |
2. Chi intende agire in giudizio
per il riconoscimento della sussistenza di una delle discriminazioni di cui
all'articolo 2 e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione
previste dai contratti collettivi, puo' promuovere il tentativo di
conciliazione ai sensi dell'articolo 410 del codice di procedura civile o,
nell'ipotesi di rapporti di lavoro con le amministrazioni pubbliche, ai sensi
dell'articolo 66 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche tramite
le associazioni di cui all'articolo 5, comma 1. |
|
3. Il ricorrente, al fine di
dimostrare la sussistenza di un comportamento discriminatorio a proprio
danno, puo' dedurre in giudizio, anche sulla base di dati statistici,
elementi di fatto, in termini gravi, precisi e concordanti, che il giudice
valuta ai sensi dell'articolo 2729, primo comma, del codice civile. |
3. (...)[172] |
4. Con il provvedimento che
accoglie il ricorso il giudice, oltre a provvedere, se richiesto, al
risarcimento del danno anche non patrimoniale, ordina la cessazione del
comportamento, della condotta o dell'atto discriminatorio, ove ancora
sussistente, nonche' la rimozione degli effetti. Al fine di impedirne la
ripetizione, il giudice puo' ordinare, entro il termine fissato nel provvedimento,
un piano di rimozione delle discriminazioni accertate. |
4. (...)[173] |
5. Il giudice tiene conto, ai fini
della liquidazione del danno di cui al comma 4, che l'atto o il comportamento
discriminatorio costituiscono ritorsione ad una precedente azione giudiziale
ovvero ingiusta reazione ad una precedente attivita' del soggetto leso volta
ad ottenere il rispetto del principio della parita' di trattamento. |
5. (...)[174] |
6. Il giudice puo' ordinare la
pubblicazione del provvedimento[175]
di cui ai commi 4 e 5, a spese del convenuto, per una sola volta su un
quotidiano di tiratura nazionale. |
6. (...)[176] |
7. Resta salva la giurisdizione
del giudice amministrativo per il personale di cui all'articolo 3, comma 1,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. |
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Art. 4-bis[177] |
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Protezione delle vittime |
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1. La tutela giurisdizionale di cui all'articolo 4 si applica
altresi' nei casi di comportamenti, trattamenti o altre conseguenze
pregiudizievoli posti in essere o determinate, nei confronti della persona
lesa da una discriminazione diretta o indiretta o di qualunque altra persona,
quale reazione ad una qualsiasi attivita' diretta ad ottenere la parita' di
trattamento. |
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Art. 5 |
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Legittimazione ad agire |
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1. Sono legittimati ad agire ai
sensi dell'articolo 4, in forza di delega, rilasciata, a pena di nullita',
per atto pubblico o scrittura privata autenticata, in nome e per conto o a
sostegno del soggetto passivo della discriminazione, le associazioni e gli
enti inseriti in un apposito elenco approvato con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per le pari opportunita' ed
individuati sulla base delle finalita' programmatiche e della continuita'
dell'azione. |
1. Sono legittimati ad agire ai
sensi degli articoli 4 e 4-bis, in
forza di delega, rilasciata, a pena di nullita', per atto pubblico o
scrittura privata autenticata, in nome e per conto o a sostegno del soggetto
passivo della discriminazione, le associazioni e gli enti inseriti in un
apposito elenco approvato con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e del Ministro per le pari opportunita' ed individuati
sulla base delle finalita' programmatiche e della continuita' dell'azione.[178] |
2. Nell'elenco di cui al comma 1
possono essere inseriti le associazioni e gli enti iscritti nel registro di
cui all'articolo 52, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, nonche' le associazioni e gli enti
iscritti nel registro di cui all'articolo 6. |
|
3. Le associazioni e gli enti
inseriti nell'elenco di cui al comma 1 sono, altresi', legittimati ad agire
ai sensi dell'articolo 4 nei casi di discriminazione collettiva qualora non
siano individuabili in modo diretto e immediato le persone lese dalla
discriminazione. |
3. Le associazioni e gli enti
inseriti nell'elenco di cui al comma 1 sono, altresi', legittimati ad agire
ai sensi degli articoli 4 e 4-bis nei
casi di discriminazione collettiva qualora non siano individuabili in modo
diretto e immediato le persone lese dalla discriminazione.[179] |
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Art. 6 |
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Registro delle associazioni e
degli enti che svolgono attivita' nel campo della lotta alle discriminazioni |
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1. Presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunita' e' istituito
il registro delle associazioni e degli enti che svolgono attivita' nel campo
della lotta alle discriminazioni e della promozione della parita' di
trattamento. |
|
2. L'iscrizione nel registro e'
subordinata al possesso dei seguenti requisiti: |
|
a) avvenuta costituzione, per atto
pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno un anno e possesso di
uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come
scopo esclusivo o preminente il contrasto ai fenomeni di discriminazione e la
promozione della parita' di trattamento, senza fine di lucro; |
|
b) tenuta di un elenco degli
iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate
direttamente all'associazione per gli scopi statutari; |
|
c) elaborazione di un bilancio
annuale delle entrate e delle uscite con indicazione delle quote versate
dagli associati e tenuta dei libri contabili, conformemente alle norme
vigenti in materia di contabilita' delle associazioni non riconosciute; |
|
d) svolgimento di un'attivita'
continuativa nell'anno precedente; |
|
e) non avere i suoi rappresentanti
legali subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione
all'attivita' dell'associazione medesima, e non rivestire i medesimi
rappresentanti la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di
produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in
cui opera l'associazione. |
|
3. La Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per le pari opportunita' provvede annualmente
all'aggiornamento del registro. |
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Art. 7 |
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Ufficio per il contrasto delle
discriminazioni |
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1. E' istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunita'
un ufficio per la promozione della parita' di trattamento e la rimozione
delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica, con funzioni
di controllo e garanzia delle parita' di trattamento e dell'operativita'
degli strumenti di tutela, avente il compito di svolgere, in modo autonomo e
imparziale, attivita' di promozione della parita' e di rimozione di qualsiasi
forma di discriminazione fondata sulla razza o sull'origine etnica, anche in
un'ottica che tenga conto del diverso impatto che le stesse discriminazioni
possono avere su donne e uomini, nonche' dell'esistenza di forme di razzismo
a carattere culturale e religioso. |
|
2. In particolare, i compiti
dell'ufficio di cui al comma 1 sono i seguenti: |
|
a) fornire assistenza, nei
procedimenti giurisdizionali o amministrativi intrapresi, alle persone che si
ritengono lese da comportamenti discriminatori, anche secondo le forme di cui
all'articolo 425 del codice di procedura civile; |
|
b) svolgere, nel rispetto delle
prerogative e delle funzioni dell'autorita' giudiziaria, inchieste al fine di
verificare l'esistenza di fenomeni discriminatori; |
|
c) promuovere l'adozione, da parte
di soggetti pubblici e privati, in particolare da parte delle associazioni e
degli enti di cui all'articolo 6, di misure specifiche, ivi compresi progetti
di azioni positive, dirette a evitare o compensare le situazioni di
svantaggio connesse alla razza o all'origine etnica; |
|
d) diffondere la massima
conoscenza possibile degli strumenti di tutela vigenti anche mediante azioni
di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul principio della parita' di
trattamento e la realizzazione di campagne di informazione e comunicazione; |
|
e) formulare raccomandazioni e
pareri su questioni connesse alle discriminazioni per razza e origine etnica,
nonche' proposte di modifica della normativa vigente; |
|
f) redigere una relazione annuale
per il Parlamento sull'effettiva applicazione del principio di parita' di
trattamento e sull'efficacia dei meccanismi di tutela, nonche' una relazione
annuale al Presidente del Consiglio dei Ministri sull'attivita' svolta; |
|
g) promuovere studi, ricerche,
corsi di formazione e scambi di esperienze, in collaborazione anche con le
associazioni e gli enti di cui all'articolo 6, con le altre organizzazioni
non governative operanti nel settore e con gli istituti specializzati di
rilevazione statistica, anche al fine di elaborare linee guida in materia di
lotta alle discriminazioni. |
|
3. L'ufficio ha facolta' di
richiedere ad enti, persone ed imprese che ne siano in possesso, di fornire
le informazioni e di esibire i documenti utili ai fini dell'espletamento dei compiti
di cui al comma 2. |
|
4. L'ufficio, diretto da un
responsabile nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un
Ministro da lui delegato, si articola secondo le modalita' organizzative
fissate con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, con
cui si provvede ad apportare le opportune modifiche al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri in data 23 luglio 2002, recante ordinamento delle
strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2002. |
|
5. L'ufficio puo' avvalersi anche
di personale di altre amministrazioni pubbliche, ivi compresi magistrati e
avvocati e procuratori dello Stato, in posizione di comando, aspettativa o
fuori ruolo, nonche' di esperti e consulenti esterni. Si applica l'articolo
17, commi 14 e 17, della legge 15 maggio 1997, n. 127. |
|
6. Il numero dei soggetti di cui
al comma 5 e' determinato con il decreto di cui al comma 4, secondo quanto
previsto dall'articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dall'articolo
9 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 303. |
|
7. Gli esperti di cui al comma 5
sono scelti tra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione,
dotati di elevata professionalita' nelle materie giuridiche, nonche' nei
settori della lotta alle discriminazioni, dell'assistenza materiale e
psicologica ai soggetti in condizioni disagiate, del recupero sociale, dei
servizi di pubblica utilita', della comunicazione sociale e dell'analisi
delle politiche pubbliche. |
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8. Sono fatte salve le competenze
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. |
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Art. 8 |
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Copertura finanziaria |
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1. Agli oneri finanziari derivanti
dall'istituzione e funzionamento dell'ufficio di cui all'articolo 7, nel
limite massimo di spesa di 2.035.357 euro annui a decorrere dal 2003, si
provvede ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della legge 1Ħ marzo 2002, n.
39. |
|
2. Fatto salvo quanto previo dal comma 1, dall'attuazione del
presente decreto non derivano oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. |
|
D. LGS. 276/2003 *
Decreto legislativo 10 Settembre 2003, n. 276, e
successive modificazioni, Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e
mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30
(Disposizioni rilevanti)
TESTO VIGENTE ALLĠINIZIO
DELLA XVI LEGISLATURA |
MODIFICHE APPORTATE
DURANTE LA XVI LEGISLATURA L. 133/2008 L. 92/2012 |
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... |
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Capo II |
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Prestazioni
occasionali di tipo accessorio rese da particolari soggetti |
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Art. 70. |
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Definizione e campo
di applicazione |
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1. Per prestazioni
di lavoro accessorio si intendono attivita' lavorative di natura meramente
occasionale rese da soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non
ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne,
nell'ambito: |
1. Per prestazioni
di lavoro accessorio si intendono attivita' lavorative di natura meramente
occasionale che non danno luogo, con riferimento alla totalita' dei
committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare,
annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei
prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa
nell'anno precedente. Fermo restando il limite complessivo di 5.000 euro nel
corso di un anno solare, nei confronti dei committenti imprenditori
commerciali o professionisti, le attivita' lavorative di cui al presente
comma possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per
compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del
presente comma. |
a) dei piccoli
lavori domestici a carattere straordinario, compresa la assistenza
domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con handicap; |
(...) |
b) dell'insegnamento
privato supplementare; |
(...) |
c) dei piccoli
lavori di giardinaggio, nonche' di pulizia e manutenzione di edifici e
monumenti; |
(...) |
d) della
realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli; |
(...) |
e) della
collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo
svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamita' o eventi
naturali improvvisi, o di solidarieta'; |
(...) |
|
(...) |
e-bis)
dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, limitatamente
al commercio, al turismo e ai servizi; |
(...) |
e-ter)
dell'esecuzione di vendemmie di breve durata e a carattere saltuario,
effettuata da studenti e pensionati. |
(...)[180] |
2. Le attivita' lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a
favore di piu' beneficiari, configurano rapporti di natura meramente
occasionale e accessoria, intendendosi per tali le attivita' che non danno
complessivamente luogo, con riferimento al medesimo committente, a compensi
superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare. |
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in
agricoltura: |
|
a) alle attivita' lavorative di natura occasionale rese
nell'ambito delle attivita' agricole di carattere stagionale effettuate da
pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di eta' se regolarmente
iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi
ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in
qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi
presso l'universita'; |
|
b) alle attivita' agricole svolte a favore di soggetti di cui
all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti
iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.[181] |
3. Le
imprese familiari possono utilizzare prestazioni di lavoro accessorio per un
importo complessivo non superiore, nel corso di ciascun anno fiscale, a
10.000 euro. |
3. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di
un committente pubblico e' consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla
vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove
previsto, dal patto di stabilita' interno.[182] |
|
4. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalita'
di cui all'articolo 72 sono computati ai fini della determinazione del
reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.[183] |
|
|
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Art. 71. |
(...)[184] |
Prestatori di lavoro
accessorio |
|
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|
1. Possono svolgere
attivita' di lavoro accessorio: |
|
a) disoccupati da
oltre un anno; |
|
b) casalinghe,
studenti e pensionati; |
|
c) disabili e
soggetti in comunita' di recupero; |
|
d) lavoratori
extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi
alla perdita del lavoro. |
|
2. l soggetti di cui
al comma 1, interessati a svolgere prestazioni di lavoro accessorio,
comunicano la loro disponibilita' ai servizi per l'impiego delle province,
nell'ambito territoriale di riferimento, o ai soggetti accreditati di cui
all'articolo 7. A seguito della loro comunicazione i soggetti interessati
allo svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio ricevono, a proprie
spese, una tessera magnetica dalla quale risulti la loro condizione. |
|
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Art. 72. |
|
Disciplina del
lavoro accessorio |
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1.
Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i
beneficiari acquistano presso le rivendite autorizzate uno o piu' carnet di
buoni per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale e' fissato
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi
entro trenta giorni[185]
e periodicamente aggiornato. |
1.
Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i
beneficiari acquistano presso le rivendite autorizzate uno o piu' carnet di
buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore
nominale e' fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, da adottarsi entro trenta giorni[186]
e periodicamente aggiornato, tenuto conto delle risultanze istruttorie del
confronto con le parti sociali.[187] |
2. Tale valore nominale e' stabilito tenendo conto della media
delle retribuzioni rilevate per le attivita' lavorative affini a quelle di
cui all'articolo 70, comma 1, nonche' del costo di gestione del servizio. |
|
3. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio
compenso presso il concessionario, di cui al comma 5, all'atto della
restituzione dei buoni ricevuti dal beneficiario della prestazione di lavoro
accessorio. Tale compenso e' esente da qualsiasi imposizione fiscale e non
incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro
accessorio. |
|
4. Fermo restando quanto disposto dal comma 4-bis, il
concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che
presenta i buoni, registrandone i dati anagrafici e il codice fiscale,
effettua il versamento per suo conto dei contributi per fini previdenziali
all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge
8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del
buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari
al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo
autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese. |
4. Fermo restando quanto disposto dal comma 4-bis, il
concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che
presenta i buoni, registrandone i dati anagrafici e il codice fiscale,
effettua il versamento per suo conto dei contributi per fini previdenziali
all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge
8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del
buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari
al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo
autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese. La
percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali e'
rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in funzione degli
incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione
separata dell'INPS.[188] |
4-bis. Con riferimento all'impresa familiare di cui all'articolo
70, comma 1, lettera e-bis), trova applicazione la normale disciplina
contributiva e assicurativa del lavoro subordinato. |
4-bis. Con riferimento all'impresa familiare di cui all'articolo
70, comma 1, lettera g),
trova applicazione la normale disciplina contributiva e assicurativa del
lavoro subordinato.[189] |
5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio
decreto, individua le aree e il concessionario del servizio attraverso cui
avviare una prima fase di sperimentazione delle prestazioni di lavoro
accessorio e regolamenta criteri e modalit per il versamento dei contributi
di cui al comma 4 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. |
5. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali individua con proprio decreto (...) il concessionario del servizio (...)
e regolamenta i criteri e le modalita' per il versamento dei
contributi di cui al comma 4 e delle relative coperture assicurative e
previdenziali. In attesa del decreto ministeriale i concessionari del
servizio sono individuati nell'I.N.P.S. e nelle agenzie per il lavoro di cui
agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c) e 6, commi 1, 2 e 3 del presente
decreto.[190] |
|
|
... |
|
L. 271/2004 *
Legge 12 Novembre 2004, n. 271, Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 Settembre 2004, n. 241, recante
disposizioni urgenti in materia di immigrazione
(Ulteriori disposizioni)
Art.
1
...
2-bis. Rimane ferma la competenza del tribunale in composizione
monocratica e del tribunale per i minorenni ai sensi del comma 6 dellĠarticolo
30 e del comma 3 dellĠarticolo 31 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, e successive modificazioni. In pendenza di un giudizio riguardante le
materie sopra citate, i provvedimenti di convalida di cui agli articoli 13 e 14
dello stesso decreto legislativo e lĠesame dei relativi ricorsi sono di
competenza del tribunale in composizione monocratica
Art. 1-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di rilascio e rinnovo dei
permessi di soggiorno)
1. AllĠarticolo 39 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il
comma 4, sono aggiunti i seguenti:
"4-bis.
NellĠambito delle direttive impartite dal Ministro dellĠinterno per la
semplificazione delle procedure amministrative e per la riduzione degli oneri
amministrativi negli uffici di pubblica sicurezza, il Ministero dellĠinterno
pu altres stipulare, senza oneri aggiuntivi perla finanza pubblica,
convenzioni con concessionari di pubblici servizi o altri soggetti non pubblici
per la raccolta e lĠinoltro agli uffici dellĠAmministrazione dellĠinterno delle
domande, dichiarazioni o atti dei privati indirizzati ai medesimi uffici nonch
per lo svolgimento di altre operazioni preliminari allĠadozione dei
provvedimenti richiesti e per lĠeventuale inoltro, ai privati interessati, dei
provvedimenti o atti conseguentemente rilasciati. Con decreto del Ministro
dellĠinterno, si determina lĠimporto dellĠonere a carico dellĠinteressato al
rilascio dei provvedimenti richiesti.
4-ter. Per le
finalit di cui al comma 4-bis, gli incaricati del pubblico servizio, addetti
alle procedure definite dalle convenzioni, possono essere autorizzati a
procedere allĠidentificazione degli interessati, con lĠosservanza delle
disposizioni di legge o di regolamento in vigore per gli addetti alla ricezione
delle domande, dichiarazioni o atti destinati alle pubbliche
amministrazioni"È.
D. LGS.
12/2005 *
Decreto Legislativo 10 gennaio 2005, n.12,
Attuazione della direttiva 2001/40/CE relativa al riconoscimento reciproco
delle decisioni di allontanamento dei cittadini di Paesi terzi
Art. 1.
Finalita'
1.
Il presente decreto non si applica ai familiari dei cittadini dell'Unione
europea che hanno esercitato il proprio diritto alla libera circolazione.
2.
Per familiari di cittadini dell'Unione europea si intendono il coniuge, i
discendenti diretti o quelli del coniuge di eta' inferiore ai 21 anni o a
carico, gli ascendenti diretti a carico del cittadino o del coniuge.
Art.
2.
Decisioni
di allontanamento e misure di esecuzione
1.
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 23 e 96 della Convenzione di
applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985, ratificata con legge
30 settembre 1993, n. 388, ai fini del presente decreto, le decisioni di
allontanamento, adottate dalle competenti autorita' nazionali, sono i
provvedimenti di respingimento e di espulsione disposti, rispettivamente, dal
Questore, dal Ministro dell'interno e dal Prefetto, ai sensi degli articoli 10
e 13 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, di seguito denominato: Çtesto
unicoÈ, nonche' i corrispondenti provvedimenti di allontanamento adottati dalle
competenti autorita' di uno Stato membro dell'Unione europea.
2.
L'autorita' nazionale competente ad adottare una misura di esecuzione per
l'attuazione di una decisione di allontanamento adottata da un altro Stato
membro dell'Unione europea e' il Prefetto che provvede, secondo la procedura di
cui all'articolo 13, comma 3, del testo unico, previa eventuale acquisizione,
dallo Stato membro autore della decisione di allontanamento, dei documenti
necessari per comprovare l'attualita' della medesima decisione, anche attraverso
i canali di consultazione di cui all'articolo 3 del presente decreto.
3.
All'esecuzione dell'espulsione provvede il Questore, secondo le modalita' di
cui all'articolo 13 e all'articolo 14 del testo unico.
4.
L'esecuzione dell'espulsione, nei confronti di uno straniero in possesso di un
titolo di soggiorno, puo' essere disposta, previa revoca del provvedimento
autorizzativo, ai sensi dell'articolo 5, commi 5 e 6, del testo unico, da parte
dell'autorita' che lo ha rilasciato.
Art.
3.
Procedura
di consultazione fra gli Stati membri
1.
L'accertamento della situazione concernente gli stranieri destinatari della
decisione di allontanamento viene effettuata dal dipartimento della pubblica
sicurezza del Ministero dell'interno, avvalendosi del Servizio per la
cooperazione internazionale di polizia che utilizzera' i canali di
consultazione utili ai fini dell'accertamento richiesto.
2.
Il Ministero dell'interno provvedera' a comunicare allo Stato membro autore
della decisione di allontanamento l'avvenuta esecuzione della medesima.
Art.
4.
Trattamento
di dati personali
1.
Per il trattamento dei dati personali derivanti dall'attuazione del presente
decreto si applicano le disposizioni del codice in materia di protezione dei
dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Art.
5.
Ricorsi
1.
Avverso il provvedimento di esecuzione delle decisioni di allontanamento di cui
all'articolo 2, comma 2, l'interessato puo' proporre ricorso all'autorita'
giudiziaria prevista dall'articolo 13, comma 8, del testo unico, del luogo in
cui ha sede l'autorita' che ha emesso il provvedimento impugnato.
Art.
6.
Casi
di esclusione
1.
Ai fini dell'applicazione del presente decreto, sono fatte salve le
disposizioni internazionali e comunitarie sulla individuazione dello Stato
competente per l'esame della domanda di asilo presentata in uno degli Stati
membri dell'Unione europea e gli accordi di riammissione vigenti tra l'Italia e
gli Stati membri.
2.
Sono escluse dall'applicazione del presente decreto le decisioni di
allontanamento adottate in contrasto con le Convenzioni internazionali in
vigore in materia di diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, nonche'
in contrasto con l'articolo 19 del testo unico.
Art.
7.
Costi
1.
Se le decisioni di allontanamento non possono essere eseguite a spese dello
straniero interessato lo Stato autore e lo Stato esecutore compensano tra loro
gli squilibri finanziari che possono risultare dall'applicazione del presente
decreto, secondo i criteri e le modalita' previste dalla decisione 2004/191/CE
del Consiglio, del 23 febbraio 2004.
L. 69/2005 *
Legge 22 aprile 2005, n. 69, Disposizioni
per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del
Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle
procedure di consegna tra Stati membri
TITOLO I
DISPOSIZIONI DI
PRINCIPIO
Art. 1.
(Disposizioni di
principio e definizioni).
1. La presente legge
attua, nell'ordinamento interno, le disposizioni della decisione quadro
2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, di seguito denominata
"decisione quadro", relativa al mandato d'arresto europeo e alle
procedure di consegna tra Stati membri dell'Unione europea nei limiti in cui
tali disposizioni non sono incompatibili con i princpi supremi
dell'ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali, nonch in tema
di diritti di libert e del giusto processo.
2. Il mandato
d'arresto europeo una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro
dell'Unione europea, di seguito denominato "Stato membro di
emissione", in vista dell'arresto e della consegna da parte di un altro
Stato membro, di seguito denominato "Stato membro di esecuzione", di
una persona, al fine dell'esercizio di azioni giudiziarie in materia penale o
dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della
libert personale.
3. L'Italia dar
esecuzione al mandato d'arresto europeo alle condizioni e con le modalit
stabilite dalla presente legge, sempre che il provvedimento cautelare in base
al quale il mandato stato emesso sia stato sottoscritto da un giudice, sia
motivato, ovvero che la sentenza da eseguire sia irrevocabile.
4. Le disposizioni
della presente legge costituiscono un'attuazione dell'azione comune in materia
di cooperazione giudiziaria penale, ai sensi degli articoli 31, paragrafo 1,
lettere a) e b), e 34, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sull'Unione
europea, e successive modificazioni.
Art. 2.
(Garanzie
costituzionali).
1. In conformit a
quanto stabilito dall'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del Trattato sull'Unione
europea e dal punto (12) dei consideranda del preambolo della decisione quadro,
l'Italia dar esecuzione al mandato d'arresto europeo nel rispetto dei seguenti
diritti e princpi stabiliti dai trattati internazionali e dalla Costituzione:
a) i diritti
fondamentali garantiti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libert fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa
esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, in particolare dall'articolo 5
(diritto alla libert e alla sicurezza) e dall'articolo 6 (diritto ad un
processo equo), nonch dai Protocolli addizionali alla Convenzione stessa;
b) i princpi e
le regole contenuti nella Costituzione della Repubblica, attinenti al giusto
processo, ivi compresi quelli relativi alla tutela della libert personale,
anche in relazione al diritto di difesa e al principio di eguaglianza, nonch quelli
relativi alla responsabilit penale e alla qualit delle sanzioni penali.
2. Per le finalit di
cui al comma 1, possono essere richieste idonee garanzie allo Stato membro di
emissione.
3. L'Italia rifiuter
la consegna dell'imputato o del condannato in caso di grave e persistente
violazione, da parte dello Stato richiedente, dei princpi di cui al comma 1,
lettera a), constatata dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi del punto
(10) dei consideranda del preambolo della decisione quadro.
Art. 3.
(Applicazione della
riserva parlamentare).
1. Le modifiche
dell'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro sono sottoposte dal
Governo a riserva parlamentare.
2. Il Presidente del
Consiglio dei ministri trasmette alle Camere i relativi progetti di modifica,
unitamente ad una relazione con la quale illustra lo stato dei negoziati e
l'impatto delle disposizioni sull'ordinamento italiano, chiedendo di esprimersi
al riguardo.
3. La pronuncia non
favorevole della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica vincolante
e non consente l'adesione dello Stato italiano alle modifiche proposte.
Art. 4.
(Autorit centrale).
1. In relazione alle
disposizioni dell'articolo 7 della decisione quadro l'Italia designa come
autorit centrale per assistere le autorit giudiziarie competenti il Ministro
della giustizia.
2. Spettano al
Ministro della giustizia la trasmissione e la ricezione amministrativa dei
mandati d'arresto europei e della corrispondenza ufficiale ad essi relativa.
3. Il Ministro della
giustizia, se riceve un mandato d'arresto europeo da uno Stato membro di
emissione, lo trasmette senza indugio all'autorit giudiziaria territorialmente
competente. Se riceve un mandato d'arresto europeo dall'autorit giudiziaria
italiana, lo trasmette senza indugio allo Stato membro di esecuzione.
4. Nei limiti e con le
modalit previsti da accordi internazionali pu essere consentita in condizioni
di reciprocit la corrispondenza diretta tra autorit giudiziarie. In tal caso
l'autorit giudiziaria competente informa immediatamente il Ministro della
giustizia della ricezione o dell'emissione di un mandato d'arresto europeo.
Resta comunque ferma la competenza del Ministro della giustizia ai fini di cui
al comma 1 dell'articolo 23.
TITOLO II
NORME DI RECEPIMENTO
INTERNO
CAPO I
PROCEDURA PASSIVA DI
CONSEGNA
Art. 5.
(Garanzia
giurisdizionale).
1. La consegna di un
imputato o di un condannato all'estero non pu essere concessa senza la
decisione favorevole della corte di appello.
2. La competenza a
dare esecuzione a un mandato d'arresto europeo appartiene, nell'ordine, alla
corte di appello nel cui distretto l'imputato o il condannato ha la residenza,
la dimora o il domicilio nel momento in cui il provvedimento ricevuto
dall'autorit giudiziaria.
3. Se la competenza
non pu essere determinata ai sensi del comma 2, competente la corte di
appello di Roma.
4. Quando uno stesso
fatto oggetto di mandati di arresto emessi contestualmente dall'autorit
giudiziaria di uno Stato membro dell'Unione europea a carico di pi persone e
non possibile determinare la competenza ai sensi del comma 2, competente la
corte di appello del distretto in cui hanno la residenza, la dimora o il
domicilio il maggior numero delle persone ovvero, se anche in tale modo non
possibile determinare la competenza, la corte di appello di Roma.
5. Nel caso in cui la
persona sia stata arrestata dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo
11, la competenza a decidere sulla consegna appartiene alla corte di appello del
distretto in cui avvenuto l'arresto.
Art. 6.
(Contenuto del mandato
d'arresto europeo nella procedura passiva di consegna).
1. Il mandato
d'arresto europeo deve contenere le seguenti informazioni:
a) identit e
cittadinanza del ricercato;
b) nome,
indirizzo, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica
dell'autorit giudiziaria emittente;
c) indicazione
dell'esistenza di una sentenza esecutiva, di un provvedimento cautelare o di
qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa forza e che
rientri nel campo di applicazione degli articoli 7 e 8 della presente legge;
d) natura e
qualificazione giuridica del reato;
e) descrizione
delle circostanze della commissione del reato, compresi il momento, il luogo e
il grado di partecipazione del ricercato;
f) pena
inflitta, se vi una sentenza definitiva, ovvero, negli altri casi, pena
minima e massima stabilita dalla legge dello Stato di emissione;
g) per quanto
possibile, le altre conseguenze del reato.
2. Se il mandato
d'arresto europeo non contiene le informazioni di cui alle lettere a), c), d),
e) ed f) del comma 1, l'autorit giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo
16. Analogamente provvede quando ritiene necessario acquisire ulteriori
elementi al fine di verificare se ricorra uno dei casi previsti dagli articoli
18 e 19.
3. La consegna
consentita, se ne ricorrono i presupposti, soltanto sulla base di una richiesta
alla quale sia allegata copia del provvedimento restrittivo della libert
personale o della sentenza di condanna a pena detentiva che ha dato luogo alla
richiesta stessa.
4. Al mandato
d'arresto devono essere allegati:
a) una relazione sui
fatti addebitati alla persona della quale domandata la consegna, con
l'indicazione delle fonti di prova, del tempo e del luogo di commissione dei
fatti stessi e della loro qualificazione giuridica;
b) il testo
delle disposizioni di legge applicabili, con l'indicazione del tipo e della
durata della pena;
c) i dati
segnaletici ed ogni altra possibile informazione atta a determinare l'identit
e la nazionalit della persona della quale domandata la consegna.
5. Se lo Stato membro
di emissione non provvede, il presidente della corte di appello o il magistrato
da questi delegato richiede al Ministro della giustizia l'acquisizione del
provvedimento dell'autorit giudiziaria in base al quale il mandato d'arresto
europeo stato emesso, nonch la documentazione di cui al comma 4,
informandolo della data della udienza camerale fissata. Il Ministro della
giustizia informa l'autorit giudiziaria dello Stato membro di emissione che la
ricezione del provvedimento e della documentazione costituisce condizione
necessaria per l'esame della richiesta di esecuzione da parte della corte di
appello. Immediatamente dopo averli ricevuti, il Ministro della giustizia
trasmette al presidente della corte di appello il provvedimento e la
documentazione unitamente ad una loro traduzione in lingua italiana.
6. Se l'autorit
giudiziaria dello Stato membro di emissione non d corso alla richiesta del
Ministro della giustizia, di cui al comma 5, la corte di appello respinge la
richiesta.
7. Il mandato
d'arresto europeo dovr pervenire tradotto in lingua italiana.
Art. 7.
(Casi di doppia
punibilit).
1. L'Italia dar
esecuzione al mandato d'arresto europeo solo nel caso in cui il fatto sia
previsto come reato anche dalla legge nazionale.
2. Il comma 1 non si
applica nei casi in cui, in materia di tasse e imposte, di dogana e di cambio,
la legge italiana non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte ovvero non
contiene lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse, di imposte, di
dogana e di cambio della legge dello Stato membro di emissione. Tuttavia, deve
trattarsi di tasse e imposte che siano assimilabili, per analogia, a tasse o
imposte per le quali la legge italiana prevede, in caso di violazione, la
sanzione della reclusione della durata massima, escluse le eventuali
aggravanti, pari o superiore a tre anni.
3. Il fatto dovr
essere punito dalla legge dello Stato membro di emissione con una pena o con
una misura di sicurezza privativa della libert personale della durata massima
non inferiore a dodici mesi.
Ai fini del calcolo
della pena o della misura di sicurezza non si tiene conto delle circostanze
aggravanti.
4. In caso di esecuzione di una sentenza di condanna, la pena
o la misura di sicurezza dovranno avere una durata non inferiore a quattro
mesi.
Art. 8.
(Consegna
obbligatoria).
1. Si fa luogo alla
consegna in base al mandato d'arresto europeo, indipendentemente dalla doppia
incriminazione, per i fatti seguenti, sempre che, escluse le eventuali
aggravanti, il massimo della pena o della misura di sicurezza privativa della
libert personale sia pari o superiore a tre anni:
a) partecipare ad una
associazione di tre o pi persone finalizzata alla commissione di pi delitti;
b) compiere atti di
minaccia contro la pubblica incolumit ovvero di violenza su persone o cose a
danno di uno Stato, di una istituzione od organismo internazionale, al fine di
sovvertire l'ordine costituzionale di uno Stato ovvero distruggere o indebolire
le strutture politiche, economiche o sociali nazionali o sovranazionali;
c) costringere
o indurre una o pi persone, mediante violenza, minaccia, inganno o abuso di
autorit, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio di uno
Stato, o a trasferirsi all'interno dello stesso, al fine di sottoporla a
schiavit o al lavoro forzato o all'accattonaggio o allo sfruttamento di
prestazioni sessuali;
d) indurre alla
prostituzione ovvero compiere atti diretti al favoreggiamento o allo
sfruttamento sessuale di un bambino; compiere atti diretti allo sfruttamento di
una persona di et infantile al fine di produrre, con qualsiasi mezzo,
materiale pornografico; fare commercio, distribuire,
divulgare o
pubblicizzare materiale pornografico in cui riprodotto un minore;
e) vendere,
offrire, cedere, distribuire, commerciare, acquistare, trasportare, esportare,
importare o procurare ad altri sostanze che, secondo le legislazioni vigenti
nei Paesi europei, sono considerate stupefacenti o psicotrope;
f) commerciare,
acquistare, trasportare, esportare o importare armi, munizioni ed esplosivi in
violazione della legislazione vigente;
g) ricevere, accettare
la promessa, dare o promettere denaro o altra utilit in relazione al
compimento o al mancato compimento di un atto inerente ad un pubblico
ufficio;
h) compiere qualsiasi
azione od omissione intenzionale relativa all'utilizzo o alla presentazione di
dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua il
percepimento o la ritenzione illecita di fondi ovvero la diminuzione
illegittima di risorse iscritte nel bilancio di uno Stato o nel bilancio
generale delle Comunit europee o nei bilanci gestiti dalle Comunit europee o
per conto di esse; compiere qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa
alla distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui essi sono
stati inizialmente concessi; compiere le medesime azioni od omissioni a danno
di un privato, di una persona giuridica o di un ente pubblico;
i) sostituire o
trasferire denaro, beni o altre utilit provenienti da reato, ovvero compiere
in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione
della loro provenienza illecita;
l) contraffare monete
nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori di esso o
alterarle in qualsiasi modo dando l'apparenza di un valore superiore;
m) commettere,
al fine di procurare a s o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un
danno, un fatto diretto a introdursi o a mantenersi abusivamente in un sistema
informatico o telematico protetto
da misure di sicurezza ovvero
danneggiare o distruggere sistemi informatici o telematici, dati, informazioni
o programmi in essi contenuti o a essi pertinenti;
n) mettere in
pericolo l'ambiente mediante lo scarico non autorizzato di idrocarburi, oli
usati o fanghi derivanti dalla depurazione delle acque, l'emissione di sostanze
pericolose nell'atmosfera, sul suolo o in acqua, il trattamento, il trasporto,
il deposito, l'eliminazione di rifiuti pericolosi, lo scarico di rifiuti nel
suolo o nelle acque e la gestione abusiva di una discarica; possedere,
catturare e commerciare specie animali e vegetali protette;
o) compiere, al
fine di trarne profitto, atti diretti a procurare l'ingresso illegale nel
territorio di uno Stato di una persona che non cittadina o non ha titolo di
residenza permanente;
p) cagionare
volontariamente la morte di un uomo o lesioni personali della medesima gravit
di quelle previste dall'articolo 583 del codice penale;
q) procurare
illecitamente e per scopo di lucro un organo o un tessuto umano ovvero farne
comunque commercio;
r) privare una
persona della libert personale o tenerla in proprio potere minacciando di
ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di
costringere un terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione internazionale
tra pi governi, una persona fisica o giuridica o una collettivit di persone
fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la
liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione;
s) incitare
pubblicamente alla violenza, come manifestazione di odio razziale nei confronti
di un gruppo di persone, o di un membro di un tale gruppo, a causa del colore
della pelle, della razza, della religione professata, ovvero dell'origine nazionale
o etnica; esaltare, per razzismo o xenofobia, i crimini contro l'umanit;
t)
impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine
di trarne profitto per s o per altri, facendo uso delle armi o a seguito
dell'attivit di un gruppo organizzato;
u) operare
traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti di antiquariato e le
opere d'arte;
v) indurre
taluno in errore, con artifizi o raggiri, procurando a s o ad altri un
ingiusto profitto con altrui danno;
z) richiedere
con minacce, uso della forza o qualsiasi altra forma di intimidazione, beni o
promesse o la firma di qualsiasi documento che contenga o determini un obbligo,
un'alienazione o una quietanza;
aa) imitare o
duplicare abusivamente prodotti commerciali, al fine di trarne profitto;
bb) falsificare
atti amministrativi e operare traffico di documenti falsi;
cc) falsificare
mezzi di pagamento;
dd) operare
traffico illecito di sostanze ormonali e di altri fattori della crescita;
ee) operare
traffico illecito di materie nucleari e radioattive;
ff) acquistare,
ricevere od occultare veicoli rubati, o comunque collaborare nel farli
acquistare, ricevere od occultare, al fine di procurare a s o ad altri un
profitto;
gg) costringere
taluno a compiere o subire atti sessuali con violenza o minaccia o mediante
abuso di autorit;
hh) cagionare
un incendio dal quale deriva pericolo per l'incolumit pubblica;
ii) commettere
reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale
internazionale;
ll) impossessarsi
di una nave o di un aereo;
mm) provocare
illegalmente e intenzionalmente danni ingenti a strutture statali, altre
strutture pubbliche, sistemi di trasporto pubblico o altre infrastrutture, che
comportano o possono comportare una notevole perdita economica.
2. L'autorit
giudiziaria italiana accerta quale sia la definizione dei reati per i quali
richiesta la consegna, secondo la legge dello Stato membro di emissione, e se
la stessa corrisponda alle fattispecie di cui al comma 1.
3. Se il fatto non
previsto come reato dalla legge italiana, non si d luogo alla consegna del
cittadino italiano se risulta che lo stesso non era a conoscenza, senza propria
colpa, della norma penale dello Stato membro di emissione in base alla quale
stato emesso il mandato d'arresto europeo.
Art. 9.
(Ricezione del mandato
d'arresto.
Misure cautelari).
1. Salvo i casi
previsti dall'articolo 11, il Ministro della giustizia, ricevuto il mandato
d'arresto europeo emesso dall'autorit competente di uno Stato membro, lo trasmette
senza ritardo al presidente della corte di appello, competente ai sensi
dell'articolo 5. Il presidente della corte di appello d immediata
comunicazione al procuratore generale del mandato d'arresto europeo, procedendo
direttamente, o tramite delega ad altro magistrato della corte, agli
adempimenti di sua competenza. Il presidente della corte di appello procede con
le stesse modalit nelle ipotesi in cui il mandato d'arresto e la relativa
documentazione di cui all'articolo 6 sono stati trasmessi direttamente
dall'autorit giudiziaria dello Stato membro di emissione.
2. Il presidente, nel
caso in cui insorgano difficolt relative alla ricezione o alla autenticit dei
documenti trasmessi dall'autorit giudiziaria straniera, prende contatti
diretti con questa al fine di risolverle.
3. Il presidente, nel
caso in cui sia manifestamente competente altra corte di appello ai sensi
dell'articolo 5, commi 3, 4 e 5, provvede senza indugio alla trasmissione del
mandato d'arresto ricevuto.
4. Il presidente,
compiuti gli adempimenti urgenti, riunisce la corte di appello che, sentito il
procuratore generale, procede, con ordinanza motivata, a pena di nullit,
all'applicazione della misura coercitiva, se ritenuta necessaria, tenendo conto
in particolare dell'esigenza di garantire che la persona della quale
richiesta la consegna non si sottragga alla stessa.
5. Si osservano, in
quanto applicabili, le disposizioni del titolo I del libro IV del codice di
procedura penale, in materia di misure cautelari personali, fatta eccezione per
gli articoli 273, commi 1 e 1-bis, 274, comma 1, lettere a) e c), e 280.
6. Le misure
coercitive non possono essere disposte se vi sono ragioni per ritenere che
sussistono cause ostative alla consegna.
7. Si applicano le
disposizioni dell'articolo 719 del codice di procedura penale.
Art. 10.
(Inizio del
procedimento).
1. Entro cinque giorni
dall'esecuzione delle misure di cui all'articolo 9, e alla presenza di un
difensore di ufficio nominato a norma dell'articolo 97 del codice di procedura
penale, in mancanza di difensore di fiducia, il presidente della corte di
appello, o il magistrato delegato, procede a sentire la persona sottoposta alla
misura cautelare, informandola, in una lingua alla stessa conosciuta, del
contenuto del mandato d'arresto europeo e della procedura di esecuzione, nonch
della facolt di acconsentire alla propria consegna all'autorit giudiziaria
richiedente e di rinunciare al beneficio di non essere sottoposta ad altro
procedimento penale, di non essere condannata o altrimenti privata della
libert personale per reati anteriori alla consegna diversi da quello per il
quale questa stata disposta.
2. Della data fissata
per il compimento delle attivit di cui al comma 1 dato avviso al difensore
almeno ventiquattro ore prima.
3. Della ordinanza di
cui all'articolo 9 data comunicazione, a richiesta della persona arrestata,
ai familiari ovvero, se si tratta di straniero, alla competente autorit
consolare.
4. Il presidente della
corte di appello, o il magistrato da lui delegato, fissa con decreto l'udienza
in camera di consiglio per la decisione entro il termine di venti giorni
dall'esecuzione della misura coercitiva e dispone contestualmente il deposito
del mandato d'arresto europeo e della documentazione di cui all'articolo 6. Il
decreto comunicato al procuratore generale e notificato alla persona
richiesta in consegna e al suo difensore, almeno otto giorni prima
dell'udienza. Si applicano le disposizioni dell'articolo 702 del codice di
procedura penale.
Art. 11.
(Arresto ad
iniziativa della polizia giudiziaria).
1. Nel caso in cui
l'autorit competente dello Stato membro ha effettuato segnalazione nel Sistema
di informazione Schengen (SIS) nelle forme richieste, la polizia giudiziaria
procede all'arresto della persona ricercata, ponendola immediatamente, e,
comunque, non oltre ventiquattro ore, a disposizione del presidente della corte
di appello nel cui distretto il provvedimento stato eseguito, mediante
trasmissione del relativo verbale, e dando immediata informazione al Ministro
della giustizia.
2. Il Ministro della
giustizia comunica immediatamente allo Stato membro richiedente l'avvenuto
arresto ai fini della trasmissione del mandato d'arresto e della documentazione
di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 6.
Art. 12.
(Adempimenti
conseguenti all'arresto ad iniziativa della polizia giudiziaria).
1. L'ufficiale di
polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto ai sensi dell'articolo 11
informa la persona, in una lingua alla stessa comprensibile, del mandato emesso
e del suo contenuto, della possibilit di acconsentire alla propria consegna
all'autorit giudiziaria emittente e la avverte della facolt di nominare un
difensore di fiducia e del diritto di essere assistita da un interprete. Nel
caso in cui l'arrestato non provveda a nominare un difensore, la polizia
giudiziaria procede immediatamente a individuare un difensore di ufficio ai
sensi dell'articolo 97 del codice di procedura penale.
2. La polizia
giudiziaria provvede a dare tempestivo avviso dell'arresto al difensore.
3. Il verbale di
arresto d atto, a pena di nullit, degli adempimenti indicati ai commi 1 e 2,
nonch degli accertamenti effettuati sulla identificazione dell'arrestato.
4. All'attuazione del
presente articolo si provvede mediante l'utilizzo degli ordinari stanziamenti
del Ministero della giustizia.
Art. 13.
(Convalida).
1. Entro quarantotto
ore dalla ricezione del verbale di arresto, il presidente della corte di
appello o un magistrato della corte da lui delegato, informato il procuratore
generale, provvede, in una lingua alla stessa conosciuta e, se necessario, alla
presenza di un interprete, a sentire la persona arrestata con la presenza di un
difensore di ufficio nominato in mancanza di difensore di fiducia. Nel caso in
cui la persona arrestata risulti ristretta in localit diversa da quella in cui
l'arresto stato eseguito, il presidente della corte di appello pu delegare
per gli adempimenti di cui all'articolo 10 il presidente del tribunale
territorialmente competente, ferma restando la sua competenza in ordine ai
provvedimenti di cui al comma 2.
2. Se risulta evidente
che l'arresto stato eseguito per errore di persona o fuori dai casi previsti
dalla legge, il presidente della corte di appello, o il magistrato della corte
da lui delegato, dispone con decreto motivato che il fermato sia posto immediatamente
in libert. Fuori da tale caso, si procede alla convalida dell'arresto
provvedendo con ordinanza ai sensi degli articoli 9 e 10.
3. Il provvedimento
emesso dal presidente della corte di appello ai sensi del comma 2 perde
efficacia se nel termine di dieci giorni non perviene il mandato d'arresto
europeo o la segnalazione della persona nel SIS effettuata dall'autorit
competente. La segnalazione equivale al mandato d'arresto purch contenga le
indicazioni di cui all'articolo 6.
Art. 14.
(Consenso alla
consegna).
1. Quando procede a
sentire la persona della quale stata richiesta la consegna, ai sensi degli
articoli 10, comma 1, e 13, comma 1, il presidente della corte di appello, o il
magistrato da lui delegato, raccoglie l'eventuale consenso alla consegna, alla
presenza del difensore e, se necessario, dell'interprete. Del consenso e delle
modalit con cui stato prestato si d atto in apposito verbale.
2. Il consenso pu
essere espresso anche successivamente mediante dichiarazione indirizzata al direttore
della casa di reclusione e dallo stesso immediatamente trasmessa al presidente
della corte di appello, anche a mezzo telefax, ovvero con dichiarazione resa
nel corso dell'udienza davanti alla corte e fino alla conclusione della
discussione.
3. Il consenso
irrevocabile. La persona arrestata preventivamente informata della
irrevocabilit del consenso e della rinuncia.
4. Nel caso che il
consenso sia stato validamente espresso, la corte di appello provvede con
ordinanza emessa senza ritardo e, comunque, non oltre dieci giorni, alla
decisione sulla richiesta di esecuzione, dopo avere sentito il procuratore
generale, il difensore e, se comparsa, la persona richiesta in consegna.
5. L'ordinanza emessa
dal presidente della corte di appello ai sensi del comma 4 depositata
tempestivamente in cancelleria e del deposito dato avviso al difensore e alla
persona richiesta in consegna nonch al procuratore generale. Le parti hanno
diritto di ottenerne copia.
Art. 15.
(Provvedimenti
provvisori in attesa della decisione).
1. Se il mandato
d'arresto europeo stato emesso nel corso di un procedimento penale, il
presidente della corte di appello, su richiesta dell'autorit giudiziaria
emittente e al fine di consentire le indagini urgenti dalla stessa ritenute necessarie,
autorizza l'interrogatorio della persona richiesta in consegna, ovvero ne
dispone il trasferimento temporaneo nello Stato membro di emissione.
2. Quando concede
l'autorizzazione all'interrogatorio della persona richiesta in consegna, il
presidente della corte di appello informa il Ministro della giustizia per la
tempestiva comunicazione all'autorit giudiziaria richiedente e per ogni
necessaria intesa anche in ordine alla data di assunzione dell'atto.
L'interrogatorio effettuato da un magistrato della corte di appello designato
dal presidente, con l'assistenza della persona eventualmente designata
dall'autorit richiedente in conformit alla legge dello Stato membro di
emissione e dell'interprete eventualmente necessario. Sono osservate le forme e
le garanzie previste per l'interrogatorio dagli articoli 64, 65, 66 e 294,
comma 4, del codice di procedura penale. Dell'interrogatorio redatto verbale.
3. Quando dispone il
trasferimento temporaneo della persona richiesta in consegna, il presidente della
corte di appello informa il Ministro della giustizia per la tempestiva
comunicazione all'autorit giudiziaria richiedente anche ai fini delle
necessarie intese in ordine alle condizioni e alla durata del trasferimento. Si
tiene in ogni caso conto della necessit che la persona sia fatta rientrare in
modo da potere partecipare alle udienze relative alla procedura di esecuzione
del mandato d'arresto.
Art. 16.
(Informazioni e
accertamenti integrativi).
1. Qualora la corte di
appello non ritenga sufficienti ai fini della decisione la documentazione e le
informazioni trasmesse dallo Stato membro di emissione, pu richiedere allo
stesso, direttamente o per il tramite del Ministro della giustizia, le
informazioni integrative occorrenti. In ogni caso stabilisce un termine per la
ricezione di quanto richiesto, non superiore a trenta giorni. Se l'autorit
giudiziaria dello Stato membro di emissione non d corso alla richiesta, si
applica il comma 6 dell'articolo 6.
2. La corte di
appello, d'ufficio o su richiesta delle parti, pu disporre altres ogni
ulteriore accertamento che ritiene necessario al fine della decisione.
Art. 17.
(Decisione sulla
richiesta di esecuzione).
1. Salvo quanto
previsto dall'articolo 14, la corte di appello decide con sentenza in camera di
consiglio sull'esistenza delle condizioni per l'accoglimento della richiesta di
consegna, sentiti il procuratore generale, il difensore, e, se compare, la
persona richiesta in consegna, nonch, se presente, il rappresentante dello
Stato richiedente.
2. La decisione deve
essere emessa entro il termine di sessanta giorni dall'esecuzione della misura
cautelare di cui agli articoli 9 e 13. Ove, per cause di forza maggiore, sia
ravvisata l'impossibilit di rispettare tali termini il presidente della corte
di appello informa dei motivi il Ministro della giustizia, che ne d
comunicazione allo Stato richiedente, anche tramite l'Eurojust. In questo caso
i termini possono essere prorogati di trenta giorni.
3. Nel caso in cui la
persona ricercata benefici di una immunit riconosciuta dall'ordinamento
italiano, il termine per la decisione comincia a decorrere solo se e a partire
dal giorno in cui la corte di appello stata informata del fatto che
l'immunit non opera pi. Se la decisione sulla esclusione dell'immunit
compete a un organo dello Stato italiano, la corte provvede a inoltrare la
richiesta.
4. In assenza di cause
ostative la corte di appello pronuncia sentenza con cui dispone la consegna
della persona ricercata se sussistono gravi indizi di colpevolezza ovvero se
esiste una sentenza irrevocabile di condanna.
5. Quando la decisione
contraria alla consegna, la corte di appello con la sentenza revoca
immediatamente le misure cautelari applicate.
6. Della sentenza
data, al termine della camera di consiglio, immediata lettura. La lettura
equivale a notificazione alle parti, anche se non presenti, che hanno diritto
ad ottenere copia del provvedimento.
7. La sentenza
immediatamente comunicata, anche a mezzo telefax, al Ministro della giustizia,
che provvede ad informare le competenti autorit dello Stato membro di
emissione ed altres, quando la decisione di accoglimento, il Servizio per la
cooperazione internazionale di polizia.
Art. 18.
(Rifiuto della
consegna).
1. La corte di appello
rifiuta la consegna nei seguenti casi:
a) se vi sono motivi
oggettivi per ritenere che il mandato d'arresto europeo stato emesso al fine
di perseguire penalmente o di punire una persona a causa del suo sesso, della
sua razza, della sua religione, della sua origine etnica, della
sua
nazionalit, della sua lingua, delle sue opinioni politiche o delle
sue tendenze sessuali oppure che la posizione di tale persona possa risultare
pregiudicata per uno di tali motivi;
b) se il
diritto stato leso con il consenso di chi, secondo la legge italiana, pu
validamente disporne;
c) se per la
legge italiana il fatto costituisce esercizio di un diritto, adempimento di un
dovere ovvero stato determinato da caso fortuito o forza maggiore;
d) se il fatto
manifestazione della libert di associazione, della libert di stampa o di
altri mezzi di comunicazione;
e) se la
legislazione dello Stato membro di emissione non prevede i limiti massimi della
carcerazione preventiva;
f) se il
mandato d'arresto europeo ha per oggetto un reato politico, fatte salve le
esclusioni previste dall'articolo 11 della Convenzione internazionale per la
repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo,
adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre
1997, resa esecutiva dalla legge 14 febbraio 2003, n. 34; dall'articolo 1 della
Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatta a Strasburgo il 27
gennaio 1977, resa esecutiva dalla legge 26 novembre 1985, n. 719;
dall'articolo unico della legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1;
g) se dagli
atti risulta che la sentenza irrevocabile, oggetto del mandato d'arresto
europeo, non sia la conseguenza di un processo equo condotto nel rispetto dei
diritti minimi dell'accusato previsti dall'articolo 6 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libert fondamentali, firmata a Roma
il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e
dall'articolo 2 del Protocollo n. 7 a detta Convenzione, adottato a Strasburgo
il 22 novembre 1984, reso esecutivo dalla legge 9 aprile 1990, n. 98, statuente
il diritto ad un doppio grado di giurisdizione in materia penale;
h) se sussiste
un serio pericolo che la persona ricercata venga sottoposta alla pena di morte,
alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti;
i) se la
persona oggetto del mandato d'arresto europeo era minore di anni 14 al momento
della commissione del reato, ovvero se la persona oggetto del mandato d'arresto
europeo era minore di anni 18 quando il reato per cui si procede punito con
una pena inferiore nel massimo a nove anni, o quando la restrizione della
libert personale risulta incompatibile con i processi educativi in atto, o
quando l'ordinamento dello Stato membro di emissione non prevede differenze di
trattamento carcerario tra il minore di anni 18 e il soggetto maggiorenne o
quando, effettuati i necessari accertamenti, il soggetto risulti comunque non
imputabile o, infine, quando nell'ordinamento dello Stato membro di emissione
non previsto l'accertamento della effettiva capacit di intendere e di
volere;
l) se il reato
contestato nel mandato d'arresto europeo estinto per amnistia ai sensi della
legge italiana, ove vi sia la giurisdizione dello Stato italiano sul fatto;
m) se risulta
che la persona ricercata stata giudicata con sentenza irrevocabile per gli
stessi fatti da uno degli Stati membri dell'Unione europea purch, in caso di
condanna, la pena sia stata gi eseguita ovvero sia in corso di esecuzione,
ovvero non possa pi essere eseguita in forza delle leggi dello Stato membro
che ha emesso la condanna;
n) se i fatti
per i quali il mandato d'arresto europeo stato emesso potevano essere
giudicati in Italia e si sia gi verificata la prescrizione del reato o della
pena;
o) se, per lo
stesso fatto che alla base del mandato d'arresto europeo, nei confronti della
persona ricercata, in corso un procedimento penale in Italia, esclusa
l'ipotesi in cui il mandato d'arresto europeo concerne l'esecuzione di una
sentenza definitiva di condanna emessa in uno Stato membro dell'Unione europea;
p) se il
mandato d'arresto europeo riguarda reati che dalla legge italiana sono considerati
reati commessi in tutto o in parte nel suo territorio, o in luogo assimilato al
suo territorio; ovvero reati che sono stati commessi al di fuori del territorio
dello Stato membro di emissione, se la legge italiana non consente l'azione
penale per gli stessi reati commessi al di fuori del suo territorio;
q) se stata
pronunciata, in Italia, sentenza di non luogo a procedere, salvo che sussistano
i presupposti di cui all'articolo 434 del codice di procedura penale per la
revoca della sentenza;
r) se il
mandato d'arresto europeo stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o
di una misura di sicurezza privative della libert personale, qualora la
persona ricercata sia cittadino italiano, sempre che la corte di appello
disponga che tale pena o misura di sicurezza sia eseguita in Italia
conformemente al suo diritto interno;[191]
s) se la
persona richiesta in consegna una donna incinta o madre di prole di et
inferiore a tre anni con lei convivente, salvo che, trattandosi di mandato
d'arresto europeo emesso nel corso di un procedimento, le esigenze cautelari
poste a base del provvedimento restrittivo dell'autorit giudiziaria emittente
risultino di eccezionale gravit;
t) se il
provvedimento cautelare in base al quale il mandato d'arresto europeo stato
emesso risulta mancante di motivazione;
u) se la
persona richiesta in consegna beneficia per la legge italiana di immunit che
limitano l'esercizio o il proseguimento dell'azione penale;
v) se la
sentenza per la cui esecuzione stata domandata la consegna contiene
disposizioni contrarie ai princpi fondamentali dell'ordinamento giuridico
italiano.
Art. 19.
(Garanzie
richieste allo Stato membro di emissione).
1. L'esecuzione del
mandato d'arresto europeo da parte dell'autorit giudiziaria italiana, nei casi
sotto elencati, subordinata alle seguenti condizioni:
a) se il mandato
d'arresto europeo stato emesso ai fini dell'esecuzione di una pena o di una
misura di sicurezza comminate mediante decisione pronunciata in absentia, e se
l'interessato non stato citato personalmente n altrimenti informato della
data e del luogo dell'udienza che ha portato alla decisione pronunciata in
absentia, la consegna subordinata alla condizione che l'autorit giudiziaria
emittente fornisca assicurazioni considerate sufficienti a garantire alle
persone oggetto del mandato d'arresto europeo la possibilit di richiedere un
nuovo processo nello Stato membro di emissione e di essere presenti al
giudizio;
b) se il reato
in base al quale il mandato d'arresto europeo stato emesso punibile con una
pena o una misura di sicurezza privative della libert personale a vita,
l'esecuzione di tale mandato subordinata alla condizione che lo Stato membro
di emissione preveda nel suo ordinamento giuridico una revisione della pena
comminata, su richiesta o entro venti anni, oppure l'applicazione di misure di
clemenza alle quali la persona ha diritto in virt della legge o della prassi
dello Stato membro di emissione, affinch la pena o la misura in questione non
siano eseguite;
c) se la
persona oggetto del mandato d'arresto europeo ai fini di un'azione penale
cittadino o residente dello Stato italiano, la consegna subordinata alla
condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata nello
Stato membro di esecuzione per scontarvi la pena o la misura di sicurezza
privative della libert personale eventualmente pronunciate nei suoi confronti
nello Stato membro di emissione.
Art. 20.
(Concorso di
richieste di consegna).
1. Quando due o pi
Stati membri hanno emesso un mandato d'arresto europeo nei confronti della
stessa persona, la corte di appello decide quale dei mandati d'arresto deve
essere eseguito, tenuto conto di ogni rilevante elemento di valutazione e, in
particolare, della gravit dei reati per i quali i mandati sono stati emessi,
del luogo in cui i reati sono stati commessi e delle date di emissione dei
mandati d'arresto e considerando, in questo contesto, se i mandati sono stati
emessi nel corso di un procedimento penale ovvero per l'esecuzione di una pena
o misura di sicurezza privative della libert personale.
2. Ai fini della
decisione di cui al comma 1 la corte di appello pu disporre ogni necessario
accertamento nonch richiedere una consulenza all'Eurojust.
3. Quando, nei
confronti della stessa persona, sono stati emessi un mandato d'arresto europeo
e una richiesta di estradizione da parte di uno Stato terzo, la corte di
appello competente per il mandato d'arresto, sentito il Ministro della
giustizia, decide se va data precedenza al mandato d'arresto ovvero alla
richiesta di estradizione tenendo conto della gravit dei fatti, dell'ordine di
presentazione delle richieste e di ogni altro elemento utile alla decisione.
Art. 21.
(Termini per la
decisione).
1. Se non interviene
la decisione nei termini di cui agli articoli 14 e 17 la persona ricercata
posta immediatamente in libert.
Art. 22.
(Ricorso per
cassazione).
1. Contro i
provvedimenti che decidono sulla consegna la persona interessata, il suo
difensore e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre
ricorso per cassazione, anche per il merito, entro dieci giorni dalla
conoscenza legale dei provvedimenti stessi ai sensi degli articoli 14, comma 5,
e 17, comma 6.
2. Il ricorso sospende
l'esecuzione della sentenza.
3. La Corte di
cassazione decide con sentenza entro quindici giorni dalla ricezione degli atti
nelle forme di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale. L'avviso
alle parti deve essere notificato o comunicato almeno cinque giorni prima
dell'udienza.
4. La decisione
depositata a conclusione dell'udienza con la contestuale motivazione. Qualora
la redazione della motivazione non risulti possibile, la Corte di cassazione,
data comunque lettura del dispositivo, provvede al deposito della motivazione non
oltre il quinto giorno dalla pronuncia.
5. Copia del
provvedimento immediatamente trasmessa, anche a mezzo telefax, al Ministro
della giustizia.
6. Quando la Corte di
cassazione annulla con rinvio, gli atti vengono trasmessi al giudice di rinvio,
il quale decide entro venti giorni dalla ricezione.
Art. 23.
(Consegna della
persona.
Sospensione della consegna).
1. La persona
richiesta in consegna deve essere consegnata allo Stato membro di emissione
entro dieci giorni dalla sentenza irrevocabile con cui data esecuzione al
mandato d'arresto europeo ovvero dall'ordinanza di cui all'articolo 14, comma
4, nei modi e secondo le intese nel frattempo intercorse tramite il Ministro
della giustizia.
2. Quando ricorrono
cause di forza maggiore che impediscono la consegna entro il termine previsto
nel comma 1, il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui
delegato, sospesa l'esecuzione del provvedimento, ne d immediata comunicazione
al Ministro della giustizia, che informa l'autorit dello Stato membro di
emissione.
3. Quando sussistono
motivi umanitari o gravi ragioni per ritenere che la consegna metterebbe in
pericolo la vita o la salute della persona, il presidente della corte di
appello, o il magistrato da lui delegato, pu con decreto motivato sospendere
l'esecuzione del provvedimento di consegna, dando immediata comunicazione al
Ministro della giustizia.
4. Nei casi di cui ai
commi 2 e 3, venuta meno la ragione della sospensione, il presidente della
corte di appello, o il magistrato da lui delegato, d tempestiva comunicazione
al Ministro della giustizia che concorda con l'autorit dello Stato membro di
emissione una nuova data di consegna. In tale caso il termine di cui al comma 1
decorre dalla nuova data concordata.
5. Scaduto il termine
di dieci giorni di cui ai commi 1 e 4, la custodia cautelare perde efficacia e
il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, dispone
la liberazione dell'arrestato, sempre che l'ineseguibilit della consegna non
sia imputabile a quest'ultimo. In tale caso, i termini sono sospesi sino alla
cessazione dell'impedimento.
6. All'atto della
consegna, la corte di appello trasmette all'autorit giudiziaria emittente le
informazioni occorrenti a consentire la deduzione del periodo di custodia preventivamente
sofferto in esecuzione del mandato d'arresto europeo dalla durata complessiva
della detenzione conseguente alla eventuale sentenza di condanna ovvero per la
determinazione della durata massima della custodia cautelare.
Art. 24.
(Rinvio della
consegna o consegna temporanea).
1. Con la decisione
che dispone l'esecuzione del mandato d'arresto europeo la corte di appello pu
disporre che la consegna della persona venga rinviata per consentire che la
stessa possa essere sottoposta a procedimento penale in Italia ovvero possa
scontarvi la pena alla quale sia stata condannata per reato diverso da quello
oggetto del mandato d'arresto.
2. Nel caso di cui al
comma 1, su richiesta dell'autorit giudiziaria emittente, la corte di appello,
sentita l'autorit giudiziaria competente per il procedimento penale in corso o
per l'esecuzione della sentenza di condanna, pu disporre il trasferimento
temporaneo della persona richiesta in consegna alle condizioni concordate.
Art. 25.
(Divieto di
consegna o di estradizione successiva).
1. La consegna della
persona subordinata alla condizione che la stessa non venga consegnata ad
altro Stato membro in esecuzione di un mandato d'arresto europeo emesso per un
reato anteriore alla consegna medesima senza l'assenso della corte di appello
che ha disposto l'esecuzione del mandato d'arresto n estradata verso uno Stato
terzo senza l'assenso all'estradizione successiva accordato a norma delle
convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e dell'articolo 711 del
codice di procedura penale.
2. Ove richiesta
dall'autorit giudiziaria competente dello Stato membro di emissione, la corte
di appello accorda il proprio assenso alla consegna della persona ad altro
Stato membro quando il reato per cui l'assenso richiesto d luogo a consegna
a norma della presente legge. Sulla richiesta di assenso, completa degli
elementi di cui all'articolo 6, la corte di appello decide, sentito il
procuratore generale, entro trenta giorni dal ricevimento.
3. La condizione di
cui al comma 1 relativa alla consegna ad un altro Stato membro non
applicabile:
a) quando la persona,
pur avendo avuto la possibilit di farlo, non ha lasciato il territorio dello
Stato al quale stata consegnata entro quarantacinque giorni successivi alla
sua scarcerazione definitiva ovvero, dopo averlo lasciato, vi ha fatto ritorno;
b) quando la
persona ha consentito, con dichiarazione resa davanti all'autorit giudiziaria
competente dello Stato membro di emissione, e raccolta a verbale, alla consegna
ad altro Stato membro;
c) quando la
persona richiesta in consegna non beneficia del principio di specialit ai
sensi dell'articolo 26, comma 2, lettere a), e) ed f), e comma 3.
Art. 26.
(Principio di
specialit).
1. La consegna
sempre subordinata alla condizione che, per un fatto anteriore alla stessa e
diverso da quello per il quale stata concessa, la persona non venga
sottoposta a un procedimento penale, n privata della libert personale in
esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, n altrimenti assoggettata
ad altra misura privativa della libert personale.
2. La disposizione di
cui al comma 1 non si applica quando:
a) il soggetto
consegnato, avendone avuta la possibilit, non ha lasciato il territorio dello
Stato al quale stato consegnato decorsi quarantacinque giorni dalla sua
definitiva liberazione ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente
ritorno;
b) il reato non
punibile con una pena o con una misura di sicurezza privative della libert
personale;
c) il
procedimento penale non consente l'applicazione di una misura restrittiva della
libert personale;
d) la persona
soggetta a una pena o a una misura che non implica la privazione della libert,
ivi inclusa una misura pecuniaria, anche se pu limitare la sua libert
personale;
e) il ricercato
ha acconsentito alla propria consegna, oltre a rinunciare al principio di
specialit con le forme di cui all'articolo 14;
f) dopo essere
stata consegnata, la persona ha espressamente rinunciato a beneficiare del
principio di specialit rispetto a particolari reati anteriori alla sua
consegna. Tale rinuncia raccolta a verbale dall'autorit giudiziaria dello
Stato membro di emissione, con forme equivalenti a quelle indicate all'articolo
14.
3. Successivamente alla
consegna, ove lo Stato membro di emissione richieda di sottoporre la persona a
un procedimento penale ovvero di assoggettare la stessa a un provvedimento
coercitivo della libert, provvede la corte di appello che ha dato esecuzione
al mandato d'arresto. A tale fine, la corte verifica che la richiesta dello
Stato estero contenga le informazioni indicate dall'articolo 8, paragrafo 1,
della decisione quadro munite di traduzione e decide entro trenta giorni dalla
ricezione della richiesta. L'assenso rilasciato quando il reato per il quale
richiesto consente la consegna di una persona ai sensi della decisione
quadro. La corte rifiuta l'assenso quando ricorre uno dei casi di cui
all'articolo 18.
Art. 27.
(Transito).
1. Le richieste di
transito sul territorio dello Stato di una persona che deve essere consegnata
sono ricevute dal Ministro della giustizia.
2. Il Ministro della
giustizia pu rifiutare la richiesta quando:
a) non ha ricevuto
informazioni circa l'identit e la cittadinanza della persona oggetto del
mandato d'arresto europeo, l'esistenza di un mandato d'arresto europeo, la
natura e la qualificazione giuridica del reato e la descrizione delle
circostanze del reato, compresi la data e il luogo di commissione;
b) il ricercato
cittadino italiano o residente in Italia e il transito richiesto ai fini
dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della
libert personale.
3. Nel caso in cui la
richiesta di transito riguardi un cittadino italiano o una persona residente in
Italia, il Ministro della giustizia pu subordinare il transito alla condizione
che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata in Italia per
scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libert personale
eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione.
CAPO II
PROCEDURA
ATTIVA DI CONSEGNA
Art. 28.
(Competenza).
1. Il mandato
d'arresto europeo emesso:
a) dal giudice che ha
applicato la misura cautelare della custodia in carcere o degli arresti
domiciliari;
b) dal pubblico
ministero presso il giudice indicato all'articolo 665 del codice di procedura
penale che ha emesso l'ordine di esecuzione della pena detentiva di cui
all'articolo 656 del medesimo codice, sempre che si tratti di pena di durata
non inferiore a un anno e che non operi la sospensione dell'esecuzione;
c) dal pubblico
ministero individuato ai sensi dell'articolo 658 del codice di procedura
penale, per quanto attiene alla esecuzione di misure di sicurezza personali
detentive.
2. Il mandato
d'arresto europeo trasmesso al Ministro della giustizia che provvede alla
traduzione del testo nella lingua dello Stato membro di esecuzione e alla sua
trasmissione all'autorit competente. Della emissione del mandato data
immediata comunicazione al Servizio per la cooperazione internazionale di
polizia.
Art. 29.
(Emissione del mandato
d'arresto europeo).
1. L'autorit
giudiziaria competente ai sensi dell'articolo 28 emette il mandato d'arresto
europeo quando risulta che l'imputato o il condannato residente, domiciliato
o dimorante nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.
2. Quando il luogo
della residenza, del domicilio o della dimora non conosciuto e risulta
possibile che la persona si trovi nel territorio di uno Stato membro
dell'Unione europea, l'autorit giudiziaria dispone l'inserimento di una
specifica segnalazione nel SIS, conformemente alle disposizioni dell'articolo
95 della convenzione del 19 giugno 1990, di applicazione dell'accordo di
Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli
alle frontiere comuni, resa esecutiva dalla legge 30 settembre 1993, n. 388.
Una segnalazione nel SIS equivale a un mandato d'arresto europeo corredato
delle informazioni di cui all'articolo 30.
3. Nel caso in cui la
persona ricercata benefci di una immunit o di un privilegio riconosciuti da
uno Stato diverso da quello di esecuzione ovvero da un organismo
internazionale, l'autorit giudiziaria provvede a inoltrare la richiesta di
revoca del privilegio o di esclusione dell'immunit.
Art. 30.
(Contenuto del mandato
d'arresto europeo nella procedura attiva di consegna).
1. Il mandato
d'arresto europeo contiene le informazioni seguenti, nella presentazione
stabilita nel modello di cui all'allegato annesso alla decisione quadro:
a) identit e
cittadinanza del ricercato;
b) nome,
indirizzo, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica
dell'autorit giudiziaria emittente;
c) indicazione
dell'esistenza dei provvedimenti indicati dall'articolo 28;
d) natura e
qualificazione giuridica del reato, tenuto anche conto dell'articolo 2,
paragrafo 2, della decisione quadro;
e) descrizione
del fatto contestato, compresi l'epoca e il luogo di commissione, nonch, in
caso di concorso di persone, il grado di partecipazione del ricercato;
f) pena
inflitta, se vi sentenza irrevocabile, ovvero, negli altri casi, pena minima
e massima stabilita dalla legge;
g) per quanto
possibile, le altre conseguenze del reato.
Art. 31.
(Perdita di
efficacia del mandato d'arresto europeo).
1. Il mandato
d'arresto europeo perde efficacia quando il provvedimento restrittivo sulla
base del quale stato emesso stato revocato o annullato ovvero divenuto
inefficace. Il procuratore generale presso la corte di appello ne d immediata
comunicazione al Ministro della giustizia ai fini della conseguente
comunicazione allo Stato membro di esecuzione.
Art. 32.
(Principio di
specialit).
1. La consegna della
persona ricercata soggetta ai limiti del principio di specialit, con le
eccezioni previste, relativamente alla procedura passiva di consegna,
dall'articolo 26.
Art. 33.
(Computabilit
della custodia cautelare all'estero).
1. Il periodo di
custodia cautelare sofferto all'estero in esecuzione del mandato d'arresto
europeo computato ai sensi e per gli effetti degli articoli 303, comma 4, 304
e 657 del codice di procedura penale.[192]
CAPO III
MISURE REALI
Art. 34.
(Richiesta in
caso di sequestro o di confisca di beni).
1. Con il mandato
d'arresto europeo emesso ai sensi dell'articolo 28 il procuratore generale
presso la corte di appello richiede all'autorit giudiziaria dello Stato membro
di esecuzione la consegna dei beni oggetto del provvedimento di sequestro o di
confisca eventualmente emesso dal giudice competente, trasmettendo, nel
contempo, copia dei provvedimenti di sequestro.
Art. 35.
(Sequestro e consegna
di beni).
1. Su richiesta
dell'autorit giudiziaria che ha emesso il mandato d'arresto europeo, o
d'ufficio, la corte di appello pu disporre il sequestro dei beni necessari ai
fini della prova ovvero suscettibili di confisca in quanto costituenti il
prodotto, il profitto o il prezzo del reato nella disponibilit del ricercato e
nei limiti di cui ai commi seguenti.
2. La richiesta di cui
al comma 1 contiene la precisazione se la consegna necessita ai soli fini della
prova ovvero ai fini della confisca. Ove tale precisazione non risulti contenuta
nella richiesta, il presidente della corte di appello invita l'autorit
giudiziaria richiedente a trasmetterla.
3. La corte di appello
provvede con decreto motivato, sentito il procuratore generale. Si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 253, 254, 255, 256,
258, 259 e 260, commi 1 e 2, del codice di procedura penale.
4. La consegna delle
cose sequestrate all'autorit giudiziaria richiedente ha luogo secondo le
modalit e le intese con la stessa intervenute tramite il Ministro della
giustizia.
5. Quando la consegna
richiesta ai fini della prova, la corte di appello dispone che la consegna
resta subordinata alla condizione che i beni siano restituiti una volta
soddisfatte le esigenze processuali.
6. Quando la consegna
richiesta ai fini della confisca, la corte di appello dispone il sequestro
salvaguardando i diritti previsti dal comma 9 e le esigenze dell'autorit
giudiziaria italiana di cui all'articolo 36. In ogni caso, concedendo il
sequestro, la corte dispone che la consegna resti subordinata alla condizione
che successivamente non risultino diritti acquisiti ai sensi del comma 9.
7. I beni sequestrati
sono consegnati anche nel caso in cui il mandato d'arresto europeo non pu
essere eseguito a motivo del decesso o della fuga del ricercato.
8. Si applicano le
disposizioni dell'articolo 719 del codice di procedura penale.
9. Sono sempre fatti
salvi gli eventuali diritti acquisiti sui beni di cui al comma 1 dallo Stato
italiano o da terzi.
Art. 36.
(Concorso di
sequestri).
1. Nel caso in cui i
beni richiesti di sequestro dall'autorit giudiziaria dello Stato membro
costituiscano gi oggetto di sequestro disposto dall'autorit giudiziaria
italiana nell'ambito di un procedimento penale in corso e di essi sia prevista
dalla legge italiana la confisca, la consegna pu essere disposta ai soli fini
delle esigenze probatorie e previo nulla osta dell'autorit giudiziaria
italiana procedente con il limite di cui all'articolo 35, comma 9.
2. Alle stesse condizioni
di cui al comma 1 subordinata la consegna quando si tratta di beni gi
oggetto di sequestro disposto nell'ambito di un procedimento civile a norma
degli articoli 670 e 671 del codice di procedura civile.
CAPO IV
SPESE
Art. 37.
(Spese).
1. Sono a carico dello
Stato italiano le spese sostenute nel territorio nazionale per l'esecuzione di
un mandato d'arresto europeo o delle misure reali adottate. Tutte le altre
spese sono a carico dello Stato membro la cui autorit giudiziaria ha emesso il
mandato d'arresto o richiesto la misura reale.
2. Dall'attuazione del
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato.
TITOLO III
DISPOSIZIONI
FINALI E TRANSITORIE
Art. 38.
(Obblighi
internazionali).
1. La presente legge
non pregiudica gli obblighi internazionali dello Stato italiano qualora la
persona ricercata sia stata estradata da uno Stato terzo e sia tutelata dalle
norme relative al principio di specialit contenute nell'accordo in base al
quale ha avuto luogo l'estradizione. In tale caso il Ministro della giustizia
richiede tempestivamente l'assenso allo Stato dal quale la persona ricercata
stata estradata ai fini della consegna allo Stato membro.
2. Nel caso previsto dal
comma 1, secondo periodo, i termini di cui al capo I del titolo II decorrono
dal giorno in cui il principio di specialit cessa di operare.
Art. 39.
(Norme
applicabili).
1. Per quanto non
previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni del codice di
procedura penale e delle leggi complementari, in quanto compatibili.
2. Non si applicano le
disposizioni previste dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742, e successive
modificazioni, relativa alla sospensione dei termini processuali nel periodo
feriale.
Art. 40.
(Disposizioni
transitorie).
1. Le disposizioni
della presente legge si applicano alle richieste di esecuzione di mandati
d'arresto europei emessi e ricevuti dopo la data della sua entrata in vigore.
2. Alle richieste di
esecuzione relative a reati commessi prima del 7 agosto 2002, salvo per quanto
previsto dal comma 3, restano applicabili le disposizioni vigenti anteriormente
alla data di entrata in vigore della presente legge in materia di estradizione.
3. Le disposizioni di
cui all'articolo 8 si applicano unicamente ai fatti commessi dopo la data di
entrata in vigore della presente legge.
L. 80/2005 *
Legge 14 maggio 2005, n. 80,
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005,
n. 35, recante disposizioni urgenti nellĠambito del Piano di azione per lo
sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica
del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di
arbitrato nonche' per la riforma organica della disciplina delle procedure
concorsuali
(Disposizioni rilevanti)
...
Art. 1-ter.
(Quote massime di
lavoratori stranieri per esigenze di carattere stagionale)
1. In attesa della definizione delle quote massime di stranieri da
ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato ai sensi
dell'articolo 3, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, possono essere stabilite, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, quote massime di stranieri
da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato per esigenze di
carattere stagionale per i settori dell'agricoltura e del turismo, anche in
misura superiore alle quote stabilite nell'anno precedente. Sono comunque fatti
salvi i provvedimenti gia' adottati.
...
D. LGS. 76/2005 *
Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n.76,
Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla
formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo
2003, n. 53
(Disposizioni rilevanti)
Art.
1.
Diritto-dovere
all'istruzione e alla formazione
...
6.
La fruizione dell'offerta di istruzione e di formazione come previsto dal
presente decreto costituisce per tutti ivi compresi, ai sensi dell'articolo 38
del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, i minori stranieri presenti nel territorio dello Stato,
oltre che un diritto soggettivo, un dovere sociale ai sensi dell'articolo 4,
secondo comma, della Costituzione, sanzionato come previsto dall'articolo 5.
...
Art.
5.
Vigilanza
sull'assolvimento del diritto-dovere e sanzioni
1.
Responsabili dell'adempimento del dovere di istruzione e formazione sono i
genitori dei minori o coloro che a qualsiasi titolo ne facciano le veci, che
sono tenuti ad iscriverli alle istituzioni scolastiche o formative.
2.
Alla vigilanza sull'adempimento del dovere di istruzione e formazione, anche
sulla base dei dati forniti dalle anagrafi degli studenti di cui all'articolo
3, cosi' come previsto dal presente decreto, provvedono:
a)
il comune, ove hanno la residenza i giovani che sono soggetti al predetto
dovere;
b)
il dirigente dell'istituzione scolastica o il responsabile dell'istituzione
formativa presso la quale sono iscritti ovvero abbiano fatto richiesta di
iscrizione gli studenti tenuti ad assolvere al predetto dovere;
c)
la provincia, attraverso i servizi per l'impiego in relazione alle funzioni di
loro competenza a livello territoriale;
d)
i soggetti che assumono, con il contratto di apprendistato di cui all'articolo
48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, i giovani tenuti
all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, nonche'
il tutore aziendale di cui al comma 4, lettera f), del predetto articolo, e i
soggetti competenti allo svolgimento delle funzioni ispettive in materia di
previdenza sociale e di lavoro, di cui al decreto legislativo 23 aprile 2004,
n. 124.
3.
In caso di mancato adempimento del dovere di istruzione e formazione si
applicano a carico dei responsabili le sanzioni relative al mancato
assolvimento dell'obbligo scolastico previsto dalle norme previgenti.
...
L. 155/2005 *
Legge 31 luglio 2005, n. 155,
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 luglio 2005, n.
144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale
(Ulteriori disposizioni rilevanti)
...
Art. 2.
Permessi di soggiorno a fini investigativi
1. Anche fuori dei casi di cui al capo II del decreto-legge 15
gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991,
n. 82, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 18 del testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di cui al decretolegislativo 25 luglio 1998, n.
286, di seguito denominato: Çdecreto legislativo n. 286 del 1998È, e in deroga
a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 286 del 1998,
quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento
relativi a delitti commessi per finalit di terrorismo, anche internazionale, o
di eversione dell'ordine democratico, vi e' l'esigenza di garantire la
permanenza nel territorio dello Stato dello straniero che abbia offerto
all'autorit giudiziaria o agli organi di polizia una collaborazione avente le
caratteristiche di cui al comma 3 dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 8
del 1991 il questore, autonomamente o su segnalazione dei responsabili di
livello almeno provinciale delle Forze di polizia ovvero dei direttori dei
Servizi informativi e di sicurezza, ovvero quando ne e' richiesto dal
procuratore della Repubblica, rilascia allo straniero uno speciale permesso di
soggiorno, di durata annuale e rinnovabile per eguali periodi.
2. Con la segnalazione di cui al comma 1, sono comunicati al
questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate,
con particolare riferimento alla rilevanza del contributo offerto dallo
straniero.
3. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente
articolo pu essere rinnovato, per motivi di giustizia o di sicurezza pubblica.
Esso e' revocato in caso di condotta incompatibile con le finalit dello
stesso, segnalate dal procuratore della Repubblica, dagli altri organi di cui
al comma 1 o comunque accertate dal questore, ovvero quando vengono meno le
altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.
4. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le
disposizioni dei commi 5 e 6 dell'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286.
5. Quando la collaborazione offerta ha avuto straordinaria
rilevanza per la prevenzione nel territorio dello Stato di attentati
terroristici alla vita o all'incolumit delle persone o per la concreta
riduzione delle conseguenze dannose o pericolose degli attentati stessi ovvero
per identificare i responsabili di atti di terrorismo, allo straniero pu
essere concessa, con le stesse modalit di cui al comma 1 la carta di
soggiorno, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 9 del decreto
legislativo n. 286 del 1998.
Art. 3.
Nuove norme in materia di espulsioni degli stranieri per motivi di
prevenzione del terrorismo
1. Oltre a quanto previsto dagli articoli 9, comma 5, e 13, comma
1, del decreto legislativo n. 286 del 1998 il Ministro dell'interno o, su sua
delega, il prefetto pu disporre l'espulsione dello straniero appartenente ad
una delle categorie di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152,
o nei cui confronti vi sono fondati motivi di ritenere che la sua permanenza
nel territorio dello Stato possa in qualsiasi modo agevolare organizzazioni o
attivit terroristiche, anche internazionali.
2. Nei casi di cui al comma 1, l'espulsione e' eseguita
immediatamente, salvo che si tratti di persona detenuta, anche in deroga alle
disposizioni del comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, concernenti l'esecuzione dell'espulsione dello straniero
sottoposto a procedimento penale e di quelle di cui al comma 5-bis del medesimo
articolo 13. Ugualmente si procede nei casi di espulsione di cui al comma 1
dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
3. Il prefetto pu altres omettere, sospendere o revocare il
provvedimento di espulsione di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto
legislativo n. 286 del 1998, informando preventivamente il Ministro
dell'interno, quando sussistono le condizioni per il rilascio del permesso di
soggiorno di cui all'articolo 2 del presente decreto, ovvero quando sia
necessario per l'acquisizione di notizie concernenti la prevenzione di attivit
terroristiche, ovvero per la prosecuzione delle indagini o delle attivit informative
dirette alla individuazione o alla cattura dei responsabili dei delitti
commessi con finalit di terrorismo.
4. Contro i decreti di espulsione di cui al comma 1 e' ammesso
ricorso al tribunale amministrativo competente per territorio. Il ricorso
giurisdizionale in nessun caso pu sospendere l'esecuzione del provvedimento.
4-bis. Nei confronti dei provvedimenti di espulsione, di cui al
comma 1, adottati dal Ministro dell'interno, o su sua delega, non e' ammessa la
sospensione dell'esecuzione in sede giurisdizionale ai sensi dell'articolo 21
della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, o
dell'articolo 36 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642.
5. Quando nel corso dell'esame dei ricorsi di cui al comma 4 del
presente articolo e di quelli di cui all'articolo 13, comma 11, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la decisione dipende dalla cognizione di
atti per i quali sussiste il segreto d'indagine o il segreto di Stato, il
procedimento e' sospeso fino a quando l'atto o i contenuti essenziali dello
stesso non possono essere comunicati al Tribunale amministrativo. Qualora la
sospensione si protragga per un tempo superiore a due anni, il Tribunale
amministrativo pu fissare un termine entro il quale l'amministrazione e' tenuta
a produrre nuovi elementi per la decisione o a revocare il provvedimento
impugnato. Decorso il predetto termine, il Tribunale amministrativo decide allo
stato degli atti.
6. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 5 si applicano fino al 31
dicembre 2007.
...
L. 296/2006 *
Legge 27 Dicembre 2006, n. 296, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello (legge finanziaria 2007)
(Ulteriori disposizioni rilevanti)
Art. 1
...
1184. All'articolo
4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, il comma 6 e' sostituito
dai seguenti:
"6. Le
comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti
di lavoro autonomo, subordinato, associato, dei tirocini e di altre esperienze
professionali, previste dalla normativa vigente, inviate al Servizio competente
nel cui ambito territoriale e' ubicata la sede di lavoro, con i moduli di cui
al comma 7, sono valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi di
comunicazione nei confronti delle direzioni regionali e provinciali del lavoro,
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale delle
assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, o di altre forme previdenziali
sostitutive o esclusive, nonche' nei confronti della Prefettura – Ufficio
territoriale del Governo.
...
6-ter. Per le
comunicazioni di cui al presente articolo, i datori di lavoro pubblici e
privati devono avvalersi dei servizi informatici resi disponibili dai servizi
competenti presso i quali e' ubicata la sede di lavoro. Il decreto di cui al
comma 7 disciplina anche le modalita' e i tempi di applicazione di quanto
previsto dal presente comma".
...
1315. A decorrere
dall'applicazione dei nuovi importi dei diritti da riscuotere corrispondenti
alle spese amministrative per il trattamento delle domande di visto per l'area
Schengen, come modificati dalla decisione n. 2006/440/CE del Consiglio, del 1ĵ
giugno 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 175 del
29 giugno 2006, e comunque non prima della data di entrata in vigore della
presente legge, l'importo della tariffa per i visti nazionali di breve e di
lunga durata previsto all'articolo 26 della tabella dei diritti consolari, di
cui all'articolo 1 della legge 2 maggio 1983, n. 185, e' determinato
nell'importo di 75 euro .
1316. In caso di
aggiornamenti successivi degli importi dei diritti da riscuotere corrispondenti
alle spese amministrative per il trattamento delle domande di visto per l'area
Schengen, al fine di rendere permanente la differenziazione delle due tariffe,
l'importo della tariffa per i visti nazionali di breve e di lunga durata di cui
alla tabella citata nel comma 1315, e' conseguentemente aumentato di 15 euro
rispetto alla tariffa prevista per i visti per l'area Schengen.
...
1324. Per i soggetti
non residenti, le detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 12 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, spettano per gli anni 2007, 2008 e 2009, a condizione che gli
stessi dimostrino, con idonea documentazione, individuata con apposito decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, che le persone alle quali tali
detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore, al
lordo degli oneri deducibili, al limite di cui al suddetto articolo 12, comma
2, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato, e di non
godere, nel paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi
familiari.
1325. Per i cittadini
extracomunitari che richiedono, sia attraverso il sostituto d'imposta sia con
la dichiarazione dei redditi, le detrazioni di cui al comma 1324, la
documentazione puo' essere formata da:
a) documentazione
originale prodotta dall'autorita' consolare del Paese d'origine, con traduzione
in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per
territorio;
b) documentazione con
apposizione dell'apostille per i soggetti che provengono dai Paesi che hanno
sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961;
c) documentazione
validamente formata dal Paese d'origine, ai sensi della normativa ivi vigente,
tradotta in italiano e asseverata come conforme all'origine dal consolato
italiano del Paese d'origine.
1326. La richiesta di
detrazione, per gli anni successivi a quello di prima presentazione della
documentazione di cui al comma 1325 deve essere accompagnata da dichiarazione
che confermi il perdurare della situazione certificata ovvero da una nuova
documentazione qualora i dati certificati debbano essere aggiornati.
1327. Il comma 6-bis
dell'articolo 21 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' abrogato.
...
D. LGS. 3/2007 *
Decreto legislativo 8 Gennaio 2007, n. 3, Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status
di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo
(Ulteriori disposizioni rilevanti)
...
Art. 2.
Disposizioni transitorie
...
2. Agli stranieri gia' titolari di carta di soggiorno si applicano
le norme del presente decreto.
3. Quando leggi, regolamenti, decreti, od altre norme o
provvedimenti, fanno riferimento alla carta di soggiorno, il riferimento si
intende al permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di cui
all'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato
dall'articolo 1.
4. Il Ministero dell'interno provvede all'individuazione del punto
di contatto e allo scambio di informazioni e documentazione con gli Stati
membri dell'Unione europea in applicazione del presente decreto.
...
Art. 4.
Norma finale
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto si procede, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni, all'emanazione delle norme di
attuazione ed integrazione del presente decreto, nonche' alla revisione ed
armonizzazione delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
D. LGS. 5/2007 *
Decreto legislativo 8 Gennaio 2007, n. 5, Attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto
di ricongiungimento familiare
(Ulteriori disposizioni rilevanti)
Art. 1.
Fi n a l i t a'
1. Il presente decreto legislativo stabilisce le condizioni per l'esercizio del diritto al ricongiungimento familiare dei cittadini di Paesi terzi, legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato italiano, in applicazione della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003.
...
Art. 4.
Disposizione finale
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto si procede, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, all'emanazione delle norme di attuazione ed integrazione del presente decreto, nonche' alla revisione ed armonizzazione delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
D. LGS.
24/2007 *
Decreto Legislativo 25 gennaio 2007, n. 24,
Attuazione della direttiva 2003/110/CE, relativa all'assistenza durante il
transito nell'ambito di provvedimenti di espulsione per via aerea
Art. 1.
Finalita'
1. Il presente decreto definisce le misure di assistenza tra autorita' competenti nell'ambito dell'espulsione per via aerea, con o senza scorta, negli aeroporti di transito degli Stati membri, secondo le disposizioni contenute nella direttiva 2003/110/CE, del Consiglio, del 25 novembre 2003.
2. Il presente decreto lascia impregiudicati gli obblighi derivanti dalla Convenzione di Ginevra relativa allo statuto dei rifugiati, del 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, dalle Convenzioni internazionali in materia di diritti dell'uomo e di liberta' fondamentali, nonche' dalle Convenzioni internazionali in materia di estradizione.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per:
a) "cittadino di un Paese terzo": ogni persona che non ha la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea, della Repubblica di Islanda o del Regno di Norvegia;
b) "Stato membro richiedente": lo Stato membro che esegue una decisione di espulsione di un cittadino di un Paese terzo e che richiede il transito nell'aeroporto di un'altro Stato membro;
c) "Stato membro richiesto": lo Stato membro nel cui aeroporto deve aver luogo il transito;
d) "componenti della scorta": ogni persona dello Stato membro richiedente che e' incaricata di accompagnare il cittadino di un Paese terzo, incluse le persone preposte all'assistenza medica e gli interpreti;
e) "transito per via aerea": il passaggio, attraverso la zona di un aeroporto dello Stato membro richiesto, del cittadino di un Paese terzo ed eventualmente dei componenti della scorta ai fini dell'espulsione per via aerea.
Art. 3.
Autorita' centrale
1. Il Ministero dell'interno - Dipartimento della Pubblica sicurezza - Direzione centrale per l'immigrazione e la polizia delle frontiere, di seguito denominata: "Direzione centrale", e' competente a ricevere ed inoltrare le richieste di transito per via aerea.
Art. 4.
Richiesta di transito per via aerea
1. Al fine dell'esecuzione di un provvedimento di espulsione di un cittadino di un Paese terzo, qualora non sia ragionevolmente possibile fare ricorso ad un volo diretto verso il Paese di destinazione, la direzione centrale presenta all'Autorita' centrale individuata dallo Stato membro richiesto la richiesta di transito per via aerea, contenente i dati indicati nell'allegato A, che forma parte integrante del presente decreto, previo accertamento della mancanza di impedimenti all'eventuale transito attraverso altri Stati ovvero alla riammissione da parte dello Stato di destinazione. La richiesta di transito per via aerea non e', in linea di massima, presentata se l'attuazione della misura di espulsione rende necessario un cambio di aeroporto nel territorio dello Stato membro richiesto.
2. Fatti salvi gli obblighi di cui all'articolo 1, comma 2, la richiesta di transito per via aerea presentata dall'Autorita' centrale individuata dallo Stato membro richiedente alla Direzione centrale puo' essere rifiutata se:
a) il cittadino di un Paese terzo risulti in Italia imputato ovvero condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale e, in ogni caso, per reati inerenti agli stupefacenti, alla liberta' sessuale, al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivita' illecite, nonche' destinatario di provvedimenti restrittivi della liberta' personale, fermo restando quanto previsto dalla legge 22 aprile 2005, n. 69, e fatti salvi gli obblighi derivanti dalle Convenzioni internazionali in materia di estradizione;
b) sussistono impedimenti al transito attraverso altri Stati o alla riammissione da parte dello Stato di destinazione ovvero dello Stato richiedente;
c) il provvedimento richiede un cambio di aeroporto nel territorio nazionale;
d) l'assistenza non puo' essere fornita al momento della richiesta;
e) il cittadino di un Paese terzo e' considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera d), la Direzione centrale comunica, quanto prima, allo Stato membro richiedente una diversa data, quanto piu' vicina possibile a quella richiesta, per l'effettuazione del transito, sempreche' siano soddisfatte le altre condizioni per l'autorizzazione al transito.
4. L'autorizzazione al transito per via aerea gia' rilasciata puo' essere ritirata se, successivamente al rilascio, diventano noti ovvero si verificano fatti che, ai sensi del comma 2, ne avrebbero giustificato il rifiuto.
5. La Direzione centrale comunica per iscritto, immediatamente, alla competente autorita' dello Stato richiedente l'eventuale rifiuto o ritiro dell'autorizzazione al transito, ovvero l'impossibilita' per qualsiasi altro motivo di procedere al transito, motivando la propria decisione.
6. Il transito per via aerea non e' richiesto ne' e' autorizzato se il cittadino di un Paese terzo corre il rischio di subire, nel Paese di destinazione o di transito, trattamenti inumani umilianti, torture o la pena di morte ovvero rischia la vita o la liberta' a causa della sua razza, religione, nazionalita', del suo orientamento sessuale, delle sue convinzioni politiche o della sua appartenenza ad un genere o ad un determinato gruppo sociale.
Art. 5.
Modalita' di presentazione della richiesta di transito per via aerea
1. La richiesta di transito per via aerea e' presentata per iscritto alla Direzione centrale, non oltre due giorni prima del transito e contiene i dati indicati nell'allegato A. In casi di particolare urgenza, debitamente motivati, tale termine puo' essere piu' breve.
2. La Direzione centrale comunica per iscritto allo Stato richiedente l'accoglimento o il rifiuto dell'istanza entro due giorni dalla ricezione della richiesta ovvero nel termine piu' breve di cui al comma 1. Il termine per la comunicazione della decisione puo' essere motivatamente prorogato fino ad un massimo di quarantotto ore.
3. In mancanza di comunicazione della decisione ovvero della proroga entro la data richiesta, le operazioni di transito sono avviate, trascorso il termine di cui al comma 2, previa comunicazione da parte dello Stato richiedente. Le disposizioni del presente comma sono derogabili sulla base di accordi o intese bilaterali o multilaterali.
4. La richiesta di transito per via aerea deve prevedere, in linea di massima, la dotazione della scorta, salvo comprovati motivi segnalati dallo Stato richiedente.
Art. 6.
Misure di assistenza
1. La Direzione centrale, nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili in base alla legislazione vigente e nel rispetto delle norme internazionali, adotta ogni disposizione idonea ad assicurare che le operazioni di transito si svolgano nel piu' breve tempo possibile e, comunque, entro ventiquattro ore, avvalendosi di appositi punti di contatto presso gli aeroporti.
2. La Direzione centrale, nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili sulla base della legislazione vigente e nel rispetto delle norme internazionali, previe consultazioni reciproche con l'Autorita' centrale richiedente, stabilisce e fornisce tutte le misure di sostegno necessarie dall'atterraggio fino alla partenza del cittadino di un Paese terzo e in particolare:
a) l'attesa del cittadino di un Paese terzo all'aeromobile e l'accompagnamento nella zona aeroportuale di transito, fino al volo di connessione;
b) il vitto per il cittadino di un Paese terzo e, eventualmente, per i componenti della scorta;
c) la presa in consegna, la conservazione e l'inoltro dei documenti di viaggio, specie in caso di espulsione senza scorta;
d) nei casi di transito senza scorta, la comunicazione all'Autorita' richiedente del luogo e dell'ora di partenza del cittadino di un Paese terzo dal territorio dello Stato;
e) la comunicazione all'Autorita' richiedente di eventuali incidenti gravi verificatisi durante il transito.
3. In ogni caso, sono garantite al cittadino di un Paese terzo ed ai componenti della scorta le cure urgenti o, comunque, essenziali.
4. Qualora le modalita' del transito lo richiedano, e per il tempo strettamente necessario, il cittadino di un Paese terzo e' collocato, in attesa della partenza, nei locali adibiti ad ufficio di pubblica sicurezza o, ove consentito, negli appositi spazi della zona sterile aeroportuale.
5. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 7, comma 2, qualora non sia possibile portare a termine le operazioni di transito nel termine di cui al comma 1, la Direzione centrale, previe richiesta e consultazione con l'autorita' richiedente, assume tutte le misure necessarie alla prosecuzione delle operazioni di transito che devono, in ogni caso, concludersi entro le successive quarantotto ore.
6. Le spese per le prestazioni di cui ai commi 2, lettera b), e 3, nonche' ogni altra spesa eventualmente conseguente alle misure di sostegno fornite e adeguatamente documentate, sono a carico dello Stato richiedente.
Art. 7.
Obbligo di riammissione
1. Il cittadino di un Paese terzo, per il quale la Direzione centrale ha presentato richiesta di transito per via aerea, e' riammesso sul territorio nazionale qualora:
a) l'autorizzazione al transito per via aerea sia stata rifiutata o ritirata;
b) il cittadino di un Paese terzo sia uscito, senza autorizzazione, dalla zona aeroportuale di transito;
c) l'espulsione del cittadino di un Paese terzo in un altro Paese di transito o nel Paese di destinazione o l'imbarco sul volo di connessione siano falliti;
d) non sia stato possibile, per qualsiasi motivo, condurre a termine le operazioni di transito con la partenza del cittadino di un Paese terzo per un altro Paese di transito ovvero per il Paese di destinazione.
2. Qualora non sia stato possibile effettuare il transito di un cittadino di un Paese terzo nel territorio nazionale, la Direzione centrale presta l'assistenza necessaria per la riammissione dello stesso nel territorio dello Stato richiedente. Le spese del viaggio di ritorno sono a carico dello Stato richiedente.
Art. 8.
Obblighi e poteri della scorta
1. Durante le operazioni di transito per via aerea, i componenti della scorta che accompagna il cittadino di un Paese terzo non portano armi e indossano abiti civili. Essi sono tenuti ad esibire l'autorizzazione al transito rilasciata dalla Direzione centrale ovvero, nei casi di cui all'articolo 5, comma 3, la comunicazione del transito.
2. Nell'esecuzione delle operazioni di transito i poteri dei componenti della scorta sono limitati all'autodifesa, salva la necessita' di adottare misure ragionevoli e proporzionate per impedire che il cittadino di un Paese terzo fugga, provochi lesioni a se stesso o a terzi ovvero arrechi danni a beni, nel rispetto della legislazione dello Stato membro richiesto, e sempre che a tale necessita' non possano provvedere i competenti funzionari nazionali o che prestano le misure di assistenza.
Art. 9.
Norma finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
D. LGS.
30/2007 *
Decreto legislativo 6 Febbraio 2007, n.30, e
successive modificazioni, Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al
diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di
soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri
TESTO VIGENTE ALLĠINIZIO
DELLA XVI LEGISLATURA |
MODIFICHE APPORTATE
DURANTE LA XVI LEGISLATURA L. 129/2011 D. LGS. 150/2011 |
|
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Art. 1. |
|
Finalita'
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1.
Il presente decreto legislativo disciplina: |
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a)
le modalita' d'esercizio del diritto di libera circolazione, ingresso e
soggiorno nel territorio dello Stato da parte dei cittadini dell'Unione
europea e dei familiari di cui all'articolo 2 che accompagnano o raggiungono
i medesimi cittadini; |
|
b)
il diritto di soggiorno permanente nel territorio dello Stato dei cittadini
dell'Unione europea e dei familiari di cui all'articolo 2 che accompagnano o
raggiungono i medesimi cittadini; |
|
c)
le limitazioni ai diritti di cui alle lettere a) e b) per motivi di ordine
pubblico e di pubblica sicurezza. |
|
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Art.
2. |
|
Definizioni
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1.
Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per: |
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a)
Çcittadino dell'UnioneÈ: qualsiasi persona avente la cittadinanza di uno
Stato membro; |
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b)
ÇfamiliareÈ: |
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1)
il coniuge; |
|
2)
il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione
registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la
legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al
matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente
legislazione dello Stato membro ospitante; |
|
3)
i discendenti diretti di eta' inferiore a 21 anni o a carico e quelli del
coniuge o partner di cui alla lettera b); |
|
4)
gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla
lettera b); |
|
c)
ÇStato membro ospitanteÈ: lo Stato membro nel quale il cittadino dell'Unione
si reca al fine di esercitare il diritto di libera circolazione o di
soggiorno. |
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Art.
3. |
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Aventi
diritto |
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1.
Il presente decreto legislativo si applica a qualsiasi cittadino dell'Unione
che si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la
cittadinanza, nonche' ai suoi familiari ai sensi dell'articolo 2, comma 1,
lettera b), che accompagnino o raggiungano il cittadino medesimo. |
|
2.
Senza pregiudizio del diritto personale di libera circolazione e di soggiorno
dell'interessato, lo Stato membro ospitante, conformemente alla sua
legislazione nazionale, agevola l'ingresso e il soggiorno delle seguenti
persone: |
|
a)
ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, non definito
all'articolo 2, comma 1, lettera b), se e' a carico o convive, nel paese di
provenienza, con il cittadino dell'Unione titolare del diritto di soggiorno a
titolo principale o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino
dell'Unione lo assista personalmente; |
|
b)
il partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile
debitamente attestata dallo Stato del cittadino dell'Unione. |
|
3.
Lo Stato membro ospitante effettua un esame approfondito della situazione
personale e giustifica l'eventuale rifiuto del loro ingresso o soggiorno. |
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Art.
4. |
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Diritto
di circolazione nell'ambito dell'Unione europea |
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|
1.
Ferme le disposizioni relative ai controlli dei documenti di viaggio alla
frontiera, il cittadino dell'Unione in possesso di documento d'identita' valido
per l'espatrio, secondo la legislazione dello Stato membro, ed i suoi
familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, ma in possesso di
un passaporto valido, hanno il diritto di lasciare il territorio nazionale
per recarsi in un altro Stato dell'Unione. |
|
2.
Per i soggetti di cui al comma 1, minori degli anni diciotto, ovvero
interdetti o inabilitati, il diritto di circolazione e' esercitato secondo le
modalita' stabilite dalla legislazione dello Stato di cui hanno la
cittadinanza. |
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|
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|
Art.
5. |
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Diritto
di ingresso |
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|
1.
Ferme le disposizioni relative ai controlli dei documenti di viaggio alla
frontiera, il cittadino dell'Unione in possesso di documento d'identita'
valido per l'espatrio, secondo la legislazione dello Stato membro, ed i suoi
familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, ma in possesso di
un passaporto valido, sono ammessi nel territorio nazionale. |
|
2.
I familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro sono assoggettati
all'obbligo del visto d'ingresso, nei casi in cui e' richiesto. Il possesso
della carta di soggiorno di cui all'articolo 10 in corso di validita' esonera
dall'obbligo di munirsi del visto. |
|
3.
I visti di cui al comma 2 sono rilasciati gratuitamente e con priorita'
rispetto alle altre richieste. |
|
4.
Nei casi in cui e' esibita la carta di soggiorno di cui all'articolo 10 non
sono apposti timbri di ingresso o di uscita nel passaporto del familiare non
avente la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea. |
|
5.
Il respingimento nei confronti di un cittadino dell'Unione o di un suo
familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro, sprovvisto dei
documenti di viaggio o del visto di ingresso, non e' disposto se
l'interessato, entro ventiquattro ore dalla richiesta, fa pervenire i
documenti necessari ovvero dimostra con altra idonea documentazione, secondo
la legge nazionale, la qualifica di titolare del diritto di libera
circolazione. |
|
5
bis. In ragione della prevista durata del suo soggiorno, il cittadino
dell'Unione o il suo familiare puo' presentarsi ad un ufficio di polizia per
dichiarare la propria presenza nel territorio nazionale secondo le modalita'
stabilite con decreto del Ministro dell'interno da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Qualora
non sia stata effettuata tale dichiarazione di presenza, si presume, salvo
prova contraria, che il soggiorno si sia protratto da oltre tre mesi. |
|
|
|
|
|
Art.
6. |
|
Diritto
di soggiorno fino a tre mesi |
|
|
|
1.
I cittadini dell'Unione hanno il diritto di soggiornare nel territorio
nazionale per un periodo non superiore a tre mesi senza alcuna condizione o
formalita', salvo il possesso di un documento d'identita' valido per
l'espatrio secondo la legislazione dello Stato di cui hanno la cittadinanza. |
|
2.
Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai familiari non aventi la
cittadinanza di uno Stato membro che accompagnano o raggiungono il cittadino
dell'Unione, in possesso di un passaporto in corso di validita', che hanno fatto
ingresso nel territorio nazionale ai sensi dell'articolo 5, comma 2. |
2.
Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai familiari non aventi la
cittadinanza di uno Stato membro che accompagnano o raggiungono il cittadino
dell'Unione, in possesso di un passaporto in corso di validita' (...)[193]. |
3.
Fatte salve le disposizioni di leggi speciali conformi ai Trattati
dell'Unione europea ed alla normativa comunitaria in vigore, i cittadini di
cui ai commi 1 e 2, nello svolgimento delle attivita' consentite, sono tenuti
ai medesimi adempimenti richiesti ai cittadini italiani. |
|
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Art.
7. |
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Diritto
di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi |
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|
1.
Il cittadino dell'Unione ha diritto di soggiornare nel territorio nazionale
per un periodo superiore a tre mesi quando: |
|
a)
e' lavoratore subordinato o autonomo nello Stato; |
|
b)
dispone per se' stesso e per i propri familiari di risorse economiche
sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale
dello Stato durante il periodo di soggiorno, e di un'assicurazione sanitaria
o di altro titolo idoneo comunque denominato che copra tutti i rischi nel
territorio nazionale; |
|
c)
e' iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi
come attivita' principale un corso di studi o di formazione professionale e
dispone, per se' stesso e per i propri familiari, di risorse economiche
sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale
dello Stato durante il suo periodo di soggiorno, da attestare attraverso una
dichiarazione o con altra idonea documentazione, e di un'assicurazione
sanitaria o di altro titolo idoneo che copra tutti i rischi nel territorio
nazionale; |
|
d)
e' familiare, come definito dall'articolo 2, che accompagna o raggiunge un
cittadino dell'Unione che ha diritto di soggiornare ai sensi delle lettere
a), b) o c). |
|
2.
Il diritto di soggiorno di cui al comma 1 e' esteso ai familiari non aventi
la cittadinanza di uno Stato membro quando accompagnano o raggiungono nel
territorio nazionale il cittadino dell'Unione, purche' questi risponda alle
condizioni di cui al comma 1, lettere a), b) o c). |
|
3.
Il cittadino dell'Unione, gia' lavoratore subordinato o autonomo sul
territorio nazionale, conserva il diritto al soggiorno di cui al comma 1,
lettera a) quando: |
|
a)
e' temporaneamente inabile al lavoro a seguito di una malattia o di un
infortunio; |
|
b)
e' in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata dopo aver
esercitato un'attivita' lavorativa per oltre un anno nel territorio nazionale
ed e' iscritto presso il Centro per l'impiego, ovvero ha reso la
dichiarazione, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21
aprile 2000, n. 181, cosi' come sostituito dall'articolo 3 del decreto
legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, che attesti l'immediata disponibilita'
allo svolgimento di attivita' lavorativa; |
|
c)
e' in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata al termine
di un contratto di lavoro di durata determinata inferiore ad un anno, ovvero
si e' trovato in tale stato durante i primi dodici mesi di soggiorno nel
territorio nazionale, e' iscritto presso il Centro per l'impiego ovvero ha
reso la dichiarazione, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181, cosi' come sostituito dall'articolo 3 del
decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, che attesti l'immediata
disponibilita' allo svolgimento di attivita' lavorativa. In tale caso,
l'interessato conserva la qualita' di lavoratore subordinato per un periodo
di un anno; |
|
d)
segue un corso di formazione professionale. Salvo il caso di disoccupazione
involontaria, la conservazione della qualita' di lavoratore subordinato
presuppone che esista un collegamento tra l'attivita' professionale
precedentemente svolta e il corso di formazione seguito. |
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Art.
8. |
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Ricorsi
avverso il mancato riconoscimento del diritto di soggiorno |
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1.
Avverso il provvedimento di rifiuto e revoca del diritto di cui agli articoli
6 e 7, e' ammesso ricorso al tribunale in composizione monocratica del luogo
ove dimora il richiedente, il quale provvede, sentito l'interessato, nei modi
di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. |
1.
Avverso il provvedimento di rifiuto e revoca del diritto di cui agli articoli
6 e 7, e' ammesso ricorso all'autorita' giudiziaria ordinaria. Le
controversie previste dal presente articolo sono disciplinate dall'articolo
16 del decreto legislativo 1Ħ settembre 2011, n.150.[194] |
|
|
|
|
Art.
9. |
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Formalita'
amministrative per i cittadini dell'Unione ed i loro familiari |
|
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|
1.
Al cittadino dell'Unione che intende soggiornare in Italia, ai sensi
dell'articolo 7 per un periodo superiore a tre mesi, si applica la legge 24
dicembre 1954 n. 1228, ed il nuovo regolamento anagrafico della popolazione
residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
1989, n. 223. |
|
2.
Fermo quanto previsto dal comma 1, l'iscrizione e' comunque richiesta
trascorsi tre mesi dall'ingresso ed e' rilasciata immediatamente una
attestazione contenente l'indicazione del nome e della dimora del
richiedente, nonche' la data della richiesta. |
|
3.
Oltre a quanto previsto per i cittadini italiani dalla normativa di cui al
comma 1, per l'iscrizione anagrafica di cui al comma 2, il cittadino
dell'Unione deve produrre la documentazione attestante: |
|
a)
l'attivita' lavorativa, subordinata o autonoma, esercitata se l'iscrizione e'
richiesta ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a); |
|
b)
la disponibilita' di risorse economiche sufficienti per se' e per i propri
familiari, secondo i criteri di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), del
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, nonche' la titolarita' di una assicurazione sanitaria
ovvero di altro titolo comunque denominato idoneo a coprire tutti i rischi
nel territorio nazionale, se l'iscrizione e' richiesta ai sensi dell'articolo
7, comma 1, lettera b); |
|
c)
l'iscrizione presso un istituto pubblico o privato riconosciuto dalla vigente
normativa e la titolarita' di un'assicurazione sanitaria ovvero di altro
titolo comunque denominato idoneo a coprire tutti i rischi, nonche' la
disponibilita' di risorse economiche sufficienti per se' e per i propri
familiari, secondo i criteri di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), del
citato decreto legislativo n. 286 del 1998, se l'iscrizione e' richiesta ai
sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c). |
|
|
3-bis.
Ai fini della verifica della sussistenza del requisito della disponibilit
delle risorse economiche sufficienti al soggiorno, di cui al comma 3, lettere
b) e c), deve, in ogni caso, essere valutata la situazione complessiva
personale dell'interessato, con particolare riguardo alle spese afferenti
l'alloggio sia esso in locazione, in comodato, di propriet o detenuto in
base a un altro diritto soggettivo.[195] |
4.
Il cittadino dell'Unione puo' dimostrare di disporre, per se' e per i propri
familiari, di risorse economiche sufficienti a non gravare sul sistema di
assistenza pubblica, anche attraverso la dichiarazione di cui agli articoli
46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. |
|
5.
Ai fini dell'iscrizione anagrafica, oltre a quanto previsto per i cittadini
italiani dalla normativa di cui al comma 1, i familiari del cittadino
dell'Unione europea che non hanno un autonomo diritto di soggiorno devono presentare,
in conformita' alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445: |
|
a)
un documento di identita' o il passaporto in corso di validita', nonche' il
visto di ingresso quando richiesto; |
a)
un documento di identita' o il passaporto in corso di validita' (...)[196]; |
b)
un documento che attesti la qualita' di familiare e, qualora richiesto, di
familiare a carico; |
b)
un documento rilasciato dall'autorita' competente del Paese di origine o
provenienza che attesti la qualita'
di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico ovvero di membro
del nucleo familiare ovvero familiare affetto da gravi problemi di salute,
che richiedono l'assistenza personale del cittadino dell'Unione, titolare di
un autonomo diritto di soggiorno;[197] |
c)
l'attestato della richiesta d'iscrizione anagrafica del familiare cittadino
dell'Unione. |
|
6.
Salvo quanto previsto dal presente decreto, per l'iscrizione anagrafica ed il
rilascio della ricevuta di iscrizione e del relativo documento di identita'
si applicano le medesime disposizioni previste per il cittadino italiano. |
|
7.
Le richieste di iscrizioni anagrafiche dei familiari del cittadino
dell'Unione che non abbiano la cittadinanza di uno Stato membro sono
trasmesse, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del citato decreto legislativo
n. 286 del 1998, a cura delle amministrazioni comunali alla Questura
competente per territorio. |
|
|
|
|
|
Art.
10. |
|
Carta
di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la
cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea |
|
|
|
1.
I familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato
membro, di cui all'articolo 2, trascorsi tre mesi dall'ingresso nel
territorio nazionale, richiedono alla questura competente per territorio di
residenza la ÇCarta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'UnioneÈ,
redatta su modello conforme a quello stabilito con decreto del Ministro
dell'interno da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo. Fino alla data di entrata in vigore del
predetto decreto, e' rilasciato il titolo di soggiorno previsto dalla
normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. |
|
2.
Al momento della richiesta di rilascio della carta di soggiorno, al familiare
del cittadino dell'Unione e' rilasciata una ricevuta secondo il modello
definito con decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 1. |
|
3.
Per il rilascio della Carta di soggiorno, e' richiesta la presentazione: |
|
a)
del passaporto o documento equivalente, in corso di validita', nonche' del
visto di ingresso, qualora richiesto; |
a)
del passaporto o documento equivalente, in corso di validita' (...)[198]; |
b)
di un documento che attesti la qualita' di familiare e, qualora richiesto, di
familiare a carico; |
b)
di un documento rilasciato dall'autorita' competente del Paese di origine
o provenienza che attesti la
qualita' di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico ovvero
di membro del nucleo familiare ovvero del familiare affetto da gravi problemi
di salute, che richiedono l'assistenza personale del cittadino dell'Unione,
titolare di un autonomo diritto di soggiorno;[199] |
c)
dell'attestato della richiesta d'iscrizione anagrafica del familiare
cittadino dell'Unione; |
|
d)
della fotografia dell'interessato, in formato tessera, in quattro esemplari. |
|
4.
La carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione ha una
validita' di cinque anni dalla data del rilascio. |
|
5.
La carta di soggiorno mantiene la propria validita' anche in caso di assenze
temporanee del titolare non superiori a sei mesi l'anno, nonche' di assenze
di durata superiore per l'assolvimento di obblighi militari ovvero di assenze
fino a dodici mesi consecutivi per rilevanti motivi, quali la gravidanza e la
maternita', malattia grave, studi o formazione professionale o distacco per
motivi di lavoro in un altro Stato; e' onere dell'interessato esibire la
documentazione atta a dimostrare i fatti che consentono la perduranza di
validita'. |
|
6.
Il rilascio della carta di soggiorno di cui al comma 1 e' gratuito, salvo il
rimborso del costo degli stampati e del materiale usato per il documento. |
|
|
|
|
|
Art.
11. |
|
Conservazione
del diritto di soggiorno dei familiari in caso di decesso o di partenza del
cittadino dell'Unione europea |
|
|
|
1.
Il decesso del cittadino dell'Unione o la sua partenza dal territorio
nazionale non incidono sul diritto di soggiorno dei suoi familiari aventi la
cittadinanza di uno Stato membro, a condizione che essi abbiano acquisito il
diritto di soggiorno permanente ai sensi dell'articolo 14 o siano in possesso
dei requisiti previsti dall'articolo 7, comma 1. |
|
2.
Il decesso del cittadino dell'Unione non comporta la perdita del diritto di
soggiorno dei familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro,
sempre che essi abbiano soggiornato nel territorio nazionale per almeno un
anno prima del decesso del cittadino dell'Unione ed abbiano acquisito il
diritto di soggiorno permanente di cui all'articolo 14 o dimostrino di
esercitare un'attivita' lavorativa subordinata od autonoma o di disporre per
se' e per i familiari di risorse sufficienti, affinche' non divengano un
onere per il sistema di assistenza sociale dello Stato durante il loro
soggiorno, nonche' di una assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi
nello Stato, ovvero di fare parte del nucleo familiare, gia' costituito nello
Stato, di una persona che soddisfa tali condizioni. Le risorse sufficienti
sono quelle indicate all'articolo 9, comma 3. |
|
3.
Nell'ipotesi di cui al comma 2, quando non sussiste il requisito del
soggiorno nel territorio nazionale per almeno un anno si applica l'articolo
30, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni. |
|
4.
La partenza del cittadino dell'Unione dal territorio nazionale o il suo
decesso non comportano la perdita del diritto di soggiorno dei figli o del
genitore che ne ha l'affidamento, indipendentemente dal requisito della
cittadinanza, se essi risiedono nello Stato e sono iscritti in un istituto
scolastico per seguirvi gli studi, e fino al termine degli studi stessi. |
|
|
|
|
|
Art.
12. |
|
Mantenimento
del diritto di soggiorno dei familiari in caso di divorzio e di annullamento
del matrimonio |
|
|
|
1.
Il divorzio e l'annullamento del matrimonio dei cittadini dell'Unione non
incidono sul diritto di soggiorno dei loro familiari aventi la cittadinanza
di uno Stato membro, a condizione che essi abbiano acquisito il diritto di
soggiorno permanente di cui all'articolo 14 o soddisfino personalmente le
condizioni previste all'articolo 7, comma 1. |
|
2.
Il divorzio e l'annullamento del matrimonio con il cittadino dell'Unione non
comportano la perdita del diritto di soggiorno dei familiari del cittadino
dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro a condizione che
essi abbiano acquisito il diritto al soggiorno permanente di cui all'articolo
14 o che si verifichi una delle seguenti condizioni: |
|
a)
il matrimonio e' durato almeno tre anni, di cui almeno un anno nel territorio
nazionale, prima dell'inizio del procedimento di divorzio o annullamento; |
|
b)
il coniuge non avente la cittadinanza di uno Stato membro ha ottenuto
l'affidamento dei figli del cittadino dell'Unione in base ad accordo tra i
coniugi o a decisione giudiziaria; |
|
c)
l'interessato risulti parte offesa in procedimento penale, in corso o
definito con sentenza di condanna, per reati contro la persona commessi
nell'ambito familiare; |
|
d)
il coniuge non avente la cittadinanza di uno Stato membro beneficia, in base
ad un accordo tra i coniugi o a decisione giudiziaria, di un diritto di
visita al figlio minore, a condizione che l'organo giurisdizionale ha
ritenuto che le visite devono obbligatoriamente essere effettuate nel
territorio nazionale, e fino a quando sono considerate necessarie. |
|
3.
Nei casi di cui al comma 2, quando non si verifichi alcuna delle condizioni
di cui alle lettere a), b), c) e d), si applica l'articolo 30, comma 5, del
citato decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni. |
|
4.
Nei casi di cui al comma 2, salvo che gli interessati abbiano acquisito il
diritto di soggiorno permanente di cui al successivo articolo 14, il loro
diritto di soggiorno e' comunque subordinato al requisito che essi dimostrino
di esercitare un'attivita' lavorativa subordinata o autonoma, o di disporre
per se' e per i familiari di risorse sufficienti, affinche' non divengano un
onere per il sistema di assistenza sociale dello Stato durante il soggiorno,
nonche' di una assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi nello Stato,
ovvero di fare parte del nucleo familiare, gia' costituito nello Stato, di
una persona che soddisfa tali condizioni. Le risorse sufficienti sono quelle
indicate all'articolo 9, comma 3. |
|
|
|
Art.
13. |
|
Mantenimento
del diritto di soggiorno |
|
|
|
1.
I cittadini dell'Unione ed i loro familiari beneficiano del diritto di
soggiorno di cui all'articolo 6, finche' hanno le risorse economiche di cui
all'articolo 9, comma 3, che gli impediscono di diventare un onere eccessivo
per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante e finche'
non costituiscano un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica. |
|
2.
I cittadini dell'Unione e i loro familiari beneficiano del diritto di
soggiorno di cui agli articoli 7, 11 e 12, finche' soddisfano le condizioni fissate
negli stessi articoli. |
2.
I cittadini dell'Unione e i loro familiari beneficiano del diritto di
soggiorno di cui agli articoli 7, 11 e 12, finche' soddisfano le condizioni
fissate negli stessi articoli. La verifica della sussistenza di tali
condizioni non puo' essere effettuata se non in presenza di ragionevoli dubbi
in ordine alla persistenza delle condizioni medesime.[200] |
3.
Ferme le disposizioni concernenti l'allontanamento per motivi di ordine e
sicurezza pubblica, un provvedimento di allontanamento non puo' essere
adottato nei confronti di cittadini dell'Unione o dei loro familiari,
qualora; |
|
a)
i cittadini dell'Unione siano lavoratori subordinati o autonomi; |
|
b)
i cittadini dell'Unione siano entrati nel territorio dello Stato per cercare
un posto di lavoro. In tale caso i cittadini dell'Unione e i membri della
loro famiglia non possono essere allontanati fino a quando i cittadini
dell'Unione possono dimostrare di essere iscritti nel Centro per l'impiego da
non piu' di sei mesi, ovvero di aver reso la dichiarazione di immediata
disponibilita' allo svolgimento dell'attivita' lavorativa, di cui
all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181,
cosi' come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 dicembre
2002, n. 297 e di non essere stati esclusi dallo stato di disoccupazione ai
sensi dell'articolo 4 del medesimo decreto legislativo n. 297 del 2002[201].
|
|
|
|
|
|
Art.
14. |
|
Diritto
di soggiorno permanente |
|
|
|
1.
Il cittadino dell'Unione che ha soggiornato legalmente ed in via continuativa
per cinque anni nel territorio nazionale ha diritto al soggiorno permanente
non subordinato alle condizioni previste dagli articoli 7, 11, 12 e 13. |
|
2.
Salve le disposizioni degli articoli 11 e 12, il familiare non avente la cittadinanza
di uno Stato membro acquisisce il diritto di soggiorno permanente se ha
soggiornato legalmente in via continuativa per cinque anni nel territorio
nazionale unitamente al cittadino dell'Unione. |
|
3.
La continuita' del soggiorno non e' pregiudicato da assenze che non superino
complessivamente sei mesi l'anno, nonche' da assenze di durata superiore per
l'assolvimento di obblighi militari ovvero da assenze fino a dodici mesi
consecutivi per motivi rilevanti, quali la gravidanza e la maternita', malattia
grave, studi o formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in un
altro Stato membro o in un Paese terzo. |
|
4.
Il diritto di soggiorno permanente si perde in ogni caso a seguito di assenze
dal territorio nazionale di durata superiore a due anni consecutivi. |
|
|
|
|
|
Art.
15. |
|
Deroghe
a favore dei lavoratori che hanno cessato la loro attivita' nello Stato
membro ospitante e dei loro familiari |
|
|
|
1.
In deroga all'articolo 14 ha diritto di soggiorno permanente nello Stato
prima della maturazione di un periodo continuativo di cinque anni di
soggiorno: |
|
a)
il lavoratore subordinato o autonomo il quale, nel momento in cui cessa
l'attivita', ha raggiunto l'eta' prevista ai fini dell'acquisizione del
diritto alla pensione di vecchiaia, o il lavoratore subordinato che cessa di
svolgere un'attivita' subordinata a seguito di pensionamento anticipato, a
condizione che abbia svolto nel territorio dello Stato la propria attivita'
almeno negli ultimi dodici mesi e vi abbia soggiornato in via continuativa
per oltre tre anni. Ove il lavoratore appartenga ad una categoria per la
quale la legge non riconosce il diritto alla pensione di vecchiaia, la
condizione relativa all'eta' e' considerata soddisfatta quando l'interessato
ha raggiunto l'eta' di 60 anni; |
|
b)
il lavoratore subordinato o autonomo che ha soggiornato in modo continuativo
nello Stato per oltre due anni e cessa di esercitare l'attivita'
professionale a causa di una sopravvenuta incapacita' lavorativa permanente.
Ove tale incapacita' sia stata causata da un infortunio sul lavoro o da una
malattia professionale che da' all'interessato diritto ad una prestazione
interamente o parzialmente a carico di un'istituzione dello Stato, non si
applica alcuna condizione relativa alla durata del soggiorno; |
|
c)
il lavoratore subordinato o autonomo che, dopo tre anni d'attivita' e di
soggiorno continuativi nello Stato, eserciti un'attivita' subordinata o
autonoma in un altro Stato membro, pur continuando a risiedere nel territorio
dello Stato, permanendo le condizioni previste per l'iscrizione anagrafica. |
|
2.
Ai fini dell'acquisizione dei diritti previsti nel comma 1, lettere a) e b),
i periodi di occupazione trascorsi dall'interessato nello Stato membro in cui
esercita un'attivita' sono considerati periodi trascorsi nel territorio
nazionale. |
|
3.
I periodi di iscrizione alle liste di mobilita' o di disoccupazione
involontaria, cosi' come definiti dal decreto legislativo 19 dicembre 2002,
n. 297, o i periodi di sospensione dell'attivita' indipendenti dalla volonta'
dell'interessato e l'assenza dal lavoro o la cessazione dell'attivita' per
motivi di malattia o infortunio sono considerati periodi di occupazione ai
fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1. |
|
4.
La sussistenza delle condizioni relative alla durata del soggiorno e
dell'attivita' di cui al comma 1, lettera a) e lettera b), non sono
necessarie se il coniuge e' cittadino italiano, ovvero ha perso la
cittadinanza italiana a seguito del matrimonio con il lavoratore dipendente o
autonomo. |
|
5.
I familiari, qualunque sia la loro cittadinanza, del lavoratore subordinato o
autonomo, che soggiornano con quest'ultimo nel territorio dello Stato, godono
del diritto di soggiorno permanente se il lavoratore stesso ha acquisito il
diritto di soggiorno permanente in forza del comma 1. |
|
6.
Se il lavoratore subordinato o autonomo decede mentre era in attivita' senza
aver ancora acquisito il diritto di soggiorno permanente a norma del comma 1,
i familiari che hanno soggiornato con il lavoratore nel territorio
acquisiscono il diritto di soggiorno permanente, qualora si verifica una
delle seguenti condizioni: |
|
a)
il lavoratore subordinato o autonomo, alla data del suo decesso, abbia
soggiornato in via continuativa nel territorio nazionale per due anni; |
|
b)
il decesso sia avvenuto in seguito ad un infortunio sul lavoro o ad una
malattia professionale; |
|
c)
il coniuge superstite abbia perso la cittadinanza italiana a seguito del
matrimonio con il lavoratore dipendente o autonomo. |
|
7.
Se non rientrano nelle condizioni previste dal presente articolo, i familiari
del cittadino dell'Unione di cui all'articolo 11, comma 2, e all'articolo 12,
comma 2, che soddisfano le condizioni ivi previste, acquisiscono il diritto
di soggiorno permanente dopo aver soggiornato legalmente e in via
continuativa per cinque anni nello Stato membro ospitante. |
|
|
|
|
|
Art.
16. |
|
Attestazione
di soggiorno permanente per i cittadini dell'Unione europea |
|
|
|
1.
A richiesta dell'interessato, il comune di residenza rilascia al cittadino di
uno Stato membro dell'Unione europea un attestato che certifichi la sua
condizione di titolare del diritto di soggiorno permanente. L'attestato e'
rilasciato entro trenta giorni dalla richiesta corredata dalla documentazione
atta a provare le condizioni, rispettivamente previsti dall'articolo 14 e
dall'articolo 15. |
|
2.
L'attestato di cui al comma 1 puo' essere sostituito da una istruzione
contenuta nel microchip della carta di identita' elettronica di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, secondo le regole tecniche stabilite
dal Ministero dell'interno. |
|
|
|
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Art.
17. |
|
Carta
di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno
Stato membro |
|
|
|
1.
Ai familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno
Stato membro dell'Unione europea, che abbiano maturato il diritto di
soggiorno permanente, la Questura rilascia una ÇCarta di soggiorno permanente
per familiari di cittadini europeiÈ. |
|
2.
La richiesta di Carta di soggiorno permanente e' presentata alla Questura
competente per territorio di residenza prima dello scadere del periodo di
validita' della Carta di soggiorno di cui all'articolo 10 ed e' rilasciata
entro 90 giorni, su modello conforme a quello stabilito con decreto del
Ministro dell'interno. |
|
3.
Il rilascio dell'attestazione e' gratuito, salvo il rimborso del costo degli
stampati o del materiale utilizzato. |
|
4.
Le interruzioni di soggiorno che non superino, ogni volta, i due anni
consecutivi, non incidono sulla validita' della carta di soggiorno
permanente. |
|
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|
|
|
Art.
18. |
|
Continuita'
del soggiorno |
|
|
|
1.
La continuita' del soggiorno, ai fini del presente decreto legislativo,
nonche' i requisiti prescritti dagli articoli 13, 14, 15 e 16 possono essere
comprovati con le modalita' previste dalla legislazione vigente. |
|
2.
La continuita' del soggiorno e' interrotta dal provvedimento di
allontanamento adottato nei confronti della persona interessata, che
costituisce causa di cancellazione anagrafica. |
|
|
|
|
|
Art.
19. |
|
Disposizioni
comuni al diritto di soggiorno e al diritto di soggiorno permanente |
|
|
|
1.
I cittadini dell'Unione e i loro familiari hanno diritto di esercitare
qualsiasi attivita' economica autonoma o subordinata, escluse le attivita'
che la legge, conformemente ai Trattati dell'Unione europea ed alla normativa
comunitaria in vigore, riserva ai cittadini italiani. |
|
2.
Fatte salve le disposizioni specifiche espressamente previste dal Trattato CE
e dal diritto derivato, ogni cittadino dell'Unione che risiede, in base al
presente decreto, nel territorio nazionale gode di pari trattamento rispetto
ai cittadini italiani nel campo di applicazione del Trattato. Il beneficio di
tale diritto si estende ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato
membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente. |
|
3.
In deroga al comma 2 e se non attribuito autonomamente in virtu'
dell'attivita' esercitata o da altre disposizioni di legge, il cittadino
dell'Unione ed i suoi familiari non godono del diritto a prestazioni
d'assistenza sociale durante i primi tre mesi di soggiorno o, comunque, nei
casi previsti dall'articolo 13, comma 3, lettera b), salvo che tale diritto
sia automaticamente riconosciuto in forza dell'attivita' esercitata o da
altre disposizioni di legge. |
|
4.
La qualita' di titolare di diritto di soggiorno e di titolare di diritto di
soggiorno permanente puo' essere attestata con qualsiasi mezzo di prova
previsto dalla normativa vigente. |
4.
La qualita' di titolare di diritto di soggiorno e di titolare di diritto di
soggiorno permanente puo' essere attestata con qualsiasi mezzo di prova
previsto dalla normativa vigente, fermo restando che il possesso del
relativo documento non costituisce condizione necessaria per l'esercizio di
un diritto[202]. |
|
|
|
|
Art.
20. |
|
Limitazioni
al diritto di ingresso e di soggiorno |
|
|
|
1.
Salvo quanto previsto dall'articolo 21, il diritto di ingresso e soggiorno
dei cittadini dell'Unione o dei loro familiari, qualsiasi sia la loro
cittadinanza, puo' essere limitato con apposito provvedimento solo per:
motivi di sicurezza dello Stato; motivi imperativi di pubblica sicurezza;
altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza. |
|
2.
I motivi di sicurezza dello Stato sussistono anche quando la persona da
allontanare appartiene ad una delle categorie di cui all'articolo 18 della
legge 22 maggio 1975, n. 152, ovvero vi sono fondati motivi di ritenere che
la sua permanenza nel territorio dello Stato possa in qualsiasi modo
agevolare organizzazioni o attivita' terroristiche, anche internazionali. |
2.
I motivi di sicurezza dello Stato sussistono (...) quando la persona da allontanare appartiene ad una
delle categorie di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e
successive modificazioni, ovvero vi
sono fondati motivi di ritenere che la sua permanenza nel territorio dello
Stato possa, in qualsiasi modo, agevolare organizzazioni o attivita' terroristiche,
anche internazionali. Ai fini dell'adozione del provvedimento di cui al
comma 1, si tiene conto anche di eventuali condanne pronunciate da un giudice
italiano per uno o pi delitti riconducibili a quelli indicati nel libro
secondo, titolo primo del codice penale.[203] |
3.
I motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono quando la persona da
allontanare abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia
concreta, effettiva e grave ai diritti fondamentali della persona ovvero
all'incolumita' pubblica, rendendo urgente l'allontanamento perche' la sua
ulteriore permanenza sul territorio e' incompatibile con la civile e sicura
convivenza. Ai fini dell'adozione del provvedimento, si tiene conto anche di
eventuali condanne, pronunciate da un giudice italiano o straniero, per uno o
piu' delitti non colposi, consumati o tentati, contro la vita o l'incolumita'
della persona, o per uno o piu' delitti corrispondenti alle fattispecie
indicate nell'articolo 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69, di eventuali
ipotesi di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del
codice di procedura penale per i medesimi delitti, ovvero dell'appartenenza a
taluna delle categorie di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n.
1423, e successive modificazioni, o di cui all'articolo 1 della legge 31
maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonche' di misure di
prevenzione o di provvedimenti di allontanamento disposti da autorita'
straniere. |
3.
I motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono quando la persona da
allontanare abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia concreta,
effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona
ovvero all'incolumit pubblica (...). Ai fini dell'adozione del provvedimento, si tiene conto, quando
ricorrono i comportamenti di cui al primo periodo del presente comma, anche di eventuali condanne, pronunciate da un
giudice italiano o straniero, per uno o piu' delitti non colposi, consumati o
tentati, contro la vita o l'incolumita' della persona, ovvero di eventuali
condanne per uno o piu' delitti corrispondenti alle fattispecie indicate
nell'articolo 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69, o di eventuali ipotesi di applicazione della pena su
richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i
medesimi delitti o
dell'appartenenza a taluna delle categorie di cui all'articolo 1 della legge
27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di cui all'articolo
1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonche' di
misure di prevenzione o di provvedimenti di allontanamento disposti da
autorit straniere.[204] |
4.
I provvedimenti di allontanamento sono adottati nel rispetto del principio di
proporzionalita' e non possono essere motivati da ragioni di ordine
economico, ne' da ragioni estranee ai comportamenti individuali
dell'interessato che rappresentino una minaccia concreta e attuale all'ordine
pubblico o alla pubblica sicurezza. L'esistenza di condanne penali non
giustifica di per se' l'adozione di tali provvedimenti. |
4.
I provvedimenti di allontanamento sono adottati nel rispetto del principio di
proporzionalita' e non possono essere motivati da ragioni di ordine
economico, ne' da ragioni estranee ai comportamenti individuali
dell'interessato che rappresentino una minaccia concreta, effettiva e
sufficientemente grave[205] all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.
L'esistenza di condanne penali non giustifica di per se' l'adozione di tali
provvedimenti. |
5.
Nell'adottare un provvedimento di allontanamento, si tiene conto della durata
del soggiorno in Italia dell'interessato, della sua eta', della sua
situazione familiare e economica, del suo stato di salute, della sua
integrazione sociale e culturale nel territorio nazionale e dell'importanza
dei suoi legami con il Paese di origine. |
|
6.
I titolari del diritto di soggiorno permanente di cui all'articolo 14 possono
essere allontanati dal territorio nazionale solo per motivi di sicurezza
dello Stato, per motivi imperativi di pubblica sicurezza o per altri gravi
motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza. |
|
7.
I beneficiari del diritto di soggiorno che hanno soggiornato nel territorio
nazionale nei precedenti dieci anni o che siano minorenni possono essere
allontanati solo per motivi di sicurezza dello Stato o per motivi imperativi
di pubblica sicurezza, salvo l'allontanamento sia necessario nell'interesse
stesso del minore, secondo quanto previsto dalla Convenzione sui diritti del
fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176. |
|
8.
Le malattie o le infermita' che possono giustificare limitazioni alla liberta'
di circolazione nel territorio nazionale sono solo quelle con potenziale
epidemico individuate dall'Organizzazione mondiale della sanita', nonche'
altre malattie infettive o parassitarie contagiose, sempreche' siano oggetto
di disposizioni di protezione che si applicano ai cittadini italiani. Le
malattie che insorgono successivamente all'ingresso nel territorio nazionale
non possono giustificare l'allontanamento. |
|
9.
Il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti di allontanamento per motivi
imperativi di pubblica sicurezza dei soggetti di cui al comma 7, nonche' i
provvedimenti di allontanamento per motivi di ordine pubblico o di sicurezza
dello Stato. Negli altri casi, i provvedimenti di allontanamento sono
adottati dal prefetto del luogo di residenza o dimora del destinatario. |
9.
Il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti di allontanamento per motivi
imperativi di pubblica sicurezza dei soggetti di cui al comma 7, nonche' i
provvedimenti di allontanamento per motivi (...)[206] di sicurezza dello Stato. Negli altri casi, i
provvedimenti di allontanamento sono adottati dal prefetto del luogo di
residenza o dimora del destinatario. |
10.
I provvedimenti di allontanamento sono motivati, salvo che vi ostino motivi
attinenti alla sicurezza dello Stato. Se il destinatario non comprende la
lingua italiana, il provvedimento e' accompagnato da una traduzione del suo
contenuto, anche mediante appositi formulari, sufficientemente dettagliati,
redatti in una lingua a lui comprensibile o, se cio' non e' possibile per
indisponibilita' di personale idoneo alla traduzione del provvedimento in
tale lingua, comunque in una delle lingue francese, inglese, spagnola o
tedesca, secondo la preferenza indicata dall'interessato. Il provvedimento e'
notificato all'interessato e riporta le modalita' di impugnazione e, salvo
quanto previsto al comma 11, indica il termine stabilito per lasciare il
territorio nazionale che non puo' essere inferiore ad un mese dalla data
della notifica e, nei casi di comprovata urgenza, puo' essere ridotto a dieci
giorni. Il provvedimento indica anche la durata del divieto di reingresso che
non puo' essere superiore a dieci anni nei casi di allontanamento per i
motivi di sicurezza dello Stato e a cinque anni negli altri casi. |
|
11.
Il provvedimento di allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato e per
motivi imperativi di pubblica sicurezza e' immediatamente eseguito dal
questore e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5-bis,
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. |
11.
Il provvedimento di allontanamento per i motivi di cui al comma 1 e' immediatamente eseguito dal questore qualora
si ravvisi, caso per caso, l'urgenza dell'allontanamento perch l'ulteriore
permanenza sul territorio incompatibile con la civile e sicura convivenza.
Si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 13, comma 5-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.[207] |
12.
Nei casi di cui al comma 10, se il destinatario del provvedimento di
allontanamento si trattiene oltre il termine fissato, il questore dispone
l'esecuzione immediata del provvedimento di allontanamento dell'interessato
dal territorio nazionale. Si applicano, per la convalida del provvedimento
del questore, le disposizioni del comma 11. |
|
13.
Il destinatario del provvedimento di allontanamento puo' presentare domanda
di revoca del divieto di reingresso dopo che, dall'esecuzione del
provvedimento, sia decorsa almeno la meta' della durata del divieto, e in
ogni caso decorsi tre anni. Nella domanda devono essere addotti gli argomenti
intesi a dimostrare l'avvenuto oggettivo mutamento delle circostanze che
hanno motivato la decisione di vietarne il reingresso nel territorio
nazionale. Sulla domanda, entro sei mesi dalla sua presentazione, decide con
atto motivato l'autorita' che ha emanato il provvedimento di allontanamento.
Durante l'esame della domanda l'interessato non ha diritto di ingresso nel
territorio nazionale. |
|
14.
Il destinatario del provvedimento di allontanamento che rientra nel
territorio nazionale in violazione del divieto di reingresso, e' punito con
la reclusione fino a due anni, nell'ipotesi di allontanamento per motivi di
sicurezza dello Stato, ovvero fino ad un anno, nelle altre ipotesi. Il
giudice puo' sostituire la pena della reclusione con la misura
dell'allontanamento immediato con divieto di reingresso nel territorio
nazionale, per un periodo da cinque a dieci anni. L'allontanamento e'
immediatamente eseguito dal questore, anche se la sentenza non e' definitiva.
|
|
15.
Si applica la pena detentiva della reclusione fino a tre anni in caso di
reingresso nel territorio nazionale in violazione della misura
dell'allontanamento disposta ai sensi del comma 14, secondo periodo. |
|
16.
Nei casi di cui ai commi 14 e 15 si procede con rito direttissimo. In caso di
condanna, salvo che il giudice provveda ai sensi del comma 14, secondo
periodo, e' sempre adottato un nuovo provvedimento di allontanamento
immediatamente esecutivo, al quale si applicano le norme del comma 11. |
|
17.
I provvedimenti di allontanamento di cui al presente articolo sono adottati
tenendo conto anche delle segnalazioni motivate del sindaco del luogo di
residenza o di dimora del destinatario del provvedimento. |
|
|
|
|
|
Art.20-bis.
|
|
Procedimento
penale pendente a carico del destinatario del provvedimento di allontanamento
|
|
|
|
1.
Qualora il destinatario del provvedimento di allontanamento di cui
all'articolo 20, commi 11 e 12, sia sottoposto a procedimento penale, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 3, 3-bis, 3-ter,
3-quater e 3-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. |
|
2.
Il nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, si intende concesso qualora l'autorita' giudiziaria non
provveda entro quarantotto ore dalla data di ricevimento della richiesta. |
|
3.
Non si da' luogo alla sentenza di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del
citato decreto legislativo n. 286 del 1998, qualora si proceda per i reati di
cui all'articolo 380 del codice di procedura penale. |
|
4.
Quando il procedimento penale pendente sia relativo ai reati di cui
all'articolo 380 del codice di procedura penale, si puo' procedere
all'allontanamento solo nell'ipotesi in cui il soggetto non sia sottoposto a
misura cautelare detentiva per qualsiasi causa. |
|
5.
In deroga alle disposizioni sul divieto di reingresso, il destinatario del
provvedimento di allontanamento, sottoposto ad un procedimento penale ovvero
parte offesa nello stesso, puo' essere autorizzato a rientrare nel territorio
dello Stato, dopo l'esecuzione del provvedimento, per il tempo strettamente
necessario all'esercizio del diritto di difesa, al solo fine di partecipare
al giudizio o di compiere atti per i quali e' necessaria la sua presenza.
Salvo che la presenza dell'interessato possa procurare gravi turbative o
grave pericolo all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica,
l'autorizzazione e' rilasciata dal questore, anche per il tramite di una
rappresentanza diplomatica o consolare, su documentata richiesta del destinatario
del provvedimento di allontanamento, o del suo difensore. |
|
|
|
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|
Art.20-ter.
|
|
Autorita'
giudiziaria competente per la convalida dei provvedimenti del questore |
|
|
|
1.
Ai fini della convalida dei provvedimenti emessi dal questore ai sensi degli
articoli 20 e 20-bis, e' competente il tribunale ordinario in composizione
monocratica. |
|
|
|
|
|
Art.
21[208].
|
|
Allontanamento
per cessazione delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno |
|
|
|
1.
Il provvedimento di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri
dell'Unione europea o dei loro familiari, qualunque sia la loro cittadinanza,
puo' altresi' essere adottato quando vengono a mancare le condizioni che
determinano il diritto di soggiorno dell'interessato ai sensi degli articoli 6,
7 e 13 e salvo quanto previsto dagli articoli 11 e 12. |
1.
Il provvedimento di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri
dell'Unione europea o dei loro familiari, qualunque sia la loro cittadinanza,
puo' altresi' essere adottato quando vengono a mancare le condizioni che
determinano il diritto di soggiorno dell'interessato ai sensi degli articoli
6, 7 e 13 e salvo quanto previsto dagli articoli 11 e 12. L'eventuale
ricorso da parte di un cittadino dell'Unione o dei suoi familiari al sistema
di assistenza sociale non costituisce automaticamente causa di
allontanamento, ma deve essere valutato caso per caso.[209] |
2.
Il provvedimento di cui al comma 1 e' adottato dal prefetto, territorialmente
competente secondo la residenza o dimora del destinatario, anche su
segnalazione motivata del sindaco del luogo di residenza o dimora, con atto
motivato e notificato all'interessato. Il provvedimento e' adottato tenendo
conto della durata del soggiorno dell'interessato, della sua eta', della sua
salute, della sua integrazione sociale e culturale e dei suoi legami con il
Paese di origine. Il provvedimento riporta le modalita' di impugnazione,
nonche' il termine per lasciare il territorio nazionale, che non puo' essere
inferiore ad un mese. Se il destinatario non comprende la lingua italiana, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 10. |
|
3.
Unitamente al provvedimento di allontanamento e' consegnata all'interessato
una attestazione di obbligo di adempimento dell'allontanamento, secondo le
modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro
degli affari esteri, da presentare presso un consolato italiano. Il
provvedimento di allontanamento di cui al comma 1 non puo' prevedere un
divieto di reingresso sul territorio nazionale. |
|
4.
Qualora il cittadino dell'Unione o il suo familiare allontanato sia
individuato sul territorio dello Stato oltre il termine fissato nel
provvedimento di allontanamento, senza aver provveduto alla presentazione
dell'attestazione di cui al comma 3, e' punito con l'arresto da un mese a sei
mesi e con l'ammenda da 200 a 2.000 euro. |
4.
Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, che non hanno ottemperato al
provvedimento di allontanamento di cui al comma 2 e sono stati individuati sul territorio dello Stato oltre il termine fissato
(...), senza aver provveduto
alla presentazione dell'attestazione di cui al comma 3, il prefetto pu
adottare un provvedimento di allontanamento coattivo per motivi di ordine
pubblico, ai sensi dell'articolo 20, immediatamente eseguito dal questore.[210] |
|
|
|
|
Art.
22. |
|
Ricorsi
avverso i provvedimenti di allontanamento |
|
|
|
1.
Avverso il provvedimento di allontanamento per motivi di sicurezza dello
Stato di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, e per motivi di ordine pubblico
puo' essere presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale del
Lazio, sede di Roma. |
|
2.
Avverso il provvedimento di allontanamento per motivi di pubblica sicurezza,
per motivi imperativi di pubblica sicurezza e per i motivi di cui
all'articolo 21 puo' essere presentato ricorso entro venti giorni dalla
notifica, a pena di inammissibilita', al tribunale ordinario in composizione
monocratica in cui ha sede[211]
l'autorita' che lo ha adottato. La parte puo' stare in giudizio
personalmente. |
2.
Avverso il provvedimento di allontanamento per motivi di pubblica sicurezza,
per motivi imperativi di pubblica sicurezza e per i motivi di cui
all'articolo 21 puo' essere presentato ricorso all'autorita' giudiziaria
ordinaria. Le controversie di cui al presente comma sono disciplinate
dall'articolo 17 del decreto legislativo 1Ħ settembre 2011, n. 150.[212] |
3.
I ricorsi di cui ai commi 1 e 2, sottoscritti personalmente dall'interessato,
possono essere presentati anche per il tramite di una rappresentanza
diplomatica o consolare italiana; in tale caso l'autenticazione della
sottoscrizione e l'inoltro all'autorita' giudiziaria italiana sono effettuati
dai funzionari della rappresentanza. La procura speciale al patrocinante
legale e' rilasciata avanti all'autorita' consolare, presso cui sono eseguite
le comunicazioni relative al procedimento. |
3.
I ricorsi di cui al comma 1[213], sottoscritti personalmente dall'interessato,
possono essere presentati anche per il tramite di una rappresentanza
diplomatica o consolare italiana; in tale caso l'autenticazione della
sottoscrizione e l'inoltro all'autorita' giudiziaria italiana sono effettuati
dai funzionari della rappresentanza. La procura speciale al patrocinante
legale e' rilasciata avanti all'autorita' consolare, presso cui sono eseguite
le comunicazioni relative al procedimento. |
4.
I ricorsi di cui ai commi 1 e 2 possono essere accompagnati da una istanza di
sospensione dell'esecutorieta' del provvedimento di allontanamento. Fino
all'esito dell'istanza di cui al presente comma, l'efficacia del
provvedimento impugnato resta sospesa, salvo che il provvedimento di
allontanamento si basi su una precedente decisione giudiziale ovvero sia
fondato su motivi di sicurezza dello Stato o su motivi imperativi di pubblica
sicurezza. |
4.
I ricorsi di cui al comma 1[214] possono essere accompagnati da una istanza di
sospensione dell'esecutorieta' del provvedimento di allontanamento. Fino
all'esito dell'istanza di cui al presente comma, l'efficacia del
provvedimento impugnato resta sospesa, salvo che il provvedimento di
allontanamento si basi su una precedente decisione giudiziale ovvero sia
fondato su motivi di sicurezza dello Stato (...)[215]. |
5.
Sul ricorso di cui al comma 2, il tribunale decide a norma degli articoli
737, e seguenti, del codice di procedura civile. Qualora i tempi del
procedimento dovessero superare il termine entro il quale l'interessato deve
lasciare il territorio nazionale ed e' stata presentata istanza di
sospensione ai sensi del comma 4, il giudice decide con priorita' sulla
stessa prima della scadenza del termine fissato per l'allontanamento. |
5.
(...)[216] |
6.
Al cittadino comunitario o al suo familiare, qualunque sia la sua
cittadinanza, cui e' stata negata la sospensione del provvedimento di
allontanamento sono consentiti, a domanda, l'ingresso ed il soggiorno nel
territorio nazionale per partecipare al procedimento di ricorso, salvo che la
sua presenza possa procurare gravi turbative o grave pericolo all'ordine
pubblico o alla sicurezza pubblica. L'autorizzazione e' rilasciata dal questore
anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare su
documentata richiesta dell'interessato. |
|
7.
Nel caso in cui il ricorso e' respinto, l'interessato presente sul territorio
dello Stato deve lasciare immediatamente il territorio nazionale. |
|
|
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|
Art.
23. |
|
Applicabilita'
ai soggetti non aventi la cittadinanza italiana che siano familiari di
cittadini italiani |
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1.
Le disposizioni del presente decreto legislativo, se piu' favorevoli, si
applicano ai familiari di cittadini italiani non aventi la cittadinanza
italiana. |
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|
Art.
23-bis.[217] |
|
Consultazione
tra gli Stati membri |
|
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1.
Quando uno Stato membro chiede informazioni ai sensi dell'articolo 27,
paragrafo 3, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 29 aprile 2004, il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica
sicurezza, attraverso i propri canali di scambio informativo, provvede a
fornire gli elementi entro il termine di due mesi dalla data di ricezione
della richiesta. La consultazione puo' avvenire solo per casi specifici e per
esigenze concrete. |
|
|
|
|
Art.
24. |
|
Norma
finanziaria |
|
|
|
1.
Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 3, 7, 11, 14 e 15, valutati in 14,5
milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede a carico del Fondo di
rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, le cui
risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate all'I.N.P.S. e al Fondo sanitario nazionale. |
|
2.
Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli
oneri di cui al presente decreto legislativo, ai fini dell'adozione dei
provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive
da assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della
medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7,
secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di
entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al precedente
periodo, sono tempestivamente trasmesse alle Camere, corredati di apposite
relazioni illustrative. |
|
3.
Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
|
|
|
|
|
Art.
25. |
|
Norme
finali e abrogazioni |
|
|
|
1.
Le amministrazioni competenti provvederanno, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, a diffondere tramite i propri siti internet i
contenuti del presente decreto. |
|
2.
Alla data di entrata in vigore del presente decreto sono o restano abrogati
il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, il
decreto legislativo 18 gennaio 2002, n. 52, il decreto del Presidente della
Repubblica 18 gennaio 2002, n. 53, il decreto del Presidente della Repubblica
18 gennaio 2002, n. 54[218].
|
|
3.
Il comma 4 dell'articolo 30 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
e' abrogato. |
|
L. 68/2007 *
Legge 28 Maggio 2007, n. 68, Disciplina dei
soggiorni di breve durata per visite, affari, turismo e studio
Art. 1.
Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per
visite, affari, turismo e studio
1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 4, e dell'articolo 5, comma 3,
del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, per l'ingresso in Italia per
visite, affari, turismo e studio non e' richiesto il permesso di soggiorno
qualora la durata del soggiorno stesso sia non superiore a tre mesi. In tali
casi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del medesimo
testo unico e il termine di durata per cui e' consentito il soggiorno e' quello
indicato nel visto di ingresso, se richiesto.
2. Al momento dell'ingresso o, in caso di provenienza da Paesi
dell'area Schengen, entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero dichiara la
sua presenza, rispettivamente all'autorita' di frontiera o al questore della
provincia in cui si trova, secondo le modalita' stabilite con decreto del
Ministro dell'interno.
3. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al comma 2, salvo
che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, lo straniero e' espulso ai sensi
dell'articolo 13 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, e successive modificazioni. La medesima sanzione si applica
qualora lo straniero, avendo presentato la dichiarazione di cui al comma 2, si
sia trattenuto nel territorio dello Stato oltre i tre mesi o il minore termine
stabilito nel visto di ingresso.
Art. 2.
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
D. LGS.
206/2007 *
Decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
206, Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle
qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua
determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito
dellĠadesione di Bulgaria e Romania
TESTO VIGENTE ALLĠINIZIO
DELLA XVI LEGISLATURA |
MODIFICHE APPORTATE
DURANTE LA XVI LEGISLATURA D. LGS. 59/2010 |
|
|
TITOLO I |
|
DISPOSIZIONI GENERALI |
|
|
|
Capo I |
|
Ambito di applicazione e definizioni |
|
|
|
Art. 1. |
|
Oggetto |
|
|
|
1. Il presente decreto disciplina il riconoscimento, per
lĠaccesso alle professioni regolamentate e il loro esercizio, con esclusione
di quelle il cui svolgimento sia riservato dalla legge a professionisti in
quanto partecipi sia pure occasionalmente dellĠesercizio di pubblici poteri
ed in particolare le attivita' riservate alla professione notarile, delle
qualifiche professionali gia' acquisite in uno o piu' Stati membri
dellĠUnione europea, che permettono al titolare di tali qualifiche di
esercitare nello Stato membro di origine la professione corrispondente. |
|
2. Restano salve le disposizioni vigenti che disciplinano il
profilo dellĠaccesso al pubblico impiego. |
|
|
|
Art. 2. |
|
Ambito di applicazione |
|
|
|
1. Il presente decreto si applica ai cittadini degli Stati
membri dellĠUnione europea che vogliano esercitare sul territorio nazionale,
quali lavoratori subordinati o autonomi, compresi i liberi professionisti,
una professione regolamentata in base a qualifiche professionali conseguite
in uno Stato membro dellĠUnione europea e che, nello Stato dĠorigine, li
abilita allĠesercizio di detta professione. |
|
2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai
cittadini degli Stati membri dellĠUnione europea titolari di qualifiche
professionali non acquisite in uno Stato membro, per i quali continuano ad
applicarsi le disposizioni vigenti. Per le professioni che rientrano nel
titolo III, capo IV, il riconoscimento deve avvenire nel rispetto delle
condizioni minime di formazione elencate in tale capo. |
|
3. Per il riconoscimento dei titoli di formazione acquisiti dai
cittadini dei Paesi aderenti allo Spazio economico europeo e della
Confederazione Svizzera, si applicano gli accordi in vigore con lĠUnione
europea. |
|
|
|
Art. 3. |
|
Effetti del riconoscimento |
|
|
|
1. Il riconoscimento delle qualifiche professionali operato ai
sensi del presente decreto legislativo permette di accedere, se in possesso
dei requisiti specificamente previsti, alla professione corrispondente per la
quale i soggetti di cui allĠarticolo 2, comma 1, sono qualificati nello Stato
membro dĠorigine e di esercitarla alle stesse condizioni previste
dallĠordinamento italiano. |
|
2. Ai fini dellĠarticolo 1, comma 1, la professione che
lĠinteressato esercitera' sul territorio italiano sara' quella per la quale
e' qualificato nel proprio Stato membro dĠorigine, se le attivita' sono
comparabili. |
|
3. Salvo quanto previsto dagli articoli 12 e 16, comma 10, con
riguardo allĠuso del titolo professionale, il prestatore puo' usare nella
professione la denominazione del proprio titolo di studio, ed eventualmente
la relativa abbreviazione, nella lingua dello Stato membro nel quale il
titolo di studio e' stato conseguito. LĠuso di detta denominazione o
dellĠabbreviazione non e' tuttavia consentito se idoneo ad ingenerare
confusione con una professione regolamentata nel territorio nazionale, per la
quale lĠinteressato non ha ottenuto il riconoscimento della qualifica
professionale; in tal caso la denominazione potra' essere utilizzata a
condizione che ad essa siano apportate le modifiche o aggiunte idonee alla
differenziazione, stabilite dallĠautorita' competente di cui allĠarticolo 5. |
|
|
|
Art. 4. |
|
Definizioni |
|
|
|
1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti
definizioni: |
|
a) Çprofessione regolamentataÈ: |
|
1) lĠattivita', o lĠinsieme delle attivita', il cui esercizio e'
consentito solo a seguito di iscrizione in Ordini o Collegi o in albi,
registri ed elenchi tenuti da amministrazioni o enti pubblici, se la
iscrizione e' subordinata al possesso di qualifiche professionali o
allĠaccertamento delle specifiche professionalita'; |
|
2) i rapporti di lavoro subordinato, se lĠaccesso ai medesimi e'
subordinato, da disposizioni legislative o regolamentari, al possesso di
qualifiche professionali; |
|
3) lĠattivita' esercitata con lĠimpiego di un titolo
professionale il cui uso e' riservato a chi possiede una qualifica
professionale; |
|
4) le attivita' attinenti al settore sanitario nei casi in cui
il possesso di una qualifica professionale e' condizione determinante ai fini
della retribuzione delle relative prestazioni o della ammissione al rimborso;
|
|
5) le professioni esercitate dai membri di unĠassociazione o di
un organismo di cui allĠAllegato I. |
|
b) Çqualifiche professionaliÈ: le qualifiche attestate da un
titolo di formazione, un attestato di competenza di cui allĠarticolo 19,
comma 1, lettera a), numero 1), o unĠesperienza professionale; non
costituisce qualifica professionale quella attestata da una decisione di mero
riconoscimento di una qualifica professionale acquisita in Italia adottata da
parte di un altro Stato membro; |
|
c) Çtitolo di formazioneÈ: diplomi, certificati e altri titoli
rilasciati da unĠuniversita' o da altro organismo abilitato secondo
particolari discipline che certificano il possesso di una formazione
professionale acquisita in maniera prevalente sul territorio della Comunita'.
Hanno eguale valore i titoli di formazione rilasciati da un Paese terzo se i
loro possessori hanno maturato, nellĠeffettivo svolgimento dellĠattivita'
professionale, unĠesperienza di almeno tre anni sul territorio dello Stato
membro che ha riconosciuto tale titolo, certificata dal medesimo; |
|
d) Çautorita' competenteÈ: qualsiasi autorita' o organismo
abilitato da disposizioni nazionali a rilasciare o a ricevere titoli di
formazione e altri documenti o informazioni, nonche' a ricevere le domande e
ad adottare le decisioni di cui al presente decreto; |
|
e) Çformazione regolamentataÈ: la formazione che porta al
conseguimento degli attestati o qualifiche conseguiti ai sensi della legge 21
dicembre 1978, n. 845 e della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nonche'
qualsiasi formazione che, secondo le prescrizioni vigenti, e' specificamente
orientata allĠesercizio di una determinata professione e consiste in un ciclo
di studi completato, eventualmente, da una formazione professionale, un
tirocinio professionale o una pratica professionale, secondo modalita'
stabilite dalla legge; |
|
f) Çesperienza professionaleÈ: lĠesercizio effettivo e legittimo
della professione; |
|
g) Çtirocinio di adattamentoÈ: lĠesercizio di una professione
regolamentata sotto la responsabilita' di un professionista qualificato,
accompagnato eventualmente da una formazione complementare secondo modalita'
stabilite dalla legge. Il tirocinio e' oggetto di una valutazione da parte
dellĠautorita' competente; |
|
h) Çprova attitudinaleÈ: un controllo riguardante esclusivamente
le conoscenze professionali del richiedente effettuato dalle autorita'
competenti allo scopo di valutare lĠidoneita' del richiedente ad esercitare
una professione regolamentata; |
|
i) Çdirigente dĠaziendaÈ: qualsiasi persona che abbia svolto in
unĠimpresa del settore professionale corrispondente: |
|
1) la funzione di direttore dĠazienda o di filiale; |
|
2) la funzione di institore o vice direttore dĠazienda, se tale
funzione implica una responsabilita' corrispondente a quella
dellĠimprenditore o del direttore dĠazienda rappresentato; |
|
3) la funzione di dirigente responsabile di uno o piu' reparti
dellĠazienda, con mansioni commerciali o tecniche; |
|
l) ÇStato membro di stabilimentoÈ: lo stato membro dellĠUnione
europea nel quale il prestatore e' legalmente stabilito per esercitarvi una
professione; |
|
m) ÇStato membro dĠorigineÈ: lo Stato membro in cui il cittadino
dellĠUnione europea ha acquisito le proprie qualifiche professionali; |
|
n) Çpiattaforma comuneÈ: lĠinsieme dei criteri delle qualifiche
professionali in grado di colmare le differenze sostanziali individuate tra i
requisiti in materia di formazione esistenti nei vari Stati membri per una
determinata professione. Queste differenze sostanziali sono individuate
tramite il confronto tra la durata ed i contenuti della formazione in almeno
due terzi degli Stati membri, inclusi tutti gli Stati membri che
regolamentano la professione in questione. Le differenze nei contenuti della
formazione possono risultare dalle differenze sostanziali nel campo di
applicazione delle attivita' professionali. |
|
|
|
Art. 5. |
|
Autorita' competente |
|
|
|
1. Ai fini del riconoscimento di cui al titolo II e al titolo
III, capi II e IV, sono competenti a ricevere le domande, a ricevere le
dichiarazioni e a prendere le decisioni: |
|
a) la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
le politiche giovanili e le attivita' sportive, per le attivita' che
riguardano il settore sportivo ed, in particolare, quelle esercitate con la
qualifica di professionista sportivo; |
|
b) la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
lo sviluppo e competitivita' del turismo, per le attivita' che riguardano il
settore turistico; |
|
c) il Ministero titolare della vigilanza per le professioni che
necessitano, per il loro esercizio, dellĠiscrizione in Ordini, Collegi, albi,
registri o elenchi, fatto salvo quanto previsto alla lettera g); |
|
d) la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica, per le professioni svolte in regime di lavoro subordinato
presso la pubblica amministrazione, salvo quanto previsto alle lettere e), f)
e g); |
|
e) il Ministero della salute, per le professioni sanitarie; |
|
f) il Ministero della pubblica istruzione, per i docenti di
scuole dellĠinfanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondaria
superiore e per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario della
scuola; |
|
g) il Ministero dellĠuniversita' e della ricerca per il
personale ricercatore e per le professioni di architetto, pianificatore
territoriale, paesaggista, conservatore dei beni architettonici ed
ambientali, architetto junior e pianificatore junior; |
|
h) il Ministero dellĠuniversita' e della ricerca per ogni altro
caso relativamente a professioni che possono essere esercitate solo da chi e'
in possesso di qualifiche professionali di cui allĠarticolo 19, comma 1,
lettere d) ed e), salvo quanto previsto alla lettera c); |
|
i) il Ministero per i beni e le attivita' culturali per le
attivita' afferenti al settore del restauro e della manutenzione dei beni
culturali, secondo quanto previsto dai commi 7, 8 e 9 dellĠarticolo 29 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; |
|
l) il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per ogni
altro caso relativamente a professioni che possono essere esercitate solo da
chi e' in possesso di qualifiche professionali di cui allĠarticolo 19, comma
1, lettere a), b) e c); |
|
m) le regioni a statuto speciale e le province autonome di
Trento e di Bolzano per le professioni per le quali sussiste competenza
esclusiva, ai sensi dei rispettivi statuti. |
|
2. Per le attivita' di cui al titolo III, capo III, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano individuano lĠautorita'
competente a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento presentate dai
beneficiari. |
|
3. Fino allĠindividuazione di cui al comma 2, sulle domande di
riconoscimento provvedono: |
|
a) la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
le politiche giovanili e le attivita' sportive, per le attivita' di cui
allĠallegato IV, Lista III, punto 4), limitatamente alle attivita' afferenti
al settore sportivo; |
|
b) la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
lo sviluppo e la competitivita' del turismo, per le attivita' di cui
allĠallegato IV, Lista II e III, e non comprese nelle lettere c), d) e) ed
f); |
|
c) il Ministero dello sviluppo economico per le attivita' di cui
allĠallegato IV, Lista I, Lista II e Lista III e non comprese nelle lettere
d), e) ed f); |
|
d) il Ministero per i beni e le attivita' culturali per le
attivita' di cui allĠallegato IV, Lista III, punto 4), limitatamente alle
attivita' riguardanti biblioteche e musei; |
|
e) il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per le
attivita' di cui allĠallegato IV, Lista III, punto 4), classe ex 851 e 855; |
|
f) il Ministero dei trasporti per le attivita' di cui
allĠallegato IV, Lista II e Lista III, nelle parti afferenti ad attivita' di
trasporto. |
|
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Art. 6. |
|
Punto di contatto |
|
|
|
1. Il Dipartimento per il coordinamento delle politiche
comunitarie assolve i compiti di: |
|
a) Coordinatore nazionale presso la Commissione europea; |
|
b) Punto nazionale di contatto per le informazioni e
lĠassistenza sui riconoscimenti di cui al presente decreto legislativo. |
|
2. Il coordinatore di cui al comma 1, lettera a) promuove: |
|
a) una applicazione uniforme del presente decreto da parte delle
autorita' di cui allĠarticolo 5; |
|
b) la circolazione di ogni informazione utile ad assicurare
lĠapplicazione del presente decreto, in particolare quelle relative alle
condizioni dĠaccesso alle professioni regolamentate. |
|
3. Le autorita' di cui allĠarticolo 5 mettono a disposizione del
coordinatore di cui al comma 1, lettera a) le informazioni e i dati
statistici necessari ai fini della predisposizione della relazione biennale
sullĠapplicazione del presente decreto da trasmettere alla Commissione
europea. |
|
4. Il punto di contatto di cui al comma 1, lettera b): |
|
a) assicura ai cittadini e ai punti di contatto degli altri
Stati membri le informazioni utili ai fini dellĠapplicazione del presente
decreto e in particolare informazioni sulla legislazione nazionale che
disciplina le professioni e il loro esercizio compresa la legislazione
sociale ed eventuali norme deontologiche; |
|
b) assiste, se del caso, i cittadini per lĠottenimento dei
diritti attribuiti loro dal presente decreto cooperando con le autorita'
competenti. Su richiesta della Commissione europea, entro due mesi a partire
dalla data di ricevimento di tale richiesta, il punto di contatto assicura le
informazioni sui risultati dellĠassistenza prestata; |
|
c) valuta le questioni di particolare rilevanza o complessita',
congiuntamente con un rappresentante delle regioni e province autonome
designato in sede di Conferenza Stato-regioni e province autonome di Trento e
di Bolzano, nellĠambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente. |
|
5. LĠAutorita' competente di cui allĠarticolo 5 puo' istituire
un proprio punto di contatto che, in relazione ai riconoscimenti di propria
competenza, assicura i compiti di cui alla lettera a) e b) del comma 4. I
casi trattati ai sensi del comma 4, lettera b) sono comunicati al punto di
contatto di cui al comma 1, lettera b). |
|
6. Della attivazione del punto di contatto lĠamministrazione
competente ai sensi dellĠarticolo 5 informa il Dipartimento per il coordinamento
delle politiche comunitarie, ai fini dellĠesercizio delle competenze a questo
attribuite quale coordinatore nazionale. |
|
|
|
Art. 7. |
|
Conoscenze linguistiche |
|
|
|
1. Fermi restando i requisiti di cui al titolo II ed al titolo
III, per lĠesercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle
qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche
necessarie. |
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Capo II |
|
Rapporti con autorita' non nazionali |
|
|
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Art. 8. |
|
Cooperazione amministrativa |
|
|
|
1. Ogni autorita' di cui allĠarticolo 5 assicura che le
informazioni richieste dallĠautorita' dello Stato membro dĠorigine nel
rispetto della disciplina nazionale relativa alla protezione dei dati
personali siano fornite non oltre trenta giorni. Lo scambio di informazioni
puo' avvenire anche per via telematica secondo modalita' definite con
lĠUnione europea. |
|
2. Lo scambio di informazioni di cui al comma 1 puo' riguardare,
in particolare, le azioni disciplinari e le sanzioni penali adottate nei
riguardi del professionista oggetto di specifica procedura di riconoscimento
professionale di cui al titolo II e al titolo III, qualora suscettibili di
incidere, anche indirettamente, sulla attivita' professionale. |
|
3. Al fine di cui al comma 1 gli Ordini e Collegi professionali
competenti, se esistenti, danno comunicazione allĠautorita' di cui
allĠarticolo 5 di tutte le sanzioni che incidono sullĠesercizio della
professione. |
|
4. NellĠambito della procedura di riconoscimento a norma del
titolo III lĠautorita' di cui allĠarticolo 5, in caso di fondato dubbio, puo'
chiedere allĠautorita' competente dello Stato membro dĠorigine conferma
sullĠautenticita' degli attestati o dei titoli di formazione da esso
rilasciati e, per le attivita' previste dal titolo III, capo IV, conferma che
siano soddisfatte le condizioni minime di formazione previste dalla legge. |
|
5. Nei casi di cui al titolo III, in presenza di un titolo di
formazione rilasciato da una autorita' competente dello Stato membro di
origine a seguito di una formazione ricevuta in tutto o in parte in un centro
legalmente stabilito in Italia, ovvero nel territorio di un altro Stato
membro dellĠUnione europea, lĠautorita' competente di cui allĠarticolo 5
assicura lĠammissione alla procedura di riconoscimento previa verifica,
presso la competente autorita' dello stato membro dĠorigine, che: |
|
a) il programma di formazione del centro che ha impartito la
formazione sia stato certificato nelle forme prescritte dallĠautorita'
competente che ha rilasciato il titolo di formazione; |
|
b) il titolo di formazione in oggetto sia lo stesso titolo
rilasciato dallĠautorita' competente dello stato membro dĠorigine a seguito
del percorso formativo impartito integralmente nella propria struttura
dĠorigine; |
|
c) i titoli di formazione di cui alla lettera b) conferiscano
gli stessi diritti dĠaccesso e di esercizio della relativa professione. |
|
|
|
TITOLO II |
|
LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI |
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|
|
Capo I |
|
Principi generali |
|
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|
Art. 9. |
|
Libera prestazione di servizi e prestazione occasionale e
temporanea |
|
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|
1. Fatti salvi gli articoli da 10 a 15, la libera prestazione di
servizi sul territorio nazionale non puo' essere limitata per ragioni
attinenti alle qualifiche professionali: |
|
a) se il prestatore e' legalmente stabilito in un altro Stato
membro per esercitarvi la corrispondente professione; |
|
b) in caso di spostamento del prestatore; in tal caso, se nello
Stato membro di stabilimento la professione non e' regolamentata, il
prestatore deve aver esercitato tale professione per almeno due anni nel
corso dei dieci anni che precedono la prestazione di servizi. |
|
2. Le disposizioni del presente titolo si applicano
esclusivamente nel caso in cui il prestatore si sposta sul territorio dello
Stato per esercitare, in modo temporaneo e occasionale, la professione di cui
al comma 1. |
|
3. Il carattere temporaneo e occasionale della prestazione e'
valutato, dallĠautorita' di cui allĠart. 5, caso per caso, tenuto conto anche
della natura della prestazione, della durata della prestazione stessa, della
sua frequenza, della sua periodicita' e della sua continuita'. |
|
4. In caso di spostamento, il prestatore e' soggetto alle norme
che disciplinano lĠesercizio della professione che e' ammesso ad esercitare,
quali la definizione della professione, lĠuso dei titoli e la responsabilita'
professionale connessa direttamente e specificamente alla tutela e sicurezza
dei consumatori, nonche' alle disposizioni disciplinari applicabili ai
professionisti che, sul territorio italiano, esercitano la professione
corrispondente. |
|
|
|
Capo II |
|
Adempimenti per lĠesercizio della prestazione di servizi
temporanea e occasionale. |
|
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Art. 10. |
|
Dichiarazione preventiva in caso di spostamento del prestatore |
|
|
|
1. Il prestatore che ai sensi dellĠarticolo 9 si sposta per la
prima volta da un altro Stato membro sul territorio nazionale per fornire
servizi e' tenuto ad informare 30 giorni prima, salvo i casi di urgenza,
lĠautorita' di cui allĠarticolo 5 con una dichiarazione scritta, contenente
informazioni sulla prestazione di servizi che intende svolgere, nonche' sulla
copertura assicurativa o analoghi mezzi di protezione personale o collettiva
per la responsabilita' professionale. Tale dichiarazione ha validita' per
lĠanno in corso e deve essere rinnovata, se il prestatore intende successivamente
fornire servizi temporanei o occasionali in tale Stato membro. Il prestatore
puo' fornire la dichiarazione con qualsiasi mezzo idoneo di comunicazione. |
|
2. In occasione della prima prestazione, o in qualunque momento
interviene un mutamento oggettivo della situazione attestata dai documenti,
la dichiarazione di cui al comma 1 deve essere corredata di: |
|
a) un certificato o copia di un documento che attesti la
nazionalita' del prestatore; |
|
b) una certificazione dellĠautorita' competente che attesti che
il titolare e' legalmente stabilito in uno Stato membro per esercitare le
attivita' in questione e che non gli e' vietato esercitarle, anche su base
temporanea, al momento del rilascio dellĠattestato; |
|
c) un documento che comprovi il possesso delle qualifiche
professionali; |
|
d) nei casi di cui allĠarticolo 9, comma 1, lettera b), una
prova con qualsiasi mezzo che il prestatore ha esercitato lĠattivita' in
questione per almeno due anni nei precedenti dieci anni; |
|
e) per le professioni nel settore della sicurezza la prova di
assenza di condanne penali. |
|
3. Per i cittadini dellĠUnione europea stabiliti legalmente in
Italia lĠattestato di cui al comma 2, lettera b) e' rilasciato, a richiesta
dellĠinteressato e dopo gli opportuni accertamenti, dallĠautorita' competente
di cui allĠarticolo 5. |
|
4. Il prestatore deve informare della sua prestazione, prima
dellĠesecuzione o, in caso di urgenza, immediatamente dopo, lĠente di
previdenza obbligatoria competente per la professione esercitata. La
comunicazione, che non comporta obblighi di iscrizione o di contribuzione,
puo' essere effettuata con qualsiasi mezzo idoneo. |
|
|
|
Art. 11. |
|
Verifica preliminare |
|
|
|
1. Nel caso delle professioni regolamentate aventi ripercussioni
in materia di pubblica sicurezza o di sanita' pubblica, che non beneficiano
del riconoscimento ai sensi del titolo III, capo IV, allĠatto della prima
prestazione di servizi le Autorita' di cui allĠarticolo 5 possono procedere
ad una verifica delle qualifiche professionali del prestatore prima della
prima prestazione di servizi. |
|
2. La verifica preliminare e' esclusivamente finalizzata ad
evitare danni gravi per la salute o la sicurezza del destinatario del
servizio per la mancanza di qualifica professionale del prestatore. |
|
3. Entro un mese dalla ricezione della dichiarazione e dei
documenti che la corredano, lĠautorita' di cui allĠarticolo 5 informa il
prestatore che non sono necessarie verifiche preliminari, ovvero comunica
lĠesito del controllo ovvero, in caso di difficolta' che causi un ritardo, il
motivo del ritardo e la data entro la quale sara' adottata la decisione
definitiva, che in ogni caso dovra' essere adottata entro il secondo mese dal
ricevimento della documentazione completa. |
|
4. In caso di differenze sostanziali tra le qualifiche
professionali del prestatore e la formazione richiesta dalle norme nazionali,
nella misura in cui tale differenza sia tale da nuocere alla pubblica
sicurezza o alla sanita' pubblica, il prestatore puo' colmare tali differenze
attraverso il superamento di una specifica prova attitudinale, con oneri a
carico dellĠinteressato secondo quanto previsto dallĠarticolo 25. La
prestazione di servizi deve poter essere effettuata entro il mese successivo
alla decisione adottata in applicazione del comma 3. |
|
5. In mancanza di determinazioni da parte dellĠautorita'
competente entro il termine fissato nei commi precedenti, la prestazione di
servizi puo' essere effettuata. |
|
|
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Art. 12. |
|
Titolo professionale |
|
|
|
1. Per le professioni di cui al titolo III, capo IV e nei casi
in cui le qualifiche sono state verificate ai sensi dellĠarticolo 11, la
prestazione di servizi e' effettuata con il titolo professionale previsto
dalla normativa italiana. |
|
2. In tutti gli altri casi la prestazione e' effettuata con il
titolo professionale dello Stato membro di stabilimento allorche' un siffatto
titolo regolamentato esista in detto Stato membro per lĠattivita'
professionale di cui trattasi. |
|
3. Il titolo di cui al comma 2 e' indicato nella lingua
ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di stabilimento. |
|
4. Nei casi in cui il suddetto titolo professionale non esista
nello Stato membro di stabilimento il prestatore indica il suo titolo di
formazione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali di detto
Stato membro. |
|
|
|
Art. 13. |
|
Iscrizione automatica |
|
|
|
1. Copia delle dichiarazioni di cui allĠarticolo 10, comma 1, e'
trasmessa dallĠautorita' competente di cui allĠarticolo 5 al competente
Ordine o Collegio professionale, se esistente, che provvede ad una iscrizione
automatica in apposita sezione degli albi istituiti e tenuti presso i
consigli provinciali e il consiglio nazionale con oneri a carico dellĠOrdine
o Collegio stessi. |
|
2. Nel caso di professioni di cui allĠarticolo 11, comma 1, e di
cui al titolo III, capo IV, contestualmente alla dichiarazione e' trasmessa
copia della documentazione di cui allĠarticolo 10, comma 2. |
|
3. LĠiscrizione di cui al comma 1 e' assicurata per la durata di
efficacia della dichiarazione di cui allĠarticolo 10, comma 1. |
|
4. LĠiscrizione allĠordine non comporta lĠiscrizione ad enti di
previdenza obbligatoria. |
|
|
|
Art. 14. |
|
Cooperazione tra autorita' competenti |
|
|
|
1. Le informazioni pertinenti circa la legalita' dello
stabilimento e la buona condotta del prestatore, nonche' lĠassenza di
sanzioni disciplinari o penali di carattere professionale sono richieste e
assicurate dalle autorita' di cui allĠarticolo 5. |
|
2. Le autorita' di cui allĠarticolo 5 provvedono affinche' lo
scambio di tutte le informazioni necessarie per un reclamo del destinatario
di un servizio contro un prestatore avvenga correttamente. I destinatari sono
informati dellĠesito del reclamo. |
|
|
|
Art. 15. |
|
Informazioni al destinatario della prestazione |
|
|
|
1. Nei casi in cui la prestazione e' effettuata con il titolo
professionale dello Stato membro di stabilimento o con il titolo di
formazione del prestatore, il prestatore e' tenuto a fornire al destinatario
del servizio, in lingua italiana o in altra lingua comprensibile dal
destinatario del servizio, le seguenti informazioni: |
|
a) se il prestatore e' iscritto in un registro commerciale o in
un analogo registro pubblico, il registro in cui e' iscritto, il suo numero
dĠiscrizione o un mezzo dĠidentificazione equivalente, che appaia in tale
registro; |
|
b) se lĠattivita' e' sottoposta a un regime di autorizzazione
nello Stato membro di stabilimento, gli estremi della competente autorita' di
vigilanza; |
|
c) lĠordine professionale, o analogo organismo, presso cui il
prestatore e' iscritto; |
|
d) il titolo professionale o, ove il titolo non esista, il
titolo di formazione del prestatore e lo Stato membro in cui e' stato
conseguito; |
|
e) se il prestatore esercita unĠattivita' soggetta allĠIVA, il
numero dĠidentificazione IVA di cui agli articoli 214 e 215 della direttiva
2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune
dĠimposta sul valore aggiunto; |
|
f) le prove di qualsiasi copertura assicurativa o analoghi mezzi
di tutela personale o collettiva per la responsabilita' professionale. |
|
|
|
TITOLO III |
|
LIBERTAĠ DI STABILIMENTO |
|
|
|
Capo I |
|
Norme procedurali |
|
|
|
Art. 16. |
|
Procedura di riconoscimento in regime di stabilimento |
|
|
|
1. Ai fini del riconoscimento professionale come disciplinato
dal presente titolo, il cittadino di cui allĠarticolo 2 presenta apposita
domanda allĠautorita' competente di cui allĠarticolo 5. |
|
2. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al
comma 1 lĠautorita' accerta la completezza della documentazione esibita, e ne
da' notizia allĠinteressato. Ove necessario, lĠAutorita' competente richiede
le eventuali necessarie integrazioni. |
|
3. Fuori dai casi previsti dallĠarticolo 5, comma 2, per la
valutazione dei titoli acquisiti, lĠautorita' indice una conferenza di
servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, previa consultazione del
Consiglio Universitario Nazionale per le attivita' di cui al titolo III, capo
IV, sezione VIII, alla quale partecipano rappresentanti: |
|
a) delle amministrazioni di cui allĠarticolo 5; |
|
b) del Dipartimento per il coordinamento delle politiche
comunitarie; |
|
c) del Ministero degli affari esteri. |
|
4. Nella conferenza dei servizi sono sentiti un rappresentante
dellĠOrdine o Collegio professionale ovvero della categoria professionale
interessata. |
|
5. Il comma 3 non si applica se la domanda di riconoscimento ha
per oggetto titoli identici a quelli su cui e' stato provveduto con
precedente decreto e nei casi di cui al capo IV del presente titolo, sezioni
I, II, III, IV, V, VI e VII. |
|
6. Sul riconoscimento provvede lĠautorita' competente con
decreto motivato, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione
della documentazione completa da parte dellĠinteressato. Il decreto e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Per le
professioni di cui al capo II e al capo III del presente titolo il termine e'
di quattro mesi. |
|
7. Nei casi di cui allĠarticolo 22, il decreto stabilisce le
condizioni del tirocinio di adattamento e della prova attitudinale,
individuando lĠente o organo competente a norma dellĠarticolo 24. |
|
8. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nei
casi di cui allĠarticolo 5, comma 2, individuano le modalita' procedimentali
di valutazione dei titoli di loro competenza, assicurando forme equivalenti
di partecipazione delle altre autorita' interessate. Le autorita' di cui
allĠarticolo 5, comma 2, si pronunciano con proprio provvedimento,
stabilendo, qualora necessario, le eventuali condizioni di cui al comma 7 del
presente articolo. |
|
9. Se lĠesercizio della professione in questione e' condizionato
alla prestazione di un giuramento o ad una dichiarazione solenne, al
cittadino interessato e' proposta una formula appropriata ed equivalente nel
caso in cui la formula del giuramento o della dichiarazione non possa essere
utilizzata da detto cittadino. |
|
10. I beneficiari del riconoscimento esercitano la professione
facendo uso della denominazione del titolo professionale, e della sua
eventuale abbreviazione, prevista dalla legislazione italiana. |
|
|
|
Art. 17. |
|
Domanda per il riconoscimento |
|
|
|
1. La domanda di cui allĠarticolo 16 e' corredata dei seguenti
documenti: |
|
a) un certificato o copia di un documento che attesti la
nazionalita' del prestatore; |
|
b) una copia degli attestati di competenza o del titolo di
formazione che da' accesso alla professione ed eventualmente un attestato
dellĠesperienza professionale dellĠinteressato; |
|
c) nei casi di cui allĠarticolo 27, un attestato relativo alla
natura ed alla durata dellĠattivita', rilasciato dallĠautorita' o
dallĠorganismo competente dello Stato membro dĠorigine o dello Stato membro
da cui proviene il cittadino di cui allĠarticolo 2, comma 1. |
|
2. Le autorita' competenti di cui allĠarticolo 5 possono
invitare il richiedente a fornire informazioni quanto alla sua formazione
nella misura necessaria a determinare lĠeventuale esistenza di differenze
sostanziali rispetto alla formazione richiesta sul territorio dello Stato
italiano. Qualora sia impossibile per il richiedente fornire tali
informazioni, le autorita' competenti di cui allĠarticolo 5 si rivolgono al
punto di contatto, allĠautorita' competente o a qualsiasi altro organismo
pertinente dello Stato membro di origine. |
|
3. Qualora lĠaccesso a una professione regolamentata sia
subordinato ai requisiti dellĠonorabilita' e della moralita' o allĠassenza di
dichiarazione di fallimento, o lĠesercizio di tale professione possa essere
sospeso o vietato in caso di gravi mancanze professionali o di condanne per
reati penali, la sussistenza di tali requisiti si considera provata da
documenti rilasciati da competenti autorita' dello Stato membro di origine o
dello Stato membro da cui proviene il cittadino di cui allĠarticolo 2, comma
1. |
|
4. Nei casi in cui lĠordinamento dello Stato membro di origine o
dello Stato membro da cui proviene lĠinteressato non preveda il rilascio dei
documenti di cui al comma 3, questi possono essere sostituiti da una
dichiarazione giurata o, negli Stati membri in cui tale forma di
dichiarazione non e' contemplata, da una dichiarazione solenne, prestata
dallĠinteressato dinanzi ad unĠautorita' giudiziaria o amministrativa
competente o, eventualmente, dinanzi ad un notaio o a un organo qualificato
dello Stato membro di origine o dello Stato membro da cui proviene
lĠinteressato. |
|
5. Le certificazioni di cui al comma 3, nel caso in cui
cittadini stabiliti in Italia intendano stabilirsi in altri Stati membri,
devono essere fatte pervenire alle autorita' degli Stati membri richiedenti
entro due mesi. |
|
6. Qualora lĠaccesso ad una professione regolamentata sia
subordinato al possesso di sana costituzione fisica o psichica, tale
requisito si considera dimostrato dal documento prescritto nello Stato membro
di origine o nello Stato membro da cui proviene lĠinteressato. Qualora lo
Stato membro di origine o di provenienza non prescriva documenti del genere,
le autorita' competenti di cui allĠarticolo 5 accettano un attestato
rilasciato da unĠautorita' competente di detti Stati. |
|
7. Qualora lĠesercizio di una professione regolamentata sia
subordinato al possesso di capacita' finanziaria del richiedente o di
assicurazione contro i danni derivanti da responsabilita' professionale, tali
requisiti si considerano dimostrati da un attestato rilasciato da una banca o
societa' di assicurazione con sede in uno Stato membro. |
|
8. I documenti di cui ai commi 3, 6 e 7 al momento della loro
presentazione non devono essere di data anteriore a tre mesi. |
|
9. Nei casi previsti dal titolo III, capo IV, la domanda e'
corredata da un certificato dellĠautorita' competente dello Stato membro di
origine attestante che il titolo di formazione soddisfa i requisiti stabiliti
dalla normativa comunitaria in materia di riconoscimento dei titoli di
formazione in base al coordinamento delle condizioni minime di formazione. |
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Capo II |
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Regime generale di riconoscimento di titoli di formazione |
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Art. 18. |
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Ambito di applicazione |
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1. Il presente capo si applica a tutte le professioni non
coperte dai capi III e IV del presente titolo e nei seguenti casi: |
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a) alle attivita' elencate allĠallegato IV, qualora il migrante
non soddisfi i requisiti di cui agli articoli da 28 a 30; |
|
b) ai medici chirurghi con formazione di base, i medici
chirurghi specialisti, gli infermieri responsabili dellĠassistenza generale,
gli odontoiatri, odontoiatri specialisti, i veterinari, le ostetriche, i
farmacisti e gli architetti, qualora il migrante non soddisfi i requisiti di
pratica professionale effettiva e lecita previsti agli articoli 32, 37, 40,
43, 45, 47, 49 e 55. |
|
c) agli architetti, qualora il migrante sia in possesso di un
titolo di formazione non elencato allĠallegato V, punto 5.7; |
|
d) fatti salvi gli articoli 31, comma 1, 32 e 35, ai medici,
agli infermieri, agli odontoiatri, ai veterinari, alle ostetriche, ai
farmacisti e agli architetti in possesso di titoli di formazione
specialistica, che devono seguire la formazione che porta al possesso dei
titoli elencati allĠallegato V, punti 5.1.1, 5.2.2, 5.3.2, 5.4.2, 5.5.2,
5.6.2 e 5.7.1, e solamente ai fini del riconoscimento della pertinente
specializzazione; |
|
e) agli infermieri responsabili dellĠassistenza generale e agli
infermieri specializzati in possesso di titoli di formazione specialistica,
che seguono la formazione che porta al possesso dei titoli elencati
allĠallegato V, punto 5.2.2, qualora il migrante chieda il riconoscimento in
un altro Stato membro in cui le pertinenti attivita' professionali sono
esercitate da infermieri specializzati sprovvisti della formazione di
infermiere responsabile dellĠassistenza generale; |
|
f) agli infermieri specializzati sprovvisti della formazione di
infermiere responsabile dellĠassistenza generale, qualora il migrante chieda
il riconoscimento in un altro Stato membro in cui le pertinenti attivita'
professionali sono esercitate da infermieri responsabili dellĠassistenza
generale, da infermieri specializzati sprovvisti della formazione di
infermiere responsabile dellĠassistenza generale o da infermieri
specializzati in possesso di titoli di formazione specialistica, che seguono
la formazione che porta al possesso dei titoli elencati allĠallegato V, punto
5.2.2; |
|
g) ai migranti in possesso dei requisiti previsti allĠarticolo
4, comma 1, lettera c), secondo periodo. |
|
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Art. 19. |
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Livelli di qualifica |
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1. Ai soli fini dellĠapplicazione delle condizioni di
riconoscimento professionale di cui allĠarticolo 21, le qualifiche
professionali sono inquadrate nei seguenti livelli: |
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a) attestato di competenza: attestato rilasciato da unĠautorita'
competente dello Stato membro dĠorigine designata ai sensi delle disposizioni
legislative, regolamentari o amministrative di tale Stato membro, sulla base: |
|
1) o di una formazione non facente parte di un certificato o
diploma ai sensi delle lettere b), c), d) o e), o di un esame specifico non
preceduto da una formazione o dellĠesercizio a tempo pieno della professione
per tre anni consecutivi in uno Stato membro o a tempo parziale per un
periodo equivalente nei precedenti dieci anni, |
|
2) o di una formazione generale a livello dĠinsegnamento
elementare o secondario attestante che il titolare possiede conoscenze
generali; |
|
b) certificato: certificato che attesta il compimento di un
ciclo di studi secondari, |
|
1) o generale completato da un ciclo di studi o di formazione
professionale diversi da quelli di cui alla lettera c) o dal tirocinio o
dalla pratica professionale richiesti in aggiunta a tale ciclo di studi, |
|
2) o tecnico o professionale, completato eventualmente da un
ciclo di studi o di formazione professionale di cui al punto 1, o dal
tirocinio o dalla pratica professionale richiesti in aggiunta a tale ciclo di
studi; |
|
c) diploma: diploma che attesta il compimento: |
|
1) o di una formazione a livello di insegnamento post-secondario
diverso da quello di cui alle lettere d) ed e) di almeno un anno o di una
durata equivalente a tempo parziale, di cui una delle condizioni di accesso
e', di norma, il completamento del ciclo di studi secondari richiesto per
accedere allĠinsegnamento universitario o superiore ovvero il completamento
di una formazione scolastica equivalente al secondo ciclo di studi secondari,
nonche' la formazione professionale eventualmente richiesta oltre al ciclo di
studi post-secondari; |
|
2) o, nel caso di professione regolamentata, di una formazione a
struttura particolare inclusa nellĠallegato II equivalente al livello di
formazione indicato al punto 1 che conferisce un analogo livello
professionale e prepara a un livello analogo di responsabilita' e funzioni; |
|
d) diploma: diploma che attesta il compimento di una formazione
a livello di insegnamento post-secondario di una durata minima di tre e non
superiore a quattro anni o di una durata equivalente a tempo parziale,
impartita presso unĠuniversita' o un istituto dĠinsegnamento superiore o un
altro istituto che impartisce una formazione di livello equivalente, nonche'
la formazione professionale eventualmente richiesta oltre al ciclo di studi
post-secondari; |
|
e) diploma: diploma che attesta che il titolare ha completato un
ciclo di studi post-secondari della durata di almeno quattro anni, o di una
durata equivalente a tempo parziale, presso unĠuniversita' o un istituto
dĠinsegnamento superiore ovvero un altro istituto di livello equivalente e,
se del caso, che ha completato con successo la formazione professionale
richiesta in aggiunta al ciclo di studi post-secondari. |
|
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Art. 20. |
|
Titoli di formazione assimilati |
|
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1. é assimilato a un titolo di formazione che sancisce una
formazione di cui allĠarticolo 19, anche per quanto riguarda il livello, ogni
titolo di formazione o insieme di titoli di formazione rilasciato da
unĠautorita' competente di un altro Stato membro, se sancisce una formazione
acquisita nella Comunita', riconosciuta da tale Stato membro come formazione
di livello equivalente al livello in questione e tale da conferire gli stessi
diritti dĠaccesso o di esercizio alla professione o tale da preparare al
relativo esercizio. |
|
2. é altresi' assimilata ad un titolo di formazione, alle stesse
condizioni del comma 1, ogni qualifica professionale che, pur non rispondendo
ai requisiti delle norme legislative, regolamentari o amministrative dello
Stato membro dĠorigine per lĠaccesso a una professione o il suo esercizio,
conferisce al suo titolare diritti acquisiti in virtu' di tali disposizioni.
La disposizione trova applicazione se lo Stato membro dĠorigine eleva il
livello di formazione richiesto per lĠammissione ad una professione e per il
suo esercizio, e se una persona che ha seguito una precedente formazione, che
non risponde ai requisiti della nuova qualifica, beneficia dei diritti
acquisiti in forza delle disposizioni nazionali legislative, regolamentari o
amministrative; in tale caso, detta formazione precedente e' considerata, ai
fini dellĠapplicazione dellĠarticolo 21, corrispondente al livello della
nuova formazione. |
|
|
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Art. 21. |
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Condizioni per il riconoscimento |
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1. Al fine dellĠapplicazione dellĠarticolo 18, comma 1, per
lĠaccesso o lĠesercizio di una professione regolamentata sono ammessi al
riconoscimento professionale le qualifiche professionali che sono prescritte
da un altro Stato membro per accedere alla corrispondente professione ed
esercitarla. Gli attestati di competenza o i titoli di formazione ammessi al
riconoscimento soddisfano le seguenti condizioni: |
|
a) essere stati rilasciati da unĠautorita' competente in un
altro Stato membro, designata ai sensi delle disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative di tale Stato; |
|
b) attestare un livello di qualifica professionale almeno
equivalente al livello immediatamente precedente a quella prevista dalle
normative nazionali. |
|
2. LĠaccesso e lĠesercizio della professione regolamentata di
cui al comma 1 sono consentiti anche ai richiedenti che abbiano esercitato a
tempo pieno tale professione per due anni, nel corso dei precedenti dieci, in
un altro Stato membro che non la regolamenti e abbiano uno o piu' attestati
di competenza o uno o piu' titoli di formazione che soddisfino le seguenti
condizioni: |
|
a) essere stati rilasciati da unĠautorita' competente in un
altro Stato membro, designata ai sensi delle disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative di tale Stato membro; |
|
b) attestare un livello di qualifica professionale almeno
equivalente al livello immediatamente precedente a quello previsto dalle
normative nazionali; |
|
c) attestare la preparazione del titolare allĠesercizio della
professione interessata. |
|
3. Non sono necessari i due anni di esperienza professionale di
cui al comma 2 se i titoli di formazione posseduti dal richiedente attestano
una formazione regolamentata ai sensi dellĠarticolo 4, comma 1, lettera e),
dei livelli di cui allĠarticolo 19, comma 1, lettere b), c), d) ed e). Sono
considerate formazioni regolamentate del livello di cui allĠarticolo 19,
comma 1, lettera c), quelle di cui allĠallegato III. |
|
4. In deroga al comma 2, lettera b), e al comma 3, il
riconoscimento di cui al comma 1 e' assicurato nel caso in cui lĠaccesso a
detta professione e' subordinato al possesso di un titolo di formazione che
attesta il compimento di una formazione a livello di insegnamento superiore o
universitario di una durata pari a quattro anni e se il richiedente possiede
un titolo di formazione di cui allĠarticolo 19, comma 1, lettera c). |
|
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Art. 22. |
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Misure compensative |
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|
1. Il riconoscimento di cui al presente capo puo' essere
subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento non superiore a tre
anni o di una prova attitudinale, a scelta del richiedente, in uno dei
seguenti casi: |
|
a) se la durata della formazione da lui seguita ai sensi
dellĠarticolo 21, comma 1 e 2, e' inferiore di almeno un anno a quella
richiesta in Italia; |
|
b) se la formazione ricevuta riguarda materie sostanzialmente
diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto in Italia; |
|
c) se la professione regolamentata include una o piu' attivita'
professionali regolamentate, mancanti nella corrispondente professione dello
Stato membro dĠorigine del richiedente, e se la differenza e' caratterizzata
da una formazione specifica, richiesta dalla normativa nazionale e relativa a
materie sostanzialmente diverse da quelle dellĠattestato di competenza o del
titolo di formazione in possesso del richiedente. |
|
2. Nei casi di cui al comma 1 per lĠaccesso alle professioni di
avvocato, dottore commercialista, ragioniere e perito commerciale, consulente
per la proprieta' industriale, consulente del lavoro, attuario e revisore
contabile, nonche' per lĠaccesso alle professioni di maestro di sci e di
guida alpina, il riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova
attitudinale. |
|
3. Con decreto dellĠautorita' competente di cui allĠarticolo 5,
sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il
coordinamento delle politiche comunitarie, sono individuate altre professioni
per le quali la prestazione di consulenza o assistenza in materia di diritto
nazionale costituisce un elemento essenziale e costante dellĠattivita'. |
|
4. Nei casi di cui al comma 1 il riconoscimento e' subordinato
al superamento di una prova attitudinale se: |
|
a) riguarda casi nei quali si applica lĠarticolo 18, lettere b)
e c), lĠarticolo 18, comma 1, lettera d), per quanto riguarda i medici e gli
odontoiatri, lĠarticolo 18, comma 1, lettera f), qualora il migrante chieda
il riconoscimento per attivita' professionali esercitate da infermieri
professionali e per gli infermieri specializzati in possesso di titoli di
formazione specialistica, che seguono la formazione che porta al possesso dei
titoli elencati allĠallegato V, punto 5.2.2 e lĠarticolo 18, comma 1, lettera
g); |
|
b) riguarda casi di cui allĠarticolo 18, comma 1, lettera a),
per quanto riguarda attivita' esercitate a titolo autonomo o con funzioni
direttive in una societa' per le quali la normativa vigente richieda la
conoscenza e lĠapplicazione di specifiche disposizioni nazionali. |
|
5. Ai fini dellĠapplicazione del comma 1, lettere b) e c), per
Çmaterie sostanzialmente diverseÈ si intendono materie la cui conoscenza e'
essenziale allĠesercizio della professione regolamentata e che in termini di
durata o contenuto sono molto diverse rispetto alla formazione ricevuta dal
migrante. |
|
6. LĠapplicazione del comma 1 comporta una successiva verifica
sullĠeventuale esperienza professionale attestata dal richiedente al fine di
stabilire se le conoscenze acquisite nel corso di detta esperienza
professionale in uno Stato membro o in un Paese terzo possano colmare la
differenza sostanziale di cui al comma 3, o parte di essa. |
|
7. Con decreto del Ministro interessato, sentiti il Ministro per
le politiche europee e i Ministri competenti per materia, osservata la procedura
comunitaria di preventiva comunicazione agli altri Stati membri e alla
Commissione contenente adeguata giustificazione della deroga, possono essere
individuati altri casi per i quali in applicazione del comma 1 e' richiesta
la prova attitudinale. |
|
8. Il decreto di cui al comma 7 e' efficace tre mesi dopo la sua
comunicazione alla Commissione europea, se la stessa nel detto termine non
chiede di astenersi dallĠadottare la deroga. |
|
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Art. 23. |
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Tirocinio di adattamento e prova attitudinale |
|
|
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1. Nei casi di cui allĠarticolo 22, la durata e le materie
oggetto del tirocinio di adattamento e della prova attitudinale sono
stabilite dallĠAutorita' competente a seguito della Conferenza di servizi di
cui allĠarticolo 16, se convocata. In caso di valutazione finale sfavorevole
il tirocinio puo' essere ripetuto. Gli obblighi, i diritti e i benefici
sociali di cui gode il tirocinante sono stabiliti dalla normativa vigente,
conformemente al diritto comunitario applicabile. |
|
2. La prova attitudinale si articola in una prova scritta o
pratica e orale o in una prova orale sulla base dei contenuti delle materie
stabilite ai sensi del comma 1. In caso di esito sfavorevole o di mancata
presentazione dellĠinteressato senza valida giustificazione, la prova
attitudinale non puo' essere ripetuta prima di sei mesi. |
|
3. Ai fini della prova attitudinale le autorita' competenti di
cui allĠarticolo 5 predispongono un elenco delle materie che, in base ad un
confronto tra la formazione richiesta sul territorio nazionale e quella
posseduta dal richiedente, non sono contemplate dai titoli di formazione del
richiedente. La prova verte su materie da scegliere tra quelle che figurano
nellĠelenco e la cui conoscenza e' una condizione essenziale per poter
esercitare la professione sul territorio dello Stato. Lo status del
richiedente che desidera prepararsi per sostenere la prova attitudinale e'
stabilito dalla normativa vigente. |
|
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Art. 24. |
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Esecuzione delle misure compensative |
|
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1. Con riferimento allĠarticolo 5, comma 1, con decreto del
Ministro competente ai sensi dellĠarticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono definite, con riferimento alle singole professioni, le
procedure necessarie per assicurare lo svolgimento, la conclusione,
lĠesecuzione e la valutazione delle misure di cui agli articoli 23 e 11. |
|
|
|
Art. 25. |
|
Disposizioni finanziarie |
|
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|
1. Gli eventuali oneri aggiuntivi derivanti dallĠattuazione
delle misure previste dagli articoli 11 e 23 sono a carico dellĠinteressato
sulla base del costo effettivo del servizio, secondo modalita' da stabilire
con decreto del Ministro competente da emanarsi entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto. |
|
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Art. 26. |
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Piattaforma comune |
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|
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
il coordinamento delle politiche comunitarie, al fine di elaborare proposte
in materia di piattaforme comuni di cui allĠarticolo 4, comma 1, lettera n),
da sottoporre alla Commissione europea, convoca apposite conferenze di
servizi cui partecipano le autorita' competenti di cui allĠarticolo 5. Sulla
ipotesi di piattaforma elaborata dallĠautorita' competente di cui
allĠarticolo 5 o, in mancanza, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, vengono
sentiti, se si tratta di professioni regolamentate, gli ordini, i collegi o
gli albi, ove esistenti, e, in mancanza, le associazioni rappresentative sul
territorio nazionale, se si tratta di professioni non regolamentate in Italia,
le associazioni rappresentative sul territorio nazionale e, se si tratta di
attivita' nellĠarea dei servizi non intellettuali e non regolamentate, le
associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale. |
|
2. AllĠelaborazione di piattaforme comuni, proposte da altri
Stati membri, partecipano le autorita' competenti di cui allĠarticolo 5,
sentiti, se si tratta di professioni regolamentate, gli ordini, i collegi o
gli albi, ove esistenti, e, in mancanza, le associazioni rappresentative sul
territorio nazionale, se si tratta di professioni non regolamentate in
Italia, le associazioni rappresentative sul territorio nazionale e, se si
tratta di attivita' nellĠarea dei servizi non intellettuali e non
regolamentate, le associazioni di categoria rappresentative a livello
nazionale. Analogamente si procede in ogni altro caso in cui a livello
europeo deve essere espressa la posizione italiana in materia di piattaforma
comune. |
|
3. Al fine della valutazione in ordine alla rappresentativita' a
livello nazionale delle professioni non regolamentate si tiene conto: |
|
a) della avvenuta costituzione per atto pubblico o per scrittura
privata autenticata o per scrittura privata registrata presso lĠufficio del
registro, da almeno quattro anni; |
|
b) della adozione di uno statuto che sancisca un ordinamento a
base democratica, senza scopo di lucro, la precisa identificazione delle
attivita' professionali cui lĠassociazione si riferisce e dei titoli
professionali o di studi necessari per farne parte, la rappresentativita'
elettiva delle cariche interne e lĠassenza di situazioni di conflitto di
interesse o di incompatibilita', la trasparenza degli assetti organizzativi e
lĠattivita' dei relativi organi, la esistenza di una struttura organizzativa,
e tecnico-scientifica adeguata allĠeffettivo raggiungimento delle finalita'
dellĠassociazione; |
|
c) della tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato
annualmente con lĠindicazione delle quote versate direttamente
allĠassociazione per gli scopi statutari; |
|
d) di un sistema di deontologia professionale con possibilita'
di sanzioni; |
|
e) della previsione dellĠobbligo della formazione permanente; |
|
f) della diffusione su tutto il territorio nazionale; |
|
g) della mancata pronunzia nei confronti dei suoi rappresentanti
legali di condanna, passata in giudicato, in relazione allĠattivita'
dellĠassociazione medesima. |
|
4. Qualora le qualifiche professionali del richiedente
rispondano ai criteri stabiliti nel provvedimento comunitario di adozione
della piattaforma comune, il riconoscimento professionale non puo' prevedere
lĠapplicazione dei provvedimenti di compensazione di cui allĠarticolo 22. Le
associazioni in possesso dei requisiti di cui al periodo precedente sono
individuate, previo parere del Consiglio nazionale dellĠeconomia e del
lavoro, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
per le politiche europee e del Ministro competente per materia. |
|
5. Se successivamente allĠadozione da parte dellĠUnione europea
le autorita' competenti di cui allĠarticolo 5 ritengono che i criteri
stabiliti nel provvedimento comunitario di adozione della piattaforma comune
non offrano piu' garanzie adeguate quanto alle qualifiche professionali, ne
informa il coordinatore di cui allĠarticolo 6 che cura la trasmissione dellĠinformazione
alla Commissione europea per le iniziative del caso. |
|
|
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Capo III |
|
Riconoscimento sulla base dellĠesperienza professionale |
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Art. 27. |
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Requisiti in materia di esperienza professionale |
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1. Per le attivita' elencate nellĠallegato IV il cui accesso o
esercizio e' subordinato al possesso di conoscenze e competenze generali,
commerciali o professionali, il riconoscimento professionale e' subordinato
alla dimostrazione dellĠesercizio effettivo dellĠattivita' in questione in un
altro Stato membro ai sensi degli articoli 28, 29 e 30. |
|
|
|
Art. 28. |
|
Condizioni per il riconoscimento delle attivita' di cui alla
Lista I dellĠallegato IV |
|
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|
1. In caso di attivita' di cui alla Lista I dellĠallegato IV,
lĠattivita' deve essere stata precedentemente esercitata: |
|
a) per sei anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente
dĠazienda; oppure |
|
b) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente
dĠazienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per
lĠattivita' in questione, una formazione di almeno tre anni sancita da un
certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da
un competente organismo professionale; oppure |
|
c) per quattro anni consecutivi come lavoratore autonomo o
dirigente dĠazienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto,
per lĠattivita' in questione, una formazione di almeno due anni sancita da un
certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da
un competente organismo professionale; oppure |
|
d) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo, se il
beneficiario prova di aver esercitato lĠattivita' in questione per almeno
cinque anni come lavoratore subordinato; oppure |
|
e) per cinque anni consecutivi in funzioni direttive, di cui
almeno tre anni con mansioni tecniche che implichino la responsabilita' di
almeno uno dei reparti dellĠazienda, se il beneficiario prova di aver in
precedenza ricevuto, per lĠattivita' in questione, una formazione di almeno
tre anni sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o
giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale. |
|
2. Nei casi di cui alle lettere a) e d) del comma 1 lĠattivita'
non deve essere cessata da piu' di 10 anni alla data di presentazione della documentazione
completa dellĠinteressato alle autorita' competenti di cui allĠarticolo 5. |
|
3. Il comma 1, lettera e), non si applica alle attivita' del
gruppo ex 855 (parrucchieri) della nomenclatura ISIC. |
|
|
|
Art. 29. |
|
Condizioni per il riconoscimento delle attivita' di cui alla
Lista II dellĠAllegato IV |
|
|
|
1. In caso di attivita' di cui alla Lista II dellĠallegato IV,
lĠattivita' in questione deve essere stata precedentemente esercitata: |
|
a) per cinque anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente
dĠazienda; oppure |
|
b) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente
dĠazienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per
lĠattivita' in questione, una formazione di almeno tre anni sancita da un
certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da
un competente organismo professionale; oppure |
|
c) per quattro anni consecutivi come lavoratore autonomo o
dirigente dĠazienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto,
per lĠattivita' in questione, una formazione di almeno due anni sancita da un
certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da
un competente organismo professionale; oppure |
|
d) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente
dĠazienda, se il beneficiario prova di aver esercitato lĠattivita' in
questione per almeno cinque anni come lavoratore subordinato; oppure |
|
e) per cinque anni consecutivi come lavoratore subordinato, se
il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per lĠattivita' in
questione, una formazione di almeno tre anni sancita da un certificato
riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un
competente organismo professionale; oppure |
|
f) per sei anni consecutivi come lavoratore subordinato, se il
beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per lĠattivita' in
questione, una formazione di almeno due anni sancita da un certificato
riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un
competente organismo professionale. |
|
2. Nei casi di cui alle lettere a) e d) del comma 1, lĠattivita'
non deve essere cessata da piu' di 10 anni alla data di presentazione della
documentazione completa dellĠinteressato alle autorita' competenti di cui
allĠarticolo 5. |
|
|
|
Art. 30. |
|
Condizioni per il riconoscimento delle attivita' di cui alla
Lista III dellĠallegato IV |
|
|
|
1. In caso di attivita' di cui alla Lista III dellĠallegato IV,
lĠattivita' in questione deve essere stata precedentemente esercitata: |
|
a) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente
dĠazienda; oppure |
|
b) per due anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente
dĠazienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per
lĠattivita' in questione, una formazione sancita da un certificato
riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un
competente organismo professionale; oppure |
|
c) per due anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente
dĠazienda se il beneficiario prova di aver in precedenza esercitato lĠattivita'
in questione come lavoratore subordinato per almeno tre anni; oppure |
|
d) per tre anni consecutivi come lavoratore subordinato, se il
beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per lĠattivita' in
questione, una formazione sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato
membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale.
|
|
2. Nei casi di cui alle lettere a) e c) del comma 1, lĠattivita'
non deve essere cessata da piu' di 10 anni alla data di presentazione della
documentazione completa dellĠinteressato alle autorita' competenti di cui
allĠarticolo 5. |
|
|
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Capo IV |
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Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni
minime di formazione |
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SEZIONE I |
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Disposizioni comuni |
|
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Art. 31. |
|
Principio di riconoscimento automatico |
|
|
|
1. I titoli di formazione di medico, che danno accesso alle
attivita' professionali di medico con formazione di base e medico
specialista, infermiere responsabile dellĠassistenza generale, odontoiatra,
odontoiatra specialista, veterinario, farmacista e architetto, di cui
allĠallegato V e rispettivamente ai punti 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3,
5.4.2, 5.6.2 e 5.7.1, conformi alle condizioni minime di formazione di cui
rispettivamente agli articoli 33, 34, 38, 41, 42, 44, 46 e 50, rilasciati a
cittadini di cui allĠarticolo 2, comma 1, da altri Stati membri, sono
riconosciuti dalle autorita' di cui allĠarticolo 5 con gli stessi effetti dei
titoli rilasciati in Italia per lĠaccesso, rispettivamente, allĠattivita' di
medico chirurgo, medico chirurgo specialista, infermiere responsabile
dellĠassistenza generale, odontoiatra, odontoiatra specialista, veterinario,
farmacista e architetto. |
|
2. I titoli di formazione di cui al comma 1 devono essere
rilasciati dalle autorita' competenti degli altri Stati membri e essere
accompagnati dai certificati di cui allĠallegato V e rispettivamente ai punti
5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.6.2 e 5.7.1. |
|
3. Le disposizioni del primo e secondo comma, non pregiudicano,
rispettivamente, i diritti acquisiti di cui agli articoli 32, 35, 37, 40, 43,
45, 49 e 55. |
|
4. I diplomi e i certificati rilasciati da altri Stati membri
conformemente allĠarticolo 36 ed elencati nellĠallegato V punto 5.1.4, sono
riconosciuti con gli stessi effetti dei diplomi rilasciati in Italia per
lĠaccesso allĠattivita' di medico di medicina generale nel quadro del regime
nazionale di previdenza sociale; sono fatti comunque salvi i diritti
acquisiti di cui allĠarticolo 37. |
|
5. I titoli di formazione di ostetrica rilasciati ai cittadini
di cui allĠarticolo 2, comma 1, da altri Stati membri elencati nellĠallegato
V punto 5.5.2, conformi alle condizioni minime di formazione di cui
allĠarticolo 46 e rispondenti alle modalita' di cui allĠarticolo 47, sono
riconosciuti dallĠAutorita' di cui allĠarticolo 5, con gli stessi effetti dei
titoli rilasciati in Italia per lĠaccesso allĠattivita' di ostetrica; sono
fatti comunque salvi i diritti acquisiti di cui allĠarticolo 49. |
|
6. I titoli di formazione di architetto oggetto di riconoscimento
automatico di cui al comma 1, attestano una formazione iniziata al piu'
presto nel corso dellĠanno accademico indicato nellĠallegato V, punto 5.7.1. |
|
7. LĠaccesso e lĠesercizio delle attivita' professionali di
medico chirurgo, infermiere responsabile dellĠassistenza generale, dentista,
veterinario, ostetrica e farmacista sono subordinati al possesso di un titolo
di formazione di cui allĠallegato V, e rispettivamente ai punti 5.1.1, 5.1.2,
5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 e 5.6.2. |
|
8. Il Ministero della salute e il Ministero dellĠuniversita' e
della ricerca, rispettivamente per le professioni sanitarie e per le
professioni nel campo dellĠarchitettura di cui al presente Capo, notificano
alla Commissione europea le disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative che adottano in materia di rilascio di titoli di formazione
nei settori coperti dal presente capo. Inoltre per i titoli di formazione nel
settore dellĠarchitettura, questa notifica e' inviata anche agli altri Stati
membri. |
|
9. Le informazioni notificate di cui al comma 8 sono pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale dellĠUnione europea attraverso una comunicazione
della Commissione europea nella quale sono indicate le denominazioni date
dagli Stati membri ai titoli di formazione e, eventualmente, lĠorganismo che
rilascia il titolo di formazione, il certificato che accompagna tale titolo e
il titolo professionale corrispondente, che compare nellĠallegato V e,
rispettivamente, nei punti 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3,
5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 e 5.7.1. |
|
10. Gli elenchi di cui allĠallegato V sono aggiornati e
modificati, in conformita' alle relative modifiche definite in sede
comunitaria, relativamente alle professioni sanitarie, con decreto del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro dellĠuniversita' e della
ricerca, e, relativamente alla professione di architetto, con decreto del
Ministero dellĠuniversita' e della ricerca. |
|
11. I beneficiari del riconoscimento sono tenuti ad assolvere
gli obblighi di formazione continua previsti dalla legislazione vigente. |
|
12. Non hanno diritto al riconoscimento professionale ai sensi
del presente decreto come medico chirurgo e infermiere responsabile
dellĠassistenza generale le persone in possesso del titolo bulgaro di feldsher
rilasciato in Bulgaria anteriormente al 31 dicembre 1999 e che esercitavano
questa professione nellĠambito del regime nazionale di sicurezza sociale
bulgaro alla data del 1Ħ gennaio 2000. |
|
|
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Art. 32. |
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Diritti acquisiti |
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1. Fatti salvi i diritti acquisiti relativi alle professioni di
cui al presente capo i titoli di formazione che danno accesso alle attivita'
professionali di medico con formazione di medico di base e di medico
specialista, di infermiere responsabile dellĠassistenza generale, di
odontoiatra, di odontoiatra specialista, di veterinario, di farmacista in
possesso dei cittadini di cui allĠarticolo 2, comma 1 e che non soddisfano
lĠinsieme dei requisiti di formazione di cui agli articoli 33, 34, 38, 41,
42, 44, 46 e 50 sono riconosciuti se sanciscono il compimento di una
formazione iniziata prima delle date indicate nellĠallegato V, punti 5.1.1.,
5.1.2., 5.2.2., 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 e se sono accompagnati da
un attestato che certifica lĠesercizio effettivo e lecito dellĠattivita' in
questione per almeno tre anni consecutivi nei cinque anni che precedono il
rilascio dellĠattestato stesso. |
|
2. Il riconoscimento e' altresi' assicurato ai titoli di
formazione in medicina che danno accesso alle attivita' professionali di
medico con formazione di base e di medico specialista, di infermiere
responsabile dellĠassistenza generale, di odontoiatra, di odontoiatra
specialista, di veterinario, di ostetrica e di farmacista acquisiti sul
territorio della ex Repubblica democratica tedesca, che non soddisfano i
requisiti minimi di formazione di cui agli articoli 33, 34, 38, 41, 42, 44,
46 e 50 se tali titoli sanciscono il completamento di una formazione
iniziata: |
|
a) prima del 3 ottobre 1990 per i medici con formazione di base,
infermieri responsabile dellĠassistenza generale, odontoiatri, odontoiatri
specialisti, veterinari, ostetriche e farmacisti; |
|
b) prima del 3 aprile 1992 per i medici specialisti. |
|
3. I titoli di formazione di cui al comma 2 consentono
lĠesercizio delle attivita' professionali su tutto il territorio della
Germania alle stesse condizioni dei titoli di formazione rilasciati dalle
competenti autorita' tedesche di cui allĠallegato V, 5.1.1., 5.1.2, 5.2.2,
5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2. |
|
4. Sono altresi' riconosciuti i titoli di formazione in
medicina, che danno accesso alle attivita' professionali di medico con
formazione di base e di medico specialista, di infermiere responsabile
dellĠassistenza generale, di veterinario, di ostetrica, di farmacista e di
architetto che sono in possesso dei cittadini di cui allĠarticolo 2, comma 1,
e che sono stati rilasciati nellĠex Cecoslovacchia, o per i quali la
corrispondente formazione e' iniziata, per la Repubblica ceca e la
Slovacchia, anteriormente al 1Ħ gennaio 1993, qualora le autorita' dellĠuno o
dellĠaltro Stato membro sopra indicato attestino che detti titoli di
formazione hanno sul loro territorio la stessa validita' giuridica dei titoli
che esse rilasciano e, per quanto riguarda gli architetti, la stessa
validita' giuridica dei titoli menzionati, per detti Stati membri,
allĠallegato VI, punto 6), per quanto riguarda lĠaccesso e lĠesercizio delle
attivita' professionali di medico con formazione di base, medico specialista,
infermiere responsabile dellĠassistenza generale, veterinario, ostetrica e
farmacista, relativamente alle attivita' di cui allĠarticolo 51, e di
architetto, relativamente alle attivita' di cui allĠarticolo 54. Detto
attestato deve essere corredato da un certificato rilasciato dalle medesime
autorita', il quale dimostri lĠeffettivo e lecito esercizio da parte dei
cittadini in questione, nel territorio di questi, delle attivita' in oggetto
per almeno tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti il rilascio del
certificato. |
|
5. Sono altresi' riconosciuti ai sensi dellĠarticolo 31 i titoli
di formazione in medicina, che danno accesso alle attivita' professionali di
medico con formazione di base e di medico specialista, di infermiere
responsabile dellĠassistenza generale, di odontoiatra, di odontoiatra specialista,
di veterinario, di ostetrica, di farmacista e di architetto che sono in
possesso dei cittadini di cui allĠarticolo 2, comma 1, e che sono stati
rilasciati nellĠex Unione Sovietica, o per cui la corrispondente formazione
e' iniziata: a) per lĠEstonia, anteriormente al 20 agosto 1991; b) per la
Lettonia, anteriormente al 21 agosto 1991; c) per la Lituania, anteriormente
allĠ11 marzo 1990, qualora le autorita' di uno dei tre Stati membri sopra
citati attestino che detti titoli hanno sul loro territorio la stessa
validita' giuridica dei titoli che esse rilasciano e, per quanto riguarda gli
architetti, la stessa validita' giuridica dei titoli menzionati, per detti
Stati membri, allĠallegato VI, punto 6, per quanto riguarda lĠaccesso alle, e
lĠesercizio delle, attivita' professionali di medico con formazione di base,
medico specialista, infermiere responsabile dellĠassistenza generale,
dentista, dentista specialista, veterinario, ostetrica e farmacista,
relativamente alle attivita' di cui allĠarticolo 46, e di architetto,
relativamente alle attivita' di cui allĠarticolo 54. Detto attestato deve
essere corredato da un certificato rilasciato dalle medesime autorita', il
quale dimostri lĠeffettivo e lecito esercizio da parte dei cittadini in
questione, nel territorio di questi, delle attivita' in oggetto per almeno
tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti il rilascio del certificato. |
|
6. Sono altresi' ammessi al riconoscimento di cui allĠarticolo
31 i titoli di formazione in medicina, che danno accesso alle attivita'
professionali di medico con formazione di base e di medico specialista, di
infermiere responsabile dellĠassistenza generale, di odontoiatra, di
odontoiatra specialista, di veterinario, di ostetrica, di farmacista e di
architetto che sono in possesso dei cittadini di cui allĠarticolo 1 e che
sono stati rilasciati nellĠex Jugoslavia, o per i quali la corrispondente
formazione e' iniziata, per la Slovenia, anteriormente al 25 giugno 1991,
qualora le autorita' dello Stato membro sopra citato attestino che detti
titoli hanno sul loro territorio la stessa validita' giuridica dei titoli che
esse rilasciano e, per quanto riguarda gli architetti, la stessa validita'
giuridica dei titoli menzionati, per detto Stato membro, allĠallegato VI,
punto 6, per quanto riguarda lĠaccesso alle, e lĠesercizio delle, attivita'
professionali di medico con formazione di base, medico specialista,
infermiere responsabile dellĠassistenza generale, dentista, dentista
specialista, veterinario, ostetrica e farmacista, relativamente alle
attivita' di cui allĠarticolo 51, e di architetto, relativamente alle
attivita' di cui allĠarticolo 54. Detto attestato deve essere corredato da un
certificato rilasciato dalle medesime autorita', il quale dimostri
lĠeffettivo e lecito esercizio da parte dei cittadini di tale Stato membro,
nel territorio di questo, delle attivita' in questione per almeno tre anni
consecutivi nei cinque anni precedenti il rilascio del certificato. |
|
7. I titoli di formazione di medico, di infermiere responsabile
dellĠassistenza generale, di odontoiatra, di veterinario, di ostetrica e di
farmacista rilasciati ai cittadini di cui allĠarticolo 2, comma 1, da un
altro Stato membro e che non corrispondono alle denominazioni che compaiono
per tale Stato allĠallegato V, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2,
5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, e 5.6.2 sono riconosciuti se accompagnati da un
certificato rilasciato da autorita' od organi competenti di detto Stato
membro che attesti che tali titoli di formazione sanciscono il compimento di
una formazione ai sensi degli articoli 33, 34, 36, 38, 41, 42, 44, 46 e 50 e
che sono assimilati dallo Stato membro che li ha rilasciati a quelli le cui
denominazioni appaiono nellĠallegato V, punti 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4,
5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 e 5.6.2. |
|
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|
SEZIONE II |
|
Medico chirurgo |
|
|
|
Art. 33. |
|
Formazione dei medici chirurghi |
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|
1. LĠammissione alla formazione di medico chirurgo e'
subordinata al possesso del diploma di scuola secondaria superiore, che dia
accesso, per tali studi, alle universita'. |
|
2. La formazione di medico chirurgo garantisce lĠacquisizione da
parte dellĠinteressato delle seguenti conoscenze e competenze: |
|
a) adeguate conoscenze delle scienze sulle quali si fonda lĠarte
medica, nonche' una buona comprensione dei metodi scientifici, compresi i
principi relativi alla misura delle funzioni biologiche, alla valutazione di
fatti stabiliti scientificamente e allĠanalisi dei dati; |
|
b) adeguate conoscenze della struttura, delle funzioni e del
comportamento degli esseri umani, in buona salute e malati, nonche' dei
rapporti tra lĠambiente fisico e sociale dellĠuomo ed il suo stato di salute;
|
|
c) adeguate conoscenze dei problemi e delle metodologie cliniche
atte a sviluppare una concezione coerente della natura delle malattie mentali
e fisiche, dei tre aspetti della medicina: prevenzione, diagnosi e terapia,
nonche' della riproduzione umana; |
|
d) adeguata esperienza clinica acquisita sotto opportuno
controllo in ospedale. |
|
3. La formazione di cui al comma l comprende un percorso
formativo di durata minima di sei anni o un minimo di 5.500 ore di
insegnamento teoriche e pratiche impartite in una universita' o sotto il
controllo di una universita'. |
|
4. Per coloro che hanno iniziato i loro studi prima del 1Ħ gennaio
1972, la formazione di cui al comma 2 puo' comportare una formazione pratica
a livello universitario di 6 mesi effettuata a tempo pieno sotto il controllo
delle autorita' competenti. |
|
5. Fermo restando il principio dellĠinvarianza della spesa, la
formazione continua, ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,
assicura la formazione professionale e lĠaggiornamento permanente di coloro
che hanno completato i loro studi, per tutto lĠarco della vita professionale. |
|
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Art. 34. |
|
Formazione medica specialistica e denominazione medica
specialistica |
|
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|
1. LĠammissione alla formazione medica specializzata e'
subordinata al compimento e alla convalida di sei anni di studi nel quadro
del ciclo di formazione di cui allĠarticolo 33 durante i quali sono state
acquisite appropriate conoscenze di medico chirurgo. |
|
2. La formazione che permette di ottenere un diploma di medico
chirurgo specialista nelle specializzazioni indicate nellĠallegato V, punti
5.1.2, 5.1.3 risponde ai seguenti requisiti: |
|
a) presupporre il conferimento e validita' del titolo conseguito
a seguito di un ciclo di formazione di cui allĠarticolo 33 nel corso del
quale siano state acquisite adeguate conoscenze nel campo della medicina di
base; |
|
b) insegnamento teorico e pratico, effettuato in un centro
universitario, un centro ospedaliero universitario o anche un istituto di
cure sanitarie a tal fine autorizzato da autorita' od organi competenti; |
|
c) formazione a tempo pieno sotto il controllo delle autorita' o
enti competenti. |
|
3. Il rilascio di un diploma di medico chirurgo specialista e'
subordinato al possesso di un diploma di medico chirurgo di cui allĠallegato
V, punto 5.1.1. |
|
4. Le durate minime della formazione specialistica non possono
essere inferiori a quelle indicate, per ciascuna di tale formazione,
nellĠallegato V, punto 5.1.3. |
|
5. I titoli di formazione di medico specialista di cui
allĠarticolo 31 sono quelli rilasciati dalle autorita' od organi competenti
di cui allĠallegato V, punto 5.1.2 che corrispondono per la formazione
specialistica in questione alle denominazioni vigenti negli Stati membri
cosi' come riportato allĠallegato V, 5.1.3. |
|
|
|
Art. 35. |
|
Diritti acquisiti specifici dei medici specialisti |
|
|
|
1. I cittadini di cui allĠarticolo 2, comma 1, in possesso di un
diploma di medico specialista di cui allĠallegato V, punti 5.1.2 e 5.1.3
conseguito in un altro Stato membro, la cui formazione medico specialistica,
svolta secondo le modalita' del tempo parziale, era disciplinata da
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti alla data
del 20 giugno 1975, che hanno iniziato la loro formazione di specialisti
entro il 31 dicembre 1983, possono ottenere il riconoscimento del loro titolo
di medico specialista, purche' detto titolo di specializzazione sia
accompagnato da un attestato rilasciato dallĠautorita' competente dello Stato
membro presso cui e' stato conseguito il titolo che certifichi lĠeffettivo e
lecito esercizio da parte degli interessati dellĠattivita' specialistica in
questione per almeno tre anni consecutivi nei cinque precedenti il rilascio
dellĠattestato. |
|
2. é riconosciuto il titolo di medico specialista rilasciato in
Spagna ai medici, cittadini di cui allĠarticolo 2, comma 1, che hanno
completato una formazione specialistica prima del 1Ħ gennaio 1995 anche se
tale formazione non soddisfa i requisiti minimi di formazione di cui
allĠarticolo 34, se ad esso si accompagna un certificato rilasciato dalle
competenti autorita' spagnole attestante che gli interessati hanno superato la
prova di competenza professionale specifica organizzata nel contesto delle
misure eccezionali di regolarizzazione di cui al decreto reale 1497/99, al
fine di verificare se detti interessati possiedono un livello di conoscenze e
di competenze comparabile a quello dei medici che possiedono titoli di medico
specialista menzionati per la Spagna, allĠallegato V, punti 5.1.2 e 5.1.3. |
|
3. Laddove siano state abrogate le disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative sul rilascio dei titoli di formazione di
medico specialista di cui allĠallegato V, punti 5.1.2 e 5.1.3, e siano stati
adottati a favore dei cittadini italiani provvedimenti sui diritti acquisiti,
e' riconosciuto ai cittadini degli altri Stati membri in possesso di un
titolo di medico specialista conseguito in un Paese dellĠUnione il diritto di
beneficiare delle stesse misure, purche' i titoli di formazione specialistica
in loro possesso siano stati rilasciati dallo Stato di provenienza prima
della data a partire dalla quale lĠItalia ha cessato di rilasciare i titoli
di formazione per la specializzazione interessata. Le date di abrogazione di
queste disposizioni si trovano allĠallegato V. 5.1.3. |
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Art. 36. |
|
Formazione specifica in medicina generale |
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|
1. LĠammissione alla formazione specifica in medicina generale
presuppone il compimento del ciclo di studi di cui allĠarticolo 33. |
|
2. Il corso di formazione specifica in medicina generale della
durata di almeno tre anni e' riservato ai laureati in medicina e chirurgia,
abilitati allĠesercizio professionale. |
|
3. Al termine del suddetto corso e' rilasciato il diploma di
formazione specifica in medicina generale. |
|
4. Fatto salvo quanto indicato dallĠarticolo 24, comma 3, del
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, il corso di formazione specifica
in medicina generale comporta un impegno dei partecipanti a tempo pieno con
obbligo della frequenza alle attivita' didattiche teoriche e pratiche, da
svolgersi sotto il controllo delle regioni e province autonome. Il corso si
conclude con il rilascio di un diploma di formazione in medicina generale da
parte delle regioni e delle province autonome, conforme al modello
predisposto con decreto del Ministro della salute. |
|
5. La durata del corso di cui al comma 2, puo' essere ridotta
per un periodo massimo di un anno e comunque pari a quello della formazione
pratica impartita durante il corso di laurea in medicina e chirurgia di cui
allĠarticolo 33, se detta formazione e' stata dispensata in un centro
ospedaliero riconosciuto, che disponga di attrezzature e di servizi adeguati
di medicina generale o nellĠambito di uno studio di medicina generale
riconosciuto o in un centro riconosciuto in cui i medici dispensano cure
primarie. AllĠinizio di ogni anno accademico, le universita' notificano
lĠattivazione di tali periodi di formazione al Ministero della salute e al
Ministero dellĠuniversita' e della ricerca. |
|
6. Il corso di formazione specifica in medicina generale, che si
svolge a tempo pieno sotto il controllo delle regioni e province autonome, e'
di natura piu' pratica che teorica. |
|
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Art. 37. |
|
Diritti acquisiti specifici dei medici di medicina generale |
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1. Hanno altresi' diritto ad esercitare lĠattivita'
professionale in qualita' di medico di medicina generale i medici chirurghi
abilitati allĠesercizio professionale entro il 31 dicembre 1994. |
|
2. Detto diritto e' esteso ai medici, cittadini di un altro
Stato membro gia' iscritti allĠalbo dei medici chirurghi ai sensi della legge
22 maggio 1978, n. 217, e che erano titolari, alla data del 31 dicembre 1996
di un rapporto convenzionale per lĠattivita' di medico in medicina generale. |
|
3. Ai cittadini di cui allĠarticolo 2, comma 1, in possesso di
un titolo di medico conseguito in uno Stato membro a seguito di un ciclo di
formazione di cui allĠarticolo 33, titolari di diritti acquisiti nello Stato
di origine o di provenienza secondo quanto stabilito da ciascuno Stato membro
ed indicato nellĠallegato V, punto 5.1.4, e' riconosciuto il diritto di
esercitare in Italia lĠattivita' di medico di medicina generale senza il
titolo di formazione di cui allĠallegato V, punto 5.1.4. |
|
4. I cittadini comunitari di cui al comma 3, titolari di diritti
acquisiti, ai fini del suddetto riconoscimento devono produrre una
certificazione rilasciata dallĠautorita' competente dello Stato membro di
provenienza attestante il diritto di esercitare in detto Stato lĠattivita' di
medico di medicina generale nel quadro del regime nazionale di previdenza
sociale senza il titolo di formazione di cui allĠallegato V, punto 5.1.4. |
|
5. I medici di cui ai commi 1 e 2 che intendono esercitare
lĠattivita' professionale in qualita' di medico di medicina generale nel
regime nazionale di sicurezza sociale di uno degli altri Stati membri anche
se non sono in possesso di una formazione specifica in medicina generale
devono chiedere il rilascio del relativo certificato al competente ordine
provinciale dei medici chirurghi previa presentazione della documentazione
comprovante i diritti acquisiti. |
|
6. Il Ministero della salute fornisce a richiesta delle
competenti autorita' dei Paesi comunitari le informazioni inerenti alle
istanze dei medici chirurghi italiani tendenti ad ottenere lĠammissione
allĠesercizio dellĠattivita' specifica in medicina generale nei Paesi
dellĠUnione europea e rilascia le certificazioni richieste, previa
acquisizione della relativa documentazione. |
|
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SEZIONE III |
|
Infermiere responsabile dellĠassistenza generale |
|
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Art. 38. |
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Formazione dĠinfermiere responsabile dellĠassistenza generale |
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1. LĠammissione alla formazione dĠinfermiere responsabile
dellĠassistenza generale e' subordinata al compimento di una formazione
scolastica generale di 10 anni sancita da un diploma, certificato o altro
titolo rilasciato da autorita' od organi competenti di uno Stato membro o da
un certificato attestante il superamento di un esame dĠammissione, di livello
equivalente, alle scuole per infermieri. |
|
2. La formazione dĠinfermiere responsabile dellĠassistenza
generale avviene a tempo pieno con un programma che corrisponde almeno a
quello di cui allĠallegato V, punto 5.2.1. |
|
3. La formazione dĠinfermiere responsabile dellĠassistenza
generale comprende almeno tre anni di studi o 4.600 ore dĠinsegnamento
teorico e clinico. LĠinsegnamento teorico rappresenta almeno un terzo e
quello clinico almeno la meta' della durata minima della formazione. Possono
essere accordate esenzioni parziali a persone che hanno acquisito parte di
questa formazione nel quadro di altre formazioni di livello almeno
equivalente. |
|
4. LĠinsegnamento teorico e' la parte di formazione in cure
infermieristiche con cui il candidato infermiere acquisisce le conoscenze, la
comprensione, le competenze e gli atteggiamenti professionali necessari a
pianificare, dispensare e valutare cure sanitarie globali. La formazione e'
impartita da insegnanti di cure infermieristiche e da altro personale
competente, in scuole per infermieri e in altri luoghi dĠinsegnamento scelti
dallĠente di formazione. |
|
5. LĠinsegnamento clinico e' la parte di formazione in cure
infermieristiche con cui il candidato infermiere apprende, nellĠambito di un
gruppo e a diretto contatto con individui o collettivita' sani o malati, a
pianificare, dispensare e valutare le necessarie cure infermieristiche
globali in base a conoscenze e competenze acquisite. Egli apprende non solo a
lavorare come membro di un gruppo, ma anche a essere un capogruppo che
organizza cure infermieristiche globali, e anche lĠeducazione alla salute per
singoli individui e piccoli gruppi in seno allĠistituzione sanitaria o alla
collettivita'. LĠistituzione incaricata della formazione dĠinfermiere e'
responsabile del coordinamento tra lĠinsegnamento teorico e quello clinico
per tutto il programma di studi. LĠattivita' dĠinsegnamento ha luogo in
ospedali e altre istituzioni sanitarie e nella collettivita', sotto la
responsabilita' di infermieri insegnanti e con la cooperazione e lĠassistenza
di altri infermieri qualificati. AllĠattivita' dellĠinsegnamento potra'
partecipare anche altro personale qualificato. I candidati infermieri
partecipano alle attivita' dei servizi in questione nella misura in cui
queste contribuiscono alla loro formazione, consentendo loro di apprendere ad
assumersi le responsabilita' che le cure infermieristiche implicano. |
|
6. La formazione di infermiere responsabile dellĠassistenza
generale garantisce lĠacquisizione da parte dellĠinteressato delle conoscenze
e competenze seguenti: |
|
a) unĠadeguata conoscenza delle scienze che sono alla base
dellĠassistenza infermieristica di carattere generale, compresa una
sufficiente conoscenza dellĠorganismo, delle funzioni fisiologiche e del
comportamento delle persone in buona salute e malate, nonche' delle relazioni
esistenti tra lo stato di salute e lĠambiente fisico e sociale dellĠessere
umano; |
|
b) una sufficiente conoscenza della natura e dellĠetica della
professione e dei principi generali riguardanti la salute e lĠassistenza
infermieristica; |
|
c) unĠadeguata esperienza clinica; tale esperienza, che dovrebbe
essere scelta per il suo valore formativo, dovrebbe essere acquisita sotto il
controllo di personale infermieristico qualificato e in luoghi in cui il
numero del personale qualificato e lĠattrezzatura siano adeguati
allĠassistenza infermieristica dei pazienti; |
|
d) la capacita' di partecipare alla formazione del personale sanitario
e unĠesperienza di collaborazione con tale personale; |
|
e) unĠesperienza di collaborazione con altre persone che
svolgono unĠattivita' nel settore sanitario. |
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Art. 39. |
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Esercizio delle attivita' professionali dĠinfermiere
responsabile dellĠassistenza generale |
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1. Le attivita' professionali dĠinfermiere responsabile
dellĠassistenza generale sono le attivita' esercitate a titolo professionale
e indicate nellĠallegato V, punto 5.2.2. |
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Art. 40. |
|
Diritti acquisiti specifici agli infermieri responsabili
dellĠassistenza generale |
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|
|
1. Se agli infermieri responsabili dellĠassistenza generale si
applicano le norme generali sui diritti acquisiti, le attivita' da essi
svolte devono comprendere la piena responsabilita' della programmazione, organizzazione
e somministrazione delle cure infermieristiche ai pazienti. |
|
2. Per quanto riguarda i titoli polacchi di formazione di
infermiere responsabile dellĠassistenza generale, si applicano solo le
seguenti disposizioni relative ai diritti acquisiti. Per i cittadini degli
Stati membri i cui titoli di formazione di infermiere responsabile
dellĠassistenza generale sono stati rilasciati o la cui corrispondente
formazione e' iniziata in Polonia anteriormente al 1Ħ maggio 2004 e che non
soddisfano i requisiti minimi di formazione di cui allĠarticolo 38 vengono
riconosciuti come prova sufficiente i seguenti titoli di formazione di
infermiere responsabile dellĠassistenza generale se corredati di un
certificato il quale dimostri lĠeffettivo e lecito esercizio da parte dei
cittadini di tale Stato membro, nel territorio della Polonia, delle attivita'
di infermiere responsabile dellĠassistenza generale per il periodo di seguito
specificato: a) titolo di formazione di grado licenza di infermiere (dyplom
licencjata pielgniarstwa): almeno tre anni consecutivi nei cinque anni
precedenti il rilascio del certificato; b) titolo di formazione di grado
diploma di infermiere (dyplom pielgniarki albo pielgniarki dyplomowanej)
che attesta il completamento dellĠistruzione post-secondaria ottenuto da una
scuola professionale medica: almeno cinque anni consecutivi nei sette anni
precedenti il rilascio del certificato. Le suddette attivita' devono aver
incluso lĠassunzione della piena responsabilita' per la pianificazione, lĠorganizzazione
e la prestazione delle attivita' infermieristiche nei confronti del paziente. |
|
3. Vengono riconosciuti, inoltre, i titoli di infermiere
rilasciati in Polonia ad infermieri che hanno completato anteriormente al 1Ħ
maggio 2004 la corrispondente formazione che non soddisfa i requisiti minimi
di formazione di cui allĠarticolo 32, sancita dal titolo di Çlicenza di
infermiereÈ ottenuto sulla base di uno speciale programma di rivalorizzazione
di cui allĠarticolo 11 della legge del 20 aprile 2004 che modifica la legge
sulle professioni di infermiere e ostetrica e taluni altri atti giuridici
(Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Polonia del 30 aprile 2004, n. 92,
pag. 885) e al regolamento del Ministro della sanita' dellĠ11 maggio 2004
sulle condizioni dettagliate riguardanti i corsi impartiti agli infermieri e
alle ostetriche, che sono titolari di un certificato di scuola secondaria
(esame finale - maturita') e che hanno conseguito un diploma di infermiere e
di ostetrica presso un liceo medico o una scuola professionale medica
(Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Polonia del 13 maggio 2004, n. 110,
pag. 1170), allo scopo di verificare che gli interessati sono in possesso di
un livello di conoscenze e di competenze paragonabile a quello degli infermieri
in possesso delle qualifiche che, per quanto riguarda la Polonia, sono
definite nellĠallegato V, 5.2.2. |
|
4. Per i cittadini degli Stati membri i cui titoli di infermiere
responsabile dellĠassistenza generale sono stati rilasciati o la cui
corrispondente formazione e' iniziata in Romania anteriormente alla data di
adesione e la cui formazione non soddisfa i requisiti minimi di formazione di
cui allĠarticolo 38, e' riconosciuto il titolo di formazione di infermiere
responsabile dellĠassistenza generale (certificat de competente professionale
de asistent medical generalist) con istruzione post-secondaria ottenuta da
una scoala postliceala come prova sufficiente se corredato di un attestato il
quale dimostri lĠeffettivo e lecito esercizio da parte dei cittadini di tale
Stato membro, nel territorio della Romania, delle attivita' di infermiere
responsabile dellĠassistenza generale per un periodo di almeno cinque anni
consecutivi nei sette anni precedenti la data di rilascio dellĠattestato. Le
suddette attivita' devono aver incluso lĠassunzione della piena
responsabilita' per la pianificazione, lĠorganizzazione e lo svolgimento
delle attivita' infermieristiche nei confronti del paziente. |
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SEZIONE IV |
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Odontoiatra |
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Art. 41. |
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Formazione dellĠodontoiatra |
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1. LĠammissione alla formazione di odontoiatra e' subordinata al
possesso di un diploma di scuola secondaria superiore che dia accesso, per
tali studi, alle universita'. |
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2. La formazione dellĠodontoiatra comprende un percorso di studi
teorici e pratici della durata minima di cinque anni svolti a tempo pieno. Il
programma di studi, che permette il conseguimento del diploma di laurea in
odontoiatria e protesi dentaria, corrisponde almeno a quello di cui
allĠallegato V, punto 5.3.1. Detti studi sono effettuati presso
unĠuniversita' o sotto il controllo di unĠuniversita'. |
|
3. La formazione dellĠodontoiatra garantisce lĠacquisizione da
parte dellĠinteressato delle sottoelencate conoscenze e competenze: |
|
a) adeguate conoscenze delle scienze sulle quali si fonda
lĠodontoiatria, nonche' una buona comprensione dei metodi scientifici e, in
particolare, dei principi relativi alla misura delle funzioni biologiche,
alla valutazione di fatti stabiliti scientificamente e allĠanalisi dei dati; |
|
b) adeguate conoscenze della costituzione, della fisiologia e
del comportamento di persone sane e malate, nonche' del modo in cui
lĠambiente naturale e sociale influisce sullo stato di salute dellĠuomo,
nella misura in cui cio' sia correlato allĠodontoiatria; |
|
c) adeguate conoscenze della struttura e della funzione di
denti, bocca, mascelle e dei relativi tessuti, sani e malati, nonche' dei
loro rapporti con lo stato generale di salute ed il benessere fisico e
sociale del paziente; |
|
d) adeguata conoscenza delle discipline e dei metodi clinici che
forniscano un quadro coerente delle anomalie, lesioni e malattie dei denti,
della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonche' dellĠodontoiatria
sotto lĠaspetto preventivo, diagnostico e terapeutico; |
|
e) adeguata esperienza clinica acquisita sotto opportuno
controllo. |
|
4. La formazione di odontoiatra conferisce le competenze
necessarie per esercitare tutte le attivita' inerenti alla prevenzione, alla
diagnosi e alla cura delle anomalie e delle malattie dei denti, della bocca,
delle mascelle e dei relativi tessuti. |
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5. Le attivita' professionali dellĠodontoiatra sono stabilite
dallĠarticolo 1 della legge 24 luglio 1985, n. 409. |
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Art. 42. |
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Formazione di odontoiatra specialista |
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1. LĠammissione alle scuole di specializzazione in odontoiatria
presuppone il possesso di un diploma di laurea in odontoiatria e protesi
dentaria, corredato della relativa abilitazione allĠesercizio professionale.
Tale diploma attesta il compimento con successo di cinque anni di studi teorici
e pratici nellĠambito del ciclo di formazione di cui allĠarticolo 41. |
|
2. Accedono alle scuole di specializzazione in odontoiatria di
cui al comma 1 anche coloro i quali sono in possesso dei requisiti previsti
agli articoli 32 e 43. |
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3. La formazione dellĠodontoiatra specialista comprende un
insegnamento teorico e pratico che si svolge presso una universita', una
azienda ospedaliera o un istituto accreditato a tale fine dalle universita'. |
|
4. La formazione di odontoiatra specialista si svolge a tempo
pieno, per un periodo non inferiore a tre anni, sotto il controllo delle
autorita' od organi competenti. Essa richiede la partecipazione personale
dello specializzando alle attivita' e responsabilita' proprie della
disciplina. |
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Art. 43. |
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Diritti acquisiti specifici degli odontoiatri |
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1. Ai fini dellĠesercizio dellĠattivita' professionale di
odontoiatra di cui allĠallegato V, punto 5.3.2, ai cittadini di cui
allĠarticolo 2, comma 1, in possesso di un titolo di medico rilasciato in
Spagna, Austria, Repubblica Ceca, Slovacchia e Romania, che hanno iniziato la
formazione in medicina entro la data indicata per ciascuno dei suddetti Stati
nellĠallegato V, punto 5.3.2, e' riconosciuto il titolo di formazione di
medico purche' accompagnato da un attestato rilasciato dalla autorita'
competente dello Stato di provenienza. |
|
2. Detto attestato deve certificare il contestuale rispetto
delle sottoelencate condizioni: |
|
a) che tali cittadini hanno esercitato effettivamente,
lecitamente e a titolo principale nello Stato di provenienza lĠattivita'
professionale di odontoiatra, per almeno tre anni consecutivi nel corso dei
cinque precedenti il rilascio dellĠattestato; |
|
b) che tali persone sono autorizzate a esercitare la suddetta
attivita' alle stesse condizioni dei titolari del titolo di formazione
indicato per lo Stato di provenienza nellĠallegato V, punto 5.3.2. |
|
3. é dispensato dal requisito della pratica professionale di tre
anni, di cui al comma 2, lettera a), chi ha portato a termine studi di almeno
tre anni, che le autorita' competenti dello Stato di provenienza
dellĠinteressato certificano equivalenti alla formazione di cui allĠarticolo
41. |
|
4. Per quanto riguarda la Repubblica Ceca e la Slovacchia, i
titoli di formazione conseguiti nellĠex Cecoslovacchia sono riconosciuti al
pari dei titoli di formazione cechi e slovacchi e alle stesse condizioni
stabilite nei commi precedenti. |
|
5. Il Ministero della salute, previi opportuni accertamenti ed
in collaborazione con gli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri,
attesta il possesso dei titoli di formazione in medicina rilasciati in Italia
a chi ha iniziato la formazione universitaria in medicina dopo il 28 gennaio
1980 e prima del 31 dicembre 1984. LĠattestato deve certificare il rispetto
delle tre seguenti condizioni: |
|
a) che tali persone hanno superato la specifica prova
attitudinale organizzata dalle competenti autorita' italiane per verificare
il possesso delle conoscenze e competenze di livello paragonabile a quelle
dei possessori del titolo di formazione indicato per lĠItalia allĠallegato V,
punto 5.3.2; |
|
b) che tali persone hanno esercitato effettivamente, lecitamente
e a titolo principale in Italia lĠattivita' professionale di odontoiatra, per
almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque precedenti il rilascio
dellĠattestato; |
|
c) che tali persone sono autorizzate a esercitare o esercitano
effettivamente, lecitamente e a titolo principale lĠattivita' professionale
di odontoiatra alle stesse condizioni dei possessori del titolo di formazione
indicato per lĠItalia allĠallegato V, punto 5.3.2. |
|
6. é dispensato dalla prova attitudinale, di cui al quinto
comma, lettera a), chi ha portato a termine studi di almeno tre anni, che il
Ministero della salute, previi gli opportuni accertamenti presso il Ministero
dellĠuniversita' e della ricerca ed in collaborazione con gli Ordini dei
medici chirurghi e degli odontoiatri certificano equivalenti alla formazione
di cui allĠarticolo 41. Sono equiparati ai predetti soggetti coloro che hanno
iniziato la formazione universitaria in Italia di medico dopo il 31 dicembre
1984, purche' i tre anni di studio sopra citati abbiano avuto inizio entro il
31 dicembre 1994. |
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SEZIONE V |
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Veterinario |
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Art. 44. |
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Formazione del medico veterinario |
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1. LĠammissione alla formazione del medico veterinario e'
subordinata al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore che dia
accesso, per tali studi, alle Universita'. |
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2. Il diploma di laurea in medicina veterinaria si consegue a
seguito di un corso di studi universitari teorici e pratici, della durata
minima di cinque anni, svolti a tempo pieno, effettuati presso unĠuniversita'
o sotto il controllo di unĠuniversita'. |
|
3. Il ciclo di formazione per il conseguimento del titolo di
medico veterinario verte almeno sul programma indicato nellĠallegato V, punto
5.4.1. |
|
4. La formazione di medico veterinario garantisce lĠacquisizione
da parte dellĠinteressato delle sottoelencate conoscenze e competenze: |
|
a) adeguate conoscenze delle scienze sulle quali si fondano le
attivita' di medico veterinario; |
|
b) adeguate conoscenze della struttura e delle funzioni degli
animali in buona salute, del loro allevamento, della loro riproduzione e
della loro igiene in generale, come pure della loro alimentazione, compresa
la tecnologia impiegata nella fabbricazione e conservazione degli alimenti
rispondenti alle loro esigenze; |
|
c) adeguate conoscenze nel settore del comportamento e della
protezione degli animali; |
|
d) adeguate conoscenze delle cause, della natura, dellĠevoluzione,
degli effetti, della diagnosi e della terapia delle malattie degli animali,
sia individualmente che collettivamente; fra queste, una particolare
conoscenza delle malattie trasmissibili allĠuomo; |
|
e) adeguate conoscenze della medicina preventiva; |
|
f) adeguate conoscenze dellĠigiene e della tecnologia per
ottenere, fabbricare e immettere in commercio i prodotti alimentari animali o
di origine animale destinati al consumo umano; |
|
g) adeguate conoscenze per quanto riguarda le disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative relative alle materie
summenzionate; |
|
h) unĠadeguata esperienza clinica e pratica sotto opportuno
controllo. |
|
|
|
Art. 45. |
|
Diritti acquisiti specifici dei medici veterinari |
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1. Fatto salvo lĠarticolo 32, ai cittadini di cui allĠarticolo
2, comma 1, i cui titoli di formazione di veterinario sono stati rilasciati
in Estonia o per i quali la corrispondente formazione e' iniziata in tale
Stato anteriormente al 1Ħ maggio 2004 e' riconosciuto il titolo di medico veterinario
se corredato di un certificato rilasciato dallĠautorita' competente
dellĠEstonia attestante che detti cittadini hanno effettivamente e
lecitamente svolto lĠattivita' professionale di medico veterinario in tale
territorio per almeno cinque anni consecutivi nei sette anni precedenti il
rilascio di detto certificato. |
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SEZIONE VI |
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Ostetrica |
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Art. 46. |
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Formazione di ostetrica |
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1. La formazione di ostetrica comprende almeno una delle
formazioni che seguono: a) una formazione specifica a tempo pieno di
ostetrica di almeno 3 anni di studi teorici e pratici (possibilita' I)
vertente almeno sul programma di cui allĠallegato V, punto 5.5.1; b) una
formazione specifica a tempo pieno di ostetrica di 18 mesi (possibilita' II),
vertente almeno sul programma di cui allĠallegato V, punto 5.5.1 le cui
materie non siano comprese in un insegnamento equivalente per la formazione
di infermiere responsabile dellĠassistenza generale. LĠente incaricato della
formazione delle ostetriche e' responsabile del coordinamento tra teoria e
pratica per tutto il programma di studi. |
|
2. LĠaccesso alla formazione di ostetrica e' subordinato a una
delle condizioni che seguono: |
|
a) compimento almeno dei primi dieci anni di formazione
scolastica generale, per la possibilita' I, o |
|
b) possesso di un titolo di formazione dĠinfermiere responsabile
dellĠassistenza generale di cui allĠallegato V, 5.5.1, per la possibilita'
II. |
|
3. La formazione di ostetrica garantisce lĠacquisizione da parte
dellĠinteressato delle conoscenze e competenze seguenti: |
|
a) unĠadeguata conoscenza delle scienze che sono alla base delle
attivita' di ostetrica, ed in special modo dellĠostetricia e della
ginecologia; |
|
b) unĠadeguata conoscenza della deontologia e della legislazione
professionale; |
|
c) unĠapprofondita conoscenza delle funzioni biologiche,
dellĠanatomia e della fisiologia nei settori dellĠostetricia e del neonato,
nonche' una conoscenza dei rapporti tra lo stato di salute e lĠambiente
fisico e sociale dellĠessere umano e del suo comportamento; |
|
d) unĠadeguata esperienza clinica acquisita sotto il controllo
di personale ostetrico qualificato e in istituti autorizzati; |
|
e) la necessaria comprensione della formazione del personale
sanitario e unĠesperienza di collaborazione con tale personale. |
|
|
|
Art. 47. |
|
Condizioni per il riconoscimento del titolo di formazione di
ostetrica |
|
|
|
1. I titoli di formazione di ostetrica di cui allĠallegato V,
punto 5.5.2, beneficiano del riconoscimento automatico ai sensi dellĠarticolo
31 se soddisfano uno dei seguenti requisiti: |
|
a) una formazione a tempo pieno di ostetrica di almeno tre anni: |
|
1) subordinata al possesso di un diploma, certificato o altro
titolo che dia accesso agli istituti universitari o di insegnamento superiore
o, in mancanza di esso, che garantisca un livello equivalente di conoscenze,
oppure |
|
2) seguita da una pratica professionale di due anni al termine
della quale sia rilasciato un attestato ai sensi del comma 2; |
|
b) una formazione a tempo pieno di ostetrica di almeno due anni
o 3.600 ore subordinata al possesso di un titolo di formazione dĠinfermiere
responsabile dellĠassistenza generale di cui allĠallegato V, punto 5.2.2; |
|
c) una formazione a tempo pieno di ostetrica di almeno 18 mesi o
3.000 ore subordinata al possesso di un titolo di formazione dĠinfermiere
responsabile dellĠassistenza generale di cui allĠallegato V, 5.2.2 e seguita
da una pratica professionale di un anno per la quale sia rilasciato un
attestato ai sensi del comma 2. |
|
2. LĠattestato di cui al comma 1 e' rilasciato dalle autorita'
competenti dello Stato membro dĠorigine e certifica che il titolare, dopo
lĠacquisizione del titolo di formazione di ostetrica, ha esercitato in modo
soddisfacente, in un ospedale o in un istituto di cure sanitarie a tal fine
autorizzato, tutte le attivita' di ostetrica per il periodo corrispondente. |
|
|
|
Art. 48. |
|
Esercizio delle attivita' professionali di ostetrica |
|
|
|
1. Le disposizioni della presente sezione si applicano alle
attivita' di ostetrica come definite dalla legislazione vigente, fatto salvo
il comma 2, ed esercitate con i titoli professionali di cui allĠallegato V,
punto 5.5.2. |
|
2. Le ostetriche sono autorizzate allĠesercizio delle seguenti
attivita': |
|
a) fornire una buona informazione e dare consigli per quanto
concerne i problemi della pianificazione familiare; |
|
b) accertare la gravidanza e in seguito sorvegliare la
gravidanza diagnosticata come normale da un soggetto abilitato alla
professione medica, effettuare gli esami necessari al controllo dellĠevoluzione
della gravidanza normale; |
|
c) prescrivere gli esami necessari per la diagnosi quanto piu'
precoce di gravidanze a rischio; |
|
d) predisporre programmi di preparazione dei futuri genitori ai
loro compiti, assicurare la preparazione completa al parto e fornire consigli
in materia di igiene e di alimentazione; |
|
e) assistere la partoriente durante il travaglio e sorvegliare
lo stato del feto nellĠutero con i mezzi clinici e tecnici appropriati; |
|
f) praticare il parto normale, quando si tratti di presentazione
del vertex, compresa, se necessario, lĠepisiotomia e, in caso di urgenza,
praticare il parto nel caso di una presentazione podalica; |
|
g) individuare nella madre o nel bambino i segni di anomalie che
richiedono lĠintervento di un medico e assistere questĠultimo in caso
dĠintervento; prendere i provvedimenti dĠurgenza che si impongono in assenza
del medico e, in particolare, lĠestrazione manuale della placenta seguita
eventualmente dalla revisione uterina manuale; |
|
h) esaminare il neonato e averne cura; prendere ogni iniziativa
che sĠimponga in caso di necessita' e, eventualmente, praticare la
rianimazione immediata; |
|
i) assistere la partoriente, sorvegliare il puerperio e dare
alla madre tutti i consigli utili affinche' possa allevare il neonato nel
modo migliore; |
|
l) praticare le cure prescritte da un medico; |
|
m) redigere i necessari rapporti scritti. |
|
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Art. 49. |
|
Diritti acquisiti specifici alle ostetriche |
|
|
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1. Viene riconosciuta come prova sufficiente per i cittadini
degli altri Stati membri dellĠUnione europea, i cui titoli di formazione in
ostetricia soddisfano tutti i requisiti minimi di formazione di cui
allĠarticolo 46 ma, ai sensi dellĠarticolo 47, sono riconoscibili solo se
accompagnati dallĠattestato di pratica professionale di cui al suddetto
articolo 47, comma 2, i titoli di formazione rilasciati dagli Stati membri
prima della data di riferimento di cui allĠallegato V, punto 5.5.2,
accompagnati da un attestato che certifichi lĠeffettivo e lecito esercizio da
parte di questi cittadini delle attivita' in questione per almeno due anni
consecutivi nei cinque che precedono il rilascio dellĠattestato. |
|
2. Le condizioni di cui al comma 1 si applicano ai cittadini
degli Stati membri i cui titoli di formazione in ostetricia sanciscono una
formazione acquisita sul territorio della ex Repubblica democratica tedesca e
che soddisfa tutti i requisiti minimi di formazione di cui allĠarticolo 46,
ma, ai sensi dellĠarticolo 47, sono riconoscibili solo se accompagnati
dallĠattestato di pratica professionale di cui allĠarticolo 47, comma 2, se
sanciscono una formazione iniziata prima del 3 ottobre 1990. |
|
3. Per i cittadini degli Stati membri i cui titoli di formazione
in ostetricia sono stati rilasciati o la cui corrispondente formazione e'
iniziata in Polonia anteriormente al 1Ħ maggio 2004 e che non soddisfano i
requisiti minimi di formazione di cui allĠarticolo 41, i seguenti titoli di
formazione in ostetricia sono riconosciuti come prova sufficiente se
corredati da un certificato il quale dimostri lĠeffettivo e lecito esercizio
da parte degli interessati delle attivita' di ostetrica per il periodo di
seguito specificato: |
|
a) titolo di formazione di grado licenza in ostetricia (dyplom
licencjata poloznictwa): almeno tre anni consecutivi nei cinque anni
precedenti il rilascio del certificato; |
|
b) titolo di formazione di grado diploma in ostetricia che
certifichi il compimento di un ciclo di istruzione post-secondaria, ottenuto
da una scuola professionale medica (dyplom polonej): almeno cinque anni
consecutivi nei sette anni precedenti il rilascio del certificato. |
|
4. Vengono riconosciuti i titoli di ostetrica rilasciati in
Polonia ad ostetriche che hanno completato la corrispondente formazione
anteriormente al 1Ħ maggio 2004, che non soddisfa i requisiti minimi di
formazione di cui allĠarticolo 41, sancita dal titolo di Çlicenza di
ostetricaÈ ottenuto sulla base di uno speciale programma di rivalorizzazione
di cui allĠarticolo 11 della legge del 20 aprile 2004 che modifica la legge
sulle professioni di infermiere e ostetrica e taluni altri atti giuridici
(Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Polonia del 30 aprile 2004, n. 92,
pag. 885) e al regolamento del Ministro della sanita' dellĠ11 maggio 2004
sulle condizioni dettagliate riguardanti i corsi impartiti agli infermieri e
alle ostetriche, che sono titolari di un certificato di scuola secondaria
(esame finale - maturita') e che hanno conseguito un diploma di infermiere e
di ostetrica presso un liceo medico o una scuola professionale medica
(Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Polonia del 13 maggio 2004, n. 110,
pag. 1170), allo scopo di verificare che gli interessati sono in possesso di
un livello di conoscenze e di competenze paragonabile a quello delle
ostetriche in possesso delle qualifiche che, per quanto riguarda la Polonia,
sono definite nellĠallegato V, 5.5.2. |
|
5. Per i cittadini degli Stati membri i cui titoli di formazione
in ostetricia (asistent medical obstetric-ginecologie) sono stati rilasciati
dalla Romania anteriormente alla data di adesione allĠUnione europea e la cui
formazione non soddisfa i requisiti minimi di formazione di cui allĠarticolo
46, detti titoli sono riconosciuti come prova sufficiente ai fini
dellĠesercizio delle attivita' di ostetrica, se corredati da un attestato il
quale dimostri lĠeffettivo e lecito esercizio da parte degli interessati, nel
territorio della Romania, delle attivita' di ostetrica per un periodo di
almeno cinque anni consecutivi nei sette anni precedenti il rilascio del
certificato. |
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SEZIONE VII |
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Farmacista |
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Art. 50. |
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Formazione di farmacista |
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1. LĠammissione alla formazione di farmacista e' subordinata al
possesso di un diploma di scuola secondaria superiore che dia accesso, per
tali studi, alle universita'. |
|
2. Il titolo di formazione di farmacista sancisce una formazione
della durata di almeno cinque anni, di cui almeno: a) quattro anni
dĠinsegnamento teorico e pratico a tempo pieno in una universita', un
istituto superiore di livello riconosciuto equivalente o sotto la
sorveglianza di una universita'; b) sei mesi di tirocinio in una farmacia
aperta al pubblico o in un ospedale sotto la sorveglianza del servizio
farmaceutico di questĠultimo. Tale ciclo di formazione verte almeno sul
programma di cui allĠallegato V, punto 5.6.1. |
|
3. La formazione di farmacista garantisce lĠacquisizione da
parte dellĠinteressato delle sottoelencate conoscenze e competenze: |
|
a) unĠadeguata conoscenza dei medicinali e delle sostanze
utilizzate per la loro fabbricazione; |
|
b) unĠadeguata conoscenza della tecnologia farmaceutica e del
controllo fisico, chimico, biologico e microbiologico dei medicinali; |
|
c) unĠadeguata conoscenza del metabolismo e degli effetti dei
medicinali, nonche' dellĠazione delle sostanze tossiche e dellĠutilizzazione
dei medicinali stessi; |
|
d) unĠadeguata conoscenza che consenta di valutare i dati
scientifici concernenti i medicinali in modo da potere su tale base fornire
le informazioni appropriate; |
|
e) unĠadeguata conoscenza delle norme e delle condizioni che disciplinano
lĠesercizio delle attivita' farmaceutiche. |
|
|
|
Art. 51. |
|
Esercizio delle attivita' professionali di farmacista |
|
|
|
1. I titolari del titolo di formazione universitaria di
farmacista, corredato del diploma di abilitazione allĠesercizio della
professione di cui allegato V, punto 5.6.2, che soddisfi le condizioni di
formazione di cui allĠarticolo 50, sono autorizzati ad accedere e ad
esercitare almeno le sottoelencate attivita', fermo restando le disposizioni
che prevedono, nellĠordinamento nazionale, ulteriori requisiti per
lĠesercizio delle stesse: |
|
a) preparazione della forma farmaceutica dei medicinali; |
|
b) fabbricazione e controllo dei medicinali; |
|
c) controllo dei medicinali in un laboratorio di controllo dei
medicinali; |
|
d) immagazzinamento, conservazione e distribuzione dei
medicinali nella fase di commercio allĠingrosso; |
|
e) preparazione, controllo, immagazzinamento e distribuzione dei
medicinali nelle farmacie aperte al pubblico; |
|
f) preparazione, controllo, immagazzinamento e distribuzione dei
medicinali negli ospedali; |
|
g) diffusione di informazioni e consigli nel settore dei
medicinali. |
|
|
|
SEZIONE VIII |
|
Architetto |
|
|
|
Art. 52. |
|
Formazione di architetto |
|
|
|
1. La formazione di architetto comprende almeno quattro anni di
studi a tempo pieno oppure sei anni di studi, di cui almeno tre a tempo
pieno, in unĠuniversita' o un istituto di insegnamento comparabile. Tale
formazione deve essere sancita dal superamento di un esame di livello
universitario. Questo insegnamento di livello universitario il cui elemento
principale e' lĠarchitettura, deve mantenere un equilibrio tra gli aspetti
teorici e pratici della formazione in architettura e garantire lĠacquisizione
delle seguenti conoscenze e competenze: |
|
a) capacita' di creare progetti architettonici che soddisfino le
esigenze estetiche e tecniche; |
|
b) adeguata conoscenza della storia e delle teorie
dellĠarchitettura nonche' delle arti, tecnologie e scienze umane ad essa
attinenti; |
|
c) conoscenza delle belle arti in quanto fattori che possono
influire sulla qualita' della concezione architettonica; |
|
d) adeguata conoscenza in materia di urbanistica, pianificazione
e tecniche applicate nel processo di pianificazione; |
|
e) capacita' di cogliere i rapporti tra uomo e opere
architettoniche e tra opere architettoniche e il loro ambiente, nonche' la
capacita' di cogliere la necessita' di adeguare tra loro opere
architettoniche e spazi, in funzione dei bisogni e della misura dellĠuomo; |
|
f) capacita' di capire lĠimportanza della professione e delle
funzioni dellĠarchitetto nella societa', in particolare elaborando progetti
che tengano conto dei fattori sociali; |
|
g) conoscenza dei metodi dĠindagine e di preparazione del
progetto di costruzione; |
|
h) conoscenza dei problemi di concezione strutturale, di
costruzione e di ingegneria civile connessi con la progettazione degli
edifici; |
|
i) conoscenza adeguata dei problemi fisici e delle tecnologie,
nonche' della funzione degli edifici, in modo da renderli internamente
confortevoli e proteggerli dai fattori climatici; |
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l) capacita' tecnica che consenta di progettare edifici che
rispondano alle esigenze degli utenti, nei limiti imposti dal fattore costo e
dai regolamenti in materia di costruzione; |
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m) conoscenza adeguata delle industrie, organizzazioni,
regolamentazioni e procedure necessarie per realizzare progetti di edifici e
per lĠintegrazione dei piani nella pianificazione generale. |
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Art. 53. |
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Deroghe alle condizioni della formazione di architetto |
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1. In deroga allĠarticolo 52, e' riconosciuta soddisfare
lĠarticolo 31 anche la formazione impartita in tre anni dalle Fachhochschulen
della Repubblica federale di Germania, in vigore al 5 agosto 1985, che da'
accesso alle attivita' di cui allĠarticolo 54 in tale Stato membro con il
titolo professionale di architetto, purche' la formazione sia completata da
un periodo di esperienza professionale di quattro anni, nella Repubblica
federale di Germania, attestato da un certificato rilasciato dallĠordine
professionale cui e' iscritto lĠarchitetto che desidera beneficiare delle
disposizioni della presente sezione. |
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2. LĠordine professionale deve preventivamente stabilire che i
lavori compiuti dallĠarchitetto interessato in campo architettonico sono
applicazioni che provano il possesso di tutte le conoscenze e competenze di
cui allĠarticolo 52, comma 1. Il certificato e' rilasciato con la stessa
procedura che si applica allĠiscrizione allĠordine professionale. |
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3. In deroga allĠarticolo 52, e' riconosciuta soddisfare
lĠarticolo 31 anche la formazione acquisita nel quadro della promozione
sociale o di studi universitari a tempo parziale, nonche' la formazione
sancita dal superamento di un esame in architettura da parte di chi lavori da
sette anni o piu' nel settore dellĠarchitettura sotto il controllo di un
architetto o di un ufficio di architetti. LĠesame deve essere di livello
universitario ed equivalente a quello di fine di studi di cui allĠarticolo
52, comma 1. |
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Art. 54. |
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Esercizio dellĠattivita' |
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1. Il riconoscimento attribuisce ai diplomi, certificati ed
altri titoli, la stessa efficacia dei diplomi rilasciati dallo Stato italiano
per lĠaccesso allĠattivita' nel settore dellĠarchitettura e per il suo
esercizio con il titolo professionale di architetto. |
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2. Il riconoscimento attribuisce il diritto di far uso del
titolo di architetto secondo la legge italiana e consente di far uso del
titolo riconosciuto e della relativa abbreviazione, secondo la legge dello
Stato membro di origine o di provenienza e nella lingua di questi. |
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Art. 55. |
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Diritti acquisiti specifici degli architetti |
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1. I titoli di formazione di architetto, di cui allĠallegato VI,
punto 6, rilasciati dagli Stati membri, che sanciscono una formazione
iniziata entro lĠanno accademico di riferimento di cui al suddetto allegato,
anche se non soddisfano i requisiti minimi di cui allĠarticolo 47,
attribuendo loro ai fini dellĠaccesso e dellĠesercizio delle attivita'
professionali di architetto, lo stesso effetto sul suo territorio dei titoli
di formazione di architetto che esso rilascia. |
|
2. Sono riconosciuti gli attestati delle autorita' competenti
della Repubblica federale di Germania che sanciscono la rispettiva
equivalenza tra i titoli di formazione rilasciati a partire dellĠ8 maggio
1945 dalle autorita' competenti della Repubblica democratica tedesca e quelli
al suddetto allegato. |
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Art. 56. |
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Esercizio della professione di architetto in altri Stati membri |
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1. Ai fini del riconoscimento in altri Stati dellĠUnione europea
o negli altri Stati aderenti allĠAccordo sullo spazio economico europeo, il
Ministero dellĠuniversita' e della ricerca certifica il valore abilitante
allĠesercizio della professione dei titoli conseguiti in Italia. |
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Art. 57. |
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Servizi di informazione |
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1. I Consigli dellĠordine degli architetti, in collaborazione
con il Consiglio nazionale dellĠordine degli architetti, forniscono agli
interessati le necessarie informazioni sulla legislazione e deontologia
professionale. |
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2. Gli ordini possono attivare corsi, con oneri a carico degli
interessati, per fornire loro le conoscenze linguistiche necessarie
allĠesercizio dellĠattivita' professionale. |
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Art. 58. |
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Regolamento |
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1. Con decreto del Ministro dellĠuniversita' e della ricerca, di
concerto con il Ministro della giustizia, da adottarsi entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ai sensi
dellĠarticolo 17, commi 3 e 4, legge 23 agosto 1988, n. 400, saranno emanate
ulteriori norme ad integrazione della disciplina dei procedimenti di
riconoscimento e di iscrizione allĠalbo od al registro e sulla tenuta di
questo. |
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TITOLO IV |
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DISPOSIZIONI FINALI |
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Art. 59. |
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Libera prestazione di servizi per lĠattivita' di guida turistica
e di accompagnatore turistico |
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1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
sentito il Ministro per le politiche europee, dĠintesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano e secondo le modalita' di cui allĠarticolo 2, comma 4, della
legge 29 marzo 2001, n. 135, possono essere adottati, nel rispetto del
diritto comunitario e dellĠarticolo 9, comma 3, criteri per rendere uniformi
le valutazioni ai fini della verifica della occasionalita' e della
temporaneita' delle prestazioni professionali per lĠattivita' di guida
turistica e di accompagnatore turistico. |
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Art. 60. |
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Abrogazioni |
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1. A fare data dallĠentrata in vigore del presente decreto, e'
abrogato il comma 5 dellĠarticolo 201 del decreto legislativo 10 febbraio
2005, n. 30, recante codice della proprieta' industriale. |
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2. A fare data dallĠentrata in vigore del presente decreto sono
abrogati il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il decreto
legislativo 2 maggio 1994, n. 319, ed il decreto legislativo 20 settembre
2002, n. 229. |
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3. Il riferimento ai decreti legislativi 27 gennaio 1992, n.
115, e 2 maggio 1994, n. 319, contenuto nellĠarticolo 49, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, si intende
fatto al titolo III del presente decreto; tuttavia resta attribuito
allĠautorita' competente di cui allĠarticolo 5 la scelta della eventuale
misura compensativa da applicare al richiedente. |
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4. Ogni riferimento contenuto in vigenti disposizioni di legge
ai decreti legislativi 27 gennaio 1992, n. 115, e 2 maggio 1994, n. 319, si
intende fatto alle corrispondenti disposizioni del presente decreto. |
4. Ogni riferimento contenuto in vigenti disposizioni di legge
ai decreti legislativi 27 gennaio 1992, n. 115, (...) 2 maggio 1994, n. 319, e 20
settembre 2002, n. 229,
si intende fatto alle corrispondenti disposizioni del presente decreto.[219] |
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Art. 61. |
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Clausola di invarianza finanziaria |
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1. DallĠattuazione del presente decreto non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. |
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2. Alle attivita' previste dal presente decreto i soggetti
pubblici interessati provvedono con le risorse finanziarie, umane e
strumentali previste dalla legislazione vigente. Il presente decreto, munito
del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. é fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare. |
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L. 125/2008 *
Legge 24 Luglio 2008, n. 125, Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge
23 Maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica
(Ulteriori disposizioni rilevanti)
Art. 8
Accesso
della polizia municipale al Centro elaborazione dati del Ministero dell'interno
...
1-bis.
I collegamenti, anche a mezzo della rete informativa telematica
dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), per l'accesso allo
schedario dei documenti d'identit rubati o smarriti, nonche' alle informazioni
concernenti i permessi di soggiorno di cui al comma 1, sono effettuati con le
modalit stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANCI.
Art.
9
Centri di identificazione ed espulsione
1. Le parole: Çcentro di permanenza
temporaneaÈ ovvero: Çcentro di permanenza temporanea ed assistenzaÈ sono
sostituite, in generale, in tutte le disposizioni di legge o di regolamento,
dalle seguenti: Çcentro di identificazione ed espulsioneÈ quale nuova
denominazione delle medesime strutture.
L. 133/2008 *
Legge 6 Agosto 2008, n. 133,
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 Giugno 2008, n. 112, recante misure urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita',
la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria
(Ulteriori disposizioni rilevanti)
Articolo 11.
(Piano Casa).
...
2. Il piano e' rivolto all'incremento del patrimonio
immobiliare ad uso abitativo attraverso l'offerta di abitazioni di edilizia
residenziale, da realizzare nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e
di riduzione delle emissioni inquinanti, con il coinvolgimento di capitali
pubblici e privati, destinate prioritariamente a prima casa per:
a) nuclei familiari a basso reddito, anche monoparentali o
monoreddito;
b) giovani coppie a basso reddito;
c) anziani in condizioni sociali o economiche svantaggiate;
d) studenti fuori sede;
e) soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio;
f) altri soggetti
in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 della legge 8 febbraio 2007, n.
9;
g) immigrati
regolari a basso reddito, residenti da almeno dieci anni nel territorio
nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione.
...
13. Ai fini del riparto del Fondo nazionale per il sostegno
all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11 della legge 9
dicembre 1998, n. 431, i requisiti minimi necessari per beneficiare dei
contributi integrativi come definiti ai sensi del comma 4 del medesimo articolo
devono prevedere per gli immigrati il possesso del certificato storico di
residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque
anni nella medesima regione.
Articolo
20.
(Disposizioni
in materia contributiva).
...
10.
A decorrere dal 1o gennaio 2009, l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma
6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' corrisposto agli aventi diritto a
condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno
dieci anni nel territorio nazionale.
...
Articolo
83
(Efficienza dell'Amministrazione finanziaria)
1. Al fine di garantire maggiore efficacia ai controlli sul
corretto adempimento degli obblighi di natura fiscale e contributiva a carico
dei soggetti non residenti e di quelli residenti ai fini fiscali da meno di 5
anni, l'I.N.P.S. e l'Agenzia delle entrate predispongono di comune accordo
appositi piani di controllo anche sulla base dello scambio reciproco dei dati e
delle informazioni in loro possesso. L'INPS e l'Agenzia delle entrate attivano
altresi' uno scambio telematico mensile delle posizioni relative ai titolari di
partita IVA e dei dati annuali riferiti ai soggetti che percepiscono utili
derivanti da contratti di associazione in partecipazione, quando l'apporto e'
costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro.
2. L'I.N.P.S. e l'Agenzia delle entrate determinano le
modalita' di attuazione della disposizione di cui al comma 1 con apposita
convenzione.
...
L. 88/2009 *
Legge 7 Luglio 2009, n. 88, Disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge
comunitaria 2008
(Disposizioni rilevanti)
Art. 6.
(Modifiche alla
legge 4 febbraio 2005, n. 11)
1. Alla legge 4
febbraio 2005, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:
...
d) dopo lĠarticolo
14 e' inserito il seguente:
ÇArt. 14-bis. -
(Parita' di trattamento)
1. Le norme
italiane di recepimento e di attuazione di norme e principi della Comunita'
europea
e dell'Unione europea
assicurano la parita' di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai
cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea residenti o stabiliti
nel territorio nazionale e non possono in ogni caso comportare un trattamento
sfavorevole dei cittadini italiani.
2. Nei confronti
dei cittadini italiani non trovano applicazione norme dell'ordinamento
giuridico italiano o prassi interne che producano effetti discriminatori
rispetto alla condizione e al trattamento dei cittadini comunitari residenti o
stabiliti nel territorio nazionaleÈ.
...
L. 94/2009 *
Legge 15 Luglio 2009, n. 94,
Disposizioni in materia di
sicurezza pubblica
(Ulteriori disposizioni rilevanti)
Art. 1.
1. La disposizione di cui all'articolo 61, numero 11-bis), del
codice penale si intende riferita ai cittadini di Paesi non appartenenti
all'Unione europea e agli apolidi.[220]
...
17. Al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sono
apportate le seguenti modificazioni:
...
b) dopo l'articolo 20 sono inseriti i seguenti:
ÇArt. 20-bis. - (Presentazione immediata a giudizio
dell'imputato in casi particolari). - 1. Per i reati procedibili d'ufficio, in
caso di flagranza di reato ovvero quando la prova evidente, la polizia
giudiziaria chiede al pubblico ministero l'autorizzazione a presentare
immediatamente l'imputato a giudizio dinanzi al giudice di pace.
2. La richiesta di cui al comma 1, depositata presso la
segreteria del pubblico ministero, contiene:
a) le generalit dell'imputato e del suo difensore, ove
nominato;
b) l'indicazione delle persone offese dal reato;
c) la descrizione, in forma chiara e precisa, del fatto che si
addebita all'imputato, con l'indicazione degli articoli di legge che si
assumono violati;
d) l'indicazione delle fonti di prova a sostegno della
richiesta, nonch le generalit dei testimoni e dei consulenti tecnici, con
espressa indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame;
e) la richiesta di fissazione dell'udienza per procedere nei
confronti delle persone citate a giudizio.
3. Salvo che ritenga di richiedere l'archiviazione, il pubblico
ministero autorizza la presentazione immediata nei quindici giorni successivi,
indicando la data e l'ora del giudizio dinanzi al giudice di pace e nominando
un difensore d'ufficio all'imputato che ne privo. Se non ritiene sussistere i
presupposti per la presentazione immediata o se ritiene la richiesta
manifestamente infondata ovvero presentata dinanzi ad un giudice di pace
incompetente per territorio, il pubblico ministero provvede ai sensi
dell'articolo 25, comma 2.
4. L'ufficiale giudiziario notifica senza ritardo all'imputato
e al suo difensore copia della richiesta di cui al comma 2 e
dell'autorizzazione del pubblico ministero contenente:
a) l'avviso all'imputato che se non compare sar giudicato in
contumacia;
b) l'avviso all'imputato che ha diritto di nominare un
difensore di fiducia e che in mancanza sar assistito da difensore di ufficio;
c) l'avviso che il fascicolo relativo alle indagini
depositato presso la segreteria del pubblico ministero e che le parti e i loro
difensori hanno facolt di prenderne visione e di estrarne copia.
5. Si applica l'articolo 20, comma 5.
Art. 20-ter. - (Citazione contestuale dell'imputato in udienza
in casi particolari). - 1. Nei casi previsti dall'articolo 20-bis, comma 1,
quando ricorrono gravi e comprovate ragioni di urgenza che non consentono di
attendere la fissazione dell'udienza ai sensi del comma 3 del medesimo
articolo, ovvero se l'imputato si trova a qualsiasi titolo sottoposto a misure
di limitazione o privazione della libert personale, la polizia giudiziaria
formula altres richiesta di citazione contestuale per l'udienza.
2. Se ritiene sussistere i presupposti di cui al comma 1, il
pubblico ministero rinvia l'imputato direttamente dinanzi al giudice di pace
con citazione per l'udienza contestuale all'autorizzazione di cui all'articolo
20-bis, comma 3, primo periodo; altrimenti provvede ai sensi del comma 3,
secondo periodo, del medesimo articolo.
3. Quando il pubblico ministero dispone la citazione ai sensi
del comma 2, la polizia giudiziaria conduce l'imputato che si trova a qualsiasi
titolo sottoposto a misure di limitazione o privazione della libert personale
direttamente dinanzi al giudice di pace per la trattazione del procedimento,
salvo che egli espressamente rinunzi a partecipare all'udienza. Se l'imputato
non si trova sottoposto a misure di limitazione o privazione della libert
personale, la polizia giudiziaria notifica immediatamente allo stesso la
richiesta di cui al comma 1 e il provvedimento del pubblico ministero. Copia
della richiesta e del provvedimento del pubblico ministero sono altres
comunicati immediatamente al difensoreÈ;
c) dopo l'articolo 32 inserito il seguente:
ÇArt. 32-bis. - (Svolgimento del giudizio a presentazione
immediata). - 1. Nel corso del giudizio a presentazione immediata di cui agli
articoli 20-bis e 20-ter si osservano le disposizioni dell'articolo 32.
2. La persona offesa e i testimoni possono essere citati anche
oralmente dall'ufficiale giudiziario nel corso del giudizio a presentazione
immediata di cui all'articolo 20-bis. Nel corso del giudizio a citazione
contestuale di cui all'articolo 20-ter la persona offesa e i testimoni possono
essere citati anche oralmente dall'ufficiale giudiziario ovvero dalla polizia
giudiziaria.
3. Il pubblico ministero, l'imputato e la parte civile
presentano direttamente a dibattimento i propri testimoni e consulenti tecnici.
4. Il pubblico ministero d lettura dell'imputazione.
5. L'imputato avvisato della facolt di chiedere un termine a
difesa non superiore a sette giorni. Quando l'imputato si avvale di tale
facolt, il dibattimento sospeso fino all'udienza immediatamente successiva
alla scadenza del termine. Nel caso previsto dall'articolo 20-ter, il termine
non pu essere superiore a quarantotto oreÈ;
...
18. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, dopo
il primo comma inserito il seguente:
ÇL'iscrizione e la richiesta di variazione anagrafica possono
dar luogo alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle
condizioni igienico-sanitarie dell'immobile in cui il richiedente intende
fissare la propria residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarieÈ.
...
20. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231, gli agenti in attivit finanziaria che prestano servizi
di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento di fondi (money transfer)
acquisiscono e conservano per dieci anni copia del titolo di soggiorno se il
soggetto che ordina l'operazione un cittadino extracomunitario. Il documento
conservato con le modalit previste con decreto del Ministro dell'interno
emanato ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 27 luglio 2005, n.
144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. In
mancanza del titolo gli agenti effettuano, entro dodici ore, apposita
segnalazione all'autorit locale di pubblica sicurezza, trasmettendo i dati
identificativi del soggetto. Il mancato rispetto di tale disposizione
sanzionato con la cancellazione dall'elenco degli agenti in attivit
finanziaria ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999,
n. 374.
21. Le disposizioni di cui al comma 20 hanno efficacia decorsi
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
...
23. Le disposizioni di cui alla lettera l) del comma 22[221]
si applicano ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea anche se
gi trattenuti nei centri di identificazione e espulsione alla data di entrata
in vigore della presente legge.
...
28. All'articolo 11, comma 1, lettera c), del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, le
parole: Çtrascorso un anno dalla scadenza del permesso di soggiornoÈ sono
sostituite dalle seguenti: Çtrascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso di
soggiornoÈ.
29. Nei limiti delle risorse assegnate per le finalit di cui
all'articolo 45 del testo unico sull'immigrazione di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, nell'ambito delle risorse del Fondo nazionale per le
politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000,
n. 328, le disposizioni relative al rimpatrio assistito di cui all'articolo 33,
comma 2-bis, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, si applicano ai minori cittadini dell'Unione europea non
accompagnati presenti nel territorio dello Stato che esercitano la
prostituzione, quando sia necessario nell'interesse del minore stesso, secondo
quanto previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre
1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176.
...
Art.
2
...
4. All'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: Çovvero del delitto di cui all'articolo
12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356È.
5. Il titolo della legge 31 maggio 1965, n. 575, sostituito
dal seguente: ÇDisposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso,
anche straniereÈ.
...
Art.
3
...
19. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
...
c) all'articolo 609-decies, primo comma, dopo la parola:
Ç600-quinquies,È inserita la seguente: Ç600-octies,È;
...
25. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 380, comma 2, la lettera e) sostituita dalla
seguente:
Çe) delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante
prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, o taluna delle
circostanze aggravanti previste dall'articolo 625, primo comma, numeri 2),
prima ipotesi, 3) e 5), del codice penale, salvo che ricorra, in questi ultimi
casi, la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4),
del codice penaleÈ;
b) all'articolo 381, comma 2, dopo la lettera f) inserita la
seguente:
Çf-bis) violazione di domicilio prevista dall'articolo 614,
primo e secondo comma, del codice penaleÈ.
...
38. Il terzo comma dell'articolo 2 della legge 24 dicembre
1954, n. 1228, sostituito dal seguente:
ÇAi fini dell'obbligo di cui al primo comma, la persona che non
ha fissa dimora si considera residente nel comune dove ha stabilito il proprio
domicilio. La persona stessa, al momento della richiesta di iscrizione,
tenuta a fornire all'ufficio di anagrafe gli elementi necessari allo
svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l'effettiva sussistenza del
domicilio. In mancanza del domicilio, si considera residente nel comune di
nascitaÈ.
39. Dopo il terzo comma dell'articolo 2 della legge 24 dicembre
1954, n. 1228, inserito il seguente:
Çé comunque istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico
del bilancio dello Stato, presso il Ministero dell'interno un apposito registro
nazionale delle persone che non hanno fissa dimora. Con decreto del Ministro
dell'interno, da adottare nel termine di centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalit di
funzionamento del registro attraverso l'utilizzo del sistema INA-SAIAÈ.
40. I sindaci,
previa intesa con il prefetto, possono avvalersi della collaborazione di
associazioni tra cittadini non armati al fine di segnalare alle Forze di
polizia dello Stato o locali eventi che possano arrecare danno alla sicurezza
urbana ovvero situazioni di disagio sociale.[222]
41. Le associazioni sono iscritte in apposito elenco tenuto a
cura del prefetto, previa verifica da parte dello stesso, sentito il comitato
provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, dei requisiti necessari
previsti dal decreto di cui al comma 43. Il prefetto provvede, altres, al loro
periodico monitoraggio, informando dei risultati il comitato.
42. Tra le associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 41
i sindaci si avvalgono, in via prioritaria, di quelle costituite tra gli
appartenenti, in congedo, alle Forze dell'ordine, alle Forze armate e agli
altri Corpi dello Stato. Le associazioni diverse da queste ultime sono iscritte
negli elenchi solo se non siano destinatarie, a nessun titolo, di risorse
economiche a carico della finanza pubblica.
43. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
determinati gli ambiti operativi delle disposizioni di cui ai commi 40 e 41, i
requisiti per l'iscrizione nell'elenco e sono disciplinate le modalit di
tenuta dei relativi elenchi.
44. All'istituzione e alla tenuta dell'elenco di cui al comma
41 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
...
L. 102/2009
*
Legge 3 Agosto 2009, n. 102, Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 1 Luglio 2009, n. 78, recante
provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini e della partecipazione
italiana a missioni internazionali
(Disposizioni rilevanti)
Art. 1-ter
Dichiarazione di attivita' di assistenza e di sostegno alle
famiglie
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai datori
di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero
ai datori di lavoro extracomunitari in possesso del titolo di soggiorno
previsto dall'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, e successive modificazioni, che alla data del 30 giugno 2009
occupavano irregolarmente alle proprie dipendenze, da almeno tre mesi,
lavoratori italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero
lavoratori extracomunitari, comunque presenti nel territorio nazionale, e
continuano ad occuparli alla data di presentazione della dichiarazione di cui
al comma 2, adibendoli:
a) ad attivita' di assistenza per se stesso o per componenti
della propria famiglia, ancorche' non conviventi, affetti da patologie o
handicap che ne limitino l'autosufficienza;
b) ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
2. I datori di lavoro di cui al comma 1 possono dichiarare, dal
1Ħ al 30 settembre 2009, la sussistenza del rapporto di lavoro:
a) all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per
il lavoratore italiano o per il cittadino di uno Stato membro dell'Unione
europea, mediante apposito modulo;
b) allo sportello unico per l'immigrazione, di cui all'articolo
22 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
successive modificazioni, per il lavoratore extracomunitario, mediante
l'apposita dichiarazione di cui al comma 4.
3. La dichiarazione di emersione di cui al comma 2 e'
presentata previo pagamento di un contributo forfetario di 500 euro per ciascun
lavoratore. Il contributo non e' deducibile ai fini dell'imposta sul reddito.
4. La dichiarazione di cui al comma 2, lettera b), e'
presentata, con modalita' informatiche, nel termine di cui al medesimo comma e
contiene, a pena di inammissibilita':
a) i dati identificativi del datore di lavoro, compresi i dati
relativi al titolo di soggiorno nel caso di datore di lavoro extracomunitario;
b) l'indicazione delle generalita' e della nazionalita' del lavoratore
extracomunitario occupato al quale si riferisce la dichiarazione e
l'indicazione degli estremi del passaporto o di un altro documento equipollente
valido per l'ingresso nel territorio dello Stato;
c) l'indicazione della tipologia e delle modalita' di impiego;
d) l'attestazione, per la richiesta di assunzione di un
lavoratore di cui alla lettera b) del comma 1, addetto al lavoro domestico di
sostegno al bisogno familiare, del possesso di un reddito imponibile,
risultante dalla dichiarazione dei redditi, non inferiore a 20.000 euro annui
in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito,
ovvero di un reddito complessivo non inferiore a 25.000 euro annui in caso di
nucleo familiare composto da piu' soggetti conviventi percettori di reddito;
e) l'attestazione dell'occupazione del lavoratore per il
periodo previsto dal comma 1;
f) la dichiarazione che la retribuzione convenuta non e'
inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di
lavoro di riferimento e che, in caso di lavoro domestico di sostegno al bisogno
familiare, l'orario lavorativo non e' inferiore a quello stabilito
dall'articolo 30-bis, comma 3, lettera c), del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
g) la proposta di contratto di soggiorno previsto dall'articolo
5-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
h) gli estremi della ricevuta di pagamento del contributo
forfetario di cui al comma 3.
5. La dichiarazione di emersione determina la rinuncia alla
richiesta di nulla osta al lavoro subordinato per le attivita' di cui al comma
1, presentata ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 30
ottobre 2007 e 3 dicembre 2008, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta
Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007 e n. 288 del 10 dicembre 2008,
concernenti la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori
extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato.
6. La dichiarazione di cui al comma 2, lettera b), e' limitata,
per ciascun nucleo familiare, ad una unita' per il lavoro domestico di sostegno
al bisogno familiare e a due unita' per le attivita' di assistenza a soggetti
affetti da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza. La data
della dichiarazione di cui al medesimo comma e' quella indicata nella ricevuta
di acquisizione al sistema informatico del Ministero dell'interno.
7. Lo sportello unico per l'immigrazione, verificata
l'ammissibilita' della dichiarazione e acquisito il parere della questura
sull'insussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno,
convoca le parti per la stipulazione del contratto di soggiorno e per la
presentazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato,
previa esibizione dell'avvenuto pagamento del contributo di cui al comma 3. Il
datore di lavoro che ha dichiarato una o due unita' per l'attivita' di
assistenza ai sensi del comma 6 deve presentare allo sportello unico per
l'immigrazione, a pena di inammissibilita' della dichiarazione di emersione,
una certificazione, rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un
medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, che attesti la
limitazione dell'autosufficienza del soggetto per il quale viene richiesta
l'assistenza al momento in cui e' sorto il rapporto di lavoro ai sensi del
comma 1. Nel caso di dichiarazione di due unita' per l'attivita' di assistenza
ai sensi del comma 6, la certificazione deve altresi' attestare la necessita'
di avvalersi di due unita'. La sussistenza di meri errori materiali non
costituisce di per se' causa di inammissibilita' della dichiarazione di cui al
comma 2. La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo
comporta l'archiviazione del procedimento. Entro ventiquattro ore dalla data
della stipulazione del contratto di soggiorno, il datore di lavoro deve
effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione all'INPS. Restano ferme
le disposizioni relative agli oneri a carico del richiedente il permesso di
soggiorno.
8. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto e fino alla conclusione del procedimento di cui al
presente articolo, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei
confronti del datore di lavoro e del lavoratore che svolge le attivita' di cui
al comma 1 per le violazioni delle norme:
a) relative all'ingresso e al soggiorno nel territorio
nazionale, con esclusione di quelle di cui all'articolo 12 del testo unico di
cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;
b) relative all'impiego di lavoratori, anche se rivestano
carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale.
9. Nei casi in cui non venga presentata la dichiarazione di cui
al comma 2 ovvero si proceda all'archiviazione del procedimento o al rigetto
della dichiarazione, la sospensione di cui al comma 8 cessa, rispettivamente,
alla data di scadenza del termine per la presentazione ovvero alla data di
archiviazione del procedimento o di rigetto della dichiarazione medesima.
10. Nelle more della definizione del procedimento di cui al
presente articolo, lo straniero non puo' essere espulso, tranne che nei casi
previsti al comma 13.
11. La sottoscrizione del contratto di soggiorno,
congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione all'INPS di cui al
comma 7, e il rilascio del permesso di soggiorno comportano, rispettivamente,
per il datore di lavoro e il lavoratore l'estinzione dei reati e degli illeciti
amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 8.
12. Il contratto di soggiorno stipulato sulla base di una
dichiarazione di emersione contenente dati non rispondenti al vero e' nullo ai
sensi dell'articolo 1344 del codice civile. In tal caso, il permesso di
soggiorno eventualmente rilasciato e' revocato ai sensi dell'articolo 5, comma
5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
successive modificazioni.
13. Non possono essere ammessi alla procedura di emersione
prevista dal presente articolo i lavoratori extracomunitari:
a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di
espulsione ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del testo unico
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dell'articolo 3 del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni;
b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o
convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione
nel territorio dello Stato;
c) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva,
compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno
dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del medesimo codice.
14. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono determinate le modalita' di destinazione del
contributo forfetario, di cui al comma 3, sia per far fronte all'organizzazione
e allo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, sia in relazione
alla posizione contributiva previdenziale e assistenziale del lavoratore
interessato. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali,
con proprio decreto, determina, altresi', le modalita' di corresponsione delle
somme e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali e assistenziali
concernenti i periodi antecedenti ai tre mesi di cui al comma 1.
15. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque
presenta false dichiarazioni o attestazioni, ovvero concorre al fatto,
nell'ambito della procedura di emersione prevista dal presente articolo, e'
punito ai sensi dell'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Se il fatto e' commesso
attraverso la contraffazione o l'alterazione di documenti oppure con
l'utilizzazione di uno di tali documenti, si applica la pena della reclusione
da uno a sei anni. La pena e' aumentata se il fatto e' commesso da un pubblico
ufficiale.
16. Al fine di valutare i requisiti di permanenza dello
straniero extracomunitario per motivi di lavoro sul territorio nazionale,
l'INPS comunica al Ministero dell'interno le informazioni relative alla
cessazione dei versamenti contributivi dei lavoratori extracomunitari ai fini
dell'articolo 37 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni.
17. In funzione degli effetti derivanti dall'attuazione del
presente articolo, il livello del finanziamento del Servizio sanitario
nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato e' incrementato di 67 milioni
di euro per l'anno 2009 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.
Con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, i predetti importi sono ripartiti tra le
regioni in relazione alla presenza dei cittadini extracomunitari emersi ai
sensi del presente articolo.
18. Agli oneri netti derivanti dal presente articolo, pari a 77
milioni di euro per l'anno 2009, a 294 milioni di euro per l'anno 2010, a 371
milioni di euro per l'anno 2011 e a 321 milioni di euro a decorrere dall'anno
2012, si provvede, quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2009, a valere sulle
maggiori entrate assegnate al bilancio dello Stato dal decreto di cui al comma
14 e, quanto a 17 milioni di euro per l'anno 2009, a 294 milioni di euro per
l'anno 2010, a 371 milioni di euro per l'anno 2011 e a 321 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti
statali all'INPS a titolo di anticipazioni di bilancio per la copertura del
fabbisogno finanziario complessivo dell'ente, per effetto delle maggiori
entrate contributive derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo.
D. LGS 59/2010 *
Decreto legislativo 26 Marzo 2010, n. 59, Attuazione della direttiva
2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno
PARTE
PRIMA
Titolo
I - Disposizioni generali
Capo
I
(Ambito
di applicazione)
Art.
1
(Oggetto
e finalita')
1.
Le disposizioni del presente decreto si applicano a qualunque attivita'
economica, di carattere imprenditoriale o professionale, svolta senza vincolo
di subordinazione, diretta allo scambio di beni o alla fornitura di altra
prestazione anche a carattere intellettuale.
2.
Le disposizioni della Parte prima del presente decreto sono adottate ai sensi
dell'articolo 117, comma 2, lettere e) ed m), della Costituzione, al fine di
garantire la liberta' di concorrenza secondo condizioni di pari opportunita' e
il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonche' per assicurare ai
consumatori finali un livello minimo e uniforme di condizioni di accessibilita'
ai servizi sul territorio nazionale.
3.
Relativamente alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di
Trento e di Bolzano, i principi desumibili dalle disposizioni di cui alla Parte
prima del presente decreto costituiscono norme fondamentali di riforma
economico-sociale della Repubblica e principi dell'ordinamento giuridico dello
Stato.
4.
Relativamente alle materie oggetto di competenza concorrente, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la potesta' normativa nel
rispetto dei principi fondamentali contenuti nelle norme del presente decreto.
Art.
2
(Esclusioni)
1.
Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
a)
alle attivita' connesse con l'esercizio di pubblici poteri, quando le stesse
implichino una partecipazione diretta e specifica all'esercizio del potere
pubblico e alle funzioni che hanno per oggetto la salvaguardia degli interessi
generali dello Stato e delle altre collettivita' pubbliche;
b)
alla disciplina fiscale delle attivita' di servizi;
c)
ai servizi d'interesse economico generale assicurati alla collettivita' in
regime di esclusiva da soggetti pubblici o da soggetti privati, ancorche'
scelti con procedura ad evidenza pubblica, che operino in luogo e sotto il
controllo di un soggetto pubblico.
2.
Le disposizioni del presente decreto non si applicano nei casi previsti negli
articoli da 3 a 7 del presente capo.
3.
Il Ministro per le politiche europee ed i Ministri interessati dalle
disposizioni del presente decreto possono adottare uno o piu' decreti
interministeriali ricognitivi delle attivita' di servizi che, in applicazione
delle disposizioni del presente decreto, sono comunque escluse dall'ambito di
applicazione dello stesso.
Art.
3
(Servizi
sociali)
1.
Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai servizi sociali
riguardanti gli alloggi popolari, l'assistenza all'infanzia e il sostegno alle
famiglie e alle persone temporaneamente o permanentemente in stato di bisogno
forniti da amministrazioni pubbliche, da prestatori da esse incaricati o da
associazioni che perseguono scopi caritatevoli.
Art.
4
(Servizi
finanziari)
1.
Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto i servizi
finanziari, ivi inclusi i servizi bancari e nel settore del credito, i servizi
assicurativi e di riassicurazione, il sevizio pensionistico professionale o
individuale, la negoziazione dei titoli, la gestione dei fondi, i servizi di
pagamento e quelli di consulenza nel settore degli investimenti.
2.
Le disposizioni del presente decreto non si applicano, in particolare:
a)
alle attivita' ammesse al mutuo riconoscimento di cui all'articolo 1, comma 2,
lettera f), del decreto legislativo 1Ħ settembre 1993, n. 385;
b)
quando hanno ad oggetto gli strumenti finanziari di cui alla sezione C
dell'Allegato al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, alle attivita',
ai servizi di investimento ed ai servizi accessori di cui alla sezione A ed
alla sezione B del medesimo Allegato.
Art.
5
(Servizi
di comunicazione)
1.
Ai servizi ed alle reti di comunicazione di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 1Ħ agosto 2003, n. 259, si applicano esclusivamente le disposizioni
di cui ai titoli IV e V della parte prima del presente decreto.
Art.
6
(Servizi
di trasporto)
1.
Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai servizi di trasporto
aereo, marittimo, per le altre vie navigabili, ferroviario e su strada, ivi
inclusi i servizi di trasporto urbani, di taxi, di ambulanza, nonche' i servizi
portuali e i servizi di noleggio auto con conducente.
2.
Ai fini del presente decreto, non costituiscono servizi di trasporto quelli di:
a)
scuola guida;
b)
trasloco;
c)
noleggio di veicoli e unita' da diporto;
d)
pompe funebri;
e)
fotografia aerea.
Art.
7
(Altri
servizi esclusi)
1.
Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
a)
ai servizi di somministrazione di lavoratori forniti dalle agenzie per il
lavoro, autorizzate ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
b)
ai servizi sanitari ed a quelli farmaceutici forniti direttamente a scopo
terapeutico nell'esercizio delle professioni sanitarie, indipendentemente dal fatto
che vengano prestati in una struttura sanitaria e a prescindere dalle loro
modalita' di organizzazione, di finanziamento e dalla loro natura pubblica o
privata;
c)
ai servizi audiovisivi, ivi compresi i servizi cinematografici, a prescindere
dal modo di produzione, distribuzione e trasmissione, e i servizi radiofonici;
d)
al gioco d'azzardo e di fortuna comprese le lotterie, le scommesse e le
attivita' delle case da gioco, nonche' alle reti di acquisizione del gettito;
e)
ai servizi privati di sicurezza;
f)
ai servizi forniti da notai.
Capo
II
(Definizioni
e principi generali)
Art.
8
(Definizioni)
1.
Ai fini del presente decreto si intende per:
a)
servizio: qualsiasi prestazione anche a carattere intellettuale svolta in forma
imprenditoriale o professionale, fornita senza vincolo di subordinazione e
normalmente fornita dietro retribuzione; i servizi non economici non
costituiscono servizi ai sensi del presente decreto;
b)
prestatore: qualsiasi persona fisica avente la cittadinanza di uno Stato membro
o qualsiasi soggetto costituito conformemente al diritto di uno Stato membro o
da esso disciplinato, a prescindere dalla sua forma giuridica, stabilito in uno
Stato membro, che offre o fornisce un servizio;
c)
destinatario: qualsiasi persona fisica che sia cittadino di uno Stato membro o
che goda di diritti ad essa conferiti dall'ordinamento comunitario, o qualsiasi
altro soggetto indicato alla lettera b), stabilito in uno Stato membro, che a
scopo professionale o per altri scopi, fruisce o intende fruire di un servizio;
d)
Stato membro di stabilimento: lo Stato membro nel cui territorio e' stabilito
il prestatore del servizio considerato;
e)
stabilimento: l'esercizio effettivo a tempo indeterminato di un'attivita'
economica non salariata da parte del prestatore, svolta con un'infrastruttura
stabile;
f)
regime di autorizzazione: qualsiasi procedura, non inerente alle misure
applicabili a norma del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, che
obbliga un prestatore o un destinatario a rivolgersi ad un'autorita' competente
allo scopo di ottenere un provvedimento formale o un provvedimento implicito
relativo all'accesso ad un'attivita' di servizio o al suo esercizio; ai fini
del presente decreto, non costituisce regime autorizzatorio la dichiarazione di
inizio attivita' (d.i.a). di cui all'articolo 19, comma 2, secondo periodo,
della legge 7 agosto 1990, n. 241.
g)
requisito: qualsiasi regola che imponga un obbligo, un divieto, una condizione
o un limite al quale il prestatore o il destinatario debba conformarsi ai fini
dell'accesso ed esercizio della specifica attivita' esercitata e che abbia
fonte in leggi, regolamenti, provvedimenti amministrativi ovvero in
disposizioni adottate da ordini, collegi e albi professionali; non
costituiscono requisiti le disposizioni in materia ambientale, edilizia ed
urbanistica, nonche' quelle a tutela della sanita' pubblica, della pubblica
sicurezza, della sicurezza dei lavoratori e dell'incolumita' delle persone e
che si applicano indistintamente ai prestatori nello svolgimento della loro
attivita' economica e ai singoli che agiscono a titolo privato;
h)
motivi imperativi d'interesse generale: ragioni di pubblico interesse, tra i
quali l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l'incolumita' pubblica, la
sanita' pubblica, la sicurezza stradale, la tutela dei lavoratori compresa la
protezione sociale dei lavoratori, il mantenimento dell'equilibrio finanziario
del sistema di sicurezza sociale, la tutela dei consumatori, dei destinatari di
servizi e dei lavoratori, l'equita' delle transazioni commerciali, la lotta
alla frode, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, la salute degli
animali, la proprieta' intellettuale, la conservazione del patrimonio nazionale
storico e artistico, gli obiettivi di politica sociale e di politica culturale;
i)
autorita' competente: le amministrazioni statali, regionali o locali e gli
altri soggetti responsabili del controllo o della disciplina delle attivita' di
servizi, ivi inclusi gli ordini professionali, i collegi nazionali
professionali e gli albi professionali;
l)
Stato membro nel quale e' prestato il servizio: lo Stato membro in cui il
servizio e' fornito da un prestatore stabilito in un altro Stato membro;
m)
professione regolamentata: un'attivita' professionale o un insieme di attivita'
professionali, riservate o non riservate, ai sensi dell'articolo 4, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;
n)
comunicazione commerciale: qualsiasi forma di comunicazione destinata a
promuovere, direttamente o indirettamente, beni, servizi, o l'immagine di
un'impresa, di un'organizzazione o di una persona che svolge un'attivita'
commerciale, industriale o artigianale o che esercita una professione
regolamentata. Non costituiscono, di per se', comunicazioni commerciali le informazioni
seguenti:
1)
le informazioni che permettono l'accesso diretto all'attivita' dell'impresa,
dell'organizzazione o della persona, in particolare un nome di dominio o un
indirizzo di posta elettronica;
2)
le comunicazioni relative ai beni, ai servizi o all'immagine dell'impresa,
dell'organizzazione o della persona elaborate in modo indipendente, in
particolare se fornite in assenza di un corrispettivo economico.
Art.
9
(Clausola
di specialita')
1.
In caso di contrasto con le disposizioni del presente decreto, si applicano le
disposizioni di attuazione di altre norme comunitarie che disciplinano aspetti
specifici dell'accesso ad un'attivita' di servizi o del suo esercizio per
professioni o in settori specifici, ivi incluse le disposizioni previste dalla
legge 9 febbraio 1982, n. 31, di attuazione della direttiva 77/249/CEE, dal
decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 72, di attuazione della direttiva
96/71/CE, dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, di attuazione della
direttiva 98/5/CE, dal decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, di
attuazione della direttiva 89/552/CEE e dal decreto legislativo 9 novembre 2007
n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE.
Titolo
II - Disposizioni in materia di accesso ed esercizio delle attivita' di servizi
Capo
I
(Disposizioni
generali sull'accesso e l'esercizio delle attivita' di servizi)
Art.
10
(Liberta'
di accesso ed esercizio delle attivita' di servizi)
1.
Nei limiti del presente decreto, l'accesso e l'esercizio delle attivita' di
servizi costituiscono espressione della liberta' di iniziativa economica e non
possono essere sottoposti a limitazioni non giustificate o discriminatorie.
2.
Nei casi in cui l'accesso o l'esercizio di un'attivita' di servizi sono
subordinati alla presentazione all'amministrazione competente di una
dichiarazione di inizio attivita', ove non diversamente previsto, si applica
l'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art.
11
(Requisiti
vietati)
1.
L'accesso ad un'attivita' di servizi o il suo esercizio non possono essere
subordinati al rispetto dei seguenti requisiti:
a)
requisiti discriminatori fondati direttamente o indirettamente sulla
cittadinanza o, per quanto riguarda le societa', sull'ubicazione della sede
legale, in particolare:
1)
il requisito della cittadinanza italiana per il prestatore, il suo personale, i
detentori di capitale sociale o i membri degli organi di direzione e vigilanza;
2)
il requisito della residenza in Italia per il prestatore, il suo personale, i
detentori di' capitale sociale o i membri degli organi di direzione e
vigilanza;
b)
il divieto di avere stabilimenti in piu' di uno Stato membro o di essere
iscritti nei registri o ruoli di organismi, ordini o associazioni professionali
di altri Stati membri;
c)
restrizioni della liberta', per il prestatore, di scegliere tra essere
stabilito a titolo principale o secondario, in particolare l'obbligo per il
prestatore, di avere lo stabilimento principale in Italia o restrizioni alla
liberta' di scegliere tra essere stabilito in forma di rappresentanza,
succursale o filiale;
d)
condizioni di reciprocita' con lo Stato membro nel quale il prestatore ha gia'
uno stabilimento, salvo quelle previste in atti comunitari riguardanti
l'energia;
e)
l'applicazione caso per caso di una verifica di natura economica che subordina
il rilascio del titolo autorizzatorio alla prova dell'esistenza di un bisogno
economico o di una domanda di mercato, o alla valutazione degli effetti
economici potenziali o effettivi dell'attivita' o alla valutazione
dell'adeguatezza dell'attivita' rispetto agli obiettivi di programmazione
economica stabiliti; tale divieto non concerne i requisiti di programmazione
che non perseguono obiettivi economici, ma che sono dettati da motivi
imperativi d'interesse generale;
f)
l'obbligo di presentare, individualmente o con altri, una garanzia finanziaria
o di sottoscrivere un'assicurazione presso un prestatore o presso un organismo
stabilito in Italia;
g)
l'obbligo di essere gia' stato iscritto per un determinato periodo nei registri
italiani o di avere in precedenza esercitato l'attivita' in Italia per un
determinato periodo.
Art.
12
(Requisiti
subordinati alla sussistenza di un motivo imperativo di interesse generale)
1.
Nei casi in cui sussistono motivi imperativi di interesse generale, l'accesso e
l'esercizio di una attivita' di servizio possono, nel rispetto dei principi di
proporzionalita' e non discriminazione, essere subordinati al rispetto dei
seguenti requisiti:
a)
restrizioni quantitative o territoriali sotto forma, in particolare, di
restrizioni fissate in funzione della popolazione o di una distanza geografica
minima tra prestatori;
b)
requisiti che impongono al prestatore di avere un determinato statuto
giuridico;
c)
obblighi relativi alla detenzione del capitale di una societa';
d)
requisiti diversi da quelli relativi alle questioni disciplinate dal decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206, o da quelli previsti in altre norme
attuative di disposizioni comunitarie, che riservano l'accesso alle attivita' di
servizi in questione a prestatori particolari a motivo della natura specifica
dell'attivita' esercitata;
e)
il divieto di disporre di piu' stabilimenti sul territorio nazionale;
f)
requisiti che stabiliscono un numero minimo di dipendenti;
g)
tariffe obbligatorie minime o massime che il prestatore deve rispettare;
h)
l'obbligo per il prestatore di fornire, insieme al suo servizio, altri servizi
specifici.
2.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, le disposizioni di cui al
comma 1 si applicano alla legislazione riguardante i servizi di interesse
economico generale per i quali non sono previsti regimi di esclusiva, nella
misura in cui cio' non sia di ostacolo alla specifica missione di interesse
pubblico.
3.
Sono fatti salvi i requisiti relativi alle questioni disciplinate dal decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e quelli previsti in altre nonne attuative
di disposizioni comunitarie, che riservano l'accesso alle attivita' di servizi
in questione a prestatori particolari a motivo della natura specifica
dell'attivita' esercitata.
Art.
13
(Notifiche)
1.
L'efficacia di nuove disposizioni che prevedono i requisiti di cui all'articolo
12, comma 1, e' subordinata alla previa notifica alla Commissione europea.
2.
Le autorita' competenti comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie - i progetti di
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che prevedono i
requisiti di cui al comma 1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie - notifica alla
Commissione europea detti requisiti e ne da' contestuale comunicazione
all'autorita' competente.
3.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento
delle politiche comunitarie - trasmette, altresi', alle autorita' competenti i
requisiti elencati all'articolo 12 notificati alla Commissione dagli altri
Stati membri e le eventuali decisioni assunte dalla Commissione nei confronti
dell'Italia e degli Stati membri.
4.
La notifica di un progetto di disposizione ai sensi del decreto legislativo 23
novembre 2000, n. 427, di recepimento della direttiva 98/34/CE, soddisfa
l'obbligo di cui al comma 1.
Capo
II
Disposizioni
generali in materia di regimi autorizzatori
Art.
14
(Regimi
autorizzatori)
1.
Fatte salve le disposizioni istitutive e relative ad ordini, collegi e albi
professionali, regimi autorizzatori possono essere istituiti o mantenuti solo
se giustificati da motivi imperativi di interesse generale, nel rispetto dei
principi di non discriminazione, di proporzionalita', nonche' delle
disposizioni di cui al presente titolo.
2.
Nelle materie di legislazione concorrente, le Regioni possono istituire o
mantenere albi, elenchi, sistemi di accreditamento e ruoli, solo nel caso in
cui siano previsti tra i principi generali determinati dalla legislazione dello
Stato.
3.
Il numero dei titoli autorizzatori per l'accesso e l'esercizio di un'attivita'
di servizi puo' essere limitato solo se sussiste un motivo imperativo di
interesse generale o per ragioni correlate alla scarsita' delle risorse
naturali o delle capacita' tecniche disponibili.
4.
Le disposizioni del presente capo non si applicano agli aspetti dei regimi di
autorizzazione che sono disciplinati direttamente o indirettamente da altri
strumenti comunitari.
Art.
15
(Condizioni
per il rilascio dell'autorizzazione)
1.
Ove sia previsto un regime autorizzatorio, le condizioni alle quali e'
subordinato l'accesso e l'esercizio alle attivita' di servizi sono:
a)
non discriminatorie;
b)
giustificate da un motivo imperativo di interesse generale;
c)
commisurate all'obiettivo di interesse generale;
d)
chiare ed inequivocabili;
e)
oggettive;
f)
rese pubbliche preventivamente;
g)
trasparenti e accessibili.
2.
I requisiti e i controlli equivalenti o sostanzialmente comparabili quanto a
finalita', ai quali il prestatore sia gia' assoggettato in un altro Stato
membro, sono da considerarsi idonei ai fini della verifica della sussistenza
delle condizioni per il rilascio di un titolo autorizzatorio, sempre che il
prestatore o le autorita' competenti dell'altro Stato membro forniscano al
riguardo le informazioni necessarie.
Art.
16
(Selezione
tra diversi candidati)
1.
Nelle ipotesi in cui il numero di titoli autorizzatori disponibili per una
determinata attivita' di servizi sia limitato per ragioni correlate alla
scarsita' delle risorse naturali o delle capacita' tecniche disponibili, le
autorita' competenti applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali
ed assicurano la predeterminazione e la pubblicazione, nelle forme previste dai
propri ordinamenti, dei criteri e delle modalita' atti ad assicurarne
l'imparzialita', cui le stesse devono attenersi.
2.
Nel fissare le regole della procedura di selezione le autorita' competenti
possono tenere conto di considerazioni di salute pubblica, di obiettivi di
politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori dipendenti ed
autonomi, della protezione dell'ambiente, della salvaguardia del patrimonio
culturale e di altri motivi imperativi d'interesse generale conformi al diritto
comunitario.
3.
L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalita' di cui al comma 1 deve
risultare dai singoli provvedimenti relativi al rilascio del titolo
autorizzatorio.
4.
Nei casi di cui al comma 1 il titolo e' rilasciato per una durata limitata e
non puo' essere rinnovato automaticamente, ne' possono essere accordati
vantaggi al prestatore uscente o ad altre persone, ancorche' giustificati da
particolari legami con il primo.
Art.
17
(Procedimenti
di rilascio delle autorizzazioni)
1.
Ai fini del rilascio del titolo autorizzatorio riguardante l'accesso e
l'esercizio delle attivita' di servizi di cui al presente decreto si segue il
procedimento di cui all'articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge 7
agosto 1990, n. 241, ovvero, se cosi' previsto, di cui all'articolo 20 della
medesima legge n. 241 del 1990.
2.
Qualora sussista un motivo imperativo di interesse generale, puo' essere
imposto che il procedimento si concluda con l'adozione di un provvedimento
espresso.
3.
Il termine per la conclusione del procedimento decorre dal momento in cui il
prestatore ha presentato tutta la documentazione necessaria ai fini
dell'accesso all'attivita' e al suo esercizio.
4.
Le autorita' competenti assicurano che per ogni domanda di autorizzazione sia
rilasciata una ricevuta. La ricevuta deve contenere le informazioni seguenti:
a)
il termine previsto per la conclusione del procedimento e i casi in cui la sua
decorrenza subisca un differimento o una sospensione;
b)
i mezzi di ricorso previsti;
c)
fatti salvi i casi in cui il procedimento si conclude con l'adozione di un
provvedimento espresso, la menzione che, in mancanza di risposta entro il
termine previsto, l'autorizzazione e' considerata come rilasciata.
5.
Quando la domanda e' presentata per via telematica la ricevuta e' inviata
tramite posta elettronica.
Art.
18
(Autorita'
preposte al rilascio delle autorizzazioni)
1.
Fatti salvi i poteri di ordini, collegi e organismi professionali e di organi
collegiali che agiscono in qualita' di autorita' competente, ai fini del
rilascio dei titoli autorizzatori o dell'adozione di altri provvedimenti
rilevanti per l'esercizio dell'attivita' di servizi e' vietata la
partecipazione diretta o indiretta alla decisione, anche in seno a organi
consultivi, di operatori concorrenti. Tale divieto non riguarda la
consultazione di organismi quali le Camere di commercio o le parti sociali su
questioni diverse dalle singole domande di autorizzazione ne' la consultazione
del grande pubblico.
Art.
19
(Efficacia
delle autorizzazioni)
1.
L'autorizzazione permette al prestatore di accedere all'attivita' di servizi e
di esercitarla su tutto il territorio nazionale, anche mediante l'apertura di
rappresentanze, succursali, filiali o uffici; sono fatte salve le ipotesi in
cui la necessita' di un'autorizzazione specifica o di una limitazione
dell'autorizzazione ad una determinata parte del territorio per ogni
stabilimento sia giustificata da un motivo imperativo di interesse generale.
2.
L'autorizzazione ha durata illimitata, salvo che non ricorra uno dei seguenti
casi:
a)
previsione di un rinnovo automatico, purche' compatibile con le disposizioni
del presente decreto;
b)
previsione di una limitazione numerica dei titoli che possono essere
rilasciati;
c)
limitazione della durata giustificata da un motivo imperativo di interesse
generale.
3.
Restano salvi i casi in cui la decadenza dall'autorizzazione, la sospensione o
la revoca conseguono al venir meno delle condizioni cui e' subordinato il suo
ottenimento. Le autorita' competenti possono periodicamente verificare la
persistenza delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione, anche
richiedendo al prestatore le informazioni e la documentazione necessarie.
4.
E' consentita la previsione di un termine, anche a pena di decadenza, entro il
quale il prestatore deve iniziare l'attivita' per la quale ha conseguito il
titolo, salvo che non vi siano giustificati motivi per il mancato avvio.
Titolo
III
Libera
prestazione dei servizi
Art.
20
(Esercizio
di attivita' di servizi in regime di libera prestazione)
1.
La prestazione temporanea e occasionale di servizi e' consentita ai cittadini
comunitari e agli altri prestatori aventi la sede sociale, l'amministrazione
centrale o il centro di attivita' principale all'interno dell'Unione europea,
quando sono stabiliti in uno Stato membro.
2.
I requisiti applicabili ai prestatori di servizi stabiliti in Italia si
applicano ai soggetti di cui al comma 1 in caso di prestazione temporanea e
occasionale solo se sussistono ragioni di ordine pubblico, di pubblica
sicurezza, di sanita' pubblica o di tutela dell'ambiente, nel rispetto dei
principi di non discriminazione e di proporzionalita'.
3.
Restano ferme le disposizioni di cui al titolo II del decreto legislativo 9
novembre 2007, n. 206, di recepimento della direttiva 2005/36/CE.
Art.
21
(Requisiti
da giustificare)
1.
Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20, commi 2 e 3, il diritto alla
libera prestazione di servizi di un prestatore stabilito in un altro Stato
membro non puo' essere in particolare subordinato alla sussistenza dei seguenti
requisiti:
a)
l'obbligo per il prestatore di essere stabilito in Italia;
b)
l'obbligo per il prestatore di ottenere un'autorizzazione dalle autorita'
competenti, compresa l'iscrizione in un registro o a un ordine professionale
nazionale, salvo i casi previsti dal presente decreto o da altre disposizioni
di recepimento di norme comunitarie;
c)
il divieto imposto al prestatore di dotarsi in Italia di una determinata forma
o tipo di infrastruttura, inclusi uffici o uno studio, necessaria
all'esecuzione delle prestazioni in questione;
d)
l'applicazione di un regime contrattuale particolare tra il prestatore e il
destinatario che impedisca o limiti la prestazione di servizi a titolo
indipendente;
e)
l'obbligo per il prestatore di essere in possesso di un documento di identita'
specifico per l'esercizio di un'attivita' di servizi rilasciato in Italia;
f)
i requisiti, a eccezione di quelli in materia di salute e di sicurezza sul
posto di lavoro, relativi all'uso di attrezzature e di materiali che
costituiscono parte integrante della prestazione del servizio;
g)
le restrizioni alla libera circolazione dei servizi riguardanti i destinatari
ai sensi dell'articolo 28 del presente decreto.
2.
Disposizioni in deroga a quanto previsto dal comma 1 possono essere previste
solo se giustificate da motivi imperativi di ordine pubblico, di pubblica
sicurezza, di sanita' pubblica o di tutela dell'ambiente, in conformita' con i
principi di non discriminazione e proporzionalita'.
Art.
22
(Deroghe
al regime della libera prestazione)
1.
Gli articoli 20 e 21 del presente decreto non si applicano:
a)
ai servizi di interesse economico generale ivi inclusi i seguenti:
1)
nel settore postale, i servizi contemplati dal decreto legislativo 22 luglio
1999, n. 261;
2)
servizi di generazione, trasmissione, distribuzione e fornitura dell'energia
elettrica;
3)
servizi di trasporto, distribuzione, fornitura e stoccaggio di gas naturale;
4)
i servizi di distribuzione e fornitura idriche e i servizi di gestione delle
acque reflue;
5)
il trattamento dei rifiuti;
b)
alle materie disciplinate dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 72;
c)
alle materie disciplinate dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
d)
alle materie disciplinate dalla legge 9 febbraio 1982, n. 31;
e)
alle attivita' di recupero giudiziario dei crediti;
f)
alle materie disciplinate dal titolo II del decreto legislativo 9 novembre
2007, n. 206, di recepimento della direttiva 2005/36/CE;
g)
alle materie disciplinate dal regolamento (CEE) 1408/71;
h)
per quanto riguarda le formalita' amministrative relative alla libera
circolazione delle persone ed alla loro residenza, alle questioni disciplinate
dalle disposizioni del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e successive
modificazioni;
i)
per quanto riguarda i cittadini di Paesi terzi che si spostano in un altro
Stato membro nell'ambito di una prestazione di servizi, agli obblighi
riguardanti il visto di ingresso e il permesso di soggiorno di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;
l)
per quanto riguarda le spedizioni di rifiuti, le materie disciplinate dal
regolamento (CEE) n. 259/93, del Consiglio, del 1Ħ febbraio 1993, relativo alla
sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della
Comunita' europea, nonche' in entrata e in uscita dal suo territorio;
m)
ai diritti d'autore e diritti connessi, di cui alla sezione VI del Capo II del
decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e al decreto legislativo 6 maggio
1999, n. 169;
n)
agli atti per i quali la legge richiede l'intervento di un notaio;
o)
alle materie disciplinate dalla direttiva 2006/43/CE, del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 17 maggio 2006, sulla revisione legale dei conti annuali e
dei conti consolidati;
p)
all'immatricolazione dei veicoli presi in leasing in un altro Stato membro;
q)
alle disposizioni riguardanti obblighi contrattuali e non contrattuali,
compresa la forma dei contratti, determinate in virtu' delle norme di diritto
internazionale privato.
Art.
23
(Condizioni
di lavoro)
1.
Ai dipendenti distaccati in occasione di una prestazione di servizi in
territorio nazionale italiano da prestatori stabiliti in un altro Stato membro
dell'Unione europea si applicano, durante il periodo del distacco, le medesime
condizioni di lavoro previste da disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative, nonche' dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale, applicabili ai lavoratori che effettuano
prestazioni lavorative subordinate analoghe nel luogo in cui i lavoratori
svolgono la propria attivita' in posizione di distacco, in conformita' al
decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 72, di recepimento della direttiva
96/71/CE.
Art.
24
(Parita'
di trattamento)
1.
I cittadini italiani e i soggetti giuridici costituiti conformemente alla
legislazione nazionale che sono stabiliti in Italia possono invocare
l'applicazione delle disposizioni del presente titolo, nonche' di quelle
richiamate all'articolo 20, comma 3.
Titolo
IV - Semplificazione amministrativa
Art.
25
(Sportello
unico)
1.
Il regolamento di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
assicura l'espletamento in via telematica di tutte le procedure necessarie per
poter svolgere le attivita' di servizi attraverso lo sportello unico per le
attivita' produttive.
2.
I prestatori presentano le domande necessarie per l'accesso alle attivita' di
servizi e per il loro esercizio presso lo sportello unico di cui al comma 1.
Per le medesime finalita', i prestatori possono rivolgersi a soggetti privati
accreditati ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettera c), e comma 4 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133.
3.
Le domande, se contestuali alla comunicazione unica, disciplinata dall'articolo
9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 aprile 2007, n. 40, sono presentate al registro delle imprese di cui
all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che le trasmette immediatamente
allo sportello unico.
4.
Per i comuni che non hanno istituito lo sportello unico, ovvero nei casi in cui
esso non risponde ai requisiti di cui all'articolo 38, comma 3, lettere a) e
a-bis), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'esercizio delle relative funzioni e'
delegato, anche in assenza di provvedimenti espressi, alle Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura.
5.
Per le attivita' che non richiedono iscrizione al registro delle imprese, il
portale 'impresainungiomo', di cui all'articolo 38, comma 3, lettera d), del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, che costituisce punto di contatto nazionale in materia,
assicura il collegamento con le autorita' competenti di cui all'articolo 8,
lettera i), del presente decreto.
6.
Le Autorita' competenti sono tenute a garantire che presso lo sportello unico
il prestatore possa espletare tutte le ulteriori formalita' richieste, ivi
incluse dichiarazioni, notifiche o istanze necessarie a ottenere il titolo per
l'accesso o per l'esercizio dalle autorita' competenti, nonche' le domande di
inserimento in registri, ruoli, banche dati, o di iscrizione a ordini, albi e collegi
e a altri organismi.
7.
Il prestatore informa lo sportello unico dei seguenti cambiamenti:
a)
l'apertura di filiali le cui attivita' rientrano nel campo di applicazione del
regime di autorizzazione;
b)
i cambiamenti della sua situazione che comportino la modifica o il venir meno
del rispetto delle condizioni di autorizzazione.
8.
Nei casi in cui il titolo autorizzatorio e' rilasciato in forma espressa, ferma
restando la presentazione telematica dell'istanza e dei relativi documenti,
l'Amministrazione puo', per motivi imperativi di interesse generale, effettuare
nel corso dell'istruttoria di sua competenza un colloquio con il richiedente,
al fine di valutarne l'integrita' personale e l'idoneita' a svolgere la
richiesta attivita' di servizi, ovvero verifiche ispettive o sopralluoghi. In
tali casi, il procedimento puo' essere espletato in modalita' non interamente
telematica.
Art.
26
(Diritto
all'informazione)
1.
Attraverso lo sportello unico di cui al presente decreto, i prestatori e i
destinatari hanno accesso alle seguenti informazioni:
a)
i requisiti imposti ai prestatori stabiliti in Italia, in particolare quelli
relativi alle procedure e alle formalita' da espletare per accedere alle
attivita' di servizi ed esercitarle;
b)
i dati necessari per entrare direttamente in contatto con le autorita'
competenti, comprese quelle competenti in materia di esercizio delle attivita'
di servizi;
e)
i mezzi e le condizioni di accesso alle banche dati e ai registri pubblici
relativi ai prestatori ed ai servizi;
d)
i mezzi di ricorso esistenti in genere in caso di controversie tra le autorita'
competenti ed il prestatore o il destinatario, o tra un prestatore e un
destinatario, o tra prestatori;
e)
i dati di associazioni o organizzazioni diverse dalle autorita' competenti
presso le quali i prestatori o i destinatari possono ottenere assistenza
pratica.
2.
Il regolamento di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, della legge 6 agosto 2008, n. 133,
prevede misure idonee per assicurare che lo sportello unico, su richiesta,
fornisca assistenza sul modo in cui i requisiti di cui al comma 1, lettera a),
vengono interpretati ed applicati. L'informazione e' fornita in un linguaggio
semplice e comprensibile.
3.
Lo sportello unico risponde con la massima sollecitudine alle domande di
informazioni o alle richieste di assistenza di cui ai commi 1 e 2 e, in caso di
richiesta irregolare o infondata, ne informa senza indugio il richiedente.
Art.
27
(Certificazioni)
1.
Nei casi in cui e' prescritto a un prestatore o a un destinatario di fornire un
certificato, un attestato o qualsiasi altro documento comprovante il rispetto
di un requisito, costituisce documentazione idonea quella rilasciata da un
altro Stato membro che abbia finalita' equivalenti o dalla quale risulti che il
requisito in questione e' rispettato. Documenti rilasciati da un altro Stato
membro sotto forma di originale, di copia conforme o di traduzione autenticata
possono essere richiesti solo nei casi previsti da altre disposizioni di
attuazione di norme comunitarie o per motivi imperativi d'interesse generale,
tra i quali l'ordine pubblico e la sicurezza. Ove necessario, le autorita'
competenti possono richiedere traduzioni in italiano non autenticate.
2.
Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai documenti di cui agli articoli
10 e 17 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 2
febbraio 2001, n. 96, nonche' agli atti relativi a societa' per azioni,
societa' in accomandita per azioni, societa' a responsabilita' limitata per i
quali sia prescritta o consentita la pubblicita' nel registro delle imprese.
Titolo
V - Disposizioni a tutela dei destinatari
Art.
28
(Restrizioni
vietate)
1.
La fruizione di un servizio fornito da un prestatore stabilito in un altro
Stato membro non puo' essere subordinata ai seguenti requisiti:
a)
l'obbligo per il destinatario di ottenere un'autorizzazione dalle autorita'
competenti o quello di presentare una dichiarazione presso di esse;
b)
limiti discriminatori alla concessione di aiuti finanziari al destinatario, in
ragione del luogo in cui il prestatore e' stabilito o di quello in cui il
servizio e' prestato.
Art.
29
(Divieto
di discriminazioni)
1.
Al destinatario non possono essere imposti requisiti discriminatori fondati
sulla sua nazionalita' o sul suo luogo di residenza.
2.
E' fatto divieto ai prestatori di prevedere condizioni generali di accesso al
servizio offerto che contengano condizioni discriminatorie basate sulla
nazionalita' o sul luogo di residenza del destinatario, ferma restando la
possibilita' di prevedere condizioni d'accesso differenti allorche' queste sono
direttamente giustificate da criteri oggettivi.
3.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate
le disposizioni legislative e regolamentari statali incompatibili con le
disposizioni di cui al comma 1.
Art.
30
(Assistenza
ai destinatari)
1.
Il Ministero dello sviluppo economico provvede affinche' siano fornite le
seguenti informazioni ai destinatari di attivita' di servizi che ne facciano
richiesta:
a)
informazioni generali sui requisiti applicati negli altri Stati membri in
materia di accesso alle attivita' di servizi e al loro esercizio, in
particolare quelli connessi con la tutela dei consumatori;
b)
informazioni generali sui mezzi di ricorso esperibili in caso di controversia
tra un prestatore e un destinatario;
c)
i dati delle associazioni o organizzazioni, compresi gli sportelli della rete
dei centri europei dei consumatori, presso le quali i prestatori o i
destinatari possono ottenere assistenza pratica.
2.
Per le imprese destinatarie di attivita' di servizi, le informazioni di cui al
comma 1 sono fornite dal sistema delle Camere di commercio, dell'industria,
dell'artigianato e dell'agricoltura.
Titolo
VI - Qualita' dei servizi
Art.
31
(Informazioni
sui prestatori e sui loro servizi)
1.
I prestatori forniscono al destinatario in modo chiaro e senza ambiguita', in tempo
utile prima della stipula del contratto o in ogni caso prima della prestazione
del servizio, le informazioni seguenti:
a)
nome, status e forma giuridica, indirizzo postale al quale sono stabiliti e
tutti i dati necessari per entrare rapidamente in contatto e comunicare con i
prestatori direttamente e, se del caso, per via elettronica;
b)
ove siano iscritti in un registro commerciale o altro registro pubblico
analogo, la denominazione di tale registro e il numero di immatricolazione o
mezzi equivalenti atti ad identificarli in tale registro;
c)
ove l'attivita' sia assoggettata ad un regime di autorizzazione, i dati
dell'autorita' competente o dello sportello unico; d) ove esercitino
un'attivita' soggetta all'IVA, il numero di partita IVA;
e)
per quanto riguarda le professioni regolamentate, gli ordini professionali,
albi o collegi presso i quali sono iscritti, la qualifica professionale e lo
Stato membro nel quale e' stata acquisita;
f)
eventuali clausole e condizioni generali applicate dal prestatore; g) esistenza
di eventuali clausole contrattuali utilizzate dal prestatore relative alla
legge applicabile al contratto o alla giurisdizione competente;
h)
esistenza di un'eventuale garanzia post vendita, non imposta dalla legge;
i)
prezzo del servizio, laddove esso e' predefinito dal prestatore per un
determinato tipo di servizio;
l)
principali caratteristiche del servizio, se non gia' apparenti dal contesto;
m)
eventuale assicurazione o le garanzie per responsabilita' professionale, in
particolare il nome e l'indirizzo dell'assicuratore o del garante e la
copertura geografica.
2.
I prestatori scelgono le modalita', attraverso le quali fornire al destinatario
prima della stipula del contratto o, in assenza di contratto scritto, prima che
il servizio sia prestato, le informazioni di cui al comma 1, tra le seguenti:
a)
comunicandole di propria iniziativa;
b)
rendendole facilmente accessibili sul luogo della prestazione del servizio o di
stipula del contratto;
c)
rendendole facilmente accessibili per via elettronica tramite un indirizzo
comunicato dal prestatore;
d)
indicandole in tutti i documenti informativi che fornisce al destinatario per
presentare dettagliatamente il servizio offerto.
3.
I prestatori, su richiesta del destinatario, comunicano le seguenti informazioni
supplementari:
a)
ove non vi sia un prezzo predefinito dal prestatore per un determinato tipo di
servizio, il costo del servizio o, se non e' possibile indicare un prezzo
esatto, il metodo di calcolo del prezzo per permettere al destinatario di verificarlo,
o un preventivo sufficientemente dettagliato;
b)
per quanto riguarda le professioni regolamentate, un riferimento alle regole
professionali in vigore nello Stato membro di stabilimento e ai mezzi per
prenderne visione;
c)
informazioni sulle loro attivita' multidisciplinari e sulle associazioni che
sono direttamente collegate al servizio in questione, nonche' sulle misure
assunte per evitare conflitti di interesse. Dette informazioni sono inserite in
ogni documento informativo nel quale i prestatori danno una descrizione
dettagliata dei loro servizi;
d)
gli eventuali codici di condotta ai quali il prestatore e' assoggettato,
nonche' l'indirizzo al quale tali codici possono essere consultati per via
elettronica, con un'indicazione delle versioni linguistiche disponibili;
e)
se un prestatore e' assoggettato a un codice di condotta o e' membro di
un'associazione commerciale o di un ordine, collegio o albo professionale che
prevede il ricorso ad un meccanismo extragiudiziale di risoluzione delle controversie,
informazioni a questo riguardo. Il prestatore specifica in che modo e'
possibile reperire informazioni dettagliate sulle caratteristiche e le
condizioni di ricorso a meccanismi extragiudiziali di risoluzione delle
controversie.
Art.
32
(Risoluzione
delle controversie)
1.
I prestatori devono fornire i propri dati, in particolare un indirizzo postale,
un numero di fax o un indirizzo di posta elettronica e un numero telefonico ai
quali tutti i destinatari, compresi quelli residenti in un altro Stato membro,
possono presentare un reclamo o chiedere informazioni sul servizio fornito. I
prestatori forniscono il loro domicilio legale se questo non coincide con il
loro indirizzo abituale per la corrispondenza.
2.
I prestatori rispondono ai reclami di cui al comma 1 con la massima
sollecitudine al fine di trovare soluzioni adeguate.
3.
I prestatori sono tenuti a provare il rispetto degli obblighi di informazione e
l'esattezza delle informazioni fornite.
4.
Qualora per ottemperare a una decisione giudiziaria sia necessaria una garanzia
finanziaria, sono riconosciute le garanzie equivalenti costituite presso un
istituto di credito o un assicuratore stabilito in un altro Stato membro e
autorizzato ai sensi della normativa comunitaria in vigore. L'istituto di credito
e l'assicuratore stabiliti sul territorio nazionale devono essere autorizzati
ai sensi, rispettivamente, del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2007, n. 15, di
attuazione della direttiva 2006/48/CE e del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, di attuazione delle direttive 73/239/CEE e 2002/83/CE.
5.
I prestatori, soggetti ad un codice di condotta o membri di un'associazione o
di un organismo professionale che prevede il ricorso ad un meccanismo di
regolamentazione extragiudiziario, ne informano il destinatario facendone
menzione in tutti i documenti che presentano in modo dettagliato uno dei loro
servizi e indicano in che modo e' possibile reperire informazioni dettagliate
sulle caratteristiche e le condizioni di ricorso a tale meccanismo.
Art.
33
(Assicurazioni)
1.
Ove previsto, l'obbligo di disporre di un'assicurazione di responsabilita'
professionale o altra garanzia non puo' essere imposto al prestatore che si
stabilisce sul territorio se gia' coperto da una garanzia equivalente o
essenzialmente comparabile, quanto a finalita' e copertura fornita in termini
di rischio o capitale assicurati o massimale della garanzia, nonche' eventuali
esclusioni dalla copertura, nello Stato membro in cui e' gia' stabilito.
Qualora l'equivalenza sia solo parziale, puo' essere richiesta una garanzia
complementare per gli aspetti non inclusi.
2.
Costituisce prova sufficiente dell'esistenza di tale assicurazione o garanzia
un attestato rilasciato da istituti di credito e assicuratori stabiliti in un
altro Stato membro.
Art.
34
(Comunicazioni
commerciali)
1.
Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,
limitazioni al libero impiego delle comunicazioni commerciali da parte dei
prestatori di servizi che esercitano una professione regolamentata devono
essere giustificate da motivi imperativi di interesse generale nel rispetto dei
principi di non discriminazione e proporzionalita'.
2.
Alle comunicazioni di cui al comma 1 si applicano i principi di cui
all'articolo 10 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
3.
I codici deontologici assicurano che le comunicazioni commerciali relative ai
servizi forniti dai prestatori che esercitano una professione regolamentata
sono emanate nel rispetto delle regole professionali, in conformita' del
diritto comunitario, riguardanti, in particolare, l'indipendenza, la dignita' e
l'integrita' della professione, nonche' il segreto professionale, nel rispetto
della specificita' di ciascuna professione. Le regole professionali in materia
di comunicazioni commerciali sono non discriminatorie, giustificate da motivi
imperativi di interesse generale e proporzionate.
Art.
35
(Attivita'
multidisciplinari)
1.
I prestatori possono essere assoggettati a requisiti che li obblighino ad
esercitare esclusivamente una determinata attivita' specifica o che limitino
l'esercizio, congiunto o in associazione, di attivita' diverse solo nei casi
seguenti:
a)
professioni regolamentate, nella misura in cui cio' sia giustificato per
garantire il rispetto di norme di deontologia diverse in ragione della
specificita' di ciascuna professione, di cui e' necessario garantire
l'indipendenza e l'imparzialita';
b)
prestatori che forniscono servizi di certificazione, di omologazione, di
controllo, prova o collaudo tecnici, nella misura in cui cio' sia giustificato
per assicurarne l'indipendenza e l'imparzialita'.
2.
Nei casi in cui e' consentito lo svolgimento delle attivita' multidisciplinari
di cui al comma 1:
a)
sono evitati i conflitti di interesse e le incompatibilita' tra determinate
attivita';
b)
sono garantite l'indipendenza e l'imparzialita' che talune attivita'
richiedono;
c)
e' assicurata la compatibilita' delle regole di deontologia professionale e di
condotta relative alle diverse attivita', soprattutto in materia di segreto
professionale.
Titolo
VII - Collaborazione amministrativa
Art.
36
(Cooperazione
tra autorita' nazionali competenti)
1.
Al fine di garantire forme efficaci di cooperazione amministrativa tra le
autorita' competenti degli Stati membri, le autorita' competenti di cui
all'articolo 8, lettera i), del presente decreto utilizzano il sistema
telematico di assistenza reciproca con le autorita' competenti degli Stati
dell'Unione europea istituito dalla Commissione europea denominato IMI-Internal
Market Information.
2.
Le richieste di informazioni, le richieste di verifiche, ispezioni e indagini
di cui agli articoli 37, 38, 39 e 40, nonche' il meccanismo di allerta di cui
all'articolo 41 e lo scambio di informazioni su misure eccezionali relative
alla sicurezza dei servizi di cui all'articolo 42 sono effettuate tramite il
sistema IMI di cui al comma 1. La Presidenza del Consiglio - Dipartimento per
il coordinamento delle politiche comunitarie costituisce punto di contatto
nazionale per la cooperazione amministrativa tra autorita' competenti nazionali
e comunitarie.
3.
Ferme restando le competenze delle autorita' di cui all'articolo 8, lettera i),
il punto di contatto nazionale cura la gestione nazionale delle attivita' del
sistema IMI, in particolare:
a)
convalida la registrazione delle autorita' competenti nazionali nel sistema;
b)
supporta lo scambio di informazioni tra autorita' competenti;
c)
coordina le richieste informative fatte da altri Stati membri;
d)
assiste le autorita' competenti nell'individuazione delle amministrazioni
competenti alle quali rivolgersi;
e)
assiste le autorita' competenti per garantire la mutua assistenza;
f)
notifica alla Commissione le richieste connesse con il meccanismo di allerta di
cui all'articolo 41;
4.
Le modalita' procedurali per l'utilizzo della rete IMI sono disciplinate con
decreto del Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri interessati.
5.
Le informazioni di cui al comma 2 possono riguardare le azioni disciplinari o
amministrative promosse, le sanzioni penali irrogate, le decisioni definitive
relative all'insolvenza o alla bancarotta fraudolenta assunte dall'autorita'
competente nei confronti di un prestatore e che siano direttamente pertinenti
alla competenza del prestatore o alla sua affidabilita' professionale.
6.
Le autorita' competenti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera i),
responsabili del controllo e della disciplina delle attivita' dei servizi, si
registrano nel sistema di cui al comma 1.
7.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle politiche
comunitarie convalida la registrazione delle autorita' competenti nel sistema,
accreditando presso la Commissione europea i soggetti abilitati ad operare.
8.
Restano ferme le iniziative nel settore della cooperazione giudiziaria e di
polizia in materia penale, in particolare in materia di scambio di informazioni
tra autorita' degli Stati membri preposte all'applicazione della legge e di
casellari giudiziari.
Art.
37
(Mutua
assistenza)
1.
Le autorita' competenti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera i), forniscono
al piu' presto e per via elettronica, tramite il sistema IMI di cui
all'articolo 36, comma 1, le informazioni richieste da altri Stati membri o
dalla Commissione.
2.
Qualora ricevano una richiesta di assistenza dalle autorita' competenti di un
altro Stato membro, le autorita' competenti di cui all'articolo 8, comma 1,
lettera i), provvedono affinche' i prestatori stabiliti sul territorio
nazionale comunichino loro tutte le informazioni necessarie al controllo delle
attivita' di servizi.
3.
Qualora insorgano difficolta' nel soddisfare una richiesta di informazioni o
nell'effettuare verifiche, ispezioni o indagini, le autorita' competenti in
causa avvertono sollecitamente lo Stato membro richiedente al fine di trovare
una soluzione.
4.
Le autorita' competenti provvedono affinche' i registri nei quali i prestatori
sono iscritti e che possono essere consultati dalle autorita' competenti sul
territorio nazionale siano altresi' consultabili, alle stesse condizioni, dalle
competenti autorita' omologhe degli altri Stati membri.
5.
Le autorita' competenti, tramite la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per il coordinamento delle politiche comunitarie, comunicano alla Commissione
informazioni su casi in cui altri Stati membri non assolvono ai loro obblighi
di mutua assistenza.
Art.
38
(Obblighi
generali per le autorita' competenti)
1.
Per quanto riguarda i prestatori stabiliti sul territorio nazionale che
forniscono servizi in un altro Stato membro, le autorita' competenti di cui
all'articolo 8, comma 1, lettera i), forniscono le informazioni richieste da
tale Stato, in particolare la conferma del loro stabilimento sul territorio
nazionale e del fatto che, a quanto loro risulta, essi non vi esercitano
attivita' in modo illegale.
2.
Le autorita' competenti di cui al comma 1 procedono alle verifiche, ispezioni e
indagini richieste da un altro Stato membro e informano quest'ultimo dei
risultati e, se del caso, dei provvedimenti presi. Le autorita' competenti
possono decidere le misure piu' appropriate da assumere, caso per caso, per
soddisfare la richiesta di un altro Stato membro.
3.
Qualora vengano a conoscenza di comportamenti o atti precisi di un prestatore
stabilito sul territorio che presta servizi in altri Stati membri che, a loro
conoscenza, possano causare grave pregiudizio alla salute o alla sicurezza
delle persone o all'ambiente, le autorita' competenti di cui al comma 1,
tramite la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il
coordinamento delle politiche comunitarie, ne informano al piu' presto gli
altri Stati membri e la Commissione.
Art.
39
(Controllo
da parte delle autorita' competenti in caso di spostamento temporaneo del
prestatore in un altro Stato membro)
1.
In caso di spostamento temporaneo del prestatore stabilito sul territorio
nazionale in un altro Stato membro, le autorita' competenti di cui all'articolo
8, comma 1, lettera i), controllano il rispetto dei requisiti nazionali in
conformita' dei poteri di sorveglianza previsti dall'ordinamento nazionale, in
particolare mediante misure di controllo sul luogo di stabilimento del
prestatore.
2.
Le autorita' competenti di cui al comma 1 non possono omettere di adottare
misure di controllo o di esecuzione sul territorio nazionale per il motivo che
il servizio e' stato prestato o ha causato danni in un altro Stato membro.
3.
L'obbligo di cui al comma 1 non comporta il dovere per le autorita' competenti
di effettuare verifiche e controlli fattuali nel territorio dello Stato membro
in cui e' prestato il servizio. Tali verifiche e controlli sono effettuati
dalle autorita' dello Stato membro in cui il prestatore svolge temporaneamente
la sua attivita', su richiesta delle autorita' competenti di cui all'articolo
8, comma 1, lettera i).
Art.
40
(Controllo
da parte delle autorita' competenti in caso di spostamento temporaneo del
prestatore sul territorio)
1.
In caso di spostamento temporaneo del prestatore comunitario sul territorio
nazionale, in relazione ai requisiti nazionali che possono essere imposti in
base agli articoli 20, comma 2, 21, comma 2, e 22, le autorita' competenti sono
responsabili del controllo sull'attivita' del prestatore sul territorio. In
conformita' al diritto comunitario, le autorita' competenti:
a)
adottano tutte le misure necessarie al fine di garantire che il prestatore si
conformi a tali requisiti per quanto riguarda l'accesso a un'attivita' di servizi
sul territorio e il suo esercizio;
b)
procedono alle verifiche, ispezioni e indagini necessarie per controllare il
servizio prestato.
2.
Nel caso in cui un prestatore di un altro Stato membro si sposti
temporaneamente sul territorio nazionale in cui non e' stabilito per prestarvi
un servizio, le autorita' competenti partecipano al controllo del prestatore
conformemente ai commi 3 e 4.
3.
Su richiesta dello Stato membro di stabilimento, le autorita' competenti
procedono alle verifiche, ispezioni e indagini necessarie per assicurare un
efficace controllo da parte dello Stato membro di stabilimento, intervenendo
nei limiti delle competenze loro attribuite. Le autorita' competenti possono
decidere le misure piu' appropriate da assumere, caso per caso, per soddisfare
la richiesta dello Stato membro di stabilimento.
4.
Di loro iniziativa, le autorita' competenti possono procedere a verifiche,
ispezioni e indagini sul posto, purche' queste non siano discriminatorie, non
siano motivate dal fatto che il prestatore e' stabilito in un altro Stato
membro e siano proporzionate.
Art.
41
(Meccanismo
d'allerta)
1.
Qualora un'autorita' competente di cui all'articolo 8, comma 1, lettera i),
venga a conoscenza di circostanze o fatti precisi gravi riguardanti
un'attivita' di servizi che potrebbero provocare un pregiudizio grave alla
salute o alla sicurezza delle persone o all'ambiente sul territorio nazionale o
sul territorio di altri Stati membri, ne informa al piu' presto, tramite la
rete IMI, il punto nazionale di contatto di cui all'articolo 36, comma 2. Il
punto nazionale di contatto informa lo Stato membro di stabilimento del
prestatore, gli altri Stati membri interessati e la Commissione.
2.
Con il decreto di cui all'articolo 36, comma 4, sono disciplinate le modalita' operative
e procedurali per l'inoltro dell'allerta agli altri Stati membri, per il
ricevimento dell'allerta dagli altri Stati membri, nonche' per la chiusura, la
revoca e la correzione dell'allerta stessa.
Art.
42
(Deroghe
per casi individuali)
1.
In deroga agli articoli 21 e 22 e a titolo eccezionale, le autorita' competenti
di cui all'articolo 8, comma 1, lettera i), possono prendere nei confronti di
un prestatore stabilito in un altro Stato membro misure relative alla sicurezza
dei servizi.
2.
Le misure di cui al comma 1 possono essere assunte esclusivamente nel rispetto
della procedura di mutua assistenza di cui all'articolo 43 e se sono
soddisfatte le condizioni seguenti:
a)
le disposizioni nazionali a norma delle quali sono assunte le misure non hanno
fatto oggetto di un'armonizzazione comunitaria riguardante il settore della
sicurezza dei servizi;
b)
le misure proteggono maggiormente il destinatario rispetto a quelle che
adotterebbe lo Stato membro di stabilimento del prestatore in conformita' delle
sue disposizioni nazionali;
c)
lo Stato membro di stabilimento del prestatore non ha adottato alcuna misura o
ha adottato misure insufficienti rispetto a quelle di cui all'articolo 43,
comma 2;
d)
le misure sono proporzionate.
3.
I commi 1 e 2 lasciano impregiudicate le disposizioni che garantiscono la
liberta' di prestazione dei servizi o che permettono deroghe a detta liberta',
previste in provvedimenti di recepimento di atti comunitari.
Art.
43
(Mutua
assistenza in caso di deroghe individuali)
1.
Qualora un'autorita' competente di cui all'articolo 8, comma 1, lettera i),
intenda assumere le misure previste dall'articolo 42, si applica la procedura
di cui ai commi da 2 a 6 del presente articolo, senza pregiudizio delle
procedure giudiziarie, compresi i procedimenti e gli atti preliminari compiuti
nel quadro di un'indagine penale.
2.
L'autorita' competente di cui al comma 1 chiede allo Stato membro di
stabilimento di assumere misure nei confronti del prestatore la cui attivita'
configura un pericolo per la sicurezza dei servizi, informando il punto
nazionale di contatto di cui all'articolo 36, comma 2, e fornendo tutte le
informazioni pertinenti sul servizio in causa e sulle circostanze della
fattispecie.
3.
Qualora l'autorita' che ha presentato la richiesta non ritiene soddisfacente la
risposta dello Stato membro interessato, l'autorita' ne informa il punto
nazionale di contatto, precisando le ragioni per le quali ritiene che:
a)
le misure assunte o previste dallo Stato membro di stabilimento siano insufficienti;
b)
le misure che prevede di assumere rispettino le condizioni di cui all'articolo
42.
4.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento
delle politiche comunitarie provvede a notificare alla Commissione e allo Stato
membro di stabilimento del prestatore l'intenzione di prendere misure ai sensi
del presente articolo.
5.
Le misure possono essere assunte solo allo scadere dei quindici giorni
lavorativi a decorrere dalla notifica di cui al comma 4.
6.
In caso di urgenza, non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, e 5
e le misure sono notificate con la massima sollecitudine, tramite la Presidenza
del Consiglio - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie
alla Commissione e allo Stato membro di stabilimento del prestatore,
specificando i motivi che giustificano l'urgenza.
PARTE
SECONDA
Titolo
I - Disposizioni relative ai procedimenti di competenza del Ministero della
giustizia
Art.
44
(Esercizio
di attivita' professionale regolamentata in regime di libera prestazione)
1.
Fermo quanto previsto dal Titolo II del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
206, dalla legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni, e dalle
disposizioni nazionali di attuazione delle norme comunitarie che disciplinano
specifiche professioni, alla prestazione temporanea e occasionale di attivita'
professionale regolamentata si applica l'articolo 20 del presente decreto.
Art.
45
(Procedimento
per l'iscrizione in albi, registri o elenchi per l'esercizio di professioni
regolamentate)
1.
La domanda di iscrizione in albi, registri o elenchi per l'esercizio delle
professioni regolamentate e' presentata al Consiglio dell'ordine o al Collegio
professionale competente e deve essere corredata dei documenti comprovanti il possesso
dei requisiti stabiliti per ciascuna professione dal rispettivo ordinamento.
2.
Il procedimento di iscrizione deve concludersi entro due mesi dalla
presentazione della domanda.
3.
Il rigetto della domanda di iscrizione per motivi di incompatibilita' o di
condotta puo' essere pronunciato solo dopo che il richiedente e' stato invitato
a comparire davanti al Consiglio dell'ordine o al Collegio professionale
competente.
4.
Qualora il Consiglio o il Collegio non abbia provveduto sulla domanda di
iscrizione nel termine stabilito dal comma 2 del presente articolo, si applica
l'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
5.
L'iscrizione all'albo o all'elenco speciale per l'esercizio di una professione
regolamentata, in mancanza di provvedimento espresso, si perfeziona al momento
della scadenza del termine per la formazione del silenzio assenso.
6.
Dallo stesso momento decorre il termine, ove previsto, per la notificazione o
comunicazione del provvedimento agli aventi diritto.
7.
I principi contenuti nel presente articolo non si applicano alle disposizioni
nazionali di attuazioni di norme comunitarie che disciplinano specifiche
professioni.
Art.
46
(Requisiti
per l'iscrizione negli albi, registri o elenchi per l'esercizio di professioni
regolamentate)
1.
Fermi i requisiti abilitativi stabiliti per ciascuna professione dal rispettivo
ordinamento, costituisce titolo di iscrizione in albi, registri o elenchi per
l'esercizio delle professioni regolamentate, il decreto di riconoscimento della
qualifica professionale rilasciato ai sensi del Titolo III del decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206.
2.
I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea sono equiparati ai cittadini
italiani ai fini dell'iscrizione o del mantenimento dell'iscrizione in albi,
elenchi o registri per l'esercizio delle professioni regolamentate. Il
domicilio professionale e' equiparato alla residenza.
Art.
47
(Esercizio
di attivita' professionale regolamentata in regime di stabilimento)
1.
L'iscrizione in albi, elenchi o registri, per l'abilitazione all'esercizio di
professioni regolamentate, e' consentita ad associazioni o societa' di uno
Stato, membro dell'Unione europea nel rispetto delle condizioni e dei limiti
previsti dalla legislazione nazionale vigente.
2.
Si applica l'articolo 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive
modificazioni.
Art.
48
(Regolamenti)
1.
Su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti
per materia, sono adottati regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto n. 400, e successive modificazioni, per adeguare la
regolamentazione vigente in materia di esercizio delle professioni
regolamentate, in particolare con riferimento all'ordinamento professionale
degli assistenti sociali, dei chimici, degli ingegneri e degli architetti, ai
principi contenuti nel presente decreto legislativo, in particolare agli
articoli 45 e 46.
Art.
49
(Modifiche
al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni,
recante ordinamento della professione di avvocato e procuratore)
1.
All'articolo 17 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, sono apportate le
seguenti modifiche:
a)
al primo comma, numero 1Ħ, dopo la parola: "Italia" sono aggiunte, in
fine, le seguenti: ", ovvero cittadino di uno Stato membro dell'Unione
europea";
b)
dopo il primo comma e' inserito il seguente: "Il decreto di riconoscimento
della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo
9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.".
2.
All'articolo 24 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, sono apportate le
seguenti modifiche:
a)
al quinto comma la parola: "tre" e' sostituita dalla seguente:
"due";
b)
l'ottavo comma e' sostituito dal seguente: "Al procedimento per
l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45, commi 4 e 5, del decreto
legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE";
3.
All'articolo 31 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, sono apportate le
seguenti modifiche:
a)
al primo comma, dopo la parola: "residenza" sono inserite le
seguenti: "o il suo domicilio professionale";
b)
al quarto comma la parola: "tre" e' sostituita dalla seguente:
"due";
c)
il sesto comma e' sostituito dal seguente: "Al procedimento per
l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45, commi 4 e 5, del decreto
legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE".
4.
All'articolo 37 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, sono apportate le
seguenti modifiche:
a)
al primo comma, numero 3Ħ, dopo la parola: "residenza" sono inserite
le seguenti: "o del domicilio professionale";
b)
al primo comma, numero 4), dopo la parola: "residenza" sono inserite
le seguenti: "o il suo domicilio professionale".
5.
Le espressioni: "Ministro di grazia e giustizia" o "Ministro per
la grazia e giustizia", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti:
"Ministro della giustizia"; l'espressione "Ministero di grazia e
giustizia", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "Ministero
della giustizia".
Art.
50
(Modifiche
alla legge 7 gennaio 1976, n. 3, e successive modificazioni, recante
ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale)
1.
All'articolo 30, primo comma, della legge 7 gennaio 1976, n. 3, e successive
modificazioni, e' apportata la seguente modifica, dopo le parole: "la
residenza" sono inserite le seguenti: "o il domicilio professionale,";
2.
All'articolo 31, della legge 7 gennaio 1976, n. 3, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al primo comma, lettera a), le parole: "o cittadino" sono sostituite
dalle seguenti: ", ovvero cittadino di uno Stato membro dell'Unione
europea o";
b)
al primo comma, lettera e), dopo le parole: "la residenza" sono
inserite le seguenti: "o il domicilio professionale,";
c)
dopo il primo comma e' inserito il seguente: "Il decreto di riconoscimento
della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo
9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.";
3.
All'articolo 32 della legge 7 gennaio 1976, n. 3, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al primo comma la parola: "tre" e' sostituita dalla seguente:
"due";
b)
il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Al procedimento per
l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45, commi 4 e 5, del decreto
legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE.".
4.
All'articolo 33, secondo comma, della legge 7 gennaio 1976, n. 3, e successive
modificazioni, dopo le parole: "di residenza" sono inserite le
seguenti: "o di domicilio professionale,".
5.
L'espressione "Ministro di grazia e giustizia", ovunque ricorra, e'
sostituita dalla seguente: "Ministro della giustizia"; l'espressione
"Ministero di grazia e giustizia", ovunque ricorra, e' sostituita
dalla seguente: "Ministero della giustizia".
Art.
51
(Modifiche
alla legge 6 giugno 1986, n. 251, e successive modificazioni, recante
istituzione dell'albo professionale degli agrotecnici)
1.
All'articolo 5 della legge 6 giugno 1986, n. 251, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al primo comma, lettera a), le parole: "della Comunita' europea" sono
sostituite dalle seguenti: "dell'Unione europea";
b)
al primo comma, lettera d), dopo le parole: "essere residente" sono
inserite le seguenti: "o avere il domicilio professionale";
c)
dopo il primo comma e' inserito il seguente: "Il decreto di riconoscimento
della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo
9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.".
2.
All'articolo 6, della legge 6 giugno 1986, n. 251, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1, dopo le parole: "l'aspirante risiede" sono inserite le
seguenti: "o ha il domicilio professionale";
b)
dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Al procedimento per
l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45, commi 4 e 5, del decreto
legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE.";
c)
al comma 2, dopo le parole: "indirizzo di residenza" sono inserite le
seguenti: "o di domicilio professionale".
3.
All'articolo 10-bis, comma 3, della legge 6 giugno 1986, n. 251, e successive
modificazioni, le parole: "cittadini italiani," sono soppresse;
4.
L'espressione "Ministro di grazia e giustizia", ovunque ricorra, e'
sostituita dalla seguente: "Ministro della giustizia"; l'espressione
"Ministero di grazia e giustizia", ovunque ricorra, e' sostituita
dalla seguente: "Ministero della giustizia".
Art.
52
(Modifiche
alla legge 9 febbraio 1942, n. 194, e successive modificazioni, recante
disciplina giuridica della professione di attuario)
1.
All'articolo 4, della legge 9 febbraio 1942, n.194, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al primo comma, lettera a), dopo le parole: "ovvero cittadino" sono
inserite le seguenti: "di uno Stato membro dell'Unione europea o";
b)
al primo comma la lettera f), e' sostituita dalla seguente: "f) avere la
residenza o il domicilio professionale in Italia.";
c)
dopo il primo comma e' aggiunto, in fine, il seguente: "Il decreto di
riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del
decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per
l'iscrizione nell'albo.";
2.
All'articolo 8, della legge 9 febbraio 1942, n. 194, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al primo comma, numero 2Ħ, dopo la parola: "residenza" sono aggiunte
le seguenti: "o di domicilio professionale";
b)
al primo comma, numero 4), dopo le parole: "di Stato" sono inserite
le seguenti: "membro dell'Unione europea o di Stato";
c)
dopo il primo comma e' inserito il seguente: "Al procedimento per
l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45, commi 4 e 5, del decreto
legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE";
3.
L'articolo 20 della legge 9 febbraio 1942, n. 194, e successive modificazioni,
e' abrogato.
4.
L'espressione: "Ministro di grazia e giustizia", ovunque ricorra, e'
sostituita dalla seguente: "Ministro della giustizia"; l'espressione:
"Ministero di grazia e giustizia", ovunque ricorra, e' sostituita
dalla seguente: "Ministero della giustizia".
Art.
53
(Modifiche
alla legge 28 marzo 1968, n. 434, e successive modificazioni, recante
ordinamento della professione di perito agrario)
1.
All'articolo 30, primo comma, della legge 28 marzo 1968, n. 434, e successive
modificazioni, dopo le parole: "la residenza" sono inserite le
seguenti: "o il domicilio professionale,".
2.
All'articolo 31 della legge 28 marzo 1968, n. 434, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1, lettera a), le parole: "delle Comunita' europee" sono
sostituite dalle seguenti: "dell'Unione europea";
b)
al comma 1, lettera c), dopo le parole: "la residenza anagrafica"
sono inserite le seguenti: "o il domicilio professionale,";
c)
dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Il decreto di
riconoscimento del titolo professionale ai sensi del Titolo III, del decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione
nell'albo.".
2.
All'articolo 32 della legge 28 marzo 1968, n. 434, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al primo comma la parola: "tre" e' sostituita dalla seguente:
"due";
b)
il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Al procedimento per
l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45, commi 4 e 5, del decreto
legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE.";
3.
L'espressione: "Ministro di grazia e giustizia", ovunque ricorra, e'
sostituita dalla seguente: "Ministro della giustizia"; l'espressione:
"Ministero di grazia e giustizia", ovunque ricorra, e' sostituita
dalla seguente: "Ministero della giustizia".
Art.
54
(Modifiche
alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni, recante
ordinamento della professione di giornalista)
1.
All'articolo 26, primo comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive
modificazioni, dopo le parole: " la loro residenza" sono inserite le
seguenti: "o il loro domicilio professionale,".
2.
All'articolo 27, primo comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive
modificazioni, dopo le parole: "la residenza" sono inserite le
seguenti: "o il domicilio professionale".
3.
All'articolo 29, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni
sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il primo comma e' inserito il seguente: "Il decreto di riconoscimento
della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo
9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.";
b)
al secondo comma, le parole da: "entro" a: "iscrizione"
sono sostituite dalle seguenti: "Al procedimento per l'iscrizione nell'albo
si applica l'articolo 45 del decreto legislativo di attuazione della direttiva
2006/123/CE.";
4.
Dopo l'articolo 31 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive
modificazioni, e' inserito il seguente:
"Art.
31-bis
(Iscrizione
dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea nel registro dei
praticanti e nell'elenco dei pubblicisti)
1.
I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea sono equiparati ai cittadini
italiani ai fini dell'iscrizione nel registro dei praticanti e nell'elenco dei
pubblicisti di cui, rispettivamente, agli articoli 33 e 35.".
5.
All'articolo 37 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni,
dopo la parola: "residenza", ovunque ricorra, sono inserite le
seguenti: "o domicilio professionale".
6.
L'espressione: "Ministro di grazia e giustizia", ovunque ricorra, e'
sostituita dalla seguente: "Ministro della giustizia"; l'espressione:
"Ministero di grazia e giustizia", ovunque ricorra, e' sostituita
dalla seguente: "Ministero della giustizia".".
Art.
55
(Modifiche
al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, recante costituzione dell'Ordine
dei dottori commercialisti e degli esperti contabili)
1.
All'articolo 36 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, dopo il comma
4, e' aggiunto, in fine, il seguente:
"4-bis.
Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo
III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per
l'iscrizione nell'albo.".
2.
All'articolo 37 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, il comma 6 e'
sostituito dal seguente: "6. Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si
applica l'articolo 45, commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della
direttiva 2006/123/CE.".
Art.
56
(Modifiche
alla legge 24 maggio 1967, n. 396, e successive modificazioni, recante
ordinamento della professione di biologo)
1.
All'articolo 5 della legge 24 maggio 1967, n. 396, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera a), dopo le parole: "ovvero cittadino" sono inserite le
seguenti: "di uno Stato membro dell'Unione europea o";
b)
alla lettera e), dopo le parole: "la residenza" sono inserite le
seguenti: "o il domicilio professionale";
c)
dopo il primo comma e' aggiunto il seguente:
"Il
decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo
III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per
l'iscrizione nell'albo.".
2.
All'articolo 8, comma quinto, della legge 24 maggio 1967, n. 396, e successive
modificazioni, la parola: "stranieri" e' sostituita dalle seguenti:
"di Stati non membri dell'Unione europea".
3.
All'articolo 10 della legge 24 maggio 1967, n. 396, e successive modificazioni,
il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Al procedimento per
l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45, commi 4 e 5, del decreto
legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE.".
4.
All'articolo 32, secondo comma, della legge 24 maggio 1967, n. 396, e
successive modificazioni, dopo la parola: "residenza" sono inserite
le seguenti: "o domicilio professionale".
5.
L'espressione: "Ministro per la grazia e giustizia", ovunque ricorra,
e' sostituita dalla seguente: "Ministro della giustizia";
l'espressione: "Ministero di grazia e giustizia", ovunque ricorra, e'
sostituita dalla seguente: "Ministero della giustizia".
Art.
57
(Modifiche
alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, e successive modificazioni, recante norme
per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro)
1.
All'articolo 3, secondo comma, lettera a), della legge 11 gennaio 1979, n. 12,
e successive modificazioni, le parole: "della Comunita' economica
europea" sono sostituite dalle seguenti: "dell'Unione europea";
2.
All'articolo 8, terzo comma, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e successive
modificazioni, dopo la parola: "domicilio" e' inserita la seguente:
"professionale";
3.
All'articolo 9 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al primo comma, lettera a), le parole: "della Comunita' economica europea"
sono sostituite dalle seguenti: "dell'Unione europea";
b)
dopo il primo comma e' inserito il seguente:
"Il
decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo
III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per
l'iscrizione nell'albo.";
c)
al quarto comma la parola: "tre" e' sostituita dalla parola:
"due";
d)
il settimo comma e' sostituito dal seguente: "Al procedimento per
l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45, commi 4 e 5, del decreto legislativo
di attuazione della direttiva 2006/123/CE.".
4.
L'espressione: "Ministro di grazia e giustizia", ovunque ricorra, e'
sostituita dalla seguente: "Ministro della giustizia".
Art.
58
(Modifiche
alla legge 3 febbraio 1963, n. 112, e successive modificazioni, recante
disposizioni per la tutela del titolo e della professione di geologo)
1.
All'articolo 5 della legge 3 febbraio 1963, n. 112, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera a), dopo le parole: "ovvero cittadino" sono inserite le
seguenti: "di uno Stato membro dell'Unione europea o" ;
b)
alla lettera e), dopo la parola: "residenza" sono inserite le
seguenti: "o il domicilio professionale";
c)
dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:
"Il
decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo
III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per
l'iscrizione nell'albo.
Al
procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45, commi 4 e 5,
del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE.
L'espressione:
"Ministro per la grazia e la giustizia", ovunque ricorra, e'
sostituita dalla seguente: "Ministro della giustizia".
Art.
59
(Modifiche
alla legge 12 novembre 1990, n. 339, recante decentramento dell'ordine
nazionale dei geologi)
1.
Al comma 6 dell'articolo 6 della legge 12 novembre 1990, n. 339, le parole:
"cittadini italiani" sono soppresse.
Art.
60
(Modifiche
alla legge 18 gennaio 1994, n. 59, recante ordinamento della professione di
tecnologo alimentare)
1.
All'articolo 26, comma 1, della legge 18 gennaio 1994, n. 59, dopo la parola:
"residenza" sono inserite le seguenti: "o il domicilio
professionale";
2.
All'articolo 27 della legge 18 gennaio 1994, n. 59, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
al comma 1, lettera a), le parole: "della Comunita' economica
europea" sono sostituite dalle seguenti: "dell'Unione europea";
b)
al comma 1, lettera d), dopo la parola: "residenza" sono inserite le
seguenti: "o il domicilio professionale";
c)
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis.
Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo
III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per
l'iscrizione nell'albo.";
d)
al comma 3, la parola: "tre" e' sostituita dalla seguente:
"due";
e)
il comma 4, e' sostituito dal seguente "4. Si applicano i commi 4 e 5
dell'articolo 45 del decreto legislativo di attuazione della direttiva
2006/123/CE.".
3.
Al comma 4, dell'articolo 49, le parole: "cittadini italiani," sono
soppresse.
4.
L'espressione: "Ministro di grazia e giustizia", ovunque ricorra, e'
sostituita dalla seguente: "Ministro della giustizia"; l'espressione:
"Ministero di grazia e giustizia", ovunque ricorra, e' sostituita
dalla seguente: "Ministero della giustizia".
Art.
61
(Modifiche
alla legge 7 marzo 1985, n. 75, recante modifiche all'ordinamento professionale
dei geometri)
1.
All'articolo 2 della legge 7 marzo 1985, n. 75, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
al comma 1, numero 1), le parole: "della Comunita' economica europea"
sono sostituite dalle seguenti: "dell'Unione europea";
b)
al comma 1, numero 3), dopo la parola: "anagrafica" sono inserite le
seguenti: "o il domicilio professionale";
c)
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis.
Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo
III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per
l'iscrizione nell'albo.";
d)
dopo il comma 3 e' inserito il seguente: "3-bis. Al procedimento per
l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45 del presente decreto
legislativo.".
Art.
62
(Modifiche
alla legge 2 febbraio 1990, n. 17, recante modifiche all'ordinamento
professionale dei periti industriali)
1.
All'articolo 2 della legge 2 febbraio 1990, n.17, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
al comma 1, lettera a), le parole: "delle Comunita' europee" sono
sostituite dalle seguenti: "dell'Unione europea" ;
b)
al comma 1, lettera d), dopo la parola: "anagrafica" sono inserite le
seguenti: "o il domicilio professionale";
c)
dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
"4-bis.
Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo
III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per
l'iscrizione nell'albo.";
d)
dopo il comma 5 e' inserito, in fine, il seguente:
"5-bis.
Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45, commi 4 e
5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE.".
Art.
63
(Modifiche
alla legge 23 marzo 1993, n. 84, recante ordinamento della professione di
assistente sociale e istituzione dell'albo professionale)
1.
All'articolo 2 della legge 23 marzo 1993, n. 84, dopo il comma 1, e' inserito
il seguente:
"1-bis.
Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo
III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per
l'iscrizione nell'albo.".
Titolo
II -Disposizioni relative ad alcuni procedimenti di competenza del Ministero dello
sviluppo economico
Art.
64
(Somministrazione
di alimenti e bevande)
1.
L'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al
pubblico, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, di cui alla legge
25 agosto 1991, n. 287, e' soggetta ad autorizzazione rilasciata dal comune
competente per territorio. Il trasferimento di sede e il trasferimento della
gestione o della titolarita' degli esercizi di cui al presente comma sono
soggetti a dichiarazione di inizio di attivita' da presentare allo sportello
unico per le attivita' produttive del comune competente per territorio, ai
sensi dell'articolo 19, comma 2, rispettivamente primo e secondo periodo, della
legge 7 agosto 1990, n. 241.
2.
E' subordinata alla dichiarazione di inizio di attivita' ai sensi dell'articolo
19, comma 2, secondo periodo, anche l'attivita' di somministrazione di alimenti
e bevande riservata a particolari soggetti elencati alle lettere a), b), e),
d), e), f), g) e h) del comma 6 dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n.
287. Resta fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 4
aprile 2001, n. 235.
3.
Al fine di assicurare un corretto sviluppo del settore, i comuni, limitatamente
alle zone del territorio da sottoporre a tutela, adottano provvedimenti di
programmazione delle aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e
bevande al pubblico di cui al comma 1, ferma restando l'esigenza di garantire
sia l'interesse della collettivita' inteso come fruizione di un servizio
adeguato sia quello dell'imprenditore al libero esercizio dell'attivita'. Tale
programmazione puo' prevedere, sulla base di parametri oggettivi e indici di
qualita' del servizio, divieti o limitazioni all'apertura di nuove strutture
limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di
sostenibilita' ambientale, sociale e di viabilita' rendano impossibile
consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo
gravemente negativo sui meccanismi di' controllo in particolare per il consumo
di alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilita' del
territorio e alla normale mobilita'. In ogni caso, resta ferma la finalita' di
tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e
ambientale e sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica o
fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una
domanda di mercato, quali entita' delle vendite di alimenti e bevande e
presenza di altri esercizi di somministrazione.
4.
Il trasferimento della gestione o della titolarita' di un esercizio di
somministrazione per atto tra vivi o a causa di morte e' subordinato
all'effettivo trasferimento dell'attivita' e al possesso dei requisiti
prescritti da parte del subentrante.
5.
L'esercizio dell'attivita' e' subordinato alla conformita' del locale ai
criteri sulla sorvegli abilita' stabiliti con decreto del Ministro
dell'interno, anche in caso di ampliamento della superficie.
6.
L'avvio e l'esercizio dell'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande
e' soggetto al rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie
e di sicurezza nei luoghi di lavoro.
7.
Il comma 6 dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, e' sostituito
dal seguente:
"6.
Sono escluse dalla programmazione le attivita' di somministrazione di alimenti
e bevande:
a)
al domicilio del consumatore;
b)
negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi
ricettivi,limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati;
c)
negli esercizi posti nelle aree di' servizio delle autostrade e nell'interno di
stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime;
d)
negli esercizi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), nei quali sia
prevalente l'attivita' congiunta di trattenimento e svago;
e)
nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli
enti a carattere nazionale le cui finalita' assistenziali sono riconosciute dal
Ministero dell'interno;
f)
esercitate in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni,
enti o imprese pubbliche;
g)
nelle scuole; negli ospedali; nelle comunita' religiose; in stabilimenti
militari delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
h)
nei mezzi di trasporto pubblico. ".
8.
L'autorizzazione e il titolo abilitativo decadono nei seguenti casi:
a)
qualora il titolare dell'attivita' non risulti piu' in possesso dei requisiti
di cui all'articolo 71, commi 1 e 2;
b)
qualora il titolare sospenda l'attivita' per un periodo superiore a dodici
mesi;
c)
qualora venga meno la rispondenza dello stato dei locali ai criteri stabiliti
dal Ministro dell'interno. In tale caso, il titolare puo' essere espressamente
diffidato dall'amministrazione competente a ripristinare entro il termine
assegnato il regolare stato dei locali;
d)
nel caso di attivita' soggetta ad autorizzazione, qualora il titolare, salvo
proroga in caso di comprovata necessita', non attivi l'esercizio entro
centottantagiorni.
9.
Il comma 1 dell'articolo 10 della legge 25 agosto 1991, n. 287, e' sostituito
dal seguente: "l. A chiunque eserciti l'attivita' di somministrazione al
pubblico di alimenti e bevande senza l'autorizzazione, ovvero senza la
dichiarazione di inizio di attivita', ovvero quando sia stato emesso un
provvedimento di inibizione o di divieto di prosecuzione dell'attivita' ed il
titolare non vi abbia ottemperato, si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da 2.500 euro a 15.000 euro e la chiusura
dell'esercizio.".
10.
L'articolo 3, commi 1, 2, 3, 4 e 5, l'articolo 4, comma 1, e l'articolo 7 della
legge 25 agosto 1991, n. 287, sono abrogati.
Art.
65
(Esercizi
di vicinato)
1.
L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di un
esercizio di vicinato, come definito dall'articolo 4, comma 1, lettera d), del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono soggetti a dichiarazione di
inizio di attivita' da presentare allo sportello unico per le attivita'
produttive del comune competente per territorio, ai sensi dell'articolo 19,
comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2.
All'articolo 7, comma 2, alinea, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,
la parola: "comunicazione " e' sostituita dalla seguente:
"dichiarazione di inizio di attivita' ".
3.
Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 marzo 1998, n. 114, e'
abrogato.
Art.
66
(Spacci
interni)
1.
La vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o
privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli
privati, nonche' la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a
favore di coloro che hanno titolo ad accedervi, di cui all'articolo 16 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e' soggetta a dichiarazione di
inizio di attivita' da presentare allo sportello unico per le attivita'
produttive del comune competente per territorio, ai sensi dell'articolo 19,
comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e deve essere
effettuata in locali non aperti al pubblico, che non abbiano accesso dalla
pubblica via.
2.
Al comma 3, dell'articolo 16 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la
parola: "comunicazione " e' sostituita dalle seguenti:
"dichiarazione di inizio di' attivita' ".
3.
I commi 1 e 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,
sono abrogati.
Art.
67
(Apparecchi
automatici)
1.
La vendita dei prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici di cui
all'articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e' soggetta a
dichiarazione di inizio di attivita' da presentare allo sportello unico per le
attivita' produttive del comune competente per territorio, ai sensi
dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2.
Al comma 3, dell'articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la
parola: "comunicazione " e' sostituita dalle seguenti:
"dichiarazione di inizio di' attivita' ".
3.
I commi 1 e 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n 114,
sono abrogati.
Art.
68
(Vendita
per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione)
1.
La vendita al dettaglio per corrispondenza, o tramite televisione o altri
sistemi di comunicazione, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 114, e' soggetta a dichiarazione di inizio di attivita' da presentare
allo sportello unico per le attivita' produttive del comune nel quale
l'esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attivita', ai sensi
dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2.
Al comma 3, dell'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la
parola: "comunicazione" e' sostituita dalle seguenti:
"dichiarazione di inizio di attivita' ".
3.
Il comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e'
abrogato.
Art.
69
(Vendite
presso il domicilio dei consumatori)
1.
La vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il
domicilio dei consumatori e' soggetta a dichiarazione di inizio di attivita' da
presentare allo sportello unico per le attivita' produttive del comune nel
quale l'esercente, persona fisica o giuridica,intende avviare l'attivita',ai
sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n.
241.
2.
Al comma 3, dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la
parola: "comunicazione " e' sostituita dalle seguenti:
"dichiarazione di inizio di attivita' ".
3.
Il comma 4 dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e'
sostituito dal seguente: "4. Il soggetto di cui al comma 1 che intende
avvalersi per l'esercizio dell'attivita' di' incaricati, ne comunica l'elenco
all'autorita' di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha avviato l'attivita'
e risponde agli effetti civili dell'attivita' dei medesimi. Gli incaricati
devono essere in possesso dei requisiti di onorabilita' prescritti per
l'esercizio dell'attivita' di vendita.".
4.
I commi 1 e 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,
sono abrogati.
5.
L'attivita' di incaricato alla vendita diretta a domicilio di cui all'articolo
3, comma 3, della legge 17 agosto 2005, n. 173, per conto di imprese esercenti
tale attivita' non e' soggetta alla dichiarazione di cui al comma 1, ma
esclusivamente all'espletamento degli adempimenti previsti ai commi 4, 5 e 6
dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
Art.
70
(Commercio
al dettaglio sulle aree pubbliche)
1.
Il comma 2 dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e'
sostituito dal seguente: "2. L'esercizio dell'attivita' di cui al comma 1
e' soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche, a societa'
di' persone, a societa' di capitali regolarmente costituite o
cooperative.".
2.
Il comma 4 dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e'
sostituito dal seguente: "4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attivita'
di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante e'
rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione,dal comune nel quale
il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attivita'.
L'autorizzazione di' cui al presente comma abilita anche alla vendita al
domicilio del consumatore, nonche' nei locali ove questi si trovi per motivi di
lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.".
3.
Al comma 13 dell'articolo 28 del citato decreto n. 114 del 1998 dopo le parole:
''della densita' della rete distributiva e della popolazione residente e
fluttuante " sono inserite le seguenti: "limitatamente ai casi in cui
ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilita' ambientale e sociale, di
viabilita' rendano impossibile consentire ulteriori flussi di acquisto nella
zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di' controllo,
in particolare, per il consumo di' alcolici e senza ledere il diritto dei
residenti alla vivibilita' del territorio e alla normale mobilita'. In ogni
caso resta ferma la finalita' di tutela e salvaguardia delle zone di pregio
artistico, storico, architettonico e ambientale e sono vietati criteri legati
alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell'esistenza di un
bisogno economico o sulla prova di una domanda di' mercato, quali entita' delle
vendite di prodotti alimentari e non alimentari e presenza di altri operatori
su aree pubbliche " .
4.
Resta fermo quanto previsto dall'articolo 52 del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42.
5.
Con intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6,
della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche in deroga al disposto di cui
all'articolo 16 del presente decreto, sono individuati, senza discriminazioni
basate sulla forma giuridica dell'impresa, i criteri per il rilascio e il
rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree
pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze
previste, anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del
presente decreto ed a quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino
all'applicazione di tali disposizioni transitorie.
Art.
71
(Requisiti
di accesso e di esercizio delle attivita' commerciali)
1.
Non possono esercitare l'attivita' commerciale di' vendita e di
somministrazione:
a)
coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per
tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
b)
coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per
delitto non colposo, per il quale e' prevista una pena detentiva non inferiore
nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena
superiore al minimo edittale;
c)
coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a
pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del
codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta,
bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con
violenza, estorsione;
d)
coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per
reati contro l'igiene e la sanita' pubblica, compresi i delitti di cui al libro
II, Titolo VI, capo II del codice penale;
e)
coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o piu'
condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attivita',
per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti
da leggi speciali;
f)
coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge
27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle
misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di
sicurezza non detentive;
2.
Non possono esercitare l'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande
coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato,
con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralita'
pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in
stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione
dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le
scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.
3.
Il divieto di esercizio dell'attivita', ai sensi del comma 1, lettere b), e),
d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui
la pena e' stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il
termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della
sentenza, salvo riabilitazione.
4.
Il divieto di' esercizio dell'attivita' non si applica qualora, con sentenza
passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena
sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della
sospensione.
5.
In caso di societa', associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al
comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona
preposta all'attivita' commerciale e da tutti i soggetti individuati
dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno
1998, n. 252.
6.
L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attivita' di commercio relativa al
settore merceologico alimentare e di un'attivita' di somministrazione di
alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia
determinata di persone, e' consentito a chi e' in possesso di uno dei seguenti requisiti
professionali:
a)
avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio,
la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto
dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
b)
avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi,
nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attivita' nel settore
alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in
qualita' di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione
o alla preparazione degli alimenti, o in qualita' di socio lavoratore o, se
trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore
in qualita' di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto
nazionale per la previdenza sociale;
c)
essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea,
anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno
triennale, purche' nel corso di studi siano previste materie attinenti al
commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
3.
Sono abrogati i commi 2, 4 e 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114, e l'articolo 2 della legge 25 agosto 1991, n. 287.
Art.
72
(Attivita'
di facchinaggio)
1.
I soggetti che presentano la dichiarazione di inizio di attivita' per
l'esercizio dell'attivita' di facchinaggio ai sensi dell'articolo 17 della
legge 5 marzo 2001, n. 57, e i relativi addetti non sono tenuti agli
adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
1994, n. 342.
Art.
73
(Attivita'
di intermediazione commerciale e di affari)
1.
E' soppresso il ruolo di cui all'articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39,
e successive modificazioni.
2.
Le attivita' disciplinate dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39, sono soggette a
dichiarazione di inizio di attivita', da presentare alla Camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura per il tramite dello sportello unico del
comune competente per territorio ai sensi dell'articolo 19, comma 2, primo
periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, corredata delle autocertificazioni
e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti.
3.
La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura verifica il
possesso dei requisiti e iscrive i relativi dati nel registro delle imprese, se
l'attivita' e' svolta in forma di impresa, oppure nel repertorio delle notizie
economiche e amministrative (REA) previsto dall'articolo 8 della legge 29
dicembre 1993, n. 580, e dall'articolo 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e successive modificazioni, assegnando ad
essi la qualifica di intermediario per le diverse tipologie di attivita',
distintamente previste dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39.
4.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle attivita' di agente
d'affari non rietranti tra quelle disciplinate dalla legge 3 febbraio 1989, n.
39. E' fatta salva per le attivita' relative al recupero di crediti, ai
pubblici incanti, alle agenzie matrimoniali e di pubbliche relazioni,
l'applicazione dell'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
5.
Fermo restando quanto disposto dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n.
580, e dal decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, le
iscrizioni previste dal presente decreto per i soggetti diversi dalle imprese,
sono effettuate in una apposita sezione del REA ed hanno effetto dichiarativo
del possesso dei requisiti abilitanti all'esercizio della relativa attivita'
professionale.
6.
Ad ogni effetto di legge, i richiami al ruolo contenuti nella legge 3 febbraio
1989, n. 39, si intendono riferiti alle iscrizioni previste dal presente
articolo nel registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economiche e
amministrative (REA).
7.
Le competenze gia' attribuite alle Commissioni per la tenuta del ruolo,
soppresso ai sensi del comma 1, sono svolte dagli uffici delle Camere di
commercio.
Art.
74
(Attivita'
di agente e rappresentante di' commercio)
1.
Per l'attivita' di agente o rappresentante di commercio e' soppresso il ruolo
di cui all'articolo 2 della legge 3 maggio 1985, n. 204.
2.
L'attivita' di cui al comma 1 e' soggetta a dichiarazione di inizio di
attivita' da presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura per il tramite dello sportello unico del comune competente per
territorio ai sensi dell'articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge 7
agosto 1990, n. 241, corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni
attestanti il possesso dei requisiti prescritti.
3.
La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura verifica il
possesso dei requisiti da parte degli esercenti l'attivita' di cui al comma 1 e
iscrive i relativi dati nel registro delle imprese, se l'attivita' e' svolta in
forma di impresa, oppure nel repertorio delle notizie economiche e
amministrative (REA) previsto dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580,
e dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995,
n. 581, e successive modificazioni, assegnando la relativa qualifica.
4.
Ai fini del riconoscimento dei requisiti per l'accesso all'attivita',
all'articolo 5, comma 1, della legge 3 maggio 1985, n. 204, le lettere a), b) e
d) sono soppresse e alla lettera c) la parola: "fallito" e'
soppressa.
5.
Fermo restando quanto disposto dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n.
580, e dal decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, le
iscrizioni previste dal presente decreto per i soggetti diversi dalle imprese,
sono effettuate in una apposita sezione del REA ed hanno effetto dichiarativo
del possesso dei requisiti abilitanti all'esercizio della relativa attivita'
professionale.
6.
Ad ogni effetto di legge, i richiami al ruolo contenuti nella legge 3 maggio
1985, n. 204, si intendono riferiti alle iscrizioni previste dal presente
articolo nel registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economiche e
amministrative (REA).
Art.
75
(Attivita'
di mediatore marittimo)
1.
Per l'attivita' di mediatore marittimo e' soppresso il ruolo di cui agli
articoli 1 e 4 della legge 12 marzo 1968, n. 478.
2.
L'attivita' di cui al comma 1 e' soggetta a dichiarazione di inizio di
attivita' da presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura per il tramite dello sportello unico del comune competente per
territorio ai sensi dell'articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge 7
agosto 1990, n. 241, corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni
attestanti il possesso dei requisiti prescritti.
3.
La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura verifica il
possesso dei requisiti e iscrive i relativi dati nel registro delle imprese, se
l'attivita' e' svolta in forma di impresa, oppure nel repertorio delle notizie
economiche e amministrative (REA) previsto dall'articolo 8 della legge 29
dicembre 1993, n. 580, e dall'articolo 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e successive modificazioni, assegnando ad
essi la relativa qualifica.
4.
Ai fini del riconoscimento dei requisiti per l'accesso all'attivita',
all'articolo 7 della legge 12 marzo 1968, n. 478, le lettere a), b) e c) sono
soppresse e all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 4
gennaio 1973, n. 66, le lettere a), c) e d) sono soppresse.
5.
Fermo restando quanto disposto dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n.
580, e dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre
1995, n. 581, le iscrizioni previste dal presente decreto legislativo per i
soggetti diversi dalle imprese, sono effettuate in una apposita sezione del REA
ed hanno effetto dichiarativo del possesso dei requisiti abilitanti
all'esercizio della relativa attivita' professionale.
6.
Ad ogni effetto di legge, i richiami al ruolo contenuti nella legge 12 marzo
1968, n. 478, si intendono riferiti alle iscrizioni previste dal presente
articolo nel registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economiche e
amministrative (REA).
7.
Le competenze gia' attribuite alle Commissioni per la tenuta del ruolo,
soppresso ai sensi del comma 1, sono svolte dagli uffici delle Camere di
commercio.
Art.
76
(Attivita'
di spedizioniere)
1.
Per l'attivita' di' spedizioniere e' soppresso l'elenco di cui all'articolo 2
della legge 14 novembre 1941, n. 1442.
2.
L'attivita' di cui al comma 1 e' soggetta a dichiarazione di inizio di
attivita' da presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura per il tramite dello sportello unico del comune competente per
territorio ai sensi dell'articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge 7
agosto 1990, n. 241, corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni
attestanti il possesso dei requisiti prescritti.
3.
La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura verifica il
possesso dei requisiti da parte degli esercenti le attivita' di cui al comma 1
e iscrive i relativi dati nel registro delle imprese, se l'attivita' e' svolta
in forma di impresa, oppure nel repertorio delle notizie economiche e
amministrative (REA) previsto dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n.
580, e dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre
1995, n. 581, e successive modificazioni, assegnando ad essi la relativa
qualifica.
3.
Ai fini del riconoscimento dei requisiti per l'accesso all'attivita',
l'articolo 6 della legge 14 novembre 1941, n. 1442, e' sostituito dal seguente:
"ART.
6
1.
Non possono esercitare l'attivita' di spedizioniere coloro che hanno subito
condanne per delitti contro l'Amministrazione della giustizia, la fede
pubblica, l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, il patrimonio,
nonche' condanne per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini
la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni o, nel massimo,
a cinque anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.
2.
In caso di societa', associazioni od organismi collettivi i' requisiti di cui
al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona
preposta all'attivita' commerciale e da tutti i soggetti individuati
dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno
1998, n. 252.
3.
Il soggetto deve essere in possesso dei requisiti di adeguata capacita'
finanziaria, comprovati dal limite di 100.000 euro, nel caso di una Societa'
per azioni, nel caso di Societa' a responsabilita' limitata, Societa' in
accomandita semplice, Societa' in nome collettivo, occorre accertare, attraverso
l'esame dell'atto costitutivo e delle eventuali modificazioni, l'ammontare del
capitale sociale, e, qualora sia inferiore ai 100.000 euro, richiedere
prestazioni integrative fino alla concorrenza del limite di cui sopra, che
possono consistere in fideiussioni rilasciate da compagnie di assicurazione o
da aziende di credito. Per le ditte individuali l'adeguata capacita'
finanziaria e' comprovata o dal possesso di immobili o da un deposito vincolato
in denaro o titoli, nonche' mediante le suddette garanzie fidejussorie e in
ogni caso, per importo globale non inferiore alla cifra piu' volte richiamata.
4.
Il richiedente deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti
professionali:
a)
aver conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado in materie
commerciali;
b)
aver conseguito un diploma universitario o di' laurea in materie
giuridico-economiche;
c)
aver svolto un periodo di esperienza professionale qualificata nello specifico
campo di attivita' di almeno due anni anche non continuativi nel corso dei
cinque anni antecedenti alla data di presentazione della dichiarazione di cui
al comma 2, all'interno di' imprese del settore, comprovato da idonea
documentazione. ".
5.
Fermo restando quanto disposto dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n.
580, e dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre
1995, n. 581, le iscrizioni previste dal presente decreto legislativo per i
soggetti diversi dalle imprese, sono effettuate in una apposita sezione del REA
ed hanno effetto dichiarativo del possesso dei requisiti abilitanti
all'esercizio della relativa attivita' professionale.
6.
Ad ogni effetto di legge, i richiami all'elenco contenuti nella legge 14
novembre 1941, n. 1442, si intendono riferiti alle iscrizioni previste dal
presente articolo nel registro delle imprese o nel repertorio delle notizie
economiche e amministrative (REA).
7.
Le competenze gia' attribuite alle Commissioni per la tenuta dell'elenco
soppresso ai sensi del comma 1, sono svolte dagli uffici delle Camere di
commercio.
Art.
77
(Attivita'
di acconciatore)
1.
L'articolo 2, comma 2, della legge 17 agosto 2005, n. 174, e' sostituito dal
seguente:
"2.
L'esercizio dell'attivita' di acconciatore di cui alla presente legge ed alla
legge 14 febbraio 1963, n. 161, e' soggetto a dichiarazione di inizio di
attivita' ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7
agosto 1990, n. 241, da presentare allo sportello unico di cui all'articolo 38
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133.".
2.
Dopo il comma 5 dell'articolo 3 della legge 17 agosto 2005, n. 174, e' inserito
il seguente: "5-bis. Il responsabile tecnico garantisce la propria
presenza durante lo svolgimento dell'attivita' di acconciatore.".
Art.
78
(Attivita'
di estetista)
1.
L'articolo 2 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, e' sostituito dal seguente:
"Art.
2
1.
L'attivita' professionale di cui all'articolo 1 e' esercitata in forma di
impresa, individuale o societaria, ai sensi delle norme vigenti. Non e'
consentito l'esercizio dell'attivita' ai soggetti non iscritti all'Albo delle
imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, o
nel Registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993,
n. 580. L'esercizio dell'attivita' di estetista e' soggetto a dichiarazione di
inizio di attivita' ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della
legge 7 agosto 1990, n. 241, da presentare allo sportello unico di cui all'articolo
38 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 .".
2.
All'articolo 3 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, prima del comma 1 e' inserito
il seguente: "01. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata
l'attivita' di estetista deve essere designato, nella persona del titolare, di
un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente
dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale.
Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento
delle attivita' di estetica.".
3.
Il comma 1 dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, e' abrogato.
Art.
79
(Attivita'
di tintolavanderia)
1.
L'esercizio dell'attivita' professionale di tintolavanderia di cui alla legge
22 febbraio 2006, n. 84, e' soggetta a dichiarazione di inizio di attivita' da
presentare allo sportello unico per le attivita' produttive di cui all'articolo
38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo
periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2.
La lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 della legge 22 febbraio 2006, n. 84,
e' sostituita dalla seguente: "a) frequenza di corsi di qualificazione
tecnico- professionale della durata di almeno 450 ore complessive da svolgersi
nell'arco di un anno; ";
3.
All'articolo 2, comma 4, della legge 22 febbraio 2006, n. 84, le parole:
"previa determinazione dei criteri generali in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano " sono soppresse.
4.
L'articolo 6 della legge 22 febbraio 2006, n. 84, e' sostituito dal seguente:
"Art.
6
1.
Le imprese del settore sono autorizzate a continuare a svolgere l'attivita' di
cui all'articolo 2, comma 1, fino all'adozione delle disposizioni regionali di
attuazione della presente legge che prevedono termini e modalita' per la
designazione del responsabile tecnico di cui all'articolo 2, comma 2.".
5.
L'articolo 3, comma 3, della legge 22 febbraio 2006, n. 84, e' abrogato.
Art.
80
(Disposizioni
transitorie)
1.
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro i sei mesi
successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
disciplinate le modalita' di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA
dei soggetti iscritti negli elenchi e ruoli di cui agli articoli 73, 74, 75 e
76, nonche' le nuove procedure di iscrizione, in modo da garantire l'invarianza
degli oneri complessivi per la finanza pubblica.
Art.
81
(Marchi
ed attestati di qualita' dei servizi)
1.
I soggetti, pubblici o privati, che istituiscono marchi ed altri attestati di
qualita' relativi ai servizi o sono responsabili della loro attribuzione,
rendono disponibili ai prestatori ed ai destinatari, tramite pubblicazione sul
proprio sito internet, informazioni sul significato dei marchi e sui criteri di
attribuzione dei marchi e degli altri attestati di qualita', dandone
contemporaneamente notizia al Ministero dello sviluppo economico ed
evidenziando se si tratta di certificazioni rilasciate sulla base del sistema
di accreditamento di cui al Regolamento (CE) n. 765/2008, del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008.
Titolo
III - Disposizioni relative ai procedimenti di competenza di altre
Amministrazioni
Art.
82
(Attivita'
di spedizioniere doganale)
1.
Al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, recante
approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale
sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
l'articolo 46, primo capoverso e' sostituito dal seguente: "Presso ciascun
Ufficio delle dogane e' formato e tenuto aggiornato un registro nel quale sono
elencati gli ausiliari, residenti in un comune compreso nel territorio del
competente Ufficio delle dogane, che svolgono la loro attivita' alle dipendenze
degli spedizionieri doganali abilitati alla presentazione di dichiarazioni
doganali sull'intero territorio nazionale.";
b)
l'articolo 47 e' sostituito dal seguente:
"Art.
47 ( Conferimento della nomina a spedizioniere doganale)
1.
La nomina a spedizioniere doganale e' conferita mediante il rilascio di
apposita patente, di validita' illimitata.
2.
La patente e' rilasciata dall' Agenzia delle dogane, sentito il Consiglio
nazionale degli spedizionieri doganali.
3.
La nomina a spedizioniere doganale abilita alla presentazione di dichiarazioni
doganali sull 'intero territorio nazionale.";
c)
l'articolo 51 e' sostituito dal seguente:
"Art.
51 (Ammissione agli esami)
1.
Per essere ammessi agli esami gli aspiranti devono inoltrare istanza entro il
termine stabilito nella determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane
che indice gli esami medesimi, devono aver conseguito, alla data di
pubblicazione della determinazione stessa, il diploma di istruzione secondaria
di secondo grado e devono risultare, alla medesima data, iscritti da almeno due
anni nel registro del personale ausiliario, ai sensi dell'articolo 46. Possono,
inoltre, essere ammessi agli esami, coloro che, in possesso del diploma di
istituto di istruzione secondaria di secondo grado, abbiano superato un corso
di formazione professionale di durata almeno annuale, tenuto da un istituto
universitario e che risultino iscritti, alla data di cui al primo capoverso, da
almeno un anno nel registro del personale ausiliario. Il requisito
dell'iscrizione nel registro degli ausiliari non e' richiesto agli aspiranti
che per almeno due anni abbiano prestato servizio nell'Agenzia delle dogane con
mansioni direttive, di concetto od esecutive ovvero nella Guardia di finanza in
qualita' di ufficiale o sottufficiale.
2.
L'esclusione dagli esami per difetto dei requisiti e' disposta con
determinazione del Direttore dell 'Agenzia delle dogane.".
Art.
83
(Strutture
turistico - ricettive)
1.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 della legge 29 marzo 2001, n.
135, l'apertura, il trasferimento e le modifiche concernenti l'operativita'
delle strutture turistico - ricettive sono soggetti a dichiarazione di inizio
attivita' ai sensi dell'articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge 7
agosto 1990, n. 241.
2.
L'avvio e l'esercizio delle attivita' in questione restano soggetti al rispetto
delle norme urbanistiche, edilizie, di pubblica sicurezza, igienico sanitarie e
di sicurezza nei luoghi di lavoro.
3.
Restano fermi i parametri dettati ai sensi dell'articolo 2, comma 193, lettera
a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
PARTE
TERZA
Titolo
I - Disposizioni relative ai procedimenti di competenza regionale)
Art.
84
(Clausola
di cedevolezza)
1.
In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della
Costituzione e fatto salvo quanto previsto dagli articoli 16, comma 3, e 10,
comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, nella misura in cui incidono su
materie di competenza esclusiva regionale e su materie di competenza
concorrente, le disposizioni del presente decreto si applicano fino alla data
di entrata in vigore della normativa di attuazione della direttiva 2006/123/CE,
adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli
derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili
dal presente decreto.
Titolo
II - Disposizioni finali
Capo
I
Art.
85
(Modifiche
e abrogazioni)
1.
Il comma 2 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' sostituito
dal seguente: "2. L'attivita' oggetto della dichiarazione puo' essere
iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione
all'amministrazione competente; contestualmente all'inizio dell'attivita',
l'interessato ne da' comunicazione all'amministrazione competente. Nel caso in
cui la dichiarazione di inizio attivita' abbia ad oggetto l'esercizio di
attivita' di cui al decreto legislativo di attuazione della direttiva
2006/123/CE, l'attivita', ove non diversamente previsto, puo' essere iniziata
dalla data della presentazione della dichiarazione all'amministrazione
competente.".
2.
Il comma 4 dell'articolo 60 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di
attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle
qualifiche professionali, dopo le parole: "2 maggio 1994, n. 319,"
sono aggiunte le seguenti: "e 20 settembre 2002, n. 229,"; al
medesimo comma dopo le parole: "decreti legislativi 27 gennaio 1992, n.
115," la parola: "e" e' soppressa.
3.
L'articolo 9 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e' abrogato.
4.
Ferme restando le abrogazioni contenute nel comma 5, sono o restano abrogate le
disposizioni di legge e di regolamento statali incompatibili con gli articoli
74, 75, 76, 77 e 78.
5.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate
le seguenti disposizioni:
a)
l'articolo 2, l'articolo 3, commi 1, 2, 3, 4 e 5, l'articolo 4, comma 1, e l'articolo
7 della legge 25 agosto 1991, n. 287;
b)
l'articolo 5, commi 2, 4 e 5, l'articolo 7, comma 1, l'articolo 16, commi 1 e
2, l'articolo 17, commi 1 e 2, l'articolo 18, comma 1, l'articolo 19, commi 1 e
2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
c)
l'articolo 5, comma 1, lettere a), b) e d), della legge 3 maggio 1985, n. 204;
d)
l'articolo 7, lettere a), b) e c), della legge 12 marzo 1968, n. 478, e
l'articolo 6, lettere a), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica
4 gennaio 1973, n. 66;
e)
l'articolo 9, lettere a) c) ed e), della legge 4 aprile 1977, n. 135;
f)
il comma 1 dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1990, n. 1;
g)
l'articolo 3, comma 3, e l'articolo 6 della legge 22 febbraio 2006, n. 84.
Art.
86
(Disposizioni
finanziarie)
1.
Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica.
2.
Le Amministrazioni interessate provvedono ai compiti di cui al presente decreto
con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione
vigente.
L. 148/2011 *
Legge 14 Settembre 2011, n. 148,
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.
138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per
lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul
territorio degli uffici giudiziari, e successive modificazioni introdotte da Legge
26 aprile 2012, n. 44, Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di
semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure
di accertamento
(Disposizioni rilevanti)
Art.
2
Disposizioni
in materia di entrate
...
35-octies.
(...)[223]
...
D. LGS. 150/2011 *
Decreto legislativo 1 Settembre 2011, n. 150, Disposizioni
complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e
semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo
54 della legge 18 Giugno 2009, n. 69
(Disposizioni rilevanti in materia di
immigrazione)
Capo I
Disposizioni generali
...
Art. 5
Sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento
impugnato
1. Nei casi in cui il presente decreto prevede la sospensione
dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato il giudice vi provvede, se
richiesto e sentite le parti, con ordinanza non impugnabile, quando ricorrono
gravi e circostanziate ragioni esplicitamente indicate nella motivazione.
2. In caso di pericolo imminente di un danno grave e
irreparabile, la sospensione puo' essere disposta con decreto pronunciato fuori
udienza. La sospensione diviene inefficace se non e' confermata, entro la prima
udienza successiva, con l'ordinanza di cui al comma 1.
...
Capo III
Delle controversie regolate dal rito sommario di cognizione
...
Art. 16
Delle controversie in materia di mancato riconoscimento del
diritto di soggiorno sul territorio nazionale in favore dei cittadini degli
altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari
1. Le controversie previste dall'articolo 8 del decreto
legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, sono regolate dal rito sommario di
cognizione.
2. E' competente il tribunale del luogo ove dimora il
ricorrente.
Art. 17
Delle controversie in materia di allontanamento dei cittadini
degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari
1. Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione del
provvedimento di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri
dell'Unione europea o dei loro familiari per motivi imperativi di pubblica
sicurezza e per gli altri motivi di pubblica sicurezza di cui all'articolo 20
del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, nonche' per i motivi di cui
all'articolo 21 del medesimo decreto legislativo, sono regolate dal rito
sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. E' competente il tribunale, in composizione monocratica, del
luogo in cui ha sede l'autorita' che ha adottato il provvedimento impugnato.
3. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro
trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta
giorni se il ricorrente risiede all'estero, e puo' essere depositato anche a
mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una rappresentanza
diplomatica o consolare italiana. In tal caso l'autenticazione della
sottoscrizione e l'inoltro all'autorita' giudiziaria italiana sono effettuati
dai funzionari della rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento
sono effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale al
difensore e' rilasciata altresi' dinanzi all'autorita' consolare.
4. Il ricorrente puo' stare in giudizio personalmente.
5. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato puo' essere
sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5. L'allontanamento dal
territorio italiano non puo' avere luogo fino alla pronuncia sull'istanza di
sospensione, salvo che il provvedimento sia fondato su una precedente decisione
giudiziale o su motivi imperativi di pubblica sicurezza. Il giudice decide
sull'istanza di sospensione prima della scadenza del termine entro il quale il
ricorrente deve lasciare il territorio nazionale.
6. Quando il ricorso e' rigettato, il ricorrente deve lasciare
immediatamente il territorio nazionale.
Art. 18
Delle controversie in materia di espulsione dei cittadini di
Stati che non sono membri dell'Unione europea
1. Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione del decreto
di espulsione pronunciato dal prefetto ai sensi del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non
diversamente disposto dal presente articolo.
2. E' competente il giudice di pace del luogo in cui ha sede
l'autorita' che ha disposto l'espulsione.
3. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro
trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta
giorni se il ricorrente risiede all'estero, e puo' essere depositato anche a
mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una rappresentanza
diplomatica o consolare italiana. In tal caso l'autenticazione della
sottoscrizione e l'inoltro all'autorita' giudiziaria italiana sono effettuati
dai funzionari della rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento
sono effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale al
difensore e' rilasciata altresi' dinanzi all'autorita' consolare.
4. Il ricorrente e' ammesso al gratuito patrocinio a spese
dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, e' assistito da un
difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella
di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271, nonche', ove necessario, da un interprete.
5. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione
dell'udienza, deve essere notificato a cura della cancelleria all'autorita' che
ha emesso il provvedimento almeno cinque giorni prima della medesima udienza.
6. L'autorita' che ha emesso il provvedimento impugnato puo'
costituirsi fino alla prima udienza e puo' stare in giudizio personalmente o
avvalersi di funzionari appositamente delegati.
7. Il giudizio e' definito, in ogni caso, entro venti giorni
dalla data di deposito del ricorso.
8. Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni
tassa e imposta.
9. L'ordinanza che definisce il giudizio non e' appellabile.
...
Art. 20
Dell'opposizione al diniego del nulla osta al ricongiungimento
familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonche' agli altri
provvedimenti dell'autorita' amministrativa in materia di diritto all'unita'
familiare
1. Le controversie previste dall'articolo 30, comma 6, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono regolate dal rito sommario di
cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. E' competente il tribunale in composizione monocratica del
luogo in cui il ricorrente ha la residenza.
3. L'ordinanza che accoglie il ricorso puo' disporre il
rilascio del visto anche in assenza del nulla osta.
4. Gli atti del procedimento sono esenti da imposta di bollo e
di registro e da ogni altra tassa.
...
Art. 28
Delle controversie in materia di discriminazione
1. Le controversie in materia di discriminazione di cui
all'articolo 44 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, quelle di cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, quelle di cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, quelle di cui
all'articolo 3 della legge 1Ħ marzo 2006, n. 67, e quelle di cui all'articolo
55-quinquies del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono regolate dal
rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. E' competente il tribunale del luogo in cui il ricorrente ha
il domicilio.
3. Nel giudizio di primo grado le parti possono stare in
giudizio personalmente.
4. Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto, desunti
anche da dati di carattere statistico, dai quali si puo' presumere l'esistenza
di atti, patti o comportamenti discriminatori, spetta al convenuto l'onere di
provare l'insussistenza della discriminazione. I dati di carattere statistico
possono essere relativi anche alle assunzioni, ai regimi contributivi,
all'assegnazione delle mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla
progressione in carriera e ai licenziamenti dell'azienda interessata.
5. Con l'ordinanza che definisce il giudizio il giudice puo'
condannare il convenuto al risarcimento del danno anche non patrimoniale e
ordinare la cessazione del comportamento, della condotta o dell'atto
discriminatorio pregiudizievole, adottando, anche nei confronti della pubblica
amministrazione, ogni altro provvedimento idoneo a rimuoverne gli effetti. Al
fine di impedire la ripetizione della discriminazione, il giudice puo' ordinare
di adottare, entro il termine fissato nel provvedimento, un piano di rimozione
delle discriminazioni accertate. Nei casi di comportamento discriminatorio di
carattere collettivo, il piano e' adottato sentito l'ente collettivo
ricorrente.
6. Ai fini della liquidazione del danno, il giudice tiene conto
del fatto che l'atto o il comportamento discriminatorio costituiscono
ritorsione ad una precedente azione giudiziale ovvero ingiusta reazione ad una
precedente attivita' del soggetto leso volta ad ottenere il rispetto del
principio della parita' di trattamento.
7. Quando accoglie la domanda proposta, il giudice puo'
ordinare la pubblicazione del provvedimento, per una sola volta e a spese del
convenuto, su un quotidiano di tiratura nazionale. Dell'ordinanza e' data
comunicazione nei casi previsti dall'articolo 44, comma 11, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dall'articolo 4, comma 1, del decreto
legislativo 9 luglio 2003, n. 215, dall'articolo 4, comma 2, del decreto
legislativo 9 luglio 2003, n. 216, e dall'articolo 55-quinquies, comma 8, del
decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.
...
Art. 30
Delle controversie in materia di attuazione di sentenze e provvedimenti
stranieri di giurisdizione volontaria e contestazione del riconoscimento
1. Le controversie aventi ad oggetto l'attuazione di sentenze e
provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria di cui all'articolo 67
della legge 31 maggio 1995, n. 218, sono regolate dal rito sommario di
cognizione.
2. E' competente la corte di appello del luogo di attuazione
del provvedimento.
...
Capo V
Disposizioni finali e abrogazioni
Art. 34
Modificazioni e abrogazioni
...
38. All'articolo 67 della legge 31 maggio 1995, n. 218, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: Çalla corte di appello del luogo di
attuazioneÈ sono sostituite dalle seguenti: Çall'autorita' giudiziaria
ordinariaÈ;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: Ç1-bis. Le
controversie di cui al comma 1 sono disciplinate dall'articolo 30 del decreto
legislativo 1Ħ settembre 2011, n. 150.È.
...
...
Art. 36
Disposizioni transitorie e finali
1. Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti
instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso.
2. Le norme abrogate o modificate dal presente decreto
continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in
vigore dello stesso.
L. 35/2012 *
Legge 4 Aprile 2012, n. 35, Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante
disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, e successive
modificazioni introdotte da Legge 24 dicembre 2012,
n. 228, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (Legge di stabilita' 2013)
(Disposizioni rilevanti
in materia di immigrazione)
...
Capo
II
Semplificazioni
per i cittadini
Art.
6
Comunicazione
di dati per via telematica tra amministrazioni
1.
Sono effettuate esclusivamente in modalita' telematica in conformita' alle
disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modificazioni:
...
b)
le comunicazioni tra comuni e questure previste dai regolamenti di cui al regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635, e al decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1999, n. 394;
...
2.
Con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinati le modalita'
e i termini per l'attuazione del comma 1, lettere a), b) e c).
...
Capo
III
Semplificazioni
per le imprese
Sezione
II
Semplificazioni
in materia di lavoro
...
Articolo
17.
Semplificazione
in materia di assunzione di lavoratori extra UE e di documentazione
amministrativa per gli immigrati
1.
La comunicazione obbligatoria di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del
decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 novembre 1996, n. 608, assolve, a tutti gli effetti di legge, anche
agli obblighi di comunicazione della stipula del contratto di soggiorno per
lavoro subordinato concluso direttamente tra le parti per l'assunzione di
lavoratore in possesso di permesso di soggiorno, in corso di validit, che
abiliti allo svolgimento di attivit di lavoro subordinato di cui all'articolo
5-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
...
3.
L'autorizzazione al lavoro stagionale di cui agli articoli 38 e 38-bis del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,
n. 394, pu essere concessa, nel rispetto dei limiti temporali minimi e massimi
di cui all'articolo 24, comma 3, del testo unico, anche a pi datori di lavoro,
oltre al primo, che impiegano lo stesso lavoratore straniero per periodi di
lavoro successivi ed rilasciata a ciascuno di essi, ancorch il lavoratore, a
partire dal secondo rapporto di lavoro, si trovi legittimamente presente nel
territorio nazionale in ragione dell'avvenuta instaurazione del primo rapporto
di lavoro stagionale. In tale ipotesi, il lavoratore esonerato dall'obbligo
di rientro nello Stato di provenienza per il rilascio di ulteriore visto da
parte dell'autorit consolare e il permesso di soggiorno per lavoro stagionale
deve essere rinnovato, nel rispetto dei limiti temporali minimi e massimi di
cui all'articolo 24, comma 3, del testo unico, fino alla scadenza del nuovo
rapporto di lavoro stagionale.
...
4-bis.
All'articolo 3, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le parole: Ç, fatte salve le speciali
disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina
dell'immigrazione e la condizione dello stranieroÈ sono soppresse.
4-ter.
All'articolo 2, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, le parole: Ç,
fatte salve le disposizioni del testo unico o del presente regolamento che
prevedono l'esibizione o la produzione di specifici documentiÈ sono soppresse.
4-quater.
Le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter acquistano efficacia a far data
dal 1Ħ gennaio 2013[224].
4-quinquies.
Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di
concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione,
sono individuate le modalit per l'acquisizione d'ufficio dei certificati del
casellario giudiziale italiano, delle iscrizioni relative ai procedimenti
penali in corso sul territorio nazionale, dei dati anagrafici e di stato
civile, delle certificazioni concernenti l'iscrizione nelle liste di
collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido, di quelle
necessarie per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio nonch
le misure idonee a garantire la celerit nell'acquisizione della
documentazione.
...
TITOLO
II
Disposizioni
in materia di sviluppo
...
Capo
II
Disposizioni
per le imprese e i cittadini meno abbienti
...
Articolo
60.
Sperimentazione
finalizzata alla proroga del programma Çcarta acquistiÈ
1.
Al fine di favorire la diffusione della carta acquisti, istituita dall'articolo
81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, tra le fasce di popolazione
in condizione di maggiore bisogno, anche al fine di valutarne la possibile
generalizzazione come strumento di contrasto alla povert assoluta, avviata
una sperimentazione nei comuni con pi di 250.000 abitanti.
2.
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti:
a)
i nuovi criteri di identificazione dei beneficiari per il tramite dei Comuni,
con riferimento ai cittadini italiani e di altri Stati dell'Unione europea
ovvero ai cittadini di Stati esteri in possesso del permesso di soggiorno CE
per soggiornanti di lungo periodo;
b)
l'ammontare della disponibilit sulle singole carte acquisto, in funzione del
nucleo familiare;
c)
le modalit con cui i comuni adottano la carta acquisti, anche attraverso
l'integrazione o evoluzione del Sistema di gestione delle agevolazioni sulle
tariffe energetiche (SGATE), come strumento all'interno del sistema integrato
di interventi e servizi sociali di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328;
d)
le caratteristiche del progetto personalizzato di presa in carico, volto al
reinserimento lavorativo e all'inclusione sociale, anche attraverso il
condizionamento del godimento del beneficio alla partecipazione al progetto;
e)
la decorrenza della sperimentazione, la cui durata non pu superare i dodici
mesi;
f)
i flussi informativi da parte dei Comuni sul cui territorio attivata la
sperimentazione, anche con riferimento ai soggetti individuati come gruppo di
controllo ai fini della valutazione della sperimentazione stessa.
2-bis.
I comuni, anche attraverso l'utilizzo della base di dati SGATE relativa ai
soggetti gi beneficiari del bonus gas e del bonus elettrico, possono, al fine
di incrementare il numero di soggetti beneficiari della carta acquisti,
adottare strumenti di comunicazione personalizzata in favore della
cittadinanza.
3.
Per le risorse necessarie alla sperimentazione si provvede, nel limite massimo
di 50 milioni di euro, a valere sul Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, che viene corrispondentemente ridotto.
4.
I commi 46, 47 e 48 dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010 n. 225,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono
abrogati.
....
D. LGS. 109/2012 *
Decreto legislativo 16 Luglio 2012, n. 109,
Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a
sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini
di Paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare
(Ulteriori disposizioni rilevanti)
Art.
1
Modifiche
al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
(...)
2.
I criteri per la determinazione e l'aggiornamento del costo medio del rimpatrio
cui commisurare la sanzione amministrativa accessoria di cui al comma 12-ter
dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 286 del 1998, come introdotto dal
presente decreto, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e del
lavoro e delle politiche sociali. I proventi derivanti dall'applicazione della
predetta sanzione amministrativa accessoria affluiscono all'entrata del
bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati, nella misura del
sessanta per cento al fondo rimpatri di cui all'articolo 14-bis del citato
decreto n. 286 del 1998 e per il residuo quaranta per cento al Fondo sociale
per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, per la realizzazione di interventi di integrazione sociale di
immigrati e minori stranieri non accompagnati.
3.
Con decreto di natura non regolamentare dei Ministri dell'interno e del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto sono determinati le modalita' e i termini per garantire ai
cittadini stranieri interessati le informazioni di cui all'articolo 6,
paragrafo 2, della direttiva 2009/52/CE.
...
Art.
3
Presunzione
di durata del rapporto di lavoro
1.
Nelle ipotesi di cui all'articolo 22, comma 12, del decreto legislativo n. 286
del 1998, ai fini della determinazione delle somme dovute dal datore di lavoro
a titolo retributivo, contributivo e fiscale, nonche' per i relativi accessori
si presume che il rapporto di lavoro instaurato con il lavoratore straniero
privo del permesso di soggiorno abbia avuto una durata di almeno tre mesi,
salvo prova contraria fornita dal datore di lavoro o dal lavoratore.
Art.
4
Attivita'
di controllo
1.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede ad effettuare
controlli adeguati ed efficaci sull'impiego di cittadini di Paesi terzi il cui
soggiorno e' irregolare, nell'ambito della programmazione annuale
dell'attivita' di vigilanza sui luoghi di lavoro e sulla base di una periodica
valutazione dei rischi circa i settori di attivita' in cui maggiormente si
concentra il fenomeno.
2.
Entro il primo luglio di ogni anno, il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, comunica alla Commissione europea il numero totale di ispezioni
effettuate l'anno precedente per ciascun settore di attivita' a rischio,
specificandone oltre al numero assoluto anche il rapporto percentuale rispetto
al numero totale dei datori di lavoro del medesimo settore, e riferisce sui
risultati.
Art.
5
Disposizione
transitoria
1.
I datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione
europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di
soggiorno previsto dall'articolo 9 del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni
che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo occupano
irregolarmente alle proprie dipendenze da almeno tre mesi, e continuano ad
occuparli alla data di presentazione della dichiarazione di cui al presente
comma, lavoratori stranieri presenti nel territorio nazionale in modo
ininterrotto almeno dalla data del 31 dicembre 2011, o precedentemente, possono
dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro allo sportello unico per
l'immigrazione, previsto dall'articolo 22 del decreto legislativo 286 del 1998
e successive modifiche e integrazioni. La dichiarazione e' presentata dal 15
settembre al 15 ottobre 2012 con le modalita' stabilite con decreto di natura
non regolamentare del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per la cooperazione
internazionale e l'integrazione e con il Ministero dell'economia e delle
finanze da adottarsi entro venti giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto. In ogni caso, la presenza sul territorio nazionale dal 31 dicembre
2011 deve essere attestata da documentazione proveniente da organismi pubblici.
2.
Sono esclusi dalla procedura di cui al presente articolo i rapporti di lavoro a
tempo parziale, fatto salvo quanto previsto dal comma 8 in materia di lavoro
domestico e di sostegno al bisogno familiare.
3.
Non sono ammessi alla procedura prevista dal presente articolo i datori di
lavoro che risultino condannati negli ultimi cinque anni, anche con sentenza
non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena
su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:
a)
favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e
dell'immigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti
al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento
della prostituzione o di minori da impiegare in attivita' illecite;
b)
intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo
603-bis del codice penale;
c)
reati previsti dall'articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni.
4.
Non e' ammesso, altresi', alla procedura di cui al presente articolo il datore
di lavoro che, a seguito dell'espletamento di procedure di ingresso di
cittadini stranieri per motivi di lavoro subordinato ovvero di procedure di
emersione dal lavoro irregolare non ha provveduto alla sottoscrizione del
contratto di soggiorno presso lo sportello unico ovvero alla successiva
assunzione del lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore comunque non
imputabili al datore di lavoro.
5.
La dichiarazione di emersione di cui al comma 1 e' presentata previo pagamento,
con le modalita' previste dal decreto interministeriale di cui al comma 1 del
presente articolo, di un contributo forfettario di 1.000 euro per ciascun
lavoratore. Il contributo non e' deducibile ai fini dell'imposta sul reddito.
La regolarizzazione delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo
retributivo, contributivo e fiscale pari ad almeno sei mesi e' documentata
all'atto della stipula del contratto di soggiorno secondo le modalita'
stabilite dal decreto ministeriale di cui al comma 1. E' fatto salvo l'obbligo
di regolarizzazione delle somme dovute per l'intero periodo in caso di rapporti
di lavoro di durata superiore a sei mesi.
6.
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla conclusione del
procedimento di cui al comma 1 del presente articolo, sono sospesi i procedimenti
penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore per
le violazioni delle norme relative:
a)
all'ingresso e al soggiorno nel territorio nazionale, con esclusione di quelle
di cui all'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni;
b)
al presente provvedimento e comunque all'impiego di lavoratori anche se
rivestano carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale.
7.
Con il decreto di cui al comma 1 sono altresi' stabiliti i limiti di reddito
del datore di lavoro richiesti per l'emersione del rapporto di lavoro.
8.
Nella dichiarazione di emersione cui al comma 1 e' indicata la retribuzione
convenuta non inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo
nazionale di lavoro di riferimento e, in caso di lavoro domestico, l'orario
lavorativo non inferiore a quello stabilito dall'articolo 30-bis, comma 3,
lettera c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
31 agosto 1999, n. 394.
9.
Lo sportello unico per l'immigrazione, verificata l'ammissibilita' della
dichiarazione e acquisito il parere della questura sull'insussistenza di motivi
ostativi all'accesso alle procedure ovvero al rilascio del permesso di soggiorno,
nonche' il parere della competente direzione territoriale del lavoro in ordine
alla capacita' economica del datore di lavoro e alla congruita' delle
condizioni di lavoro applicate, convoca le parti per la stipula del contratto
di soggiorno e per la presentazione della richiesta del permesso di soggiorno
per lavoro subordinato, previa esibizione dell'attestazione di avvenuto
pagamento del contributo forfetario e della regolarizzazione di cui al comma 5.
La sussistenza di meri errori materiali non costituisce di per se' causa di
inammissibilita' della dichiarazione di emersione. La mancata presentazione
delle parti senza giustificato motivo comporta l'archiviazione del
procedimento. Contestualmente alla stipula del contratto di soggiorno, il
datore di lavoro deve effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione al
Centro per l'Impiego ovvero, in caso di rapporto di lavoro domestico, all'INPS.
Restano ferme le disposizioni relative agli oneri a carico del richiedente il
permesso di soggiorno.
10.
Nei casi in cui non venga presentata la dichiarazione di emersione di cui al
presente articolo ovvero si proceda all'archiviazione del procedimento o al
rigetto della dichiarazione, la sospensione di cui al comma 6 cessa,
rispettivamente, alla data di scadenza del termine per la presentazione ovvero
alla data di archiviazione del procedimento o di rigetto della dichiarazione
medesima. Si procede comunque all'archiviazione dei procedimenti penali e
amministrativi a carico del datore di lavoro nel caso in cui l'esito negativo
del procedimento derivi da motivo indipendente dalla volonta' o dal
comportamento del datore di lavoro.
11.
Nelle more della definizione del procedimento di cui al presente articolo, lo
straniero non puo' essere espulso, tranne che nei casi previsti al successivo
comma 13. La sottoscrizione del contratto di soggiorno, congiuntamente alla
comunicazione obbligatoria di assunzione di cui al comma 9 e il rilascio del
permesso di soggiorno comportano, rispettivamente, per il datore di lavoro e
per il lavoratore, l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi
relativi alle violazioni di cui al comma 6.
12.
Il contratto di soggiorno stipulato sulla base di una dichiarazione di
emersione contenente dati non rispondenti al vero e' nullo ai sensi
dell'articolo 1344 del codice civile. In tal caso, il permesso di soggiorno
eventualmente rilasciato e' revocato ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del
testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni ed integrazioni.
13.
Non possono essere ammessi alla procedura prevista dal presente articolo i
lavoratori stranieri:
a)
nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai
sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dell'articolo 3 del decreto-legge
27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio
2005, n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni;
b)
che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali
in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello
Stato;
c)
che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella
pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti
dall'articolo 380 del medesimo codice;
d)
che comunque siano considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la
sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia
sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e
la libera circolazione delle persone. Nella valutazione della pericolosita'
dello straniero si tiene conto anche di eventuali condanne, anche con sentenza
non definitiva, compresa quella pronunciata a seguito di applicazione della
pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale,
per uno dei reati previsti dall'articolo 381 del medesimo codice.
14.
Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, con il Ministro per la cooperazione internazionale e
l'integrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
determinate le modalita' di destinazione del contributo forfetario, di cui al
comma 5 del presente articolo, tenuto conto di quanto previsto ai sensi del
comma 17.
15.
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque presenta false
dichiarazioni o attestazioni, ovvero concorre al fatto, nell'ambito della
procedura di emersione prevista dal presente articolo, e' punito ai sensi
dell'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Se il fatto e' commesso attraverso la
contraffazione o l'alterazione di documenti oppure con l'utilizzazione di uno
di tali documenti, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni. La
pena e' aumentata se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale.
16.
In funzione degli effetti derivanti dall'attuazione del presente articolo, il
livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre
ordinariamente lo Stato e' incrementato di 43 milioni di euro per l'anno 2012 e
di 130 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, i predetti importi sono
ripartiti tra le regioni in relazione al numero dei lavoratori extracomunitari
emersi ai sensi del presente articolo.
17.
Agli oneri netti derivanti dal presente articolo, pari a 43,55 milioni di euro
per l'anno 2012, a 169 milioni di euro per l'anno 2013, a 270 milioni di euro
per l'anno 2014 e a 219 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si
provvede, quanto a 43,55 milioni di euro per l'anno 2012 a valere sulle
maggiori entrate assegnate al bilancio dello Stato dal decreto di cui al comma
14 e, quanto a 169 milioni di euro per l'anno 2013, a 270 milioni per l'anno
2014 e a 219 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, mediante
corrispondente riduzione dei trasferimenti statali all'INPS a titolo di
anticipazioni di bilancio per la copertura del fabbisogno finanziario
complessivo dell'Ente, per effetto delle maggiori entrate contributive
derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo.
L. 131/2012 *
Legge 7 agosto 2012, n. 131, Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, recante misure
urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la
funzionalita' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture
dell'Amministrazione dell'interno, nonche' in materia di Fondo nazionale per il
Servizio civile. Differimento di termine per l'esercizio di delega legislativa
...
Art. 2
Comunicazione della cessione di fabbricati
1. La registrazione dei contratti di locazione e dei contratti
di comodato di fabbricato o di porzioni di esso, soggetti all'obbligo di
registrazione in termine fisso, ai sensi del Testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, assorbe l'obbligo di comunicazione di cui
all'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191.
2. L'Agenzia delle entrate, sulla base di apposite intese con
il Ministero dell'interno, individua, nel quadro delle informazioni acquisite
per la registrazione nel sistema informativo dei contratti di cui al comma 1,
nonche' dei contratti di trasferimento aventi ad oggetto immobili o comunque
diritti immobiliari di cui all'articolo 5, commi 1, lettera d), e 4 del decreto-legge
13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
2011, n. 106, quelle rilevanti ai fini di cui all'articolo 12 del decreto-legge
n. 59 del 1978, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 191 del 1978, e
le trasmette in via telematica, al Ministero dell'interno.
3. Nel caso in cui venga concesso il godimento del fabbricato o
di porzione di esso sulla base di un contratto, anche verbale, non soggetto a
registrazione in termine fisso, l'obbligo di comunicazione all'autorita' locale
di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo
1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191,
puo' essere assolto anche attraverso l'invio di un modello informatico
approvato con decreto del Ministero dell'interno, adottato entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, che ne stabilisce
altresi' le modalita' di trasmissione.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano
per la comunicazione all'autorita' di pubblica sicurezza, di cui all'articolo 7
del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per la
quale resta fermo quanto ivi previsto. Con il decreto di cui al comma 3 sono
definite le modalita' di trasmissione della predetta comunicazione anche
attraverso l'utilizzo di un modello informatico approvato con il medesimo
decreto.
5. L'articolo 3, comma 3, primo periodo, del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' soppresso. Al medesimo articolo 3, comma
6, primo periodo, le parole: Çai commi da 1 a 5È sono sostituite dalle
seguenti: Çai commi 1, 2, 4 e 5È.
...
DPR 394/1999 *
Decreto del Presidente della Repubblica
31 Agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, Regolamento recante norme
di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo
1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
TESTO VIGENTE ALLĠINIZIO
DELLA XVI LEGISLATURA |
MODIFICHE APPORTATE
DURANTE LA XVI LEGISLATURA L. 125/2008 L. 35/2012 |
||
|
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CAPO I
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||
DISPOSIZIONI
DI CARATTERE GENERALE |
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||
Art.
1 |
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||
(Accertamento
della condizione di reciprocit) |
|
||
1.
Ai fini dellĠaccertamento della condizione di reciprocit, nei casi previsti
dal testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di seguito
denominato: Òtesto unicoÓ, il Ministero degli affari esteri, a richiesta,
comunica ai notai ed ai responsabili dei procedimenti amministrativi che
ammettono gli stranieri al godimento dei diritti in materia civile i dati
relativi alle verifiche del godimento dei diritti in questione da parte dei
cittadini italiani nei Paesi dĠorigine dei suddetti stranieri. |
|
||
2.
L'accertamento di cui al comma 1, non richiesto per i cittadini stranieri
titolari della carta di soggiorno di cui all'articolo 9 del testo unico,
nonch per i cittadini stranieri titolari di un permesso di soggiorno per
motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, per l'esercizio di
un'impresa individuale, per motivi di famiglia, per motivi umanitari e per
motivi di studio, e per i relativi familiari in regola con il soggiorno |
|
||
|
|
||
Art.
2 |
|
||
(Rapporti
con la pubblica amministrazione) |
|
||
1.
I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare
le dichiarazioni sostitutive di cui allĠarticolo 46 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, limitatamente agli
stati, fatti e qualit personali certificabili o attestabili da parte di
soggetti pubblici o privati italiani, fatte salve le disposizioni del testo
unico o del presente regolamento che prevedono lĠesibizione o la produzione
di specifici documenti. |
|
||
2.
Gli stati, fatti, e qualit personali diversi da quelli indicati nel comma 1,
sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla
competente autorit dello Stato estero, legalizzati ai sensi dellĠarticolo 49
del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, dalle
autorit consolari italiane e corredati di traduzione in lingua italiana, di
cui lĠautorit consolare italiana attesta la conformit all'originale. Sono
fatte salve le diverse disposizioni contenute nelle convenzioni
internazionali in vigore per lĠItalia. L'interessato deve essere informato
che la produzione di atti o documenti non veritieri prevista come reato
dalla legge italiana e determina gli effetti di cui allĠarticolo 4, comma 2,
del testo unico. |
|
||
2-bis.
Ove gli stati, fatti e qualit personali di cui al comma 1 non possono essere
documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti
autorit straniere, in ragione della mancanza di una autorit riconosciuta o
della presunta inaffidabilitaĠ dei documenti rilasciati dallĠautorit locale,
rilevata anche in sede di cooperazione consolare Schengen locale, ai sensi
della decisione del Consiglio europeo del 22 dicembre 2003, le rappresentanze
diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi
dellĠarticolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n. 200, sulla base delle verifiche ritenute necessarie, effettuate a spese
degli interessati. |
|
||
|
|
||
Art.
3 |
|
||
(Comunicazioni
allo straniero) |
|
||
1.
Le comunicazioni dei provvedimenti dell'autorit giudiziaria relative ai
procedimenti giurisdizionali previsti dal testo unico e dal presente
regolamento sono effettuate con avviso di cancelleria al difensore nominato
dallo straniero o a quello incaricato di ufficio. |
|
||
2.
Le comunicazioni dei provvedimenti concernenti gli stranieri diversi da
quelli indicati nel comma 1, emanati dal Ministro dell'interno, dai prefetti,
dai questori o dagli organi di polizia sono effettuate a mezzo di ufficiali
od agenti di pubblica sicurezza, con le modalit di cui al comma 3, o, quando
la persona irreperibile, mediante notificazione effettuata nellĠultimo
domicilio conosciuto. |
|
||
3.
Il provvedimento che dispone il respingimento, il decreto di espulsione, il
provvedimento di revoca o di rifiuto del permesso di soggiorno, quello di
rifiuto della conversione del titolo di soggiorno, la revoca od il rifiuto
della carta di soggiorno sono comunicati allo straniero mediante consegna a
mani proprie o notificazione del provvedimento scritto e motivato, contenente
l'indicazione delle eventuali modalit di impugnazione, effettuata con
modalit tali da assicurare la riservatezza del contenuto dell'atto. Se lo
straniero non comprende la lingua italiana, il provvedimento deve essere
accompagnato da una sintesi del suo contenuto, anche mediante appositi
formulari sufficientemente dettagliati, nella lingua a lui comprensibile o,
se ci non possibile per indisponibilit di personale idoneo alla
traduzione del provvedimento in tale lingua, in una delle lingue inglese,
francese o spagnola, secondo la preferenza indicata dall'interessato. |
|
||
4. Nel
provvedimento di espulsione e nella sintesi di cui al comma 3, lo straniero
altres informato del diritto di essere assistito da un difensore di fiducia,
con ammissione, qualora ne sussistano i presupposti, al gratuito patrocinio a
spese dello Stato a norma della legge 30 luglio 1990, n. 217, e successive
modificazioni, ed avvisato che, in mancanza di
difensore di fiducia, sar assistito da un difensore di ufficio designato dal
giudice tra quelli iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 del decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e che le comunicazioni dei successivi
provvedimenti giurisdizionali saranno effettuate con lĠavviso di cancelleria
al difensore nominato dallo straniero o a quello incaricato di ufficio. |
|
||
|
|
||
Art.
4 |
|
||
(Comunicazioni
allĠautorit consolare) |
|
||
1.
LĠinformazione prevista dal comma 7 dellĠarticolo 2 del testo unico contiene:
|
|
||
a)
lĠindicazione dellĠautorit giudiziaria o amministrativa che effettua
lĠinformazione; |
|
||
b)
le generalit dello straniero e la sua nazionalit, nonch, ove possibile,
gli estremi del passaporto o di altro documento di riconoscimento, ovvero, in
mancanza, le informazioni acquisite in merito alla sua identificazione; |
|
||
c)
lĠindicazione delle situazioni che comportano lĠobbligo dellĠinformazione,
con specificazione della data di accertamento della stessa, nonch, ove sia
stato emesso un provvedimento nei confronti dello straniero, gli estremi
dello stesso; |
|
||
d)
il luogo in cui lo straniero si trova, nel caso di provvedimento restrittivo
della libert personale, di decesso o di ricovero ospedaliero urgente. |
|
||
2.
La comunicazione effettuata per iscritto, ovvero mediante fonogramma,
telegramma, o altri idonei mezzi di comunicazione. Nel caso in cui la
rappresentanza diplomatica o consolare pi vicina dello Stato di cui lo
straniero cittadino si trovi allĠestero, le comunicazioni verranno fatte al
Ministero degli affari esteri che provveder ad interessare la rappresentanza
competente. |
|
||
3.
LĠobbligo di informazione allĠautorit diplomatica o consolare non sussiste
quando lo straniero, cui la specifica richiesta deve essere rivolta dai
soggetti di cui allĠarticolo 2, comma 7, del testo unico, dichiari
espressamente di non volersi avvalere degli interventi di tale autorit. Per
lo straniero di et inferiore ai quattordici anni, la rinuncia manifestata
da chi esercita la potest sul minore. |
|
||
4.
Oltre a quanto previsto dallĠarticolo 2, comma 7, del testo unico,
lĠinformazione allĠautorit consolare non comunque effettuata quando dalla
stessa possa derivare il pericolo, per lo straniero o per i componenti del
nucleo familiare, di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua,
di religione, di opinioni politiche, di origine nazionale, di condizioni
personali o sociali. |
|
||
|
|
||
|
|
||
CAPO II
|
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||
INGRESSO
E SOGGIORNO |
|
||
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|
||
Art.
5 |
|
||
(Rilascio
dei visti di ingresso) |
|
||
1.
Il rilascio dei visti di ingresso o per il transito nel territorio dello
Stato di competenza delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane
a ci abilitate e, tranne in casi particolari, territorialmente competenti
per il luogo di residenza dello straniero. Gli uffici di polizia di frontiera
italiani possono essere autorizzati a rilasciare visti di ingresso o di
transito, per una durata non superiore, rispettivamente, a dieci e a cinque
giorni, per casi di assoluta necessit. |
|
||
2.
Il visto pu essere rilasciato, se ne ricorrono requisiti e condizioni, per
la durata occorrente in relazione ai motivi della richiesta e alla
documentazione prodotta dal richiedente. |
|
||
3.
La tipologia dei visti corrispondente ai diversi motivi di ingresso, nonch i
requisiti e le condizioni per lĠottenimento di ciascun tipo di visto sono
disciplinati da apposite istruzioni del Ministero degli affari esteri,
adottate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con i
Ministri dellĠinterno, del lavoro e delle politiche sociali, della giustizia,
della salute, dellĠistruzione, dellĠ universit e della ricerca, delle
attivit produttive e per gli affari regionali e sono periodicamente
aggiornate anche in esecuzione degli obblighi internazionali assunti
dallĠItalia. |
|
||
4.
Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane sono tenute ad
assicurare, per le esigenze dell'utenza, adeguate forme di pubblicit di
detti requisiti e condizioni, nonch degli eventuali requisiti integrativi
resi necessari da particolari situazioni locali o da decisioni comuni
adottate nellĠambito della cooperazione con le rappresentanze degli altri
Stati che aderiscono alla Convenzione di applicazione dellĠAc-cordo di
Schengen. |
|
||
5.
Fermo restando quanto previsto dal comma 4, nella domanda per il rilascio del
visto, lo straniero deve indicare le proprie generalit complete e quelle
degli eventuali familiari al seguito, gli estremi del passaporto o di altro
documento di viaggio riconosciuto equivalente, il luogo dove diretto, il
motivo e la durata del soggiorno. |
|
||
6.
Alla domanda deve essere allegato il passaporto o altro documento di viaggio
riconosciuto equivalente, nonch la documentazione necessaria per il tipo di
visto richiesto e, in ogni caso, quella concernente: |
|
||
a)
la finalit del viaggio; |
|
||
b)
l'indicazione dei mezzi di trasporto utilizzati; |
|
||
c)
la disponibilit dei mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del
viaggio e del soggiorno, osservate le direttive di cui allĠarticolo 4, comma
3, del testo unico; |
|
||
c-bis)
il nulla osta di approvazione del progetto da parte del Comitato per i minori
stranieri, rilasciato previa acquisizione di quello della questura per i
componenti del nucleo familiare che ospita il minore, con allegata la lista
dei minori e degli accompagnatori, per il rilascio del visto per il soggiorno
di cui allĠarticolo 10, comma 3-bis; |
|
||
d)
le condizioni di alloggio. |
|
||
7.
(...) |
|
||
8. Valutata la
ricevibilit della domanda ed esperiti gli accertamenti richiesti in
relazione al visto richiesto, ivi comprese le verifiche preventive di sicurezza,
il visto rilasciato entro 90 giorni dalla richiesta, fatto salvo quanto
diversamente previsto dal testo unico e dal presente regolamento. |
|
||
8-bis.
Contestualmente al rilascio del visto dĠingresso, la rappresentanza
diplomatica o consolare consegna al titolare del visto una comunicazione
scritta in lingua a lui comprensibile o, ove sia impossibile, in inglese,
francese spagnolo o arabo, secondo le preferenze manifestate
dallĠinteressato, che illustri i diritti e doveri dello straniero relativi
allĠingresso ed al soggiorno in Italia, di cui allĠarticolo 2 del testo
unico, nonch lĠobbligo di presentarsi nei tempi stabiliti dalla legge alle
competenti autorit dopo il suo ingresso in Italia. |
|
||
|
|
||
Art.
6 |
|
||
(Visti
per ricongiungimento familiare e per familiari al seguito) |
|
||
1.
La richiesta di nulla osta al ricongiungimento familiare, per i soggetti di
cui allĠarticolo 29, comma 1, del testo unico va presentata allo Sportello
unico per lĠimmigrazione presso la Prefettura-Ufficio territoriale del
Governo competente per il luogo di dimora del richiedente. La domanda
dellĠinteressato deve essere corredata dalla: |
|
||
a)
copia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno avente i requisiti
di cui allĠarticolo 28, comma 1, del testo unico; |
|
||
b)
la documentazione attestante la disponibilit del reddito di cui allĠarticolo
29, comma 3, lettera b), del testo unico; |
|
||
c)
la documentazione attestante la disponibilit di un alloggio, a norma
dellĠarticolo 29, comma 3, lettera a), del testo unico. A tale fine l'interessato
deve produrre lĠattestazione dellĠufficio comunale circa la sussistenza dei
requisiti di cui al predetto articolo del testo unico ovvero il certificato
di idoneit igienico-sanitaria rilasciato dallĠAzienda unit sanitaria locale
competente per territorio. |
|
||
d)
documentazione attestante i rapporti di parentela, la minore et e lo stato
di famiglia; |
|
||
e)
documentazione attestante lĠinvalidit totale o i gravi motivi di salute
previsti dallĠarticolo 29, comma 1, lettere c) e b-bis), del testo unico,
rilasciata, a spese del richiedente, dal medico nominato con decreto della
rappresentanza diplomatica o consolare; |
|
||
f)
documentazione concernente la condizione economica nel Paese di provenienza
dei familiari a carico di cui allĠarticolo 29, comma 1, lettere b-bis) e c)
del testo unico, prodotta dalle locali autorit o da soggetti privati,
valutata dallĠautorit consolare alla luce dei parametri locali. |
|
||
2.
LĠautorit consolare italiana provvede, ove nulla osti, alla legalizzazione
della documentazione di cui al comma 1, lettere d), e) e f), salvo che gli
accordi internazionali vigenti per lĠItalia prevedano diversamente, nonch
alla sua validazione ai fini del ricongiungimento familiare. |
|
||
3.
Per i visti relativi ai familiari al seguito, si applica la medesima
procedura prevista dai commi 1, lettere b) , c), d), e) e f) e 2. Ai fini
della richiesta del nulla osta lo straniero pu avvalersi di un procuratore
speciale. |
|
||
4.
Lo Sportello unico per lĠimmigrazione rilascia ricevuta della domanda e della
documentazione presentata mediante apposizione, sulla copia della domanda e
degli atti, del timbro datario dell'ufficio e della sigla dell'addetto alla
ricezione. Verificata la sussistenza dei requisiti e condizioni previsti
dallĠarticolo 29 del testo unico, nonch i dati anagrafici dello straniero,
lo Sportello unico per lĠimmigrazione verifica lĠesistenza del codice fiscale
o ne richiede lĠattribuzione, secondo le modalit determinate con il decreto
del Ministro dellĠinterno, di cui allĠarticolo 11, comma 2. Lo Sportello
unico per lĠimmigrazione rilascia, anche attraverso procedure telematiche,
entro 90 giorni dalla ricezione, il nulla osta ovvero il provvedimento di
diniego, dandone comunicazione allĠautorit consolare, avvalendosi anche del
collegamento previsto con lĠarchivio informatizzato della rete mondiale visti
presso il Ministero degli affari esteri. |
|
||
5.
Le autorit consolari, ricevuto il nulla osta di cui al comma 4, ovvero, se
sono trascorsi novanta giorni dalla presentazione della domanda di nulla osta,
ricevuta copia della stessa domanda e degli atti contrassegnati a norma del
medesimo comma 4, rilasciano il visto di ingresso entro trenta giorni dalla
presentazione della richiesta di visto, dandone comunicazione, in via
telematica, allo Sportello unico |
|
||
|
|
||
Art. 6-bis
|
|
||
(Diniego
del visto dĠingresso) |
|
||
1.
Qualora non sussistano i requisiti previsti nel testo unico e nel
presente regolamento, lĠautorit diplomatica o consolare comunica allo
straniero, con provvedimento scritto, il diniego del visto di ingresso,
contenente lĠindicazione delle modalit di eventuale impugnazione. Il visto
di ingresso negato anche quando risultino accertate condanne in primo grado
di cui allĠarticolo 4, comma 3, del testo unico. Se lo straniero non
comprende la lingua italiana, il provvedimento deve essere accompagnato da
una traduzione del suo contenuto nella lingua a lui comprensibile o,
comunque, in inglese, francese, spagnolo o arabo, secondo le preferenze
manifestate dallĠinteressato. Il provvedimento di diniego motivato, salvo
quanto previsto dallĠarticolo 4, comma 2, del testo unico. Il provvedimento
consegnato a mani proprie dellĠinteressato. |
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Art.
7 |
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(Ingresso
nel territorio dello Stato) |
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1.
LĠingresso nel territorio dello Stato comunque subordinato alla
effettuazione dei controlli di frontiera, compresi quelli richiesti in
attuazione della Convenzione di applicazione dellĠAccordo di Schengen,
doganali e valutari, ed a quelli sanitari previsti dalla normativa vigente in
materia di profilassi internazionale. Per i permessi previsti dalla prassi
internazionale in materia trasporti marittimi o aerei si osservano le
istruzioni specificamente disposte. |
|
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2.
EĠ fatto obbligo al personale addetto ai controlli di frontiera di apporre
sul passaporto il timbro di ingresso, con lĠindicazione della data. |
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3.
Nei casi di forza maggiore che impediscono lĠattracco o lĠatterraggio dei
mezzi navali o aerei nei luoghi dove sono istituiti i valichi di frontiera
deputati ai controlli dei viaggiatori, lo sbarco degli stessi pu essere
autorizzato dal comandante del porto o dal direttore dellĠaeroporto per
motivate esigenze, previa comunicazione al questore e allĠufficio o comando
di polizia territorialmente competente ed agli uffici di sanit marittima o
aerea. |
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4.
Nelle circostanze di cui al comma 3, il controllo di frontiera effettuato
dallĠufficio o comando di polizia territorialmente competente, con le
modalit stabilite dal questore. |
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5.
Le disposizioni dei commi 3 e 4 si osservano anche per il controllo delle persone
in navigazione da diporto, che intendono fare ingresso nel territorio dello
Stato, le cui imbarcazioni sono eccezionalmente autorizzate ad attraccare in
localit sprovviste di posto di polizia di frontiera, sulla base delle
istruzioni diramate in attuazione della Convenzione di applicazione
dellĠAccordo di Schengen, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 30
settembre 1993, n. 388. |
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Art.
8 |
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(Uscita
dal territorio dello Stato e reingresso) |
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1.
Lo straniero che lascia il territorio dello Stato per recarsi in uno Stato
non appartenente allo spazio di libera circolazione tenuto a sottoporsi ai
controlli di polizia di frontiera. EĠ fatto obbligo al personale addetto ai
controlli di apporre sul passaporto il timbro di uscita munito dellĠindicazione
del valico di frontiera e della data. |
|
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2.
Per lo straniero regolarmente soggiornante in Italia che, dopo esserne
uscito, intende farvi ritorno, il reingresso consentito previa esibizione
al controllo di frontiera del passaporto o documento equivalente e del
permesso di soggiorno o della carta di soggiorno in corso di validit. |
|
||
3.
Lo straniero il cui documento di soggiorno scaduto da non pi di 60 giorni
e che ne abbia chiesto il rinnovo nel rispetto dei termini, per rientrare nel
territorio dello Stato tenuto a munirsi di visto di reingresso, rilasciato
dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di
provenienza, previa esibizione del documento scaduto. Il predetto termine di
60 giorni non si applica nei confronti dello straniero che si allontanato
dal territorio nazionale per adempiere agli obblighi militari e si estende
fino a sei mesi in caso di sussistenza di comprovati gravi motivi di salute
dello straniero, dei suoi parenti di IĦ grado o del coniuge, fermo restando
il possesso dei requisiti previsti per il rinnovo del permesso di soggiorno. |
|
||
4.
Lo straniero privo del documento di soggiorno, perch smarrito o sottratto,
tenuto a richiedere il visto di reingresso alla competente rappresentanza
diplomatica o consolare unendo copia della denuncia del furto o dello
smarrimento. Il visto di reingresso rilasciato previa verifica
dellĠesistenza del provvedimento del questore concernente il soggiorno. |
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5.
(...) |
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Art. 8-bis
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(Contratto
di soggiorno per lavoro subordinato) |
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1.
Il datore di lavoro, al momento della richiesta di assunzione di un
lavoratore straniero, deve indicare con unĠapposita dichiarazione, inserita
nella richiesta di assunzione del lavoratore straniero, nonch nella proposta
di contratto di soggiorno di cui allĠarticolo 30-bis, comma 2, lettera d), e
comma 3, lettera c), un alloggio fornito di requisiti di abitabilit e
idoneit igienico sanitaria, o che rientri nei parametri previsti dal testo
unico, e deve impegnarsi, nei confronti dello Stato, al pagamento delle spese
di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza. |
|
||
2.
La documentazione necessaria per il
rilascio del permesso di soggiorno, di cui allĠarticolo 5-bis, comma 1,
lettere a) e b) del testo unico, esibita dal lavoratore al momento della
sottoscrizione del contratto di soggiorno, secondo le modalit previste
dallĠarticolo 35, comma 1. |
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Art.
9 |
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(Richiesta
del permesso di soggiorno) |
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1.
La richiesta del permesso di soggiorno presentata, entro il termine previsto
dal testo unico, al questore della provincia nella quale lo straniero intende
soggiornare, ovvero, allo Sportello unico in caso di ricongiungimento
familiare, di cui allĠarticolo 6, comma 1 ed in caso dĠingresso per lavoro
subordinato, ai sensi dellĠarticolo 36, comma 1, mediante scheda conforme al
modello predisposto dal Ministero dell'interno, sottoscritta dal richiedente
e corredata della fotografia dell'interessato, in formato tessera, in quattro
esemplari: uno da apporre sulla scheda di domanda, uno da apporre sul
permesso di soggiorno, il terzo da conservare agli atti d'ufficio e il quarto
da trasmettere al sistema informativo di cui all'articolo 49 del testo unico.
In luogo della fotografia in pi esemplari, allo straniero pu essere
richiesto di farsi ritrarre da apposita apparecchiatura per il trattamento
automatizzato dell'immagine, in dotazione all'ufficio. |
|
||
1-bis.
Le modalit di richiesta del permesso di soggiorno, diverse da quelle
previste dal comma 1, sono disciplinate con decreto del Ministro dellĠinterno
di attuazione del regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno
2002, di cui allĠarticolo 5, comma 8, del testo unico. |
|
||
1-ter.
In caso di ricongiungimento familiare, lo straniero, entro 8 giorni
dallĠingresso nel territorio nazionale, si reca presso lo Sportello unico
che, a seguito di verifica del visto rilasciato dallĠautorit consolare e dei
dati anagrafici dello straniero, consegna il certificato di attribuzione del
codice fiscale e fa sottoscrivere il modulo precompilato di richiesta del
permesso di soggiorno, i cui dati sono, contestualmente, inoltrati alla
questura competente per il rilascio del permesso di soggiorno, tramite
procedura telematica. Si applica quanto previsto dagli articoli 11, comma
2-bis, e 36, comma 2. |
|
||
1-quater.
Lo sportello unico competente richiede lĠannullamento dei codici fiscali non
consegnati nel termine di 18 mesi dal rilascio del nullaosta, ovvero conferma
lĠavvenuta consegna, con la contestuale comunicazione del dato relativo al
domicilio fiscale dello straniero, secondo le modalit determinate con il
decreto del Ministro dellĠinterno di cui allĠarticolo 11, comma 2. |
|
||
2.
Nella richiesta di cui al comma 1 lo straniero deve indicare: |
|
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a)
le proprie generalit complete, nonch quelle dei figli minori conviventi,
per i quali sia prevista lĠiscrizione nel permesso di soggiorno del genitore;
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|
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b)
il luogo dove lĠinteressato dichiara di voler soggiornare; |
|
||
c)
il motivo del soggiorno. |
|
||
3.
Con la richiesta di cui al comma 1 devono essere esibiti: |
|
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a)
il passaporto o altro documento equipollente da cui risultino la nazionalit,
la data, anche solo con lĠindicazione dellĠanno, e il luogo di nascita degli
interessati, nonch il visto di ingresso, quando prescritto; |
|
||
b)
la documentazione, attestante la disponibilit dei mezzi per il ritorno nel
Paese di provenienza, nei casi di soggiorno diversi da quelli per motivi di
famiglia e di lavoro. |
|
||
4.
LĠufficio trattiene copia della documentazione esibita e pu richiedere,
quando occorre verificare la sussistenza delle condizioni previste dal testo
unico, lĠesibizione della documentazione o di altri elementi occorrenti per
comprovare: |
|
||
a)
lĠesigenza del soggiorno, per il tempo richiesto; |
|
||
b)
la disponibilit dei mezzi di sussistenza sufficienti commisurati ai motivi e
alla durata del soggiorno, in relazione alle direttive di cui allĠarticolo 4,
comma 3, del testo unico, rapportata al numero delle persone a carico; |
|
||
c)
la disponibilit di altre risorse o dellĠalloggio, nei casi in cui tale
documentazione sia richiesta dal testo unico o dal presente regolamento. |
|
||
5.
Gli stranieri autorizzati al lavoro stagionale ai sensi dellĠarticolo 24 del
testo unico per un periodo non superiore a 30 giorni sono esonerati
dallĠobbligo di cui allĠarticolo 5, comma 2-bis, del medesimo testo unico. |
|
||
6.
La documentazione di cui ai commi 3 e 4 non necessaria per i richiedenti
asilo e per gli stranieri ammessi al soggiorno per i motivi di cui agli
articoli 18 e 20 del testo unico e allĠarticolo 11, comma 1, lettera c). |
|
||
7.
L'addetto alla ricezione, esaminati i documenti esibiti, ed accertata
l'identit dei richiedenti, rilascia un esemplare della scheda di cui al
comma 1, munita di fotografia dellĠinteressato e del timbro datario
dellĠufficio e della sigla dellĠaddetto alla ricezione, quale ricevuta,
indicando il giorno in cui potr essere ritirato il permesso di soggiorno,
con lĠavvertenza che allĠatto del ritiro dovr essere esibita la
documentazione attestante lĠassolvimento degli obblighi in materia sanitaria di
cui allĠarticolo 34, comma 3, del testo unico. |
|
||
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||
Art.
10 |
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(Richiesta
del permesso di soggiorno in casi particolari) |
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1.
Per gli stranieri in possesso di passaporto o altro documento equipollente,
dal quale risulti la data di ingresso nel territorio dello Stato, e del visto
di ingresso quando prescritto, che intendono soggiornare in Italia per un
periodo non superiore a trenta giorni, lĠesemplare della scheda rilasciata
per ricevuta a norma dellĠarticolo 9, comma 7, tiene luogo del permesso di
soggiorno per i trenta giorni successivi alla data di ingresso nel territorio
nazionale. Ai fini di cui allĠarticolo 6, comma 3, del testo unico, la scheda
deve essere esibita unitamente al passaporto. |
|
||
1-bis.
In caso di soggiorno per turismo di durata non superiore a trenta giorni, gli
stranieri appartenenti a Paesi in regime di esenzione di visto turistico
possono richiedere il permesso di soggiorno al momento dellĠingresso nel
territorio nazionale alla frontiera, attraverso la compilazione e la
sottoscrizione di un apposito modulo. La ricevuta rilasciata dallĠufficio di
polizia equivale a permesso di soggiorno per i trenta giorni successivi alla
data di ingresso nel territorio nazionale. Le modalit e le procedure di
attuazione del presente comma sono stabilite con decreto del Ministro
dell'interno. |
|
||
2.
Quando si tratta di soggiorno per turismo di durata non superiore a 30 giorni
di gruppi guidati la richiesta del permesso di soggiorno pu essere
effettuata dal capo gruppo, mediante esibizione dei passaporti o documenti
equipollenti e, se si tratta di passaporti collettivi, di copia dei documenti
di identificazione di ciascuno dei viaggiatori, nonch del programma del
viaggio. La disponibilit dei mezzi di sussistenza e di quelli per il ritorno
nel Paese dĠorigine pu essere documentata attraverso la attestazione di
pagamento integrale del viaggio e del soggiorno turistico. |
|
||
3.
Nei casi di cui al comma 2, la ricevuta della richiesta del permesso di
soggiorno, munita del timbro dellĠufficio con data e sigla dellĠoperatore
addetto alla ricezione, rilasciata nel numero di esemplari occorrenti,
equivale a permesso di soggiorno collettivo per i trenta giorni successivi
alla data di ingresso nel territorio nazionale, risultante dallĠapposito
timbro, munito di data, apposto sul passaporto o altro documento equipollente
allĠatto del controllo di frontiera. |
|
||
3bis.
Per soggiorni di durata non superiore a 90 giorni di gruppi di minori
stranieri partecipanti a progetti di accoglienza a carattere umanitario
promossi anche dalle regioni e da enti pubblici locali, per i quali sia stato rilasciato il nullaosta da parte
del Comitato per i minori stranieri, la richiesta di soggiorno per i
minori pu essere presentata dal legale rappresentante dellĠente proponente
alla questura competente mediante esibizione del passaporto degli interessati |
|
||
4.
Per i soggiorni da trascorrersi presso convivenze civili o religiose, presso
ospedali o altri luoghi di cura, la richiesta del permesso di soggiorno pu
essere presentata in questura dallĠesercente della struttura ricettiva o da
chi presiede le case, gli ospedali, gli istituti o le comunit in cui lo
straniero ospitato, il quale provvede anche al ritiro e alla consegna
allĠinteressato della ricevuta di cui al comma 1 e del permesso di soggiorno.
|
|
||
5.
Gli stranieri che intendono soggiornare in Italia per un periodo non
superiore a 30 giorni sono esonerati dallĠobbligo di cui al comma 8
dellĠarticolo 6 del testo unico. |
|
||
6. Negli
alberghi, negli altri esercizi ricettivi e nei centri di accoglienza alle
frontiere deve essere messa a disposizione dei viaggiatori stranieri una
trascrizione, nelle lingue italiana, francese, inglese, spagnola e araba
delle disposizioni del testo unico e del presente regolamento concernenti
lĠingresso e il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato. |
|
||
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Art.
11 |
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(Rilascio
del permesso di soggiorno) |
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1.
Il permesso di soggiorno rilasciato, quando ne ricorrono i presupposti, per
i motivi e la durata indicati nel visto dĠingresso o dal testo unico, ovvero
per uno dei seguenti altri motivi: |
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a)
per richiesta di asilo, per la durata della procedura occorrente, e per
asilo; |
|
||
b)
per emigrazione in un altro Paese, per la durata delle procedure occorrenti; |
|
||
c)
per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, a favore dello
straniero gi in possesso del permesso di soggiorno per altri motivi, per la
durata del procedimento di concessione o di riconoscimento. |
|
||
c-bis)
per motivi di giustizia, su richiesta dellĠAutorit giudiziaria, per la
durata massima di tre mesi prorogabili per lo stesso periodo, nei casi in cui
la presenza dello straniero sul territorio nazionale sia indispensabile in
relazione a procedimenti penali in corso per uno dei reati di cui
allĠarticolo 380 del codice di procedura penale, nonch per taluno dei
delitti di cui allĠarticolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75; |
|
||
c-ter)
per motivi umanitari, nei casi di cui agli articoli 5, comma 6 e 19, comma 1,
del testo unico, previo parere delle Commissioni territoriali per il riconoscimento
dello status di rifugiato[225]
ovvero acquisizione dallĠinteressato di documentazione riguardante i motivi
della richiesta relativi ad oggettive e gravi situazioni personali che non
consentono lĠallontanamento dello straniero dal territorio nazionale; |
|
||
c-quater)
per residenza elettiva a favore dello straniero titolare di una pensione
percepita in Italia; |
|
||
c-quinquies)
per cure mediche a favore del genitore di minore che si trovi nelle
condizioni di cui allĠarticolo 31, comma 3, del testo unico; |
|
||
c-sexies)
per integrazione del minore, nei confronti dei minori che si trovino nelle
condizioni di cui allĠarticolo 32, commi 1-bis e 1-ter, del testo unico,
previo parere del Comitato per i minori stranieri, di cui allĠarticolo 33 del
testo unico. |
|
||
1-bis.
Allo straniero, entrato in Italia per prestare lavoro stagionale, che si
trova nelle condizioni di cui allĠarticolo 5, comma 3-ter, del testo unico,
rilasciato un permesso di soggiorno triennale, con lĠindicazione del periodo
di validit per ciascun anno. Il suddetto permesso di soggiorno
immediatamente revocato se lo straniero non si presenta allĠufficio di
frontiera esterna al termine della validit annuale e alla data prevista dal
visto dĠingresso per il rientro nel territorio nazionale. Tale visto dĠingresso
concesso sulla base del nulla-osta, rilasciato ai sensi dellĠarticolo
38-bis. |
|
||
2.
Il permesso di soggiorno rilasciato in conformit del Regolamento (CE) n.
1030/2002 del Consiglio del 13 giugno 2002, di istituzione di un modello
uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi e
contiene l'indicazione del codice fiscale. Il permesso di soggiorno e la
carta di soggiorno di cui allĠarticolo 17, rilasciati in formato elettronico,
possono altres contenere i soli dati biometrici individuati dalla normativa.
A tale fine, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dellĠeconomia e delle finanze, sono determinate le modalit di
comunicazione, in via telematica, dei dati per l'attribuzione allo straniero
del codice fiscale e per l'utilizzazione dello stesso codice come
identificativo dello straniero, anche ai fini degli archivi anagrafici dei
lavoratori extracomunitari. Con decreto del Ministro dellĠinterno sono
stabilite le modalit di consegna del permesso di soggiorno. |
|
||
2-bis.
La questura, sulla base degli accertamenti effettuati, procede al rilascio
del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricongiungimento
familiare, dandone
comunicazione, tramite procedura telematica, allo Sportello unico che
provvede alla convocazione dellĠinteressato per la successiva consegna del
permesso o dellĠeventuale diniego, di cui allĠarticolo 12, comma 1. |
|
||
3. La
documentazione attestante lĠassolvimento degli obblighi in materia sanitaria
di cui allĠarticolo 34, comma 3, del testo unico deve essere esibita al
momento del ritiro del permesso di soggiorno. |
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Art. 12
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(Rifiuto
del permesso di soggiorno) |
|
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1.
Salvo che debba disporsi il respingimento o lĠespulsione immediata con
accompagnamento alla frontiera, quando il permesso di soggiorno rifiutato
il questore avvisa lĠinteressato, facendone menzione nel provvedimento di
rifiuto, che, sussistendone i presupposti, si proceder nei suoi confronti
per lĠapplicazione dellĠespulsione di cui allĠarticolo 13 del testo unico. |
|
||
2.
Con il provvedimento di cui al comma 1, il questore concede allo straniero un
termine, non superiore a quindici giorni lavorativi, per presentarsi al posto
di polizia di frontiera indicato e lasciare volontariamente il territorio
dello Stato, con lĠavvertenza che, in mancanza, si proceder a norma
dellĠarticolo 13 del testo unico. |
|
||
3.
Anche fuori dei casi di espulsione, nei casi in cui occorra rimpatriare lo
straniero, il prefetto ne avverte il console dello Stato di appartenenza per
gli eventuali provvedimenti di competenza e pu disporne il rimpatrio,
munendolo di foglio di via obbligatorio, anche con la collaborazione degli
organismi che svolgono attivit di assistenza per stranieri o di altri
organismi, anche di carattere internazionale, specializzati nel trasferimento
di persone, ovvero concedergli un termine, non superiore a dieci giorni, per
presentarsi al posto di polizia di frontiera specificamente indicato e
lasciare il territorio dello Stato. |
|
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Art. 13
|
|
||
(Rinnovo
del permesso di soggiorno) |
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||
1.
Il permesso di soggiorno rilasciato dai Paesi aderenti allĠAccordo di
Schengen, in conformit di un visto uniforme previsto dalla Convenzione di
applicazione del predetto Accordo, ovvero rilasciato in esenzione di visto,
per i soli motivi di turismo, non pu essere rinnovato o prorogato oltre la
durata di novanta giorni, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di
carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o
internazionali. |
|
||
2.
Ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, fermo restando quanto previsto
dallĠarticolo 22, comma 11, del testo unico, la documentazione attestante la
disponibilit di un reddito, da lavoro o da altra fonte lecita, sufficiente
al sostentamento proprio e dei familiari conviventi a carico pu essere
accertata dĠufficio sulla base di una dichiarazione temporaneamente
sostitutiva resa dallĠinteressato con la richiesta di rinnovo. |
|
||
2-bis.
Il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato alla
sussistenza di un contratto di soggiorno per lavoro nonch alla consegna di
autocertificazione del datore di lavoro attestante la sussistenza di un alloggio del lavoratore, fornito dei
parametri richiamati dallĠarticolo 5-bis, comma 1, lettera a) del testo
unico. |
|
||
3.
La richiesta di rinnovo presentata in duplice esemplare. L'addetto alla
ricezione, esaminati i documenti esibiti, ed accertata l'identit del
richiedente, rilascia un esemplare della richiesta, munito del timbro datario
dellĠufficio e della propria firma, quale ricevuta, ove sia riportata per
iscritto, con le modalit di cui allĠarticolo 2, comma 6, del testo unico,
lĠavvertenza che lĠesibizione della ricevuta stessa alla competente Azienda
sanitaria locale condizione per la continuit dellĠiscrizione al Servizio sanitario
nazionale. |
|
||
4. Il permesso
di soggiorno non pu essere rinnovato o prorogato quando risulta che lo
straniero ha interrotto il soggiorno in Italia per un periodo continuativo di
oltre sei mesi, o, per i permessi di soggiorno di durata almeno biennale, per
un periodo continuativo superiore alla met del periodo di validit del
permesso di soggiorno, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla
necessit di adempiere agli obblighi militari o da altri gravi e comprovati
motivi. |
|
||
|
|
||
Art.
14 |
|
||
(Conversione
del permesso di soggiorno) |
|
||
1.
Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o di
lavoro autonomo e per motivi familiari pu essere utilizzato anche per le
altre attivit consentite allo straniero, anche senza conversione o rettifica
del documento, per il periodo di validit dello stesso. In particolare: |
|
||
a)
il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato non stagionale
consente lĠesercizio di lavoro autonomo, previa acquisizione del titolo
abilitativo o autorizzatorio eventualmente prescritto e sempre che sussistano
gli altri requisiti o condizioni previste dalla normativa vigente per
lĠesercizio dellĠattivit lavorativa in forma autonoma, nonch lĠesercizio di
attivit lavorativa in qualit di socio lavoratore di cooperative; |
|
||
b)
il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro autonomo consente lĠesercizio
di lavoro subordinato, per il periodo di validit dello stesso, previo
inserimento nellĠelenco anagrafico o, se il rapporto di lavoro in corso,
previa comunicazione del datore di lavoro alla Direzione provinciale del
lavoro; |
|
||
c)
il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare o per ingresso al
seguito del lavoratore, per motivi umanitari ovvero per integrazione minore
nei confronti dei minori che si trovino nelle condizioni di cui allĠarticolo
32, commi 1-bis e 1-ter, del testo unico e per i quali il Comitato per i
minori stranieri ha espresso parere favorevole, consente l'esercizio del
lavoro subordinato e del lavoro autonomo alle condizioni di cui alle lettere
a) e b); |
|
||
d)
il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato, autonomo e per
motivi di famiglia pu essere convertito in permesso di soggiorno per
residenza elettiva di cui allĠarticolo 11, comma 1, lettera c-quater). |
|
||
2.
LĠufficio della pubblica amministrazione che rilascia il titolo
autorizzatorio o abilitativo, nei casi previsti dal comma 1, lettera a), e la
Direzione provinciale del lavoro, nei casi previsti dal comma 1, lettera b),
comunicano alla questura, per le annotazioni di competenza, i casi in cui il
permesso di soggiorno utilizzato per un motivo diverso da quello riportato
nel documento. |
|
||
3.
Con il rinnovo, rilasciato un nuovo permesso di soggiorno per lĠattivit
effettivamente svolta. |
|
||
4.
Il permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione consente, per il
periodo di validit dello stesso, lĠesercizio di attivit lavorative
subordinate per un tempo non superiore a 20 ore settimanali, anche cumulabili
per cinquantadue settimane, fermo restando il limite annuale di 1.040 ore. |
|
||
5.
Fermi restando i requisiti previsti dallĠarticolo 6, comma 1, del testo
unico, le quote dĠingresso definite nei decreti di cui allĠarticolo 3, comma
4, del testo unico, per lĠanno successivo alla data di rilascio, sono
decurtate in misura pari al numero dei permessi di soggiorno per motivi di
studio o formazione, convertiti in permessi di soggiorno per motivi di lavoro
nei confronti di stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale
al raggiungimento della maggiore et. La stessa disposizione si applica agli
stranieri che hanno conseguito in Italia il diploma di laurea o di laurea
specialistica, a seguito della frequenza dei relativi corsi di studio in
Italia. |
|
||
6. Salvo che
sia diversamente stabilito dagli accordi internazionali o dalle condizioni
per le quali lo straniero ammesso a frequentare corsi di studio in Italia,
il permesso di soggiorno per motivi di studio pu essere convertito, prima
della scadenza, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, nei limiti
delle quote fissate a norma dellĠarticolo 3 del testo unico, e previa stipula
del contratto di soggiorno per lavoro presso lo Sportello unico ai sensi
dellĠarticolo 35, comma 1, o, in caso di lavoro autonomo, previo rilascio
della certificazione di cui allĠarticolo 6, comma 1, del testo unico da parte
dello Sportello unico, che cura gli ulteriori adempimenti previsti
dallĠarticolo 39, comma 7. La disposizione si applica anche agli stranieri
ammessi a frequentare corsi di formazione ovvero a svolgere tirocini
formativi in Italia. In tale caso, la conversione possibile, soltanto, dopo
la conclusione del corso di formazione frequentato o del tirocinio svolto. |
|
||
|
|
||
Art. 15
|
|
||
(Iscrizioni
anagrafiche) |
|
||
1.
Le iscrizioni e le variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente
soggiornante sono effettuate nei casi e secondo i criteri previsti dalla
legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e dal regolamento anagrafico della
popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 1989, n. 223, come modificato dal presente regolamento. |
|
||
2.
Il comma 3 dellĠarticolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 1989, n. 223, sostituito dal seguente: |
|
||
"3.
Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l'obbligo di rinnovare all'ufficiale
di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune, entro 60 giorni
dal rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dal permesso medesimo. Per
gli stranieri muniti da carta di soggiorno, il rinnovo della dichiarazione di
dimora abituale effettuato entro 60 giorni dal rinnovo della carta di
soggiorno. L'ufficiale di anagrafe aggiorner la scheda anagrafica dello
straniero, dandone comunicazione al questore."[226] |
|
||
3.
La lettera c) del comma 1 dellĠarticolo 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, sostituita dalla seguente: |
|
||
"c)
per irreperibilit accertata a seguito delle risultanze delle operazioni del
censimento generale della popolazione, ovvero, quando, a seguito di ripetuti
accertamenti, opportunamente intervallati, la persona sia risultata
irreperibile, nonch, per i cittadini stranieri, per irreperibilit
accertata, ovvero per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di cui
allĠarticolo 7, comma 3, trascorso un anno dalla scadenza del permesso di
soggiorno o della carta di soggiorno, previo avviso da parte dellĠufficio,
con invito a provvedere nei successivi 30 giorni.". |
"c)
per irreperibilit accertata a seguito delle risultanze delle operazioni del
censimento generale della popolazione, ovvero, quando, a seguito di ripetuti
accertamenti, opportunamente intervallati, la persona sia risultata
irreperibile, nonch, per i cittadini stranieri, per irreperibilit
accertata, ovvero per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di cui
allĠarticolo 7, comma 3, trascorsi sei mesi[227] dalla scadenza del permesso di soggiorno o della
carta di soggiorno, previo avviso da parte dellĠufficio, con invito a
provvedere nei successivi 30 giorni.". |
||
4.
Al comma 2 dellĠarticolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 1989, n. 223, aggiunto il seguente periodo: |
|
||
"
Per le cancellazioni dei cittadini stranieri la comunicazione effettuata al
questore.". |
|
||
5.
Le iscrizioni, le cancellazioni e le variazioni anagrafiche di cui al
presente articolo sono comunicate dĠufficio alla questura competente per
territorio entro il termine di quindici giorni. |
|
||
6.
Al comma 2 dellĠarticolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 1989, n. 223, aggiunto il seguente periodo: |
|
||
"Nella
scheda riguardante i cittadini stranieri sono comunque indicate la
cittadinanza e la data di scadenza del permesso di soggiorno o di rilascio o
rinnovo della carta di soggiorno.". |
|
||
7.
Con decreto del Ministro dellĠinterno, sentita lĠAssociazione nazionale dei
comuni dĠItalia, lĠIstituto nazionale di statistica e lĠIstituto nazionale
per la previdenza sociale, ed il Garante per la protezione dei dati
personali, sono determinate le modalit di comunicazione, anche in via
telematica, dei dati concernenti i cittadini stranieri fra gli uffici di
anagrafe dei comuni, gli archivi dei lavoratori extracomunitari, e gli
archivi dei competenti organi centrali e periferici del Ministero
dellĠinterno, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 9, 22, comma 3,
e 27 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni e
integrazioni. Lo stesso decreto disciplina anche le modalit tecniche e il
calendario secondo cui i Comuni dovranno procedere allĠaggiornamento e alla
verifica delle posizioni anagrafiche dei cittadini stranieri gi iscritti nei
registri della popolazione residente alla data di entrata in vigore del
presente regolamento. |
|
||
|
|
||
Art.
16 |
|
||
(Richiesta
della carta di soggiorno) |
|
||
1.
Per il rilascio della carta di soggiorno di cui allĠarticolo 9 del testo
unico, lĠinteressato tenuto a farne richiesta per iscritto, su scheda
conforme a quella approvata con decreto del Ministro dellĠinterno. |
|
||
2.
AllĠatto della richiesta, da presentare alla questura del luogo in cui lo
straniero risiede, questi deve indicare: |
|
||
a)
le proprie generalit complete; |
|
||
b)
il luogo o i luoghi in cui lĠinteressato ha soggiornato in Italia nei cinque
anni precedenti; |
|
||
c)
il luogo di residenza; |
|
||
d)
le fonti di reddito, derivanti anche dal riconoscimento del trattamento
pensionistico per invalidit, specificandone lĠammontare. |
|
||
3.
La domanda deve essere corredata da: |
|
||
a)
copia del passaporto o di documento equipollente o del documento di
identificazione rilasciato dalla competente autorit italiana da cui
risultino la nazionalit, la data, anche solo con lĠindicazione dellĠanno, e
il luogo di nascita, del richiedente; |
|
||
b)
copia della dichiarazione dei redditi o del modello CUD rilasciato dal datore
di lavoro, relativi all'anno precedente, da cui risulti un reddito non
inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale; |
|
||
c)
certificato del casellario giudiziale e certificato delle iscrizioni relative
ai procedimenti penali in corso; |
|
||
d)
fotografia della persona interessata, in formato tessera, in quattro
esemplari, salvo quanto previsto dallĠarticolo 9, comma 1; |
|
||
4.
Salvo quanto previsto dagli articoli 9, comma 2, e 30, comma 4, del testo
unico, nel caso di richiesta relativa ai familiari di cui all'articolo 9,
comma 1, e allĠarticolo 29, comma 1, lettera b-bis), del medesimo testo unico,
le indicazioni di cui al comma 2 e la documentazione di cui al comma 3 devono
riguardare anche il coniuge ed i figli minori degli anni diciotto conviventi,
per i quali pure sia richiesta la carta di soggiorno, e deve essere prodotta
la documentazione comprovante: |
|
||
a)
lo stato di coniuge o di figlio minore. A tale fine, i certificati rilasciati
dalla competente autorit dello Stato estero sono legalizzati dallĠautorit
consolare italiana che attesta che la traduzione in lingua italiana dei
documenti conforme agli originali, o sono validati dalla stessa nei casi in
cui gli accordi internazionali vigenti per lĠItalia prevedano diversamente.
Tale documentazione non richiesta qualora il figlio minore abbia fatto
ingresso sul territorio nazionale con visto di ingresso per ricongiungimento
familiare; |
|
||
b)
la disponibilit di un alloggio, a norma dellĠarticolo 29, comma 3, lettera
a), del testo unico. A tale fine l'interessato deve produrre lĠattestazione
dellĠufficio comunale circa la sussistenza dei requisiti di cui al medesimo
articolo 29 del testo unico ovvero il certificato di idoneit
igienico-sanitaria rilasciato dallĠAzienda unit sanitaria locale competente
per territorio; |
|
||
c)
il reddito richiesto per le finalit di cui allĠarticolo 29, comma 3, lettera
b), del testo unico, tenuto conto di quello dei familiari conviventi non a
carico. |
|
||
5.
Se la carta di soggiorno richiesta nelle qualit di coniuge straniero o
genitore straniero convivente con cittadino italiano o con cittadino di uno
Stato dellĠUnione europea residente in Italia, di cui allĠarticolo 9, comma
2, del testo unico, il richiedente, oltre alle proprie generalit, deve
indicare quelle dellĠaltro coniuge o del figlio con il quale convive. Per lo
straniero che sia figlio minore convivente, nelle condizioni di cui
allĠarticolo 9, comma 2, del testo unico, la carta di soggiorno richiesta
da chi esercita la potest sul minore. |
|
||
6.
Nei casi previsti dal comma 5 la domanda deve essere corredata delle
certificazioni comprovanti lo stato di coniuge o di figlio minore o di
genitore di cittadino italiano o di uno Stato membro dellĠUnione europea
residente in Italia. |
|
||
7.
L'addetto alla ricezione, esaminata la domanda e i documenti allegati ed
accertata l'identit dei richiedenti, ne rilascia ricevuta, indicando il
giorno in cui potr essere ritirato il documento richiesto. La ricevuta non
sostituisce in alcun modo la carta di soggiorno. |
|
||
|
|
||
Art.
17 |
|
||
(Rilascio
e rinnovo della carta di soggiorno) |
|
||
1.
La carta di soggiorno rilasciata entro 90 giorni dalla richiesta, previo
accertamento delle condizioni richieste dal testo unico. |
|
||
2.
La carta di soggiorno costituisce documento di identificazione personale per
non oltre cinque anni dalla data del rilascio o del rinnovo. Il rinnovo
effettuato a richiesta dellĠinteressato, corredata di nuove fotografie. |
|
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|
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||
|
|
||
CAPO
III |
|
||
ESPULSIONE
E TRATTENIMENTO |
|
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||
Art.
18 |
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||
(Ricorsi
contro i provvedimenti di espulsione) |
|
||
1.
La sottoscrizione del ricorso di cui allĠarticolo 13, comma 8, del testo
unico, presentato dallo straniero ad una autorit diplomatica o consolare
italiana, viene autenticata dai funzionari delle rappresentanze diplomatiche
o consolari, che provvedono allĠinoltro allĠufficio del giudice di pace del
luogo in cui siede lĠautorit che ha disposto lĠespulsione, cui viene inviata
copia del ricorso stesso, indicando la data di presentazione del ricorso. |
|
||
2.
LĠautorit che ha adottato il provvedimento impugnato pu far pervenire le
proprie osservazioni al giudice, entro cinque giorni dalla data di notifica
del ricorso presso i propri uffici. |
|
||
|
|
||
Art. 19
|
|
||
(Divieto
di rientro per gli stranieri espulsi) |
|
||
1.
Il divieto di rientro nel territorio dello Stato nei confronti delle persone
espulse opera a decorrere dalla data di esecuzione dellĠespulsione, attestata
dal timbro dĠuscita di cui allĠarticolo 8, comma 1, ovvero da ogni altro
documento comprovante lĠassenza dello straniero dal territorio dello Stato. |
|
||
1-bis.
Decorso il termine di cui al comma 1, lo straniero deve produrre idonea documentazione
comprovante lĠassenza dal territorio dello Stato presso la rappresentanza
diplomatica italiana del Paese di appartenenza o di stabile residenza, che
provvede, verificata lĠidentitaĠ del richiedente, allĠinoltro al Ministero
dellĠinterno. |
|
||
|
|
||
Art. 19-bis
|
|
||
(Autorizzazione
speciale al rientro per gli stranieri espulsi) |
|
||
1.
La richiesta di autorizzazione speciale al rientro in Italia, di cui
allĠarticolo 13, comma 13, del testo unico, presentata dal cittadino
straniero espulso alla rappresentanza diplomatica italiana dello Stato di
appartenenza o di stabile residenza, che provvede allĠinoltro della stessa al
Ministero dellĠinterno, previa verifica dellĠidentit e autentica della firma
del richiedente nonch acquisizione della documentazione attinente alla
motivazione per la quale si chiede il rientro. |
|
||
2.
La rappresentanza diplomatica italiana competente provvede a notificare
allĠinteressato il provvedimento del Ministero dellĠinterno. |
|
||
|
|
||
Art.
20 |
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||
(Trattenimento
nei centri di permanenza temporanea e assistenza) |
(Trattenimento
nei centri di identificazione ed espulsione[228]) |
||
1.
Il provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento dello
straniero presso il centro di permanenza temporanea e assistenza pi vicino,
in relazione alla disponibilit dei posti, ai sensi dell'articolo 14 del
testo unico, comunicato all'interessato con le modalit di cui all'articolo
3, commi 3 e 4, unitamente al provvedimento di espulsione o di respingimento.
|
1.
Il provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento dello
straniero presso il centro di identificazione ed espulsione[229] pi vicino, in relazione alla disponibilit dei
posti, ai sensi dell'articolo 14 del testo unico, comunicato
all'interessato con le modalit di cui all'articolo 3, commi 3 e 4,
unitamente al provvedimento di espulsione o di respingimento. |
||
2.
Con la medesima comunicazione lo straniero informato del diritto di essere
assistito, nel procedimento di convalida del decreto di trattenimento, da un
difensore di fiducia, con ammissione, ricorrendone le condizioni, al gratuito
patrocinio a spese dello Stato. Allo straniero dato altres avviso che, in
mancanza di difensore di fiducia, sar assistito da un difensore di ufficio
designato dal giudice tra quelli iscritti nella tabella di cui all'articolo
29 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e che le comunicazioni dei
successivi provvedimenti giurisdizionali saranno effettuate con avviso di
cancelleria al difensore nominato dallo straniero o a quello incaricato di ufficio.
|
|
||
3.
All'atto dell'ingresso nel centro lo straniero viene informato che in caso di
indebito allontanamento la misura del trattenimento sar ripristinata con
l'ausilio della forza pubblica. |
|
||
4.
Il trattenimento non pu essere protratto oltre il tempo strettamente
necessario per lĠesecuzione del respingimento o dellĠespulsione e, comunque,
oltre i termini stabiliti dal testo unico e deve comunque cessare se il
provvedimento del questore non convalidato. |
|
||
5.
Lo svolgimento della procedura di convalida del trattenimento non pu essere
motivo del ritardo dell'esecuzione del respingimento. |
|
||
5-bis. Gli avvisi di cui al comma 2 sono altres dati allo
straniero destinatario del provvedimento di accompagnamento alla frontiera,
in relazione allĠudienza di convalida prevista dallĠarticolo 13, comma 5-bis
del testo unico. |
|
||
|
|
||
Art.
21 |
|
||
(Modalit
del trattenimento) |
|
||
1.
Le modalit del trattenimento devono garantire, nel rispetto del regolare
svolgimento della vita in comune, la libert di colloquio all'interno del
centro e con visitatori provenienti dall'esterno, in particolare con il
difensore che assiste lo straniero, e con i ministri di culto, la libert di
corrispondenza, anche telefonica, ed i diritti fondamentali della persona,
fermo restando l'assoluto divieto per lo straniero di allontanarsi dal
centro. |
|
||
2.
NellĠambito del centro sono assicurati, oltre ai servizi occorrenti per il
mantenimento e lĠassistenza degli stranieri trattenuti o ospitati, i servizi
sanitari essenziali, gli interventi di socializzazione e la libert del
culto, nei limiti previsti dalla Costituzione. |
|
||
3.
Allo scopo di assicurare la libert di corrispondenza, anche telefonica, con
decreto del Ministro dellĠinterno, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, sono definite le modalit per
lĠutilizzo dei servizi telefonici, telegrafici e postali, nonch i limiti di
contribuzione alle spese da parte del centro. |
|
||
4.
Il trattenimento dello straniero pu avvenire unicamente presso i centri di
permanenza temporanea individuati ai sensi dell'articolo 14, comma 1 del
testo unico, o presso i luoghi di cura in cui lo stesso ricoverato per
urgenti necessit di soccorso sanitario. |
4.
Il trattenimento dello straniero pu avvenire unicamente presso i centri di identificazione
ed espulsione[230] individuati ai sensi dell'articolo 14, comma 1 del
testo unico, o presso i luoghi di cura in cui lo stesso ricoverato per
urgenti necessit di soccorso sanitario. |
||
5.
Nel caso in cui lo straniero debba essere ricoverato in luogo di cura, debba
recarsi nellĠufficio giudiziario per essere sentito dal giudice che procede,
ovvero presso la competente rappresentanza diplomatica o consolare per
espletare le procedure occorrenti al rilascio dei documenti occorrenti per il
rimpatrio, il questore provvede allĠaccompagnamento a mezzo della forza
pubblica. |
|
||
6.
Nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente
residente in Italia, o per altri gravi motivi di carattere eccezionale, il
giudice che procede, sentito il questore, pu autorizzare lo straniero ad
allontanarsi dal centro per il tempo strettamente necessario, informando il
questore che ne dispone lĠaccompagnamento. |
|
||
7.
Oltre al personale addetto alla gestione dei centri e agli appartenenti alla
forza pubblica, al giudice competente e allĠautorit di pubblica sicurezza,
ai centri possono accedere i familiari conviventi e il difensore delle
persone trattenute o ospitate, i ministri di culto, il personale della
rappresentanza diplomatica o consolare, e gli appartenenti ad enti,
associazioni del volontariato e cooperative di solidariet sociale, ammessi a
svolgervi attivit di assistenza a norma dellĠarticolo 22 ovvero sulla base
di appositi progetti di collaborazione concordati con il prefetto della
provincia in cui istituito il centro. |
|
||
8.
Le disposizioni occorrenti per la regolare convivenza allĠinterno del centro,
comprese le misure strettamente indispensabili per garantire lĠincolumit
delle persone, nonch quelle occorrenti per disciplinare le modalit di
erogazione dei servizi predisposti per le esigenze fondamentali di cura,
assistenza, promozione umana e sociale e le modalit di svolgimento delle
visite, sono adottate dal prefetto, sentito il questore, in attuazione delle
disposizioni recate nel decreto di costituzione del centro e delle direttive
impartite dal Ministro dellĠinterno per assicurare la rispondenza delle
modalit di trattenimento alle finalit di cui allĠarticolo 14, comma 2, del
testo unico. |
|
||
9.
Il questore adotta ogni altro provvedimento e le misure occorrenti per la
sicurezza e lĠordine pubblico nel centro, comprese quelle per
lĠidentificazione delle persone e di sicurezza allĠingresso del centro,
nonch quelle per impedire lĠindebito allontanamento delle persone trattenute
e per ripristinare la misura nel caso che questa venga violata. Il questore,
anche a mezzo degli ufficiali di pubblica sicurezza, richiede la necessaria
collaborazione da parte del gestore e del personale del centro che sono
tenuti a fornirla. |
|
||
|
|
||
Art. 22
|
|
||
(Funzionamento
dei centri di permanenza temporanea e assistenza) |
(Funzionamento
dei centri di identificazione ed espulsione[231]) |
||
1.
Il prefetto della provincia in cui istituito il centro di permanenza
temporanea e assistenza provvede allĠattivazione e alla gestione dello
stesso, disciplinandone anche le attivit, a norma dellĠarticolo 21, comma 8,
in conformit alle istruzioni di carattere organizzativo e
amministrativo-contabile impartite dal Ministero dellĠinterno, anche mediante
la stipula di apposite convenzioni con lĠente locale o con soggetti pubblici
o privati che possono avvalersi dellĠattivit di altri enti, di associazioni
del volontariato e di cooperative di solidariet sociale. |
1.
Il prefetto della provincia in cui istituito il centro di identificazione
ed espulsione[232] provvede allĠattivazione e alla gestione dello
stesso, disciplinandone anche le attivit, a norma dellĠarticolo 21, comma 8,
in conformit alle istruzioni di carattere organizzativo e
amministrativo-contabile impartite dal Ministero dellĠinterno, anche mediante
la stipula di apposite convenzioni con lĠente locale o con soggetti pubblici
o privati che possono avvalersi dellĠattivit di altri enti, di associazioni
del volontariato e di cooperative di solidariet sociale. |
||
2.
Per le finalit di cui al comma 1, possono essere disposti la locazione,
lĠallestimento, il riadattamento e la manutenzione di edifici o di aree, il
trasporto e il posizionamento di strutture, anche mobili, la predisposizione
e la gestione di attivit per la assistenza, compresa quella
igienico-sanitaria e quella religiosa, il mantenimento, il vestiario, la
socializzazione, e quantĠaltro occorra al decoroso soggiorno nel centro,
anche per le persone che vi prestano servizio. Quando occorre procedere
all'acquisto di edifici o aree, il competente ufficio del Ministero delle
finanze provvede sulla richiesta del Ministero dell'interno. |
|
||
3.
Il prefetto individua il responsabile della gestione del centro e dispone i
necessari controlli sullĠamministrazione e gestione del centro. |
|
||
4.
NellĠambito del centro sono resi disponibili uno o pi locali idonei per
lĠespletamento delle attivit delle autorit consolari. Le autorit di
pubblica sicurezza assicurano ogni possibile collaborazione allĠautorit
consolare al fine di accelerare lĠespletamento degli accertamenti e il
rilascio dei documenti necessari, con spese a carico del bilancio del
Ministero dellĠinterno. |
|
||
Art.
23 |
|
||
(Attivit
di prima assistenza e soccorso) |
|
||
1.
Le attivit di accoglienza, assistenza e quelle svolte per le esigenze
igienico-sanitarie, connesse al soccorso dello straniero possono essere
effettuate anche al di fuori dei centri di cui allĠarticolo 22, per il tempo
strettamente necessario allĠavvio dello stesso ai predetti centri o allĠadozione
dei provvedimenti occorrenti per lĠerogazione di specifiche forme di
assistenza di competenza dello Stato. |
|
||
2.
Gli interventi di cui al comma 1 sono effettuati a cura del prefetto con le
modalit e con lĠimputazione degli oneri a norma delle disposizioni di legge
in vigore, comprese quelle del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451,
convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563. |
|
||
|
|
||
|
|
||
CAPO
IV |
|
||
DISPOSIZIONI
DI CARATTERE UMANITARIO |
|
||
|
|
||
Art.
24 |
|
||
(Servizi
di accoglienza alla frontiera) |
|
||
1.
I servizi di accoglienza previsti dallĠarticolo 11, comma 6, del testo unico
sono istituiti presso i valichi di frontiera nei quale stato registrato
negli ultimi tre anni il maggior numero di richieste di asilo o di ingressi
sul territorio nazionale, nellĠambito delle risorse finanziarie definite con
il documento programmatico di cui allĠarticolo 3 del testo unico e dalla
legge di bilancio. |
|
||
2.
Le modalit per lĠespletamento dei servizi di assistenza, anche mediante
convenzioni con organismi non governativi o associazioni di volontariato,
enti o cooperative di solidariet sociale, e di informazione, anche mediante
sistemi automatizzati, sono definite con provvedimento del Ministro
dellĠinterno, dĠintesa con il Ministro per la solidariet sociale. |
|
||
3.
Nei casi di urgente necessit, per i quali i servizi di accoglienza di cui al
presente articolo non sono sufficienti o non sono attivati, immediatamente
interessato lĠente locale per lĠeventuale accoglienza in uno dei centri
istituiti a norma dellĠarticolo 40 del testo unico. |
|
||
|
|
||
Art.
25 |
|
||
(Programmi
di assistenza ed integrazione sociale) |
|
||
1.
I programmi di assistenza ed integrazione sociale di cui allĠarticolo 18 del
testo unico, realizzati a cura degli enti locali o dei soggetti privati
convenzionati, sono finanziati dallo Stato, nella misura del settanta per
cento, a valere sulle risorse assegnate al Dipartimento per le pari
opportunit, ai sensi dell'art. 58, comma 2, e dallĠente locale, nella misura
del trenta per cento, a valere sulle risorse relative allĠassistenza. Il
contributo dello Stato disposto dal Ministro per le pari opportunit previa
valutazione, da parte della Commissione interministeriale di cui al comma 2,
dei programmi elaborati dai comuni interessati o dai soggetti privati
convenzionati con questi ultimi, dietro presentazione di progetti di
fattibilit indicanti i tempi, le modalit e gli obiettivi che si intendono
conseguire, nonch le strutture organizzative e logistiche specificamente
destinate. |
|
||
2.
Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le pari
opportunit, istituita la Commissione interministeriale per l'attuazione
dell'articolo 18 del testo unico, composta dai rappresentanti dei Ministri
per le pari opportunit, per la solidariet sociale, dell'interno e di grazia
e giustizia, i quali designano i rispettivi supplenti. La Commissione pu
avvalersi di consulenti ed esperti, designati dal Ministro per le pari
opportunit, dĠintesa con gli altri Ministri interessati. |
|
||
3.
La Commissione svolge i compiti di indirizzo, controllo e di programmazione
delle risorse in ordine ai programmi previsti dal presente capo. In
particolare provvede a: |
|
||
a)
esprimere il parere sulle richieste di iscrizione nellĠapposita sezione del
registro di cui allĠarticolo 52, comma 1, lettera c); |
|
||
b)
esprimere i pareri e le proposte sui progetti di convenzione dei comuni e
degli enti locali con i soggetti privati che intendono realizzare i programmi
di assistenza e di integrazione sociale di cui allĠarticolo 26; |
|
||
c)
selezionare i programmi di assistenza e di integrazione sociale da finanziare
a valere sul Fondo di cui al comma 1, sulla base dei criteri e delle modalit
stabiliti con decreto del Ministro per le pari opportunit, di concerto con i
Ministri per la solidariet sociale, dellĠinterno e di grazia e giustizia; |
|
||
d)
verificare lo stato di attuazione dei programmi e la loro efficacia. A tal
fine gli enti locali interessati devono far pervenire alla Commissione ogni
sei mesi una relazione sulla base dei rapporti di cui all'articolo 26, comma
4, lettera c). |
|
||
|
|
||
Art.
26 |
|
||
(Convenzioni
con soggetti privati) |
|
||
1.
I soggetti privati che intendono svolgere attivit di assistenza ed
integrazione sociale per le finalit di cui allĠarticolo 18 del testo unico
debbono essere iscritti nellĠapposita sezione del registro di cui
allĠarticolo 42, comma 2, del medesimo testo unico, a norma degli articoli 52
e seguenti del presente regolamento, e stipulare apposita convenzione con
l'ente locale o con gli enti locali di riferimento. |
|
||
2.
L'ente locale stipula la convenzione con uno o pi soggetti privati di cui al
comma 1 dopo aver verificato: |
|
||
a)
lĠiscrizione nella apposita sezione del registro di cui allĠarticolo 42,
comma 2, del testo unico; |
|
||
b)
la rispondenza del programma o dei programmi di assistenza e di integrazione
sociale, che il soggetto intende realizzare, ai criteri ed alle modalit
stabiliti con il decreto di cui allĠarticolo 25, comma 3, lettera c), tenuto
conto dei servizi direttamente assicurati dallĠente locale; |
|
||
c)
la sussistenza dei requisiti professionali, organizzativi e logistici
occorrenti per la realizzazione dei programmi. |
|
||
3.
L'ente locale dispone verifiche semestrali sullo stato di attuazione e
sull'efficacia del programma, ed eventualmente concorda modifiche che lo
rendano pi adeguato agli obiettivi fissati. |
|
||
4.
I soggetti privati convenzionati con gli enti locali che attuano programmi di
assistenza e di integrazione sociale sono tenuti a: |
|
||
a)
comunicare al sindaco del luogo in cui operano l'inizio del programma; |
|
||
b)
effettuare tutte le operazioni di carattere amministrativo, anche per conto
degli stranieri assistiti a norma dellĠarticolo 18, comma 3, del testo unico,
qualora impossibilitati, per la richiesta del permesso di soggiorno,
l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale e ogni altro adempimento volto
alla effettivit dei diritti riconosciuti ai medesimi stranieri; |
|
||
c)
presentare all'ente locale convenzionato un rapporto semestrale sullo stato
di attuazione del programma e sugli obiettivi intermedi raggiunti; |
|
||
d)
rispettare le norme in materia di protezione dei dati personali nonch di
riservatezza e sicurezza degli stranieri assistiti, anche dopo la conclusione
del programma; |
|
||
e)
comunicare senza ritardo al sindaco e al questore che ha rilasciato il
permesso di soggiorno l'eventuale interruzione, da parte dello straniero
interessato, della partecipazione al programma. |
|
||
|
|
||
Art.
27 |
|
||
(Rilascio
del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale) |
|
||
1.
Quando ricorrono le circostanze di cui allĠarticolo 18 del testo unico, la
proposta per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione
sociale effettuata: |
|
||
a)
dai servizi sociali degli enti locali, o dalle associazioni, enti ed altri
organismi iscritti al registro di cui allĠarticolo 52, comma 1, lettera c),
convenzionati con lĠente locale, che abbiano rilevato situazioni di violenza
o di grave sfruttamento nei confronti dello straniero; |
|
||
b)
dal procuratore della Repubblica nei casi in cui sia iniziato un procedimento
penale relativamente a fatti di violenza o di grave sfruttamento di cui alla
lettera a), nel corso del quale lo straniero abbia reso dichiarazioni. |
|
||
2.
Ricevuta la proposta di cui al comma 1 e verificata la sussistenza delle
condizioni previste dal testo unico, il questore provvede al rilascio del
permesso di soggiorno per motivi umanitari, valido per le attivit di cui
all'articolo 18, comma 5, del testo unico, acquisiti: |
|
||
a)
il parere del procuratore della Repubblica quando ricorrono le circostanze di
cui al comma 1, lettera b), ed il procuratore abbia omesso di formulare la
proposta o questa non dia indicazioni circa la gravit ed attualit del
pericolo; |
|
||
b)
il programma di assistenza ed integrazione sociale relativo allo straniero,
conforme alle prescrizioni della Commissione interministeriale di cui
allĠarticolo 25; |
|
||
c)
lĠadesione dello straniero al medesimo programma, previa avvertenza delle
conseguenze previste dal testo unico in caso di interruzione del programma o
di condotta incompatibile con le finalit dello stesso; |
|
||
d)
lĠaccettazione degli impegni connessi al programma da parte del responsabile
della struttura presso cui il programma deve essere realizzato. |
|
||
3. Quando la
proposta effettuata a norma del comma 1, lettera a), il questore valuta la
gravit ed attualit del pericolo anche sulla base degli elementi in essa
contenuti. |
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3-bis.
Il permesso di soggiorno di cui allĠarticolo 18, comma 5, del testo unico,
pu essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro, secondo le modalit
stabilite per tale tipo di permesso. Le quote dĠingresso definite nei decreti
di cui allĠarticolo 3, comma 4, del testo unico, per lĠanno successivo alla
data di rilascio, sono decurtate in misura pari al numero dei permessi di
soggiorno di cui al presente comma, convertiti in permessi di soggiorno per
lavoro. |
|
||
3-ter.
Il permesso di soggiorno di cui allĠarticolo 18 del testo unico contiene,
quale motivazione, la sola dicitura Òper motivi umanitariÓ ed rilasciato
con modalitaĠ che assicurano lĠeventuale differenziazione da altri tipi di
permesso di soggiorno e lĠagevole individuazione dei motivi del rilascio ai
soli uffici competenti, anche mediante il ricorso a codici alfanumerici. |
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Art.
28 |
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(Permessi
di soggiorno per gli stranieri per i quali sono vietati lĠespulsione o il
respingimento) |
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1.
Quando la legge dispone il divieto di espulsione, il questore rilascia il
permesso di soggiorno: |
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||
a)
per minore et, salvo l'iscrizione del minore degli anni quattordici nel
permesso di soggiorno del genitore o dell'affidatario stranieri regolarmente
soggiornanti in Italia. In caso di minore non accompagnato, rintracciato sul
territorio e segnalato al Comitato per i minori stranieri, il permesso di
soggiorno per minore et rilasciato a seguito della segnalazione al
Comitato medesimo ed valido per tutto il periodo necessario per
lĠespletamento delle indagini sui familiari nei Paesi di origine. Se si
tratta di minore abbandonato, immediatamente informato il Tribunale per i
minorenni per i provvedimenti di competenza; |
|
||
a-bis)
per integrazione sociale e civile del minore, di cui allĠarticolo 11, comma
1, lettera c-sexies), previo parere del Comitato per i minori stranieri; |
|
||
b)
per motivi familiari, nei confronti degli stranieri che si trovano nelle
documentate circostanze di cui allĠarticolo 19, comma 2, lettera c) del testo
unico; |
|
||
c)
per cure mediche, per il tempo attestato mediante idonea certificazione
sanitaria, nei confronti delle donne che si trovano nelle circostanze di cui
allĠarticolo 19, comma 2, lettera d) del testo unico; |
|
||
d)
per motivi umanitari, negli altri casi, salvo che possa disporsi
lĠallontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione
analoga contro le persecuzioni di cui allĠarticolo 19, comma 1, del testo
unico. |
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CAPO
V |
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DISCIPLINA
DEL LAVORO |
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Art. 29
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(Definizione
delle quote dĠingresso per motivi di lavoro) |
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1.
I decreti che definiscono le quote massime di ingresso degli stranieri nel
territorio dello Stato per motivi di lavoro, definite anche in base alla
indicazioni delle regioni ai sensi dellĠarticolo 21, comma 4ter del testo
unico, indicano le quote per il lavoro subordinato, anche per esigenze di
carattere stagionale, e per il lavoro autonomo. Relativamente alle
professioni sanitarie, si tiene conto, sentite le regioni, delle valutazioni
effettuate dal Ministero della salute, connesse alle rilevazioni sui
fabbisogni di personale sanitario, di cui allĠarticolo 6-ter del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. |
|
||
2.
Per le finalit di cui al presente Capo il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali adotta le misure occorrenti per i collegamenti informativi
dei propri uffici centrali e periferici ed i trattamenti automatizzati dei
dati dei lavoratori stranieri e, mediante convenzioni con i Ministeri
interessati, per i collegamenti occorrenti con le rappresentanze diplomatiche
e consolari e con le questure. |
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||
3. (Comma non
ammesso al "Visto" della Corte dei Conti). |
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Art.30
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(Sportello unico per lĠimmigrazione)
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1.
Lo Sportello unico per lĠimmigrazione, di cui allĠarticolo 22, comma 1, del
testo unico, diretto da un dirigente della carriera prefettizia o da un
dirigente della Direzione provinciale del lavoro, composto da almeno un
rappresentante della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, da almeno
uno della Direzione provinciale del lavoro, designato dal dirigente della
Direzione provinciale del lavoro e da almeno uno appartenente ai ruoli della
Polizia di Stato, designato dal questore. Lo Sportello unico viene costituito
con decreto del prefetto, che pu individuare anche pi unit operative di
base. Con lo stesso decreto viene designato il responsabile delle Sportello
unico, individuato in attuazione di direttive adottate congiuntamente dal Ministro
dellĠinterno e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano,
in attuazione dellĠarticolo 22, comma 16, del testo unico, sono disciplinate,
mediante apposite norme di attuazione, forme di raccordo tra lo sportello
unico e gli uffici regionali e provinciali per lĠorganizzazione e lĠesercizio
delle funzioni amministrative in materia di lavoro, attribuite allo sportello
medesimo dagli articoli 22, 24 e 27 del testo unico e dallĠarticolo 40 del
presente regolamento, compreso il rilascio dei relativi nullaosta. |
|
||
2.
Lo Sportello si avvale anche del sistema informativo di cui allĠarticolo 2,
comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 27
luglio 2004, n. 242, nonch di procedure e tecnologie informatiche, in
modo da assicurare certezza delle informazioni, efficacia dei controlli e
speditezza delle procedure. |
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Art. 30-bis
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||
(Richiesta
assunzione lavoratori stranieri) |
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||
1.
Il datore di lavoro, italiano o straniero regolarmente soggiornante in
Italia, presenta la documentazione necessaria per la concessione del nulla
osta al lavoro subordinato allo Sportello unico, scegliendo, in alternativa,
tra quello della provincia di residenza ovvero quello della provincia ove ha
sede legale lĠimpresa o quello della provincia ove avr luogo la prestazione
lavorativa, con lĠosservanza delle modalit previste dallĠarticolo 22, comma
2, del testo unico. |
|
||
2.
In particolare, la richiesta nominativa o numerica viene redatta su appositi
moduli che facilitano lĠacquisizione dei dati su supporti magnetici o ottici.
Essa deve contenere i seguenti elementi essenziali: |
|
||
a)
complete generalit del datore di lavoro, del titolare o legale
rappresentante dellĠimpresa, la ragione sociale, la sede e lĠindicazione del
luogo di lavoro; |
|
||
b)
nel caso di richiesta nominativa, le complete generalit del lavoratore
straniero che si intende assumere comprensive della residenza allĠestero e,
nel caso di richiesta numerica, il numero dei lavoratori da assumere; |
|
||
c)
il trattamento retributivo ed assicurativo, nel rispetto delle leggi vigenti
e dei contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili, riportato anche
sulla proposta di contratto di soggiorno; |
|
||
d)
lĠimpegno di cui allĠarticolo 8-bis, comma 1, che deve risultare anche nella
proposta di contratto di soggiorno per lavoro; |
|
||
e)
lĠimpegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro. |
|
||
3.
Alla domanda devono essere allegati: |
|
||
a)
autocertificazione dellĠiscrizione dellĠimpresa alla Camera di commercio,
industria ed artigianato, per le attivit per le quali tale iscrizione
richiesta; |
|
||
b)
autocertificazione della posizione previdenziale e fiscale atta a comprovare,
secondo la tipologia di azienda, la capacit occupazionale e reddituale del
datore di lavoro; |
|
||
c)
la proposta di stipula di un contratto di soggiorno a tempo indeterminato,
determinato o stagionale, con orario a tempo pieno o a tempo parziale e non
inferiore a 20 ore settimanali e, nel caso di lavoro domestico, una
retribuzione mensile non inferiore al minimo previsto per lĠassegno sociale,
ai sensi dellĠarticolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. |
|
||
4.
Qualora il datore di lavoro intenda rivalersi delle spese per la messa a
disposizione dellĠalloggio, trattenendo dalla retribuzione mensile una somma
massima pari ad un terzo del suo importo, la decurtazione deve essere
espressamente prevista nella proposta di contratto di soggiorno, che ne deve
determinare la misura. Non si fa luogo alla decurtazione con riferimento ai
rapporti di lavoro per i quali il corrispondente contratto collettivo
nazionale di lavoro fissa il trattamento economico tenendo gi conto che il
lavoratore fruisce di un alloggio messo a disposizione dal datore. |
|
||
5.
Il datore di lavoro specifica nella domanda se interessato alla
trasmissione del nulla osta, di cui allĠarticolo 31, comma 4, e della
proposta di contratto, di cui al comma 3, lettera c), agli uffici consolari
tramite lo Sportello unico. |
|
||
6.
La documentazione di cui ai commi 2 e 3 presentata allo Sportello unico,
anche in via telematica, ai sensi del regolamento di cui allĠarticolo 34,
comma 2, della legge 30 luglio 2002, n. 189. |
|
||
7.
Lo Sportello unico competente al rilascio del nulla osta al lavoro quello
del luogo in cui verr svolta lĠattivit lavorativa. Nel caso in cui la
richiesta di nulla-osta sia stata presentata allo Sportello unico del luogo
di residenza o della sede legale dellĠimpresa, lo Sportello unico ricevente
la trasmette allo Sportello unico competente, ove diverso, dandone
comunicazione al datore di lavoro. |
|
||
8.
Lo Sportello unico, fermo quanto previsto dallĠarticolo 30-quinquies, procede
alla verifica della regolarit, della completezza e dellĠidoneit della
documentazione presentata ai sensi del comma 1, nonch acquisisce dalla
Direzione provinciale del lavoro, anche in via telematica, la verifica
dellĠosservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro
applicabile alla fattispecie e la congruit del numero delle richieste
presentate, per il medesimo periodo, dallo stesso datore di lavoro, in
relazione alla sua capacit economica e alle esigenze dellĠimpresa, anche in
relazione agli impegni retributivi ed assicurativi previsti dalla normativa
vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria
applicabili. La disposizione relativa alla verifica della congruit in
rapporto alla capacit economica del datore di lavoro non si applica al
datore di lavoro affetto da patologie o handicap che ne limitano
lĠautosufficienza, il quale intende assumere un lavoratore straniero addetto
alla sua assistenza. |
|
||
9.
Nei casi di irregolarit sanabile o di incompletezza della documentazione, lo
Sportello unico invita il datore di lavoro a procedere alla regolarizzazione
ed allĠintegrazione della documentazione. In tale ipotesi, i termini previsti
dagli articoli 22, comma 5, e 24, comma 2, del testo unico, per la
concessione del nulla-osta al lavoro subordinato e per il rilascio
dellĠautorizzazione al lavoro stagionale decorrono dalla data dellĠavvenuta
regolarizzazione della documentazione. |
|
||
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Art. 30-ter
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||
(Modulistica) |
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||
1.
Gli elementi, le caratteristiche e la tipologia della modulistica, anche
informatizzata, per la documentazione, le istanze e le dichiarazioni previste
per le esigenze dello Sportello unico sono definite con decreto del Ministro
dellĠinterno, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali. |
|
||
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||
Art.30-quater
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|
||
(Archivio
informatizzato dello sportello unico) |
|
||
1.
I soggetti che trasmettono i dati da acquisire nel sistema informatizzato in
materia di immigrazione, di cui allĠarticolo 30, comma 2, sono i soggetti
privati, le questure, lo Sportello unico, le regioni e le province per il
tramite del responsabile del Centro per lĠimpiego, i Centri per lĠimpiego, lĠautorit
consolare tramite il Ministero degli affari esteri, le Direzioni provinciali
del lavoro e il competente ufficio dellĠAmministrazione centrale del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. |
|
||
2.
Sono soggetti privati le associazioni di categoria, i datori di lavoro, i
lavoratori extracomunitari. |
|
||
3.
I dati identificativi ed informativi in materia di immigrazione, le
caratteristiche e le ulteriori informazioni da registrare nellĠarchivio
informatizzato dello Sportello unico sono definiti con decreto del Ministero
dellĠinterno, sentiti la Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie ed il Garante per la
protezione dei dati personali. |
|
||
4.
Le regole tecniche di funzionamento attinenti allĠarchivio informatizzato,
alle eventuali e ulteriori misure di sicurezza per il trattamento dei dati e
per la tenuta dellĠarchivio rispetto a quelle contenute nel decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, e nei
relativi regolamenti dĠattuazione, sono disciplinate con decreto del
Ministero dellĠinterno, sentiti la Presidenza del Consiglio dei Ministri
– Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie ed il Garante per la
protezione dei dati personali. |
|
||
5.
LĠindividuazione dei soggetti autorizzati alla consultazione e le modalitaĠ
tecniche e procedurali per la consultazione dellĠarchivio di cui al comma 1 e
per la trasmissione telematica dei dati e dei documenti allĠarchivio medesimo
sono regolate con il decreto del Ministro dellĠinterno di cui allĠarticolo 2,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27
luglio 2004, n. 242, in modo che, secondo le concrete possibilit
tecniche, le procedure possano svolgersi su supporto cartaceo e informatico,
anche con differenziazioni territoriali. |
|
||
6.
La documentazione originaria rimane in custodia delle Amministrazioni e degli
organi emittenti. |
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Art. 30-quinquies
|
|
||
(Verifica
delle disponibilit di offerta di lavoro presso i centri per lĠimpiego) |
|
||
1.
Le richieste di lavoro subordinato, sia nominative che numeriche, sono
trasmesse, anche per via telematica, dallo Sportello unico per
lĠimmigrazione, per il tramite del sistema informativo, al Centro per
lĠimpiego competente in relazione alla provincia di residenza, domicilio o
sede legale del richiedente, ad eccezione delle richieste nominative di
lavoratori stagionali, di cui allĠarticolo 24, comma 1, primo periodo, del
testo unico. |
|
||
2.
Il Centro per lĠimpiego, entro il termine di venti giorni dalla ricezione
della richiesta, provvede, per il tramite del sistema informativo, a
diffonderla ed a comunicare allo Sportello unico ed al datore di lavoro i
dati delle dichiarazioni di disponibilit pervenute anche da parte di
lavoratori extracomunitari iscritti nelle liste di collocamento o, comunque,
censiti come disoccupati in cerca di occupazione, ovvero le eventuali
certificazioni negative. |
|
||
3.
Qualora il centro per lĠimpiego, entro il termine di cui al comma 2,
comunichi allo sportello unico ed al datore di lavoro la disponibilit di
lavoratori residenti sul territorio italiano, la richiesta di nullaosta
relativa al lavoratore straniero rimane sospesa sino a quando il datore di
lavoro comunica, dando atto della valutazione delle predette offerte, allo
sportello unico e, per conoscenza, al centro per lĠimpiego, che intende
confermare la richiesta di nullaosta relativa al lavoratore straniero. |
|
||
|
|
||
Art.30-sexies
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|
||
(Rinuncia
allĠassunzione) |
|
||
1.
Il datore di lavoro, entro 4 giorni dalla comunicazione di cui allĠarticolo
30-quinquies, comma 2, se non sono pervenute
dichiarazioni di disponibilit allĠimpiego da parte di lavoratori italiani o
stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, comunica allo Sportello
unico e, per conoscenza, al Centro per lĠimpiego se intende revocare la
richiesta di nulla-osta relativa al lavoratore straniero. |
|
||
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||
Art.
31 |
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(Nulla-osta
dello Sportello unico e visto dĠingresso) |
|
||
1.
In presenza di certificazione negativa pervenuta dal Centro per lĠimpiego
competente od in caso di espressa conferma della richiesta di nulla-osta da
parte del datore di lavoro o, comunque, decorsi 20 giorni senza alcun
riscontro del Centro per lĠimpiego, lo Sportello unico richiede al questore
della stessa sede, tramite procedura telematica, la verifica della
sussistenza o meno, nei confronti del lavoratore straniero, di motivi
ostativi allĠingresso ed al soggiorno nel territorio dello Stato e, nei
confronti del datore di lavoro, di motivi ostativi di cui al comma 2. |
|
||
2.
Il questore esprime parere contrario al rilascio del nulla-osta qualora il
datore di lavoro a domicilio o titolare di un'impresa individuale ovvero,
negli altri casi, il legale rappresentante ed i componenti dell'organo di
amministrazione della societ, risultino denunciati per uno dei reati
previsti dal testo unico, ovvero per uno dei reati previsti dagli articoli
380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che i relativi procedimenti
si siano conclusi con un provvedimento che esclude il reato o la
responsabilit dell'interessato, ovvero risulti sia stata applicata nei loro
confronti una misura di prevenzione, salvi, in ogni caso, gli effetti della
riabilitazione. |
|
||
3.
Lo Sportello unico acquisisce dalle Direzioni provinciali del lavoro, tramite
procedura telematica, la verifica dei limiti numerici, quantitativi e
qualitativi, determinati a norma degli articoli 3, comma 4 e 21, del testo
unico. |
|
||
4.
In assenza di motivi ostativi di cui al comma 1 e nellĠipotesi di verifica
positiva dei limiti di cui al comma 3, lo Sportello unico provvede alla
convocazione del datore di lavoro per il rilascio del nulla-osta, la cui
validit di sei mesi dalla data del rilascio stesso. |
|
||
5.
Lo Sportello unico, accertati i dati identificativi del lavoratore straniero
e acquisito il parere del questore, verifica lĠesistenza del codice fiscale o
ne richiede lĠattribuzione, secondo le modalit determinate con il decreto
del Ministro dellĠinterno di cui allĠarticolo 11, comma 2. |
|
||
6.
Lo Sportello unico, in presenza di espressa richiesta formulata dal datore di
lavoro, anche ai sensi dellĠarticolo 30-bis, comma 5, trasmette la
documentazione di cui allĠarticolo 30-bis, commi 2 e 3, ivi compreso il
codice fiscale, nonch il relativo nulla-osta agli uffici consolari.
NellĠipotesi di trasmissione della documentazione per via telematica, lo
Sportello unico si avvale del collegamento previsto con lĠarchivio
informatizzato della rete mondiale visti presso il Ministero degli affari
esteri. |
|
||
7.
Il datore di lavoro informa il lavoratore straniero dellĠavvenuto rilascio
del nulla-osta, al fine di consentirgli di richiedere il visto dĠingresso
alla rappresentanza diplomatica o consolare competente, entro i termini di
validit del nulla-osta. |
|
||
8.
La rappresentanza diplomatica o consolare, alla quale sia pervenuta la
documentazione di cui al comma 6, comunica allo straniero la proposta di
contratto di soggiorno per lavoro e rilascia, previa verifica dei presupposti
di cui allĠarticolo 5, il visto dĠingresso, comprensivo del codice fiscale,
entro trenta giorni dalla data di richiesta del visto da parte
dellĠinteressato, dandone comunicazione, per via telematica, al Ministero
dellĠinterno, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, allĠINPS ed
allĠINAIL. Lo straniero viene informato dellĠobbligo di presentazione allo Sportello unico, entro otto giorni
dallĠingresso in Italia, ai sensi dellĠarticolo 35 . |
|
||
|
|
||
Art. 32
|
|
||
(Liste
degli stranieri che chiedono di lavorare in Italia) |
|
||
1.
Le liste di lavoratori stranieri che chiedono di lavorare in Italia, formate
in attuazione degli accordi di cui allĠarticolo 21, comma 5, del testo unico,
sono compilate ed aggiornate per anno solare, distintamente per lavoratori a
tempo indeterminato, a tempo determinato e per lavoro stagionale, e sono
tenute nellĠordine di presentazione delle domande di iscrizione. |
|
||
2.
Ciascuna lista consta di un elenco dei nominativi e delle schede di
iscrizione che gli interessati sono tenuti a compilare e sottoscrivere, su
modello definito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, adottato di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il
Ministro dell'interno e, per quanto concerne la fattispecie di cui
allĠarticolo 32-bis, con il concerto del Ministro per gli italiani nel mondo,
contenente: |
|
||
a)
Paese dĠorigine; |
|
||
b)
numero progressivo di presentazione della domanda; |
|
||
c)
complete generalit; |
|
||
d)
tipo del rapporto di lavoro preferito, stagionale, a tempo determinato, a
tempo indeterminato; |
|
||
e)
capacit professionali degli interessati o loro appartenenza ad una
determinata categoria di lavoratori, qualifica o mansione; |
|
||
f)
conoscenza della lingua italiana, ovvero di una delle lingue francese,
inglese o spagnola, o di altra lingua; |
|
||
g)
eventuali propensioni lavorative o precedenti esperienze di lavoro nel Paese
dĠorigine o in altri Paesi; |
|
||
h)
lĠeventuale diritto di priorit per i lavoratori stagionali che si trovano
nelle condizioni previste dallĠarticolo 24, comma 4, del testo unico,
attestate dalla esibizione del passaporto o altro documento equivalente, da
cui risulti la data di partenza dallĠItalia al termine del precedente
soggiorno per lavoro stagionale. |
|
||
3.
Le liste di cui al comma 2 sono trasmesse, in via telematica, per il tramite
della rappresentanza diplomatico-consolare, al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali che, previa verifica formale della rispondenza ai criteri
stabiliti, provvede, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, alla loro
diffusione mediante lĠinserimento nel sistema informativo delle Direzioni
provinciali del lavoro. Le predette liste sono distinte per Paesi di
provenienza. |
|
||
4.
LĠinteressato, iscritto nelle liste di lavoratori stranieri di cui al comma
1, ha facolt di chiedere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, la propria posizione nella lista.
|
|
||
Art.32-bis
|
|
||
(Liste
dei lavoratori di origine italiana) |
|
||
1.
Presso ogni rappresentanza diplomatico-consolare istituito un elenco dei
lavoratori di origine italiana, di cui allĠarticolo 21, comma 1, del testo
unico, compilato ed aggiornato secondo le modalit previste dallĠarticolo 32,
commi 1 e 2. La scheda, di cui allĠarticolo 32, comma 2, contiene, per tali
lavoratori, lĠindicazione del grado di ascendenza. |
|
||
2.
Agli iscritti alla lista di cui al comma 1 si applica quanto previsto
dallĠarticolo 32, comma 4. |
|
||
3.
Ai fini dellĠinserimento nel sistema informativo delle Direzioni provinciali
del lavoro di cui allĠarticolo 33, comma 1, il Ministero degli affari esteri
trasmette al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i predetti
elenchi. |
|
||
|
|
||
Art.
33 |
|
||
(Autorizzazione
al lavoro degli stranieri iscritti nelle liste) |
|
||
1.
I dati di cui allĠarticolo 32 sono immessi nel Sistema informativo lavoro
(S.I.L.) del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui
allĠarticolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e sono
posti a disposizione dei datori di lavoro e delle organizzazioni dei
lavoratori e dei datori di lavoro che ne fanno motivata richiesta, tramite le
Direzioni provinciali del lavoro. Fino alla completa attuazione del S.I.L., i
dati medesimi sono posti a disposizione dei datori di lavoro e delle
organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro con le modalit previste
dallĠarticolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241. |
|
||
2.
Le richieste di nulla-osta al lavoro per ciascun tipo di rapporto di lavoro
sono effettuate, anche se riferite ai nominativi iscritti nelle liste, con le
modalit di cui agli articoli 30-bis, 30-quinquies e 31. |
|
||
2-bis.
NellĠipotesi di richieste numeriche, oltre a quanto previsto nellĠarticolo
30-bis, lo Sportello unico acquisisce, tramite procedura telematica, dalle
Direzioni provinciali del lavoro, i nominativi delle persone iscritte nelle
liste di cui allĠarticolo 21, comma 5, del testo unico. |
|
||
3.
Nel caso in cui il datore di lavoro non intenda avvalersi della scelta nominativa,
per le richieste numeriche si procede nellĠordine di priorit di iscrizione
nella lista, a parit di requisiti professionali. |
|
||
|
|
||
Art.
34 |
|
||
(Titoli
di prelazione) |
|
||
1.
Con decreti del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dellĠistruzione,
dellĠuniversit e della ricerca, dĠintesa con la Conferenza Stato-Regioni,
sono fissate le modalit di predisposizione e di svolgimento dei programmi di
formazione e di istruzione da effettuarsi nel Paese di origine ai sensi
dellĠarticolo 23, comma 1, del testo unico, e sono stabiliti i criteri per la
loro valutazione. I programmi sono presentati al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali che, sentito il Ministero degli affari esteri, procede
allĠistruttoria e, congiuntamente con il Ministero dellĠistruzione,
dellĠuniversit e della ricerca, provvede alla relativa valutazione e
allĠeventuale approvazione, dando precedenza ai programmi validati dalle
regioni e che siano coerenti con il fabbisogno da queste formalizzato ai
sensi dellĠarticolo 21, comma 4 ter, del testo unico. |
|
||
2.
I lavoratori in possesso dellĠattestato
di qualifica ovvero di frequenza con certificazione delle competenze
acquisite, conseguito nellĠambito dei predetti programmi sono inseriti in
apposite liste istituite presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali. |
|
||
3.
Le liste di cui al comma 2, distinte per paesi di origine, constano di un
elenco di nominativi contenente il Paese di origine, le complete generalit,
la qualifica professionale, il grado di conoscenza della lingua italiana, il
tipo di rapporto di lavoro preferito, stagionale, a tempo determinato o indeterminato, nonch lĠindicazione del programma
formativo svolto e del rispettivo settore di impiego di destinazione. |
|
||
4.
I dati inseriti in tali liste sono posti a disposizione, tramite il sistema
informativo delle Direzioni provinciali del lavoro, dei datori di lavoro, che
possono procedere con la richiesta di nulla-osta al lavoro ai sensi
dellĠarticolo 22, commi 3, 4 e 5, del testo unico, oppure nei casi in cui
abbiano conoscenza diretta degli stranieri, con la richiesta nominativa di
nulla-osta di cui allĠ articolo 22, comma 2, del testo unico. Il nulla-osta
al lavoro per tali lavoratori rilasciato senza il preventivo espletamento
degli adempimenti previsti dallĠarticolo 22, comma 4, del testo unico. |
|
||
5.
I lavoratori inseriti nellĠelenco hanno un diritto di priorit, rispetto ai
cittadini del loro stesso Paese, secondo lĠordine di iscrizione nelle liste,
ai fini della chiamata numerica di cui allĠ articolo 22, comma 3, del testo
unico. |
|
||
6.
Nel caso di richieste numeriche di nulla-osta per lavoro stagionale, tale
diritto di priorit opera esclusivamente rispetto ai lavoratori che non si
trovano nella condizione prevista dallĠarticolo 24, comma 4, del testo unico.
|
|
||
7. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui allĠarticolo 3, comma 4,
del testo unico, riservata una quota di ingressi per lavoro subordinato non
stagionale ai lavoratori inseriti nellĠelenco che abbiano partecipato
allĠattivit formativa nei paesi di origine, anche sulla base delle
indicazioni fornite dalle regioni, ai sensi dellĠarticolo 21, comma 4-ter,
del testo unico. Qualora si verifichino residui nellĠutilizzo della quota
riservata, trascorsi nove mesi dalla data di entrata in vigore del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, la stessa rientra nella
disponibilit della quota di lavoro subordinato. |
|
||
7-bis. Entro i
limiti della riserva fissata ai sensi del comma 7, il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali provveder alla ripartizione della relativa quota di
ingressi, tenendo conto in via prioritaria delle richieste di manodopera da
impiegare nelle aree di destinazione lavorativa dei cittadini
extracomunitari, individuate nei programmi di istruzione e formazione
professionale approvati ai sensi del comma 1. |
|
||
8. Il decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri pu prevedere che, in caso di
esaurimento della quota riservata prevista al comma 7, siano ammessi
ulteriori ingressi, sulla base di effettive richieste di lavoratori formati
ai sensi dellĠarticolo 23 del testo unico. |
|
||
9. Ai
partecipanti ai corsi di formazione destinati ai lavoratori autonomi
stranieri, inseriti in appositi elenchi, riservata, con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, di cui allĠarticolo 3, comma 4, del testo unico,
una quota stabilita a livello nazionale. |
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Art.
35 |
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(Stipula
del contratto di soggiorno per lavoro subordinato) |
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1.
Entro 8 giorni dallĠingresso nel territorio nazionale, il lavoratore
straniero si reca presso lo Sportello unico competente che, a seguito di
verifica del visto rilasciato dallĠautorit consolare e dei dati anagrafici
del lavoratore straniero, consegna il certificato di attribuzione del codice
fiscale. Nello stesso termine, il lavoratore straniero, previa esibizione di
un titolo idoneo a comprovare lĠeffettiva disponibilit dellĠalloggio, della
richiesta di certificazione dĠidoneit alloggiativa nonch della
dichiarazione di impegno al pagamento delle spese di viaggio di cui
allĠarticolo 5-bis, comma 1, lettera b), del testo unico, sottoscrive il
contratto di soggiorno per lavoro, senza apporre modifiche o condizioni allo
stesso, che viene conservato presso lo Sportello medesimo. |
|
||
2.
Copia del contratto di soggiorno sottoscritto trasmessa dallo Sportello
unico, ove possibile, in via telematica, al Centro per lĠimpiego,
allĠautorit consolare competente, nonch al datore di lavoro. |
|
||
3.
Lo Sportello unico competente richiede lĠannullamento dei codici fiscali non
consegnati nel termine di diciotto mesi dal rilascio del nullaosta, ovvero
conferma lĠavvenuta consegna, secondo le modalit determinate con il decreto
del Ministro dellĠinterno di cui allĠarticolo 11, comma 2, con la contestuale
indicazione del dato relativo al domicilio fiscale dello straniero. |
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4.
(...) |
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5.
(...) |
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6.
(...) |
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Art.
36 |
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(Rilascio
del permesso di soggiorno per lavoro) |
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1.
AllĠatto della sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro, ai sensi
dellĠarticolo 35, comma 1, lo Sportello unico provvede a far sottoscrivere al
lavoratore straniero il modulo precompilato di richiesta del permesso di
soggiorno, i cui dati sono, contestualmente, inoltrati alla questura
competente per il rilascio del permesso di soggiorno, tramite procedura
telematica. Si applicano le disposizioni di cui allĠarticolo 11, comma
2-bis.. |
|
||
2.
Lo Sportello provvede, altres, a comunicare allo straniero la data della convocazione stabilita dalla questura
per i rilievi fotodattiloscopici, previsti dallĠarticolo 5, comma 2-bis, del
testo unico. |
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3.
(...) |
|
||
4.
(...) |
|
||
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Art. 36-bis
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(Variazioni
del rapporto di lavoro) |
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1.
Per lĠinstaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, fermo restando quanto
previsto dallĠarticolo 37, deve essere sottoscritto un nuovo contratto di
soggiorno per lavoro, anche ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, di
cui allĠarticolo 13. |
|
||
2.
Il datore di lavoro deve comunicare allo Sportello unico, entro cinque giorni
dallĠevento, la data dĠinizio e la data di cessazione del rapporto di lavoro
con il cittadino straniero, ai sensi dellĠarticolo 37, nonch il
trasferimento di sede del lavoratore, con la relativa decorrenza. |
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Art. 37
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||
(Iscrizione
nelle liste o nellĠelenco anagrafico finalizzata al collocamento del lavoratore
licenziato, dimesso o invalido) |
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||
1. Quando il
lavoratore straniero perde il posto di lavoro ai sensi della normativa in
vigore in materia di licenziamenti collettivi, l'impresa che lo ha assunto
deve darne comunicazione allo Sportello unico e al Centro per lĠimpiego
competenti entro cinque giorni dalla data di licenziamento. Il Centro per
lĠimpiego procede, in presenza delle condizioni richieste dalla rispettiva
disciplina generale, allĠiscrizione dello straniero nelle liste di mobilit,
anche ai fini della corresponsione della indennit di mobilit ove spettante,
nei limiti del periodo di residua validit del permesso di soggiorno e,
comunque, salvo che per il lavoratore stagionale, per un periodo non
inferiore a sei mesi. Qualora il licenziamento collettivo non dia luogo
allĠiscrizione nelle liste di mobilit si applica la disposizione del comma
2. |
|
||
2.
Quando il licenziamento disposto a norma delle leggi in vigore per il
licenziamento individuale, ovvero in caso di dimissioni, il datore di lavoro
ne d comunicazione entro cinque giorni allo Sportello unico e al Centro per
lĠimpiego competenti . Lo straniero, se interessato a far risultare lo stato
di disoccupazione, per avvalersi della previsione di cui allĠarticolo 22,
comma 11, del testo unico, deve presentarsi, non oltre il quarantesimo giorno
dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, presso il Centro per
lĠimpiego e rendere la dichiarazione, di cui allĠarticolo 2, comma 1, del
decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, cos come sostituito dal decreto
legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, che attesti lĠattivit lavorativa
precedentemente svolta, nonch lĠimmediata disponibilit allo svolgimento di
attivit lavorativa, esibendo il proprio permesso di soggiorno. |
|
||
3.
Il Centro per lĠimpiego provvede
allĠinserimento del lavoratore nellĠelenco anagrafico, di cui allĠarticolo 4
del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, ovvero
provvede allĠaggiornamento della posizione del lavoratore qualora gi
inserito. Il lavoratore mantiene lĠinserimento in tale elenco per il periodo
di residua validit del permesso di soggiorno e, comunque, ad esclusione del
lavoratore stagionale, per un periodo complessivo non inferiore a sei mesi. |
|
||
4.
Il Centro per lĠimpiego notifica, anche per via telematica,
entro 10 giorni, allo Sportello unico la data di effettuazione
dellĠinserimento nelle liste di cui al comma 1 ovvero della registrazione
dellĠimmediata disponibilit del lavoratore nellĠelenco anagrafico di cui al
comma 2, specificando, altres, le generalit del lavoratore straniero e gli
estremi del rispettivo permesso di soggiorno. |
|
||
5.
Quando, a norma delle disposizioni
del testo unico e del presente articolo, il lavoratore straniero ha diritto a
rimanere nel territorio dello Stato oltre il termine fissato dal permesso di
soggiorno, la questura rinnova il permesso medesimo, previa documentata
domanda dellĠinteressato, fino a sei mesi dalla data di iscrizione nelle
liste di cui al comma 1 ovvero di registrazione nellĠelenco di cui al comma
2. Il rinnovo del permesso subordinato allĠaccertamento, anche per via
telematica, dellĠinserimento dello straniero nelle liste di cui al comma 1 o
della registrazione nellĠelenco di cui al comma 2. Si osservano le
disposizioni dellĠarticolo 36-bis. |
|
||
6.
Allo scadere del permesso di soggiorno, di cui al comma 5, lo straniero deve
lasciare il territorio dello Stato, salvo risulti titolare di un nuovo
contratto di soggiorno per lavoro ovvero abbia diritto al permesso di
soggiorno ad altro titolo, secondo la normativa vigente. |
|
||
7.
Nel caso di straniero regolarmente soggiornante per motivo di lavoro o per un
motivo che consente il lavoro subordinato, che sia dichiarato invalido
civile, lĠiscrizione nelle liste di cui allĠarticolo 8 della legge 12 marzo 1999,
n. 68, equivale allĠiscrizione ovvero alla registrazione di cui ai commi 1 e
2. |
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||
Art.
38 |
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(Accesso
al lavoro stagionale) |
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1.
Il nulla-osta al lavoro stagionale, anche con riferimento allĠaccorpamento di
gruppi di lavori di pi breve periodo da svolgere presso diversi datori di
lavoro, ha validit da venti giorni ad un massimo
di nove mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di
soggiorno. Il nullaosta rilasciato dallo Sportello unico, per la durata
corrispondente a quella del lavoro stagionale richiesto, non oltre venti
giorni dalla data di ricevimento delle richieste di assunzione del datore di
lavoro, con le modalit definite dagli articoli 30-bis e 31, commi 1,
limitatamente alla parte in cui si prevede la richiesta di parere al
questore, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e nel rispetto del diritto di precedenza in
favore dei lavoratori stranieri, di cui all'articolo 24, comma 4, del testo
unico. |
|
||
1-bis.
In caso di richiesta numerica, redatta secondo le modalit di cui
allĠarticolo 30-bis, lo Sportello unico procede allĠimmediata comunicazione
della stessa, anche per via telematica, al Centro per lĠimpiego competente
che, nel termine di cinque giorni, verifica lĠeventuale disponibilit di
lavoratori nazionali, comunitari o extracomunitari regolarmente iscritti
nelle liste di collocamento o, comunque, censiti come disoccupati in cerca di
occupazione a ricoprire lĠimpiego stagionale offerto. Si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 30-quinquies, comma 2 e 30-sexies. I
termini ivi previsti sono ridotti della met. |
|
||
1-ter.
In caso di certificazione negativa pervenuta dal Centro per lĠimpiego o di
espressa conferma della richiesta di nulla-osta o, comunque, nel caso di
decorso di 10 giorni senza alcun riscontro da parte del Centro per lĠimpiego,
lo Sportello unico d ulteriore corso alla procedura. |
|
||
2.
Ai fini dell'autorizzazione, i lavoratori stranieri che hanno fatto rientro
nello Stato di provenienza alla scadenza del permesso di soggiorno rilasciato
lĠanno precedente per lavoro stagionale hanno diritto di precedenza presso lo
stesso datore di lavoro o nellĠambito delle medesime richieste cumulative,
nonch nelle richieste senza indicazione nominativa, rispetto ai lavoratori
stranieri che non si trovano nelle stesse condizioni. |
|
||
3.
Per le attivit stagionali, le richieste di autorizzazione al lavoro possono
essere presentate anche dalle associazioni di categoria per conto dei loro
associati. |
|
||
4.
La autorizzazione al lavoro stagionale a pi datori di lavoro che impiegano
lo stesso lavoratore straniero per periodi di lavoro complessivamente
compresi nella stagione, nel rispetto dei limiti temporali, minimi e massimi,
di cui allĠarticolo 24, comma 3, del testo unico, deve essere unica, su
richiesta dei datori di lavoro, anche cumulativa, presentata contestualmente,
ed rilasciata a ciascuno di essi. Sono ammesse ulteriori autorizzazioni
anche a richiesta di datori di lavoro diversi, purch nellĠambito del periodo
massimo previsto. |
|
||
5.
Ai fini della verifica della corrispondenza del trattamento retributivo ed
assicurativo offerto allo straniero con quello previsto dai contratti
collettivi nazionali di categoria, lo Sportello unico si conforma alle
convenzioni di cui all'articolo 24, comma 5, del testo unico, eventualmente
stipulate. |
|
||
6.
(...) |
|
||
7.
I lavoratori stranieri che hanno fatto rientro nello Stato di provenienza
alla scadenza del permesso di soggiorno rilasciato lĠanno precedente per
lavoro stagionale, i quali sono autorizzati a tornare in Italia per un
ulteriore periodo di lavoro stagionale, ed ai quali sia offerto un contratto
di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, nei limiti delle
quote di cui all'articolo 29, possono richiedere alla questura il rilascio
del permesso di soggiorno, osservate le disposizioni dellĠarticolo 9 del
presente regolamento. Il permesso di soggiorno rilasciato entro 20 giorni
dalla presentazione della domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni
previste dal testo unico e dal presente articolo. |
|
||
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|
||
Art. 38- bis
|
|
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(Permesso
pluriennale per lavoro stagionale) |
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||
1.
Il datore di lavoro dello straniero che si trova nelle condizioni di cui
allĠarticolo 5, comma 3-ter, del testo unico, pu richiedere il rilascio del
nulla-osta al lavoro pluriennale in favore del medesimo lavoratore. Lo
Sportello unico, accertati i requisiti di cui al medesimo articolo, rilascia
il nulla-osta secondo le modalit di cui allĠarticolo 38. |
|
||
2.
Il nulla-osta triennale rilasciato con lĠindicazione del periodo di
validit, secondo quanto previsto dallĠarticolo 5, comma 3-ter, del testo
unico. |
|
||
3.
Sulla base del nulla-osta triennale al lavoro stagionale, i visti di ingresso
per le annualit successive alla prima sono concessi dallĠautorit consolare,
previa esibizione della proposta di contratto di soggiorno per lavoro
stagionale, trasmessa al lavoratore interessato dal datore di lavoro, che
provvede, altres, a trasmetterne copia allo Sportello unico competente.
Entro otto giorni dalla data di ingresso nel territorio nazionale, il
lavoratore straniero si reca presso lo Sportello unico per sottoscrivere il
contratto di soggiorno per lavoro, secondo le disposizioni dellĠarticolo 35. |
3.
Sulla base del nulla-osta triennale al lavoro stagionale, i visti di ingresso
per le annualit successive alla prima sono concessi dallĠautorit consolare,
previa esibizione della proposta di contratto di soggiorno per lavoro
stagionale, trasmessa al lavoratore interessato dal datore di lavoro, che
provvede, altres, a trasmetterne copia allo Sportello unico competente.
Entro otto giorni dalla data di ingresso nel territorio nazionale, il
lavoratore straniero si reca presso lo Sportello unico per sottoscrivere il
contratto di soggiorno per lavoro, secondo le disposizioni dellĠarticolo 35. La
richiesta di assunzione, per le annualita' successive alla prima, puo' essere
effettuata da un datore di lavoro anche diverso dal datore di lavoro che ha
ottenuto il nullaosta triennale al lavoro stagionale.[233] |
||
4.
Il rilascio dei nulla-osta pluriennali
avviene nei limiti delle quote di ingresso per lavoro stagionale. I
nulla-osta pluriennali e la rispettiva loro estensione temporale annuale sono
considerati in sede di determinazione dei flussi relativi agli anni
successivi a quello di rilascio. |
|
||
|
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||
Art.
39 |
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||
(Disposizioni
relative al lavoro autonomo) |
|
||
1.
Lo straniero che intende svolgere in Italia attivit per le quali richiesto
il possesso di una autorizzazione o licenza o l'iscrizione in apposito
registro o albo, ovvero la presentazione di una dichiarazione o denuncia, ed
ogni altro adempimento amministrativo tenuto a richiedere alla competente
autorit amministrativa, anche tramite proprio procuratore, la dichiarazione
che non sussistono motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo o
autorizzatorio, comunque denominato, osservati i criteri e le procedure
previsti per il rilascio dello stesso. Oltre a quanto previsto dagli articoli
49, 50 e 51, per le attivit che richiedono l'accertamento di specifiche
idoneit professionali o tecniche, il Ministero delle attivit produttive o
altro Ministero o diverso organo competente per materia provvedono, nei
limiti delle quote di cui allĠarticolo 3, comma 4, del testo unico, al
riconoscimento dei titoli o degli attestati delle capacit professionali
rilasciati da Stati esteri. |
|
||
2.
La dichiarazione rilasciata quando sono soddisfatte tutte le condizioni e i
presupposti previsti dalla legge per il rilascio del titolo abilitativo o
autorizzatorio richiesto, salvo, nei casi di conversione di cui al comma 9,
lĠeffettiva presenza dello straniero in Italia in possesso del prescritto
permesso di soggiorno. |
|
||
3.
Anche per le attivit che non richiedono il rilascio di alcun titolo
abilitativo o autorizzatorio, lo straniero tenuto ad acquisire presso la
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per il
luogo in cui l'attivit lavorativa autonoma deve essere svolta, o presso il
competente ordine professionale, l'attestazione dei parametri di riferimento
riguardanti la disponibilit delle risorse finanziarie occorrenti per l'esercizio
dell'attivita'. Tali parametri si fondano sulla disponibilit in Italia, da
parte del richiedente, di una somma non inferiore alla capitalizzazione, su
base annua, di un importo mensile pari allĠassegno sociale. |
|
||
4.
La dichiarazione di cui al comma 2 e lĠattestazione di cui al comma 3 sono
rilasciate, ove richieste, a stranieri che intendano operare come soci
prestatori dĠopera presso societ, anche cooperative, costituite da almeno
tre anni. |
|
||
5.
La dichiarazione di cui al comma 2, unitamente a copia della domanda e della
documentazione prodotta per il suo rilascio, nonch l'attestazione della
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui al comma 3
devono essere presentate, anche tramite procuratore, alla questura
territorialmente competente, per l'apposizione del nulla-osta provvisorio ai
fini dell'ingresso. |
|
||
6.
Il nulla-osta provvisorio posto in calce alla dichiarazione di cui al comma
2 entro 20 giorni dalla data di ricevimento, previa verifica che non
sussistono, nei confronti dello straniero, motivi ostativi all'ingresso e al
soggiorno nel territorio dello Stato per motivi di lavoro autonomo. La
dichiarazione provvista del nulla-osta rilasciata all'interessato o al suo
procuratore. |
|
||
7.
La dichiarazione, l'attestazione, ed il nulla-osta di cui ai commi 2, 3 e 5
di data non anteriore a tre mesi sono presentati alla rappresentanza
diplomatica o consolare competente per il rilascio del visto di ingresso, la
quale, entro trenta giorni, provvede a norma dell'articolo 26, comma 5, del
testo unico, previo accertamento dei requisiti richiesti sulla base della
normativa e della documentazione presentata. La rappresentanza diplomatica o
consolare, nel rilasciare il visto, ne d comunicazione al Ministero dellĠ
interno, allĠINPS e allĠINAIL e consegna allo straniero la certificazione
dellĠesistenza dei requisiti di cui al presente comma, ai fini del rilascio
del permesso di soggiorno per lavoro autonomo. |
|
||
8.
La questura territorialmente competente provvede al rilascio del permesso di
soggiorno. |
|
||
9.
Oltre a quanto previsto dall'articolo 14, lo straniero gi presente in
Italia, in possesso di regolare permesso di soggiorno per motivi di studio o
di formazione professionale, pu richiedere la conversione del permesso di
soggiorno per lavoro autonomo. A tale fine, lo Sportello unico, su richiesta
dellĠinteressato, previa verifica della disponibilit delle quote dĠingresso
per lavoro autonomo, determinate a norma dellĠarticolo 3, comma 4, del testo
unico, rilascia la certificazione di cui allĠarticolo 6, comma 1, del testo
unico, sulla base della documentazione di cui ai commi 1, 2 e 3. Lo Sportello
unico provvede a far sottoscrivere allĠinteressato il modulo per la richiesta
di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, i cui dati sono,
contestualmente, inoltrati alla questura competente, tramite procedura
telematica. Si applicano le disposizioni di cui allĠ articolo 11, comma
2-bis. |
|
||
|
|
||
Art.
40 |
|
||
(Casi
particolari di ingresso per lavoro) |
|
||
1.
Il nulla-osta al lavoro per gli stranieri di cui all'articolo 27, commi 1 e
2, del testo unico, quando richiesto, rilasciato, fatta eccezione per i
lavoratori di cui alle lettere d) e r-bis) del comma 1 del medesimo articolo,
senza il preventivo espletamento degli adempimenti previsti dallĠarticolo 22,
comma 4, del testo unico. Si osservano le modalit previste dallĠarticolo
30-bis, commi 2 e 3, e quelle ulteriori previste dal presente articolo. Il
nulla-osta al lavoro rilasciato al di fuori delle quote stabilite con il
decreto di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico. |
|
||
2.
Salvo diversa disposizione di legge o di regolamento, il nulla-osta al lavoro
non pu essere concesso per un periodo superiore a quello del rapporto di
lavoro a tempo determinato e, comunque, a due anni; la proroga oltre il
predetto limite biennale, se prevista, non pu superare lo stesso termine di
due anni. Per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato di cui ai commi 6 e
21, il nulla-osta al lavoro viene concesso a tempo indeterminato. La validit
del nulla osta deve essere espressamente indicata nel provvedimento. |
|
||
3.
Salvo quanto previsto dai commi 9 lettera a), 12, 14, 16 e 19 del presente
articolo e dal comma 2 dell'articolo 27 del testo unico, il nulla osta al
lavoro rilasciato dallo Sportello unico. Ai fini del visto d'ingresso e
della richiesta del permesso di soggiorno, il nulla-osta al lavoro deve
essere utilizzato entro 120 giorni dalla data del rilascio, osservate le
disposizioni dellĠarticolo 31, commi 1 limitatamente alla richiesta del parere
del questore, 2, 4, 5, 6, 7 e 8. |
|
||
4.
Fatti salvi, per gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettera f),
del testo unico, i pi elevati limiti temporali previsti dall'articolo 5,
comma 3, lettera c), del medesimo testo unico, il visto d'ingresso e il
permesso di soggiorno per gli stranieri di cui al presente articolo sono
rilasciati per il tempo indicato nel nulla-osta al lavoro o, se questo non
richiesto, per il tempo strettamente corrispondente alle documentate
necessit. |
|
||
5.
Per i lavoratori di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a), del testo
unico, il nulla-osta al lavoro si riferisce ai dirigenti o al personale in
possesso di conoscenze particolari che, secondo il contratto collettivo
nazionale di lavoro applicato allĠazienda distaccataria, qualificano
lĠattivit come altamente specialistica, occupati da almeno sei mesi
nellĠambito dello stesso settore prima della data del trasferimento
temporaneo, nel rispetto degli impegni derivanti dall'Accordo GATS,
ratificato e reso esecutivo in Italia con la legge 29 dicembre 1994, n. 747.
Il trasferimento temporaneo, di durata legata allĠeffettiva esigenza
dellĠazienda, definita e predeterminata nel tempo, non pu superare, incluse
le eventuali proroghe, la durata complessiva di cinque anni. Al termine del
trasferimento temporaneo possibile lĠassunzione a tempo determinato o
indeterminato presso lĠazienda distaccataria. |
|
||
6.
Per il personale di cui all'articolo 27, comma 1, lettere b) e c), del testo
unico, il nulla-osta al lavoro subordinato alla richiesta di assunzione
anche a tempo indeterminato dell'Universit o dell'istituto di istruzione
superiore e di ricerca, pubblici o privati, che attesti il possesso dei
requisiti professionali necessari per l'espletamento delle relative attivit.
|
|
||
7.
Per il personale di cui all'articolo 27, comma 1, lettera d), del testo
unico, la richiesta deve essere presentata o direttamente dall'interessato,
corredandola del contratto relativo alla prestazione professionale da
svolgere in Italia, oppure dal datore di lavoro in caso di assunzione in
qualit di lavoratore subordinato, noncheĠ del titolo di studio o attestato
professionale di traduttore o interprete, specifici per le lingue richieste,
rilasciati, rispettivamente, da una scuola statale o da ente pubblico o altro
istituto paritario, secondo la legislazione vigente nello Stato del rilascio,
debitamente vistati, previa verifica della legittimazione dellĠorgano
straniero al rilascio dei predetti documenti, da parte delle rappresentanze
diplomatiche o consolari competenti. |
|
||
8.
Per i lavoratori di cui allĠarticolo 27, comma 1, lettera e), del testo
unico, deve essere acquisito il contratto di lavoro autenticato dalla
rappresentanza diplomatica o consolare. Il nulla-osta non pu essere
rilasciato a favore dei collaboratori familiari di cittadini stranieri. |
|
||
9.
La lettera f) del comma 1 dellĠarticolo 27 del testo unico si riferisce agli
stranieri che, per finalitaĠ formativa, debbono svolgere, in unit produttive
del nostro Paese: |
|
||
a) attivitaĠ nellĠambito
di un rapporto di tirocinio funzionale al completamento di un percorso di
formazione professionale, ovvero |
|
||
b)
attivitaĠ di addestramento sulla base di un provvedimento di trasferimento
temporaneo o di distacco assunto dallĠorganizzazione dalla quale dipendono. |
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||
10.
Per le attivit di cui alla lettera a) del comma 9 non eĠ richiesto il nulla
osta al lavoro e il visto di ingresso per motivi di studio o formazione viene
rilasciato su richiesta dei soggetti di cui allĠarticolo 2, comma 1, del
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 marzo 1998, n.
142, nei limiti del contingente annuo determinato ai sensi del comma 6
dellĠarticolo 44-bis. Alla richiesta deve essere unito il progetto formativo,
redatto ai sensi delle norme attuative dellĠarticolo 18 della legge 24 giugno
1997, n. 196, vistato dalla regione.
|
|
||
11.
Per i lavoratori di cui all'articolo 27, comma 1, lettera g), del testo
unico, il nulla osta al lavoro pu essere richiesto solo da organizzazione o
impresa, italiana o straniera, operante nel territorio italiano, con proprie
sedi, rappresentanze o filiali, e pu riguardare, soltanto, prestazioni
qualificate di lavoro subordinato, intendendo per tali quelle riferite
allĠesecuzione di opere o servizi particolari per i quali occorre esperienza
specifica nel contesto complessivo dellĠopera o del servizio stesso, per un
numero limitato di lavoratori. LĠimpresa estera deve garantire lo stesso
trattamento minimo retributivo del contratto collettivo nazionale di
categoria applicato ai lavoratori italiani o comunitari noncheĠ il versamento
dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti dallĠordinamento
italiano. |
|
||
12.
Per gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettera h), del testo unico, dipendenti da societ straniere
appaltatrici dellĠarmatore chiamati all'imbarco su navi italiane da crociera
per lo svolgimento di servizi complementari di cui all'articolo 17 della
legge 5 dicembre 1986, n. 856, si osservano le specifiche disposizioni di
legge che disciplinano la materia e non necessaria l'autorizzazione al
lavoro. I relativi visti d'ingresso sono rilasciati dalle rappresentanze
diplomatiche o consolari entro termini abbreviati e con procedure
semplificate definite con le istruzioni di cui all'articolo 5, comma 3. Essi
consentono la permanenza a bordo della nave anche quando la stessa naviga
nelle acque territoriali o staziona in un porto nazionale. In caso di sbarco,
si osservano le disposizioni in vigore per il rilascio del permesso di
soggiorno. Restano ferme le disposizioni in vigore per il rilascio dei visti
di transito. |
|
||
13.
Nell'ambito di quanto previsto all'articolo 27, comma 1, lettera i), del
testo unico, previsto l'impiego in Italia di gruppi di lavoratori alle dipendenze,
con regolare contratto di lavoro, di datori di lavoro, persone fisiche o
giuridiche, residenti o aventi sede allĠestero, per la realizzazione di opere
determinate o per la prestazione di servizi oggetto di contratti di appalto
stipulati con persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere residenti in
Italia ed ivi operanti. In tali casi il nulla-osta al lavoro da richiedersi a
cura dellĠappaltante, il visto d'ingresso e il permesso di soggiorno sono
rilasciati per il tempo strettamente necessario alla realizzazione dell'opera
o alla prestazione del servizio, previa comunicazione, da parte del datore di
lavoro, agli organismi provinciali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
comparativamente pi rappresentative nel settore interessato. LĠimpresa
estera deve garantire ai propri dipendenti in trasferta sul territorio
italiano lo stesso trattamento minimo retributivo del contratto collettivo
nazionale di categoria applicato ai lavoratori italiani o comunitari nonch
il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali. |
|
||
14.
Per i lavoratori dello spettacolo di cui allĠarticolo 27, comma 1, lettere
l), m), n), e o), del testo unico, il nulla-osta al lavoro, comprensivo del
codice fiscale, rilasciato dalla Direzione generale per lĠimpiego –
Segreteria del collocamento dello spettacolo di Roma e dallĠUfficio speciale
per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo per la Sicilia di
Palermo, per un periodo iniziale non superiore a dodici mesi, salvo proroga,
che, nei casi di cui alla lettera n), pu essere concessa, sulla base di
documentate esigenze, soltanto per consentire la chiusura dello spettacolo ed
esclusivamente per la prosecuzione del rapporto di lavoro con il medesimo
datore di lavoro. Il rilascio del nulla-osta comunicato, anche per via
telematica, allo Sportello unico della provincia ove ha sede legale
lĠimpresa, ai fini della stipula del contratto di soggiorno per lavoro. |
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15.
I visti dĠingresso per gli artisti stranieri che effettuano prestazioni di
lavoro autonomo di breve durata e, comunque, inferiore a novanta giorni, sono
rilasciati al di fuori delle quote di cui allĠarticolo 3, comma 4, del testo
unico, con il vincolo che gli artisti interessati non possano svolgere
attivit per un produttore o committente di spettacolo diverso da quello per
il quale il visto stato rilasciato |
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16.
Per gli sportivi stranieri di cui allĠart. 27, comma 1, lettera p), e comma 5
bis, del testo unico, il nulla osta al lavoro sostituito dalla
dichiarazione nominativa di assenso del Comitato olimpico nazionale italiano
(CONI), comprensiva del codice fiscale, sulla richiesta, a titolo
professionistico o dilettantistico, della societ destinataria delle
prestazioni sportive, osservate le disposizioni della legge 23 marzo 1981, n.
91. La dichiarazione nominativa di assenso richiesta anche quando si tratti
di prestazione di lavoro autonomo. In caso di lavoro subordinato, la
dichiarazione nominativa dĠassenso comunicata, anche per via telematica,
allo Sportello unico della provincia ove ha sede la societ destinataria
delle prestazioni sportive, ai fini della stipula del contratto di soggiorno
per lavoro. La dichiarazione nominativa di assenso e il permesso di soggiorno
di cui al presente comma possono essere rinnovati anche al fine di consentire
il trasferimento degli sportivi stranieri tra societ sportive nellĠambito
della medesima Federazione. |
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17.
Gli ingressi per lavoro autonomo, nei casi di cui al comma 16, sono considerati
al di fuori delle quote stabilite con il decreto di cui allĠarticolo 3, comma
4, del testo unico. Al fine dellĠapplicazione dellĠarticolo 27, comma 5-bis,
del testo unico, le aliquote dĠingresso stabilite per gli sportivi stranieri
ricomprendono le prestazioni di lavoro subordinato e di lavoro autonomo e
sono determinate sulla base dei calendari e delle stagioni sportive federali
e non si applicano agli allenatori ed ai preparatori atletici. Lo straniero
titolare di permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro o per
motivi familiari pu essere tesserato dal CONI, nellĠambito delle quote
fissate dallĠarticolo 27, comma 5-bis, del testo unico. |
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18
NellĠipotesi in cui la dichiarazione di assenso rilasciata dal CONI riguardi
un cittadino extracomunitario minore, la richiesta della predetta
dichiarazione deve essere corredata dallĠautorizzazione rilasciata dalla
Direzione provinciale del lavoro competente ai sensi dellĠarticolo 6, comma
2, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, sulla base dellĠistruttoria
effettuata dalla Federazione sportiva nazionale di appartenenza della societ
destinataria della prestazione sportiva. |
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19.
Per i lavoratori di cui all'articolo 27, comma 1, lettera q), del testo
unico, e per quelli occupati alle dipendenze di rappresentanze diplomatiche o
consolari o di enti di diritto internazionale aventi sede in Italia, il
nulla-osta al lavoro non richiesto. |
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20.
Per gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettera r), del testo
unico, il nulla-osta al lavoro rilasciato nell'ambito, anche numerico,
degli accordi internazionali in vigore, per un periodo non superiore ad un
anno, salvo diversa indicazione degli accordi medesimi. Se si tratta di
persone collocate alla pari al di fuori di programmi di scambio di giovani o
di mobilit di giovani, il nulla-osta al lavoro non pu avere durata
superiore a tre mesi. Nel caso di stranieri che giungono in Italia con un
visto per vacanze-lavoro, nel quadro di accordi internazionali in vigore per
l'Italia, il nulla-osta al lavoro pu essere rilasciato dallo Sportello unico
successivamente all'ingresso dello straniero nel territorio dello Stato, a
richiesta del datore di lavoro, per un periodo complessivo non superiore a
sei mesi e per non pi di tre mesi con lo stesso datore di lavoro. |
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21.
Le disposizioni di cui allĠarticolo 27, comma 1, lettera r-bis), del testo
unico riguardano esclusivamente gli infermieri dotati dello specifico titolo
riconosciuto dal Ministero della salute. Le strutture sanitarie, sia
pubbliche che private, sono legittimate allĠassunzione degli infermieri,
anche a tempo indeterminato, tramite specifica procedura Le societ di lavoro
interinale possono richiedere il nulla-osta per lĠassunzione di tale
personale previa acquisizione della copia del contratto stipulato con la
struttura sanitaria pubblica o privata. Le cooperative sono legittimate alla
presentazione della richiesta di nulla osta, qualora gestiscano direttamente
lĠintera struttura sanitaria, o un reparto o un servizio della medesima. |
|
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22.
Gli stranieri di cui allĠarticolo 27, comma 1, lettere a), b), c), e d), del
testo unico possono far ingresso in Italia anche per effettuare prestazioni
di lavoro autonomo. I corrispondenti ingressi per lavoro autonomo sono al di
fuori delle quote stabilite con decreto di cui allĠarticolo 3, comma 4, del
testo unico. In tali casi, lo schema di contratto dĠopera professionale ,
preventivamente, sottoposto alla Direzione provinciale del lavoro del luogo
di prevista esecuzione del contratto, la quale, accertato che,
effettivamente, il programma negoziale non configura un rapporto di lavoro
subordinato, rilascia la corrispondente certificazione. Tale certificazione,
da accludere alla relativa richiesta, necessaria ai fini della concessione
del visto per lavoro autonomo, in applicazione della presente disposizione. |
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23.
Il nulla osta al lavoro e il permesso di soggiorno di cui al presente
articolo possono essere rinnovati, tranne nei casi di cui allĠarticolo 27,
comma 1, lettera n), del testo unico, in costanza dello stesso rapporto di
lavoro, salvo quanto previsto dal comma 16, previa presentazione, da parte
del richiedente, della certificazione comprovante il regolare assolvimento
dellĠobbligo contributivo. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il nulla-osta
non pu essere utilizzato per un nuovo rapporto di lavoro. I lavoratori di
cui allĠarticolo 27, comma 1, lettere d), e) e r-bis), del testo unico
possono instaurare un nuovo rapporto di lavoro a condizione che la qualifica
di assunzione coincida con quella per cui stato rilasciato lĠoriginario
nulla-osta. Si applicano nei loro confronti lĠarticolo 22, comma 11, del
testo unico e gli articoli 36-bis e 37 del presente regolamento. I permessi
di soggiorno rilasciati a norma del presente articolo non possono essere
convertiti, salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 5. |
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Art. 41
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(Archivio
anagrafico dei lavoratori extracomunitari) |
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1.
Gli uffici della pubblica amministrazione che rilasciano un titolo
autorizzatorio o abilitativo per lo svolgimento di un attivit di lavoro
autonomo, e i Centri per lĠimpiego che ricevono dallo straniero la
dichiarazione di disponibilit alla ricerca di unĠattivit lavorativa, ai
sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.
181 e successive modificazioni, sono tenuti a comunicare alla questura
e all'Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari costituito presso
l'Istituto nazionale per la previdenza sociale, per le annotazioni di
competenza, i casi in cui il permesso di soggiorno utilizzato, a norma
dell'articolo 14, per un motivo diverso da quello riportato nel documento.
Analoga comunicazione al predetto Archivio effettuata, in via informatica o
telematica, dalla questura, sulla base dei provvedimenti di rilascio o
rinnovo dei permessi di soggiorno, delle comunicazioni concernenti le
iscrizioni o variazioni anagrafiche previste dall'articolo 6, comma 7, del
testo unico, e di quelle del datore di lavoro effettuate a norma
dell'articolo 7 del medesimo testo unico. |
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CAPO
VI |
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DISPOSIZIONI
IN MATERIA SANITARIA |
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Art.
42 |
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(Assistenza
per gli stranieri iscritti al Servizio Sanitario Nazionale) |
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1.
Lo straniero in possesso del permesso di soggiorno per uno dei motivi di cui
allĠarticolo 34, comma 1, del testo unico e per il quale sussistono le
condizioni ivi previste tenuto a richiedere lĠiscrizione al Servizio
sanitario nazionale ed iscritto, unitamente ai familiari a carico, negli
elenchi degli assistibili dell'Azienda unit sanitaria locale, dĠora in
avanti indicata con la sigla U.S.L., nel cui territorio ha residenza ovvero,
in assenza di essa, nel cui territorio ha effettiva dimora, a parit di
condizioni con il cittadino italiano. LĠiscrizione altres dovuta, a parit
di condizioni con il cittadino italiano nelle medesime circostanze, allo
straniero regolarmente soggiornante iscritto nelle liste di collocamento.
Alle medesime condizioni di parit sono assicurate anche lĠassistenza
riabilitativa e protesica. |
|
||
2.
In mancanza di iscrizione anagrafica, per luogo di effettiva dimora si
intende quello indicato nel permesso di soggiorno, fermo restando il disposto
dell'articolo 6, commi 7 e 8, del testo unico. LĠiscrizione alla U.S.L.
valida per tutta la durata del permesso di soggiorno. |
|
||
3.
Per il lavoratore straniero stagionale l'iscrizione effettuata, per tutta
la durata dell'attivit lavorativa, presso l'U.S.L. del comune indicato ai
fini del rilascio del permesso di soggiorno. |
|
||
4.
L'iscrizione non decade nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno.
LĠiscrizione cessa altres per mancato rinnovo, revoca o annullamento del
permesso di soggiorno ovvero per espulsione, comunicati alla U.S.L., a cura
della questura, salvo che lĠinteressato esibisca la documentazione
comprovante la pendenza del ricorso contro i suddetti provvedimenti.
LĠiscrizione parimenti cessa negli altri casi in cui vengono meno le
condizioni di cui al comma 1. |
|
||
5.
LĠiscrizione al Servizio sanitario nazionale di cui allĠarticolo 34, comma 1,
del testo unico, non dovuta per gli stranieri di cui allĠarticolo 27, comma
1, lettere a), i) e q), del testo unico, che non siano tenuti a corrispondere
in Italia, per lĠattivit ivi svolta, lĠimposta sul reddito delle persone
fisiche, fermo restando lĠobbligo, per s e per i familiari a carico, della
copertura assicurativa di cui allĠarticolo 34, comma 3, del testo unico.
LĠiscrizione non dovuta neppure per gli stranieri titolari di permesso di
soggiorno per affari. |
|
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6.
Fuori dai casi di cui allĠarticolo 34, comma 1, del testo unico, in
alternativa allĠassicurazione contro il rischio di malattia, infortunio e
maternit prevista dall'articolo 34, comma 3, del medesimo testo unico, e
fatta salva la specifica disciplina di cui al successivo comma 4 dello stesso
articolo, concernente gli stranieri regolarmente soggiornanti per motivi di
studio o collocati "alla pari", lo straniero che abbia richiesto un
permesso di soggiorno di durata superiore a tre mesi, pu chiedere
l'iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale, previa
corresponsione del contributo prescritto. |
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Art.
43 |
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(Assistenza
sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio Sanitario Nazionale) |
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1.
Ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti, ma non iscritti al Servizio
sanitario nazionale, sono assicurate le prestazioni sanitarie urgenti, alle
condizioni previste dallĠarticolo 35, comma 1, del testo unico. Gli stranieri
non iscritti al Servizio sanitario nazionale possono inoltre chiedere
all'azienda ospedaliera o alla unit sanitaria locale (U.S.L.) di fruire,
dietro pagamento delle relative tariffe, di prestazioni sanitarie di
elezione. |
|
||
2.
Ai cittadini stranieri presenti nel territorio dello Stato, non in regola con
le norme relative allĠingresso e al soggiorno, sono comunque assicurate, nei
presidi sanitari pubblici e privati accreditati, le prestazioni sanitarie
previste dallĠarticolo 35, comma 3, del testo unico. |
|
||
3.
La prescrizione e la registrazione delle prestazioni nei confronti degli
stranieri privi di permesso di soggiorno vengono effettuate, nei limiti
indicati dallĠarticolo 35, comma 3, del testo unico, utilizzando un codice
regionale a sigla STP (Straniero Temporaneamente Presente). Tale codice
identificativo composto, oltre che dalla sigla STP, dal codice ISTAT
relativo alla struttura sanitaria pubblica che lo rilascia e da un numero
progressivo attribuito al momento del rilascio. Il codice, riconosciuto su
tutto il territorio nazionale, identifica l'assistito per tutte le
prestazioni di cui all'articolo 35, comma 3 del testo unico. Tale codice deve
essere utilizzato anche per la rendicontazione delle prestazioni effettuate
da parte delle strutture pubbliche e private accreditate ai fini del rimborso
e la prescrizione, su ricettario regionale, di farmaci erogabili, a parit di
condizioni di partecipazione alla spesa con i cittadini italiani, da parte
delle farmacie convenzionate. |
|
||
4.
Gli oneri per le prestazioni sanitarie di cui allĠarticolo 35, comma 3, del
testo unico, erogate ai soggetti privi di risorse economiche sufficienti,
comprese le quote di partecipazione alla spesa eventualmente non versate,
sono a carico della U.S.L. competente per il luogo in cui le prestazioni sono
state erogate. In caso di prestazioni sanitarie lasciate insolute dal
cittadino straniero, l'azienda ospedaliera ne chiede il pagamento alla U.S.L.,
ovvero, se si tratta di prestazioni ospedaliere urgenti o comunque
essenziali, al Ministero dell'interno, secondo procedure concordate. Lo stato
d'indigenza pu essere attestato attraverso autodichiarazione presentata
all'ente sanitario erogante. |
|
||
5.
La comunicazione al Ministero dellĠinterno per le finalit di cui al comma 4,
effettuata in forma anonima, mediante il codice regionale S.T.P. di cui al
comma 3, con lĠindicazione della diagnosi, del tipo di prestazione erogata e
della somma di cui si chiede il rimborso. |
|
||
6.
Salvo quanto previsto in attuazione dellĠarticolo 20 del testo unico, le
procedure di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche nel caso di prestazioni
sanitarie effettuate nei confronti di profughi o sfollati, assistiti dal
Servizio sanitario nazionale per effetto di specifiche disposizioni di legge
che pongono i relativi oneri a carico dello Stato. |
|
||
7.
Sono fatte salve le disposizioni che disciplinano lĠassistenza sanitaria ai
cittadini stranieri in Italia sulla base di trattati o accordi internazionali
di reciprocit, bilaterali o multilaterali, sottoscritti dall'Italia. In tal
caso, lĠU.S.L. chiede il rimborso eventualmente dovuto degli oneri per le
prestazioni erogate secondo le direttive emanate dal Ministero della sanit
in attuazione dei predetti accordi. |
|
||
8. Le regioni
individuano le modalit pi opportune per garantire che le cure essenziali e
continuative previste dallĠarticolo 35, comma 3, del testo unico, possono
essere erogate nellĠambito delle strutture della medicina del territorio o
nei presidi sanitari, pubblici e privati accreditati, strutturati in forma
poliambulatoriale od ospedaliera, eventualmente in collaborazione con
organismi di volontariato aventi esperienza specifica. |
|
||
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||
Art.
44 |
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||
(Ingresso
e soggiorno per cure mediche) |
|
||
1.
Il cittadino straniero che intende effettuare, dietro pagamento dei relativi
oneri, cure mediche in Italia, richiede il visto, alle condizioni stabilite
dal decreto del Ministro degli affari esteri, di cui allĠarticolo 5, comma 3,
alla competente rappresentanza diplomatica o consolare ed il relativo
permesso di soggiorno alla questura, allegando la seguente documentazione: |
|
||
a)
dichiarazione della struttura sanitaria prescelta, pubblica o privata
accreditata, che indichi il tipo di cura, la data di inizio e la durata
presumibile della stessa, la durata dellĠeventuale degenza prevista,
osservate le disposizioni in vigore per la tutela dei dati personali; |
|
||
b)
attestazione dell'avvenuto deposito di una somma a titolo cauzionale sulla base
del costo presumibile delle prestazioni richieste. Il deposito cauzionale, in
euro o in dollari statunitensi, dovr corrispondere al 30 per cento del costo
complessivo presumibile delle prestazioni richieste e dovr essere versato
alla struttura prescelta; |
|
||
c)
documentazione comprovante la disponibilit in Italia di risorse sufficienti
per l'integrale pagamento delle spese sanitarie e di quelle di vitto e
alloggio fuori dalla struttura sanitaria e il rimpatrio per l'assistito e per
l'eventuale accompagnatore; |
|
||
d)
certificazione sanitaria, attestante la patologia del richiedente nel
rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali. La
certificazione rilasciata allĠestero deve essere corredata di traduzione in
lingua italiana. |
|
||
2.
Con lĠautorizzazione di cui allĠarticolo 36, comma 2, del testo unico sono
stabilite le modalit per il trasferimento per cure in Italia nei casi
previsti dalla stessa disposizione e per quelli da effettuarsi nellĠambito
dei programmi di cui allĠarticolo 32, comma 15, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449. |
|
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CAPO
VII |
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||
DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI ISTRUZIONE |
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DIRITTO
ALLO STUDIO E PROFESSIONI |
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Art.44-bis
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(Visti di ingresso per motivi di studio, borse di
studio e ricerca) |
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||
1. EĠ consentito lĠingresso nel territorio nazionale,
per motivi di studio, ai cittadini stranieri che intendono seguire corsi
universitari, con le modalit definite dallĠarticolo 39 del testo unico e
dallĠarticolo 46. |
|
||
2. EĠ ugualmente consentito lĠingresso in territorio
nazionale per motivi di studio, alle condizioni definite dal decreto del
Ministro degli affari esteri, di cui allĠarticolo 5, comma 3, in favore dei
cittadini stranieri: |
|
||
a) maggiori di et, che intendano seguire corsi
superiori di studio o dĠistruzione tecnico-professionale, a tempo pieno e di
durata determinata, verificata la coerenza dei corsi da seguire in Italia con
la formazione acquisita nel Paese di provenienza, accertate le disponibilit
economiche di cui allĠarticolo 5, comma 6, nonch la validit dellĠiscrizione
o pre-iscrizione al corso da seguire in Italia; |
|
||
b) minori di et, comunque maggiori di anni
quattordici, i cui genitori o tutori, residenti allĠestero, intendano far
seguire corsi di studio presso istituti e scuole secondarie nazionali statali
o paritarie o presso istituzioni accademiche, nellĠambito di programmi di
scambi e di iniziative culturali approvati dal Ministero degli affari esteri,
dal Ministero dell'istruzione, dellĠuniversit e della ricerca o dal
Ministero per i beni e le attivit culturali. Al di fuori di tali
fattispecie, lĠingresso dei minori per studio, limitatamente ai maggiori di
anni quindici, consentito in presenza dei requisiti di cui alla
lettera a), nonch accertata lĠesistenza di misure di adeguata tutela del
minore e la rispondenza del programma scolastico da seguire in Italia alle
effettive esigenze formative e culturali del beneficiario. |
|
||
3. EĠ consentito lÔingresso in Italia ai cittadini
stranieri assegnatari di borse di studio accordate dalle amministrazioni di
cui allĠarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
da Governi stranieri, da fondazioni ed istituzioni culturali italiane di
chiara fama ovvero da organizzazioni internazionali, secondo le modalit
stabilite dal decreto di cui allĠarticolo 5, comma 3. |
|
||
4. EĠ consentito lĠingresso in Italia per attivit
scientifica ai cittadini stranieri che, a richiesta degli enti di cui al
comma 3 e per motivi di preminente interesse della Repubblica italiana,
intendano svolgere in territorio nazionale attivit di alta cultura o di
ricerca avanzata, che non rientrino tra quelle previste dallĠarticolo 27,
comma 1, lettera c), del testo unico. Analogo visto eĠ accordato al coniuge e
ai figli minori al seguito, secondo le modalit stabilite dal decreto di cui
allĠarticolo 5, comma 3. |
|
||
5.
Lo straniero in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di
studio che intende frequentare corsi di formazione professionali organizzati
da enti di formazione accreditati, secondo le norme attuative dellĠarticolo
142, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
finalizzati al riconoscimento di una qualifica o, comunque, alla
certificazione delle competenze acquisite, di durata non superiore a 24 mesi,
pu essere autorizzato allĠingresso nel territorio nazionale, nellĠambito del
contingente annuale determinato con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al comma 6. La
presente disposizione si applica anche agli ingressi per i tirocini formativi
di cui allĠarticolo 40, comma 9, lettera a). |
|
||
6. Con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dellĠinterno e degli affari esteri, sentita la Conferenza permanente
Stato-regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
successive modificazioni, da emanarsi entro il 30 giugno di ciascun anno,
determinato il contingente annuale degli stranieri ammessi a frequentare i
corsi di cui al comma 5, ovvero a svolgere i tirocini formativi. In sede di
prima applicazione della presente disposizione, le rappresentanze
diplomatiche e consolari, nelle more dellĠemanazione del decreto annuale e,
comunque, non oltre il 30 giugno, rilasciano i visti di cui al comma 5,
previa verifica dei requisiti previsti dal medesimo comma. Il numero di tali
visti viene portato in detrazione dal contingente annuale indicato nel
predetto decreto. Per le annualit successive, si applicano le stesse
modalit ma il numero dei visti rilasciabili anteriormente alla data di
pubblicazione del decreto annuale di programmazione e, comunque, non oltre il
30 giugno di ciascun anno, non pu eccedere il numero dei visti rilasciati
nel primo semestre dellĠanno precedente. Nel caso che la pubblicazione del
decreto di programmazione annuale non venga effettuata entro la scadenza
stabilita, il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, nel secondo semestre di ciascun anno, pu
provvedere, in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote
stabilite per l'anno precedente. |
|
||
|
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||
Art.
45 |
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||
(Iscrizione
scolastica) |
|
||
1.
I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto
all'istruzione indipendentemente dalla regolarit della posizione in ordine
al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.
Essi sono soggetti all'obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in
materia. L'iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni
ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori
italiani. Essa pu essere richiesta in qualunque periodo dell'anno
scolastico. I minori stranieri privi di documentazione anagrafica ovvero in
possesso di documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con riserva.
|
|
||
2.
LĠiscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli
conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado. In
mancanza di accertamenti negativi sull'identit dichiarata dell'alunno, il
titolo viene rilasciato all'interessato con i dati identificativi acquisiti
al momento dell'iscrizione. I minori stranieri soggetti all'obbligo
scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'et anagrafica,
salvo che il collegio dei docenti deliberi lĠiscrizione ad una classe
diversa, tenendo conto: |
|
||
a)
dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che pu
determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore
rispetto a quella corrispondente all'et anagrafica; |
|
||
b)
dell'accertamento di competenze, abilit e livelli di preparazione
dellĠalunno; |
|
||
c)
del corso di studi eventualmente seguito dallĠalunno nel Paese di
provenienza; |
|
||
d)
del titolo di studio eventualmente posseduto dallĠalunno. |
|
||
3.
Il collegio dei docenti formula proposte per la ripartizione degli alunni
stranieri nelle classi; la ripartizione effettuata evitando comunque la
costituzione di classi in cui risulti predominante la presenza di alunni
stranieri. |
|
||
4.
Il collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei
singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei programmi di insegnamento;
allo scopo possono essere adottati specifici interventi individualizzati o
per gruppi di alunni, per facilitare l'apprendimento della lingua italiana,
utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola. Il
consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua italiana pu
essere realizzata altres mediante l'attivazione di corsi intensivi di lingua
italiana sulla base di specifici progetti, anche nell'ambito delle attivit
aggiuntive di insegnamento per l'arricchimento dell'offerta formativa. |
|
||
5.
Il collegio dei docenti formula proposte in ordine ai criteri e alle modalit
per la comunicazione tra la scuola e le famiglie degli alunni stranieri. Ove
necessario, anche attraverso intese con l'ente locale, l'istituzione scolastica
si avvale dell'opera di mediatori culturali qualificati. |
|
||
6.
Allo scopo di realizzare l'istruzione o la formazione degli adulti stranieri
il Consiglio di circolo e di istituto promuovono intese con le associazioni
straniere, le rappresentanze diplomatiche e consolari dei Paesi di
provenienza, ovvero con le organizzazioni di volontariato iscritte nel
Registro di cui all'articolo 52 allo scopo di stipulare convenzioni e accordi
per attivare progetti di accoglienza; iniziative di educazione interculturale;
azioni a tutela della cultura e della lingua di origine e lo studio delle
lingue straniere pi diffuse a livello internazionale. |
|
||
7.
Per le finalit di cui allĠarticolo 38, comma 7, del testo unico, le
istituzioni scolastiche organizzano iniziative di educazione interculturale e
provvedono allĠistituzione, presso gli organismi deputati all'istruzione e
alla formazione in et adulta, di corsi di alfabetizzazione di scuola
primaria e secondaria; di corsi di lingua italiana; di percorsi di studio
finalizzati al conseguimento del titolo della scuola dell'obbligo; di corsi
di studio per il conseguimento del diploma di qualifica o del diploma di
scuola secondaria superiore; di corsi di istruzione e formazione del
personale e tutte le altre iniziative di studio previste dallĠordinamento
vigente. A tal fine le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni
ed accordi nei casi e con le modalit previste dalle disposizioni in vigore. |
|
||
8.
Il Ministro della pubblica istruzione, nell'emanazione della direttiva sulla
formazione per l'aggiornamento in servizio del personale ispettivo, direttivo
e docente, detta disposizioni per attivare i progetti nazionali e locali sul
tema dell'educazione interculturale. Dette iniziative tengono conto delle
specifiche realt nelle quali vivono le istituzioni scolastiche e le comunit
degli stranieri al fine di favorire la loro migliore integrazione nella
comunit locale. |
|
||
|
|
||
Art.
46 |
|
||
(Accesso
degli stranieri alle universit) |
|
||
1.
In armonia con gli orientamenti comunitari sullĠaccesso di studenti stranieri
allĠistruzione universitaria, gli atenei, sulla base di criteri
predeterminati e in applicazione della regolamentazione sugli accessi
all'istruzione universitaria, stabiliscono, entro il 31 dicembre di ogni
anno, il numero dei posti da destinare alla immatricolazione degli studenti
stranieri ai corsi di studio universitari, per l'anno accademico successivo,
anche in coerenza con le esigenze della politica estera culturale e della
cooperazione allo sviluppo, fatti salvi gli accordi di collaborazione
universitaria con i Paesi terzi. Sono ammessi in soprannumero ai predetti
corsi, per effetto di protocolli esecutivi di accordi culturali e di
programmi di cooperazione allo sviluppo, nonch di accordi fra universit
italiane e universit dei Paesi interessati, studenti stranieri beneficiari
di borse di studio, assegnate per lĠintera durata dei corsi medesimi, dal
Ministero degli affari esteri o dal Governo del Paese di provenienza. Nel
caso di accesso a corsi a numero programmato lĠammissione , comunque,
subordinata alla verifica delle capacit ricettive delle strutture
universitarie e al superamento delle prove di ammissione. |
|
||
2.
Sulla base dei dati forniti dalle universit al Ministero dell'universit e
della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi del comma 1, emanato il
decreto di cui al comma 4 dell'articolo 39 del testo unico e con successivo
provvedimento sono definiti i conseguenti adempimenti amministrativi per il
rilascio del visto di ingresso. A tal fine, la sufficienza dei mezzi di
sussistenza valutata considerando anche le garanzie prestate con le
modalit di cui allĠarticolo 34[234],
le borse di studio, i prestiti dĠonore ed i servizi abitativi forniti da
pubbliche amministrazioni o da altri soggetti pubblici o privati italiani, o
per i quali le amministrazioni stesse o gli altri soggetti attestino che
saranno forniti allo studente straniero, a norma del comma 5. |
|
||
3.
Le universit italiane istituiscono, anche in convenzione con altre
istituzioni formative, con enti locali e con le regioni, corsi di lingua
italiana ai quali sono ammessi gli stranieri provenienti dai Paesi terzi in
possesso del visto di ingresso e del permesso di soggiorno per motivi di
studio, rilasciati ai sensi del decreto di cui al comma 2, nonch gli
stranieri indicati all'articolo 39, comma 5, del testo unico, i quali non
siano in possesso di una certificazione attestante una adeguata conoscenza
della lingua italiana. Al termine dei corsi rilasciato un attestato di
frequenza. |
|
||
4.
I visti e i permessi di soggiorno per motivi di studio sono rinnovati agli
studenti che nel primo anno di corso abbiano superato una verifica di
profitto e negli anni successivi almeno due verifiche. Per gravi motivi di
salute o di forza maggiore, debitamente documentati, il permesso di soggiorno
pu essere rinnovato anche allo studente che abbia superato una sola verifica
di profitto, fermo restando il numero complessivo di rinnovi. Essi non
possono essere comunque rilasciati per pi di tre anni oltre la durata del
corso di studio. Il permesso di soggiorno pu essere ulteriormente rinnovato
per conseguire il titolo di specializzazione o il dottorato di ricerca, per
la durata complessiva del corso, rinnovabile per un anno. |
|
||
5.
Gli studenti stranieri accedono, a parit di trattamento con gli studenti
italiani, ai servizi e agli interventi per il diritto allo studio di cui alla
legge 2 dicembre 1991, n. 390, compresi gli interventi non destinati alla
generalit degli studenti, quali le borse di studio, i prestiti d'onore ed i
servizi abitativi, in conformit alle disposizioni previste dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'art. 4 della
stessa legge n. 390 del 1991, che prevede criteri di valutazione del merito
dei richiedenti, in aggiunta a quella delle condizioni economiche degli
stessi e tenuto, altres, conto del rispetto dei tempi previsti
dallĠordinamento degli studi. La condizione economica e patrimoniale degli
studenti stranieri valutata secondo le modalit e le relative tabelle
previste dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e
certificata con apposita documentazione rilasciata dalle competenti autorit
del Paese ove i redditi sono stati prodotti e tradotta in lingua italiana
dalle autorit diplomatiche italiane competenti per territorio. Tale
documentazione resa dalle competenti rappresentanze diplomatiche o
consolari estere in Italia per quei Paesi ove esistono particolari difficolt
a rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata italiana, e
legalizzata dalle Prefetture Uffici territoriali del Governo, ai sensi
dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445. Le regioni possono consentire l'accesso gratuito al servizio di
ristorazione agli studenti stranieri in condizioni, opportunamente
documentate, di particolare disagio economico. |
|
||
6. Per le
finalit di cui al comma 5 le competenti rappresentanze diplomatiche
consolari italiane rilasciano le dichiarazioni sulla validit locale, ai fini
dellĠaccesso agli studi universitari, dei titoli di scuola secondaria
stranieri, fornendo contestualmente informazioni sulla scala di valori e sul
sistema di valutazioni locali cui fa riferimento il voto o giudizio annotato
sul titolo di studio. Con decreto del Ministro dellĠuniversit e della
ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della pubblica
istruzione e del Ministro degli affari esteri sono determinate le tabelle di
corrispondenza per la valutazione del voto o giudizio riportato sul titolo
straniero con la valutazione adottata nellĠordinamento scolastico italiano. |
|
||
|
|
||
Art. 47
|
|
||
(Abilitazione
allĠesercizio della professione) |
|
||
1.
Specifici visti dĠingresso e permessi di soggiorno, di durata non superiore
alle documentate necessit, possono essere rilasciati agli stranieri che
hanno conseguito il diploma di laurea presso una universit italiana, per
lĠespletamento degli esami di abilitazione allĠesercizio professionale. |
|
||
2. Il
superamento degli esami di cui al comma 1, unitamente allĠadempimento delle
altre condizioni richieste dalla legge, consente lĠiscrizione negli albi
professionali, indipendentemente dal possesso della cittadinanza italiana,
salvo che questa sia richiesta a norma dellĠarticolo 37 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e
integrazioni. LĠaver soggiornato regolarmente in Italia da almeno cinque anni
titolo di priorit rispetto ad altri cittadini stranieri. |
|
||
|
|
||
Art.
48 |
|
||
(Riconoscimento
dei titoli di studio conseguiti allĠestero) |
|
||
1.
La competenza per il riconoscimento dei titoli di accesso allĠistruzione
superiore, dei periodi di studio e dei titoli accademici ai fini della
prosecuzione degli studi di qualunque livello, conseguiti in Paesi esteri,
attribuita alle universit e agli istituti di istruzione universitari, i
quali la esercitano nell'ambito della loro autonomia e in conformit ai
rispettivi ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia e le
convenzioni internazionali. |
|
||
2.
Le istituzioni di cui al comma 1 si pronunciano sulle richieste di
riconoscimento entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento
della relativa domanda. Nel caso in cui le autorit accademiche rappresentino
esigenze istruttorie, il termine sospeso fino al compimento, entro i 30
giorni successivi, degli atti supplementari. |
|
||
3.
Contro il provvedimento di rigetto della domanda, ovvero se decorso il
termine di cui al comma 2, senza che sia stato adottato alcun provvedimento,
il richiedente pu presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale
amministrativo regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato, ovvero,
entro il termine previsto per questĠultimo, pu presentare istanza al
Ministero dellĠuniversit e della ricerca scientifica e tecnologica, che, nei
successivi venti giorni, se la ritiene motivata, pu invitare lĠuniversit a
riesaminare la domanda, dandone contestuale comunicazione allĠinteressato.
LĠuniversit si pronuncia nei successivi sessanta giorni. Nel caso di
rigetto, ovvero in assenza, nei termini rispettivamente previsti, dellĠinvito
al riesame da parte del Ministero o della pronuncia dellĠuniversit,
ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale o ricorso straordinario
al Capo dello Stato. |
|
||
4. Il
riconoscimento dei titoli di studio per finalit diverse da quelle previste
al comma 1, operato in attuazione dellĠarticolo 387 del testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, nonch delle disposizioni vigenti in materia di riconoscimento,
ai fini professionali e di accesso ai pubblici impieghi. |
|
||
|
|
||
Art. 49
|
|
||
(Riconoscimento
titoli abilitanti all'esercizio delle professioni) |
|
||
1.
I cittadini stranieri, regolarmente soggiornanti in Italia che intendono
iscriversi agli ordini, collegi ed elenchi speciali istituiti presso le
amministrazioni competenti, nell'ambito delle quote definite a norma
dell'articolo 3, comma 4, del testo unico e del presente regolamento, se in
possesso di un titolo abilitante all'esercizio di una professione, conseguito
in un Paese non appartenente all'Unione europea, possono richiederne il
riconoscimento ai fini dell'esercizio in Italia, come lavoratori autonomi o
dipendenti, delle professioni corrispondenti. |
|
||
1-bis.
Il riconoscimento del titolo pu essere richiesto anche dagli stranieri non
soggiornanti in Italia. Le Amministrazioni interessate, ricevuta la domanda,
provvedono a quanto di loro competenza. LĠingresso in Italia per lavoro sia
autonomo che subordinato, nel campo delle professioni sanitarie , comunque,
condizionato al riconoscimento del titolo di studio effettuato dal Ministero
competente. |
|
||
2.
Per le procedure di riconoscimento dei titoli di cui al comma 1 si applicano
le disposizioni dei decreti legislativi 27 gennaio, 1992, n. 115, e 2 maggio
1994, n. 319, compatibilmente con la natura, la composizione e la durata
della formazione professionale conseguita.[235] |
|
||
3.
Ove ricorrano le condizioni previste dai decreti legislativi di cui al comma
2 per l'applicazione delle misure compensative, il Ministro competente, cui
presentata la domanda di riconoscimento, sentite le conferenze dei servizi di
cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e allĠarticolo 14
del decreto legislativo n. 319 del 1994, pu stabilire, con proprio decreto,
che il riconoscimento sia subordinato ad una misura compensativa, consistente
nel superamento di una prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento.
Con il medesimo decreto sono definite le modalit di svolgimento della
predetta misura compensativa, nonch i contenuti della formazione e le sedi
presso le quali la stessa deve essere acquisita, per la cui realizzazione ci
si pu avvalere delle regioni e delle province autonome. |
|
||
3-bis.
Nel caso in cui il riconoscimento subordinato al superamento di una misura
compensativa ed il richiedente si trova allĠestero, viene rilasciato un visto
dĠingresso per studio, per il periodo necessario allĠespletamento della
suddetta misura compensativa. |
|
||
4. Le
disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano anche ai fini del riconoscimento di
titoli rilasciati da Paesi terzi, abilitanti all'esercizio di professioni
regolate da specifiche direttive della Unione europea. |
|
||
|
|
||
Art.
50 |
|
||
(Disposizioni
particolari per gli esercenti le professioni sanitarie) |
|
||
1.
Presso il Ministero della sanit sono istituiti elenchi speciali per gli
esercenti le professioni sanitarie sprovviste di ordine o collegio
professionale. |
|
||
2.
Per l'iscrizione e la cancellazione dagli elenchi speciali si osservano per
quanto compatibili le disposizioni contenute nel Capo I del decreto del
Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, e successive modificazioni
ed integrazioni. |
|
||
3.
Il Ministro della sanit pubblica annualmente gli elenchi speciali di cui al
comma 1 nonch gli elenchi degli stranieri che hanno ottenuto il
riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione
sanitaria. |
|
||
4.
L'iscrizione negli albi professionali e quella negli elenchi speciali di cui
al comma 1 sono disposte previo accertamento della conoscenza della lingua
italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale
in Italia, con modalit stabilite dal Ministero della sanit.
All'accertamento provvedono, prima dell'iscrizione, gli ordini e collegi
professionali e il Ministero della sanit, con oneri a carico degli
interessati. |
|
||
5.
(...) |
|
||
6.
(Comma non ammesso al "Visto" della Corte dei Conti) |
|
||
7.
Con le procedure di cui ai commi 2 e 3 dellĠarticolo 49, il Ministero della
sanit provvede altres, ai fini dellĠammissione agli impieghi e dello
svolgimento di attivit sanitarie nellĠambito del Servizio sanitario
nazionale, al riconoscimento dei titoli accademici, di studio e di formazione
professionale, complementari di titoli abilitanti allĠesercizio di una
professione o arte sanitaria, conseguiti in un Paese non appartenente
allĠUnione europea. |
|
||
8.
La dichiarazione di equipollenza dei titoli accademici nelle discipline
sanitarie, conseguiti all'estero, nonch l'ammissione ai corrispondenti esami
di diploma, di laurea o di abilitazione, con dispensa totale o parziale degli
esami di profitto, non danno titolo allĠesercizio delle relative professioni.
A tale fine, deve essere acquisito il preventivo parere del Ministero della
salute; il parere negativo non consente l'iscrizione agli albi professionali
o agli elenchi speciali per l'esercizio delle relative professioni sul
territorio nazionale e dei Paesi dell'Unione europea. |
|
||
8-bis.
Entro due anni dalla data di rilascio del decreto di riconoscimento, il
professionista deve iscriversi al relativo albo professionale, ove esistente.
Trascorso tale termine, il decreto di riconoscimento perde efficacia. Per le
professioni non costituite in ordini o in collegi, il decreto di
riconoscimento perde efficacia qualora lĠinteressato non lo abbia utilizzato,
a fini lavorativi, per un periodo di due anni dalla data del rilascio. |
|
||
|
|
||
Art.
51 |
|
||
(Articolo
non ammesso al "Visto" della Corte dei Conti) |
|
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||
|
|
||
CAPO
VIII |
|
||
DISPOSIZIONI SULLĠINTEGRAZIONE
SOCIALE
|
|
||
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|
||
Art.
52 |
|
||
(Registro
delle associazioni e degli enti che svolgono attivit a favore degli
immigrati) |
|
||
1.
Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, istituito il
registro delle associazioni, degli enti e degli altri organismi privati che
svolgono le attivit a favore degli stranieri immigrati previste dal testo
unico. Il registro diviso in due sezioni: |
|
||
a)
nella prima sezione sono iscritti associazioni, enti e altri organismi
privati che svolgono attivit per favorire l'integrazione sociale degli
stranieri, ai sensi dell'art. 42 del testo unico; |
|
||
b)
nella seconda sezione sono iscritti associazioni, enti ed altri organismi
privati abilitati alla realizzazione dei programmi di assistenza e protezione
sociale degli stranieri di cui all'art. 18 del testo unico. |
|
||
(É) |
|
||
3.
Non possono essere iscritti nel registro le associazioni, enti o altri
organismi privati il cui rappresentante legale o uno o pi componenti degli
organi di amministrazione e di controllo, siano sottoposti a procedimenti per
lĠapplicazione di una misura di prevenzione o a procedimenti penali per uno
dei reati previsti dal testo unico o risultino essere stati sottoposti a
misure di prevenzione o condannati, ancorch con sentenza non definitiva, per
uno dei delitti di cui agli articoli 380 e 381 del codice di procedura
penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un
provvedimento che esclude il reato o la responsabilit dellĠinteressato, e
salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione. |
|
||
|
|
||
Art. 53
|
|
||
(Condizioni
per lĠiscrizione nel Registro) |
|
||
1.
Possono iscriversi nella sezione del registro di cui allĠarticolo 52, comma
1, lettera a), gli organismi privati, gli enti e le associazioni che svolgono
attivit per l'integrazione di cui all'articolo 42, comma 1, del testo unico,
che abbiano i seguenti requisiti: |
|
||
a)
forma giuridica compatibile con i fini sociali e di solidariet desumibili
dall'atto costitutivo o dallo statuto in cui devono essere espressamente
previsti l'assenza di fini di lucro, il carattere democratico
dellĠordinamento interno, l'elettivit delle cariche associative, i criteri
di ammissione degli aderenti, i loro obblighi e diritti. I predetti requisiti
non sono richiesti per gli organismi aventi natura di organizzazione non
lucrativa di utilit sociale (ONLUS), ai sensi del decreto legislativo 4
dicembre 1997, n. 460; |
|
||
b)
obbligo di formazione del bilancio o del rendiconto dal quale devono
risultare i beni, i contributi o le donazioni, nonch le modalit di
approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti; |
|
||
c)
sede legale in Italia e possibilit di operativit in Italia ed eventualmente
all'estero qualunque sia la forma giuridica assunta; |
|
||
d)
esperienza almeno biennale nel settore dell'integrazione degli stranieri e
dell'educazione interculturale; della valorizzazione delle diverse
espressioni culturali, ricreative, sociali, religiose ed artistiche; della
formazione, dell'assistenza e dell'accoglienza degli stranieri. |
|
||
2.
I soggetti di cui al comma 1, si iscrivono al registro su richiesta del
rappresentante legale, con una domanda corredata da: |
|
||
a)
copia dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti; |
|
||
b)
dettagliata relazione sull'attivit svolta negli ultimi due anni; |
|
||
c)
copia del bilancio o del rendiconto relativo agli ultimi due anni di
attivit; |
|
||
d)
eventuale iscrizione all'albo regionale delle associazioni del volontariato; |
|
||
e)
ogni altra documentazione ritenuta utile per comprovare l'adeguatezza dell'associazione
a svolgere attivit nel settore dell'integrazione degli stranieri; |
|
||
f)
dichiarazione redatta e sottoscritta ai sensi delle vigenti disposizioni
concernente lĠassenza, nei confronti del legale rappresentante e di ciascuno
dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo dellĠente,
delle condizioni interdittive di cui al comma 3 dellĠarticolo 52. |
|
||
3.
(É) |
|
||
4.
(É) |
|
||
5.
Nell'ambito del registro di cui all'articolo. 52, comma 1, lettera b),
possono iscriversi le associazioni, gli enti e gli organismi privati
abilitati alla realizzazione dei programmi di assistenza e integrazione
sociale di cui all'articolo 18, comma 3, del testo unico. Nella fase di prima
applicazione possono richiedere l'iscrizione solo gli organismi privati che,
indipendentemente dalla natura giuridica, abbiano gi svolto attivit di
assistenza sociale e di prestazione dei servizi in materia di violenza contro
le donne, prostituzione, tratta, violenza e abusi sui minori, assistenza ai
lavoratori in condizione di grave sfruttamento, con particolare riferimento
al lavoro minorile. |
|
||
6.
Ai fini dell'iscrizione, i soggetti di cui al comma 5 presentano un
curriculum attestante le precedenti esperienze, e una dichiarazione dalla
quale risultino: |
|
||
a)
la disponibilit, a qualsiasi titolo, di operatori competenti nelle aree
psicologica, sanitaria, educativa e dell'assistenza sociale, che assicurino
prestazioni con carattere di continuit, ancorch volontarie; |
|
||
b)
la disponibilit, a qualsiasi titolo, di strutture alloggiative adeguate
all'accoglienza e alla realizzazione del programma di assistenza e di
integrazione sociale, con la specificazione delle caratteristiche tipologiche
e della ricettivit; |
|
||
c)
i rapporti instaurati con enti locali, regioni o altre istituzioni; |
|
||
d)
la descrizione del programma di assistenza e integrazione sociale che
intendano svolgere, articolato in differenti programmi personalizzati. Il
programma indica finalit, metodologia di intervento, misure specifica di
tutela fisica e psicologica, tempi costi e risorse umane impiegate; prevede
le modalit di prestazione di assistenza sanitaria e psicologica, e le
attivit di formazione, finalizzate ove necessario all'alfabetizzazione e
all'apprendimento della lingua italiana, e comunque alla formazione
professionale in relazione a specifici sbocchi lavorativi; |
|
||
e)
l'adozione di procedure per la tutela dei dati personali, ai sensi della
legge 31 dicembre 1996, n. 675, anche relativi ai soggetti ospitati nelle
strutture alloggiative; |
|
||
f)
lĠassenza, nei confronti del legale rappresentante e di ciascuno dei
componenti degli organi di amministrazione e di controllo dellĠente, delle
condizioni interdittive di cui al comma 3 dellĠarticolo 52. |
|
||
7.
A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore
del presente regolamento possono richiedere l'iscrizione anche organismi
privati che non abbiano svolto precedentemente attivit di assistenza nei
campi indicati dal comma 6, purch stabiliscano un rapporto di partenariato
con uno dei soggetti gi iscritti nella sezione del registro di cui
all'articolo 52, comma 1, lettera b). Tali organismi devono presentare una
dichiarazione dalla quale risultino, oltre ai requisiti indicati dal comma 6,
lettere a), b) e d), il curriculum di ciascuno dei componenti ed il rapporto
di partenariato. |
|
||
|
|
||
Art.
54 |
|
||
(Iscrizione
nel Registro) |
|
||
1.
L'iscrizione degli organismi privati, degli enti e delle associazioni nel
registro di cui all'articolo 52, disposta dal Ministro per la solidariet
sociale, con proprio decreto, sentita la Commissione di cui allĠarticolo 25,
comma 2, limitatamente allĠiscrizione alla sezione di cui allĠarticolo 52,
comma 1, lettera b). |
|
||
2.
L'iscrizione o il provvedimento di diniego dell'iscrizione comunicato entro
90 giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine l'iscrizione da ritenersi
avvenuta. |
|
||
3.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, provvede all'aggiornamento
annuale del registro, di cui all'articolo 52, comma 1. A tal fine gli
organismi privati e le associazioni e gli enti interessati trasmettono entro
il 30 gennaio di ogni anno una relazione sull'attivit svolta. Ogni
cambiamento sostanziale di uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione dovr
essere invece comunicato tempestivamente. |
|
||
4.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, pu effettuare controlli o
richiedere la trasmissione di documentazione. La rilevazione di comportamenti
non compatibili con le finalit dei soggetti di cui al comma 1, comporta la
cancellazione dal registro, a decorrere dalla data di comunicazione
all'interessato. |
|
||
5.
L'elenco degli organismi privati e delle associazioni e degli enti iscritte
al registro comunicato annualmente alle regioni e alle province autonome. |
|
||
|
|
||
Art.
55 |
|
||
(Funzionamento
della Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro
famiglie) |
|
||
1.
La Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie,
di cui all'art. 42 del testo unico, istituita con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, ha sede presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali. Con lo stesso decreto vengono nominati i componenti della
Consulta ai sensi del comma 4 del predetto articolo 42 del testo unico. |
|
||
2.
Il Presidente della Consulta pu invitare a partecipare ai lavori della
Consulta i rappresentanti dei Consigli territoriali, di cui all'articolo 3,
comma 6, del testo unico. |
|
||
3.
I componenti della Consulta rimangono in carica per tre anni. |
|
||
4.
La Consulta convocata almeno ogni sei mesi. La Consulta si avvale di una
propria segreteria composta da personale in servizio presso il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, che assicura il supporto
tecnico-organizzativo. |
|
||
5.
La Consulta acquisisce le osservazioni degli enti e delle associazioni
nazionali maggiormente attivi nell'assistenza e nell'integrazione degli
immigrati ai fini della predisposizione del Documento programmatico di cui
all'articolo 3 del testo unico; in relazione alle condizioni degli immigrati,
inoltre, esamina le problematiche relative alla loro integrazione a livello,
economico, sociale e culturale; verifica lo stato di applicazione della legge
evidenziandone difficolt e disomogeneit a livello territoriale; elabora
proposte e suggerimenti per una migliore convivenza tra immigrati e cittadinanza
locale e per la tutela dei diritti fondamentali; assicura la diffusione delle
informazioni relative alla realizzazione di esperienze positive maturate nel
settore dell'integrazione a livello sociale, nel rispetto delle disposizioni
in vigore in materia di dati personali. |
|
||
6.
Con il decreto di cui al comma 1, sentito il Presidente del Consiglio
nazionale dellĠeconomia e del lavoro, pu essere nominato il Vice presidente
della Consulta e sono stabilite le modalit di raccordo e di collaborazione
con l'attivit dell'organismo di cui all'articolo 56. |
|
||
|
|
||
Art.
56 |
|
||
(Organismo
nazionale di coordinamento) |
|
||
1.
LĠOrganismo nazionale di coordinamento di cui allĠarticolo 42, comma 3, del
testo unico opera in stretto collegamento con la Consulta per lĠimmigrazione
di cui al comma 4 dello stesso articolo, con i Consigli territoriali per
lĠimmigrazione, con i centri di osservazione, informazione e di assistenza
legale contro le discriminazioni razziali, etniche, nazionali e religiose,
con le istituzioni e gli altri organismi impegnati nelle politiche di
immigrazione a livello locale, al fine di accompagnare e sostenere lo
sviluppo dei processi locali di accoglienza ed integrazione dei cittadini
stranieri, la loro rappresentanza e partecipazione alla vita pubblica, |
|
||
2.
La composizione dellĠOrganismo nazionale di cui al comma 1 stabilita con
determinazione del Presidente del Consiglio nazionale dellĠeconomia e del
lavoro (C.N.E.L.), dĠintesa con il Ministro per la solidariet sociale. |
|
||
3.
LĠOrganismo nazionale si avvale di una segreteria composta da funzionari del
C.N.E.L. e personale ed esperti con contratto a tempo determinato. |
|
||
|
|
||
Art.
57 |
|
||
(Istituzione
dei Consigli territoriali per lĠimmigrazione) |
|
||
1.
I Consigli territoriali per l'immigrazione di cui all'articolo 3, comma 6,
del testo unico, con compiti di analisi delle esigenze e di promozione degli
interventi da attuare a livello locale, sono istituiti, a livello
provinciale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da
adottarsi di concerto con il Ministro dell'interno. E' responsabilit del
prefetto assicurare la formazione e il funzionamento di detti Consigli. Essi
sono cos composti: |
|
||
a)
dai rappresentanti dei competenti uffici periferici delle amministrazioni
dello Stato; |
|
||
b)
dal Presidente della provincia; |
|
||
c)
da un rappresentante della regione; |
|
||
d)
dal sindaco del comune capoluogo, o da un suo delegato, nonch dal sindaco, o
da un suo delegato, dei comuni della provincia di volta in volta interessati;
|
|
||
e)
dal Presidente della camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura o da un suo delegato; |
|
||
f)
da almeno due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e
dei datori di lavoro; |
|
||
g)
da almeno due rappresentanti delle associazioni pi rappresentative degli
stranieri extracomunitari operanti nel territorio; |
|
||
h)
da almeno due rappresentanti degli enti e delle associazioni localmente
attivi nel soccorso e nell'assistenza agli immigrati. |
|
||
2.
Possono essere invitati a partecipare alle riunioni dei Consigli i
rappresentanti delle Aziende sanitarie locali, nonch degli enti o altre
istituzioni pubbliche interessati agli argomenti in trattazione. |
|
||
3.
I Consigli territoriali per l'immigrazione operano, per la necessaria
integrazione delle rispettive attivit, in collegamento con le Consulte
regionali di cui allĠarticolo 42, comma 6, del testo unico, eventualmente
costituite con legge regionale. Ai fini di una coordinata ed omogenea azione
di monitoraggio ed analisi delle problematiche connesse al fenomeno
dell'immigrazione e delle esigenze degli immigrati, nonch di promozione dei
relativi interventi, il prefetto assicura il raccordo dei Consigli
territoriali con la Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle
loro famiglie, di cui all'articolo 42, comma 4, del testo unico. |
|
||
4.
NellĠadozione del decreto di cui al comma 1 del presente articolo, il
Presidente del Consiglio dei Ministri tiene conto, ai fini dell'istituzione
dei Consigli territoriali per l'immigrazione, degli eventuali organi costituiti,
con analoghe finalit, presso i comuni. In tal caso, il prefetto assicura il
raccordo tra i predetti organi e la Consulta per i problemi degli stranieri
immigrati e delle loro famiglie. |
|
||
|
|
||
Art. 58
|
|
||
(Fondo
nazionale per le politiche migratorie) |
|
||
1.
Il Ministro per la solidariet sociale, con proprio decreto adottato di
concerto con i Ministri interessati secondo quanto disposto dallĠarticolo 59,
comma 46, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dallĠarticolo 133, comma 3,
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ripartisce i finanziamenti
relativi al Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all'articolo
45 del testo unico, in base alle seguenti quote percentuali: |
|
||
a)
una quota pari all'80% dei finanziamenti dell'intero Fondo destinata ad
interventi annuali e pluriennali attivati dalle regioni e dalle province
autonome di Trento e Bolzano, nonch dagli enti locali, per straordinarie
esigenze di integrazione sociale determinate dallĠafflusso di immigrati; |
|
||
b)
una quota pari al 20% dei finanziamenti destinata ad interventi di
carattere statale comprese le spese relative agli interventi previsti dagli
articoli 20 e 46 del testo unico. |
|
||
2.
(...) |
|
||
3.
Le regioni possono impiegare una quota delle risorse loro attribuite ai sensi
del comma 1, lettera a), per la realizzazione di programmi interregionali di
formazione e di scambio di esperienze in materia di servizi per
l'integrazione degli immigrati. |
|
||
4.
Le risorse attribuite alle regioni ai sensi del comma 1, lettera a),
costituiscono quote di cofinanziamento dei programmi regionali relativi ad
interventi nell'ambito delle politiche per l'immigrazione. A tal fine le
regioni partecipano con risorse a carico dei propri bilanci per una quota non
inferiore al 20% del totale di ciascun programma. Le risorse attribuite alle
regioni possono altres essere utilizzate come quota nazionale di
cofinanziamento per l'accesso ai fondi comunitari. |
|
||
5.
Il decreto di ripartizione di cui al comma 1 tiene conto, sulla base dei dati
rilevati dall'ISTAT e dal Ministero dell'interno: |
|
||
a)
della presenza degli immigrati sul territorio; |
|
||
b)
della composizione demografica della popolazione immigrata e del rapporto tra
immigrati e popolazione locale; |
|
||
c)
delle situazioni di particolare disagio nelle aree urbane e della condizione
socio-economica delle aree di riferimento. |
|
||
6.
Per la realizzazione della base informativa statistica necessaria alla
predisposizione del decreto di cui al comma 1, il Ministero dellĠinterno
trasmette allĠISTAT, secondo modalit concordate e nel rispetto della legge
31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni, le
informazioni di interesse statistico sui cittadini stranieri, contenute nei
propri archivi automatizzati, incluse quelle relative ai minorenni registrati
sul permesso di soggiorno o carta di soggiorno dei genitori. |
|
||
7.
Il decreto di cui al comma 1 tiene altres conto delle priorit di intervento
e delle linee guida indicate nel documento programmatico relativo alla
politica dell'immigrazione e degli stranieri predisposto ogni tre anni ai
sensi dell'articolo 3, comma 1, del testo unico. |
|
||
8.
I programmi annuali e pluriennali predisposti dalle regioni sono finalizzati
allo svolgimento di attivit volte a: |
|
||
a)
favorire il riconoscimento e l'esercizio, in condizione di parit con i
cittadini italiani, dei diritti fondamentali delle persone immigrate; |
|
||
b)
promuovere l'integrazione degli stranieri favorendone l'accesso al lavoro,
allĠabitazione, ai servizi sociali, alle istituzioni scolastiche; |
|
||
c)
prevenire e rimuovere ogni forma di discriminazione basata sulla razza, il
colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica o religiosa; |
|
||
d)
tutelare l'identit culturale, religiosa e linguistica degli stranieri; |
|
||
e)
consentire un positivo reinserimento nel Paese dĠorigine. |
|
||
9.
Il Ministro per la solidariet sociale predispone, con proprio decreto,
sentita la Conferenza Unificata, un apposito modello uniforme per la
comunicazione dei dati statistici e socio-economici e degli altri parametri
necessari ai fini della redazione dei programmi regionali e statali, che
devono essere trasmessi al Ministero del lavoro e delle politiche socialiai
sensi dell'articolo 59, comma 1, e dell'articolo 60, comma 2, e per la
presentazione della relazione annuale ai sensi dell'articolo 59, comma 5, e
dell'articolo 60, comma 4. |
|
||
|
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Art.
59 |
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(Attivit
delle regioni e delle province autonome) |
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||
1.
Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro per la
solidariet sociale di cui all'articolo 58, comma 1, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano sulla base delle risorse del Fondo
rispettivamente assegnate, comunicano al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali i programmi annuali o pluriennali, comunque della durata
massima di tre anni, che intendono realizzare nell'ambito delle politiche per
l'immigrazione. La comunicazione dei programmi condizione essenziale per la
erogazione del finanziamento annuale. |
|
||
2.
Per favorire l'elaborazione dei piani territoriali anche ai fini dell'armonizzazione
con i piani di intervento nazionale, il Ministro per la solidariet sociale,
d'intesa con la Conferenza Unificata, adotta con proprio decreto linee guida
per la predisposizione dei programmi regionali. |
|
||
3.
I programmi regionali indicano i criteri per l'attuazione delle politiche di
integrazione degli stranieri ed i compiti attribuiti ai comuni quali soggetti
preposti all'erogazione dei servizi sociali ai sensi dell'articolo 131, comma
2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. I programmi regionali
prevedono accordi di programma con gli enti locali che indichino gli
obiettivi da perseguire, gli interventi da realizzare, le modalit e i tempi
di realizzazione, i costi e le risorse impegnate, i risultati perseguiti, i
poteri sostitutivi in caso di ritardi e inadempienze. |
|
||
4.
Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai fini
dell'attuazione dei propri programmi, possono avvalersi della partecipazione
delle associazioni di stranieri e delle organizzazioni stabilmente operanti
in loro favore iscritte nel registro di cui all'articolo 52 comma 1, lettera
a). |
|
||
5.
Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro un anno dalla
data di erogazione del finanziamento, presentano una relazione al Ministro
per la solidariet sociale sullo stato di attuazione degli interventi
previsti nei programmi, sulla loro efficacia, sul loro impatto sociale, sugli
obiettivi conseguiti e sulle misure da adottare per migliorare le condizioni
di vita degli stranieri sul territorio. Nello stato di attuazione degli
interventi deve essere specificato anche il grado di avanzamento dei
programmi in termini di impegni di spesa, pagamenti e residui passivi desunti
dai rispettivi bilanci. |
|
||
6.
Qualora le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano non adempiano
nei termini all'obbligo di comunicazione dei programmi che intendono
realizzare ovvero, entro dodici mesi dalla data di erogazione dei
finanziamenti, non abbiano provveduto all'impegno contabile delle rispettive
quote assegnate, il Ministro per la solidariet sociale, sentita la
Conferenza Unificata provvede alla revoca del finanziamento e alla
ridestinazione dei fondi alle regioni e alle province autonome. |
|
||
7.
LĠobbligo di comunicazione dei programmi di cui al comma 1 e quello dellĠiscrizione
nel registro di cui al comma 4 e le quote di cofinanziamento previste a
carico delle regioni dallĠarticolo 58, comma 4, operano relativamente alla
ripartizione degli stanziamenti previsti per gli esercizi finanziari
successivi a quello di entrata in vigore del presente regolamento. |
|
||
|
|
||
Art. 60
|
|
||
(Attivit
delle Amministrazioni statali) |
|
||
1.
Gli interventi realizzati dalle amministrazioni statali sono finanziati ai
sensi dell'articolo 58, comma 1, lettera b), secondo le priorit indicate dal
documento programmatico di cui all'articolo 3, comma 1, del testo unico. |
|
||
2.
Il Ministro per la solidariet sociale promuove e coordina, d'intesa con i
Ministri interessati, i programmi delle amministrazioni statali presentati al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro sei mesi dalla
pubblicazione del decreto di ripartizione del Fondo. |
|
||
3.
Le amministrazioni statali predispongono i propri programmi anche avvalendosi
delle associazioni di stranieri e delle organizzazioni stabilmente operanti
in loro favore iscritte nel registro di cui all'articolo 52, comma 1, lettera
a). |
|
||
4.
Le amministrazioni statali, entro un anno dalla data di erogazione del
finanziamento, presentano una relazione al Ministro per la solidariet
sociale sullo stato di attuazione degli interventi previsti nei rispettivi
programmi, sulla loro efficacia, sul loro impatto sociale e sugli obiettivi
conseguiti. |
|
||
|
|
||
Art.
61 |
|
||
(Disposizione
transitoria) |
|
||
1.
La condizione dellĠiscrizione al registro di cui allĠarticolo 52, comma 1, richiesta
per gli interventi adottati sugli stanziamenti previsti per gli esercizi
finanziari degli anni successivi a quello di entrata in vigore del presente
regolamento. |
|
||
|
|
||
Art. 61-bis
|
|
||
(Sistemi informativi) |
|
||
1. Per
lĠattuazione dei procedimenti del testo unico e del regolamento, le
amministrazioni pubbliche si avvalgono degli archivi automatizzati e dei
sistemi informativi indicati nel regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242, per
la razionalizzazione e lĠinterconnessione tra le pubbliche amministrazioni, nonch dei
sistemi informativi e delle procedure telematiche indicate nel presente
regolamento. Le modalit tecniche e procedurali per lĠaccesso e la
trasmissione di dati e documenti tra i sistemi informativi delle
amministrazioni pubbliche sono disciplinate con i provvedimenti previsti nel
regolamento di attuazione, di cui allĠarticolo 34, comma 2, della legge 30 luglio 2002, n. 189. |
|
||
2.
Per le procedure di ingresso, soggiorno
ed uscita e per i collegamenti informativi con le altre amministrazioni
pubbliche, le questure si avvalgono anche dellĠarchivio informatizzato dei
permessi di soggiorno previsto dal regolamento di attuazione di cui
allĠarticolo 34, comma 2, della legge 30 luglio
2002, n. 189. |
|
||
3.
I criteri e le modalit di
funzionamento dellĠarchivio di cui al comma 2 sono stabilite con decreto del
Ministro dellĠinterno. |
|
DPR 179/2011 *
Decreto del Presidente della Repubblica 14
settembre 2011, n. 179, Regolamento concernente la disciplina dell'accordo di
integrazione tra lo straniero e lo Stato, a norma dell'articolo 4-bis, comma 2,
del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286
Art.
1
Oggetto
e ambito di applicazione
1.
Il presente regolamento stabilisce i criteri e le modalita' per la
sottoscrizione da parte dello straniero dell'accordo di integrazione di cui
all'articolo 4-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito
denominato Çtesto unicoÈ, nonche' i casi straordinari di giustificata esenzione
dalla sottoscrizione; disciplina, altresi', i contenuti, l'articolazione per
crediti e i casi di sospensione dell'accordo, le modalita' e gli esiti delle
verifiche a cui esso e' soggetto e l'istituzione dell'anagrafe nazionale degli
intestatari degli accordi di integrazione.
2.
Il regolamento si applica allo straniero di eta' superiore ai sedici anni che
fa ingresso per la prima volta nel territorio nazionale dopo la sua entrata in
vigore e presenta istanza di rilascio del permesso di soggiorno, ai sensi
dell'articolo 5 del testo unico, di durata non inferiore a un anno.
Art.
2
Sottoscrizione,
contenuto e durata dell'accordo di integrazione
1.
Lo straniero di cui all'articolo 1, comma 2, che presenta istanza di permesso
di soggiorno allo sportello unico per l'immigrazione presso la
prefettura-ufficio territoriale del Governo, di seguito denominato: Çsportello
unicoÈ, o alla questura competente, contestualmente alla presentazione della
medesima istanza, stipula con lo Stato un accordo di integrazione, di seguito
denominato ÇaccordoÈ, articolato per crediti. L'accordo e' redatto, secondo il
modello di cui all'allegato
A, che costituisce parte integrante del presente regolamento, in duplice
originale, di cui uno e' consegnato allo straniero, tradotto nella lingua da
lui indicata o se cio' non e' possibile, inglese, francese, spagnola, araba, o
cinese, albanese, russa o filippina, secondo la preferenza indicata
dall'interessato. Per lo Stato, l'accordo e' stipulato dal prefetto o da un suo
delegato.
2.
L'accordo, qualora abbia come parte un minore di eta' compresa tra i sedici e i
diciotto anni, e' sottoscritto anche dai genitori o dai soggetti esercenti la
potesta' genitoriale regolarmente soggiornanti nel territorio nazionale.
3.
All'atto della sottoscrizione dell'accordo, sono assegnati allo straniero
sedici crediti corrispondenti al livello A1 di conoscenza della lingua italiana
parlata ed al livello sufficiente di conoscenza della cultura civica e della
vita civile in Italia, secondo quanto previsto ai punti 1 e 2 dell'allegato
B.
4.
Con l'accordo, lo straniero si impegna a:
a)
acquisire un livello adeguato di conoscenza della lingua italiana parlata equivalente
almeno al livello A2 di cui al quadro comune europeo di riferimento per le
lingue emanato dal Consiglio d'Europa;
b)
acquisire una sufficiente conoscenza dei principi fondamentali della
Costituzione della Repubblica e dell'organizzazione e funzionamento delle
istituzioni pubbliche in Italia;
c)
acquisire una sufficiente conoscenza della vita civile in Italia, con
particolare riferimento ai settori della sanita', della scuola, dei servizi
sociali, del lavoro e agli obblighi fiscali;
d)
garantire l'adempimento dell'obbligo di istruzione da parte dei figli minori.
5.
Lo straniero dichiara, altresi', di aderire alla Carta dei valori della
cittadinanza e dell'integrazione di cui al decreto del Ministro dell'interno in
data 23 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 15 giugno
2007, e si impegna a rispettarne i principi.
6.
Con l'accordo, lo Stato si impegna a sostenere il processo di integrazione
dello straniero attraverso l'assunzione di ogni idonea iniziativa in raccordo
con le regioni e gli enti locali, che anche in collaborazione con i centri per
l'istruzione degli adulti, di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, possono avvalersi delle organizzazioni del terzo settore
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 marzo
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 14 agosto 2001, e delle
organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, nell'ambito delle
rispettive competenze e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a
legislazione vigente. Nell'immediato, lo Stato assicura allo straniero la
partecipazione ad una sessione di formazione civica e di informazione sulla
vita in Italia secondo le modalita' di cui all'articolo 3.
7.
L'accordo ha la durata di due anni prorogabile di un altro anno.
8.
Non si fa luogo alla stipula dell'accordo ai fini del rilascio del permesso di
soggiorno e, se stipulato, questo si intende adempiuto, qualora lo straniero
sia affetto da patologie o da disabilita' tali da limitare gravemente
l'autosufficienza o da determinare gravi difficolta' di apprendimento
linguistico e culturale, attestati mediante una certificazione rilasciata da
una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio
sanitario nazionale.
9.
Non si procede alla sottoscrizione dell'accordo per:
a)
i minori non accompagnati affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4
maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, ovvero sottoposti a tutela,
per i quali l'accordo e' sostituito dal completamento del progetto di
integrazione sociale e civile di cui all'articolo 32, comma 1-bis, del testo
unico;
b)
le vittime della tratta di persone, di violenza o di grave sfruttamento, per le
quali l'accordo e' sostituito dal completamento del programma di assistenza ed
integrazione sociale di cui all'articolo 18 del testo unico.
10.
L'accordo decade di diritto qualora il questore disponga il rifiuto del
rilascio, la revoca o il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, per
carenza originaria o sopravvenuta dei requisiti di legge. Gli estremi del
provvedimento di reiezione o revoca sono inseriti, a cura della questura,
nell'anagrafe nazionale di cui all'articolo 9.
11.
Fatti salvi i poteri del prefetto e del questore al verificarsi di vicende
estintive dell'accordo, la gestione di quest'ultimo nelle fasi successive alla
stipula e' affidata allo sportello unico. A tale fine, gli accordi stipulati
presso la questura sono trasmessi con modalita' informatiche allo sportello
medesimo.
Art.
3
Sessione
di formazione civica e di informazione
1.
Lo straniero partecipa gratuitamente alla sessione di formazione civica e di
informazione sulla vita civile in Italia di cui all'articolo 2, comma 6, entro
i tre mesi successivi a quello di stipula dell'accordo. La sessione ha una
durata non inferiore a cinque e non superiore a dieci ore e prevede l'utilizzo
di materiali e sussidi tradotti nella lingua indicata dallo straniero o se cio'
non e' possibile, inglese, francese, spagnola, araba, cinese, albanese, russa o
filippina, secondo la preferenza indicata dall'interessato.
2.
Con la sessione, lo straniero acquisisce in forma sintetica, a cura dello
sportello unico, le conoscenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere b) e c),
definite d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca ed e' informato dei diritti e dei doveri degli stranieri in Italia,
delle facolta' e degli obblighi inerenti al soggiorno, dei diritti e doveri
reciproci dei coniugi e dei doveri dei genitori verso i figli secondo l'ordinamento
giuridico italiano, anche con riferimento all'obbligo di istruzione. Lo
straniero e' informato, altresi', delle principali iniziative a sostegno del
processo di integrazione degli stranieri a cui egli puo' accedere nel
territorio della provincia di residenza e sulla normativa di riferimento in
materia di salute e sicurezza sul lavoro.
3.
La mancata partecipazione alla sessione di formazione civica e di informazione
di cui al comma 1 da luogo alla perdita di quindici dei sedici crediti
assegnati all'atto della sottoscrizione dell'accordo ai sensi dell'articolo 2,
comma 3.
Art.
4
Articolazione
dell'accordo per crediti
1.
L'accordo e' articolato per crediti di ammontare proporzionale ai livelli di
conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in
Italia certificati anche a seguito della frequenza con profitto di corsi o
percorsi di istruzione, di formazione professionale o tecnica superiore, di
studio universitario e di integrazione linguistica e sociale ovvero del
conseguimento di diplomi o titoli comunque denominati aventi valore legale di
titolo di studio o professionale. I crediti riconoscibili, oltre a quelli
assegnati all'atto della sottoscrizione, sono indicati nell'allegato
B che costituisce parte integrante del presente regolamento.
2.
I crediti di cui al comma 1 subiscono decurtazioni nella misura indicata nell'allegato
C, che costituisce parte integrante del presente regolamento, in
connessione con:
a)
la pronuncia di provvedimenti giudiziari penali di condanna anche non
definitivi, compresi quelli adottati a seguito di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;
b)
l'applicazione anche non definitiva di misure di sicurezza personali previste
dal codice penale o da altre disposizioni di legge;
c)
l'irrogazione definitiva di sanzioni pecuniarie di importo non inferiore a 10
mila euro, in relazione a illeciti amministrativi e tributari.
3.
I crediti assegnati all'atto della sottoscrizione dell'accordo vengono
confermati, all'atto della verifica dell'accordo di cui all'articolo 6, nel
caso in cui sia accertato rispettivamente il livello A1 di conoscenza della
lingua italiana parlata ed il livello sufficiente di conoscenza della cultura
civica e della vita civile in Italia; in caso contrario si provvede alle
corrispondenti decurtazioni. Resta fermo che, qualora in sede di verifica sia
accertato un livello di conoscenza superiore rispetto a quello minimo previsto
rispettivamente ai punti 1 e 2 dell'allegato
B, si provvede al riconoscimento dei crediti, aggiuntivi rispetto a quelli
attribuiti all'atto della sottoscrizione, nella misura corrispondente al
livello di conoscenza effettivamente accertato.
Art.
5
Modalita'
di assegnazione e decurtazione dei crediti
1.
I crediti di cui all'allegato
B sono assegnati sulla base della documentazione prodotta dallo straniero
nel periodo di durata dell'accordo. In assenza di idonea documentazione, i
crediti relativi alla conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e
della vita civile in Italia possono essere assegnati a seguito di un apposito
test effettuato a cura dello sportello unico anche presso i centri per
l'istruzione degli adulti, di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 27
dicembre 2006, n. 296.
2.
La decurtazione dei crediti nei casi previsti dall'allegato
C avviene:
a)
quanto ai provvedimenti giudiziari di condanna e alle misure di sicurezza
personali, sulla base degli accertamenti di ufficio attivati presso il
casellario giudiziale e il casellario dei carichi pendenti, ai sensi degli
articoli 43 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e 39 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale di
anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dai relativi
carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313;
b)
quanto alle sanzioni pecuniarie connesse a illeciti amministrativi e tributari,
sulla base della documentazione acquisita con le modalita' previste dal citato
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art.
6
Verifica
dell'accordo
1.
Un mese prima della scadenza del biennio di durata dell'accordo, lo sportello
unico ne avvia la verifica previa comunicazione allo straniero ed invitandolo a
presentare, entro quindici giorni, qualora non vi abbia gia' provveduto, la
documentazione necessaria ad ottenere il riconoscimento dei crediti e la
certificazione relativa all'adempimento dell'obbligo di istruzione dei figli
minori o, in assenza, la prova di essersi adoperato per garantirne
l'adempimento. Lo sportello unico informa, altresi', lo straniero della
facolta', in assenza di idonea documentazione, di far accertare il proprio
livello di conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita
civile in Italia attraverso un apposito test svolto gratuitamente a cura dello
sportello medesimo e attiva, contestualmente, gli accertamenti di ufficio di
cui all'articolo 5, comma 2, lettera a).
2.
Lo svolgimento del test anche in lingua tedesca oltre che in lingua italiana,
per gli stranieri residenti nella provincia di Bolzano, e' valutabile ai fini
del riconoscimento di crediti ulteriori ai sensi del punto 8 dell'allegato
B.
3.
In caso di permesso di soggiorno della durata di un anno, un mese prima della
scadenza, si procede alla verifica della partecipazione alla sessione di
formazione civica e di informazione di cui all'articolo 3. Qualora lo sportello
unico accerti la mancata partecipazione alla sessione, procede alla
decurtazione di quindici crediti, con rinvio di ogni ulteriore determinazione
all'esito della verifica di cui al comma 1.
4.
L'inadempimento dell'obbligo di cui all'articolo 2, comma 4, lettera d), salva
la prova di essersi, comunque, adoperato per garantirne l'adempimento,
determina in ogni caso la perdita integrale dei crediti assegnati all'atto
della sottoscrizione e di quelli successivamente conseguiti e la risoluzione
dell'accordo per inadempimento, con produzione degli effetti di cui ai commi 7
e 8.
5.
All'esito delle attivita' di cui al comma 1, lo sportello unico procede
all'assegnazione e decurtazione dei crediti secondo i criteri indicati negli
allegati B
e C
e con le modalita' di cui all'articolo 5. La verifica si conclude con
l'attribuzione dei crediti finali e l'assunzione di una delle seguenti
determinazioni:
a)
qualora il numero dei crediti finali sia pari o superiore alla soglia di
adempimento, fissata in trenta crediti, purche' siano stati conseguiti il livello
A2 della conoscenza della lingua italiana parlata e il livello di sufficienza
della conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia, e'
decretata l'estinzione dell'accordo per adempimento con rilascio del relativo
attestato;
b)
qualora il numero dei crediti finali sia superiore a zero e inferiore alla
soglia di adempimento ovvero non siano stati conseguiti i livelli della
conoscenza della lingua italiana parlata, della cultura civica e della vita
civile in Italia di cui alla lettera a), e' dichiarata la proroga dell'accordo
per un anno alle medesime condizioni. Della proroga e' data comunicazione allo
straniero;
c)
qualora il numero dei crediti finali sia pari o inferiore a zero, e' decretata
la risoluzione dell'accordo per inadempimento, con gli effetti di cui ai commi
7 e 8.
6.
Le decisioni di cui alle lettere a) e c) del comma 5 sono assunte dal prefetto
o da un suo delegato.
7.
Fatto salvo quanto previsto dal comma 8, la risoluzione dell'accordo per
inadempimento ai sensi del comma 5, lettera c), determina la revoca del
permesso di soggiorno o il rifiuto del suo rinnovo e l'espulsione dello
straniero dal territorio nazionale, previa comunicazione, con modalita'
informatiche, dello sportello unico alla questura.
8.
Qualora ricorra uno dei casi di divieto di espulsione dello straniero previsti
dal testo unico, della risoluzione dell'accordo per inadempimento ai sensi del
comma 5, lettera c), tiene conto l'autorita' competente per l'adozione dei
provvedimenti discrezionali di cui al testo unico.
9.
Nell'ipotesi di cui alla lettera b) del comma 5, un mese prima della scadenza
dell'anno di proroga, lo sportello unico, previa comunicazione allo straniero,
attiva la verifica finale, riferita all'intero triennio, che potra' dare luogo
alle determinazioni di cui alla lettera a) ovvero alla lettera c) del comma 5.
Qualora persistano le condizioni di cui alla lettera b) del comma 5, il
prefetto, nel risolvere l'accordo, ne decreta l'inadempimento parziale, di cui
l'autorita' competente tiene conto per l'adozione dei provvedimenti
discrezionali di cui al testo unico.
Art.
7
Agevolazioni
connesse alla fruizione di attivita' culturali e formative
1.
Allo straniero che alla scadenza dell'accordo risulti aver raggiunto un numero
di crediti finali pari o superiore a quaranta sono riconosciute agevolazioni
per la fruizione di specifiche attivita' culturali e formative. A tale scopo il
Ministero dell'interno trasmette, con cadenza semestrale, al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali i dati relativi agli accordi di integrazione.
2.
Ai fini dell'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali procede all'individuazione dei
soggetti erogatori delle attivita' culturali e formative di cui al comma 1.
3.
All'erogazione delle agevolazioni di cui al comma 1 il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali provvede nei limiti delle risorse finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
Art.
8
Sospensione
dell'accordo
1.
L'efficacia dell'accordo puo' essere sospesa o prorogata, a domanda, per il
tempo in cui sussista una causa di forza maggiore o un legittimo impedimento al
rispetto dell'accordo, attestato attraverso idonea documentazione, derivante da
gravi motivi di salute o di famiglia, da motivi di lavoro, dalla frequenza di
corsi o tirocini di formazione, aggiornamento od orientamento professionale
ovvero da motivi di studio all'estero. I gravi motivi di salute sono attestati
attraverso la presentazione di una certificazione rilasciata da una struttura
sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario
nazionale.
Art.
9
Anagrafe
nazionale degli intestatari degli accordi di integrazione
1.
Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
27 luglio 2004, n. 242, presso il Dipartimento per le liberta' civili e
l'immigrazione del Ministero dell'interno e' istituita e gestita l'anagrafe
nazionale degli intestatari degli accordi di integrazione.
2.
Nell'anagrafe sono indicati, per ciascuno straniero, i dati anagrafici del
medesimo e dei componenti del nucleo familiare, gli estremi dell'accordo, i
crediti di volta in volta assegnati o decurtati, il dato dei crediti finali
riconosciuti al termine di ciascuna verifica, gli estremi delle determinazioni
assunte dal prefetto e dallo sportello unico, nonche' le vicende modificative
ed estintive dell'accordo.
3.
Gli estremi dell'accordo e delle determinazioni assunte dal prefetto e dallo
sportello unico, nonche' le vicende modificative ed estintive dell'accordo
medesimo sono comunicati tempestivamente, con modalita' informatiche, alla
questura, ai fini degli adempimenti connessi con il rilascio o il rinnovo del
permesso di soggiorno. Analoga comunicazione e' data allo straniero,
relativamente ai dati inseriti nell'anagrafe destinati a dar luogo
all'assegnazione o alla decurtazione di crediti o comunque a modificare lo
stato di attuazione dell'accordo. Attraverso l'accesso diretto all'anagrafe, lo
straniero, puo' controllare in ogni momento l'iter dell'accordo da lui
stipulato.
4.
L'anagrafe nazionale e' completamente informatizzata ed e' interconnessa con il
casellario giudiziale e il casellario dei carichi pendenti, ai fini degli
accertamenti di ufficio di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), nonche' con
gli altri sistemi informativi automatizzati operanti presso le pubbliche
amministrazioni, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 242 del 2004. L'anagrafe e' formata ed aggiornata con i
dati immessi dagli sportelli unici e dalle questure, dai competenti uffici
delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e dal Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, ciascuno per la parte di rispettiva
competenza; ed e' consultabile dai predetti uffici, nei limiti di quanto
necessario all'assolvimento dei rispettivi adempimenti.
5.
Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 2,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 242 del 2004, sono
individuati eventuali soggetti, aggiuntivi a quelli di cui al comma 4,
autorizzati ad accedere all'anagrafe ai fini dell'immissione o della consultazione
dei dati.
6.
Si applicano le disposizioni normative in materia di tutela della riservatezza
dei dati personali e, in quanto compatibili, quelle del decreto del Presidente
della Repubblica n. 242 del 2004 e dell'articolo 30-quater, commi da 4 a 6, del
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
Art.
10
Collaborazione
interistituzionale
1.
Ai fini dell'efficacia, dell'economicita' e della sostenibilita' organizzativa
dei procedimenti inerenti agli accordi di integrazione, il prefetto, anche in
sede di conferenza provinciale permanente di cui all'articolo 11, comma 3, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, conclude o promuove la conclusione
di accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, diretti a realizzare, nei limiti delle risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, forme di
collaborazione tra lo sportello unico e la struttura territorialmente
competente dell'ufficio scolastico regionale, i centri provinciali per
l'istruzione degli adulti di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, le altre istituzioni scolastiche statali operanti a
livello provinciale e, se del caso, le altre amministrazioni ed istituzioni statali,
comprese le universita', relativamente all'organizzazione e allo svolgimento
degli adempimenti di cui al presente regolamento, con particolare riferimento
alle sessioni di formazione civica e informazione di cui all'articolo 3 e ai
test linguistici e culturali di cui all'articolo 5, comma 1. Accordi analoghi
possono essere conclusi o promossi con la regione e gli enti locali anche con
specifico riferimento al riconoscimento delle attivita' di formazione
linguistica e orientamento civico.
Art.
11
Ruolo
dei consigli territoriali per l'immigrazione e della Consulta per i problemi
degli stranieri immigrati e delle loro famiglie.
1.
I consigli territoriali per l'immigrazione di cui all'articolo 3, comma 6, del
testo unico, in raccordo con la Consulta per i problemi degli stranieri
immigrati e delle loro famiglie di cui all'articolo 42, comma 4, del medesimo
testo unico, individuano e monitorano il fabbisogno di formazione linguistica e
culturale degli stranieri scaturente dall'attuazione del presente regolamento e
lo analizzano nell'ambito del piu' generale fabbisogno formativo degli
stranieri presenti nel territorio provinciale al fine di promuovere le
iniziative a sostegno del processo di integrazione dello straniero, attivabili
sul territorio.
Art.
12
Disposizioni
finali
1.
La conoscenza della lingua italiana secondo i livelli di cui al quadro comune
europeo di riferimento per le lingue emanato dal Consiglio d'Europa, laddove il
presente regolamento ne richieda la prova documentale, e' comprovata attraverso
le certificazioni di competenza linguistica rilasciate dalle istituzioni
convenzionate con il Ministero degli affari esteri, riconosciute dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e conseguite presso le sedi
presenti nel territorio italiano e all'estero, nonche' attraverso le
certificazioni rilasciate al termine di un corso di lingua italiana frequentato
presso i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti di cui all'articolo
1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2.
Laddove il presente regolamento preveda la frequenza di corsi di integrazione
linguistica e sociale ai fini del riconoscimento di crediti, il riferimento si
intende effettuato alla frequenza con profitto di corsi finalizzati
all'apprendimento della lingua e cultura italiana, che si concludono con il
rilascio di una certificazione comunque denominata non avente valore legale di
titolo di studio in Italia, tenuti anche all'estero da amministrazioni
pubbliche ovvero da istituzioni scolastiche, formative o culturali private a
cio' accreditate o autorizzate, ai sensi della normativa vigente, dalle
amministrazioni statali, dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di
Bolzano.
Art.
13
Disposizione
finanziaria
1.
All'attuazione del presente regolamento si provvede con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
2.
Alle risorse destinate all'istituzione dell'Anagrafe di cui all'articolo 9 e'
data specifica evidenza contabile nello stato di previsione del Ministero
dell'interno mediante l'istituzione di due appositi capitoli di spesa,
rispettivamente per le spese di parte capitale e per le spese di parte
corrente.
3.
Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con
propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Art.
14
Entrata
in vigore
1.
Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal
centoventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
DPCM
535/1999 *
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 1999, n. 535, Regolamento
concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri, a norma dell'articolo
33, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
TESTO VIGENTE ALLĠINIZIO
DELLA XVI LEGISLATURA |
MODIFICHE APPORTATE
DURANTE LA XVI LEGISLATURA DPCM 191/2011 |
|
|
CAPO I |
|
Disposizioni
generali |
|
|
|
Art.
1. |
|
Oggetto
e definizioni |
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1. Il presente regolamento, ai sensi
dell'articolo 33 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'articolo 5
del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 113, e senza ulteriori oneri a
carico del bilancio dello Stato, disciplina i compiti del Comitato per i
minori stranieri e le materie indicate al predetto articolo 33, comma 2,
lettere a) e b). |
|
2. Per "minore straniero non accompagnato
presente nel territorio dello Stato", di seguito denominato "minore
presente non accompagnato", s'intende il minorenne non avente
cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione europea che, non avendo
presentato domanda di asilo, si trova per qualsiasi causa nel territorio
dello Stato privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di
altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti
nell'ordinamento italiano. |
|
3. Per "minore straniero non accompagnato
accolto temporaneamente nel territorio dello Stato", di seguito
denominato "minore accolto", s'intende il minore non avente
cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione europea, di et superiore
a sei anni, entrato in Italia nell'ambito di programmi solidaristici di
accoglienza temporanea promossi da enti, associazioni o famiglie, ancorch il
minore stesso o il gruppo di cui fa parte sia seguito da uno o pi adulti con
funzioni generiche di sostegno, di guida e di accompagnamento. |
|
4. Per "rimpatrio assistito" si
intende l'insieme delle misure adottate allo scopo di garantire al minore
interessato l'assistenza necessaria fino al ricongiungimento coi propri
familiari o al riaffidamento alle autorit responsabili del Paese d'origine,
in conformit alle convenzioni internazionali, alla legge, alle disposizioni
dell'autorit giudiziaria ed al presente regolamento. Il rimpatrio assistito
deve essere finalizzato a garantire il diritto all'unit familiare del minore
e ad adottare le conseguenti misure di protezione. |
|
5. Per "testo unico" si intende il
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, come modificato dal decreto legislativo n. 380
del 1998 e dal decreto legislativo n. 113 del 1999. 6. Per
"Comitato" si intende il Comitato per i minori stranieri di cui
all'articolo 33 del testo unico. |
|
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|
CAPO
II |
|
Comitato
per i minori stranieri |
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|
Art.
2. |
|
Compiti
del Comitato |
|
|
|
1. Il Comitato opera al fine prioritario di
tutelare i diritti dei minori presenti non accompagnati e dei minori accolti,
in conformit alle previsioni della Convenzione sui diritti del fanciullo,
fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge
27 maggio 1991, n. 176. |
|
2. Ai fini del comma 1, il Comitato: |
|
a. vigila sulle modalit di soggiorno dei
minori; |
|
b. coopera e si raccorda con le amministrazioni
interessate; |
|
c. delibera, ai sensi dell'articolo 8, previa
adeguata valutazione, secondo criteri predeterminati, in ordine alle
richieste provenienti da enti, associazioni o famiglie italiane, per
l'ingresso di minori accolti nell'ambito di programmi solidaristici di
accoglienza temporanea, nonch per l'affidamento temporaneo e per il
rimpatrio dei medesimi; |
|
d. provvede alla istituzione e alla tenuta
dell'elenco dei minori accolti nell'ambito delle iniziative di cui alla
lettera c); |
|
e. accerta lo status del minore non accompagnato
ai sensi dell'articolo 1, comma 2, sulla base delle informazioni di cui
all'articolo 5; |
|
f. svolge compiti di impulso e di ricerca al
fine di promuovere l'individuazione dei familiari dei minori presenti non
accompagnati, anche nei loro Paesi di origine o in Paesi terzi, avvalendosi a
tal fine della collaborazione delle competenti amministrazioni pubbliche e di
idonei organismi nazionali ed internazionali, e pu proporre al Dipartimento
per gli affari sociali di stipulare apposite convenzioni con gli organismi
predetti; |
|
g. in base alle informazioni ottenute, pu
adottare, ai fini di protezione e di garanzia del diritto all'unit familiare
di cui all'articolo 1, comma 4, il provvedimento di cui all'articolo 7, di
rimpatrio assistito dei minori presenti non accompagnati; |
|
h. definisce criteri predeterminati di
valutazione delle richieste per l'ingresso di minori accolti di cui al comma
2, lettera c); |
|
i. provvede al censimento dei minori presenti
non accompagnati, secondo le modalit previste dall'articolo 5. |
|
3. Il Comitato pu effettuare il trattamento
dei dati sensibili, di cui al comma 1 dell'articolo 22 della legge 31
dicembre 1996, n. 675, che ad esso pervengono o che sono acquisiti ai sensi
del presente regolamento, in particolare per quanto attiene all'origine
razziale ed etnica del minore, della famiglia di origine e degli adulti
legalmente responsabili o con funzioni di sostegno, di guida e di
accompagnamento, alle loro convinzioni religiose, filosofiche o di altro
genere, allo stato di salute. Dei dati sensibili possono essere effettuate,
in relazione alle competenze istituzionali del Comitato, di cui all'articolo
33 del testo unico e al presente regolamento, le operazioni di raccolta,
registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, estrazione,
raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e
distruzione; la diffusione pu essere effettuata in forma anonima e per
finalit statistiche, di studio, di informazione e ricerca. |
|
|
|
|
|
Art.
3. |
|
Costituzione
ed organizzazione del Comitato |
|
|
|
1. Il Comitato nominato con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri ed composto da nove rappresentanti: |
|
-
uno del Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio
dei Ministri; |
|
-
uno del Ministero degli affari esteri; |
|
- uno del Ministero dell'interno; |
|
- uno del Ministero della giustizia; |
|
- due dell'Associazione nazionale dei comuni
italiani (ANCI); |
|
- uno dell'Unione province italiane (UPI); |
|
- due delle organizzazioni maggiormente
rappresentative operanti nel settore dei problemi della famiglia e dei minori
non accompagnati. |
|
2. Per ogni membro effettivo nominato un
supplente. I membri rappresentanti delle pubbliche amministrazioni di cui al
comma 1 devono rivestire una qualifica dirigenziale o equiparata, ove
prescelti tra i dipendenti delle medesime amministrazioni. |
|
3. Il Comitato presieduto dal rappresentante
designato dal Dipartimento per gli affari sociali e si riunisce, su convocazione
del presidente, che redige l'ordine del giorno della riunione, in relazione a
singole necessit e almeno una volta ogni trimestre. |
|
4. I compiti di segreteria e di supporto al
Comitato sono svolti da personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali. |
|
5. In caso di urgenza, per situazioni in
relazione alle quali sia improcrastinabile l'intervento a tutela della salute
psicofisica del minore, i poteri del Comitato sono esercitabili dal presidente
o da un componente da lui delegato, salva la ratifica da parte del Comitato
nella prima riunione successiva all'esercizio dei poteri medesimi. I
provvedimenti non ratificati perdono efficacia dal momento in cui sono stati
adottati. |
|
6. In caso di necessit, il Comitato comunica
la situazione del minore al giudice tutelare competente, per l'eventuale
nomina di un tutore provvisorio. |
|
|
|
|
|
Art.
4. |
|
Strumenti
operativi |
|
|
|
1. Il Dipartimento per gli affari sociali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri pu finanziare programmi finalizzati
all'accoglienza ed al rimpatrio assistito dei minori presenti non
accompagnati, proposti dal Comitato, nei limiti delle risorse preordinate
allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 45 del testo unico e
dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,
n. 394. |
|
2. E' autorizzata, nel rispetto delle leggi
sulla tutela della riservatezza, e nei limiti delle risorse di cui al comma
1, l'istituzione e la gestione di una banca dati, contenente gli elementi
necessari per l'attuazione e la garanzia dei diritti inerenti alla
popolazione di minori stranieri ed ogni altra notizia o informazione utili
per il raggiungimento degli scopi istituzionali del Comitato. |
|
3. Nella banca dati possono essere contenuti
dati comuni e, secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 3, dati
sensibili. L'accesso ai dati consentito, per l'esercizio delle competenze
istituzionali del Comitato, a ciascuno dei suoi componenti e, su autorizzazione
del presidente, al personale di segreteria e di supporto di cui all'articolo
3, comma 4. Il Capo del Dipartimento per gli affari sociali, sentito il
presidente del Comitato, pu autorizzare l'accesso ai dati agli organismi e
agli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri e ad altri enti ed
organismi pubblici, per finalit statistiche, di studio, di informazione e di
ricerca, nonch ad organismi pubblici o privati operanti nel campo della
tutela dei diritti dei minori immigrati, quando ci si renda necessario per
il migliore perseguimento dell'interesse del minore per il quale sono in
corso, da parte dei medesimi enti ed organismi, iniziative di protezione, di
assistenza o di rimpatrio assistito. L'accesso ai dati altres consentito
all'autorit giudiziaria e agli organi di polizia. |
|
4. I soggetti esterni che, ai sensi del comma
3, acquisiscono i dati sono tenuti a conservarli in strutture di sicurezza;
quando sono acquisiti in formato elettronico, il trasferimento e l'accesso
devono essere adeguatamente protetti. |
|
|
|
|
|
CAPO
III |
|
Censimento
e accoglienza dei minori presenti non accompagnati |
|
|
|
Art.
5. |
|
Censimento
|
|
|
|
1. I pubblici ufficiali, gli incaricati di
pubblico servizio e gli enti, in particolare che svolgono attivit sanitaria
o di assistenza, i quali vengano comunque a conoscenza dell'ingresso o della
presenza sul territorio dello Stato di un minorenne straniero non
accompagnato, sono tenuti a darne immediata notizia al Comitato, con mezzi
idonei a garantirne la riservatezza. La notizia deve essere corredata di
tutte le informazioni disponibili relative, in particolare, alle generalit,
alla nazionalit, alle condizioni fisiche, ai mezzi attuali di sostentamento
ed al luogo di provvisoria dimora del minore, con indicazione delle misure
eventualmente adottate per far fronte alle sue esigenze. |
|
2. La segnalazione di cui al comma 1 non esime
dall'analogo obbligo nei confronti di altri uffici o enti, eventualmente
disposto dalla legge ad altri fini. Il Comitato tuttavia tenuto ad
effettuare la segnalazione ad altri uffici o enti, quando non risulti in modo
certo che essa sia stata gi effettuata. |
|
3. L'identit del minore accertata dalle
autorit di pubblica sicurezza, ove necessario attraverso la collaborazione
delle rappresentanze diplomatico-consolari del Paese di origine del minore. |
|
|
|
|
|
Art.
6. |
|
Accoglienza
|
|
|
|
1. Al minore non accompagnato sono garantiti i
diritti relativi al soggiorno temporaneo, alle cure sanitarie, all'avviamento
scolastico e alle altre provvidenze disposte dalla legislazione vigente. |
|
2. Al fine di garantire l'adeguata accoglienza
del minore il Comitato pu proporre al Dipartimento per gli affari sociali di
stipulare convenzioni con amministrazioni pubbliche e organismi nazionali e internazionali
che svolgono attivit inerenti i minori non accompagnati in conformit ai
principi e agli obiettivi che garantiscono il superiore interesse del minore,
la protezione contro ogni forma di discriminazione, il diritto del minore di
essere ascoltato. |
|
|
|
|
|
Art.
7. |
|
Rimpatrio
assistito |
|
|
|
1. Il rimpatrio deve svolgersi in condizioni
tali da assicurare costantemente il rispetto dei diritti garantiti al minore
dalle convenzioni internazionali, dalla legge e dai provvedimenti
dell'autorit giudiziaria, e tali da assicurare il rispetto e l'integrit
delle condizioni psicologiche del minore, fino al riaffidamento alla famiglia
o alle autorit responsabili. Dell'avvenuto riaffidamento rilasciata
apposita attestazione da trasmettere al Comitato. |
|
2. Salva l'applicazione delle misure previste
dall'articolo 6, il Comitato dispone il rimpatrio assistito del minore
presente non accompagnato, assicurando che questi sia stato previamente
sentito, anche dagli enti interessati all'accoglienza, nel corso della
procedura. |
|
3. Le amministrazioni locali competenti e i
soggetti presso i quali il minore soggiorna cooperano con le amministrazioni
statali cui affidato il rimpatrio assistito. |
|
|
|
|
|
CAPO
IV |
|
Ingresso
e soggiorno dei minori accolti |
|
|
|
Art.
8. |
|
Ingresso
|
|
|
|
1. I proponenti pubblici e privati, che
intendono ottenere il nulla-osta del Comitato per la realizzazione di
iniziative di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), presentano domanda al
Comitato medesimo. La domanda, formulata sulla base di una modulistica
predisposta dal Comitato, corredata dei dati relativi all'attivit gi svolta
dal proponente e alla sua natura giuridica, deve comunque indicare il numero
dei minori da ospitare, il numero degli accompagnatori con relativa qualifica,
il Paese di provenienza e gli altri requisiti ed i documenti richiesti. |
|
2. Il Comitato valuta la domanda al fine di
stabilire la validit e l'opportunit dell'iniziativa nell'interesse dei
minori. Della deliberazione data tempestiva comunicazione al proponente e
alle autorit competenti, alle quali sono trasmessi gli elenchi nominativi
dei minori e degli accompagnatori per i successivi riscontri in occasione
dell'ingresso nel territorio nazionale e dell'uscita da esso e per i
successivi controlli nel corso del soggiorno. |
|
3. La valutazione favorevole dell'iniziativa
subordinata alle informazioni sulla affidabilit del proponente. Il Comitato
pu richiedere informazioni al sindaco del luogo in cui il proponente opera,
ovvero alla prefettura, in ordine alle iniziative di cui all'articolo 2,
comma 2, lettera c), localmente gi realizzate dal proponente. Le
informazioni concernenti il referente estero dell'iniziativa sono richieste
tramite la rappresentanza diplomatico-consolare competente. |
|
4. Il Comitato pu considerare come valide le
informazioni assunte in occasione di iniziative precedenti, riguardo al
proponente o alle famiglie o alle strutture ospitanti. In tal senso pu
confermare la valutazione, positiva o negativa, sulla loro affidabilit. |
|
5. Il Comitato delibera entro quarantacinque
giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1, previa verifica della
completezza delle dichiarazioni e della documentazione. Il termine di
quindici giorni per le provenienze da Paesi non soggetti a visto. |
|
6. I proponenti devono comunicare per iscritto al Comitato, entro
cinque giorni, l'avvenuto ingresso dei minori nel territorio dello Stato,
specificando il loro numero e quello degli accompagnatori effettivamente
entrati, il posto di frontiera e la data. Analoga comunicazione dovr essere
effettuata successivamente all'uscita dei minori e degli accompagnatori dal
territorio dello Stato. Le comunicazioni di cui al presente comma sono
effettuate previa apposizione del timbro di controllo sulla documentazione di
viaggio da parte dell'organo di polizia di frontiera. |
|
|
|
|
|
Art.
9. |
|
Soggiorno
|
|
|
|
1. La durata totale del soggiorno di ciascun
minore non pu superare i novanta giorni, continuativi o frutto della somma
di pi periodi, riferiti alle permanenze effettive nell'anno solare. Il
Comitato pu proporre alle autorit competenti l'eventuale estensione della
durata del soggiorno fino ad un massimo di centocinquanta giorni, con
riferimento a progetti che comprendano periodi di attivit scolastica o in
relazione a casi di forza maggiore. L'eventuale estensione della durata della
permanenza comunicata alla questura competente ai fini dell'eventuale
rinnovo o della proroga del permesso di soggiorno per gli accompagnatori e
per i minori ultraquattordicenni. |
1. La durata totale del soggiorno di ciascun
minore non puo' superare i centoventi giorni, (...) frutto
della somma di piu' periodi, riferiti alle permanenze effettive nell'anno
solare, fruiti nel rispetto della normativa sui visti di ingresso. Il Comitato puo' proporre alle autorita'
competenti l'eventuale estensione della durata del soggiorno (...) in relazione a casi di forza maggiore. L'eventuale
estensione della durata della permanenza e' comunicata alla questura
competente ai fini dell'eventuale rinnovo o della proroga del permesso di
soggiorno per gli accompagnatori e per i minori (...).[236] |
L. 39/1990 *
Legge 29 Febbraio 1990, e successive modificazioni,
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 Dicembre 1989, n.
416, Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei
cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari
ed apolidi giaĠ presenti nel territorio dello Stato
(Artt. 1 – 1 septies)
Art. 1
(Rifugiati)
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano
nell'ordinamento interno gli effetti della dichiarazione di limitazione
geografica e delle riserve di cui agli articoli 17 e 18 della convenzione di
Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, poste
dall'Italia all'atto della sottoscrizione della convenzione stessa. Il Governo
provvede agli adempimenti necessari per il formale ritiro di tale limitazione e
di tali riserve.
2. Al fine di garantire l'efficace attuazione della norma di cui
al comma 1, il Governo provvede ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400, a riordinare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, gli organi e le procedure per l'esame delle
richieste di riconoscimento dello status di rifugiato, nel rispetto di quanto
disposto nel comma 1.
3. Agli stranieri extraeuropei "sotto mandato" dell'Alto
Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR) alla data del 31
dicembre 1989 eĠ riconosciuto, su domanda da presentare, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, al Ministro dell'interno, lo status di rifugiato. Tale riconoscimento
non comporta l'erogazione dell'assistenza.
4. (...)
5. (...)
6. (...)
7. (...)
8. Con decreto
del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono stabilite la misura e le modalitaĠ di
erogazione del contributo di cui al comma 7.
9. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 2 e 7 valutato
rispettivamente in lire 3.000 milioni ed in lire 67.500 milioni in ragione di
anno per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede, quanto a lire
20.000 milioni, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 4239 dello
stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1990 e corrispondenti
capitoli per gli anni successivi e, quanto a lire 50.500 milioni, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per il 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi
in favore dei lavoratori immigrati". All'eventuale maggiore onere si
provvede sulla base di una nuova specifica autorizzazione legislativa.
10. Il Ministro del tesoro eĠ autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
11. I richiedenti asilo che hanno fatto ricorso alle disposizioni
previste per la sanatoria dei lavoratori immigrati non perdono il diritto al
riconoscimento dello status di rifugiato. Nei loro confronti non si fa luogo a
interventi di prima assistenza".
Articolo 1 bis
(...)
Articolo 1 ter
(...)
Articolo 1-quater
(...)
(...)
Articolo 1-sexies
(Sistema di protezione per
richiedenti asilo e rifugiati)
1. Gli enti locali che prestano servizi finalizzati
allĠaccoglienza dei richiedenti asilo e alla tutela dei rifugiati e degli
stranieri destinatari di altre forme di protezione umanitaria possono
accogliere nellĠambito dei servizi medesimi il richiedente asilo privo di mezzi
di sussistenza nel caso in cui non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli
1-bis e 1-ter.
2. Il Ministro dellĠinterno, con proprio decreto, sentita la
Conferenza unificata di cui allĠarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, provvede annualmente, e nei limiti delle risorse del Fondo
di cui allĠarticolo 1-septies, al sostegno finanziario dei servizi di
accoglienza di cui al comma 1, in misura non superiore allĠ80 per cento del
costo complessivo di ogni singola iniziativa territoriale.
3. In fase di prima attuazione, il decreto di cui al comma 2:
a) stabilisce le linee guida e il formulario per la presentazione
delle domande di contributo, i criteri per la verifica della corretta gestione
dello stesso e le modalit per la sua eventuale revoca;
b) assicura, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo di cui
allĠarticolo 1-septies, la continuit degli interventi e dei servizi gi in
atto, come previsti dal Fondo europeo per i rifugiati;
c) determina, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo di
cui allĠarticolo 1-septies, le modalit e la misura dellĠerogazione di un
contributo economico di prima assistenza in favore del richiedente asilo che
non rientra nei casi previsti dagli articoli 1-bis e 1-ter e che non accolto
nellĠambito dei servizi di accoglienza di cui al comma 1.
4. Al fine di razionalizzare e ottimizzare il sistema di
protezione del richiedente asilo, del rifugiato e dello straniero con permesso
umanitario di cui allĠarticolo 18 del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dellĠimmigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286[237],
e di facilitare il coordinamento, a livello nazionale, dei servizi di
accoglienza territoriali, il Ministero dellĠinterno attiva, sentiti
lĠAssociazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e lĠACNUR, un servizio
centrale di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto
tecnico agli enti locali che prestano i servizi di accoglienza di cui al comma
1. Il servizio centrale affidato, con apposita convenzione, allĠANCI.
5. Il servizio centrale di cui al comma 4 provvede a:
a) monitorare la presenza sul territorio dei richiedenti asilo,
dei rifugiati e degli stranieri con permesso umanitario;
b) creare una banca dati degli interventi realizzati a livello
locale in favore dei richiedenti asilo e dei rifugiati;
c) favorire la diffusione delle informazioni sugli interventi;
d) fornire assistenza tecnica agli enti locali, anche nella
predisposizione dei servizi di cui al comma 1;
e) promuovere e attuare, dĠintesa con il Ministero degli affari
esteri, programmi di rimpatrio attraverso lĠOrganizzazione internazionale per
le migrazioni o altri organismi, nazionali o internazionali, a carattere
umanitario.
6. Le spese di funzionamento e di gestione del servizio centrale
sono finanziate nei limiti delle risorse del Fondo di cui allĠarticolo
1-septies.
Art. 1-septies
(Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo)
1. Ai fini del finanziamento delle attivit e degli interventi di
cui allĠarticolo 1-sexies, presso il Ministero dellĠinterno, istituito il
Fondo nazionale per le politiche e i servizi dellĠasilo, la cui dotazione
costituita da:
a) le risorse iscritte nellĠunit previsionale di base 4.1.2.5
ÒImmigrati, profughi e rifugiatiÒ – capitolo 2359 – dello stato di
previsione del Ministero dellĠinterno per lĠanno 2002, gi destinate agli
interventi di cui allĠarticolo 1-sexies e corrispondenti a 5,16 milioni di
euro;
b) le assegnazioni annuali del Fondo europeo per i rifugiati, ivi
comprese quelle gi attribuite allĠItalia per gli anni 2000, 2001 e 2002 ed in
via di accreditamento al Fondo di rotazione del Ministero dellĠeconomia e delle
finanze;
c) i contributi e le donazioni eventualmente disposti da privati,
enti o organizzazioni, anche internazionali, e da altri organismi dellĠUnione
europea.
2. Le somme di cui al comma 1, lettere b) e c), sono versate
allĠentrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui al
medesimo comma 1.
3. Il Ministro dellĠeconomia e delle finanze autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
L. 563/1995 *
Legge 29 dicembre 1995, n. 563, Conversione del
decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, Disposizioni
urgenti per l'ulteriore impiego del personale delle Forze armate in attivita'
di controllo della frontiera marittima nella regione Puglia
(Disposizioni rilevanti)
Art. 1
1. A decorrere dal 1Ħ luglio 1995 e fino al 31 ottobre 1995, i
prefetti delle province della regione Puglia sono autorizzati ad avvalersi di
contingenti di personale militare per lo svolgimento di attivit di controllo
della frontiera marittima per esigenze connesse con il fenomeno
dell'immigrazione clandestina nelle medesime province. Al personale militare
impiegato nelle predette attivit sono attribuite le funzioni e le indennit
rispettivamente previste dall'articolo 1 e dall'articolo 3 del decreto-legge 25
luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre
1992, n. 386, con l'osservanza delle modalit indicate dai medesimi articoli e
dall'articolo 2 dello stesso decreto.
Art. 2
1. Per far fronte a situazioni di emergenza connesse con le
attivit di controllo indicate all'articolo 1 e che coinvolgono gruppi di
stranieri privi di qualsiasi mezzo di sostentamento ed in attesa di
identificazione o espulsione autorizzata, per ciascuno degli anni 1995, 1996
e 1997, la spesa di lire tre miliardi, da destinarsi anche alla istituzione, a
cura del Ministero dell'interno, sentita la regione Puglia, di tre centri
dislocati lungo la frontiera marittima delle coste pugliesi per le esigenze di
prima assistenza a favore dei predetti gruppi di stranieri. Al relativo onere,
da imputare ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del
Ministero dell'interno, si provvede mediante riduzione dello stanziamento
iscritto, per l'anno 1995, al capitolo 4295 del medesimo stato di previsione e
corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
2. Gli interventi previsti dal comma 1 sono effettuati con le
stesse modalit e con le risorse ivi indicate per fronteggiare situazioni di
emergenza che si verificano in altre aree del territorio nazionale.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro del tesoro, da adottarsi nel termine di trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono determinati i criteri e le
modalit di utilizzo e di erogazione dei fondi per l'attuazione degli
interventi straordinari di cui al comma 1. In deroga a quanto stabilito
dall'articolo 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per l'emanazione
del decreto di cui al presente comma non richiesto il previo parere del
Consiglio di Stato.
...
D. LGS. 85/2003 *
Decreto legislativo 7 Aprile 2003, n. 85,
Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della
protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla
cooperazione in ambito comunitario
Art. 1.
Finalita'
1. Il presente decreto disciplina la concessione della protezione
temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati provenienti da Paesi non
appartenenti all'Unione europea che non possono rientrare nei Paesi di origine
secondo le indicazioni della direttiva 2001/55/CE del 20 luglio 2001 del
Consiglio dell'Unione europea, di seguito denominato Consiglio.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto s'intende per:
a) "protezione temporanea": la procedura di carattere
eccezionale che garantisce, nei casi di afflusso massiccio o di imminente
afflusso massiccio di sfollati provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione
europea che non possono rientrare nel loro Paese d'origine, una tutela
immediata e temporanea alle persone sfollate, in particolare qualora sussista
il rischio che il sistema d'asilo non possa far fronte a tale afflusso;
b) "Convenzione di Ginevra": la Convenzione del 28
luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, modificata dal protocollo di
New York del 31 gennaio 1967;
c) "sfollati": i cittadini di Paesi terzi o apolidi che
hanno forzatamente abbandonato il loro Paese o regione d'origine o che sono
stati evacuati, in particolare in risposta all'appello di organizzazioni
internazionali, ed il cui rimpatrio in condizioni sicure e stabili risulta
momentaneamente impossibile in dipendenza della situazione nel Paese stesso,
anche nell'ambito d'applicazione dell'articolo 1A della Convenzione di Ginevra,
ed in particolare le persone fuggite da zone di conflitto armato o di violenza
endemica ovvero le persone che siano soggette a rischio grave di violazioni
sistematiche o generalizzate dei diritti umani o siano state vittime di
siffatte violazioni;
d) "afflusso massiccio": l'arrivo nel territorio
dell'Unione europea di un numero considerevole di sfollati, provenienti da un
Paese determinato o da una zona geografica determinata, sia che il loro arrivo
avvenga spontaneamente o sia agevolato, per esempio, mediante un programma di
evacuazione;
e) "rifugiati": i cittadini di Paesi terzi o apolidi ai
sensi dell'articolo 1A della Convenzione di Ginevra;
f) "minori non accompagnati": i cittadini di Paesi non
appartenenti all'Unione europea o gli apolidi di eta' inferiore ai diciotto
anni che entrano nel territorio nazionale senza essere accompagnati da una
persona adulta, finche' non ne assuma effettivamente la custodia una persona
per essi responsabile, ovvero i minori che sono stati abbandonati, una volta
entrati nel territorio nazionale;
g) "richiedente il ricongiungimento": un cittadino di un
Paese estraneo all'Unione europea che gode della protezione temporanea e che
intende ricongiungersi ai suoi familiari;
h) "decisione del Consiglio europeo": la decisione del
Consiglio presa ai sensi degli articoli 5 e 6 della direttiva 2001/55/CE del 20
luglio 2001 che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati ovvero
dichiara la sopravvenuta possibilita' di rimpatrio.
Art. 3.
Misure di protezione temporanea
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato
ai sensi dell'articolo 20 del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito
denominato: "testo unico", sono stabilite, nei limiti delle risorse di
cui all'articolo 12, le misure di protezione temporanea per fronteggiare
l'afflusso massiccio di sfollati accertato con decisione del Consiglio, ai
sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE per la durata massima di un
anno, prorogabile, con decisione del Consiglio, una sola volta per un pari
periodo e nei limiti previsti dalla dichiarazione di disponibilita' a ricevere
sfollati rilasciata al Consiglio dal Governo italiano.
2. La protezione temporanea cessa alla scadenza del termine
deliberato dal Consiglio ovvero in qualsiasi momento per effetto di decisione
del medesimo Consiglio.
Art. 4.
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
1. Il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, stabilisce:
a) la data di decorrenza della protezione temporanea;
b) le categorie di sfollati ammessi alla protezione temporanea;
c) la disponibilita' ricettiva per l'accoglienza degli sfollati;
d) le procedure, con le relative agevolazioni, per il rilascio
agli sfollati individuati dalla lettera b), degli eventuali visti per
l'ingresso nel territorio nazionale;
e) le procedure per il rilascio agli sfollati individuati dalla
lettera b), del permesso di soggiorno esteso allo studio e al lavoro, quelle
relative alla disciplina degli eventuali ricongiungimenti familiari e alla
registrazione dei dati personali degli sfollati. Del numero dei permessi di
soggiorno rilasciati si tiene conto nell'adozione del decreto di programmazione
annuale ai sensi di quanto disposto all'articolo 3, comma 4, del testo unico;
f) il punto di contatto nazionale per la cooperazione
amministrativa con gli altri Stati membri dell'Unione europea ai fini
dell'attuazione della protezione temporanea e dell'interscambio di dati di cui
al presente decreto;
g) le misure assistenziali, d'intesa con la Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche
mediante il coinvolgimento delle associazioni ed enti di volontariato, comprese
quelle per l'alloggio, l'assistenza sociale, per le cure mediche, per il
sostentamento e l'accesso al sistema educativo per i minori alla pari con i
cittadini italiani, nonche' per l'accesso alla formazione professionale o a
tirocini nelle imprese. Misure specifiche assistenziali sono stabilite per le
categorie di persone con bisogni particolari, quali i minori non accompagnati e
le persone che abbiano subito torture, stupri o altre gravi forme di violenza
psicologica, fisica o sessuale;
h) gli interventi, anche con la collaborazione di associazioni od
organizzazioni internazionali o intergovernative, per consentire il rimpatrio
volontario;
i) gli altri interventi necessari per l'attuazione della decisione
del Consiglio, compresi quelli relativi al trasferimento della persona protetta
temporaneamente fra Stati membri e quelli inerenti la cooperazione
amministrativa di cui alla lettera f);
l) le procedure da attuarsi nel caso di presentazione di una
domanda di asilo da parte di una persona temporaneamente protetta.
2. Nei confronti dei minori non accompagnati si applicano le norme
di cui all'articolo 33 del testo unico.
Art. 5.
Casi di esclusione
1. Gli sfollati possono essere esclusi dalle misure di protezione
temporanea quando sussistano gravi motivi per ritenere che abbiano commesso:
a) un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine
contro l'umanita' cosi' come definiti dagli strumenti internazionali elaborati
per stabilire disposizioni riguardo a tali crimini, cosi' come recepiti
dall'ordinamento interno;
b) un reato grave, di natura non politica, al di fuori del territorio
nazionale e prima dell'ammissione alle procedure di protezione temporanea. La
valutazione della gravita' del reato deve tenere conto della gravita' del
pericolo cui andrebbe incontro lo straniero in caso di rimpatrio. Le condotte
connotate di particolare crudelta', anche se attuate con finalita' politica,
sono considerate di natura non politica;
c) atti contrari ai principi e alle finalita' delle Nazioni Unite.
2. Sono esclusi dalle misure di protezione temporanea gli sfollati
che abbiano riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, anche nei
casi di applicazione di pena a richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice
di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del
codice di procedura penale, ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la
liberta' sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso
l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per
reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo
sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivita' illecite
ovvero per motivi di ordine o sicurezza pubblica.
3. Le decisioni di esclusione dalla protezione temporanea sono
adottate esclusivamente in base al comportamento personale dell'interessato e
sul principio di proporzionalita'.
4. Gli sfollati esclusi dalle misure di protezione temporanea sono
allontanati dal territorio nazionale ai sensi dell'articolo 13 del testo unico.
Art. 6.
Ricongiungimento familiare
1. Il ricongiungimento familiare nei confronti della persona
ammessa alla protezione temporanea ai sensi del presente decreto puo' essere
richiesto per:
a) il coniuge non legalmente separato;
b) i figli minori a carico anche adottivi, ed anche del solo
coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati ovvero legalmente separati.
I minori in affidamento o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli. Ai fini
del ricongiungimento si considerano minori i figli di eta' inferiore a diciotto
anni;
c) i genitori della persona ammessa alla protezione temporanea che
vivevano insieme come parte del nucleo familiare nel periodo in cui gli eventi
hanno determinato il forzato abbandono e che erano totalmente o parzialmente a
carico del richiedente il ricongiungimento in tale periodo, qualora non abbiano
altri figli nel Paese d'origine o di provenienza, ovvero i genitori
ultrasessantacinquenni conviventi nel medesimo periodo e a carico, anche
parzialmente, degli stessi richiedenti, qualora gli altri figli siano
impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute;
d) i figli maggiorenni della persona ammessa alla protezione
temporanea che vivevano insieme come parte del nucleo familiare nel periodo in
cui gli eventi hanno determinato il forzato abbandono e che erano totalmente o
parzialmente a carico del richiedente il ricongiungimento in tale periodo,
qualora non possano per ragioni oggettive provvedere al proprio sostentamento a
causa del loro stato di salute che comporti invalidita' totale.
2. I ricongiungimenti nei confronti delle persone indicate alla
lettera c) del comma 1 possono essere disposti solo nei confronti di coloro che
risultino soggiornanti fuori del territorio degli Stati membri dell'Unione
europea.
3. Ai familiari ricongiunti e' rilasciato un permesso di soggiorno
per protezione temporanea di durata pari a quella del familiare che ha chiesto
il ricongiungimento.
4. I trasferimenti da o verso uno Stato membro dell'Unione europea
non possono essere effettuati senza il consenso degli interessati.
Art. 7.
Istanze di asilo
1. L'ammissione alle misure di protezione temporanea non preclude
la presentazione dell'istanza per il riconoscimento dello status di rifugiato
ai sensi della Convenzione di Ginevra. Il decreto di cui all'articolo 3, comma
1, stabilisce i tempi dell'esame delle domande per il riconoscimento dello
status di rifugiato presentate da persone che beneficiano della protezione
temporanea, con riferimento all'eventuale rinvio dell'esame e della decisione
sull'istanza al termine della protezione temporanea.
2. Qualora l'esame delle domande per il riconoscimento dello
status di rifugiato non sia stato differito ai sensi del comma 1, il
richiedente lo status di rifugiato potra' beneficiare del regime di protezione
temporanea solo se presenti rinuncia alla istanza di riconoscimento dello
status di rifugiato e o se la medesima istanza ha avuto un esito finale
negativo.
3. Qualora l'esame delle domande per il riconoscimento dello
status di rifugiato sia stato differito ai sensi del comma 1, il decreto di cui
all'articolo 3, comma 2, stabilisce le modalita' del soggiorno in attesa della
decisione per le persone che hanno goduto della protezione temporanea e che
hanno presentato una domanda di asilo.
Art. 8.
Informazioni
1. Alla persona che gode della protezione temporanea viene
consegnato un documento redatto in una lingua che e' presumibile che essa
conosca o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo che illustra i
suoi diritti, i suoi doveri e le norme inerenti alla protezione temporanea.
2. Le persone che godono della protezione temporanea e che,
nell'ambito della collaborazione amministrativa con gli altri Stati membri,
vengono trasferite da uno Stato membro all'altro o chiedono ed ottengano il
trasferimento vengono fornite di un lasciapassare conforme al modello di cui
all'allegato I.
Art. 9.
Ricorsi
1. Avverso i provvedimenti di diniego della protezione temporanea
e gli altri provvedimenti connessi al presente decreto si osservano le norme
dell'articolo 6, comma 10, del testo unico , ad eccezione dei ricorsi fondati
su norme contenute nell'articolo 6 del presente decreto per i quali si
osservano le norme di cui all'articolo 30, comma 6, del testo unico.
2. I provvedimenti di diniego della protezione temporanea e tutti
gli altri provvedimenti di rigetto di istanze della persona protetta
temporaneamente sono motivati e recano l'indicazione dell'autorita' presso la
quale e' possibile ricorrere e dei relativi termini di presentazione del
ricorso.
Art. 10.
Divieto di allontanamento
1. Le persone che godono della protezione temporanea, salvo
accordi bilaterali con un altro Stato membro, ovvero in caso di trasferimento
volontario tra Stati membri, ovvero previa autorizzazione dell'Autorita' che ha
rilasciato il permesso di soggiorno, non possono allontanarsi dal territorio
nazionale. La persona che gode della protezione temporanea accordata da un
altro Stato membro che entri illegalmente nel territorio nazionale e'
allontanata verso quest'ultimo.
Art. 11.
Rimpatri
1. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 2, sono stabilite:
a) le modalita' per il rimpatrio volontario o assistito da attuare
anche con la collaborazione di associazioni od organizzazioni nazionali,
internazionali od intergovernative;
b) le modalita' per attuare il rimpatrio forzoso, da attuarsi in
modo rispettoso della dignita' umana;
c) le modalita' per la temporanea permanenza sul territorio
nazionale delle persone che per gravi motivi di salute o per impellenti ragioni
umanitarie non sono in grado di rientrare nel Paese di provenienza alla
scadenza del regime di protezione temporanea;
d) le modalita' per la temporanea permanenza sul territorio
nazionale per coloro nella cui famiglia vi siano minori che frequentino corsi
scolastici fino al termine dell'anno scolastico in corso.
Art. 12.
Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto,
valutato in 35 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5
della legge 16 aprile 1987, n. 183.
2. Le somme non utilizzate entro il 31 dicembre 2004 vengono
riversate dal Ministero dell'interno al Fondo di rotazione di cui all'articolo
5 della citata legge n. 183 del 1987.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in
applicazione del presente articolo.
Art. 13.
Norme finali
1. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto, si applicano
le disposizioni del testo unico, e successive modificazioni.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente
decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
D. LGS.
140/2005 *
Decreto Legislativo 30 maggio 2005,
n.140, e successive modificazioni,
Attuazione della direttiva 2003/9/CE che stabilisce
norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri
TESTO VIGENTE ALLĠINIZIO
DELLA XVI LEGISLATURA |
MODIFICHE APPORTATE
DURANTE LA XVI LEGISLATURA L. 125/2008 |
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Art. 1. |
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Finalita' |
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1. Il presente decreto ha lo scopo di stabilire le norme
relative all'accoglienza degli stranieri richiedenti il riconoscimento dello
status di rifugiato nel territorio nazionale. |
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2. Il presente decreto non si applica nell'ipotesi in cui sono
operative le misure di protezione temporanea, disposte ai sensi del decreto
legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante attuazione della direttiva
2001/55/CE, relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di
afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario. |
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Art. 2. |
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Definizioni |
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1. Ai fini del presente decreto s'intende per: |
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a) Çrichiedente asiloÈ: lo straniero richiedente il
riconoscimento dello status di rifugiato, ai sensi della Convenzione di
Ginevra del 28 luglio 1951, relativa allo status dei rifugiati, modificata
dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, resa esecutiva in Italia con
legge 24 luglio 1954, n. 722; |
|
b) ÇstranieroÈ: il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione
europea e l'apolide; |
|
c) Çdomanda di asiloÈ: la domanda di riconoscimento dello status
di rifugiato presentata dallo straniero, ai sensi della Convenzione di
Ginevra del 28 luglio 1951, relativa allo status dei rifugiati, modificata
dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, resa esecutiva in Italia con
legge 24 luglio 1954, n. 722; |
|
d) ÇCommissione territorialeÈ: la Commissione territoriale per
il riconoscimento dello status di rifugiato; |
|
e) Çminore non accompagnatoÈ: lo straniero di eta' inferiore
agli anni diciotto, che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio
nazionale, privo di assistenza e rappresentanza legale; |
|
f) ÇfamiliareÈ: i soggetti per i quali e' previsto il
ricongiungimento familiare, ai sensi dell'articolo 29 del testo unico di cui
al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato: Çtesto
unicoÈ, che si trovano nel territorio nazionale al momento della
presentazione della domanda di asilo. |
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Art. 3. |
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Informazione |
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1. La questura che riceve la domanda di asilo ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16
settembre 2004, n. 303, di seguito denominato: ÇregolamentoÈ provvede, entro
un termine non superiore a quindici giorni dalla presentazione, all'informazione
sulle condizioni di accoglienza del richiedente asilo, con la consegna
all'interessato dell'opuscolo di cui all'articolo 2, comma 6, del
regolamento. |
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Art. 4. |
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Documentazione |
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1. Quando non e' disposto il trattenimento del richiedente asilo,
ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, di
seguito denominato: Çdecreto-leggeÈ, la questura rilascia, entro tre giorni
dalla presentazione della domanda, al medesimo un attestato nominativo, che
certifica la sua qualita' di richiedente asilo, nonche', entro venti giorni
dalla presentazione della domanda, il permesso di soggiorno per richiesta di
asilo, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante regolamento di
attuazione del testo unico. |
|
2. Quando e' disposto il trattenimento del richiedente asilo, ai
sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge, la questura rilascia al medesimo
un attestato nominativo, che certifica la sua qualita' di richiedente asilo
presente nel centro di identificazione ovvero nel centro di permanenza
temporanea ed assistenza, di cui all'articolo 3, comma 2, del regolamento. |
2. Quando e' disposto il trattenimento del richiedente asilo, ai
sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge, la questura rilascia al medesimo
un attestato nominativo, che certifica la sua qualita' di richiedente asilo
presente nel centro di identificazione ovvero nel centro di identificazione ed espulsione[238], di cui all'articolo 3, comma 2, del
regolamento. |
3. Le attestazioni di cui ai commi 1 e 2 non certificano
l'identita' del richiedente asilo. |
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Art. 5. |
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Misure di accoglienza |
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1. Il richiedente asilo inviato nel centro di identificazione
ovvero nel centro di permanenza temporanea e assistenza ai sensi
dell'articolo 1-bis del decreto-legge, ha accoglienza nelle strutture in cui
e' ospitato, per il tempo stabilito e secondo le disposizioni del
regolamento. |
1. Il richiedente asilo inviato nel centro di identificazione
ovvero nel centro di identificazione
ed espulsione[239] ai sensi dell'articolo 1-bis del
decreto-legge, ha accoglienza nelle strutture in cui e' ospitato, per il
tempo stabilito e secondo le disposizioni del regolamento. |
2. Il richiedente asilo, cui e' rilasciato il permesso di
soggiorno, che risulta privo di mezzi sufficienti a garantire una qualita' di
vita adeguata per la salute e per il sostentamento proprio e dei propri
familiari, ha accesso, con i suoi familiari, alle misure di accoglienza,
secondo le norme del presente decreto. |
|
3. La valutazione dell'insufficienza dei mezzi di sussistenza,
di cui al comma 2, da riferirsi ad un periodo non superiore a sei mesi, e'
effettuata dalla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo, in base ai
criteri relativi al soggiorno per motivi di turismo, definiti dalla direttiva
del Ministro dell'interno, di cui all'articolo 4, comma 3, del testo unico. |
|
4. L'accesso alle misure di accoglienza di cui al comma 2 e'
garantito a condizione che il richiedente dimostri che ha presentato la
domanda di asilo, entro il termine previsto dall'articolo 5, comma 2, del
testo unico, decorrente dall'ingresso nel territorio nazionale. Nel caso in
cui il richiedente sia soggiornante legalmente nel territorio nazionale ad
altro titolo, il suddetto termine decorre dal verificarsi dei motivi di
persecuzione addotti nella domanda. |
|
5. L'accesso alle misure di accoglienza e' disposto dal momento
della presentazione della domanda di asilo. Eventuali interventi
assistenziali e di soccorso, precedenti alla presentazione della domanda di
asilo, sono attuati a norma delle disposizioni del decreto-legge 30 ottobre
1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, e del relativo
regolamento di attuazione, adottato con decreto del Ministro dell'interno 2
gennaio 1996, n. 233. |
|
6. Le misure di accoglienza hanno termine al momento della
comunicazione della decisione sulla domanda di asilo, ai sensi dell'articolo
15, comma 3, del regolamento. |
|
7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17 del regolamento,
in caso di ricorso giurisdizionale avverso la decisione di rigetto della
domanda d'asilo, il ricorrente autorizzato a soggiornare sul territorio
nazionale ha accesso all'accoglienza solo per il periodo in cui non gli e'
consentito il lavoro, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, ovvero nel caso in
cui le condizioni fisiche non gli consentano il lavoro. |
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Art. 6. |
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Accesso all'accoglienza |
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1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 2, il richiedente
asilo, ai fini dell'accesso alle misure di accoglienza per se' e per i propri
familiari, redige apposita richiesta, previa dichiarazione, al momento della
presentazione della domanda, di essere privo di mezzi sufficienti di
sussistenza. |
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2. La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, cui viene
trasmessa, da parte della questura, la documentazione di cui al comma 1,
valutata, l'insufficienza dei mezzi di sussistenza, ai sensi dell'articolo 5,
comma 3, accerta, secondo le modalita' stabilite con provvedimento del Capo
del Dipartimento per liberta' civili e l'immigrazione del Ministero
dell'interno, la disponibilita' di posti all'interno del sistema di
protezione dei richiedenti asilo e dei rifugiati, di cui all'articolo
l-sexies del decreto-legge. |
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3. In caso d'indisponibilita' nelle strutture di cui al comma 2,
l'accoglienza e' disposta nei centri d'identificazione ovvero nelle strutture
allestite ai sensi del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito
dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, per il tempo strettamente necessario
all'individuazione del centro di cui al citato comma. In tale ipotesi, non si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, del regolamento. |
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4. La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo provvede
all'invio del richiedente nella struttura individuata, anche avvalendosi dei
mezzi di trasporto messi a disposizione dal centro stesso. Gli oneri
conseguenti sono a carico della Prefettura. |
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5. L'accoglienza e' disposta nella struttura individuata ed e'
subordinata all'effettiva residenza del richiedente in quella struttura,
salvo il trasferimento in altro centro, che puo' essere disposto, per
motivate ragioni, dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo in cui
ha sede la struttura di accoglienza che ospita il richiedente. |
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6. L'indirizzo della struttura di accoglienza, e' comunicato, a
cura della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, alla Questura,
nonche' alla Commissione territoriale e costituisce il luogo di residenza del
richiedente, valevole agli effetti della notifica e della comunicazione degli
atti relativi al procedimento di riconoscimento dello status di rifugiato,
nonche' alle procedure relative all'accoglienza, disciplinate dal presente
decreto. E' nella facolta' del richiedente asilo comunicare tale luogo di
residenza al proprio difensore o consulente legale. |
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7. Nei casi d'indisponibilita' di posti nelle strutture di cui
ai commi 2 e 3, la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo eroga il
contributo di cui all'articolo 1-sexies, comma 3, lettera c), del
decreto-legge. L'erogazione del contributo e' limitata al tempo strettamente
necessario ad acquisire la disponibilita' presso un centro di accoglienza e
subordinata alla comunicazione del domicilio eletto alla Prefettura - Ufficio
territoriale del Governo che lo eroga. |
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8. Avverso il provvedimento di diniego delle misure di
accoglienza e' ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale
competente. |
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Art. 7. |
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Competenza delle Commissioni territoriali |
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1. Competente a conoscere delle domande d'asilo presentate dai
richiedenti ammessi alle misure di accoglienza, ai sensi dell'articolo 5,
comma 2, e' la Commissione territoriale nella cui circoscrizione territoriale
e' collocato il centro individuato per l'accoglienza. |
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2. La documentazione relativa alla domanda d'asilo e' trasmessa
alla Commissione territoriale competente ai sensi del comma 1, nei casi in
cui quest'ultima sia diversa da quella individuata secondo l'articolo 12,
comma 2, del regolamento. |
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Art. 8. |
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Accoglienza di persone portatrici di esigenze particolari |
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1. L'accoglienza e' effettuata in considerazione delle esigenze
dei richiedenti asilo e dei loro familiari, in particolare delle persone
vulnerabili quali minori, disabili, anziani, donne in stato di gravidanza,
genitori singoli con figli minori, persone per le quali e' stato accertato
che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica,
fisica o sessuale. |
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2. Nei centri di identificazione sono previsti servizi speciali
di accoglienza delle persone portatrici di esigenze particolari, stabiliti
dal direttore del centro, ove possibile, in collaborazione con la ASL
competente per territorio, che garantiscono misure assistenziali particolari
ed un adeguato supporto psicologico, finalizzato all'esigenze della persona,
fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, del regolamento. |
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3. Nell'ambito del sistema di protezione dei richiedenti asilo e
dei rifugiati, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge, sono attivati
servizi speciali di accoglienza per i richiedenti asilo portatori di esigenze
particolari, che tengano conto delle misure assistenziali da garantire alla
persona in relazione alle sue specifiche esigenze. |
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4. L'accoglienza ai minori non accompagnati e' effettuata,
secondo il provvedimento del Tribunale dei minorenni, ad opera dell'ente
locale. Nell'ambito dei servizi del sistema di protezione dei richiedenti
asilo e dei rifugiati, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge, gli enti
locali interessati possono prevedere specifici programmi di accoglienza
riservati ai minori non accompagnati, richiedenti asilo e rifugiati, che
partecipano alla ripartizione del Fondo nazionale per le politiche e i
servizi dell'asilo. |
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5. Il Ministero dell'interno stipula convenzioni, sulla base
delle risorse disponibili del Fondo nazionale per le politiche e i servizi
dell'asilo, sentito il Comitato per i minori, con l'Organizzazione
internazionale delle migrazioni (OIM) ovvero con la Croce Rossa Italiana, per
l'attuazione di programmi diretti a rintracciare i familiari dei minori non
accompagnati. L'attuazione dei programmi e' svolta nel superiore interesse
dei minori e con l'obbligo della assoluta riservatezza, in modo da tutelare
la sicurezza del richiedente asilo. |
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Art. 9. |
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Modalita' relative alle condizioni materiali di accoglienza |
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1. Salvo per i richiedenti ospitati nei centri di permanenza
temporanea e assistenza, per i quali vigono le disposizioni del testo unico,
i richiedenti asilo sono alloggiati in strutture che garantiscono: |
1. Salvo per i richiedenti ospitati nei centri di identificazione ed espulsione[240], per i quali vigono le disposizioni del
testo unico, i richiedenti asilo sono alloggiati in strutture che
garantiscono: |
a) la tutela della vita e del nucleo familiare, ove possibile; |
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b) la possibilita' di comunicare con i parenti, gli avvocati,
nonche' con i rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per
i Rifugiati, di seguito denominato ÇACNURÈ, ed i rappresentanti delle
associazioni e degli enti di cui all'articolo 11 del regolamento. |
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2. La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, nel cui
territorio e' collocato il centro di accoglienza di cui all'articolo 6, comma
2, dispone, anche avvalendosi dei servizi sociali del comune, i necessari
controlli per accertare la qualita' dei servizi erogati. |
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3. Le persone che lavorano nei centri di accoglienza hanno una
formazione adeguata alle funzioni che esercitano nelle strutture di
assistenza e sono soggette all'obbligo di riservatezza in ordine ai dati e le
notizie concernenti i richiedenti asilo. |
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4. Fatto salvo quanto previsto dal testo unico in materia di
centri di permanenza temporanea e assistenza e dall'articolo 8 del
regolamento, sono ammessi nei centri, di cui all'articolo l-sexies del
decreto-legge, gli avvocati, i rappresentanti dell'ACNUR e le associazioni o
gli enti di cui all'articolo 11 del regolamento, al fine di prestare
assistenza ai richiedenti asilo ivi ospitati. |
4. Fatto salvo quanto previsto dal testo unico in materia di
centri di identificazione ed
espulsione[241] e dall'articolo 8 del regolamento, sono
ammessi nei centri, di cui all'articolo l-sexies del decreto-legge, gli
avvocati, i rappresentanti dell'ACNUR e le associazioni o gli enti di cui
all'articolo 11 del regolamento, al fine di prestare assistenza ai
richiedenti asilo ivi ospitati. |
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Art. 10. |
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Assistenza sanitaria e istruzione dei minori |
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1. Salvo quanto previsto dall'articolo 10 del regolamento, i
richiedenti asilo e i loro familiari, inseriti nei servizi, di cui
all'articolo 1-sexies del decreto-legge, sono iscritti, a cura del gestore
del servizio di accoglienza, al Servizio sanitario nazionale, ai sensi
dell'articolo 34, comma 1, del testo unico. |
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2. Fatto salvo il periodo di eventuale permanenza nel centro di
identificazione, comunque non superiore a tre mesi, i minori richiedenti
asilo o i minori figli di richiedenti asilo sono soggetti all'obbligo
scolastico, ai sensi dell'articolo 38 del testo unico. |
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Art. 11. |
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Lavoro e formazione professionale |
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1. Qualora la decisione sulla domanda di asilo non venga
adottata entro sei mesi dalla presentazione della domanda ed il ritardo non
possa essere attribuito al richiedente asilo, il permesso di soggiorno per richiesta
asilo e' rinnovato per la durata di sei mesi e consente di svolgere attivita'
lavorativa fino alla conclusione della procedura di riconoscimento. |
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2. Il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del comma 1 non
puo' essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. |
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3. Il ritardo e' attribuito al richiedente asilo, in
particolare, nei seguenti casi: |
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a) presentazione di documenti e certificazioni false relative
alla sua identita' o nazionalita' o, comunque, attinenti agli elementi della
domanda di asilo; |
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b) rifiuto di fornire le informazioni necessarie per
l'accertamento della sua identita' o nazionalita'; |
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c) mancata presentazione del richiedente asilo all'audizione
davanti l'organo di esame della domanda, nonostante la convocazione sia stata
comunicata presso il centro di accoglienza ovvero nel luogo del domicilio
eletto, fatti salvi i motivi di forza maggiore. |
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4. Il richiedente asilo, che svolge attivita' lavorativa, ai
sensi del comma 1, puo' continuare ad usufruire delle condizioni di
accoglienza, erogate dai servizi attivati ai sensi dell'articolo 1-sexies del
decreto-legge, nel centro assegnato e a condizione di contribuire alle
relative spese. Il gestore del servizio di accoglienza determina l'entita' e
le modalita' di riscossione del contributo, tenendo conto del reddito del
richiedente e dei costi dell'accoglienza erogata. Il contributo versato non
costituisce corrispettivo del servizio ed e' utilizzato per il pagamento
delle spese di accoglienza erogate a favore del richiedente che lo versa. |
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5. I richiedenti asilo, inseriti nei servizi, di cui
all'articolo 1-sexies del decreto-legge, possono frequentare corsi di
formazione professionale, eventualmente previsti dal programma dell'ente
locale dedicato all'accoglienza del richiedente asilo. |
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Art. 12. |
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Revoca delle misure di accoglienza |
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1. Il prefetto della provincia in cui ha sede il centro di
accoglienza di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, dispone, con proprio motivato
decreto, la revoca delle misure d'accoglienza in caso di: |
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a) mancata presentazione presso la struttura individuata ovvero
abbandono del centro di accoglienza da parte del richiedente asilo, senza
preventiva motivata comunicazione alla Prefettura - Ufficio territoriale del
Governo competente; |
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b) mancata presentazione del richiedente asilo all'audizione
davanti l'organo di esame della domanda, nonostante la convocazione sia stata
comunicata presso il centro di accoglienza; |
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c) presentazione in Italia di precedente domanda di asilo; |
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d) accertamento della disponibilita' del richiedente asilo di
mezzi economici sufficienti per garantirsi l'assistenza; |
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e) violazione grave o ripetuta delle regole del centro di
accoglienza da parte del richiedente asilo, ivi ospitato, ovvero
comportamenti gravemente violenti. |
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2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), il gestore del
centro e' tenuto a comunicare, immediatamente, alla Prefettura - Ufficio
territoriale del Governo la mancata presentazione o l'abbandono del centro da
parte del richiedente asilo. Qualora il richiedente asilo sia rintracciato o
si presenti volontariamente alle Forze dell'ordine o al centro di
assegnazione, il prefetto dispone, con decisione motivata, sulla base degli
elementi addotti dal richiedente, l'eventuale ripristino delle misure di
accoglienza. Il ripristino e' disposto soltanto se la mancata presentazione o
l'abbandono sono stati causati da forza maggiore o caso fortuito. |
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3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera e), il gestore del
centro deve trasmettere alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
una relazione sui fatti che possono dare luogo all'eventuale revoca, entro
tre giorni dal loro verificarsi. |
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4. Il provvedimento di revoca delle misure di accoglienza ha
effetto dal momento della sua comunicazione, ai sensi dell'articolo 6, comma
6. Avverso il provvedimento di revoca e' ammesso ricorso al Tribunale
amministrativo regionale competente. |
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5. Nell'ipotesi di revoca, disposta ai sensi del comma 1,
lettera d), il richiedente asilo deve rimborsare al gestore del centro, che
ha provveduto all'accoglienza, i costi sostenuti per le misure
precedentemente erogate. |
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Art. 13. |
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Disposizioni finanziarie |
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1. Per le esigenze dell'accoglienza di cui all'articolo 5, commi
2 e 7, la dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi
dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge e' aumentata, per
l'anno 2005, di euro 8.865.500 e, a decorrere dal 2006, di euro 17.731.000. |
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2. Per il trasporto di cui all'articolo 6, comma 4, e'
autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 62.400 per l'anno 2005 e di
euro 124.800 a decorrere dal 2006. |
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3. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto,
valutato in euro 8.927.900 per l'anno 2005 e in euro 17.855.800 a decorrere
dall'anno 2006, si provvede: per gli anni 2005, 2006 e 2007, mediante
corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione
delle politiche comunitarie, di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, per la
quota destinata al processo normativo comunitario; i predetti importi sono
versati, per ciascuno di detti anni, all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnati alle pertinenti unita' previsionali di base dello stato di
previsione del Ministero dell'interno; a decorrere dall'anno 2008, si provvede
ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio. |
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4. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro
quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, si provvede all'eventuale
armonizzazione delle linee guida e del formulario, di cui all'articolo
1-sexies, comma 3, lettera a), del decreto-legge, con le disposizioni del
presente decreto. La Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, esprime il suo parere nel termine di cui
all'articolo 5, comma 1, del regolamento. Con il medesimo decreto si prevede
la fissazione di un termine non superiore a trenta giorni per la
presentazione delle domande di contributo, relative all'anno 2005, da parte
degli enti locali, a carico del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi
dell'asilo. Per gli anni successivi, la ripartizione del Fondo avviene
secondo le modalita' ed i tempi previsti dal decreto del Ministro
dell'interno, di cui al citato articolo l-sexies del decreto-legge. |
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5. Il sostegno finanziario per le misure di accoglienza, erogato
nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche e i
servizi dell'asilo, e' fissato, anche in deroga al limite dell'80 per cento
previsto dall'articolo 1-sexies, comma 2, del decreto-legge, entro un limite
massimo individuato annualmente, con riferimento al costo dell'accoglienza,
giornaliero ed a persona, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, che per gli anni 2005 e 2006
e' adottato entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
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6. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al
monitoraggio degli oneri di cui al presente decreto ai fini dell'adozione dei
provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5
agosto 1978, n. 468, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Gli
eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei
provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente
trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative. |
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Art. 14. |
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Disposizioni transitorie |
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1. Le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 1, 2, 3 e 5, si
applicano anche ai richiedenti asilo titolari di permesso di soggiorno, la
cui domanda di asilo e' pendente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. |
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2. Per i richiedenti asilo di cui al comma 1, per i quali non e'
applicabile l'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge, l'accoglienza e'
disposta, esclusivamente, nell'ambito del Sistema di protezione per
richiedenti asilo e rifugiati, di cui all'articolo 1-sexies del medesimo
decreto-legge e nei limiti della disponibilita' gia' finanziata prima della
data di entrata in vigore del presente decreto. |
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Art. 15. |
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Norme finali |
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1. Fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 13, commi 4 e 5,
il presente decreto entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
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D. LGS. 251/2007 *
Decreto Legislativo 19 novembre 2007,
n.251, Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime
sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di
rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale,
nonche' norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1.
Finalita'
1. Il presente decreto stabilisce le norme sull'attribuzione a
cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea o ad apolidi, di seguito
denominati: "stranieri", della qualifica di rifugiato o di protezione
sussidiaria, nonche' norme sul contenuto degli status riconosciuti.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto s'intende per:
a) "protezione internazionale": lo status di rifugiato e
di protezione sussidiaria di cui alle lettere f) e h);
b) "Convenzione di Ginevra": la Convenzione relativa
allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata con
legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal Protocollo di New York del 31
gennaio 1967, ratificato con legge 14 febbraio 1970, n. 95;
c) "Carta delle Nazioni Unite": Statuto delle Nazioni
Unite, firmato a S. Francisco il 26 giugno 1945 e ratificato con legge 17
agosto 1957, n. 848;
d) "Convenzione sui diritti dell'Uomo": la Convenzione
europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali,
ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848;
e) "rifugiato": cittadino straniero il quale, per il
timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione,
nazionalita', appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione
politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e
non puo' o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di
tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva
precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non puo'
o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di
esclusione di cui all'articolo 10;
f) "status di rifugiato": il riconoscimento da parte
dello Stato di un cittadino straniero quale rifugiato;
g) "persona ammissibile alla protezione sussidiaria":
cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come
rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se
ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel
Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio
effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il
quale non puo' o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione
di detto Paese;
h) "status di protezione sussidiaria": il riconoscimento
da parte dello Stato di uno straniero quale persona ammissibile alla protezione
sussidiaria;
i) "domanda di protezione internazionale": una domanda
di protezione presentata secondo le procedure previste dal decreto-legge 30
dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1990, n. 39, e dal relativo regolamento di attuazione, adottato con decreto del
Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303, diretta ad ottenere lo
status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria;
l) "familiari": i seguenti soggetti appartenenti al
nucleo familiare, gia' costituito prima dell'arrivo nel territorio nazionale,
del beneficiario dello status di rifugiato o dello status di protezione
sussidiaria, i quali si trovano nel territorio nazionale, in connessione alla
domanda di protezione internazionale:
a) il coniuge del beneficiario dello status di rifugiato o dello
status di protezione sussidiaria;
b) i figli minori del beneficiario dello status di rifugiato o
dello status di protezione sussidiaria, a condizione che siano non sposati ed a
suo carico. I figli minori naturali, adottati o affidati o sottoposti a tutela
sono equiparati ai figli legittimi;
m) "minore non accompagnato": lo straniero di eta'
inferiore agli anni diciotto che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio
nazionale, privo di assistenza e di rappresentanza legale;
n) "Paese di origine": il Paese o i Paesi di cui il
richiedente e' cittadino o, per un apolide, il Paese in cui aveva
precedentemente la dimora abituale.
Capo II
Valutazione delle domande di protezione internazionale
Art. 3.
Esame dei fatti e delle circostanze
1. Il richiedente e' tenuto a presentare, unitamente alla domanda
di protezione internazionale o comunque appena disponibili, tutti gli elementi
e la documentazione necessari a motivare la medesima domanda. L'esame e' svolto
in cooperazione con il richiedente e riguarda tutti gli elementi significativi
della domanda.
2. Gli elementi di cui al comma 1 che il richiedente e' tenuto a
produrre comprendono le dichiarazioni e tutta la documentazione in possesso del
richiedente in merito alla sua eta', condizione sociale, anche dei congiunti,
se rilevante ai fini del riconoscimento, identita', cittadinanza, paesi e
luoghi in cui ha soggiornato in precedenza, domande d'asilo pregresse,
itinerari di viaggio, documenti di identita' e di viaggio, nonche' i motivi
della sua domanda di protezione internazionale.
3. L'esame della domanda di protezione internazionale e'
effettuato su base individuale e prevede la valutazione:
a) di tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese d'origine
al momento dell'adozione della decisione in merito alla domanda, comprese, ove
possibile, le disposizioni legislative e regolamentari del Paese d'origine e
relative modalita' di applicazione;
b) della dichiarazione e della documentazione pertinenti
presentate dal richiedente, che deve anche rendere noto se ha gia' subito o
rischia di subire persecuzioni o danni gravi;
c) della situazione individuale e delle circostanze personali del
richiedente, in particolare la condizione sociale, il sesso e l'eta', al fine
di valutare se, in base alle circostanze personali del richiedente, gli atti a
cui e' stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno
grave;
d) dell'eventualita' che le attivita' svolte dal richiedente, dopo
aver lasciato il Paese d'origine, abbiano mirato, esclusivamente o
principalmente, a creare le condizioni necessarie alla presentazione di una
domanda di protezione internazionale, al fine di stabilire se dette attivita'
espongano il richiedente a persecuzione o danno grave in caso di rientro nel
Paese;
e) dell'eventualita' che, in considerazione della documentazione
prodotta o raccolta o delle dichiarazioni rese o, comunque, sulla base di altre
circostanze, si possa presumere che il richiedente potrebbe far ricorso alla
protezione di un altro Paese, di cui potrebbe dichiararsi cittadino.
4. Il fatto che il richiedente abbia gia' subito persecuzioni o
danni gravi o minacce dirette di persecuzioni o danni costituisce un serio
indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o
del rischio effettivo di subire danni gravi, salvo che si individuino elementi
o motivi per ritenere che le persecuzioni o i danni gravi non si ripeteranno e
purche' non sussistono gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nel
Paese di origine.
5. Qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del
richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi
sono considerati veritieri se l'autorita' competente a decidere sulla domanda
ritiene che:
a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per
circostanziare la domanda;
b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati
prodotti ed e' stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di
altri elementi significativi;
c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e
plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e
specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone;
d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione
internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto
un giustificato motivo per ritardarla;
e) dai riscontri effettuati il richiedente e', in generale,
attendibile.
Art. 4.
Bisogno di protezione internazionale sorto dopo aver lasciato il
Paese d'origine
1. La domanda di protezione internazionale puo' essere motivata da
avvenimenti verificatisi dopo la partenza del richiedente dal suo Paese di
origine ovvero da attivita' svolte dal richiedente dopo la sua partenza dal
Paese d'origine, in particolare quando sia accertato che le attivita' addotte
costituiscono l'espressione e la continuazione di convinzioni od orientamenti
gia' manifestati nel Paese d'origine.
Art. 5.
Responsabili della persecuzione o del danno grave
1. Ai fini della valutazione della domanda di protezione
internazionale, i responsabili della persecuzione o del danno grave sono:
a) lo Stato;
b) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una
parte consistente del suo territorio;
c) soggetti non statuali, se i responsabili di cui alle lettere a)
e b), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono
fornire protezione, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, contro persecuzioni o
danni gravi.
Art. 6.
Soggetti che offrono protezione
1. Ai fini dell'esame della domanda di protezione internazionale,
e' valutata la possibilita' di protezione da parte:
a) dello Stato;
b) dei partiti o organizzazioni, comprese le organizzazioni
internazionali, che controllano lo Stato o una parte consistente del suo
territorio.
2. La protezione di cui al comma 1 consiste nell'adozione di
adeguate misure per impedire che possano essere inflitti atti persecutori o
danni gravi, avvalendosi tra l'altro di un sistema giuridico effettivo che
permetta di individuare, di perseguire penalmente e di punire gli atti che
costituiscono persecuzione o danno grave, e nell'accesso da parte del
richiedente a tali misure.
3. Per stabilire se un'organizzazione internazionale controlla uno
Stato o una parte consistente del suo territorio e se fornisce protezione, ai
sensi del comma 2, si tiene conto degli eventuali orientamenti contenuti negli
atti emanati dal Consiglio dell'Unione europea e, ove ritenuto opportuno, delle
valutazioni di altre competenti organizzazioni internazionali e in particolare
dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.
Capo III
Status di rifugiato
Art. 7.
Atti di persecuzione
1. Ai fini della valutazione del riconoscimento dello status di
rifugiato, gli atti di persecuzione, ai sensi dell'articolo 1 A della Convenzione
di Ginevra, devono alternativamente:
a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da
rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in
particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga e' esclusa, ai sensi dell'articolo
15, paragrafo 2, della Convenzione sui diritti dell'Uomo;
b) costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei
diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla
persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).
2. Gli atti di persecuzione di cui al comma 1 possono, tra
l'altro, assumere la forma di:
a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza
sessuale;
b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o
giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo
discriminatorio;
c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o
discriminatorie;
d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente
sanzione sproporzionata o discriminatoria;
e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto
di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe
comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole
di esclusione di cui all'articolo 10, comma 2;
f) atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro
l'infanzia.
Art. 8.
Motivi di persecuzione
1. Al fine del riconoscimento dello status di rifugiato, gli atti
di persecuzione di cui all'articolo 7 devono essere riconducibili ai motivi, di
seguito definiti:
a) "razza": si riferisce, in particolare, a
considerazioni inerenti al colore della pelle, alla discendenza o
all'appartenenza ad un determinato gruppo etnico;
b) "religione": include, in particolare, le convinzioni
teiste, non teiste e ateiste, la partecipazione a, o l'astensione da, riti di
culto celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunita',
altri atti religiosi o professioni di fede, nonche' le forme di comportamento
personale o sociale fondate su un credo religioso o da esso prescritte;
c) "nazionalita": non si riferisce esclusivamente alla
cittadinanza, o all'assenza di cittadinanza, ma designa, in particolare,
l'appartenenza ad un gruppo caratterizzato da un'identita' culturale, etnica o
linguistica, comuni origini geografiche o politiche o la sua affinita' con la
popolazione di un altro Stato;
d) "particolare gruppo sociale": e' quello costituito da
membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune, che non
puo' essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che e'
cosi' fondamentale per l'identita' o la coscienza che una persona non dovrebbe
essere costretta a rinunciarvi, ovvero quello che possiede un'identita'
distinta nel Paese di origine, perche' vi e' percepito come diverso dalla
societa' circostante. In funzione della situazione nel Paese d'origine, un
particolare gruppo sociale puo' essere individuato in base alla caratteristica
comune dell'orientamento sessuale, fermo restando che tale orientamento non includa
atti penalmente rilevanti ai sensi della legislazione italiana;
e) "opinione politica": si riferisce, in particolare,
alla professione di un'opinione, un pensiero o una convinzione su una questione
inerente ai potenziali persecutori di cui all'articolo 5 e alle loro politiche
o ai loro metodi, indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia tradotto
tale opinione, pensiero o convinzione in atti concreti.
2. Nell'esaminare se un richiedente abbia un timore fondato di
essere perseguitato, e' irrilevante che il richiedente possegga effettivamente
le caratteristiche razziali, religiose, nazionali, sociali o politiche che
provocano gli atti di persecuzione, purche' una siffatta caratteristica gli
venga attribuita dall'autore delle persecuzioni.
Art. 9.
Cessazione
1. Uno straniero cessa di essere rifugiato quando:
a) si sia volontariamente avvalso di nuovo della protezione del
Paese di cui ha la cittadinanza;
b) avendo perso la cittadinanza, l'abbia volontariamente
riacquistata;
c) abbia acquistato la cittadinanza italiana ovvero altra
cittadinanza e goda della protezione del Paese di cui ha acquistato la
cittadinanza;
d) si sia volontariamente ristabilito nel Paese che ha lasciato o
in cui non ha fatto ritorno per timore di essere perseguitato;
e) non possa piu' rinunciare alla protezione del Paese di cui ha
la cittadinanza, perche' sono venute meno le circostanze che hanno determinato
il riconoscimento dello status di rifugiato;
f) se trattasi di un apolide, sia in grado di tornare nel Paese
nel quale aveva la dimora abituale, perche' sono venute meno le circostanze che
hanno determinato il riconoscimento dello status di rifugiato.
2. Per l'applicazione delle lettere e) ed f) del comma 1, il
cambiamento delle circostanze deve avere una natura non temporanea e tale da
eliminare il fondato timore di persecuzioni e non devono sussistere gravi
motivi umanitari che impediscono il ritorno nel Paese di origine.
3. La cessazione e' dichiarata sulla base di una valutazione
individuale della situazione personale dello straniero.
Art. 10.
Esclusione
1. Lo straniero e' escluso dallo status di rifugiato se rientra
nel campo d'applicazione dell'articolo 1 D della Convenzione di Ginevra,
relativo alla protezione o assistenza di un organo o di un'agenzia delle
Nazioni Unite diversi dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i
rifugiati. Quando tale protezione o assistenza cessa per qualsiasi motivo,
senza che la posizione di tali stranieri sia stata definitivamente stabilita in
conformita' delle pertinenti risoluzioni adottate dall'assemblea generale delle
Nazioni Unite, essi hanno pieno accesso alle forme di protezione previste dal
presente decreto.
2. Lo straniero e' altresi' escluso dallo status di rifugiato ove
sussistono fondati motivi per ritenere:
a) che abbia commesso un crimine contro la pace, un crimine di
guerra o un crimine contro l'umanita', quali definiti dagli strumenti
internazionali relativi a tali crimini;
b) che abbia commesso al di fuori del territorio italiano, prima
del rilascio del permesso di soggiorno in qualita' di rifugiato, un reato grave
ovvero che abbia commesso atti particolarmente crudeli, anche se perpetrati con
un dichiarato obiettivo politico, che possano essere classificati quali reati
gravi. La gravita' del reato e' valutata anche tenendo conto della pena
prevista dalla legge italiana per il reato non inferiore nel minimo a quattro
anni o nel massimo a dieci anni;
c) che si sia reso colpevole di atti contrari alle finalita' e ai
principi delle Nazioni Unite, quali stabiliti nel preambolo e negli articoli 1
e 2 della Carta delle Nazioni Unite.
3. Il comma 2 si applica anche alle persone che istigano o
altrimenti concorrono alla commissione dei crimini, reati o atti in esso
previsti.
Art. 11.
Riconoscimento dello status di rifugiato
1. La domanda di protezione internazionale ha come esito il
riconoscimento dello status di rifugiato quando la relativa domanda e' valutata
positivamente in relazione a quanto stabilito negli articoli 3, 4, 5 e 6, in
presenza dei presupposti di cui agli articoli 7 e 8, salvo che non sussistano
le cause di cessazione e di esclusione di cui agli articoli 9 e 10.
Art. 12.
Diniego dello status di rifugiato
1. Sulla base di una valutazione individuale, lo status di
rifugiato non e' riconosciuto quando:
a) in conformita' a quanto stabilito dagli articoli 3, 4, 5 e 6
non sussistono i presupposti di cui agli articoli 7 e 8 ovvero sussistono le
cause di esclusione di cui all'articolo 10;
b) sussistono fondati motivi per ritenere che lo straniero costituisce
un pericolo per la sicurezza dello Stato;
c) lo straniero costituisce un pericolo per l'ordine e la
sicurezza pubblica, essendo stato condannato con sentenza definitiva per i
reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura
penale.
Art. 13.
Revoca dello status di rifugiato
1. Fatto salvo l'obbligo del rifugiato di rivelare tutti i fatti
pertinenti e di produrre tutta la pertinente documentazione in suo possesso, la
revoca dello status di rifugiato di uno straniero e' adottata su base
individuale, qualora, successivamente al riconoscimento dello status di
rifugiato, e' accertato che:
a) sussistono le condizioni di cui all'articolo 12;
b) il riconoscimento dello status di rifugiato e' stato
determinato, in modo esclusivo, da fatti presentati in modo erroneo o dalla
loro omissione, o dal ricorso ad una falsa documentazione dei medesimi fatti.
Capo IV
Protezione sussidiaria
Art. 14.
Danno grave
1. Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, sono
considerati danni gravi:
a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o
degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;
c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un
civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto
armato interno o internazionale.
Art. 15.
Cessazione
1. La cessazione dello status di protezione sussidiaria e'
dichiarata su base individuale quando le circostanze che hanno indotto al
riconoscimento sono venute meno o sono mutate in misura tale che la protezione
non e' piu' necessaria.
2. Per produrre gli effetti di cui al comma 1, e' necessario che
le mutate circostanze abbiano natura cosi' significativa e non temporanea che
la persona ammessa al beneficio della protezione sussidiaria non sia piu'
esposta al rischio effettivo di danno grave di cui all'articolo 14 e non devono
sussistere gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nel Paese di
origine.
Art. 16.
Esclusione
1. Lo status di protezione sussidiaria e' escluso quando
sussistono fondati motivi per ritenere che lo straniero:
a) abbia commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra
o un crimine contro l'umanita', quali definiti dagli strumenti internazionali
relativi a tali crimini;
b) abbia commesso, nel territorio nazionale o all'estero, un reato
grave. La gravita' del reato e' valutata anche tenendo conto della pena, non
inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni, prevista dalla
legge italiana per il reato;
c) si sia reso colpevole di atti contrari alle finalita' e ai
principi delle Nazioni Unite, quali stabiliti nel preambolo e negli articoli 1
e 2 della Carta delle Nazioni Unite;
d) costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato o per
l'ordine e la sicurezza pubblica.
2. Il comma 1 si applica anche alle persone che istigano o
altrimenti concorrono alla commissione dei crimini, reati o atti in esso
menzionati.
Art. 17.
Riconoscimento dello status di protezione sussidiaria
1. La domanda di protezione internazionale ha come esito il
riconoscimento dello status di protezione sussidiaria, in conformita' a quanto
stabilito dagli articoli 3, 4, 5 e 6, se ricorrono i presupposti di cui
all'articolo 14 e non sussistono le cause di cessazione e di esclusione di cui
agli articoli 15 e 16.
Art. 18.
Revoca dello status di protezione sussidiaria
1. La revoca dello status di protezione sussidiaria di uno
straniero e' adottata se, successivamente al riconoscimento dello status, e'
accertato che:
a) sussistono le cause di esclusione di cui all'articolo 16;
b) il riconoscimento dello status di protezione sussidiaria e'
stato determinato, in modo esclusivo, da fatti presentati in modo erroneo o
dalla loro omissione, o dal ricorso ad una falsa documentazione dei medesimi
fatti.
Capo V
Contenuto della protezione internazionale
Art. 19.
Disposizioni generali
1. Le disposizioni del presente decreto non pregiudicano i diritti
stabiliti dalla Convenzione di Ginevra.
2. Nell'attuazione delle disposizioni del presente capo, si tiene
conto, sulla base di una valutazione individuale, della specifica situazione
delle persone vulnerabili, quali i minori, i disabili, gli anziani, le donne in
stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le persone che hanno
subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o
sessuale.
Art. 20.
Protezione dall'espulsione
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, del
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, il rifugiato o lo straniero ammesso alla protezione sussidiaria
e' espulso quando:
a) sussistono motivi per ritenere che rappresenti un pericolo per
la sicurezza dello Stato;
b) rappresenta un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica,
essendo stato condannato con sentenza definitiva per un reato per il quale e'
prevista la pena della reclusione non inferiore nel minimo a quattro anni o nel
massimo a dieci anni.
Art. 21.
Informazioni
1. Unitamente alla decisione che riconosce la protezione
internazionale e' consegnato allo straniero interessato un opuscolo contenente
informazioni sui diritti e gli obblighi connessi allo status di protezione
riconosciuto, redatto in una lingua che si presume a lui comprensibile o
comunque in lingua inglese, francese, spagnola o araba.
2. Per garantire la piu' ampia informazione sui diritti e doveri
degli status riconosciuti, in sede di audizione del richiedente lo status di
protezione internazionale e' comunque fornita una informazione preliminare sui
medesimi diritti e doveri.
Art. 22.
Mantenimento del nucleo familiare
1. E' tutelata l'unita' del nucleo familiare dei beneficiari
dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria.
2. I familiari che non hanno individualmente diritto allo status
di protezione internazionale hanno i medesimi diritti riconosciuti al familiare
titolare dello status.
3. Ai familiari del titolare dello status di protezione
sussidiaria presenti sul territorio nazionale che individualmente non hanno
diritto a tale status e' rilasciato il permesso di soggiorno per motivi
familiari ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
4. Lo straniero ammesso alla protezione sussidiaria ha diritto al
ricongiungimento familiare ai sensi e alle condizioni previste dall'articolo 29
del citato decreto legislativo n. 286 del 1998. Si applica l'articolo 29-bis,
comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 286 del 1998.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai
familiari che sono o sarebbero esclusi dallo status di rifugiato o dalla
protezione sussidiaria ai sensi degli articoli 10, 12 e 16.
Art. 23.
Permesso di soggiorno
1. Il permesso di soggiorno per asilo rilasciato ai titolari dello
status di rifugiato ha validita' quinquennale ed e' rinnovabile.
2. Ai titolari dello status di protezione sussidiaria e'
rilasciato un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria con validita'
triennale rinnovabile previa verifica della permanenza delle condizioni che
hanno consentito il riconoscimento della protezione sussidiaria. Tale permesso
di soggiorno consente l'accesso al lavoro e allo studio ed e' convertibile per
motivi di lavoro, sussistendone i requisiti.
Art. 24.
Documenti di viaggio
1. Per consentire i viaggi al di fuori del territorio nazionale,
la competente questura rilascia ai titolari dello status di rifugiato un
documento di viaggio di validita' quinquennale rinnovabile secondo
il modello allegato alla Convenzione di Ginevra.
2. Quando sussistono fondate ragioni che non consentono al
titolare dello status di protezione sussidiaria di chiedere il passaporto alle
autorita' diplomatiche del Paese di cittadinanza, la questura competente
rilascia allo straniero interessato il titolo di viaggio per stranieri. Qualora
sussistano ragionevoli motivi per dubitare dell'identita' del titolare della
protezione sussidiaria, il documento e' rifiutato o ritirato.
3. Il rilascio dei documenti di cui ai commi 1 e 2 e' rifiutato
ovvero, nel caso di rilascio, il documento e' ritirato se sussistono gravissimi
motivi attinenti la sicurezza nazionale e l'ordine pubblico che ne impediscono
il rilascio.
Art. 25.
Accesso all'occupazione
1. I titolari dello status di rifugiato e dello status di
protezione sussidiaria hanno diritto di godere del medesimo trattamento
previsto per il cittadino italiano in materia di lavoro subordinato, lavoro
autonomo, per l'iscrizione agli albi professionali, per la formazione
professionale e per il tirocinio sul luogo di lavoro.
2. E' consentito al titolare dello status di rifugiato
l'accesso al pubblico impiego, con le modalita' e le limitazioni previste per i
cittadini dell'Unione europea.
Art. 26.
Accesso all'istruzione
1. I minori titolari dello status di rifugiato o dello status di
protezione sussidiaria hanno accesso agli studi di ogni ordine e grado, secondo
le modalita' previste per il cittadino italiano.
2. I maggiorenni, titolari dello status di rifugiato o dello
status di protezione sussidiaria, hanno diritto di accedere al sistema di istruzione
generale e di aggiornamento e perfezionamento professionale nei limiti e nei
modi stabiliti per gli stranieri regolarmente soggiornanti.
3. Si applicano ai titolari dello status di rifugiato o di
protezione sussidiaria le disposizioni concernenti il riconoscimento di
diplomi, certificati ed altri titoli stranieri per i cittadini italiani.
Art. 27.
Assistenza sanitaria e sociale
1. I titolari dello status di rifugiato e dello status di
protezione sussidiaria hanno diritto al medesimo trattamento riconosciuto al
cittadino italiano in materia di assistenza sociale e sanitaria.
Art. 28.
Minori non accompagnati
1. Quando e' accertata la presenza sul territorio nazionale di
minori non accompagnati richiedenti la protezione internazionale si applicano
gli articoli 343, e seguenti, del codice civile. Nelle more dell'adozione dei
provvedimenti conseguenti, il minore che abbia espresso la volonta' di
richiedere la protezione internazionale puo' anche beneficiare dei servizi
erogati dall'ente locale nell'ambito del sistema di protezione per richiedenti
asilo e rifugiati di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre
1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.
39, nell'ambito delle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi
dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del citato decreto-legge n. 416 del
30 dicembre 1989.
2. Ferma la possibilita' di beneficiare degli specifici programmi
di accoglienza, riservati a categorie di soggetti vulnerabili ai sensi
dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, il minore non
accompagnato richiedente la protezione internazionale e' affidato dalla
competente autorita' giudiziaria a un familiare, adulto e regolarmente
soggiornante, qualora questi sia stato rintracciato sul territorio nazionale;
ove non sia possibile, si provvede ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, della
legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni. I provvedimenti di cui
al presente comma sono adottati nell'interesse prevalente del minore, avendo
comunque cura di non separare il medesimo dai fratelli, eventualmente presenti
sul territorio nazionale, e di limitarne al minimo gli spostamenti sul
territorio stesso.
3. Le iniziative per l'individuazione dei familiari del minore non
accompagnato, titolare dello status di protezione internazionale, sono assunte
nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30
maggio 2005, n. 140, da stipulare anche con organismi o associazioni umanitarie
a carattere nazionale o internazionale. I relativi programmi sono attuati nel
superiore interesse del minore e con l'obbligo della assoluta riservatezza in
modo da tutelare la sicurezza del titolare della protezione internazionale e
dei suoi familiari.
Art. 29.
Libera circolazione, integrazione e alloggio
1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 6, comma 6, del
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, i titolari dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria
possono circolare liberamente sul territorio nazionale.
2. Oltre quanto previsto dall'articolo 1-sexies del decreto-legge
30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1990, n. 39, e dall'articolo 5 del decreto legislativo 30 maggio 2005,
n. 140, nell'attuazione delle misure previste all'articolo 42 del citato
decreto legislativo n. 286 del 1998, si tiene anche conto delle esigenze relative
all'integrazione dei titolari della protezione internazionale ed in particolare
dei rifugiati.
3. L'accesso all'alloggio e' consentito ai titolari dello status
di rifugiato e di protezione sussidiaria secondo quanto disposto dall'articolo
40, comma 6, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998.
Art. 30.
Rimpatrio
1. L'assistenza al rimpatrio volontario dei titolari della
protezione internazionale e' disposta nell'ambito dei programmi attuati ai
sensi dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, nei limiti
dei relativi finanziamenti.
Capo VI
Disposizioni finali
Art. 31.
Punto di contatto
1. Il Ministero dell'interno - Dipartimento per le liberta' civili
e l'immigrazione, in qualita' di punto di contatto, adotta, nel limite delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili sulla base della
legislazione vigente, ogni misura idonea ad instaurare una cooperazione diretta
e lo scambio di informazioni ai fini dell'applicazione del presente decreto con
i competenti uffici degli Stati membri dell'Unione europea.
Art. 32.
Personale
1. Il personale componente delle Commissioni territoriali che
provvede all'applicazione delle norme del presente decreto riceve una
formazione di base per l'attuazione della disciplina secondo gli ordinamenti
degli uffici e dei servizi in cui espleta la propria attivita' ed e' soggetto
all'obbligo di riservatezza in ordine alle informazioni sui rifugiati e sui
titolari della protezione sussidiaria che apprende sulla base della attivita'
svolta.
Art. 33.
Norma finanziaria
1. Per le finalita' di cui all'articolo 21 e' autorizzata la spesa
di euro 50.000 per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
2. Gli oneri di cui agli articoli 22 e 27 sono valutati in euro
2.031.510 per l'anno 2007, in euro 11.901.820 per l'anno 2008, in euro
15.677.600 per l'anno 2009, in euro 19.453.380 per l'anno 2010 e in euro
23.229.160 a decorrere dal 2011.
3. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto,
valutato in euro 2.081.510 per l'anno 2007, in euro 11.951.820 per l'anno 2008
ed in euro 23.229.160 a decorrere dall'anno 2009, si provvede a decorrere
dall'anno 2007 mediante utilizzo delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione
delle politiche comunitarie, di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987,
n. 183, che, a tale fine, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e
rassegnate ai pertinenti stati di previsione per essere destinate alle
finalita' di cui al presente decreto.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. Il Ministero dell'interno, il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, il Ministero della salute e il Ministero della solidarieta'
sociale provvedono al monitoraggio degli oneri di cui al comma 2 del presente
articolo, informando tempestivamente il Ministro dell'economia e delle finanze,
ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter,
comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, ovvero delle misure correttive da
assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater) della medesima
legge. Gli eventuali decreti adottati, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma,
n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore
dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente
trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
Art. 34.
Disposizioni transitorie e finali
1. Le lettere c) e d) del comma 4 dell'articolo 1 del
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono soppresse.
2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di
recepimento della direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1Ħ dicembre 2005, le
norme del presente decreto si applicano secondo le procedure di cui al
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1990, n. 39, e al relativo regolamento di attuazione adottato
con decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303.
3. Al comma 4, primo periodo, dell'articolo 1-sexies del
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1990, n. 39, per soggetto destinatario dei servizi di
accoglienza di cui al comma l del medesimo articolo si intende anche lo
straniero con permesso di protezione sussidiaria di cui al presente decreto.
4. Allo straniero con permesso di soggiorno umanitario di cui
all'articolo 5, comma 6, del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni,
rilasciato dalla questura su richiesta dell'organo di esame della istanza di
riconoscimento dello status di rifugiato, prima dell'entrata in vigore del
presente decreto, e' rilasciato al momento del rinnovo il permesso per
protezione sussidiaria di cui al presente decreto.
5. Ai titolari del permesso di soggiorno umanitario di cui al
comma 4 sono riconosciuti i medesimi diritti stabiliti dal presente decreto a
favore dei titolari dello status di protezione sussidiaria.
D. LGS. 25/2008 *
Decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.
25, e successive modificazioni, Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante
norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del
riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato
TESTO VIGENTE ALLĠINIZIO
DELLA XVI LEGISLATURA |
MODIFICHE APPORTATE
DURANTE LA XVI LEGISLATURA L. 125/2008 D. LGS. 159/2008 L. 94/2009 D. LGS. 150/2011 |
|
|
Capo I |
|
Disposizioni generali |
|
|
|
Art. 1. |
|
Finalita' |
|
|
|
1. Il presente decreto stabilisce le procedure per l'esame delle
domande di protezione internazionale presentate nel territorio nazionale da
cittadini di Paesi non appartenenti alla Unione europea o da apolidi, di
seguito denominati: ÇstranieriÈ, e le procedure per la revoca e la cessazione
degli status riconosciuti. |
|
|
|
Art. 2. |
|
Definizioni |
|
|
|
1. Ai fini del presente decreto s'intende per: |
|
a) ÇConvenzione di GinevraÈ: la Convenzione relativa allo status
dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata con legge 24
luglio 1954, n. 722, e modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio
1967, ratificato con legge 14 febbraio 1970, n. 95; |
|
b) Çdomanda di protezione internazionale o domanda di asilo o
domandaÈ: la domanda presentata secondo le procedure previste dal presente
decreto, diretta ad ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione
sussidiaria; |
|
c) ÇrichiedenteÈ: il cittadino straniero che ha presentato la
domanda di protezione internazionale sulla quale non e' stata ancora adottata
una decisione definitiva; |
|
d) ÇrifugiatoÈ: cittadino di un Paese non appartenente
all'Unione europea il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per
motivi di razza, religione, nazionalita', appartenenza ad un determinato
gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese
di cui ha la cittadinanza e non puo' o, a causa di tale timore, non vuole
avvalersi della protezione di tale Paese, oppure se apolide si trova fuori
dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale e per lo
stesso timore sopra indicato non puo' o, a causa di siffatto timore, non
vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione previste dall'articolo 10
del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251; |
|
e) Çstatus di rifugiatoÈ: il riconoscimento da parte dello Stato
di un cittadino straniero quale rifugiato, a seguito dell'accoglimento della
domanda di protezione internazionale, secondo le procedure definite dal
presente decreto; |
|
f) Çpersona ammissibile alla protezione sussidiariaÈ: cittadino
di un Paese non appartenente all'Unione europea o apolide che non possiede i
requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti
sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di
origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva
precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire
un grave danno come definito dall'articolo 14 del decreto legislativo 19
novembre 2007, n. 251, e il quale non puo' o, a causa di tale rischio, non
vuole avvalersi della protezione di detto Paese; |
|
g) Çstatus di protezione sussidiariaÈ: il riconoscimento da
parte dello Stato di un cittadino straniero quale persona ammessa alla
protezione sussidiaria, a seguito dell'accoglimento della domanda di
protezione internazionale, secondo le procedure definite dal presente
decreto; |
|
h) Çminore non accompagnatoÈ: il cittadino straniero di eta'
inferiore agli anni diciotto che si trova, per qualsiasi causa, nel
territorio nazionale, privo di assistenza e di rappresentanza legale; |
|
i) ACNUR: l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i
rifugiati; |
|
m) ÇPaese di origine sicuroÈ: il Paese inserito nell'elenco
comune minimo di cui all'articolo 29 della direttiva 2005/85/CE. |
|
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Art. 3. |
|
Autorita' competenti |
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|
1. Le autorita' competenti all'esame delle domande di protezione
internazionale sono le commissioni territoriali per il riconoscimento della
protezione internazionale, di cui all'articolo 4. |
|
2. L'ufficio di polizia di frontiera e la questura sono
competenti a ricevere la domanda, secondo quanto previsto dall'articolo 26. |
|
3. L'autorita' preposta alla determinazione dello Stato
competente all'esame della domanda di protezione internazionale in
applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio
2003, e' l'Unita' Dublino, operante presso il Dipartimento per le liberta'
civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno. |
|
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|
Art. 4. |
|
Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione
internazionale |
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1. Le Commissioni territoriali per il riconoscimento dello
status di rifugiato, di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 30
dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1990, n. 39, assumono la denominazione di: ÇCommissioni territoriali per il
riconoscimento della protezione internazionaleÈ, di seguito: ÇCommissioni
territorialiÈ, e si avvalgono del supporto organizzativo e logistico del
Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.
|
|
2. Le Commissioni territoriali sono fissate nel numero massimo
di dieci. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le sedi e le
circoscrizioni territoriali in cui operano le commissioni. |
|
3. Le Commissioni territoriali sono nominate con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno,
e sono composte, nel rispetto del principio di equilibrio di genere, da un
funzionario della carriera prefettizia, con funzioni di presidente, da un
funzionario della Polizia di Stato, da un rappresentante di un ente
territoriale designato dalla Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali e
da un rappresentante dell'ACNUR. Per ciascun componente sono nominati uno o
piu' componenti supplenti. L'incarico ha durata triennale ed e' rinnovabile.
Le Commissioni territoriali possono essere integrate, su richiesta del
presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo, da un
funzionario del Ministero degli affari esteri con la qualifica di componente
a tutti gli effetti, ogni volta che sia necessario, in relazione a
particolari afflussi di richiedenti protezione internazionale, in ordine alle
domande per le quali occorre disporre di particolari elementi di valutazione
in merito alla situazione dei Paesi di provenienza di competenza del
Ministero degli affari esteri. Ove necessario, le Commissioni possono essere
composte anche da personale in posizione di collocamento a riposo da non
oltre due anni appartenente alle amministrazioni o agli enti rappresentati nella
Commissione. Al presidente ed ai componenti effettivi o supplenti, per ogni
partecipazione alle sedute della Commissione, e' corrisposto un gettone di
presenza. L'ammontare del gettone di presenza e' determinato con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze. |
3.
Le Commissioni territoriali sono nominate con decreto del (...)[242] Ministro dell'interno, e sono composte, nel
rispetto del principio di equilibrio di genere, da un funzionario della
carriera prefettizia, con funzioni di presidente, da un funzionario della
Polizia di Stato, da un rappresentante di un ente territoriale designato
dalla Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali e da un rappresentante
dell'ACNUR. In situazioni di urgenza, il Ministro dell'interno nomina il
rappresentante dell'ente locale, su indicazione del sindaco del comune presso
cui ha sede la commissione territoriale, e ne da' tempestiva comunicazione
alla Conferenza unificata Stato-citta' ed autonomie locali[243]. Per ciascun componente sono nominati uno o piu'
componenti supplenti. L'incarico ha durata triennale ed e' rinnovabile. Le
Commissioni territoriali possono essere integrate, su richiesta del
presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo, da un
funzionario del Ministero degli affari esteri con la qualifica di componente
a tutti gli effetti, ogni volta che sia necessario, in relazione a
particolari afflussi di richiedenti protezione internazionale, in ordine alle
domande per le quali occorre disporre di particolari elementi di valutazione
in merito alla situazione dei Paesi di provenienza di competenza del
Ministero degli affari esteri. Ove necessario, le Commissioni possono essere
composte anche da personale in posizione di collocamento a riposo da non oltre
due anni appartenente alle amministrazioni o agli enti rappresentati nella
Commissione. Al presidente ed ai componenti effettivi o supplenti, per ogni
partecipazione alle sedute della Commissione, e' corrisposto un gettone di
presenza. L'ammontare del gettone di presenza e' determinato con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze. |
4. Le Commissioni territoriali sono validamente costituite con
la presenza della maggioranza dei componenti e deliberano con il voto
favorevole di almeno tre componenti. In caso di parita' prevale il voto del
presidente. |
|
5. Salvo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo
30 maggio 2005, n. 140, la competenza delle Commissioni territoriali e'
determinata sulla base della circoscrizione territoriale in cui e' presentata
la domanda ai sensi dell'articolo 26, comma 1. Nel caso di richiedenti
accolti o trattenuti ai sensi degli articoli 20 e 21 la competenza e'
determinata in base alla circoscrizione territoriale in cui e' collocato il
centro. |
|
6. Le attivita' di supporto delle commissioni sono svolte dal
personale in servizio appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile
dell'interno. |
|
|
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Art. 5. |
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Commissione nazionale per il diritto di asilo |
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1. La Commissione nazionale per il diritto di asilo ha
competenza in materia di revoca e cessazione degli status di protezione
internazionale riconosciuti, nelle ipotesi previste dal decreto legislativo
19 novembre 2007, n. 251, oltre che compiti di indirizzo e coordinamento
delle Commissioni territoriali, di formazione e aggiornamento dei componenti
delle medesime Commissioni, di costituzione e aggiornamento di una banca dati
informatica contenente le informazioni utili al monitoraggio delle richieste
di asilo, di costituzione e aggiornamento di un centro di documentazione
sulla situazione socio-politico-economica dei Paesi di origine dei
richiedenti, di monitoraggio dei flussi di richiedenti asilo, anche al fine
di proporre l'istituzione di nuove Commissioni territoriali e di fornire, ove
necessario, informazioni al Presidente del Consiglio dei Ministri per
l'adozione del provvedimento di cui all'articolo 20 del decreto legislativo
25 luglio 1988, n. 286. La Commissione mantiene rapporti di collaborazione
con il Ministero degli affari esteri ed i collegamenti di carattere
internazionale relativi all'attivita' svolta. |
|
2. La Commissione nazionale e' nominata, nel rispetto del
principio di equilibrio di genere, con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta congiunta dei Ministri dell'interno e degli affari
esteri. La Commissione e' presieduta da un prefetto ed e' composta da un
dirigente in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da un
funzionario della carriera diplomatica, da un funzionario della carriera
prefettizia in servizio presso il Dipartimento per le liberta' civili e
l'immigrazione e da un dirigente del Dipartimento della pubblica sicurezza
del Ministero dell'interno. Ciascuna amministrazione designa un supplente. |
|
L'incarico ha durata triennale ed e' rinnovabile. La Commissione
e' validamente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti e
delibera con il voto favorevole di almeno tre componenti. Alle riunioni
partecipa senza diritto di voto un rappresentante del delegato in Italia
dell'ACNUR. La Commissione nazionale si avvale del supporto organizzativo e
logistico del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del
Ministero dell'interno. |
|
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta dei Ministri dell'interno e degli affari esteri, possono essere
istituite una o piu' sezioni della Commissione nazionale. I componenti di
ciascuna sezione sono individuati e nominati secondo quanto previsto al comma
2. Le sezioni della Commissione nazionale sono validamente costituite e
deliberano con le medesime modalita' previste per la Commissione nazionale. |
|
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Capo II |
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Principi fondamentali e garanzie |
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Art. 6. |
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Accesso alla procedura |
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1. La domanda di protezione internazionale e' presentata
personalmente dal richiedente presso l'ufficio di polizia di frontiera
all'atto dell'ingresso nel territorio nazionale o presso l'ufficio della
questura competente in base al luogo di dimora del richiedente. |
|
2. La domanda presentata da un genitore si intende estesa anche
ai figli minori non coniugati presenti sul territorio nazionale con il
genitore all'atto della presentazione della stessa. |
|
3. La domanda puo' essere presentata direttamente dal minore non
accompagnato ai sensi dell'articolo 19. |
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Art. 7. |
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Diritto di rimanere nel territorio dello Stato durante l'esame
della domanda |
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1. Il richiedente e' autorizzato a rimanere nel territorio dello
Stato, ai fini esclusivi della procedura, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, fino alla
decisione della Commissione territoriale in ordine alla domanda, a norma
dell'articolo 32. |
1.
Il richiedente e' autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato, ai fini
esclusivi della procedura, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11 del
decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, fino alla decisione della
Commissione territoriale in ordine alla domanda, a norma dell'articolo 32. Il
prefetto competente stabilisce un luogo di residenza o un'area geografica ove
i richiedenti asilo possano circolare.[244] |
2. La previsione di cui al comma 1 non si applica a coloro che
debbano essere: |
|
a) estradati verso un altro Stato in virtu' degli obblighi
previsti da un mandato di arresto europeo; |
|
b) consegnati ad una Corte o ad un Tribunale penale
internazionale; |
|
c) avviati verso un altro Stato dell'Unione competente per
l'esame dell'istanza di protezione internazionale. |
|
|
|
Art. 8. |
|
Criteri applicabili all'esame delle domande |
|
|
|
1. Le domande di protezione internazionale non possono essere
respinte, ne' escluse dall'esame per il solo fatto di non essere state
presentate tempestivamente. |
|
2. La decisione su ogni singola domanda deve essere assunta in
modo individuale, obiettivo ed imparziale e sulla base di un congruo esame
della domanda effettuato ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007,
n. 251. |
|
3. Ciascuna domanda e' esaminata alla luce di informazioni
precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine
dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono
transitati, elaborate dalla Commissione nazionale sulla base dei dati forniti
dall'ACNUR, dal Ministero degli affari esteri, o comunque acquisite dalla
Commissione stessa. La Commissione nazionale assicura che tali informazioni,
costantemente aggiornate, siano messe a disposizione delle Commissioni
territoriali, secondo le modalita' indicate dal regolamento da emanare ai
sensi dell'articolo 38 e siano altresi' fornite agli organi giurisdizionali
chiamati a pronunciarsi su impugnazioni di decisioni negative. |
|
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|
Art. 9. |
|
Criteri applicabili alle decisioni dell'autorita' accertante |
|
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|
1. Le decisioni sulle domande di protezione internazionale sono
comunicate per iscritto. |
|
2. La decisione con cui viene respinta una domanda e' corredata
da motivazione di fatto e di diritto e deve recare le indicazioni sui mezzi
di impugnazione ammissibili. |
|
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Art. 10. |
|
Garanzie per i richiedenti asilo |
|
|
|
1. All'atto della presentazione della domanda l'ufficio di
polizia competente a riceverla informa il richiedente della procedura da
seguire, dei suoi diritti e doveri durante il procedimento e dei tempi e
mezzi a sua disposizione per corredare la domanda degli elementi utili
all'esame; a tale fine consegna al richiedente l'opuscolo informativo di cui
al comma 2. |
|
2. La Commissione nazionale redige, secondo le modalita'
definite nel regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 38 un opuscolo
informativo che illustra: |
|
a) le fasi della procedura per il riconoscimento della
protezione internazionale; |
|
b) i principali diritti e doveri del richiedente durante la sua
permanenza in Italia; |
|
c) le prestazioni sanitarie e di accoglienza e le modalita' per
riceverle; |
|
d) l'indirizzo ed il recapito telefonico dell'ACNUR e delle
principali organizzazioni di tutela dei richiedenti protezione
internazionale. |
|
3. Al richiedente e' garantita, in ogni fase della procedura, la
possibilita' di contattare l'ACNUR o altra organizzazione di sua fiducia competente
in materia di asilo. |
|
4. Il richiedente e' tempestivamente informato della decisione. |
|
Tutte le comunicazioni concernenti il procedimento per il
riconoscimento della protezione interna-zionale sono rese al richiedente
nella prima lingua da lui indicata, o, se cio' non e' possibile, in lingua
inglese, francese, spagnola o araba, secondo la preferenza indicata
dall'interessato. In tutte le fasi del procedimento connesse alla
presentazione ed all'esame della domanda, al richiedente e' garantita, se
necessario, l'assistenza di un interprete della sua lingua o di altra lingua
a lui comprensibile. |
|
5. In caso di impugnazione della decisione in sede
giurisdizionale, allo straniero, durante lo svolgimento del relativo
giudizio, sono assicurate le stesse garanzie di cui al presente articolo. |
|
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|
Art. 11. |
|
Obblighi del richiedente asilo |
|
|
|
1. Il richiedente ha l'obbligo di cooperare con le autorita'
preposte alle singole fasi della procedura, al fine di fornire tutti i
documenti e le informazioni di cui puo' disporre, utili ad agevolare l'esame
della domanda. |
1.
Il richiedente ha l'obbligo, se convocato, di comparire personalmente
davanti alla Commissione territoriale. Ha altresi' l'obbligo di consegnare i
documenti in suo possesso pertinenti ai fini della domanda, incluso il
passaporto.[245] |
2. Il richiedente e' tenuto ad informare l'autorita' competente
in ordine ad ogni suo mutamento di residenza o domicilio. |
|
3. In caso di mancata osservanza dell'obbligo di cui al comma 2,
eventuali comunicazioni concernenti il procedimento si intendono validamente
effettuate presso l'ultimo domicilio del richiedente. |
|
4. In tutte le fasi della procedura, il richiedente e' tenuto ad
agevolare il compimento degli accertamenti previsti dalla legislazione in
materia di pubblica sicurezza. |
|
|
|
Art. 12. |
|
Colloquio personale |
|
|
|
1. La Commissione nazionale e le Commissioni territoriali
dispongono l'audizione dell'interessato tramite comunicazione effettuata
dalla questura territorialmente competente. La Commissione, su richiesta
motivata dell'interessato, puo' decidere di svolgere il colloquio alla
presenza di uno solo dei propri componenti e, ove possibile, dello stesso
sesso del richiedente. |
|
2. La Commissione territoriale puo' omettere l'audizione del
richiedente quando ritiene di avere sufficienti motivi per accogliere la
domanda di riconoscimento dello status di rifugiato in relazione agli
elementi forniti dal richiedente ai sensi dell'articolo 3 del decreto
legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ed in tutti i casi in cui risulti
certificata dalla struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato
con il Servizio sanitario nazionale l'incapacita' o l'impossibilita' di
sostenere un colloquio personale. |
|
3. Il colloquio puo' essere rinviato qualora le condizioni di
salute del cittadino straniero, certificate ai sensi del comma 2, non lo
rendano possibile, ovvero qualora l'interessato richieda ed ottenga il rinvio
per gravi motivi. |
|
4. Se il cittadino straniero benche' regolarmente convocato non
si presenta al colloquio senza aver chiesto il rinvio, l'autorita' decidente
decide sulla base della documentazione disponibile. |
|
5. Nel caso la convocazione non sia stata portata a conoscenza
del richiedente asilo non ospitato nelle strutture di accoglienza o di trattenimento
e non sia gia' stata emessa nei suoi confronti decisione di accoglimento
della relativa istanza, la Commissione territoriale competente o la
Commissione nazionale dispone, per una sola volta ed entro dieci giorni dalla
cessazione della causa che non ha consentito lo svolgimento del colloquio,
una nuova convocazione dell'interessato, secondo le modalita' di cui al comma
1, al fine della riattivazione della procedura. |
|
|
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Art. 13. |
|
Criteri applicabili al colloquio personale |
|
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|
1. Il colloquio personale si svolge in seduta non pubblica,
senza la presenza dei familiari, a meno che l'autorita' decidente non ritenga
che un esame adeguato comporti anche la presenza di altri familiari. |
|
2. In presenza di un cittadino straniero portatore delle particolari
esigenze di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n.
140, al colloquio puo' essere ammesso personale di sostegno per prestare la
necessaria assistenza. |
|
3. Il colloquio del minore avviene alla presenza del genitore
che esercita la potesta' o del tutore. In caso di minori non accompagnati, il
colloquio si svolge alla presenza del tutore di cui all'articolo 26, comma 5.
|
|
4. Se il cittadino straniero e' assistito da un avvocato ai
sensi dell'articolo 16, questi e' ammesso ad assistere al colloquio. |
|
|
|
Art. 14. |
|
Verbale del colloquio personale |
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|
|
1. Dell'audizione e' redatto verbale che e' sottoscritto
dall'interessato e contiene le informazioni di cui all'articolo 3, comma 2,
del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251. Al cittadino straniero e'
rilasciata copia del verbale. La Commissione territoriale adotta le idonee
misure per garantire la riservatezza dei dati che riguardano l'identita' e le
dichiarazioni dei richiedenti la protezione internazionale. |
|
2. Il rifiuto di sottoscrivere il contenuto del verbale e le
motivazioni di tale rifiuto sono registrati nel verbale stesso e non ostano a
che l'autorita' decidente adotti una decisione. |
|
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Art. 15. |
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Formazione delle commissioni territoriali e del personale |
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|
1. La Commissione nazionale cura la formazione ed il periodico
aggiornamento dei propri componenti e di quelli delle Commissioni
territoriali, anche al fine di garantire che abbiano la competenza necessaria
perche' il colloquio si svolga con la dovuta attenzione al contesto personale
o generale in cui nasce la domanda, compresa l'origine culturale o la
vulnerabilita' del richiedente. La Commissione nazionale cura altresi' la
formazione degli interpreti di cui si avvalgono le Commissioni, per
assicurare una comunicazione adeguata in sede di colloquio e la formazione
del personale di supporto delle Commissioni. |
|
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|
Art. 16. |
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Diritto all'assistenza e alla rappresentanza legali |
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1. Il cittadino straniero puo' farsi assistere, a proprie spese,
da un avvocato. |
|
2. Nel caso di impugnazione delle decisioni in sede
giurisdizionale, il cittadino straniero e' assistito da un avvocato ed e'
ammesso al gratuito patrocinio ove ricorrano le condizioni previste dal
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. In ogni caso
per l'attestazione dei redditi prodotti all'estero si applica l'articolo 94
del medesimo decreto. |
|
|
|
Art. 17. |
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Ambito di applicazione dell'assistenza e della rappresentanza
legali |
|
|
|
1. Al cittadino straniero o al suo legale rappresentante,
nonche' all'avvocato che eventualmente lo assiste, e' garantito l'accesso a
tutte le informazioni relative alla procedura che potrebbero formare oggetto
di giudizio in sede di ricorso avverso la decisione della Commissione
territoriale o della Commissione nazionale, con le modalita' di cui
all'articolo 18. |
|
|
|
Art. 18. |
|
Applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 |
|
|
|
1. Ai procedimenti per l'esame delle domande di protezione
internazionale si applicano le disposizioni in materia di procedimento
amministrativo e di accesso agli atti amministrativi, di cui ai capi I, ad
esclusione dell'articolo 2, comma 2, II, IV-bis e V, nonche' agli articoli 7,
8 e 10 del capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241. |
|
|
|
Art. 19. |
|
Garanzie per i minori non accompagnati |
|
|
|
1. Al minore non accompagnato che ha espresso la volonta' di
chiedere la protezione internazionale e' fornita la necessaria assistenza per
la presentazione della domanda. Allo stesso e' garantita l'assistenza del
tutore in ogni fase della procedura per l'esame della domanda, secondo quanto
previsto dall'articolo 26, comma 5. |
|
2. Se sussistono dubbi in ordine all'eta', il minore non
accompagnato puo', in ogni fase della procedura, essere sottoposto, previo
consenso del minore stesso o del suo rappresentante legale, ad accertamenti
medico-sanitari non invasivi al fine di accertarne l'eta'. Se gli
accertamenti effettuati non consentono l'esatta determinazione dell'eta' si
applicano le disposizioni del presente articolo. |
|
3. Il minore deve essere informato della possibilita' che la sua
eta' puo' essere determinata attraverso visita medica, sul tipo di visita e
sulle conseguenze della visita ai fini dell'esame della domanda. Il rifiuto,
da parte del minore, di sottoporsi alla visita medica, non costituisce motivo
di impedimento all'accoglimento della domanda, ne' all'adozione della
decisione. |
|
4. Il minore partecipa al colloquio personale secondo quanto
previsto dall'articolo 13, comma 3, ed allo stesso e' garantita adeguata
informazione sul significato e le eventuali conseguenze del colloquio
personale. |
|
|
|
Art. 20. |
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Casi di accoglienza |
|
|
|
1. Il richiedente non puo' essere trattenuto al solo fine di
esaminare la sua domanda. |
|
2. Il richiedente e' ospitato in un centro di accoglienza
richiedenti asilo nei seguenti casi: |
|
a) quando e' necessario verificare o determinare la sua
nazionalita' o identita', ove lo stesso non sia in possesso dei documenti di
viaggio o di identita', ovvero al suo arrivo nel territorio dello Stato abbia
presentato documenti risultati falsi o contraffatti; |
|
b) quando ha presentato la domanda dopo essere stato fermato per
aver eluso o tentato di eludere il controllo di frontiera o subito dopo; |
|
c) quando ha presentato la domanda dopo essere stato fermato in
condizioni di soggiorno irregolare; |
|
d) quando ha presentato la domanda essendo gia' destinatario di
un provvedimento di espulsione adottato ai sensi dall'articolo 13, comma 2,
lettere a) e b), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero di un
provvedimento di respingimento ai sensi dell'articolo 10 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, anche se gia' trattenuto in uno dei
centri di cui all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo. |
d)
(...)[246] |
3. Nel caso di cui al comma 2, lettera a), il richiedente e'
ospitato nel centro per il tempo strettamente necessario agli adempimenti ivi
previsti e, in ogni caso, per un periodo non superiore a venti giorni. Negli
altri casi il richiedente e' ospitato nel centro per il tempo strettamente
necessario all'esame della domanda innanzi alla commissione territoriale e,
in ogni caso, per un periodo non superiore a trentacinque giorni. Allo
scadere del periodo di accoglienza al richiedente e' rilasciato un permesso
di soggiorno temporaneo valido tre mesi, rinnovabile fino alla decisione
della domanda. |
|
4. La residenza nel centro non incide sull'esercizio delle
garanzie inerenti alla sua domanda, ne' sulla sfera della sua vita privata,
fatto salvo il rispetto delle regole di convivenza previste nel regolamento
di cui al comma 5, che garantiscono comunque la facolta' di uscire dal centro
nelle ore diurne. Il richiedente puo' chiedere al prefetto un permesso
temporaneo di allontanamento dal centro per un periodo di tempo diverso o
superiore a quello di uscita, per rilevanti motivi personali o per motivi
attinenti all'esame della domanda, fatta salva la compatibilita' con i tempi
della procedura per l'esame della domanda. Il provvedimento di diniego sulla
richiesta di autorizzazione all'allontanamento e' motivato e comunicato
all'interessato ai sensi dell'articolo 10, comma 4. |
|
5. Con il regolamento di cui all'articolo 38 sono fissate, le
caratteristiche e le modalita' di gestione, anche in collaborazione con
l'ente locale, dei centri di accoglienza richiedenti asilo, che devono
garantire al richiedente una ospitalita' che garantisca la dignita' della
persona e l'unita' del nucleo familiare. Il regolamento tiene conto degli
atti adottati dall'ACNUR, dal Consiglio d'Europa e dall'Unione europea. L'accesso
alle strutture e' comunque consentito ai rappresentanti dell'ACNUR, agli
avvocati ed agli organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza
consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero dell'interno. |
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|
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Art. 21. |
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Casi di trattenimento |
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|
1. E' disposto il trattenimento, nei centri di cui all'articolo
14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, del richiedente: |
|
a) che si trova nelle condizioni previste dall'articolo 1,
paragrafo F, della Convenzione di Ginevra; |
|
b) che e' stato condannato in Italia per uno dei delitti
indicati dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale,
ovvero per reati inerenti agli stupefacenti, alla liberta' sessuale, al
favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione
clandestina dall'Italia verso altri Stati, o per reati diretti al
reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento
della prostituzione o di minori da impiegare in attivita' illecite; |
|
c) che e' destinatario di un provvedimento di espulsione, salvo
i casi previsti dall'articolo 20, comma 2, lettera d). |
c)
che e' destinatario di un provvedimento di espulsione o di respingimento[247]. |
2. Il provvedimento di trattenimento e' adottato dal questore
con le modalita' di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286. Quando e' gia' in corso il trattenimento, il questore chiede al
tribunale in composizione monocratica la proroga del periodo di trattenimento
per ulteriori trenta giorni per consentire l'espletamento della procedura di
cui all'articolo 28. |
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3. L'accesso ai centri di permanenza temporanea e assistenza e'
comunque garantito ai rappresentanti dell'ACNUR, agli avvocati ed agli
organismi di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore
autorizzati dal Ministero dell'interno. |
3. L'accesso ai centri di identificazione
ed espulsione[248] e' comunque garantito ai rappresentanti
dell'ACNUR, agli avvocati ed agli organismi di tutela dei rifugiati con
esperienza consolidata nel settore autorizzati dal Ministero dell'interno. |
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Art. 22. |
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Residenza nei casi di accoglienza e di trattenimento |
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1. L'accoglienza dei richiedenti di cui all'articolo 20, comma
2, e' subordinata all'effettiva permanenza nella struttura, salvo il
trasferimento in altro centro che puo' essere disposto, per motivate ragioni,
dalla prefettura-ufficio territoriale del Governo in cui ha sede la struttura
che ospita il richiedente. L'indirizzo dei centri di cui agli articoli 20 e
21 e' comunicato dal questore alla Commissione territoriale e costituisce il
luogo di residenza valevole agli effetti della notifica e delle comunicazioni
degli atti relativi al procedimento di esame della domanda di protezione
internazionale. |
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Al termine del periodo di accoglienza nei centri di cui
all'articolo 20 o del periodo di trattenimento di cui all'articolo 21, e'
fatto obbligo al richiedente di comunicare alla questura e alla competente
Commissione territoriale il luogo di domicilio ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 11. |
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2. L'allontanamento del richiedente dal centro senza
giustificato motivo fa cessare le condizioni di accoglienza e la Commissione
territoriale decide la domanda sulla base della documentazione in suo
possesso. |
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Art. 23. |
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Ritiro della domanda |
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1. Nel caso in cui il richiedente decida di ritirare la domanda
prima dell'audizione presso la competente Commissione territoriale, il ritiro
e' formalizzato per iscritto e comunicato alla Commissione territoriale che
dichiara l'estinzione del procedimento. |
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Art. 24. |
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Ruolo dell'ACNUR |
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1. Oltre a quanto previsto dagli articoli 4, comma 3, 5, comma
2, 8, comma 3, 10, comma 3, i rappresentanti dell'ACNUR sono in ogni caso
ammessi nelle strutture di cui all'articolo 20 secondo le modalita' previste
dal regolamento di cui all'articolo 38. |
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2. L'ACNUR svolge in relazione ai propri compiti istituzionali
attivita' di consulenza e di supporto a favore del Dipartimento per le
liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno e delle
Commissioni territoriali e nazionale, su richiesta del Ministero
dell'interno. |
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Art. 25. |
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Raccolta di informazioni su singoli casi |
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1. Ai fini dello svolgimento della procedura in nessun caso
possono essere acquisite informazioni dai presunti responsabili della persecuzione
ai danni del richiedente. |
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2. Le Commissioni territoriali e la Commissione nazionale in
nessun caso forniscono informazioni circa la domanda di protezione
internazionale presentata dal richiedente ovvero altre informazioni che
possano nuocere all'incolumita' del richiedente e delle persone a suo carico,
ovvero alla liberta' e alla sicurezza dei suoi familiari che ancora risiedono
nel Paese di origine. |
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Capo III |
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Procedure di primo grado |
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Art. 26. |
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Istruttoria della domanda di protezione internazionale |
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1. La domanda di asilo e' presentata all'ufficio di polizia di
frontiera ovvero alla questura competente per il luogo di dimora. Nel caso di
presentazione della domanda all'ufficio di frontiera e' disposto l'invio del
richiedente presso la questura competente per territorio, per l'adozione dei
provvedimenti di cui al comma 2. Nei casi in cui il richiedente e' una donna,
alle operazioni partecipa personale femminile. |
|
2. La questura, ricevuta la domanda di protezione
internazionale, redige il verbale delle dichiarazioni del richiedente su
appositi modelli predisposti dalla Commissione nazionale, a cui e' allegata
la documentazione prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo 19
novembre 2007, n. 251. Il verbale e' approvato e sottoscritto dal richiedente
cui ne e' rilasciata copia, unitamente alla copia della documentazione
allegata. |
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3. Salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 3, nei casi
soggetti alla procedura di cui al regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio,
del 18 febbraio 2003, la questura avvia le procedure per la determinazione
dello Stato competente per l'esame della domanda, secondo quanto previsto
dall'articolo 3, comma 3. |
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4. Il questore, qualora ricorrono le ipotesi di cui agli
articoli 20 e 21 dispone l'invio del richiedente nelle strutture ivi previste
e rilascia al richiedente un attestato nominativo che certifica la sua
qualita' di richiedente protezione internazionale presente nel centro di
accoglienza o di permanenza temporanea e assistenza. Negli altri casi
rilascia un permesso di soggiorno valido per tre mesi, rinnovabile fino alla
definizione della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato o di
protezione sussidiaria da parte della Commissione territoriale. |
4. Il questore, qualora ricorrono le ipotesi di cui agli
articoli 20 e 21 dispone l'invio del richiedente nelle strutture ivi previste
e rilascia al richiedente un attestato nominativo che certifica la sua
qualita' di richiedente protezione internazionale presente nel centro di
accoglienza o di identificazione ed
espulsione[249]. Negli altri casi rilascia un permesso
di soggiorno valido per tre mesi, rinnovabile fino alla definizione della
procedura di riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione
sussidiaria da parte della Commissione territoriale. |
5. Quando la domanda e' presentata da un minore non
accompagnato, l'autorita' che la riceve sospende il procedimento, da'
immediata comunicazione al tribunale dei minorenni e al giudice tutelare per
l'apertura della tutela e per la nomina del tutore a norma degli articoli
343, e seguenti, del codice civile, ed informa il Comitato per i minori
stranieri presso il Ministero della solidarieta' sociale. Il giudice tutelare
nelle quarantotto ore successive alla comunicazione del questore provvede
alla nomina del tutore. Il tutore prende immediato contatto con la questura
per la conferma della domanda, ai fini dell'ulteriore corso del procedimento
e l'adozione dei provvedimenti relativi all'accoglienza del minore. |
|
6. L'autorita' che riceve la domanda ai sensi del comma 5
informa immediatamente il Servizio centrale del sistema di protezione per
richiedenti asilo e rifugiati di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge
30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1990, n. 39, per l'inserimento del minore in una delle strutture
operanti nell'ambito del Sistema di protezione stesso e ne da' comunicazione
al tribunale dei minori ed al giudice tutelare. Nel caso in cui non sia
possibile l'immediato inserimento del minore in una di tali strutture,
l'assistenza e l'accoglienza del minore sono temporaneamente assicurate dalla
pubblica autorita' del comune dove si trova il minore. I minori non
accompagnati in nessun caso possono essere trattenuti presso le strutture di
cui agli articoli 20 e 21. |
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Art. 27. |
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Procedure di esame |
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1. L'esame della domanda di protezione internazionale e' svolto
dalle Commissioni territoriali secondo i principi fondamentali e le garanzie
di cui al capo II. |
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2. La Commissione territoriale provvede al colloquio con il
richiedente entro trenta giorni dal ricevimento della domanda e decide entro
i tre giorni feriali successivi. |
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3. Qualora la Commissione territoriale, per la sopravvenuta
esigenza di acquisire nuovi elementi, non abbia potuto adottare la decisione
entro i termini di cui al comma 2, informa del ritardo il richiedente e la
questura competente. |
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Art. 28. |
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Esame prioritario |
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1. La Commissione territoriale esamina in via prioritaria la
domanda, conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al
capo II, quando: |
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a) la domanda e' palesemente fondata; |
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b) la domanda e' presentata da un richiedente appartenente alle
categorie di persone vulnerabili indicate dall'articolo 8 del decreto
legislativo 30 maggio 2005, n. 140; |
|
c) la domanda e' presentata da un richiedente per il quale sono
stati disposti l'accoglienza o il trattenimento ai sensi degli articoli 20 e
21, fatto salvo il caso in cui l'accoglienza sia disposta per verificare o
accertare l'identita' del richiedente. |
|
2. Nei casi previsti dall'articolo 21, appena ricevuta la
domanda il questore, competente in base al luogo in cui e' stata presentata,
dispone il trattenimento del richiedente ai sensi dell'articolo 21, comma 2,
e contestualmente provvede alla trasmissione della documentazione necessaria
alla Commissione territoriale che, entro sette giorni dalla data di ricezione
della documentazione, provvede all'audizione. La decisione e' adottata entro
i successivi due giorni. |
|
3. Lo Stato italiano puo' dichiararsi competente all'esame delle
domande di cui al comma 1, lettera c), ai sensi del regolamento (CE) n.
343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003. |
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Art. 29. |
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Casi di inammissibilita' della domanda |
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1. La Commissione territoriale dichiara inammissibile la domanda
e non procede all'esame, nei seguenti casi: |
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a) il richiedente e' stato riconosciuto rifugiato da uno Stato
firmatario della Convenzione di Ginevra e possa ancora avvalersi di tale
protezione; |
|
b) il richiedente ha reiterato identica domanda dopo che sia
stata presa una decisione da parte della Commissione stessa senza addurre
nuovi elementi in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del
suo Paese di origine. |
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Art. 30. |
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Casi soggetti alla procedura di cui al regolamento (CE) n.
343/2003 |
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1. Nei casi soggetti alla procedura di cui al regolamento (CE)
n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, la Commissione territoriale
sospende l'esame della domanda. Qualora sia stata determinata la competenza
territoriale di altro Stato, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, la
Commissione dichiara l'estinzione del procedimento. |
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Art. 31. |
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Acquisizione di ulteriori dichiarazioni o di nuovi elementi |
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1. Il richiedente puo' inviare alla Commissione territoriale
memorie e documentazione in ogni fase del procedimento. Nel caso in cui il
richiedente reitera la domanda prima della decisione della Commissione
territoriale, gli elementi che sono alla base della nuova domanda sono
esaminati nell'ambito della precedente domanda. |
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Art. 32. |
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Decisione |
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|
1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 23, 29 e 30 la
Commissione territoriale adotta una delle seguenti decisioni: |
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a) riconosce lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria,
secondo quanto previsto dagli articoli 11 e 17 del decreto legislativo 19
novembre 2007, n. 251; |
|
b) rigetta la domanda qualora non sussistano i presupposti per
il riconoscimento della protezione internazionale fissati dal decreto
legislativo 19 novembre 2007, n. 251, o ricorra una delle cause di cessazione
o esclusione dalla protezione internazionale previste dal medesimo decreto
legislativo, ovvero il richiedente provenga da un Paese di origine sicuro e
non abbia addotto i gravi motivi di cui al comma 2. |
b)
rigetta la domanda qualora non sussistano i presupposti per il riconoscimento
della protezione internazionale fissati dal decreto legislativo 19 novembre
2007, n. 251, o ricorra una delle cause di cessazione o esclusione dalla
protezione internazionale previste dal medesimo decreto legislativo, ovvero
il richiedente provenga da un Paese di origine sicuro e non abbia addotto i
gravi motivi di cui al comma 2;[250] |
|
b-bis)
rigetta la domanda per manifesta infondatezza quando risulta la palese
insussistenza dei presupposti previsti dal decreto legislativo 19 novembre
2007, n. 251, ovvero quando risulta che la domanda e' stata presentata al
solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di un provvedimento di
espulsione o di respingimento.[251] |
2. Nel caso in cui il richiedente provenga da un Paese di
origine sicuro ed abbia addotto gravi motivi per non ritenere sicuro quel
Paese nelle circostanze specifiche in cui egli si trova, la Commissione non
puo' pronunciarsi sulla domanda senza previo esame, svolto in conformita' ai
principi ed alle garanzie fondamentali di cui al capo secondo. Tra i gravi
motivi possono essere comprese gravi discriminazioni e repressioni di
comportamenti non costituenti reato per l'ordinamento italiano, riferiti al
richiedente e che risultano oggettivamente perseguibili nel Paese di origine
sicuro. |
|
3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione
internazionale e ritenga che possano sussistere gravi motivi di carattere
umanitario, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per
l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5,
comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. |
|
4. La decisione di cui al comma 1, lettera b), ed il verificarsi
delle ipotesi previste dagli articoli 23 e 29 comportano alla scadenza del
termine per l'impugnazione l'obbligo per il richiedente di lasciare il
territorio nazionale, salvo che gli sia stato rilasciato un permesso di
soggiorno ad altro titolo. A tale fine si provvede ai sensi dell'articolo 13,
comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nei confronti dei
soggetti accolti o trattenuti ai sensi degli articoli 20 e 21 e ai sensi
dell'articolo 13, comma 5, del medesimo decreto legislativo nei confronti dei
soggetti ai quali era stato rilasciato il permesso di soggiorno per richiesta
asilo. |
4.
La decisione di cui al comma 1, lettere b) e b-bis)[252], ed il verificarsi delle ipotesi previste dagli
articoli 23 e 29 comportano alla scadenza del termine per l'impugnazione
l'obbligo per il richiedente di lasciare il territorio nazionale, salvo che
gli sia stato rilasciato un permesso di soggiorno ad altro titolo. A tale
fine si provvede ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, nei confronti dei soggetti accolti o trattenuti ai
sensi degli articoli 20 e 21 e ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del
medesimo decreto legislativo nei confronti dei soggetti ai quali era stato
rilasciato il permesso di soggiorno per richiesta asilo. |
|
|
Capo IV |
|
Revoca, cessazione e rinuncia della protezione internazionale |
|
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Art. 33. |
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Revoca e cessazione della protezione internazionale riconosciuta |
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1. Nel procedimento di revoca o di cessazione dello status di
protezione internazionale, l'interessato deve godere delle seguenti garanzie:
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a) essere informato per iscritto che la Commissione nazionale
procede al nuovo esame del suo diritto al riconoscimento della protezione
internazionale e dei motivi dell'esame; |
|
b) avere la possibilita' di esporre in un colloquio personale a
norma degli articoli 10, 11 e 12 o in una dichiarazione scritta, i motivi per
cui il suo status non dovrebbe essere revocato o cessato. |
|
2. La Commissione nazionale, nell'ambito di tale procedura,
applica in quanto compatibili i principi fondamentali e le garanzie di cui al
capo II. |
|
3. Nel caso di decisione di revoca o cessazione degli status di
protezione internazionale si applicano le disposizioni di cui all'articolo
32, comma 3. |
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Art. 34. |
|
Rinuncia agli status riconosciuti |
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1. La rinuncia espressa allo status di rifugiato o di soggetto
ammesso alla protezione sussidiaria determina la decadenza dal medesimo
status. |
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Capo V |
|
Procedure di impugnazione |
|
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Art. 35. |
|
Impugnazione |
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1. Avverso la decisione della Commissione territoriale e'
ammesso ricorso dinanzi al tribunale che ha sede nel capoluogo di distretto
di corte d'appello in cui ha sede la Commissione territoriale che ha
pronunciato il provvedimento. Il ricorso e' ammesso anche nel caso in cui
l'interessato abbia richiesto il riconoscimento dello status di rifugiato e
la Commissione territoriale lo abbia ammesso esclusivamente alla protezione
sussidiaria. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', nei trenta
giorni successivi alla comunicazione del provvedimento; allo stesso e'
allegata copia del provvedimento impugnato. Nei soli casi di trattenimento
disposto ai sensi dell'articolo 21, il ricorso e' proposto, a pena di
inammissibilita', nei quindici giorni successivi alla comunicazione del
provvedimento dinanzi al tribunale che ha sede nel capoluogo di distretto di
corte d'appello in cui ha sede il centro. |
1.
Avverso la decisione della Commissione territoriale e la decisione della
Commissione nazionale sulla revoca o sulla cessazione dello status di
rifugiato o di persona cui e' accordata la protezione sussidiaria e' ammesso ricorso dinanzi all'autorita'
giudiziaria ordinaria.[253]
Il ricorso e' ammesso anche nel caso in cui l'interessato abbia richiesto il
riconoscimento dello status di rifugiato e sia stato ammesso esclusivamente alla protezione sussidiaria.
(...)[254] |
2. Avverso la decisione della Commissione nazionale sulla revoca
o sulla cessazione dello status di rifugiato o di persona cui e' accordata la
protezione sussidiaria, e' ammesso ricorso dinanzi al tribunale competente in
relazione alla Commissione territoriale che ha emesso il provvedimento che ha
riconosciuto lo status di cui e' stata dichiarata la revoca o la cessazione. |
2. Le controversie di cui al comma 1 sono disciplinate
dall'articolo 19 del decreto legislativo 1Ħ settembre 2011, n. 150.[255] |
3. Tutte le comunicazioni e notificazioni si eseguono presso
l'avvocato del ricorrente mediante avviso di deposto in cancelleria. |
3. (...)[256] |
4. Il procedimento si svolge dinanzi al tribunale in
composizione monocratica con le modalita' dei procedimenti in camera di
consiglio. |
4. (...)[257] |
5. Entro cinque giorni dal deposito del ricorso, il tribunale,
con decreto apposto in calce allo stesso, fissa l'udienza in camera di
consiglio. Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono notificati
all'interessato e comunicati al pubblico ministero e alla Commissione
nazionale ovvero alla competente Commissione territoriale. |
5. (...)[258] |
6. La proposizione del ricorso avverso il provvedimento che
rigetta la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato o di persona
cui e' accordata la protezione sussidiaria ai sensi dei commi 1 e 2 sospende
l'efficacia del provvedimento impugnato. |
6. (...)[259] |
7. La proposizione del ricorso avverso il provvedimento che
dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato
o di persona cui e' accordata la protezione sussidiaria ovvero avverso la
decisione adottata dalla Commissione territoriale ai sensi dell'articolo 22,
comma 2, non sospende l'efficacia del provvedimento impugnato. Il ricorrente
puo' tuttavia chiedere al tribunale, contestualmente al deposito del ricorso,
la sospensione del provvedimento quando ricorrano gravi e fondati motivi. In
tale caso il tribunale, nei cinque giorni successivi al deposito, decide con
ordinanza non impugnabile, anche apposta in calce al decreto di fissazione
dell'udienza. Nel caso di sospensione del provvedimento impugnato al
richiedente e' rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta di asilo ed
e' disposta l'accoglienza nei centri di cui all'articolo 20. |
7.
(...)[260] |
8. La procedura di cui al comma 7 si applica, in ogni caso, al
ricorso presentato dal richiedente di cui agli articoli 20, comma 2, lettera
d), e 21. Il richiedente ospitato nei centri di accoglienza ai sensi dell'articolo
20, comma 2, lettera d), o trattenuto ai sensi dell'articolo 21 permane nel
centro in cui si trova fino alla adozione dell'ordinanza di cui al comma 7. |
8.
(...)[261] |
9. All'udienza puo' intervenire un rappresentante designato
dalla Commissione nazionale o territoriale che ha adottato l'atto impugnato.
La Commissione interessata puo' in ogni caso depositare alla prima udienza
utile tutti gli atti e la documentazione che ritiene necessari ai fini
dell'istruttoria. |
9. (...)[262] |
10. Il tribunale, sentite le parti e assunti tutti i mezzi di
prova necessari, decide con sentenza entro tre mesi dalla presentazione del
ricorso, con cui rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status
di rifugiato o di persona cui e' accordata la protezione sussidiaria; la
sentenza viene notificata al ricorrente e comunicata al pubblico ministero e
alla Commissione interessata. |
10. (...)[263] |
11. Avverso la sentenza pronunciata ai sensi del comma 10 il
ricorrente ed il pubblico ministero possono proporre reclamo alla corte
d'appello, con ricorso da depositarsi nella cancelleria della corte
d'appello, a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla notificazione o
comunicazione della sentenza. |
11. (...)[264] |
12. Il reclamo non sospende gli effetti della sentenza
impugnata; tuttavia la corte d'appello, su istanza del ricorrente, puo'
disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa quando
ricorrano gravi e fondati motivi. |
12. (...)[265] |
13. Nel procedimento dinanzi alla corte d'appello, che si svolge
in camera di consiglio, si applicano i commi 5, 9 e 10. |
13. (...)[266] |
14. Avverso la sentenza pronunciata dalla corte d'appello puo'
essere proposto ricorso per cassazione. Il ricorso deve essere proposto, a
pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza.
Esso viene notificato ai soggetti di cui al comma 6, assieme al decreto di
fissazione dell'udienza in camera di consiglio, a cura della cancelleria. La
Corte di cassazione si pronuncia in camera di consiglio ai sensi
dell'articolo 375 c.p.c. |
14.
(...)[267] |
|
|
Art. 36. |
|
Accoglienza del ricorrente |
|
|
|
1. Al richiedente asilo che ha proposto il ricorso ai sensi
dell'articolo 35, si applica l'articolo 11 del decreto legislativo 30 maggio
2005, n. 140. |
|
2. Il richiedente di cui al comma 1 ospitato nei centri di cui
all'articolo 20 rimane in accoglienza nelle medesime strutture con le
modalita' stabilite dal decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140. |
|
3. Il richiedente trattenuto nei centri di cui all'articolo 21
che ha ottenuto la sospensione del provvedimento impugnato, ai sensi
dell'articolo 35, comma 8, ha accoglienza nei centri di cui all'articolo 20
con le modalita' stabilite dal decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140. |
|
|
|
Capo VI |
|
Disposizioni finali e transitorie |
|
|
|
Art. 37. |
|
Riservatezza |
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|
1. Tutti i soggetti coinvolti nei procedimenti disciplinati nel
presente decreto sono soggetti all'obbligo di riservatezza relativamente a
tutte le informazioni ottenute nel corso del procedimento. |
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|
Art. 38. |
|
Regolamenti di attuazione |
|
|
|
1. Con uno o piu' regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
stabilite le modalita' di attuazione del presente decreto. |
|
2. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al
comma 1, continuano a trovare applicazione in quanto compatibili le
disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre
2004, n. 303, ed i riferimenti ivi contenuti alla domanda per il
riconoscimento dello status di rifugiato, si intendono sostituiti con domanda
di protezione internazionale come definita dal presente decreto. |
|
|
|
Art. 39. |
|
Disposizioni finanziarie |
|
|
|
1. Per le finalita' di cui all'articolo 4, comma 2, e'
autorizzata la spesa di euro 239.000 per l'anno 2008. |
|
2. Per le finalita' di cui all'articolo 4, comma 3, e'
autorizzata la spesa di euro 832.000 a decorrere dall'anno 2008. |
|
3. L'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 16, comma 2,
e' valutato in 3.200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2008. |
|
4. Per le esigenze di adeguamento dei centri, derivanti
dall'articolo 20, comma 5, e' autorizzata la spesa di euro 8.000.000 per
l'anno 2008. |
|
5. L'onere derivante dall'attivita' di accoglienza di cui agli
articoli 20, commi 2, 3 e 4, 35 e 36 e' valutato in euro 12.218.250 a
decorrere dall'anno 2008 e la dotazione del Fondo nazionale per le politiche
e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30
dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1990, n. 39, e' aumentata di 6.600.000 euro annui, a decorrere dall'anno
2008, per i servizi di accoglienza gestiti dagli enti locali. |
|
6. Per le finalita' di cui all'articolo 24, comma 2, e'
autorizzata la spesa di euro 500.000 a decorrere dall'anno 2008. |
|
7. All'onere derivante dai commi 1, 2, 4 e 6, pari
complessivamente a 9.571.000 per l'anno 2008 e a 1.332.000 a decorrere
dall'anno 2009, nonche' a quello derivante dai commi 3 e 5, valutato
complessivamente in 22.018.250 euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede a
valere sulla disponibilita' del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della
legge 16 aprile 1987, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio. |
|
8. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al
monitoraggio degli oneri derivanti dai commi 3 e 5, ai fini dell'adozione dei
provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5
agosto 1978, n. 468. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7,
comma 2, n. 2), della legge 5 agosto del 1978, n. 468, prima della data di
entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma,
sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni
illustrative. |
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Art. 40. |
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Abrogazioni |
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1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: |
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a) articoli 1, commi 4, 5 e 6, 1-bis, 1-ter, 1-quater e
1-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39; |
|
b) il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004,
n. 303, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui
all'articolo 38. |
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D. LGS. 150/2011 *
Decreto legislativo 1 Settembre 2011, n. 150, Disposizioni
complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e
semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo
54 della legge 18 Giugno 2009, n. 69
(Disposizioni rilevanti in materia di
asilo)
Capo I
Disposizioni generali
...
Art. 5
Sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento
impugnato
1. Nei casi in cui il presente decreto prevede la sospensione
dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato il giudice vi provvede, se
richiesto e sentite le parti, con ordinanza non impugnabile, quando ricorrono gravi
e circostanziate ragioni esplicitamente indicate nella motivazione.
2. In caso di pericolo imminente di un danno grave e
irreparabile, la sospensione puo' essere disposta con decreto pronunciato fuori
udienza. La sospensione diviene inefficace se non e' confermata, entro la prima
udienza successiva, con l'ordinanza di cui al comma 1.
...
Capo III
Delle controversie regolate dal rito sommario di cognizione
...
Art. 19
Delle controversie in materia di riconoscimento della
protezione internazionale
1. Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei
provvedimenti previsti dall'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio
2008, n. 25, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non
diversamente disposto dal presente articolo.
2. E' competente il tribunale, in composizione monocratica, del
capoluogo del distretto di corte di appello in cui ha sede la Commissione
territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale che ha
pronunciato il provvedimento impugnato. Sull'impugnazione dei provvedimenti
emessi dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo e' competente il
tribunale, in composizione monocratica, del capoluogo del distretto di corte di
appello in cui ha sede la Commissione territoriale che ha pronunciato il
provvedimento di cui e' stata dichiarata la revoca o la cessazione. Nei casi di
accoglienza o trattenimento disposti ai sensi degli articoli 20 e 21 del
decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e' competente il tribunale, in
composizione monocratica, che ha sede nel capoluogo di distretto di corte di
appello in cui ha sede il centro ove il ricorrente e' accolto o trattenuto.
3. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro
trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta
giorni se il ricorrente risiede all'estero, e puo' essere depositato anche a
mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una rappresentanza
diplomatica o consolare italiana. In tal caso l'autenticazione della
sottoscrizione e l'inoltro all'autorita' giudiziaria italiana sono effettuati
dai funzionari della rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento
sono effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale al
difensore e' rilasciata altresi' dinanzi all'autorita' consolare. Nei casi di
accoglienza o trattenimento disposti ai sensi degli articoli 20 e 21 del
decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, i termini previsti dal presente
comma sono ridotti della meta'.
4. La proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva
del provvedimento impugnato, tranne che nelle ipotesi in cui il ricorso viene
proposto:
a) da parte di soggetto ospitato nei centri di accoglienza ai
sensi dell'articolo 20, comma 2, lettere b) e c), del decreto legislativo 28
gennaio 2008, n. 25, o trattenuto ai sensi dell'articolo 21 del medesimo
decreto legislativo, ovvero
b) avverso il provvedimento che dichiara inammissibile la
domanda di riconoscimento dello status di rifugiato o di persona cui e'
accordata la protezione sussidiaria, ovvero
c) avverso il provvedimento adottato dalla Commissione
territoriale nell'ipotesi prevista dall'articolo 22, comma 2, del decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, ovvero
d) avverso il provvedimento adottato dalla Commissione
territoriale che ha dichiarato l'istanza manifestamente infondata ai sensi
dell'articolo 32, comma 1, lettera b-bis), del citato decreto legislativo.
5. Nei casi previsti dal comma 4, lettere a), b), c) e d),
l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato puo' essere sospesa secondo
quanto previsto dall'articolo 5. Quando l'istanza di sospensione viene accolta,
al ricorrente e' rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta di asilo e
ne viene disposta l'accoglienza ai sensi dell'articolo 36 del decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.
6. Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono
notificati, a cura della cancelleria, all'interessato e al Ministero
dell'interno, presso la Commissione nazionale ovvero presso la competente
Commissione territoriale, e sono comunicati al pubblico ministero.
7. Il Ministero dell'interno, limitatamente al giudizio di
primo grado, puo' stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri
dipendenti o di un rappresentante designato dalla Commissione che ha adottato
l'atto impugnato. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 417-bis,
secondo comma, del codice di procedura civile.
8. La Commissione che ha adottato l'atto impugnato puo'
depositare tutti gli atti e la documentazione che ritiene necessari ai fini
dell'istruttoria e il giudice puo' procedere anche d'ufficio agli atti di
istruzione necessari per la definizione della controversia.
9. L'ordinanza che definisce il giudizio rigetta il ricorso
ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui e'
accordata la protezione sussidiaria ed e' comunicata alle parti a cura della
cancelleria.
10. La controversia e' trattata in ogni grado in via di
urgenza.
...
Capo V
Disposizioni finali e abrogazioni
...
Art. 36
Disposizioni transitorie e finali
1. Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti
instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso.
2. Le norme abrogate o modificate dal presente decreto
continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in
vigore dello stesso.
DM
233/1996 *
Decreto del Ministro dell'interno 2
Gennaio 1996 n. 233, Regolamento per l'attuazione dell'art. 2 del D.L. 30
ottobre 1995, n. 451, convertito dalla L. 29 dicembre 1995, n. 563, concernente:
Disposizioni urgenti per l'ulteriore impiego del personale delle Forze armate
in attivita' di controllo della frontiera marittima nella regione Puglia
(Disposizioni rilevanti)
Art. 1
Destinatari e durata degli interventi.
1. Per fronteggiare situazioni di emergenza che coinvolgono gruppi
di stranieri giunti o comunque presenti sul territorio nazionale in condizione
di non regolarit e privi di qualsiasi mezzo di sostentamento, sono finanziati
interventi straordinari a carattere assistenziale, alloggiativo ed
igienico-sanitario per il tempo strettamente necessario alla loro
identificazione o espulsione.
Art. 2
Istituzione di centri di accoglienza.
1. I tre centri di accoglienza, nella regione Puglia, previsti
dall'art. 2 del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451 (2) sono istituiti
nell'ambito dei comuni di seguito indicati:
1) Brindisi;
2) Lecce;
3) Otranto.
Qualora se ne ravvisi la necessit, in relazione al modificarsi
dei flussi migratori, il Ministro dell'interno, sentita la regione competente e
compatibilmente con le dotazioni di bilancio, pu disporre con proprio
provvedimento, anche su proposta del commissario straordinario per
l'immigrazione, l'attivazione di nuove strutture in altri comuni o la chiusura,
anche temporanea, di quelle esistenti.
Art. 3
Attuazione e tipologia degli interventi.
1. Gli interventi di cui all'art. 1 e l'attivazione e la gestione
delle strutture di cui all'art. 2 sono disposti dalle prefetture interessate e
realizzati dagli enti locali, appositamente individuati, che dovranno
provvedervi anche avvalendosi di enti pubblici o privati, associazioni di
volontariato e cooperative di solidariet sociale. Gli interventi medesimi, ove
ritenuto utile o necessario, sono attuati direttamente dalle prefetture anche in
collaborazione con soggetti pubblici o privati.
2. Nelle attivit di cui all'art. 1 sono ricomprese le spese per
l'allestimento, riadattamento, manutenzione e trasporto di strutture destinate
alla temporanea accoglienza degli stranieri, nonch oneri per vitto, vestiario,
trasporti, spese igieniche, sanitarie e funerarie.
3. Per la concreta attivazione dei centri di accoglienza destinati
all'alloggio e al sostentamento degli stranieri di cui all'art. 1 e per altre
indispensabili forme di assistenza, i prefetti individuano le strutture con le
caratteristiche ricettive ritenute idonee in base alle esigenze, utilizzando -
ove possibile, se immediatamente funzionali e previo parere del Ministero delle
finanze - beni immobili di propriet dello Stato, che sono conferiti in uso
gratuito per servizio governativo dall'amministrazione demaniale al Ministero
dell'interno ai sensi dell'art. 1, comma 2, del regio decreto 18 novembre 1923,
n. 2440 (3).
Art. 4
Procedure finanziarie e contabili.
1. Al fine di assicurare la copertura finanziaria degli
interventi, nei limiti delle somme iscritte nell'apposito capitolo dello stato
di previsione del Ministero dell'interno, sono disposte aperture di credito a
favore dei prefetti delle province interessate all'emergenza. Sono altres
autorizzati rimborsi diretti a favore di altre amministrazioni dello Stato
nonch di enti pubblici anche territoriali o soggetti privati che siano stati
richiesti di concorso nell'effettuazione degli interventi medesimi.
2. Qualora non vi provvedano direttamente, le prefetture
assumeranno formali intese con gli enti locali sugli interventi da attuare e
sugli oneri finanziari da sostenere. A seguito dell'assunzione di apposita
delibera da parte degli enti medesimi, le prefetture provvederanno ad erogare i
corrispondenti fondi.
3. Ai fini della rendicontazione delle somme liquidate, gli enti
locali sono tenuti a trasmettere alle prefetture competenti, entro sessanta
giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario o dal completamento
dell'intervento, una dettagliata relazione sulle attivit svolte e sulle spese
sostenute.
DPR 303/2004 *
Decreto del Presidente della Repubblica
16 Settembre 2004, n. 303, e
successive modificazioni, Regolamento relativo alle
procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato
TESTO VIGENTE ALLĠINIZIO
DELLA XVI LEGISLATURA |
MODIFICHE APPORTATE
DURANTE LA XVI LEGISLATURA L. 125/2008 |
|
|
Art.
1. |
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Definizioni |
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|
1.
Ai fini del presente regolamento si intende per: |
|
a) Çtesto unicoÈ: il testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, e successive modificazioni; |
|
b) ÇdecretoÈ: il decreto-legge 30
dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1990, n. 39, e successive modificazioni; |
|
c) Çrichiedente asiloÈ: lo straniero
richiedente il riconoscimento dello status di rifugiato, ai sensi della
Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati,
resa esecutiva in Italia con legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal
Protocollo di New York del 3l gennaio 1967; |
|
d) Çdomanda di asiloÈ: la domanda di
riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi della citata Convenzione di
Ginevra; |
|
e) ÇcentriÈ: i centri di
identificazione istituiti ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 3, del predetto
decreto-legge; |
|
f) ÇCommissione territorialeÈ: la
Commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato; |
|
g) ÇCommissione nazionaleÈ: la
Commissione nazionale per il diritto di asilo; |
|
h) ÇProcedura semplificataÈ: la
procedura prevista dall'articolo 1-ter del citato decreto-legge; |
|
i) ÇACNURÈ: l'Alto Commissariato delle
Nazioni Unite per i rifugiati; |
|
l) Çminore non accompagnatoÈ: il
minore degli anni 18, apolide o di cittadinanza di Stati estranei all'Unione
europea, che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo di
assistenza e rappresentanza legale. |
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|
Art.
2. |
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Istruttoria
della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato |
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|
1. L'ufficio di polizia di frontiera
che riceve la domanda d'asilo prende nota delle generalita' fornite dal
richiedente asilo, lo invita ad eleggere domicilio e, purche' non sussistano
motivi ostativi, lo autorizza a recarsi presso la questura competente per
territorio, alla quale trasmette, anche in via informatica, la domanda
redatta su moduli prestampati. Ove l'ufficio di polizia di frontiera non sia
presente nel luogo di ingresso sul territorio nazionale, si intende per tale
l'ufficio di questura territorialmente competente. Alle operazioni prende
parte, ove possibile, un interprete della lingua del richiedente. Nei casi in
cui il richiedente e' una donna, alle operazioni partecipa personale
femminile. |
|
2. La questura, ricevuta la domanda di
asilo, che non ritenga irricevibile ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del
decreto, redige un verbale delle dichiarazioni del richiedente, su appositi
modelli predisposti dalla Commissione nazionale, a cui e' allegata la
documentazione eventualmente presentata o acquisita d'ufficio. Del verbale
sottoscritto e della documentazione allegata e' rilasciata copia al
richiedente. |
|
3. Salvo quanto previsto dall'articolo
1-ter, comma 5, del decreto, la questura avvia le procedure sulla
determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo
presentata in uno degli Stati membri dell'Unione europea. |
|
4. Il questore, quando ricorrono le
ipotesi previste dall'articolo 1-bis del decreto, dispone l'invio del
richiedente asilo nel centro di identificazione ovvero, unicamente quando
ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 1-bis, comma 2, lettera b), del
decreto, nel centro di permanenza temporanea e assistenza. Negli altri casi
rilascia un permesso di soggiorno valido per tre mesi, rinnovabile fino alla
definizione della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato
presso la competente Commissione territoriale. |
4. Il questore, quando ricorrono le
ipotesi previste dall'articolo 1-bis del decreto, dispone l'invio del
richiedente asilo nel centro di identificazione ovvero, unicamente quando
ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 1-bis, comma 2, lettera b), del
decreto, nel centro di identificazione ed espulsione[268]. Negli altri casi rilascia un permesso di soggiorno
valido per tre mesi, rinnovabile fino alla definizione della procedura di
riconoscimento dello status di rifugiato presso la competente Commissione
territoriale. |
5. Qualora la richiesta di asilo sia
presentata da un minore non accompagnato, l'autorita' che la riceve sospende
il procedimento, da' immediata comunicazione della richiesta al Tribunale per
i minorenni territorialmente competente ai fini dell'adozione dei
provvedimenti di cui agli articoli 346 e seguenti del codice civile, nonche'
di quelli relativi all'accoglienza del minore e informa il Comitato per i
minori stranieri presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il
tutore, cosi' nominato, conferma la domanda di asilo e prende immediato
contatto con la competente questura per la riattivazione del procedimento. In
attesa della nomina del tutore, l'assistenza e accoglienza del minore sono
assicurate dalla pubblica autorita' del Comune ove si trova. I minori non
accompagnati non possono in alcun caso essere trattenuti presso i centri di
identificazione o di permanenza temporanea. |
5. Qualora la richiesta di asilo sia
presentata da un minore non accompagnato, l'autorita' che la riceve sospende
il procedimento, da' immediata comunicazione della richiesta al Tribunale per
i minorenni territorialmente competente ai fini dell'adozione dei
provvedimenti di cui agli articoli 346 e seguenti del codice civile, nonche'
di quelli relativi all'accoglienza del minore e informa il Comitato per i
minori stranieri presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il
tutore, cosi' nominato, conferma la domanda di asilo e prende immediato
contatto con la competente questura per la riattivazione del procedimento. In
attesa della nomina del tutore, l'assistenza e accoglienza del minore sono
assicurate dalla pubblica autorita' del Comune ove si trova. I minori non
accompagnati non possono in alcun caso essere trattenuti presso i centri di
identificazione o di identificazione ed espulsione[269]. |
6. La questura consegna al richiedente
asilo un opuscolo redatto dalla Commissione nazionale secondo le modalita' di
cui all'articolo 4, in cui sono spiegati: |
|
a) le fasi della procedura per il
riconoscimento dello status di rifugiato; |
|
b) i principali diritti e doveri del
richiedente asilo durante la sua permanenza in Italia; |
|
c) le prestazioni sanitarie e di
accoglienza per il richiedente asilo e le modalita' per richiederle; |
|
d) l'indirizzo ed il recapito
telefonico dell'ACNUR e delle principali organizzazioni di tutela dei rifugiati
e dei richiedenti asilo; |
|
e) le modalita' di iscrizione del
minore alla scuola dell'obbligo, l'accesso ai servizi finalizzati
all'accoglienza del richiedente asilo, sprovvisto di mezzi di sostentamento,
erogati dall'ente locale, le modalita' di acceso ai corsi di formazione e
riqualificazione professionale, la cui durata non puo' essere superiore alla
durata della validita' del permesso di soggiorno. |
|
|
|
|
|
Art.
3. |
|
Trattenimento
del richiedente asilo |
|
|
|
1. Il provvedimento con il quale il
questore dispone l'invio del richiedente asilo nei centri di identificazione
e' sinteticamente comunicato all'interessato secondo le modalita' di cui
all'articolo 4. Nelle ipotesi di trattenimento, previste dall'articolo 1-bis,
comma 1, del decreto, il provvedimento stabilisce il periodo massimo di
permanenza nel centro del richiedente asilo, in ogni caso non superiore a
venti giorni. |
|
2. Al richiedente asilo inviato nel
centro e' rilasciato, a cura della questura, un attestato nominativo che
certifica la sua qualita' di richiedente lo status di rifugiato presente nel
centro di identificazione ovvero nel centro di permanenza temporanea e
assistenza. |
2. Al richiedente asilo inviato nel
centro e' rilasciato, a cura della questura, un attestato nominativo che certifica
la sua qualita' di richiedente lo status di rifugiato presente nel centro di
identificazione ovvero nel centro di identificazione ed espulsione[270]. |
3. Con la comunicazione di cui al
comma 1, il richiedente asilo e' altresi' informato: |
|
a) della possibilita' di contattare
l'ACNUR in ogni fase della procedura; |
|
b) della normativa del presente
regolamento in materia di visite e di permanenza nel centro. |
|
4. Allo scadere del periodo previsto
per la procedura semplificata ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto e
qualora la stessa non sia ancora conclusa, ovvero allo scadere del termine
previsto al comma 1, o, comunque, cessata l'esigenza che ha imposto il
trattenimento previsto dall'articolo 1-bis, comma 1, del decreto, al momento
dell'uscita dal centro e' rilasciato all'interessato un permesso di soggiorno
valido per tre mesi, rinnovabile fino alla definizione della procedura di
riconoscimento dello status di rifugiato presso la competente Commissione
territoriale. |
|
|
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|
|
Art.
4. |
|
Comunicazioni |
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|
|
1. Le comunicazioni al richiedente
asilo concernenti il procedimento per il riconoscimento dello status di
rifugiato sono rese in lingua a lui comprensibile o, se cio' non e'
possibile, in lingua inglese, francese, spagnola o araba, secondo la preferenza
indicata dall'interessato. |
|
|
|
|
|
Art.
5. |
|
Istituzione
dei centri di identificazione |
|
|
|
1. Sono istituiti sette centri di
identificazione nelle province individuate con decreto del Ministro
dell'interno, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le regioni e le province
autonome interessate, che si esprimono entro trenta giorni. |
|
2. Qualora ne ravvisi la necessita',
il Ministro dell'interno, con proprio decreto, puo' disporre, anche
temporaneamente, l'istituzione di nuovi centri o la chiusura di quelli
esistenti, nel rispetto delle procedure di cui al comma 1. |
|
3. Le strutture allestite ai sensi del
decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre
1995, n. 563, possono essere destinate alle finalita' di cui al comma 1
mediante decreto del Ministro dell'interno. |
|
|
|
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|
Art.
6. |
|
Apprestamento
dei centri di identificazione |
|
|
|
1. Per l'apprestamento dei centri di
identificazione, il Ministero dell'interno puo' disporre, previa acquisizione
di studi di fattibilita' e progettazione tecnica: |
|
a) acquisizioni in proprieta', anche
tramite locazione finanziaria, nonche' locazione di aree o edifici; |
|
b) costruzione, allestimenti,
riadattamenti e manutenzioni di edifici o aree; |
|
c) posizionamento di padiglioni anche
mobili ed ogni altro intervento necessario alla realizzazione di idonea
struttura. |
|
2. Nell'ambito del centro sono
previsti idonei locali per l'attivita' della Commissione territoriale di cui
all'articolo 12, nonche' per le visite ai richiedenti asilo, per lo
svolgimento di attivita' ricreative o di studio e per il culto. |
|
|
|
|
|
Art.
7. |
|
Convenzione
per la gestione del centro |
|
|
|
1. Il prefetto della provincia in cui
e' istituito il centro puo' affidarne la gestione, attraverso apposite
convenzioni, ad enti locali, ad enti pubblici o privati che operino nel
settore dell'assistenza ai richiedenti asilo o agli immigrati, ovvero nel
settore dell'assistenza sociale. |
|
2. In particolare, nella convenzione
e' previsto: |
|
a) l'individuazione del direttore del
centro, da scegliere tra personale in possesso di diploma di assistente
sociale, rilasciato dalle scuole dirette a fini speciali, o diploma
universitario di assistente sociale unitamente all'abilitazione per
l'esercizio della professione, con esperienza lavorativa di almeno un
quinquennio nel settore dell'assistenza agli immigrati o nell'assistenza
sociale; laurea in servizio sociale, unitamente all'abilitazione per
l'esercizio della professione; laurea specialistica in scienze del servizio
sociale unitamente all'abilitazione per l'esercizio della professione; laurea
in psicologia unitamente all'abilitazione per l'esercizio della professione e
con esperienza lavorativa per almeno un biennio nel settore dell'assistenza
agli immigrati o nell'assistenza sociale; |
|
b) il numero delle persone necessarie,
in via ordinaria, alla gestione del centro, forniti di capacita' adeguate
alle caratteristiche e alle esigenze dei richiedenti asilo, nonche' alle necessita'
specifiche dei minori e delle donne; |
|
c) le modalita' di svolgimento del
servizio di ricezione dei richiedenti asilo da ospitare nel centro e di
registrazione delle presenze; |
|
d) un costante servizio di vigilanza e
la presenza anche durante l'orario notturno e festivo del personale ritenuto
necessario per il funzionamento del centro; |
|
e) un servizio di interpretariato, per
almeno quattro ore giornaliere, per le esigenze connesse al procedimento per
il riconoscimento dello status di rifugiato ed in relazione ai bisogni
fondamentali degli ospiti del centro; |
|
f) un servizio di informazione legale
in materia di riconoscimento dello status di rifugiato; |
|
g) modalita' per la comunicazione
delle presenze giornaliere e degli eventuali allontanamenti non autorizzati
alla prefettura - Ufficio territoriale del Governo, al Ministero dell'interno
e alla Commissione territoriale; |
|
h) l'obbligo di riservatezza per il
personale del centro sui dati e le informazioni riguardanti i richiedenti
asilo presenti nel centro anche dopo che gli stessi abbiano lasciato il
centro; |
|
i) le attivita' ed i servizi per
garantire il rispetto della dignita' ed il diritto alla riservatezza dei
richiedenti asilo nell'ambito del centro. |
|
3. La prefettura - Ufficio territoriale
del Governo dispone i necessari controlli su amministrazione e gestione del
centro e trasmette al Ministero dell'interno, alla regione, alla provincia ed
al comune, rispettivamente competenti, entro il mese di marzo di ciascun
anno, una relazione sull'attivita' effettuata nel centro l'anno precedente. |
|
|
|
|
|
Art.
8. |
|
Funzionamento |
|
|
|
1. Nel rispetto delle direttive
impartite dalla prefettura - Ufficio territoriale del Governo, il direttore
del centro di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a) predispone servizi al
fine di assicurare una qualita' di vita che garantisca dignita' e salute dei
richiedenti asilo, tenendo conto delle necessita' dei nuclei familiari,
composti dai coniugi e dai parenti entro il primo grado, e delle persone
portatrici di particolari esigenze, quali minori, disabili, anziani, donne in
stato di gravidanza, persone che sono state soggette nel paese di origine a
discriminazioni, abusi e sfruttamento sessuale. Ove possibile, dispone,
sentito il questore, il ricovero in apposite strutture esterne dei disabili e
delle donne in stato di gravidanza. |
|
2. Il direttore del centro provvede a
regolare lo svolgimento delle attivita' per assicurare l'ordinata convivenza
e la migliore fruizione dei servizi da parte dei richiedenti asilo. |
|
3. Il prefetto adotta le disposizioni
relative alle modalita' e agli orari delle visite ai richiedenti asilo e
quelle relative alle autorizzazioni all'allontanamento dal centro,
prevedendo: |
|
a) un orario per le visite articolato
giornalmente su quattro ore, nel rispetto di una ordinata convivenza; |
|
b) visite da parte dei rappresentanti
dell'ACNUR e degli avvocati dei richiedenti asilo; |
|
c) visite di rappresentanti di
organismi e di enti di tutela dei rifugiati autorizzati dal Ministero
dell'interno ai sensi dell'articolo 11; |
|
d) visite di familiari o di cittadini
italiani per i quali vi e' una richiesta da parte del richiedente asilo,
previa autorizzazione della prefettura - Ufficio territoriale del Governo. |
|
|
|
|
|
Art.
9. |
|
Modalita'
di permanenza nel centro |
|
|
|
1. E' garantita, salvo il caso di
nuclei familiari, la separazione fra uomini e donne durante le ore notturne. |
|
2. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 1-ter, comma 4, del decreto, e' consentita, purche' compatibile
con l'ordinario svolgimento della procedura semplificata e previa
comunicazione al direttore del centro, l'uscita dal centro dalle ore otto
alle ore venti, nei confronti dei richiedenti asilo che non versino nelle
ipotesi di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera a), e comma 2, lettera
a), del decreto. Il competente funzionario prefettizio puo' rilasciare al
richiedente asilo, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 1-bis, comma 1,
lettera a), e comma 2, lettera a), del decreto, permessi temporanei di
allontanamento per un periodo di tempo diverso o superiore a quello indicato,
secondo le disposizioni stabilite ai sensi dell'articolo 8, comma 3, per
rilevanti e comprovati motivi personali, di salute o di famiglia o per
comprovati motivi attinenti all'esame della domanda di riconoscimento dello
status di rifugiato. L'allontanamento deve, comunque, essere compatibile con
i tempi della procedura semplificata. Il diniego e' motivato e comunicato
all'interessato secondo le modalita' di cui all'articolo 4. |
|
3. All'ingresso nel centro e'
consegnato al richiedente asilo un opuscolo informativo, redatto secondo le
modalita' di cui all'articolo 4, in cui sono sinteticamente indicate le
regole di convivenza e le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3,
unitamente all'indicazione dei tempi della procedura semplificata di cui
all'articolo 1-ter del decreto e alle conseguenze che l'articolo 1-ter, comma
4, del decreto stesso prevede in caso di allontanamento non autorizzato dal
centro. |
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4. Le informazioni di cui al comma 3 possono
essere richieste anche agli interpreti presenti nel centro. |
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Art.
10. |
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Assistenza
medica |
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1. Il richiedente asilo, presente nel
centro, ha diritto alle cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque
essenziali, ancorche' continuative per malattia o infortunio, erogate dal
Servizio sanitario ai sensi dell'articolo 35, comma 3, del testo unico in
base a convenzioni stipulate, ove possibile, dal Ministero dell'interno. |
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2. Servizi di prima assistenza medico
generica, per almeno quattro ore giornaliere, sono attivati nei centri in cui
siano presenti oltre 100 richiedenti asilo. |
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Art.
11. |
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Associazioni
ed enti di tutela |
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1. I rappresentanti delle associazioni
e degli enti di tutela dei rifugiati, purche' forniti di esperienza,
dimostrata e maturata in Italia per almeno tre anni nel settore, possono
essere autorizzati dal prefetto della provincia in cui e' istituito il centro
all'ingresso nei locali adibiti alle visite, realizzati nei centri di
identificazione, durante l'orario stabilito. Il prefetto concede
l'autorizzazione che contiene l'invito a tenere conto della tutela della
riservatezza e della sicurezza dei richiedenti asilo. |
|
2. Gli enti locali ed il servizio
centrale di cui all'articolo 1-sexies, comma 4, del decreto possono attivare
nei centri, previa comunicazione al prefetto, che puo' negare l'accesso per
motivate ragioni, servizi di insegnamento della lingua italiana, di
informazione ed assistenza legale, di sostegno socio-psicologico nonche' di
informazione su programmi di rimpatrio volontario, nell'ambito delle
attivita' svolte ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto. |
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Art.
12. |
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Individuazione
delle Commissioni territoriali |
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1. Ai sensi dell'art. 1-quater del
decreto, le Commissioni territoriali sono istituite presso le seguenti
prefetture - Uffici territoriali del Governo: |
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Gorizia
con competenza a conoscere delle domande presentate nelle Regioni:
Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Trentino-Alto Adige; |
|
Milano
con competenza a conoscere delle domande presentate nelle Regioni: Lombardia,
Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna; |
|
Roma
con competenza a conoscere delle domande presentate nelle Regioni: Lazio,
Campania, Abruzzo, Molise, Sardegna, Toscana, Marche, Umbria; |
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Foggia
con competenza a conoscere delle domande presentate nella Regione Puglia; |
|
Siracusa
con competenza a conoscere delle domande presentate nelle Province di
Siracusa, Ragusa, Caltanissetta, Catania; |
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Crotone
con competenza a conoscere delle domande presentate nelle Regioni Calabria,
Basilicata; |
|
Trapani
con competenza a conoscere delle domande presentate nelle Province di
Agrigento, Trapani, Palermo, Messina, Enna. |
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2. Competente a conoscere delle
domande presentate dai richiedenti asilo presenti nei centri di identificazione
o nei centri di permanenza temporanea e assistenza e' la Commissione
territoriale nella cui circoscrizione territoriale e' collocato il centro.
Negli altri casi e' competente la Commissione nella cui circoscrizione e'
presentata la domanda. |
2. Competente a conoscere delle
domande presentate dai richiedenti asilo presenti nei centri di
identificazione o nei centri di identificazione ed espulsione[271] e' la Commissione territoriale nella cui
circoscrizione territoriale e' collocato il centro. Negli altri casi e'
competente la Commissione nella cui circoscrizione e' presentata la domanda. |
3. I membri della Commissione
territoriale sono ammessi a seguire un apposito corso di preparazione
all'attivita', organizzato dalla Commissione nazionale per il diritto di
asilo. |
|
4. Nella provincia in cui sono
istituiti il centro di identificazione e la Commissione territoriale, il
prefetto, ove ritenuto opportuno anche per la migliore razionalizzazione
delle risorse, puo' destinare idonei locali del centro a sede degli uffici
della Commissione territoriale. |
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Art.
13. |
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Convocazione |
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1. La convocazione per l'audizione
presso la Commissione territoriale e' comunicata all'interessato tramite la
questura territorialmente competente. Fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 1-ter, comma 4, del decreto, se non e' stato possibile eseguire
la notifica della convocazione nonostante nuove ricerche dell'interessato,
particolarmente nel luogo del domicilio eletto e dell'ultima dimora, la
Commissione, dopo aver accertato che il permesso di soggiorno rilasciato allo
straniero per richiesta asilo e' scaduto e l'interessato non ne ha richiesto
il rinnovo, decide in ordine alla domanda di asilo anche in assenza
dell'audizione individuale, sulla base della documentazione disponibile. |
|
2. L'audizione puo' essere rinviata
qualora le condizioni di salute del richiedente asilo, adeguatamente
certificate, non la rendano possibile ovvero qualora l'interessato richieda
ed ottenga il rinvio per gravi e fondati motivi. La mancata presentazione
all'audizione individuale non impedisce la decisione della Commissione
territoriale sulla domanda d'asilo. |
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Art.
14. |
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Audizione |
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1. La Commissione territoriale in
seduta non pubblica procede all'audizione del richiedente asilo.
Dell'audizione viene redatto verbale e ne viene consegnata copia allo
straniero unitamente a copia della documentazione da lui prodotta. |
|
2. Il richiedente puo' esprimersi
nella propria lingua o in una lingua a lui nota. Se necessario la Commissione
nomina un interprete. |
|
3. La Commissione territoriale adotta
le idonee misure per garantire la riservatezza dei dati che riguardano
l'identita' e le dichiarazioni dei richiedenti lo status di rifugiato,
nonche' le condizioni dei soggetti di cui all'articolo 8, comma 1. Il
richiedente asilo ha facolta' di farsi assistere da un avvocato. |
|
4. L'audizione dei minori richiedenti
asilo non accompagnati viene disposta dalla Commissione territoriale alla
presenza della persona che esercita la potesta' sul minore. In ogni caso
l'audizione del minore avviene alla presenza del genitore o del tutore e puo'
essere esclusa nei casi in cui la Commissione ritenga di aver acquisito
sufficienti elementi per una decisione positiva. |
|
5. Il richiedente asilo puo' inviare alla
competente Commissione territoriale ed alla Commissione nazionale per il
diritto di asilo memorie e documentazione in ogni fase del procedimento. |
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Art.
15. |
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Decisione |
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1. La Commissione territoriale e'
validamente costituita con la presenza di tutti i componenti previsti
dall'articolo 1-quater del decreto e delibera a maggioranza. |
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2. La Commissione territoriale, entro
i tre giorni feriali successivi alla data dell'audizione, adotta, con atto
scritto e motivato, una delle seguenti decisioni: |
|
a) riconosce lo status di rifugiato al
richiedente in possesso dei requisiti previsti dalla Convenzione di Ginevra; |
|
b) rigetta la domanda qualora il
richiedente non sia in possesso dei requisiti previsti dalla Convenzione di
Ginevra; |
|
c) rigetta la domanda qualora il
richiedente non sia in possesso dei requisiti previsti dalla Convenzione di
Ginevra ma, valutate le conseguenze di un rimpatrio alla luce degli obblighi
derivanti dalle Convenzioni internazionali delle quali l'Italia e' firmataria
e, in particolare, dell'articolo 3 della Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, ratificata
ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, chiede al questore l'applicazione
dell'articolo 5, comma 6, del testo unico. |
|
3. La decisione e' comunicata al
richiedente unitamente alle informazioni sulle modalita' di impugnazione
nonche', per le ipotesi di cui all'articolo 1-ter, comma 6, del decreto,
sulla possibilita' di chiedere il riesame e l'autorizzazione al prefetto a
permanere sul territorio nazionale. |
|
4. Allo straniero al quale sia stato
riconosciuto lo status di rifugiato la Commissione territoriale rilascia
apposito certificato sulla base del modello stabilito dalla Commissione
nazionale. |
|
5. Lo straniero al quale non sia stato
riconosciuto lo status di rifugiato e' tenuto a lasciare il territorio dello
Stato, salvo che gli sia stato concesso un permesso di soggiorno ad altro
titolo. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, il questore
provvede, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del testo unico, nei confronti
dello straniero gia' trattenuto nel centro di identificazione ovvero di
permanenza temporanea e assistenza e, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del
testo unico, nei confronti dello straniero cui era stato rilasciato il
permesso di soggiorno per richiesta di asilo. |
5. Lo straniero al quale non sia stato
riconosciuto lo status di rifugiato e' tenuto a lasciare il territorio dello
Stato, salvo che gli sia stato concesso un permesso di soggiorno ad altro
titolo. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, il questore
provvede, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del testo unico, nei confronti
dello straniero gia' trattenuto nel centro di identificazione ovvero di identificazione
ed espulsione[272] e, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del testo
unico, nei confronti dello straniero cui era stato rilasciato il permesso di
soggiorno per richiesta di asilo. |
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Art.
16. |
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Riesame |
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1. Il richiedente trattenuto presso
uno dei centri di identificazione, di cui all'articolo 1-bis, comma 3, del
decreto, puo' presentare, entro cinque giorni dalla decisione che rigetta la
domanda, ai sensi dell'articolo 1-ter, comma 6, del decreto, richiesta di
riesame al Presidente della Commissione territoriale. In attesa della
decisione sul riesame l'interessato permane nel centro di identificazione. |
|
2. La richiesta di riesame ha ad
oggetto elementi sopravvenuti ovvero preesistenti, non adeguatamente valutati
in prima istanza, che siano determinanti al fine del riconoscimento dello
status di rifugiato. |
|
3. Entro tre giorni dalla data di
presentazione della richiesta di riesame, il Presidente della Commissione
territoriale chiede al Presidente della Commissione nazionale di provvedere all'integrazione
della Commissione territoriale con un componente della Commissione nazionale. |
|
4. La Commissione territoriale
integrata puo' procedere ad una nuova audizione dell'interessato, ove
richiesto dallo stesso o dal componente della Commissione nazionale. La
Commissione decide con provvedimento motivato, comunicato all'interessato
nelle quarantotto ore successive e contro cui e' ammesso ricorso, nei
quindici giorni successivi alla comunicazione, al tribunale territorialmente
competente, che decide in composizione monocratica. |
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Art.
17. |
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Autorizzazione
a permanere sul territorio nazionale in pendenza di ricorso giurisdizionale |
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1. Il richiedente asilo che ha
presentato ricorso al tribunale puo' chiedere al prefetto, competente ad adottare
il provvedimento di espulsione, di essere autorizzato, ai sensi dell'articolo
1-ter, comma 6, del decreto, a permanere sul territorio nazionale fino alla
data di decisione del ricorso. In tal caso il richiedente e' trattenuto nel
centro di permanenza temporanea ed assistenza, secondo le disposizioni di cui
all'articolo 14 del testo unico. |
1. Il richiedente asilo che ha
presentato ricorso al tribunale puo' chiedere al prefetto, competente ad
adottare il provvedimento di espulsione, di essere autorizzato, ai sensi
dell'articolo 1-ter, comma 6, del decreto, a permanere sul territorio
nazionale fino alla data di decisione del ricorso. In tal caso il richiedente
e' trattenuto nel centro di identificazione ed espulsione[273], secondo le disposizioni di cui all'articolo 14 del
testo unico. |
2. La richiesta dell'autorizzazione a
permanere deve essere presentata per iscritto ed adeguatamente motivata in
relazione a fatti sopravvenuti, che comportino gravi e comprovati rischi per
l'incolumita' o la liberta' personale, successivi alla decisione della
Commissione territoriale ed a gravi motivi personali o di salute che
richiedono la permanenza dello straniero sul territorio dello Stato.
L'autorizzazione e' concessa qualora sussista l'interesse a permanere sul
territorio dello Stato ed il prefetto non rilevi il concreto pericolo che il
periodo d'attesa della decisione del ricorso possa essere utilizzato dallo
straniero per sottrarsi all'esecuzione del provvedimento di allontanamento
dal territorio nazionale. |
|
3. La decisione del prefetto e'
adottata entro cinque giorni dalla presentazione in forma scritta e motivata
ed e' comunicata all'interessato nelle forme di cui all'articolo 4. In caso
di accoglimento, il prefetto definisce con il provvedimento le modalita' di permanenza
sul territorio, anche disponendo il trattenimento dello straniero in un
centro di identificazione o di accoglienza ed assistenza. |
|
4. In caso di autorizzazione a
permanere sul territorio dello Stato, il questore rilascia un permesso di
soggiorno di durata non superiore a sessanta giorni, rinnovabile nel caso che
il prefetto ritenga che persistono le condizioni che hanno consentito
l'autorizzazione a permanere sul territorio nazionale. |
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Art.
18. |
|
Commissione
nazionale per il diritto di asilo |
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|
1. La Commissione nazionale opera
presso il Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero
dell'interno. |
|
2. Il Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta congiunta dei Ministri dell'interno e degli affari
esteri, provvede, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento, alla nomina della Commissione nazionale ed alla sua
eventuale articolazione in piu' Sezioni. |
|
|
|
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|
Art.
19. |
|
Funzioni della Commissione nazionale
per il diritto d'asilo |
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1. Ai sensi dell'articolo 1-quinquies,
comma 2, del decreto, la Commissione nazionale, nell'ambito delle funzioni
attribuitele dalla legge provvede: |
|
a) alla realizzazione di un centro di
documentazione sulla situazione socio-politico-economica dei paesi di origine
dei richiedenti asilo, sulla base delle informazioni raccolte e del suo
continuo aggiornamento; |
|
b) all'individuazione di linee guida
per la valutazione delle domande di asilo, anche in relazione alla
applicazione dell'articolo 5, comma 6, del testo unico; |
|
c) alla collaborazione nelle materie
di propria competenza con il Ministero degli affari esteri, ed in particolare
con le Rappresentanze permanenti d'Italia presso le organizzazioni
internazionali di rilievo nel settore dell'asilo e della protezione dei
diritti umani; |
|
d) alla collaborazione con gli
analoghi organismi dei Paesi membri dell'Unione europea; |
|
e) alla organizzazione di corsi di
formazione e di aggiornamento per i componenti delle Commissioni
territoriali; |
|
f) alla costituzione e
all'aggiornamento di una banca dati informatica contenente le informazioni
utili al monitoraggio delle richieste d'asilo; |
|
g) al monitoraggio dei flussi di
richiedenti asilo, anche al fine di proporre, ove sia ritenuto necessario,
l'istituzione di nuove Commissioni territoriali o di Commissioni territoriali
straordinarie; |
|
h) a fornire, ove necessario,
informazioni al Presidente del Consiglio dei Ministri per l'eventuale
adozione del provvedimento di cui all'articolo 20, comma 1, del testo unico. |
|
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Art.
20. |
|
Cessazioni
e revoche dello status di rifugiato |
|
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|
1. Ai sensi dell'articolo 1-quinquies,
comma 2, del decreto, i casi di cessazione o revoca dello status di
rifugiato, di cui all'articolo 1 della Convenzione di Ginevra, debitamente
istruiti dalle questure competenti per territorio, sono esaminati dalla
Commissione nazionale. |
|
2. La convocazione per l'audizione,
ove ritenuta necessaria, deve essere notificata all'interessato tramite la
questura competente per territorio. L'interessato puo', per motivi di salute
o per altri motivi debitamente certificati o documentati, chiedere di essere
convocato in altra data; non puo' essere chiesto piu' di un rinvio. La
Commissione decide entro trenta giorni dall'audizione. |
|
3. La Commissione decide sulla base
della documentazione in suo possesso nel caso in cui l'interessato non si
presenti all'audizione senza avere presentato richiesta di rinvio. |
|
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Art.
21. |
|
Norma
transitoria |
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1. Le richieste di riconoscimento
dello status di rifugiato pendenti presso la Commissione centrale alla data
di entrata in vigore del presente regolamento sono decise, ai sensi
dell'articolo 34, comma 3, della legge 30 luglio 2002, n. 189, secondo le
norme del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15
maggio 1990, n. 136, da una speciale sezione della Commissione nazionale, da
istituire ai sensi dell'articolo 18, comma 2. |
|
2. Salvo quanto previsto dal comma 3,
le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal
centoventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale. |
|
3. Entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento si provvede alla nomina dei
componenti delle Commissioni territoriali, ai sensi dell'articolo 12, e della
Commissione nazionale, ai sensi dell'articolo 18. La Commissione nazionale,
nei trenta giorni successivi alla nomina, organizza, ai sensi dell'articolo
19, comma 1, lettera e), il primo corso di formazione per i componenti delle Commissioni
territoriali e provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente regolamento, all'adozione delle linee guida di cui all'articolo
19, comma 1, lettera b). |
|
L.
91/1992 *
Legge 5 Febbraio 1992, n. 91, e successive modificazioni, Nuove
norme sulla cittadinanza
TESTO VIGENTE ALLĠINIZIO
DELLA XVI LEGISLATURA |
MODIFICHE APPORTATE
DURANTE LA XVI LEGISLATURA L. 94/2009 |
|
|
Art. 1. |
|
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|
1.
E' cittadino per nascita: |
|
a.
il figlio di padre o di madre cittadini; |
|
b.
chi nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti
o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo
la legge dello Stato al quale questi appartengono. |
|
2.
E' considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel
territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra
cittadinanza. |
|
|
|
|
|
Art.
2. |
|
|
|
1.
Il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione durante la
minore et del figlio ne determina la cittadinanza secondo le norme della
presente legge. |
|
2.
Se il figlio riconosciuto o dichiarato maggiorenne conserva il proprio
stato di cittadinanza, ma pu dichiarare, entro un anno dal riconoscimento o
dalla dichiarazione giudiziale, ovvero dalla dichiarazione di efficacia del
provvedimento straniero, di eleggere la cittadinanza determinata dalla
filiazione. |
|
3.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai figli per i quali
la paternit o maternit non pu essere dichiarata, purch sia stato
riconosciuto giudizialmente il loro diritto al mantenimento o agli alimenti. |
|
|
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|
Art.
3. |
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|
|
1.
Il minore straniero adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza. |
|
2.
La disposizione del comma 1 si applica anche nei confronti degli adottati
prima della data di entrata in vigore della presente legge. |
|
3.
Qualora l'adozione sia revocata per fatto dell'adottato, questi perde la
cittadinanza italiana, sempre che sia in possesso di altra cittadinanza o la
riacquisti. |
|
4.
Negli altri casi di revoca l'adottato conserva la cittadinanza italiana.
Tuttavia, qualora la revoca intervenga durante la maggiore et dell'adottato,
lo stesso, se in possesso di altra cittadinanza o se la riacquisti, potr
comunque rinunciare alla cittadinanza italiana entro un anno dalla revoca
stessa. |
|
|
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Art.
4. |
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|
1.
Lo straniero o l'apolide, del quale il padre o la madre o uno degli
ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita,
diviene cittadino: |
|
a.
se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara
preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana; |
|
b.
se assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero, e
dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana; |
|
c.
se, al raggiungimento della maggiore et, risiede legalmente da almeno due
anni nel territorio della Repubblica e dichiara, entro un anno dal
raggiungimento, di voler acquistare la cittadinanza italiana. |
|
2.
Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza
interruzioni fino al raggiungimento della maggiore et, diviene cittadino se
dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla
suddetta data. |
|
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|
Art.
5. |
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|
1.
Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la
cittadinanza italiana quando risiede legalmente da almeno sei mesi nel
territorio della Repubblica, ovvero dopo tre anni dalla data del matrimonio,
se non vi stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti
civili e se non sussiste separazione legale. |
1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano puo' acquistare la cittadinanza italiana quando,
dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio
se residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di
cui all'articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del
matrimonio e non sussista
la separazione personale
dei coniugi.[274] |
|
2. I termini di cui al comma 1 sono ridotti della meta' in
presenza di figli nati o adottati dai coniugi.[275] |
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|
Art.
6. |
|
|
|
1.
Precludono l'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'articolo 5: |
|
a.
la condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I,
II e III, del codice penale; |
|
b.
la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena
edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione; ovvero la condanna
per un reato non politico ad una pena detentiva superiore ad un anno da parte
di una autorit giudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata
riconosciuta in Italia; |
|
c.
la sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza
della Repubblica. |
|
2.
Il riconoscimento della sentenza straniera richiesto dal procuratore
generale del distretto dove ha sede l'ufficio dello stato civile in cui
iscritto o trascritto il matrimonio, anche ai soli fini ed effetti di cui al comma
1, lettera b). |
|
3.
La riabilitazione fa cessare gli effetti preclusivi della condanna. |
|
4.
L'acquisto della cittadinanza sospeso fino a comunicazione della sentenza
definitiva, se sia stata promossa azione penale per uno dei delitti di cui al
comma 1, lettera a) e lettera b), primo periodo, nonch per il tempo in cui
pendente il procedimento di riconoscimento della sentenza straniera, di cui
al medesimo comma 1, lettera b), secondo periodo. |
|
|
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|
Art.
7. |
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|
|
1.
Ai sensi dell'articolo 5, la cittadinanza si
acquista con decreto del Ministro dell'interno, a istanza dell'interessato,
presentata al sindaco del comune di residenza o alla competente autorita'
consolare.[276] |
|
2.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 12 gennaio
1991, n. 13. |
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Art.
8. |
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|
|
1.
Con decreto motivato, il Ministro dell'interno respinge l'istanza di cui
all'articolo 7 ove sussistano le cause ostative previste nell'articolo 6. Ove
si tratti di ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica, il decreto
emanato su conforme parere del Consiglio di Stato. L'istanza respinta pu
essere riproposta dopo cinque anni dall'emanazione del provvedimento. |
|
2.
L'emanazione del decreto di rigetto dell'istanza preclusa quando dalla data
di presentazione dell'istanza stessa, corredata dalla prescritta
documentazione, sia decorso il termine di due anni. |
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|
Art.
9. |
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|
1.
La cittadinanza italiana pu essere concessa con decreto del Presidente della
Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro
dell'interno: |
|
a.
allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea
retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che nato nel
territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da
almeno tre anni, comunque fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma
1, lettera c); |
|
b.
allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede
legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni
successivamente alla adozione; |
|
c.
allo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno cinque
anni alle dipendenze dello Stato; |
|
d.
al cittadino di uno Stato membro delle Comunit europee se risiede legalmente
da almeno quattro anni nel territorio della Repubblica; |
|
e.
all'apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della
Repubblica; |
|
f.
allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio
della Repubblica. |
|
2.
Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri , su proposta del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, la
cittadinanza pu essere concessa allo straniero quando questi abbia reso eminenti
servizi all'Italia, ovvero quando ricorra un eccezionale interesse dello
Stato. |
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|
Art. 9-bis.[277] |
|
|
|
1. Ai fini dell'elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o
concessione della cittadinanza, all'istanza o dichiarazione dell'interessato
deve essere comunque allegata la certificazione comprovante il possesso dei
requisiti richiesti per legge. |
|
1-bis.
Le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o
concessione della cittadinanza sono soggette al pagamento di un contributo di
importo pari a 200 euro. |
|
1-ter.
Il gettito derivante dal contributo di cui al comma 1-bis e' versato
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato allo stato di
previsione del Ministero dell'interno che lo destina, per la meta', al finanziamento
di progetti del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione diretti
alla collaborazione internazionale e alla cooperazione ed assistenza ai Paesi
terzi in materia di immigrazione anche attraverso la partecipazione a
programmi finanziati dall'Unione europea e, per l'altra meta', alla copertura
degli oneri connessi alle attivita' istruttorie inerenti ai procedimenti di
competenza del medesimo Dipartimento in materia di immigrazione, asilo e
cittadinanza |
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|
Art.
10. |
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|
1.
Il decreto di concessione della cittadinanza non ha effetto se la persona a
cui si riferisce non presta, entro sei mesi dalla notifica del decreto
medesimo, giuramento di essere fedele alla Repubblica e di osservare la
Costituzione e le leggi dello Stato. |
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Art.
11. |
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1.
Il cittadino che possiede, acquista o riacquista una cittadinanza straniera
conserva quella italiana, ma pu ad essa rinunciare qualora risieda o
stabilisca la residenza all'estero. |
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Art.
12. |
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1.
Il cittadino italiano perde la cittadinanza se, avendo accettato un impiego
pubblico od una carica pubblica da uno Stato o ente pubblico estero o da un
ente internazionale cui non partecipi l'Italia, ovvero prestando servizio
militare per uno Stato estero, non ottempera, nel termine fissato,
all'intimazione che il Governo italiano pu rivolgergli di abbandonare
l'impiego, la carica o il servizio militare. |
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2.
Il cittadino italiano che, durante lo stato di guerra con uno Stato estero,
abbia accettato o non abbia abbandonato un impiego pubblico od una carica
pubblica, od abbia prestato servizio militare per tale Stato senza esservi
obbligato, ovvero ne abbia acquistato volontariamente la cittadinanza, perde
la cittadinanza italiana al momento della cessazione dello stato di guerra. |
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Art.
13. |
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1.
Chi ha perduto la cittadinanza la riacquista: |
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a.
se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara
previamente di volerla riacquistare; |
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b.
se, assumendo o avendo assunto un pubblico impiego alle dipendenze dello
Stato, anche all'estero, dichiara di volerla riacquistare; |
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c.
se dichiara di volerla riacquistare ed ha stabilito o stabilisce, entro un
anno dalla dichiarazione, la residenza nel territorio della Repubblica; |
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d.
dopo un anno dalla data in cui ha stabilito la residenza nel territorio della
Repubblica, salvo espressa rinuncia entro lo stesso termine; |
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e.
se, avendola perduta per non aver ottemperato all'intimazione di abbandonare
l'impiego o la carica accettati da uno Stato, da un ente pubblico estero o da
un ente internazionale, ovvero il servizio militare per uno Stato estero,
dichiara di volerla riacquistare, sempre che abbia stabilito la residenza da
almeno due anni nel territorio della Repubblica e provi di aver abbandonato
l'impiego o la carica o il servizio militare, assunti o prestati nonostante
l'intimazione di cui all'articolo 12, comma 1. |
|
2. Non ammesso il
riacquisto della cittadinanza a favore di chi l'abbia perduta in applicazione
dell'articolo 3, comma 3, nonch dell'articolo 12, comma 2. |
|
3.
Nei casi indicati al comma 1, lettera c), d) ed e), il riacquisto della
cittadinanza non ha effetto se viene inibito con decreto del Ministro
dell'interno, per gravi e comprovati motivi e su conforme parere del
Consiglio di Stato. Tale inibizione pu intervenire entro il termine di un
anno dal verificarsi delle condizioni stabilite. |
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Art.
14. |
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1.
I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se
convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti
maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza. |
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Art.
15. |
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1.
L'acquisto o il riacquisto della cittadinanza ha effetto, salvo quanto
stabilito dall'articolo 13, comma 3, dal giorno successivo a quello in cui sono
adempiute le condizioni e le formalit richieste. |
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Art.
16. |
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1.
L'apolide che risiede legalmente nel territorio della Repubblica soggetto
alla legge italiana per quanto si riferisce all'esercizio dei diritti civili
ed agli obblighi del servizio militare. |
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2.
Lo straniero riconosciuto rifugiato dallo Stato italiano secondo le
condizioni stabilite dalla legge o dalle convenzioni internazionali
equiparato all'apolide ai fini dell'applicazione della presente legge, con
esclusione degli obblighi inerenti al servizio militare. |
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Art.
17. |
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1.
Chi ha perduto la cittadinanza in applicazione degli articoli 8 e 12 della
legge 13 giugno 1912, n. 555, o per non aver reso l'opzione prevista
dall'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, la riacquista se effettua
una dichiarazione in tal senso entro due anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge[278]. |
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2.
Resta fermo quanto disposto dall'articolo 219 della legge 19 maggio 1975, n.
151. |
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Art. 17-bis. |
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1. Il diritto alla cittadinanza italiana e' riconosciuto: |
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a) ai soggetti che siano stati cittadini italiani, gia'
residenti nei territori facenti parte dello Stato italiano successivamente
ceduti alla Repubblica jugoslava in forza del Trattato di pace firmato a Parigi
il 10 febbraio 1947, reso esecutivo dal decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, ratificato dalla legge 25
novembre 1952, n. 3054, ovvero in forza del Trattato di Osimo del 10 novembre
1975, reso esecutivo dalla legge 14 marzo 1977, n. 73, alle condizioni
previste e in possesso dei requisiti per il diritto di opzione di cui
all'articolo 19 del Trattato di pace di Parigi e all'articolo 3 del Trattato
di Osimo; |
|
b) alle persone di lingua e cultura italiane che siano figli o
discendenti in linea retta dei soggetti di cui alla lettera a). |
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Art. 17-ter. |
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1. Il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana di
cui all'articolo 17-bis e' esercitato dagli interessati mediante la
presentazione di una istanza all'autorita' comunale italiana competente per
territorio in relazione alla residenza dell'istante, ovvero, qualora ne
ricorrano i presupposti, all'autorita' consolare, previa produzione da parte
dell'istante di idonea documentazione, ai sensi di quanto disposto con
circolare del Ministero dell'interno, emanata di intesa con il Ministero
degli affari esteri[279].
|
|
2. Al fine di attestare la sussistenza dei requisiti di cui alla
lettera a) del comma 1 dell'articolo 17-bis, all'istanza deve essere comuque allegata
la certificazione comprovante il possesso, all'epoca, della cittadinanza
italiana e della residenza nei territori facenti parte dello Stato italiano e
successivamente ceduti alla Repubblica jugoslava in forza dei Trattati di cui
al medesimo comma 1 dell'articolo 17-bis. |
|
3. Al fine di attestare la sussistenza dei requisiti di cui alla
lettera b) del comma 1 dell'articolo 17-bis, all'istanza deve essere comuque
allegata la seguente documentazione: |
|
a) i certificati di nascita attestanti il rapporto di
discendenza diretta tra l'istante e il genitore o l'ascendente; |
|
b) la certificazione storica, prevista per l'esercizio del
diritto di opzione di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 17-bis,
attestante la cittadinanza italiana del genitore dell'istante o del suo
ascendente in linea retta e la residenza degli stessi nei territori facenti
parte dello Stato italiano e successivamente ceduti alla Repubblica jugoslava
in forza dei Trattati di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 17-bis; |
|
c) la documentazione atta a dimostrare il requisito della lingua
e della cultura italiane dell'istante. |
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Art.
18. |
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(...) |
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Art.
19. |
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1.
Restano salve le disposizioni della legge 9 gennaio 1956, n. 27, sulla
trascrizione nei registri dello stato civile dei provvedimenti di
riconoscimento delle opzioni per la cittadinanza italiana, effettuate ai
sensi dell'articolo 19 del Trattato di pace tra le potenze alleate ed
associate e l'Italia, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947. |
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Art.
20. |
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1.
Salvo che sia espressamente previsto, lo stato di cittadinanza acquisito
anteriormente alla presente legge non si modifica se non per fatti posteriori
alla data di entrata in vigore della stessa. |
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Art.
21. |
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1.
Ai sensi e con le modalit di cui all'articolo 9, la cittadinanza italiana
pu essere concessa allo straniero che sia stato affiliato da un cittadino
italiano prima della data di entrata in vigore della legge 4 maggio 1983, n.
184, e che risieda legalmente nel territorio della Repubblica da almeno sette
anni dopo l'affiliazione. |
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Art.
22. |
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1.
Per coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge,
abbiano gi perduto la cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 8 della
legge 13 giugno 1912, n. 555, cessa ogni obbligo militare. |
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Art.
23. |
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1.
Le dichiarazioni per l'acquisto, la conservazione, il riacquisto e la
rinunzia alla cittadinanza e la prestazione del giuramento previste dalla
presente legge sono rese all'ufficiale dello stato civile del comune dove il
dichiarante risiede o intende stabilire la propria residenza, ovvero, in caso
di residenza all'estero, davanti all'autorit diplomatica o consolare del
luogo di residenza. |
|
2.
Le dichiarazioni di cui al comma 1, nonch gli atti o i provvedimenti
attinenti alla perdita, alla conservazione e al riacquisto della cittadinanza
italiana vengono trascritti nei registri di cittadinanza e di essi viene
effettuata annotazione a margine dell'atto di nascita. |
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Art.
24. |
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(...) |
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Art.
25. |
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1.
Le disposizioni necessarie per l'esecuzione della presente legge sono
emanate, entro un anno dalla sua entrata in vigore, con decreto del
Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato e previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri degli
affari esteri e dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e
giustizia. |
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Art.
26. |
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1.
Sono abrogati la legge 13 giugno 1912, n. 555, la legge 31 gennaio 1926, n.
108, il regio decreto-legge 1Ŭ dicembre 1934, n. 1997, convertito dalla legge
4 aprile 1935, n. 517, l'articolo 143- ter del codice civile, la legge 21
aprile 1983, n. 123, l'articolo 39 della legge 4 maggio 1983, n. 184, la
legge 15 maggio 1986, n. 180, e ogni altra disposizione incompatibile con la
presente legge. |
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2.
E' soppresso l'obbligo dell'opzione di cui all'articolo 5, comma secondo,
della legge 21 aprile 1983, n. 123, e all'articolo 1, comma 1, della legge 15
maggio 1986, n. 180. |
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3.
Restano salve le diverse disposizioni previste da accordi internazionali. |
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Art.
27. |
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1.
La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale. |
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L. 379/2000 *
Legge 14 dicembre 2000, n. 379, Disposizioni per il
riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e gia' residenti
nei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico e ai loro discendenti
Art. 1.
1. La presente legge si applica alle persone di cui al comma 2,
originarie dei territori che sono appartenuti all'Impero austro-ungarico prima
del 16 luglio 1920, e ai loro discendenti. I territori di cui al presente comma
comprendono:
a) i territori attualmente appartenenti allo Stato italiano;
b) i territori gia' italiani ceduti alla Jugoslavia in forza:
1) del trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate ed
associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 e reso esecutivo in Italia con
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430;
2) del trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica
socialista federativa di Jugoslavia firmato ad Osimo il 10 novembre 1975,
ratificato e reso esecutivo in Italia ai sensi della legge 14 marzo 1977, n.
73.
2. Alle persone nate e gia' residenti nei territori di cui al
comma 1 ed emigrate all'estero, ad esclusione dell'attuale Repubblica
austriaca, prima del 16 luglio 1920, nonche' ai loro discendenti, e'
riconosciuta la cittadinanza italiana qualora rendano una dichiarazione in tal
senso con le modalita' di cui all'articolo 23 della legge 5 febbraio 1992, n.
91, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. E' abrogato l'articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
Art. 2.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
L. 51/2006 *
Legge 23 Febbraio 2006, n. 51, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
30 dicembre 2005, n. 273, recante definizione e proroga di termini, nonche'
conseguenti disposizioni urgenti. Proroga di termini relativi all'esercizio di
deleghe legislative
(Disposizioni rilevanti)
Art. 28-bis.
Riconoscimento della cittadinanza italiana agli emigrati dai
territori attualmente italiani, gia' austroungarici, e ai loro discendenti
1. Per le persone di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a),
della legge 14 dicembre 2000, n. 379, il termine di cinque anni di cui al comma
2 del medesimo articolo 1 e' prorogato di ulteriori cinque anni.
DPR 572/1993 *
Decreto del Presidente della Repubblica
12 ottobre 1993, n. 572, Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992,
n.91, recante nuove norme sulla cittadinanza
Art.
1
Definizioni
1.
Nel presente regolamento la legge 5 febbraio 1992, n. 91, e' indicata con la
denominazione "legge".
2.
Ai fini dell'acquisto della cittadinanza italiana:
a.
si considera legalmente residente nel territorio dello stato chi vi risiede
avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in
materia d'ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in
materia d'iscrizione anagrafica;
b.
si considera che abbia prestato effettivamente servizio militare chi abbia
compiuto la ferma di leva nelle forze armate italiane o la prestazione di un
servizio equiparato a quello militare, a condizione che queste siano
interamente rese, salvo che il mancato completamento dipenda da sopravvenute
cause di forza maggiore riconosciute dalle autorit competenti;
c.
salvi i casi nei quali la legge richiede specificamente l'esistenza di un
rapporto di pubblico impiego, si considera cha abbia prestato servizio alle
dipendenze dello stato chi sia stato parte di un rapporto di lavoro dipendente
con retribuzione a carico del bilancio dello stato.
Art.
2
Acquisto
della cittadinanza per nascita nel territorio dello stato
1.
Il figlio, nato in Italia da genitori stranieri, non acquista la cittadinanza
italiana per nascita ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge,
qualora l'ordinamento del paese di origine dei genitori preveda la trasmissione
della cittadinanza al figlio nato all'estero, eventualmente anche
subordinandola ad una dichiarazione di volonta' da parte dei genitori o legali
rappresentanti del minore, ovvero all'adempimento di formalita' amministrative
da parte degli stessi.
Art.
3
Dichiarazione
di volont
1.
la dichiarazione di volonta' rivolta all'acquisto della cittadinanza di cui
all'art. 2, comma 2, della legge deve essere corredata della seguente documentazione:
a.
atto di nascita;
b.
atto di riconoscimento o copia autentica della sentenza con cui viene
dichiarata la paternita' o maternita', ovvero copia autentica della sentenza
che dichiara efficace in Italia la pronuncia del giudice straniero,ovvero copia
autentica della sentenza con cui viene riconosciuto il diritto al mantenimento
o agli alimenti;
c.
certificato di cittadinanza del genitore.
2.
La dichiarazione di volonta' di cui all'art. 4, comma 1, lettere b) e c), della
legge deve essere corredata della seguente documentazione:
a.
atto di nascita;
b.
certificato di cittadinanza italiana per nascita del padre o della madre o di
uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado;
c.
documentazione relativa alla residenza, ove richiesta.
3.
Ai fini dell'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera
c), della legge l'interessato deve aver risieduto legalmente in Italia senza
interruzioni nell'ultimo biennio antecedente il conseguimento della maggiore
eta' e sino alla data della dichiarazione di volonta'.
4.
La dichiarazione di volonta' di cui all'art. 4, comma 2, della legge deve
essere corredata della seguente documentazione:
a.
atto di nascita;
b.
documentazione relativa alla residenza.
Art.
4[280]
Istanze
per l'acquisto della cittadinanza
1. L'istanza prodotta ai sensi dell'art. 7 della legge dallo
straniero o apolide, coniugato con cittadino italiano, deve essere corredata,
oltre che dai documenti necessari a dimostrare che egli si trova nelle
condizioni previste dall'art. 5 della stessa legge, anche dei seguenti altri
documenti:
A) atto di nascita;
B) estratto per riassunto dai registri di matrimonio rilasciato
dal comune italiano presso il quale e' stato iscritto o trascritto l'atto;
C) certificazione penale rilasciata dagli stati stranieri di
origine e di residenza;
D) certificato di situazione di famiglia o documentazione
equipollente.
2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere trasmessa al ministero
dell'interno entro trenta giorni dalla data della presentazione.
3. L'istanza prodotta ai sensi dell'art. 9 della legge dallo
straniero o apolide che vuole ottenere la cittadinanza deve essere presentata,
per il tramite del prefetto della provincia di residenza, al ministero
dell'interno e corredata, oltre che dei documenti necessari a dimostrare che
egli si trova in una delle condizioni previste dal detto articolo, dei seguenti
altri:
A) atto di nascita;
B) certificato di situazione di famiglia;
C) certificazione penale rilasciata dagli stati di origine e di
residenza.
4. L'istanza di cui al comma 3 deve essere trasmessa al ministero
dell'interno entro trenta giorni dalla data della presentazione.
5. E' facolta' del ministero dell'interno di richiedere, a seconda
dei casi, altri documenti.
6. Quando la legge prescinde dal requisito della residenza attuale
in italia, la domanda ed i documenti devono essere presentati dallo straniero o
apolide richiedente la cittadinanza all'autorita' diplomatica o consolare
italiana competente in relazione alla localita' straniera di residenza, che li
trasmette entro trenta giorni al ministero dell'interno.
7.
Le condizioni previste per la proposizione dell'istanza di cui all'art. 9 della
legge devono permanere sino alla prestazione del giuramento di cui all'art. 10
della legge.
Art.
5
Reiezione
delle istanze di concessione
1.
L'autorita' competente a respingere con proprio provvedimento motivato
l'istanza prodotta ai sensi dell'art.9 e' il ministro dell'interno.
2.
L'istanza di cui al comma 1 puo' essere riproposta dopo un anno dall'emanazione
del provvedimento stesso.
Art.
6
Riconoscimento
della sentenza straniera di condanna
1.
Ai fini dell'applicazione del comma 4 dell'art. 6 della legge, il procedimento
di riconoscimento della sentenza straniera di condanna si considera pendente
con la formale richiesta da parte del ministero dell'interno al ministero degli
affari esteri per l'avvio della procedura necessaria ad ottenere copia della
sentenza stessa.
Art.
7[281]
Notifica
e giuramento
1. La notifica del decreto di conferimento della cittadinanza deve
essere effettuata dall'autorita' competente ai sensi dell'art. 23 della legge
entro novanta giorni dalla ricezione del decreto medesimo.
2. Il giuramento di cui all'art. 10 della legge deve essere
prestato entro sei mesi dalla notifica all'intestatario del decreto di cui agli
articoli 7 e 9 della legge.
3. Il giuramento di cui al comma 2 deve essere prestato, in
italia, dinanzi all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza e,
all'estero, dinanzi all'autorita' diplomatica o consolare italiana competente
per la localita' straniera di residenza, la quale rilascia all'interessato
copia del verbale di giuramento e trasmette copia di questo e del decreto di
concessione all'ufficiale dello stato civile del comune della repubblica competente
secondo le norme dell'ordinamento dello stato civile.
4. L'ufficiale dello stato civile dinanzi al quale e' stato
prestato il giuramento, o al quale e' stata trasmessa copia del verbale di cui
al comma 3, provvede per la trascrizione e l'annotazione del decreto negli atti
dello stato civile e ne da' immediata notizia al ministero dell'interno.
5. Trascorsi sei mesi dalla data della notifica del decreto,
l'interessato non e' ammesso a prestare giuramento se non dimostri, con la
produzione di nuovi documenti al ministero dell'interno, la permanenza dei
requisiti in base ai quali gli fu accordata la cittadinanza.
6. Il giuramento deve essere preceduto dal pagamento della tassa
di concessione governativa e dell'imposta di bollo assolta a norma delle vigenti
disposizioni in materia.
Art.
8
Rinuncia
alla cittadinanza
1.
All'estero, la rinuncia alla cittadinanza deve farsi dinanzi all'autorita'
diplomatica o consolare italiana competente per il luogo dove il rinunziante
risiede. questa la iscrive in apposito registro e ne rimette immediatamente
copia al ministero dell'interno ed al comune competente, secondo le norme
dell'ordinamento dello stato civile per la trascrizione e l'annotazione a
margine dell'atto di nascita.
2.
In Italia, la rinuncia alla cittadinanza italiana deve essere fatta dinanzi
all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza.
3.
La dichiarazione di rinuncia deve essere corredata della seguente
documentazione:
a.
atto di nascita rilasciato dal comune presso il quale detto atto risulta
iscritto o trascritto;
b.
certificato di cittadinanza italiana;
c.
documentazione relativa al possesso della cittadinanza straniera;
d.
documentazione relativa alla residenza all'estero, ove richiesta.
Art.
9
Decreto
di intimazione
1.
L'intimazione di cui all'art. 12, comma 1, della legge e' fatta con decreto del
ministro dell'interno ed ha effetto dal giorno della notificazione
all'interessato.
2.
Perde la cittadinanza, dal giorno successivo al termine fissato dal decreto di
intimazione, chi non ha abbandonato, entro il termine medesimo, l'impiego o la
carica accettati da uno stato, da un ente pubblico estero o da un ente
internazionale, ovvero il servizio militare per uno stato estero.
Art.
10
Riacquisto
della cittadinanza
1.
Le dichiarazioni di riacquisto di cui agli articoli 13 e 17 della legge devono
essere corredate della seguente documentazione:
a.
atto di nascita rilasciato dal comune presso il quale detto atto risulta
iscritto o trascritto;
b.
documentazione da cui risulti il trascorso possesso della cittadinanza
italiana;
c.
documentazione relativa al possesso della cittadinanza straniera, ovvero allo
status di apolidia;
d.
certificato di situazione di famiglia o documentazione equipollente.
Art.
11
Inibizione
al riacquisto
1.
Agli effetti dell'art. 13, comma 1, lettera e), della legge la prova di aver
abbandonato l'impiego o la carica accettati da uno stato, da un ente pubblico
estero o da un ente internazionale, nonche' il servizio militare per uno stato
estero deve essere data al ministero dell'interno.
2.
Il decreto di inibizione che impedisce il verificarsi del riacquisto della
cittadinanza nonostante l'adempimento delle condizioni stabilite dal comma 1,
lettere c), d) ed e), dell'art. 13 della legge viene trasmesso al competente
ufficiale dello stato civile per la trascrizione e l'annotazione a margine
dell'atto di nascita.
3.
ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 3, della legge il sindaco e'
tenuto a dare comunicazione al prefetto della provincia, nel cui territorio e'
compreso il comune, delle generalita' degli ex connazionali iscritti
nell'anagrafe della popolazione residente, entro trenta giorni dalla loro
iscrizione.
Art.
12
Acquisto
della cittadinanza da parte dei figli minori
1.
Ai fini dell'applicazione dell'art. 14 della legge l'acquisto della
cittadinanza, da parte dei figli minori di chi acquista o riacquista la
cittadinanza italiana, si verifica se essi convivono con il genitore alla data
in cui quest'ultimo acquista o riacquista la cittadinanza.
2.
La convivenza deve essere stabile ed effettiva ed opportunamente attestata con
idonea documentazione.
Art.
13
Decorrenza
dell'acquisto e del riacquisto della cittadinanza
1.
In applicazione dell'art. 15 della legge, l'acquisto od il riacquisto della
cittadinanza, di cui agli articoli 4,comma 1, lettera a), e 13, comma 1,
lettera a), della legge, decorrono dal giorno successivo a quello del
congedamento.
Art.
14
Dichiarazioni
di cittadinanza
1. Le dichiarazioni per l'elezione, l'acquisto, il riacquisto e la
rinuncia alla cittadinanza devono essere corredate, oltre che della
documentazione rispettivamente indicata negli articoli 3, 8 e 10, anche di
eventuali altri documenti necessari a dimostrare che il dichiarante si trova
nelle condizioni previste dalla legge.[282]
2. Qualora le dichiarazioni di cui al comma 1 non siano corredate
della documentazione prescritta, nel riceverle l'ufficiale dello stato civile o
l'autorita' diplomatica o consolare competente invita l'interessato a produrre
detta documentazione.[283]
3. La rinuncia alla cittadinanza ai sensi degli articoli 3, comma
4, 13, comma 1, lettera d), e 14 della legge consente di poter successivamente
acquistare la cittadinanza soltanto in applicazione degli articoli 5 e 9 della
legge.
4. Ai fini dell'applicazione dell'art. 23, comma 1, della legge,
le dichiarazioni di cui al comma 1 e la prestazione del giuramento di cui
all'art. 10 della legge devono, in Italia, essere rese dinanzi all'ufficiale
dello stato civile del comune dove l'interessato risiede o intende stabilire la
residenza, ove questa sia stata indicata e non ancora definita la relativa
procedura.[284]
Art.
15
Sanzioni
amministrative
1.
L'autorita' competente ad applicare la sanzione amministrativa di cui all'art.
24 della legge e', per il cittadino italiano residente in Italia, il prefetto
della provincia nel cui territorio e' compreso il comune di residenza e,per il
cittadino italiano residente all'estero, il prefetto della provincia nel cui
territorio e' compreso il comune nei cui registri deve essere trascritta, ai
sensi dell'ordinamento dello stato civile, la dichiarazione prevista dal
medesimo art. 24 della legge.
Art.
16
Adempimenti
relativi allo stato civile
1.
L'ufficiale dello stato civile che ha iscritto la dichiarazione
dell'interessato, volta all'acquisto, alla perdita, al riacquisto o al mancato
riacquisto della cittadinanza, trasmette copia della dichiarazione medesima e
della documentazione che la correda all'autorita' competente ad accertare la
sussistenza delle condizioni che la legge stabilisce per il prodursi degli
effetti anzidetti.
2.
L'autorita' competente, ai sensi del comma 1, e' il sindaco del comune in cui
la dichiarazione e' stata iscritta, nelle ipotesi previste dagli articoli 2,
commi 2 e 3; 3, comma 4; 4, comma 1, lettera c); 4, comma 2;11; 13, comma
1,lettere c) e d); 14 e 17 della legge.
3.
Quando la dichiarazione, con la documentazione che la correda, e' stata
ricevuta dall'autorita' diplomatica o consolare, e' questa competente, nelle
ipotesi previste nel comma 2, ad operare l'accertamento della sussistenza delle
condizioni stabilite dalla legge.
4.
In ogni altra ipotesi, diversa da quelle menzionate nel comma 2, in cui pure
sia prevista una dichiarazione dell'interessato, competente all'accertamento e'
il ministero dell'interno, al quale l'ufficiale dello stato civile o
l'autorita' diplomatica o consolare trasmettono copia della dichiarazione
ricevuta dall'interessato e della documentazione da questi prodotta.
5.
L'autorita' diplomatica o consolare, nei casi in cui provvede direttamente
all'accertamento, trasmette all'ufficiale dello stato civile individuato ai
sensi dell'art. 63, secondo comma, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238,
copia della dichiarazione ricevuta e comunicazione dell'esito
dell'accertamento. il sindaco, nei casi di sua competenza, trasmette
all'ufficiale dello stato civile comunicazione dell'esito
dell'accertamento.analogamente provvede il ministero dell'interno nei riguardi
dell'ufficiale dello stato civile che gli ha inviato gli atti; quando questi
gli sono pervenuti dall'autorita' diplomatica o consolare, trasmette
all'ufficiale dello stato civile individuato ai sensi del citato art. 63, anche
copia della dichiarazione dell'interessato.
6.
L'ufficiale dello stato civile provvede per la trascrizione della dichiarazione
nei registri di cittadinanza quando essa non sia stata a lui resa. provvede
altresi' per la trascrizione nei medesimi registri della comunicazione ricevuta
circa l'esito dell'accertamento e per l'annotazione nell'atto di nascita
dell'interessato della dichiarazione gia' iscritta o trascritta e della
comunicazione anzidetta.
7.
La trasmissione degli atti e delle comunicazioni indicati nel presente articolo
deve essere effettuata senza indugio. l'accertamento circa la sussistenza delle
condizioni stabilite dalla legge per l'acquisto, la perdita, il riacquisto, il
mancato riacquisto della cittadinanza deve essere compiuto dall'autorita'
competente entro centoventi giorni dalla ricezione degli atti.
8.
Ad esclusione delle ipotesi previste dall'art. 1 della legge e di quelle in cui
sia richiesta una dichiarazione dell'interessato, il sindaco, sulla base delle
risultanze dello stato civile ed anagrafiche, emette attestazione
dell'acquisto, dalla perdita o del riacquisto della cittadinanza da persone
residenti nel comune o iscritte all'aire del comune e la trasmette, ai fini
della trascrizione nei registri di cittadinanza e dell'annotazione nell'atto di
nascita, all'ufficiale dello stato civile.
9.
La certificazione di cittadinanza e' rilasciata, sulla base delle risultanze
dello stato civile ed anagrafiche,in Italia dal sindaco del comune di residenza
degli interessati e all'estero dall'autorita' diplomatica o consolare
competente per territorio. non possono essere rilasciati certificati o
documenti che abbiano per presupposto l'essersi prodotto uno degli effetti
previsti dalla legge senza che sia stata previamente accertata dall'autorita'
competente la sussistenza di tutte le condizioni stabilite perche' tale effetto
si sia prodotto
Art.
17
Certificazione
della condizione d'apolidia
1.
Il ministero dell'interno puo' certificare la condizione di apolidia, su
istanza dell'interessato corredata della seguente documentazione:
a.
atto di nascita;
b.
documentazione relativa alla residenza in Italia;
c.
ogni documento idoneo a dimostrare lo stato di apolide.
2.
E' facolta' del ministero dell'interno di richiedere, a seconda dei casi, altri
documenti.
Art.
18
Regime
transitorio delle rinunce al riacquisto
1.
Le dichiarazioni di rinuncia al riacquisto di cui all'art. 13, comma 1, lettera
d), della legge possono essere rese alla competente autorita' entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente regolamento qualora effettuate da
coloro i quali, non avendo ancora riacquistato la cittadinanza secondo le
disposizioni di cui all'art. 9, primo comma, n. 3, dell'abrogata legge 13
giugno 1912, n. 555, abbiano maturato o maturino nel termine predetto il
periodo di residenza previsto dal citato art. 13, comma 1, lettera d).
Art.
19
Abrogazione
di norme
1.
E' abrogato il regio decreto 2 agosto 1912, n. 949, dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento.
DPR 362/1994 *
Decreto del Presidente della Repubblica
18 Aprile 1994, n. 362, Regolamento recante disciplina dei procedimenti ai acquisto
della cittadinanza italiana
Articolo
1
Presentazione
della domanda
1.
L'istanza per l'acquisto o la concessione della cittadinanza italiana, di cui
all'articolo 7 ed all'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, si
presenta al prefetto competente per territorio in relazione alla residenza
dell'istante, ovvero, qualora ne ricorrano i presupposti, all'autorita'
consolare.
2.
Nell'istanza devono essere indicati i presupposti in base ai quali
l'interessato ritiene di aver titolo all'acquisto o alla concessione della
cittadinanza.
3.
L'istanza dev'essere corredata della seguente documentazione, in forma
autentica:
a)
estratto dell'atto di nascita, o equivalente;
b)
stato di famiglia;
c)
documentazione relativa alla cittadinanza dei genitori, limitatamente
all'ipotesi in cui trattisi di elemento rilevante per l'acquisto della
cittadinanza;
d)
certificazioni dello stato estero, o degli stati esteri, di origine e di residenza,
relative ai precedenti penali ed ai carichi penali pendenti;
e)
certificato penale dell'autorita' giudiziaria italiana;
f)
certificato di residenza;
g)
copia dell'atto di matrimonio o estratto per riassunto del registro dei
matrimoni, limitatamente all'ipotesi di acquisto della cittadinanza per
matrimonio.
4.
Ai fini della concessione, di cui all'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992,
n. 91, il ministro dell'interno e' autorizzato ad emanare, con proprio decreto,
disposizioni concernenti l'allegazione di ulteriori documenti.
Articolo
2
Istruttoria
1.
L'autorita' che ha ricevuto l'istanza di cui all'articolo 1 ne trasmette in
ogni caso immediatamente copia al ministero dell'interno, ed entro trenta
giorni dalla presentazione, salvo il caso previsto dal comma 2, inoltra al
ministero stesso la relativa documentazione con le proprie osservazioni.
2.
Nel caso di incompletezza o irregolarita' della domanda o della relativa
documentazione, entro trenta giorni l'autorita' invita il richiedente ad integrarla
e regolarizzarla, dando le opportune indicazioni ed i termini del procedimento
restano interrotti fino all'adempimento.
3.
Una volta che l'interessato abbia adempiuto a quanto richiesto, l'autorita'
procede a norma del comma 1, seconda parte. qualora l'adempimento risulti
insufficiente, o la nuova documentazione prodotta sia a sua volta irregolare,
l'autorita' dichiara inammissibile l'istanza, con provvedimento motivato,
dandone comunicazione all'interessato ed al ministero.
Articolo
3
Definizione
del procedimento
1.
Per quanto previsto dagli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il
termine per la definizione dei procedimenti di cui al presente regolamento e'
di settecentotrenta giorni dalla data di presentazione della domanda.
Articolo
4
Comunicazioni
e notificazioni
1.
Ai fini previsti dall'articolo 7 del regolamento emanato con decreto del
presidente della repubblica 12 ottobre 1993, n. 572, il decreto del ministro e'
immediatamente trasmesso all'autorita' che ha ricevuto la domanda. Quest'ultima
ne cura la notifica all'interessato, entro i successivi quindici giorni.
Articolo
5
Disposizioni
sul termine
1.
Il ministro dell'interno, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del
presente regolamento, provvede alla modifica del decreto ministeriale 2
febbraio 1993, n. 284, di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto
1990, n. 241, indicando i termini previsti dal presente regolamento. 2. resta
salva la facolta' del ministro, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto
1990, n. 241, di stabilire ulteriori riduzioni dei termini.
Articolo
6
Verifiche
periodiche
1.
Il ministro dell'interno verifica periodicamente la funzionalita', la
trasparenza e la speditezza dei procedimenti disciplinati dal presente regolamento
e adotta tutte le misure di propria competenza per l'adeguamento della relativa
disciplina ai principi ed alle disposizioni delle leggi 7 agosto 1990, n. 241,
e 24 dicembre 1993, n. 537, e del presente regolamento.
2.
I risultati delle verifiche svolte e le misure adottate in esito ad esse sono
illustrate in un'apposita relazione che viene inviata, entro il 31 marzo di
ogni anno, alla presidenza del consiglio dei ministri - dipartimento della
funzione pubblica.
Articolo
7
Disposizioni
transitorie
1.
Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, per i procedimenti
gia' in corso, iniziano a decorrere i termini previsti dal regolamento stesso,
purche' piu' favorevoli per l'interessato rispetto a quelli indicati dalle
norme previgenti.
Articolo
8
Norme
abrogate
1.
Ai sensi dell'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono
abrogate, limitatamente alle parti modificate con il presente regolamento, le
seguenti norme: l'articolo 7, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, e
gli articoli 4, 7, 14, commi 1, 2 e 4 del decreto del presidente della
repubblica 12 ottobre 1993, n. 572.
Articolo
9
Entrata
in vigore
1.
Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua
pubblicazione nella gazzetta ufficiale della repubblica.
C. P. *
Codice penale
(Disposizioni rilevanti)
TESTO VIGENTE ALLĠINIZIO
DELLA XVI LEGISLATURA |
MODIFICHE APPORTATE
DURANTE LA XVI LEGISLATURA L. 94/2009 |
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600
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Riduzione
o mantenimento in schiavit o in servit |
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Chiunque
esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di
propriet ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di
soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali
ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo
sfruttamento, punito con la reclusione da otto a venti anni. |
|
La
riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la
condotta attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorit o
approfittamento di una situazione di inferiorit fisica o psichica o di una
situazione di necessit, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro
o di altri vantaggi a chi ha autorit sulla persona. |
|
La
pena aumentata da un terzo alla met se i fatti di cui al primo comma sono
commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo
sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al
prelievo di organi. |
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600-bis
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|
Prostituzione
minorile |
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|
|
Chiunque
induce alla prostituzione una persona di et inferiore agli anni diciotto
ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione punito con la reclusione da
sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento
milioni. |
|
Salvo
che il fatto costituisca pi grave reato, chiunque compie atti sessuali con
un minore di et compresa fra i quattordici ed i sedici anni, in cambio di
denaro o di altra utilit economica, punito con la reclusione da sei mesi a
tre anni o con la multa non inferiore a lire dieci milioni. La pena ridotta
di un terzo se colui che commette il fatto persona minore degli anni
diciotto. |
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|
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600-ter
|
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Pornografia
minorile |
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Chiunque
sfrutta minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni
pornografiche o di produrre materiale pornografico punito con la reclusione
da sei a dodici anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire
cinquecento milioni. |
|
Alla
stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al
primo comma. |
|
Chiunque,
al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi
mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga o pubblicizza il materiale
pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o
informazioni finalizzate allĠadescamento o allo sfruttamento sessuale di
minori degli anni diciotto, punito con la reclusione da uno a cinque anni e
con la multa da lire cinque milioni a lire cento milioni. |
|
Chiunque,
al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo,
consapevolmente cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale
pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni
diciotto, punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da lire
tre milioni a lire dieci milioni. |
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... |
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600-sexies
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Circostanze
aggravanti ed attenuanti |
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Nei
casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo comma, e
600-quinqiues la pena aumentata da un terzo alla met se il fatto
commesso in danno di minore degli anni quattordici. |
|
Nei
casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter la pena
aumentata dalla met ai due terzi se il fatto commesso da un ascendente,
dal genitore adottivo, o dal loro coniuge o convivente, dal coniuge o da
affini entro il secondo grado, da parenti fino al quarto grado collaterale,
dal tutore o da persona a cui il minore stato affidato per ragioni di cura,
educazione, istruzione, vigilanza, custodia, lavoro, ovvero da pubblici
ufficiali o incaricati di pubblico servizio nellĠesercizio delle loro
funzioni ovvero se commesso in danno di minore in stato di infermit o
minorazione psichica, naturale o provocata. |
|
Nei
casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter la pena
aumentata se il fatto commesso con violenza o minaccia. |
|
Nei
casi previsti dagli articoli 600-bis e 600-ter la pena ridotta da un terzo
alla met per chi si adopera concretamente in modo che il minore degli anni
diciotto riacquisti la propria autonomia e libert. |
|
|
Nei
casi previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater,
600-quinquies, 600-sexies, 600-septies, 600-octies, 601, 602 e 416, sesto
comma, le pene sono diminuite fino alla met nei confronti dell'imputato che
si adopera per evitare che l'attivit delittuosa sia portata a conseguenze
ulteriori aiutando concretamente l'autorit di polizia o l'autorit
giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione
dei fatti e per l'individuazione e la cattura di uno o pi autori dei reati
ovvero per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti.[285] |
|
|
|
|
600-septies
|
|
Pene
accessorie |
|
|
|
Nel
caso di condanna per i delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter,
600-quater e 600-quinquies sempre ordinata la confisca di cui allĠarticolo
240 ed disposta la chiusura degli esercizi la cui attivit risulti
finalizzata ai delitti previsti dai predetti articoli, nonch la revoca della
licenza dĠesercizio o della concessione o dellĠautorizzazione per le
emittenti radiotelevisive. |
|
|
|
|
|
|
600-octies[286] |
|
Impiego di minori nell'accattonaggio |
|
|
|
Salvo che il fatto costituisca pi grave reato, chiunque si
avvale per mendicare di una persona minore degli anni quattordici o,
comunque, non imputabile, ovvero permette che tale persona, ove sottoposta
alla sua autorit o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi, o che
altri se ne avvalga per mendicare, punito con la reclusione fino a tre
anni. |
|
|
|
|
601
|
|
Tratta
di persone |
|
|
|
Chiunque
commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo
600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del
medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante
violenza, minaccia, abuso di autorit o approfittamento di una situazione di
inferiorit fisica o psichica o di una situazione di necessit, o mediante
promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su
di essa ha autorit, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal
territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, punito con la
reclusione da otto a venti anni. |
|
La
pena aumentata da un terzo alla met se i delitti di cui al presente
articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti
allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona
offesa al prelievo di organi. |
|
|
|
|
|
602
|
|
Acquisto
e alienazione di schiavi |
|
|
|
Chiunque,
fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una
persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 punito
con la reclusione da otto a venti anni. |
|
La
pena aumentata da un terzo alla met se la persona offesa minore degli
anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo
sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al
prelievo di organi. |
|
|
|
|
|
|
602-bis[287] |
|
Pene
accessorie |
|
|
|
La
condanna per i reati di cui agli articoli 583-bis, 600, 601, 602, 609-bis,
609-quater, 609-quinquies e 609-octies comporta, qualora i fatti previsti dai
citati articoli siano commessi dal genitore o dal tutore, rispettivamente: |
|
1) la decadenza dall'esercizio della potest del genitore; |
|
2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente
all'amministrazione di sostegno, alla tutela e alla cura. |
|
|
|
|
|
|
671 |
(...)[288] |
Impiego di minori nellĠaccattonaggio |
|
|
|
Chiunque si vale, per mendicare, di una persona minore degli
anni quattordici o comunque, non imputabile, la quale sia sottoposta alla sua
autorit o affidata alla sua custodia o vigilanza, ovvero permette che tale
persona mendichi, o che altri se ne valga per mendicare, punito con
lĠarresto da tre mesi a un anno. |
|
Qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, la
condanna importa la sospensione dallĠesercizio della potest dei genitori o
dallĠufficio di tutore. |
|
L. 228/2003 *
Legge 11 Agosto 2003, n. 228, Misure contro la
tratta di persone
Articolo 1
(Modifica dell'articolo 600 del codice penale).
1. L'articolo 600 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Art.. 600. - (Riduzione o mantenimento in schiavit o in servit). -
Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di
propriet ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di
soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali
ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo
sfruttamento, e' punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o
il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta e'
attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorit o
approfittamento di una situazione di inferiorit fisica o psichica o di una
situazione di necessit, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro
o di altri vantaggi a chi ha autorit sulla persona. La pena e' aumentata da un
terzo alla met se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore
degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al
fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi".
Articolo 2
(Modifica dell'articolo 601 del codice penale).
1. L'articolo 601 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Articolo 601. - (Tratta di persone). - Chiunque commette tratta di
persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine
di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce
mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorit
o approfittamento di una situazione di inferiorit fisica o psichica o di una
situazione di necessit, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di
altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorit, a fare ingresso o a
soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo
interno, e' punito con la reclusione da otto a venti anni. La pena e' aumentata
da un terzo alla met se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in
danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della
prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di
organi".
Articolo 3
(Modifica dell'articolo 602 del codice penale).
1. L'articolo 602 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Articolo 602. - (Acquisto e alienazione di schiavi). - Chiunque, fuori
dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che
si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 e' punito con la
reclusione da otto a venti anni.
La pena e' aumentata da un terzo alla met se la persona offesa e'
minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti
allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa
al prelievo di organi".
Articolo 4
(Modifica all'articolo 416 del codice penale).
1. Dopo il quinto comma dell'articolo 416 del codice penale e'
aggiunto il seguente:
"Se l'associazione e' diretta a commettere taluno dei delitti
di cui agli articoli 600, 601 e 602, si applica la reclusione da cinque a
quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei
casi previsti dal secondo comma".
Articolo 5
(Sanzioni amministrative nei confronti di persone giuridiche,
societ e associazioni per delitti contro la personalit
individuale).
1. Dopo l'articolo 25-quater del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231, e' inserito il seguente:
"Articolo 25-quinquies. - (Delitti contro la personalit
individuale). -
1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla
sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si
applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a. per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, la sanzione
pecuniaria da quattrocento a mille quote;
b. per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma,
600-ter, primo e secondo comma, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da
trecento a ottocento quote;
c. per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma,
600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, la sanzione pecuniaria da duecento
a settecento quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1,
lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo
9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
3. Se l'ente o una sua unit organizzativa viene stabilmente
utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la
commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione
dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivit ai sensi
dell'articolo 16, comma 3".
Articolo 6
(Modifiche al codice di procedura penale).
1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
a. all'articolo 5, comma 1, lettera b), le parole: ", 600, 601
e 602" sono soppresse;
b. all'articolo 51, comma 3-bis, dopo le parole: "di cui agli
articoli" sono inserite le seguenti: "416, sesto comma, 600, 601,
602,";
c. all'articolo 407, comma 2, lettera a), nel numero 7-bis), sono
inserite dopo le parole: "dagli articoli" la seguente:
"600," e dopo la parola: "601," la seguente:
"602,".
Articolo 7
(Ambito di applicazione delle leggi 31 maggio 1965, n. 575, e
19 marzo 1990, n. 55, e del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306).
1. All'articolo 7, primo comma, della legge 31 maggio 1965, n.
575, e successive modificazioni, dopo le parole: "513-bis, 575," sono
inserite le seguenti: "600, 601, 602,".
2. All'articolo 14, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e
successive modificazioni, dopo le parole: "previste dagli articoli",
sono inserite le seguenti: "600, 601, 602,".
3. All'articolo 12-sexies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno
1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356,
e successive modificazioni, le parole: "416-bis," sono sostituite
dalle seguenti: "416, sesto comma, 416-bis, 600, 601, 602,".
Articolo 8
(Modifiche all'articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n.
419,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n.
172).
1. All'articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n.172, al comma 1,
dopo le parole: "agli articoli" sono inserite le seguenti: "600,
600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 601, 602," e dopo le parole:
"codice penale" sono aggiunte le seguenti: "e di cui
all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75". 2. Nel caso in cui la
persona offesa dal reato sia minorenne, resta fermo quanto previsto dall'ultimo
periodo del comma 3 dell'articolo 14 della legge 3 agosto 1998, n. 269.
Articolo 9
(Disposizioni in materia di intercettazione di conversazioni o di
comunicazioni).
1. In relazione ai procedimenti per i delitti previsti dal libro
II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, nonche' dall'articolo 3
della legge 20 febbraio 1958, n. 75, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.
Articolo 10
(Attivit sotto copertura).
1. In relazione ai procedimenti per i delitti previsti dal libro
II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, nonche' dall'art. 3
della legge 20 febbraio 1958, n. 75, si applicano le disposizioni dell'art. 4,
commi 1, 2, 5, 6 e 7, del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438. Le operazioni indicate
nei commi 1 e 2 del medesimo art. 4 sono effettuate dagli ufficiali di polizia
giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della
guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione
investigativa antimafia, nei limiti delle loro competenze.
2. E' comunque fatto salvo quanto previsto dall'art. 14 della
legge 3 agosto 1998, n. 269.
Articolo 11
(Disposizioni di ordinamento penitenziario e relative a persone
che collaborano con la giustizia).
1. Al comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 15 gennaio 1991,
n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e
successive modificazioni, dopo le parole: "di cui all'articolo 51, comma
3-bis, del codice di procedura penale" sono aggiunte le seguenti: "e
agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater e 600-quinquies del codice penale".
2. Dopo il comma 8 dell'articolo 16-nonies del citato
decreto-legge n. 8 del 1991, e' aggiunto il seguente:
"8-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano in
quanto compatibili anche nei confronti delle persone condannate per uno dei
delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice
penale che abbiano prestato, anche dopo la condanna, condotte di collaborazione
aventi i requisiti previsti dall'articolo 9, comma 3".
Articolo 12
(Fondo per le misure anti-tratta).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge e' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo per
le misure anti-tratta.
2. Il Fondo e' destinato al finanziamento dei programmi di
assistenza e di integrazione sociale in favore delle vittime, nonche' delle
altre finalit di protezione sociale previste dall'articolo 18 del testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286.
3. Al Fondo di cui al comma 1 sono assegnate le somme stanziate
dall'articolo 18 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, nonche' i proventi della confisca ordinata a seguito di sentenza di
condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per uno dei
delitti previsti dagli articoli 416, sesto comma, 600, 601 e 602 del codice
penale e i proventi della confisca ordinata, per gli stessi delitti, ai sensi
dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive
modificazioni, in deroga alle disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter del
medesimo articolo.
4. All'articolo 80, comma 17, lettera m), della legge 23 dicembre
2000, n. 388, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ad esclusione
delle somme stanziate dall'articolo 18".
5. Il comma 2 dell'articolo 58 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e' abrogato.
Articolo 13
(Istituzione di uno speciale programma di assistenza per le
vittime
dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale).
1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 16-bis del decreto-legge
15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo
1991, n. 82, e successive modificazioni, per le vittime dei reati previsti
dagli articoli 600 e 601 del codice penale, come sostituiti, rispettivamente,
dagli articoli 1 e 2 della presente legge, e' istituito, nei limiti delle
risorse di cui al comma 3, uno speciale programma di assistenza che garantisce,
in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza
sanitaria. Il programma e' definito con regolamento da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro per le pari opportunit di concerto con il Ministro dell'interno e con
il Ministro della giustizia.
2. Qualora la vittima del reato di cui ai citati articoli 600 e
601 del codice penale sia persona straniera restano comunque salve le
disposizioni dell'articolo 18 del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998.
3. ll'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,
determinato in 2,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2003, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unit previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo allo stesso Ministero.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 14
(Misure per la prevenzione).
1. Al fine di rafforzare l'efficacia dell'azione di prevenzione
nei confronti dei reati di riduzione o mantenimento in schiavit o in servit e
dei reati legati al traffico di persone, il Ministro degli affari esteri
definisce le politiche di cooperazione nei confronti dei Paesi interessati dai
predetti reati tenendo conto della collaborazione da essi prestata e
dell'attenzione riservata dai medesimi alle problematiche della tutela dei
diritti umani e provvede ad organizzare, d'intesa con il Ministro per le pari
opportunit, incontri internazionali e campagne di informazione anche
all'interno dei Paesi di prevalente provenienza delle vittime del traffico di
persone. In vista della medesima finalit i Ministri dell'interno, per le pari
opportunit, della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali provvedono
ad organizzare, ove necessario, corsi di addestramento del personale, nonche'
ogni altra utile iniziativa.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Articolo 15
(Norme di coordinamento).
1. All'articolo 600-sexies, primo comma, del codice penale, dopo
le parole: "600-quinquies" sono inserite le seguenti: ", nonche'
dagli articoli 600, 601 e 602,".
2. All'articolo 600-sexies, secondo comma, del codice penale, dopo
le parole: "600-ter" sono inserite le seguenti: ", nonche' dagli
articoli 600, 601 e 602, se il fatto e' commesso in danno di minore,".
3. All'articolo 600-sexies, quarto comma, del codice penale, dopo
le parole: "600-ter" sono inserite le seguenti: ", nonche' dagli
articoli 600, 601 e 602,".
4. All'articolo 600-sexies del codice penale e' aggiunto, in fine,
il seguente comma: "Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista
dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al primo e secondo
comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e
le diminuzioni di pena si operano sulla quantit della stessa risultante
dall'aumento conseguente alle predette aggravanti".
5. L'articolo 600-septies del codice penale e' sostituito dal
seguente:
"Art.. 600-septies. - (Confisca e pene accessorie). - Nel
caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a
norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti
dalla presente sezione e' sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa
dal reato alle restituzioni ed al risarcimento dei danni, la confisca di cui
all'articolo 240 e, quando non e' possibile la confisca di beni che
costituiscono il profitto o il prezzo del reato, la confisca di beni di cui il
reo ha la disponibilit per un valore corrispondente a tale profitto. In ogni
caso e' disposta la chiusura degli esercizi la cui attivit risulta finalizzata
ai delitti previsti dalla presente sezione, nonche' la revoca della licenza
d'esercizio o della concessione o dell'autorizzazione per le emittenti
radiotelevisive".
6. Al primo comma dell'articolo 609-decies del codice penale, dopo
le parole: "dagli articoli" e' inserita la seguente: "600,"
e dopo le parole: "600-quinquies," sono inserite le seguenti:
"601, 602,".
7. All'articolo 392 del codice di procedura penale, al comma
1-bis, dopo le parole: "agli articoli" e' inserita la seguente:
"600," e dopo le parole: "600-quinquies," sono inserite le
seguenti: "601, 602,".
8. All'articolo 398 del codice di procedura penale, al comma
5-bis, dopo le parole: "dagli articoli" e' inserita la seguente
"600," e dopo le parole: "600-quinquies," sono inserite le
seguenti: "601, 602,".
9. All'articolo 472 del codice di procedura penale, al comma
3-bis, dopo le parole: "dagli articoli" e' inserita la seguente:
"600," e dopo le parole: "600-quinquies," sono inserite le
seguenti: "601, 602,".
10. All'articolo 498 del codice di procedura penale, al comma
4-ter, dopo le parole: "agli articoli" e' inserita la seguente:
"600," e dopo le parole: "600-quinquies," sono inserite le
seguenti: "601, 602,".
Articolo 16
(Disposizioni transitorie).
1. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 6
si applica solo ai reati commessi successivamente alla data di entrata in
vigore della presente legge.
2. La disposizione di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 6,
ai soli effetti della determinazione degli uffici cui spettano le funzioni di
pubblico ministero o di giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la
fase delle indagini preliminari ovvero di giudice dell'udienza preliminare, non
si applica ai procedimenti nei quali la notizia di reato e' stata iscritta nel
registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale precedentemente
alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Le disposizioni del comma 2 dell'articolo 7 non si applicano ai
procedimenti di prevenzione gi pendenti alla data di entrata in vigore della
presente legge.
[1] Modifica apportata dalla L. 133/2008.
[2] L'articolo 1-ter della L. 80/2005 stabilisce
che"in attesa della definizione delle quote
massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro
subordinato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, possono
essere stabilite, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, quote
massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro
subordinato per esigenze di carattere stagionale per i settori dell'agricoltura
e del turismo, anche in misura superiore alle quote stabilite nell'anno
precedente".
[3] Modifica apportata da L. 25/2010.
[4] L'articolo 1-ter della L. 80/2005 stabilisce
che"in attesa della definizione delle quote
massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro
subordinato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, possono
essere stabilite, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, quote
massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro
subordinato per esigenze di carattere stagionale per i settori dell'agricoltura
e del turismo, anche in misura superiore alle quote stabilite nell'anno
precedente".
[5] Modifica apportata dalla L. 94/2009.
[6] Modifica apportata dalla L. 94/2009.
[7] L'articolo 1 della L. 68/2007 stabilisce quanto
segue:
"Art. 1.
Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per
visite, affari, turismo e studio
1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 4, e dell'articolo 5, comma 3,
del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, per l'ingresso in Italia per
visite, affari, turismo e studio non e' richiesto il permesso di soggiorno
qualora la durata del soggiorno stesso sia non superiore a tre mesi. In tali
casi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del medesimo
testo unico e il termine di durata per cui e' consentito il soggiorno e' quello
indicato nel visto di ingresso, se richiesto.
2. Al momento dell'ingresso o, in caso di provenienza da Paesi
dell'area Schengen, entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero dichiara la
sua presenza, rispettivamente all'autorita' di frontiera o al questore della
provincia in cui si trova, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro
dell'interno.
3. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al comma
2, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, lo straniero e' espulso
ai sensi dell'articolo 13 del citato testo unico di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. La medesima sanzione si
applica qualora lo straniero, avendo presentato la dichiarazione di cui al
comma 2, si sia trattenuto nel territorio dello Stato oltre i tre mesi o il
minore termine stabilito nel visto di ingresso.".
[8] Articolo inserito dalla L. 94/2009.
[9] L'articolo 1 della L. 68/2007 stabilisce quanto
segue:
"Art. 1.
Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per
visite, affari, turismo e studio
1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 4, e dell'articolo 5, comma 3,
del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, per l'ingresso in Italia per
visite, affari, turismo e studio non e' richiesto il permesso di soggiorno
qualora la durata del soggiorno stesso sia non superiore a tre mesi. In tali
casi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del medesimo
testo unico e il termine di durata per cui e' consentito il soggiorno e' quello
indicato nel visto di ingresso, se richiesto.
2. Al momento dell'ingresso o, in caso di provenienza da Paesi
dell'area Schengen, entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero dichiara la
sua presenza, rispettivamente all'autorita' di frontiera o al questore della
provincia in cui si trova, secondo le modalita' stabilite con decreto del
Ministro dell'interno.
3. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al comma
2, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, lo straniero e' espulso
ai sensi dell'articolo 13 del citato testo unico di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. La medesima sanzione si
applica qualora lo straniero, avendo presentato la dichiarazione di cui al
comma 2, si sia trattenuto nel territorio dello Stato oltre i tre mesi o il
minore termine stabilito nel visto di ingresso.".
[10] LĠarticolo 2, comma 5, del D.L. 195/2002 convertito,
con modificazioni, dalla L. 222/2002 stabilisce che queste disposizioni"non
si applicano allo straniero che richiede il permesso di soggiorno di cui al
comma 3, lettere a) ed e), del medesimo articolo, di durata non superiore a tre
mesi, ovvero per cure mediche, o che ne richiede il rinnovoÓ. Inoltre, il comma
6 dello stesso articolo stabilisce che per i rilievi fotodattiloscopici in
questione"si applica la disciplina in materia di tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, prevista
allĠarticolo 4, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive
modificazioniÓ.
[11] Comma inserito dalla L. 94/2009.
[12] L'articolo 1 della L. 68/2007 stabilisce quanto
segue:
"Art. 1.
Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per
visite, affari, turismo e studio
1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 4, e dell'articolo 5, comma 3,
del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, per l'ingresso in Italia per
visite, affari, turismo e studio non e' richiesto il permesso di soggiorno
qualora la durata del soggiorno stesso sia non superiore a tre mesi. In tali
casi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del medesimo
testo unico e il termine di durata per cui e' consentito il soggiorno e' quello
indicato nel visto di ingresso, se richiesto.
2. Al momento dell'ingresso o, in caso di provenienza da Paesi
dell'area Schengen, entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero dichiara la
sua presenza, rispettivamente all'autorita' di frontiera o al questore della
provincia in cui si trova, secondo le modalita' stabilite con decreto del
Ministro dell'interno.
3. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al comma
2, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, lo straniero e' espulso
ai sensi dell'articolo 13 del citato testo unico di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. La medesima sanzione si
applica qualora lo straniero, avendo presentato la dichiarazione di cui al
comma 2, si sia trattenuto nel territorio dello Stato oltre i tre mesi o il
minore termine stabilito nel visto di ingresso.".
[13] L'articolo 1 della L. 68/2007 stabilisce quanto
segue:
"Art. 1.
Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per
visite, affari, turismo e studio
1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 4, e dell'articolo 5, comma 3,
del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, per l'ingresso in Italia per
visite, affari, turismo e studio non e' richiesto il permesso di soggiorno
qualora la durata del soggiorno stesso sia non superiore a tre mesi. In tali
casi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del medesimo
testo unico e il termine di durata per cui e' consentito il soggiorno e' quello
indicato nel visto di ingresso, se richiesto.
2. Al momento dell'ingresso o, in caso di provenienza da Paesi
dell'area Schengen, entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero dichiara la
sua presenza, rispettivamente all'autorita' di frontiera o al questore della
provincia in cui si trova, secondo le modalita' stabilite con decreto del
Ministro dell'interno.
3. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al comma
2, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, lo straniero e' espulso
ai sensi dell'articolo 13 del citato testo unico di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. La medesima sanzione si
applica qualora lo straniero, avendo presentato la dichiarazione di cui al
comma 2, si sia trattenuto nel territorio dello Stato oltre i tre mesi o il
minore termine stabilito nel visto di ingresso.".
[14] Modifica apportata dalla L. 94/2009.
[15] LĠarticolo 2, comma 5, del D.L. 195/2002 convertito,
con modificazioni, dalla L. 222/2002 stabilisce che queste
disposizioni"non si applicano allo straniero che richiede il permesso di
soggiorno di cui al comma 3, lettere a) ed e), del medesimo articolo, di durata
non superiore a tre mesi, ovvero per cure mediche, o che ne richiede il
rinnovoÓ. Inoltre, il comma 6 dello stesso articolo stabilisce che per i
rilievi fotodattiloscopici in questione"si applica la disciplina in
materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali, prevista allĠarticolo 4, comma 2, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, e successive modificazioniÓ.
[16] Modifica apportata dalla L. 94/2009.
[17] Comma introdotto dalla L. 94/2009.
[18] I commi 4 e 5 dell'articolo 34 del D. LGS. 251/2007
recitano:
"4. Allo straniero con permesso di
soggiorno umanitario di cui all'articolo 5, comma 6, del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, e successive modificazioni, rilasciato dalla questura su richiesta
dell'organo di esame della istanza di riconoscimento dello status di rifugiato,
prima dell'entrata in vigore del presente decreto, e' rilasciato al momento del
rinnovo il permesso per protezione sussidiaria di cui al presente decreto.
5. Ai titolari del permesso di soggiorno umanitario di cui
al comma 4 sono riconosciuti i medesimi diritti stabiliti dal presente decreto
a favore dei titolari dello status di protezione sussidiaria.".
[19] I commi 4 e 5 dell'articolo 34 del D. LGS. 251/2007
recitano:
"4. Allo straniero con permesso di
soggiorno umanitario di cui all'articolo 5, comma 6, del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, e successive modificazioni, rilasciato dalla questura su richiesta
dell'organo di esame della istanza di riconoscimento dello status di rifugiato,
prima dell'entrata in vigore del presente decreto, e' rilasciato al momento del
rinnovo il permesso per protezione sussidiaria di cui al presente decreto.
5. Ai titolari del permesso di soggiorno umanitario di cui
al comma 4 sono riconosciuti i medesimi diritti stabiliti dal presente decreto
a favore dei titolari dello status di protezione sussidiaria.".
[20] Modifica apportata dalla L. 129/2011.
[21] Modifica apportata dalla L. 94/2009.
[22] Comma aggiunto da L. 214/2011. Si noti che art. 40,
co. 3, decreto-legge 201/2011 (convertito con modificazioni con L. 214/2011)
recita, in proposito: "Allo scopo di facilitare l'impiego del lavoratore
straniero nelle more di rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno, dopo il comma
9 dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e' inserito il
seguente comma: ...".
[23] Modifica apportata dalla L. 94/2009.
[24] Modifiche apportate dalla L. 94/2009.
[25] Il comma 4 dell'articolo 2 della L. 131/2012, facendo
salvo l'obbligo di comunicazione, ha demandato a un decreto ministeriale, da
adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge
79/2012 (convertito il legge con la stessa L. 131/2012), la definizione delle
modalita' di trasmissione della comunicazione anche attraverso l'utilizzo di un
modello informatico approvato con lo stesso decreto.
[26] Sent. Corte Cost. 306/2008 ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 80, comma 19,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2001), e
dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero) – come modificato dall'art. 9, comma 1,
della legge 30 luglio 2002, n. 189 e poi sostituito dall'art. 1, comma 1, del
decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 – nella parte in cui escludono
che l'indennita' di accompagnamento, di cui all'art. l della legge 11 febbraio
1980, n. 18, possa essere attribuita agli stranieri extracomunitari soltanto
perche' essi non risultano in possesso dei requisiti di reddito gia' stabiliti
per la carta di soggiorno ed ora previsti, per effetto del decreto legislativo
8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo
status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo) per il
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Successivamente,
Sent. Corte Cost. 11/2009 ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale delle
stesse disposizioni nella parte in cui escludono che la pensione di inabilita',
di cui all'art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del
d.l. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi
civili), possa essere attribuita agli stranieri extracomunitari soltanto
perche' essi non risultano in possesso dei suddetti requisiti di reddito.
[27] Comma inserito dalla L. 94/2009.
[28] Articolo inserito da D. Lgs. 108/2012.
[29] Articolo inserito dalla L. 94/2009.
[30] Modifica apportata dalla L. 129/2011. Il testo
dell'art. 10-bis, comma 2, come inserito dalla L. 94/2009, recitava: " Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano allo
straniero destinatario del provvedimento di respingimento ai sensi
dell'articolo 10, comma 1."
[31] Modifiche apportate dalla L. 94/2009.
[32] Modifiche apportate dalla L. 94/2009.
[33] Comma modificato dalla L. 94/2009.
[34] Modifiche apportate dalla L. 94/2009.
[35] Modifica apportata dalla L. 94/2009.
[36] Comma inserito dalla L. 94/2009.
[37] Sent. Corte Cost. 331/2011 ha dichiarato
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 12, comma 4-bis, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dellĠimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero),
aggiunto dallĠart. 1, comma 26, lettera f), della legge 15 luglio 2009, n. 94
(Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), nella parte in cui – nel
prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai
reati previsti dal comma 3 del medesimo articolo, e' applicata la custodia
cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che
non sussistono esigenze cautelari – non fa salva, altresi', lĠipotesi in
cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai
quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre
misure.
[38] Comma inserito dalla L. 94/2009.
[39] Periodo aggiunto dalla L. 125/2008.
[40] Modifica apportata dalla L. 94/2009. In precedenza,
il periodo, nel testo introdotto dalla L. 125/2008, recitava:
"Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque a
titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, da' alloggio ad uno
straniero, privo di titolo di soggiorno, in un immobile di cui abbia
disponibilita', ovvero lo cede allo stesso, anche in locazione, e' punito con
la reclusione da sei mesi a tre anni".
[41] Comma inserito dalla L. 125/2008.
[42] Modifica apportata dalla L. 129/2011.
[43] Modifica apportata dalla L. 129/2011.
[44] Modifica apportata dalla L. 129/2011.
[45] Comma inserito dalla L. 129/2011.
[46] Modifica apportata dalla L. 125/2008.
[47] Modifica apportata dalla L. 125/2008.
[48] Modifiche apportate dalla L. 129/2011.
[49] Comma inserito dalla L. 129/2011.
[50] Modifica apportata dalla L. 129/2011.
[51] Comma inserito dalla L. 129/2011.
[52] Comma inserito dalla L. 129/2011.
[53] Modifica apportata dalla L. 129/2011.
[54] Modifica apportata da D. Lgs. 150/2011.
[55] Modifica apportata dalla L. 125/2008.
[56] Il comma 10 dellĠart. 13 era stato modificato, dal 1
luglio 2002, dall'art. 299 L del Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia. (testo A) approvato con il DPR
30 maggio 2002 n. 115 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15 giugno
2002 - S.O. n. 126). Il testo modificato era il seguente:
Ò10. Il ricorso di cui ai commi 8, 9 e 11 pu essere sottoscritto anche
personalmente. Nel caso di espulsione con accompagnamento immediato, il ricorso
pu essere presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o
consolare italiana nello Stato di destinazione, entro trenta giorni dalla
comunicazione del provvedimento; in tali casi, il ricorso pu essere
sottoscritto anche personalmente dalla parte alla presenza dei funzionari delle
rappresentanze diplomatiche o consolari, che provvedono a certificarne
lĠautenticit e ne curano lĠinoltro allĠautorit giudiziaria. Lo straniero (...), qualora sia sprovvisto di un difensore, assistito
da un difensore designato dal giudice nellĠambito dei soggetti iscritti nella
tabella di cui allĠarticolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale approvate con decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, nonch, ove necessario, da un
interprete.Ó.
LĠart.
142 L del citato Testo unico reca peroĠ le seguenti disposizioni:
ART.
142 (L)
(Processo
avverso il provvedimento di espulsione del cittadino di Stati non appartenenti
all'Unione europea)
1. Nel processo avverso il provvedimento di espulsione del cittadino di
Stati non appartenenti all'Unione europea, di cui all'articolo 13, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'onorario e le spese spettanti
all'avvocato e all'ausiliario del magistrato sono a carico dell'erario e sono
liquidati dal magistrato nella misura e con le modalit rispettivamente
previste dagli articoli 82 e 83 ed ammessa opposizione ai sensi dell'articolo
84.
Queste disposizioni continuano evidentemente ad essere valide.
Presumibilmente, quindi, la modifica apportata al comma 10 dovrebbe essere ora
applicata al nuovo testo del comma 8 dellĠarticolo 13, che assumerebbe la forma
seguente:
Ò8. Avverso il decreto di
espulsione pu essere presentato unicamente il ricorso al tribunale in
composizione monocratica del luogo in cui ha sede lĠautorit che ha disposto
lĠespulsione. Il termine di sessanta giorni dalla data del provvedimento di
espulsione. Il tribunale in composizione monocratica accoglie o rigetta il
ricorso, decidendo con unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro venti
giorni dalla data di deposito del ricorso. Il ricorso di cui al presente comma
pu essere sottoscritto anche personalmente, ed presentato anche per il
tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di
destinazione. La sottoscrizione del ricorso, da parte della persona
interessata, autenticata dai funzionari delle rappresentanze diplomatiche o
consolari che provvedono a certificarne lĠautenticit e ne curano lĠinoltro
allĠautorit giudiziaria. Lo straniero ammesso allĠassistenza legale da parte
di un patrocinatore legale di fiducia munito di procura speciale rilasciata
avanti allĠautorit consolare. Lo straniero (...), qualora sia sprovvisto di un difensore, assistito
da un difensore designato dal giudice nellĠambito dei soggetti iscritti nella
tabella di cui allĠarticolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271, nonch ove necessario, da un interprete.Ó
[57] Norma dichiarata
illegittima dalla Sent. Corte Cost. 278/2008, nella parte in cui non consente
l'utilizzo del servizio postale per la proposizione diretta, da parte dello
straniero, del ricorso avverso il decreto prefettizio di espulsione, quando sia
stata accertata l'identita' del ricorrente in applicazione della normativa
vigente.
[58] Modifica apportata da D. Lgs. 150/2011.
[59] Modifica apportata dal D. Lgs. 104/2010.
[60] Modifica apportata dalla L. 129/2011.
[61] Modifiche apportate dalla L. 129/2011.
[62] Articolo soppresso da D. Lgs. 150/2011.
[63] Modifica apportata dalla L. 129/2011.
[64] Modifica apportata dalla L. 125/2008.
[65] Modifica apportata dalla L. 129/2011.
[66] Comma inserito dalla L. 129/2011.
[67] Modifica apportata da D. Lgs. 150/2011.
[68] Modifica apportata dalla L. 125/2008.
[69] Periodi aggiunti dalla L. 129/2011. La L. 94/2009
aveva aggiunto, invece, i seguenti periodi: "
Trascorso tale termine, in caso di mancata cooperazione al rimpatrio del
cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della
necessaria documentazione dei Paesi terzi, il questore pu chiedere al giudice
di pace la proroga del trattenimento per un periodo ulteriore di sessanta
giorni. Qualora non sia possibile procedere all'espulsione in quanto,
nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, persistono le condizioni
di cui al periodo precedente, il questore pu chiedere al giudice un'ulteriore
proroga di sessanta giorni. Il periodo massimo complessivo di trattenimento non
pu essere superiore a centottanta giorni. Il questore, in ogni caso, pu
eseguire l'espulsione ed il respingimento anche prima della scadenza del
termine prorogato, dandone comunicazione senza ritardo al giudice di pace.".
Art. 1, co. 23 L. 94/2009 specificava, con riferimento a tali disposizioni, che
esse "si applicano ai cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea anche se gia' trattenuti nei centri di
identificazione e espulsione alla data di entrata in vigore della presente
legge".
[70] Modifiche apportate dalla L. 129/2011. La L. 125/2008
e la L. 94/2009 avevano modificato questo comma nel modo seguente: "Quando non sia stato possibile trattenere lo straniero
presso un centro di identificazione ed espulsione, ovvero la permanenza in tale struttura non abbia
consentito l'esecuzione con l'accompagnamento alla frontiera dell'espulsione o
del respingimento, il questore ordina allo
straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque
giorni. L'ordine dato con provvedimento scritto, recante l'indicazione delle
conseguenze sanzionatorie della permanenza illegale, anche reiterata, nel
territorio dello Stato. L'ordine del questore pu essere accompagnato dalla
consegna all'interessato della documentazione necessaria per raggiungere gli
uffici della rappresentanza diplomatica del suo Paese in Italia, anche se
onoraria, nonch per rientrare nello Stato di appartenenza ovvero, quando ci
non sia possibile, nello Stato di provenienza.".
[71] Modifiche apportate dalla L. 129/2011. La L. 94/2009
aveva modificato il comma nel modo seguente: "Lo
straniero che senza giustificato motivo permane illegalmente nel
territorio dello Stato, in violazione
dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis, punito con la reclusione da uno a quattro anni se
l'espulsione o il respingimento sono stati disposti per ingresso illegale nel territorio nazionale ai sensi dell'articolo 13, comma 2,
lettere a) e c), ovvero per non aver richiesto il permesso di soggiorno o
non aver dichiarato la propria presenza nel territorio dello Stato nel termine prescritto in assenza di cause di forza
maggiore, ovvero per essere stato il permesso revocato o annullato. Si applica
la pena della reclusione da sei mesi ad
un anno se l'espulsione stata disposta perch il permesso di soggiorno
scaduto da pi di sessanta giorni e non ne stato richiesto il rinnovo,
ovvero se la richiesta del titolo di soggiorno stata rifiutata, ovvero se lo
straniero si trattenuto nel territorio dello Stato in violazione
dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 maggio 2007, n. 68. In ogni caso, salvo che lo straniero si trovi in stato
di detenzione in carcere, si procede
all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamento alla
frontiera a mezzo della forza pubblica per violazione all'ordine di
allontanamento adottato dal questore ai sensi del comma 5-bis. Qualora non sia
possibile procedere all'accompagnamento alla frontiera, si applicano le
disposizioni di cui ai commi 1 e 5-bis del presente articolo nonch,
ricorrendone i presupposti, quelle di cui all'articolo 13, comma 3.".
La Corte di Giustizia dell'Unione europea, nella sentanza C-61/11 ha stabilito,
a proposito delle disposizioni all'epoca contenute in questo comma, quanto
segue: "La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre
2008, 2008/115/CE, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati
membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare,
in particolare i suoi artt. 15 e 16, deve essere interpretata nel senso che
essa osta ad una normativa di uno Stato membro, come quella in discussione nel
procedimento principale, che preveda l'irrogazione della pena della reclusione
al cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare per la sola
ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato
termine il territorio di tale Stato, permane in detto territorio senza
giustificato motivo."
[72] Modifiche apportate dalla L. 129/2011. La L. 94/2009
aveva modificato il comma nel modo seguente: "Lo
straniero destinatario del provvedimento di espulsione di cui al comma 5-ter e di un nuovo ordine di allontanamento di
cui al comma 5-bis, che continua a permanere illegalmente nel territorio dello Stato, punito con la reclusione da uno a cinque anni. Si
applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al comma 5-ter, terzo e ultimo
periodo.". Sent. Corte Cost. 359/2010 aveva poi dichiarato
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 14, comma 5-quater, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dellĠimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come
modificato dallĠart. 1, comma 22, lettera m), della legge 15 luglio 2009, n. 94
(Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), nella parte in cui non dispone
che l'inottemperanza all'ordine di allontanamento, secondo quanto gia' previsto
per la condotta di cui al precedente comma 5-ter, sia punita nel solo caso che
abbia luogo "senza giustificato motivo". La Corte di Giustizia
dell'Unione europea, nella sentanza C-61/11 ha stabilito, a proposito delle
disposizioni all'epoca contenute in questo comma, quanto segue: "La
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008, 2008/115/CE,
recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di
cittadini di paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare, in particolare i suoi
artt. 15 e 16, deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una
normativa di uno Stato membro, come quella in discussione nel procedimento
principale, che preveda l'irrogazione della pena della reclusione al cittadino
di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare per la sola ragione che
questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il
territorio di tale Stato, permane in detto territorio senza giustificato
motivo."
[73] Comma inserito dalla L. 129/2011.
[74] Modifiche apportate dalla L. 129/2011. La L. 94/2009
aveva modificato il comma nel modo seguente: "Per
i reati previsti ai commi 5-ter, primo periodo, e 5-quater si procede con rito direttissimo ed obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto."
[75] Comma inserito dalla L. 129/2011.
[76] Comma inserito dalla L. 129/2011.
[77] Modifica apportata dalla L. 129/2011.
[78] Articolo aggiunto dalla L. 94/2009.
[79] Articolo inserito dalla L. 129/2011.
[80] Modifica apportata dalla L. 94/2009.
[81] Modifica apportata dalla L. 94/2009.
[82] Modifica apportata dalla L. 129/2011.
[83] Modifica apportata dalla L. 129/2011.
[84] Modifica apportata dalla L. 94/2009.
[85] Comma inserito dalla L. 129/2011.
[86] Comma inserito da D. Lgs. 109/2012.
[87] Comma inserito da D. Lgs. 109/2012.
[88] Comma soppresso da D. Lgs. 109/2012.
[89] Modifica apportata dalla L. 92/2012.
[90] Comma inserito dalla L. 94/2009.
[91] Modifica apportata dalla L. 125/2008.
[92] Comma inserito da D. Lgs. 109/2012.
[93] Comma inserito da D. Lgs. 109/2012.
[94] Comma inserito da D. Lgs. 109/2012.
[95] Comma inserito da D. Lgs. 109/2012.
[96] Modifica apportata da D. Lgs. 109/2012.
[97] Comma inserito da L. 35/2012.
[98] Comma inserito da L. 35/2012.
[99] Comma inserito dalla L. 94/2009.
[100] Comma inserito dalla L. 94/2009.
[101] Comma inserito dalla L. 183/2010.
[102] Modifica apportata dalla L. 100/2010.
[103] Modifica apportata dalla L. 100/2010.
[104] Articolo inserito da D. Lgs. 108/2012.
[105] Il DPR 1656/1965 eĠ stato abrogato dal DPR 54/2002, a
sua volta abrogato dal D. Lgs. 30/2007. Il riferimento deve essere interpretato
come relativo a questĠultimo provvedimento.
[106] Modifica apportata dal D. Lgs. 160/2008.
[107] Modifica apportata dal D. Lgs. 160/2008.
[108] Modifica apportata dal D. Lgs. 160/2008.
[109] Comma inserito dal D. Lgs. 160/2008.
[110] Comma inserito dalla L. 94/2009.
[111] Modifica apportata dalla L. 94/2009.
[112] Modifica apportata dal D. Lgs. 160/2008.
[113] Modifica apportata dal D. Lgs. 160/2008.
[114] Modifiche apportate dalla L. 94/2009.
[115] Modifica apportata dalla L. 94/2009. In precedenza,
il comma era stato modificato dal D. Lgs. 160/2008 nel modo seguente:
"Trascorsi centottanta
giorni dalla richiesta del nulla osta, lĠinteressato puo' ottenere il visto di
ingresso direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane,
dietro esibizione della copia degli atti contrassegnata dallo sportello unico
per lĠimmigrazione, da cui risulti la data di presentazione della domanda e
della relativa documentazione".
[116] Modifica apportata da D. Lgs. 150/2011.
[117] Modifiche apportate dalla L. 94/2009.
[118] Modifica apportata dalla L. 129/2011.
[119] Modifica apportata dalla L. 94/2009.
[120] Modifica apportata dalla L. 129/2011.
[121] Art. 1, co. 29 L. 94/2009 recita:
"Nei limiti delle risorse assegnate
per le finalit di cui all'articolo 45 del testo unico sull'immigrazione di cui
al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nell'ambito delle risorse del
Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della
legge 8 novembre 2000, n. 328, le disposizioni relative al rimpatrio assistito
di cui all'articolo 33, comma 2-bis, del citato testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applicano ai minori cittadini
dell'Unione europea non accompagnati presenti nel territorio dello Stato che
esercitano la prostituzione, quando sia necessario nell'interesse del minore
stesso, secondo quanto previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del
20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176."
[122] Art. 80, comma 19, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2001) ha
ridotto la portata di questa disposizione, limitando il godimento della maggior
parte delle prestazioni ai titolari di carta disoggiorno (ora, permesso di soggiorno
CE per soggiornanti di lungo periodo). Tuttavia, Sent. Corte Cost. 306/2008 e
Sent. Corte Cost. 11/2009 hanno dichiarato l'illegittimita' costituzionale di quest'ultima disposizione e dell'art. 9,
comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero) – come modificato dall'art. 9, comma 1, della
legge 30 luglio 2002, n. 189 e poi sostituito dall'art. 1, comma 1, del decreto
legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 – nella parte in cui escludono che
l'indennita' di accompagnamento, di cui all'art. l della legge 11 febbraio
1980, n. 18, e, rispettivamente, la pensione di inabilita', di cui all'art. 12
della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del d.l. 30 gennaio
1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili), possano
essere attribuite agli stranieri extracomunitari soltanto perche' essi non
risultano in possesso dei requisiti di reddito gia' stabiliti per la carta di
soggiorno ed ora previsti, per effetto del decreto legislativo 8 gennaio 2007,
n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini
di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo) per il permesso di soggiorno CE
per soggiornanti di lungo periodo.
[123] Modifiche apportate dal D. Lgs. 150/2011.
[124] Modifica apportata dal D. Lgs. 150/2011.
[125] Comma soppresso dal D. Lgs. 150/2011.
[126] Comma soppresso dal D. Lgs. 150/2011.
[127] Comma soppresso dal D. Lgs. 150/2011.
[128] Comma soppresso dal D. Lgs. 150/2011.
[129] Comma soppresso dal D. Lgs. 150/2011.
[130] Modifica apportata dal D. Lgs. 150/2011.
[131] Comma soppresso dal D. Lgs. 150/2011.
[132] Modifica apportata dal D. Lgs. 150/2011.
[133] Modifica apportata dalla L. 94/2009.
[134] Modifica apportata dalla L. 125/2008. Art. 1, co. 1
L. 94/2009 recita: "1. La disposizione di cui
all'articolo 61, numero 11-bis), del codice penale si intende riferita ai
cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi".
Sent. Corte Cost. 249/2010 ha dichiarato dichiarato
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 61, numero 11-bis, del codice penale,
nonche', in via consequenziale, l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1,
comma 1, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di
sicurezza pubblica) e dell'art. 656, comma 9, lettera a), del codice di
procedura penale, limitatamente alle parole "e per i delitti in cui
ricorre l'aggravante di cui allĠart. 61, primo comma, numero 11-bis), del
medesimo codice,".
[135] Modifica apportata dalla L. 125/2008.
[136] Modifica apportata dalla L. 125/2008.
[137] L. 125/2008 aveva introdotto il seguente comma:
"Ferme
restando le disposizioni in materia di esecuzione delle misure di sicurezza
personali, lĠespulsione e lĠallontanamento dal territorio dello Stato sono
eseguiti dal questore secondo le modalit di cui, rispettivamente, allĠarticolo
13, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, e allĠarticolo 20, comma 11, del decreto legislativo 6 febbraio
2007, n. 30".
Tale
comma e' stato abrogato da art. 1, co. 2 L. 94/2009.
[138] Modifica apportata dalla L. 125/2008.
[139] Modifica apportata dalla L. 125/2008.
[140] Modifica apportata dalla L. 125/2008.
[141] L. 125/2008 aveva introdotto il seguente comma:
"Ferme restando le disposizioni in materia di esecuzione delle
misure di sicurezza personali, lĠespulsione e lĠallontanamento dal territorio
dello Stato sono eseguiti dal questore secondo le modalit di cui,
rispettivamente, allĠarticolo 13, comma 4, del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e allĠarticolo 20, comma 11, del
decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30".
Tale comma e' stato abrogato da art. 1, co. 3 L. 94/2009.
[142] Comma aggiunto dalla L. 125/2008.
[143] Modifica apportata dalla L. 94/2009.
[144] Modifica apportata dalla L. 125/2008.
[145] Modifica apportata dalla L. 125/2008.
[146] Comma soppresso dalla L. 125/2008.
[147] Articolo inserito dalla L. 125/2008.
[148] Modifica apportata dalla L. 125/2008.
[149] Articolo inserito dalla L. 94/2009.
[150] Modifica apportata dalla L. 125/2008.
[151] Modifica apportata dalla L. 94/2009.
[152] Modifica apportata dalla L. 125/2008. Sent. Corte
Cost. 249/2010 ha dichiarato dichiarato
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 61, numero 11-bis, del codice penale,
nonche', in via consequenziale, l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1,
comma 1, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di
sicurezza pubblica) e dell'art. 656, comma 9, lettera a), del codice di
procedura penale, limitatamente alle parole "e per i delitti in cui
ricorre l'aggravante di cui allĠart. 61, primo comma, numero 11-bis), del
medesimo codice,".
[153] Modifica apportata dalla L. 125/2008.
[154] Modifica apportata dalla L. 125/2008.
[155] Comma aggiunto dalla L. 125/2008.
[156] Articolo aggiunto dalla L. 94/2009.
[157] Articolo modificato dalla L. 129/2011. L'articolo era
stato aggiunto dalla L. 94/2009, nella forma seguente: " Art. 183-ter. (Esecuzione della misura di sicurezza
dell'allontanamento del cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea) - 1.
L'allontanamento del cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea e'
disposto in conformita' ai criteri e con le modalita' fissati dall'articolo 20
del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30."
[158] Modifica apportata dalla L. 125/2008.
[159] Modifiche apportate dalla L. 125/2008.
[160] Sent. Corte Cost. 115/2011 ha dichiarato
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 54, comma 4, del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali), come sostituito dall'art. 6 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92
(Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), convertito, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 luglio 2008, n. 125, nella
parte in cui comprende la locuzione ", anche" prima delle parole
"contingibili e urgenti"".
[161] Comma inserito dalla L. 125/2008.
[162] Comma sostituito dalla L. 217/2010.
[163] Modifica apportata dalla L. 94/2009.
[164] Modifica apportata dalla L. 129/2011.
[165] Articolo aggiunto dalla L. 94/2009.
[166] Sent. Corte Cost. 306/2008 ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 80, comma 19,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2001), e
dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero) – come modificato dall'art. 9, comma 1,
della legge 30 luglio 2002, n. 189 e poi sostituito dall'art. 1, comma 1, del
decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 – nella parte in cui escludono
che l'indennita' di accompagnamento, di cui all'art. l della legge 11 febbraio
1980, n. 18, possa essere attribuita agli stranieri extracomunitari soltanto
perche' essi non risultano in possesso dei requisiti di reddito gia' stabiliti per
la carta di soggiorno ed ora previsti, per effetto del decreto legislativo 8
gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status
di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo) per il permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
Sent. Corte Cost. 11/2009 ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale delle stesse disposizioni nella parte in cui escludono che la
pensione di inabilita', di cui all'art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118
(Conversione in legge del d.l. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore
dei mutilati ed invalidi civili), possa essere attribuita agli stranieri
extracomunitari soltanto perche' essi non risultano in possesso dei suddetti
requisiti di reddito. Infine, Sent. Corte Cost. n. 187/2010 ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale di art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nella
parte in cui subordina al requisito della titolarita' della carta di soggiorno
la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello
Stato dell'assegno mensile di invalidita' di cui allĠart. 13 della legge 30
marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n.
5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili).
Sent. Corte Cost. 187/2010 ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
– legge finanziaria 2001), nella parte in cui subordina al requisito
della titolarita' della carta di soggiorno la concessione agli stranieri
legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato dell'assegno mensile di
invalidita' di cui allĠart. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione
in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei
mutilati ed invalidi civili).
Sent. Corte Cost. 329/2011 ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 80, comma 19,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2001),
nella parte in cui subordina al requisito della titolarit della carta di
soggiorno la concessione ai minori extracomunitari legalmente soggiornanti nel
territorio dello Stato della indennita' di frequenza di cui allĠart. 1 della
legge 11 ottobre 1990, n. 289 (Modifiche alla disciplina delle indennita' di
accompagnamento di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508, recante norme
integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi
civili ed ai sordomuti e istituzione di unĠindennit di frequenza per i minori
invalidi).
[167] Articolo inserito da D. Lgs. 109/2012.
[168] Norma dichiarata
illegittima dalla Sent. Corte Cost. 78/2005, nella parte in cui fa derivare
automaticamente il rigetto della istanza di regolarizzazione del lavoratore
extracomunitario dalla presentazione di una denuncia per uno dei reati per i
quali gli articoli 380 e 381 c.p.p. prevedono l'arresto obbligatorio o
facoltativo in flagranza.
[169] Norma dichiarata
illegittima dalla Sent. Corte Cost. 78/2005, nella parte in cui fa derivare
automaticamente il rigetto della istanza di regolarizzazione del lavoratore
extracomunitario dalla presentazione di una denuncia per uno dei reati per i
quali gli articoli 380 e 381 c.p.p. prevedono l'arresto obbligatorio o
facoltativo in flagranza.
[170] Modifica introdotta dalla L. 101/2008.
[171] Modifiche apportate dal D. Lgs. 150/2011. In
precedenza, la L. 101/2008 aveva modificato il comma nel modo seguente:
"1. La tutela giurisdizionale avverso gli atti e i comportamenti di cui
all'articolo 2 si svolge nelle forme previste dall'articolo 44, commi da 1 a 6,
8 e 11, del testo unico, in quanto compatibili."
[172] Comma soppresso dal D. Lgs. 150/2011. In precedenza,
la L. 101/2008 aveva modificato il comma nel modo seguente: "3. Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto, desunti
anche da dati di carattere statistico, idonei a fondare, in termini precisi e
concordanti, la presunzione dell'esistenza di atti, patti o comportamenti
discriminatori, spetta al convenuto l'onere di provare l'insussistenza della
discriminazione.".
[173] Comma soppresso dal D. Lgs. 150/2011.
[174] Comma soppresso dal D. Lgs. 150/2011.
[175] Modifica introdotta dal D. Lgs. 256/2004. In
precedenza, la disposizione recitava"della sentenzaÓ.
[176] Comma soppresso dal D. Lgs. 150/2011.
[177] Articolo inserito dalla L. 101/2008.
[178] Modifica introdotta dalla L. 101/2008.
[179] Modifica introdotta dalla L. 101/2008.
[180] Modifica apportata dalla L. 92/2012. In precedenza,
la L. 133/2008 aveva modificato il comma nel modo seguente:
"1. Per
prestazioni di lavoro accessorio si intendono attivita' lavorative di natura occasionale rese
nell'ambito:
a) di lavori domestici (...);
b) di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di
edifici, strade, parchi e monumenti;
c) dell'insegnamento
privato supplementare;
d) (...) di
manifestazioni (...) sportive,
culturali o caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarieta';
e) dei periodi di vacanza da parte di giovani con meno di 25
anni di eta', regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'universita' o
un istituto scolastico di ogni ordine e grado;
f) di attivita' agricole di carattere stagionale effettuate da
pensionati e da giovani di cui alla lettera e), ovvero delle attivita' agricole
svolte a favore dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
g)
dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile,
limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi;
h) della consegna porta a porta e della vendita
ambulante di stampa quotidiana e periodica."
[181] Comma modificato da L. 92/2012.
[182] Comma modificato da L. 92/2012.
[183] Comma aggiunto da L. 92/2012.
[184] Articolo soppresso dalla L. 133/2008.
[185] LĠarticolo 17, co. 2, D. Lgs. 251/2004 stabilisce
che"Il termine per l'adozione del decreto di cui al comma 1 dell'articolo
72 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, decorre dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativoÓ.
[186] LĠarticolo 17, co. 2, D. Lgs. 251/2004 stabilisce
che"Il termine per l'adozione del decreto di cui al comma 1 dell'articolo
72 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, decorre dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativoÓ.
[187] Comma modificato da L. 92/2012.
[188] Comma modificato da L. 92/2012.
[189] Modifica apportata dalla L. 133/2008.
[190] Modifica apportata dalla L. 133/2008.
[191] Sent. Corte Cost. 227/2010 ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 18, comma 1, lettera r), della legge 22 aprile 2005,
n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro
2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato dĠarresto
europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri), nella parte in cui non
prevede il rifiuto di consegna anche del cittadino di un altro Paese membro
dell'Unione europea, che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o
dimora nel territorio italiano, ai fini dell'esecuzione della pena detentiva in
Italia conformemente al diritto interno.
[192] Sent. Corte Cost. 143/2008 ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 33 della legge 22 aprile 2005, n. 69 (Disposizioni per
conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio,
del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di
consegna tra Stati membri), nella parte in cui non prevede che la custodia
cautelare all'estero, in esecuzione del mandato d'arresto europeo, sia
computata anche agli effetti della durata dei termini di fase previsti dall'art.
303, commi 1, 2 e 3, del codice di procedura penale.
[193] Modifica apportata da L. 129/2011.
[194] Modifica apportata da D. Lgs. 150/2011.
[195] Comma inserito da L. 129/2011.
[196] Modifica apportata da L. 129/2011.
[197] Modifiche apportate da L. 129/2011.
[198] Modifica apportata da L. 129/2011.
[199] Modifiche apportate da L. 129/2011.
[200] Modifica apportata da L. 129/2011.
[201] In realta' si tratta dell'art. 4 D. Lgs. 181/2000,
come modificato da art. 5 D. Lgs. 297/2002.
[202] Modifica apportata da L. 129/2011.
[203] Modifiche apportate da L. 129/2011.
[204] Modifiche apportate da L. 129/2011.
[205] Modifica apportata da L. 129/2011.
[206] Modifica apportata da L. 129/2011.
[207] Modifiche apportate da L. 129/2011.
[208] Articolo modificato da D. Lgs. 32/2008. Il testo
precedente era il seguente:
"Art.
21.
Allontanamento
per cessazione delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno
1.
Il provvedimento di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri
dell'Unione europea e dei loro familiari, qualunque sia la loro cittadinanza,
puo' altresi' essere adottato quando vengono a mancare le condizioni che
determinano il diritto di soggiorno dell'interessato, salvo quanto previsto
dagli articoli 11 e 12.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 e' adottato dal Prefetto,
territorialmente competente secondo la residenza o dimora del destinatario, con
atto motivato e notificato all'interessato. Il provvedimento e' adottato
tenendo conto della durata del soggiorno dell'interessato, della sua eta',
della sua salute, della sua integrazione sociale e culturale e dei suoi legami
con il Paese di origine ed e' tradotto in una lingua comprensibile al
destinatario, ovvero in inglese, e riporta le modalita' di impugnazione,
nonche' il termine per lasciare il territorio nazionale, che non puo' essere
inferiore ad un mese. Il provvedimento di allontanamento di cui al comma 1 non
puo' prevedere un divieto di reingresso sul territorio nazionale."
[209] Modifica apportata da L. 129/2011.
[210] Modifiche apportate da L. 129/2011.
[211] Verosimilmente, " tribunale ordinario in composizione monocratica del
luogo in cui ha sede".
[212] Modifica apportata da D. Lgs. 150/2011.
[213] Modifica apportata da D. Lgs. 150/2011.
[214] Modifica apportata da D. Lgs. 150/2011.
[215] Modifica apportata da D. Lgs. 150/2011.
[216] Comma abrogato da D. Lgs. 150/2011.
[217] Articolo inserito da L. 129/2011.
[218] Decreto del Presidente
della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54, Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di circolazione e soggiorno dei
cittadini degli Stati membri dell'Unione europea. (Testo A)
Titolo
I
Diritto
di ingresso e di soggiorno per i cittadini degli Stati membri
Art.
1. (L)
Ingresso
nel territorio dello Stato
1.
I cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea hanno libero ingresso nel
territorio della Repubblica, fatte salve le limitazioni derivanti dalle
disposizioni in materia penale e da quelle a tutela dell'ordine pubblico, della
sicurezza interna e della sanita' pubblica in vigore per l'Italia,
conformemente ai Trattati, alle Convenzioni e agli Accordi fra Stati membri dell'Unione
europea e alle relative disposizioni di attuazione.
2.
Salvo che sia diversamente disposto in attuazione dei Trattati, delle
Convenzioni e degli Accordi fra Stati membri dell'Unione europea in vigore per
l'Italia, i cittadini di cui al comma 1 devono essere in possesso di un
documento di identificazione, valido secondo la legge nazionale almeno all'atto
dell'ingresso nel territorio dello Stato, e sono tenuti ad esibirlo ad ogni
richiesta degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza.
Art.
2. (L)
Soggiorno
nel territorio dello Stato
1.
I cittadini di cui all'articolo 1 hanno diritto a stabilirsi o a soggiornare
nel territorio della Repubblica secondo le disposizioni di cui all'articolo 3.
2.
Per i soggiorni di durata superiore a tre mesi, i cittadini di cui all'articolo
1 sono tenuti a richiedere la carta di soggiorno di cui all'articolo 5.
3.
Fatte salve le disposizioni di leggi speciali conformi alla normativa
comunitaria, per i soggiorni di durata non superiore a tre mesi, i cittadini di
cui all'articolo 1 sono tenuti unicamente agli altri eventuali adempimenti
richiesti ai cittadini italiani per l'esercizio di particolari attivita'.
Art.
3. (L)
Diritto
di soggiorno
1.
Hanno diritto al soggiorno nel territorio della Repubblica i cittadini di uno
Stato membro dell'Unione europea che:
a)
desiderino stabilirsi nel medesimo per esercitarvi un'attivita' autonoma;
b)
appartengano alla categoria dei lavoratori ai quali si applicano le
disposizioni dei regolamenti adottati dal Consiglio dei Ministri dell'Unione
europea, in conformita' agli articoli 39 e 40 del Trattato istitutivo della
Comunita' europea;
c)
desiderino entrare nel territorio della Repubblica per effettuarvi una
prestazione di servizi o in qualita' di destinatari di una prestazione di
servizi;
d)
siano studenti, iscritti a un istituto riconosciuto per conseguirvi, a titolo
principale, una formazione professionale, ovvero iscritti ad universita' o
istituti universitari statali o istituti universitari liberi abilitati a
rilasciare titoli aventi valore legale;
e)
abbiano o meno svolto un'attivita' lavorativa in uno Stato membro.
2.
Hanno diritto al soggiorno nel territorio della Repubblica senza che sia
necessario il rilascio della carta di soggiorno di cui all' articolo 5:
a)
i lavoratori che esercitano un'attivita' subordinata di durata non superiore a
tre mesi; il documento in forza del quale gli interessati sono entrati nel
territorio, corredato da una dichiarazione del datore di lavoro che indica il
periodo previsto dell'impiego, costituisce titolo valido per il soggiorno;
b)
i lavoratori stagionali quando siano titolari di un contratto di lavoro vistato
dal rappresentante diplomatico o consolare o da una missione ufficiale di
reclutamento di manodopera dello Stato membro sul cui territorio il lavoratore
viene a svolgere la propria attivita'.
3.
Per i soggetti indicati alle lettere a), b) e c) del comma 1, il soggiorno e'
altresi' riconosciuto, quale che sia la loro cittadinanza, ai coniugi, ai figli
di eta' inferiore ai ventuno anni e agli ascendenti e discendenti di tali
cittadini e del proprio coniuge, che sono a loro carico, nonche' in favore di
ogni altro membro della famiglia che, nel Paese di provenienza, sia convivente
o a carico del coniuge, degli ascendenti del lavoratore e degli ascendenti del
suo coniuge.
4.
Per i soggetti indicati alle lettere d) ed e) del comma 1, il soggiorno e'
riconosciuto a condizione che:
a)
siano iscritti al Servizio sanitario nazionale italiano o siano titolari di una
polizza assicurativa sanitaria per malattia, infortunio e per maternita';
b)
i soggetti indicati alla lettera d) dispongano di risorse economiche tali da
non costituire un onere per l'assistenza sociale in Italia, i soggetti indicati
alla lettera e), dispongano di un reddito complessivo, che non sia inferiore
all'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995,
n. 335; tale reddito puo' essere comprensivo anche di pensione di invalidita'
da lavoro, di trattamento per pensionamento anticipato o di pensione di vecchiaia,
ovvero di una rendita per infortunio sul lavoro o per malattia professionale.
Il diritto di soggiorno e' inoltre riconosciuto al coniuge non
legalmente separato, ai figli di eta' inferiore agli anni ventuno e ai figli di
eta' superiore agli anni ventuno, se a carico, nonche' ai genitori del titolare
del diritto di soggiorno e del coniuge, a condizione che:
1)
siano iscritti al Servizio sanitario nazionale italiano o siano titolari di una
polizza assicurativa sanitaria per malattia, infortunio e per maternita';
2)
il nucleo familiare di cui fanno parte abbia risorse tali da non costituire un
onere per l'assistenza sociale in Italia, ovvero goda di un reddito annuo non
inferiore a quello definito ai sensi dell'articolo 29, comma 3, lettera b), del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
5.
Per l'accesso alle attivita' lavorative dipendenti o autonome trovano
applicazione, per i familiari di tutte le categorie dei titolari del diritto di
soggiorno, le disposizioni vigenti in materia per i cittadini italiani, fatte
salve quelle afferenti il pubblico impiego nei termini previsti dall'articolo
38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
6.
Ai lavoratori frontalieri, che hanno la loro residenza in un altro Stato membro
dell'Unione europea nel cui territorio di norma ritornano ogni giorno o almeno
una volta la settimana, verra' rilasciata una carta speciale valida per cinque
anni e rinnovabile automaticamente, conforme al modello stabilito con decreto
del Ministro dell'interno.
Art.
4. (L)
Permanenza
del diritto di soggiorno
1.
Il diritto di soggiorno per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere
d) ed e), sussiste finche' i beneficiari soddisfino le condizioni ivi previste.
Titolo
II
Documenti
di soggiorno per i cittadini degli Stati membri
Art.
5 (R)
Richiesta
della carta di soggiorno
1.
La domanda per il rilascio della carta di soggiorno per i cittadini di uno
Stato membro dell'Unione europea deve essere presentata, entro tre mesi
dall'ingresso nel territorio della Repubblica, alla questura competente per il
luogo in cui l'interessato si trova, utilizzando una scheda conforme al modello
predisposto dal Ministero dell'interno, nel quale siano riportati:
a)
le complete generalita' dell'interessato;
b)
gli estremi del documento di riconoscimento in corso di validita';
c)
la data d'ingresso nel territorio della Repubblica;
d)
i motivi e la durata del soggiorno in relazione alle fattispecie di cui
all'articolo 3, comma 1;
e)
il domicilio eletto nel territorio della Repubblica;
f)
l'eventuale indicazione dei familiari o altre persone a carico per le quali
l'interessato ha diritto di richiedere un documento di soggiorno.
2.
La domanda deve essere corredata della fotografia dell'interessato, in formato
tessera, in quattro esemplari; in luogo della fotografia in piu' esemplari,
all'interessato puo' essere richiesto di farsi ritrarre da apposita
apparecchiatura per il trattamento automatizzato dell'immagine, in dotazione
all'ufficio.
3.
All'atto della presentazione della domanda il cittadino dell'Unione europea e'
tenuto ad esibire il passaporto o documento di identificazione valido,
rilasciato dalla competente autorita' nazionale, nonche':
a)
le autorizzazioni prescritte per lo svolgimento nel territorio della Repubblica
delle attivita' che si intendono svolgere;
b)
per i lavoratori subordinati e per i lavoratori
stagionali, un attestato di lavoro o una dichiarazione di assunzione del datore
di lavoro; per i lavoratori stagionali l'attestato di lavoro o la dichiarazione
di assunzione deve specificare la durata del rapporto di lavoro;
c)
negli altri casi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e c), la
documentazione attestante che l'interessato rientri in una delle suddette
categorie;
d)
per gli altri cittadini dell'Unione europea, non rientranti nei casi di cui
alle lettere b) e c) del presente comma, l'attestazione dell'iscrizione al
Servizio sanitario nazionale italiano o della titolarita' di una polizza
assicurativa sanitaria per malattia, infortunio e per maternita' e la prova
della sufficienza dei mezzi di sostentamento di cui all'articolo 3, comma 4,
lettera b). Detta prova e' fornita, nel caso dei
cittadini di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), da documentazione
comunque idonea a dimostrare la disponibilita' del reddito stesso, con l'indicazione
del relativo importo, ovvero, nel caso dei cittadini
di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), di apposita dichiarazione,
resa ai sensi dell'articolo 46, lettera o), del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, attestante la
disponibilita' di risorse economiche tali da non costituire un onere per
l'assistenza sociale o da altro documento che attesti che tale
condizione e' comunque soddisfatta;
e)
per gli studenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), oltre alla documentazione
indicata alla lettera d), il certificato d'iscrizione al corso di formazione
professionale o corso di studi universitari e il certificato di durata del
corso.
4.
Con la domanda, l'interessato puo' richiedere il
rilascio della relativa carta di soggiorno anche per i familiari di cui
all'articolo 3, commi 3 e 4, quale che sia la loro cittadinanza. Qualora questi
ultimi abbiano la cittadinanza di un Paese non appartenente all'Unione europea,
ad essi e' rilasciato il titolo di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del testo
unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni.
5.
Nei casi previsti dal comma 4, la domanda, contenente l'indicazione delle
generalita' complete, della nazionalita', e del rapporto di parentela o
coniugio delle persone interessate, deve essere corredata delle relative
fotografie e delle certificazioni attestanti le relazioni di parentela o
coniugio e le altre condizioni di cui al comma 3 (...). All'atto della domanda
deve essere esibito, per ciascuna delle persone interessate, il documento di
identificazione o, se si tratta di persone non appartenenti ad uno Stato membro
dell'Unione europea, il passaporto o documento equipollente.
6.
L'addetto alla ricezione, esaminata la domanda e i documenti allegati o
esibiti, di cui puo' trattenere copia, ed accertata l'identita' dei
richiedenti, rilascia un esemplare della scheda di cui al comma 1, munita di
fotografia dell'interessato e del timbro datario dell'ufficio e della propria
sigla, quale ricevuta, indicando il giorno in cui potranno essere ritirati la
carta e gli altri documenti di soggiorno richiesti. Analogo esemplare e'
rilasciato alle persone di cui al comma 4 di eta' maggiore.
7.
I documenti di soggiorno, nonche' i documenti ed i certificati necessari per il
loro rilascio o rinnovo, vengono rilasciati e rinnovati gratuitamente.
Art.
6. (R)
Rilascio
della carta di soggiorno
1.
La carta di soggiorno per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea
e' rilasciata su modello conforme a quello approvato con decreto del Ministro
dell'interno, entro centoventi giorni dalla richiesta. L'interessato puo'
dimorare provvisoriamente sul territorio, nonche'
svolgere le attivita' di cui all'articolo 3, comma 1, fino a quando non
intervenga il rilascio ovvero il diniego della carta di soggiorno. Decorso un
congruo periodo di studio e sperimentazione, si prevede il rilascio della carta
mediante utilizzo di mezzi di tecnologia avanzata, sulla base delle indicazioni
formulate dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza
del Consiglio dei Ministri.
2.
La carta di soggiorno di cui sopra e' valida per tutto il territorio della
Repubblica, ha una durata di cinque anni dalla data del rilascio ovvero, per i
soggiorni inferiori all'anno, per la durata occorrente in relazione ai motivi
del soggiorno. Per i soggiorni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), la
carta non puo' avere durata superiore alla durata del corso di studi, salvo
rinnovo.
3.
La carta e' rinnovabile:
a)
per altri cinque anni, nel caso di carta rilasciata per lavoro frontaliero;
b)
a tempo indeterminato, negli altri casi in cui e' rilasciata per la durata di
cinque anni;
c)
per ciascun anno successivo alla durata del corso di studi, occorrente per
completare le verifiche di profitto richieste;
d)
alle condizioni e per la medesima durata prevista per il primo rilascio negli
altri casi.
4.
La carta di soggiorno costituisce documento d'identificazione personale per non
oltre cinque anni dalla data del rilascio o del rinnovo. Il rinnovo e'
effettuato a richiesta dell'interessato, con l'indicazione aggiornata del luogo
di residenza, corredata di nuove fotografie.
5.
Fatte salve le disposizioni piu' favorevoli del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, e del relativo regolamento di attuazione, le interruzioni del
soggiorno non superiori a sei mesi consecutivi o le assenze dal territorio
della Repubblica motivate dall'assolvimento di obblighi militari non infirmano
la validita' della carta di soggiorno. La carta di soggiorno in corso di
validita' non puo' essere ritirata ai cittadini di cui all'articolo 3, comma 1,
lettere a) e b), per il solo fatto che non esercitino piu' un'attivita' in
seguito ad incapacita' temporanea dovuta a malattia o infortunio.
Art.
7. (L)
Presupposti
e limiti del potere di allontanamento
1.
Alle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 6, concernenti l'ingresso o il
soggiorno dei cittadini degli altri Stati membri della Unione europea nel
territorio della Repubblica, nonche' al loro allontanamento dal territorio
stesso, puo' derogarsi solo per motivi di ordine pubblico, di pubblica
sicurezza o di sanita' pubblica. I provvedimenti di ordine pubblico o di
pubblica sicurezza devono essere adottati esclusivamente in relazione al
comportamento personale dell'individuo.
2.
La sola esistenza di condanne penali non puo' automaticamente giustificare
l'adozione di tali provvedimenti.
3.
La scadenza del documento di identita' che ha permesso l'ingresso nel
territorio della Repubblica delle persone indicate agli articoli 1, 2 e 3 non
puo' giustificare il loro allontanamento dal territorio nazionale.
4.
Salvo il caso che vi si oppongono motivi inerenti alla sicurezza dello Stato, i
motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanita' pubblica, sui
quali si basa il provvedimento che lo concerne, sono portati a conoscenza
dell'interessato.
5.
Le malattie o infermita' che possono giustificare il rifiuto d'ingresso o di
soggiorno sul territorio della Repubblica sono quelle menzionate nell'allegato
A al presente decreto.
6.
Le malattie o infermita' che insorgono successivamente al provvedimento di
ammissione al soggiorno, adottato nei termini di cui all'articolo 6, non
possono giustificare l'allontanamento dal territorio della Repubblica del
cittadino di altro Stato membro dell'Unione.
Art.
8 (L)
Allontanamento
dal territorio
1.
Salvo motivi di urgenza il termine concesso al cittadino di uno Stato membro
dell'Unione europea per abbandonare il territorio nazionale non puo' essere
inferiore a quindici giorni, nel caso di diniego di ammissione al soggiorno, e
ad un mese nel caso di diniego del rinnovo del soggiorno o del provvedimento di
allontanamento dal territorio della Repubblica.
2.
Scaduto il termine concessogli, l'autorita' di pubblica sicurezza provvedera' all'avviamento
dell'interessato alla frontiera mediante il foglio di via obbligatorio.
Art.
9. (R)
Procedimento
in caso di determinazione negativa per l'interessato
1.
Il provvedimento di diniego del rilascio o del rinnovo della carta di
soggiorno, ovvero il provvedimento di allontanamento dal territorio della
Repubblica della persona gia' autorizzata a soggiornare su questo stesso, e'
adottato, salvo motivi di urgenza, dopo aver sentito il parere di apposita
Commissione, dinanzi alla quale l'interessato puo' farsi assistere o
rappresentare da persone di sua fiducia che dimostrino di possedere i seguenti
requisiti:
a)
cittadinanza di uno degli Stati dell'Unione europea e il godimento dei diritti
civili e politici;
b)
buona condotta morale;
c)
titolo finale di studio di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.
2.
Il responsabile del procedimento di rilascio della carta di soggiorno ovvero di
adozione del provvedimento di allontanamento dal territorio avvisa
l'interessato della facolta' di essere ascoltato davanti, alla Commissione,
comunicandogli la data dell'audizione ed il termine entro il quale puo'
depositare difese scritte. Il parere della Commissione e' richiesto dal
responsabile del procedimento entro trenta giorni dall'avvio del procedimento stesso
e la Commissione si pronuncia nei successivi quarantacinque giorni dalla
richiesta del parere.
3.
La Commissione di cui ai commi 1 e 2 e' istituita presso il Ministero
dell'interno, e' nominata con decreto del Ministro dell'interno ed e' composta
da un prefetto, che la presiede, da un questore e da altri tre membri, con
qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione o equiparata,
designati, rispettivamente, dai Ministeri degli affari esteri, del lavoro e
delle politiche sociali e della salute. Un funzionario della carriera
prefettizia adempie alle funzioni di segretario della Commissione.
Art.
10. (L)
Validita'
per l'espatrio della carta d'identita'
1.
Il terzo comma dell'articolo unico della legge 18 febbraio 1963, n. 224, e'
sostituito dal seguente:"La carta d'identita' e' titolo valido per
l'espatrio anche per motivi di lavoro negli Stati membri dell'Unione europea e
in quelli con i quali vigono, comunque, particolari accordi
internazionali.".
Art.
11. (L)
Condizioni
particolari per l'espatrio
1.
Per i minori degli anni diciotto l'espatrio e' subordinato all'assenso del
genitore esercente la patria potesta', o della persona che esercita la tutela.
2.
Per gli interdetti o gli inabilitati, l'espatrio e' subordinato all'assenso di
chi esercita, rispettivamente, la tutela o la curatela.
3.
Non puo' respingersi alla frontiera il titolare di regolare documento di
espatrio, rilasciato dalle autorita' italiane, anche se questo e' scaduto di
validita' o quando la cittadinanza del titolare medesimo sia contestata.
Art.
12. (L)
Validita'
quinquennale dei passaporti
1.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la validita'
dei passaporti rilasciati ai cittadini italiani per recarsi negli Stati membri
dell'Unione europea, al fine di esercitarvi una attivita' indipendente oppure
subordinata, e' stabilita in anni cinque.
Art.
13. (L)
Esenzione
da diritti o imposte per i documenti di espatrio
1.
I passaporti e le carte d'identita' concessi o rinnovati ai cittadini che si recano
ad esercitare una attivita' indipendente oppure subordinata sul territorio di
un altro Stato membro dell'Unione europea sono rilasciati, con esenzione di
qualsiasi diritto o tassa, salvo il rimborso del costo dello stampato.
2.
Le stesse disposizioni si applicano ai documenti e certificati necessari per il
rilascio o il rinnovo dei documenti stessi.
Art.
14. (R)
Documentazione
necessaria per attivita' disciplinate da norme di pubblica sicurezza
1.
Gli agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti di cui
all'articolo 127 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonche' gli institori ed i
rappresentanti di case estere di cui all'articolo 243 del regolamento per
l'esecuzione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 6 maggio
1940, n. 635, qualora siano cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea,
sono tenuti a munirsi della sola copia della licenza concessa alla ditta
rappresentata provando la loro qualita' mediante certificato, rilasciato dalle
competenti autorita' del luogo dove ha sede la ditta.
Art.
15. (L)
Abrogazioni
1.
E' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n.
1656.
[219] Modifiche apportate da D. LGS. 59/2010.
[220] Sent. Corte Cost. 249/2010 ha dichiarato dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 61,
numero 11-bis, del codice penale, nonche', in via consequenziale,
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio
2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) e dell'art. 656,
comma 9, lettera a), del codice di procedura penale, limitatamente alle parole
"e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui allĠart. 61, primo
comma, numero 11-bis), del medesimo codice,".
[221] Art. 1, co. 22, lettera l) L. 94/2009 aggiunge ad
art. 14, co. 5 D. LGS. 286/1998 i seguenti periodi:
"Trascorso tale termine, in caso di
mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o
di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dei Paesi terzi, il
questore pu chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento per un
periodo ulteriore di sessanta giorni. Qualora non sia possibile procedere
all'espulsione in quanto, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo,
persistono le condizioni di cui al periodo precedente, il questore pu chiedere
al giudice un'ulteriore proroga di sessanta giorni. Il periodo massimo
complessivo di trattenimento non pu essere superiore a centottanta giorni. Il
questore, in ogni caso, pu eseguire l'espulsione ed il respingimento anche
prima della scadenza del termine prorogato, dandone comunicazione senza ritardo
al giudice di pace."
[222] Sent. Corte Cost. 226/2010 ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 40,
della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza
pubblica), limitatamente alle parole "ovvero situazioni di disagio
sociale".
[223] Comma soppresso da art. 3, co. 15 L. 44/2012:
"Al fine di adempiere agli impegni internazionali assunti dall'Italia in
occasione, tra l'altro dei vertici G8 de L'Aquila (8-10 luglio 2009) e G20 di
Cannes (3-4 novembre 2011) l'articolo 2, comma 35-octies, del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, e' abrogato.". Il comma soppresso recitava: "A
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, e' istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro
all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie Çmoney transferÈ ed
altri agenti in attivita' finanziaria. L'imposta e' dovuta in misura pari al 2
per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di
prelievo pari a 3 euro. L'imposta non e' dovuta per i trasferimenti effettuati
dai cittadini dell'Unione europea nonche' per quelli effettuati verso i Paesi
dell'Unione europea. Sono esentati i trasferimenti effettuati da soggetti
muniti di matricola INPS e codice fiscale."
[224] Il termine e' stato spostato al 30 giugno 2013 dal comma
388 dell'articolo 1 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
[225] I commi 4 e 5 dell'articolo 34 del D. LGS. 251/2007
recitano:
"4. Allo straniero con permesso di
soggiorno umanitario di cui all'articolo 5, comma 6, del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, e successive modificazioni, rilasciato dalla questura su richiesta
dell'organo di esame della istanza di riconoscimento dello status di rifugiato,
prima dell'entrata in vigore del presente decreto, e' rilasciato al momento del
rinnovo il permesso per protezione sussidiaria di cui al presente decreto.
5. Ai titolari del permesso di soggiorno umanitario di cui
al comma 4 sono riconosciuti i medesimi diritti stabiliti dal presente decreto
a favore dei titolari dello status di protezione sussidiaria.".
[226] LĠart. 14, co. 1 DPR 334/2004 recita
"1. Il comma 3
dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.
223, come modificato dall'articolo 15, comma 2, del d.P.R. n. 394 del 1999, e'
sostituito dal seguente:
<<3. Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno lĠobbligo di
rinnovare all'ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel
comune, entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dal
permesso medesimo e, comunque, non decadono dallĠiscrizione nella fase di
rinnovo del permesso di soggiorno. Per gli stranieri muniti di carta di
soggiorno, il rinnovo della dichiarazione di dimora abituale effettuato entro
60 giorni dal rinnovo della carta di soggiorno. L'ufficiale di anagrafe
aggiorner la scheda anagrafica dello straniero, dandone comunicazione al
questore.>>."
[227] Modifica apportata, direttamente ad art. 11, co. 1, lettera c), del DPR 223/1989, dalla L.
94/2009.
[228] Modifica apportata dalla L. 125/2008.
[229] Modifica apportata dalla L. 125/2008.
[230] Modifica apportata dalla L. 125/2008.
[231] Modifica apportata dalla L. 125/2008.
[232] Modifica apportata dalla L. 125/2008.
[233] Modifica apportata dalla L. 35/2012.
[234] Il riferimento alla prestazione di garanzia, imposto
dall'art. 39, D. Lgs. 286/1998, ha perso efficacia a causa della sostituzione
dell'art. 34 con altro di argomento completamente diverso.
[235] L'articolo 60, comma 3 del D. LGS. 206/2007 recita:
"3. Il riferimento ai decreti
legislativi 27 gennaio 1992, n. 115, e 2 maggio 1994, n. 319, contenuto
nell'articolo 49, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1999, n. 394, si intende fatto al titolo III del presente decreto;
tuttavia resta attribuito all'autorita' competente di cui all'articolo 5 la
scelta della eventuale misura compensativa da applicare al richiedente.".
[236] Articolo modificato da DPCM 191/2011.
[237] LĠarticolo 2, comma 8 L. 222/2002 stabilisce che
"per soggetto destinatario dei servizi di accoglienza di cui al comma 1
del medesimo articolo si intende lo straniero con permesso umanitario di cui
allĠarticolo 5, comma 6, del testo unico, di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni".
[238] Modifica apportata dalla L. 125/2008.
[239] Modifica apportata dalla L. 125/2008.
[240] Modifica apportata dalla L. 125/2008.
[241] Modifica apportata dalla L. 125/2008.
[242] Modifica apportata dal D. Lgs. 159/2008.
[243] Modifica apportata dal D. Lgs. 159/2008.
[244] Modifica apportata dal D. Lgs. 159/2008.
[245] Modifica apportata dal D. Lgs. 159/2008.
[246] Modifica apportata dal D. Lgs. 159/2008.
[247] Modifica apportata dal D. Lgs. 159/2008.
[248] Modifica apportata dalla L. 125/2008.
[249] Modifica apportata dalla L. 125/2008.
[250] Modifica apportata dal D. Lgs. 159/2008.
[251] Modifica apportata dal D. Lgs. 159/2008.
[252] Modifica apportata dal D. Lgs. 159/2008.
[253] Modifiche apportate dal D. Lgs. 150/2011.
[254] Modifica apportata dal D. Lgs. 150/2011. In
precedenza, il comma era stato modificato dal D. Lgs. 159/2008 nel modo
seguente: "1. Avverso la decisione della
Commissione territoriale e' ammesso ricorso dinanzi al tribunale che ha sede
nel capoluogo di distretto di corte d'appello in cui ha sede la Commissione
territoriale che ha pronunciato il provvedimento. Il ricorso e' ammesso anche
nel caso in cui l'interessato abbia richiesto il riconoscimento dello status di
rifugiato e la Commissione territoriale lo abbia ammesso esclusivamente alla
protezione sussidiaria. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', nei
trenta giorni successivi alla comunicazione del provvedimento; allo stesso e'
allegata copia del provvedimento impugnato. Nei casi di accoglienza o
trattenimento disposti ai sensi degli articoli 20 e 21, il ricorso e' proposto, a pena di
inammissibilita', nei quindici giorni successivi alla comunicazione del
provvedimento dinanzi al tribunale che ha sede nel capoluogo di distretto di
corte d'appello in cui ha sede il centro."
[255] Modifiche apportate dal D. Lgs. 150/2011.
[256] Comma soppresso dal D. Lgs. 150/2011.
[257] Comma soppresso dal D. Lgs. 150/2011.
[258] Comma soppresso dal D. Lgs. 150/2011. In precedenza,
la L. 94/2009 aveva modificato il comma nel modo seguente: "5. Entro cinque giorni dal deposito del ricorso, il tribunale,
con decreto apposto in calce allo stesso, fissa l'udienza in camera di
consiglio. Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono notificati
all'interessato e al Ministero dell'interno, presso la Commissione nazionale
ovvero presso la competente Commissione territoriale, e sono comunicati al
pubblico ministero.".
[259] Comma soppresso dal D. Lgs. 150/2011.
[260] Comma soppresso dal D. Lgs. 150/2011. In precedenza
il D. Lgs. 159/2008 aveva modificato il comma nel modo seguente: "7. La
proposizione del ricorso avverso il provvedimento che dichiara inammissibile la
domanda di riconoscimento dello status di rifugiato o di persona cui e'
accordata la protezione sussidiaria ovvero avverso la decisione adottata dalla
Commissione territoriale ai sensi dell'articolo 22, comma 2, e dell'articolo
32, comma 1, lettera b-bis) non
sospende l'efficacia del provvedimento impugnato. Il ricorrente puo' tuttavia
chiedere al tribunale, contestualmente al deposito del ricorso, la sospensione
del provvedimento quando ricorrano gravi e fondati motivi. In tale caso il
tribunale, nei cinque giorni successivi al deposito, decide con ordinanza non
impugnabile, anche apposta in calce al decreto di fissazione dell'udienza. Nel
caso di sospensione del provvedimento impugnato al richiedente e' rilasciato un
permesso di soggiorno per richiesta di asilo ed e' disposta l'accoglienza nei
centri di cui all'articolo 20.".
[261] Comma soppresso dal D. Lgs. 150/2011. In precedenza
il D. Lgs. 159/2008 aveva modificato il comma nel modo seguente: "8. La
procedura di cui al comma 7 si applica, in ogni caso, al ricorso presentato dal
richiedente di cui all'articolo
20, comma 2, lettere b) e c), e
21. Il richiedente ospitato nei
centri di accoglienza ai sensi dell'articolo 20, comma 2, lettere b) e c), o trattenuto ai sensi dell'articolo 21 permane nel
centro in cui si trova fino alla adozione dell'ordinanza di cui al comma 7.".
[262] Comma soppresso dal D. Lgs. 150/2011. In precedenza
la L. 94/2009 aveva modificato il comma nel modo seguente: "9. Il Ministero dell'interno, limitatamente al giudizio di
primo grado, puo' stare in giudizio avvalendosi direttamente di un rappresentante designato dalla Commissione nazionale o
territoriale che ha adottato l'atto impugnato. La Commissione interessata puo'
in ogni caso depositare alla prima udienza utile tutti gli atti e la
documentazione che ritiene necessari ai fini dell'istruttoria. Si applica,
in quanto compatibile, l'articolo 417-bis, secondo comma, del codice di
procedura civile.".
[263] Comma soppresso dal D. Lgs. 150/2011. In precedenza
la L. 94/2009 aveva modificato il comma nel modo seguente: "10. Il tribunale, sentite le parti e assunti tutti i mezzi di
prova necessari, entro tre mesi dalla presentazione del ricorso decide con
sentenza con cui rigetta il ricorso ovvero
riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui e' accordata la
protezione sussidiaria; la sentenza e'
notificata al ricorrente e al Ministero dell'interno, presso la Commissione
nazionale ovvero presso la competente Commissione territoriale, ed comunicata
al pubblico ministero."
[264] Comma soppresso dal D. Lgs. 150/2011. In precedenza
la L. 94/2009 aveva modificato il comma nel modo seguente: "11. Avverso la sentenza pronunciata ai sensi del comma 10 il
ricorrente, il Ministero dell'interno e
il pubblico ministero possono proporre reclamo alla corte d'appello, con
ricorso da depositare presso la
cancelleria della corte d'appello, a pena di decadenza, entro dieci giorni
dalla notificazione o comunicazione della sentenza."
[265] Comma soppresso dal D. Lgs. 150/2011.
[266] Comma soppresso dal D. Lgs. 150/2011.
[267] Comma soppresso dal D. Lgs. 150/2011. In precedenza,
il comma era stato modificato dal D. Lgs. 159/2008 nel modo seguente: "14.
Avverso la sentenza pronunciata dalla corte d'appello puo' essere proposto
ricorso per cassazione. Il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza,
entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza. Esso viene notificato
ai soggetti di cui al comma 5,
assieme al decreto di fissazione dell'udienza in camera di consiglio, a cura
della cancelleria. La Corte di cassazione si pronuncia in camera di consiglio
ai sensi dell'articolo 375 c.p.c.", e, successivamente, dalla L. 94/2009
nel modo seguente: "14. Avverso la sentenza
pronunciata dalla corte d'appello pu' essere proposto ricorso per cassazione.
Il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla
notificazione della sentenza. Esso e'
notificato alle parti assieme al
decreto di fissazione dell'udienza in camera di consiglio, a cura della cancelleria.
La Corte di cassazione si pronuncia in camera di consiglio ai sensi
dell'articolo 375 del codice di procedura civile."
[268] Modifica apportata dalla L. 125/2008.
[269] Modifica apportata dalla L. 125/2008.
[270] Modifica apportata dalla L. 125/2008.
[271] Modifica apportata dalla L. 125/2008.
[272] Modifica apportata dalla L. 125/2008.
[273] Modifica apportata dalla L. 125/2008.
[274] Modifica apportata dalla L. 94/2009.
[275] Comma aggiunto dalla L. 94/2009.
[276] L'ar. 8, co. 1 DPR 362/1994 recita:
"1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento sono abrogate, limitatamente alle parti modificate con il presente
regolamento, le seguenti norme: l'articolo 7, comma 1, della legge 5 febbraio
1992, n. 91, e gli articoli 4, 7, 14, commi 1, 2 e 4 del decreto del presidente
della repubblica 12 ottobre 1993, n. 572."
[277] Articolo aggiunto dalla L. 94/2009.
[278] Termine prorogato dalla L. 22 dicembre 1994, n. 736
e, successivamente, dalla L. 23 Dicembre 1996, n. 662.
[279] L'art. 1, comma 2 L. 124/2006 recita:"2. La circolare di cui all'articolo 17-ter, comma 1, della
legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotto dal comma 1 del presente articolo, e'
emanata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.".
[280] L'ar. 8, co. 1 DPR 362/1994 recita:
"1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento sono abrogate, limitatamente alle parti modificate con il presente
regolamento, le seguenti norme: l'articolo 7, comma 1, della legge 5 febbraio
1992, n. 91, e gli articoli 4, 7, 14, commi 1, 2 e 4 del decreto del presidente
della repubblica 12 ottobre 1993, n. 572."
[281] L'ar. 8, co. 1 DPR 362/1994 recita:
"1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento sono abrogate, limitatamente alle parti modificate con il presente
regolamento, le seguenti norme: l'articolo 7, comma 1, della legge 5 febbraio
1992, n. 91, e gli articoli 4, 7, 14, commi 1, 2 e 4 del decreto del presidente
della repubblica 12 ottobre 1993, n. 572."
[282] L'ar. 8, co. 1 DPR 362/1994 recita:
"1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento sono abrogate, limitatamente alle parti modificate con il presente
regolamento, le seguenti norme: l'articolo 7, comma 1, della legge 5 febbraio
1992, n. 91, e gli articoli 4, 7, 14, commi 1, 2 e 4 del decreto del presidente
della repubblica 12 ottobre 1993, n. 572."
[283] L'ar. 8, co. 1 DPR 362/1994 recita:
"1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento sono abrogate, limitatamente alle parti modificate con il presente
regolamento, le seguenti norme: l'articolo 7, comma 1, della legge 5 febbraio
1992, n. 91, e gli articoli 4, 7, 14, commi 1, 2 e 4 del decreto del presidente
della repubblica 12 ottobre 1993, n. 572."
[284] L'ar. 8, co. 1 DPR 362/1994 recita:
"1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento sono abrogate, limitatamente alle parti modificate con il presente
regolamento, le seguenti norme: l'articolo 7, comma 1, della legge 5 febbraio
1992, n. 91, e gli articoli 4, 7, 14, commi 1, 2 e 4 del decreto del presidente
della repubblica 12 ottobre 1993, n. 572."
[285] Comma aggiunto dalla L. 94/2009.
[286] Articolo inserito dalla L. 94/2009.
[287] Articolo inserito dalla L. 94/2009.
[288] Articolo abrogato dalla L. 94/2009.