N. 312
SENTENZA 3 DICEMBRE 1985
Deposito in cancelleria: 6 dicembre 1985.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 291 bis dell'11 dicembre 1985.
Pres. PALADIN - Rel. MALAGUGINI
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale -
Ordinamento penitenziario - Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47 -
Affidamento in prova del detenuto al servizio sociale - Revoca del
provvedimento di ammissione per motivi non dipendenti dall'esito
negativo della prova - Computabilita' del periodo trascorso ai fini
della espiazione della pena - Omessa previsione - Violazione dell'art.
13 della Costituzione (cfr. sent. n. 185/1985) - Illegittimita'
costituzionale in parte qua.
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Prof. LIVIO PALADIN, Presidente - Avv. ORONZO
REALE - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof.
VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA -
Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI -
Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Prof. RENATO DELL'ANDRO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 47 della
legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e
sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'),
promosso con ordinanza emessa il 9 ottobre 1984 dalla Corte di
cassazione sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della
Repubblica presso la Corte d'appello di Roma nel procedimento di
sorveglianza relativo a Ferraro Luciano, iscritta al n. 69 del registro
ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 80 bis dell'anno 1985.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice
relatore Alberto Malagugini.
Ritenuto in fatto:
1. - Nel corso del giudizio sul ricorso proposto dal Procuratore
generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Roma avverso
l'ordinanza del 1 febbraio 1984 della Sezione di sorveglianza presso
detta Corte d'appello che, revocando l'affidamento in prova al servizio
sociale di Ferraro Luciano per insussistenza delle condizioni
legittimanti l'affidamento retrodatava gli effetti della revoca al
momento della costituzione in carcere del Ferraro e non al momento
iniziale dell'affidamento, la Corte di cassazione sollevava questione
di legittimita' costituzionale dell'art. 47 della l. 26 luglio 1975, n.
354, in riferimento agli artt. 3, 13 e 27 della Costituzione.
La Corte rimettente rilevava che l'art. 47 della l. n. 354 del 1975
impedisce di scomputare il periodo trascorso in affidamento dalla pena
detentiva da eseguire in tutti i casi di revoca del provvedimento di
affidamento, senza distinguere tra i casi di revoca dovuta al cattivo
esito della prova e quelli di revoca (o annullamento) per sussistenza
di cause originarie o sopravvenute di inammissibilita'
dell'affidamento. Il predetto art. 47 sarebbe percio' in contrasto: a)
con l'art. 3 Cost., in ragione della indebita equiparazione fra
situazioni del tutto diverse e della discriminazione fra situazioni
similari come quella dei condannati che superano il periodo di prova ed
ottengono l'estinzione della pena, e quella dei condannati che, pur
avendo in tutto o in parte superato detto periodo di prova, non possono
ottenere, per ragioni indipendenti dal proprio comportamento, l'effetto
dell'estinzione; b) con l'art. 13 Cost., in ragione della
insussistenza di un titolo giustificativo della restrizione della
liberta' personale del condannato una volta venuto meno l'originario
provvedimento giudiziario preveduto dai commi quarto e quinto dell'art.
47 della l. n. 354 del 1975; c) con l'art. 27 Cost., in ragione della
vanificazione della funzione di rieducazione e risocializzazione
propria della pena che sarebbe cagionata dalla previsione di
conseguenze sfavorevoli al condannato per fatto non addebitabile alla
sua condotta.
2. - Nel giudizio cosi' instaurato non vi e' stata costituzione di
parti, ne' ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Considerato in diritto:
1. - Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di cassazione,
prima sezione penale, dubita, in riferimento agli artt. 3, 13 e 27
Cost., della legittimita' costituzionale dell'art. 47 della legge 26
luglio 1975, n. 354 - recante "Norme sull'ordinamento penitenziario e
sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'" -
"nella parte in cui non prevede che valga come espiazione di pena il
periodo di affidamento in prova al servizio sociale nel caso di revoca
del provvedimento di ammissione per motivi non dipendenti dall'esito
negativo della prova".
Nella motivazione dell'ordinanza, la Corte rimettente richiama
espressamente, facendole nella sostanza (e talora testualmente)
proprie, le argomentazioni gia' addotte a sostegno dell'illegittimita'
costituzionale del citato art. 47 ord. penit., in riferimento ai
medesimi parametri, nelle ordinanze emesse dalle Sezioni unite penali
della medesima Corte in data 7 febbraio 1981 (proc. Talluto Arcangelo;
r.o. 104/83) e dalla stessa prima sezione penale di questa in data 26
settembre 1983 (proc. Reinhart Marco; r.o. 171/84).
2. - Decidendo sugli incidenti di costituzionalita' promossi con le
citate ordd. n. 104/83 e 171/84 (nonche' con altra ordinanza analoga -
n. 914/83 - emessa il 17 febbraio 1983, pure nel proc. Reinhart Marco,
dalla stessa prima sezione penale della Corte di legittimita'), questa
Corte, con la sentenza n. 185 del 1985, ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella
parte in cui non consente che valga come espiazione di pena il periodo
di affidamento in prova al servizio sociale, in caso di annullamento
del provvedimento di ammissione". Come risulta dalla narrativa in fatto
di detta sentenza, le fattispecie oggetto dei giudizi a quibus
concernevano due casi di annullamento di provvedimenti di affidamento
in prova al servizio sociale, motivati: a) dall'essere stato il
trattamento disposto prima del decorso del termine minimo di tre mesi
dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna, richiesto
dall'art. 47 ord. penit. ai fini dell'osservazione della personalita'
in istituto (proc. Talluto); b) dalla sopravvenienza di altra sentenza
di condanna a pena che, cumulata con quella in relazione alla quale
l'affidamento in prova era stato disposto, superava il limite di due
anni e sei mesi previsto dal medesimo art. 47 come condizione per
l'applicabilita' della misura (proc. Reinhart).
Nel caso ora in esame, era oggetto di impugnativa innanzi alla
Corte rimettente il provvedimento di revoca, da parte della Sezione di
sorveglianza di Roma, dell'affidamento in prova di Ferraro Luciano
precedentemente disposto dalla Sezione di sorveglianza de L'Aquila;
revoca determinata dalla sopravvenuta considerazione, in sede
esecutiva, di una sentenza di condanna non computata nel precedente
provvedimento di cumulo e dalla conseguente fissazione della pena
espianda, in sede di nuovo cumulo, in una misura superiore ai due anni
e sei mesi di reclusione.
Trattasi, quindi, di un caso di caducazione del provvedimento in
tutto analogo, quanto a presupposti ed effetti, a quelli
precedentemente esaminati, ed in particolare a quello descrittto sub
b). Ed e' evidente che, sul piano della valutazione di legittimita'
costituzionale, vanno unitariamente considerati tanto i casi di
annullamento, quanto quelli di revoca per cause originarie o - come
nella specie - sopravvenute di inammissibilita' dell'affidamento in
prova al servizio sociale: a nulla rilevando, a tali fini, la diversa
denominazione dei provvedimenti terminativi.
Anche rispetto alle ipotesi di revoca fondate su ragioni diverse
dall'esito negativo della prova deve, quindi, ribadirsi quanto ritenuto
nella citata decisione n. 185 del 1985: che non e' cioe' , "neppure
pensabile" - alla stregua del disposto dell'art. 13 Cost. - "che... il
periodo effettivamente trascorso in affidamento in ottemperanza alle
specifiche prescrizioni imposte al condannato, venga, viceversa,
considerato come non mai trascorso ovvero inutilmente trascorso", con
la conseguenza che esso va computato nella pena da espiare.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 47 della legge
26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui non prevede che valga come
espiazione di pena il periodo di affidamento in prova al servizio
sociale, nel caso di revoca del provvedimento di ammissione per motivi
non dipendenti dall'esito negativo della prova.
Cosi' deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 1985.
F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -
ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
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