Ministero della Giustizia
Misure per soggetti affetti da AIDS e gravi immunodeficienze -- Aggiornamento: 10 aprile 2009
Misura alternativa o di comunità alla detenzione nei confronti dei soggetti affetti da aids conclamata o da grave deficienza immunitaria
Che cos’è
Con l’inserimento dell’art. 47 – Quater (L. 231 del 12.07.1999) il legislatore ha voluto consentire ai soggetti affetti da aids o da grave deficienza immunitaria o da altra malattia particolarmente grave, accertate ai sensi dell’articolo 286 bis, comma 2, del codice di procedura penale, e che hanno in corso o intendono intraprendere un programma di cura e assistenza presso le unità operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie o altre unità operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nell’assistenza ai casi di aids, la possibilità di accedere alle misure alternative o di comunità previste dagli articoli 47 (affidamento in prova al servizio sociale) e 47 ter (detenzione domiciliare), anche oltre i limiti di pena ivi previsti.
Il Tribunale di Sorveglianza non può concedere il beneficio qualora l’interessato abbia già fruito di analoga misura alternativa o di comunità e questa sia stata revocata da meno di un anno.
Istanza di affidamento
L'istanza per poter usufruire della misura alternativa o di comunità alla detenzione nei confronti dei soggetti affetti da aids conclamata o da grave deficienza immunitaria deve essere inviata, corredata dalla documentazione necessaria:
• se il soggetto è in libertà, al Pubblico Ministero della Procura che ha disposto la sospensione dell'esecuzione della pena, entro trenta giorni dalla notifica, come previsto dall'art. 656 c.p.p., così come modificato dalla Legge 165 del 27.5.98. Il Pubblico Ministero trasmette l'istanza al Tribunale di Sorveglianza competente che fissa l'udienza;
• se il soggetto è detenuto, al Magistrato di Sorveglianza competente in relazione al luogo dell'esecuzione, il quale può sospendere l'esecuzione, ordinare la liberazione del condannato e trasmettere immediatamente gli atti al Tribunale di Sorveglianza.
Se il soggetto è affetto da aids conclamata o da grave deficienza immunitaria, o da altra malattia particolarmente grave, l'istanza deve essere corredata da idonea certificazione del servizio sanitario pubblico competente (nell'art.5 comma 2 della 231/99) che attesti la sussistenza delle condizioni di salute e che indichi la concreta attuabilità del programma di cura ed assistenza, in corso o da effettuare, presso le unità operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie o altre unità operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nell’assistenza ai casi di aids. Se l'istanza non è accolta, riprende o si da inizio all'esecuzione della pena.
Anche gli internati e coloro che sono stati condannati per i reati che rientrano nel 4-bis della L. 354/75, fermo restando quanto previsto dai commi 2, 2 bis e 3 dello stesso articolo, possono inoltrare istanza in tal senso (art. 5 comma 9 e 10 della L. 231/99).
Compiti dell’Ufficio di esecuzione penale esterna prima della concessione della misura alternativa o di comunità.
• Se il soggetto è in libertà svolge l’inchiesta di servizio sociale richiesta dal Tribunale di Sorveglianza;
• se il soggetto è detenuto partecipa al gruppo per l’osservazione scientifica della personalità e fornisce il suo contributo di consulenza per elaborare collegialmente la relazione di sintesi da inviare al Tribunale di Sorveglianze.
In entrambi i casi l’ufficio di esecuzione penale esterna svolge un’inchiesta di servizio sociale da fornire al Tribunale di Sorveglianza finalizzata a fornire elementi utili riferiti al programma di cura ed assistenza, in corso o da effettuare, all’ambiente sociale e familiare di appartenenza ed alle risorse personali, familiari, relazionali ed ambientali su cui fondare un’ipotesi di intervento e di inserimento sociale.
Compiti dell’Ufficio di esecuzione penale esterna nel corso della misura alternativa o di comunità.
Gli uffici di esecuzione penale esterna si attengono ai compiti così come previsti dagli articoli 47 dell’Ordinamento Penitenziario e nel caso di applicazione della misura della detenzione domiciliare svolgono l’attività di sostegno e controllo circa l’attuazione del programma.
Prosecuzione della misura
Se nel corso dell'affidamento sopraggiunge un nuovo titolo di esecuzione di altra pena detentiva il Direttore dell'Ufficio di esecuzione penale esterna informa il Magistrato di Sorveglianza che dispone la prosecuzione provvisoria della misura.
Il Magistrato di Sorveglianza trasmette poi gli atti al Tribunale di Sorveglianza che decide entro venti giorni la prosecuzione (o la cessazione) della misura.
Sospensione della misura alternativa o di comunità
Il Magistrato di Sorveglianza può sospendere l'affidamento e trasmettere gli atti al Tribunale di Sorveglianza per le decisioni di competenza nei seguenti casi:
• quando l'Ufficio di esecuzione penale esterna o gli organi di pubblica sicurezza lo informano dell’avvenuta commissione da parte del soggetto di un reato successivamente alla concessione del beneficio;
• quando l'affidato attua comportamenti tali da determinare la revoca della misura.
Revoca della misura
Il Tribunale di Sorveglianza può revocare la misura alternativa o di comunità disposta ai sensi del comma 1 qualora il soggetto risulti imputato o sia sottoposto a misura cautelare per uno dei delitti previsti dall’articolo 380 del codice di procedura penale, relativamente ai fatti commessi successivamente alla concessione del beneficio
Ordinanza
L'affidamento viene concesso con provvedimento di ordinanza dal Tribunale di Sorveglianza del luogo in cui ha sede il Pubblico Ministero competente dell'esecuzione.
Inizio della misura di comunità o alternativa
L'affidamento ha inizio dal momento in cui il soggetto sottoscrive, davanti al Direttore dell’ufficio di esecuzione penale esterna, il verbale di determinazione delle prescrizioni, con l'impegno a rispettarle.
Il verbale delle prescrizioni
Il Tribunale di Sorveglianza nell’ordinanza di concessione deve impartire le prescrizioni relative sia all’esecuzione della misura alternativa sia alle modalità di esecuzione del programma (art. 5 comma 3 della L 231/99).
Conclusione della misura alternativa o di comunità
L'affidamento si conclude:
a. con l'esito positivo del periodo di prova che estingue la pena ed ogni altro effetto penale.
In questo caso il Tribunale di Sorveglianza che ha giurisdizione nel luogo in cui la misura ha avuto termine emette l'ordinanza di estinzione della pena.
b. con la revoca della misura, che può avvenire nei seguenti casi:
• comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, ritenuto incompatibile con la prosecuzione della prova;
• commissione da parte del soggetto di un reato successivamente alla concessione del beneficio
In questi casi il Tribunale di Sorveglianza che ha giurisdizione nel luogo in cui l'affidato ha la residenza o il domicilio emette l'ordinanza di revoca e ridetermina la pena residua da espiare.