Droga: acquisto di gruppo sanzionabile solo in presenza di precisi parametri
Cassazione penale , sez. IV, sentenza 29.01.2013 n° 4560 (Carlo Alberto Zaina)


Significativa appare la pronunzia 9 dicembre 2012 della Sezione Quarta della Cassazione (pubblicata il 29 gennaio 2013), la quale, pur ribadendo la proprio preferenza per la tesi più restrittiva (quella della sanzionabilità della condotta consortile) ha operato, in pura ipotesi – ed in relazione alla specifica fattispecie – un'apertura di carattere teorico, declinando il principio per cui il consumo di gruppo (ma sarebbe meglio dire l'acquisto di gruppo) potrebbe non formare oggetto di sanzione, solo in presenza di precisi parametri.

Rifacendosi, quindi, esemplificativamente alla più avveduta giurisprudenza, che ha perpetuato la posizione assunta dalle SS.UU. (sentenza 31 gennaio 2013), in epoca anteriore alla novella del 2006, le condizioni necessarie consisterebbero:

nella comunione adesiva preliminare delle parti ad un progetto di acquisto che coinvolga anche il mandatario deputato alla ricezione materiale dello stupefacente;
nella esatta identificazione ab origine di tutti coloro che compongono il gruppo;
nella comprovata volontà di procurarsi lo stupefacente, destinata ad un uso personale di ciascuno dei sodali;
nella circostanza che non si verifichino passaggi intermedi che possano interessare lo stupefacente acquistato.
Il giudizio di significativa e preponderante rilevanza (al fine di potere pervenire ad un giudizio in ordine alla liceità o meno della complessiva condotta) del momento dell'acquisto è testimoniato proprio da due aspetti specifici.

In primo luogo, si nota la particolare accentazione che la giurisprudenza ha posto sulla posizione del mandatario, il quale deve essere un intraneus rispetto al gruppo degli acquirenti.

In secondo luogo, si evidenzia, che, al di là della suggestioni semantiche adottate, appare del tutto logico e razionale che più persone si possono accordare per acquistare in comune una quantità di stupefacente, obbiettivamente modico, con il dichiarato preventivo fine di farne – ciascuno – uso personale.

Si deve, pertanto, osservare come conclusione pacifica cui pervenire, che il porre in comune il danaro da utilizzare per l'acquisto dello stupefacente ed il perseguire l'obbiettivo, altrettanto comune, di un uso personale del compendio che si va, così, ad acquistare, può permettere, in capo ai sodali, il raggiungimento, in questo modo, di vantaggi di varia natura sia economica, che personale.

A tale risultato si può pervenire, senza che si possa ravvisare, in alcun modo, una tangibile differenza sostanziale, ontologica o giuridica, rispetto al comportamento di chi acquisti a livello individuale, con la stessa finalità di un uso personale (definito in tale caso ex lege ed in assenza di caratteri propri e dissimili).

In buona sostanza, attese le premesse svolte, non si può ragionevolmente sostenere che si palesino in alcun modo, apprezzabili manifestazioni di differenza fra l'acquisto individuale di stupefacente, finalizzato all'uso esclusivamente personale e l'acquisto di gruppo, operato con il dichiarato preventivo fine – di ciascuno degli acquirenti – di utilizzare a propria personale soddisfazione.

Da ultimo, e con riserva di riprendere l'argomento, quando saranno note le motivazione di questa decisione, siano consentite due considerazioni.

Da un lato, il sottoscritto era stato buon profeta, quando aveva sostenuto (ricevendo anche aspre contestazioni) che l'addizione all'espressione “uso personale” dell'avverbio “esclusivamente” costituiva null'altro che un mero maquillage semantico.

Esso nulla modificava e non poteva assumere alcun valore sostanziale, sul piano normativo, privo com'era di forza addittiva rispetto al testo vigente.

Il termine in questione non ha apportato, infatti, alla originaria e previgente locuzione “uso personale” quel ritenuto ed asserito quid pluris.

Non si è creata, pertanto, una reale stenosi dei limiti operativi dell’esimente in questione, quale indubbia espressione di una volontà normativa maggiormente punitiva.

Non è dunque, fondata la conclusione per cui l’introduzione del termine “esclusivamente” avrebbe, così, assolto ad un più complessivo disegno repressivo seguito dal legislatore, riguardo ad “ogni attività connessa alla circolazione, vendita, consumo di sostanze stupefacenti…”.

Da altro lato, appare opportuno ribadire la necessità che non si parli di uso di gruppo, o, comunque, essa non costituisca l'unica e principale indicazione in materia.

E', infatti, preferibile ad avviso di chi scrive l'utilizzo della espressione “acquisto di gruppo”, posto che tutti gli elementi evocati per la valutazione attengono alla fase, alla preparazione dell'acquisto ed alle modalità di approvvigionamento dello stupefacente, oltre che alla destinazione ad un uso proprio dei singoli sodali.

Come, quando e dove avvenga il successivo consumo, appare un post factum irrilevante.

(Altalex, 14 febbraio 2013. Nota di Carlo Alberto Zaina)

 


SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE IV PENALE
Sentenza 9 ottobre 2012 - 29 gennaio 2013, n. 4560


1. Con sentenza del 14 dicembre 2011 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Imperia pronunciava non luogo a procedere nei confronti di G.B. in ordine alla richiesta di rinvio a giudizio presentata dal pubblico ministero in ordine al reato di cessione a S.I. di uno spinello di sostanza stupefacente del tipo hashish.

Ad avviso del Giudice, poiché la prova del fatto consisteva nelle dichiarazioni dell'imputata medesima, la quale aveva affermato di avere acquistato dal coimputato A.G. uno spinello già confezionato che poi aveva fumato insieme al proprio compagno S. (dopo di che aveva acquistato in accordo con lo stesso altre dosi di hascisc già preparate), non v'era "ragionevole certezza dell'assenza della comune e condivisa volontà di procurarsi la sostanza destinata al consumo personale" in relazione all'acquisto del primo spinello fumato dalla donna insieme al compagno. Su queste premesse il Giudice riteneva superfluo il rinvio a giudizio prevedendo che l'imputata si sarebbe avvalsa verosimilmente della facoltà di non rispondere.

2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Imperia.

Con un primo motivo si deduce erronea applicazione della legge penale. Richiamando i contrastanti orientamenti espressi dalla giurisprudenza di legittimità in relazione all'incidenza delle modifiche apportate dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49 sui lineamenti del reato di detenzione illecita di stupefacenti, il pubblico ministero espone di aderire alla tesi secondo la quale l'intervenuta modifica dell'art. 73 T.U. stup., con la previsione della tipicità della detenzione "per uso non esclusivamente personale", importa la punibilità anche dell'uso di gruppo dello stupefacente.

Con un secondo motivo, si deduce contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, atteso che il Giudice da un canto ha affermato non esservi certezza in ordine all'esistenza di un preventivo mandato ad acquistare, dall'altra ha pronunciato il non luogo a procedere perché sussistono i presupposti dell'uso di gruppo.

Motivi della decisione

3. Il ricorso è fondato.

3.1. Come correttamente osservato dal ricorrente, il fondamento primo della decisione impugnata è nell'adesione a quell'interpretazione della vigente disciplina in tema di stupefacenti che predica l'irrilevanza penale del cd. uso di gruppo. Muovendo da tale postulato il Giudice dell'udienza preliminare si interroga in ordine alla consistenza probatoria dell'ipotesi accusatoria.

E' noto che la giurisprudenza di questa Corte conosce due opposte opzioni interpretative, l'una delle quali ritiene certamente punibile il cd. uso di gruppo anche dopo che sul piano del diritto positivo è emersa la locuzione "uso esclusivamente personale": "è penalmente rilevante la detenzione di sostanza stupefacente destinata al cosiddetto uso di gruppo, atteso che l'irrilevanza penale, dopo l'intervento normativo della L. 21 febbraio 2006, n. 49 attiene soltanto alla detenzione per uso esclusivamente personale" (tra le molte, Cass. sez. 4, sent. n. 46023 del 7/6/2011, Richelda, rv. 251734). Altre decisioni, in particolare della sesta sezione di questa Corte, affermano che l'innovazione lessicale ha determinato il venir meno della punibilità dell'uso comunitario, sia nella forma del mandato all'acquisto che in quella dell'acquisto in comune, riconducendosi entrambi le fattispecie all'uso di gruppo e quindi all'uso personale (tra le altre, Cass. Sez. 6, sent. n. 17396 del 27.2.2012, Bove, rv. 252499). Orbene, anche ad accedere a quest'ultima tesi, occorre pur sempre che l'acquirente-mandatario, il quale opera materialmente (o conclude) le trattative di acquisto, sia anche lui uno degli assuntori; che sia certa sin dall'inizio l'identità dei componenti il gruppo, nonché manifesta la comune e condivisa volontà di procurarsi la sostanza destinata al paritario consumo personale e si sia del pari raggiunta un'intesa in ordine al luogo ed ai tempi del relativo consumo; che gli effetti dell'acquisizione traslino direttamente in capo agli interessati, senza passaggi mediati" (Cass. 17396/2012, cit).

Nel caso che occupa il Giudice avrebbe dovuto acclarare non già la "ragionevole certezza dell'assenza della comune e condivisa volontà di procurarsi la sostanza destinata al consumo personale", bensì la ragionevole certezza dell'esistenza di quella comune volontà, nel quadro dei requisiti sopra ricordati del cd. uso di gruppo. Tanto più che la valutazione alla quale era chiamato si colloca all'interno della cornice dell'udienza preliminare, nella quale vige una regola di giudizio che mira ad evitare dibattimenti superflui perché inidonei a sviluppare ulteriormente il quadro conoscitivo.

Sotto questo profilo risulta erronea anche la assoluta centralità data all'ipotesi del futuro silenzio dell'imputata: possibile ma non certo e comunque non ostativo al recupero delle dichiarazioni rese in sede di indagini preliminari (ex art. 503 o 513 cod. proc. pen.).

4. Si impone quindi l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Imperia.


P.Q.M.
 

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Imperia.